Coordinato da Valeria Lai e Antonio Sciotto
agenzia adiconsum – anno 14 – n. 37 – 27 maggio 2002
Stampato in proprio in giugno 2002
Rc auto: riprende la discussione
sulla riforma
Telecom penalizza le famiglie
con basso traffico
In questo numero:
Assicurazioni – Rc auto: riprende la discussione sulla riforma
Telefonia/1 – Telecom penalizza le famiglie con basso traffico
Alimentazione – Qualità e sicurezza degli alimenti: una guida per i consumatori
Telefonia/2 – Servizi telefonici non richiesti: attribuzione verbale, disdetta scritta
Adiconsum – Angelo Festa è il nuovo rappresentante della CCIAA di Matera
Pubblicità/1 – Le delibere dell’Antitrust del I trimestre 2002
Pubblicità/2 – Relazione annuale dell’Antitrust
Privacy – La Rai si cuce la bocca sui procedimenti penali non conclusi
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Sped. in abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 Filiale di Roma
Adiconsum News
Assicurazioni
Rc auto: riprende la discussione
sulla riforma
L’Adiconsum e il Forum rc auto hanno ultimato l’articolato di legge contenente gli
emendamenti che vorrebbero fossero inseriti nel disegno di legge 1149. Prima della ripresa
della discussione al Senato, su invito dei parlamentari del gruppo della Margherita, tale
articolato è stato illustrato all’on. Lettieri, Letta e al sen. Bastianoni, responsabile del
Dipartimento economico al Senato del gruppo della Margherita.
Lo scorso 9 maggio è ripresa nell’aula di Palazzo Madama la discussione sul
disegno di legge 1149 di riforma dell’Rc auto.
Da giovedì 9 maggio l’aula di Palazzo Madama si riunirà per discutere
nuovamente il disegno di legge 1149 di riforma dell’Rc auto. Ricordiamo che alla
Camera il governo era stato battuto su alcuni punti specifici e che per non ricorrere
al voto di fiducia era stato costretto a ritirare il provvedimento.
Prima della discussione Adiconsum e il Forum Rc auto (Adoc, Lega
consumatori Acli, CittadinanzAttiva, Confartigianato Carrozzieri, SNA, AIRA/CNA,
Fiam/Casartigiani, AICAP, AICIS, SNAPIS, FIBA/Cisl, Collegio dei periti industriali)
si sono incontrati con i rappresentanti del gruppo della Margherita nelle persone
dell’on. Lettieri, dell’on. Letta e del sen. Bastianoni, responsabile del Dipartimento
economico al Senato del gruppo della Margherita, ai quali hanno illustrato
l’articolato di legge contenente gli emendamenti da apportare al disegno di legge.
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I punti cardine dell’elaborato sono:
l’accertamento dei danni a cose attraverso l’intervento dei periti assicurativi;
la libertà e facoltà di scelta del consumatore rispetto al riparatore;
la presenza delle imprese di assicurazione sul territorio con uffici in gestione
diretta;
la commercializzazione delle polizze attraverso agenti plurimandatari;
i criteri di determinazione delle riserve sinistri;
l’attività istruttoria non superiore ai 10-15 giorni;
la libertà di assistenza tecnica e legale ai danneggiati;
il mantenimento della classe di merito nei casi di furto e rottamazione e per
pluralità di veicoli posseduti;
il risarcimento diretto per i terzi trasportati e i terzi incolpevoli.
All’iniziativa di presentazione della proposta di riforma, seguirà la raccolta di
firme a livello nazionale. I primi due presidi saranno situati davanti alla Camera e al
Senato presumibilmente intorno a fine maggio.
Pubblichiamo il testo consegnato al gruppo della Margherita
Traccia per un progetto di Legge di iniziativa Popolare
sulla riforma della R.C.Auto
Articoli di iniziativa delle associazioni dei consumatori
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Test noi consumatori
MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO. All’articolo 8 della Legge
990/69 dopo le parole “o natante di sua proprietà” viene aggiunta la seguente
frase:” In caso di furto del veicolo assicurato e dopo la regolare denuncia
effettuata alle pubbliche autorità, l’assicurato può, nel periodo di validità del
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Adiconsum News
contratto, chiedere al proprio assicuratore che lo stesso sia reso valido per
altro veicolo. Stessa prassi potrà essere seguita per i veicoli che con contratto
in corso di validità ritengano utile ricorrere alla demolizione del veicolo
assicurato. I danni eventualmente cagionati a terzi da veicoli soggetti di furto e
regolarmente denunciati vengono presi in carico e gestiti secondo il sistema
della compagnia assegnataria per territorio dal Fondo di garanzia con effetto
dalla data della resa denuncia.
Test noi consumatori

PLURALITÀ DI VEICOLI ASSICURATI. Ai cittadini che dovessero stipulare più
contratti con lo stesso assicuratore per veicoli a loro intestati viene estesa la
classe di merito maturata per i contratti già in essere. Gli stessi contratti
seguiranno singolarmente la normale evoluzione bonus/malus secondo quanto
previsto dalle condizioni di polizza.

