Lettera tipo - Tribunale di Varese

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CAMERA CIVILE DI VARESE - Anno 2006 Appunti sul
NUOVO PROCESSO ESECUTIVO
Libro III
I princìpi sostanziali del processo esecutivo si trovano nel Codice Civile e si riferiscono alla:
1) Responsabilità patrimoniale del debitore “il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” art.2740 c.c.;
2) Concorso dei creditori “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore, salve le cause legittime di prelazione” art.2741 c.c.;
3) Collegamento tra le norme del Codice Civile e le norme del Codice di Procedura Civile
“Il creditore per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo
le regole stabilite dal codice di procedura civile” art.2910, I comma, c.c.
Il processo esecutivo si compone di tre fasi o atti fondamentali:
1) il pignoramento (atto d’inizio dell’espropriazione forzata) con cui vengono individuati i beni
del debitore destinati a soddisfare i creditori (procedente e intervenuti);
2) la vendita forzata o l’assegnazione, cioè la liquidazione forzata dei beni;
3) la distribuzione del ricavato, con cui i creditori vengono soddisfatti,
Nel processo esecutivo si possono inserire due fasi:
- l’intervento di uno o più creditori
- l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
I FASE
IL PIGNORAMENTO (ART.492 C.P.C.)
Il pignoramento è costituito da tre elementi compatibili per ogni forma di esecuzione (mobilare,
presso terzi e immobiliare):
1) l’ingiunzione (requisito richiesto non a pena di nullità) che l’Uff.Giud. fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i
beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (I comma).
Eventuali atti dispositivi sono sanzionati penalmente ex art.388, III comma, C.P. (reclusione fino ad
1 anno e multa fino a € 309,00);
2) l’invito al debitore di dichiarare la propria residenza o domicilio presso la cancelleria del
G.E. nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione (elemento non
essenziale) con l’avverimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (II comma).
L’eventuale mancanza di questo invito costituirà una irregolarità che potrà essere fatta valere in
sede di opposizione ex art.617 c.p.c.
3) l’invito al debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano
(elemento eventuale) se si constata che i beni assoggettati al pignoramento appaiono insufficienti
per la soddisfazione del creditore procedente (III comma).
Trattandosi non di un obbligo ma di una facoltà del debitore per evitare spese conseguenti allo
svolgimento delle ricerche presso l’Anagrafe Tributaria e le Banche dati, non sarebbero
penalmente sanzionabili eventuali dichiarazioni reticenti o mendaci (VI comma).
Il pignoramento è applicabile a qualsiasi tipo di diritto indipendentemente dal regime giuridico di
circolazione e dall’esistenza di forme speciali di pignoramento come, per esempio, il pignoramento
delle partecipazioni a s.r.l. disciplinate ex novo dall’art. 2471 c.c. (riforma del diritto societario).
A) LA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE VERBALIZZATA DALL’UFF.GIUD.
A.1) Lascia dubbi interpretativi l’equivoca e singolare formula adottata nel V comma dell’art.492
cpc laddove si dice che “Se sono indicate (nel processo verbale sottoscritto dal debitore) cose
mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti
dell’art.388, III comma, c.p...” . Tale espressione non chiarisce nè per quali soggetti nè a quali
effetti i beni devono essere “considerati” pignorati.
Da un punto di vista soggettivo sembra potersi dedurre che poichè la dichiarazione è resa
unilateralmente dal solo debitore, esclusivamente per quest’ultimo i beni dallo stesso indicati sono
da considerarsi sottoposti a pignoramento e per i quali egli non può compiere atti dispositivi, pena
le sanzioni penali.
Se così fosse ne conseguirebbe che:
- il pignoramento su quei beni non si è ancora perfezionato incombendo al creditore l’onere di
chiedere all’Uff.Giud. di provvedere al pignoramento nelle forme di rito in relazione alla natura dei
singoli beni indicati (tant’è vero che l’Uff.Giud. deve invitare il debitore ad indicare anche il luogo
in cui si trovano);
- eventuali atti di acquisto di quei beni ad opera di terzi in buona fede e a titolo oneroso sarebbero
opponibili al creditore procedente e agli intervenuti. Ed ancora.
A.2) Si potrebbe verificare il caso in cui il debitore, di proposito o per errore, indichi beni che non
sono di sua proprietà (i beni non sarebbero “pignorati” ma solo “considerati tali dal debitore” ),
oppure l’ipotesi in cui il debitore indichi beni effettivamente suoi ma ubicati all’estero; in tal caso
il creditore per pignorarli dovrebbe espletare l’azione esecutiva di fronte al giudice estero secondo
la legislazione straniera. Non solo.
Si pensi all’altra ipotesi in cui il debitore indichi beni effettivamente suoi ma relativamente o
assolutamente impignorabili (il che non vuol dire che non siano disponibili, es.fede nuziale, perchè
potrebbero sempre essere donati, venduti o costituiti in pegno).
Posto che l’impignorabilità è rilevabile d’ufficio solo nei casi di inalienabilità del diritto, il debitore
che dichiari il bene “utilmente pignorabile” si preclude la possibilità di proporre successivamente
l’opposizione all’esecuzione ex art.615,II comma c.p.c. alla luce del principio generale in tema di
nullità ex art.157, III comma, cpc secondo cui “la nullità non può essere opposta dalla parte che vi
ha dato causa, nè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”.
B) PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLE DIVERSE FORME DI
PIGNORAMENTO.
B.1) Dalla dichiarazione del debitore verbalizzata dall’Uff.Giud. iniziano a prodursi alcuni (non
tutti) effetti immediati del pignoramento:
a) la custodia dei beni in capo al debitore ai fini della responsabilità penale;
b) l’esenzione dell’onere della prova della conoscenza in capo al debitore che l’atto di disposizione
del bene indicato (e quindi considerato pignorato) arrecava pregiudizio alle ragioni del creditore,
qualora quest’ultimo decida di promuovere un’azione revocatoria;
c) inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati ex artt.2912-2918 c.c.;
d) in caso di espropriazione di crediti presso terzi ex art.546 cpc, il pignoramento (in deroga
all’art.2912 c.c.) è limitato all’importo del credito precettato aumentato della metà, riaffermandosi
così il principio di proporzionalità tra l’azione esecutiva e le effettive esigenze di tutela del
creditore con la conseguenza che in caso di pluralità di pignoramenti presso terzi, il debitore può
chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di
taluni di essi;
e) immediata liberazione dell’immobile pignorato, salvo che il G.E. autorizzi il debitore a
continuare ad abitare lo stesso (o una parte) ex art.560, II comma, c.p.c.
Tale nuova previsione agevola la presentazione di offerte, rende più appetibile l’acquisto (immobili
liberi) e rende più concorrenziali le vendite forzate consentendo ricavi più elevati.
C) CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART..495 C.P.C.
