CAMERA CIVILE DI VARESE - Anno 2006 Appunti sul NUOVO PROCESSO ESECUTIVO Libro III I princìpi sostanziali del processo esecutivo si trovano nel Codice Civile e si riferiscono alla: 1) Responsabilità patrimoniale del debitore “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” art.2740 c.c.; 2) Concorso dei creditori “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione” art.2741 c.c.; 3) Collegamento tra le norme del Codice Civile e le norme del Codice di Procedura Civile “Il creditore per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile” art.2910, I comma, c.c. Il processo esecutivo si compone di tre fasi o atti fondamentali: 1) il pignoramento (atto d’inizio dell’espropriazione forzata) con cui vengono individuati i beni del debitore destinati a soddisfare i creditori (procedente e intervenuti); 2) la vendita forzata o l’assegnazione, cioè la liquidazione forzata dei beni; 3) la distribuzione del ricavato, con cui i creditori vengono soddisfatti, Nel processo esecutivo si possono inserire due fasi: - l’intervento di uno o più creditori - l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. I FASE IL PIGNORAMENTO (ART.492 C.P.C.) Il pignoramento è costituito da tre elementi compatibili per ogni forma di esecuzione (mobilare, presso terzi e immobiliare): 1) l’ingiunzione (requisito richiesto non a pena di nullità) che l’Uff.Giud. fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (I comma). Eventuali atti dispositivi sono sanzionati penalmente ex art.388, III comma, C.P. (reclusione fino ad 1 anno e multa fino a € 309,00); 2) l’invito al debitore di dichiarare la propria residenza o domicilio presso la cancelleria del G.E. nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione (elemento non essenziale) con l’avverimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (II comma). L’eventuale mancanza di questo invito costituirà una irregolarità che potrà essere fatta valere in sede di opposizione ex art.617 c.p.c. 3) l’invito al debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano (elemento eventuale) se si constata che i beni assoggettati al pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente (III comma). Trattandosi non di un obbligo ma di una facoltà del debitore per evitare spese conseguenti allo svolgimento delle ricerche presso l’Anagrafe Tributaria e le Banche dati, non sarebbero penalmente sanzionabili eventuali dichiarazioni reticenti o mendaci (VI comma). Il pignoramento è applicabile a qualsiasi tipo di diritto indipendentemente dal regime giuridico di circolazione e dall’esistenza di forme speciali di pignoramento come, per esempio, il pignoramento delle partecipazioni a s.r.l. disciplinate ex novo dall’art. 2471 c.c. (riforma del diritto societario). A) LA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE VERBALIZZATA DALL’UFF.GIUD. A.1) Lascia dubbi interpretativi l’equivoca e singolare formula adottata nel V comma dell’art.492 cpc laddove si dice che “Se sono indicate (nel processo verbale sottoscritto dal debitore) cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti dell’art.388, III comma, c.p...” . Tale espressione non chiarisce nè per quali soggetti nè a quali effetti i beni devono essere “considerati” pignorati. Da un punto di vista soggettivo sembra potersi dedurre che poichè la dichiarazione è resa unilateralmente dal solo debitore, esclusivamente per quest’ultimo i beni dallo stesso indicati sono da considerarsi sottoposti a pignoramento e per i quali egli non può compiere atti dispositivi, pena le sanzioni penali. Se così fosse ne conseguirebbe che: - il pignoramento su quei beni non si è ancora perfezionato incombendo al creditore l’onere di chiedere all’Uff.Giud. di provvedere al pignoramento nelle forme di rito in relazione alla natura dei singoli beni indicati (tant’è vero che l’Uff.Giud. deve invitare il debitore ad indicare anche il luogo in cui si trovano); - eventuali atti di acquisto di quei beni ad opera di terzi in buona fede e a titolo oneroso sarebbero opponibili al creditore procedente e agli intervenuti. Ed ancora. A.2) Si potrebbe verificare il caso in cui il debitore, di proposito o per errore, indichi beni che non sono di sua proprietà (i beni non sarebbero “pignorati” ma solo “considerati tali dal debitore” ), oppure l’ipotesi in cui il debitore indichi beni effettivamente suoi ma ubicati all’estero; in tal caso il creditore per pignorarli dovrebbe espletare l’azione esecutiva di fronte al giudice estero secondo la legislazione straniera. Non solo. Si pensi all’altra ipotesi in cui il debitore indichi beni effettivamente suoi ma relativamente o assolutamente impignorabili (il che non vuol dire che non siano disponibili, es.fede nuziale, perchè potrebbero sempre essere donati, venduti o costituiti in pegno). Posto che l’impignorabilità è rilevabile d’ufficio solo nei casi di inalienabilità del diritto, il debitore che dichiari il bene “utilmente pignorabile” si preclude la possibilità di proporre successivamente l’opposizione all’esecuzione ex art.615,II comma c.p.c. alla luce del principio generale in tema di nullità ex art.157, III comma, cpc secondo cui “la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”. B) PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLE DIVERSE FORME DI PIGNORAMENTO. B.1) Dalla dichiarazione del debitore verbalizzata dall’Uff.Giud. iniziano a prodursi alcuni (non tutti) effetti immediati del pignoramento: a) la custodia dei beni in capo al debitore ai fini della responsabilità penale; b) l’esenzione dell’onere della prova della conoscenza in capo al debitore che l’atto di disposizione del bene indicato (e quindi considerato pignorato) arrecava pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora quest’ultimo decida di promuovere un’azione revocatoria; c) inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati ex artt.2912-2918 c.c.; d) in caso di espropriazione di crediti presso terzi ex art.546 cpc, il pignoramento (in deroga all’art.2912 c.c.) è limitato all’importo del credito precettato aumentato della metà, riaffermandosi così il principio di proporzionalità tra l’azione esecutiva e le effettive esigenze di tutela del creditore con la conseguenza che in caso di pluralità di pignoramenti presso terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di taluni di essi; e) immediata liberazione dell’immobile pignorato, salvo che il G.E. autorizzi il debitore a continuare ad abitare lo stesso (o una parte) ex art.560, II comma, c.p.c. Tale nuova previsione agevola la presentazione di offerte, rende più appetibile l’acquisto (immobili liberi) e rende più concorrenziali le vendite forzate consentendo ricavi più elevati. C) CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART..495 C.P.C. C.1) La riforma ha solo parzialmente modificato l’art.495 c.p.c. stabilendo che il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e degli intervenuti (capitale, interessi e spese) prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt.530, 552 e 569 c.p.c. (e non in qualsiasi momento anteriore alla vendita, come stabilito in precedenza). Il debitore unitamente all’istanza deve depositare in cancelleria una somma non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. C.2) Il G.E. sospende l’esecuzione e con ordinanza determina la somma da sostituire al bene pignorato se si tratta di beni immobili e per giustificati motivi può disporre versamenti mensili entro il termine massimo di 18 mesi (e non di 9 mesi come prima). C3) Nel caso di integrale e tempestivo versamento dell’importo o di tutte le rate, il bene pignorato viene liberato. Nel caso di omesso versamento dell’importo od omesso o ritardato versamento anche di una sola rata, le somme versate formano il ricavato dell’espropriazione e i beni pignorati vengono venduti. D) INTERVENTO DEI CREDITORI EX ART. 499 C.P.C.. D.1) Il ricorso d’intervento, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art.2943 c.c., dà diritto ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, a) a provocarne i singoli atti (art.500 cpc).; b) a partecipare all’espropriazione del bene pignorato; c) alla distribuzione della somma ricavata (ex art.510 cpc); Secondo la nuova normativa, la prova del credito ai fini dell’intervento è rappresentata da un “documento” che la legge qualifica formalmente come “titolo esecutivo” talchè chiunque possieda un tale titolo di legittimazione di carattere meramente formale può (iniziare o) intervenire nell’esecuzione forzata, anche se da un punto di vista sostanziale il diritto rappresentato nel titolo esecutivo è estinto, contestato o sub iudice (es. sentenza di I grado appellata, oppure decreto ingiuntivo provv.esecutivo opposto) . D.2) I creditori che possono intervenire nell’espropriazione forzata sono perciò quelli che 1) vantano un credito certo, liquido ed esigibile (per abrogazione dell’art.563 cpc) risultante da titolo esecutivo (anche le scritture privare autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute ex art.474 cpc) ovvero, 2) vantano un credito sottoposto a termine o a condizione anche se sprovvisti di titolo esecutivo, documento da: a) un atto che attesti l’esecuzione o l’attuazione di un sequestro conservativo sul bene pignorato (che può essere rappresentato: a) dal verbale dell’Uff.Giud delle operazioni compiute per eseguire il sequestro sui mobili presso il destinatario; b) dalla copia dell’atto di citazione notificato al terzo per rendere la dichiarazione ex art.547 cpc.; c) dal certificato di eseguita trascrizione in Conservatoria ex art 679 cpc apposto su uno degli originali delle note di sequestro immobiliare restituito al richiedente ex art.2664 cc); b) un certificato del Pubblico Registro attestante un diritto di prelazione (es.l’ipoteca su un immobile, o un privilegio ecc..); c) una scrittura privata di costituzione in pegno (diritto di pegno) con data certa e indicazione del credito e del bene ex art.2787 c.c. E) CREDITORE PROCEDENTE E CONCORRENTI –DIVERSE TIPOLOGIE- ART.493 E SEGG C.P.C. E.1) I creditori si distinguono in 4 categorie con altrettanti poteri processuali nell’esecuzione: a) Procedenti o Intervenuti b) Intervenuti tempestivamente o tardivamente c) Privilegiati o Chirografari d) Intervenuti con o senza titolo esecutivo E.2) IL CREDITORE PROCEDENTE oltre ad avviare il processo di espropriazione forzata rivolgendosi all’Uff.Giud. per il compimento del pignoramento: a) individua i beni da assoggettare all’esecuzione; b) può escludere nell’ambito dell’espropriazione immobiliare che si faccia luogo alla vendita forzata senza incanto se è stata presentata un’unica offerta di acquisto per una somma non superiore ad un quinto del prezzo base (art.572, III comma, cpc); c) (se non privilegiato) può invitare ex art.499 cpc i creditori chirografari tempestivamente intervenuti e muniti di titolo esecutivo ad estendere il pignoramento su altri beni utilmente pignorabili (o se privi di titolo ad anticipare le spese) semprechè in seguito agli interventi il compendio dovesse risultare insufficiente all’integrale soddisfacimento del suo credito, con diritto, in caso di loro rifiuto, di essere preferito in sede di distribuzione. (N.B. Tale possibilità deve escludersi nel caso di pignoramento su istanza di più creditori o in caso di pignoramenti successivi). Secondo una interpretazione il procedente può indicare beni il cui pignoramento dia luogo a processi esecutivi diversi da quello già pendente nel quale è stato spiegato l’intervento e che si trovino in luoghi diversi di competenza di altro giudice. Tale interpretazione è desumibile dal fatto che tale possibilità, già prevista per la sola espropriazione mobiliare nell’abrogato art.527 cpc, è stata ora riproposta testualmente nel citato art.499 cpc che ha carattere generale. Per poter partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell’art.510,II comma, cpc è indispensabile il possesso di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile. Si può sostenere che i creditori ancorchè titolari di un diritto di prelazione (es. creditori ipotecari) ma per un credito non certo, nè liquido, nè esigibile (ex art.474 cpc) sono da considerarsi privi di titolo esecutivo ai fini della distribuzione del ricavato (es. Banche garantite ipotecariamente per un contratto di apertura di credito; oppure un creditore ipotecario in forza di condanna generica ex art.278 cpc.). E.3) I CREDITORI INTERVENUTI sono tutti quelli che, dopo il pignoramento, hanno spiegato intervento ai sensi dell’art.499 c.p.c. I creditori intervenuti si distinguono in “tempestivi” e in “tardivi” a seconda del momento in cui si deposita l’atto d’intervento in Cancelleria, tenendo presente che i termini differiscono a seconda delle singole tipologie dei processi di espropriazione, fermo restando che il termine iniziale comune a tutti i tipi di espropriazione è il pignoramento (primo atto dell’esecuzione forzata). La distinzione “tempestivo/tardivo” assume rilievo solo tra i creditori chirografari ai fini della distribuzione del ricavato, posto che il procedente e gli intervenuti tempestivamente concorrono proporzionalmente tra loro (salvi i casi di prelazione). Per i creditori privilegiati, la distinzione “tempestivo/tardivo” è irrilevante ex art.528, II comma, cpc e 566 cpc, posto che i privilegiati tardivi (purchè ammessi entro i termini finali) concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. La distinzione di intervento “tempestivo/tardivo” si applica anche alle ipotesi di pignoramenti successivi sui medesimi beni, atteso che gli artt.524,550, e 561 cpc stabiliscono che i pignoramenti successivi hanno gli effetti propri dell’intervento tempestivo o tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento, a seconda che siano compiuti rispettivamente prima o dopo i termini fissati per la tempestività dell’intervento. E.4) I TERMINI per gli interventi tempestivi sono i seguenti: a) nell’espropriazione mobiliare per beni il cui valore supera € 20.000,00.