ddl 28 comune di gassino - Arianna Banca Dati Leggi Regionali

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DOCUMENTO DI LAVORO
DDL N. 28
Norme per il recupero dei rustici a fini abitativi,
delle superfici e dei volumi accessori, ubicati ai
piani seminterrati ed interrati, da destinare ad
attività direzionali, terziarie, commerciali e
produttive artigianali di servizio
PDL N. 38
Valorizzazione, conservazione e recupero abitativo
montano
PDL N. 127
Norme di incentivazione per il recupero e
valorizzazione ai fini abitativi del patrimonio
edilizio esistente e tipologie costruttive nei comuni
facenti parte del comunità montane
SINTESI
Memorie consultati
TESTO COMPARATO
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO
SETTORE COMMISSIONI
LEGISLATIVE
UNITA' ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E URBANISTICA
Torino, 31 gennaio 2002
1
DDL 28
PDL 38
PDL 127
Art. 1. (Finalita')
Art. 1. (Finalita')
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Piemonte promuove, con la
presente legge, il recupero dei rustici a fini
abitativi e delle superfici e dei volumi
ubicati ai piani seminterrati ed interrati,
accessori di edifici esistenti, da destinare ad
attivita' direzionali, terziarie commerciali e
produttive artigianali di servizio, con
l'obiettivo di limitare il consumo di suolo, di
favorire il contenimento dei consumi
energetici e di integrare la residenza con
attivita' compatibili.
1. La Regione Piemonte con la presente
legge intende promuovere iniziative volte
alla valorizzazione, conservazione e
recupero
abitativo
delle
tipologie
architettoniche montane, al fine di
mantenere le caratteristiche ambientali di
zona.
1. La Regione Piemonte promuove, con la
presente legge, le iniziative per incentivare
il recupero ai fini abitativi e la
valorizzazione delle tipologie costruttive nei
Comuni facenti parte delle Comunità
Montane del Piemonte, allo scopo di
consolidare ed incentivare il presidio dei
centri abitati ed in generale delle zone
montane, mantenendo e valorizzando le
tipologie e caratteristiche costruttive della
zona.
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Esprime disagio per il proliferare di leggi settoriali ed
auspica la formazione di un testo unico dell’edilizia ed
urbanistica regionale.
DDL 28 COMUNE DI BARIO
Esprime parere favorevole sulle finalità del disegno di
legge
DDL 28 COMUNE DI CANNOBIO
Individuato quale obiettivo del ddl il recupero di spazi
accessori per ad attività terziarie, ritiene opportuno
limitare tale intervento ai soli immobili localizzati nelle
zone A (centri storici). Sottolinea l’importanza di
attuare normative che consentano l’utilizzo di antichi
locali ad uso cantina, magazzino, localizzati al piano
terreno interrato o seminterrato presenti nelle zone
centrali dei nuclei storici destinandoli ad attività
commerciali.
PDL 38 e 127 COMUNE CANNOBIO
Non ritiene corretto ipotizzare il finanziamento del
recupero di un immobile montano senza che tale
recupero venga ricompreso in un “Progetto generale di
recupero economico dell’intera Valle”. Individuando nel
turismo la principale base economica del futuro delle
comunità montane, chiede che il recupero sia
obbligatoriamente
finalizzato
alla
conseguente
destinazione dell’immobile, con vincolo decennale,
quale alloggio per “Attività turistico ricettiva
extralberghiera di cui alla vigente legge regionale n. 31,
tit. VI, art. 16”, attività organizzata unitariamente per
l’intera valle da un’unica “agenzia territoriale pubblicoprivata” all’uopo costituita.
Propone l’emanazione di una legge regionale che,
assumendo gli obiettivi delle proposte in oggetto, possa
finanziare a mezzo delle Comunità montane, Consorzi
di comuni o Enti no profit operanti sul territorio nel
settore turistico, il recupero del patrimonio immobiliare
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
dismesso. Tale legge dovrà, come secondo obiettivo,
finanziare o supportare le comunità montane e i comuni
per gli interventi infrastrutturali necessari nel territorio
in relazione alla sua nuova prevalente funzione (es.
recupero percorsi montani).
Pur riconoscendo nella pdl 38 l’importante obiettivo di
tutela e recupero del patrimonio immobiliare e
dell’ambiente montano, ritiene l’impianto legislativo
proposto insufficiente in relazione alla possibilità di
influire concretamente nella rivitalizzazione, non solo
economica, dei territori montani.
Ritiene la pdl 127 insufficiente a garantire un corretto e
sostenibile recupero del patrimonio immobiliare
montano dimesso e del suo riutilizzo abitativo. Inoltre
essendo indefinito territorialmente l’ambito di
applicazione, considera che un finanziamento così
generalizzato e conseguentemente “unitariamente
ridotto”, non possa, nonostante i notevoli capitali,
supportare un concreto sviluppo ma solo sporadici
singoli interventi.
Allega alla memoria il progetto “Villaggio globale” per
la costituzione di Agenzia territoriale per la gestione di
camere, case ed appartamenti per le vacanze elaborato
dall’Associazione turistica “PRO LOCO I.A.T.”
DDL 28 COMUNE DI FOSSANO
Manifesta
preoccupazione
riguardo
l’impatto
ambientale e paesistico che deriverebbe dalla normativa:
le aree agricole spesso hanno importante valenza
paesistica; verrebbero utilizzate con destinazioni d’uso
estranee al tessuto esistente; si consentirebbero recuperi
che mal si integrano con le tipologie esistenti anche
sotto il profilo della intrinseca esigenza di visibilità
connessa alle attività previste dal ddl,: si incorrerebbe in
un aumento del carico di traffico. La raccomandazione
(contenuta nella relazione) di prestare attenzione al
rilascio delle c.e. è generica e rimarrà inapplicata in
assenza di adeguata e specifica regolamentazione.
Perplessità vengono altresì sollevate circa la possibilità
di recupero a fini residenziali dei rustici. E’ portato ad
esempio il caso delle stalle prefabbricate di cui si
auspica, in caso di non utilizzo, la demolizione e non la
riedizione in chiave residenziale (tipologia non consona
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
all’ambiente agricolo)
Suggerisce di limitare l’applicazione della norma ai
fabbricati rustici tradizionali-storici eliminando la
possibilità di insediamento in area agricola di attività
terziarie, commerciali e produttive artigianali di
servizio. Ciò consentirebbe ai comuni di impostare la
strumentazione urbanistica consentendo la più ampia
possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali ma in casi
localizzati ed in subordine alla redazione di linee
direttive di ordine tipologico quali ad esempio
regolamenti, manuali, abachi di cui la Regione stessa
deve farsi promotrice. Richiama la risoluzione del
Consiglio europeo del novembre 2000 “Qualità
architettonica dell’ambiente urbano e rurale” ed invita
alla concretezza subordinata alla qualità architettonica.
PDL 38 E 127 COMUNE DI FRASSINO
Ritiene significativo l’avvio di progetti di legge
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio
montano e degli incentivi economici al recupero.
Sottolinea che, a fronte di richieste presumibilmente
numerose, occorrono risorse adeguate e individuazione
di priorità.
DDL 28 COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE
Ritiene indispensabile, alla luce della normativa
nazionale, coordinare il ddl con le leggi regionali 6
agosto 1998, n. 21 (Recupero sottotetti) e 8 luglio 1999,
n. 19 (Norme in materia di edilizia) nonché con la
proposta di legge n. 44 (c.d. “superdia”) soprattutto per
quanto attiene alla:
 qualificazione degli interventi,
 tipologia dell’atto amministrativo cui ricondurle
(autorizzazione, concessione edilizia),
 modalità di applicazione degli oneri e dotazione di
aree per servizi privati e pubblici (ad es. la l.r.
21/1998 non dispone in ordine all’obbligo di
dotarsi di spazi per parcheggi)
Chiede inoltre di considerare gli aspetti chiarificatori
riportati nella circolare esplicativa del Presidente della
Giunta regionale 25 gennaio 1999, n. 1/PET relativa alla
lr 21/1998.
Rileva una contraddizione terminologica in merito alle
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
destinazioni ammesse tra il titolo (“terziarie,
commerciali e produttive artigianali di servizio”), l’art.
1 (“terziarie commerciali e produttive artigianali di
servizio”) e l’art. 3, c. 1 (“terziario-commerciali e
produttive”). Chiede di definirle con certezza.