C.1) La riforma ha solo parzialmente modificato l’art.495 c.p.c. stabilendo che il debitore può
chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all’importo delle spese e dei
crediti del creditore pignorante e degli intervenuti (capitale, interessi e spese) prima che sia
disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt.530, 552 e 569 c.p.c. (e non in qualsiasi
momento anteriore alla vendita, come stabilito in precedenza).
Il debitore unitamente all’istanza deve depositare in cancelleria una somma non inferiore ad 1/5
dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti.
C.2) Il G.E. sospende l’esecuzione e con ordinanza determina la somma da sostituire al bene
pignorato se si tratta di beni immobili e per giustificati motivi può disporre versamenti mensili
entro il termine massimo di 18 mesi (e non di 9 mesi come prima).
C3) Nel caso di integrale e tempestivo versamento dell’importo o di tutte le rate, il bene pignorato
viene liberato.
Nel caso di omesso versamento dell’importo od omesso o ritardato versamento anche di una sola
rata, le somme versate formano il ricavato dell’espropriazione e i beni pignorati vengono venduti.
D) INTERVENTO DEI CREDITORI EX ART. 499 C.P.C..
D.1) Il ricorso d’intervento, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art.2943 c.c., dà diritto ai soli
creditori muniti di titolo esecutivo, a) a provocarne i singoli atti (art.500 cpc).; b) a partecipare
all’espropriazione del bene pignorato; c) alla distribuzione della somma ricavata (ex art.510 cpc);
Secondo la nuova normativa, la prova del credito ai fini dell’intervento è rappresentata da un
“documento” che la legge qualifica formalmente come “titolo esecutivo” talchè chiunque
possieda un tale titolo di legittimazione di carattere meramente formale può (iniziare o) intervenire
nell’esecuzione forzata, anche se da un punto di vista sostanziale il diritto rappresentato nel titolo
esecutivo è estinto, contestato o sub iudice (es. sentenza di I grado appellata, oppure decreto
ingiuntivo provv.esecutivo opposto) .
D.2) I creditori che possono intervenire nell’espropriazione forzata sono perciò quelli che
1) vantano un credito certo, liquido ed esigibile (per abrogazione dell’art.563 cpc) risultante da
titolo esecutivo (anche le scritture privare autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di
danaro in esse contenute ex art.474 cpc) ovvero,
2) vantano un credito sottoposto a termine o a condizione anche se sprovvisti di titolo esecutivo,
documento da:
a) un atto che attesti l’esecuzione o l’attuazione di un sequestro conservativo sul bene
pignorato (che può essere rappresentato: a) dal verbale dell’Uff.Giud delle operazioni compiute per
eseguire il sequestro sui mobili presso il destinatario; b) dalla copia dell’atto di citazione notificato
al terzo per rendere la dichiarazione ex art.547 cpc.; c) dal certificato di eseguita trascrizione in
Conservatoria ex art 679 cpc apposto su uno degli originali delle note di sequestro immobiliare
restituito al richiedente ex art.2664 cc);
b) un certificato del Pubblico Registro attestante un diritto di prelazione (es.l’ipoteca su un
immobile, o un privilegio ecc..);
c) una scrittura privata di costituzione in pegno (diritto di pegno) con data certa e indicazione
del credito e del bene ex art.2787 c.c.
E) CREDITORE PROCEDENTE E CONCORRENTI –DIVERSE TIPOLOGIE- ART.493 E
SEGG C.P.C.
E.1) I creditori si distinguono in 4 categorie con altrettanti poteri processuali nell’esecuzione:
a) Procedenti o Intervenuti
b) Intervenuti tempestivamente o tardivamente
c) Privilegiati o Chirografari
d) Intervenuti con o senza titolo esecutivo
E.2) IL CREDITORE PROCEDENTE oltre ad avviare il processo di espropriazione forzata rivolgendosi
all’Uff.Giud. per il compimento del pignoramento:
a) individua i beni da assoggettare all’esecuzione;
b) può escludere nell’ambito dell’espropriazione immobiliare che si faccia luogo alla vendita
forzata senza incanto se è stata presentata un’unica offerta di acquisto per una somma non superiore
ad un quinto del prezzo base (art.572, III comma, cpc);
c) (se non privilegiato) può invitare ex art.499 cpc i creditori chirografari tempestivamente
intervenuti e muniti di titolo esecutivo ad estendere il pignoramento su altri beni utilmente
pignorabili (o se privi di titolo ad anticipare le spese) semprechè in seguito agli interventi il
compendio dovesse risultare insufficiente all’integrale soddisfacimento del suo credito, con diritto,
in caso di loro rifiuto, di essere preferito in sede di distribuzione.
(N.B. Tale possibilità deve escludersi nel caso di pignoramento su istanza di più creditori o in caso
di pignoramenti successivi).
Secondo una interpretazione il procedente può indicare beni il cui pignoramento dia luogo a
processi esecutivi diversi da quello già pendente nel quale è stato spiegato l’intervento e che si
trovino in luoghi diversi di competenza di altro giudice. Tale interpretazione è desumibile dal fatto
che tale possibilità, già prevista per la sola espropriazione mobiliare nell’abrogato art.527 cpc, è
stata ora riproposta testualmente nel citato art.499 cpc che ha carattere generale.
Per poter partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell’art.510,II comma, cpc è
indispensabile il possesso di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile.
Si può sostenere che i creditori ancorchè titolari di un diritto di prelazione (es. creditori ipotecari)
ma per un credito non certo, nè liquido, nè esigibile (ex art.474 cpc) sono da considerarsi privi di
titolo esecutivo ai fini della distribuzione del ricavato (es. Banche garantite ipotecariamente per un
contratto di apertura di credito; oppure un creditore ipotecario in forza di condanna generica ex
art.278 cpc.).
E.3) I CREDITORI INTERVENUTI sono tutti quelli che, dopo il pignoramento, hanno spiegato
intervento ai sensi dell’art.499 c.p.c.
I creditori intervenuti si distinguono in “tempestivi” e in “tardivi” a seconda del momento in cui si
deposita l’atto d’intervento in Cancelleria, tenendo presente che i termini differiscono a seconda
delle singole tipologie dei processi di espropriazione, fermo restando che il termine iniziale comune
a tutti i tipi di espropriazione è il pignoramento (primo atto dell’esecuzione forzata).
La distinzione “tempestivo/tardivo” assume rilievo solo tra i creditori chirografari ai fini della
distribuzione del ricavato, posto che il procedente e gli intervenuti tempestivamente concorrono
proporzionalmente tra loro (salvi i casi di prelazione).
Per i creditori privilegiati, la distinzione “tempestivo/tardivo” è irrilevante ex art.528, II comma,
cpc e 566 cpc, posto che i privilegiati tardivi (purchè ammessi entro i termini finali) concorrono
alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
La distinzione di intervento “tempestivo/tardivo” si applica anche alle ipotesi di pignoramenti
successivi sui medesimi beni, atteso che gli artt.524,550, e 561 cpc stabiliscono che i pignoramenti
successivi hanno gli effetti propri dell’intervento tempestivo o tardivo rispetto ai beni colpiti dal
primo pignoramento, a seconda che siano compiuti rispettivamente prima o dopo i termini fissati
per la tempestività dell’intervento.
