sillogismogiudiziale

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ANALISI SILLOGISTICA
DELLE SENTENZE
Nella cultura giuridica occidentale moderna, gli studiosi
che si sono occupati dell'applicazione giudiziale del
diritto utilizzano sovente espressioni come:
"sillogismo", "sillogismo pratico", "sillogismo giuridico",
"sillogismo giudiziale" e simili.
• Un sillogismo è un ragionamento deduttivo
articolato in tre enunciati:
• i primi due enunciati sono le "premesse"; il
terzo enunciato è la "conclusione“.
• Un sillogismo è teorico se, ma solo se, tutti
e tre i suoi elementi — le due premesse e
la conclusione — sono costituiti da
proposizioni apofantiche.
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Ad esempio:
Gli uomini sono esseri irrazionali.
Giovanni Bianchi è un uomo.
(Dunque) Giovanni Bianchi è un essere
irrazionale.
• Se le due premesse sono vere, e il sillogismo è
stato correttamente costruito, allora anche la
conclusione è necessariamente vera, in quanto
logicamente implicita nelle premesse.
• Per contro, i "sillogismi pratici" sono
ragionamenti la cui premessa maggiore e la cui
conclusione sono enunciati che si assume
esprimano proposizioni prescrittive: precetti o
regole di vario tipo.
• Ad esempio:
• Gli amici dell'umanità devono aiutare gli indigenti
• Giovanni Bianchi è un amico dell'umanità.
• Giovanni Bianchi deve aiutare gli indigenti.
• Il cosiddetto "sillogismo giudiziale" è una
specie di sillogismo pratico. Si tratta, in
particolare, di un sillogismo la cui
premessa maggiore è una norma giuridica
generale e la cui conclusione è una norma
giuridica individuale.
• Ad esempio:
• Chiunque partecipa a una rissa dev'essere
punito con la multa fino a euro 309 (art.
588 c.p.).
• Il black block Tizio ha partecipato a una
rissa.
• Il black block Tizio dev'essere punito con
la multa fino a euro 309.
• Una seconda distinzione concettuale, utile
ai nostri fini, intercorre fra due tipi di
ragionamento giudiziale: il "ragionamento
decisorio" e il "ragionamento
giustificatorio".
• Il ragionamento decisorio è l'insieme
delle operazioni intellettuali — o "logiche",
come si dice talvolta — tramite le quali il
giudice perviene alla decisione del caso.
• Per contro, il ragionamento giustificatorio
consiste nell'attività intellettuale in esito alla
quale il giudice formula ragioni giuridicamente
plausibili a sostegno della decisione raggiunta.
• Quali relazioni intercorrono fra ragionamento
decisorio, ragionamento giustificatorio, e gli
enunciati redatti nella motivazione delle sen• tenze?
• Prima opinione: nella mente del giudice,
ragionamento decisorio e ragionamento
giustificatorio coincidono: ed entrambi si
riflettono, di solito, nel testo della
sentenza.
• Seconda opinione: ragionamento decisorio
e ragionamento giustificatorio sono cose
distinte, anche nella mente dei giudici.
• E’ possibile individuare alcuni tipi diversi di
discorso sul ragionamento giudiziale, nei
quali ricorre il termine "sillogismo“. Ci
limitiamo a ricordarne due:
• Teorie sillogistiche del ragionamento
decisorio. Il giudice, sulla base di attività
puramente conoscitive, accerta la norma
del caso (premessa maggiore) e il fatto
(premessa minore).
• Metodologie sillogistiché di analisi delle
sentenze. Quest'ultimo tipo di discorsi combina
contenuti teorici con contenuti di metodologia
prescrittiva.
• Si limitano invece a sostenere le seguenti tesi:
• il contenuto delle sentenze può, di solito, essere
ricostruito come un ragionamento di tipo
sillogistico;
• tale ricostruzione, di solito, si compone non di un
sillogismo, bensì di un insieme di sillogismi.
• Lo studioso polacco Jerzy Wróblewski,
trattando del « ruolo del sillogismo nella
giustificazione delle decisioni giudiziali
concepite come decisioni razionali », ha
elaborato la distinzione, divenuta d'uso
corrente nella teoria contemporanea del
ragionamento giudiziale, fra
«giustificazione interna » e «giustificazione
esterna».
• Una decisione è "internamente giustificata" se
è configurabile come la conclusione di una
valida inferenza a partire da premesse date: se,
in particolare, è configurabile come la
conclusione di un sillogismo pratico giudiziale.
• Una decisione è "esternamente giustificata"
se le premesse dalle quali viene dedotta sono
fondate
• Alla luce degli usuali contenuti delle
sentenze civili, è possibile distinguere vari
tipi di sillogismi giudiziali:
• Per "sillogismo normativo" intendiamo un
sillogismo giudiziale la cui premessa
maggiore e la cui conclusione sono
costituite da enunciati normativi.
• Un enunciato normativo esprime una
regola giuridica ma non interpretativa.
• In un sillogismo normativo decisionale, o di primo grado:
• la premessa maggiore è un enunciato esprimente la
norma di diritto, generale e astratta, in base alla quale il
giudice ritiene che la controversia (possa e) debba
essere decisa;
• la premessa minore è un enunciato esprimente una
qualificazione, ovverosia sussume la fattispecie concreta
nella predetta norma generale.
• la conclusione è un enunciato esprimente la norma di
diritto individuale, risolutrice della particolare
controversia.
• ESEMPIO:
• Sillogismo normativo di terzo grado
• I contratti contrari a norme imperative sono nulli
(premessa normativa desunta dall'art. 1418 c.c.,
letteralmente inteso).
• I contratti sacrileghi sono contratti contrari a norme
imperative.
• I contratti sacrileghi sono nulli.
• Sillogismo normativo di secondo grado
• I contratti sacrileghi sono nulli.
• I contratti conclusi di domenica sono contratti sacrileghi.
• contratti conclusi di domenica sono nulli.
• Sillogismo normativo di primo grado
(sillogismo decisionale)
• I contratti conclusi di domenica sono nulli.
• Il contratto tra Angela Neri e Giovanni
Bianchi è un contratto concluso di domenica.
• Il contratto tra Angela Neri e Giovanni
Bianchi è nullo.
• Per "sillogismo interpretativo" intendiamo un
sillogismo la cui conclusione è costituita da un
enunciato interpretativo.
• Per "enunciato interpretativo" intendiamo:
• l'attribuzione di significato a enunciati delle fonti,
attività come la risoluzione di antinomie,
l'integrazione delle lacune, la scomposizione e la
ricomposizione del discorso legislativo onde
individuare uno o più enunciati esprimenti la c.d.
"norma regolatrice del caso“.
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