PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Documento di seduta FINALE A5-0476/2003 17 dicembre 2003 RELAZIONE sul futuro degli hedge funds (fondi di speculazione) e dei derivati (2003/2082(INI)) Commissione per i problemi economici e monetari Relatore: John Purvis RR\518194IT.doc IT PE 333.062 IT PR_INI PE 333.062 IT 2/18 RR\518194IT.doc INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE ................................................................................................ 4 PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 5 MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 13 RR\518194IT.doc 3/18 PE 333.062 IT PAGINA REGOLAMENTARE Nella seduta del 5 giugno 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per i problemi economici e monetari era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sul futuro degli hedge funds (fondi di speculazione) e dei derivati. Nella riunione del 20 maggio 2003, la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatore John Purvis. Nelle riunioni del 10 settembre, 4 novembre, 25 novembre e 2 dicembre 2003 la commissione ha esaminato il progetto di relazione. In quest'ultima riunione ha approvato la proposta di risoluzione con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 10 astensioni. Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), John Purvis (relatore), Pervenche Berès, Hans Blokland, Armonia Bordes, Hans Udo Bullmann, Jonathan Evans, Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Alain Lipietz, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Bruno Trentin, Theresa Villiers, Charles Tannock (in sostituzione di Christoph Werner Konrad), Harald Ettl (in sostituzione di Helena Torres Marques), Simon Francis Murphy (in sostituzione di David W. Martin), Elly Plooij-van Gorsel (in sostituzione di Christopher Huhne) e Jas Gawronski (in sostituzione di Renato Brunetta, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento). La relazione è stata depositata il 17 dicembre 2003. PE 333.062 IT 4/18 RR\518194IT.doc PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sul futuro degli hedge funds (fondi di speculazione) e dei derivati (2003/2082(INI)) Il Parlamento europeo, – viste l'attuazione del Piano d'azione sui servizi finanziari, in particolare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per i valori mobiliari1, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato2 e la posizione del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, – visti le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/107/CE4 e 2001/108/CE5 del 21 gennaio 2001, sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), in particolare l'articolo 2 della direttiva 2001/108/CE e l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 85/611/CEE del 20 dicembre 1985, modificata dalla direttiva 2001/108/CE, – vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/65/CE, del 27 settembre 2001, sulle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie6, – vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/51/CE del 18 giugno 20037 sui conti annuali e i conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altre istituzioni finanziarie e delle imprese di assicurazione, – viste le norme sull'adeguatezza patrimoniale e la loro attuale revisione, – vista la relazione IOSCO8 su questioni di protezione regolamentare e degli investitori connesse alla partecipazione degli investitori finali agli hedge funds, – visto l'esame dei derivati da parte della task force della Banca centrale europea sul trasferimento dei rischi di credito, del Comitato di Basilea sul sistema finanziario globale e del Gruppo di lavoro del Forum9 congiunto sul coordinamento di vigilanza 1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. GU L 96 del 12.4.2003, pagg. 16-25. 3 P5_TA(2003)0410. 4 GU L 41 del 13.2.2002, pagg. 20-34. 5 GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35. 6 GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28. 7 GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16. 8 Associazione mondiale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari (International Organisation for Governmental Securities Commissions). 9 Gruppo di esperti tecnici che operano sotto l'egida del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, l'Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari e l'Associazione internazionale 2 RR\518194IT.doc 5/18 PE 333.062 IT transettoriale, – visti gli attuali sviluppi delle legislazioni nazionali in Europa, negli Stati Uniti e in Asia per quanto concerne gli hedge funds e i derivati, – vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 1995 sugli strumenti finanziari derivati: ruolo attuale sui mercati dei capitali, vantaggi e rischi1, – visto l'articolo 163 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0476/2003), Per quanto concerne gli hedge funds A. considerando che il concetto di hedge funds (fondi di