Corte di Cassazione Terza civile Data: 14.10.2015

La revocatoria spiega effetti, in via diretta, nei rapporti tra il creditore ed il suo debitore - e cioè, quando
oggetto della revocatoria sia un contratto di compravendita, tra il creditore ed il venditore, e non tra il
creditore ed il terzo acquirente che è soltanto esposto alla successiva eventuale azione esecutiva
individuale per il debito altrui - mentre il pignoramento presso terzi si esplica nel rapporto tra il creditore
ed il debitor debitoris.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere Dott. SESTINI Danilo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4217/2013 proposto da:
D.P.C. in proprio e quale procuratore generale di I.G., D.P.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, rappresentati e difesi
dagli avvocati FIMMANO' Domenico, SIMEONE RUSSO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti contro
INTESA SAN PAOLO SPA, F.N.;
- intimati nonchè da:
INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES SPA, in persona della sig.ra H.E., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO ASTONE e ANDREA
ZOPPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato DAMIAMO Francesco giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale contro
D.P.C., D.P.I., F.N.;
- intimati avverso la sentenza n. 1882/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2012 R.G.N.
4824/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato DOMENICO FIMMANO';
udito l'Avvocato FABIO PIERDOMINICI per delega;
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Terza civile Data: 14.10.2015 Numero: 20595
ESTREMI: Corte di Cassazione Terza civile Data: 14.10.2015 Numero: 20595
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Con citazione del luglio 2001 il Banco Napoli - poi Intesa San Paolo s.p.a. - mandatario della società per la
Gestione di Attività s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli F.N., debitore di quest'ultima società di L.
544.490.203 e venditore, con atto notarile del 2 maggio 2001, della nuda proprietà e dell'usufrutto
rispettivamente a D.P.C. ed I. e a I.G., dell'immobile già ipotecato a garanzia di ingenti crediti di terzi, chiedendo
di accertare la nullità o l'inefficacia del trasferimento di esso avvenuto nelle more dell'esecuzione del sequestro
conservativo ottenuto sul medesimo fino alla concorrenza di L. 450 milioni, onde conservare la garanzia
patrimoniale del credito del Banco Napoli, il cui pagamento era stato ingiunto nel 1997.
Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria e la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 maggio
2012, ha respinto l'appello sulle seguenti considerazioni: 1) il rilievo di sopravvenuta carenza di interesse della
S.G.A., mandataria del Banco Napoli, per avere, dopo la domanda di cui è causa, pignorato presso il D.P. il
prezzo che gli acquirenti dovevano ancora pagare per l'acquisto dell'immobile e per esserle stata assegnata dal
G.E. la somma di Euro 180.759,01, era inammissibile perchè eccezione nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ed
infondato poichè la procedura esecutiva mobiliare può concorrere con quella immobiliare e l'azione di cui all'art.
2901 c.c., è volta a tutelare il patrimonio del creditore, consentendogli di esercitare sui beni oggetto dell'atto
dichiarato inefficace azioni cautelari ed esecutive, ma il bene non rientra nel patrimonio del debitore; in ogni caso
persisteva l'interesse del creditore ad insistere sulla revocatoria attesa l'esiguità della somma pignorata presso il
terzo rispetto all'ammontare del credito; inoltre la revocatoria ha ad oggetto l'immobile venduto mentre il
pignoramento mobiliare presso terzi il residuo del prezzo per esso dovuto; 2) la consapevolezza del danno al
creditore da parte degli acquirenti era sufficiente per l'accoglimento della revocatoria poichè il credito era
anteriore al trasferimento dell'unico bene del debitore F., avvenuto "in gran fretta e con somma urgenza", come
dichiarato dal notaio rogante nell'atto del 2 maggio 2001, mentre il sequestro era stato concesso il giorno dopo,
e perchè nella compravendita gli acquirenti avevano concordato che il venditore cancellasse due iscrizioni
ipotecarie a favore del Banco Napoli e in attesa si erano trattenuti il residuo prezzo di vendita.
Ricorrono per cassazione D.P.C. ed I. e I.G.. Si è difesa la società consortile per azioni Intesa San Paolo Group
Services che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. Non si è difeso F.N.