DDL 28 PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL
CERVO
Auspica il ricongiungimento dei tre progetti di legge in
un unico testo con un’idonea parte introduttiva che
ricomprenda tutti gli ambiti di applicazione previsti ed
una parte tecnica che dettagli le specifiche di ciascun
gruppo di interventi.
Evidenzia che in tutti i comuni della Comunità montana
esistono numerosi fabbricati, anche all’interno di nuclei
abitati di antica formazione i cui proprietari sono:
 emigrati all’estero, spesso irreperibili, deceduti
senza eredi o con eredi disinteressati al recupero
 rintracciabili ma spesso anziani ed indigenti e
pertanto non in grado di procedere alla
ristrutturazione dei rustici.
Per tali ragioni ritiene dovrebbe essere possibile
acquisire d’ufficio al patrimonio comunale i fabbricati
da recuperare, soprattutto quelli pericolanti che
potrebbero coinvolgere negativamente altri fabbricati.
Tale operazione dovrebbe essere finanziate in conto
capitale e con copertura totale dalla Regione.
DDL 28 PDL 38 e 127 CM VALLI GESSO –
VERMEGNANA - PESIO
Condivide le finalità generali dei testi e ne auspica la
formulazione in un testo unico in materia di urbanistica
che comprenda oltre alla nuova legge sulla tutela e l’uso
del suolo anche i progetti settoriali come quelli in
esame.
PDL 38 e 127 COMUNITÀ’ MONTANA MONTE
ROSA
Ritiene opportune e sostanzialmente equivalenti le
proposte e, quindi, ne auspica l’approvazione in testo
unificato.
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede riferimenti più certi per il riconoscimento delle
“tipologie architettoniche montane”, ritiene la
definizione data dalla pdl troppo generica e
onnicomprensiva.
PDL 38 COMUNITÀ’ MONTANA PINEROLESE
PEDEMONTANO
Condivide l’obiettivo di valorizzare, conservare e
recuperare le abitazioni di montagna
DDL 28 PDL 38 E 127 ISTITUTO NAZIONALE DI
URBANISTICA (INU)
Ritiene i tre progetti in discussione importanti,
soprattutto per la sottolineatura posta al tema della
qualità della città e del paesaggio che passa anche
attraverso le “piccole cose” come la concessione di
finanziamenti per piccoli interventi e non solo attraverso
le enunciazioni di principio contenute nei PRG.
In generale ritiene che la legge dovrebbe limitarsi a
fissare i principi generali lasciando ai comuni il compito
di definire le modalità di risoluzione dei problemi
collegati
ai
principi,
rendendo
obbligatorio
l’adeguamento dei PRG (N.d.A.) con variante non
sostanziale (senza passaggio in CTU).
Sul ddl 28 sottolinea la difficoltà a valutarne gli esiti in
quanto il testo appare confuso.
Sulle pdl 38 e 127 ritiene opportuno favorire il recupero
dei rustici nelle zone dalle quali la popolazione
maggiormente si allontana ma dando la preferenza alla
trasformazione degli immobili che incentivino un
turismo capace di portare un maggior reddito alle
comunità locali (interventi di recupero per agriturismo,
bed and breakfast, piccoli alberghi a gestione familiare)
piuttosto che procedere ad una indiscriminata
trasformazione di tutto ciò che esiste in seconde case.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Chiede una migliore definizione delle “attività
compatibili con la residenza”.
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
PDL 38 E PDL 127 - ORDINE ARCHITETTI
PROV. TORINO
Considerate le identiche finalità auspica la formulazione
di un unico provvedimento.
DDL 28 PDL 38 E 127 ITALIA NOSTRA
Sottolinea che la finalità dei progetti di legge, che pare
rivolta a riconoscere il patrimonio storico “minore”,
trova l’interesse e il favore dell’associazione. Tuttavia
viene osservato che, pur partendo da premesse
condivisibili, si tende poi al recupero di volumi costruiti
con modalità ed obiettivi differenti e quindi emergono
elementi di contraddizione nel merito della tutela dei
caratteri
storici
e
tipizzanti
dell’architettura.
L’attenzione andrebbe posta al solo recupero di spazi e
volumi per fini abitativi, compatibili e coerenti con i
caratteri del territorio, evitando di consolidare tutto il
realizzato. Sarebbe stato auspicabile affrontare il
problema del “come” procedere alle modificazioni
senza produrre guasti irreversibili alle tipologie
tradizionali, garantendo l’abitabilità dei locali con criteri
di tutela del valore architettonico-ambientale, definendo
le ricadute ed i ritorni sui comuni a fronte dei nuovi
carichi urbanistici, controllando lo sviluppo del
territorio affinché l’intervento edilizio non sia di danno
all’interesse collettivo.
In particolare è’ contraria al DDL 28 perchè:
a) prevede il recupero e la trasformazione:
 di volumetrie esistenti utilizzate al servizio delle
attività
agricole
(tra
cui
principalmente
prefabbricati)
realizzate
con
tipologie
standardizzate estranee alle adiacenti e preesistenti
cascine. Se tali costruzioni possono essere tollerate
a servizio dell’agricoltura (attività debole), non
dovrebbero essere legittimamente avviate a
trasformazioni verso usi più redditizi,
 di fabbricati e preesistenze edilizie che si sono
consolidati in forza di condoni (ad esempio
garages) che, quindi, potranno mutare utilizzo ma
non certo migliorare l’eventuale discutibile
collocazione o realizzazione
b) porta a sensibili e incalcolate variazioni del carico
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
urbanistico dequalificando il territorio a scapito del
paesaggio agricolo e montano e alterando il rapporto
abitato-spazi aperti
c) introduce nuove destinazioni nei volumi ai piani
seminterrati ed interrati con aumento del carico
impiantistico sull’edificio. Sull’eventualità di realizzare
luoghi di lavoro richiama la l. 626/1996 che impone
requisiti di agibilità specifici. Sottolinea il rischio che
l’impiantisca intacchi gli equilibri strutturali
dell’edificio o, se esterna, attenti ai caratteri
architettonici.
Ritiene che l’attenzione debba essere rivolta al solo
recupero di spazi e volumi per fini abitativi che risultino
coerenti con i caratteri del territorio, soprattutto quando
questo presenta valori ambientali e paesaggistici.
Occorre evitare di consolidare tutto il realizzato. Non
ritiene ammissibile il recupero dei seminterrati ed
interrati a meno che non siano garantiti:
1) la destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche architettoniche dell’edificio
2) ampi margini di vivibilità nell’area interessata, a
seguito di una obbligatoria valutazione dell’impatto
sull’ambiente circostante e sulla viabilità
Come considerazione a margine mette in rilevo che la
normativa attuale esonera le aziende agricole dal
pagamento degli oneri di urbanizzazione e dal
versamento dell’ICI. Già oggi i comuni agricoli hanno
un modesto introito da imposte e ciò li induce a
prevedere nei PRG insediamenti residenziali “impropri”
in aree agricole pur di avere un riscontro in oneri e ICI.
Il ddl aggraverà tale situazione e la comunità che dovrà
sopportare un maggior carico urbanistico non avrà la
possibilità di un riscontro in termini di oneri e ICI.
Sulla PDL 127 rileva una discrasia tra la relazione in
cui si afferma che “il recupero funzionale delle
abitazioni,
ovviamente
non
disgiunto
dal
contemporaneo recupero dei valori ambientali e delle
tipologie caratteristiche di ciascuna vallata e di ciascun
Comune” e l’articolato in cui non si affronta la qualità
degli interventi e la loro integrazione ambientale né si
individua il soggetto responsabile delle verifiche di
integrazione ambientale dei rustici recuperati.
8
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 PDL 38 E 127 COLDIRETTI
In merito al ddl 28 ritiene che il recupero generalizzato
dei rustici a fini residenziali possa procurare danni al
sistema ambientale considerato che è evidente che i
rustici recuperati saranno destinati a residenza
secondaria. L’obiettivo del contenimento del suolo può
essere raggiunto solo vincolando la destinazione d’uso a
residenza permanente, insediando quindi nuove famiglie
senza sottrarre suolo per nuove costruzioni..
