Roma,
14 marzo 2017
Uff.-Prot.n° UE. AA/3604/105/F7/PE
Oggetto:
Pubblicità sanitaria.
Aggiornamento Linee guida ministeriali.
PRECEDENTI: Circolare n. 82 del 23 febbraio 2010
Il Ministero della Salute ha recentemente reso disponibile sul proprio sito internet un
documento recante “Aggiornamento delle linee guida all’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione
nella pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione” che si trasmette per opportuna
conoscenza (allegato n.1).
A differenza del precedente documento del 2010 (cfr. circolare citata tri precedenti) che si
riferiva alla pubblicità per diverse categorie di prodotti, ossia, medicinali di automedicazione,
dispositivi medici, presidi medico chirurgici e medicinali veterinari, l’odierno aggiornamento delle
linee guida si riferisce unicamente ai medicinali di automedicazione.
Con riferimento a tale categoria di farmaci, le linee guida forniscono indicazioni in merito
alla possibilità di inviare messaggi pubblicitari non solo attraverso diverse tipologie di siti internet
comunque riferibili alle aziende, ma anche tramite siti internet non di proprietà aziendale a
condizione che tali annunci pubblicitari abbiano ottenuto una preventiva autorizzazione da parte del
Ministero della Salute.
Di rilevante attualità, per l’uso sempre più massiccio da parte degli operatori oltre che dalla
popolazione in generale, è l’attenzione dedicata dalle linee guida ai limiti di utilizzo dei “social
network” per l’invio di pubblicità, distinguendo Twitter e Instagram, ove è vietata qualsiasi
pubblicità, da Facebook, ove è consentita, previa autorizzazione del Ministero, solo nel preciso
rispetto di determinati requisiti e condizioni.
Anche la piattaforma di Youtube è utilizzabile per l’invio di messaggi pubblicitari, a
condizione che questi abbiano ottenuto preventiva autorizzazione da parte del Ministero della
Salute e siano disattivate le funzionalità di interattività (mi piace, condividi, commenta).
Vengono quindi disciplinate le condizioni di utilizzo di messaggi pubblicitari autorizzati,
tramite mail, sms, mms, nonché mediante link attivabili (es. banners). In particolare, per quanto
concerne l’impiego di Mail e MMS, l’utilizzo è consentito, esclusivamente previo consenso del
consumatore, il quale resta anche libero di revocarlo in qualunque momento oltre a chiedere la
cancellazione dei propri dati. Per quanto concerne l’impiego di SMS, fermo restando il consenso
del consumatore, l’utilizzo del messaggio autorizzato è consentito se nel limite di un singolo sms
(160 caratteri) sono presenti anche i contenuti minimi previsti dalla legge.
Per quanto concerne la comunicazione rivolta agli operatori sanitari, tra i quali rientrano
farmacisti e medici, le linee guida confermano l’esigenza che l’accesso rimanga riservato ai
professionisti anche quando viene diffusa tramite internet.
E’ pertanto necessario che le aziende prevedano l’istituzione di aree criptate, con accesso
tramite password e, anche nell’ambito dei siti di libero accesso al grande pubblico, i link verso aree
destinate all’informazione degli operatori sanitari debbo
no, comunque, fungere da barriera d’accesso, per coloro che non si configurano come tali.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
Allegato n.1
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA