contratto collettivo di lavoro

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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Blu Spa
omissis
CLASSIFICAZIONE
Art. 1 sez.2(Classificazione dei lavoratori)
1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e
altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono i valori della retribuzione base riportati nella
tabella allegata. I livelli indicati sono uguali per tutti i lavoratori. L'inquadramento dei lavoratori è
effettuato secondo le declaratorie e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
2. La classificazione unica di cui sopra mentre determina comuni livelli di retribuzione base non
modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed
economico (come ad esempio il regime assicurativo e previdenziale, i trattamenti per sospensione e
riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati e gli operai
dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo.
A) DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle
declaratorie che seguono. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti
professionali indicati nelle declaratorie consentono di inquadrare le figure professionali non indicate
nel testo così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori
della 1a categoria, non indicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.
Omissis
SESTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
-
I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni
direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità
di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive
generali loro impartite.
Supervisor di squadra o gruppi operativi
Progettista di sistemi/servizi
Tecnico di pianificazione rete
Tecnico senior di centro di controllo
Approvvigionatore/Buyer
Tecnico esperto di impianti dei centri di controllo
Addetto senior Help-Desk
Segretario/a assistente
Venditore senior
SETTIMA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria e a
possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano
preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda
o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali: a questi lavoratori viene corrisposto un elemento
retributivo di lire 115.000 mensili.
Tecnico esperto di impianti dei centri di controllo
Supervisor esperto
Progettista di complessi
Specialista di progettazione sistemi/servizi
Specialista di pianificazione di rete
Specialista di approvvigionamenti
Specialista di pianificazione aziendale.
-
I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità
gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante
importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa,
per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in
settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla L. 13
maggio 1985, n. 190; agli stessi viene corrisposta un'indennità di funzione di lire 190.000
mensili, comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella
7a categoria.
Responsabile di struttura
Professional di elevata specializzazione ed esperienza.
B) QUADRI
Ai sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2 aprile 1986, n. 106, si concorda
quanto segue:
1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di “Quadro” viene effettuata dalle
Parti stipulanti con il presente contratto collettivo di lavoro;
2) l'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 5 della citata legge n.
190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della
sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa,
l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali attuati nei suoi
confronti per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli;
3) previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione
nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle
informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima;
4) in relazione alle proprie esigenze, l’azienda di norma promuoverà la partecipazione dei quadri a
iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali;
5) per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni della Parte speciale – Sezione 1 del
presente contratto.
C) MOBILITA' PROFESSIONALE
La formazione e la qualificazione professionale rappresentano lo strumento per sostenere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali. Blu porrà pertanto in essere iniziative
adeguate, fornendo informativa alle Organizzazioni sindacali sui programmi formativi e sulle
ricadute sui percorsi di mobilità professionale.
L’ Azienda comunque applicherà i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:
a) gli impegati in possesso di laurea, in fase di inserimento in azienda, verranno inquadrati nella
5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita;
b) gli impiegati in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento in
azienda verranno inquadrati nella 4a categoria. Tali lavoratori passeranno alla 5a categoria dopo 24
mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
c) gli impiegati e gli operai inseriti in posizioni di lavoro rientranti nelle declaratorie della 2a e
3a categoria passeranno alla categoria superiore dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza.
Art. 2 sez.2 (Cumulo di mansioni)
1. Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita
la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di
prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in
materia di mansioni dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e in materia di mobilità dal
punto C), art. 1 della presente Sezione.
Art. 2 sez.3(Reperibilità operativa)
1. Con "reperibilità operativa" si individua nel presente contratto collettivo la disponibilità del
lavoratore, programmata dall'azienda, ad operare, fuori dal normale orario di lavoro per assicurare sia con intervento diretto, sia coordinando l'attività di altri dipendenti - la continuità dei servizi e la
funzionalità degli impianti.
2. Per "intervento" si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito della segnalazione di criticità
e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto (con mezzi
telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in questo secondo caso il tempo
complessivo d'intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal
medesimo.
3. In considerazione della necessità per l'azienda di assicurare la continuità del servizio alla
clientela, nel rispetto degli obblighi derivanti dai Capitolati d'oneri del Ministero delle
Comunicazioni, le Parti concordano sulla istituzione di uno specifico trattamento per i lavoratori in
reperibilità operativa per le unità dei Sistemi informativi e Sistemi di rete.
4. L'azienda, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali, si riserva l'estensione a ulteriori
unità per le quali venissero individuate le stesse condizioni.
5. Le Parti concordano sull'applicabilità, in fase sperimentale, del trattamento di seguito indicato.
a)
Per la disponibilità in ciascuna giornata di reperibilità l'Azienda erogherà i seguenti importi,
sulla base della categoria professionale di inquadramento:
Giorno
Orario
Importo per categoria professionale
inizio reperibilità
1a-5a
6a-7a e Quadri
Da lunedì al venerdì:
17.30-08.30 g.s.
L.
40.000
45.000
Sabato
08.30-08.30 g.s.
L.
80.000
100.000
Domenica e festivi
08.30-08.30 g.s.
L.