= l’udienza di autorizzazione della vendita o dell’assegnazione (art.525, I comma, cpc); b) nell’espropriazione mobiliare per beni il cui valore è inferiore ad € 20.000,00.= (piccola espropriazione mobiliare) la presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione (art.525, II comma, cpc); N.B. Questa procedura scoraggia gli interventi perchè il creditore procedente, decorso il termine di 10 gg dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto e di altri 10 gg dal pignoramento (art.501 cpc) presenta immediatamente ricorso di assegnazione o di vendita rendendo così tardivi tutti gli atti d’intervento depositati successivamente. c) nell’espropriazione mobiliare presso terzi la prima udienza di comparizione delle parti (art.551,II comma, c.p.c.). d) nell’espropriazione immobiliare la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita (art.565 c.p.c.). Secondo il combinato disposto dei nuovi artt.569 cpc e 173/bis disp.att.cpc la prima udienza coinciderà con quella il cui il giudice pronuncerà l’ordinanza di autorizzazione della vendita (salvo il caso di delega al professionista delle operazioni di liquidazione forzata). N.B. Alla luce degli adempimenti disciplinati dagli artt.567 e 569 cpc questa procedura agevola gli interventi tempestivi a scapito del creditore procedente che vede ridotta la possibilità di ricevere integrale soddisfazione del proprio credito. I termini finali per intervenire, ancorchè tardivamente, ai fini della distribuzione della somma ricavata sono i seguenti: a) nelle espropriazioni mobiliari, comprese quelle presso terzi, sino all’emanazione del provvedimento di distribuzione (ex art.528, I comma, richiamato dall’art.551 cpc); b) nelle espropriazioni immobiliari, la prima udienza fissata per l’approvazione del progetto di distribuzione (ex art.565 cpc). E.5) I CREDITORI PRIVILEGIATI E I CREDITORI CHIROGRAFARI La distinzione dei creditori concorrenti in privilegiati e chirografari assume rilievo ai fini della distribuzione del ricavato disciplinata in generale dalla Sez.V artt.509-512 c.p.c.. I chirografari sono i creditori che non vantano alcun diritto di prelazione, i privilegiati sono quelli che vantano crediti assistiti da una causa legittima di prelazione (pegno, ipoteca, privilegio) prevista dal Codice Civile (artt.2745-2899) e che costituiscono eccezioni al principio della “par condicio creditorum”. II FASE LA LIQUIDAZIONE FORZATA DEI BENI La liquidazione forzata (artt.2919-2929 C.C.) produce due effetti contestuali: - trasforma i beni pignorati in danaro contante; - trasferisce il bene pignorato dal patrimonio del debitore a quello del terzo acquirente o del creditore assegnatario. La liquidazione forzata può concretizzarsi: - con la vendita forzata (il bene si trasferisce all’acquirente dietro pagamento di una somma di danaro da distribuire ai creditori concorrenti), ovvero - con l’assegnazione (il bene viene acquisito da un creditore con contestuale estinzione del suo diritto di credito vantato nei confronti del debitore). La fase liquidatoria assume una grande rilevanza pratica perchè se il trasferimento del bene avviene ad un prezzo basso, i creditori non verranno integralmente pagati, anche se il loro diritto di credito per la parte non soddisfatta giuridicamente sopravvive alla procedura, ben sapendo però che nel frattempo è diminuita la garanzia patrimoniale del debitore. La liquidazione forzata è disciplinata: - come procedimento dalle norme del codice di procedura civile - come risultato concreto da raggiungere (determinazione del prezzo) dalle leggi di carattere economico della domanda e dell’offerta. F) LA VENDITA NELL’ESPRORIAZIONE MOBILIARE F.1) Nella procedura esecutiva mobiliare diretta e in quella presso terzi, se oggetto del pignoramento è un bene e non un credito, il creditore pignorante o quello intervenuto munito di titolo esecutivo, trascorsi 10 gg dal pignoramento, presenta l’istanza per la distribuzione del danaro e per vendita di tutti gli altri beni (529 cpc). Il G.E. nella scelta “secondo la convenienza” (ex art.537 cpc) delle diverse modalità della vendita forzata deve tener conto dell’entità dei crediti, delle spese, della disponibilità dei creditori di seguire forme più lunghe per ottenere un miglior risultato, del presumibile valore di realizzo del bene, le particolari condizioni di mercato. Ciò premesso il G.E., fissata l’udienza di audizione delle parti (art.530 cpc), può scegliere: - di procedere alla “vendita a mezzo commissionario” (art.532 cpc) ovvero alla “vendita all’incanto” affidandone l’esecuzione al Cancelliere, o all’Uff.Giud., o ad un Istituto autorizzato (art.534, I comma, cpc); - se il bene è un “mobile registrato” di delegare le operazioni di vendita, con o senza incanto, a un professionista (Notaio, Avvocato, Commercialista ex art.534/bis cpc ) e non ad un commissionario con inserzione obbligatoria per beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00.= in appositi siti internet (art.490,II comma, cpc); - per la determinazione del prezzo: a) nominare uno “stimatore” (art.532, I comma, cpc e 535 cpc); b) fissare il prezzo di apertura dell’incanto autonomamente, secondo la propria valutazione o le indicazioni dello stimatore o delle parti, se ritiene approssimativo il valore indicato dall’Uff.Giud. ex art.518,I comma cpc; c) i autorizzare la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo (art.535, II comma, cpc); - nel caso di pignoramento di una pluralità di beni mobili se venderli in blocco, ovvero dividerli in lotti (art.537 cpc). F.2) VENDITA A MEZZO COMMISSINARIO (ART.532 CPC). La nuova previsione ha introdotto due regimi: - il primo ordinario in forza del quale la vendita all’incanto (di beni ordinari e ad ampio mercato) è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie, senza necessità di alcun provvedimento motivato; - il secondo speciale, e che deve essere adeguatamente motivato, in cui la vendita (di beni particolari dei quali esiste un mercato limitato) è affidata ad un commissionario, (persona fisica o giuridica) quale soggetto specializzato nel settore di competenza. F.3) VENDITA FORZATA SENZA INCANTO . Per la vendita senza incanto non esistono particolari prescrizioni, talchè si può scegliere: - di seguire le forme previste dalla vendita immobiliare senza incanto (art.571 e segg cpc); - di procedere senza rispettare alcuna particolare formalità (come ad es.per la vendita di particolari beni affidati ad un commissionario che può seguire trattative private o addivenire alla vendita forzata ex art.2919 c.c.). L’acquisto del bene mobile si verifica solo dopo l’integrale pagamento in danaro del prezzo offerto (art.540 cpc). Specie per beni mobili pregiati e di rilevante valore economico e commerciale si può concordare