Ritiene i progetti di legge 38 e 127 sostanzialmente
assimilabili. Considera penalizzante per il settore
agricolo la normativa che consente la trasformazione dei
fabbricati esistenti in civile abitazione. Ritiene che
venga posta in essere una disparità di trattamento grave
nei confronti di coloro che lavorano in montagna
considerato che gli interventi agricoli sono sottoposti a
molteplici vincoli (galasso, ambientali, parchi) e devono
essere eseguiti secondo tipologie tradizionali mentre ad
altri cittadini si consente non solo di recuperare a fini
residenziali di tutto il realizzato ma anche di ottenere un
contributo pubblico. Chiede che il finanziamento
pubblico previsto per il recupero dell’architettura
montana sia esteso agli interventi per l’edilizia agricola.
Più in generale, riferendosi a tutti i testi in esame, ritiene
necessario prevedere incentivi al recupero del
patrimonio edilizio prioritari per coloro che risiedono in
montagna, per i coltivatori diretti, per coloro che si
impegnano a risiedervi ed infine per coloro che
recuperano i rustici come seconda casa.
DDL 28 CONFAGRICOLTURA
Considera il testo interessante e rispondente a esigenze
concrete e verificate su tutto il territorio agricolo
regionale.
PDL 38 e PDL 127 CONFAGRICOLTURA
Suggerisce di estendere le disposizioni, concernenti le
comunità montane anche alle comunità collinari
esistenti e in via dì formazione, le cui esigenze sono
simili sia in termini di conservazione e di presidio
dell'ambiente e del patrimonio abitativo, sia di
incremento delle attività economiche.
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 PDL 38 E 127 CGIL CISL UIL
Condividono le finalità dei tre progetti di legge.
Sottolineano che intervenire ora, anche in sintonia con
gli interventi urgenti di ricostruzione post-alluvione,
costituisce un’opportunità vantaggiosa per la
collettività.
Art. 2. (Definizioni)
1. Si definiscono rustici le superfici coperte
a carattere permanente delimitate da
tamponamenti od anche aperte su uno o piu’
lati, individuate a catasto alla data di entrata
in vigore della presente legge e utilizzate a
servizio delle attivita’ agricole o per
funzioni accessorie della residenza e di altre
attivita’ economiche considerate compatibili
con la destinazione residenziale dai vigenti
regolamenti e/o dalle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti.
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Chiede di migliorare la definizione di “rustico” al fine
di evitare ambiguità interpretative, in particolar modo
per quanto concerne le aperture su più lati (si può
definire rustico un edificio aperto su quattro lati?).
Inoltre propone di aggiungere dopo le parole “della
presente legge” le parole “rilevate dagli strumenti
urbanistici vigenti”
DDL 28 COMUNE DI GASSINO
Domanda se per rustico può essere intesa anche la
tettoia esistente aperta su tutti i lati
DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Al fine di evitare interpretazioni disomogenee o
difficoltà di applicazione della legge chiede di:
 di indicare esattamente a quali tipologie
corrispondono le attività “produttive artigianali di
servizio”
 di definire come si identifichino le attività terziarie
e produttive “compatibili” con la residenza
 di esplicitare quali siano le caratteristiche dei
fabbricati rurali che li rendono assimilabili ad
edifici abitativi rurali
 di elencare le funzioni accessorie alla residenza
In assenza di definizioni certe contenute nella legge,
ritiene opportuno prevedere che esse siano
correttamente indicate nei PRG.
Chiede inoltre di chiarire se rientrino nella descrizione
anche semplici tettoie non ancorate stabilmente al suolo.
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
Esprime perplessità sulla clausola dell’individuazione a
catasto e chiede se potrebbero valere anche altri tipi di
riconoscimento (licenze, concessioni, sanatorie, atti
notori).
DDL 28 CM MONTE ROSA
Non condivide la definizione di rustico indicata nella
relazione (“per quanto concerne la definizione di
rustico, oltre agli edifici abitativi rurali, si propone di
allargare il campo di intervento anche a quei fabbricati
con caratteristiche assimilabili ad edifici rurali.”)
DDL 28 PDL 127 COMMISSIONE BENI
CULTURALI AMB. SEZ. PROV. TO
Osserva che entrambi i testi permettono di conservare e
migliorare igienicamente e funzionalmente tutto quanto
realizzato sino alla del provvedimento (ddl 28) o fino al
1967 (pdl 127) con contribuzioni di denaro per
interventi di recupero e valorizzazione a fini abitativi di
volumi anche incongrui nel contesto, o condonati
purché accatastati. Non si procede pertanto ad una
lettura ragionata delle singole costruzioni e vengono
equiparate situazioni territoriali edificate con caratteri di
pregio ad altre che hanno avuto sviluppo convulso o
disorganico.
Ritiene auspicabile incentivare trasformazioni di
adeguamento solo per edifici coerenti, precisandone le
modalità al fine di innescare un processo di
riqualificazione ambientale e non esclusivamente di
valorizzazione immobiliare
(memoria riferita a ddl 28, pdl 127 e ddl 122 “Nuove
disposizioni in materia di beni ambientali” qui riassunta solo
per i testi in discussione)
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Chiede la specificazione del modo di iscrizione a catasto
dei rustici (NCT, NCEU). Osserva che sarebbe
opportuno, in luogo dell'inserimento a catasto, riferirsi
ad immobili che siano stati legittimamente realizzati alla
data di approvazione della presente legge.
Ribadisce (cfr. osservazione art. 1) la necessità di
specificare quali siano le “altre attività economiche
compatibili con la residenza”.
11
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 ITALIA NOSTRA
Chiede di chiarire quali sono le “funzioni accessorie
della residenza” (garages?). Ritiene che esse sarebbero
da vincolare alle singole unità abitative e non scorporate
dalla residenza-condominio
DDL 28 COLDIRETTI
Chiede di quantificare l’entità trasformabile rilevando
che potrebbero essere anche recuperati come rustici ex
cascine di alcune migliaia di metri quadrati coperti da
tetti. La mancanza di limiti legittima l’insediamento di
attività in contrasto con l’agricoltura (fabbriche,
discoteche, supermercati).
2. Agli effetti della presente legge, per
abitazioni con destinazione residenziale si
intendono quelle che comprendono tutti o
parte dei seguenti spazi:
a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno,
da letto, per studio;
b) accessori: bagni, posto cottura, verande,
tavernette, autorimessa, e locali per il tempo
libero;
c) servizio: corridoi e disimpegni in genere,
lavanderie,
spogliatoi,
guardaroba,
ripostigli.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Non comprende come possa esserci un'abitazione a
destinazione non residenziale
3. Per attivita' direzionali, terziarie
commerciali e produttive artigianali di
servizio
si
intendono
quelle
che
comprendono tutti o parte dei seguenti
spazi:
DDL 28 COMUNE DI PINEROLO
Ritiene poco chiara l’elencazione riportata al
comma 3: esiste una gerarchia? È ammesso
trasformare indistintamente in a), b), o c)? Perché
sono distinti? Gli interventi di recupero devono
prevedere almeno uno spazio per ciascuna
categoria?
DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO
CANAVESE
Cfr. osservazione sulle destinazioni ammesse riportata a
12
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
margine dell’art. 1
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Osserva che non è chiaro se esiste un collegamento
diretto tra le attività e spazi elencati alle lettere a), b), c),
o se sono semplicemente l'elencazione delle destinazioni
possibili comprese nelle tre attività principali,
direzionali, commerciali e artigianali. Domanda se, ad
esempio, si può trasformare una mensa esistente in altra
attività più congeniale, oppure se si può farla se non
esiste.
a) uffici e sale riunioni, mense, cucine,
locali destinati ad esposizione;
b) zone vendita, magazzini, laboratori,
archivi;
c) bagni, corridoi e disimpegni in genere,
spogliatoi, ripostigli.
Art. 3. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. Negli edifici esistenti destinati o da
destinarsi in tutto o in parte a residenza e'
consentito il recupero a solo scopo
residenziale del rustico; in tali edifici e'
inoltre consentito il recupero di superfici e
volumi
accessori
ubicati ai
piani
seminterrati ed interrati da destinare ad
attivita' direzionali, terziario-commerciali e
produttive, purche' risultino legittimamente
realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge; il recupero e' soggetto a
concessione edilizia.
1. Ai fini della presente legge la
valorizzazione, la conservazione ed il
recupero riguardano i fabbricati di civile
abitazione ed eventuali fabbricati rurali
annessi, costruiti prima dell'anno 1942,
ubicati in Comuni facenti parte di Comunita'
Montana.