speculazione) copre un'ampia serie di prodotti finanziari che potrebbero essere meglio definiti come "sofisticati strumenti alternativi di investimento" (SAIV), B. considerando che i SAIV forniscono effettivi strumenti alternativi di investimento che ricorrono a tecniche sofisticate, spesso per perseguire rendimenti assoluti in tutte le condizioni del mercato, ma che operano con un effetto leva variabile, a volte molto elevato, e possono anche rischiare perdite sostanziali, C. considerando che un regime SAIV potrebbe offrire un adeguato quadro regolamentare per altri fondi alternativi di investimento, che non necessariamente perseguono rendimenti assoluti, in settori come proprietà, valute o merci, e che stanno cominciando ad entrare sul mercato europeo, ma che attualmente non possono trarre vantaggi da un regime unico a livello dell'UE, D. considerando che l'industria dei fondi alternativi si è notevolmente sviluppata dopo la crisi LTCM del 1998, con un aumento rapido dei capitali reperiti e degli attivi trattati, una moltiplicazione dei fondi di dimensioni più ridotte, anche in Europa, e una frequente localizzazione in paradisi fiscali e regolamentari, E. considerando che imposte e normative discriminatorie applicate in alcuni Stati membri hanno scoraggiato potenziali investimenti in hedge funds stabiliti all'estero, anche in altri Stati membri, F. considerando che presso il grande pubblico e gli investitori istituzionali si rileva un crescente interesse ad ottenere l'accesso a tali opzioni di investimento previe rassicurazioni quanto alla loro correttezza e buona gestione, G. considerando che i prodotti di investimento innovativi e la scelta in espansione offerti all'investitore dai SAIV vanno accolti favorevolmente e incoraggiati, delle assicurazioni. 1 GU C 269 del 16.10.1995, pag.194. PE 333.062 IT 6/18 RR\518194IT.doc H. considerando che molte delle capacità di investimento richieste sono disponibili nell'UE e vengono spesso impiegate nella gestione di SAIV offshore e che lo sviluppo di tali capacità andrebbe incoraggiato, I. considerando che alcuni Stati membri stanno prendendo in considerazione regimi regolamentari speciali volti ad incoraggiare dette società a costituirsi sotto la loro giurisdizione e che è auspicabile una coerenza fra tali regimi nazionali, che porti potenzialmente a un passaporto comune UE, J. considerando che alcuni hedge funds possono essere comunque direttamente accessibili agli investitori finali attraverso i listini del mercato europeo o giurisdizioni di paesi terzi, ovvero, indirettamente, attraverso fondi di fondi o note strutturate, K. considerando che per riuscire ad attrarre SAIV nell'ambito dell'UE è necessaria la definizione di un regime regolamentare meno severo di quello previsto per gli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) tradizionali e che qualsiasi regime siffatto dovrebbe concentrarsi sulla messa a disposizione dell'investitore di informazioni sufficienti e comprensibili, piuttosto che su norme e regolamentazioni eccessivamente prescrittive, L. considerando la necessità di informare gli investitori meno sofisticati in merito alle varie tipologie e ai vari rischi di questi investimenti e, in particolare, di renderli pienamente consapevoli del fatto che andrebbero chiaramente differenziati dal regime OICVM, M. considerando che i fondi dei fondi forniscono un accesso diversificato al settore, ma che a tempo debito dovrebbe essere altresì possibile orientare l'investimento sui fondi a monte, N. considerando che esiste il rischio di un danno sistemico al sistema finanziario globale, qualora tali forme di investimento proliferino senza quantificazione o controllo, Per quanto concerne i derivati O. considerando le raccomandazioni formulate nel 2001 dal Forum di stabilità finanziaria sulla necessità di trasparenza e di regolazione dei fondi di gestione alternativa e sull'esigenza di regolamentazione finanziaria nei centri off shore, e considerando altresì l'attuazione delle raccomandazioni, differente nei vari Stati membri e complessivamente insufficiente, P. considerando l'imminente completamento del piano d'azione per i servizi finanziari, è opportuno che la Commissione rivolga la propria attenzione ad una soluzione legislativa adeguata per gli hedge funds e altri tipi di investimenti alternativi sofisticati attualmente non soggetti ad alcuna regolamentazione europea, Q. considerando che i derivati vengono utilizzati sempre più in prodotti di investimento disponibili per il grande pubblico e che quindi va accordata loro notevole attenzione in tutte le direttive sopra citate, R. considerando che negli ultimi 20 anni i derivati hanno svolto un ruolo vitale nell'innovazione finanziaria, agevolando la creazione di una serie di nuovi prodotti RR\518194IT.doc 7/18 PE 333.062 IT (inclusi molti prodotti a basso rischio), e ampliando la scelta degli investitori, S. considerando che i derivati possono