DANNI A TRASPORTATI. Nei casi di sinistro tra più veicoli in cui terzi
trasportati riportino lesioni fisiche o danni a cose di loro proprietà, oltre la
normale cognizione e ricerca dei presupposti di responsabilità, è fatto obbligo
all’impresa assicuratrice del vettore di procedere alla liquidazione dei danni
lamentati secondo il normale iter e modalità temporali stabilite all’art. 3 della
legge 39/77 ed all’art. 5 della legge 57/2001.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI DANNI A COSE. Fermo restando
quanto stabilito all’art.3 della legge 166/92 è diritto del danneggiato rivolgersi
liberamente ad un perito assicurativo iscritto al Ruolo Nazionale tenuto
dall’ISVAP presso il ministero delle attività produttive per procedere alla
valutazione e stima dei danni, dallo stesso lamentati, a cose di proprietà. Il
pagamento degli oneri professionali per l’intervento del professionista saranno
regolati direttamente dalla compagnia assicuratrice a cui il professionista
stesso ha l’onere di invio di regolare parcella unitamente a copia della perizia
stilata e precedentemente consegnata al danneggiato.

TARIFFAZIONE E PRESENZA SUL TERRITORIO DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE. Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA
hanno l’obbligo di tariffare esclusivamente rispetto ai territori in cui siano
presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e
di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all’impresa di
assicurazione che voglia gestire il ramo RCA di assicurare una copertura
territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel
paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività risultino
presenti con strutture in gestione diretta sull’intero territorio nazionale potranno
avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri in
cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul
territorio.

SPESE DI ASSISTENZA TECNICA E LEGALE. L’utente danneggiato ha
diritto, nei casi di inosservanza da parte di una impresa di assicurazione a
quanto stabilito all’articolo 3 della legge 39/77, a farsi assistere nella forma e
nei modi da lui preferiti e secondo le competenze professionali degli operatori
scelti. Il termine previsto dall’art. 22 della legge 990/69 viene ridotto a giorni
trenta. Entro tale termine le spese di assistenza restano a carico del
danneggiato.

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RCA. Al fine di permettere alla più
vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte
dalle imprese di assicurazione, anche al fine di ottemperare a quanto previsto
dall’articolo 5 della presente pdl, deve essere fatto ricorso alla pluralità di
mandato per gli agenti di assicurazione.

RIPARAZIONE FACOLTATIVA E LIBERA SCELTA DEL RIPARATORE.
L’assicuratore può proporre al proprio assicurato l’opzione contrattuale sulla
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Adiconsum News
riparazione diretta valutando sulla tariffa applicata una sensibile riduzione della
stessa. Nel caso in cui l’assicurato non scelga l’opzione contrattuale potrà
liberamente accedere per la riparazione presso il riparatore da lui preferito.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIE NON SUPERIORI A 10-15 GIORNI (PERIZIE,
VISITE). Le attività di accertamento per stima del danno materiale subito
dall’assicurato devono essere espletate dall’impresa assicurativa entro un
termine che consenta alla scadenza dei 15 giorni dalla richiesta di poter
accedere alla definitiva formalizzazione dell’offerta di risarcimento. Nei casi di
danno alla persona la visita di controllo per esiti invalidanti deve essere
espletata dall’impresa entro 10 giorni dall’avviso di disponibilità dal
danneggiato e l’elaborato deve essere disponibile per la formalizzazione
dell’offerta di risarcimento entro un termine massimo di 15 giorni dal momento
di effettuazione dell’accertamento stesso.


