GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO
- Caratteri generali •
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Funzione: Gli organismi di investimento collettivo sono organismi con diversa forma
giuridica che investono in strumenti finanziari (ad esempio, azioni o obbligazioni) o in
altre attività il danaro raccolto fra il pubblico dei risparmiatori operando secondo
criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi.
Essi offrono ai risparmiatori uno strumento alternativo di investimento più sicuro e
conveniente rispetto all'investimento diretto, spesso scoraggiato dalla mancanza di
conoscenze tecniche e dal rischio elevato.
Consentono infatti una gestione di massa — affidata ad investitori professionali e
perciò più redditizia — del risparmio raccolto;
Consentono inoltre di attenuare i rischi dell'investimento azionario attraverso
un'opportuna composizione e diversificazione del portafoglio titoli.
Consentono infine un pronto disinvestimento se l'organismo collettivo è di tipo
aperto; permettono cioè di ottenere in ogni momento il rimborso del capitale.
Indirettamente si raggiunge così anche lo scopo di incoraggiare l'investimento
azionario da parte dei piccoli risparmiatori non propensi a correre eccessivi rischi.
Forme giuridiche
• Gli organismi di investimento collettivo del risparmio
(Oicr) possono assumere nel nostro ordinamento due
diverse forme giuridiche:
1. fondi comuni di investimento;
2. società di investimento a capitale variabile (Sicav).
• In entrambe le configurazioni è presente una società per
azioni che ha per oggetto l'investimento collettivo del
risparmio raccolto secondo il principio della ripartizione
dei rischi. Nettamente diverso è però il rapporto che si
instaura fra tale società e la massa degli investitori.
Fondi comuni
• Nei fondi comuni gli investitori (partecipanti al fondo) non diventano
soci della società (società di gestione) che provvede all'investimento
collettivo.
• Le somme versate dagli investitori e le attività in cui le stesse sono
investite costituiscono infatti un patrimonio autonomo (il fondo
comune) da quello della società di gestione che lo amministra.
• Gli investitori ricevono come corrispettivo delle somme versate
quote di partecipazione al fondo e non azioni della società di
gestione.
• I fondi comuni di investimento possono essere di tipo aperto o di tipo
chiuso. Nei primi i partecipanti possono ottenere in ogni momento il
rimborso delle quote di partecipazione. Nei secondi invece il diritto
di rimborso è riconosciuto solo a scadenze predeterminate.
Le Sicav
• Le società di investimento a capitale variabile (Sicav) sono invece
organismi di investimento collettivo in forma di società per azioni nei
quali l'investimento da parte dei risparmiatori avviene attraverso la
sottoscrizione delle azioni emesse da tale società.
• Non si costituisce quindi un patrimonio separato ed è lo stesso
patrimonio della società, di cui gli investitori sono soci, ad essere
investito in strumenti finanziari o altri beni.
• La società è tuttavia assoggettata ad una disciplina speciale per
consentirle di realizzare la funzione propria di un organismo di
investimento collettivo di tipo aperto. In particolare, la variabilità del
capitale sociale consente agli azionisti di recedere in ogni momento
senza che occorra deliberare la riduzione del capitale.
DISCIPLINA
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In Italia, una prima disciplina degli organismi di investimento collettivo si è
avuta nel 1983 con l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare di
tipo aperto (legge 77/1983, modificata dal d.lgs. 83/1992, emanato in
attuazione delle direttive Cee, 20-12-1985, n. 611 e 22-3-1988, n. 20).
Successivamente sono state introdotte le società di investimento a capitale
variabile (d.lgs. 84/1992).
La famiglia dei fondi comuni di investimento si è poi arricchita di ulteriori
figure: fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso (legge
344/1993); fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (legge 86/1994);
fondi pensione (d.lgs. 21-4-1993, n. 124, ora sostituito dal d.lgs. 5-12-2005,
n. 252).
Eccezion fatta per i fondi pensione, l'intera materia è poi confluita, con
significative modifiche, nel Tuf del 1998 (artt. 34-50).
