I giudici dicono no al proselitismo sindacale mediante volantinaggio telematico Scritto da Umberto Galasso, Avvocato Giovedì 26 Giugno 2008 14:17 Seppur non più "freschissime" si segnalano, per l'importanza e la peculiarità del tema trattato, due decisioni inedite del Tribunale di Firenze (Decreto 22 Novembre 2002 e Sentenza 14-24 Marzo 2003 n. 382), con le quali i giudici del lavoro fiorentini hanno preso posizione su una questione che vede intrecciarsi il diritto sindacale con l'ICT.La questione sottoposta al vaglio dei giudici fiorentini è, in sintesi, la seguente: se sia consentito ad un dipendente, dirigente sindacale con regolare permesso, trasmettere comunicati sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica (c.d. "volantinaggio telematico"). La vicenda prende le mosse da un ricorso (ex art. 28 legge n. 300/70) presentato da un'organizzazione sindacale che lamentava l'antisindacalità della condotta di un datore di lavoro consistita nel comminare ad un proprio dipendente la sanzione del richiamo verbale per aver quest'ultimo inviato, da un computer esterno all'azienda, all'indirizzo individuale di posta elettronica che l'azienda aveva fornito - per ragioni esclusivamente di servizio - a ciascun dipendente, un comunicato sindacale. Secondo l'associazione sindacale ricorrente, essendo detta attività assimilabile ad un volantinaggio telematico sarebbe, in quanto tale, tutelata dall'art. 26 legge 300/70, norma che consente lo svolgimento di attività di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro a condizione che non rechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale. Il primo giudice investito della questione, pur ritenendo che, in effetti, la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, è da ritenersi consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale (art. 26, primo comma, legge 300/70), ha però rigettato il ricorso sul presupposto che, in base alla disciplina collettiva applicabile al caso di specie (art. 45/12 del c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione), non è consentito ai dipendenti valersi, per ragioni che non siano di servizio, di mezzi di comunicazione, di strumenti informatici, di collegamenti in rete o di quant'altro ancora è di proprietà od uso dell'azienda. A nulla è valsa l'obiezione dell'associazione sindacale ricorrente secondo cui l'invio di messaggi sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica - come del resto il normale volantinaggio cartaceo - non sia suscettibile di arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo. Secondo il giudice adito, la richiamata analogia con il volantinaggio sarebbe solo apparente in quanto, mentre la diffusione dei tradizionali comunicati sindacali stampati viene effettuata in spazi che sono di pertinenza dell'azienda, eventualmente utilizzati anche per finalità direttamente produttive, ma che possono venire e vengono abitualmente utilizzati dai lavoratori anche per attività non strettamente lavorative (ad es.: l'atrio di ingresso dei locali aziendali o il corridoio di accesso agli uffici stessi costituiscono spazi in cui il lavoratore effettua sì la propria prestazione lavorativa ma che percorre anche per recarsi od uscire dal lavoro ovvero in momenti di pausa della prestazione), la rete aziendale di posta elettronica, come sancito dall'art. 45 c.c.n.l. di settore, essendo uno spazio appositamente creato dalla datrice di lavoro e destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, non può essere utilizzata anche per attività personali del lavoratore e, quindi, per l'informazione anche sindacale. Avverso il suddetto Decreto di rigetto l'organizzazione sindacale soccombente proponeva opposizione ex art. 28, 3° comma, legge 300/70 che, però, non aveva miglior fortuna. *** Con sentenza n. 382 del 14-24 Marzo 2003, il Tribunale di Firenze rigettava infatti anche l'opposizione ritenendo non pertinente il richiamo operato dall'organizzazione sindacale alla applicazione analogica delle norme sull'attività di volantinaggio. Secondo il giudice dell'opposizione, se un paragone doveva comunque farsi con la propaganda cartacea, la condotta del sindacalista sarebbe stata semmai equiparabile a quella del dipendente che, contro il divieto aziendale, si avvalga dell'opera dei commessi o fattorini dell'impresa per la distribuzione di volantini sindacali. Ciò detto e dopo aver posto l'accento sulla diversa natura degli spazi telematici, appositamente creati per ragioni di servizio, rispetto agli spazi fisici deputati anche allo svolgimento dell'attività di volantinaggio, il Tribunale giungeva all'ulteriore conclusione che non si sarebbe neppure potuto validamente sostenere, come ha tentato di fare l'associazione sindacale ricorrente, che il comportamento sanzionato, essendosi concretizzato fuori dai locali aziendali e fuori dell'orario di lavoro, non avrebbe recato alcun danno all'attività aziendale. Secondo il giudice dell'opposizione, infatti, quella posta in essere dal dipendente/sindacalista è una condotta ontologicamente e per sua stessa natura realizzabile in qualunque momento e senza alcun tipo di nesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa (attraverso l'utilizzo indebito, anche dall'esterno, della rete telematica aziendale esclusivamente riservata a cause di servizio) e, in quanto tale, non consentita. In definitiva, conclude il Tribunale, poichè il comportamento del lavoratore è posto in