Motivazione
1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono: "Nullità della sentenza a norma dell'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 4 (in relazione all'art. 345 c.p.c., commi 2 e 3)" per aver la Corte di merito, nel dichiarare inammissibile
l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, non considerato che il venir meno di una condizione
dell'azione è rilevabile di ufficio e dunque non soggetta preclusione, anche perchè il dato relativo all'intrapresa
esecuzione mobiliare, e quindi alla sopravvenuta carenza di interesse del creditore a proseguire
nell'accertamento dell'inefficacia della vendita, era stato acquisito soltanto dopo il deposito, da parte del Banco
Napoli, della comparsa conclusionale in primo grado, con conseguente nullità della sentenza all'esito emessa.
2.- Con il secondo motivo lamentano: "Violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. e/o del loro
combinato disposto a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" per avere la Corte di merito erroneamente
ritenuto il concorso tra la revocatoria nei confronti dell'acquirente e il pignoramento nei confronti del medesimo
per la parte di prezzo ancora dovuta sullo stesso bene e quindi in relazione ad un atto di cui al contempo si è
chiesta l'inefficacia degli effetti, non solo reali, ma necessariamente anche obbligatori. Ed infatti a norma dell'art.
2902 c.c., raffrontato con l'art. 2910 c.c., l'esecuzione è consentita al creditore sul bene il cui atto esecutivo è
divenuto inefficace nei suoi confronti, ma non è cumulabile con l'esecuzione su altri, diversi beni del terzo, e
nemmeno sui relativi crediti del debitore presso il terzo. Ed infatti ammettere il cumulo tra l'azione esecutiva sul
bene la cui alienazione è stata dichiarata inefficace e il credito che ha l'alienante per il prezzo ancora dovuto per
il medesimo bene, significa che nel patrimonio del debitore alienante rientra sia il valore del bene alienato, sia il
credito del prezzo ancora da corrispondere dal terzo per l'acquisto del medesimo bene, con indebita
locupletazione del creditore in danno di un terzo. Inoltre la seconda ipoteca, per L. 2 miliardi - mentre la prima
era di trecento milioni - era stata concessa dal venditore dopo il sorgere del credito del Banco Napoli e tuttavia
questo istituto non ne aveva chiesto l'inefficacia, con la conseguenza che la tutela reale assicurabile al Banco
Napoli non poteva superare il valore residuale del bene dopo aver soddisfatto detti crediti. Ed infatti, se la
revocatoria fosse stata dichiarata inesperibile perchè per fatto dell'attore lo scopo di cui all'art. 2901 c.c., non era
più realizzabile, l'azione esperibile contro il terzo per dolosa sottrazione del bene alla garanzia dei creditori non
poteva superare il valore residuo del bene dopo aver soddisfatto i crediti poziori essendo solo questo l'eventus
damni e quindi non per l'intero valore del bene non essendo più questo il valore del patrimonio del debitore.
Dunque la Corte di merito ha sostituito alla garanzia patrimoniale del debitore alienante il patrimonio degli
acquirenti garantendo il creditore più di quanto lo sarebbe stato se il debitore non avesse alienato il bene gravato
da ipoteca.
I motivi che possono trattarsi congiuntamente avuto riguardo alla doppia ratio decidendi in relazione al primo
motivo - contenuta in sentenza - punto 2 della narrativa - sono infondati.
Questa Corte - Cass. 28155 del 2013 - ha già chiarito che "il giudizio che il creditore instaura nei confronti
del suo debitore e del terzo per la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo del primo al secondo di
un immobile ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale su di esso - art. 2740 c.c. - non
comporta il venir meno del contratto e/o dell'effetto traslativo della proprietà del bene compravenduto nè
l'immediata restituzione del bene al patrimonio del primo (cfr. Cass. n. 971/98, n. 8419/00, n. 1740/07, tra
le altre), ma soltanto la sua assoggettabilità all'azione esecutiva individuale esercitata dal creditore del
venditore, da esercitarsi nei confronti dell'acquirente (esecutato in via diretta, quale terzo proprietario) ai
sensi dell'art. 602 c.p.c. e segg.
E poichè la pronuncia di inefficacia del contratto di compravendita a seguito dell'eventuale accoglimento
della revocatoria non incide in alcun modo sul titolo contrattuale che è la fonte del credito del venditore
al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, il creditore del venditore può altresì agire per il
pignoramento di questo credito spettante al suo debitore nei confronti del terzo acquirente onde
consentirgli di soddisfarsi del suo credito. Ed infatti la revocatoria spiega effetti, in via diretta, nei
rapporti tra il creditore ed il suo debitore - e cioè, quando oggetto della revocatoria sia un contratto di
compravendita, tra il creditore ed il venditore, e non tra il creditore ed il terzo acquirente che è soltanto
esposto alla successiva eventuale azione esecutiva individuale per il debito altrui - mentre il
pignoramento presso terzi si esplica nel rapporto tra il creditore ed il debitor debitoris.