L'attuale disciplina riserva alle società di gestione del risparmio (Sgr) ed alle
Sicav la prestazione del servizio di «gestione collettiva del risparmio»
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
• Tale è il servizio che si realizza attraverso lo svolgimento
anche di una sola delle seguenti attività:
1) la promozione, istituzione ed organizzazione di fondi
comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti
con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di fondi comuni di
investimento o di Sicav, di propria o di altrui istituzione,
mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (art. 1, 1°
comma, lett. n, Tuf).
I fondi comuni di
investimento
Caratteri essenziali:
a) il fondo comune di investimento è un fondo istituito e gestito nell'interesse dei
partecipanti da società specializzate in tale attività e dotate di specifici requisiti
(società di gestione del risparmio);
b) il fondo comune è un patrimonio autonomo di pertinenza di una pluralità di
partecipanti, gestito in monte;
c) le somme versate dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in strumenti
finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, secondo quanto specificato da un
apposito regolamento del fondo;
d) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono custoditi presso una banca
(banca depositaria), che provvede anche ad eseguire le operazioni decise dalla
società di gestione;
e) le quote di partecipazione al fondo sono tutte di uguale valore e attribuiscono uguali
diritti;
f) la gestione del fondo è sottoposta ad una serie articolata di controlli affidati a soggetti
diversi: banca depositaria, società di revisione, Banca d'Italia e Consob.
Tipologia di Fondi
• L'attuale disciplina rimette invece integralmente
alla normativa regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze (d.m. Tesoro 24-51999, n. 228) e della Banca d'Italia
(Provvedimento del 14-4-2005) l'individuazione
dei tipi di fondi consentiti.
• Al riguardo la distinzione di base è quella fra
fondi aperti e fondi chiusi.
Fondi aperti
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Nei fondi aperti, che sono i più diffusi, gli investitori possono sottoscrivere in ogni
momento quote del fondo, il cui ammontare non è perciò predeterminato al momento
della sua istituzione.
•
Nel contempo, i partecipanti hanno diritto di chiedere, in ogni momento, il rimborso
delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.
• Per far fronte alle continue richieste di rimborso, il patrimonio dei fondi aperti può
essere investito esclusivamente in strumenti finanziari quotati e non quotati e in
depositi bancari di denaro (c.d. fondi mobiliari), col rispetto dei limiti e dei criteri fissati
dalla Banca d'Italia.
• I fondi aperti sono poi distinti in fondi armonizzati e fondi non armonizzati (artt. 8 e 9
d.m. 228/1999).
1. Il patrimonio dei fondi aperti armonizzati è investito esclusivamente in strumenti
finanziari previsti dalle direttive comunitarie in materia e con l'osservanza dei criteri e
dei limiti stabiliti in attuazione delle stesse. Le loro quote possono essere perciò
commercializzate nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo
riconoscimento.
2. I fondi aperti non armonizzati sono quelli che non si conformano alle direttive
comunitarie in materia, restando assoggettati solo alla più permissiva normativa
regolamentare nazionale. Non possono perciò godere del mutuo riconoscimento.
Fondi chiusi
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Per le esigenze di liquidità che li caratterizzano i fondi aperti non
consentono di convogliare il risparmio verso l'investimento in imprese
societarie non quotate i cui titoli (azioni e obbligazioni) non sono di pronto e
facile realizzo, né verso l'investimento in immobili. Anche perché si tratta di
investimenti che per essere redditizi richiedono un immobilizzo delle somme
impiegate per un periodo di tempo più o meno lungo.
Da qui l'origine dei fondi di investimento chiusi, che si caratterizzano per il
fatto che i partecipanti non hanno la libertà di entrata e di uscita propria dei
fondi aperti.
L'ammontare del fondo è infatti predeterminato al momento della sua
istituzione e deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote di
partecipazione che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di
diciotto mesi.
il diritto di rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a
scadenze predeterminate. I fondi chiusi non possono comunque avere
durata superiore a trenta anni (art. 6, 2° comma, d.m.).
… segue
• È obbligatorio adottare la forma del fondo chiuso quando il patrimonio è investito in:
a) beni immobili o diritti reali immobiliari;
b) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
c) altri beni, diversi dai precedenti e dagli strumenti finanziari, per i
quali tuttavia esiste un mercato ed abbiano un valore determinabile
con certezza, con periodicità almeno semestrale.
