1. ------IND- 2017 0029 EE- IT- ------ 20170206 --- --

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1. ------IND- 2017 0029 EE- IT- ------ 20170206 --- --- PROJET
PROGETTO
26 gennaio 2017
Legge recante modifica della legge sugli alcolici e della legge sulla
pubblicità
Articolo 1. Modifica della legge sugli alcolici
Alla legge sugli alcolici si apportano le seguenti modifiche:
1) si aggiunge l'articolo 23, paragrafo 2, punto 5, formulato come segue:
"(5) qualora le bevande alcoliche siano esposte in modo da poter essere viste dal resto della
zona delle vendite di un negozio, la superficie di detta zona delle vendite in metri quadrati.";
2) si aggiunge l’articolo 40, paragrafo 12, formulato come segue:
"(12) le bevande alcoliche devono essere collocate separatamente rispetto alle altre merci
all’interno del negozio.";
3) si aggiunge l’articolo 40, paragrafo 13, formulato come segue:
"(13) Le bevande alcoliche non devono essere manifestamente visibili dall'esterno del punto
vendita. Le bevande alcoliche non devono essere visibili dal resto della zona delle vendite dei
negozi in cui la superficie di detta zona delle vendite superi i 450 m2."
4) si aggiunge l’articolo 40, paragrafo 21, formulato come segue:
"(21) È consentita l’esposizione delle bevande alcoliche in un punto vendita, in una fiera
campionaria, in una fiera o in altro evento affine previsto per la vendita di bevande alcoliche
(salvo nei casi in cui si tengano eventi per bambini e per la durata di tali eventi)";
5) si aggiunge l’articolo 42, paragrafo 1, punto 3, formulato come segue:
"(3) al fine della tutela dell’ordine pubblico, limitare gli orari d’esercizio durante i quali gli
esercizi di ristorazione possono servire bevande alcoliche nell’arco del periodo previsto
all’articolo 56, paragrafo 2, della legge sull’applicazione della legislazione;";
6) l'articolo 47, paragrafo 3, si modifica come segue:
"(3) Al momento della vendita di una bevanda alcolica, il venditore deve determinare l’età
dell’acquirente sulla base di un documento d’identità. Il venditore non è tenuto a determinare
l'età dell'acquirente sulla base di un documento d’identità qualora questi sia chiaramente un
adulto o sia un adulto conosciuto dal venditore stesso. Qualora l’acquirente non sia un adulto
conosciuto dal venditore e non fornisca alcun documento d’identità, il venditore non gli/le
deve vendere alcuna bevanda alcolica.";
7) all’articolo 49, paragrafo 1, si sostituiscono le parole "le restrizioni inerenti al consumo di
bevande alcoliche" con le parole "i requisiti stabiliti agli articoli 46 e 47, paragrafi 1, 5 e 6,
della presente legge";
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8) si aggiunge alla legge l'articolo 521, formulato come segue:
"Articolo 521. Controllo del rispetto dei requisiti mediante transazioni di prova
(1) Qualora vigilare sul rispetto dei requisiti per il commercio degli alcolici risulti impossibile
o considerevolmente difficile mediante la misura speciale di supervisione da parte dello Stato
prevista all'articolo 491 della presente legge ma ciò sia d’obbligo per individuare o eliminare
rischi oppure eliminare violazioni, una delle autorità competenti incaricate dell'applicazione
della legge a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, della presente legge può effettuare una
transazione di prova a titolo di misura speciale di supervisione da parte dello Stato.
(2) Qualora vigilare sul rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 47, paragrafi da 2 a 4, della
presente legge risulti impossibile o considerevolmente difficile mediante la misura speciale di
supervisione da parte dello Stato prevista all'articolo 491 della presente legge ma ciò sia
d’obbligo per individuare o eliminare rischi oppure eliminare violazioni, una delle autorità
competenti incaricate dell'applicazione della legge della legge a norma dell'articolo 49,
paragrafi 1, 4 e 5, della presente legge può effettuare una transazione di prova a titolo di
misura speciale di supervisione da parte dello Stato.
(3) Una delle autorità competenti per l’applicazione della legge può coinvolgere una persona
non responsabile del diritto e dell’ordine – qualora risulti appropriato – nell’effettuazione di
una transazione di prova a norma del paragrafo 2 della presente sezione unicamente con il
consenso della persona stessa. La persona coinvolta deve avere almeno 16 anni. Qualora sia
coinvolta una persona minore di 18 anni, è necessario il consenso scritto di tale persona
unitamente a quello del suo legale rappresentante.
(4) L’effettuazione di una transazione di prova è deliberata dal responsabile dell'autorità
competente incaricata dell'applicazione della legge o da un suo funzionario autorizzato.
(5) Una transazione di prova è un'operazione che ha le caratteristiche di un accordo di vendita
o di un'altra transazione disciplinata dal diritto delle obbligazioni, allo scopo di controllare la
conformità dei requisiti stabiliti dalla legislazione. Il funzionario o la persona coinvolta che
effettua la transazione di prova non è tenuto/a a rivelare lo scopo della transazione alla
persona nei cui confronti quest’ultima si effettua. Il funzionario che effettua la transazione di
prova non deve rivelare la propria identità né indossare un'uniforme o identificarsi in via
professionale prima del raggiungimento dell'obiettivo della transazione di prova.