1. Le provvidenze della presente legge sono
rivolte ai fabbricati di civile abitazione, o di
diversa originaria destinazione da ricondurre
a civile abitazione, che facciano parte
territorialmente di una Comunità Montana
Piemontese, e la cui data di costruzione non
sia posteriore al 1° settembre 1967.
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Chiede di aggiungere dopo le parole “e volumi accessori
ubicati” le parole ”al piano terreno ed”.
DDL 28 COMUNE DI BIELLA
Considera che l’attuale formulazione sembra escludere
dalla possibilità di recupero i rustici isolati ovvero quelli
che non facciano parte di edifici civili già esistenti. Se la
limitazione non è voluta, propone di riformulare il
comma 1 come segue:
“1. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in
tutto o in parte a residenza è consentito il recupero
di superfici e volumi accessori ubicati ai piani
seminterrati ed interrati da destinare ad attività
direzionali, terziario-commerciali e produttive,
purché risultino legittimamente realizzati alla data
di entrata in vigore della presente legge; è inoltre
consentito il recupero a solo scopo residenziale dei
rustici a condizione che risultino legittimamente
realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge; il recupero è soggetto a concessione
edilizia."
DDL 28 COMUNE DI BUSSOLENO Considerato che
nei comuni montani prevale la necessità dell'abitazione
rispetto alle attività direzionali, terziario-commerciali e
13
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
produttive, chiede di aggiungere dopo le parole
“terziario commerciali e produttive" le parole “Nei
comuni montani e nei territori montani dei comuni
parzialmente montani, per gli edifici destinati in
parte a residenza, è consentito il recupero di
superfici e volumi accessori ubicati ai soli piani
seminterrati da destinare anche a scopo residenziale,
purchè risultino….."
DDL 28 COMUNE DI CENTALLO
Mette in rilievo come le norme di attuazione del PRG di
Centallo già consentano il recupero ad uso abitativo di
edifici rurali esistenti anche non da parte di imprenditori
agricoli a condizione che gli edifici:
 siano serviti dalle urbanizzazioni primarie
 non vengano alterati i volumi esistenti limitando
gli interventi alla manutenzione, risanamento e
ristrutturazione edilizia
 vengano corrisposti gli oneri fiscali di cui all’art. 3
della legge 10/1977.

DDL 28 COMUNE DI GASSINO
Chiede se è possibile recuperare e vincolare un rustico
anche se distaccato dal fabbricato principale
DDL 28 COMUNE DI PINEROLO
Chiede di escludere dall’ambito di applicazione le aree a
vincolo geologico di tipo 3 (esondabili o di frana) per
impedire l’aumento del carico antropico anche a fronte
delle recenti alluvioni.
Ritiene molto pericoloso permettere indistintamente in
ogni area e fabbricato sena limit di dimensione la
trasformazione in destinazione terziario commerciale.
Al fine di evitare di favorire grossi interventi speculativi
che sconvolgerebbero la programmazione comunale di
edilizia commerciale volta a tutelare gli esercizi di
vicinato, propone di limitare a mq. 150 la dimensione
massima ammessa per le trasformazione dei volumi e
delle superfici accessorie per ogni unità immobiliare
commerciale di progetto e di limitare a una
trasformazione massima di mq. 300 di SLP per ogni
edificio.
14
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Propone di integrare l’articolo 3 prevedendo anche il
recupero dei rustici a scopo ricettivo al fine di
consentire uno sviluppo dell’offerta turistica come già
sottolineato dalla legge regionale 18/1999 (Interventi
regionali a sostegno dell’offerta turistica).
DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO
CANAVESE
Chiede di precisare se il rustico oggetto di
trasformazione deve essere parte integrante del
fabbricato principale oppure può essere un edificio a sé
stante, eventualmente entro certe distanze considerato
che è definito “rustico” anche l’edificio a servizio di
attività agricole la cui collocazione non è
necessariamente connessa ad altro stabile.
In merito alle destinazioni ammesse cfr oss. a margine
dell’art. 1.
DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Sottolinea la difficoltà del punto di vista operativo a
definire “legittimamente realizzati” i rustici considerato
che spesso si tratta di edifici costruiti nei secoli passati.
Salvo le evidenze di recente realizzazione chiede di
prevedere una forma di autodichiarazione, rapportata a
visura catastale storica che indichi la preesistenza del
rustico.
PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Considerata la presenza di numerosi rustici realizzati
dopo le date indicate nei testi, chiede di prevedere il
recupero di edifici antecedenti la data di approvazione
del primo PRG.
PDL 38 CM VALLI GESSO -VERMEGNANA PESIO
Circa l’ambito di applicazione osserva che esistono
comuni che, pur facendo parte di CM, sono classificati
“parzialmente montani”. Chiede di specificare se
l’ambito è il comune nella sua interezza (confini
amministrativi) oppure soltanto la porzione di comune
classificata montana, come individuata con fogli e
15
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
numeri di mappa nell’ambito della CM.
PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede di esplicitare il termine “annessi” poiché non è
chiaro:
 se si intende limitare il recupero a fabbricati rurali
contigui alla civile abitazione o anche separati
dalla stessa
 se il recupero possa riguardare anche edifici che
non siano, almeno in parte, di civile abitazione.
PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Al fine della concentrazione delle risorse ritiene che
sarebbe opportuno indirizzare prioritariamente le risorse
verso il patrimonio di antica formazione indicando il
termine del 1942 come per la pdl 38.
In particolare la CM VALLI GESSO –VERMEGNANA
– PESIO ritiene che la data di costruzione dovrebbe
essere uniformata a quella indicata da altre leggi
regionali e che tale dovrebbe restare anche per altre
proposte di legge all’esame delle Commissioni
competenti .
DDL 28 INU
Ritiene che il recupero dei piani seminterrati ed interrati
debba essere considerato con grande attenzione e
cautela, innanzitutto nel rispetto delle problematiche
idrogeologiche anche minori.
Sottolinea come sia nel corso di inondazioni o eventi di
grande portata sia nel caso di ristagni d’acqua e di
piogge abbondanti, i piani interrati siano soggetti molto
più facilmente all’allagamento con depositi di fango e
limo che possono generare grossi pericoli.
PDL 127 INU
Evidenzia che il periodo tra il 1942 (data limite pdl 38)
ed il 1967, è quello della maggiore incultura
architettonica nel nostro paese ed obietta che fissare la
data nel 1967 permette il recupero di immobili di gusto
discutibile. Chiede di prevedere una categoria speciale
di interventi per il recupero del patrimonio compreso fra
le due date al fine di avviare un “ricondizionamento
16
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
tipologico-formale”, ove possibile, delle tipologie
edilizie, senza realizzare nuovi locali.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Chiede di esplicitare se gli edifici con destinazione non
residenziale possano usufruire della possibilità di
recuperare eventuali spazi e volumi.
PDL 38 e 127 ORDINE ARCHITETTI PROV.
TORINO
Ritiene non opportuna la limitazione agli edifici
costruiti ante 1942 sia perché si escludono le
ricostruzioni del primo dopoguerra sia perché di
difficile dimostrazione. Considera più appropriato porre
il limite al 1967 (legge Ponte) ma nota che non è
chiarito come venga dimostrata la data di costruzione.
PDL 127 ORDINE AVVOCATI TORINO
Ritiene eccessivamente favorevole ammettere al
finanziamento edifici costruiti negli anni '60 (epoca
relativamente recente) che se già in scadenti condizioni
di conservazione é perché sono stati realizzati in
maniera non ottimale o sono ubicati in aree inidonee
senza tralasciare il profilo estetico, normalmente basso
in quell’eopca. Sottolinea che detti edifici potrebbero
anche aver goduto di precedenti contribuzioni pubbliche
per la loro edificazione, eventualità meno probabile per
costruzioni ante guerra.
PDL 38 ITALIA NOSTRA
Considerate le distruzioni di paesi per rappresaglia e di
edifici militari del periodo bellico chiede di indicare una
data immediatamente successiva al 1945.
PDL 127 ITALIA NOSTRA
Ritiene che il riferimento al 1967 equipari porzioni di
territorio montano che hanno avuto una strumentazione
urbanistica attenta a quelle impoverite da interventi
edilizi convulsi e speculativi.
