Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di

Garanzia legale di conformità e
garanzie
commerciali per i beni di consumo
Articoli 128 – 135 del
Codice del Consumo
Avv. Franco Portento - Padova
Introduzione
• Gli articoli 128/135 del Codice del Consumo, recepiscono la direttiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglioattinente ad alcuni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
• La direttiva mira ad un duplice scopo:
– incentivare la realizzazione del mercato europeo, eliminando gli ostacoli che
non consentano la piena attuazione della libera circolazione delle merci e
l’effettiva instaurazione di un mercato concorrenziale,
– Ed introdurre un elevato livello di protezione dei consumatori, tutelando gli
interessi economici di costoro, con la protezione e la promozione del loro
interesse a ricevere beni conformi alle previsioni contrattuali, e promuovendo
il loro diritto all’informazione, con l’imposizione di una corretta e trasparente
formulazione delle garanzie commerciali offerte da produttori e venditori.
• La direttiva si limita a regolare solo alcuni aspetti dei contratti di vendita
dei beni di consumo, ossia quelli legati alla problematica della non
conformità dei prodotti consegnati al consumatore.
• L’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in esame è quello dei
contratti conclusi dal consumatore con un fornitore professionale.
Avv. Franco Portento - Padova
Ambito di applicazione
•
•
•
•
Articolo 128
contratti di vendita: sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Le disposizioni si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del
tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso
normale della cosa.
Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
– 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
– 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in
quantità determinata;
– 3) l'energia elettrica;
•
Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui sopra
Avv. Franco Portento - Padova
Conformità al contratto
•
•
•
Articolo 129
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
–
–
–
–
•
•
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali
forniti dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui sopra quando, in via alternativa, dimostra che:
–
–
–
•
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al
riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere
conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di
conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore
o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere
installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
Avv. Franco Portento - Padova
Conformità al contratto
•
•
•
•
in Italia sono compresenti due diverse discipline in materia: la disciplina della
garanzia nella vendita di beni di consumo e la disciplina delle garanzie previste
dalle disposizioni del Codice Civile in merito al contratto di vendita.
il principio di conformità al contratto, cui fa riferimento il codice del consumo, è
ispirato alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale ed impone al
venditore di consegnare al consumatore prodotti conformi al contratto stipulato.
La direttiva 1999/44/CE ha così diffuso in Italia un nuovo concetto di garanzia,
rafforzato dal principio di conformità, che impone al venditore, oltre all’obbligo di
consegnare i prodotti, in esecuzione del contatto concluso con il consumatore,
l’obbligo di consegnare prodotti conformi allo stesso contratto.
Il principio di conformità costituisce un “qualcosa in più” rispetto al codice civile :
in quello, infatti, la garanzia è prevista per i vizi, i difetti e la mancanza di qualità
promesse o essenziali, laddove nel codice del consumo la garanzia è prevista anche
per difformità che non integrino tali figure.
Avv. Franco Portento - Padova
Diritti del consumatore
•
•
•
•
•
•
•
•
Articolo 130
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
Se c’è difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione, ovvero ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. (spese sono i costi per rendere conformi i beni: spedizione,
mano d'opera e materiali)
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro: è eccessivamente oneroso il rimedio che impone al
venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
–
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
–
b) dell'entità del difetto di conformità;
–
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (tenuto conto dell'uso del bene) se:
–
a)la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
–
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
–
c)la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
–
a) se il consumatore ha già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo salvo accettazione del rimedio
alternativo ;
–
b) se il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo
un altro rimedio.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della
sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Avv. Franco Portento - Padova
Diritti del consumatore
•
La norma sanziona la responsabilità del venditore per difetti di conformità riscontrabili all’atto della consegna,
ossia del reale ingresso del bene nella concreta disponibilità del consumatore, il quale ha la possibilità di esperire
alcuni rimedi che si applicherebbero seguendo una specifica gerarchia, favorendo i rimedi meno gravosi per il
venditore; infatti la riparazione e la sostituzione del bene, poiché finalizzati a ripristinarne la conformità, sarebbero
esperiti in via primaria e la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto verrebbero invece adottati in via
secondaria in caso di impossibilità, eccessiva onerosità e non tempestività nell’esecuzione dei rimedi primari.
•
Per riparazione, nel caso di difetto di conformità, si intende il ripristino del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita e non solo per eliminare vizi e difetti.
•
Pur esistendo una gerarchia di rimedi applicabili in presenza di un difetto di conformità, tale lista non è
tassativa e pertanto non impedisce di esperire altri rimedi ulteriori previsti dal Codice Civile, quali la diffida
adempiere, la richiesta del risarcimento del danno, l’eccezione di inadempimento e la sospensione del
pagamento del prezzo.