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ARBITRATO SU QUANTUM
BANCA DATI CONTO CONSORTILE
TRUFFE IN ASSICURAZIONE.
Telefonia
Telecom penalizza le famiglie
con basso traffico
“È giusto pagare “un diritto di accesso” alla rete. È iniquo ed arbitrario concorrere al costo
della rete in misura eguale”. Così commenta Paolo Landi , segretario generale Adiconsum
all’aumento del canone telefonico da parte di telecom ed avanza proposte alla U.E.,
all’Authority e alla stessa Telecom.
Telecom assicura che i consumatori non saranno danneggiati dall’aumento del
canone, poiché lo stesso aumento è compensato con un bonus sulle tariffe
interurbane. Questo è vero, ma non è valido per tutti.
Esistono infatti numerosi utenti a basso traffico, (in generale sono le famiglie più
povere) che ricevono ed effettuano solo telefonate urbane. In questi casi la
compensazione della mezz’ora sulle interurbane non potrà essere fruita.
Non abbiamo dati statistici ma siamo propensi a pensare che questi casi
rappresentino qualche milione.
Avanziamo quindi a Telecom la proposta di compensare l’aumento del canone
sia sulle interurbane, o in loro assenza, sulle urbane.
L’Adiconsum ritiene giusto ed equo che ci sia un “costo di accesso alla rete” e
che tale costo si traduca in un canone di qualche euro, ma ritiene iniquo ed
arbitrario che i costi della rete non vengano calcolati in proporzione all’uso, ma
siano caricati in misura eguale sull’utenza.
I costi della rete debbono essere invece “spalmati”, a nostro avviso, in base al
servizio ricevuto.
Non è accettabile che il costo del canone sia superiore rispetto al consumo
realizzato. Queste regole, stabilite dalla Commissione di intesa con le ex aziende
monopoliste di vari Paesi europei vanno riviste e modificate.
Adiconsum in una lettera al Commissario Monti sottolinea questa esigenza e
chiede che siano riconsiderate le attuali normative, inique e penalizzanti per le
famiglie meno abbienti, prevedendo un canone limitato al diritto di accesso alla
rete.
Adiconsum chiede ancora una volta all’Authority di stabilire dei criteri veramente
efficaci per tutelare le famiglie meno abbienti varare un provvedimento efficace per
la tutela delle famiglie meno abbienti.
Test noi consumatori
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Adiconsum News
Alimentazione
Qualità e sicurezza degli alimenti:
una guida per i consumatori
Siete costretti per motivi di lavoro a mangiare spesso fuori casa e volete sapere che
cosa rende un ristorante più affidabile di un altro sia dal punto di vista igienico che culinario?
Davanti ai banchi dei surgelati al supermercato vi trovate spesso in difficoltà perché non
sapete in base a quali criteri scegliere un pacco di surgelati piuttosto che un altro? Avete
tanto sentito parlare in questi ultimi tempi di organismi geneticamente modificati e di prodotti
contenenti ogm oppure ogm-free, ma non avete ancora le idee chiare in proposito? Una
risposta a questa e a tante altre domande la troverete nella Guida del consumatore “La
qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari” realizzata dall’Adiconsum nell’ambito di un
progetto internazionale cofinanziato dalla DG Agricoltura della Commissione europea, e in
partnership con le associazioni consumatori di Francia, Svezia e Spagna. Per l’Italia
l’Adiconsum ha svolto il ruolo di coordinamento coadiuvata dalla Coldiretti e dall’Aiab
(l’organismo di controllo dei prodotti biologici). Presentata lo scorso 22 maggio a Roma nella
splendida cornice di palazzo Rospigliosi, insieme alla Coldiretti segno che la qualità e la
sicurezza alimentare non sono più temi cari solo ai consumatori, ma coinvolgono ormai
anche i produttori che hanno compreso che dalla fiducia dei consumatori si aprono per loro
nuove prospettive di sviluppo economico, si propone di aiutare le famiglie dei consumatori
ad operare scelte alimentari idonee ai propri fabbisogni nutritivi in base all’età, al sesso,
