DOCUMENTO DI LAVORO DDL N. 28 Norme per il recupero dei rustici a fini abitativi, delle superfici e dei volumi accessori, ubicati ai piani seminterrati ed interrati, da destinare ad attività direzionali, terziarie, commerciali e produttive artigianali di servizio PDL N. 38 Valorizzazione, conservazione e recupero abitativo montano PDL N. 127 Norme di incentivazione per il recupero e valorizzazione ai fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e tipologie costruttive nei comuni facenti parte del comunità montane SINTESI Memorie consultati TESTO COMPARATO DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO SETTORE COMMISSIONI LEGISLATIVE UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA Torino, 31 gennaio 2002 1 DDL 28 PDL 38 PDL 127 Art. 1. (Finalita') Art. 1. (Finalita') Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero dei rustici a fini abitativi e delle superfici e dei volumi ubicati ai piani seminterrati ed interrati, accessori di edifici esistenti, da destinare ad attivita' direzionali, terziarie commerciali e produttive artigianali di servizio, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo, di favorire il contenimento dei consumi energetici e di integrare la residenza con attivita' compatibili. 1. La Regione Piemonte con la presente legge intende promuovere iniziative volte alla valorizzazione, conservazione e recupero abitativo delle tipologie architettoniche montane, al fine di mantenere le caratteristiche ambientali di zona. 1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, le iniziative per incentivare il recupero ai fini abitativi e la valorizzazione delle tipologie costruttive nei Comuni facenti parte delle Comunità Montane del Piemonte, allo scopo di consolidare ed incentivare il presidio dei centri abitati ed in generale delle zone montane, mantenendo e valorizzando le tipologie e caratteristiche costruttive della zona. OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Esprime disagio per il proliferare di leggi settoriali ed auspica la formazione di un testo unico dell’edilizia ed urbanistica regionale. DDL 28 COMUNE DI BARIO Esprime parere favorevole sulle finalità del disegno di legge DDL 28 COMUNE DI CANNOBIO Individuato quale obiettivo del ddl il recupero di spazi accessori per ad attività terziarie, ritiene opportuno limitare tale intervento ai soli immobili localizzati nelle zone A (centri storici). Sottolinea l’importanza di attuare normative che consentano l’utilizzo di antichi locali ad uso cantina, magazzino, localizzati al piano terreno interrato o seminterrato presenti nelle zone centrali dei nuclei storici destinandoli ad attività commerciali. PDL 38 e 127 COMUNE CANNOBIO Non ritiene corretto ipotizzare il finanziamento del recupero di un immobile montano senza che tale recupero venga ricompreso in un “Progetto generale di recupero economico dell’intera Valle”. Individuando nel turismo la principale base economica del futuro delle comunità montane, chiede che il recupero sia obbligatoriamente finalizzato alla conseguente destinazione dell’immobile, con vincolo decennale, quale alloggio per “Attività turistico ricettiva extralberghiera di cui alla vigente legge regionale n. 31, tit. VI, art. 16”, attività organizzata unitariamente per l’intera valle da un’unica “agenzia territoriale pubblicoprivata” all’uopo costituita. Propone l’emanazione di una legge regionale che, assumendo gli obiettivi delle proposte in oggetto, possa finanziare a mezzo delle Comunità montane, Consorzi di comuni o Enti no profit operanti sul territorio nel settore turistico, il recupero del patrimonio immobiliare 2 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI dismesso. Tale legge dovrà, come secondo obiettivo, finanziare o supportare le comunità montane e i comuni per gli interventi infrastrutturali necessari nel territorio in relazione alla sua nuova prevalente funzione (es. recupero percorsi montani). Pur riconoscendo nella pdl 38 l’importante obiettivo di tutela e recupero del patrimonio immobiliare e dell’ambiente montano, ritiene l’impianto legislativo proposto insufficiente in relazione alla possibilità di influire concretamente nella rivitalizzazione, non solo economica, dei territori montani. Ritiene la pdl 127 insufficiente a garantire un corretto e sostenibile recupero del patrimonio immobiliare montano dimesso e del suo riutilizzo abitativo. Inoltre essendo indefinito territorialmente l’ambito di applicazione, considera che un finanziamento così generalizzato e conseguentemente “unitariamente ridotto”, non possa, nonostante i notevoli capitali, supportare un concreto sviluppo ma solo sporadici singoli interventi. Allega alla memoria il progetto “Villaggio globale” per la costituzione di Agenzia territoriale per la gestione di camere, case ed appartamenti per le vacanze elaborato dall’Associazione turistica “PRO LOCO I.A.T.” DDL 28 COMUNE DI FOSSANO Manifesta preoccupazione riguardo l’impatto ambientale e paesistico che deriverebbe dalla normativa: le aree agricole spesso hanno importante valenza paesistica; verrebbero utilizzate con destinazioni d’uso estranee al tessuto esistente; si consentirebbero recuperi che mal si integrano con le tipologie esistenti anche sotto il profilo della intrinseca esigenza di visibilità connessa alle attività previste dal ddl,: si incorrerebbe in un aumento del carico di traffico. La raccomandazione (contenuta nella relazione) di prestare attenzione al rilascio delle c.e. è generica e rimarrà inapplicata in assenza di adeguata e specifica regolamentazione. Perplessità vengono altresì sollevate circa la possibilità di recupero a fini residenziali dei rustici. E’ portato ad esempio il caso delle stalle prefabbricate di cui si auspica, in caso di non utilizzo, la demolizione e non la riedizione in chiave residenziale (tipologia non consona 3 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI all’ambiente agricolo) Suggerisce di limitare l’applicazione della norma ai fabbricati rustici tradizionali-storici eliminando la possibilità di insediamento in area agricola di attività terziarie, commerciali e produttive artigianali di servizio. Ciò consentirebbe ai comuni di impostare la strumentazione urbanistica consentendo la più ampia possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali ma in casi localizzati ed in subordine alla redazione di linee direttive di ordine tipologico quali ad esempio regolamenti, manuali, abachi di cui la Regione stessa deve farsi promotrice. Richiama la risoluzione del Consiglio europeo del novembre 2000 “Qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale” ed invita alla concretezza subordinata alla qualità architettonica. PDL 38 E 127 COMUNE DI FRASSINO Ritiene significativo l’avvio di progetti di legge finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio montano e degli incentivi economici al recupero. Sottolinea che, a fronte di richieste presumibilmente numerose, occorrono risorse adeguate e individuazione di priorità. DDL 28 COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE Ritiene indispensabile, alla luce della normativa nazionale, coordinare il ddl con le leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 (Recupero sottotetti) e 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia) nonché con la proposta di legge n. 44 (c.d. “superdia”) soprattutto per quanto attiene alla: qualificazione degli interventi, tipologia dell’atto amministrativo cui ricondurle (autorizzazione, concessione edilizia), modalità di applicazione degli oneri e dotazione di aree per servizi privati e pubblici (ad es. la l.r. 21/1998 non dispone in ordine all’obbligo di dotarsi di spazi per parcheggi) Chiede inoltre di considerare gli aspetti chiarificatori riportati nella circolare esplicativa del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1999, n. 1/PET relativa alla lr 21/1998. Rileva una contraddizione terminologica in merito alle 4 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI destinazioni ammesse tra il titolo (“terziarie, commerciali e produttive artigianali di servizio”), l’art. 1 (“terziarie commerciali e produttive artigianali di servizio”) e l’art. 3, c. 1 (“terziario-commerciali e produttive”). Chiede di definirle con certezza. DDL 28 PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO Auspica il ricongiungimento dei tre progetti di legge in un unico testo con un’idonea parte introduttiva che ricomprenda tutti gli ambiti di applicazione previsti ed una parte tecnica che dettagli le specifiche di ciascun gruppo di interventi. Evidenzia che in tutti i comuni della Comunità montana esistono numerosi fabbricati, anche all’interno di nuclei abitati di antica formazione i cui proprietari sono: emigrati all’estero, spesso irreperibili, deceduti senza eredi o con eredi disinteressati al recupero rintracciabili ma spesso anziani ed indigenti e pertanto non in grado di procedere alla ristrutturazione dei rustici. Per tali ragioni ritiene dovrebbe essere possibile acquisire d’ufficio al patrimonio comunale i fabbricati da recuperare, soprattutto quelli pericolanti che potrebbero coinvolgere negativamente altri fabbricati. Tale operazione dovrebbe essere finanziate in conto capitale e con copertura totale dalla Regione. DDL 28 PDL 38 e 127 CM VALLI GESSO – VERMEGNANA - PESIO Condivide le finalità generali dei testi e ne auspica la formulazione in un testo unico in materia di urbanistica che comprenda oltre alla nuova legge sulla tutela e l’uso del suolo anche i progetti settoriali come quelli in esame. PDL 38 e 127 COMUNITÀ’ MONTANA MONTE ROSA Ritiene opportune e sostanzialmente equivalenti le proposte e, quindi, ne auspica l’approvazione in testo unificato. 5 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede riferimenti più certi per il riconoscimento delle “tipologie architettoniche montane”, ritiene la definizione data dalla pdl troppo generica e onnicomprensiva. PDL 38 COMUNITÀ’ MONTANA PINEROLESE PEDEMONTANO Condivide l’obiettivo di valorizzare, conservare e recuperare le abitazioni di montagna DDL 28 PDL 38 E 127 ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) Ritiene i tre progetti in discussione importanti, soprattutto per la sottolineatura posta al tema della qualità della città e del paesaggio che passa anche attraverso le “piccole cose” come la concessione di finanziamenti per piccoli interventi e non solo attraverso le enunciazioni di principio contenute nei PRG. In generale ritiene che la legge dovrebbe limitarsi a fissare i principi generali lasciando ai comuni il compito di definire le modalità di risoluzione dei problemi collegati ai principi, rendendo obbligatorio l’adeguamento dei PRG (N.d.A.) con variante non sostanziale (senza passaggio in CTU). Sul ddl 28 sottolinea la difficoltà a valutarne gli esiti in quanto il testo appare confuso. Sulle pdl 38 e 127 ritiene opportuno favorire il recupero dei rustici nelle zone dalle quali la popolazione maggiormente si allontana ma dando la preferenza alla trasformazione degli immobili che incentivino un turismo capace di portare un maggior reddito alle comunità locali (interventi di recupero per agriturismo, bed and breakfast, piccoli alberghi a gestione familiare) piuttosto che procedere ad una indiscriminata trasformazione di tutto ciò che esiste in seconde case. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Chiede una migliore definizione delle “attività compatibili con la residenza”. 6 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI PDL 38 E PDL 127 - ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Considerate le identiche finalità auspica la formulazione di un unico provvedimento. DDL 28 PDL 38 E 127 ITALIA NOSTRA Sottolinea che la finalità dei progetti di legge, che pare rivolta a riconoscere il patrimonio storico “minore”, trova l’interesse e il favore dell’associazione. Tuttavia viene osservato che, pur partendo da premesse condivisibili, si tende poi al recupero di volumi costruiti con modalità ed obiettivi differenti e quindi emergono elementi di contraddizione nel merito della tutela dei caratteri storici e tipizzanti dell’architettura. L’attenzione andrebbe posta al solo recupero di spazi e volumi per fini abitativi, compatibili e coerenti con i caratteri del territorio, evitando di consolidare tutto il realizzato. Sarebbe stato auspicabile affrontare il problema del “come” procedere alle modificazioni senza produrre guasti irreversibili alle tipologie tradizionali, garantendo l’abitabilità dei locali con criteri di tutela del valore architettonico-ambientale, definendo le ricadute ed i ritorni sui comuni a fronte dei nuovi carichi urbanistici, controllando lo sviluppo del territorio affinché l’intervento edilizio non sia di danno all’interesse collettivo. In particolare è’ contraria al DDL 28 perchè: a) prevede il recupero e la trasformazione: di volumetrie esistenti utilizzate al servizio delle attività agricole (tra cui principalmente prefabbricati) realizzate con tipologie standardizzate estranee alle adiacenti e preesistenti cascine. Se tali costruzioni possono essere tollerate a servizio dell’agricoltura (attività debole), non dovrebbero essere legittimamente avviate a trasformazioni verso usi più redditizi, di fabbricati e preesistenze edilizie che si sono consolidati in forza di condoni (ad esempio garages) che, quindi, potranno mutare utilizzo ma non certo migliorare l’eventuale discutibile collocazione o realizzazione b) porta a sensibili e incalcolate variazioni del carico 7 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI urbanistico dequalificando il territorio a scapito del paesaggio agricolo e montano e alterando il rapporto abitato-spazi aperti c) introduce nuove destinazioni nei volumi ai piani seminterrati ed interrati con aumento del carico impiantistico sull’edificio. Sull’eventualità di realizzare luoghi di lavoro richiama la l. 626/1996 che impone requisiti di agibilità specifici. Sottolinea il rischio che l’impiantisca intacchi gli equilibri strutturali dell’edificio o, se esterna, attenti ai caratteri architettonici. Ritiene che l’attenzione debba essere rivolta al solo recupero di spazi e volumi per fini abitativi che risultino coerenti con i caratteri del territorio, soprattutto quando questo presenta valori ambientali e paesaggistici. Occorre evitare di consolidare tutto il realizzato. Non ritiene ammissibile il recupero dei seminterrati ed interrati a meno che non siano garantiti: 1) la destinazione d’uso compatibile con le caratteristiche architettoniche dell’edificio 2) ampi margini di vivibilità nell’area interessata, a seguito di una obbligatoria valutazione dell’impatto sull’ambiente circostante e sulla viabilità Come considerazione a margine mette in rilevo che la normativa attuale esonera le aziende agricole dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dal versamento dell’ICI. Già oggi i comuni agricoli hanno un modesto introito da imposte e ciò li induce a prevedere nei PRG insediamenti residenziali “impropri” in aree agricole pur di avere un riscontro in oneri e ICI. Il ddl aggraverà tale situazione e la comunità che dovrà sopportare un maggior carico urbanistico non avrà la possibilità di un riscontro in termini di oneri e ICI. Sulla PDL 127 rileva una discrasia tra la relazione in cui si afferma che “il recupero funzionale delle abitazioni, ovviamente non disgiunto dal contemporaneo recupero dei valori ambientali e delle tipologie caratteristiche di ciascuna vallata e di ciascun Comune” e l’articolato in cui non si affronta la qualità degli interventi e la loro integrazione ambientale né si individua il soggetto responsabile delle verifiche di integrazione ambientale dei rustici recuperati. 8 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 PDL 38 E 127 COLDIRETTI In merito al ddl 28 ritiene che il recupero generalizzato dei rustici a fini residenziali possa procurare danni al sistema ambientale considerato che è evidente che i rustici recuperati saranno destinati a residenza secondaria. L’obiettivo del contenimento del suolo può essere raggiunto solo vincolando la destinazione d’uso a residenza permanente, insediando quindi nuove famiglie senza sottrarre suolo per nuove costruzioni.. Ritiene i progetti di legge 38 e 127 sostanzialmente assimilabili. Considera penalizzante per il settore agricolo la normativa che consente la trasformazione dei fabbricati esistenti in civile abitazione. Ritiene che venga posta in essere una disparità di trattamento grave nei confronti di coloro che lavorano in montagna considerato che gli interventi agricoli sono sottoposti a molteplici vincoli (galasso, ambientali, parchi) e devono essere eseguiti secondo tipologie tradizionali mentre ad altri cittadini si consente non solo di recuperare a fini residenziali di tutto il realizzato ma anche di ottenere un contributo pubblico. Chiede che il finanziamento pubblico previsto per il recupero dell’architettura montana sia esteso agli interventi per l’edilizia agricola. Più in generale, riferendosi a tutti i testi in esame, ritiene necessario prevedere incentivi al recupero del patrimonio edilizio prioritari per coloro che risiedono in montagna, per i coltivatori diretti, per coloro che si impegnano a risiedervi ed infine per coloro che recuperano i rustici come seconda casa. DDL 28 CONFAGRICOLTURA Considera il testo interessante e rispondente a esigenze concrete e verificate su tutto il territorio agricolo regionale. PDL 38 e PDL 127 CONFAGRICOLTURA Suggerisce di estendere le disposizioni, concernenti le comunità montane anche alle comunità collinari esistenti e in via dì formazione, le cui esigenze sono simili sia in termini di conservazione e di presidio dell'ambiente e del patrimonio abitativo, sia di incremento delle attività economiche. 9 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 PDL 38 E 127 CGIL CISL UIL Condividono le finalità dei tre progetti di legge. Sottolineano che intervenire ora, anche in sintonia con gli interventi urgenti di ricostruzione post-alluvione, costituisce un’opportunità vantaggiosa per la collettività. Art. 2. (Definizioni) 1. Si definiscono rustici le superfici coperte a carattere permanente delimitate da tamponamenti od anche aperte su uno o piu’ lati, individuate a catasto alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzate a servizio delle attivita’ agricole o per funzioni accessorie della residenza e di altre attivita’ economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e/o dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Chiede di migliorare la definizione di “rustico” al fine di evitare ambiguità interpretative, in particolar modo per quanto concerne le aperture su più lati (si può definire rustico un edificio aperto su quattro lati?). Inoltre propone di aggiungere dopo le parole “della presente legge” le parole “rilevate dagli strumenti urbanistici vigenti” DDL 28 COMUNE DI GASSINO Domanda se per rustico può essere intesa anche la tettoia esistente aperta su tutti i lati DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Al fine di evitare interpretazioni disomogenee o difficoltà di applicazione della legge chiede di: di indicare esattamente a quali tipologie corrispondono le attività “produttive artigianali di servizio” di definire come si identifichino le attività terziarie e produttive “compatibili” con la residenza di esplicitare quali siano le caratteristiche dei fabbricati rurali che li rendono assimilabili ad edifici abitativi rurali di elencare le funzioni accessorie alla residenza In assenza di definizioni certe contenute nella legge, ritiene opportuno prevedere che esse siano correttamente indicate nei PRG. Chiede inoltre di chiarire se rientrino nella descrizione anche semplici tettoie non ancorate stabilmente al suolo. 10 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI Esprime perplessità sulla clausola dell’individuazione a catasto e chiede se potrebbero valere anche altri tipi di riconoscimento (licenze, concessioni, sanatorie, atti notori). DDL 28 CM MONTE ROSA Non condivide la definizione di rustico indicata nella relazione (“per quanto concerne la definizione di rustico, oltre agli edifici abitativi rurali, si propone di allargare il campo di intervento anche a quei fabbricati con caratteristiche assimilabili ad edifici rurali.”) DDL 28 PDL 127 COMMISSIONE BENI CULTURALI AMB. SEZ. PROV. TO Osserva che entrambi i testi permettono di conservare e migliorare igienicamente e funzionalmente tutto quanto realizzato sino alla del provvedimento (ddl 28) o fino al 1967 (pdl 127) con contribuzioni di denaro per interventi di recupero e valorizzazione a fini abitativi di volumi anche incongrui nel contesto, o condonati purché accatastati. Non si procede pertanto ad una lettura ragionata delle singole costruzioni e vengono equiparate situazioni territoriali edificate con caratteri di pregio ad altre che hanno avuto sviluppo convulso o disorganico. Ritiene auspicabile incentivare trasformazioni di adeguamento solo per edifici coerenti, precisandone le modalità al fine di innescare un processo di riqualificazione ambientale e non esclusivamente di valorizzazione immobiliare (memoria riferita a ddl 28, pdl 127 e ddl 122 “Nuove disposizioni in materia di beni ambientali” qui riassunta solo per i testi in discussione) DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Chiede la specificazione del modo di iscrizione a catasto dei rustici (NCT, NCEU). Osserva che sarebbe opportuno, in luogo dell'inserimento a catasto, riferirsi ad immobili che siano stati legittimamente realizzati alla data di approvazione della presente legge. Ribadisce (cfr. osservazione art. 1) la necessità di specificare quali siano le “altre attività economiche compatibili con la residenza”. 