E.4)
I TERMINI
per gli interventi tempestivi sono i seguenti:
a) nell’espropriazione mobiliare per beni il cui valore supera € 20.000,00.= l’udienza di
autorizzazione della vendita o dell’assegnazione (art.525, I comma, cpc);
b) nell’espropriazione mobiliare per beni il cui valore è inferiore ad € 20.000,00.= (piccola
espropriazione mobiliare) la presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione (art.525, II
comma, cpc);
N.B. Questa procedura scoraggia gli interventi perchè il creditore procedente, decorso il termine di
10 gg dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto e di altri 10 gg dal pignoramento (art.501
cpc) presenta immediatamente ricorso di assegnazione o di vendita rendendo così tardivi tutti gli
atti d’intervento depositati successivamente.
c) nell’espropriazione mobiliare presso terzi la prima udienza di comparizione delle parti
(art.551,II comma, c.p.c.).
d) nell’espropriazione immobiliare la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita
(art.565 c.p.c.). Secondo il combinato disposto dei nuovi artt.569 cpc e 173/bis disp.att.cpc la prima
udienza coinciderà con quella il cui il giudice pronuncerà l’ordinanza di autorizzazione della
vendita (salvo il caso di delega al professionista delle operazioni di liquidazione forzata).
N.B. Alla luce degli adempimenti disciplinati dagli artt.567 e 569 cpc questa procedura agevola gli
interventi tempestivi a scapito del creditore procedente che vede ridotta la possibilità di ricevere
integrale soddisfazione del proprio credito.
I termini finali per intervenire, ancorchè tardivamente, ai fini della distribuzione della somma
ricavata sono i seguenti:
a) nelle espropriazioni mobiliari, comprese quelle presso terzi, sino all’emanazione del
provvedimento di distribuzione (ex art.528, I comma, richiamato dall’art.551 cpc);
b) nelle espropriazioni immobiliari, la prima udienza fissata per l’approvazione del progetto di
distribuzione (ex art.565 cpc).
E.5)
I CREDITORI PRIVILEGIATI E I CREDITORI CHIROGRAFARI
La distinzione dei creditori concorrenti in privilegiati e chirografari assume rilievo ai fini della
distribuzione del ricavato disciplinata in generale dalla Sez.V artt.509-512 c.p.c..
I chirografari sono i creditori che non vantano alcun diritto di prelazione, i privilegiati sono quelli
che vantano crediti assistiti da una causa legittima di prelazione (pegno, ipoteca, privilegio)
prevista dal Codice Civile (artt.2745-2899) e che costituiscono eccezioni al principio della “par
condicio creditorum”.
II FASE
LA LIQUIDAZIONE FORZATA DEI BENI
La liquidazione forzata (artt.2919-2929 C.C.) produce due effetti contestuali:
- trasforma i beni pignorati in danaro contante;
- trasferisce il bene pignorato dal patrimonio del debitore a quello del terzo acquirente o del
creditore assegnatario.
La liquidazione forzata può concretizzarsi:
- con la vendita forzata (il bene si trasferisce all’acquirente dietro pagamento di una somma di
danaro da distribuire ai creditori concorrenti), ovvero
- con l’assegnazione (il bene viene acquisito da un creditore con contestuale estinzione del suo
diritto di credito vantato nei confronti del debitore).
La fase liquidatoria assume una grande rilevanza pratica perchè se il trasferimento del bene avviene
ad un prezzo basso, i creditori non verranno integralmente pagati, anche se il loro diritto di credito
per la parte non soddisfatta giuridicamente sopravvive alla procedura, ben sapendo però che nel
frattempo è diminuita la garanzia patrimoniale del debitore.
La liquidazione forzata è disciplinata:
- come procedimento dalle norme del codice di procedura civile
- come risultato concreto da raggiungere (determinazione del prezzo) dalle leggi di carattere
economico della domanda e dell’offerta.
F) LA VENDITA NELL’ESPRORIAZIONE MOBILIARE
F.1) Nella procedura esecutiva mobiliare diretta e in quella presso terzi, se oggetto del
pignoramento è un bene e non un credito, il creditore pignorante o quello intervenuto munito di
titolo esecutivo, trascorsi 10 gg dal pignoramento, presenta l’istanza per la distribuzione del danaro
e per vendita di tutti gli altri beni (529 cpc).
Il G.E. nella scelta “secondo la convenienza” (ex art.537 cpc) delle diverse modalità della vendita
forzata deve tener conto dell’entità dei crediti, delle spese, della disponibilità dei creditori di
seguire forme più lunghe per ottenere un miglior risultato, del presumibile valore di realizzo del
bene, le particolari condizioni di mercato.
Ciò premesso il G.E., fissata l’udienza di audizione delle parti (art.530 cpc), può scegliere:
- di procedere alla “vendita a mezzo commissionario” (art.532 cpc) ovvero alla “vendita
all’incanto” affidandone l’esecuzione al Cancelliere, o all’Uff.Giud., o ad un Istituto autorizzato
(art.534, I comma, cpc);
- se il bene è un “mobile registrato” di delegare le operazioni di vendita, con o senza incanto, a
un professionista (Notaio, Avvocato, Commercialista ex art.534/bis cpc ) e non ad un
commissionario con inserzione obbligatoria per beni mobili registrati di valore superiore ad
€ 25.000,00.= in appositi siti internet (art.490,II comma, cpc);
- per la determinazione del prezzo:
a) nominare uno “stimatore” (art.532, I comma, cpc e 535 cpc);
b) fissare il prezzo di apertura dell’incanto autonomamente, secondo la propria valutazione o le
indicazioni dello stimatore o delle parti, se ritiene approssimativo il valore indicato dall’Uff.Giud.
ex art.518,I comma cpc;
c) i autorizzare la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo (art.535, II
comma, cpc);
- nel caso di pignoramento di una pluralità di beni mobili se venderli in blocco, ovvero dividerli in
lotti (art.537 cpc).
F.2) VENDITA A MEZZO COMMISSINARIO (ART.532 CPC).
La nuova previsione ha introdotto due regimi:
- il primo ordinario in forza del quale la vendita all’incanto (di beni ordinari e ad ampio mercato) è
affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie, senza necessità di alcun provvedimento motivato;
- il secondo speciale, e che deve essere adeguatamente motivato, in cui la vendita (di beni
particolari dei quali esiste un mercato limitato) è affidata ad un commissionario, (persona fisica o
giuridica) quale soggetto specializzato nel settore di competenza.
F.3) VENDITA FORZATA SENZA INCANTO .
