La gestione collettiva del risparmio Giuseppe Squeo 1 Le attività di gestione collettiva del risparmio L’attività di gestione collettiva del risparmio può essere esercitata soltanto da: società di gestione del risparmio, con netta separazione del patrimonio dei terzi dal proprio. SICAV (Società di investimento a capitale variabile). Gli ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR) sono gli investitori istituzionali per la gestione collettiva di patrimoni. Comprendono le diverse tipologie di: • fondi comuni, 2 • SICAV. Le società di gestione del risparmio Le società di gestione del risparmio “società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio”. Esse possono: prestare servizi di gestione: su base collettiva con la promozione, istituzione e organizzazione e, eventuale, gestione diretta di OICR (Fondi Comuni e Sicav); su base individuale di portafogli di singoli terzi, istituire e gestire fondi pensione, svolgere le attività strumentali (con carattere ausiliario alla principale) e connesse (ad. esempio studi, ricerche, analisi) stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB. 3 I fondi comuni di investimento Sono patrimoni autonomi, gestiti in monte, indivisibili, suddivisi in quote uguali di pertinenza di una pluralità di soggetti. Le principali tipologie di fondo, per modalità di funzionamento, sono: il fondo aperto, nel quale l’ingresso e l’uscita degli investitori è libero. Il patrimonio risulta variabile in funzione: dell’andamento delle quotazioni di mercato delle poste dell’attivo, del saldo tra nuova raccolta e riscatti; il fondo chiuso, invece, dopo la costituzione prevede l’uscita dei soci solo in determinate scadenze o dopo un certo periodo. 4 I fondi comuni di investimenti (2) Si possono ancora classificare per tipo di oggetto in : • fondi mobiliari, se investiti in strumenti finanziari, che a loro volta si classificano in: – azionari, se prevalentemente investiti in azioni, obbligazioni convertibili e simili; – bilanciati con il portafoglio distribuito tra titoli a reddito e titoli a contenuto patrimoniale; – obbligazionari, se prevalentemente investiti in obbligazioni; – di liquidità, se investiti in obbligazioni con scadenza inferiore ai sei mesi; – flessibili, se la struttura del portafoglio varia a discrezione del gestore. • fondi immobiliari, se investiti in immobili e limitatamente ai fondi chiusi. 5 I fondi comuni di investimento (3) • Una società di gestione autorizzata dalla CONSOB può istituire uno o più fondi comuni di investimento e gestire il patrimonio del fondo sulla base di un rapporto di mandato • Il fondo può essere gestito dalla stessa società che lo ha istituito o, su mandato, da altra società di gestione • Gli strumenti finanziari ed altre disponibilità liquide di cui dispone un fondo di investimento sono depositati in custodia presso una banca depositaria 6 I fondi comuni di investimento (4) • E’ sancito il principio di autonomia del patrimonio del fondo da quello della società di gestione e da quello di ciascun partecipante. • Il patrimonio di ciascun fondo è distinto in quote di pari valore che attribuiscono pari diritti. • Le quote sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. • Il valore delle quote nei fondi aperti è dato dal valore di mercato degli investimenti effettuati. • Nei fondi chiusi il valore della quota del fondo è dato dalla quotazione dello stesso presso mercati regolamentati. 7 I fondi comuni di investimento (5) • Lo schema generale di funzionamento dei fondi comuni è determinato con regolamento emanato dal MinTesoro sentita la Consob e la Banca d’Italia • I criteri generali contenuti nel regolamento sono vincolanti con particolare riguardo a: – oggetto dell’investimento – categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote – modalità di partecipazione al fondo: • frequenza di emissione • rimborso quote • ammontare minimo delle sottoscrizioni 8 – durata minima e massima del fondo I fondi comuni di investimento chiusi Patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionale all'importo versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata e la cui durata è predefinita. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite. Patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionale all'importo versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata e la cui durata è predefinita. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite. I fondi chiusi sono orientati al mercato del finanziamento nel capitale di rischio di imprese non quotate (venture capital e private equity:acquisizione di partecipazioni in società non ancora quotate da parte di investitori istituzionali). 9 Le Sicav Si definiscono SICAV “le società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia, avente ad oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto attraverso un’offerta al pubblico delle proprie azioni.” L’autorizzazione è concessa dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB, la SICAV è iscritta presso un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. Caratteristica della Sicav è che l’investitore diventa azionista della società e quindi, attraverso l’esercizio del diritto di voto, partecipa alla vita della stessa intervenendo sulla sua politica degli investimenti. Una SICAV può gestire direttamente il proprio patrimonio o delegarne la gestione ad una società di gestione del risparmio. Le SICAV sono organismi di tipo “aperto” con capitale sociale 10 variabile e coincidente con il patrimonio netto. La banca depositaria La banca depositaria ha il compito: • della custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo comune; • svolgere compiti di accertamento: – della legittimità delle operazioni di emissionee rimborso delle quote, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo; – della conformità delle operazioni della società di gestione rispetto alle norme vigenti ed al regolamento del fondo. La banca depositaria deve agire in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti. 11