essere uno strumento per limitare il rischio nonché per assumersi il rischio speculativo, e possono fornire un vantaggio macroeconomico convogliando i rischi verso coloro che sono in grado di assumerli, T. considerando che i derivati su materie prime possono svolgere un ruolo vitale nel contenere i rischi e garantire un efficace uso delle risorse sui mercati, ad esempio, dell'energia e dell'agricoltura; considerando altresì che è previsto un aumento della loro importanza a seguito di un'ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'energia e dell'agricoltura, U. considerando che è imperativo verificare e controllare adeguatamente tale rischio per quanto riguarda sia il rischio per i singoli sia il rischio sistemico per il sistema finanziario, V. considerando l'importanza di garantire che la regolamentazione dei derivati sia proporzionata ai rischi che essi comportano per i singoli investitori e per la stabilità finanziaria nel suo insieme; considerando altresì che è vitale effettuare un'analisi costi/benefici efficace e ad ampio spettro prima che qualunque nuova legge o regolamentazione sia aggiunta alla normativa esistente di tali prodotti finanziari, W. considerando che la proliferazione di derivati di credito pone problemi in termini di identificazione dei livelli globali di esposizione al rischio, X. considerando che i derivati ("over-the-counter") non regolamentati OTC potrebbero portare ad un pericoloso squilibrio sui mercati finanziari, Y. considerando che la validità dei derivati dipende dalla certezza della piena liquidazione alla scadenza e quindi dalla posizione creditizia e dalla capacità delle controparti ultime di rispettare i loro obblighi, Z. considerando che tipi sofisticati di derivati possono non essere liquidi, e che quindi i loro detentori possono avere difficoltà nel chiudere o valutare le posizioni, soprattutto in condizioni di mercato difficili, AA.considerando che i derivati stanno diventando un meccanismo comune nella gestione finanziaria di società per azioni, società di investimento e piccole banche ed è pertanto necessario che tali utenti dispongano delle competenze necessarie per controllare l'esposizione al rischio, AB.considerando che, anche tra le autorità di regolamentazione, le conoscenze e le competenze sono spesso inadeguate in questo settore in rapido sviluppo e continuo cambiamento, AC.considerando che i derivati finanziari possono essere venduti agli investitori finali in varie forme, come prodotti quotati e "spread betting" (scommesse per commercializzare gli strumenti derivati che si basano sulle regole del mercato finanziario), a condizione che rientrino nell'ambito di regolatori finanziari nazionali, PE 333.062 IT 8/18 RR\518194IT.doc Per quanto concerne gli hedge funds 1. ricorda alla Commissione che, a norma dell'articolo 2 della direttiva 2001/108/CE, deve presentare entro il 13 febbraio 2005 un'esaustiva relazione su questo settore di pratiche di investimento e suggerisce che vi proceda molto prima, visto il potenziale rischio sistematico nonché l'interesse sempre crescente presso la comunità globale di investitori; 2. invita la Commissione europea - alla luce del fatto che molti hedge funds operano offshore e non sono soggetti a regolamentazione comunitaria - ad introdurre una normativa volta ad accrescere la trasparenza dei prestiti di istituti finanziari della Comunità a hedge funds offshore. 3. ritiene opportuno agevolare l'accesso ai SAIV degli investitori moderatamente importanti degli hedge funds e, a tempo debito, degli investitori finali e che i fondi regolamentati potrebbero svolgere un ruolo positivo in questo processo graduale; 4. ritiene giunto il momento di sviluppare a livello europeo un regime regolamentare per i SAIV snello e adeguato che contribuisca ad indurli a stabilirsi nell'UE e fornisca i vantaggi di un passaporto comune europeo attraverso il riconoscimento reciproco; 5. rileva che un regime regolamentare per i SAIV deve essere sufficientemente snello, in modo da non ostacolare la libertà dei gestori di investimenti (tra l'altro) di: – impiegare tecniche e strumenti innovativi e addirittura esotici, – assumere posizioni forti, compreso il ricorso alla vendita scoperta (shorting), all'effetto leva e ai derivati, – essere remunerati conformemente alla prestazione, a condizione che il loro investimento e i loro metodi operativi siano noti, in termini adeguati, a coloro che investono presso di loro direttamente o indirettamente; 6. ritiene che l'autorità di regolamentazione debba verificare e accertarsi che i promotori, i direttori e i gestori di un SAIV siano capaci e atti ad assumersi la responsabilità quanto ai risparmi e ai fondi di investimento di terzi e siano adeguatamente esperti e ben informati nelle tecniche e negli strumenti di investimento utilizzati in tale società, che i rischi inerenti a qualsiasi SAIV siano resi chiaramente noti e comunicati agli