all’attività lavorativa e fisica, superando i condizionamenti di ordine psicologico, Nel
volumetto di 96 pagine gli argomenti trattati sono quelli relativi sia alla qualità dei prodotti
alimentari con particolare riferimento ai nostri prodotti locali e tipici che alla sicurezza con un
capitolo interamente dedicato all’igiene alimentare. La guida può essere richiesta per
telefono al n. 06 4417021 oppure di persona in via Lancisi, 25– Roma, al costo di 7 euro.
(V.L.)
Telefonia
Servizi telefonici non richiesti:
attribuzione verbale, disdetta scritta
Vi informiamo che in merito alle numerose segnalazioni pervenute alla nostra
associazione riguardanti l’attribuzione di servizi supplementari telefonici non richiesti
abbiamo provveduto ad inviare una lettera raccomandata all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. In particolare le lamentele si riferiscono:
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all’attivazione di contratti non firmati, non richiesti e a fatturazioni di
conseguenza non valide;
all’attivazione di servizi (memotel, chi è, teleconomy, ecc.) non richiesti;
a bollette contenenti voci non meglio specificate di “servizi telefonici
supplementari”.
Detti servizi e contratti sono attivati in maniera assolutamente arbitraria: in alcuni casi la
comunicazione dell’attivazione viene fatta solo verbalmente, in altri addirittura senza che
l’utente ne sappia nulla. Nel caso in cui l’utente chieda la disdetta a mezzo telefono
l’operatore non l’accetta e dice che tale richiesta deve essere inoltrata in forma scritta.
Questo atteggiamento è a dir poco arbitrario e non trasparente nei confronti degli utenti.
A rigor di logica qualsiasi attivazione dovrebbe essere sempre accompagnata da una
conferma contrattuale e dall’accompagnamento di una copia del documento d’identità del
titolare dell’utenza onde evitare truffe e raggiri. Ancora una volta abbiamo chiesto
all’Authority delle comunicazioni di intervenire sanzionando le aziende che adottano un
comportamento non corretto con gli utenti.
Antonio Bosco
Test noi consumatori
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Adiconsum News
Adiconsum
Angelo Festa è il nuovo rappresentante
della CCIAA di Matera
È stato designato lo scorso 16 maggio dopo un incontro con le altre associazioni dei
consumatori della Basilicata (oltre ad Adiconsum erano presenti: Lega Consumatori Acli,
Federconsumatori, Adoc e Federcasalinghe) il nuovo rappresentante dei consumatori della
Camera di commercio di Matera. Si tratta di Angelo Festa, segretario regionale
dell’Adiconsum di Basilicata, da anni in prima linea per la lotta all’usura e per la tutela e la
salvaguardia dei diritti dei consumatori. “Il nostro ruolo all’interno della Camera di
commercio di Matera sarà propositivo e di supporto agli interessi generali e allo sviluppo
delle imprese locali che non può non coniugarsi con la tutela e la salvaguardia dei diritti dei
consumatori. Occorrerà creare all’interno della Camera di commercio di Matera un rapporto
più stretto tra le imprese e i consumatori in quanto lo sviluppo economico è uguale alla
crescita della politica dei consumatori”. Così ha affermato Angelo Festa al quale formuliamo
i nostri migliori auguri di buon lavoro.
Pubblicità
Le delibere dell’Antitrust
del I trimestre 2002
Le delibere più significative, per quanto riguarda la difesa dei consumatori,
del I trimestre 2002 sono elencate suddividendole per tipologia. Per ogni tipologia
si richiamano i motivi più frequenti di ingannevolezza. Accanto al nome del
prodotto o del servizio condannato viene indicata la data della delibera. L’asterisco
indica che l’Autorità ha imposto la pubblicazione di un messaggio di rettifica a cura
e spese dell’operatore pubblicitario:
 tariffe telefoniche e di accesso a internet, pay tv;
 viaggi e vacanze;
 corsi, offerte di lavoro e titoli di studio;