essere in violazione di una norma contrattuale collettiva (art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione), la sanzione disciplinare irrogata (richiamo verbale), per il suo modesto contenuto afflittivo, risulta proporzionata (art. 2106 c.c.) al tipo di condotta e non lesiva degli interessi nè del lavoratore nè della organizzazione sindacale cui quest'ultimo appartiene. * * * Ad avviso dello scrivente la conclusione alla quale sono pervenute le decisioni in commento sotto il profilo, peraltro assorbente, dell'accertata violazione dell'art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione e, dunque, dell'utilizzo improprio di beni datoriali, ha consentito ai giudici di evitare di prendere specificatamente posizione sulla questione, altrimenti rilevante, se il volantinaggio telematico avesse comportato una reale ed effettiva violazione dei limiti posti all'attività di proselitismo dall'art. 26 Legge 300/70. Difatti, mentre sotto il profilo disciplinare non v'è dubbio che l'utilizzo improprio e comunque non autorizzato di beni aziendali costituisca, di per sè, violazione dei diritti del datore di lavoro alla proprietà privata (art. 42 Cost.) ed alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), diritti costituzionalmente tutelati e che consentono al datore di lavoro di dettare le condizioni per l'utilizzo di tali beni e di inibirne l'uso privato al dipendente, non altrettanto certo è se il volantinaggio telematico avesse comportato un effettivo pregiudizio al "... normale svolgimento dell'attività aziendale" (art. 26 L. 300/70). A tal proposito va subito chiarito che, per giurisprudenza ormai consolidata, "L'esistenza di un siffatto limite non significa però che l'attività di volantinaggio sia "a priori" preclusa durante l'orario di lavoro, in difetto di un espresso divieto di legge, ove, non solo sia compiuta da lavoratori in regolare permesso quali dirigenti di rappresentanza sindacale aziendale, ma soprattutto quando, per le modalità e le cautele in concreto adottate, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'impresa ed al tipo di lavoro cui siano addetti i destinatari della distribuzione dei volantini, risulti di fatto non pregiudicato l'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo." (Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059 in Mass. giur. lav. 1986, 479 e in Notiziario giur. lav. 1986, 556).Alla luce di tale principio, ed ipotizzando la liceità dell'utilizzo della rete aziendale anche per fini extralavorativi, si deve infatti ritenere che la semplice ricezione del volantino sul luogo ed in orario di lavoro non possa, di per sè, concretamente pregiudicare l'ordinario svolgimento della vita aziendale sotto il normale profilo funzionale e produttivo soprattutto se (come sembra esser avvenuto - a detta dell'associazione sindacale ricorrente - nel caso di specie) il volantino venisse semplicemente scaricato e/o letto a fine turno o comunque nel corso di pause fisiologiche dal lavoro.Pertanto, fermo restando che incombe sull'associazione sindacale che agisce in giudizio provare l'antisindacabilità della condotta incriminata e, quindi, l'essere le modalità del volantinaggio tali da non aver pregiudicato il normale svolgimento dell'attività aziendale (Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059 cit.), sarà compito dei giudici verificare, di volta in volta, se l'attività sindacale abbia costituito oppur no effettivo e concreto pregiudizio all'attività aziendale.Sotto questo profilo e nell'ottica di includere anche il diritto di instaurare e sviluppare relazioni tra persone (poichè non v'è dubbio, come sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronuncia Niemitz v. Germany del 23 Novembre 1992 reperibile sul sito http://www.worldii.org/eu/cases/ECHR/1992/80.html -, che è durante la propria attività lavorativa che la maggioranza delle persone ha un'importante, se non la migliore opportunità di sviluppare rapporti con l'ambiente esterno), si auspica che le aziende tendano sempre più a consentire ai propri dipendenti di utilizzare, certamente nei limiti da fissarsi in una policy aziendale, la rete aziendale di posta elettronica anche per scopi extralavorativi. Se così non fosse, se cioè la semplice ricezione di un volantino sindacale sulla "scrivania virtuale" del dipendente (desktop) continuasse a costituire automaticamente pregiudizio all'attività aziendale, si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che, anche in caso di volantinaggio tradizionale cartaceo, al dipendente che appoggiasse il volantino appena ricevuto sulla sua "scrivania reale" potrebbe esser contestato l'uso improprio di beni aziendali.Del resto, e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito nel momento in cui ne affermava la liceità, se è vero che è normale "... che la dazione del volantinaggio sia accompagnata da qualche battuta od esclamazione od, al limite, da breve discussione con qualche compagno di lavoro..." (Pretura Milano, 19 agosto 1983 in Juris Data Maior), dovrebbe essere evidente a tutti che che il volantinaggio telematico, evitando che possano nascere discussioni a caldo, (questa sì astrattamente idonea ad interferire con l'ordinario svolgimento dell'attività produttiva) costituisce un nuovo sistema di distribuzione di scritti e di veicolazione di comunicati sindacali sicuramente meno invasivo, per l'azienda, di quello tradizionale cartaceo. Umberto Galasso