modifica soggettiva obbligazione File

Diritto privato
Modifica della
componente soggettiva
del rapporto
Modifica della componente
soggettiva
Per modifica della componente soggettiva del
rapporto obbligatorio si intendono quegli
interventi sullo stesso che portano ad una
SOSTITUZIONE o AGGIUNTA di altri
soggetti rispetto al debitore e creditore
originari.
La fonte di tali modifiche può essere mortis
causa o inter vivos.
Modifica a latere creditoris
Possibili interventi, relativamente alla posizione
del creditore, si possono avere con:
-Cessione del credito
-Pagamento con surrogazione
-Delegazione attiva
Cessione del credito
Il creditore (cedente) può trasferire il credito
verso il debitore (ceduto) ad un terzo
(cessionario), che diviene creditore verso il
debitore ceduto.
Il contratto di cessione
La fonte: la cessione si attua con un contratto
bilaterale tra cedente e cessionario.

A differenza di quanto accade per la
cessione del contratto non è richiesta
l’accettazione del ceduto.
Il contratto di cessione
Rilevanza della accettazione e conoscenza del
ceduto nonché della notifica a questi:
Art. 1264: La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha
accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il
debitore che paga al cedente non è liberato,
se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta
cessione
Il contratto di cessione
Altri profili di rilevanza della notifica:
Art. 1265: Se il medesimo credito ha formato
oggetto di più cessioni a persone diverse,
prevale la cessione notificata per prima al
debitore, o quella che è stata prima accettata
dal debitore con atto di data certa, ancorché
essa sia di data posteriore.
Il contratto di cessione
Si tratta di un contratto consensuale = il
trasferimento opera dal perfezionamento del
contratto salvi casi particolari (si ritiene che
in caso di cessione di crediti futuri si dovrà
attendere la loro venuta ad esistenza).
Il contratto di cessione
La cessione potrà avvenire a titolo gratuito in
questo caso l’esistenza del credito è
garantita solo se previsto per legge o per
contratto (art. 1266,2 ).
La cessione potrà avvenire a titolo oneroso
in questo caso, salvo patto contrario, il
cedente dovrà garantire l’esistenza del
credito . Non è però tenuto a garantire la
solvenza del debitore (artt. 1266- 1267).
Il contratto di cessione
La cessione può avvenire in rispondenza a
diverse funzioni:
a titolo di corrispettivo;
a titolo di garanzia di un debito che il cedente a
sua volta aveva nei confronti del cessionario;
a titolo solutorio per consentire al cedente di
estinguere un debito che questi aveva a sua
volta verso il cessionario.
Il contratto di cessione
Da notare che se la cessione è effettuata in
funzione solutoria ex art. 1198 “l’obbligazione
si estingue con la riscossione se non risulta
una diversa volontà delle parti”.
In questo caso si dice che la cessione è
compiuta PRO SOLVENDO (il cedente è
liberato solo se il cessionario ha ottenuto il
pagamento dal ceduto). Diversamente si dice
che la cessione è PRO SOLUTO.
Il contratto di cessione
Quanto all’oggetto della cessione l’art. 1260
prevede la libera cedibilità dei crediti fatte
salve specifiche eccezioni tra cui l’ipotesi dei
crediti strettamente personali, di quelli
incedibili per legge, di quelli incedibili per
disposizione pattizia.
Il contratto di cessione
Art. 1260: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o
gratuito il suo credito , anche senza il consenso del
debitore, purché il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia
vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito,
ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si
prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Effetti della cessione
In conseguenza della cessione viene
modificato il soggetto attivo del rapporto, per
il resto l’obbligazione rimane inalterata.
Il factoring
Si tratta di un contratto con cui un’impresa (FACTOR), verso
corrispettivo, si impegna nei confronti di un’altra (IMPRESA
CLIENTE) a gestire i crediti di questa.
Di norma lo schema contrattuale inoltre prevede:
a favore dell’impresa cliente un’anticipazione finanziaria
rispetto alla scadenza dei crediti ceduti e un’assunzione del
rischio di insolvenza dei debitori ceduti;
verso la factor si dispone la cessione della massa di crediti
(presenti e futuri) dell’impresa cliente.
Il factoring
La legge 52/1991 ha disciplinato il factoring prevedendo alcune
eccezioni rispetto alla disciplina della cessione del credito per
talune ipotesi in particolare ove il cessionario sia una banca o
un intermediario finanziario:
-salvo patto contrario si ha la garanzia della solvenza del debitore
da parte del cedente (deroga all’art. 1267);
- la cessione può essere opposta ai terzi, oltre che nelle ipotesi di
cui all’art. 1265, anche quando il factor abbia pagato
all’impresa cedente, in tutto o in parte, il corrispettivo della
cessione con atto avente data certa (deroga all’art. 1265).
La cartolarizzazione dei crediti
Si tratta di un’operazione disciplinata dalla L.
130/1999 finalizzata allo smobilizzo dei
crediti e consistente nel seguente
procedimento:
1- un soggetto cd. ORIGINATOR cede a titolo
oneroso più crediti ad una società cd.