Sottolinea inoltre che molte strutture degli anni 60/70
sono in pessimo rapporto con l’ambiente o sono state
costruite in aree a rischio valanghe ed inondazione.
Al fine di non aumentare di potenzialità edificatorie di
17
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
immobili che abbiano già goduto di sanatorie chiede di
integrare l’articolato inserendo le parole “a condizione
che l’edificio non sia già stato oggetto di condono
edilizio”.
PDL 38 e PDL 127 CONFAGRICOLTURA
Estendere l’ambito alle comunità collinari esistenti o in
via di formazione. Cfr osservazione a margine dell’art.
1.
PDL 38 CGIL CISL UIL
Premessa la condivisione per tutti e tre i progetti di
legge (cfr oss. art. 1) sottolineano la preferenza per una
limitazione agli interventi riferiti a immobili montani
edificati prima del 1942 in quanto di maggior pregio
paesistico e generalmente di proprietà diretta dei
residenti. Ciò consentirebbe, tra l’altro, una migliore
finalizzazione delle limitate risorse pubbliche.
2. Il riferimento del periodo di costruzione si
riferisce al corpo principale del fabbricato
oggetto di intervento, e quindi a volumi
fuori terra originari che comprendano oltre il
70% dell'immobile interessato risalente alla
data sopra citata, restando inteso che
eventuali parti realizzate o condonate
successivamente non potranno superare la
entità del 30% del volume esistente pena la
automatica esclusione dalle provvidenze
della presente legge.
2. Il recupero dei rustici, delle superfici e
dei volumi accessori , di cui al comma 1,
puo' essere consentito solo nel caso in cui gli
edifici interessati siano serviti dalle
urbanizzazioni primarie e, in particolare,
siano reperiti spazi sia a parcheggio privato,
in quantita' non inferiore a quella prevista
PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede di chiarire su quale valore va calcolato il 70%
indicato: m2, m3, così come viene specificato per il
successivo 30% (volume) Considera la norma di
difficile ed incerta applicazione, riterrebbe più semplice
stabilire che almeno il 50% del volume sia stato
edificato ante 1942 condizionando la parte più recente
ad essere resa coerente con i caratteri architettonici
fondamentali dell’edificio principale, anche in presenza
di un linguaggio architettonico di epoca e contesto
culturale differente.
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Chiede di verificare la facoltà dei comuni di ammettere
la monetarizzazione del parcheggio pubblico e, ad
esempio, suggerisce di aggiungere dopo le parole “è
facoltà dei Comuni di” le parole “richiedere
l’individuazione del parcheggio in altro lotto della
stessa proprietà purché localizzato nel raggio di 100
18
DDL 28
per le nuove costruzioni dall'articolo 2,
secondo comma, della legge 24 marzo 1989,
n. 122, sia a parcheggio pubblico, ai sensi
dell'articolo 21 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo) e s.m.i.; e' facolta' dei Comuni di
ammettere la monetizzazione del parcheggio
pubblico in base ai costi correnti di
esproprio applicati all'interno delle singole
aree, sempreche' il dimensionamento della
dotazione esistente risulti sufficiente anche
per il nuovo carico insediativo.
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
metri oppure di”.
DDL 28 COMUNE DI BARIO
Premesso il parere favorevole sul testo, puntualizza
come solo una corretta interpretazione da parte dei
comuni nel rilascio delle concessioni possa evitare un
proliferare di attività e di recuperi di edifici troppo
piccoli, es.: ricoveri attrezzi esistenti, con annesso
futuro carico urbanistico per i comuni e possibile
aggiunte abusive di completamento da parte del
proprietario.
Propone di aggiungere, come già fatto nel proprio
PRGC, al comma 2 dell’articolo 3 una cubatura
esistente minima da consentire l’ottenimento di un’unità
abitativa completa.
DDL 28 COMUNE DI CENTALLO
Cfr osservazione a margine del c. 1 art. 3
DDL 28 COMUNE DI GASSINO
Domanda se l’intervento di recupero è ammissibile nel
caso in cui il privato si impegni a proprie spese e
contestualmente all’intervento a dotare il rustico delle
urbanizzazioni primarie, considerato l’elevato numero
di rustici che ne sono privi ovvero se il rustico deve già
essere dotato di urbanizzazioni primarie. Evidenzia che
il proprio PRG ammette interventi anche in zone non
urbanizzate ma urbanizzabili.
DDL 28 COMUNE DI PINEROLO
Chiede che venga garantita, quantomeno per gli
interventi più corposi o nel caso di più edifici prossimi,
l’idoneità e il riordino della viabilità di accesso alle aree
nonché il rispetto degli standard urbanistici previsti nel
PRG.
DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO
CANAVESE
Chiede:
 di definire quali sono le opere di urbanizzazione
primaria necessarie stante la localizzazione dei
rustici agricoli ammessi al recupero in zone non
dotate, se non in parte, di infrastrutture primarie
 di
qualificare
le
infrastrutture
definite
19
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
indispensabili
qualora
l’ammissibilità
dell’intervento di trasformazione sia ricondotta alla
presenza “come discriminante” delle opere di
urbanizzazione primaria.
Richiama il diverso regime della legge regionale sui
sottotetti sia per le opere di urbanizzazione primaria sia
per i parcheggi.
DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Ritiene inutile riferirsi alle urbanizzazioni primarie
considerato che, nella propria comunità montana, esse si
limitano a strade pedonali o mulattiere di collegamento
tra frazioni non dotate, per la quasi totalità, di
illuminazione, parcheggi e reti di servizi. Segnala
inoltre che buona parte delle abitazioni esistenti non
sono collegate ad impianti fognari e di depurazione
bensì utilizzano piccoli impianti privati tipo Imhoff.
Non ritiene che nei territori montani si possa far
sostenere ai privati l’onere ed i costi di realizzazione di
parcheggi, pubblici o privati. Stante l’esiguo numero di
rustici da recuperare considera sufficienti le aree a
parcheggio pubblico esistenti, eventualmente da
incrementare ad onere pubblico con contribuzione
“simbolica” richiesta ai privati.
DDL 28 UNCEM –
VERMENAGNA PESIO
CM
VALLI
GESSO
Ritiene indispensabile che la “monetarizzazione” degli
standard comprenda non solo il valore di esproprio ma
anche quello di realizzazione dell’attrezzatura di
servizio (per esempio: parcheggio).
Sottolinea che subordinare la monetizzazione
all’esistenza di standard dimensionati in quantità
sufficiente anche per il nuovo carico insediativo risulta
di complessa e incerta valutazione.
DDL 28 INU
Ritiene che la norma dovrebbe distinguere tra il
completamento di unità esistenti e di nuove unità
(produttive artigianali).
Evidenzia il rischio di istituire delle rigidità rispetto a
molti regolamenti e norme di attuazione già presenti nei
20
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
PRG approvati dalla Regione. Osserva come, sulla
medesima problematica, la legge regionale sul recupero
dei sottotetti non sia così vincolante.
DDL 28 ORDINE AVVOCATI TORINO
Ritiene opportuno specificare se possono essere
interessati anche edifici in possesso di servizi in forma
diretta, con autoproduzione elettrica mediante piccole
centraline (richiama ad esempio il d.lgs 504/19951 e la l.
97/19942), servizio acquedottistico autonomo e
chiarificazione degli scarichi mediante fossa biologica.
DDL 28 COLDIRETTI
Mette in rilievo che il recupero di cascinali per
pluriabitazioni, con strade di accesso limitate,
aggraverà il Comune di richieste di servizi (scuolabus,
spazzatura, illuminazione, asfaltatura) a fronte di
modesti contributi iniziali di oneri concessori. Evidenzia
che le strade di campagna non potrebbero sopportare
ulteriori concentrazioni di traffico ed il danno
aumenterebbe per l’interferenza della residenza con la
produzione agricola.
Chiede di prevedere una clausola di garanzia, registrata
e trascritta sui registri immobiliari ed oppugnabile a
terzi, a tutela del settore agricolo presente nei pressi dei
rustici da recuperare, finalizzata ad evitare contenziosi
con i nuovi residenti disturbati “ dal letame e dai
muggiti del bestiame”.
