comunicazione pmi - grafica editoria

COMUNICAZIONE PMI - GRAFICA EDITORIA
Aprile 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
Accordo di rinnovo
CCNL
Campo di applicazione
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
1° luglio 2012
30 giugno 2015
29 luglio 2013 (2 luglio parte
normativa – 16 luglio parte
economica)
Parti stipulanti
Unigec, Unimatica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
16 settembre 2010
1° luglio 2009
30 giugno 2012
Parti stipulanti
Unigec, Unimatica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Il c.c.n.l. si applica alle piccole e medie industrie della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa.
Rientrano nella sfera di applicazione le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e
trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatica e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per
conto terzi. Il c.c.n.l. può essere applicato anche ai dipendenti delle microimprese non rientranti nel campo di applicazione dei contratti
nazionali di lavoro del sistema Confapi (secondo la raccomandazione n. 03/361/CE si considerano microimprese le aziende con le seguenti
caratteristiche: meno di 10 persone occupate, un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, un bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro).
Settore grafico ed affine e settore editoriale
Progettazione grafica; complesso delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato
per il prodotto finito; operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice; stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia,
rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale); allestimento degli stampati; legatoria; editoria di libri e di periodici; editoria elettronica
e multimediale; studi grafici e servizi alla comunicazione; stampa digitale; gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla
trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet; progettisti e
documentaristi.
Il c.c.n.l. estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente,
per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un
risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto
finito.
Settore informatico e dei servizi innovativi
Servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di
comunicazione, web ed affini); assemblaggio, commercializzazione, noleggio, manutenzione di apparecchiature informatiche e di
telecomunicazione (vi rientrano le attività nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi
informatici); servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta
eccezione per quelli che richiedono l’iscrizione ad albi professionali; ricerche di mercato economiche, sondaggi di opinione e
telemarketing, call center; produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Importi in vigore dal 1.3.2015
Livello
Minimo
tabellare
Indennità di
contingenza
E.d.r.
Q
1.883,36
541,65
10,33
1
1.875,87
539,99
10,33
2
1.584,95
533,19
10,33
3
1.479,38
530,40
10,33
4
1.383,93
528,03
10,33
5
1.284,80
525,47
10,33
6
1.186,20
523,01
10,33
7
1.029,98
519,63
10,33
8
947,80
517,35
10,33
9
864,31
515,40
10,33
10
758,65
512,87
10,33
Quadri in forza al 16 marzo 1993: compete inoltre, a titolo di indennità di funzione, l’importo di euro 51,65.
Scatti di anzianità
Livello
Q–1–2
3
Importo
16,01
14,46
Livello
7
8
Importo
12,91
12,39
SINTESI CCNL - COMUNICAZIONE PMI - GRAFICA EDITORIA
Aprile 2017
DATI RETRIBUTIVI
Livello
4
5
6
Importo
13,94
13,43
13,17
Livello
9
10
Importo
11,88
11,62
Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, l’importo degli scatti maturati viene rivalutato; tale criterio non si applica ai passaggi di
livello che avvengono in forma automatica.
Elemento di garanzia retributiva
150 euro
Mensilità aggiuntive
Premio di risultato
L’EGR viene erogato con la retribuzione del mese di febbraio ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle
aziende prive di contrazione aziendale di contenuto economico e che nel corso dell’anno precedente non abbiano percepito superminimi
collettivi o individuali, premi annui o altri compensi soggetti a contribuzione.
Criteri di computo: l’importo da liquidare a ciascun lavoratore è rapportato ai mesi interi di servizio prestati nell’anno precedente. L'importo
è omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali ed è escluso dalla base di calcolo del tfr.
Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità rapportata alle aliquote sotto indicate della
retribuzione mensile e calcolata in dodicesimi per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è
iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Misura: - operai: 192 ore e 30 minuti
della normale retribuzione mensile; - impiegati: 30/26 della normale retribuzione mensile. Criteri di computo della retribuzione: le
maggiorazioni per lavoro a turno (salvo il caso di prestazioni occasionali) vengono computate in base alla media maturata nell’anno; non si
computa invece la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo. Periodi utili: comprendono le giornate di assenza per
malattia, infortunio, maternità (nei limiti del periodo di comporto) ed i permessi (per gli operai i permessi sono computati se di durata
complessivamente inferiore a un mese).
La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività.
