I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. L g s

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I soggetti del sistema di
prevenzione aziendale
Il datore di lavoro
RSPP
e
ASPP
secondo il D. LIl g
s.
81
Medico Competente
RLS e RLST
Gli addetti alla prevenzione
incendi,evacuazione e primo
soccorso
I lavoratori
I progettisti
fabbricanti,fornitori e
installatori
I lavoratori autonomi
Il sistema di prevenzione aziendale
Datore di lavoro, dirigente,
preposto,lavoratore:
la ripartizione degli oneri
•
•
•
•
Datore di Lavoro : garante strutturale della sicurezza, predispone
mezzi e luoghi e strumenti sicuri rispondenti ai requisiti preventivi,
tecnici e igienici previsti dalla legge (poteri di decisione, di spesa,
di gestione);
Dirigente: garante organizzativo della sicurezza, attua gli obblighi
e gli adempimenti, organizza e consente l’uso sicuro dei luoghi di
lavoro e di attrezzature, nomina i preposti;
Preposto: garante del controllo della sicurezza, vigila che i
lavoratori usino correttamente misure e procedure di sicurezza
stabilite, riferisce sulle carenze delle misure di prevenzione che
riscontra in particolare su quelle impreviste ed improvvise;
Lavoratore: collaboratore per la sicurezza, si attiene alle
disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente
e da preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale
Il datore di lavoro definizioni
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l’assetto dell'organizzazione ……….., ha la responsabilità
dell‘organizzazione stessa ovvero dell'unità produttiva, in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale,esso è indicato
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni ……… in
caso di omessa individuazione o di individuazione non
conforme ai criteri …… coincide con l’organo di vertice.
Il dirigente - definizioni
L’articolo 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n.
81/2008 è intervenuto a colmare la lacuna
normativa rappresentata dall’assenza
nell’ordinamento prevenzionistico della
definizione della figura di dirigente,
qualifica tale figura come “persona che, in
ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa “.
Il preposto - definizioni
• L’articolo: 2 comma 1 D. L g s. n. 8l/2O08,
alla lettera e), qualifica il preposto come
“persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei modi di poteri gerarchia
e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa”. .. ,
La delega di funzioni
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è
ammessa con le condizioni:
a) atto scritto recante data certa;
b) professionalità ed esperienza del delegato;
c) attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione,
gestione e controllo;
d) attribuzione dell’autonomia di spesa;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
Alla delega deve essere data pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo
al datore di lavoro
Principio di effettività
L’articolo 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”
prevede, in applicazione di un orientamento
giurisprudenziale consolidato che “le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all ‘articolo 2, [datore di lavoro,
dirigente e preposto] gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”
Dunque è previsto in via legislativa che l’individuazione delle
figure di datore di lavoro, dirigente e preposto va operata
con riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta,
nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di una
investitura formale.
Massima sicurezza
tecnologicamente fattibile
• Art.2 c.1 l.n definizione di prevenzione “il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno”
• Art.2087 codice civile “l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro ,l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro”
• Obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa e
procedurale concretamente fattibile
• Legittimità del rifiuto della prestazione lavorativa richiesta
in condizioni insicure
Obblighi del datore di lavoro non
delegabili (art.17)
1) – valutazione del rischio contenente,la
relazione sulla valutazione del rischio ed i
criteri adottati,l’individuazione delle misure
di prevenzione e dei dispositivi di
protezione conseguenti, il programma delle
misure necessarie per il miglioramento nel
tempo
2) - designazione del RSPP.
3) - nei casi di aziende che occupano fino
a dieci addetti autocertificazione della
valutazione e comunicazione della stessa
all’RLS. (art.34)
Dirigente – adempimenti art.18
Quattro macro-aree:
a) (art. 18, comma 1, lett. p), q), t), v), z) riguarda la
predisposizione delle misure di sicurezza idonee ad evitare il
rischio di infortuni sul luogo di lavoro.
b) gli obblighi del dirigente nei confronti dei lavoratori (art.
18, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), s), u),
bb).
c) gli adempimenti necessari ai fini dell’effettuazione della
sorveglianza sanitaria e della nomina del medico competente
(art. 18, comma 1, lett. a).
d)l’obbligo di comunicare a Inail ed Ipsema i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i dati
relativi agli infortuni sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. r) e
aa).