DDL 28 CONFAGRICOLTURA
Chiede di estendere l'ambito di applicazione anche agli
edifici solo parzialmente urbanizzati, in quanto un gran
numero di edifici rurali, trovandosi in anfratti isolati
rispetto ai nuclei abitati o in raggruppamenti molto
limitati di costruzioni, risulta, a maggior ragione se in
disuso, privo dei servizi dì urbanizzazione primaria.
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, si veda in
particolare l’articolo 52 relativo all’imposta di consumo sull’energia elettrica
2
legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, si veda in particolare l’articolo10 relativo all’autoproduzione e benefici in campo energetico
1
21
DDL 28
3. Per le altezze interne dei vari locali
oggetto di recupero si rimanda alle leggi ed
ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre
essere rispettate tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni
di abitabilita' previste dai menzionati
regolamenti e le norme sulle distanze, in
particolare sulle distanze tra fabbricati,
stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 COMUNE DI BUSSOLENO
Chiede di sostituire la frase: “Per le altezze interne dei
vari locali oggetto di recupero si rimanda alle leggi ed ai
regolamenti locali vigenti" con la frase: “L'altezza
media interna, calcolata dividendo il volume interno
lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad
uso abitativo, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), e per le attività di cui al comma 3, lettera a) e
lettera b), è fissata in non meno di m. 2.40; per gli
spazi accessori, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c) e comma 3, lettera c), l'altezza è riducibile a m.
2.20. Nei comuni montani, e nei territori montani dei
comuni parzialmente montani è ammessa una
riduzione dell'altezza sino a m. 2.20 per gli spazi ad
uso abitazione/attività e a m. 2.00 per gli spazi
accessori e di servizio destinato a guardaroba ed a
ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta. Per i
locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata
come media aritmetica tra l'altezza dell’imposta e
quella del colmo della volta stessa, misurata dal
pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino
al 5 per cento a seconda del tipo di volta.”
Viene proposta la medesima deroga della lr 21/1998
(recupero sottotetti), per una equità di applicazione dei
principi a cui si è ispirato il legislatore.
DDL 28 COMUNE DI CANNOBIO
Richiama i vincoli posti dalle disposizioni sanitarie
vigenti in materia di abitabilità ed agibilità dei locali che
di fatto esclude il riutilizzo di locali caratterizzati da
altezze inferiori a m. 2.70. Come indicato
nell’osservazione a margine dell’art. 1, chiede di
limitare l’applicazione della norma agli immobiliari
ubicati nei centri storici.
DDL 28 COMUNE DI GASSINO
Domanda se distanze e confrontanze non regolamentari
sono ammesse nel caso di atto registrato o trascritto
ovvero di scrittura privata stipulata con il vicino.
Pone interrogativi riguardo alla possibilità di modifica
delle altezze e di ammissione degli interventi per altezze
22
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
inferiori a quelle previste dalla normativa statale.
DDL 28 INU
Rileva il rischio che chiedere il rispetto delle altezze e
delle distanze tra fabbricati per adeguarsi a regole e a
norme statali di tipo urbanistico, oppure statali e locali
di tipo igienico-sanitario. porti ad uno stravolgimento
degli insediamenti così come si sono storicamente
consolidati. Riterrebbe più opportuno chiedere il
rispetto di “prestazioni” piuttosto che di norme di
legge.Sottolinea come il riferimento alle prestazioni che
gli edifici dovrebbero avere sia contenuto al comma 5 e
quindi rileva una contraddizione fra i commi 3 e 5 con,
tra l’altro, la considerazione che non è chiaro quale sia
la disposizione prevalente.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Sottolinea che, trattandosi di edifici già costruiti le
distanze tra i fabbricati sono quelle esistenti. Non
comprende se la norma vieta il recupero degli immobili
che non rispettano le confrontanze.
DDL 28 CONFAGRICOLTURA
Considerato che le costruzioni rurali e loro pertinenze
sono spesso caratterizzate da ambienti voltati anche di
pregio, suggerisce, per detti locali, di derogare dalle
altezze minime. Ciò eviterebbe demolizioni onerose
finalizzate al raggiungimento della soglia minima per
l’abitabilità.
4. Nel caso di rustici ubicati su terreni in
pendenza sistemati a terrazzamenti con muri
di sostegno, le norme regolamentari sulle
distanze dai confini e dagli altri fabbricati
sono sempre derogate se dal progetto di
recupero il punto piu' alto del solido
emergente posto a valle risulta a quota
inferiore del punto piu' basso del
coronamento del muro di sostegno posto a
monte; la misura e' effettuata limitatamente
alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.
23
DDL 28
PDL 38
PDL 127
5. L'aerazione naturale puo' essere sostituita
o integrata da impianti di condizionamento o
di ventilazione meccanica che garantiscano i
livelli prestazionali minimi previsti dai
regolamenti comunali o regionali in materia
di igiene edilizia.
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Propone di aggiungere al termine del periodo le parole
“in caso di palese impossibilità all’aerazione naturale
e comunque solo per attività non residenziali.”
DDL 28 COMUNE DI GASSINO
Rileva che il ddl dispone in ordine all’aerazione ma non
chiarisce se l’illuminazione che non rispetti l’ottavo
della superficie deve essere integrata.
DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Ritiene che gli impianti per l’aerazione forzata che
richiedono attrezzature esterne dovrebbero, per essere
ammissibili, risultare nascosti da tutti i lati visibili,
comprese le coperture. In alternativa propone di
prevedere coefficienti ridotti rispetto a quelli
attualmente previsti (un ottavo, un decimo)
DDL 28 INU
Cfr. osservazioni al comma 3.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Considerato che non è trattato il problema
dell’illuminazione naturale chiede se si può derogare
sull’apporto di illuminazione diretta.
Art. 4. (Modalita' d'intervento)
1. Il progetto di recupero dei rustici, delle
superfici e dei volumi ubicati ai piani
seminterrati ed interrati, deve prevedere il
superamento delle barriere architettoniche e
idonee opere di isolamento termico.
Art. 3. (Definizione tipologie d'intervento)
Art. 3. (Tipologie e modalità di intervento)
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Propone di sostituire il comma uno con il seguente:
1. Il progetto di recupero dei rustici, delle superfici
e dei volumi ubicati ai piani seminterrati ed
interrati, deve prevedere: il superamento delle
barriere architettoniche, idonee opere di isolamento
termico e (idonee opere) per un’elevata qualità
ambientale relativamente agli aspetti igienici e
sanitari.”
24
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 COMUNE DI BIELLA
Ritiene generica la prescrizione di "prevedere il
superamento delle barriere architettoniche", propone il
richiamo alla legislazione vigente che per larga parte
degli interventi in questione si limita a chiedere il
requisito della adattabilità.
DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Ritiene assurdo prevedere il superamento delle barriere
architettoniche per fabbricati in gran parte accessibili
solo da persone deambulanti in quanto raggiungibili
solo tramite mulattiere o strade pedonali. Osserva
inoltre che la quasi totalità di tali fabbricati sono
pluripiano e che è impossibile prevedere l’installazione
di servoscale o ascensori senza sconvolgere
completamente la struttura degli edifici.
DDL 28 INU
Per le barriere architettoniche ritiene più opportuno
operare un semplice riferimento alla legge nazionale
senza dettare prescrizioni.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Chiede riferimenti alla normativa vigente (l. 13/19893)
in merito al superamento delle barriere architettoniche.
Analogamente chiede di precisare cosa si intenda per
“idonee opere di isolamento termico” in relazione alla l.
10/19914. (Per entrambi i casi gradirebbe avere esempi
concreti)
DDL 28 ITALIA NOSTRA
Sottolinea come l’architettura montana sia caratterizzata
da spazi localizzati su più livelli, quindi chiede quale
tipo di intervento verrebbe ammesso per il superamento
delle barriere architettoniche (allargamento scale?
Inserimento ascensore? si corre il rischio che il
superamento della barriera diventi un alibi per lo
sventramento dell’edificio).
3
4
legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
25
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
2. Gli interventi edilizi finalizzati al
recupero dei rustici, cosi' come definiti
all'articolo 2, comma 1 avvengono senza
alcuna modificazione delle sagome esistenti,
delle altezze di colmo e di gronda e delle
linee di pendenza delle falde, nel rispetto del
decoro dei prospetti, salvi restando gli
eventuali incrementi consentiti dagli
strumenti urbanistici vigenti.