anche il pagamento dilazionato del prezzo, fermo restando che l’efficacia reale della vendita forzata si realizza esclusivamente con il pagamento dell’ultima rata e, solo dopo tale pagamento, il bene viene consegnato dal custode all’acquirente. G) LA VENDITA NELL’ESPRORIAZIONE IMMOBILIARE G.1) FASE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA (ART.567 CPC) Secondo la nuova normativa esiste una fase di autorizzazione della vendita immobiliare che comprende una serie di atti che seguono il pignoramento e che precedono l’ordinanza con cui è disposta la vendita forzata e nella quale è stata inserita la disciplina relativa all’acquisizione della documentazione ipocatastale (art.567 cpc). La maggiore innovazione è rappresentata: - dal raddoppio del termine, portato da 60 a 120 gg. decorrente dal deposito dell’istanza di vendita, per la produzione della documentazione ipocatastale (o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) e - dalla possibilità di prorogarlo per giusti e motivati motivi, per una sola volta e per non più di altri 120 gg, su istanza dei creditori (procedente o concorrente ancorchè non munito di titolo esecutivo) o del debitore esecutato e - dalla dichiarazione, anche d’ufficio, da parte del G.E. di inefficacia del pignoramento (e non estinzione del processo esecutivo) in caso di mancato deposito nei termini normali o prorogati se concessi (ovvero in caso di proroga non chiesta o non concessa) relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione (la procedura prosegue per gli altri immobili e per gli arredi se pignorati con proc.ese.mobiliare promossa a parte). G.2) DETERMINAZIONE DEL PREZZO BASE. (ART.569 CPC) Altra innovazione è costituita dall’obbligo del G.E entro 30 gg dal deposito della documentazione ipocatastale (o del certificato notarile) - di nominare un esperto, non più considerato un C.T.U., senza preventivo contraddittorio, convocandolo anche fuori udienza per il giuramento. Infatti il nuovo art.173/bis Disp.Att. cpc impone un contraddittorio semplificato e successivo rispetto allo svolgimento delle operazioni peritali (la relazione viene trasmessa ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore almeno 45 gg prima dell’udienza di comparizione e le parti in detta udienza possono depositare note alla relazione che debbono almeno 15 gg prima essere preventivamente trasmessi all’esperto); - di fissare l’udienza di comparizione delle parti: debitore, creditore procedente, e intervenuti (nonchè quelli iscritti ma non intervenuti che non assumono la qualità di parte) e dell’esperto nella quale si svolge concretamente il contraddittorio in quanto tutte le parti possono fare osservazioni circa tempo e modalità della vendita (art.569, II comma, cpc): - di fissare il prezzo base d’asta secondo le indicazioni di stima dell’esperto. Il G.E. non può più scegliere tra vendita con o senza incanto, lo svolgimento della vendita senza incanto costituisce una fase preliminare e necessaria per il successivo esperimento dell’incanto. G.3) DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA. (ART.591/BIS CPC) Il G.E. , con l’ordinanza con cui provvede sull’istanza di vendita ex art.569, III comma, cpc., - sentiti gli interessati, le cui osservazioni non sono da considerarsi vincolanti, può delegare le operazioni di vendita a un professionista: Notaio, Avvocato o Commercialista (iscritti negli elenchi formati dai rispettivi Consigli e comunicati al Presidente del Tribunale ex art.179/ter Disp.Att. cpc) per il compimento delle operazioni di vendita sia con incanto che senza incanto secondo le modalità previste dall’art.569, III comma, cpc.; - stabilisce il termine per lo svolgimento delle attività delegate; - le modalità di pubblicità; - il luogo di presentazione delle offerte ex art.571 cpc e il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e il luogo ove si svolge l’incanto. Da notare che l’ordinanza con cui il G.E. (o il professionista delegato) provvede sull’istanza di vendita contiene tutti i termini necessari per il successivo svolgimento del procedimento di liquidazione forzata, anche quelli meramente eventuali che potrebbero anche non essere compiuti potendo la liquidazione avvenire in un momento anteriore. Vengono infatti stabilite le modalità di svolgimento; - non solo della vendita senza incanto (fissando il termine ex art.571 e segg. cpc entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto, l’udienza per la deliberazione delle offerte e per l’eventuale gara fra gli offerenti) che potrebbe concludersi con l’aggiudicazione, - ma anche della vendita con incanto (che potrebbe non essere celebrato) stabilendo tutti gli adempimenti di cui all’art.576 cpc; - il termine per la proposizione delle istanze di assegnazione. G.4) VENDITA SENZA INCANTO. (ART.570, 572 CPC) La vendita senza incanto è preceduta dalla pubblicazione degli avvisi nei termini e con le modalità stabilite dal combinato disposto degli artt.490 e 570 cpc secondo cui per le vendite immobiliari e per i mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00 gli avvisi unitamente a copia dell’ordinanza del G.E. e della relazione di stima del perito devono essere inserito in apposti siti internet almeno 45 gg prima del termine di presentazione delle offerte (o della data dell’incanto) Le offerte devono essere depositate in busta chiusa in Cancelleria, personalmente dall’interessato o dal suo legale (il quale può formulare offerte per persona da nominare). Il Cancelliere annota sull’esterno della busta “il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del G.E. o del professionista delegato ai sensi dell’art.591/bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte” (art.571, ultimo comma, cpc). La deliberazione sulle offerte si svolge mediante apertura delle buste alla presenza degli offerenti, avanti il G.E. o il professionista delegato, nell’udienza fissata dall’ordinanza emessa ex art.569 cpc, “al giorno successivo alla scadenza del termine” per la presentazione delle offerte (art.569,III comma, cpc). L’art.572, II e III comma, cpc ha instaurato un regime diversificato a seconda che l’unica offerta superi o meno una determinata soglia: - ove l’unica offerta sia superiore al valore dell’immobile aumentato di 1/5 viene subito accolta (prima il G.E. poteva far luogo alla vendita quando riteneva che non ci fosse seria probabilità di migliore vendita all’incanto) - ove l’unica offerta sia inferiore a tale valore deve essere disposta la vendita forzata a meno che ci sia il dissenso del creditore procedente oppure il G.E. o il professionista delegato ritenga che “vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto” La nuova normativa ha ridotto drasticamente l’ambito discrezionale riservato al G.E. imponendogli tendenzialmente di pronunciare sempre l’aggiudicazione. G.5) VENDITA CON INCANTO. (ART.579 CPC) Con l’ordinanza emessa ex art.569, III comma, cpc il