Dirigente – adempimenti relativi
alle misure di sicurezza
p) elaborare il documento di valutazione del rischio da
interferenza in caso di appalti (DVRI) e consegnarlo al rls;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la
riunione periodica
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
finì della salute;
Dirigente – adempimenti relativi ai
lavoratori
b) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di
evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
t) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi d’ informazione, formazione e addestramento;
m) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l‘applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute;
o) consegnare al RLS, su richiesta copia del DVR
s) consultare il RLS in merito alla nomina degli addetti alle emergenze, del M.C., della
organizzazione della formazione
u) nell’ambito dello svolgimento di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera
di riconoscimento;
bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Dirigente – adempimenti relativi
alla sorveglianza sanitaria
a) nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria
comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Dirigente – adempimenti relativi
alla comunicazione di dati
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro
di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi,
quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al
lavoro superiore a tre giorni
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per
loro tramite, al sistema informativo nazionale in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di
cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori già eletti o designati;”.
Obblighi del preposto
•
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•
•
•
•
•
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza dà parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; ‘‘
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate.
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;’
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato
j) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione ;
Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi .(art.35)
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
il medico competente ove previsto;
il rappresentante per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
il documento di valutazione del rischio;
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di
significative variazioni, il RLS può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione che é tenuto a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
Servizio di prevenzione e
Protezione. (art.31)
Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, o dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda. Il datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda una o più persone da lui dipendenti previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza. I dipendenti devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di
tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del
proprio incarico.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
nelle centrali termoelettriche
negli impianti e laboratori nucleari
nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private con oltre 50
lavoratori.
nelle aziende con più unità produttive può essere istituito un unico servizio.
Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 28 comma 2 e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
di sicurezza di cui all'art. 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.
Il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
• responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso di
capacità e di requisiti professionali adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative; in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore ed inoltre di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in
azienda e di relazioni sindacali. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli
indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. Responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno
quinquennale.
Principali funzioni del RSPP
1) individuazione e valutazione dei fattori
di rischio;
2) elaborazione delle misure preventive e
protettive per la sicurezza e la salute;
3) proposta di programmi di informazione
e formazione dei lavoratori,
4) controllo ed ottimizzazione nel tempo
della gestione della salute e sicurezza in
azienda;
5) Valutazione di efficacia ed efficienza;
Principali compiti del RSPP
1) Esame della documentazione e delle fonti informative preliminari;
2) Sopralluogo e orientamento preliminare all’interno dell’azienda;
3) Sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito ai problemi emersi
nella fase precedente;
4) Stima dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi;
5) Recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori
interessati;
6) Eventuale esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali;
7) Individuazione delle misure preventive da attuare;
8) Definizione delle procedure di sicurezza;
9) Stesura del programma attuativo con indicazione delle opzioni
tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al
datore di lavoro;
10) Progettazione delle attività di tipo informativo calibrate per i
diversi destinatari
11) Effettuazione delle attività informative;
12) Collaborazione alle attività di tipo formativo;
13) Sorveglianza e controllo della sistematica applicazione di quanto
indicato ai punti precedenti;
Addetto al servizio di
prevenzione e protezione
Addetti al servizio di prevenzione e protezione:persone
interne o esterne alla azienda designate dal datore con
capacità e requisiti professionali adeguate alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni é necessario
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre
in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione. In sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. Gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento, con cadenza almeno
quinquennale.
Medico Competente
medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale.
partecipa al programma di educazione continua in medicina
( D.Lgs 229/99);
è iscritto all’elenco dei M.C. presso il Ministero della Salute
collabora con il datore alla VdR ed effettua la sorveglianza
sanitaria.
Medico Competente compiti art.25
1) collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla predisposizione delle misure per la
tutela della salute e alla attività di formazione e informazione;
2) programma ed effettua gli accertamenti sanitari;
3) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
4) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
5) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal d.lgs 81
6) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
8) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
9) congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
10) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
Medico Competente attribuzioni
Il medico competente può avvalersi della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Qualora il medico competente esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti.
Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.
Obblighi del datore di lavoro rispetto ai pareri del
M. C.
art 18: obbligo di fornire ai lavoratori i i D P Ie, sentito il RSPP e il M C;
art. 25: obbligo dl concordare con il medico competente il luogo di tenuta delle cartelle
sanitarie nelle aziende con più di 15 lavoratori;
art 29: obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con il M.C.; .
art 35: obbligo di tenere la riunione periodica con la partecipazione del M.c.;
art 42: obbligo del datore di attuare le misure indicate dal M.C. nei casi di inidoneità
art 45: obbligo del datore di prendere i provvedimenti in materia di primo soccorso e di
emergenza, sentito il M C;
art 175 obbligo del datore di organizzare il lavora al videoterminale secondo le necessità
evidenziate dal M C;
art. 185: obbligo del datore di tenere conto dei parere del M. C. nel ridurre il rischio da
agenti fisici ;
art. 229 obbligo del datore di lavoro, su parere conforme del M. C. di adottare misure
preventive e protettive in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi;
art. 237: obbligo del datore di lavoro di disporre, su conforme parere del M. C. misure
protettive particolari per l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o muageni
art. 242 c.2: obbligo del datore di lavoro, su conforme parere del M. C., di adottare misure
preventive e protettive per i singoli lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati;
art. 242 c. 6: obbligo del datore di lavoro di effettuare una nuova valutazione del rischio
qualora la sorveglianza sanitaria abbia evidenziato l’ esistenza di una anomalia per
esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni,
art. 279 c.2: obbligo del datore di lavoro di adottare misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, si richiedono misure speciali di protezione in caso di esposizione
ad agenti biologici;
art. 279 c.4: obbligo del datore di lavoro, di. effettuare una nuova valutazione del rischio di
esposizione ad agenti biologici se gli accertamenti sanitari hanno evidenziato l’esistenza
di anomalia.
