Gestione collettiva del risparmio

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Più di un terzo della ricchezza finanziaria (il
38%) finisce nei portafogli dei gestori. In pochi
anni la massa amministrata ha raggiunto l'83%
del Pil.
I DATI DEL RISPARMIO GESTITO
http://www.assogestioni.it/dati/pdf/22301.pdf
26 GIUGNO 2001 “www.ilsole24ore.com”
“Alla migrazione di massa dai Bot ha fatto da contraltare il boom degli
investimenti in Borsa e del risparmio gestito. Man mano che il Tus
scendeva, fino a raggiungere i minimi nel 1999, il reddito fisso ha visto
mutare la propria pelle: Bot e Cct che nel 1990 coprivano circa il 70%
della composizione del debito pubblico, sono scesi al 30%, mentre è
balzata la quota dei titoli a lunga scadenza come i Btp.
Improvvisamente anche nel nostro paese è dilagato il risparmio gestito,
uno strumento tipico del mondo anglosassone: i fondi comuni sono
passati da un controvalore di 66 miliardi di euro nel '95 ai 496 miliardi
del 2000, le assicurazioni da 97 miliardi a 214 miliardi, mentre le
gestioni patrimoniali da 103 miliardi a 375 miliardi”.
IN SINTESI
Quando si parla di Risparmio Gestito, si intende l’insieme delle
attività di gestione del risparmio svolte in modo professionale da
parte di operatori specializzati.
Le forme di amministrazione del risparmio sono molteplici
(gestioni patrimoniali, gestioni individuali mobiliari, gestioni
collettive in fondi, ecc.) ma la caratteristica che le accomuna è
proprio la delega di gestione concessa da parte del risparmiatore al
professionista.
GESTIONE COLLETTIVA DEL
RISPARMIO (ART. 1, comma 1, lett. N)
il sevizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti
con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui
istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto
strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o
immobili
ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DEL RISPARMIO – C.D.
OICR (ART.1, comma 1, lett. M)
1) i fondi comuni di investimento;
2) le SICAV
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
(ART. 1, comma 1, lett. J)
Il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di
pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in
monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso,
può essere raccolto mediante una o più emissioni di
quote
SOCIETA’ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE VARIABILE – C.D. SICAV
(ART. 1, comma 1, lett. i
La società per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta al pubblico di proprie azioni
GESTIONE IN MONTE DEL FONDO
COMUNE
L’attività gestoria si svolge nell’interesse e per conto della
collettività degli investitori e non, come nelle gestioni
individuali, nell’interesse del singolo risparmiatore
L’investitore partecipa ad una forma collettiva di
investimento diventando titolare di una quota di
partecipazione ad un patrimonio collettivo, al quale
partecipano pro-quota anche altri investitori
Diversamente da quanto avviene nelle gestioni
individuali il cliente non può, in ogni momento,
impartire istruzioni vincolanti al gestore
PARTIAMO DAL PRINCIPIO…………
1) La Direttiva comunitaria in materia di organismi di
gestione collettiva del risparmio risale al 1985 – Direttiva
n. 85/611/85
2) Legge 23 marzo 1983, n. 77: disciplina dei fondi comuni
aperti, già conforme alla normativa europea
3) Legge 14 agosto 1993, n. 344: disciplina dei fondi
comuni chiusi
4) Legge 25 gennaio 1994, n. 86: disciplina dei fondi
comuni chiusi di tipo immobiliare
5) D.Lgs. 25 gennaio 1994, n. 86: disciplina delle SICAV
ABROGAZIONE NORMATIVA
PRECEDENTE COL TUF
TITOLO III, PARTE II “GESTIONE COLLETTIVA
DEL RISPARMIO”
Disciplina all’avanguardia a livello comunitario
Amministrativizzazione a tutto campo della disciplina di
riferimento
SOGGETTI COINVOLTI NELLA
GESTIONE COLLETTIVA
 Investitori che fanno affluire il risparmio
 Società di gestione (SGR)
 Banca depositaria
SOCIETA’ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO
1) gestione su base
individuale di portafogli
di investimento per conto
terzi
2) attività connesse o
strumentali stabilite dalla
Banca d'Italia, sentita la
Consob
servizio di gestione
collettiva del risparmio
1) Promozione, istituzione e
organizzazione del fondo, ed
amministrazione dei rapporti con