Per la vendita senza incanto non esistono particolari prescrizioni, talchè si può scegliere:
- di seguire le forme previste dalla vendita immobiliare senza incanto (art.571 e segg cpc);
- di procedere senza rispettare alcuna particolare formalità (come ad es.per la vendita di particolari
beni affidati ad un commissionario che può seguire trattative private o addivenire alla vendita
forzata ex art.2919 c.c.).
L’acquisto del bene mobile si verifica solo dopo l’integrale pagamento in danaro del prezzo offerto
(art.540 cpc). Specie per beni mobili pregiati e di rilevante valore economico e commerciale si può
concordare anche il pagamento dilazionato del prezzo, fermo restando che l’efficacia reale della
vendita forzata si realizza esclusivamente con il pagamento dell’ultima rata e, solo dopo tale
pagamento, il bene viene consegnato dal custode all’acquirente.
G) LA VENDITA NELL’ESPRORIAZIONE IMMOBILIARE
G.1) FASE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA (ART.567 CPC)
Secondo la nuova normativa esiste una fase di autorizzazione della vendita immobiliare che
comprende una serie di atti che seguono il pignoramento e che precedono l’ordinanza con cui è
disposta la vendita forzata e nella quale è stata inserita la disciplina relativa all’acquisizione della
documentazione ipocatastale (art.567 cpc).
La maggiore innovazione è rappresentata:
- dal raddoppio del termine, portato da 60 a 120 gg. decorrente dal deposito dell’istanza di vendita,
per la produzione della documentazione ipocatastale (o del certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) e
- dalla possibilità di prorogarlo per giusti e motivati motivi, per una sola volta e per non più di altri
120 gg, su istanza dei creditori (procedente o concorrente ancorchè non munito di titolo esecutivo)
o del debitore esecutato e
- dalla dichiarazione, anche d’ufficio, da parte del G.E. di inefficacia del pignoramento (e non
estinzione del processo esecutivo) in caso di mancato deposito nei termini normali o prorogati
se concessi (ovvero in caso di proroga non chiesta o non concessa) relativamente
all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione (la procedura
prosegue per gli altri immobili e per gli arredi se pignorati con proc.ese.mobiliare promossa a
parte).
G.2) DETERMINAZIONE DEL PREZZO BASE. (ART.569 CPC)
Altra innovazione è costituita dall’obbligo del G.E entro 30 gg dal deposito della documentazione
ipocatastale (o del certificato notarile)
- di nominare un esperto, non più considerato un C.T.U., senza preventivo contraddittorio,
convocandolo anche fuori udienza per il giuramento.
Infatti il nuovo art.173/bis Disp.Att. cpc impone un contraddittorio semplificato e successivo
rispetto allo svolgimento delle operazioni peritali (la relazione viene trasmessa ai creditori
procedenti o intervenuti e al debitore almeno 45 gg prima dell’udienza di comparizione e le parti
in detta udienza possono depositare note alla relazione che debbono almeno 15 gg prima essere
preventivamente trasmessi all’esperto);
- di fissare l’udienza di comparizione delle parti: debitore, creditore procedente, e intervenuti
(nonchè quelli iscritti ma non intervenuti che non assumono la qualità di parte) e dell’esperto
nella quale si svolge concretamente il contraddittorio in quanto tutte le parti possono fare
osservazioni circa tempo e modalità della vendita (art.569, II comma, cpc):
- di fissare il prezzo base d’asta secondo le indicazioni di stima dell’esperto.
Il G.E. non può più scegliere tra vendita con o senza incanto, lo svolgimento della vendita senza
incanto costituisce una fase preliminare e necessaria per il successivo esperimento dell’incanto.
G.3) DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA. (ART.591/BIS CPC)
Il G.E. , con l’ordinanza con cui provvede sull’istanza di vendita ex art.569, III comma, cpc.,
- sentiti gli interessati, le cui osservazioni non sono da considerarsi vincolanti, può delegare le
operazioni di vendita a un professionista: Notaio, Avvocato o Commercialista (iscritti negli elenchi
formati dai rispettivi Consigli e comunicati al Presidente del Tribunale ex art.179/ter Disp.Att. cpc)
per il compimento delle operazioni di vendita sia con incanto che senza incanto secondo le
modalità previste dall’art.569, III comma, cpc.;
- stabilisce il termine per lo svolgimento delle attività delegate;
- le modalità di pubblicità;
- il luogo di presentazione delle offerte ex art.571 cpc e il luogo ove si procede all’esame delle
offerte e alla gara tra gli offerenti e il luogo ove si svolge l’incanto.
Da notare che l’ordinanza con cui il G.E. (o il professionista delegato) provvede sull’istanza di
vendita contiene tutti i termini necessari per il successivo svolgimento del procedimento di
liquidazione forzata, anche quelli meramente eventuali che potrebbero anche non essere compiuti
potendo la liquidazione avvenire in un momento anteriore.
Vengono infatti stabilite le modalità di svolgimento;
- non solo della vendita senza incanto (fissando il termine ex art.571 e segg. cpc entro il quale
possono essere proposte offerte di acquisto, l’udienza per la deliberazione delle offerte e per
l’eventuale gara fra gli offerenti) che potrebbe concludersi con l’aggiudicazione,
- ma anche della vendita con incanto (che potrebbe non essere celebrato) stabilendo tutti gli
adempimenti di cui all’art.576 cpc;
- il termine per la proposizione delle istanze di assegnazione.
G.4) VENDITA SENZA INCANTO. (ART.570, 572 CPC)
La vendita senza incanto è preceduta dalla pubblicazione degli avvisi nei termini e con le modalità
stabilite dal combinato disposto degli artt.490 e 570 cpc secondo cui per le vendite immobiliari e
per i mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00 gli avvisi unitamente a copia
dell’ordinanza del G.E. e della relazione di stima del perito devono essere inserito in apposti siti
internet almeno 45 gg prima del termine di presentazione delle offerte (o della data dell’incanto)
Le offerte devono essere depositate in busta chiusa in Cancelleria, personalmente dall’interessato o
dal suo legale (il quale può formulare offerte per persona da nominare).
Il Cancelliere annota sull’esterno della busta “il nome, previa identificazione, di chi materialmente
provvede al deposito, il nome del G.E. o del professionista delegato ai sensi dell’art.591/bis e la
data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte” (art.571, ultimo comma, cpc).
La deliberazione sulle offerte si svolge mediante apertura delle buste alla presenza degli offerenti,
avanti il G.E. o il professionista delegato, nell’udienza fissata dall’ordinanza emessa ex art.569 cpc,
“al giorno successivo alla scadenza del termine” per la presentazione delle offerte (art.569,III
comma, cpc).
L’art.572, II e III comma, cpc ha instaurato un regime diversificato a seconda che l’unica offerta
superi o meno una determinata soglia:
- ove l’unica offerta sia superiore al valore dell’immobile aumentato di 1/5 viene subito accolta
(prima il G.E. poteva far luogo alla vendita quando riteneva che non ci fosse seria probabilità di
migliore vendita all’incanto)
- ove l’unica offerta sia inferiore a tale valore deve essere disposta la vendita forzata
a meno che ci sia il dissenso del creditore procedente oppure il G.E. o il professionista
delegato ritenga che “vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto”
La nuova normativa ha ridotto drasticamente l’ambito discrezionale riservato al G.E. imponendogli
tendenzialmente di pronunciare sempre l’aggiudicazione.