Addetti alla prevenzione incendi,
alla evacuazione dei lavoratori, al
primo soccorso
•
il datore di lavoro, tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda o dell'unità produttiva designa i lavoratori incaricati di attuare
le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori non possono,
se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni, dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità
produttiva .
•
Gli addetti alla prevenzione incendi e alla evacuazione devono:
1) Collaborare alla attività di prevenzione incendi;
2) Partecipare alla elaborazione e all’aggiornamento dei piani di emergenza;
3) Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione
incendi(estintori,allarmi,uscite di emergenza,segnaletica, ecc.)
Gli addetti al primo soccorso devono:
1) Mantenere in efficienza i presidi aziendali (cassetta di pronto
soccorso,ecc.);
2) Aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni;
3) Intervenire in caso di infortunio allo scopo di evitare azioni di soccorso
non idonee
•
Lavoratori - definizioni
‘E definito lavoratore qualsiasi persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro,indipendentemente dalla
tipologia contrattuale con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, il
volontariato . I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.
Lavoratori in
somministrazione
• Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono
a carico dell’impresa utilizzatrice.
• Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
connessi alle attività produttive li forma e li
addestra all’uso delle attrezzature per le quali
sono assunti. Il contratto di somministrazione può
prevedere che tali obblighi siano dell’utilizzatore,
in questo caso va indicato nel contratto del
lavoratore. Qualora, per le mansioni espletate sia
richiesta una sorveglianza medica l’utilizzatore ne
deve informare il lavoratore
Lavoratori in distacco
• Distaccante: obbligo
dell’informazione e della formazione
sui rischi tipici della mansione per cui
il lavoratore è distaccato.
• Distaccatario: risponde di tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione
Lavoratori a progetto
• Le norme sulla sicurezza si applicano
solo se l’attività lavorativa si svolge
nei luoghi di lavoro del committente.
Se l’attività lavorativa si svolge nei
luoghi di lavoro del committente,
questi è responsabile di tutti gli
obblighi prevenzionali
Prestazioni occasionali
• Le norme della sicurezza si applicano
a tali prestazioni comprese
l’insegnamento privato supplementare
e l’assistenza domiciliare ai bambini,
agli anziani, agli ammalati ai disabili.
Lavoratori a domicilio
• Il datore di lavoro deve:
a) informare e formare sugli eventuali
rischi connessi alla mansione;
b)fornire i Dispositivi di protezione
individuale
c) fornire o assicurarsi che le attrezzature
usate siano conformi alle norme di
sicurezza
portieri
Il datore di lavoro deve:
a) fornire l’informazione e la
formazione prevista,
b) fornire i D.P.I.
c) fornire o assicurarsi che le
attrezzature usate siano conformi
alle norme di sicurezza.
Lavoratori a distanza
Il datore di lavoro deve:
a) osservare le norme per le attrezzature munite
di videoterminale,
b) fornire o assicurarsi che le attrezzature usate
siano conformi alle norme di sicurezza,
c) informare i lavoratori sulla politica aziendale in
materia di sicurezza
d) adottare misure per prevenire l’isolamento del
lavoratore rispetto ai colleghi in azienda
Obblighi dei lavoratori
art. 20
Ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni
conformemente alla sua formazione
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
Obblighi dei lavoratori
1) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi previsti ai fini della tutela della
salute.
2) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
3) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
4) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
5) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi , nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al RLS ;
6) non rimuovere o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
8) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati
dal datore;
9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
Diritti dei lavoratori in caso
di emergenza (art.44)
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure
per evitare le conseguenze di tale pericolo, non
può subire pregiudizio per tale azione, a meno
che non abbia commesso una grave negligenza.
RLS: legislazione
antecedente D . LGS 626
Nella legislazione precedente pochi accenni sono stati fatti
in merito alla partecipazione dei lavoratori alle scelte
aziendali per ciò che riguarda la tutela e la salvaguardia
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali
riferimenti sono riportati all'art.9 della Legge 300/1970,
dove ai lavoratori veniva riconosciuto il diritto di
controllare l'applicazione della normativa di prevenzione
nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di altre misure ritenute idonee.