investitori, che la tipologia pubblicizzata d'investimento e il livello di rischio non vengano superati e che il rischio sia adeguatamente verificato e controllato; 7. sottolinea che il regime SAIV dovrebbe concentrarsi soprattutto sui metodi di distribuzione e vendita impiegati, in modo da evitare investimenti da parte di persone per le quali non sono adeguati; 8. ritiene che i fondi di investimento dovrebbero poter scegliere di essere regolamentati nell'ambito del regime OICVM o del regime SAIV ed essere vincolati dai requisiti previsti da quel regime; 9. esorta l'industria degli investimenti e le autorità nazionali di regolamentazione a RR\518194IT.doc 9/18 PE 333.062 IT sponsorizzare campagne volte ad informare i potenziali investitori in merito ai SAIV, alle loro caratteristiche e ai loro rischi; 10. ritiene estremamente auspicabile che i distributori vengano specificamente autorizzati a distribuire SAIV e che tale autorizzazione dipenda dalla loro rettitudine e livello di conoscenza quanto ai prodotti SAIV e sia rinnovabile su base regolare; 11. ritiene essenziale fornire ai singoli individui che investono in SAIV una descrizione e un avvertimento del rischio chiari e semplici che vengano riconosciuti da loro come esaustivi per la comprensione dei rischi connessi; 12. incoraggia l'industria a sviluppare un codice di condotta di autoregolamentazione che comprenda aspetti non disciplinati espressamente dal previsto regime formale snello, in particolare per quanto concerne vendite e metodi di distribuzione adeguati; 13. accetta che un limite minimo possa essere imposto agli investimenti in tali fondi quando la loro conoscenza a livello di opinione pubblica è scarsa, ma ritiene che tale limite andrebbe progressivamente ridotto man mano che aumenta la conoscenza e, in ultima analisi, eliminato; 14. propone di consentire ai SAIV con orizzonti di investimento a lungo termine di ridurre la periodicità delle finestre di vendite, rimborsi, trattative e valutazioni delle attività nette; 15. ritiene che i SAIV dovrebbero essere tenuti ad effettuare rigorosi controlli giornalieri del rischio in modo da garantire di rimanere nell'ambito dei parametri di rischio pubblicizzati; 16. invita le autorità di regolamentazione a sviluppare, dopo aver consultato l'industria, misurazioni o indici del rischio di agevole comprensione e coerenti, che andrebbero pubblicati su base regolare per segnalare agli investitori che i limiti di rischio pubblicizzati vengono osservati; 17. chiede che un regime di regolamentazione dell'UE per i SAIV si inserisca nell'ambito del processo Lamfalussy e che i requisiti specifici vengano decisi e rivisti su base regolare al livello 2 ma siano soggetti al controllo e al richiamo da parte del Parlamento; 18. invita la Commissione ad esaminare se un regime per i SAIV debba essere attuato come parte separata della direttiva rivista OICVM o con una direttiva specifica e ritiene che qualsiasi regime siffatto dovrebbe comprendere gli hedge funds e altri fondi alternativi di investimento; 19. ritiene che le autorità mondiali di vigilanza dovrebbero mettere a punto un efficace strumento, possibilmente prevedendo un registro centralizzato del credito presso la Banca dei regolamenti internazionali come proposto dal Forum per la stabilità finanziaria dell'aprile 2000, per il monitoraggio e il controllo della portata del credito, del rischio di gestione e del rischio operativo che tale settore potrebbe apportare al sistema finanziario mondiale; invita la Commissione ad adoperarsi per la messa a punto di un tale meccanismo, che dovrebbe anche includere un'applicazione più efficace delle disposizioni esistenti; PE 333.062 IT 10/18 RR\518194IT.doc 20. invita la Commissione, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, ad indagare sulla pratica applicata in modo preponderante dagli hedge funds di arbitraggio americani) di utilizzare le differenze di fuso orario e l'influenza di Wall Street sugli altri mercati per trarre vantaggi quanto alla scelta del momento in cui operare sui mercati asiatico ed europeo e ad appurare se ciò nuoce in modo significativo agli investitori a lungo termine in tali fondi e se siano necessari interventi per correggere la situazione; 21. si aspetta che la Commissione elabori una relazione sulle disparità di regime fiscale e regolamentare tra gli Stati membri, indicando sia le azioni di dumping fiscale e regolamentare che le azioni di discriminazione contro SAIV stabilite in altri Stati membri; 22. invita la Commissione a consultare le autorità legislative e regolamentari di USA, Giappone, Svizzera e altre rilevanti giurisdizioni al fine di mettere a punto il più coerente approccio internazionale possibile a questo settore di investimento e a elaborare una relazione sull'attuazione nei diversi Stati membri e nei paesi terzi delle raccomandazioni del Forum sulla stabilità finanziaria, segnatamente per quanto riguarda gli