documento_10_10_2012 - Ordine Assistenti Sociali Friuli

Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Friuli Venezia Giulia
prot. n. 434/12
Udine, 11/10/2012
AUDIZIONE III COMMISSIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
10 ottobre 2012
Disegno di legge n. 216 e proposte abbinate n. 146, n. 172, n. 180
I componenti dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali hanno esaminato il Disegno di Legge
n.216 e le proposte di legge abbinate n. 146, n. 172 e n. 180, soffermandosi in particolare sulle
proposte di legge n. 216 e 146 che ridisegnano l’assetto delle Aziende per i Servizi Sanitari della
regione.
Dopo vent’anni dalla definizione dell’attuale Sistema Sanitario è sicuramente utile rivedere
l’assetto organizzativo della sanità regionale per renderlo più coerente con i cambiamenti delle
condizioni di salute della popolazione, il ridimensionamento delle risorse e la necessità di
garantire la sostenibilità del sistema a lungo termine.
Le condizioni di salute della popolazione, come ricordato dai promotori delle proposte di legge,
vedono un aumento delle patologie cronico degenerative, oltre a nuove problematiche sociosanitarie, che richiedono un approccio meno clinico/ospedaliero e più assistenziale/domiciliare e
la necessità di una forte integrazione socio-sanitaria.
Questo approccio richiede servizi diffusi sul territorio, prossimi al cittadino e fortemente integrati
nella realtà locale e partecipati con il III e IV settore. Il loro funzionamento, come confermato da
varie normative di settore, è garantito da una piena integrazione tra livelli istituzionali, gestionali
ed operativi.
I dispositivi di legge proposti, al fine di contenere i costi del sistema e per migliorare le sinergie
previste dalla programmazione regionale, propongono un aumento delle dimensioni delle aziende
e dei distretti e quindi di fatto un allontanamento delle funzioni istituzionali e gestionali e, in
parte, di quelle operative dai territori.
Il rischio di una scollamento tra sistema e territorio, insito in queste scelte, è evidente. Questo
rischio e il conseguente ridimensionamento dei servizi potrebbe essere ridotto da una
riorganizzazione, non solo di sistema, ma di modelli organizzativi assistenziali e di integrazione
socio-sanitaria che utilizzino evidenze ed esperienze di eccellenza. In questo senso si ricorda che
la L.R. 10/07 introduceva delle politiche di valorizzazione delle professioni sanitarie e sociali
coinvolte in modo specifico nei percorsi assistenziali, e un Osservatorio Regionale che si era dato
per il 2012, tra i suoi compiti, anche quello di verificare l’attuazione e l’efficacia dei modelli
organizzativi previsti dalla L.R. 10/07. Purtroppo nel corso del 2012 l’Osservatorio non è stato più
convocato, ma In quest’ottica l’Ordine degli Assistenti Sociali ha già predisposto una proposta di
riorganizzazione del servizio sociale in sanità volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza degli
interventi sociali garantiti dalle Aziende Sanitarie, che ci premureremo di presentare nelle sedi
opportune.
Entrando nel dettaglio del Disegno di Legge n. 216 che, con la proposta di ridimensionamento
delle Aziende Sanitarie a livello di area vasta presenta un’apparente migliore gestibilità del
sistema rispetto alla proposta in un’unica Azienda Sanitaria regionale. L’aumento delle dimensioni
dei Distretti è, invece, in controtendenza rispetto alle evidenze e alle raccomandazioni
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tecnico/organizzative di una corretta erogazioni di servizi sul territorio. La modifica delle
dimensioni dell’ambito distrettuale, inoltre, modifica anche la coincidenza tra Distretto Sanitario e
Ambito Socio-Assistenziale, coincidenza
che finora si è dimostrata efficace per la
programmazione socio-sanitaria locale. Comunque è preferibile, a fronte di una modifica delle
dimensioni distrettuali, la coincidenza del Distretto con più Ambiti Socio-Sanitari piuttosto che
l’unificazione anche di questi ultimi. Un’ eventuale accorpamento potrebbe ad una situazione di
difficile governabilità in quanto l’Ambito, in questo caso, dovrebbe gestire le funzioni socioassistenziali di un numero elevato di Comuni ( in alcune realtà potrebbero avvicinarsi ai 50), in un
momento in cui gli stessi Comuni sono coinvolti in propri processo di riorganizzazione
istituzionale. Inoltre gli Ambiti sono già da tempo investiti da un forte impegno organizzativo e
attualmente coinvolti in una complessa attività di programmazione dei PDZ che, a fronte della
approvazione del Disegno di Legge, dovrà essere riconfrontata con dei diversi soggetti
istituzionale. La contemporaneità tra il rilancio dei PDZ e futura riorganizzazione del sistema
sanitario regionale presenterà indubbiamente ulteriori elementi di complessità.