Anche la Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
n.833 del 23 Dicembre 1978 all'ultimo comma dell'art.20
prevede l'esame congiunto fra organi di vigilanza,
rappresentanze sindacali e datore di lavoro.
Ed ancora l'art.5, comma 1, lett. c, del Decreto Legislativo
n.277 del 15 Agosto 1991, che consentiva ai lavoratori di
verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle
misure di tutela della salute e di sicurezza.
.
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza RLS (art.47)
In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e sicurezza.
Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza é eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno o può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, é eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per
la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
Attribuzioni del RLS art. 50
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) é consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) é consultato sulla designazione degli addetti e del responsabile del
servizio di prevenzione, e del medico competente, degli addetti all'attività
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione degli addetti
alle emergenze;
e) riceve informazioni e la documentazione aziendale relativa alla
valutazione dei rischi e le misure preventive, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dal art.37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali di norma è sentito;
l) partecipa alla riunione periodica ;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
Diritti del RLS
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, copia del documento di valutazione del
rischio, copia del registro degli infortuni sul lavoro .
Ore di permesso retribuito: Accordo
interconfederale 22 giugno 1995
Confidustria-Cgil-Cisl-Uil
Ore di permesso retribuito:
• Aziende fino a 5 dipendenti 12 ore annue per ogni RLS .
•
Aziende da 5 a 1.5 dipendenti 30 ore annue per ogni RLS .
• Aziende da 16 a 200 dipendenti 40 ore anime per ogni RLS .
• Aziende da 201 a 300 dipendenti 40 ore annue per ogni RLS
.
• Aziende da 301 a 1000 dipendenti 40 ore annue per ogni
RLS .
• Aziende oltre i 1000 dipendenti 40 ore annue per ogni RLS .
RLST (art.48)
Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto
il R. L. S. è stata istituita la figura del R. L. S. T., cioè il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito
territoriale.
Gli R. L. S. T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso
ruolo dei R. L. S., con l’unica differenza che al posto di venire
eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni
sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori.
I requisiti richiesti al RLST sono quelli dell'interesse,
affidabilità, professionalità-scolarità. Il RLST dovrà
partecipare, prima dell'inizio della propria attività, ad un
corso formativo gestito ed attestato da un Ente Paritetico del
settore ed a corsi periodici di aggiornamento. Il RLST svolge
esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro,
secondo le attribuzioni definite dalla legge . La provenienza
del RLST è preferibilmente dalle RSU.
Il RLST resta in
carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca della
designazione da parte delle O O. S S.
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo. (art.48)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli
sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro
dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di
addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
Informazione ai lavoratori (art. 35)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
1) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
2) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
3) i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
4) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
5) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
6) i nominativi del RSPP e del M.C.;
7) i nominativi dei lavoratori incaricati alle emergenze.
Formazione ai lavoratori (art.36)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione:
1) dell'assunzione;
2) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
progettisti, fabbricanti, fornitori e
installatori : obblighi
•
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
•
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso
di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi
siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
previsti dalla legge.
•
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Disposizioni integrative introdotte dal
decreto legislativo predisposto dal
governo
• 1) misure di semplificazione
• 2) potenziamento del ruolo della
bilateralità
• 3) rivisitazione dell’apparato
sanzionatorio
Disposizioni integrative introdotte dal decreto
legislativo predisposto dal governo
1)Modifiche all’art.16 l’obbligo alla vigilanza del dl sulle funzioni delegate è
assolto in adozione di SGSL;
2)Modifiche all’art.18 l.g “inviare i lavoratori a visita medica”; inviare i
nominativi degli RLS e i dati degli infortuni di un giorno al SIN a 6 mesi
dalla adozione del decreto istituente il SIN;
3)Modifiche all’art.25 la cartella sanitaria e conservata nel luogo di lavoro, al
lavoratore va consegnata alla cessazione dal lavoro la copia non
l’originale;non viene trasmesso nulla all’ISPESL;
4)Modifiche all’art.32 altre lauree equiparate dal ministero;
5)Modifiche all’art.37 la formazione dei preposti dell’edilizia può essere
effettuata dai CPT, la formazione dei lavoratori è registrata sul libretto
formativo del cittadino se disponibile;
6)Modifiche all’art.38 peri Medici delle forze armate medico generico con
esperienza di 4 anni nel settore lavoro;
7)Abrogato l’art.40 che prevedeva la comunicazione in termini statistici dagli
accertamenti sanitari al S.S.N.,
8)Modifiche all’art.41 .visite preassuntive;
9)Modifiche all’art.42 .in caso di inidoneità possibile trasferimento a mansioni
inferiori ;
10)Modifiche all’art.47 .il datore comunica al cpt la mancata elezione del RLS
11)Modifiche all’art.50: RLS svolge le funzioni art.9 legge 300
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