Più di un terzo della ricchezza finanziaria (il 38%) finisce nei portafogli dei gestori. In pochi anni la massa amministrata ha raggiunto l'83% del Pil. I DATI DEL RISPARMIO GESTITO http://www.assogestioni.it/dati/pdf/22301.pdf 26 GIUGNO 2001 “www.ilsole24ore.com” “Alla migrazione di massa dai Bot ha fatto da contraltare il boom degli investimenti in Borsa e del risparmio gestito. Man mano che il Tus scendeva, fino a raggiungere i minimi nel 1999, il reddito fisso ha visto mutare la propria pelle: Bot e Cct che nel 1990 coprivano circa il 70% della composizione del debito pubblico, sono scesi al 30%, mentre è balzata la quota dei titoli a lunga scadenza come i Btp. Improvvisamente anche nel nostro paese è dilagato il risparmio gestito, uno strumento tipico del mondo anglosassone: i fondi comuni sono passati da un controvalore di 66 miliardi di euro nel '95 ai 496 miliardi del 2000, le assicurazioni da 97 miliardi a 214 miliardi, mentre le gestioni patrimoniali da 103 miliardi a 375 miliardi”. IN SINTESI Quando si parla di Risparmio Gestito, si intende l’insieme delle attività di gestione del risparmio svolte in modo professionale da parte di operatori specializzati. Le forme di amministrazione del risparmio sono molteplici (gestioni patrimoniali, gestioni individuali mobiliari, gestioni collettive in fondi, ecc.) ma la caratteristica che le accomuna è proprio la delega di gestione concessa da parte del risparmiatore al professionista. GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO (ART. 1, comma 1, lett. N) il sevizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO – C.D. OICR (ART.1, comma 1, lett. M) 1) i fondi comuni di investimento; 2) le SICAV FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO (ART. 1, comma 1, lett. J) Il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote SOCIETA’ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE – C.D. SICAV (ART. 1, comma 1, lett. i La società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni GESTIONE IN MONTE DEL FONDO COMUNE L’attività gestoria si svolge nell’interesse e per conto della collettività degli investitori e non, come nelle gestioni individuali, nell’interesse del singolo risparmiatore L’investitore partecipa ad una forma collettiva di investimento diventando titolare di una quota di partecipazione ad un patrimonio collettivo, al quale partecipano pro-quota anche altri investitori Diversamente da quanto avviene nelle gestioni individuali il cliente non può, in ogni momento, impartire istruzioni vincolanti al gestore PARTIAMO DAL PRINCIPIO………… 1) La Direttiva comunitaria in materia di organismi di gestione collettiva del risparmio risale al 1985 – Direttiva n. 85/611/85 2) Legge 23 marzo 1983, n. 77: disciplina dei fondi comuni aperti, già conforme alla normativa europea 3) Legge 14 agosto 1993, n. 344: disciplina dei fondi comuni chiusi 4) Legge 25 gennaio 1994, n. 86: disciplina dei fondi comuni chiusi di tipo immobiliare 5) D.Lgs. 25 gennaio 1994, n. 86: disciplina delle SICAV ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE COL TUF TITOLO III, PARTE II “GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO” Disciplina all’avanguardia a livello comunitario Amministrativizzazione a tutto campo della disciplina di riferimento SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE COLLETTIVA Investitori che fanno affluire il risparmio Società di gestione (SGR) Banca depositaria SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO 1) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi 2) attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob servizio di gestione collettiva del risparmio 1) Promozione, istituzione e organizzazione del fondo, ed amministrazione dei rapporti con i partecipanti 2) Gestione del patrimonio del fondo LA FUNZIONE DI PROMOZIONE DEL FONDO PUO’ ESSERE DISTINTA DA QUELLA DI GESTIONE Alla funzione di promozione sono ricondotte secondo il Cap. VII, Sez. II.1 del Provvedimento della Banca d’Italia 1 luglio 1998, in linea di massima, le seguenti attività: - studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito; - espletamento delle procedure autorizzative; - scelta delle modalità di commercializzazione; - cura dei rapporti con i partecipanti, con riferimento a sottoscrizioni, rimborsi e distribuzione dei proventi nonchè all'adempimento degli obblighi informativi. Alla funzione di gestione sono ricondotte, in linea di massima, le seguenti attività: - studio e analisi dei mercati e degli emittenti; - definizione delle strategie gestionali; - operatività di front office, disposizione degli ordini di investimento/disinvestimento relative al patrimonio dei fondi e valorizzazione dei beni inseriti nei fondi; - esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione (incasso interessi, dividendi, ecc.); - esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi, sempreché tale facoltà non sia espressamente attribuita alla società promotrice; - verifica del rispetto degli obiettivi di investimento dei fondi definiti dai relativi regolamenti di gestione dei limiti posti dalle disposizioni normative; - back office e tenuta della contabilità dei fondi; - valorizzazione del patrimonio dei fondi e delle quote; - produzione delle segnalazioni di vigilanza. PROFILI DI RESPONSABILITA’ Ex art. 36, comma 5 TUF “La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario” BANCA DEPOSITARIA 1) Svolge la funzione di custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento 2) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo; 3) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso 4) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza PROFILI DI RESPONSABILITA’ 1) Responsabilità generica derivante dagli obblighi connessi al contratto di deposito degli strumenti finanziari e delle somme di danaro del fondo 2) Responsabilità specifica ex art. 38, comma 2 TUF nei confronti della società di gestione del risparmio (responsabilità contrattuale) e dei partecipanti al fondo (responsabilità extracontrattuale) di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi GLI INVESTITORI E IL RAPPORTO CON IL FONDO 1) Rapporto di mandato 2) Comproprietà 3) Rapporto di credito atipico con una propria disciplina normativa GLI INVESTITORI E IL RAPPORTO CON LA SGR Si tratta di un rapporto di natura contrattuale, il cui contenuto si trova nel c.d. regolamento del fondo. Documento standardizzato, predisposto unilateralmente dalla SGR e sottoposto a pervasivi controlli da parte della Banca d’Italia L’investitore