G.E., esercitando in via anticipata la maggior parte dei suoi poteri discrezionali, deve dettare le disposizioni per lo svolgimento delle operazioni d’incanto in modo che tutte le offerte siano omogenee e che l’individuazione del vincitore avvenga in modo automatico: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell’incanto; 3) il giorno e l’ora dell’incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità (nonchè le eventuali forme straordinarie di pubblicità ex art.490, ultimo comma cpc con l’inserimento in appositi siti internet) e l’incanto; 5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale deve essere prestata; 6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte (rialzo); 7) il termina non superiore a 60 gg dall’aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. G.6) LA PERDITA PARZIALE DELLA CAUZIONE. (ART.580 CPC). Se l’offerente (persona fisica o giuridica a mezzo del legale rappresentante) non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare alla gara, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso, la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma riveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Previsione dettata per responsabilizzare i singoli interessati all’acquisto e contrastare il fenomeno di progressivi ribassi dopo una serie di incanti andati deserti. Ma è sufficiente che i partecipanti siano presenti senza formulare un’offerta (perchè ad es hanno perso la liquidità necessaria per l’acquisto, o abbiano fatto una nuova valutazione circa la convenienza dell’acquisto) per neutralizzare l’efficacia della norma. In assenza di precise norme sulla procedura della restituzione sembra che competa al Cancelliere del G.E. (o al professionista delegato) provvedere agli adempimenti specifici: - verificare dal processo verbale dell’incanto se l’offerente che abbia presentato l’istanza di restituzione della cauzione era o meno presente alla gara; - restituzione dei 9/10 accertata l’omessa partecipazione all’incanto senza documentato e giustificato motivo; - restituzione dell’intero ammontare della cauzione in caso in cui accerti che l’offerente non era presente per documentato giustificato motivo; - in caso di contestazione sui documentati e giustificati motivi, l’interessato può proporre opposizione ex art.617 cpc. G.7) IL NUOVO REGIME IN AUMENTO DI QUINTO (ART.584 CPC) Terminato l’incanto avviene l’aggiudicazione provvisoria posto che viene consentito lo svolgimento di un ulteriore procedimento di vendita in rialzo qualora vengano proposte entro il termine perentorio di 10 gg dall’incanto offerte superiori di un quinto al prezzo raggiunto nell’incanto (in precedenza era di 1/6). La nuova gara, cui possono partecipare oltre agli offerenti in aumento, anche l’aggiudicatario e gli offerenti al precedente incanto (se integrano la cauzione portandola ad una somma pari al doppio della cauzione già versata), deve essere indetta dal G.E. (o dal professionista delegato) con provvedimento da notificare all’aggiudicatario provvisorio preceduta dagli avvisi di vendita previsti dall’art.570 cpc (richiamato dall’art.584, III comma, cpc). Se nessuno degli offerenti partecipa alla gara senza documentato e giustificato motivo (art.584, ultimo comma, cpc) l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva ed il giudice pronuncia la perdita integrale della cauzione il cui importo è trattenuto come riveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione (art.584 cpc, ultimo comma). Secondo una certa interpretazione tale ultima previsione è criticabile perchè tende a minimizzare il risultato economico in quanto stabilendo che l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva, rinuncia a pronunciare l’aggiudicazione per un prezzo per definizione più elevato a vantaggio del (solo o eventualmente anche dei più) maggiore offerente in aumento di quinto che pure abbia disertato la gara. G.8) LA PERDITA INTEGRALE DELLA CAUZIONE (ART.584 CPC) Nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.580 cpc la perdita è di 1/10 della cauzione nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.584 si ha invece la perdita integrale della cauzione ma che è sempre di misura doppia della cauzione prestata per partecipare all’incanto. Nell’ambito dello stesso procedimento di espropriazione il rapporto delle due sanzioni è di 1 a 20 Presupposto fondamentale per l’applicazione delle due sanzioni è che gli offerenti (anche quelli del precedente incanto ex art.584 cpc) , pur avendone la facoltà, non si sono presentati all’incanto o alla gara senza documentato e giustificato motivo e non hanno avanzato offerte. Il presupposto reale tra le due norme pare differente perchè: - nel caso previsto dall’art.580 cpc (prestazione della cauzione per partecipare all’incanto) la sanzione colpisce ogni singolo offerente che non abbia partecipato alla gara, anche se l’incanto si sia svolto e concluso con l’aggiudicazione a favore di altra persona; - nel caso previsto dall’art.584 cpc (offerte dopo l’incanto) la sanzione viene applicata solo se la gara non si sia svolta per essere stata disertata da ogni offerente, talchè se uno degli offerenti in aumento del quinto si presenta alla gara e si aggiudica il bene, gli altri offerenti che hanno disertato la gara non dovrebbero perdere la cauzione. G.9) L’ASSEGNAZIONE (ART.588 , 589, 590 CPC) Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte, si apre l’ultima modalità di liquidazione forzata: l’assegnazione. L’assegnazione può esser richiesta solo dai creditori concorrenti che abbiano eseguito il pignoramento o siano intervenuti nella procedura. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 10 gg prima della data dell’incanto (art.588 cpc). L’istanza (art.589 cpc) è inammissibile se contiene l’offerta di pagamento di una somma inferiore al prezzo stabilito per la vendita forzata ex art.568 cpc o per un valore inferiore alla somme delle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente (art.506 cpc). Se non ci sono creditori che vantano un diritto di prelazione (art.498 cpc) e creditori intervenuti oltre al procedente, quest’ultimo ha facoltà di presentare, senza versare cauzione, l’istanza di assegnazione con cui offre di pagare solo le spese e la differenza tra il valore per cui avviene l’assegnazione ed il suo credito (decurtato degli accessori: spese di esecuzione e interessi) indicando le modalità di pagamento dell’eventuale conguaglio. La novità è rappresentata dall’art.590 cpc che ha soppresso l’udienza per l’audizione delle parti stabilendo solo che se vi sono domande di assegnazione, “il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio”. Secondo una corretta interpretazione se ci sono più istanze di assegnazione, il G.E. fissa un’udienza per disporre, in applicazione analogica degli artt.573 (gara tra offerenti) e 584 cpc. (offerte dopo l’incanto) una gara di offerte senza alcuna