Diritto privato Modifica della componente soggettiva del rapporto Modifica della componente soggettiva Per modifica della componente soggettiva del rapporto obbligatorio si intendono quegli interventi sullo stesso che portano ad una SOSTITUZIONE o AGGIUNTA di altri soggetti rispetto al debitore e creditore originari. La fonte di tali modifiche può essere mortis causa o inter vivos. Modifica a latere creditoris Possibili interventi, relativamente alla posizione del creditore, si possono avere con: -Cessione del credito -Pagamento con surrogazione -Delegazione attiva Cessione del credito Il creditore (cedente) può trasferire il credito verso il debitore (ceduto) ad un terzo (cessionario), che diviene creditore verso il debitore ceduto. Il contratto di cessione La fonte: la cessione si attua con un contratto bilaterale tra cedente e cessionario. A differenza di quanto accade per la cessione del contratto non è richiesta l’accettazione del ceduto. Il contratto di cessione Rilevanza della accettazione e conoscenza del ceduto nonché della notifica a questi: Art. 1264: La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione Il contratto di cessione Altri profili di rilevanza della notifica: Art. 1265: Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. Il contratto di cessione Si tratta di un contratto consensuale = il trasferimento opera dal perfezionamento del contratto salvi casi particolari (si ritiene che in caso di cessione di crediti futuri si dovrà attendere la loro venuta ad esistenza). Il contratto di cessione La cessione potrà avvenire a titolo gratuito in questo caso l’esistenza del credito è garantita solo se previsto per legge o per contratto (art. 1266,2 ). La cessione potrà avvenire a titolo oneroso in questo caso, salvo patto contrario, il cedente dovrà garantire l’esistenza del credito . Non è però tenuto a garantire la solvenza del debitore (artt. 1266- 1267). Il contratto di cessione La cessione può avvenire in rispondenza a diverse funzioni: a titolo di corrispettivo; a titolo di garanzia di un debito che il cedente a sua volta aveva nei confronti del cessionario; a titolo solutorio per consentire al cedente di estinguere un debito che questi aveva a sua volta verso il cessionario. Il contratto di cessione Da notare che se la cessione è effettuata in funzione solutoria ex art. 1198 “l’obbligazione si estingue con la riscossione se non risulta una diversa volontà delle parti”. In questo caso si dice che la cessione è compiuta PRO SOLVENDO (il cedente è liberato solo se il cessionario ha ottenuto il pagamento dal ceduto). Diversamente si dice che la cessione è PRO SOLUTO. Il contratto di cessione Quanto all’oggetto della cessione l’art. 1260 prevede la libera cedibilità dei crediti fatte salve specifiche eccezioni tra cui l’ipotesi dei crediti strettamente personali, di quelli incedibili per legge, di quelli incedibili per disposizione pattizia. Il contratto di cessione Art. 1260: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito , anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Effetti della cessione In conseguenza della cessione viene modificato il soggetto attivo del rapporto, per il resto l’obbligazione rimane inalterata. Il factoring Si tratta di un contratto con cui un’impresa (FACTOR), verso corrispettivo, si impegna nei confronti di un’altra (IMPRESA CLIENTE) a gestire i crediti di questa. Di norma lo schema contrattuale inoltre prevede: a favore dell’impresa cliente un’anticipazione finanziaria rispetto alla scadenza dei crediti ceduti e un’assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti; verso la factor si dispone la cessione della massa di crediti (presenti e futuri) dell’impresa cliente. Il factoring La legge 52/1991 ha disciplinato il factoring prevedendo alcune eccezioni rispetto alla disciplina della cessione del credito per talune ipotesi in particolare ove il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario: -salvo patto contrario si ha la garanzia della solvenza del debitore da parte del cedente (deroga all’art. 1267); - la cessione può essere opposta ai terzi, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 1265, anche quando il factor abbia pagato all’impresa cedente, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione con atto avente data certa (deroga all’art. 1265). La cartolarizzazione dei crediti Si tratta di un’operazione disciplinata dalla L. 130/1999 finalizzata allo smobilizzo dei crediti e consistente nel seguente procedimento: 1- un soggetto cd. ORIGINATOR cede a titolo oneroso più crediti ad una società cd. SOCIETA’ VEICOLO La cartolarizzazione dei crediti 2- la società veicolo per acquistare i crediti emette titoli da collocare presso investitori. 