CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Blu Spa omissis CLASSIFICAZIONE Art. 1 sez.2(Classificazione dei lavoratori) 1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono i valori della retribuzione base riportati nella tabella allegata. I livelli indicati sono uguali per tutti i lavoratori. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A). 2. La classificazione unica di cui sopra mentre determina comuni livelli di retribuzione base non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il regime assicurativo e previdenziale, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo. A) DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie che seguono. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie consentono di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della 1a categoria, non indicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie. Omissis SESTA CATEGORIA Appartengono a questa categoria: - I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Supervisor di squadra o gruppi operativi Progettista di sistemi/servizi Tecnico di pianificazione rete Tecnico senior di centro di controllo Approvvigionatore/Buyer Tecnico esperto di impianti dei centri di controllo Addetto senior Help-Desk Segretario/a assistente Venditore senior SETTIMA CATEGORIA Appartengono a questa categoria: - I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali: a questi lavoratori viene corrisposto un elemento retributivo di lire 115.000 mensili. Tecnico esperto di impianti dei centri di controllo Supervisor esperto Progettista di complessi Specialista di progettazione sistemi/servizi Specialista di pianificazione di rete Specialista di approvvigionamenti Specialista di pianificazione aziendale. - I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190; agli stessi viene corrisposta un'indennità di funzione di lire 190.000 mensili, comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria. Responsabile di struttura Professional di elevata specializzazione ed esperienza. B) QUADRI Ai sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue: 1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di “Quadro” viene effettuata dalle Parti stipulanti con il presente contratto collettivo di lavoro; 2) l'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 5 della citata legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali attuati nei suoi confronti per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli; 3) previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima; 4) in relazione alle proprie esigenze, l’azienda di norma promuoverà la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali; 5) per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni della Parte speciale – Sezione 1 del presente contratto. C) MOBILITA' PROFESSIONALE La formazione e la qualificazione professionale rappresentano lo strumento per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali. Blu porrà pertanto in essere iniziative adeguate, fornendo informativa alle Organizzazioni sindacali sui programmi formativi e sulle ricadute sui percorsi di mobilità professionale. L’ Azienda comunque applicherà i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità: a) gli impegati in possesso di laurea, in fase di inserimento in azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita; b) gli impiegati in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento in azienda verranno inquadrati nella 4a categoria. Tali lavoratori passeranno alla 5a categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito; c) gli impiegati e gli operai inseriti in posizioni di lavoro rientranti nelle declaratorie della 2a e 3a categoria passeranno alla categoria superiore dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza. Art. 2 sez.2 (Cumulo di mansioni) 1. Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e in materia di mobilità dal punto C), art. 1 della presente Sezione. Art. 2 sez.3(Reperibilità operativa) 1. Con "reperibilità operativa" si individua nel presente contratto collettivo la disponibilità del lavoratore, programmata dall'azienda, ad operare, fuori dal normale orario di lavoro per assicurare sia con intervento diretto, sia coordinando l'attività di altri dipendenti - la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti. 2. Per "intervento" si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito della segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto (con mezzi telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo. 3. In considerazione della necessità per l'azienda di assicurare la continuità del servizio alla clientela, nel rispetto degli obblighi derivanti dai Capitolati d'oneri del Ministero delle Comunicazioni, le Parti concordano sulla istituzione di uno specifico trattamento per i lavoratori in reperibilità operativa per le unità dei Sistemi informativi e Sistemi di rete. 4. L'azienda, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali, si riserva l'estensione a ulteriori unità per le quali venissero individuate le stesse condizioni. 