i partecipanti
2) Gestione del patrimonio del
fondo
LA FUNZIONE DI PROMOZIONE DEL
FONDO PUO’ ESSERE DISTINTA DA
QUELLA DI GESTIONE
Alla funzione di promozione sono ricondotte secondo il Cap. VII,
Sez. II.1 del Provvedimento della Banca d’Italia 1 luglio 1998, in
linea di massima, le seguenti attività:
- studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
- espletamento delle procedure autorizzative;
- scelta delle modalità di commercializzazione;
- cura dei rapporti con i partecipanti, con riferimento a sottoscrizioni,
rimborsi e distribuzione dei proventi nonchè all'adempimento degli
obblighi informativi.
Alla funzione di gestione sono ricondotte, in linea di massima, le seguenti attività:
- studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
- definizione delle strategie gestionali;
- operatività di front office, disposizione degli ordini di investimento/disinvestimento
relative al patrimonio dei fondi e valorizzazione dei beni inseriti nei fondi;
- esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione (incasso interessi,
dividendi, ecc.);
- esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti agli strumenti
finanziari di pertinenza dei fondi, sempreché tale facoltà non sia espressamente
attribuita alla società promotrice;
- verifica del rispetto degli obiettivi di investimento dei fondi definiti dai relativi
regolamenti di gestione dei limiti posti dalle disposizioni normative;
- back office e tenuta della contabilità dei fondi;
- valorizzazione del patrimonio dei fondi e delle quote;
- produzione delle segnalazioni di vigilanza.
PROFILI DI RESPONSABILITA’
Ex art. 36, comma 5 TUF
“La società promotrice e il gestore assumono
solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e
le responsabilità del mandatario”
BANCA DEPOSITARIA
1) Svolge la funzione di custodia degli strumenti finanziari
e delle disponibilità liquide di un fondo comune di
investimento
2) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e
rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore
e la destinazione dei redditi del fondo;
3) accerta che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso
4) esegue le istruzioni della società di gestione del
risparmio se non sono contrarie alla legge, al
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza
PROFILI DI RESPONSABILITA’
1) Responsabilità generica derivante dagli obblighi connessi al
contratto di deposito degli strumenti finanziari e delle
somme di danaro del fondo
2) Responsabilità specifica ex art. 38, comma 2 TUF nei
confronti della società di gestione del risparmio
(responsabilità contrattuale) e dei partecipanti al fondo
(responsabilità extracontrattuale) di ogni pregiudizio da essi
subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri
obblighi
GLI INVESTITORI E IL RAPPORTO
CON IL FONDO
1) Rapporto di mandato
2) Comproprietà
3) Rapporto di credito atipico con una propria disciplina
normativa
GLI INVESTITORI E IL RAPPORTO CON
LA SGR
Si tratta di un rapporto di natura contrattuale, il cui
contenuto si trova nel c.d. regolamento del fondo.
Documento standardizzato, predisposto
unilateralmente dalla SGR e sottoposto a pervasivi
controlli da parte della Banca d’Italia
L’investitore partecipa al fondo comune aderendo al
regolamento
La partecipazione è incorporata in quote di
partecipazione, rappresentate da certificati – strumenti
finanziari – titoli di credito
Le quote di partecipazione al fondo hanno tutte
eguale valore ed eguali diritti
Il Ministro del tesoro ha determinato, in attuazione dell’art. 37 TUF, i
criteri generali a cui devono uniformarsi i fondi comuni di
investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare
riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote,
all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da
seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati
gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase
successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in società immobiliari
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica del 24 maggio
1999, n. 228
1) Fondi comuni aperti
2) Fondi comuni chiusi
3) Fondi riservati
4) Fondi speculativi
Sinergia tra la natura del fondo e la politica di investimento
adottata
FONDI COMUNI APERTI

