I SALDI
Norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi
Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le
vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed
effettive, di acquisto dei propri prodotti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda,
suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di
tempo.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di
una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e
delle vendite di fine stagione.
Per le norme regionali si rinvia all’apposito quadro
E’ bene evidenziare comunque che alcune Regioni danno una propria definizione di prodotti
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo
periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione.
La Calabria e la Valle d’Aosta, ad esempio, intendono per tali:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.
Principali regole
1.
2.
La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune.
Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono
essere reali ed effettive.
3. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e
ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando
siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di
vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione
del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
4. I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
5. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l’indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità.
6. Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è
libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
7. Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e
POS secondo i termini delle relative convenzioni.
8. In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle
caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo
che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione
sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
E’ bene però precisare che:
 la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al
momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla
consegna esistessero già a tale data);
 il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene;
 il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla
scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato); detto
termine è più ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall’art. 1490 del codice civile per la
denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti;
 l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla
consegna del bene.
9. Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n. 8, la merce acquistata - in qualsiasi
periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” - non è, da un punto di vista legale,
“soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione
della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei
confronti del cliente.
10. Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni
dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale,
concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè:
a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero
sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per
motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza
la presenza dell'operatore commerciale.
I SALDI REGIONE PER REGIONE
Regione
ABRUZZO
(Legge n. 62/99, art. 31, mod.
L.15/2001)
BASILICATA
(Legge n. 19/99, art. 22)
CALABRIA
(Legge n. 17/99, art. 17, mod.
L.14/2000)
Delib.G.R. 8.1.2002, n. 11
CAMPANIA
(Legge n. 1/2000, art. 20)
mod. L. 13/2003
EMILIA ROMAGNA
(Delibera Giunta Reg. n. 1732,
del 28.9.99,
mod. n. 2549, del 9.12.2003)
Periodo
Eventuale
Durata
massima
Due
periodi
all’anno, Ciascun periodo ha durata
determinati dalle Camere di massima di quarantacinque
commercio.
giorni.
7 gennaio - 7 marzo
10 luglio - 10 settembre
Periodi
e
durata
da
determinarsi con atto della
giunta Regionale.
15 gennaio – 28 febbraio
15 luglio – 31 agosto)
Periodi e modalità stabiliti
dall’Assessore regionale al
commercio, almeno quaranta
giorni prima della data di inizio
delle vendite
7 gennaio - 7 marzo
7 luglio - 7 settembre
LAZIO
(Legge n. 33/99, art. 48, mod.
L.12/01)
Sei settimane consecutive a
partire dal secondo sabato del
mese di gennaio per il periodo
invernale e dal secondo sabato
del mese di luglio per il
periodo estivo
LIGURIA
(Legge n. 19/99, art. 23)
Due
periodi
all’anno,
individuati dal Comune (entro
il 30 novembre dell’anno
precedente
quello
di
riferimento).
Massimo quarantacinque
giorni per periodo, che
decorrono dal 18 gennaio e
dal 18 luglio se il Comune
non provvede.
LOMBARDIA
(Legge n. 22/2000, art. 3. mod.
L. 8/2003)
Due
periodi
all’anno, Massimo sessanta giorni
determinati
dalla
Giunta
regionale.
Delib. 13 giugno 2003, n. 7/13313
Inizio saldi invernali:
7 gennaio o giorno feriale
successivo qualora tale giornata
dovesse coincidere con la
domenica o altra festività;
Inizio saldi estivi:
primo sabato del mese di
luglio
MARCHE
(Legge n. 26/99, art. 16. mod. L.
19/02 e L. 29/04)
MOLISE
(Legge n. 33/99, art. 16))
PIEMONTE
(Legge n. 28/99, art. 14,
mod. L. 27/04)
PUGLIA
(Legge n. 11/03, art. 20
Reg. 23.12.2004 n. 12)
8 gennaio – 1° marzo
10 luglio – 1° settembre
15 gennaio –28 febbraio
15 luglio – 14 settembre
I periodi possono essere
modificati con provvedimento
della Giunta Regionale, su
parere dell’Osservatorio
Due periodi all’anno, compresi
fra il 1° gennaio ed il 31 marzo
e fra il 1° luglio ed il 30
settembre
7 gennaio – 28 febbraio
15 luglio – 15 settembre
Dal
giorno
successivo
TOSCANA
(Regolamento n. 4/99, art. 16, all’Epifania fino al 7 marzo e
modif. dal Reg. n. 5/2000, dal dal primo sabato successivo al
DPGR 21.7.2002, n. 26/R, dal 9 luglio fino al 10 settembre. I
Comuni possono definire
DPGR 16.3.2004, n. 17/R)
date di inizio successive e
durate diverse da quelle
indicate.