100.000
125.000
Detti importi sono comprensivi di eventuali interventi da remoto per una durata complessiva
giornaliera sino a 30 minuti; in tal caso non si da luogo ai trattamenti aggiuntivi di seguito indicati.
b)
In caso di intervento effettuato nei periodi di reperibilità
- ai lavoratori inquadrati sino alla 5a categoria verrà corrisposta la normale retribuzione
con le maggiorazioni previste dal presente contratto;
- ai lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria ed ai quadri verrà erogato un importo
forfettario su base giornaliera commisurato alla complessità e alla durata complessiva
dell'intervento/degli interventi:
- sino a 2 ore
L. 40.000
- tra le 2 e le 4 ore
L. 60.000
- oltre le 4 ore
L. 80.000
- in caso di interventi tra le 22.00 e le 7.00, ai lavoratori verrà riconosciuto un riposo
compensativo alle seguenti condizioni e misure:
Giorno inizio reperibilità
Fascia oraria
Durata intervento
di riferimento
Dal lunedì al sabato
Domenica e festivi
Giornate di
riposo comp.
22.00-7.00 g.s.
Sino a 4 ore
0.5
22.00-7.00 g.s.
Più di 4 ore
1.0
22.00-7.00 g.s.
Tra le 4 e le 8 ore
0.5
22.00-7.00 g.s.
Più di 8 ore
1.0
6. I trattamenti definiti nel presente articolo devono intendersi:
- comprensivi dell'incidenza sugli istituti di legge e di contratto collettivo a liquidazione
indiretta;
- integralmente assorbibili in caso di future disposizioni di legge o di contratto che modifichino
la disciplina relativa alla disponibilità e alle prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale
orario di lavoro.
Dichiarazione a verbale
L'azienda dichiara di prevedere, in fase sperimentale, di regola periodi di disponibilità settimanale
per ognuno dei dipendenti interessati, con una frequenza non superiore a una settimana ogni quattro.
Il lavoratore interessato sarà di regola informato con un preavviso minimo di quarantotto ore.
Sez. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 1 (Retribuzione)
1. La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore con periodicità mensile.
2. Ai fini del presente contratto la normale retribuzione mensile e/o giornaliera è composta dalle
seguenti voci: retribuzione base, e.d.r., aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito, elemento
retributivo per la 7a categoria, indennità di funzione per i quadri, indennità maneggio denaro.
3. La quota oraria della normale retribuzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina
dividendo per 173 gli importi delle voci stabilite in misura mensile.
4. All'atto del pagamento della retribuzione (con accredito sul c/c bancario indicato dal lavoratore)
verrà consegnata o inviata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la
retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa
e l'elencazione delle trattenute.
5. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno
o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte
della retribuzione non contestata contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per
la somma corrisposta.
Art. 2 (Aumenti periodici di anzianità)
1. I lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, fino ad un massimo di 5, avranno
diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della retribuzione
mensile nella misura riportata nella seguente tabella secondo la categoria della classificazione unica
di appartenenza:
1a
33.000
2a
38.600
3a
44.600
4a
47.700
5a
52.900
6a
65.000
7a
72.000
Q
72.000
2. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
3. In caso di passaggio degli operai dalla 2a alla 3a categoria e dalla 3a alla 4a categoria e in caso di
passaggio degli impiegati dalla 4a alla 5a categoria e dalla 5a alla 6a categoria, l’anzianità di
servizio ai fini degli aumenti periodici nonché il numero degli stessi decorreranno nuovamente a
partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
4. Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 per
la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici
l'anzianità di servizio decorre dal momento dell'assunzione.
Art. 3 (Tredicesima mensilità)
1. In occasione della ricorrenza natalizia, l'azienda corrisponderà ai lavoratori una tredicesima
mensilità.
2. Per i lavoratori in servizio per l’intero periodo annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) la
tredicesima è costituita da una mensilità della normale retribuzione mensile.
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore
non in prova ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità
di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese
intero.
4. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui
sopra.
Art. 4 (Mense aziendali)
1. I lavoratori potranno accedere alle mense aziendali esistenti presso le varie sedi. I lavoratori
operanti presso sedi sprovviste di mensa aziendale avranno a disposizione buoni pasto usufruibili,
nel rispetto delle vigenti norme di legge e delle disposizioni aziendali, presso esercizi
convenzionati.
2. Le Parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dall’azienda non è
computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. nè degli
altri istituti contrattuali e di legge.
Art. 5 (Premio di risultato)
1. La contrattazione aziendale potrà definire l’istituzione di un Premio annuale calcolato con
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi
come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della competitività aziendale, nonchè ai risultati legati all’andamento economico
dell’impresa.
2. Per acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede
aziendale, le condizioni dell’azienda e le prospettive, tenendo conto dell’andamento della
competitività del posizionamento sul mercato e le condizioni di redditività dell’impresa.
A tale scopo le parti si incontreranno nell’ultimo trimestre del 2001, individuando in tale occasione
meccanismi e criteri coerenti con i principi del protocollo del 23 luglio 1993.
ALLEGATO
RETRIBUZIONI MENSILI
in vigore dal 1° marzo 2000
Categoria
Retribuzione
base(*)
E.D.R.
(**)
Ind.funzione
Elemento
retributivo
Totale
Q
2.684.000
20.000
190.000
7
2.684.000
20.000
6
2.492.000
20.000
2.512.000
5
2.208.000
20.000
2.228.000
4
2.086.000
20.000
2.106.000
3
2.013.500
20.000
2.033.500
2
1.874.000
20.000
1.894.000
1
1.737.500
20.000
1.757.500
2.894.000
115.000
2.819.000
---------------------------(*) I valori indicati comprendono gli importi relativi all’ex indennità di contingenza conglobata nelle seguenti
misure: Q e 7a cat. L. 1.027.976; 6a cat. L. 1.020.386; 5a cat. L. 1.008.957; 4a cat. L.1.002.652; 3a cat. L. 999.245;
2a cat. L. 995.300; 1a cat. L. 989.940.
(**) In applicazione del Protocollo 31 luglio 1992.
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