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Le modifiche alle procedure
esecutive
BCC – Cuneo, 3/11/2015
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Introduzione
 Finalità della riforma per quanto ci occupa:
favorire l’efficienza della esecuzione forzata ai
fini di una più efficace soddisfazione delle pretese
creditorie.
 Accelerazione dei procedimenti
 Nuove modalità di pubblicità degli avvisi
 Stima del bene ancorato a parametri ben delineati
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Determinazione
del valore dell’immobile
Il valore viene determinato del GE in base al
valore di mercato, tenuto conto:
1. Degli elementi forniti dalle parti
2. Di quanto affermato dall’estimatore
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Punti salienti
• Superficie immobile (commerciale),
• Valore mq e complessivo,
• Riduzione valore mercato,
• Oneri regolarizzazione urbanistica,
• Stato uso e manutenzione
• Possesso
• Vincoli ed oneri
• Spese condominiali.
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Modifiche all’art.
173 bis Disp. Att. Cpc:



7) in caso di opera abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’articolo 36del
decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della
stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il
soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del
procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già
corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono
che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero
dall’art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli:
9) l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto,
su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della
perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
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Art. 569 cpc
Nomina del CTU e giuramento
 Riduzione dei termini entro i quali il G.E , dopo il
deposito della documentazione ipocatastale ,
nomina l’esperto stimatore , ridotti da 30 a 15 gg.
 Riduzione da 120 a 90 giorni del termine entro il
quale il G.E. è tenuto a fissare udienza di
comparizione delle parti per autorizzare la vendita
 L’esperto giura in cancelleria
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Compenso del perito
 Art. 161 disp. Att. Cpc
 Calcolato sulla base del prezzo ricavato
dalla vendita
 Acconti non superiori al 50%
 Saldo ad avvenuta aggiudicazione
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Nuovi contenuti
dell’autorizzazione alla vendita
 Fissazione di un unico termine ( tra 90 e
120 gg) entro cui depositare le offerte
 Abbandono quindi della doppia vendita
senza e con incanto
 Stabilisce il prezzo base determinato a
norma dell’art. 568 cpc
 Indica l’offerta minima
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Nuovi contenuti
dell’autorizzazione alla vendita
 Quando ricorrono giustificati motivi il
Giudice può disporre che il versamento del
prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un
termine non superiore a 12 mesi .
 Dispone la vendita con incanto solo quando
ritenga che mediante la stessa il bene possa
essere aggiudicato ad un prezzo superiore
alla metà rispetto al valore di stima
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Art. 173 quinquies disp. Att. Cpc
 Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di
acquisto, di prestazione della cauzione e di
versamento del prezzo .
 Utilizzo di sistemi telematici di pagamento .
 Tempi dell’accredito
 Cauzione rilasciata anche con fideiussione
bancaria , rilasciata a prima richiesta da Banche ,
società assicuratrici, intermediari finanziari
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Offerte d’acquisto
 Art. 571 cpc
 Novità : le offerte sono ammissibili anche
quando offrono un importo che è inferiore
al prezzo stabilito nell’ordinanza ma non
oltre un quarto.
 Ante riforma non erano ammissibili.
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Deliberazione sull’offerta unica
art. 572 cpc
 Oggetto di due successivi interventi normativi nel corso




dell’anno, con riduzione sempre più marcata della vendita
con incanto.
offerta pari al valore di stima : accolta
Offerta inferiore entro i limiti di ¼ del valore di stima:
decisione demandata al Giudice , può accogliere se :
A) ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire
un prezzo superiore con una nuova vendita ( non precisa se
con incanto o senza)
B) non sono state presentate istanze di assegnazione
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Sempre sull’unica offerta
Coordinamento tra istanza di
assegnazione prevista ai sensi dell’art.
588 cpc e unica offerta inferiore al
prezzo base , ma entro il quarto : esclusa
la possibilità di rilancio e si assegna.
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Esito della gara tra offerenti
 Art. 573 cpc : Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni
caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
 Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588
e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per
prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di
vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.
 Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto
dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei
tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato
nell’offerta stessa.
 Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al
valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa
luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai
sensi dell’articolo 588.
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Gara fra gli offerenti
Applicabile anche alle procedure esecutive già pendenti
A) si procede sempre alla gara a prescindere dal prezzo
offerto.
B) Se manca la gara per mancanza di adesioni o nuova
vendita o dispone a favore dell’offerente migliore.
C) Se ci sono più offerte dello stesso valore disporrà la
vendita a favore di chi ha presentato l’offerta per primo.
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Potenziamento
dell’assegnazione art. 573 e 588 cpc
Regime precedente alla riforma: sfavore verso
assegnazione del bene al creditore , si poteva
assegnare solo in assenza di offerte di
acquisto e al prezzo di stima ex art. 568 cpc.
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Riforma 2015
inversione di tendenza
 Si presenta nel termine di giorni 10 prima
della data dell’udienza fissata per la vendita.
 Si prevede che il prezzo offerto debba
essere pari o superiore al prezzo base
stabilito per l’esperimento di vendita per il
quale è presentata ( non ammissibile
l’offerta inferiore di un quarto del prezzo
base) .
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Nuovi contenuti del
provvedimento relativo alla vendita .
Art. 574 cpc
 Riporto il testo , la parte in grassetto introdotta dall’art. 13
dl. 83/2015 conv. Con modificazioni L. 132/2015.
 Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita,
dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il
termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il
versamento deve darsi, e, quando questo è avvenuto,
pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586.
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Art. 574 cpc nuova
formulazione
Quando l’ordinanza che ha disposta la vendita ha previsto che il versamento del
prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice
dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad
immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche,
società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione per un importo parti ad almeno il trenta per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria
professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la
fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore
della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni
dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo
periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la
fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del
giudice.
 Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.
 Se il prezzo non è depositato a norma
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del decreto di cui al primo comma, il giudice 19
provvede a norma dell’articolo 587 .