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per iniziative di valorizzazione e
conservazione dell'architettura montana:
1)
gli
interventi
finalizzati
alla
eliminazione di elementi non originari;
2) gli interventi che contribuiscono in
maniera significativa al miglioramento
dell'aspetto estetico delle costruzioni purche'
rispettosi delle caratteristiche architettoniche
storiche di zona;
3) gli interventi che tendono alla riduzione
dei caratteri di degrado;
1. Sono da comprendere nelle previsioni
della presente legge tutti gli interventi, di
seguito sinteticamente elencati, ed a
condizione che l'intervento previsto su ogni
progetto possa essere ricondotto per oltre il
50% ad una delle voci elencate e preveda
comunque almeno il 50% della costruzione
fuori terra (o dell'insieme dei volumi fuori
terra costituenti il complesso):
1) …..
2) gli interventi finalizzati al miglioramento
architettonico ed estetico esterno, e/o interno
purché
richiamati
a
caratteristiche
tipologiche di zona (almeno riscontrabili in
altri edifici esistenti nel territorio della
Comunità),
e
comunque
purché
comprendano una parte di recupero
funzionale di locali o accessori di
abitazione;
DDL 28 PROVINCIA DI NOVARA
Chiede di aggiungere al termine del periodo le parole
“Sono comunque consentiti modesti incrementi per
assicurare il rispetto delle normative igieniche e
sanitarie.”
DDL 28 COMUNE DI GASSINO
Domanda se ricorrendo il caso in cui lo strumento
urbanistico preveda interventi di ristrutturazione edilizia
con modifica del tetto, è possibile variare le altezze di
colmo, gronda e le linee di pendenza delle falde del tetto
oppure se tali modifiche non saranno comunque
ammissibili
DDL 28 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Chiede di prevedere la possibilità di sopraelevazione
della copertura per il minimo necessario a raggiungere
le altezze minime previste.
DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede di chiarire che il termine “vigenti” riferito a
strumenti urbanistici non intende limitare il campo di
applicazione a quelli in vigore al momento di
approvazione del disegno di legge.
PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Ritiene generico il riferimento alle “caratteristiche
storiche di zona” perché privo di indirizzi e criteri per il
riconoscimento e la valutazione dei casi in cui
intervenire. E’ evidente il rischio di comportamenti
difformi. Chiede:
 come si perviene ad una valutazione certa del
“miglioramento dell’aspetto estetico”
come deve essere identificato il ripristino edilizio che
non corrisponde alle classificazioni dei tipi di intervento
previsti dalla normativa regionale (lr 56/1977) e
nazionale (l. 457/1978)
26
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede di chiarire a che cosa debba essere riferito il
50% indicato: volume, superficie netta, superficie lorda.
PDL 38 e 127 CM MONTE ROSA
Sottolinea l’importanza per il territorio della Comunità
montana del recupero dei tetti in piode di cui sottolinea
il costo elevato rispetto agli altri materiali in
commercio.
DDL 28 ORDINE AVVOCATI TORINO
Ritiene che le prescrizioni, in genere chiare e
condivisibili, potrebbero non risultare ottimali per
alcuni interventi specifici: pendenza delle falde di un
tetto diversa da quella ordinaria nella zona; minime
sporgenza di tetti che andrebbero aumentate per meglio
proteggere i muri esterni con conseguente riduzione
dell’altezza di gronda, sagome palesemente antiestetiche
ed irregolari. Perché non permettere tali modifiche ed il
recupero dell’edificio?
Sottolinea che le deroghe dovrebbero essere
specificatamente individuate e disciplinate.
PDL 38 ORDINE AVVOCATI TORINO
Ritiene opportuno escludere dal beneficio gli interventi
di eliminazione di elementi non originari realizzati a
seguito di precedenti finanziamenti.
DDL 28 ITALIA NOSTRA
Osserva come la possibilità di intervento costruttivo
normalmente soggetta al rispetto del rapporto tra
superficio finestrata e superficie pavimentata (1/8) sia
valida in ambito di edilizia civile ma appaia di forte
snaturamento per le tipologie montane o d’epoca.
Sottolinea che le soluzioni costruttive adottate in
montagna (per condizioni climatiche e necessità di
evitare la dispersione termica) possono entrare in
contraddizione con la vigente normativa igienico
edilizia con il rischio di trasformazioni di dubbia
legittimità rispetto alla tradizione che si vuole
valorizzare.
27
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
3. Gli interventi edilizi, di cui alla presente
legge, sono classificati come interventi su
fabbricati esistenti ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, lettere c) e d), della l. r. 56/1977 e
s.m.i.5; non richiedono preliminare adozione
ed approvazione di piano attuativo ne’
inserimento della relativa volumetria nel
programma pluriennale di attuazione, ove
previsto
4. gli interventi di manutenzione
straordinaria previsti dall’articolo 31 legge 5
agosto 1978, n. 4576, purche’ rispettosi delle
caratteristiche architettoniche storiche di
zona;
1) gli interventi di manutenzione
straordinaria purché finalizzati al recupero
di locali o strutture fatiscenti, e sempre nel
rispetto delle tipologie architettoniche di
zona, riscontrabili in altri edifici esistenti;
2) ….
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Ritiene utile un riferimento delle tipologie d'intervento
di cui alle categorie dell’articolo 31 della l. 457/1998,
e/o all’articolo 13 della lr 56/1977.
DDL 28 PDL 38 2 127 ORDINE AVVOCATI
TORINO
Evidenzia che i rustici considerati potrebbero essere
5
l.r. 56/1977, art. 13 (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale), comma 3:
“3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la
realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale;
f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime
nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
6
L. 457/1978, art. 31 (Definizione degli interventi)
“Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni .
28
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
costruiti secondo tipologie diverse da quelle attuali e
che spesso si trovano in condizioni tali che un concreto
ed economico recupero è possibile solo mediante
demolizione e ricostruzione. Sotto questo profilo
considera restrittivi i testi proposti.
Ritiene che, con l’eventuale demolizione ed in presenza
di condizioni del sottosuolo favorevoli all’utilizzo di
locali interrati, potrebbe essere prevista la realizzazione
di locali non esistenti o in volume maggiore, non esclusi
i parcheggi richiesti dalla normativa.
Ravvisa un’insufficiente attenzione in ordine alle
caratteristiche del territorio anche a mente dei recenti
eventi alluvionali e considera opportuno un articolo
specifico che affronti le problematiche di rischio di
esondabilità e franosità del contesto in cui si trova il
rustico da recuperare. Le informazioni necessarie
potrebbero derivare dalla cartografia tematica del PRG.
3) gli interventi di consolidamento statico,
risanamento igienico e/o finalizzati al
risparmio energetico, eseguiti su edifici che
abbiano già le caratteristiche di abitazione o
pertinenza di essa;
b) per iniziative di recupero si intendono:
1. gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo previsti da questa legge,
articolo 3, comma 1, lettera a, punto 4, di
questa legge;
4) interventi di restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione, parziale o
totale, sempre attuati nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche e/o storiche
della zona, purché non prevedano aumenti
di volumetria fuori terra, fatta eccezione per
piccoli aumenti necessarie alla dotazione
delle altezze minime previste dalle vigenti
norme igienico-sanitarie.
PDL 127 INU
Obietta che la possibilità di adeguamento delle altezze
per ragioni igienico sanitarie può comportare la
modifica delle coperture, dell’inclinazione dei tetti e
l’apertura di luci sopra i tetti. Esprime netto dissenso.
PDL 38 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
TORINO
Nel riferimento a categorie di intervento ritiene più
opportuno il collegamento alle categorie previste dalla lr
56/1977.
PDL 127 ITALIA NOSTRA
Al fine di una maggiore tutela dell’ambiente e delle
tipologie architettoniche montane chiede di eliminare le
parole: “fatta eccezione per piccoli aumenti
necessarie alla dotazione delle altezze minime
29
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie.” e di
sostituire le parole “purché non prevedano aumenti di
volumetria fuori terra” con le parole “purché non
prevedano aumenti di volumetria fuori terra e
rispettino le sagome edilizie”. Sottolinea l’importanza
di non prevedere deroghe a tali disposizioni.
2. gli interventi di ristrutturazione e di
ripristino edilizio nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche storiche della
zona e senza aumento del volume e delle
altezze originarie, cosi’ come previste da
questa legge, articolo 3, comma 1, lettera a,
punto 4.