hedge funds e la regolamentazione delle piazze offshore, nonché a indicare le modalità con cui essa intende intervenire allo scopo di applicare a livello internazionale le indispensabili regolamentazioni; Per quanto concerne i derivati 23. sottolinea che i derivati rientrano in una tematica del tutto diversa e pertanto richiedono un intervento di regolamentazione diverso dagli hedge funds; 24. invita la Commissione a presentare le relazioni richieste nell'ambito della risoluzione del Parlamento del 22 settembre 19951 sui derivati finanziari concernenti: il loro attuale ruolo sui mercati dei capitali, i vantaggi e i rischi che essi comportano; 25. invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai derivati al momento di elaborare nuove direttive o di modificare quelle esistenti in materia di servizi finanziari, nonché nella fase di attuazione a norma del processo Lamfalussy; sottolinea che tali strumenti finanziari, quantunque utili sono anche molto rischiosi e possono aumentare la volatilità e minacciare la stabilità finanziaria; 26. invita la Commissione, ai fini della coerenza del diritto dei valori mobiliari, ad elaborare congiuntamente i vari elementi rilevanti della normativa UE al fine di facilitare il trattamento legislativo globale, inter alia, dei derivati; 27. invita la Commissione ad adoperarsi, unitamente alle istituzioni nazionali e internazionali pertinenti, ai fini di istituire uno strumento per misurare e controllare l'esposizione globale in derivati e in particolare il rischio di credito accumulato (compreso il rischio di adempimento) dei derivati di credito; sottolinea che dovrebbero essere abilitati a operare con derivati soltanto i soggetti che dispongono di un cospicuo capitale proprio, cosicché in periodi di crisi le perdite non debbano essere addebitate ai contribuenti, come si è verificato nelle diverse crisi, tra l'altro anche nel caso LTCM; 1 GU C 269 del 16.10.1995. RR\518194IT.doc 11/18 PE 333.062 IT 28. riconosce che esistono già importanti strutture normative e regolamentari che coprono i derivati; rileva l'importanza di garantire che i requisiti relativi agli obblighi di reporting diano luogo a una copertura di prodotti adeguata, e che tutte le istanze legislative competenti dispongano delle risorse e della competenza necessarie per valutare efficacemente tali dati; 29. rileva l'incertezza del diritto che in alcuni Stati membri rende estremamente difficile l'uso di derivati, ed esorta i responsabili a livello decisionale a trovare una soluzione a tale problema; 30. invita la Commissione a esaminare se vadano adottate ulteriori misure nel contesto di Basilea II per fornire riserve adeguate al sistema bancario e alle singole banche, in modo da poter far fronte a qualsiasi eventuale domanda di liquidità nell'esposizione a derivati; 31. invita la Commissione a esaminare ulteriormente, nell'ambito di Basilea II, se il fatto che le banche possano scaricare rischi di credito a non-banche consenta una riduzione dei requisiti di capitale e, in caso affermativo, in che modo l'esposizione nelle non-banche (compresi, in particolare, gli hedge funds) possa venir valutata, monitorata e controllata; 32. chiede alle associazioni contabili e di gestione degli investimenti di prevedere, nell'ambito dei loro criteri di qualificazione, un elevato livello di conoscenza dei derivati, dei loro meccanismi e rischi; 33. invita la Commissione a continuare ad adoperarsi nell'ambito dello IASP (International Accounting Standards Board) e di altri organismi analoghi per mettere a punto al più presto convenzioni in merito alla definizione, alla quantificazione e alla contabilizzazione dei derivati e delle posizioni derivate nei conti delle società; 34. raccomanda che l'esposizione in derivati (comprese le differenze a livello temporale) che fornisce un'indicazione chiara e coerente delle effettive condizioni di una società, costituisca un'informazione obbligata nella contabilità delle imprese europee; 35. ritiene che le valutazioni dei derivati dovrebbero tener conto, attraverso una riserva per sopravvenienze passive, dei rischi addizionali che potrebbero presentarsi in difficili condizioni di mercato ed essere connessi alla posizione finanziaria delle controparti; 36. invita la Commissione europea e gli Stati membri a coordinare, attraverso il processo Lamfalussy, il loro approccio ai derivati offerti sui mercati europei nel rispetto dell'esigenza di mantenere la flessibilità per diversi prodotti derivati e mercati; 37. esorta la Commissione a garantire che i derivati europei abbiano equo e leale accesso ai mercati esteri, e ritiene che le recenti azioni di tipo protezionistico da parte della concorrenza americana siano inaccettabili; 38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi degli Stati in via di adesione, alla Commissione, alle autorità di regolamentazione di tutti gli Stati membri e di quelli in via di adesione, allo