Sentenza Tribunale di Firenze

I giudici dicono no al proselitismo sindacale mediante volantinaggio telematico
Scritto da Umberto Galasso, Avvocato
Giovedì 26 Giugno 2008 14:17
Seppur non più "freschissime" si segnalano, per l'importanza e la peculiarità del tema trattato, due
decisioni inedite del Tribunale di Firenze (Decreto 22 Novembre 2002 e Sentenza 14-24 Marzo
2003 n. 382), con le quali i giudici del lavoro fiorentini hanno preso posizione su una questione che
vede intrecciarsi il diritto sindacale con l'ICT.La questione sottoposta al vaglio dei giudici fiorentini
è, in sintesi, la seguente: se sia consentito ad un dipendente, dirigente sindacale con regolare
permesso, trasmettere comunicati sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica (c.d.
"volantinaggio telematico"). La vicenda prende le mosse da un ricorso (ex art. 28 legge n. 300/70)
presentato da un'organizzazione sindacale che lamentava l'antisindacalità della condotta di un datore
di lavoro consistita nel comminare ad un proprio dipendente la sanzione del richiamo verbale per
aver quest'ultimo inviato, da un computer esterno all'azienda, all'indirizzo individuale di posta
elettronica che l'azienda aveva fornito - per ragioni esclusivamente di servizio - a ciascun
dipendente, un comunicato sindacale. Secondo l'associazione sindacale ricorrente, essendo detta
attività assimilabile ad un volantinaggio telematico sarebbe, in quanto tale, tutelata dall'art. 26 legge
300/70, norma che consente lo svolgimento di attività di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro
a condizione che non rechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale. Il primo
giudice investito della questione, pur ritenendo che, in effetti, la distribuzione di comunicati di
contenuto sindacale, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, è da ritenersi consentita
soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale (art. 26,
primo comma, legge 300/70), ha però rigettato il ricorso sul presupposto che, in base alla disciplina
collettiva applicabile al caso di specie (art. 45/12 del c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di
Telecomunicazione), non è consentito ai dipendenti valersi, per ragioni che non siano di servizio, di
mezzi di comunicazione, di strumenti informatici, di collegamenti in rete o di quant'altro ancora è di
proprietà od uso dell'azienda. A nulla è valsa l'obiezione dell'associazione sindacale ricorrente
secondo cui l'invio di messaggi sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica - come del
resto il normale volantinaggio cartaceo - non sia suscettibile di arrecare pregiudizio all'ordinario
svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo. Secondo il giudice
adito, la richiamata analogia con il volantinaggio sarebbe solo apparente in quanto, mentre la
diffusione dei tradizionali comunicati sindacali stampati viene effettuata in spazi che sono di
pertinenza dell'azienda, eventualmente utilizzati anche per finalità direttamente produttive, ma che
possono venire e vengono abitualmente utilizzati dai lavoratori anche per attività non strettamente
lavorative (ad es.: l'atrio di ingresso dei locali aziendali o il corridoio di accesso agli uffici stessi
costituiscono spazi in cui il lavoratore effettua sì la propria prestazione lavorativa ma che percorre
anche per recarsi od uscire dal lavoro ovvero in momenti di pausa della prestazione), la rete
aziendale di posta elettronica, come sancito dall'art. 45 c.c.n.l. di settore, essendo uno spazio
appositamente creato dalla datrice di lavoro e destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività
lavorativa, non può essere utilizzata anche per attività personali del lavoratore e, quindi, per
l'informazione anche sindacale. Avverso il suddetto Decreto di rigetto l'organizzazione sindacale
soccombente proponeva opposizione ex art. 28, 3° comma, legge 300/70 che, però, non aveva
miglior fortuna.
***
Con sentenza n. 382 del 14-24 Marzo 2003, il Tribunale di Firenze rigettava infatti anche
l'opposizione ritenendo non pertinente il richiamo operato dall'organizzazione sindacale alla
applicazione analogica delle norme sull'attività di volantinaggio. Secondo il giudice
dell'opposizione, se un paragone doveva comunque farsi con la propaganda cartacea, la condotta del
sindacalista sarebbe stata semmai equiparabile a quella del dipendente che, contro il divieto
aziendale, si avvalga dell'opera dei commessi o fattorini dell'impresa per la distribuzione di
volantini sindacali. Ciò detto e dopo aver posto l'accento sulla diversa natura degli spazi telematici,
appositamente creati per ragioni di servizio, rispetto agli spazi fisici deputati anche allo svolgimento
dell'attività di volantinaggio, il Tribunale giungeva all'ulteriore conclusione che non si sarebbe
neppure potuto validamente sostenere, come ha tentato di fare l'associazione sindacale ricorrente,
che il comportamento sanzionato, essendosi concretizzato fuori dai locali aziendali e fuori
dell'orario di lavoro, non avrebbe recato alcun danno all'attività aziendale. Secondo il giudice
dell'opposizione, infatti, quella posta in essere dal dipendente/sindacalista è una condotta
ontologicamente e per sua stessa natura realizzabile in qualunque momento e senza alcun tipo di
nesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa (attraverso l'utilizzo indebito, anche dall'esterno,
della rete telematica aziendale esclusivamente riservata a cause di servizio) e, in quanto tale, non
consentita. In definitiva, conclude il Tribunale, poichè il comportamento del lavoratore è posto in
essere in violazione di una norma contrattuale collettiva (art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di
Telecomunicazione), la sanzione disciplinare irrogata (richiamo verbale), per il suo modesto
contenuto afflittivo, risulta proporzionata (art. 2106 c.c.) al tipo di condotta e non lesiva degli
interessi nè del lavoratore nè della organizzazione sindacale cui quest'ultimo appartiene. * * * Ad
avviso dello scrivente la conclusione alla quale sono pervenute le decisioni in commento sotto il
profilo, peraltro assorbente, dell'accertata violazione dell'art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di
Telecomunicazione e, dunque, dell'utilizzo improprio di beni datoriali, ha consentito ai giudici di
evitare di prendere specificatamente posizione sulla questione, altrimenti rilevante, se il
volantinaggio telematico avesse comportato una reale ed effettiva violazione dei limiti posti
all'attività di proselitismo dall'art. 26 Legge 300/70. Difatti, mentre sotto il profilo disciplinare non
v'è dubbio che l'utilizzo improprio e comunque non autorizzato di beni aziendali costituisca, di per
sè, violazione dei diritti del datore di lavoro alla proprietà privata (art. 42 Cost.) ed alla libertà di
iniziativa economica (art. 41 Cost.), diritti costituzionalmente tutelati e che consentono al datore di
lavoro di dettare le condizioni per l'utilizzo di tali beni e di inibirne l'uso privato al dipendente, non
altrettanto certo è se il volantinaggio telematico avesse comportato un effettivo pregiudizio al "...