In assenza di contrattazione aziendale del premio, nel mese di febbraio di ogni anno viene erogata un’indennità sostitutiva il cui
ammontare viene stabilito per ciascun lavoratore in relazione al numero degli eventi di malattia registrati nell’anno precedente. L’importo
dell’indennità è comprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali ed è escluso dalla base di calcolo del tfr.
Numero degli eventi di malattia *
Nessun evento e prima certificazione
Seconda certificazione
Terza certificazione
Quarta certificazione
Quinta certificazione
Dalla sesta certificazione
* Il numero degli eventi è calcolato in base alle singole certificazioni mediche.
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
Importo da erogare
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-
Il lavoro straordinario è ammesso con il consenso del lavoratore, tranne nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea (il c.c.n.l.
elenca le seguenti fattispecie: completamento di commesse con scadenza la cui inosservanza determina danni economici all’azienda;
manutenzione straordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità; evasione di adempimenti collegati a scadenze
amministrative) per i quali le prestazioni straordinarie richieste con preavviso di 36 ore sono obbligatorie fino a 40 ore/anno pro capite.
Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 21 alle 7, salvo quanto previsto per il secondo e terzo turno. E’ considerato festivo il
lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. Per i lavoratori discontinui è considerato
festivo quello compiuto in un giorno di lavoro compensativo mentre in caso di lavoro domenicale la retribuzione è maggiorata del 14,40%.
La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione oraria.
Tipo di prestazione
straordinario feriale
straordinario notturno e festivo
straordinario notturno e festivo (turno notturno)
straordinario non collegato con il normale orario di lavoro:
- diurno (minimo 2 ore)
- notturno (minimo 3 ore)
notturno
domenicale e/o festivo
domenicale e/o festivo (con riposo compensativo per il settore informatico e
servizi innovativi – area tecnica)
Maggiorazione
30%
54%
60%
30%
60%
54%
54%
30%
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SINTESI CCNL - COMUNICAZIONE PMI - GRAFICA EDITORIA
Aprile 2017
DATI RETRIBUTIVI
Altre voci
Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilità per
errori in misura pari al 7% dello stipendio contrattuale (minimo tabellare e indennità di contingenza).
Indennità per reperibilità – settore informatico:
Aliquota percentuale della somma di minimo tabellare e indennità di contingenza, da corrispondere per ciascuna ora di
reperibilità richiesta nell’ambito dei periodi stabiliti
Fascia oraria
Intervento da remoto
Intervento in loco
Diurna
5%
9%
Notturna (dalle ore 22 alle 6)
7,50%
12%
Festiva
10%
16%
Indennità per intervento – settore informatico:
Maggiorazione percentuale della retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore cui venga richiesto di intervenire
Fascia oraria
Intervento da remoto
Intervento in loco
Diurna
15%
30%
Notturna (dalle ore 22 alle 6)
27%
54%
Festiva
30%
60%
Maggiorazioni per la stampa dei periodici: agli addetti alla preparazione, alla stampa, alla confezione e spedizione dei periodici illustrati,
stampati con rotative rotocalco a carta in bobina, vengono corrisposti i seguenti importi mensili:
Livello
Importo
Livello
Importo
1–2
65,07
7
42,35
3
55,78
8
40,28
4
54,23
9
38,22
5–6
49,06
10
27,37
Parametri retributivi
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 166,5. Per la retribuzione oraria collegata al turno
notturno del settore grafico (36 ore) il divisore è 156. Numero di mensilità: 13.
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 11 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si
rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 81 per il settore grafico-editoriale, art. 89 per i lavoratori dell’area tecnica del settore informatico e dei servizi
innovativi).
Tirocinio: qualora non sia possibile effettuare l’apprendistato la qualificazione si acquisisce anche mediante tirocinio della durata di tre
anni con retribuzione rapportata all’ultimo livello della classificazione.