11 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 ITALIA NOSTRA Chiede di chiarire quali sono le “funzioni accessorie della residenza” (garages?). Ritiene che esse sarebbero da vincolare alle singole unità abitative e non scorporate dalla residenza-condominio DDL 28 COLDIRETTI Chiede di quantificare l’entità trasformabile rilevando che potrebbero essere anche recuperati come rustici ex cascine di alcune migliaia di metri quadrati coperti da tetti. La mancanza di limiti legittima l’insediamento di attività in contrasto con l’agricoltura (fabbriche, discoteche, supermercati). 2. Agli effetti della presente legge, per abitazioni con destinazione residenziale si intendono quelle che comprendono tutti o parte dei seguenti spazi: a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio; b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette, autorimessa, e locali per il tempo libero; c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Non comprende come possa esserci un'abitazione a destinazione non residenziale 3. Per attivita' direzionali, terziarie commerciali e produttive artigianali di servizio si intendono quelle che comprendono tutti o parte dei seguenti spazi: DDL 28 COMUNE DI PINEROLO Ritiene poco chiara l’elencazione riportata al comma 3: esiste una gerarchia? È ammesso trasformare indistintamente in a), b), o c)? Perché sono distinti? Gli interventi di recupero devono prevedere almeno uno spazio per ciascuna categoria? DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE Cfr. osservazione sulle destinazioni ammesse riportata a 12 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI margine dell’art. 1 DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Osserva che non è chiaro se esiste un collegamento diretto tra le attività e spazi elencati alle lettere a), b), c), o se sono semplicemente l'elencazione delle destinazioni possibili comprese nelle tre attività principali, direzionali, commerciali e artigianali. Domanda se, ad esempio, si può trasformare una mensa esistente in altra attività più congeniale, oppure se si può farla se non esiste. a) uffici e sale riunioni, mense, cucine, locali destinati ad esposizione; b) zone vendita, magazzini, laboratori, archivi; c) bagni, corridoi e disimpegni in genere, spogliatoi, ripostigli. Art. 3. (Ambito di applicazione) Art. 2. (Ambito di applicazione) Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza e' consentito il recupero a solo scopo residenziale del rustico; in tali edifici e' inoltre consentito il recupero di superfici e volumi accessori ubicati ai piani seminterrati ed interrati da destinare ad attivita' direzionali, terziario-commerciali e produttive, purche' risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; il recupero e' soggetto a concessione edilizia. 1. Ai fini della presente legge la valorizzazione, la conservazione ed il recupero riguardano i fabbricati di civile abitazione ed eventuali fabbricati rurali annessi, costruiti prima dell'anno 1942, ubicati in Comuni facenti parte di Comunita' Montana. 1. Le provvidenze della presente legge sono rivolte ai fabbricati di civile abitazione, o di diversa originaria destinazione da ricondurre a civile abitazione, che facciano parte territorialmente di una Comunità Montana Piemontese, e la cui data di costruzione non sia posteriore al 1° settembre 1967. DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Chiede di aggiungere dopo le parole “e volumi accessori ubicati” le parole ”al piano terreno ed”. DDL 28 COMUNE DI BIELLA Considera che l’attuale formulazione sembra escludere dalla possibilità di recupero i rustici isolati ovvero quelli che non facciano parte di edifici civili già esistenti. Se la limitazione non è voluta, propone di riformulare il comma 1 come segue: “1. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero di superfici e volumi accessori ubicati ai piani seminterrati ed interrati da destinare ad attività direzionali, terziario-commerciali e produttive, purché risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; è inoltre consentito il recupero a solo scopo residenziale dei rustici a condizione che risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; il recupero è soggetto a concessione edilizia." DDL 28 COMUNE DI BUSSOLENO Considerato che nei comuni montani prevale la necessità dell'abitazione rispetto alle attività direzionali, terziario-commerciali e 13 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI produttive, chiede di aggiungere dopo le parole “terziario commerciali e produttive" le parole “Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, per gli edifici destinati in parte a residenza, è consentito il recupero di superfici e volumi accessori ubicati ai soli piani seminterrati da destinare anche a scopo residenziale, purchè risultino….." DDL 28 COMUNE DI CENTALLO Mette in rilievo come le norme di attuazione del PRG di Centallo già consentano il recupero ad uso abitativo di edifici rurali esistenti anche non da parte di imprenditori agricoli a condizione che gli edifici: siano serviti dalle urbanizzazioni primarie non vengano alterati i volumi esistenti limitando gli interventi alla manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia vengano corrisposti gli oneri fiscali di cui all’art. 3 della legge 10/1977. DDL 28 COMUNE DI GASSINO Chiede se è possibile recuperare e vincolare un rustico anche se distaccato dal fabbricato principale DDL 28 COMUNE DI PINEROLO Chiede di escludere dall’ambito di applicazione le aree a vincolo geologico di tipo 3 (esondabili o di frana) per impedire l’aumento del carico antropico anche a fronte delle recenti alluvioni. Ritiene molto pericoloso permettere indistintamente in ogni area e fabbricato sena limit di dimensione la trasformazione in destinazione terziario commerciale. Al fine di evitare di favorire grossi interventi speculativi che sconvolgerebbero la programmazione comunale di edilizia commerciale volta a tutelare gli esercizi di vicinato, propone di limitare a mq. 150 la dimensione massima ammessa per le trasformazione dei volumi e delle superfici accessorie per ogni unità immobiliare commerciale di progetto e di limitare a una trasformazione massima di mq. 300 di SLP per ogni edificio. 14 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 COMUNE DI PIOBESI TORINESE Propone di integrare l’articolo 3 prevedendo anche il recupero dei rustici a scopo ricettivo al fine di consentire uno sviluppo dell’offerta turistica come già sottolineato dalla legge regionale 18/1999 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica). DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE Chiede di precisare se il rustico oggetto di trasformazione deve essere parte integrante del fabbricato principale oppure può essere un edificio a sé stante, eventualmente entro certe distanze considerato che è definito “rustico” anche l’edificio a servizio di attività agricole la cui collocazione non è necessariamente connessa ad altro stabile. In merito alle destinazioni ammesse cfr oss. a margine dell’art. 1. DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO Sottolinea la difficoltà del punto di vista operativo a definire “legittimamente realizzati” i rustici considerato che spesso si tratta di edifici costruiti nei secoli passati. Salvo le evidenze di recente realizzazione chiede di prevedere una forma di autodichiarazione, rapportata a visura catastale storica che indichi la preesistenza del rustico. PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO Considerata la presenza di numerosi rustici realizzati dopo le date indicate nei testi, chiede di prevedere il recupero di edifici antecedenti la data di approvazione del primo PRG. PDL 38 CM VALLI GESSO -VERMEGNANA PESIO Circa l’ambito di applicazione osserva che esistono comuni che, pur facendo parte di CM, sono classificati “parzialmente montani”. Chiede di specificare se l’ambito è il comune nella sua interezza (confini amministrativi) oppure soltanto la porzione di comune classificata montana, come individuata con fogli e 15 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI numeri di mappa nell’ambito della CM. PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede di esplicitare il termine “annessi” poiché non è chiaro: se si intende limitare il recupero a fabbricati rurali contigui alla civile abitazione o anche separati dalla stessa se il recupero possa riguardare anche edifici che non siano, almeno in parte, di civile abitazione. PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Al fine della concentrazione delle risorse ritiene che sarebbe opportuno indirizzare prioritariamente le risorse verso il patrimonio di antica formazione indicando il termine del 1942 come per la pdl 38. In particolare la CM VALLI GESSO –VERMEGNANA – PESIO ritiene che la data di costruzione dovrebbe essere uniformata a quella indicata da altre leggi regionali e che tale dovrebbe restare anche per altre proposte di legge all’esame delle Commissioni competenti . DDL 28 INU Ritiene che il recupero dei piani seminterrati ed interrati debba essere considerato con grande attenzione e cautela, innanzitutto nel rispetto delle problematiche idrogeologiche anche minori. Sottolinea come sia nel corso di inondazioni o eventi di grande portata sia nel caso di ristagni d’acqua e di piogge abbondanti, i piani interrati siano soggetti molto più facilmente all’allagamento con depositi di fango e limo che possono generare grossi pericoli. PDL 127 INU Evidenzia che il periodo tra il 1942 (data limite pdl 38) ed il 1967, è quello della maggiore incultura architettonica nel nostro paese ed obietta che fissare la data nel 1967 permette il recupero di immobili di gusto discutibile. Chiede di prevedere una categoria speciale di interventi per il recupero del patrimonio compreso fra le due date al fine di avviare un “ricondizionamento 16 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI tipologico-formale”, ove possibile, delle tipologie edilizie, senza realizzare nuovi locali. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Chiede di esplicitare se gli edifici con destinazione non residenziale possano usufruire della possibilità di recuperare eventuali spazi e volumi. PDL 38 e 127 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Ritiene non opportuna la limitazione agli edifici costruiti ante 1942 sia perché si escludono le ricostruzioni del primo dopoguerra sia perché di difficile dimostrazione. Considera più appropriato porre il limite al 1967 (legge Ponte) ma nota che non è chiarito come venga dimostrata la data di costruzione. PDL 127 ORDINE AVVOCATI TORINO Ritiene eccessivamente favorevole ammettere al finanziamento edifici costruiti negli anni '60 (epoca relativamente recente) che se già in scadenti condizioni di conservazione é perché sono stati realizzati in maniera non ottimale o sono ubicati in aree inidonee senza tralasciare il profilo estetico, normalmente basso in quell’eopca. Sottolinea che detti edifici potrebbero anche aver goduto di precedenti contribuzioni pubbliche per la loro edificazione, eventualità meno probabile per costruzioni ante guerra. PDL 38 ITALIA NOSTRA Considerate le distruzioni di paesi per rappresaglia e di edifici militari del periodo bellico chiede di indicare una data immediatamente successiva al 1945. PDL 127 ITALIA NOSTRA Ritiene che il riferimento al 1967 equipari porzioni di territorio montano che hanno avuto una strumentazione urbanistica attenta a quelle impoverite da interventi edilizi convulsi e speculativi. Sottolinea inoltre che molte strutture degli anni 60/70 sono in pessimo rapporto con l’ambiente o sono state costruite in aree a rischio valanghe ed inondazione. Al fine di non aumentare di potenzialità edificatorie di 17 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI immobili che abbiano già goduto di sanatorie chiede di integrare l’articolato inserendo le parole “a condizione che l’edificio non sia già stato oggetto di condono edilizio”. PDL 38 e PDL 127 CONFAGRICOLTURA Estendere l’ambito alle comunità collinari esistenti o in via di formazione. Cfr osservazione a margine dell’art. 1. PDL 38 CGIL CISL UIL Premessa la condivisione per tutti e tre i progetti di legge (cfr oss. art. 1) sottolineano la preferenza per una limitazione agli interventi riferiti a immobili montani edificati prima del 1942 in quanto di maggior pregio paesistico e generalmente di proprietà diretta dei residenti. Ciò consentirebbe, tra l’altro, una migliore finalizzazione delle limitate risorse pubbliche. 2. Il riferimento del periodo di costruzione si riferisce al corpo principale del fabbricato oggetto di intervento, e quindi a volumi fuori terra originari che comprendano oltre il 70% dell'immobile interessato risalente alla data sopra citata, restando inteso che eventuali parti realizzate o condonate successivamente non potranno superare la entità del 30% del volume esistente pena la automatica esclusione dalle provvidenze della presente legge. 2. Il recupero dei rustici, delle superfici e dei volumi accessori , di cui al comma 1, puo' essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantita' non inferiore a quella prevista PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede di chiarire su quale valore va calcolato il 70% indicato: m2, m3, così come viene specificato per il successivo 30% (volume) Considera la norma di difficile ed incerta applicazione, riterrebbe più semplice stabilire che almeno il 50% del volume sia stato edificato ante 1942 condizionando la parte più recente ad essere resa coerente con i caratteri architettonici fondamentali dell’edificio principale, anche in presenza di un linguaggio architettonico di epoca e contesto culturale differente. DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Chiede di verificare la facoltà dei comuni di ammettere la monetarizzazione del parcheggio pubblico e, ad esempio, suggerisce di aggiungere dopo le parole “è facoltà dei Comuni di” le parole “richiedere l’individuazione del parcheggio in altro lotto della stessa proprietà purché localizzato nel raggio di 100 18 DDL 28 per le nuove costruzioni dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e s.m.i.; e' facolta' dei Comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, sempreche' il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo. PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI metri oppure di”. DDL 28 COMUNE DI BARIO Premesso il parere favorevole sul testo, puntualizza come solo una corretta interpretazione da parte dei comuni nel rilascio delle concessioni possa evitare un proliferare di attività e di recuperi di edifici troppo piccoli, es.: ricoveri attrezzi esistenti, con annesso futuro carico urbanistico per i comuni e possibile aggiunte abusive di completamento da parte del proprietario. Propone di aggiungere, come già fatto nel proprio PRGC, al comma 2 dell’articolo 3 una cubatura esistente minima da consentire l’ottenimento di un’unità abitativa completa. DDL 28 COMUNE DI CENTALLO Cfr osservazione a margine del c. 1 art. 3 DDL 28 COMUNE DI GASSINO Domanda se l’intervento di recupero è ammissibile nel caso in cui il privato si impegni a proprie spese e contestualmente all’intervento a dotare il rustico delle urbanizzazioni primarie, considerato l’elevato numero di rustici che ne sono privi ovvero se il rustico deve già essere dotato di urbanizzazioni primarie. Evidenzia che il proprio PRG ammette interventi anche in zone non urbanizzate ma urbanizzabili. DDL 28 COMUNE DI PINEROLO Chiede che venga garantita, quantomeno per gli interventi più corposi o nel caso di più edifici prossimi, l’idoneità e il riordino della viabilità di accesso alle aree nonché il rispetto degli standard urbanistici previsti nel PRG. DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE Chiede: di definire quali sono le opere di urbanizzazione primaria necessarie stante la localizzazione dei rustici agricoli ammessi al recupero in zone non dotate, se non in parte, di infrastrutture primarie di qualificare le infrastrutture definite 19 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI indispensabili qualora l’ammissibilità dell’intervento di trasformazione sia ricondotta alla presenza “come discriminante” delle opere di urbanizzazione primaria. Richiama il diverso regime della legge regionale sui sottotetti sia per le opere di urbanizzazione primaria sia per i parcheggi. DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO Ritiene inutile riferirsi alle urbanizzazioni primarie considerato che, nella propria comunità montana, esse si limitano a strade pedonali o mulattiere di collegamento tra frazioni non dotate, per la quasi totalità, di illuminazione, parcheggi e reti di servizi. Segnala inoltre che buona parte delle abitazioni esistenti non sono collegate ad impianti fognari e di depurazione bensì utilizzano piccoli impianti privati tipo Imhoff. Non ritiene che nei territori montani si possa far sostenere ai privati l’onere ed i costi di realizzazione di parcheggi, pubblici o privati. Stante l’esiguo numero di rustici da recuperare considera sufficienti le aree a parcheggio pubblico esistenti, eventualmente da incrementare ad onere pubblico con contribuzione “simbolica” richiesta ai privati. DDL 28 UNCEM – VERMENAGNA PESIO CM VALLI GESSO Ritiene indispensabile che la “monetarizzazione” degli standard comprenda non solo il valore di esproprio ma anche quello di realizzazione dell’attrezzatura di servizio (per esempio: parcheggio). Sottolinea che subordinare la monetizzazione all’esistenza di standard dimensionati in quantità sufficiente anche per il nuovo carico insediativo risulta di complessa e incerta valutazione. DDL 28 INU Ritiene che la norma dovrebbe distinguere tra il completamento di unità esistenti e di nuove unità (produttive artigianali). Evidenzia il rischio di istituire delle rigidità rispetto a molti regolamenti e norme di attuazione già presenti nei 20 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI PRG approvati dalla Regione. Osserva come, sulla medesima problematica, la legge regionale sul recupero dei sottotetti non sia così vincolante. DDL 28 ORDINE AVVOCATI TORINO Ritiene opportuno specificare se possono essere interessati anche edifici in possesso di servizi in forma diretta, con autoproduzione elettrica mediante piccole centraline (richiama ad esempio il d.lgs 504/19951 e la l. 97/19942), servizio acquedottistico autonomo e chiarificazione degli scarichi mediante fossa biologica. DDL 28 COLDIRETTI Mette in rilievo che il recupero di cascinali per pluriabitazioni, con strade di accesso limitate, aggraverà il Comune di richieste di servizi (scuolabus, spazzatura, illuminazione, asfaltatura) a fronte di modesti contributi iniziali di oneri concessori. Evidenzia che le strade di campagna non potrebbero sopportare ulteriori concentrazioni di traffico ed il danno aumenterebbe per l’interferenza della residenza con la produzione agricola. Chiede di prevedere una clausola di garanzia, registrata e trascritta sui registri immobiliari ed oppugnabile a terzi, a tutela del settore agricolo presente nei pressi dei rustici da recuperare, finalizzata ad evitare contenziosi con i nuovi residenti disturbati “ dal letame e dai muggiti del bestiame”. DDL 28 CONFAGRICOLTURA Chiede di estendere l'ambito di applicazione anche agli edifici solo parzialmente urbanizzati, in quanto un gran numero di edifici rurali, trovandosi in anfratti isolati rispetto ai nuclei abitati o in raggruppamenti molto limitati di costruzioni, risulta, a maggior ragione se in disuso, privo dei servizi dì urbanizzazione primaria. Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, si veda in particolare l’articolo 52 relativo all’imposta di consumo sull’energia elettrica 2 legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, si veda in particolare l’articolo10 relativo all’autoproduzione e benefici in campo energetico 1 21 DDL 28 3. Per le altezze interne dei vari locali oggetto di recupero si rimanda alle leggi ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste dai menzionati regolamenti e le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti. PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 COMUNE DI BUSSOLENO Chiede di sostituire la frase: “Per le altezze interne dei vari locali oggetto di recupero si rimanda alle leggi ed ai regolamenti locali vigenti" con la frase: “L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso abitativo, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e per le attività di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), è fissata in non meno di m. 2.40; per gli spazi accessori, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), l'altezza è riducibile a m. 2.20. Nei comuni montani, e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell'altezza sino a m. 2.20 per gli spazi ad uso abitazione/attività e a m. 2.00 per gli spazi accessori e di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta. Per i locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.” Viene proposta la medesima deroga della lr 21/1998 (recupero sottotetti), per una equità di applicazione dei principi a cui si è ispirato il legislatore. DDL 28 COMUNE DI CANNOBIO Richiama i vincoli posti dalle disposizioni sanitarie vigenti in materia di abitabilità ed agibilità dei locali che di fatto esclude il riutilizzo di locali caratterizzati da altezze inferiori a m. 2.70. Come indicato nell’osservazione a margine dell’art. 1, chiede di limitare l’applicazione della norma agli immobiliari ubicati nei centri storici. DDL 28 COMUNE DI GASSINO Domanda se distanze e confrontanze non regolamentari sono ammesse nel caso di atto registrato o trascritto ovvero di scrittura privata stipulata con il vicino. Pone interrogativi riguardo alla possibilità di modifica delle altezze e di ammissione degli interventi per altezze 22 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI inferiori a quelle previste dalla normativa statale. DDL 28 INU Rileva il rischio che chiedere il rispetto delle altezze e delle distanze tra fabbricati per adeguarsi a regole e a norme statali di tipo urbanistico, oppure statali e locali di tipo igienico-sanitario. porti ad uno stravolgimento degli insediamenti così come si sono storicamente consolidati. Riterrebbe più opportuno chiedere il rispetto di “prestazioni” piuttosto che di norme di legge.Sottolinea come il riferimento alle prestazioni che gli edifici dovrebbero avere sia contenuto al comma 5 e quindi rileva una contraddizione fra i commi 3 e 5 con, tra l’altro, la considerazione che non è chiaro quale sia la disposizione prevalente. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Sottolinea che, trattandosi di edifici già costruiti le distanze tra i fabbricati sono quelle esistenti. Non comprende se la norma vieta il recupero degli immobili che non rispettano le confrontanze. DDL 28 CONFAGRICOLTURA Considerato che le costruzioni rurali e loro pertinenze sono spesso caratterizzate da ambienti voltati anche di pregio, suggerisce, per detti locali, di derogare dalle altezze minime. Ciò eviterebbe demolizioni onerose finalizzate al raggiungimento della soglia minima per l’abitabilità. 4. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto piu' alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto piu' basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura e' effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano. 23 DDL 28 PDL 38 PDL 127 5. L'aerazione naturale puo' essere sostituita o integrata da impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica che garantiscano i livelli prestazionali minimi previsti dai regolamenti comunali o regionali in materia di igiene edilizia. OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Propone di aggiungere al termine del periodo le parole “in caso di palese impossibilità all’aerazione naturale e comunque solo per attività non residenziali.” DDL 28 COMUNE DI GASSINO Rileva che il ddl dispone in ordine all’aerazione ma non chiarisce se l’illuminazione che non rispetti l’ottavo della superficie deve essere integrata. DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO Ritiene che gli impianti per l’aerazione forzata che richiedono attrezzature esterne dovrebbero, per essere ammissibili, risultare nascosti da tutti i lati visibili, comprese le coperture. In alternativa propone di prevedere coefficienti ridotti rispetto a quelli attualmente previsti (un ottavo, un decimo) DDL 28 INU Cfr. osservazioni al comma 3. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Considerato che non è trattato il problema dell’illuminazione naturale chiede se si può derogare sull’apporto di illuminazione diretta. Art. 4. (Modalita' d'intervento) 1. Il progetto di recupero dei rustici, delle superfici e dei volumi ubicati ai piani seminterrati ed interrati, deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche e idonee opere di isolamento termico. Art. 3. (Definizione tipologie d'intervento) Art. 3. (Tipologie e modalità di intervento) DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Propone di sostituire il comma uno con il seguente: 1. Il progetto di recupero dei rustici, delle superfici e dei volumi ubicati ai piani seminterrati ed interrati, deve prevedere: il superamento delle barriere architettoniche, idonee opere di isolamento termico e (idonee opere) per un’elevata qualità ambientale relativamente agli aspetti igienici e sanitari.” 24 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 COMUNE DI BIELLA Ritiene generica la prescrizione di "prevedere il superamento delle barriere architettoniche", propone il richiamo alla legislazione vigente che per larga parte degli interventi in questione si limita a chiedere il requisito della adattabilità. DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO Ritiene assurdo prevedere il superamento delle barriere architettoniche per fabbricati in gran parte accessibili solo da persone deambulanti in quanto raggiungibili solo tramite mulattiere o strade pedonali. Osserva inoltre che la quasi totalità di tali fabbricati sono pluripiano e che è impossibile prevedere l’installazione di servoscale o ascensori senza sconvolgere completamente la struttura degli edifici. DDL 28 INU Per le barriere architettoniche ritiene più opportuno operare un semplice riferimento alla legge nazionale senza dettare prescrizioni. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Chiede riferimenti alla normativa vigente (l. 13/19893) in merito al superamento delle barriere architettoniche. Analogamente chiede di precisare cosa si intenda per “idonee opere di isolamento termico” in relazione alla l. 10/19914. (Per entrambi i casi gradirebbe avere esempi concreti) DDL 28 ITALIA NOSTRA Sottolinea come l’architettura montana sia caratterizzata da spazi localizzati su più livelli, quindi chiede quale tipo di intervento verrebbe ammesso per il superamento delle barriere architettoniche (allargamento scale? Inserimento ascensore? si corre il rischio che il superamento della barriera diventi un alibi per lo sventramento dell’edificio). 3 4 legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 25 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI 2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1 avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per iniziative di valorizzazione e conservazione dell'architettura montana: 1) gli interventi finalizzati alla eliminazione di elementi non originari; 2) gli interventi che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico delle costruzioni purche' rispettosi delle caratteristiche architettoniche storiche di zona; 3) gli interventi che tendono alla riduzione dei caratteri di degrado; 1. Sono da comprendere nelle previsioni della presente legge tutti gli interventi, di seguito sinteticamente elencati, ed a condizione che l'intervento previsto su ogni progetto possa essere ricondotto per oltre il 50% ad una delle voci elencate e preveda comunque almeno il 50% della costruzione fuori terra (o dell'insieme dei volumi fuori terra costituenti il complesso): 1) ….. 2) gli interventi finalizzati al miglioramento architettonico ed estetico esterno, e/o interno purché richiamati a caratteristiche tipologiche di zona (almeno riscontrabili in altri edifici esistenti nel territorio della Comunità), e comunque purché comprendano una parte di recupero funzionale di locali o accessori di abitazione; DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA Chiede di aggiungere al termine del periodo le parole “Sono comunque consentiti modesti incrementi per assicurare il rispetto delle normative igieniche e sanitarie.” DDL 28 COMUNE DI GASSINO Domanda se ricorrendo il caso in cui lo strumento urbanistico preveda interventi di ristrutturazione edilizia con modifica del tetto, è possibile variare le altezze di colmo, gronda e le linee di pendenza delle falde del tetto oppure se tali modifiche non saranno comunque ammissibili DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO Chiede di prevedere la possibilità di sopraelevazione della copertura per il minimo necessario a raggiungere le altezze minime previste. DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede di chiarire che il termine “vigenti” riferito a strumenti urbanistici non intende limitare il campo di applicazione a quelli in vigore al momento di approvazione del disegno di legge. PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Ritiene generico il riferimento alle “caratteristiche storiche di zona” perché privo di indirizzi e criteri per il riconoscimento e la valutazione dei casi in cui intervenire. E’ evidente il rischio di comportamenti difformi. Chiede: come si perviene ad una valutazione certa del “miglioramento dell’aspetto estetico” come deve essere identificato il ripristino edilizio che non corrisponde alle classificazioni dei tipi di intervento previsti dalla normativa regionale (lr 56/1977) e nazionale (l. 457/1978) 26 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede di chiarire a che cosa debba essere riferito il 50% indicato: volume, superficie netta, superficie lorda. PDL 38 e 127 CM MONTE ROSA Sottolinea l’importanza per il territorio della Comunità montana del recupero dei tetti in piode di cui sottolinea il costo elevato rispetto agli altri materiali in commercio. DDL 28 ORDINE AVVOCATI TORINO Ritiene che le prescrizioni, in genere chiare e condivisibili, potrebbero non risultare ottimali per alcuni interventi specifici: pendenza delle falde di un tetto diversa da quella ordinaria nella zona; minime sporgenza di tetti che andrebbero aumentate per meglio proteggere i muri esterni con conseguente riduzione dell’altezza di gronda, sagome palesemente antiestetiche ed irregolari. Perché non permettere tali modifiche ed il recupero dell’edificio? Sottolinea che le deroghe dovrebbero essere specificatamente individuate e disciplinate. PDL 38 ORDINE AVVOCATI TORINO Ritiene opportuno escludere dal beneficio gli interventi di eliminazione di elementi non originari realizzati a seguito di precedenti finanziamenti. DDL 28 ITALIA NOSTRA Osserva come la possibilità di intervento costruttivo normalmente soggetta al rispetto del rapporto tra superficio finestrata e superficie pavimentata (1/8) sia valida in ambito di edilizia civile ma appaia di forte snaturamento per le tipologie montane o d’epoca. Sottolinea che le soluzioni costruttive adottate in montagna (per condizioni climatiche e necessità di evitare la dispersione termica) possono entrare in contraddizione con la vigente normativa igienico edilizia con il rischio di trasformazioni di dubbia legittimità rispetto alla tradizione che si vuole valorizzare. 27 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI 3. Gli interventi edilizi, di cui alla presente legge, sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della l. r. 56/1977 e s.m.i.5; non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ne’ inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto 4. gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall’articolo 31 legge 5 agosto 1978, n. 4576, purche’ rispettosi delle caratteristiche architettoniche storiche di zona; 1) gli interventi di manutenzione straordinaria purché finalizzati al recupero di locali o strutture fatiscenti, e sempre nel rispetto delle tipologie architettoniche di zona, riscontrabili in altri edifici esistenti; 2) …. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Ritiene utile un riferimento delle tipologie d'intervento di cui alle categorie dell’articolo 31 della l. 457/1998, e/o all’articolo 13 della lr 56/1977. DDL 28 PDL 38 2 127 ORDINE AVVOCATI TORINO Evidenzia che i rustici considerati potrebbero essere 5 l.r. 56/1977, art. 13 (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale), comma 3: “3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni: a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio; b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici; g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche. 6 L. 457/1978, art. 31 (Definizione degli interventi) “Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni . 28 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI costruiti secondo tipologie diverse da quelle attuali e che spesso si trovano in condizioni tali che un concreto ed economico recupero è possibile solo mediante demolizione e ricostruzione. Sotto questo profilo considera restrittivi i testi proposti. Ritiene che, con l’eventuale demolizione ed in presenza di condizioni del sottosuolo favorevoli all’utilizzo di locali interrati, potrebbe essere prevista la realizzazione di locali non esistenti o in volume maggiore, non esclusi i parcheggi richiesti dalla normativa. Ravvisa un’insufficiente attenzione in ordine alle caratteristiche del territorio anche a mente dei recenti eventi alluvionali e considera opportuno un articolo specifico che affronti le problematiche di rischio di esondabilità e franosità del contesto in cui si trova il rustico da recuperare. Le informazioni necessarie potrebbero derivare dalla cartografia tematica del PRG. 3) gli interventi di consolidamento statico, risanamento igienico e/o finalizzati al risparmio energetico, eseguiti su edifici che abbiano già le caratteristiche di abitazione o pertinenza di essa; b) per iniziative di recupero si intendono: 1. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo previsti da questa legge, articolo 3, comma 1, lettera a, punto 4, di questa legge; 4) interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, parziale o totale, sempre attuati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e/o storiche della zona, purché non prevedano aumenti di volumetria fuori terra, fatta eccezione per piccoli aumenti necessarie alla dotazione delle altezze minime previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie. PDL 127 INU Obietta che la possibilità di adeguamento delle altezze per ragioni igienico sanitarie può comportare la modifica delle coperture, dell’inclinazione dei tetti e l’apertura di luci sopra i tetti. Esprime netto dissenso. PDL 38 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO Nel riferimento a categorie di intervento ritiene più opportuno il collegamento alle categorie previste dalla lr 56/1977. PDL 127 ITALIA NOSTRA Al fine di una maggiore tutela dell’ambiente e delle tipologie architettoniche montane chiede di eliminare le parole: “fatta eccezione per piccoli aumenti necessarie alla dotazione delle altezze minime 29 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie.” e di sostituire le parole “purché non prevedano aumenti di volumetria fuori terra” con le parole “purché non prevedano aumenti di volumetria fuori terra e rispettino le sagome edilizie”. Sottolinea l’importanza di non prevedere deroghe a tali disposizioni. 2. gli interventi di ristrutturazione e di ripristino edilizio nel rispetto delle caratteristiche architettoniche storiche della zona e senza aumento del volume e delle altezze originarie, cosi’ come previste da questa legge, articolo 3, comma 1, lettera a, punto 4. PDL 38 CM ALTA VALLE DEL CERVO Ritiene la disposizione riduttiva in quanto i vigenti PRG prevedono alcuni limitati incrementi volumetrici. Considera indispensabile per il riuso di molti edifici prevedere un aumento delle altezze o una lieve sopraelevazione per consentire il raggiungimento delle altezze minime previste per i territori montani. L’osservazione vale per analogia anche per la pdl 127 (cfr. art. 3, c. 1, n. 4) PDL 38 CM PINEROLESE PEDEMONTANO Considerate le altezze ridotte delle abitazioni di montagna, anche non compatibili con i regolamenti igienico-edilizi dei comuni, propone di riformulare il punto 2 della lett. b) e precisamente le parole “e senza aumento del volume e delle altezze originarie” prevedendo che le altezze interne possano essere aumentate fino ai minimi consentiti oppure stabilirle puntualmente così come fatto per la legge regionale sul recupero dei sottotetti. PDL 38 ITALIA NOSTRA Rileva che le tipologie di intervento si prestano ad interpretazione libere. In particolare è “fragile” il punto 2 della lett. b poiché esistono pochi studi sulle caratteristiche architettoniche storiche della zone e, di questi, pochi sono utilizzabili per confronti sui progetti. Chiede che siano individuati i soggetti responsabili del controllo sui progetti di recupero. Ritiene opportuna, sul modello della lr 35/1995, una catalogazione dei caratteri tipizzanti dell’architettura montana da recepire nel regolamento edilizio comunale. 30 DDL 28 PDL 38 4. Il recupero a fini abitativi dei rustici 3. Il recupero puo’ riguardare sia parte della esistenti e delle superfici e dei volumi ai costruzione sia l’intera costruzione e le sue piani seminterrati ed interrati e’ ammesso pertinenze. anche in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile. PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 COMUNE DI BIELLA Ritiene che la deroga in ordine alle destinazioni d’uso prevista sia tale da introdurre un regime di totale anarchia per le trasformazioni edilizie di cui trattasi ponendosi in netto contrasto con le esigenze di una corretta pianificazione urbanistica. Chiede di limitare la deroga agli indici e parametri urbanistici ed edilizi, così come previsto per la legge regionale sui sottotetti. DDL 28 COMUNE DI FOSSANO Evidenzia che molti piani regolatori (la maggioranza) già perseguono l’obiettivo del recupero delle tipologie residenziali tradizionali consentendo l’utilizzo anche a chi non è dedito alle attività agricole. Ritiene che dalla norma ora proposta si possa arrivare a consentire il recupero ad uso residenziale di tipologie non consone all’ambiente agricolo (es. stalle in prefabbricato) che andrebbero demolite anziché recuperate, in caso di non utilizzo. DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE Ritiene opportuno precisare se l’intervento di trasformazione dei rustici ammette la formazione di più unità immobiliari, e se, nella deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, è ricompreso anche il parametro relativo alle confrontanze (occorre raffrontare le previsioni ex art. 3, commi 3 e 4 con art. 4, comma 4) DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Manifesta preoccupazione sulla deroga prevista agli strumenti urbanistici per quanto riguarda destinazioni d’uso, indici e parametri urbanistici ed edilizi. Ritiene che potrebbe determinare situazioni di incompatibilità tipologica e dimensionale rispetto alle scelte della pianificazione comunale. DDL 28 PDL 127 ITALIA NOSTRA Sul concetto di deroga che, per l’associazione, pervade soprattutto i progetti 28 e 127, viene espresso l’auspicio che l’istituto sia introdotto soltanto se ritenuto indispensabile e con la garanzia di massima tutela. 31 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI Preoccupazioni vengono espresse per il progressivo svilimento del ruolo del PRG e ciò soprattutto a fronte dei prossimi interventi in relazione alle olimpiadi 2006. Cfr inoltre osservazione a margine dell’art. 1 DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Rileva un contrasto netto con i1 comma 3 dell’art. 3 in ordine agli indici ed ai parametri cui riferirsi. Inoltre ritiene che per favorirne il rispetto sarà inevitabile modificare praticamente sempre i regolamenti condominiali. DDL 28 CGIL CISL UIL Esprime perplessità sulla formulazione del comma 4 che parrebbe ammettere al contributo pubblico, in maniera indistinta, qualsiasi tipo di recupero anche se in contrasto con le norme del PRG. Ritiene che la futura legge possa contenere procedure semplificate ma non in contrasto con il PRG. Chiede, in considerazione del principio di sussidiarietà che deve regolare i rapporti tra gli enti, di modificare la formulazione stabilendo che le modalità di intervento e i criteri dei recuperi siano conformi alle norme dei PRG. 5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge e' obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli organi di tutela. articolo 4, comma 2: 2. In presenza di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico o idrogeologico previsti da Piani Regionali o Provinciali, nonchè da specifiche leggi in materia, i progetti dovranno ottenerne il relativo Benestare, anche dopo il parere favorevole della Comunità Montana, ma comunque prima dell'inoltro della richiesta di contributo alla Regione Piemonte. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Chiede di specificare i vincoli con puntuali riferimenti normativi. PDL 127 ORDINE AVVOCATI TORINO Condivide pienamente. 32 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI Art. 5. (Contributo di concessione) 1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, cosi' come previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al comma seguente, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Per il rilascio della concessione propone un riferimento al comma 6 dell'articolo 8 della lr. 19/1999 che disciplina le modalità di conguaglio degli oneri dovuti nei casi di cambio di destinazione d'uso. Chiede di chiarire in merito a casi di: abitazioni unifamiliari, dove è permesso l’aumento, gratuito della superficie fino al 20% per migliorie igienico-sanitarie unità afferenti "staccate" e quindi non comprese nell'unità principale DDL 28 CONFAGRICOLTURA Propone di considerare l’eventualità di esimere gli imprenditori agricoli a titolo principale dal pagamento degli oneri di costruzione e di urbanizzazione anche nel caso in cui il rustico non sia inserito in area agricola, al fine di velocizzare le procedure senza incorrere in varianti specifiche di PRG penalizzando gli imprenditori con proprietà poste in aree di piano diverse. 2. Per le parti rustiche, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad 1/3 del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal Comune in attuazione delle disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale del 21 giugno 1994, n. 817-8294. DDL 28 – UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Auspica un chiarimento definitivo e generale sul metodo di valutazione e di applicazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione con particolare riferimento all’autonomia che si intende (o meno) riconoscere alle amministrazioni comunali in ordine all’applicazione di eventuali riduzioni. Evidenzia che i comuni hanno l’onere di provvedere a realizzare le infrastrutture e conseguentemente la necessità di poter valutare liberamente l’opportunità o meno di rinunciare alle entrate degli oneri suddetti. Propone una riflessione sul metodo di valutazione e applicazione degli oneri per tutte le tipologie di intervento in modo comparato anziché intervenire settorialmente ed episodicamente (cfr. dcr 615-1660 del 2.2.2000 di abbattimento oneri per settore turistico e commerciale) 33 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Chiede: di specificare se la volumetria abitativa sia lorda o netta nonché i riferimenti normativi del disposto. di riferire il costo dell'intervento richiesto alle tabelle parametriche vigenti nel comune competente. 