Fondi comuni aperti
armonizzati

Fondi comuni aperti non
armonizzati

Il patrimonio dei fondi
armonizzati è investito nei
beni previsti dalle direttive
comunitarie in materia, nel
rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dall’art. 8 del
D.M. n. 228/99 e dalla
Banca d'Italia in attuazione
delle direttive comunitarie
medesime

Il patrimonio dei fondi
non armonizzati è investito
in strumenti finanziari
quotati in un mercato
regolamentato; strumenti
finanziari non quotati in un
mercato regolamentato;
depositi bancari di denaro,
nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalla Banca
d’Italia
FONDI APERTI NON ARMONIZZATI
-L’investitore ha la possibilità di ottenere in qualsiasi
momento il rimborso della propria quota;
-Il fondo deve, di guisa, essere investito in attività
agevolmente liquidabili (art. 4, comma 2, lett. A), b) e c)
D.M. 228/99
-Possibilità per il fondo di acquistare parti di OICR (c.d.
fondi di fondi)
FONDI APERTI ARMONIZZATI
-disciplina di matrice comunitaria
-Stessa disciplina prevista per i fondi non armonizzati con
alcune regole più severe
- non è consentito l’investimento in depositi bancari
-L’acquisto di altri OICR è consentito entro il limite
complessivo del 5%
-Limiti particolarmente stringenti in tema di
concentrazione di rischi, operazioni in derivati e altre
regole prudenziali
FONDI CHIUSI
-Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a
scadenze predeterminate
-Devono obbligatoriamente costituirsi in forma chiusa i fondi che investono
in beni immobili e diritti reali immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di
crediti; strumenti finanziari non quotati diversi da OICR aperti in misura
superiore al 10% del patrimonio; altri beni (diversi dagli strumenti finanziari
e dai depositi bancari) per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore
determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale
-Effettuano la raccolta in una o più tranches determinate
-Per garantire all’investitore una reale probabilità di disinvestimento il D.M.
n. 228/99 prevede per i fondi chiusi con un ammontare minimo della
sottoscrizione inferiore a venticinquemila euro l’obbligo di richiedere
l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato
FONDI RISERVATI
-Fondi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati
(diversi dagli operatori qualificati)
-Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti
diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca
d'Italia
-Si applicano i divieti di carattere generale previsti dal
Provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999
-Si applicano le norme in tema di conflitto di interessi previste dal
regolamento richiamato
-La forma aperta o chiusa del fondo va a caratterizzare i limiti
generali di investimento del fondo stesso
Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:
a) strumenti finanziari quotati in un mercato
regolamentato;
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato
regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili e diritti reali immobiliari;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano
un valore determinabile con certezza con una periodicità
almeno semestrale.
FONDI SPECULATIVI
-Non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento
-Devono avere un numero di partecipanti non superiore a 100
-Devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale di almeno un
milione di euro
-Sono fondi “riservati di fatto”, ma in punto di diritto non vi è
alcuna limitazione soggettiva
-Possono derogare anche ai divieti generali stabiliti dalla Banca
d’Italia
-Non si applica la classificazione tra fondi aperti e chiusi
-Tali fondi devono essere gestiti solo da SGR che abbiano come
oggetto esclusivo l’istituzione o la gestione di tali fondi
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di
gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e
dell'integrità del mercato mobiliare:
a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del
Testo Unico;
b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto
informativo degli OICR gestiti;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio
gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione
individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro;
d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli
altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;
e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal
servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di
investimento degli stessi OICR.
CONFLITTO DI INTERESSI
Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione
dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno
direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da
rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a
condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto
anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le
condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di
dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano:
a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o
escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di
reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di
gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV non
direttamente derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali.
AUTOREGOLAMENTAZIONE
Assogestioni (www.assogestioni.it) è l'associazione delle società
che svolgono attività di gestione del risparmio. E' nata nel marzo
del 1984 con il nome di Assofondi per iniziativa delle società di
gestione dei fondi comuni di investimento, successivamente è
stata naturale l'estensione a tutte le attività, espressamente
autorizzate, di gestione del risparmio di terzi. Nel 1989
l'Associazione ha assunto il nome di Assogestioni.
L'Associazione dell'industria del risparmio gestito intende
favorire condizioni di funzionalità e efficienza, sotto il profilo
operativo e normativo, per l'attività di gestione del risparmio e
per i mercati finanziari in cui essa si realizza.
Assogestioni opera per promuovere la diffusione delle diverse forme di
gestione del risparmio e cura la tutela degli interessi collettivi degli
associati, svolge attività di consulenza e assistenza tecnica, studio,
informazione e divulgazione dell'attività e dei dati sul risparmio gestito.
Le società associate ad Assogestioni sono tenute ad osservare il Codice
Deontologico dell'Associazione.
Il Codice si prefigge di tutelare nel modo migliore gli interessi della
clientela, di evitare danni di immagine all'industria del risparmio gestito, di
reprimere forme di concorrenza sleale tra gestori, esprimendo un impegno al
rispetto di regole anche più incisive ed estese di quelle già poste a livello
legislativo o dalle autorità di vigilanza.
Un Giurì probivirale, composto da sei membri, è chiamato a verificare e a
sanzionare le eventuali violazioni degli obblighi previsti.
SICAV
 Società che svolgono esclusivamente l’investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni
 Il risparmiatore è anche socio-partecipante che esercita il diritto di
voto e può influire sulla politica di investimento
 Non esiste la distinzione, tipica delle spa, tra capitale sociale e
patrimonio sociale con conseguente disapplicazione degli artt. 2438
e ss. cod. civ.
 Sono sottoposte alla disciplina prevista per i fondi comuni aperti
 Non possono svolgere il servizio di gestione individuale
 L’autorizzazione amministrativa della Banca d’Italia sentita la
Consob non è prodromica all’attività ma alla costituzione della
stessa società
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