formalità tra i due o più creditori che hanno chiesto l’assegnazione per individuare l’assegnatario. G.9.A) L’ASSEGNAZIONE : DISCREZIONALITA’ DEL G.E O DEL PROFESSIONISTA DELEGATO. L’assegnazione può essere satisfattiva o equiparata alla vendita. Posto che l’art.589 cpc impone solo il limite del prezzo base, deve ritenersi che il creditore nel formulare l’istanza di assegnazione-vendita, può offrire di versare il conguaglio in un termine maggiore a quello stabilito per l’incanto (non superiore a 60 gg ex art.576 n.7 cpc). Solo in questo caso il G.E. può discrezionalmente non accogliere l’istanza di assegnazione. Il G.E., invece, è obbligato a pronunciare l’aggiudicazione se il creditore: - avanza istanza di assegnazione satisfattiva (che non richiede versamento di conguaglio, essendo il prezzo imputato al credito), ovvero - offre di versare il conguaglio nel medesimo termine stabilito per l’incanto. G.9.B) ESITO NEGATIVO DELL’ASSEGNAZIONE -AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA -(ART.591 C.P.C.) . In mancanza di istanze di assegnazione o se il G.E. (o il professionista delegato) ritiene di non accoglierle quest’ultimo, senza fissare una nuova udienza (come nel passato), può scegliere - attendere tempi migliori per la liquidazione disponendo l’amministrazione giudiziaria ex art.592 cpc, ovvero - cercare di liquidare di nuovo e immediatamente l’immobile. L’amministrazione giudiziaria dura al massimo tre anni è affidata a uno o più creditori, o ad un Istituto all’uopo autorizzato, ovvero allo stesso debitore se consenziente tutti i creditori. In questo periodo l’immobile produrrà frutti destinati ai creditori concorrenti e alla scadenza del periodo può essere liquidato con un nuovo incanto (art.595, II comma, cpc). La nuova vendita , in alternativa all’amministrazione giudiziaria, è disposta dal G.E. (non dal professionista delegato che deve trasmettere il fascicolo al G.E.) che può stabilire: 1) diverse condizioni di vendita (prevedendo ad es il frazionamento in più lotti); 2) stabilire forme di pubblicità straordinarie o diverse dall’avviso di vendita; 3) fissare un prezzo base d’asta inferiore di 1/4 a quello precedente (secondo un’interpretazione maggioritaria il ribasso del quarto deve intendersi come limite massimo, potendo il prezzo base del nuovo incanto perfino restare invariato). (art.591, II comma, cpc): Solo se sceglie una o più di queste possibilità il G.E. dispone la vendita senza incanto con l’obbligo di fissare contestualmente termini e modalità di svolgimento per l’eventuale e successiva vendita con incanto ex art.569, III comma, secondo periodo, cpc (come previsto dall’art.591, III comma cpc). Nulla si dice nell’ipotesi in cui anche il nuovo incanto non si concluda con l’aggiudicazione.. Sembra pacifico che tornano ad essere applicabili le norme già esaminate, ed in particolare gli artt.588 cpc (termine per l’istanza di assegnazione) e 591 cpc (povv.di amm.ne giud. o di nuovo incanto), talchè il G.E. può rigettare le eventuali istanze di assegnazione per disporre alternativamente l’amm.ne giudiziaria o un nuovo ulteriore incanto. G.10) IL PAGAMENTO DEL PREZZO (ART. 585 CPC). Conclusa la vendita si apre la fase relativa al pagamento del prezzo e delle spese di vendita da parte dell’aggiudicatario (dedotta la cauzione già versata) nel tempo indicato nell’offerta senza incanto o, nella vendita all’incanto, nel termine perentorio di non oltre 60 gg dall’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario può versare una somma inferiore a quella del prezzo di aggiudicazione in due ipotesi (art.585, II conna, cpc): - se creditore ipotecario nell’ipotesi di assegnazione-vendita - se l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca. In questo caso ex art.508 cpc (assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario) si presuppone un accordo tra creditore ipotecario e aggiudicatario per l’accollo del debito del debitore esecutato. Il G.E. con decreto può limitare il versamento alla parte di prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori capienti. Al fine di rendere più concorrenziali le vendite forzate il nuovo testo dell’art.585 cpc ha previsto il pagamento del prezzo da parte del finanziatore. Se il pagamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento (es.mutuo bancario) che preveda il versamento diretto della somma erogata in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di I grado sull’immobile oggetto della vendita forzata, il Conservatore dei RR.II deve: - trascrivere il decreto di trasferimento ex art.586 cpc con cui è ordinata la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie (effetto purgativo), e contestualmente - iscrivere la nuova ipoteca di I grado a favore del finanziatore (volontaria) il cui titolo, ai fini della formalità di cui all’art.2839 c.c, può essere o una scrittura privata autenticata sottoscritta dal finanziato, o un atto pubblico. G.11) EFFICACIA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO (ART. 586 CPC). La nuova normativa concede al G.E. un potere estremamente discrezionale di controllo finale sulla congruità del prezzo già versato prima di emettere il decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario (anche se il decreto è stato predisposto dal professionista delegato ex art.591/bis, VII comma, cpc) , sia nella vendita all’incanto che senza incanto e sia nelle ipotesi di assegnazione. L’art.586 cpc (espressamente richiamato dall’art.574 e 590 cpc) infatti conferisce al G.E. la possibilità di sospendere la vendita se ritiene il prezzo offerto “notevolmente inferiore a quello giusto” Il problema interpretativo nasce dall’identificazione dei parametri per poter stabilire se il prezzo è notevolmente inferiore a quello giusto. Il prezzo giusto secondo le regole del mercato dovrebbe essere quallo più alto realizzabile dall’incontro della domanda con l’offerta. Nella prassi il G.E. potrebbe sospendere l’esecuzione solo nel caso eccezionale in cui il prezzo risultasse talmente basso da far dubitare che il procedimento si sia svolto in modo corretto e che si sia falsato il libero gioco della concorrenza (es una serie di ribassi per incanti andati ripetutamente deserti). G.12) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE (ART. 586 CPC). Posto che la previsione della sospensione è stata introdotta dalla L.12/7/91 n.203 (lotta alla criminalità organizzata e trasparenza della P.A.), il G.E. deve trasmettere gli atti del processo di espropriazione al P.M. per le opportune indagini penali per verificare se sussistono gli estremi del reato di turbativa degli incanti (art.353 c.p.) con possibile confisca penale della somma versata. Ad esito dell’indagine penale il G.E. può alternativamente: - revocare l’aggiudicazione già sospesa e far ripartire il procedimento di vendita per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, salvo rinviare la scelta disponendo