3. Per le eventuali destinazioni d'uso a carattere produttivo non essendo dovuta la quota relativa al costo di costruzione dovra' essere applicato il contributo determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma della l. 10/1977. 4. Il contributo di cui al comma 2, e' ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unita' immobiliare principale. DDL 28 COMUNE DI BIELLA Chiede di eliminare il comma 4 in quanto non pare giustificata la riduzione del contributo di concessione a fronte della trascrizione di una dichiarazione notarile. Ritiene che la procedura prevista avvantaggi quasi esclusivamente l'erario statale per diritti di registrazione, trascrizione e bolli, danneggiando economicamente i comuni ed introducendo un'ulteriore complicazione burocratica a fronte di vantaggi limitati ai cittadini. Rileva che: gli interventi costituenti pertinenza di abitazioni esistenti sono equiparabili, ai fini del contributo di concessione, ad ampliamenti e come tali sono esonerati dal contributo ai sensi dell’articolo 9 della legge 10/1977 se realizzati in abitazioni unifamiliari ed in misura non superiore al 20% rispetto alla superficie dell’unità esistente gli altri interventi, qualificabili come ristrutturazione, scontano invece il contributo per oneri di urbanizzazione con una tariffa che è già di per sé ridotta rispetto a quella della nuova costruzione per le attività commerciali, direzionali e per i laboratori la riduzione non sarebbe giustificata in 34 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI quanto il comma 4 dell’articolo 5 fa riferimento al comma 2, relativo ai soli rustici. DDL 28 - COMUNE DI BOSIA Ritiene inopportuna la dichiarazione di pertinenza che consente lo sconto del 70% degli oneri, specie se si tratta di utilizzo di interrati e seminterrati per attività commerciali, direzionali ecc.…, considerando che, in sostanza, significa fare ciò che si può già fare oggi pagando però il 30%. DDL 28 CM. VALLI GESSO-VERMEGNANAPESIO Propone, al fine di incentivare ulteriormente gli interventi, di eliminare il contributo di concessione per tutti gli interventi da realizzare nei comuni costituenti comunità montane o, in caso contrario, non richiedere alcuna dichiarazione notarile. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Sottolinea che il contributo ridotto nel caso di vincolo dovrebbe essere richiesto dal proprietario che non è necessariamente il richiedente la concessione. Art. 4. (Benefici economici) 1. Sono concessi contributi e provvidenze per le opere di conservazione, valorizzazione e recupero delle strutture architettoniche montane, come definite all'articolo 3, sotto forma di contributi e di mutui agevolati. Art. 4. (Modalità di utilizzo dei contributi) PDL 38 E 127 COMUNE DI FRASSINO Sottolinea che a fronte di richieste presumibilmente numerose occorro risorse adeguate e precise priorità anche per evitare eccessive aspettative che, se frustrate, tolgono credito al provvedimento PDL 38 CM VALLI GESSO-VERMEGNANAPESIO Condivide pienamente. PDL 38 ORDINE AVVOCATI TORINO Chiede di prevedere l’obbligo per i comuni di delimitare porzioni di territorio (e relativi fabbricai) escluse dalla possibilità di finanziamento definitivamente o fino alla realizzazione delle opere di riassetto pubblico in quanto 35 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI classificate dal PRG come in edificabili o edificate ma soggette a rischi di cui alla classe III della circolare 7/LAP (III, IIIa, III b, IIIc)7. Unica eccezione potrebbe essere costituita da particolari porzioni ricadenti nella classe III indifferenziata (es. porzioni di certi crinali) ma di fatto ascrivibili alla classe II ed edificabili a seguito di apposita variante al PRG. PDL 38 E 127 COLDIRETTI Chiede che i contributi pubblici previsti per il recupero dell’architettura montana siano estesi anche agli interventi per l’edilizia agricola. Cfr osservazioni a margine articolo 1. PDL 38 E 127 CGIL CISL UIL Ritengono importante ed apprezzabile individuare forme di sostegno economico per il recupero delle abitazioni montane. 2. La competenza istruttoria e' affidata alle 1. I contributi previsti dalla presente Legge Comunita' Montane, mentre le funzioni di saranno erogati, previa istruttoria, e relativo controllo sono affidate alle Province. parere favorevole di merito e conformità deliberato dalle rispettive Comunità Montane di appartenenza, le quali avranno funzione di istruttoria, verifica e controllo del rispetto delle normative, leggi, regolamenti edilizi e P.G.R.C. delle zone interessate da ciascun intervento, ed alle quali dovranno essere inoltrate le Domande di contributo, corredate dal progetto architettonico, dalla documentazione fotografica dell'immobile e dalla relazione tecnica illustrativa. PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO Ritiene che per incentivare l’accesso ai mutui agevolati, si debba prevedere una documentazione limitata e un’istruttoria semplice e riconducibile alla verifica dei documenti presentati. Sottolinea che per rendere appetibili i contributi in conto capitale devono essere di certa concessione al momento dell’istanza e non devono richiedere il supporto di professionisti per la presentazione della documentazione. Tali contributi dovrebbero essere concessi su presentazione di preventivi delle ditte esecutrici e non con redazione di computi metrici o perizie e dovrebbero essere liquidati a saldo su presentazione di fattura. PDL 38 PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede di chiarire quali siano le procedure istruttorie e le metodologie di valutazione delle richieste che 7 Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 maggio 1996, n. 7/LAP (B.U.R. n. 20 del 15 maggio 1996) Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici 36 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI verranno utilizzate dalle Comunità montane anche per evitare discrepanze in territori simili o contigui. Chiede di considerare come sostenere l’adeguamento delle strutture delle Comunità montane (incremento del personale tecnico, consulenze, ecc.) ai compiti richiesti, soprattutto in materia di valutazione della qualità degli interventi proposti ai fini della valorizzazione del patrimonio architettonico. Non condivide che i procedimenti istruttori siano sottoposti al controllo delle province (PDL 38) In particolare la CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO sottolinea che province non hanno avuto nel passato competenze nel settore in oggetto e tale compito verrebbe ora considerato come un controllo sull’autonomia locale. Ritiene più opportuno conferire le funzioni di controllo tecnico-urbanistico agli uffici tecnici comunali. PDL 38 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO Ritiene che l’affidamento delle funzioni di controllo alle province e dell’istruttoria alle comunità montane allunghi le procedure e crei confusione. 2. ....... 3. La domanda per accedere al beneficio economico, corredata dal progetto degli interventi, e' inoltrata alla Comunita' Montana dove insite l'unita' abitativa sottoposta agli interventi di cui all'articolo 3. 4. Sono stabilite con regolamento, approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della Giunta regionale, le modalita' per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi e delle provvidenze, le condizioni, i termini, le modalita' di redazione della domanda e la documentazione allegata in 3. Le modalità di ottenimento, erogazione contributi, condizioni, termini e eventuale altra documentazione integrativa di quanto previsto al punto 1) saranno stabilite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Chiede che il regolamento sia approvato, o almeno reso noto, contestualmente alla proposta di legge. PDL 38 e 127 COMUNE DI FRASSINO Per l’erogazione dei finanziamenti propone di affidarsi a prezziari regionali e di subordinare l’erogazione a 37 DDL 28 PDL 38 aggiunta al progetto degli interventi. PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI presentazione di regolari fatture alfine di limitare il più possibile gli adempimenti meramente burocratici. PDL 38 e 127 INU. Rileva che entrambi i pdl rimandano ad un regolamento e, quindi, il problema della “qualità” si sposta dalla legge al regolamento. Esprime grossa preoccupazione in proposito e chiede di esplicitare un riferimento ai manuali di progettazione che Regione ed enti locali stanno redigendo per intervenire sul patrimonio edilizio esistente. 5. Il regolamento nell'individuare modalita' dovra' tenere conto di: le 4. Il regolamento di cui sopra dovrà tenere PDL 38 e PDL 127 CONFAGRICOLTURA conto delle seguenti condizioni e parametri: Suggerisce di aggiungere tra i criteri per l'erogazione dei contributi l'agevolazione degli interventi di trasformazione e di recupero dei fabbricati quando attuati da imprenditori agricoli a fini abitativi/produttivi. a) del valore economico degli interventi e a) costo degli interventi, classificazione della loro diversa tipologia nell'osservanza delle spese ammissibili e diversificazione di delle finalita' di cui all'articolo 1; tipologia ed entità del recupero ai fini abitativi ed architettonici; b) della necessita' di verificare l'effettiva b) modalità di verifica della effettiva e esecuzione dei lavori previsti nel progetto conforme esecuzione di quanto previsto dal delle opere di conservazione, valorizzazione progetto, e relazione di conformità da parte e recupero, allegato alla domanda di della Comunità Montana; ottenimento del beneficio economico; c) delle proprieta' di assegnazione dei c) modalità e regolamentazione delle PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO benefici economici in relazione al reddito caratteristiche dei richiedenti dal punto di Chiede di escludere il reddito e la destinazione a prima del richiedente e alla destinazione a prima vista del reddito, delle necessità abitative e abitazione dai requisiti di ammissibilità in quanto la abitazione. della situazione relativa alla prima quasi totalità dei fabbricati, inizialmente nati come abitazione. prima casa, è stata successivamente trasformata in residenze secondarie per effetto dell’emigrazione dei proprietari verso la pianura o altri luoghi di attività lavorativa ed anche i redditi dei richiedenti potrebbero non essere quelli presi a riferimento per le fasce deboli per la concessione delle agevolazioni prima casa. PDL 38 e 127 INU Osserva che il riferimento alle categorie dei residenti e non residenti è confuso in entrambe le proposte di legge. Pur ritenendo significativo estendere ai non residenti il concetto di recupero del patrimonio abitativo esistente, 38 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI chiede che venga data una priorità ai residenti. PDL 127 ORDINE AVVOCATI TORINO Ritiene che le prescrizioni del comma 4, soprattutto quelle relative al reddito del richiedente, potrebbero escludere interventi in aree oggi estranee ad un interesse turistico ma con fabbricati bisognevoli di intervento che, se recuperati, potrebbero essere utilizzati come residenza anche non secondaria e comunque potrebbero costituire un volano per il recupero generale dell’area. Art. 5. (Finanziamenti e cumulabilita') Art. 5. (Entità e modalità del finanziamento) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 che non eccedano l'importo massimo di spesa di lire duecento milioni e' concesso un contributo in conto capitale pari al 20% delle spese sostenute. 