Assegnaz. Autoveicoli - Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
R.G. 628/08
Il Geo, a scioglimento della formulata riserva, osserva:
L'analisi delle disposizione del codice processuale civile novellato non può
prescindere da quella della ratio legis che ha ispirato il Legislatore ad intervenire
anche nell'ambito delle esecuzioni mobiliari e più precisamente nella Sezione III del
Libro terzo alle stesse dedicata: ovvero evitare lungaggini procedurali perniciose sia
per il creditore, che rischiava di non ottenere le somme per cui aveva azionato il
procedimento esecutivo o di ottenerle in seguito alla promozione di diverse procedure
esecutive in danno dello stesso debitore, sia per il debitore che, in caso di vendita
forzata, rischiava che il bene venduto fosse deprezzato con ulteriore persistenza del
debito aumentato, di volta in volta, da spese legali della procedura esecutiva.
Tant'è che l'art. 538 c.p.c. dedicato al “nuovo incanto” dispone che quando una cosa
messa all'incanto resta invenduta, il soggetto cui è stata affidata l'esecuzione della
vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base non inferiore di un quinto rispetto a
quello precedente.
Ma lo stesso Legislatore dispone che in alcuni casi il creditore possa procedere a
richiedere direttamente l'assegnazione del bene pignorato; infatti l'art. 529 co. II c.p.c.
dispone che i creditori possono richiedere l'assegnazione dei titoli di credito e delle
altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato.
Ed ancora l'art. 1474 co.II c.c. dispone che quando si tratta di cose aventi prezzo di
borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o quelli della piazza più vicina.
Considerato che le mercuriali altro non sono che dei valori modali pubblicati da Enti
di Ricerca, Camere di Commercio, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti
Bancari, ecc., che sulla base di moltissime esperienze di mercato di cui sono in
possesso per l’attività che loro stessi svolgono, determinano i valori modali e li
intabulano in apposite tabelle denominate, per l'appunto, mercuriali; considerato,
altresì, che in ambito automobilistico i prezzi medi di compravendita di autovetture
usate sono pubblicati su varie riviste, quali Quattroruote ed Eurotax, ed è fatto notorio
che oramai in tutto il territorio nazionale, anche in ambito civilistico (settore
infortunistica stradale), assicurativo ecc., vengono validamente ed efficacemente
utilizzate tali riviste quale termine comparativo, si ritiene che in effetti il mercato di
autoveicoli consti di un vero e proprio listino di mercato e che pertanto il creditore
possa chiedere, in alternativa alla vendita che nel caso deve necessariamente seguire
le regole dettate dagli art. 534 e ss. c.p.c., l'assegnazione di detti beni senza dover
prima attendere l'esito negativo dell'incanto.
PQM
preso atto che il procuratore del procedente ha richiesto l’assegnazione dei beni
pignorati e che il valore di tali beni ammonta ad € 5.200,00, come da prezziario
Eurotax;
che il creditore procedente vanta un credito di € 4.456,62 oltre ad interessi, spese ed
accessori,
che il procuratore del procedente ha richiesto la liquidazione delle spese della
procedura esecutiva
visto l’art. 539 / 505 c.p.c.
ASSEGNA
al creditore procedente, a totale soddisfo del credito, i beni pignorati ovvero
l'autovettura Smart targata CE387DC
LIQUIDA
Le spese in complessive € 746,65 di cui € 341 per diritti di procuratore, € 140,00 per
onorari di avvocato, € 205,52 per spese , € 60,13 per spese forfetarie, oltre gli
accessori nella misura di legge;
ORDINA
Al custode di consegnare all’assegnatario i beni pignorati con esonero da ogni
responsabilità.
Dichiara estinta la procedura e dispone la restituzione dei titoli al creditore
procedente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Ascoli Piceno 13/04/08
Il G.O.T.
d.ssa Francesca Collu