l’amministrazione giudiziaria ex art.591 cpc; - revocare la sospensione della vendita ed emettere il decreto di trasferimento. In ogni caso l’aggiudicatario potrebbe proporre ex art.617 cpc opposizione alla sospensione (che è pur sempre un atto esecutivo), per carenza di motivazione o per essere stato pronunciato senza preventivo contraddittorio G.13) INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO (ART. 587 CPC). Il G.E. o il professionista delegato deve d’ufficio provvedere alla verifica dell’esatto e tempestivo pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. In casa di accertata inadempienza il G.E deve.: a) dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario che comunque non è mai divenuto proprietario dell’immobile e non acquista la qualità di debitore esecutato; b) pronunciare la perdita della cauzione a titolo di “multa” che viene incamerata dalla procedura ex art.509 cpc; c) fissare un’udienza per l’audizione delle parti ex art.569 cpc perchè possano fare le necessarie osservazioni sulle modalità della futura vendita; d) disporre un nuovo incanto che in realtà si configura come la continuazione del medesimo procedimento, tant’è che se era già stato delegato un professionista questi provvederà senza necessità di un nuovo provv.to di delega. Nulla esclude che il G.E., per il combinato disposto dell’art.587, II comma cpc che richiama gli artt.576 e segg cpc, possa revocare la delega già concessa, ovvero delegare per la prima volta il professionista l’incanto in danno dell’aggiudicatario inadempiente. Se il prezzo che se ne ricava unitamente alla cauzione confiscata risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, il G.E. pronuncia ex art.177 disp.att. cpc decreto di condanna dell’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza (art.587,II comma, cpc). Se il prezzo che se ne ricava unitamente alla cauzione confiscata risulta pari o superiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente nulla deve. G.14) VENDITA FORZATA DI BENI INDIVISI (ART. 600 CPC). L’oggetto dell’espropriazione di beni indivisi è la quota del debitore esecutato. La procedura esecutiva di beni indivisi incide sulla posizione dei comproprietari, cui deve essere sempre notificato l’avviso del pignoramento con l’invito a comparire ex art.180 Disp.Att..cpc. per essere sentiti come soggetti interessati. La procedura può avere tre possibili esiti: a) separazione della quota in natura spettante al debitore (consiste in una divisione parziale in forza della quale la quota “pro indiviso” assoggettata all’espropriazione è convertita in un diritto esclusivo su di una porzione individuata della cosa comune, mentre per la parte restante il bene rimane indiviso); questa è la soluzione preferita dal legislatore ogni qualvolta sia possibile; b) divisione della quota in natura, secondo il codice civile (in questo caso la divisione sarebbe “totale”), con gli inevitabili tempi lunghi di definizione della procedura potendo richiedere anche l’instaurazione di un giudizio divisorio (N.B. Il G.E. anche in pendenza di un giudizio divisorio potrebbe disporre la separazione della quota in natura o, ricorrendone i presupposti, di ordinare la quota indivisa); c) vendita della quota indivisa. I soggetti “interessati” nella procedura de quo, oltre ai creditori concorrenti, al debitore esecutato e i contitolari del bene esecutato sono: - i creditori iscritti a carico sia della quota, sia dell’intero bene, tra cui il creditore ipotecario ex art. 2825 c.c.; - i creditori e gli aventi causa del contitolare (non necessariamente debitore esecutato) che si siano opposti alla divisione o siano intervenuti nel giudizio divisorio pendente ex art.1113 c.c.; - in caso di espropriazione di immobile indiviso promossa in pendenza del giudizio di divisione, “gli acquirenti di diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale” (art.1113, III comma, c.c). La domanda di separazione, trattandosi di un atto esecutivo e di disposizione del diritto oggetto di espropriazione che comporta una immediata modifica della consistenza del bene indiviso, può essere richiesta solo dal creditore procedente, i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo o dai contitolari. Gli “interessati” (debitore esecutato o terzo proprietario/contitolare contro cui si svolge l’espropriazione, gli intervenuti senza titolo esecutivo, i creditori degli altri contitolari) possono soltanto “formulare osservazioni” non vincolanti per il Giudice dell’esecuzione. In mancanza di istanza di separazione, o se il G.E. valuta discrezionalmente l’inopportunità o la non convenienza economica della divisione ( cioè “la separazione non è possibile” ) dispone o la divisione o la vendita della quota indivisa. (art.600, II comma, cpc). G.15) INSTAURAZIONE DEL PROCESSO DI DIVISIONE (ART. 181 DIS.ATT. CPC). Il G.E., anche se non appartiene all’Ufficio giudiziario competente per la divisione, purchè siano presenti tutti gli interessati, provvede ex art.175 e segg cpc all’istruzione della causa (ordinario processo di divisione al quale sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli artt.784 e segg cpc). senza necessità che una parte formuli una domanda di separazione. Se non sono presenti tutti gli interessati, fissa l’udienza di comparizione delle parti concedendo alla parte più diligente (compreso il debitore esecutato, i contitolari, i creditori concorrenti muniti di tiolo esecutivo) termine (perentorio) fino a 60 gg prima, per l’integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’ordinanza di cui all’art.600 cpc. G.16) SOSPENSIONE DELL’ESPROPRIAZIONE (ART. 601 CPC). Se il G.E. dispone la divisione l’esecuzione è sospesa di diritto. La notifica dell’ordinanza di cui all’art.600 cpc ad opera della parte più diligente (vedi sub F.15) è un atto funzionale ad evitare l’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti ex art.630, I comma, cpc. L’espropriazione rimane sospesa finchè sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’art.627 cpc ( dal passaggio in giudicato della sentenza di I grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello). Il processo di esecuzione dovrà essere riassunto per proseguire secondo le forme ordinarie. Se al debitore viene attribuita la titolarità esclusiva di una parte del bene, il G.E. provvede alla liquidazione forzata nelle forme dell’assegnazione o della vendita. Se il bene risulta già venduto nel corso del giudizio di divisione ex artt.787 e 788 cpc e al debitore esecutato sia stata attribuita una somma di danaro, il procedimento di espropriazione può passare direttamente alla fase di distribuzione del ricavato. G.17 VENDITA DELLA COSA INDIVISA (ART. 600, II comma CPC). Il G.E. a norma dell’art.600, II comma, cpc puo disporre la vendita della quota indivisa se ritiene probabile che tale vendita possa avvenire ad un prezzo quanto meno pari o superiore al valore della stessa