 vendita di prodotti o servizi;
 finanziamenti e attività finanziarie;
 integratori alimentari,
centri e strumenti
per il dimagrimento e il
ringiovanimento;
 carburanti.
Tariffe telefoniche e di accesso a internet, pay tv
Nei confronti delle società telefoniche o che gestiscono i collegamenti a Internet
l’autorità ha più volte ribadito che i messaggi pubblicitari devono indicare chiaramente tutti i
prezzi e le tariffe i cui importi siano già noti in precedenza - canoni di abbonamento, Iva,
scatto alla risposta ecc. - al fine di fornire ai consumatori tutti gli elementi necessari ad
orientarne le scelte economiche. Inoltre nel messaggio pubblicitario tutti gli elementi di
valutazione devono avere la stessa evidenza grafica o sonora. La pubblicità comparativa
deve essere veritiera e i servizi pubblicizzati realmente fruibili. Per i messaggi che
contravvengono a questi principi viene deliberata la fattispecie di pubblicità ingannevole.
PIENO WIND
BASIC 10030 di TISCALI Srl
“BLU ON” Promozione estiva
Test noi consumatori
24 gennaio
28 febbraio
7 marzo
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Adiconsum News
Viaggi e vacanze
I casi più frequenti di pubblicità ingannevole riguardano le tariffe, diverse da quelle
indicate oppure con supplementi imprevisti. Altre volte le caratteristiche ambientali e
logistiche descritte nei cataloghi sono molto diverse dalla realtà dei luoghi di vacanza.
“VERATOUR SRL”: HOTEL GLORIA VERDE RESORT –
TURCHIA
“I GRANDI VIAGGI SPA” VILLAGGIO MORGAN HONDURAS
“COMPAGNIA ITALIA TIME SHARING SRL”
LAURENS HOTEL
AGENZIE “ BLUVACANZE”
“LAST MINUTE TOUR”
I VIAGGI DEL TURCHESE Srl
ITALGEST – APPARTAMENTI IN COSTA AZZURRA
“EDEN VIAGGI”: PUERTO AVENTURAS – MESSICO
GOLDWING AIRLINES
“PANAIR COMPAGNIA AEREA MEDITERRANEA SPA” TRATTA PALERMO /ROMA
10 gennaio
10 gennaio
10 gennaio
17 gennaio
24 gennaio
31 gennaio
28 febbraio
28 febbraio
7 marzo
21 marzo
27 marzo
Sospensione provvisoria del messaggio
Corsi, offerte di lavoro e titoli di studio
Si tratta in genere di corsi a pagamento che, contrariamente a quanto pubblicizzato
non assicurano alcuna assunzione. Oppure, dietro esborso di cifre notevoli, dell’inserimento
in catene di franchising per la vendita o la gestione di prodotti o servizi, senza alcuna
garanzia reale del rientro in tempi brevi, come pubblicizzato, dei capitali investiti. Nelle
offerte di lavoro a domicilio viene chiesto di acquistare un kit di materiali da confezionare,
ma il prodotto finito non è mai soddisfacente e non viene ritirato (e pagato dal committente).
Ci sono poi offerte di corsi, che rilasciano titoli di studio senza alcun valore legale in Italia o
garantiscono il superamento di esami di Stato o universitari.
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CORSI DI INFORMATICA “ALFABYTE SRL”
GUADAGNA DA UNO A DODICI MILIONI MENSILI…di
CLAUDIO BUZZI
Ditta individuale l’INCANTO, di Alessandro Olleni
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA BINGO
*BEL CANTO ITALIA SCHOOL OF OPERA – FLORENCE
ART COLLEGIUM
10 gennaio
17 gennaio
24 gennaio
31 gennaio
7 febbraio
Vendita di beni o servizi
L’ingannevolezza deriva dalla mancata corrispondenza tra le caratteristiche
pubblicizzate, tra cui il prezzo, e quelle reali del prodotto o servizio. In altri casi il bene
pubblicizzato non è disponibile nel periodo indicato. Alcune delibere riguardano
l’ingannevolezza della definizione di “numero verde” per i numeri telefonici c.d. “ripartiti”,
cioè con una quota a carico del chiamante. Talvolta poi il messaggio pubblicitario “non è
chiaramente riconoscibile come tale e non risulta distinguibile da altre forme di
comunicazione al pubblico con forme grafiche di immediata percezione”: si incorre in questo
caso nella fattispecie di pubblicità “non “trasparente”. Vengono inseriti in questo gruppo
anche gli “omaggi” e i “premi sorteggiati” presi a pretesto per indurre i “vincitori” ad
