Articolo 47 Cost.
(Il risparmio e il credito)
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
L’art. 47 afferma uno dei principi fondamentali della cosiddetta «Costituzione economica»:
quello della tutela del risparmio.
L’aspetto più importante della tutela è rappresentato dalla difesa del valore (potere
d’acquisto) della moneta, in quanto questa rappresenta uno dei fattori dell’equilibrio
economico. Lo Stato non può esercitare direttamente l’attività creditizia, ma esercita
funzioni di controllo al fine di evitare ai risparmiatori gli effetti negativi derivanti da una
gestione scriteriata del credito.
Gli organi preposti al controllo delle attività bancarie sono il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d’Italia.
In realtà, gli strumenti finanziari sono divenuti così complessi che, difficilmente, gli organi
di controllo riescono a mettere al riparo i risparmiatori dai danni provocati da una gestione
speculativa del denaro investito (la crisi economica mondiale iniziata nel 2008 è stata
originata proprio dalla speculazione sugli investimenti messa in atto praticamente da tutti i
più importanti istituti bancari dei paesi industrializzati).