I SALDI Norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. Per le norme regionali si rinvia all’apposito quadro E’ bene evidenziare comunque che alcune Regioni danno una propria definizione di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione. La Calabria e la Valle d’Aosta, ad esempio, intendono per tali: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio; d) gli articoli sportivi; e) gli articoli di elettronica; f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio. Principali regole 1. 2. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune. Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive. 3. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico. 4. I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo normale (quello originario); b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita; c) il prezzo finale di vendita (quello scontato). 5. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l’indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità. 6. Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. 7. Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni. 8. In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). E’ bene però precisare che: la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data); il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene; il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato); detto termine è più ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall’art. 1490 del codice civile per la denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti; l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. 9. Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n. 8, la merce acquistata - in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” - non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente. 10. Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè: a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale. I SALDI REGIONE PER REGIONE Regione ABRUZZO (Legge n. 62/99, art. 31, mod. L.15/2001) BASILICATA (Legge n. 19/99, art. 22) CALABRIA (Legge n. 17/99, art. 17, mod. L.14/2000) Delib.G.R. 8.1.2002, n. 11 CAMPANIA (Legge n. 1/2000, art. 20) mod. L. 13/2003 EMILIA ROMAGNA (Delibera Giunta Reg. n. 1732, del 28.9.99, mod. n. 2549, del 9.12.2003) Periodo Eventuale Durata massima Due periodi all’anno, Ciascun periodo ha durata determinati dalle Camere di massima di quarantacinque commercio. giorni. 7 gennaio - 7 marzo 10 luglio - 10 settembre Periodi e durata da determinarsi con atto della giunta Regionale. 15 gennaio – 28 febbraio 15 luglio – 31 agosto) Periodi e modalità stabiliti dall’Assessore regionale al commercio, almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle vendite 7 gennaio - 7 marzo 7 luglio - 7 settembre LAZIO (Legge n. 33/99, art. 48, mod. L.12/01) Sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo LIGURIA (Legge n. 19/99, art. 23) Due periodi all’anno, individuati dal Comune (entro il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento). Massimo quarantacinque giorni per periodo, che decorrono dal 18 gennaio e dal 18 luglio se il Comune non provvede. LOMBARDIA (Legge n. 22/2000, art. 3. mod. L. 8/2003) Due periodi all’anno, Massimo sessanta giorni determinati dalla Giunta regionale. Delib. 13 giugno 2003, n. 7/13313 Inizio saldi invernali: 7 gennaio o giorno feriale successivo qualora tale giornata dovesse coincidere con la domenica o altra festività; Inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio MARCHE (Legge n. 26/99, art. 16. mod. L. 19/02 e L. 29/04) MOLISE (Legge n. 33/99, art. 16)) PIEMONTE (Legge n. 28/99, art. 14, mod. L. 27/04) PUGLIA (Legge n. 11/03, art. 20 Reg. 23.12.2004 n. 12) 8 gennaio – 1° marzo 10 luglio – 1° settembre 15 gennaio –28 febbraio 15 luglio – 14 settembre I periodi possono essere modificati con provvedimento della Giunta Regionale, su parere dell’Osservatorio Due periodi all’anno, compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre 7 gennaio – 28 febbraio 15 luglio – 15 settembre Dal giorno successivo TOSCANA (Regolamento n. 4/99, art. 16, all’Epifania fino al 7 marzo e modif. dal Reg. n. 5/2000, dal dal primo sabato successivo al DPGR 21.7.2002, n. 26/R, dal 9 luglio fino al 10 settembre. I Comuni possono definire DPGR 16.3.2004, n. 17/R) date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Due volte l’anno, nel periodo UMBRIA successivo al natale ed in (Reg. Reg. N.39/99, art.5) estate-autunno. La data di inizio e la durata sono stabilite Determ. 10237, del 24.11.2004 con provvedimento della Giunta regionale avente Con Determ. Dirigenziale 2005 validità biennale. i saldi estivi 2005 sono stati anticipati di 2 giorni dal 7 gennaio per 60 giorni dal 10 luglio per 60 giorni Nell’ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale, i Comuni si raccordano con quelli confinanti. VENETO (Delibera Giunta Reg. del 6.7.99, n. 2337, mod. D.G.R. 26.11.2001 n. 3167) FRIULI VENEZIA GIULIA (legge n. 8/99, art. 31) Decreto Direttoriale 7 gennaio - 28 febbraio 15 luglio - 31 agosto Due periodi all’anno, Massimo nove settimane determinati dalla Regione 7 gennaio – 31 marzo 10 luglio – 30 settembre Con Decreto 2005 i saldi estivi 2005 sono stati anticipati di 1 giorno SARDEGNA D.G.R. 55/108 del 29.12.2000 La Giunta regionale, in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 114/98, ha deliberato che i periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione sono: 8 luglio - 8 settembre 8gennaio - 8marzo Le date sono stabilite con decreto assessoriale entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle Decreto Assessoriale 12.5.2005 associazioni di consumatori e valido per i saldi estivi 2005 e dell'ANCI SICILIA (legge n. 9/96, modificata dalla L. n. 28/97, dalla L. n. 20/2003 e, dal 1° gennaio 2005, dalla L. n. 17/2004) per il biennio 2006-2007 2° sabato luglio – 15 settembre 2° sabato gennaio – 15 marzo VALLE D’AOSTA (Legge n. 12/99, art. 16, mod. L. 36/2004) 10 gennaio - 31 marzo 10 luglio - 30 settembre I periodi sono stabiliti con Prov. di TRENTO (legge n. 4/2000, art. 21 e legge deliberazione della Giunta provinciale. n. 3/83, artt. 14 e 15) Prov. di BOLZANO (legge n. 7/2000, art. 10) Due periodi all’anno, determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. massimo cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo I saldi nelle principali città italiane CITTA’ PERIODO DEI SALDI Saldi estivi 2005 Milano (**) Torino (*) Aosta (**) Genova (*) Venezia (**) Trieste (**) Bologna (**) Firenze (**) Ancona (**) Perugia (**) Roma (**) Napoli (**) Bari (**) Palermo (**) Cagliari (**) Catanzaro (**) 2 luglio - 30 agosto 2 luglio - 27 agosto 10 luglio – 30 settembre 8 luglio - 21 agosto 15 luglio - 31 agosto 9 luglio – 30 settembre 7 luglio - 7 settembre 16 luglio - 10 settembre 10 luglio – 1° settembre 8 luglio – 5 settembre 9 luglio – 19 agosto 30 giugno – 24 settembre 15 luglio - 15 settembre 9 luglio - 15 settembre 8 luglio – 8 settembre 15 luglio – 31 agosto (*) Periodi determinati dal Comune, in base alla legge regionale (**) Periodi determinati direttamente dalla Regione