n. 8799 REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. anno 2004 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.13218 del 2000 proposto da P.L.POSTERS s.r.l., corrente in Pastorano (CE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Piraino e Nicola Di Benedetto, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Garibaldi n.80 (c/o studio avv.Corrado Iannettone), CONTRO COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Giuliano e Massimo Pagano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pigna n.98 (c/o studio avv.M.Pagano), per l’annullamento della nota prot.gen.56372 – Post.Gest.Terr.4199 – Istr. 721/00 del 21.9.2000 emessa dal V° Settore – U.O.C. Gestione del Territorio, recante rigetto della richiesta avanzata dalla ricorrente 1 volta ad ottenere autorizzazione edilizia per la installazione di impianti pubblicitari in vari punti della città; nonché della relazione del responsabile del procedimento de quo e di qualsiasi altro atto presupposto o conseguente a quelli impugnati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento; Vista l’Ordinanza TAR Campania, sez.IV, 20 giugno 2001, n.3035; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla udienza del 5 aprile 2004, il I Ref. Maria Abbruzzese; Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO La ricorrente ha inoltrato istanza al Comune di Benevento per ottenere il rilascio di autorizzazione edilizia all’installazione di nove impianti pubblicitari, tutti di dimensioni cm.600 x 300 monofacciale (prot. n.56372 dell’11.9.2000), corredata da idonea documentazione; l’Amministrazione, sulla scorta della relazione del responsabile del procedimento, pure impugnata, rigettava la richiesta di autorizzazione edilizia “..in quanto gli impianti pubblicitari verrebbero installati su suolo pubblico per il quale non vi è disponibilità all’uso”. 2 Da qui il ricorso, rispettivamente notificato e depositato in date 6 e 28 dicembre 2000, con il quale si deduce: Violazione di legge (violazione dell’art.3 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507 – Erroneità della motivazione – Illogicità manifesta – Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa – Inesistenza dei presupposti per il diniego – Eccesso di potere (per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti) – Sviamento - Arbitrarietà: la norma epigrafata impone al Comune l’obbligo di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, disciplinante, in particolare (art.3, comma 2), le modalità di effettuazione della pubblicità, con la facoltà di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse; il successivo comma 3 precisa che “il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve, altresì, stabilire, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie da 3 attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette”; nel caso in esame, il Comune di Benevento non ha adottato alcun regolamento regolante tipologia e quantità di impianti pubblicitari, né ha, conseguentemente, stabilito, la superficie degli impianti da attribuire ai soggetti privati; pertanto, il provvedimento invocato dalla società ricorrente (autorizzazione edilizia per l’installazione degli impianti) doveva necessariamente seguire l’iter procedimentale previsto per gli atti amministrativi in materia edilizia, con puntuale motivazione della decisione di rigetto dell’autorizzazione richiesta (con indicazione della norma di legge o di piano ostativa all’intervento edilizio richiesto), non integrata dal generico richiamo alla mancanza di disponibilità all’uso di suolo pubblico sul quale avrebbero dovuto essere installati gli impianti; peraltro, trattandosi di atto di diniego, l’Amministrazione avrebbe dovuto anche motivare sulla prevalenza dell’interesse pubblico su quello, privato, sacrificato; sotto altro profilo, la mancanza di disponibilità di spazi sui quali installare gli impianti pubblicitari attiene ad esigenze di carattere urbanistico, che, pur rientrando nella sfera di disponibilità della P.A., per essere operanti devono essere preventivamente recepite in provvedimenti di carattere generale, quali, nella specie, il regolamento di cui al D.L.vo 507/93, art.3, comma 3; pertanto, il rigetto della invocata autorizzazione edilizia, fondato sulla predetta esigenza di 4 funzionalità degli spazi pubblici, è illegittimo in quanto la predetta esigenza non è stata indicata ed assunta in relazione al carattere delle zone interessate e trasfusa nel regolamento di cui sopra. Concludeva per l’accoglimento del ricorso e della proposta istanza cautelare. Si costituiva il Comune di Benevento con memoria di stile. Con successivo controricorso, l’Amministrazione esplicava le proprie difese chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile ed infondato: esponeva che la Giunta municipale con delibera n.2984/1987 e successivo contratto del 9 febbraio 1988 aveva aggiudicato alla ditta IPAS s.p.a. l’esclusiva per la fornitura e l’installazione di ogni tipo di impianto pubblicitario, contratto tuttora in essere; con delibera n.682/91 e successivo contratto del 26 giugno 1991 aveva rinnovato l’affidamento in gestione (appalto) del servizio delle pubbliche affissioni e riscossione imposta comunale sulla