La gestione collettiva del risparmio
Giuseppe Squeo
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Le attività di gestione collettiva del risparmio
L’attività di gestione collettiva del risparmio può
essere esercitata soltanto da:
società di gestione del risparmio, con netta separazione del
patrimonio dei terzi dal proprio.
SICAV (Società di investimento a capitale variabile).
Gli ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL
RISPARMIO (OICR) sono gli investitori istituzionali per la
gestione collettiva di patrimoni.
Comprendono le diverse tipologie di:
• fondi comuni,
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• SICAV.
Le società di gestione del risparmio
Le società di gestione del risparmio “società per azioni con sede
legale e direzione generale in Italia, autorizzata a svolgere il
servizio di gestione collettiva del risparmio”.
Esse possono:
 prestare servizi di gestione:
 su base collettiva con la promozione, istituzione e
organizzazione e, eventuale, gestione diretta di OICR (Fondi
Comuni e Sicav);
 su base individuale di portafogli di singoli terzi,
 istituire e gestire fondi pensione,
 svolgere le attività strumentali (con carattere ausiliario alla
principale) e connesse (ad. esempio studi, ricerche, analisi)
stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB.
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I fondi comuni di investimento
Sono patrimoni autonomi, gestiti in monte, indivisibili,
suddivisi in quote uguali di pertinenza di una pluralità di
soggetti.
Le principali tipologie di fondo, per modalità di
funzionamento, sono:
 il fondo aperto, nel quale l’ingresso e l’uscita degli investitori
è libero. Il patrimonio risulta variabile in funzione:
dell’andamento delle quotazioni di mercato delle poste
dell’attivo,
del saldo tra nuova raccolta e riscatti;
 il fondo chiuso, invece, dopo la costituzione prevede l’uscita
dei soci solo in determinate scadenze o dopo un certo periodo.
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I fondi comuni di investimenti (2)
Si possono ancora classificare per tipo di oggetto in :
• fondi mobiliari, se investiti in strumenti finanziari, che a loro
volta si classificano in:
– azionari, se prevalentemente investiti in azioni, obbligazioni
convertibili e simili;
– bilanciati con il portafoglio distribuito tra titoli a reddito e
titoli a contenuto patrimoniale;
– obbligazionari, se prevalentemente investiti in obbligazioni;
– di liquidità, se investiti in obbligazioni con scadenza inferiore
ai sei mesi;
– flessibili, se la struttura del portafoglio varia a discrezione
del gestore.
• fondi immobiliari, se investiti in immobili e limitatamente ai
fondi chiusi.
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I fondi comuni di investimento (3)
• Una società di gestione autorizzata dalla CONSOB può
istituire uno o più
fondi comuni di investimento
e gestire il patrimonio del fondo sulla base di un rapporto di
mandato
• Il fondo può essere gestito dalla stessa società che lo ha
istituito o, su mandato, da altra società di gestione
• Gli strumenti finanziari ed altre disponibilità liquide di cui
dispone un fondo di investimento sono depositati in
custodia presso una banca depositaria
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I fondi comuni di investimento (4)
• E’ sancito il principio di autonomia del patrimonio del
fondo da quello della società di gestione e da quello di
ciascun partecipante.
• Il patrimonio di ciascun fondo è distinto in quote di pari
valore che attribuiscono pari diritti.
• Le quote sono rappresentate da certificati nominativi o al
portatore.
• Il valore delle quote nei fondi aperti è dato dal valore di
mercato degli investimenti effettuati.
• Nei fondi chiusi il valore della quota del fondo è dato dalla
quotazione dello stesso presso mercati regolamentati.
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I fondi comuni di investimento (5)
• Lo schema generale di funzionamento dei fondi comuni è
determinato con regolamento emanato dal MinTesoro
sentita la Consob e la Banca d’Italia
• I criteri generali contenuti nel regolamento sono vincolanti
con particolare riguardo a:
– oggetto dell’investimento
– categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote
– modalità di partecipazione al fondo:
• frequenza di emissione
• rimborso quote
• ammontare minimo delle sottoscrizioni
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– durata minima e massima del fondo
I fondi comuni di investimento chiusi
Patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti ciascuno
dei quali detiene un numero di quote proporzionale all'importo
versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata e
la cui durata è predefinita. Il diritto al rimborso delle quote
viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite.
Patrimonio indiviso di una pluralità di partecipanti ciascuno
dei quali detiene un numero di quote proporzionale all'importo
versato, la cui gestione è affidata ad una società specializzata e
la cui durata è predefinita. Il diritto al rimborso delle quote
viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite.
I fondi chiusi sono orientati al mercato del finanziamento nel
capitale di rischio di imprese non quotate (venture capital e
private equity:acquisizione di partecipazioni in società non
ancora quotate da parte di investitori istituzionali).
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Le Sicav
Si definiscono SICAV “le società per azioni a capitale variabile
con sede legale e direzione generale in Italia, avente ad oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto
attraverso un’offerta al pubblico delle proprie azioni.”
L’autorizzazione è concessa dalla Banca d’Italia, sentita la
CONSOB, la SICAV è iscritta presso un apposito albo tenuto dalla
Banca d’Italia.
Caratteristica della Sicav è che l’investitore diventa azionista della
società e quindi, attraverso l’esercizio del diritto di voto, partecipa
alla vita della stessa intervenendo sulla sua politica degli
investimenti.
Una SICAV può gestire direttamente il proprio patrimonio o
delegarne la gestione ad una società di gestione del risparmio.
Le SICAV sono organismi di tipo “aperto” con capitale sociale
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variabile e coincidente con il patrimonio netto.
La banca depositaria
La banca depositaria ha il compito:
• della custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità
liquide del fondo comune;
• svolgere compiti di accertamento:
– della legittimità delle operazioni di emissionee rimborso
delle quote, il calcolo del loro valore e la destinazione dei
redditi del fondo;
– della conformità delle operazioni della società di gestione
rispetto alle norme vigenti ed al regolamento del fondo.
La banca depositaria deve agire in modo indipendente e
nell’interesse dei partecipanti.
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