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello/categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle
relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 1 mese per gli
operai e a 3 mesi per gli impiegati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Periodo di prova
Categoria/Livello
operai
Durata
30 giorni
impiegati
- liv. Q – 1 – 2
130 giorni
- altri livelli
80 giorni
Durata: espressa in giorni di effettiva prestazione; in caso di distribuzione dell’orario su 6 giorni, la durata è moltiplicata per il coefficiente
1,2. Sospensione: la malattia e l’infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per un massimo di 15 giorni di
calendario. Esclusioni: non sono ammessi né la proroga né il rinnovo del periodo di prova.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Orario settimanale. Lavoratori giornalieri e su due turni: 38 ore e 30 minuti (valore medio settimanale calcolato con riferimento ad un
periodo di 12 mesi) con assorbimento dei riposi per riduzione di orario. L’azienda presenta alla RSU, entro il mese di novembre di ciascun
anno, il piano di attuazione dell’orario di lavoro per l’anno successivo che può prevedere, anche per singoli reparti/aree/lavoratori,
settimane con prestazioni eccedenti rispetto all’orario di riferimento e settimane con prestazioni ridotte; qualora alla scadenza dell’anno
solare il saldo non fosse a pareggio: - nel caso di saldo positivo, per il 60% delle ore si procede al pagamento delle quote di retribuzione
ordinaria e relative maggiorazioni, per il residuo 40% vengono programmate le modalità di recupero nell’anno solare successivo; - nel caso
di saldo negativo, vengono effettuate le compensazioni con i riposi maturati e non goduti e, a richiesta dell’interessato, con eventuali quote
di ferie maturate e non godute. Lavoro a turni avvicendati: l’orario di lavoro si articola in 38 ore e 30 minuti settimanali per il primo e
secondo turno, in 36 ore settimanali per il terzo turno. In ogni caso viene corrisposta la maggiorazione del 6% per il primo e secondo turno
e del 24% per il terzo turno (le maggiorazioni si calcolano su minimo e contingenza). Qualora l’articolazione dei turni consenta l’utilizzo
degli impianti 24 ore per l’intero orario settimanale, ai turnisti vengono riconosciute 26 ore e 40 minuti di riduzione dell’orario su base
annua. Indennità per lavoro su tre turni: a coloro che lavorano a ciclo continuo (7x7), se inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta
un’indennità di 15,49 euro/mese, se non inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta un’indennità di 6,26 euro/mese; quest’ultima
indennità è attribuita anche ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo.
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Aprile 2017
ORARIO DI LAVORO
Banca ore
Festività
Ferie
Permessi ex festività
Limiti giornalieri: il lavoro su due turni non può iniziare prima delle 7 e terminare dopo le 24. Qualora il secondo turno termini dopo le 23
e non oltre le 24 viene corrisposta la maggiorazione del 24% limitatamente ai 60 minuti compresi tra le 23 e le 24. A livello aziendale le
parti possono anticipare l’inizio del primo turno alle 6; in tal caso la maggiorazione del 24% viene corrisposta per i 60 minuti compresi tra
le 22 e le 23.
Variazioni di orario per picchi straordinari di lavoro: - al superamento dell’orario medio settimanale di riferimento e fino a 48 ore viene
corrisposta la maggiorazione del 9,62%; - al superamento della 48ª ora settimanale viene corrisposta la maggiorazione del 30%; - al
superamento delle 40 ore medie settimanali nell’arco dell’anno viene corrisposta la maggiorazione del 30%; - al superamento dell’orario
medio settimanale di riferimento senza recupero preventivato spettano le normali maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Ai lavoratori che dopo aver effettuano prestazioni straordinarie e ne richiedono l’accantonamento nel conto ore individuale, viene
corrisposta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. I riposi accantonati possono
essere utilizzati secondo le modalità e alle condizioni previste per i permessi annui. Al termine del periodo le ore non ancora fruite verranno
liquidate con la retribuzione in atto.
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità
produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività
coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile (non si
computa a questi fini la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo).
Maturazione: 4 settimane e mezza (pari a 173 ore e 15 minuti) per ogni anno di servizio. Per gli impiegati tecnici addetti alla stampa dei
periodici la durata delle ferie annuali è incrementata di: - 3 giorni, per anzianità di servizio tra 3 e 8 anni; - 6 giorni, per anzianità oltre 8
anni. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese intero di servizio prestato.
Criteri di computo: - ai fini della maturazione sono considerati utili, per gli operai, i periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti
della conservazione del posto, per maternità nei limiti dell’assenza obbligatoria, per assenze giustificate fino a tre mesi complessivi
nell’anno; - ai fini del trattamento economico le maggiorazioni per lavoro a turno (salvo il caso di prestazioni occasionali) vengono
computate in base a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato servizio; non si computa invece la maggiorazione per lavoro
domenicale con riposo compensativo.
Maturazione: 24 ore su base annua
Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.
VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
Per singola malattia: 15 mesi
Nel caso di più malattie si
sommano le assenze comprese
nell’arco dei 36 mesi (= 1.095
giorni) precedenti
Maternità
Infortunio sul lavoro
Congedo matrimoniale
Categoria
Operai
Periodo di assenza
primi 180 giorni
120 giorni successivi
Impiegati
primi 6 mesi
4 mesi successivi
Integrazione fino al
100%
100% (50% per i giorni
eventualmente eccedenti il limite
dell’intervento Inps)
100%
50%
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità possono
usufruire, a richiesta, dell’aspettativa per un periodo non superiore a 6 mesi durante il quale non decorre retribuzione né anzianità di
servizio (per gli impiegati l’aspettativa può essere prorogata per un ulteriore periodo di 6 mesi). L’aspettativa è considerata periodo neutro
ai fini del trattamento di malattia.
Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due
mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori
giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata).
Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione di fatto per tutto il periodo di
comporto.
In caso di matrimonio al lavoratore compete un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione comprensiva
della quota a carico Inps.
Servizio militare
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare.
Corsi di studio e attività formative
Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare
corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore
triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero
di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il
2,50% della forza occupata nell’unità produttiva. Nell’ambito di ogni reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento dell’attività
produttiva.
Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare
lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame; per esigenze di studio sono concessi ulteriori permessi retribuiti (una
settimana di calendario all’anno) e non retribuiti (nella stessa misura).
Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo
di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di
secondo grado, il diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate
dal datore di lavoro. Ferma restando la compatibilità dei congedi con le esigenze organizzative aziendali, le assenze contemporanee a
questo titolo non possono superare l’1% della forza occupata nell’unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente (nelle aziende con
più di 50 dipendenti è comunque consentito un congedo all’anno). Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è
cumulabile con le assenze per ferie, malattia e altri congedi.
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SINTESI CCNL - COMUNICAZIONE PMI - GRAFICA EDITORIA
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VICENDE DEL RAPPORTO
Trasferta
Trasferimento
Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista. Per missioni di durata superiore a
12 ore ed effettuate a distanza di almeno 50 km. dalla sede di lavoro viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione
giornaliera a titolo di rimborso spese non documentabili. L’indennità è attribuita per tutti i giorni di missione ed assorbe anche l’eventuale
compenso per il tempo di viaggio. Trasferte superiori a un mese: dopo il primo mese, l’indennità è corrisposta nella misura del 35% e dopo
il secondo mese nella misura del 20%. Missioni brevi: nel caso di missioni di durata inferiore o pari a 12 ore e a una distanza inferiore a 50
km. dalla sede al lavoratore spetta un compenso per il tempo di viaggio in misura pari al 50% della retribuzione per le ore eccedenti il
normale orario di lavoro (con esclusione di qualsiasi maggiorazione).
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione
Apprendisti assunti dal 2.7.2013
L’accordo di rinnovo ha fissato le seguenti durate dei periodi di apprendistato:
- mesi 36 (primo periodo mesi 12, secondo periodo mesi 12, terzo periodo mesi 12)
- mesi 30 (primo periodo mesi 10, secondo periodo mesi 10, terzo periodo mesi 10)
- mesi 24 (primo periodo mesi 8, secondo periodo mesi 8, terzo periodo mesi 8).
La retribuzione è così stabilita:
- nel primo periodo, inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione;
- nel secondo periodo, inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione;
- nel terzo periodo, corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
Le parti stipulanti si sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2013 le modalità attuative.
Apprendisti assunti in precedenza
Liv. (1)
Periodo (2)
(mesi) *
Progressione retr.
(3)
Q
1
2
3
4
5
6
7
1-60
2
1-60
3
1-60
4
1-48
5
1-48
6
1-48
7
1-36
8
1-36
9
1-6
10
8 (iter carriera)
7-36
9
(1) Livello di destinazione finale dell’apprendista
(2) Durata dell’apprendistato (mesi)
(3) Livello di riferimento per la retribuzione
* Per gli apprendisti con destinazione finale al liv. 5 o superiore i
periodi sono ridotti di 12 mesi (diploma o laurea breve coerente
con la qualificazione) o di 24 mesi (laurea coerente con la
qualificazione da acquisire)
Apprendisti assunti dal 26.4.2012
Vale la precedente tabella, ma il periodo di apprendistato non può essere superiore a tre anni (vedi punto 2, accordo interconfederale
20.4.2012).