Spazio economico europeo, ai governi di Svizzera, Giappone, e USA e allo IASB (International Accounting Standards Board). PE 333.062 IT 12/18 RR\518194IT.doc MOTIVAZIONE Hedge funds A. W. Jones ha costituito nel 1949 il primo hedge fund. Ha combinato due tipi di rischio di investimento – vendita allo scoperto e effetto leva – per limitare l'esposizione globale al rischio di mercato. Il fondo è stato quindi "hedged" (coperto) in quanto combinava partecipazioni acquistate con denaro prestato, che avrebbero registrato guadagni qualora il mercato fosse stato in crescita, e posizioni corte, che avrebbero beneficiato di un mercato in fase di discesa. Ha anche fatto sì che il compenso del gestore fosse costituito da una percentuale dei profitti (20% nel suo caso) e ha destinato il proprio capitale di investimento al fondo. Le attività in gestione sono ora stimate pari a 450-600 miliardi di dollari. Il numero di hedge funds gestiti in Europa nel 2001 era pari a 4461, ma rappresentava solo il 15% del totale globale delle attività di tali fondi2. Il presidente del Gruppo di lavoro sui mercati finanziari USA ha definito nel 1999 l'hedge fund un "qualsiasi tipo di investimento congiunto organizzato a livello privato, amministrato da gestori di investimenti professionisti e non ampiamente disponibile al pubblico". L'Authority Servizi finanziari del Regno Unito ha rifiutato di definire il concetto in quanto non ha ritenuto individuabile alcun denominatore. Tuttavia, alcune caratteristiche comuni sono solitamente: ● ● ● ● ● ● partnership private o società di investimento; attività offshore, di norma in zone a ridotta imposizione fiscale e con regimi regolamentari poco rigorosi; compensi connessi alla prestazione; libertà di usare diverse tecniche di investimento per potenziare gli utili e/o ridurre il rischio; limitazione a investitori ricchi e sofisticati; obiettivo di utili assoluti. Le strategie di negoziazione si basano spesso su modelli matematici, inefficienze di mercato o tendenze economiche. Le principali categorie di investimento individuate sono (Tremont/TASS): 1 2 Dati del documento di discussione dell'Authority Servizi finanziari sugli hedge funds (agosto 2002). Dati di Pricewaterhouse Coopers (maggio 2003). RR\518194IT.doc 13/18 PE 333.062 IT Long/short equity (Posizione/lunga corta) Investimenti sul versante long/short del mercato per non essere neutrali a livello di mercato Convertible arbitrage (Arbitraggio convertibile) Assunzione di una posizione lunga su un titolo convertibile e una posizione corta sulle azioni ordinarie Event driven (Investimento dettato dagli eventi) Profitto derivante da un evento concernente la società (ad esempio, una fusione) Equity market neutral (Neutralità rispetto al mercato azionario) Sfruttamento delle inefficienze sul mercato azionario e riduzione al minimo del rischio di mercato Global macro (Macro globale) Profitti tratti dalle più importanti tendenze o eventi economici Fixed income arbitrage (Arbitraggio sul reddito fisso) Profitti tratti dalla possibilità di arbitraggio in titoli a tasso d'interesse fisso Dedicated short bias (Tendenze specifiche a breve termine) Investimento soprattutto in posizioni corte e in azioni e prodotti derivati Emerging markets (Mercati emergenti) Sfruttamento delle inefficienze e della scarsa informazione su mercati immaturi Managed futures (Operazioni a termine gestite) Negoziazione in mercati di operazioni finanziarie e di merci a termine quotate in borsa Funds of funds (Fondi di fondi) Investimento in hedge funds multipli con differenti tipologie di investimento. Gli hedge funds non hanno bisogno di rispondere ad un tasso "ufficiale" di rischio di dispersione. La loro recente notevole crescita è dovuta agli utili positivi in un periodo di scarsa redditività dei principali indici e alla conseguente domanda degli investitori di diversificare i portafogli. Gli investitori sono stati di norma persone "qualificate" che comprendono e accettano i rischi inerenti a questi investimenti. Gli hedge funds si sono resi di difficile accesso a investitori non adeguati. Tuttavia, ci sono stati molti nuovi "arrivi" negli ultimi 2-3 anni, comprese piccole società gestite da ex manager di fondi tradizionali. PE 333.062 IT 14/18 RR\518194IT.doc I fondi pensione e le compagnie di assicurazione cominciano a partecipare in modo significativo. Le direttive OICVM consentono ai fondi di fondi di investire fino al 30% delle loro attività in altri organismi di investimento collettivo, compresi hedge funds, nella misura in cui ottemperano a norme equivalenti a quelle previste dalle direttive in materia1. Grazie alla copertura da parte dei media è anche aumentato l'interesse degli investitori retail. Gli hedge funds sono soggetti alla legislazione della giurisdizione in cui sono stabiliti. Ciò può limitarsi ad aspetti quali frodi, riciclaggio del denaro e manipolazione del mercato. I gestori sono spesso