acquistare un prodotto.
IMPIANTI ITTICI “TEAM MARE SNC”
SMART CABR
10 gennaio
24 gennaio
IO&PASSION
DITTA KRISTAL SRL – Mondovì
TELECOM I.D. LTD
*LAMPADE “SUN CLUB2
NISSOLINO EDITORE - TEST CONCORSO FINANZIERI
* ”EUROCENTRO SICUREZZA” – AOSTA
31 gennaio
31 gennaio
7 febbraio
28 febbraio
7 marzo
“LA FULGIDA”
7 marzo
Test noi consumatori
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Adiconsum News
CALDAIE BERETTA “IDRA GREEN” della società RIELLO
VERNICE BIODEGRADABILE della società PROTECNICA
PREPARAZIONE DI FRUTTA “ZUEGG”
“CARNABY STREET SRL” VENDITA PER
CORRISPONDENZA DI CD
LAVASECCO “IL DELFINO” – MATERA
21 marzo
21 marzo
27 marzo
27 marzo
27 marzo
Finanziamenti e attività finanziarie
La fattispecie di ingannevolezza viene riconosciuta nelle pubblicità di società che si
vantano di erogare prestiti e mutui a condizioni vantaggiose, mentre in realtà, a fronte del
pagamento di consistenti provvigioni, agiscono da intermediarie tra le finanziarie o le banche
e i clienti, senza alcuna garanzia che la erogazione del mutuo vada a buon fine. In altri casi
banche, finanziarie o esercizi commerciali, soprattutto concessionari di auto e moto
pubblicizzano finanziamenti a condizioni diverse da quelle realmente praticate. Oppure si
tratta di prospetti informativi relativi a polizze assicurative o investimenti nei quali mancano
elementi fondamentali. In qualche caso attività bancarie vengono svolte da soggetti non
abilitati.
24 gennaio
Polizza assicurativa ASSIBA STRIKE
*BANCA ROMANELLI SPA – FIRENZE
28 febbraio
Integratori alimentari, strumenti e centri per il dimagrimento
e il ringiovanimento
La fattispecie di pubblicità ingannevole a proposito di integratori alimentari, prodotti e
strumenti cosmetici, centri di dimagrimento e ringiovanimento viene in genere deliberata a
causa dello scarso valore scientifico delle affermazioni e delle sperimentazioni. Gli
integratori alimentari vengono in genere presentati come prodotti magici, in grado di
eliminare quasi istantaneamente inestetismi, cellulite e segni dell’età o di provocare un
dimagrimento rapidissimo, addirittura localizzato nei punti voluti, senza attività fisica e una
dieta adeguata. Contengono sostanze di dubbia efficacia, talvolta potenzialmente
pericolose, se assunte senza alcun controllo.
Gli strumenti per il dimagrimento sono o indumenti che massaggiano e aumentano la
sudorazione o elettrostimolatori. Anche questi da soli, in assenza di una dieta bilanciata e
attività fisica hanno scarso effetto e possono inoltre essere pericolosi per cardiopatici,
donne incinte e portatori di pace- maker.
OLIMPION BEAUTY FARM – POOL 2000 Srl
PLENITUDE REVITALIFT di L’OREAL PARIS
*KALOCELL LINE
BODY SLIM
*ELETTROSTIMOLATORE “TESMED”
della società STARTRADE srl
ELETTROSTIMOLATORE “BIOSAN”
CENTRI DIMAGRANTI “SOBRINO”
* “MEMOSAN ENERGY” della Società “SIRC SPA”
17 gennaio
17 gennaio
17 gennaio
24 gennaio
7 febbraio
7 marzo
Sospensione provvisoria del messaggio
7 marzo
Sospensione provvisoria del messaggio
7 marzo
CARBURANTI
In genere la fattispecie di pubblicità ingannevole riguarda il prezzo dei carburanti esposto
su cartelloni presso le stazioni di servizio. Viene infatti indicato l’importo dello sconto
praticato (- cent. 10/20/3080 ) per ogni litro, ma non il prezzo di partenza o quello finale.
DUE IMPIANTI DI CARBURANTE IN PROVINCIA DI
TREVISO (API; ERG)
OTTO IMPIANTI CARBURANTI
IN PROVINCIA DI
LUCCA (TOTAL FINA; TAMOIL; QUATTROPETROLI;
TAMOIL; ESSO; ESSO; ESSO; TOTAL FINA)
28 febbraio
7 marzo
(a cura di Maria Trunfio)
Test noi consumatori
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Adiconsum News
Pubblicità
Relazione annuale dell’Antitrust
Nella Relazione Annuale svoltasi il 22 maggio 2002, alla presenza delle massime
autorità dello Stato, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
Giuseppe Tesauro, si è soffermato soprattutto sui seguenti punti:

Riconoscimento dei molti passi avanti compiuti in Italia verso l’apertura dei mercati e le
privatizzazioni e denuncia del permanere di comportamenti monopolistici da parte di
talune aziende.

Situazione collusiva – rilevata anche dal Consiglio di Stato nella sua recente sentenza
sull'Rc-auto – del mercato assicurativo italiano con scambio di informazioni sensibili tra
numerose imprese assicuratrici “concorrenti'' in grado di mettere in atto comportamenti
anticompetitivi con chiari allineamenti dei prezzi finali delle polizze assicurative.

Ricorso al “pentitismo” contro gli accordi di cartello, offrendo l'immunita' totale o
parziale delle sanzioni altrimenti irrogate alle aziende che collaborino, fornendo le
prove, altrimenti difficili da ottenere degli accordi collusivi. Il “pentitismo” sta dando
buoni risultati in altri paesi europei.

Analisi in particolare del persistente comportamento monopolistico di:

Telecom Italia, che continua a praticare strategie escludenti e discriminatorie
nei confronti dei concorrenti, in relazione sia all'accesso alla fornitura dei
servizi di trasmissione dei dati e di accesso a Internet con tecnologia Adsl, sia
alla commercializzazione di servizi più sofisticati, basati su tecnologie ancora
più evolute". La concorrenza non è efficace, perchè il consumatore non è
effettivamente messo nella condizione di poter scegliere tra reti di
telecomunicazione alternative, che in Italia "sono state di fatto precluse dalla
mancanza di diffusione della modalita' trasmissiva via cavo, mentre l'operatore
dominante ha continuato ad avvantaggiarsi della propria posizione di
monopolio nella fornitura del supporto di rete per l'ultimo miglio. Lo stesso
obbligo di fornire l'accesso disaggregato alla rete, per quanto sicuramente
necessario per ampliare il confronto concorrenziale, non e' in grado di
eliminare alla radice il monopolio e le rendite ad esso associate".

Enel: nel settore elettrico le misure normative finora adottate "non possono
dirsi ancora sufficienti a rimuovere ogni ostacolo verso un’evoluzione
concorrenziale dei mercati.” In Italia la concorrenza nella generazione elettrica,
che costituisce uno dei pilastri della liberalizzazione, "non sara' probabilmente
sufficiente, neppure dopo la vendita delle tre Genco, ad evitare che il potere di
Enel nella fissazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica continui ad
incidere sul maggior costo dell'energia sostenuto dal sistema produttivo
italiano". Di qui la necessita' di "una riforma del settore in grado di evitare fin
dall'origine posizioni dominanti nella generazione". Anche le strategie
commerciali dell'Enel "fino a che rimane dominante nel mercato, non devono
avere intenti escludenti nei confronti dei concorrenti, ne' essere mirate a
rafforzare indebitamente il potere di mercato".

Alitalia: pur con l'introduzione della piena liberalizzazione dei mercati a partire
dal 1997, "la concorrenza continua ad essere debole, soprattutto nelle tratte
nazionali, in ragione, tra l'altro, della difficoltà di reperire sufficienti permessi di
decollo e atterraggio negli aeroporti delle principali città e dell'assenza di un
generalizzato diritto di cabotaggio esteso alle rotte extraeuropee".

Poste: in questo settore la concorrenza comincia a svilupparsi, anche se
permane il "freno" costituito dal servizio universale. Le Poste sono oggetto di
due procedimenti non ancora conclusi, che riguardano il trattamento della
posta transfontaliera e un'intesa tra la società e il suo principale concorrente
italiano nel corriere espresso.

Timori di una eccessiva regolamentazione. Tesauro si augura che la modifica della
Carta Costituzionale che ha attribuito maggiori poteri a Regioni e Enti Locali in materia
economica non porti ad "una moltiplicazione delle regolamentazioni che avvantaggiano
o proteggono situazioni locali, con pregiudizio per la libera concorrenza". Il presidente
dell'Antitrust sottolinea poi la necessità che le norme, in alcuni casi, siano più chiare e
non si sovrappongano. L'attività consultiva ha consentito di riscontrare "il permanere di
forme resistenti di regolazioni restrittive e discrezionali che produce barriere all'entrata
degli operatori in diversi settori e consente alle imprese, che cercano il rafforzamento
del proprio potere di mercato, di trovare coperture talora invalicabili dalle autorità di
Test noi consumatori
9
Adiconsum News
concorrenza". Tesauro parla di "contraccolpi" che spesso subiscono i mercati a causa
delle contraddizioni delle normative di liberalizzazione come accade in particolare per la
liberalizzazione delle public utility. Sottolinea il rischio, per la moltiplicazione dei soggetti
regolatori, di "una iperregolazione non in linea con le ragioni della concorrenza".

Modifica di talune procedure per colmare le "lacune" emerse con l'esperienza
applicativa delle regole antitrust. Tesauro chiede istruttorie più lunghe per valutare le
operazioni di concentrazione (ai nostri 45 giorni corrispondono i 4 mesi della procedura
comunitaria e tempi analoghi previsti negli altri Paesi), maggiori sanzioni per
associazioni di imprese e ordini professionali e sollecita una normativa per "programmi
di clemenza" sugli accordi di cartello per incentivare i partecipanti a deviare dagli
impegni reciprocamente presi e a cooperare con l'Antitrust.

Nuovi criteri di ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e l'Autorità. Infatti,
l'attuale "criterio meramente soggettivo, che sottopone al controllo della Banca Centrale
le 'aziende ed istituti di credito, può essere fonte di difficoltà quando le banche svolgono
attività che trascendono largamente il vero e proprio settore creditizio". Finora, "il
costruttivo rapporto tra le due istituzioni, l'istinto di cooperazione che le anima, ha
consentito di attenuare nella prassi le inevitabili difficoltà". Ma non ha molto senso
portare avanti "due procedure parallele e complementari", come sta avvenendo, su una
presunta intesa nei mercati delle carte di credito e di debito. Per questo, spetta al
legislatore trovare "la soluzione compiuta e dotata dei necessari canoni di certezza
applicativa".