Altri tipi di apprendistato
Lavoro a tempo determinato
Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale non inferiore a 80 ore/anno, comprensive della formazione
teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Periodo di prova: quello ordinario vigente
per il livello di inquadramento iniziale. La prova interrotta per malattia/infortunio può essere completata se l’apprendista riprende servizio
entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l., nelle aziende con almeno 10 dipendenti, il datore di lavoro non può assumere nuovi
apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei
36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento
per giusta causa.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Limiti. Con riferimento al D.Lgs. n. 368/2001 il c.c.n.l. prevede che non possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità
produttiva, lavoratori con contratto a tempo determinato in numero superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (la
frazione è arrotondata all’unità superiore); in ogni caso è sempre possibile assumere a tempo determinato fino a 7 unità. Il limite
percentuale e quello numerico possono essere elevati nelle zone disagiate. Limite complessivo all’utilizzo di lavoratori a tempo determinato
(lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 32% annuo dell’organico a tempo indeterminato, ferme restando le percentuali
stabilite per ogni singolo istituto.
Malattia. La conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto.
Sostituzione anticipata di lavoratori assenti. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità,
paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo.
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SINTESI CCNL - COMUNICAZIONE PMI - GRAFICA EDITORIA
Aprile 2017
DISCIPLINE SPECIALI
Lavoro a tempo parziale
Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alla
variazione in aumento della durata della prestazione, nei limiti del 30% del normale orario concordato. Le variazioni sono richieste con un
preavviso di almeno 10 giorni (per le variazioni in aumento, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, il preavviso è
ridotto a 2 giorni lavorativi). Trattamento economico: sia per le ore oggetto di diversa collocazione che per le ore da prestare in aumento
spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10% della retribuzione.
Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive del settore, sono consentite prestazioni di
lavoro supplementare fino a concorrenza di 38 ore e mezza settimanali e comunque in misura non superiore al 30% del normale orario
annuo concordato. Le prestazioni supplementari sono compensate con la maggiorazione omnicomprensiva del 22% della retribuzione.
Malattia. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: - il periodo di conservazione del posto viene calcolato in
giornate lavorative. Se l’orario settimanale è distribuito su 5 giornate il periodo di comporto è pari a 325 giorni lavorativi; se è distribuito su
6 giornate è pari a 390 giorni lavorativi. Il comporto da applicare si ricava riproporzionando le giornate in base al rapporto tra orario
concordato e orario contrattuale a tempo pieno; - il trattamento economico è determinato mediante conversione dei valori contrattualmente
previsti (180 e 120 giorni di calendario) in giornate lavorative sulla base del seguente schema:
Giornate lavorative equivalenti
Orario su 5 giorni
Orario su 6 giorni
180
129
154
120
86
103
Le giornate da applicare si ricavano in base al rapporto tra orario di concordato e orario contrattuale a tempo pieno
Giorni di calendario
Lavoro ripartito
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro stagionale
Ai fini dell’esclusione da limitazioni della durata massima complessiva del lavoro a tempo determinato in caso di successione di contratti a
termine, sono considerate stagionali, oltre alle attività definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle caratterizzate dalla necessità ricorrente di
intensificazione in determinati e limitati periodi dell’anno (comunque non superiori a 6 mesi complessivi nell’arco dell’anno solare),
individuate con la RSU d’intesa con le strutture territoriali.
Nozione. Il telelavoro è caratterizzato dalla prestazione effettuata in prevalenza fuori della sede aziendale mediante l’ausilio di strumenti di
lavoro telematici, purché tale modalità di esecuzione non sia determinata dalle caratteristiche della mansione svolta. Il telelavoratore
fruisce dei medesimi diritti previsti per un lavoratore comparabile operante nei locali dell’impresa.
Orario di lavoro: fermo restando il normale orario settimanale, per il telelavoratore possono essere definite diverse modalità organizzative
nell’ambito della giornata; il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l’azienda.
Limite percentuale: il limite di utilizzo del lavoro somministrato a tempo determinato per le causali elencate nel c.c.n.l. è fissato nel 17%
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Limite complessivo all’utilizzo di lavoratori a
tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 32% annuo dell’organico a tempo indeterminato, ferme restando le
percentuali stabilite per ogni singolo istituto.