• La forma del fondo chiuso è inoltre obbligatoria quando il patrimonio
è investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari non
quotati diversi da quote di altri organismi di investimento collettivo.
• Si tratta in definitiva di uno strumento di investimento che, per i
lunghi tempi di realizzo e per gli elevati rischi, appare poco adatto ai
piccoli risparmiatori, sicché dovrebbero essere soprattutto gli
investitori istituzionali a partecipare a questo tipo di fondi.
Fondi riservati
La normativa regolamentare prevede infine tre particolari categorie di fondi
aperti o chiusi: i fondi riservati, i fondi speculativi e i fondi garantiti.
• I fondi riservati sono fondi ai quali possono partecipare solo
«investitori qualificati», quali individuati dalla stessa normativa
regolamentare.
• I fondi riservati sono fondi ai quali possono partecipare solo
«investitori qualificati», quali individuati dalla stessa normativa
regolamentare.
• La particolare esperienza che caratterizza gli investitori consente di
prevedere per tali fondi criteri di gestione che si discostano dalle
regole prudenziali fissate in via generale dalla Banca d'Italia, fermo
restando però che i beni oggetto dell'investimento possono essere
solo quelli previsti per la generalità dei fondi
Fondi speculativi
A differenza di quelli riservati:
• non possono essere oggetto di offerta pubblica (ma non
sono riservati a investitori qualificati);
• non possono avere più di duecento partecipanti;
• l'ammontare minimo della sottoscrizione iniziale è
particolarmente elevato (cinquecentomila euro)
Fondi garantiti
• I fondi garantiti sono fondi che:
• si attengono alle regole prudenziali di gestione fissate
dalla Banca d'Italia
• garantiscono la restituzione del capitale investito, e/o
riconoscono un rendimento minimo, mediante la stipula
di
apposite
convenzioni
con
una
banca,
un'assicurazione, imprese di investimento o intermediari
finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.
• Si tratta pertanto di fondi destinati ad investitori con
bassa propensione al rischio, disposti a sopportare il
costo della garanzia con una minore redditività dei propri
investimenti.
Istituzione del fondo
L'iniziativa per l'istituzione dei fondi comuni
di investimento è riservta alle società di
gestione del risparmio (art. 33 Tuf).
Società di gestione del
risparmio
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Tali società (Sgr) devono essere costituite in forma di società per azioni e
sono assoggettate ad una disciplina speciale che sostanzialmente coincide
con quella prevista per le società di intermediazione mobiliare.
• Le Sgr rispondenti ai requisiti fissati per legge (art. 34 Tuf), devono essere
preventivamente autorizzate allo svolgimento dell'attività dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob.
• Le società autorizzate sono iscritte in apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia e sottoposte alla vigilanza della stessa e della Consob.
• In base all'attuale disciplina le Sgr, oltre a promuovere e gestire fondi propri,
possono anche:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli di investimento;
b) prestare attività di consulenza in materia di investimenti;
c) istituire e gestire fondi pensione ;
d) gestire, per delega, fondi comuni istituiti da altre società di gestione o
patrimoni di Sicav (artt. 33, 2° comma, e 43, 7° comma, Tuf).
REGOLAMENTO DEL FONDO
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Il regolamento determina le caratteristiche del fondo (ad esempio, aperto o chiuso) e ne disciplina
il funzionamento. Indica inoltre la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società
promotrice, e la banca depositaria definendo la ripartizione dei compiti fra tali soggetti; regola inolre i rapporti tra gli stessi e i partecipanti al fondo.
In particolare, il regolamento, redatto osservando i criteri generali determinati dalla Banca d'Italia
sentita la Consob, deve stabilire:
la denominazione e la durata del fondo;
le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei
certificati e della sottoscrizione e rimborso delle quote, nonché le modalità di liquidazione del
fondo;
gli organi competenti per le scelte di investimento e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi (fondi azionari, fondi bilanciati, fondi obbligazionari, fondi monetari, ecc.);
il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del
fondo;
i criteri di determinazione dei proventi e dei risultati della gestione, specificando in particolare se
questi saranno integralmente reinvestiti nel fondo (fondi ad accumulazione) ovvero distribuiti in
tutto o in parte;
le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione;
la misura e i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli
oneri a carico dei partecipanti;
le modalità di pubblicazione del valore delle quote di partecipazione.