G.5) VENDITA CON INCANTO. (ART.579 CPC)
Con l’ordinanza emessa ex art.569, III comma, cpc il G.E., esercitando in via anticipata la maggior
parte dei suoi poteri discrezionali, deve dettare le disposizioni per lo svolgimento delle operazioni
d’incanto in modo che tutte le offerte siano omogenee e che l’individuazione del vincitore avvenga
in modo automatico:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell’incanto;
3) il giorno e l’ora dell’incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità (nonchè le eventuali
forme straordinarie di pubblicità ex art.490, ultimo comma cpc con l’inserimento in appositi siti
internet) e l’incanto;
5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine
entro il quale deve essere prestata;
6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte (rialzo);
7) il termina non superiore a 60 gg dall’aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere
depositato e le modalità del deposito.
G.6) LA PERDITA PARZIALE DELLA CAUZIONE. (ART.580 CPC).
Se l’offerente (persona fisica o giuridica a mezzo del legale rappresentante) non diviene
aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto salvo che lo
stesso non abbia omesso di partecipare alla gara, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In tale caso, la cauzione è restituita solo nella misura dei
9/10 dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma riveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione.
Previsione dettata per responsabilizzare i singoli interessati all’acquisto e contrastare il fenomeno di
progressivi ribassi dopo una serie di incanti andati deserti. Ma è sufficiente che i partecipanti siano
presenti senza formulare un’offerta (perchè ad es hanno perso la liquidità necessaria per l’acquisto,
o abbiano fatto una nuova valutazione circa la convenienza dell’acquisto) per neutralizzare
l’efficacia della norma.
In assenza di precise norme sulla procedura della restituzione sembra che competa al Cancelliere
del G.E. (o al professionista delegato) provvedere agli adempimenti specifici:
- verificare dal processo verbale dell’incanto se l’offerente che abbia presentato l’istanza di
restituzione della cauzione era o meno presente alla gara;
- restituzione dei 9/10 accertata l’omessa partecipazione all’incanto senza documentato e
giustificato motivo;
- restituzione dell’intero ammontare della cauzione in caso in cui accerti che l’offerente non era
presente per documentato giustificato motivo;
- in caso di contestazione sui documentati e giustificati motivi, l’interessato può proporre
opposizione ex art.617 cpc.
G.7) IL NUOVO REGIME IN AUMENTO DI QUINTO (ART.584 CPC)
Terminato l’incanto avviene l’aggiudicazione provvisoria posto che viene consentito lo
svolgimento di un ulteriore procedimento di vendita in rialzo qualora vengano proposte entro il
termine perentorio di 10 gg dall’incanto offerte superiori di un quinto al prezzo raggiunto
nell’incanto (in precedenza era di 1/6).
La nuova gara, cui possono partecipare oltre agli offerenti in aumento, anche l’aggiudicatario e gli
offerenti al precedente incanto (se integrano la cauzione portandola ad una somma pari al doppio
della cauzione già versata), deve essere indetta dal G.E. (o dal professionista delegato) con
provvedimento da notificare all’aggiudicatario provvisorio preceduta dagli avvisi di vendita
previsti dall’art.570 cpc (richiamato dall’art.584, III comma, cpc).
Se nessuno degli offerenti partecipa alla gara senza documentato e giustificato motivo (art.584,
ultimo comma, cpc) l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva ed il giudice pronuncia la
perdita integrale della cauzione il cui importo è trattenuto come riveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione (art.584 cpc, ultimo comma).
Secondo una certa interpretazione tale ultima previsione è criticabile perchè tende a minimizzare il
risultato economico in quanto stabilendo che l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva,
rinuncia a pronunciare l’aggiudicazione per un prezzo per definizione più elevato a vantaggio del
(solo o eventualmente anche dei più) maggiore offerente in aumento di quinto che pure abbia
disertato la gara.
G.8) LA PERDITA INTEGRALE DELLA CAUZIONE (ART.584 CPC)
Nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.580 cpc la perdita è di 1/10 della cauzione
nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.584 si ha invece la perdita integrale della cauzione ma
che è sempre di misura doppia della cauzione prestata per partecipare all’incanto.
Nell’ambito dello stesso procedimento di espropriazione il rapporto delle due sanzioni è di 1 a 20
Presupposto fondamentale per l’applicazione delle due sanzioni è che gli offerenti (anche quelli del
precedente incanto ex art.584 cpc) , pur avendone la facoltà, non si sono presentati all’incanto o alla
gara senza documentato e giustificato motivo e non hanno avanzato offerte.
Il presupposto reale tra le due norme pare differente perchè:
- nel caso previsto dall’art.580 cpc (prestazione della cauzione per partecipare all’incanto) la
sanzione colpisce ogni singolo offerente che non abbia partecipato alla gara, anche se l’incanto si
sia svolto e concluso con l’aggiudicazione a favore di altra persona;
- nel caso previsto dall’art.584 cpc (offerte dopo l’incanto) la sanzione viene applicata solo se la
gara non si sia svolta per essere stata disertata da ogni offerente, talchè se uno degli offerenti in
aumento del quinto si presenta alla gara e si aggiudica il bene, gli altri offerenti che hanno disertato
la gara non dovrebbero perdere la cauzione.
G.9) L’ASSEGNAZIONE (ART.588 , 589, 590 CPC)
Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte, si apre l’ultima modalità di
liquidazione forzata: l’assegnazione.
L’assegnazione può esser richiesta solo dai creditori concorrenti che abbiano eseguito il
pignoramento o siano intervenuti nella procedura.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 10 gg prima della data
dell’incanto (art.588 cpc).
L’istanza (art.589 cpc) è inammissibile se contiene l’offerta di pagamento di una somma inferiore
al prezzo stabilito per la vendita forzata ex art.568 cpc o per un valore inferiore alla somme delle
spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente (art.506
cpc).
Se non ci sono creditori che vantano un diritto di prelazione (art.498 cpc) e creditori intervenuti
oltre al procedente, quest’ultimo ha facoltà di presentare, senza versare cauzione, l’istanza di
assegnazione con cui offre di pagare solo le spese e la differenza tra il valore per cui avviene
l’assegnazione ed il suo credito (decurtato degli accessori: spese di esecuzione e interessi)
indicando le modalità di pagamento dell’eventuale conguaglio.
La novità è rappresentata dall’art.590 cpc che ha soppresso l’udienza per l’audizione delle parti
stabilendo solo che se vi sono domande di assegnazione, “il giudice provvede su di esse fissando il
termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio”.