•
La possibilità riconosciuta al venditore, quando vi sia denuncia del difetto di conformità da parte del consumatore,
di offrire a tale consumatore un qualsiasi rimedio disponibile, a sua scelta, lasciando al consumatore la facoltà di
respingere il rimedio offerto se ne abbia prontamente proposto uno alternativo, così giustificando e ritenendo
legittimo un suo eventuale rifiuto, ha la funzione di ridurre i contenziosi giudiziari e favorire gli accordi
stragiudiziali.
•
L’analisi dell’uso del bene da parte del soggetto acquirente e la situazione di vantaggio tratta dal consumatore per
il godimento del bene, tra il tempo della sua consegna e quello della sua restituzione, è certamente rilevante per
l’ipotesi della risoluzione del contratto, lo è meno per il caso di riduzione del prezzo, poiché la riduzione del prezzo
si riferirebbe al minor valore del bene difettoso al momento della consegna e non ad un tempo successivo.
Avv. Franco Portento - Padova
Diritto di regresso
• Articolo 131
• Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile
ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della
suddetta catena distributiva.
• Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione
della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o
dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di
quanto prestato.
Avv. Franco Portento - Padova
Diritto di regresso
• L’azione è extracontrattuale, in quanto il diritto di regresso sorge
indipendentemente dall’assunzione di una obbligazione
contrattuale, ossia si tratta di un caso di responsabilità oggettiva
derivante automaticamente dal fatto che il difetto di conformità sia
imputabile all’azione o all’omissione di produttore o precedente
venditore od altro intermediario, prescindendo dall’elemento della
colpa.
• In considerazione della specificità della tematica in oggetto, si
reputa che il venditore abbia la possibilità di agire direttamente ed
esclusivamente nei confronti del vero responsabile del difetto.
• Oggetto dell’azione di regresso:
– Certamente la reintegrazione di quanto prestato al consumatore a
causa del difetto di conformità;
– Dubbia la reintegrazione dei danni patrimoniali subiti e delle spese
effettuate per riparare o sostituire il bene difettoso
Avv. Franco Portento - Padova
Termini
• Articolo 132
• . Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene
• Il consumatore decade dai diritti previsti se non denuncia al venditore il
difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
• Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale
data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o
con la natura del difetto di conformità.
• L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti purché il difetto di
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima
della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Avv. Franco Portento - Padova
Termini
•
Cassazione civile sez. II, 6.5.2005, n. 9515 - Il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. per
denunciare i vizi della cosa venduta, riferentesi alla semplice manifestazione del vizio, viene
calcolato solamente dal momento in cui l'acquirente abbia avuto la certezza oggettiva dell'esistenza
del vizio, ossia in caso di scoperta del vizio avvenuta per gradi ed in tempi differenti e successivi dal
momento in cui si sia completata la relativa scoperta.
•
Cassazione civile sez. II, 11.3.2004, n. 4968 - Il mero riconoscimento, manifestato in qualsivoglia
forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa
avversaria, che il venditore faccia del vizio o del difetto di qualità della cosa - diversamente dal caso
di riconoscimento della propria responsabilità in ordine al vizio o alla mancanza di qualità - non
richiede la sua ammissione di responsabilità e rende superflua la denunzia del compratore.
•
Giudice di Pace Bari, 8.3.2006 - Nella vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c.
(oggi art.t.. 128 e ss. codice consumo), il consumatore ha il dovere di comunicare al venditore il
difetto di conformità entro il termine di due mesi dal momento in cui sia venuto a conoscenza
ovvero abbia scoperto il medesimo difetto. Ai fini della garanzia, è necessario che la denuncia al
venditore della non conformità del bene sia effettuata in forma scritta, precisa e puntuale nella
descrizione dei vizi riscontrati e pervenga nei termini previsti dall'art. 1519 sexies c.c. (oggi art..
132 codice consumo).
Avv. Franco Portento - Padova
Garanzia convenzionale
•
•
•
•
Articolo 128 : “garanzia convenzionale ulteriore” qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il
prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.
Articolo 133
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
–
–
•
•
•
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal codice del consumo e che la garanzia
medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,
compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede
di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto
duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di
eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente a tali requisiti rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Avv. Franco Portento - Padova
Garanzia convenzionale
•
•
•
•
La disposizione fa riferimento a quei casi in cui venditore o produttore forniscano
in modo volontario una garanzia convenzionale e prevede, al fine di assicurare la
tutela del consumatore, che la garanzia in oggetto vincoli tali soggetti a quanto
indicato nella medesima dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.
La garanzia convenzionale, contrapponendosi alla garanzia legale per il suo
carattere di prestazione volontaria concordata tra le parti, è finalizzata ad offrire al
consumatore una forma di tutela ulteriore e supplementare rispetto a quella
minima prevista dalla legge, così contribuendo ad una maggiore concorrenza
nell’ambito del mercato.