I partecipanti
e la circolazione delle quote
1.
Al fondo si partecipa con la sottoscrizione di una o più quote emesse dalla società di
gestione, il cui valore deve essere integralmente versato. Le quote di partecipazione sono
tutte di ugual valore ed attribuiscono uguali diritti. Sono rappresentate da certificati
nominativi o al portatore a scelta dell'investitore
2.
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La circolazione delle quote di partecipazione:
Nei fondi di tipo aperto è rara. I partecipanti possono infatti chiedere in ogni momento il
rimborso delle quote al prezzo corrente, determinato dalla società di gestione con periodicità
almeno settimanale e pubblicato sui giornali indicati nel regolamento del fondo. Il rimborso,
salvo casi eccezionali, deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta, tramite la banca
depositaria (art. 10 d.m. 228/1999).
Nei fondi chiusi invece, come anticipato, i partecipanti hanno diritto di richiedere il
rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate. Prima di tali scadenze possono perciò
realizzare il valore delle quote solo alienandole. Tuttavia, per facilitare lo smobilizzo la
società di gestione deve chiedere l'ammissione dei certificati di partecipazione alle
negoziazioni di un mercato regolamentato, quando l'ammontare minimo della sottoscrizione
è inferiore a venticinquemila euro
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(Segue): Natura del fondo. Gestione. Controlli.
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Per legge, «ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo,
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione
del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla
medesima società».
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente o della banca
depositaria. I creditori dei singoli partecipanti a loro volta possono agire solo sulle quote di
partecipazione dei medesimi (art. 36, 6° comma, Tuf)
Il fondo gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.
La società di gestione (e solo essa) è per legge investita del potere di decidere tutti gli atti di
amministrazione e di disposizione del patrimonio del fondo, senza alcuna possibilità di ingerenza
da parte degli investitori. E altrettanto certo però che essa deve provvedere alla gestione
nell'interesse dei partecipanti.
Da esigenze di tutela degli investitori è ispirata anche la presenza di una banca depositaria (art.
38 Tuf), alla quale deve essere affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità
liquide del fondo.
La contabilità della società di gestione e quella del fondo comune sono soggette a revisione
contabile obbligatoria. La società di revisione deve rilasciare distinti giudizi per il bilancio della
società di gestione e per il rendiconto del fondo comune
La società di gestione è infine sottoposta al controllo della Banca d'Italia e della Consob
I FONDI PENSIONE
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I fondi pensione costituiscono forme di previdenza complementare collettiva di natura
privata introdotte dal d.lgs. 21-4-1993, n. 124 e ora disciplinate dal d.lgs. 5-12-2005,
n. 252, per l'erogazione ai lavoratori e liberi professionisti di trattamenti pensionistici
integrativi di quelli corrisposti dal sistema obbligatorio pubblico.
La loro costituzione può essere prevista dagli accordi collettivi di lavoro, da accordi
fra lavoratori autonomi o dai regolamenti di enti o imprese, che individuano anche le
categorie di lavoratori alle quali è riservata la partecipazione (fondi chiusi).
I fondi pensione chiusi possono essere costituiti sotto forma di associazione
riconosciuta o non riconosciuta (fondi esterni), ovvero come patrimonio di
destinazione separato dell'ente che lo istituisce (fondi interni).
L'esercizio dell'attività dei fondi pensione deve essere autorizzata da un'apposita
commissione di vigilanza (Covip). I fondi autorizzati sono iscritti in un albo tenuto
dalla medesima autorità (art. 19 d.lgs. 252/2005).
I fondi pensione sono finanziati con contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori che
vi aderiscono.
Con la riforma del 2005, i lavoratori dipendenti (per ora solo quelli privati) possono
conferirvi anche il trattamento di fine rapporto (TFR); e per agevolare lo sviluppo di
questa forma di previdenza complementare opera un meccanismo di silenzioassenso in tal senso (art. 8, 7° comma, d.lgs. 252/2005)
Le società di investimento a capitale variabile
Le società di investimento a capitale variabile (Sicav), introdotte dal d.lgs. 84/1992 ed oggi disciplinate
dal Tuf (artt. 43-50), sono società per azioni che hanno per oggetto esclusivo l'investimento collettivo
in strumenti finanziari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
L'attività svolta da tali società coincide con quella dei fondi comuni di investimento aperti. Diversa però
è la struttura giuridica.