(6) Nell’effettuazione di una transazione di prova non sono consentiti lo svolgimento di
attività di sorveglianza, l’incitazione di una persona a commettere un reato o un atto con
caratteristiche penali, il fingersi una persona giuridica oppure l’utilizzo di un agente sotto
copertura o delle misure segrete quali definite agli articoli 751 e da 754 a 757 della legge sulla
polizia e sulle guardie di frontiera.
(7) L’autorità competente per l’applicazione della legge informa la persona nei cui confronti
si effettua la transazione di prova dell’effettuazione di tale transazione subito dopo il
raggiungimento dell’obiettivo della stessa. L'autorità competente incaricata dell'applicazione
della legge può (previa delibera giustificata) differire il momento in cui informa la persona nei
cui confronti si effettua la transazione di prova, qualora ciò risulti assolutamente necessario
per continuare a vigilare sulle attività di quella persona o controllare il rispetto – da parte di
altre persone – dei requisiti stabiliti per l'esecuzione di tali transazioni. La persona nei cui
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confronti si effettua una transazione di prova ne dev’essere informata entro e non oltre tre
mesi dalla data di effettuazione della transazione stessa.
(8) L'effettuazione di una transazione di prova è registrata in verbali conformi alla procedura
stabilita all'articolo 12 della legge sull'applicazione della legislazione. Nei verbali della
transazione di prova rientrano le seguenti informazioni: la decisione alla base della
transazione stessa, i funzionari partecipanti a tale transazione, la persona nei cui confronti
questa è stata effettuata, le altre parti presenti nei procedimenti e le altre persone coinvolte, le
dichiarazioni dei funzionari riguardanti le circostanze della transazione di prova e i relativi
risultati, la descrizione degli oggetti e dei documenti consegnati o accettati a conseguenza di
tale transazione e le dichiarazioni, le spiegazioni e i pareri delle altre parti presenti nei
procedimenti e delle persone coinvolte negli stessi. Qualora si differisca la comunicazione
dell’avvenuta effettuazione della transazione di prova – sulla base della procedura istituita al
paragrafo 7 della presente sezione e conformemente alla stessa – alla persona nei cui confronti
questa è stata effettuata, si indica la decisione relativa al differimento nei verbali della
transazione di prova. Si consegna una copia dei verbali alla persona nei cui confronti è stata
effettuata la transazione di prova.
(9) Una transazione effettuata durante la transazione di prova non è valida.";
9) Si sopprime la parola "acquisizione" dal titolo dell’articolo 54 e dal paragrafo 1 dello
stesso;
10) Si sostituisce il numero "3 200" con il numero "5 000" ai seguenti articoli: 53, paragrafo
2; 58, paragrafo 2; 61, paragrafo 2 e 65, paragrafo 2;
11) Si sostituisce il numero "2 000" con il numero "3 000" ai seguenti articoli: 55, paragrafo
2; 60, paragrafo 2; 62, paragrafo 2; 64, paragrafo 2; 66, paragrafo 2 e 68, paragrafo 2;
Articolo 2. Modifica della legge sulla pubblicità
Alla legge sulla pubblicità si apportano le seguenti modifiche:
1) si abroga il paragrafo 2 dell'articolo 13;
2) si modifica l’articolo 28 come segue:
"(1) Nella pubblicità degli alcolici possono rientrare soltanto:
1) la denominazione del prodotto;
2) il tipo del prodotto;
3) la denominazione del fabbricante del prodotto;
4) la marca del prodotto;
5) il paese d’origine del prodotto;
6) l’area geografica del prodotto;
7) il tenore di etanolo del prodotto in volume;
8) la progettazione dell’imballaggio del prodotto per la vendita;
9) le caratteristiche del prodotto (colore, aroma, sapore).
(2) La definizione di 'alcolico' coincide con quella contenuta nella legge sugli alcolici. La
definizione di 'imballaggio per la vendita' coincide con quella contenuta nella legge sugli
imballaggi.
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(3) Le informazioni presenti nella pubblicità degli alcolici non devono contenere descrizioni
di atmosfere positive. La progettazione audiovisiva contenuta nella pubblicità:
1) non comprende in alcun modo una persona, una fotografia o un’immagine della stessa
(salvo la voce di una persona);
2) non contiene immagini animate di oggetti inanimati;
3) non associa gli alcolici alla guida né a vacanze o a eventi;
4) non accentua l’elevato tenore di etanolo come caratteristica positiva degli alcolici;
5) non dà in alcun’altra modalità l’impressione che gli alcolici abbiano caratteristiche positive
o che il consumo di alcool accresca il successo o sia una componente naturale della vita.
(4) La pubblicità degli alcolici contiene la seguente avvertenza testuale: 'Tähelepanu!
Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.' ['Attenzione! Si tratta di una
bevanda alcolica. L’alcool può provocare danni alla tua salute.'] L’avvertenza testuale
dev’essere scritta in caratteri, di dimensioni e di un colore che la rendano più evidente,
comprensibile e distinguibile con chiarezza dalle altre informazioni, allo scopo di richiamare
l’attenzione del consumatore su di essa. Nella pubblicità stampata, l’avvertenza sanitaria è
presentata sotto forma di testo nero in campo bianco e la superficie totale dell’avvertenza
(campo compreso) dev’essere pari almeno al 20% della superficie totale della pubblicità.
(5) Al termine dell’annuncio pubblicitario televisivo, il testo presente nel paragrafo 4 della
presente sezione scorre in senso orizzontale da un lato all’altro dello schermo entro un
ragionevole lasso di tempo e – in contemporanea – si legge ad alta voce alla normale velocità
discorsiva.
(6) Al termine dell’annuncio pubblicitario radiofonico, il testo presente nel paragrafo 4 della
presente sezione si legge ad alta voce alla normale velocità discorsiva entro un ragionevole
lasso di tempo.
(7) Si vieta la pubblicità degli alcolici:
1) nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole elementari, nelle scuole secondarie, negli istituti di
formazione professionale, nelle scuole amatoriali, nei centri giovanili, nelle associazioni
giovanili, nei campi giovanili e nei campi-laboratorio (progettuali) giovanili (salvo abbia
luogo in essi un evento per adulti allorché l’istituto didattico non è in funzione);
2) negli stabili a destinazione sportiva, salvo nel caso in cui si vendano bevande alcoliche;
3) negli stabili destinati all’assistenza sanitaria o negli istituti di assistenza e previdenza
sociale;
4) negli stabili delle forze di Difesa, della lega per la Difesa e della polizia;
5) nei centri di detenzione;
6) nei cinematografi, nei musei e negli istituti dedicati alle arti dello spettacolo, salvo nel caso
in cui si vendano bevande alcoliche;
7) nel materiale stampato destinato principalmente ai bambini o su una pagina di materiale
stampato nella quale siano pubblicate informazioni destinate principalmente ai bambini;
8) negli spazi per gli eventi destinati principalmente ai bambini e per la durata di tali eventi,
nonché sui biglietti degli stessi;
9) negli spazi ricreativi destinati principalmente ai bambini;
10) nei programmi televisivi e radiofonici dalle 7:00 alle 22:00;
11) sui videonastri (videocassette), sui DVD, sui dischi ottici (compact disk) o su qualunque
altro supporto dati (o sul relativo imballaggio) proposti in vendita al dettaglio;
12) sulla prima pagina o sulla pagina finale dei quotidiani, delle riviste e dei relativi
supplementi;
13) in veste di pubblicità esterna;
14) sulle reti dei media sociali, salvo sui siti Internet dei rivenditori di alcolici al minuto.
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(8) Si considera pubblicità vietata quanto segue:
1) la vendita di un articolo connesso agli alcolici o la consegna ai bambini di materiale
stampato connesso agli alcolici;
2) la possibilità di procurarsi alcolici gratuitamente o a un prezzo scontato (rispetto al regolare
prezzo al minuto) alla proposta di beni o servizi in vendita o alla vendita degli stessi;
3) la possibilità di procurarsi beni o servizi gratuitamente o a un prezzo scontato (rispetto al
regolare prezzo al minuto) all’acquisto di alcolici;
4) il proporre la medesima bevanda alcolica in vendita e il venderla a un prezzo unitario
diverso nel medesimo punto vendita in cui il prodotto è disponibile sotto forma sia di singola
unità che di elemento di un imballaggio multiplo confezionato dal produttore;
5) qualunque gioco al consumo, lotteria o concorso che – nelle sue istruzioni, nelle sue
descrizioni o nei suoi annunci pubblicitari – risulti collegato o associato in qualunque altra
modalità a una marca di bevande alcoliche;
6) la condivisione, da parte del venditore di alcolici al minuto, di informazioni di tal genere
sui media sociali, qualora esse siano state create dai consumatori o siano destinate a essere
condivise da essi.
(9) Il paragrafo 4 della presente sezione non si applica all’esposizione della marca utilizzata
per l’etichettatura degli alcolici nel punto vendita degli stessi.
(10) Qualunque marca utilizzata per l’etichettatura degli alcolici che non esprima né mostri gli
alcolici o il relativo consumo con parole o con immagini – e che si utilizzi altresì per
l’etichettatura di altri beni o servizi oltre agli alcolici – si può utilizzare per la pubblicità dei
suddetti beni o servizi.
(11) Nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 2, punti da 2 a 4 e 6, della presente legge, gli
alcolici non devono essere etichettati con una marca che esprima o mostri gli alcolici o il
relativo consumo con parole o con immagini.";
3) si sostituisce il numero "10 000" con il numero "50 000" ai seguenti articoli: 34, paragrafo
2 e 35, paragrafo 2.
Articolo 3. Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Eiki Nestor
Presidente del parlamento estone
Tallin [giorno] [mese] 2017
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Introdotta dal governo della Repubblica
[giorno] [mese] 2017
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