determinato ex art.568 cpc. Con tale possibilità si viene incontro ai creditori concorrenti interessati ad una celere definizione della procedura e al debitore esecutato interessato ad una fruttuosa liquidazione della sua quota. III FASE LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO H) La somma ricavata, che costituisce la c.d. “massa attiva” riveniente dalla procedura esecutiva, viene distribuita a favore dei creditori che costituiscono la c.d. “massa passiva”, per soddisfare i rispettivi crediti secondo l’ordine degli eventuali privilegi riconosciuti dal G.E. A) La MASSA ATTIVA (art.509 cpc) è formata dalle seguenti voci : a) prezzo delle cose vendute ad un terzo acquirente che può anche essere un creditore concorrente; b) conguaglio che il creditore concorrente deve versare alla procedura nel caso gli venga assegnato il bene pignorato valutato in misura superiore all’ammontare del suo credito (se il valore del bene fosse pari al credito si verificherebbe la c.d. “assegnazione satisfattiva”); c) rendite o proventi delle cose pignorate sono gli accessori, le pertinenze e i frutti (sia civili: interessi, dividendi o pigioni; sia naturali) del bene pignorato (art.2912 c.c.) al netto delle spese (compenso al custode); d) multe, ovvero somme di danaro versate dal debitore o da terzi interessati all’acquisto e perdute per eventuali inadempimenti (es.mancata conclusione della conversione del pignoramento chiesta dal debitore ex art. 495 cpc, cauzione versata dall’assegnatario inadempiente ex art.587 cpc, perdita di 1/10 della cauzione dell’offerente per omessa partecipazione alla gara senza documentato giustificato motivo ex art.580, II comma, cpc; perdita integrale della cauzione dell’offerente in aumento di un quinto dopo l’incanto qualora la gara vada deserta ex art.584, V comma cpc); e) risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario inadempiente sia nelle procedure esecutive mobiliari (art.540, II comma, cpc) che immobiliari (art.587 cpc) pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello ricavato dalla nuova liquidazione forzata unitamente alla cauzione confiscata. B) La MASSA PASSIVA (art.510, I comma, cpc) è formata dalle seguenti voci: 1) le spese di giustizia anticipate dai creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo (spese per il pignoramento, per la conservazione, gestione e amministrazione del bene pignorato, per le pubblicità, spese e diritti spettanti all’Uff.Giud.) da soddisfare in prededuzione su ogni altro credito; il residuo da ripartire ai: 2) creditori muniti di causa legittima di prelazione e in possesso di titolo esecutivo da soddisfare integralmente nell’ordine di prelazione stabilito dal codice civile, indipendentemente dalla tempestività del loro intervento non esistendo “privilegi processuali”. 2.a) creditori muniti di causa legittima di prelazione non muniti di titolo esecutivo (art.510, II e III comma, cpc): la somma per l’integrale soddisfacimento viene accantonata al massimo per 3 anni per consentire ai creditori di munirsi del titolo. La distribuzione anche parziale, rispettando l’ordine di prelazione, verrebbe disposta dal G.E. dopo la comparizione delle parti (debitore, creditore procedente e intervenuti, con esclusione di quelli integralmente soddisfatti) N.B. Potrebbe accadere che alcuni creditori perdono il loro credito per l’impossibilità di acquisire il titolo entro il tempo massimo dei 3 anni per motivi a loro non imputabili (si pensi ai tempi necessari per ottenere una sentenza definitiva di una questione pregiudiziale ex art.295 cpc.); il residuo da ripartire ai 3) creditori chirografari nell’ordine seguente: 3.a) creditore procedente, o i creditori procedenti nel caso di pignoramento su istanza di più creditori (art.493 cpc) 3.b) creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti tempestivamente (nei termini di cui al punto sub D.4) 3.c) creditori che, prima della scadenza del termine perchè l’intervento sia tempestivo, hanno successivamente pignorato i medesimi beni (art.493, II comma, cpc) il residuo da ripartire ai 3.d) creditori intervenuti tempestivamente che non hanno ottemperato all’invito ad estendere il pignoramento ad altri beni o ad anticiparne le spese se privi di titolo esecutivo (art.499. IV comma, cpc.) il residuo da ripartire ai 3.e) creditori che, dopo la scadenza del termine per intervenire tempestivamente, hanno successivamente pignorato i medesimi beni da soddisfare ciascuno in proporzione all’ammontare del proprio credito. L’eventuale residuo, dopo la distribuzione delle somme accantonate a favore dei creditori privilegiati che nel frattempo si siano procurati il titolo, ovvero dopo che sia decorso il termine massimo di 3 anni per consentire agli stessi tale incombente (vedi sub 2.a) va consegnato al 4) debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione (art.510, ultimo comma, cpc). I) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE- ART.541 E SEGG C.P.C. I.1) Nell’espropriazione mobiliare, diretta e presso terzi, il riparto può essere alternativamente concordato tra i creditori concorrenti, sentito il debitore (art.541 cpc), ovvero giudiziale su richiesta di qualunque creditore, in mancanza di un accordo (art.542 cpc). Nell’espropriazione immobiliare, a meno che non vi sia un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori (art.510,I comma,cpc), la distribuzione è giudiziale (art.596 cpc) su un progetto predisposto dal G.E. o dal professionista delegato ex art.591/bis cpc. entro 30 gg dal versamento del prezzo e che viene depositato in Cancelleria per la consultazione da parte dei creditori e del debitore con pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza. I.2) La controversia sulla sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o sulle eventuali prelazioni sorta tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, viene risolta dallo stesso G.E., sentite le parti ed effettuati i necessari accertamenti, con ordinanza (impugnabile ex art.617,II comma cpc) con la quale può anche disporre la sospensione, anche parziale, della somma ricavata (art.512 cpc). Secondo la nuova formulazione dell’art.512 cpc - il procedimento, è di competenza dello stesso G.E. che ha può discrezionalmente valutare di - sospendere la distribuzione con provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art.669/terdecies come previsto dall’art.624, II comma, cpc, in attesa di risolvere la controversia previa - istruttoria semplificata, pur nel rispetto del contraddittorio, che si conclude con - un’ordinanza modificabile o revocabile ex art.487 cpc fino all’effettivo riparto e comunque - impugnabile, entro 20 gg dalla pronuncia, con ricorso al G.E. ex art.617,II comma, cpc (opposizione agli atti esecutivi) che introduce un giudizio di merito che si conclude con - sentenza non impugnabile salvo ricorso straordinario in Cassazione ex art.111 Cost. ====0====