pubblicità alla ditta GAPPA s.r.l., con specifica statuizione che il concessionario sarebbe subentrato al Comune in tutti i diritti e gli obblighi di legge e, altresì, convenendo che il Comune, per tutta la durata del contratto, non si sarebbe servito di altri per l’esecuzione del servizio di pubblicità, con l’impegno ad attuare il servizio per mezzo della concessionaria; ne conseguiva, secondo la difesa comunale, il difetto di legittimazione passiva del Comune per essere affidati i servizi ai sopra indicati concessionari; pertanto, l’autorizzazione 5 richiesta dalla società ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso essere richiesta nei confronti delle indicate concessionarie; peraltro, a termini dell’art.10 della scrittura privata 9 febbraio 1988 stipulata tra il Comune e la ditta IPAS, era previsto che “previ accordi con la ditta I.P.A.S. spa 1/30 della superficie destinata alla pubblicità sarà riservata al Comune di Benevento per l’uso che riterrà opportuno”; ne discende che la richiesta della ricorrente non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento, stante il servizio affidato in esclusiva alle concessionarie e comunque la assoluta indisponibilità dei suoli (pubblici) relativi ad aree oggetto di concessione; in ogni caso nessuna doglianza poteva essere opposta con riferimento alla pretesa comparazione con l’interesse privato, essendo rivolta la disciplina per l’installazione degli spazi pubblicitari alla salvaguardia di interessi generali fornita di ampia discrezionalità; l’obbligo di adottare il regolamento non è previsto espressamente dalla legge e comunque nessuna sanzione è comminata in caso di inosservanza; concludeva per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. Con Ordinanza 20 giugno 2001, n.3035 la IV Sezione del TAR Campania rigettava la proposta istanza cautelare. Il Comune di Benevento depositava memoria illustrativa ribadendo le proprie difese; precisava inoltre che fin dal 1976 era stato approvato apposito “regolamento Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni” contenente dettagliata 6 regolamentazione delle modalità di effettuazione del servizio sulla pubblicità ed affissioni, determinazione dei luoghi e relative tariffe oltre alle ipotesi di concessioni in favore di privati; detto regolamento era stato successivamente modificato con delibera G.M. 1.3.1991. All’esito della udienza del 5 aprile 2004, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio. DIRITTO I. La ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Benevento ha negato l’autorizzazione all’installazione di cartelloni pubblicitari con riguardo alla circostanza dell’asserita indisponibilità degli spazi (“pubblici”) da destinare a tale uso. II. Con unica complessa censura, la società ricorrente, sul presupposto della mancata adozione, da parte del Comune resistente, del regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs.15.11.1993, n.507, in violazione di un obbligo specificamente imposto dalla legge, deduce che l’istanza da essa ricorrente inoltrata (relativa a nove cartelloni pubblicitari) avrebbe dovuto seguire l’ordinario procedimento di autorizzazione edilizia in carenza di ulteriore e diversa specifica normativa, di legge o di piano. II.1) Ad avviso del Collegio, può prescindersi dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa resistente (in ordine all’asserito 7 difetto di legittimazione passiva), essendo il ricorso infondato nel merito. II.2) Va anzitutto chiarito che l’istanza inoltrata dalla società ricorrente è, alla stregua dello stesso tenore della stessa, tutt’altro che assimilabile ad un’ordinaria istanza di autorizzazione edilizia, essendo volta ad ottenere l’autorizzazione “ad installare nel territorio del Comune di Benevento i seguenti impianti pubblicitari” (cfr. istanza in fascicolo di parte ricorrente). In quanto tale, la sua accoglibilità è subordinata non già alla compatibilità (“rectius”, conformità) con le norme ediliziourbanistiche vigenti, bensì alla compatibilità con il diverso interesse pubblico generale alla ordinata regolamentazione degli spazi pubblicitari (che non possono essere indiscriminatamente lasciati alla libera iniziativa privata), regolamentazione soggetta a disciplina speciale e non affatto sovrapponibile o confondibile con quella edilizia. E’ dunque del tutto infondata la pretesa di parte ricorrente di far seguire alla pratica di installazione di cartelli pubblicitari il procedimento autorizzatorio edilizio. II.3) Va peraltro precisato che la conclusione non muta neanche nel caso in cui il Comune non fosse (per ipotesi) dotato di regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, dovendo in ogni caso l’Amministrazione verificare non solo - e non tanto - la conformità edilizia bensì soprattutto la compatibilità con il suddetto interesse pubblico generale, 8 concretato nella tutela della sicurezza della viabilità, dei monumenti, dell’estetica cittadina e del paesaggio, tutti giustificanti limitazioni sia dell’iniziativa economica privata che della stessa proprietà privata. II.4) A maggior conforto di tale conclusione sta la circostanza che la ricorrente ha chiesto di installare gli impianti su spazi pubblici (come è puntualmente dedotto