Rispetto all’impatto del Disegno di Legge n. 216 sul sistema normativo regionale esistente
segnaliamo che va modificato anche il comma 5 dell’art.20 della L.R. n 6/06 che prevede la
coincidenza tra Distretto Sanitario e Ambito Socio-Assistenziale. Per lo stesso motivo, onde
evitare ambiguità, si suggerisce di rivedere l’art.5 del Disegno di Legge n.216 che, nel modificare il
comma 3, 4,5 e 6 dell’art.21 della L.R. 12/94, lascia invariato il comma 2 dello stesso articolo che
sancisce la coincidenza tra l’ambito del Distretto Socio-Sanitario con quello del servizio sociale di
base (oggi Ambito Socio-Assistenziale).
Più propriamente andrebbe rivisto l’intero art.21 della L.R. 12/94 perché dal 1994 ad oggi le
normative successive, in particolare la L.R. n.23/04 e la L.R. n.6/06, hanno di fatto modificato
l’assetto organizzativo del Distretto che andrebbe ridefinito.
Chiediamo dei chiarimenti in merito ai tempi di attuazione dei processi riorganizzativi previsti
negli art.li 5, 6 e 7. Da una prima lettura appare che dalla costituzione delle nuove Aziende, entro i
sei mesi successivi, i Direttori Generali definiscono l’organizzazione e il funzionamento delle
Aziende mediante l’atto aziendale e solo dopo ridefiniscono l’ambito territoriale dei distretti.
Sembra irragionevole definire l’organizzazione puntuale dell’azienda, come previsto nella stesura
di un atto aziendale, prima di aver definito le dimensioni dei distretti.
Rispetto alla proposta di Legge n. 146 riteniamo di condividere pienamente le finalità descritte
nel comma 4 dell’art. 1 che rispecchiano pienamente i principi fondamentali di garanzia della
salute dei cittadini.
Per le ragioni precedentemente espresse riteniamo l’ipotesi di un’unica Azienda Sanitaria
Regionale meno adeguata a garantire la gestione del sistema, mentre il mantenimento delle
attuali dimensioni dei Distretti e la conseguente coincidenza con singoli Ambiti offre maggiori
garanzie di prestazioni sanitarie di prossimità e di una integrazione socio-sanitarie coerente con i
bisogni degli specifici territori.
Rispetto l’ipotesi di Azienda Unica chiediamo se è stato valutato il significato della delega di soli
tre ambiti Socio-Assistenziali ad una Azienda sanitaria di così ampie dimensioni e la ricaduta sulla
conseguente rappresentatività degli Enti Locali.
A tale proposito, sia in relazione al Disegno di legge n. 216 che della proposta abbinata n. 146, ci
chiediamo se è stato valutato l’impatto della riforma sulla partecipazione e rappresentatività degli
enti locali nei specifici nuovi assetti istituzionali. In particolare vorremmo capire se è stata
ipotizzata una coerente declinazione delle rappresentanze a livello aziendale e distrettuale
rispetto alla Conferenza dei Sindaci e all’Assemblea dei sindaci qualora le Azienda abbiano
dimensione maggiori dell’attuale e il Distretto comprenda più Ambiti Socio-Assistenziali, alcuni in
delega altri no.
In particolare andrebbero definite delle modalità per risolvere eventuali controversie tra Ambiti di
uno stesso Distretto sul parere relativo alla nomina del responsabile del Distretto, in particolare
laddove ci sono Ambiti in delega il cui parere dei sindaci di riferimento è vincolante e Ambiti non
in delega il cui parere dei politici di riferimento non lo è.
f.to La Presidente
a.s. dott. Miriam Totis