partecipa al fondo comune aderendo al regolamento La partecipazione è incorporata in quote di partecipazione, rappresentate da certificati – strumenti finanziari – titoli di credito Le quote di partecipazione al fondo hanno tutte eguale valore ed eguali diritti Il Ministro del tesoro ha determinato, in attuazione dell’art. 37 TUF, i criteri generali a cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 1) Fondi comuni aperti 2) Fondi comuni chiusi 3) Fondi riservati 4) Fondi speculativi Sinergia tra la natura del fondo e la politica di investimento adottata FONDI COMUNI APERTI Fondi comuni aperti armonizzati Fondi comuni aperti non armonizzati Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall’art. 8 del D.M. n. 228/99 e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime Il patrimonio dei fondi non armonizzati è investito in strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; depositi bancari di denaro, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia FONDI APERTI NON ARMONIZZATI -L’investitore ha la possibilità di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria quota; -Il fondo deve, di guisa, essere investito in attività agevolmente liquidabili (art. 4, comma 2, lett. A), b) e c) D.M. 228/99 -Possibilità per il fondo di acquistare parti di OICR (c.d. fondi di fondi) FONDI APERTI ARMONIZZATI -disciplina di matrice comunitaria -Stessa disciplina prevista per i fondi non armonizzati con alcune regole più severe - non è consentito l’investimento in depositi bancari -L’acquisto di altri OICR è consentito entro il limite complessivo del 5% -Limiti particolarmente stringenti in tema di concentrazione di rischi, operazioni in derivati e altre regole prudenziali FONDI CHIUSI -Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate -Devono obbligatoriamente costituirsi in forma chiusa i fondi che investono in beni immobili e diritti reali immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti; strumenti finanziari non quotati diversi da OICR aperti in misura superiore al 10% del patrimonio; altri beni (diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari) per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale -Effettuano la raccolta in una o più tranches determinate -Per garantire all’investitore una reale probabilità di disinvestimento il D.M. n. 228/99 prevede per i fondi chiusi con un ammontare minimo della sottoscrizione inferiore a venticinquemila euro l’obbligo di richiedere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato FONDI RISERVATI -Fondi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati (diversi dagli operatori qualificati) -Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia -Si applicano i divieti di carattere generale previsti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 -Si applicano le norme in tema di conflitto di interessi previste dal regolamento richiamato -La forma aperta o chiusa del fondo va a caratterizzare i limiti generali di investimento del fondo stesso Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni: a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili e diritti reali immobiliari; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. FONDI SPECULATIVI -Non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento -Devono avere un numero di partecipanti non superiore a 100 -Devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale di almeno un milione di euro -Sono fondi “riservati di fatto”, ma in punto di diritto non vi è alcuna limitazione soggettiva -Possono derogare anche ai divieti generali stabiliti dalla Banca d’Italia -Non si applica la classificazione tra fondi aperti e chiusi -Tali fondi devono essere gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l’istituzione o la gestione di tali fondi REGOLE DI COMPORTAMENTO Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico; b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti; c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro; d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito; e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR. CONFLITTO DI INTERESSI Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano: a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV non direttamente derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali. AUTOREGOLAMENTAZIONE Assogestioni (www.assogestioni.it) è l'associazione delle società che svolgono attività di gestione del risparmio. E' nata nel marzo del 1984 con il nome di Assofondi per iniziativa delle società di gestione dei fondi comuni di investimento, successivamente è stata naturale l'estensione a tutte le attività, espressamente autorizzate, di gestione del risparmio di terzi. Nel 1989 l'Associazione ha assunto il nome di Assogestioni. L'Associazione dell'industria del risparmio gestito intende favorire condizioni di funzionalità e efficienza, sotto il profilo operativo e normativo, per l'attività di gestione del risparmio e per i mercati finanziari in cui essa si realizza. Assogestioni opera per promuovere la diffusione delle diverse forme di gestione del risparmio e cura la tutela degli interessi collettivi degli associati, svolge attività di consulenza e assistenza tecnica, studio, informazione e divulgazione dell'attività e dei dati sul risparmio gestito. Le società associate ad Assogestioni sono tenute ad osservare il Codice Deontologico dell'Associazione. Il Codice si prefigge di tutelare nel modo migliore gli interessi della clientela, di evitare danni di immagine all'industria del risparmio gestito, di reprimere forme di concorrenza sleale tra gestori, esprimendo un impegno al rispetto di regole anche più incisive ed estese di quelle già poste a livello legislativo o dalle autorità di vigilanza. Un Giurì probivirale, composto da sei membri, è chiamato a verificare e a sanzionare le eventuali violazioni degli obblighi previsti. SICAV Società che svolgono esclusivamente l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni Il risparmiatore è anche socio-partecipante che esercita il diritto di voto e può influire sulla politica di investimento Non esiste la distinzione, tipica delle spa, tra capitale sociale e patrimonio sociale con conseguente disapplicazione degli artt. 2438 e ss. cod. civ. Sono sottoposte alla disciplina prevista per i fondi comuni aperti Non possono svolgere il servizio di gestione individuale L’autorizzazione amministrativa della Banca d’Italia sentita la Consob non è prodromica all’attività ma alla costituzione della stessa società