nel provvedimento impugnato a sostegno del diniego), il che comporta due distinte conseguenze, entrambe di segno negativo per l’interesse della ricorrente. Sotto un primo profilo, viene sicuramente a mancare lo stesso presupposto oggettivo della richiesta (asserita) autorizzazione “edilizia”, ossia la disponibilità del suolo sul quale installare l’impianto, che è, come sopra detto, e non contestato da parte ricorrente, “pubblico”. Sotto un secondo profilo, neppure può sostenersi la (implicitamente dedotta) totale liberalizzazione nell’installazione degli impianti, nell’assunto difetto dell’adozione del regolamento, che varrebbe, al più, per gli spazi privati e nella ricorrenza degli altri presupposti di legge per la legittima installazione (cfr., TAR Calabria, Reggio Calabria, 19.4.2000, n.419), ma non già per gli spazi pubblici che comunque l’Amministrazione salvaguardando ha l’onere l’interesse regolamentazione pubblicitaria. 9 (e l’obbligo) di specifico alla regolare corretta Tanto è comprovato dalla stessa lettera del comma 3 dell’art.3 del D. Lgs. 15.11.1993, n.507, a termini del quale l’Amministrazione deve puntualmente stabilire “la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette”. II.5) Più puntualmente, come ha autorevolmente ritenuto la Corte Costituzionale (cfr. Sentenza 17.7.2002, n.355), “la tutela degli interessi pubblici presenti nell’attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione dei cartelloni si articola ex D. Lgs. 507/93 in un duplice livello di intervento; l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle Amministrazioni comunali in maniera casuale ed arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sua caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle prescrizioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”. Altrettanto significativamente, la Corte, nel dichiarare infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art.36 comma 8 del D.L.gs.507/93, nella parte in cui preclude ai 10 Comuni di autorizzare nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento, stante l’esistenza di un termine per detta approvazione - termine che assicurerebbe ex se una protezione adeguata al diritto di iniziativa economica del settore, vincolato da un limite reputato non irragionevole e non arbitrario giacché funzionale alla salvaguardia di beni di rilievo costituzionale, quali l’ambiente, l’arte, il paesaggio la sicurezza nella circolazione - ha, nel medesimo contesto, osservato che, in difetto di tale valutazione previa, risulterebbero appunto vanificati gli svariati interessi pubblici sui quali l’attività potenzialmente verrebbe ad incidere. Con il che è confermato che non è possibile, senza appunto vanificare sostanzialmente gli interessi di rilievo costituzionale sottesi alla disciplina de qua, derogare procedimentalmente alla valutazione specificamente rivolta alle istanze di autorizzazione pubblicitaria, e che, in particolare, non è possibile assoggettare dette istanza, in difetto di specifica regolamentazione, a diversa disciplina, nella specie edilizia. II.6) Nel caso di specie, essendo appunto richiesta l’affissione diretta su suolo pubblico, non è affatto carente di motivazione il provvedimento impugnato, che ha rigettato l’istanza sullo specifico presupposto, non contestato in via di fatto dalla ricorrente, della mancanza di spazi (pubblici) disponibili. II.7) Senonché, la difesa dell’Amministrazione ha pure dedotto che essa avrebbe adottato, e in epoca ben precedente l’entrata in 11 vigore del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, un regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (si tratta del Regolamento Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni”, allegato al Capitolato d’oneri, doc. sub 9) in produzione resistente 20.6.2001), nel corso degli anni modificato. In ordine a tale regolamentazione, la ricorrente non ha proposto alcuna specifica contestazione, né opposto alcuna argomentazione giuridica, onde lo stesso risulta tuttora applicabile e vigente. II.8) Rileva nondimeno il Collegio che, pur non essendo il suddetto regolamento pienamente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 507/93 (in particolare per quanto concerne la precisa indicazione della “tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti”, quest’ultimo, a quanto pare, del tutto carente), la eventuale omissione del Comune nell’approvazione di uno strumento legislativamente necessario ai fini della corretta regolamentazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (regolamento e/o piano generale degli impianti) non può essere fatto constare nelle forme dell’impugnativa di un provvedimento di diniego, necessitato dalla previgente (e probabilmente superata) normativa, bensì nelle forme all’uopo prescritte dalla legge, ove ne ricorrano i presupposti, per far constare l’inerzia dell’Amministrazione a 12 fini propulsivi o coercitivi. II.9) Il ricorso è conclusivamente infondato e merita la reiezione. III. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura delle questioni involte, per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati: Michele PERRELLI - Presidente Leonardo PASANISI - Componente Maria ABBRUZZESE - Componente est. 13