Secondo una corretta interpretazione se ci sono più istanze di assegnazione, il G.E. fissa un’udienza
per disporre, in applicazione analogica degli artt.573 (gara tra offerenti) e 584 cpc. (offerte dopo
l’incanto) una gara di offerte senza alcuna formalità tra i due o più creditori che hanno chiesto
l’assegnazione per individuare l’assegnatario.
G.9.A) L’ASSEGNAZIONE : DISCREZIONALITA’ DEL G.E O DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.
L’assegnazione può essere satisfattiva o equiparata alla vendita.
Posto che l’art.589 cpc impone solo il limite del prezzo base, deve ritenersi che il creditore nel
formulare l’istanza di assegnazione-vendita, può offrire di versare il conguaglio in un termine
maggiore a quello stabilito per l’incanto (non superiore a 60 gg ex art.576 n.7 cpc).
Solo in questo caso il G.E. può discrezionalmente non accogliere l’istanza di assegnazione.
Il G.E., invece, è obbligato a pronunciare l’aggiudicazione se il creditore:
- avanza istanza di assegnazione satisfattiva (che non richiede versamento di conguaglio, essendo il
prezzo imputato al credito), ovvero
- offre di versare il conguaglio nel medesimo termine stabilito per l’incanto.
G.9.B) ESITO NEGATIVO DELL’ASSEGNAZIONE -AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA -(ART.591 C.P.C.) .
In mancanza di istanze di assegnazione o se il G.E. (o il professionista delegato) ritiene di non
accoglierle quest’ultimo, senza fissare una nuova udienza (come nel passato), può scegliere
- attendere tempi migliori per la liquidazione disponendo l’amministrazione giudiziaria ex art.592
cpc, ovvero
- cercare di liquidare di nuovo e immediatamente l’immobile.
L’amministrazione giudiziaria dura al massimo tre anni è affidata a uno o più creditori, o ad un
Istituto all’uopo autorizzato, ovvero allo stesso debitore se consenziente tutti i creditori. In questo
periodo l’immobile produrrà frutti destinati ai creditori concorrenti e alla scadenza del periodo può
essere liquidato con un nuovo incanto (art.595, II comma, cpc).
La nuova vendita , in alternativa all’amministrazione giudiziaria, è disposta dal G.E. (non dal
professionista delegato che deve trasmettere il fascicolo al G.E.) che può stabilire:
1) diverse condizioni di vendita (prevedendo ad es il frazionamento in più lotti);
2) stabilire forme di pubblicità straordinarie o diverse dall’avviso di vendita;
3) fissare un prezzo base d’asta inferiore di 1/4 a quello precedente (secondo un’interpretazione
maggioritaria il ribasso del quarto deve intendersi come limite massimo, potendo il prezzo base del
nuovo incanto perfino restare invariato). (art.591, II comma, cpc):
Solo se sceglie una o più di queste possibilità il G.E. dispone la vendita senza incanto
con l’obbligo di fissare contestualmente termini e modalità di svolgimento per l’eventuale e
successiva vendita con incanto ex art.569, III comma, secondo periodo, cpc (come previsto
dall’art.591, III comma cpc).
Nulla si dice nell’ipotesi in cui anche il nuovo incanto non si concluda con l’aggiudicazione..
Sembra pacifico che tornano ad essere applicabili le norme già esaminate, ed in particolare gli
artt.588 cpc (termine per l’istanza di assegnazione) e 591 cpc (povv.di amm.ne giud. o di nuovo
incanto), talchè il G.E. può rigettare le eventuali istanze di assegnazione per disporre
alternativamente l’amm.ne giudiziaria o un nuovo ulteriore incanto.
G.10) IL PAGAMENTO DEL PREZZO (ART. 585 CPC).
Conclusa la vendita si apre la fase relativa al pagamento del prezzo e delle spese di vendita
da parte dell’aggiudicatario (dedotta la cauzione già versata) nel tempo indicato nell’offerta senza
incanto o, nella vendita all’incanto, nel termine perentorio di non oltre 60 gg dall’aggiudicazione
definitiva.
L’aggiudicatario può versare una somma inferiore a quella del prezzo di aggiudicazione in due
ipotesi (art.585, II conna, cpc):
- se creditore ipotecario nell’ipotesi di assegnazione-vendita
- se l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca. In questo caso
ex art.508 cpc (assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario) si presuppone
un accordo tra creditore ipotecario e aggiudicatario per l’accollo del debito del debitore esecutato. Il
G.E. con decreto può limitare il versamento alla parte di prezzo occorrente per le spese e per la
soddisfazione degli altri creditori capienti.
Al fine di rendere più concorrenziali le vendite forzate il nuovo testo dell’art.585 cpc ha previsto il
pagamento del prezzo da parte del finanziatore.
Se il pagamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento
(es.mutuo bancario) che preveda il versamento diretto della somma erogata in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di I grado sull’immobile oggetto della vendita forzata, il
Conservatore dei RR.II deve:
- trascrivere il decreto di trasferimento ex art.586 cpc con cui è ordinata la cancellazione della
trascrizione dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie (effetto purgativo), e contestualmente
- iscrivere la nuova ipoteca di I grado a favore del finanziatore (volontaria) il cui titolo, ai fini della
formalità di cui all’art.2839 c.c, può essere o una scrittura privata autenticata sottoscritta dal
finanziato, o un atto pubblico.
G.11) EFFICACIA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO (ART. 586 CPC).
La nuova normativa concede al G.E. un potere estremamente discrezionale di controllo finale sulla
congruità del prezzo già versato prima di emettere il decreto di trasferimento a favore
dell’aggiudicatario (anche se il decreto è stato predisposto dal professionista delegato ex
art.591/bis, VII comma, cpc) , sia nella vendita all’incanto che senza incanto e sia nelle ipotesi di
assegnazione.
L’art.586 cpc (espressamente richiamato dall’art.574 e 590 cpc) infatti conferisce al G.E. la
possibilità di sospendere la vendita se ritiene il prezzo offerto “notevolmente inferiore a quello
giusto”
Il problema interpretativo nasce dall’identificazione dei parametri per poter stabilire se il prezzo è
notevolmente inferiore a quello giusto. Il prezzo giusto secondo le regole del mercato dovrebbe
essere quallo più alto realizzabile dall’incontro della domanda con l’offerta.
Nella prassi il G.E. potrebbe sospendere l’esecuzione solo nel caso eccezionale in cui il prezzo
risultasse talmente basso da far dubitare che il procedimento si sia svolto in modo corretto e che si
sia falsato il libero gioco della concorrenza (es una serie di ribassi per incanti andati ripetutamente
deserti).
G.12) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE (ART. 586 CPC).
Posto che la previsione della sospensione è stata introdotta dalla L.12/7/91 n.203 (lotta alla
criminalità organizzata e trasparenza della P.A.), il G.E. deve trasmettere gli atti del processo di
espropriazione al P.M. per le opportune indagini penali per verificare se sussistono gli estremi del
reato di turbativa degli incanti (art.353 c.p.) con possibile confisca penale della somma versata.
