TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO R.G. 628/08 Il Geo, a scioglimento della formulata riserva, osserva: L'analisi delle disposizione del codice processuale civile novellato non può prescindere da quella della ratio legis che ha ispirato il Legislatore ad intervenire anche nell'ambito delle esecuzioni mobiliari e più precisamente nella Sezione III del Libro terzo alle stesse dedicata: ovvero evitare lungaggini procedurali perniciose sia per il creditore, che rischiava di non ottenere le somme per cui aveva azionato il procedimento esecutivo o di ottenerle in seguito alla promozione di diverse procedure esecutive in danno dello stesso debitore, sia per il debitore che, in caso di vendita forzata, rischiava che il bene venduto fosse deprezzato con ulteriore persistenza del debito aumentato, di volta in volta, da spese legali della procedura esecutiva. Tant'è che l'art. 538 c.p.c. dedicato al “nuovo incanto” dispone che quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base non inferiore di un quinto rispetto a quello precedente. Ma lo stesso Legislatore dispone che in alcuni casi il creditore possa procedere a richiedere direttamente l'assegnazione del bene pignorato; infatti l'art. 529 co. II c.p.c. dispone che i creditori possono richiedere l'assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato. Ed ancora l'art. 1474 co.II c.c. dispone che quando si tratta di cose aventi prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o quelli della piazza più vicina. Considerato che le mercuriali altro non sono che dei valori modali pubblicati da Enti di Ricerca, Camere di Commercio, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., che sulla base di moltissime esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, determinano i valori modali e li intabulano in apposite tabelle denominate, per l'appunto, mercuriali; considerato, altresì, che in ambito automobilistico i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste, quali Quattroruote ed Eurotax, ed è fatto notorio che oramai in tutto il territorio nazionale, anche in ambito civilistico (settore infortunistica stradale), assicurativo ecc., vengono validamente ed efficacemente utilizzate tali riviste quale termine comparativo, si ritiene che in effetti il mercato di autoveicoli consti di un vero e proprio listino di mercato e che pertanto il creditore possa chiedere, in alternativa alla vendita che nel caso deve necessariamente seguire le regole dettate dagli art. 534 e ss. c.p.c., l'assegnazione di detti beni senza dover prima attendere l'esito negativo dell'incanto. PQM preso atto che il procuratore del procedente ha richiesto l’assegnazione dei beni pignorati e che il valore di tali beni ammonta ad € 5.200,00, come da prezziario Eurotax; che il creditore procedente vanta un credito di € 4.456,62 oltre ad interessi, spese ed accessori, che il procuratore del procedente ha richiesto la liquidazione delle spese della procedura esecutiva visto l’art. 539 / 505 c.p.c. ASSEGNA al creditore procedente, a totale soddisfo del credito, i beni pignorati ovvero l'autovettura Smart targata CE387DC LIQUIDA Le spese in complessive € 746,65 di cui € 341 per diritti di procuratore, € 140,00 per onorari di avvocato, € 205,52 per spese , € 60,13 per spese forfetarie, oltre gli accessori nella misura di legge; ORDINA Al custode di consegnare all’assegnatario i beni pignorati con esonero da ogni responsabilità. Dichiara estinta la procedura e dispone la restituzione dei titoli al creditore procedente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Ascoli Piceno 13/04/08 Il G.O.T. d.ssa Francesca Collu