Le modifiche alle procedure esecutive BCC – Cuneo, 3/11/2015 www.studiolaplaca.it 1 Introduzione Finalità della riforma per quanto ci occupa: favorire l’efficienza della esecuzione forzata ai fini di una più efficace soddisfazione delle pretese creditorie. Accelerazione dei procedimenti Nuove modalità di pubblicità degli avvisi Stima del bene ancorato a parametri ben delineati www.studiolaplaca.it 2 Determinazione del valore dell’immobile Il valore viene determinato del GE in base al valore di mercato, tenuto conto: 1. Degli elementi forniti dalle parti 2. Di quanto affermato dall’estimatore www.studiolaplaca.it 3 Punti salienti • Superficie immobile (commerciale), • Valore mq e complessivo, • Riduzione valore mercato, • Oneri regolarizzazione urbanistica, • Stato uso e manutenzione • Possesso • Vincoli ed oneri • Spese condominiali. www.studiolaplaca.it 4 Modifiche all’art. 173 bis Disp. Att. Cpc: 7) in caso di opera abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’articolo 36del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero dall’art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli: 9) l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. www.studiolaplaca.it 5 Art. 569 cpc Nomina del CTU e giuramento Riduzione dei termini entro i quali il G.E , dopo il deposito della documentazione ipocatastale , nomina l’esperto stimatore , ridotti da 30 a 15 gg. Riduzione da 120 a 90 giorni del termine entro il quale il G.E. è tenuto a fissare udienza di comparizione delle parti per autorizzare la vendita L’esperto giura in cancelleria www.studiolaplaca.it 6 Compenso del perito Art. 161 disp. Att. Cpc Calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita Acconti non superiori al 50% Saldo ad avvenuta aggiudicazione www.studiolaplaca.it 7 Nuovi contenuti dell’autorizzazione alla vendita Fissazione di un unico termine ( tra 90 e 120 gg) entro cui depositare le offerte Abbandono quindi della doppia vendita senza e con incanto Stabilisce il prezzo base determinato a norma dell’art. 568 cpc Indica l’offerta minima www.studiolaplaca.it 8 Nuovi contenuti dell’autorizzazione alla vendita Quando ricorrono giustificati motivi il Giudice può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi . Dispone la vendita con incanto solo quando ritenga che mediante la stessa il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore di stima www.studiolaplaca.it 9 Art. 173 quinquies disp. Att. Cpc Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo . Utilizzo di sistemi telematici di pagamento . Tempi dell’accredito Cauzione rilasciata anche con fideiussione bancaria , rilasciata a prima richiesta da Banche , società assicuratrici, intermediari finanziari www.studiolaplaca.it 10 Offerte d’acquisto Art. 571 cpc Novità : le offerte sono ammissibili anche quando offrono un importo che è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza ma non oltre un quarto. Ante riforma non erano ammissibili. www.studiolaplaca.it 11 Deliberazione sull’offerta unica art. 572 cpc Oggetto di due successivi interventi normativi nel corso dell’anno, con riduzione sempre più marcata della vendita con incanto. offerta pari al valore di stima : accolta Offerta inferiore entro i limiti di ¼ del valore di stima: decisione demandata al Giudice , può accogliere se : A) ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita ( non precisa se con incanto o senza) B) non sono state presentate istanze di assegnazione www.studiolaplaca.it 12 Sempre sull’unica offerta Coordinamento tra istanza di assegnazione prevista ai sensi dell’art. 588 cpc e unica offerta inferiore al prezzo base , ma entro il quarto : esclusa la possibilità di rilancio e si assegna. www.studiolaplaca.it 13 Esito della gara tra offerenti Art. 573 cpc : Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione. Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588. www.studiolaplaca.it 14 Gara fra gli offerenti Applicabile anche alle procedure esecutive già pendenti A) si procede sempre alla gara a prescindere dal prezzo offerto. B) Se manca la gara per mancanza di adesioni o nuova vendita o dispone a favore dell’offerente migliore. C) Se ci sono più offerte dello stesso valore disporrà la vendita a favore di chi ha presentato l’offerta per primo. www.studiolaplaca.it 15 Potenziamento dell’assegnazione art. 573 e 588 cpc Regime precedente alla riforma: sfavore verso assegnazione del bene al creditore , si poteva assegnare solo in assenza di offerte di acquisto e al prezzo di stima ex art. 568 cpc. www.studiolaplaca.it 16 Riforma 2015 inversione di tendenza Si presenta nel termine di giorni 10 prima della data dell’udienza fissata per la vendita. Si prevede che il prezzo offerto debba essere pari o superiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per il quale è presentata ( non ammissibile l’offerta inferiore di un quarto del prezzo base) . www.studiolaplaca.it 17 Nuovi contenuti del provvedimento relativo alla vendita . Art. 574 cpc Riporto il testo , la parte in grassetto introdotta dall’art. 13 dl. 83/2015 conv. Con modificazioni L. 132/2015. Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve darsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. www.studiolaplaca.it 18 Art. 574 cpc nuova formulazione Quando l’ordinanza che ha disposta la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo parti ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583. Se il prezzo non è depositato a norma www.studiolaplaca.it del decreto di cui al primo comma, il giudice 19 provvede a norma dell’articolo 587 . Rateizzazione Possibilità di essere ammessi al versamento rateizzato del prezzo fino a 12 mesi, beneficio che viene concesso dal Giudice «quando ricorrono giustificati motivi» Ad oggi quale applicazione ha trovato la norma? www.studiolaplaca.it 20 Immissione nel possesso nel caso di rateizzazione E’ ammesso il possesso anticipato del bene , previo rilascio di una fideiussione a prima richiesta che copra il 30 % del valore dell’immobile. Garanzia dell’effettivo rilascio nel caso di inadempimento. www.studiolaplaca.it 21 Inadempienza dell’aggiudicatario Art. 587 cpc. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.” www.studiolaplaca.it 22 Decadenza dell’aggiudicatario ammesso alla rateizzazione : conseguenze Modifica dell’articolo necessaria alla luce della nuove norme introdotte. Severa sanzione nel caso di mancato rispetto del versamento delle rate : perdita della cauzione e delle rate versate. Se ammesso nel possesso anticipato il Giudice ordina il rilascio, DECRETO titolo esecutivo . www.studiolaplaca.it 23 Termine per il deposito del prezzo Il termine per il versamento del saldo prezzo dell’immobile aggiudicato è perentorio e non prorogabile. Ultima pronuncia in merito Cassazione Civile sezione III 29.5.2015 n. 11171 www.studiolaplaca.it 24 La chiusura anticipata dell’esecuzione Art. 164-bis disp.att.cpc “ Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo» www.studiolaplaca.it 25 La chiusura anticipata dell’esecuzione Articolo introdotto dalla legge n. 162/2014 Ratio: a) tutela dell’interesse del debitore esecutato a non subire la vendita dei propri beni pignorati a prezzi particolarmente bassi , b) evitare di tenere in corso procedure esecutive che si rivelino di scarsa utilità per i creditori www.studiolaplaca.it 26 La chiusura anticipata dell’esecuzione Quando si applica? Anche d’ufficio ? Causa di estinzione o di improcedibilità? Rimedi? www.studiolaplaca.it 27 Pubblicità degli avvisi Art. 490 cpc prima della riforma Pubblicità obbligatoria su siti internet appositi Pubblicità obbligatoria su quotidiani Altre forme di pubblicità proposte dal Giudice a sua discrezione www.studiolaplaca.it 28 Sistema post D.L. 83/2015 art-. 490 cpc +art. 161 quater disp. Att . cpc Pubblicità obbligatoria sul portale del Ministero Giustizia Pubblicità obbligatoria su siti internet Pubblicità facoltativa su quotidiani www.studiolaplaca.it 29 Art. 161 quater + art. 631 bis cpc La pubblicità sarà a cura del delegato ma anche su richiesta del creditore procedente e/o intervenuto con titolo. Pagamento di euro 100 a lotto . Estinzione del processo esecutivo in caso di omessa pubblicità della vendita sul portale delle vendite pubbliche . www.studiolaplaca.it 30 Art. 631 bis c.p.c. – Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’art. 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161 quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. www.studiolaplaca.it 31 Ancora sulla pubblicità degli avvisi La pubblicità obbligatoria nel portale delle vendite non è ancora entrata in vigore ma l’art. 631 bis sì. Applicabile l’articolo in questione alle ipotesi di mancata pubblicità attualmente in vigore? Diversa soluzione prospettata per la pubblicità obbligatoria e quella discrezionale , si per la prima , no per la seconda . www.studiolaplaca.it 32 Modalità telematiche della vendita Art. 161 – ter Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnicooperative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. www.studiolaplaca.it 33 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Le slides potranno essere scaricate tra qualche giorno dal sito dello studio: www.studiolaplaca.it www.studiolaplaca.it 34