1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai contributi sono previste le seguenti modalità: a) contributo in conto capitale sino al 25% delle spese sostenute , e con un limite massimo di contribuzione di Lire 50.000.000 per ciascun intervento e per ciascun richiedente; PDL 38 e PDL 127 COMUNE DI FRASSINO Propone di limitare l’intervento in conto capitale privilegiando l’intervento in conto interessi, di graduare i contributi tenendo conto se l’intervento è in zona sottoposta a vincoli paesaggistici o in aree parco e favorendo gli interventi in comuni a indice di marginalità uguale a 1 analogicamente a quanto previsto dalla lr 16/1999 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Al fine di creare una solida cultura del restauro e del recupero propone di destinare una parte delle risorse all’avviamento di corsi di formazione sull’architettura locale rivolti ai professionisti ed ai lavoratori del settore. PDL 38 e 127 CM. VALLI GESSOVERMEGNANA- PESIO Ritiene esiguo il contributo pari al 20% o 25 % delle spese sostenute e propone di elevarlo ad un importo pari almeno ad un terzo della spesa documentata. PDL 38 e 127 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO. Osserva che la pdl 38 non chiarisce se il contributo per interventi su edifici diversi è cumulabile per lo stesso richiedente mentre non condivide la pdl 127 che prevede la non cumulabilità. 39 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI b) erogazione del contributo una tantum e non cumulabile, nell'ambito della presente legge, per soggetti che siano presenti in più interventi ammessi, anche se con partecipazioni diverse di proprietà o diritti reali sugli immobili oggetto di richiesta e di intervento; 2. Per la restante parte delle spese sostenute la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con Istituti di credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui agevolati a tasso fisso a tal fine interviene con un contributo necessario ad abbassare di tre punti il tasso ordinario praticato dagli istituti di credito. c) oltre al contributo di cui alla voce a) verranno stipulate apposite convenzioni tra la Giunta regionale e gli Istituti di credito affinché ai soggetti beneficiari vengano erogati mutui agevolati a tasso fisso, e nella fattispecie la Regione interviene in convenzione con una contribuzione utile ad abbassare il tasso ordinario abitualmente praticato dagli Istituti di Credito di almeno due punti. PDL 38 e 127 CM. VALLI GESSOVERMEGNANA- PESIO Propone che la Giunta regionale predisponga una convenzione-quadro attribuendo alle CM la competenza a trattare con gli Istituti di credito locali, al fine di ottenere le migliori condizioni, modulate in relazione alle esigenze locali. Sottolinea la diversità del costo del denaro nelle varie realtà provinciali ed il ruolo di soggetto mediatore che potrebbe assumere la CM tra l’impresa ed il credito locale spesso di piccole dimensioni (es. cooperative del credito agricolo) 3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato articolo 6, comma 2: dalle Comunita' Montane. 2. Il Regolamento regionale stabilirà le modalità e le competenze di erogazione, nonchè l'Ente che direttamente provvederà alla erogazione. PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Sottolinea che se contributi e finanziamenti sono erogati dalle Comunità montane non si comprende perché siano affidate alle province le attività di controllo di cui al comma 2 dell’articolo 4. 4. Il finanziamento in conto interessi di cui al comma 2 del medesimo articolo e' direttamente erogato dalla Comunita' Montana al momento della stipula del contratto di mutuo tra l'Istituto di credito e gli aventi diritto. 5. I benefici economici previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri incentivi previsti da norme statali e regionali e da strumenti urbanistici e amministrativi relativi alle aree ove avvengono gli 2. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con eventuali altri benefici, contributi o finanziamenti previsti da altre norme Regionali o Statali, o da altre previsioni o normative amministrative 40 DDL 28 PDL 38 interventi. PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI relative alle aree ove sono previsti gli interventi. 6. Le Comunita' Montane e le Province 3. Le Comunità Montane, le Province ed i possono integrare con fondi propri i benefici Comuni di rispettiva appartenenza delle finanziari di cui alla presente legge. zone in cui sono previsti gli interventi possono integrare con propri fondi i benefici e contributi di cui alla presente legge. Art. 6. (Assegnazione dei fondi alle Comunita' Montane) 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, in sede di bilancio di previsione, la Giunta regionale provvede ad individuare l'ammontare dei fondi da assegnare alle Comunita' montane. 2. Le modalita' di assegnazione sono definite nel regolamento di cui all'art. 4 comma 4. Art. 7. (Norma finanziaria) Art. 6. (Norme Finanziarie) 1. Per far fronte agli oneri di cui all'art. 5 comma 1, valutati in lire 10 miliardi per l'anno 1999 si utilizza il Capitolo ....... del bilancio di previsione 1999. 1. Per fare fronte agli oneri previsti dalla presente legge la Giunta regionale, in sede di Bilancio di Previsione 2001, provvederà ad individuare i fondi, valutati in lire quindici miliardi, utilizzando il Capitolo n. ....... del Bilancio per quanto relativo ai contributi in conto capitale, ed il Capitolo n. ...... del Bilancio per quanto attiene alla compartecipazione sui tassi di mutuo erogati dagli istituti di credito. PDL 38 E 127 COMUNE DI FRASSINO Valgono le considerazioni già riportate a margine dell’art. 5 sull’opportunità di privilegiare i contributi in conto interessi. Sottolinea come i quindici miliardi ipotizzati possano consentire al massimo 300/400 interventi sul territorio regionale e cioè una goccia nel mare a fronte di risorse non disprezzabili 2. Per far fronte agli oneri di cui all'art. 5 comma 2, valutati in lire ....... per l'anno 1999 si utilizza il Capitolo n. 27167 del bilancio di previsione 1999. 2. ........... 41 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI Art. 6. (Competenze comunali) 1. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme. DDL 28 COMUNE DI FOSSANO Ritiene insufficiente al fine della tutela ambientale e paesistica delegare ai comuni l’esclusione di parti del territorio dall'applicazione della normativa in quanto è nota la difficoltà a coordinare tale attività tra comuni limitrofi com’è noto che la tutela del paesaggio travalica i confini amministrativi del singolo comune e riguarda il complesso del territorio. DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO Ritiene preferibile che la decisione possa essere assunta dal Consiglio comunale anche in occasione della formazione di piani e loro varianti, oltre il termine di 180 giorni, per consentire alle amministrazioni locali di adeguare le proprie scelte di pianificazione in funzione delle situazioni riscontrate in sede di varianti al piano. DDL 28 COLDIRETTI Ritiene che le operazioni di trasformazione del comparto agricolo dovrebbero essere preventivamente indirizzate ai luoghi in cui non esistono problemi di interferenza con il comparto produttivo. Osserva che i comuni non si accolleranno l’onere di non generalizzare gli interventi sul territorio per non limitare gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione. E’ necessario prevedere una semplice deliberazione obbligatoria con la quale il Comune decide gli ambiti di applicazione delle possibilità offerte dalla nuova normativa. Ciò significherebbe che, anche ricorrendo il caso di una applicazione estesa all’intero territorio, sono stati preventivamente valutati gli aspetti agricoli ed ambientali e sono stati delineati “ambiti di non disturbo”: DDL 28 CONFAGRICOLTURA Tra le competenze comunali propone di inserire l’individuazione delle caratteristiche tecniche (costruttive e architettoniche), da inserire nei regolamenti edilizi locali, con cui è lecito attuare gli 42 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI interventi di recupero delle architetture rurali, importanti e irriproducibili testimonianze della cultura contadina delle nostre terre. 2. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai Comuni ai sensi del comma 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti. DDL 28 UNCEM – VERMENAGNA PESIO CM VALLI GESSO Riterrebbe più opportuno che le norme del ddl 28 fossero introdotte con varianti agli strumenti locali di pianificazione e non in deroga generalizzata e superiore. DDL 28 INU Chiede di stabilire che i piani regolatori dei comuni si adeguino obbligatoriamente alle norme di principio precisando che eventuali variazioni delle norme tecniche dei PRG costituiscano una variante non sostanziale al Piano al fine di evitare che l’adeguamento implichi il passaggio alla CTU. DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO Considerato che i comuni possono escludere parti di territorio dall’applicazione della normativa (c.1) che, invece, sul restante ambito comunale prevale sul PRG e sui regolamenti edilizi, ravvisa un contrasto con il rispetto richiesto in altre parti dell’articolato per i regolamenti comunali esistenti. DDL 28 ORDINE AVVOCATI TORINO Chiede di chiarire meglio il comma 2, in particolare per i casi in cui il comune non delimiti esclusioni ed il territorio sia in parte inedificabile per problematiche geologiche e/o ambientali. Chiede di precisare che i comuni, oltre alla facoltà di esclusione di porzioni di territorio (ritenuta “molto pericolosa” in particolare nei piccoli comuni) hanno l’obbligo di escludere, definitivamente o fino alla realizzazione delle opere di riassetto pubblico, tutte le aree classificate sul PRG come inedificabili o edificate ma soggette a rischi di cui alla classe III della circolare 43 DDL 28 PDL 38 PDL 127 OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI 7/LAP (III, IIIa, IIIb e IIIc) magari con qualche eccezione meglio vista dai tecnici con riferimento a particolari porzioni di territorio ricadenti nella classe III. Cfr. oss. a margine art. 4 pdl 38 Art. 7. (Urgenza) 1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 44