Pertanto è rimesso all'apprezzamento del proprio interesse, rilevante in via di mero fatto e non
giuridicamente, da parte del creditore del venditore avvalersi degli effetti (positivi) della revocatoria,
aggredendo il bene con un'azione esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. e segg., nei confronti del terzo
acquirente, ovvero avvalersi degli effetti del pignoramento presso terzi del prezzo da pagare dal
compratore al venditore onde ottenere un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.. Si tratta di
strumenti alternativi di tutela dello stesso creditore nei confronti dello stesso debitore onde ottenere, in
via coattiva e col ricorso a due distinte procedure esecutive, il pagamento del medesimo credito,
entrambi consentiti dall'ordinamento, e regolati in termini tali da escludere che l'uno possa entrare in
conflitto con l'altro, fintantochè le ragioni del creditore nei confronti del proprio debitore non siano
interamente soddisfatte".
A questi principi va data continuità ed il motivo va respinto.
norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" per non avere la Corte di merito considerato che la scientia damni va
valutata al momento della stipula del preliminare e in questo il prezzo reale era quello di mercato, sì che gli
elementi indiziari dell'atto definitivo pubblico sono irrilevanti, a cominciare dalla asserita urgenza e fretta nella
stipula e relativa trascrizione - peraltro non essendo esattamente queste le dichiarazioni rese dal notaio rogante
- poichè era un atto dovuto adempiere il preliminare e questo alla data del 30 gennaio 2001 non era fraudolento,
essendo gli acquirenti a conoscenza soltanto dei creditori ipotecari per un importo di molto superiore - lire 810
milioni e lire due miliardi all'effettivo valore del bene dichiarato in preliminare - L. 1.350.000.000 - ed in relazione
al quale si erano riservati L. 650.000.000 di prezzo non versato, come evidenziato nella scrittura privata del
maggio 2001, e quindi non potevano ipotizzare il sacrificio di altri creditori indifferenziati, e comunque la prova
della scientia damni non era stata data dal creditore.
Il motivo, nella parte in cui non introduce inammissibilmente per la prima volta in questa sede la questione
giuridica estranea al decisum dell'applicabilità o meno al contratto definitivo dell'art. 2901 c.c., comma 3 - a
norma del quale non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di debiti scaduti - sul presupposto che questo
negozio sia un atto dovuto rispetto al preliminare, è infondato. Ed infatti i giudici di merito, evidenziata la veloce
sequenza temporale degli atti prodromici al trasferimento del 2 maggio 2001 dell'immobile del F. già ipotecato a
garanzia di due crediti di importo di molto superiore al valore dichiarato nel preliminare - il 22 gennaio 2001 è
intervenuta la proposta di acquisto dell'immobile e il 30 gennaio 2001 è stato stipulato il preliminare versando un
acconto di L. 700 milioni su un prezzo dichiarato di L. 1.350.000.000 - e la consapevolezza della persistenza di
tale esposizione debitoria da parte degli acquirenti ancora in sede di stipula del definitivo, a prescindere dalla
conoscenza di costoro dell'ulteriore debito del F. per cui la Banca aveva ottenuto fin dal 1997 decreto ingiuntivo
e il giorno dopo la stipula del definitivo sequestro conservativo - sì che era ormai inattuabile la tutela preventiva
del credito - hanno correttamente applicato i fermi principi secondo i quali, allorchè l'atto di disposizione sia
successivo - come nella specie - al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare
pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice
conoscenza nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, indipendentemente
dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la
partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Quanto poi
al pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore
renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche , la "trasformazione" di un bene in un altro
che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno
costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, non essendo richiesta, a fondamento
dell'azione - che ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, e perciò
non rileva che i beni oggetto di revocatoria fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, non avendo
detta azione la funzione di ricostituire la garanzia specifica del credito (Cass. 27718 del 2005) - la totale
compromissione di esso, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione
del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione della consistenza
del restante patrimonio, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che
eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni".
4.- Concludendo il ricorso va respinto. Il ricorso incidentale condizionato è conseguentemente assorbito.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La Corte da atto che non
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2013.
PQM
in solido, a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore della società consortile per azioni Intesa San
Paolo Group Services che liquida in Euro 10.600 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di
legge.
La Corte da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel
testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2015.