3- la società veicolo riscuote i crediti ceduti destinando le somme incassate ai portatori dei titoli emessi. COSTITUZIONE DI PATRIMONIO SEPARATO Delegazione attiva Si tratta di contratto non previsto dal codice civile, che disciplina solo la delegazione passiva, tuttavia riconosciuto come meritevole di tutela art. 1322. Contratto tra creditore, debitore e un terzo con cui il creditore delega il debitore ad effettuare la prestazione nei confronti di un terzo. Pagamento con surrogazione Il pagamento con surrogazione è previsto agli articoli 1201 e ss. c.c. e si ha quando col pagamento non si realizza l’estinzione del rapporto obbligatorio ma la sostituzione di un nuovo creditore al creditore originario. L’ipotesi si distingue dalla cessione del credito in quanto presuppone il pagamento del debito. Modifiche a latere debitoris Le ipotesi che si danno sono: Delegazione Espromissione Accollo Delegazione È un negozio trilaterale (opinione prevalente) fra debitore (delegante), creditore (delegatario) e terzo (delegato), con cui il primo delega il terzo ad obbligarsi ad un determinato pagamento nei confronti del creditore . Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento nei confronti di questo (art. 1270, 1). Il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgere all’originario debitore, in caso di delegazione cumulativa (v. slide successiva), se non ha prima chiesto l’adempimento al delegato (art. 1268, 2). Delegazione Tipologie di delegazione: Cumulativa (art. 1268) Salva diversa dichiarazione espressa del creditore si ha cumulo delle posizioni del delegato (nuovo debitore) e del delegante (debitore originario) nei suoi confronti. Solo in caso di espressa dichiarazione del creditore si potrà avere una delegazione liberatoria. Delegazione Delegazione in pagamento (art. 1269) Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato. Il delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico ancorché sia debitore del delegante, salvo diverso uso. Delegazione Esempio di delegazione in pagamento: Assegno bancario Rapporto di provvista: cliente (delegante) – banca (delegato) Es. deposito bancario Rapporto di valuta: cliente(delegante) – suo creditore(delegatario) (rapporto debito-credito originario) Es. contratto locazione (assegno con cui il cliente ordina il pagamento) DELEGAZIONE IN PAGAMENTO Delegazione Art. 1271: Il delegato (terzo “nuovo debitore”) può opporre al delegatario (creditore) le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (in virtù del rapporto di provvista), salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di valuta). Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario (rapporto di valuta), se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento (caso della DELEGAZIONE NON TITOLATA ovvero PURA). Epromissione Accordo bilaterale fra il creditore ed un terzo in virtù del quale quest’ultimo (espromittente) si obbliga nei confronti del primo (espromissario) a pagare quanto dovuto dal debitore originario (espromesso). A differenza della delegazione il terzo assume l’impegno IN ASSENZA DI DELEGA. Espromissione Art. 1272: Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. la espromissione è cumulativa salva diversa dichiarazione del creditore. Art. 1271, 2-3 Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione [1246 n. 5] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione. Espromissione Occorre tenere distinta l’espromissione dall’adempimento del terzo che si ha in presenza di una condotta esecutiva e satisfattoria degli interessi del creditore da parte del terzo anche in contrasto con la volontà del creditore ex art. 1180. Accollo In caso di accollo si ha un contratto bilaterale tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest’ultimo (accollante) si impegna a procurare al creditore (accollatario) il pagamento di quanto dovuto dal debitore originario (accollato). Accollo Art. 1273: Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta. Accollo Da tale norma si ricavano i seguenti tipi di accollo: Accollo interno tra accollante e accollato senza che si attribuiscano diritti al creditore verso il primo. Accollo esterno con diritto del creditore ad agire direttamente verso l’accollante per l’adempimento del proprio credito. Accollo cumulativo o liberatorio.