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Bruxelles, 18 marzo 1999
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La direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è pronta per essere
adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, in seguito all'accordo raggiunto in data odierna
1
in sede di Comitato di conciliazione. ( )
Non appena il testo sarà messo a punto nelle lingue ufficiali della Comunità, ciascuna istituzione
disporrà di sei settimane per confermare l'accordo - alla maggioranza assoluta dei voti per il
Parlamento e a maggioranza qualificata per il Consiglio - in base al quale la nuova direttiva verrà
adottata.
Scopo della direttiva è migliorare la tutela del consumatore in un settore che costituisce la fonte
principale dei reclami mossi dai consumatori, specialmente per quanto riguarda le transazioni
transfrontaliere. Essa ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in questo settore al fine di garantire un livello minimo uniforme
di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno. Poiché comporta un'armonizzazione
minima, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni che offrono una maggiore
protezione del consumatore.
In seconda lettura il Parlamento ha proposto 14 emendamenti. Le principali questioni che il
Comitato di conciliazione ha dovuto risolvere, e le relative soluzioni convenute, sono:
-
contratti per la fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, per esempio nei casi in
cui un consumatore affida a un sarto il tessuto per la confezione di un abito. È stato convenuto
che tali contratti saranno trattati come contratti di vendita a meno che il difetto di conformità
sia insito nei materiali forniti dal consumatore;
-
prodotti da installare a cura del consumatore: un difetto di conformità risultante dall'imperfetta
installazione è equiparato a un difetto di conformità del bene qualora il prodotto si intenda da
installare ad opera del consumatore e l'installazione imperfetta sia dovuta ad una lacuna nelle
istruzioni per l'installazione;
(1) Il Comitato di conciliazione consta di 30 membri: 15 membri del Parlamento europeo e 15
rappresentanti del Consiglio. La riunione del 18 marzo è stata presieduta congiuntamente dalla
Sig.ra
Nicole FONTAINE,
Vicepresidente
del
Parlamento
europeo,
e
dal
Sig. Lorenz SCHOMERUS, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e della
tecnologia della Repubblica federale di Germania.
-
costi di riparazione o di sostituzione: per rimediare al difetto di conformità il consumatore ha
diritto al ripristino gratuito della conformità mediante riparazione o sostituzione. Il concetto di
"gratuito" è limitato ai costi necessari sostenuti per ripristinare la conformità del bene, in
particolare i costi connessi con la spedizione, la manodopera e i materiali;
-
beni venduti all'asta: è mantenuta la posizione comune, ossia i beni venduti all'asta, ad
esempio opere d'arte, oggetti da collezione e antichità, sono considerati beni usati soggetti ad
un termine di responsabilità più breve (ma almeno pari a un anno);
-
entrata in vigore: gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro e non oltre il 1º gennaio 2002.
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Per "beni di consumo" si intende qualsiasi bene mobile materiale, di norma destinato all'uso finale
o al consumo, tranne:
-
i beni venduti dopo il pignoramento o secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;
-
l'acqua e il gas, quando non condizionati in un volume delimitato e in quantità determinata;
-
l'elettricità.
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In caso di difetto di conformità del prodotto, sono previste quattro opzioni:
-
riparazione del bene,
-
sostituzione del bene,
-
riduzione del prezzo,
-
risoluzione del contratto di vendita.
In un primo tempo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambe i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e
senza grossi inconvenienti per il consumatore. Ciascuno di questi due rimedi è da considerare
sproporzionato se impone al venditore spese che, in confronto all'altro rimedio, risultino
ingiustificate tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità,
dell'entità del difetto di conformità e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere portato
a termine senza grossi inconvenienti per il consumatore.
Qualora il consumatore non abbia diritto né alla riparazione né alla sostituzione, o qualora il
venditore non abbia portato a termine il rimedio entro un lasso di tempo ragionevole e senza
grossi inconvenienti per il consumatore, questi può chiedere un'adeguata riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto.
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La direttiva stabilisce un periodo di due anni dalla consegna del bene, entro il quale un difetto di
conformità, esistente al momento della consegna, deve manifestarsi perché intervenga la
responsabilità del venditore. Questa responsabilità non esisterebbe se, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore fosse a conoscenza o non potesse non essere a
conoscenza del difetto di conformità.
Nel caso dei beni usati, il venditore e il consumatore possono concordare che la responsabilità del
venditore sia impegnata per un periodo più beve. Tuttavia, tale periodo abbreviato non può essere
inferiore ad un anno. Poiché è generalmente impossibile la sostituzione dei beni usati, il diritto di
sostituzione del consumatore non è in linea di massima esperibile.
Gli Stati membri possono prevedere che il consumatore, per beneficiare dei suoi diritti, debba
denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in
cui ha constatato siffatto difetto.
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La direttiva stabilisce il principio della presunzione relativa per la valutazione del difetto di
conformità nei casi di controversie davanti a un tribunale, vale a dire che il venditore responsabile
di un difetto di conformità (difetto del bene) può dimostrare, in base a determinati criteri, che al
momento della consegna il bene era in conformità delle disposizioni del contratto. La formulazione
di questo testo tiene conto delle varie tradizioni nazionali.
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La direttiva non contempla la responsabilità del produttore, ma suggerisce che la responsabilità
diretta del produttore per difetti di cui egli è responsabile possa essere prevista in una fase
successiva alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva. A tal fine la
Commissione, entro quattro anni dalla data di recepimento della direttiva da parte degli Stati
membri, riesamina l'applicazione della direttiva stessa e presenta al Consiglio e al Parlamento
europeo una relazione eventualmente corredata di proposte.
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Per garantire al consumatore la trasparenza e evitare in tal modo che possa essere tratto in
inganno, il testo stabilisce il principio secondo cui tale garanzia deve
-
vincolare giuridicamente la persona che la offre;
-
stabilire che il consumatore ha i diritti legali a norma della legislazione nazionale disciplinante
la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati i diritti dei
consumatori;
-
indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto delle garanzia e gli elementi essenziali
necessari alla sua attuazione, segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia
nonché il nome e l'indirizzo del garante;
-
a richiesta del consumatore, essere resa disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo e
a lui accessibile.