Ad esito dell’indagine penale il G.E. può alternativamente:
- revocare l’aggiudicazione già sospesa e far ripartire il procedimento di vendita per
l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, salvo rinviare la scelta disponendo l’amministrazione
giudiziaria ex art.591 cpc;
- revocare la sospensione della vendita ed emettere il decreto di trasferimento.
In ogni caso l’aggiudicatario potrebbe proporre ex art.617 cpc opposizione alla sospensione (che è
pur sempre un atto esecutivo), per carenza di motivazione o per essere stato pronunciato senza
preventivo contraddittorio
G.13) INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO (ART. 587 CPC).
Il G.E. o il professionista delegato deve d’ufficio provvedere alla verifica dell’esatto e tempestivo
pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario.
In casa di accertata inadempienza il G.E deve.:
a) dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario che comunque non è mai divenuto proprietario
dell’immobile e non acquista la qualità di debitore esecutato;
b) pronunciare la perdita della cauzione a titolo di “multa” che viene incamerata dalla procedura
ex art.509 cpc;
c) fissare un’udienza per l’audizione delle parti ex art.569 cpc perchè possano fare le necessarie
osservazioni sulle modalità della futura vendita;
d) disporre un nuovo incanto che in realtà si configura come la continuazione del medesimo
procedimento, tant’è che se era già stato delegato un professionista questi provvederà senza
necessità di un nuovo provv.to di delega. Nulla esclude che il G.E., per il combinato disposto
dell’art.587, II comma cpc che richiama gli artt.576 e segg cpc, possa revocare la delega già
concessa, ovvero delegare per la prima volta il professionista l’incanto in danno dell’aggiudicatario
inadempiente.
Se il prezzo che se ne ricava unitamente alla cauzione confiscata risulta inferiore a quello
dell’incanto precedente, il G.E. pronuncia ex art.177 disp.att. cpc decreto di condanna
dell’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza (art.587,II comma, cpc).
Se il prezzo che se ne ricava unitamente alla cauzione confiscata risulta pari o superiore a quello
dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente nulla deve.
G.14) VENDITA FORZATA DI BENI INDIVISI (ART. 600 CPC).
L’oggetto dell’espropriazione di beni indivisi è la quota del debitore esecutato.
La procedura esecutiva di beni indivisi incide sulla posizione dei comproprietari, cui deve essere
sempre notificato l’avviso del pignoramento con l’invito a comparire ex art.180 Disp.Att..cpc. per
essere sentiti come soggetti interessati.
La procedura può avere tre possibili esiti:
a) separazione della quota in natura spettante al debitore (consiste in una divisione parziale in
forza della quale la quota “pro indiviso” assoggettata all’espropriazione è convertita in un diritto
esclusivo su di una porzione individuata della cosa comune, mentre per la parte restante il bene
rimane indiviso); questa è la soluzione preferita dal legislatore ogni qualvolta sia possibile;
b) divisione della quota in natura, secondo il codice civile (in questo caso la divisione sarebbe
“totale”), con gli inevitabili tempi lunghi di definizione della procedura potendo richiedere anche
l’instaurazione di un giudizio divisorio (N.B. Il G.E. anche in pendenza di un giudizio divisorio
potrebbe disporre la separazione della quota in natura o, ricorrendone i presupposti, di ordinare la
quota indivisa);
c) vendita della quota indivisa.
I soggetti “interessati” nella procedura de quo, oltre ai creditori concorrenti, al debitore esecutato e
i contitolari del bene esecutato sono:
- i creditori iscritti a carico sia della quota, sia dell’intero bene, tra cui il creditore ipotecario ex art.
2825 c.c.;
- i creditori e gli aventi causa del contitolare (non necessariamente debitore esecutato) che si siano
opposti alla divisione o siano intervenuti nel giudizio divisorio pendente ex art.1113 c.c.;
- in caso di espropriazione di immobile indiviso promossa in pendenza del giudizio di divisione,
“gli acquirenti di diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale”
(art.1113, III comma, c.c).
La domanda di separazione, trattandosi di un atto esecutivo e di disposizione del diritto oggetto
di espropriazione che comporta una immediata modifica della consistenza del bene indiviso, può
essere richiesta solo dal creditore procedente, i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo o dai
contitolari.
Gli “interessati” (debitore esecutato o terzo proprietario/contitolare contro cui si svolge
l’espropriazione, gli intervenuti senza titolo esecutivo, i creditori degli altri contitolari) possono
soltanto “formulare osservazioni” non vincolanti per il Giudice dell’esecuzione.
In mancanza di istanza di separazione, o se il G.E. valuta discrezionalmente l’inopportunità o la
non convenienza economica della divisione ( cioè “la separazione non è possibile” ) dispone o la
divisione o la vendita della quota indivisa. (art.600, II comma, cpc).
G.15) INSTAURAZIONE DEL PROCESSO DI DIVISIONE (ART. 181 DIS.ATT. CPC).
Il G.E., anche se non appartiene all’Ufficio giudiziario competente per la divisione, purchè siano
presenti tutti gli interessati, provvede ex art.175 e segg cpc all’istruzione della causa (ordinario
processo di divisione al quale sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli artt.784 e segg cpc).
senza necessità che una parte formuli una domanda di separazione.
Se non sono presenti tutti gli interessati, fissa l’udienza di comparizione delle parti concedendo alla
parte più diligente (compreso il debitore esecutato, i contitolari, i creditori concorrenti muniti di
tiolo esecutivo) termine (perentorio) fino a 60 gg prima, per l’integrazione del contraddittorio
mediante notifica dell’ordinanza di cui all’art.600 cpc.
G.16) SOSPENSIONE DELL’ESPROPRIAZIONE (ART. 601 CPC).
Se il G.E. dispone la divisione l’esecuzione è sospesa di diritto.
La notifica dell’ordinanza di cui all’art.600 cpc ad opera della parte più diligente (vedi sub F.15) è
un atto funzionale ad evitare l’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti ex art.630,
I comma, cpc.
L’espropriazione rimane sospesa finchè sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o
pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’art.627 cpc ( dal passaggio in giudicato della
sentenza di I grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello).
Il processo di esecuzione dovrà essere riassunto per proseguire secondo le forme ordinarie.
Se al debitore viene attribuita la titolarità esclusiva di una parte del bene, il G.E. provvede alla
liquidazione forzata nelle forme dell’assegnazione o della vendita.
Se il bene risulta già venduto nel corso del giudizio di divisione ex artt.787 e 788 cpc e al debitore
esecutato sia stata attribuita una somma di danaro, il procedimento di espropriazione può passare
direttamente alla fase di distribuzione del ricavato.
G.17 VENDITA DELLA COSA INDIVISA (ART. 600, II
comma CPC).