Il lavoro a domicilio retribuito forfettariamente o a pezzo deve consentire al lavoratore, nell’ambito delle 8 ore giornaliere, un guadagno
minimo del 7%, oltre alla normale retribuzione prevista per i lavoratori interni della stessa categoria. Ad ogni periodo di paga vengono
corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento.
Telelavoro
Somministrazione di lavoro
Lavoro a domicilio
Maggiorazioni
Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività
Indennità sostitutiva del preavviso e del tfr
%
18,00
6,00
Collaborazioni organizzate dal
committente
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Attività sindacale
Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di: - 5 ore annue retribuite nelle aziende
che occupano meno di 16 dipendenti; - 10 ore annue retribuite nelle aziende con un maggior numero di dipendenti. La convocazione
dell’assemblea va comunicata all’azienda con adeguato preavviso; la conferma deve pervenire entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. La stampa sindacale può essere distribuita in azienda
fuori dell’orario di lavoro consegnando tempestivamente una copia alla direzione aziendale.
RSU: possono essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. Nelle aziende con più di 5 dipendenti può essere
nominato un delegato d’impresa.
Rappresentanti per la sicurezza: il c.c.n.l. richiama la norme previste dall’acc. int. 27.10.1995.
Permessi retribuiti
Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono
concessi permessi retribuiti fino a 15 giorni/anno complessivi per ciascuna organizzazione sindacale (sono escluse le aziende che non
rientrano nel campo di applicazione della L. n. 300/1970, a norma dell’art. 35, L. cit.).
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
WELFARE CONTRATTUALE
Previdenza complementare
Assistenza integrativa
Polizze assicurative
Contribuzione al Fondapi :
- a carico azienda: 1,20% della retribuzione utile per il computo del tfr ;
- a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che
hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (2% della retribuzione utile per il computo del tfr se l’attività è iniziata in precedenza).
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Quadri. L’azienda deve stipulare una polizza assicurativa che preveda l’erogazione, in caso di morte o invalidità permanente tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto per cause diverse dall’infortunio comunque determinato, di una somma pari a euro 25.822,84.
Inoltre l’azienda deve stipulare una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro, una somma pari a 4
annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto e pari a 3 annualità
della retribuzione di fatto in caso di morte.
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SINTESI CCNL - COMUNICAZIONE PMI - GRAFICA EDITORIA
Aprile 2017
WELFARE CONTRATTUALE
Contributi contrattuali
L’azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri – e altri dipendenti particolarmente esposti – contro il rischio di responsabilità civile verso
terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Operai
La durata del preavviso è di 2 settimane fino al 10° anno di servizio e di 3 settimane per anzianità superiore.
In caso di dimissioni la durata del preavviso è elevata di 2 mesi di effettiva prestazione qualora il dimissionario abbia partecipato, nei 12
mesi precedenti, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni.
Impiegati
Anzianità di servizio
Livello
fino a 5 anni
da 6 a 10 anni
oltre 10 anni
1, 2
2 mesi e 15 giorni
3 mesi e 15 giorni
4 mesi e 15 giorni
3, 4
1 mese e 15 giorni
2 mesi
2 mesi e 15 giorni
6, 7 e 9
1 mese
1 mese e 15 giorni
2 mesi
I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 15° giorno di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è
elevata di 2 mesi di effettiva prestazione qualora il dimissionario abbia partecipato, nei 12 mesi precedenti, a interventi
formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni.
Impiegati dell’area tecnica del settore informatico-servizi innovativi: preavviso in caso di dimissioni
Livello
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
da 6 a 10 anni
oltre 10 anni
Q, 1, 2
3 mesi
3 mesi e mezzo
4 mesi e mezzo
Altri livelli
2 mesi
2 mesi e mezzo
3 mesi
I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 15° giorno di ciascun mese. La durata del preavviso è elevata di 2 mesi di
effettiva prestazione qualora il dimissionario abbia partecipato, nei 24 mesi precedenti, a interventi formativi teorici o
teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni.
Per il lavoratore dimissionario che, nei 36 mesi precedenti, abbia effettuato un intervento formativo, certificato da società
produttrici di hardware e/o software, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto
dall'azienda, la durata del preavviso è incrementata di ulteriori 2 mesi.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge
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