Agli investitori sono infatti offerte azioni della stessa società e non certificati di partecipazione ad un
fondo costituente patrimonio separato da quello della società.
Gli investitori diventano perciò azionisti della Sicav e le somme dagli stessi versate entrano a far parte
del patrimonio della società aumentandone il capitale sociale. Nel contempo, il disinvestimento,
possibile in ogni momento, avviene mediante recesso dalla società, con conseguente rimborso del
valore delle azioni e riduzione del capitale.
La Sicav si differenzia perciò da una comune società per azioni per il fatto che è una società a capitale
variabile: è possibile l'ingresso e l'uscita dei soci senza che le corrispondenti variazioni del capitale
sociale comportino una modifica dell'atto costitutivo.
Per questo motivo ed anche per realizzare una tutela degli investitori equivalente a quella prevista per
i fondi comuni, le Sicav sono assoggettate ad una disciplina speciale che in più punti deroga a quella
di diritto comune della società per azioni.
La costituzione delle Sicav deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob (art. 43, Io comma). Ai fini dell'autorizzazione è, fra l'altro, richiesto un capitale sociale iniziale
non inferiore a quello stabilito in via generale dalla Banca d'Italia (allo stato, un milione di euro)
… SEGUE
• Le Sicav autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia (art. 44).
• Il capitale sociale iniziale deve essere interamente versato dai soci fondatori all'atto della costituzione.
Non sono ammessi conferimenti in natura. Non è consentita la costituzione per pubblica sottoscrizione.
• Lo statuto delle Sicav deve contenere indicazioni sui criteri di svolgimento dell'attività di investimento
analoghe a quelle previste per il regolamento dei fondi comuni.
• La Banca d'Italia ne attesta la conformità alle prescrizioni di legge e di regolamento ed ai criteri generali
dalla stessa fissati (art. 43, 3° comma). Di conseguenza, le modifiche dello statuto devono essere
preventivamente approvate dalla stessa Banca d'Italia (art. 47).
• Anche le Sicav sono tenute a designare la banca presso la quale devono essere depositati gli strumenti
finanziari e le disponibilità liquide della società; banca alla quale è estesa la disciplina prevista per la banca
depositaria nei fondi comuni (art. 50)
• Le Sicav sono caratterizzate dalla variabilità del capitale sociale. Infatti, il capitale di una Sicav è sempre
uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, valutato secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia. Non
si applica perciò alle Sicav la disciplina di diritto comune delle società per azioni in tema di aumento e di
riduzione del capitale sociale
• Per incentivare l'investimento da parte dei risparmiatori, le azioni possono essere nominative o al
portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni nominative e al portatore si differenziano però non solo per la
legge di circolazione, ma anche per la misura del diritto di voto che attribuiscono.
… SEGUE
Lo statuto può inoltre prevedere l'esistenza di più comparti di investimento, per ognuno dei
quali può essere emessa una particolare categoria di azioni. Ciascun comparto costituisce
patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti (art. 43, 8°
comma).
Non possono essere emesse (altre) categorie speciali di azioni. La Sicav non può acquistare
o detenere proprie azioni, né può emettere obbligazioni (art. 45, 8° comma).
Costituendo le Sicav organismi di investimento collettivo a struttura aperta, la gestione del
loro patrimonio è assoggettata ad una disciplina identica a quella dettata per i fondi aperti
(art. 11 d.m. 228/1999). In particolare, al pari dei fondi aperti, le Sicav non possono investire
il loro patrimonio in beni immobili e diritti reali immobiliari, in crediti e titoli rappresentativi di crediti.
Trovano inoltre integrale applicazione i divieti e i limiti fissati per i fondi aperti dalle norme
prudenziali della Banca d'Italia in tema di contenimento e frazionamento del rischio.
Si applicano alle Sicav i controlli contabili e le norme di vigilanza stabiliti per i fondi
comuni.