Il G.E. a norma dell’art.600, II comma, cpc puo disporre la vendita della quota indivisa se ritiene
probabile che tale vendita possa avvenire ad un prezzo quanto meno pari o superiore al valore della
stessa determinato ex art.568 cpc.
Con tale possibilità si viene incontro ai creditori concorrenti interessati ad una celere definizione
della procedura e al debitore esecutato interessato ad una fruttuosa liquidazione della sua quota.
III FASE
LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO
H) La somma ricavata, che costituisce la c.d. “massa attiva” riveniente dalla procedura esecutiva,
viene distribuita a favore dei creditori che costituiscono la c.d. “massa passiva”, per soddisfare i
rispettivi crediti secondo l’ordine degli eventuali privilegi riconosciuti dal G.E.
A) La MASSA ATTIVA (art.509 cpc) è formata dalle seguenti voci :
a) prezzo delle cose vendute ad un terzo acquirente che può anche essere un creditore concorrente;
b) conguaglio che il creditore concorrente deve versare alla procedura nel caso gli venga assegnato
il bene pignorato valutato in misura superiore all’ammontare del suo credito (se il valore del bene
fosse pari al credito si verificherebbe la c.d. “assegnazione satisfattiva”);
c) rendite o proventi delle cose pignorate sono gli accessori, le pertinenze e i frutti (sia civili:
interessi, dividendi o pigioni; sia naturali) del bene pignorato (art.2912 c.c.) al netto delle spese
(compenso al custode);
d) multe, ovvero somme di danaro versate dal debitore o da terzi interessati all’acquisto e perdute
per eventuali inadempimenti (es.mancata conclusione della conversione del pignoramento chiesta
dal debitore ex art. 495 cpc, cauzione versata dall’assegnatario inadempiente ex art.587 cpc,
perdita di 1/10 della cauzione dell’offerente per omessa partecipazione alla gara senza
documentato giustificato motivo ex art.580, II comma, cpc; perdita integrale della cauzione
dell’offerente in aumento di un quinto dopo l’incanto qualora la gara vada deserta ex art.584, V
comma cpc);
e) risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario inadempiente sia nelle procedure
esecutive mobiliari (art.540, II comma, cpc) che immobiliari (art.587 cpc) pari alla differenza tra il
prezzo da lui offerto e quello ricavato dalla nuova liquidazione forzata unitamente alla cauzione
confiscata.
B) La MASSA PASSIVA (art.510, I comma, cpc) è formata dalle seguenti voci:
1) le spese di giustizia anticipate dai creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo (spese per il
pignoramento, per la conservazione, gestione e amministrazione del bene pignorato, per le
pubblicità, spese e diritti spettanti all’Uff.Giud.) da soddisfare in prededuzione su ogni altro
credito;
il residuo da ripartire ai:
2) creditori muniti di causa legittima di prelazione e in possesso di titolo esecutivo
da soddisfare integralmente nell’ordine di prelazione stabilito dal codice civile, indipendentemente
dalla tempestività del loro intervento non esistendo “privilegi processuali”.
2.a) creditori muniti di causa legittima di prelazione non muniti di titolo esecutivo (art.510, II e
III comma, cpc): la somma per l’integrale soddisfacimento viene accantonata al massimo per
3 anni per consentire ai creditori di munirsi del titolo. La distribuzione anche parziale,
rispettando l’ordine di prelazione, verrebbe disposta dal G.E. dopo la comparizione delle parti
(debitore, creditore procedente e intervenuti, con esclusione di quelli integralmente soddisfatti)
N.B. Potrebbe accadere che alcuni creditori perdono il loro credito per l’impossibilità di acquisire il
titolo entro il tempo massimo dei 3 anni per motivi a loro non imputabili (si pensi ai tempi
necessari per ottenere una sentenza definitiva di una questione pregiudiziale ex art.295 cpc.);
il residuo da ripartire ai
3) creditori chirografari nell’ordine seguente:
3.a) creditore procedente, o i creditori procedenti nel caso di pignoramento su istanza di più
creditori (art.493 cpc)
3.b) creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti tempestivamente (nei termini di cui al punto
sub D.4)
3.c) creditori che, prima della scadenza del termine perchè l’intervento sia tempestivo, hanno
successivamente pignorato i medesimi beni (art.493, II comma, cpc)
il residuo da ripartire ai
3.d) creditori intervenuti tempestivamente che non hanno ottemperato all’invito ad
estendere il pignoramento ad altri beni o ad anticiparne le spese se privi di titolo esecutivo
(art.499. IV comma, cpc.)
il residuo da ripartire ai
3.e) creditori che, dopo la scadenza del termine per intervenire tempestivamente, hanno
successivamente pignorato i medesimi beni
da soddisfare ciascuno in proporzione all’ammontare del proprio credito.
L’eventuale residuo, dopo la distribuzione delle somme accantonate a favore dei creditori
privilegiati che nel frattempo si siano procurati il titolo, ovvero dopo che sia decorso il termine
massimo di 3 anni per consentire agli stessi tale incombente (vedi sub 2.a) va consegnato al
4) debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione (art.510, ultimo comma, cpc).
I) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE- ART.541 E
SEGG C.P.C.
I.1) Nell’espropriazione mobiliare, diretta e presso terzi, il riparto può essere alternativamente
concordato tra i creditori concorrenti, sentito il debitore (art.541 cpc), ovvero giudiziale su
richiesta di qualunque creditore, in mancanza di un accordo (art.542 cpc).
Nell’espropriazione immobiliare, a meno che non vi sia un solo creditore pignorante senza
intervento di altri creditori (art.510,I comma,cpc), la distribuzione è giudiziale (art.596 cpc) su un
progetto predisposto dal G.E. o dal professionista delegato ex art.591/bis cpc. entro 30 gg dal
versamento del prezzo e che viene depositato in Cancelleria per la consultazione da parte dei
creditori e del debitore con pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza.
I.2) La controversia sulla sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o sulle eventuali
prelazioni sorta tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all’espropriazione, viene risolta dallo stesso G.E., sentite le parti ed effettuati i necessari
accertamenti, con ordinanza (impugnabile ex art.617,II comma cpc) con la quale può anche
disporre la sospensione, anche parziale, della somma ricavata (art.512 cpc).
Secondo la nuova formulazione dell’art.512 cpc
- il procedimento, è di competenza dello stesso G.E. che ha può discrezionalmente valutare di
- sospendere la distribuzione con provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art.669/terdecies
come previsto dall’art.624, II comma, cpc, in attesa di risolvere la controversia previa
- istruttoria semplificata, pur nel rispetto del contraddittorio, che si conclude con
- un’ordinanza modificabile o revocabile ex art.487 cpc fino all’effettivo riparto e comunque
- impugnabile, entro 20 gg dalla pronuncia, con ricorso al G.E. ex art.617,II comma, cpc
(opposizione agli atti esecutivi) che introduce un giudizio di merito che si conclude con
- sentenza non impugnabile salvo ricorso straordinario in Cassazione ex art.111 Cost.
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