normale svolgimento dell'attività aziendale" (art. 26 L. 300/70). A tal proposito va subito chiarito
che, per giurisprudenza ormai consolidata, "L'esistenza di un siffatto limite non significa però che
l'attività di volantinaggio sia "a priori" preclusa durante l'orario di lavoro, in difetto di un espresso
divieto di legge, ove, non solo sia compiuta da lavoratori in regolare permesso quali dirigenti di
rappresentanza sindacale aziendale, ma soprattutto quando, per le modalità e le cautele in concreto
adottate, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'impresa ed al tipo di lavoro cui siano
addetti i destinatari della distribuzione dei volantini, risulti di fatto non pregiudicato l'ordinario
svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo." (Cass. 19 Agosto
1986 n. 5059 in Mass. giur. lav. 1986, 479 e in Notiziario giur. lav. 1986, 556).Alla luce di tale
principio, ed ipotizzando la liceità dell'utilizzo della rete aziendale anche per fini extralavorativi, si
deve infatti ritenere che la semplice ricezione del volantino sul luogo ed in orario di lavoro non
possa, di per sè, concretamente pregiudicare l'ordinario svolgimento della vita aziendale sotto il
normale profilo funzionale e produttivo soprattutto se (come sembra esser avvenuto - a detta
dell'associazione sindacale ricorrente - nel caso di specie) il volantino venisse semplicemente
scaricato e/o letto a fine turno o comunque nel corso di pause fisiologiche dal lavoro.Pertanto,
fermo restando che incombe sull'associazione sindacale che agisce in giudizio provare
l'antisindacabilità della condotta incriminata e, quindi, l'essere le modalità del volantinaggio tali da
non aver pregiudicato il normale svolgimento dell'attività aziendale (Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059
cit.), sarà compito dei giudici verificare, di volta in volta, se l'attività sindacale abbia costituito
oppur no effettivo e concreto pregiudizio all'attività aziendale.Sotto questo profilo e nell'ottica di
includere anche il diritto di instaurare e sviluppare relazioni tra persone (poichè non v'è dubbio,
come sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronuncia Niemitz v.
Germany
del
23
Novembre
1992
reperibile
sul
sito
http://www.worldii.org/eu/cases/ECHR/1992/80.html -, che è durante la propria attività lavorativa
che la maggioranza delle persone ha un'importante, se non la migliore opportunità di sviluppare
rapporti con l'ambiente esterno), si auspica che le aziende tendano sempre più a consentire ai propri
dipendenti di utilizzare, certamente nei limiti da fissarsi in una policy aziendale, la rete aziendale di
posta elettronica anche per scopi extralavorativi. Se così non fosse, se cioè la semplice ricezione di
un volantino sindacale sulla "scrivania virtuale" del dipendente (desktop) continuasse a costituire
automaticamente pregiudizio all'attività aziendale, si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che,
anche in caso di volantinaggio tradizionale cartaceo, al dipendente che appoggiasse il volantino
appena ricevuto sulla sua "scrivania reale" potrebbe esser contestato l'uso improprio di beni
aziendali.Del resto, e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito nel momento in cui ne
affermava la liceità, se è vero che è normale "... che la dazione del volantinaggio sia accompagnata
da qualche battuta od esclamazione od, al limite, da breve discussione con qualche compagno di
lavoro..." (Pretura Milano, 19 agosto 1983 in Juris Data Maior), dovrebbe essere evidente a tutti che
che il volantinaggio telematico, evitando che possano nascere discussioni a caldo, (questa sì
astrattamente idonea ad interferire con l'ordinario svolgimento dell'attività produttiva) costituisce un
nuovo sistema di distribuzione di scritti e di veicolazione di comunicati sindacali sicuramente meno
invasivo, per l'azienda, di quello tradizionale cartaceo. Umberto Galasso