Rateizzazione
Possibilità di essere ammessi al versamento
rateizzato del prezzo fino a 12 mesi, beneficio
che viene concesso dal Giudice «quando
ricorrono giustificati motivi»
Ad oggi quale applicazione ha trovato la
norma?
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Immissione nel possesso
nel caso di rateizzazione
 E’ ammesso il possesso anticipato del bene ,
previo rilascio di una fideiussione a prima
richiesta che copra il 30 % del valore
dell’immobile.
 Garanzia dell’effettivo rilascio nel caso di
inadempimento.
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Inadempienza
dell’aggiudicatario
 Art. 587 cpc. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice
dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario,
pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un
nuovo incanto.
 La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei
confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata
entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione
dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il
decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì
all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare
l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
 Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il
prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a
quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al
pagamento della differenza.”
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Decadenza dell’aggiudicatario
ammesso alla rateizzazione : conseguenze
Modifica dell’articolo necessaria alla luce
della nuove norme introdotte.
Severa sanzione nel caso di mancato rispetto
del versamento delle rate : perdita della
cauzione e delle rate versate.
Se ammesso nel possesso anticipato il Giudice
ordina il rilascio, DECRETO titolo esecutivo
.
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Termine per il deposito
del prezzo
Il termine per il versamento del saldo prezzo
dell’immobile aggiudicato è perentorio e non
prorogabile.
Ultima pronuncia in merito Cassazione Civile
sezione III 29.5.2015 n. 11171
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La chiusura anticipata
dell’esecuzione
Art. 164-bis disp.att.cpc “ Quando risulta
che non è più possibile conseguire un
ragionevole soddisfacimento delle pretese dei
creditori, anche tenuto conto dei costi
necessari per la prosecuzione della procedura,
delle probabilità di liquidazione del bene e del
presumibile valore di realizzo, è disposta la
chiusura anticipata del processo esecutivo»
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La chiusura anticipata
dell’esecuzione
Articolo introdotto dalla legge n. 162/2014
Ratio:
a) tutela dell’interesse del debitore esecutato
a non subire la vendita dei propri beni
pignorati a prezzi particolarmente bassi ,
b) evitare di tenere in corso procedure
esecutive che si rivelino di scarsa utilità
per i creditori
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La chiusura anticipata
dell’esecuzione
 Quando si applica?
 Anche d’ufficio ?
 Causa di estinzione o di improcedibilità?
 Rimedi?
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Pubblicità degli avvisi
Art. 490 cpc prima della riforma
Pubblicità obbligatoria su siti internet appositi
Pubblicità obbligatoria su quotidiani
Altre forme di pubblicità proposte dal Giudice
a sua discrezione
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Sistema post D.L. 83/2015
art-. 490 cpc +art. 161 quater disp. Att . cpc
Pubblicità obbligatoria sul portale del
Ministero Giustizia
Pubblicità obbligatoria su siti internet
Pubblicità facoltativa su quotidiani
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Art. 161 quater + art. 631 bis cpc
La pubblicità sarà a cura del delegato ma
anche su richiesta del creditore procedente e/o
intervenuto con titolo.
Pagamento di euro 100 a lotto .
Estinzione del processo esecutivo in caso di
omessa pubblicità della vendita sul portale
delle vendite pubbliche .
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Art. 631 bis c.p.c. – Omessa pubblicità
sul portale delle vendite pubbliche.
Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è
effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa
imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto
munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza
l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le
disposizioni di cui all’art. 630, secondo e terzo comma. La
disposizione di cui al presente articolo non si applica quando
la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a
condizione che tale circostanza sia attestata a norma
dell’articolo 161 quater delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice.
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Ancora sulla pubblicità degli
avvisi
La pubblicità obbligatoria nel portale delle
vendite non è ancora entrata in vigore ma
l’art. 631 bis sì.
Applicabile l’articolo in questione alle ipotesi
di mancata pubblicità attualmente in vigore?
Diversa soluzione prospettata per la pubblicità
obbligatoria e quella discrezionale , si per la
prima , no per la seconda .
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Modalità telematiche della
vendita
Art. 161 – ter
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnicooperative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei
principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia,
sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma
sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica.
Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine
di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite
pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
Le slides potranno essere scaricate tra qualche
giorno dal sito dello studio:
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