SOCIETA’ VEICOLO
La cartolarizzazione dei crediti
2- la società veicolo per acquistare i crediti
emette titoli da collocare presso investitori.
3- la società veicolo riscuote i crediti ceduti
destinando le somme incassate ai portatori
dei titoli emessi.
COSTITUZIONE DI PATRIMONIO SEPARATO
Delegazione attiva
Si tratta di contratto non previsto dal codice
civile, che disciplina solo la delegazione
passiva, tuttavia riconosciuto come
meritevole di tutela art. 1322.
Contratto tra creditore, debitore e un terzo con
cui il creditore delega il debitore ad effettuare
la prestazione nei confronti di un terzo.
Pagamento con surrogazione
Il pagamento con surrogazione è previsto
agli articoli 1201 e ss. c.c. e si ha quando col
pagamento non si realizza l’estinzione del
rapporto obbligatorio ma la sostituzione di un
nuovo creditore al creditore originario.
L’ipotesi si distingue dalla cessione del
credito in quanto presuppone il pagamento
del debito.
Modifiche a latere debitoris
Le ipotesi che si danno sono:
Delegazione
Espromissione
Accollo
Delegazione
È un negozio trilaterale (opinione prevalente) fra debitore
(delegante), creditore (delegatario) e terzo (delegato), con cui il
primo delega il terzo ad obbligarsi ad un determinato
pagamento nei confronti del creditore .
Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato
non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del
delegatario o non abbia eseguito il pagamento nei confronti di
questo (art. 1270, 1).
Il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può
rivolgere all’originario debitore, in caso di delegazione
cumulativa (v. slide successiva), se non ha prima chiesto
l’adempimento al delegato (art. 1268, 2).
Delegazione
Tipologie di delegazione:
Cumulativa (art. 1268)
Salva diversa dichiarazione espressa del
creditore si ha cumulo delle posizioni del
delegato (nuovo debitore) e del delegante
(debitore originario) nei suoi confronti.
Solo in caso di espressa dichiarazione del
creditore si potrà avere una delegazione
liberatoria.
Delegazione
Delegazione in pagamento (art. 1269)
Se il debitore per eseguire il pagamento ha
delegato un terzo questi può obbligarsi verso
il creditore, salvo che il debitore l’abbia
vietato.
Il delegato per eseguire il pagamento non è
tenuto ad accettare l’incarico ancorché sia
debitore del delegante, salvo diverso uso.
Delegazione
Esempio di delegazione in pagamento:
Assegno bancario
Rapporto di provvista: cliente (delegante) – banca (delegato)
Es. deposito bancario
Rapporto di valuta: cliente(delegante) – suo creditore(delegatario)
(rapporto debito-credito originario)
Es. contratto locazione
(assegno con cui il cliente
ordina il pagamento)
DELEGAZIONE IN PAGAMENTO
Delegazione
Art. 1271: Il delegato (terzo “nuovo debitore”) può opporre al
delegatario (creditore) le eccezioni relative ai suoi rapporti con
questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non
può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a
conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
delegante (in virtù del rapporto di provvista), salvo che sia nullo
il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di valuta).
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al
rapporto tra il delegante e il delegatario (rapporto di valuta), se
ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento (caso
della DELEGAZIONE NON TITOLATA ovvero PURA).
Epromissione
Accordo bilaterale fra il creditore ed un terzo in
virtù del quale quest’ultimo (espromittente) si
obbliga nei confronti del primo
(espromissario) a pagare quanto dovuto dal
debitore originario (espromesso).
A differenza della delegazione il terzo assume
l’impegno IN ASSENZA DI DELEGA.
Espromissione
Art. 1272:
Il terzo che senza delegazione del debitore,
ne assume verso il creditore il debito, è
obbligato in solido col debitore originario, se
il creditore non dichiara espressamente di
liberare quest'ultimo. la espromissione è
cumulativa salva diversa dichiarazione del
creditore.
Art. 1271, 2-3
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre
al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe
potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a
quest'ultimo e non derivano da fatti successivi
all’espromissione.
Non può opporgli la compensazione [1246 n. 5] che avrebbe
potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata
prima dell'espromissione.
Espromissione
Occorre tenere distinta l’espromissione
dall’adempimento del terzo che si ha in
presenza di una condotta esecutiva e
satisfattoria degli interessi del creditore da
parte del terzo anche in contrasto con la
volontà del creditore ex art. 1180.
Accollo
In caso di accollo si ha un contratto bilaterale
tra il debitore e un terzo in virtù del quale
quest’ultimo (accollante) si impegna a
procurare al creditore (accollatario) il
pagamento di quanto dovuto dal debitore
originario (accollato).
Accollo
Art. 1273: Se il debitore e un terzo convengono che questi
assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo
favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore
originario solo se ciò costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in
solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito
alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al
quale l'assunzione è avvenuta.
Accollo
Da tale norma si ricavano i seguenti tipi di
accollo:
 Accollo interno tra accollante e accollato
senza che si attribuiscano diritti al creditore
verso il primo.
 Accollo esterno con diritto del creditore ad
agire direttamente verso l’accollante per
l’adempimento del proprio credito.
 Accollo cumulativo o liberatorio.