E’ necessario venga assicurata un’informazione corretta e completa dei
consumatori in merito ad esistenza, caratteristiche e limiti di tale tipologia di
garanzia, prevedendo regole di trasparenza per le informazioni e la pubblicità
relative alla dichiarazione convenzionale di garanzia.
Il difetto di trasparenza della garanzia convenzionale potrà avere rilevanza sotto
due ulteriori aspetti:
– a) potrà essere considerato come violazione del dovere di buona fede e quindi quale fonte di
risarcimento del danno;
– b) tale azione potrà essere promossa anche in via collettiva ex art. 140 codice consumo (Class
Action).
Avv. Franco Portento - Padova
Carattere imperativo delle disposizioni
• Articolo 134
• È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del
difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
• Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad
un anno.
• È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea.
Avv. Franco Portento - Padova
Carattere imperativo delle disposizioni
•
•
•
•
•
L’articolo, statuendo la nullità di ogni patto diretto alla esclusione e limitazione dei diritti del
consumatore stipulato anteriormente alla comunicazione al venditore del difetto di conformità,
conferma il principio di protezione dell’acquirente, secondo il quale sarebbero irrinunciabili i diritti
riconosciuti al consumatore dal Codice e sarebbe nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni dello stesso.
La definizione di patto, secondo quanto disposto dalla dottrina, ricomprenderebbe qualsiasi
accordo concluso dal consumatore con il professionista, collegato in qualche modo con il contratto
di vendita, sia di rinuncia alla garanzia sia incidenti in maniera sfavorevole per il consumatore sui
presupposti relativi alla responsabilità del venditore.
Caratteristica rilevante della “nullità di protezione” è quella della legittimazione relativa, ossia la
legittimazione riconosciuta al consumatore in qualità di unico soggetto avente interesse a far valere
la nullità di tale patto, in deroga al principio generale per cui, ex art.. 1421 del Codice Civile, la
nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, al fine di evitare che il
professionista possa giovarsi degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento ad esclusivo
vantaggio del consumatore.
La norma statuisce che la nullità del patto privante il consumatore della tutela legale sia rilevata
d’ufficio dal giudice, in tutti quei casi in cui il consumatore non sia nella condizione di riconoscere la
vessatorietà del patto, attribuendo così al giudice un ruolo suppletivo per tutelare il medesimo
consumatore.
Corte giustizia CE, 27.6.2000, n. 240 - La tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13/Cee,
relativa alle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, ha come conseguenza la
possibilità che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propostagli, valuti
d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto.
Avv. Franco Portento - Padova
Tutela in base ad altre disposizioni
• Articolo 135
• Le disposizioni del presente capo non
escludono né limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.ù
• Per quanto non previsto dal presente titolo, si
applicano le disposizioni del codice civile in
tema di contratto di vendita.
Avv. Franco Portento - Padova
La garanzia nel codice civile
•
•
•
•
•
Articolo 1490 - Garanzia per i vizi: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venuta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore”
Articolo 1492 – Effetti della Garanzia: “il compratore può domandare a sua scelta
la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo”.
Articolo 1494 – Risarcimento del danno: “il venditore è tenuto verso il compratore
al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della
cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della
cosa”.
Articolo 1495 – Termini e condizioni per l’azione: il compratore decade dal diritto
alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta … la
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha
occultato. L’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna ma il
compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto può sempre far valere
la garanzia purché il vizio sia stato denunziato entro i termini.
Articolo 1497 – Mancanza di qualità: quando la cosa venduta non ha le qualità
promesse ovvero quelle essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore ha diritto
di ottenere la risoluzione del contratto purché il difetto di qualità ecceda i limiti di
tolleranza. Si applicano i termini di prescrizione e decadenza dell’art. 1495.
Avv. Franco Portento - Padova
Class Action
• Oltre alle azioni ordinarie i consumatori possono far
valere i loro diritti anche a mezzo dell’azione di classe,
prevista dall’art. 140 bis del codice del consumo a
tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori.
• L’azione di classe è esperibile per:
– I diritti contrattuali di una pluralità di consumatori che
versano nei confronti di una stessa impresa in situazione
identica;
– I diritti identici spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale.
Avv. Franco Portento - Padova
Conciliazione
• Per cercare di deflazionare il contenzioso ed al contempo precostituirsi la
prova della propria buona volontà nel trattare con i clienti, è utile, laddove
non si raggiunga un componimento bonario con la controparte, attivare
una procedura di conciliazione che peraltro è stata resa obbligatoria, a
partire dal 2011, per le controversie in materia di
–
–
–
–
–
Condominio;
diritti reali, divisione;
successioni ereditarie, patti di famiglia;
locazione, comodato, affitto di aziende;
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità;
– contratti assicurativi, bancari e finanziari.
• La conciliazione è un metodo non contenzioso di risoluzione delle
controversie, rapido, economico, informale e riservato.
Avv. Franco Portento - Padova