9_L`impresa collettiva e la società

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L'impresa collettiva
Sotto il profilo della natura giuridica del
soggetto titolare dell’impresa si distinguono:
a) imprese individuali
b) imprese collettive
SOCIETARIE
NON SOCIETARIE (associazioni, fondazioni)
Società = impresa collettiva?

Non sempre!
a) Società non collettiva: società costituite per
atto unilaterale in caso di s.r.l. e s.p.a.
unipersonali, di scissione, di trasformazione di
enti pubblici economici in s.p.a. (privatizzazione
formale=) a volte, la società è solo uno schema
organizzativo per la limitazione del rischio cui
non corrisponde la pluralità delle parti
b) Impresa collettiva non societaria: associazioni,
fondazioni nate con altro scopo possono svolgere
attività d’impresa collettiva al di fuori dello
schema societario
Società = impresa??
Il modello societario rappresenta la forma tipica
per l'esercizio dell'attività d'impresa collettiva
Per gli altri enti collettivi, l'esercizio di attività
imprenditoriali rappresenta solo un'eventualità, un
dato accessorio che non modifica la loro
destinazione istituzionale; per le società, l'esercizio
dell'impresa costituisce lo scopo-mezzo che
giustifica la loro costituzione. Tuttavia, si
prospettano in dottrina ipotesi di società senza
impresa: le società per l’esercizio di professioni
e le società occasionali (ipotesi molto discussa).
Attività d’impresa delle
associazioni e delle fondazioni
Se un’associazione o una fondazione esercita
professionalmente, accanto alla propria attività
istituzionale, un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi, acquista la qualifica di imprenditore ed è
soggetta al relativo statuto.
Scopo- mezzo e scopo- fine
Art. 2247: Contratto di società. Con il contratto di
società due o più persone conferiscono beni e
servizi per l'esercizio in comune dell'attività
economica (scopo mezzo), allo scopo di dividerne
gli utili (scopo fine).
Società ed associazioni
tratti distintivi:
* per le società, e non per le associazioni, l’attività è
positivamente individuata dalla legge, e deve consistere in
un’attività produttiva condotta con metodo lucrativo o quantomeno – economico (possono esistere s.p.a. senza scopo
di lucro);
* lo scopo-fine delle società è uno scopo economico (lucrativo,
mutualistico o consortile), ed è estranea allo schema causale
delle società l’istituzionale devoluzione a terzi dei risultati
positivi dell’attività comune
Società e impresa. Le società
occasionali.
* due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel
compimento di un unico atto (ad es., due collezionisti decidono di
vendere insieme le loro collezioni di quadri per realizzare un prezzo
maggiore): non si ha né società né impresa;
* quando si vuole invece realizzare un unico affare complesso
(ovvero che prevede numerose operazioni, come la costruzione di
un immobile): si ha sia società che impresa;
* quando si esercita in comune un’attività oggettivamente non
duratura (ad es. acquisto “in pianta” e trasformazione di una partita
di agrumi): si ha società occasionale o “senza impresa”?
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