stabiliti in una giurisdizione diversa e più rigorosamente regolamentata, ma sono solo soggetti alla regolamentazione delle loro funzioni manageriali da parte di tale giurisdizione. Non esiste un unico approccio globale da parte delle autorità di regolamentazione e in molti Stati membri dell'UE sono attualmente in atto modifiche legislative. Di recente, si è registrata una crescita nel numero di fondi di fondi autorizzati in Europa. La Svizzera, il Lussemburgo, l'Italia, l'Irlanda e Hong Kong hanno reso più snelle le regolamentazioni in modo da renderle più accessibili agli investitori importanti2. In Germania stanno attualmente esaminando proposte di regolamento. Il Regno Unito ha di recente deciso di non rendere meno rigorose le proprie regolamentazioni. L'Irlanda è stata forse il paese più attivo nell'agevolare l'accesso agli hedge funds. In precedenza, gli investitori retail potevano solo accedere a fondi di fondi che investivano meno del 10% delle attività nette in fondi non regolamentati. La Central Bank of Ireland ha modificato questa situazione nel dicembre 2002 al fine di consentire ai fondi di fondi registrati di investire interamente in programmi non regolamentati a condizione che esista un investimento minimo di 12.500 €, che il gestore del fondo disponga di competenze adeguate e che il fondo non investa in altri fondi di fondi. Negli Stati Uniti le preoccupazioni in merito agli hedge funds hanno indotto il personale della Securities and Exchange Commission ad elaborare una relazione che raccomanda strumenti più espliciti di regolamentazione e registrazione dei partecipanti. Se gli investitori retail investiranno maggiormente negli hedge funds, sarebbe preferibile che questi ultimi fossero stabiliti in Europa in quanto potrebbe esservi una migliore vigilanza. I regimi fiscali e la mancanza di un mercato regolamentato unico costituiscono un deterrente e molti Stati membri impongono sanzioni fiscali agli investitori che investono in un hedge fund stabilito all'estero. Derivati I derivati possono essere applicati sia per ridurre che per aumentare l'esposizione al rischio. Sono stati usati nell'antica Grecia dai produttori di olive che concordavano la fornitura a un prezzo e ad una data specifici del futuro al fine di ridurre il rischio che i prezzi fossero 1 2 Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002 che modificano la direttiva 85/611/CEE. Financial Times, giovedì 31 luglio 2003, edizione USA 2. RR\518194IT.doc 15/18 PE 333.062 IT inferiori al momento della raccolta. Comprendono molti prodotti e nuovi prodotti vengono creati in continuazione. Si è registrata una crescita particolarmente rapida delle operazioni a termine, delle opzioni e dei mercati swap1. Il tasso d'interesse e i derivati monetari insoluti2 alla fine del giugno 2003 erano pari a 123,9 trilioni di dollari, i derivati di credito a 2,7 trilioni di dollari e i derivati di capitale a 2,8 trilioni di dollari3. Le prestazioni sono collegate a una "attività" a monte o a un elemento matematicamente misurabile (azione, tasso d'interesse, moneta, bene [compresa l'energia], indice, volatilità) e vengono di norma liquidate in una data futura. I principali mercati retail di derivati in Europa riguardano warrant coperti, certificati, obbligazioni reverse convertibili (prodotti del mercato liquido) e, in alcuni paesi, mercati organizzati. Una versione più estrema è costituita dalle "spread betting". Tale tipologia consente di scommettere su movimenti di strumenti finanziari e può fornire uno strumento di "hedging" (copertura) ovvero l'assunzione di una posizione speculativa. Nel Regno Unito le spread betting sono regolamentate dall'FSA, unitamente ai servizi finanziari convenzionali. I derivati sono stati tenuti presenti in molte recenti direttive. I prodotti derivati possono essere venduti agli investitori retail in Europa4 a condizione che un prospetto spieghi in che modo il derivato funziona e sia incluso un profilo di rischio. Tutti i paesi sottolineano la responsabilità delle imprese di investimento nel valutare la capacità del cliente di trattare con tali prodotti. Le autorità di regolamentazione possono rifiutare l'approvazione di un prodotto derivato se non lo considerano chiaramente comprensibile. La proposta direttiva sui servizi d'investimento impone regole di condotta alle imprese che offrono investimenti in prodotti derivati. La direttiva sulla manipolazione del mercato include i mercati di derivati che non sono coperti da una legislazione precedente. L'OICVM e le direttive in materia sono anch'essi stati estesi per coprire i derivati finanziari. L'attuale revisione delle norme sull'adeguatezza patrimoniale (per esempio, CAD III) dovrebbe migliorare ulteriormente il quadro prudenziale, in linea con l'accordo di Basilea II e coprire anche il rischio operativo inerente a tali attività. Ambiti di discussione 1. 