5. Le Parti concordano sull'applicabilità, in fase sperimentale, del trattamento di seguito indicato. a) Per la disponibilità in ciascuna giornata di reperibilità l'Azienda erogherà i seguenti importi, sulla base della categoria professionale di inquadramento: Giorno Orario Importo per categoria professionale inizio reperibilità 1a-5a 6a-7a e Quadri Da lunedì al venerdì: 17.30-08.30 g.s. L. 40.000 45.000 Sabato 08.30-08.30 g.s. L. 80.000 100.000 Domenica e festivi 08.30-08.30 g.s. L. 100.000 125.000 Detti importi sono comprensivi di eventuali interventi da remoto per una durata complessiva giornaliera sino a 30 minuti; in tal caso non si da luogo ai trattamenti aggiuntivi di seguito indicati. b) In caso di intervento effettuato nei periodi di reperibilità - ai lavoratori inquadrati sino alla 5a categoria verrà corrisposta la normale retribuzione con le maggiorazioni previste dal presente contratto; - ai lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria ed ai quadri verrà erogato un importo forfettario su base giornaliera commisurato alla complessità e alla durata complessiva dell'intervento/degli interventi: - sino a 2 ore L. 40.000 - tra le 2 e le 4 ore L. 60.000 - oltre le 4 ore L. 80.000 - in caso di interventi tra le 22.00 e le 7.00, ai lavoratori verrà riconosciuto un riposo compensativo alle seguenti condizioni e misure: Giorno inizio reperibilità Fascia oraria Durata intervento di riferimento Dal lunedì al sabato Domenica e festivi Giornate di riposo comp. 22.00-7.00 g.s. Sino a 4 ore 0.5 22.00-7.00 g.s. Più di 4 ore 1.0 22.00-7.00 g.s. Tra le 4 e le 8 ore 0.5 22.00-7.00 g.s. Più di 8 ore 1.0 6. I trattamenti definiti nel presente articolo devono intendersi: - comprensivi dell'incidenza sugli istituti di legge e di contratto collettivo a liquidazione indiretta; - integralmente assorbibili in caso di future disposizioni di legge o di contratto che modifichino la disciplina relativa alla disponibilità e alle prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale orario di lavoro. Dichiarazione a verbale L'azienda dichiara di prevedere, in fase sperimentale, di regola periodi di disponibilità settimanale per ognuno dei dipendenti interessati, con una frequenza non superiore a una settimana ogni quattro. Il lavoratore interessato sarà di regola informato con un preavviso minimo di quarantotto ore. Sez. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 1 (Retribuzione) 1. La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore con periodicità mensile. 2. Ai fini del presente contratto la normale retribuzione mensile e/o giornaliera è composta dalle seguenti voci: retribuzione base, e.d.r., aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito, elemento retributivo per la 7a categoria, indennità di funzione per i quadri, indennità maneggio denaro. 3. La quota oraria della normale retribuzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 gli importi delle voci stabilite in misura mensile. 4. All'atto del pagamento della retribuzione (con accredito sul c/c bancario indicato dal lavoratore) verrà consegnata o inviata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute. 5. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta. Art. 2 (Aumenti periodici di anzianità) 1. I lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, fino ad un massimo di 5, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura riportata nella seguente tabella secondo la categoria della classificazione unica di appartenenza: 1a 33.000 2a 38.600 3a 44.600 4a 47.700 5a 52.900 6a 65.000 7a 72.000 Q 72.000 2. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. 3. In caso di passaggio degli operai dalla 2a alla 3a categoria e dalla 3a alla 4a categoria e in caso di passaggio degli impiegati dalla 4a alla 5a categoria e dalla 5a alla 6a categoria, l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici nonché il numero degli stessi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. 4. Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici l'anzianità di servizio decorre dal momento dell'assunzione. Art. 3 (Tredicesima mensilità) 1. In occasione della ricorrenza natalizia, l'azienda corrisponderà ai lavoratori una tredicesima mensilità. 2. Per i lavoratori in servizio per l’intero periodo annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) la tredicesima è costituita da una mensilità della normale retribuzione mensile. 3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. 4. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. Art. 4 (Mense aziendali) 1. I lavoratori potranno accedere alle mense aziendali esistenti presso le varie sedi. I lavoratori operanti presso sedi sprovviste di mensa aziendale avranno a disposizione buoni pasto usufruibili, nel rispetto delle vigenti norme di legge e delle disposizioni aziendali, presso esercizi convenzionati. 2. Le Parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dall’azienda non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. nè degli altri istituti contrattuali e di legge. Art. 5 (Premio di risultato) 1. La contrattazione aziendale potrà definire l’istituzione di un Premio annuale calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonchè ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. 2. Per acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni dell’azienda e le prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività del posizionamento sul mercato e le condizioni di redditività dell’impresa. A tale scopo le parti si incontreranno nell’ultimo trimestre del 2001, individuando in tale occasione meccanismi e criteri coerenti con i principi del protocollo del 23 luglio 1993. ALLEGATO RETRIBUZIONI MENSILI in vigore dal 1° marzo 2000 Categoria Retribuzione base(*) E.D.R. (**) Ind.funzione Elemento retributivo Totale Q 2.684.000 20.000 190.000 7 2.684.000 20.000 6 2.492.000 20.000 2.512.000 5 2.208.000 20.000 2.228.000 4 2.086.000 20.000 2.106.000 3 2.013.500 20.000 2.033.500 2 1.874.000 20.000 1.894.000 1 1.737.500 20.000 1.757.500 2.894.000 115.000 2.819.000 ---------------------------(*) I valori indicati comprendono gli importi relativi all’ex indennità di contingenza conglobata nelle seguenti misure: Q e 7a cat. L. 1.027.976; 6a cat. L. 1.020.386; 5a cat. L. 1.008.957; 4a cat. L.1.002.652; 3a cat. L. 999.245; 2a cat. L. 995.300; 1a cat. L. 989.940. (**) In applicazione del Protocollo 31 luglio 1992.