Riepilogo storico… Dalla nascita del sindacalismo alla libertà di organizzazione sindacale L’ottocento Abolizione delle corporazioni e divieto di associazionismo per arti e mestieri: Legge Le Chapelier, Francia, 1791 L’associazione in una visione liberista di mercato puro L’industrializzazione e la classe operaia L’aumento della popolazione operaia nell’Ottocento e le conseguenze politiche. L’impossibilità di distinguere associazione operaia e partito politico L’ottocento in Italia Chiusura delle corporazioni medievali: Statuto Albertino (1848) e L.1864 del Regno d’Italia La “questione sociale” Le prime risposte L’associazionismo operaio e la cultura della “prevenzione” contro i sovversivi Le Società di Mutuo Soccorso Dal divieto di sciopero (cod.pen. Sardo, 1859)… …alla “libertà” (cod.pen. Zanardelli, 1889) dello sciopero. Con i nuovi delitti contro la libertà del lavoro (comportamenti violenti o minacciosi) La nascita del sindacato 1891: Istituzione delle Camere del lavoro a Milano, Torino, Pavia Il periodo corporativo 1922, Bologna: Unione federale delle Corporazioni. Segretario Edmondo Rossoni. 1923: Patto di Palazzo Chigi con la Confindustria (collaborare insieme) 1925: Patto di Palazzo Vidoni riconoscimento reciproco di rappresentanza esclusiva – Soppressione delle Commissioni Interne. 1926: legge sindacale. L’ordinamento corporativo 1930: codice penale Rocco Il peso dell’ordinamento corporativo nel cod.civ. 2070: la categoria sindacale Dal sindacato di mestiere al sindacato d’industria Dalla categoria merceologica alla libertà di organizzazione sindacale (art.39Cost.) 2070 criteri di applicazione L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. […] Art.39 Costituzione, I comma L'organizzazione sindacale è libera Libertà individuale Libertà dell’organizzazione Art. 18 Cost. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.