Due volte l’anno, nel periodo
UMBRIA
successivo al natale ed in
(Reg. Reg. N.39/99, art.5)
estate-autunno. La data di
inizio e la durata sono stabilite
Determ. 10237, del 24.11.2004
con
provvedimento
della
Giunta
regionale
avente
Con Determ. Dirigenziale 2005 validità biennale.
i saldi estivi 2005 sono stati
anticipati di 2 giorni
dal 7 gennaio per 60 giorni
dal 10 luglio per 60 giorni
Nell’ambito di tali periodi i
Comuni fissano annualmente
la durata delle vendite di fine
stagione fino ad un massimo
di otto settimane, anche non
continuative, per ciascun
periodo. Per la definizione
del calendario annuale, i
Comuni si raccordano con
quelli confinanti.
VENETO
(Delibera Giunta Reg. del
6.7.99, n. 2337, mod. D.G.R.
26.11.2001 n. 3167)
FRIULI VENEZIA GIULIA
(legge n. 8/99, art. 31)
Decreto Direttoriale
7 gennaio - 28 febbraio
15 luglio - 31 agosto
Due
periodi
all’anno, Massimo nove settimane
determinati dalla Regione
7 gennaio – 31 marzo
10 luglio – 30 settembre
Con Decreto 2005 i saldi estivi
2005 sono stati anticipati di 1
giorno
SARDEGNA
D.G.R. 55/108 del 29.12.2000
La Giunta regionale, in attesa
dell’approvazione
dei
provvedimenti attuativi del
D.Lgs. n. 114/98, ha deliberato
che i periodi in cui possono
essere effettuate le vendite di
fine stagione sono:
8 luglio - 8 settembre
8gennaio - 8marzo
Le date sono stabilite con
decreto assessoriale entro il 30
giugno per il biennio successivo,
previo
parere
delle
organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a
livello
regionale,
delle
Decreto Assessoriale 12.5.2005 associazioni di consumatori e
valido per i saldi estivi 2005 e dell'ANCI
SICILIA
(legge n. 9/96, modificata dalla
L. n. 28/97, dalla L. n. 20/2003
e, dal 1° gennaio 2005, dalla L.
n. 17/2004)
per il biennio 2006-2007
2° sabato luglio – 15 settembre
2° sabato gennaio – 15 marzo
VALLE D’AOSTA
(Legge n. 12/99, art. 16, mod.
L. 36/2004)
10 gennaio - 31 marzo
10 luglio - 30 settembre
I periodi sono stabiliti con
Prov. di TRENTO
(legge n. 4/2000, art. 21 e legge deliberazione della Giunta
provinciale.
n. 3/83, artt. 14 e 15)
Prov. di BOLZANO
(legge n. 7/2000, art. 10)
Due
periodi
all’anno,
determinati,
per
settori
merceologici e per zone, dalla
Camera di commercio.
massimo
cinquanta
giorni consecutivi per
ciascun periodo
I saldi nelle principali città italiane
CITTA’
PERIODO DEI SALDI
Saldi estivi 2005
Milano (**)
Torino (*)
Aosta (**)
Genova (*)
Venezia (**)
Trieste (**)
Bologna (**)
Firenze (**)
Ancona (**)
Perugia (**)
Roma (**)
Napoli (**)
Bari (**)
Palermo (**)
Cagliari (**)
Catanzaro (**)
2 luglio - 30 agosto
2 luglio - 27 agosto
10 luglio – 30 settembre
8 luglio - 21 agosto
15 luglio - 31 agosto
9 luglio – 30 settembre
7 luglio - 7 settembre
16 luglio - 10 settembre
10 luglio – 1° settembre
8 luglio – 5 settembre
9 luglio – 19 agosto
30 giugno – 24 settembre
15 luglio - 15 settembre
9 luglio - 15 settembre
8 luglio – 8 settembre
15 luglio – 31 agosto
(*) Periodi determinati dal Comune, in base alla legge regionale
(**) Periodi determinati direttamente dalla Regione