Integrazione Tele+/Stream. Gli obblighi imposti dall'Antitrust sono stati dettati dalla
necessita' di ridurre le barriere in entrata ''incidendo sui contratti del calcio e
cinematografici'' e di favorire lo sviluppo di mezzi trasmissivi alternativi alla piattaforma
satellitare'', che in Italia ''diversamente da altri paesi europei non costituiscono
un'alternativa reale''. In assenza di questi limiti, l'operazione ''avrebbe dato luogo a un
monopolio nel mercato della tv a pagamento''.

Completa ed effettiva attuazione all' obbligo di garantire la portabilità del numero
telefonico nel caso di passaggio dell' utente a un nuovo gestore''. Tale misura ''potrà
dare un ulteriore impulso ai processi in corso, consentendo di ridurre significativamente
i costi di transazione associati alla decisione dei consumatori di cambiare gestore'' e si
inserirebbe tra i ''benefici agli utenti, sia nei servizi tradizionali, sia in quelli radiomobile
ed a valore aggiunto'' già prodotti dalla liberalizzazione del settore.

Necessità di maggiori sanzioni per punire i colpevoli di pubblicità ingannevole. Infatti
l'attività finora svolta "ha fatto emergere alcune lacune dell'apparato normativo, che
riguardano innanzitutto gli stessi poteri istruttori, nonchè, l'assenza di un efficace
sistema sanzionatorio in grado di operare quale vero deterrente nei confronti degli
operatori coinvolti". Tesauro cita il caso di maghi e cartomanti, per i quali l'intervento
dell'Autorità, che in molti procedimenti ha esperito tutti i poteri conferiti dal decreto
legislativo 74/92 (inibitoria, dichiarazione rettificativa, denuncia alla Procura della
Repubblica) "non ha contribuito ad arginare il fenomeno. Tutto ciò conferma la
necessità di prevedere l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, necessarie,
in particolare, rispetto a settori in cui gli operatori si sono rivelati meno propensi a
cooperare".
Questi comunque i dati complessivi del 2001:
 922 sono state le segnalazioni pervenute all’Antitrust nell’anno 2001.
 289 le cause istruite, nell’83% delle quali è stata deliberata la fattispecie di pubblicità
ingannevole.
Maria Trunfio
Privacy
La Rai si cuce la bocca
sui procedimenti penali non conclusi
Il Consiglio di amministrazione della Rai ha comunicato a tutte le associazioni
consumatori le linee di condotta adottate per l’informazione radiotelevisiva relativa ai
procedimenti giudiziari, che riportiamo così come pervenuteci:
“Il Consiglio di amministrazione:
richiamati i principi generali espressi dalla carta dei doveri, delle garanzie e degli obblighi
degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo;
preso atto dei comunicati stampa con i quali il Garante per la protezione dei dati
personali ha richiamato gli organi di informazione al rispetto dei vincoli relativi alla
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Adiconsum News
divulgazione di notizie riguardanti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca al fine di
garantire un armonico sviluppo della loro personalità e di evitare influenze gravi sulla loro
crescita nonché, più in generale, delle ripetute violazioni alla privacy dei diritti fondamentali
dell’uomo;
tenuto conto delle risultanze del dibattito consiliare sull’informazione radiotelevisiva
relativa ai procedimenti giudiziari;
nel ribadire quanto già deliberato nella seduta del 10 giugno 1999, sottolinea che, nel
caso di processi penali non ancora conclusi con sentenza definitiva, la trattazione
radiofonica e televisiva più coerente con la natura del servizio pubblico presuppone una
ricostruzione giornalistica il più possibile puntuale e obiettiva tale da non comportare la
minima offesa alla privacy e ai diritti fondamentali della persona umana.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, ricordando che la Costituzione garantisce i
diritti della difesa come diritti inviolabili del cittadino, raccomanda che tanto i programmi
d’informazione quanto i talk-show non siano costruiti e condotti al fine di stabilire imputazioni
di responsabilità o di colpevolezza a carico di singole persone. Se questi limiti non fossero
osservati, infatti, le trasmissioni si convertirebbero in sede impropria di attribuzioni di
responsabilità prive di qualsiasi garanzia giuridica”.
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