1 2 3 4 Il mercato degli hedge funds è frammentato a causa dei diversi regimi di regolamentazione, della mancanza di piattaforme coerenti e dell'esistenza di regimi fiscali discriminatori. Gli investitori istituzionali e privati stanno mostrando un crescente interesse, ma mancano strumenti adeguati nelle giurisdizioni UE. Il relatore ritiene che un regime specifico maggiormente regolamentato costituirebbe l'opzione Swap del tasso d'interesse: un accordo tra banche o imprese per cambiare pagamenti d'interesse (normalmente a tasso fisso in tasso fluttuante). L'"importo insoluto o importo teorico" è semplicemente una quantità usata per calcolare i pagamenti. Di norma, non cambia di mano. Associazione internazionale swap e derivati. Conformemente alla direttiva sul prospetto 2003, i derivati beneficeranno del passaporto europeo. PE 333.062 IT 16/18 RR\518194IT.doc migliore. I fondi potrebbero scegliere di essere regolamentati nell'ambito di tale regime e sarebbero tenuti a uniformarsi alle sue norme specifiche. 2. Esiste preoccupazione in merito all'eventualità di consentire che gli hedge funds vengano venduti a investitori retail senza informazioni chiare sulle strategie di negoziato, sui compensi per le prestazioni, sul rendiconto delle prestazioni stesse, sulla trasparenza finanziaria e sulla certezza dei prezzi. È evidente che per tali prodotti deve essere predisposto un sistema chiaro e comprensibile di informazione e avvertimento nonché una descrizione di agevole comprensione della loro tipologia e dei loro profili di rischio, comprese le strutture degli onorari. 3. Con i derivati le autorità di regolamentazione cominciano a considerare se un'adeguata informazione sull'attività a monte sia disponibile, se l'investitore retail sia consapevole di come il prodotto può reagire ai mutamenti del mercato, se il prezzo del prodotto è costruito in modo corretto e se la pubblicità è adatta agli investitori retail. La preparazione e una chiara informazione devono essere la chiave per dotare gli investitori di tutti i tipi delle capacità di comprendere i rischi inerenti a tali prodotti. I consulenti, i manager di investimento, i gestori di crediti e i contabili dovrebbero essere soggetti, nei loro corsi di qualificazione, a un esame al riguardo. 4. Si registrano perplessità in merito all'impatto sistemico che i derivati e gli hedge funds potrebbero avere sui mercati finanziari attraverso il rischio di mercato, il rischio operativo e il rischio di credito. Le autorità di regolamentazione e i supervisori bancari dovrebbero mettere a punto strumenti di valutazione e scambiarsi le informazioni in merito alla portata di qualsiasi rischio sistemico accumulato. 5. Gli hedge funds e i loro derivati possono costituire un notevole rischio senza un adeguato controllo del rischio interno. I partecipanti meno abituali, come società o singoli individui, possono avere difficoltà nel trattarli e nell'affrontare il rischio di perdite impreviste e insostenibili. Le istanze che regolamentano la contabilità dovrebbero applicare, nel contesto di norme contabili internazionalmente accettate (ad esempio, l'International Accounting Standards Board) e di audit interni, un sistema d'informazione per tutti i conti delle società. Per i singoli individui si può esclusivamente ricorrere all'informazione e a un certo livello di regolamentazione protettiva connessa alla portata di conoscenze, "sanità" e sofisticazione. 6. Le banche hanno stabilito limiti interni per il credito di rischio (basati su criteri propri e/o sull'approccio delle quotazioni) anche se il derivato di credito può distorcere o esagerare tali valutazioni. Il Comitato BASILEA II includerà requisiti specifici per questo tipo di rischio. L'UE dovrà essere attenta a questa particolare categoria di rischio nella sua trasposizione di Basilea II. 7. Le autorità di regolamentazione possono avere difficoltà nel valutare i rischi e nel tenersi aggiornati in merito ai rapidi sviluppi. Non possono essere sempre consapevoli dell'esposizione del sistema finanziario internazionale nel suo insieme. Per il momento tenderemmo ad essere favorevoli a un coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione piuttosto che alla costituzione di un'autorità UE di regolamentazione. Dovrebbero disporre di personale adeguatamente esperto al fine svolgere questo ruolo molto impegnativo in un settore delle finanze in rapida RR\518194IT.doc 17/18 PE 333.062 IT trasformazione e tecnicamente mutevole. 8. Alcuni affermano che i derivati e gli hedge funds hanno contribuito alla recente volatilità del mercato. Altri rilevano che, invece, aggiungono stabilità ai mercati stessi. Il relatore ritiene, per parte sua, che gli hedge funds e i derivati contribuiscano all'efficienza e all'autoequilibrio dei mercati finanziari e che un regime regolamentare "leggero" in un mercato globale libero, con norme di base pressoché armonizzate, costituirebbe l'opzione migliore. PE 333.062 IT 18/18 RR\518194IT.doc