PDL 38 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Ritiene la disposizione riduttiva in quanto i vigenti PRG
prevedono alcuni limitati incrementi volumetrici.
Considera indispensabile per il riuso di molti edifici
prevedere un aumento delle altezze o una lieve
sopraelevazione per consentire il raggiungimento delle
altezze minime previste per i territori montani.
L’osservazione vale per analogia anche per la pdl 127
(cfr. art. 3, c. 1, n. 4)
PDL 38 CM PINEROLESE PEDEMONTANO
Considerate le altezze ridotte delle abitazioni di
montagna, anche non compatibili con i regolamenti
igienico-edilizi dei comuni, propone di riformulare il
punto 2 della lett. b) e precisamente le parole “e senza
aumento del volume e delle altezze originarie”
prevedendo che le altezze interne possano essere
aumentate fino ai minimi consentiti oppure stabilirle
puntualmente così come fatto per la legge regionale sul
recupero dei sottotetti.
PDL 38 ITALIA NOSTRA
Rileva che le tipologie di intervento si prestano ad
interpretazione libere. In particolare è “fragile” il punto
2 della lett. b poiché esistono pochi studi sulle
caratteristiche architettoniche storiche della zone e, di
questi, pochi sono utilizzabili per confronti sui progetti.
Chiede che siano individuati i soggetti responsabili del
controllo sui progetti di recupero. Ritiene opportuna, sul
modello della lr 35/1995, una catalogazione dei caratteri
tipizzanti dell’architettura montana da recepire nel
regolamento edilizio comunale.
30
DDL 28
PDL 38
4. Il recupero a fini abitativi dei rustici 3. Il recupero puo’ riguardare sia parte della
esistenti e delle superfici e dei volumi ai costruzione sia l’intera costruzione e le sue
piani seminterrati ed interrati e’ ammesso pertinenze.
anche in deroga alle destinazioni d’uso, agli
indici o parametri urbanistici ed edilizi
previsti dagli strumenti urbanistici generali e
attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti
di terzi, in particolare per quanto concerne il
rispetto dei regolamenti condominiali
secondo le statuizioni del codice civile.
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 COMUNE DI BIELLA
Ritiene che la deroga in ordine alle destinazioni d’uso
prevista sia tale da introdurre un regime di totale
anarchia per le trasformazioni edilizie di cui trattasi
ponendosi in netto contrasto con le esigenze di una
corretta pianificazione urbanistica. Chiede di limitare la
deroga agli indici e parametri urbanistici ed edilizi, così
come previsto per la legge regionale sui sottotetti.
DDL 28 COMUNE DI FOSSANO
Evidenzia che molti piani regolatori (la maggioranza)
già perseguono l’obiettivo del recupero delle tipologie
residenziali tradizionali consentendo l’utilizzo anche a
chi non è dedito alle attività agricole. Ritiene che dalla
norma ora proposta si possa arrivare a consentire il
recupero ad uso residenziale di tipologie non consone
all’ambiente agricolo (es. stalle in prefabbricato) che
andrebbero demolite anziché recuperate, in caso di non
utilizzo.
DDL 28 COMUNE DI SAN MAURIZIO
CANAVESE
Ritiene opportuno precisare se l’intervento di
trasformazione dei rustici ammette la formazione di più
unità immobiliari, e se, nella deroga ai parametri
urbanistici ed edilizi, è ricompreso anche il parametro
relativo alle confrontanze (occorre raffrontare le
previsioni ex art. 3, commi 3 e 4 con art. 4, comma 4)
DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Manifesta preoccupazione sulla deroga prevista agli
strumenti urbanistici per quanto riguarda destinazioni
d’uso, indici e parametri urbanistici ed edilizi. Ritiene
che potrebbe determinare situazioni di incompatibilità
tipologica e dimensionale rispetto alle scelte della
pianificazione comunale.
DDL 28 PDL 127 ITALIA NOSTRA
Sul concetto di deroga che, per l’associazione, pervade
soprattutto i progetti 28 e 127, viene espresso l’auspicio
che l’istituto sia introdotto soltanto se ritenuto
indispensabile e con la garanzia di massima tutela.
31
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
Preoccupazioni vengono espresse per il progressivo
svilimento del ruolo del PRG e ciò soprattutto a fronte
dei prossimi interventi in relazione alle olimpiadi 2006.
Cfr inoltre osservazione a margine dell’art. 1
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Rileva un contrasto netto con i1 comma 3 dell’art. 3 in
ordine agli indici ed ai parametri cui riferirsi. Inoltre
ritiene che per favorirne il rispetto sarà inevitabile
modificare praticamente sempre i regolamenti
condominiali.
DDL 28 CGIL CISL UIL
Esprime perplessità sulla formulazione del comma 4 che
parrebbe ammettere al contributo pubblico, in maniera
indistinta, qualsiasi tipo di recupero anche se in
contrasto con le norme del PRG. Ritiene che la futura
legge possa contenere procedure semplificate ma non in
contrasto con il PRG.
Chiede, in considerazione del principio di sussidiarietà
che deve regolare i rapporti tra gli enti, di modificare la
formulazione stabilendo che le modalità di intervento e i
criteri dei recuperi siano conformi alle norme dei PRG.
5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a
prescrizioni o vincoli di legge e' obbligatorio
esperire le rituali procedure autorizzative
presso gli organi di tutela.
articolo 4, comma 2:
2. In presenza di vincoli di carattere
ambientale, paesaggistico o idrogeologico
previsti da Piani Regionali o Provinciali,
nonchè da specifiche leggi in materia, i
progetti dovranno ottenerne il relativo
Benestare, anche dopo il parere favorevole
della Comunità Montana, ma comunque
prima dell'inoltro della richiesta di
contributo alla Regione Piemonte.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Chiede di specificare i vincoli con puntuali riferimenti
normativi.
PDL 127 ORDINE AVVOCATI TORINO
Condivide pienamente.
32
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
Art. 5. (Contributo di concessione)
1. Il rilascio della concessione edilizia per
gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 1,
comporta la corresponsione del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed
al costo di costruzione, cosi' come previsto
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli),
secondo le tariffe in vigore per le nuove
costruzioni, con l'eccezione di cui al comma
seguente, esclusa ogni forma di conguaglio
tra la nuova e la precedente destinazione
d'uso.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Per il rilascio della concessione propone un riferimento
al comma 6 dell'articolo 8 della lr. 19/1999 che
disciplina le modalità di conguaglio degli oneri dovuti
nei casi di cambio di destinazione d'uso.
Chiede di chiarire in merito a casi di:
 abitazioni unifamiliari, dove è permesso
l’aumento, gratuito della superficie fino al 20%
per migliorie igienico-sanitarie
 unità afferenti "staccate" e quindi non comprese
nell'unità principale
DDL 28 CONFAGRICOLTURA
Propone di considerare l’eventualità di esimere gli
imprenditori agricoli a titolo principale dal pagamento
degli oneri di costruzione e di urbanizzazione anche nel
caso in cui il rustico non sia inserito in area agricola, al
fine di velocizzare le procedure senza incorrere in
varianti specifiche di PRG penalizzando gli imprenditori
con proprietà poste in aree di piano diverse.
2. Per le parti rustiche, il contributo relativo
agli oneri di urbanizzazione e' calcolato
sulla volumetria resa abitativa, mentre la
quota relativa al costo di costruzione e'
determinata applicando l'aliquota forfettaria
fissa del 5 per cento ad 1/3 del costo
dell'intervento stimato sulla base dell'elenco
prezzi adottato dal Comune in attuazione
delle disposizioni della deliberazione del
Consiglio regionale del 21 giugno 1994, n.
817-8294.
DDL 28 – UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Auspica un chiarimento definitivo e generale sul
metodo di valutazione e di applicazione del contributo
sugli oneri di urbanizzazione con particolare riferimento
all’autonomia che si intende (o meno) riconoscere alle
amministrazioni comunali in ordine all’applicazione di
eventuali riduzioni. Evidenzia che i comuni hanno
l’onere di provvedere a realizzare le infrastrutture e
conseguentemente la necessità di poter valutare
liberamente l’opportunità o meno di rinunciare alle
entrate degli oneri suddetti. Propone una riflessione sul
metodo di valutazione e applicazione degli oneri per
tutte le tipologie di intervento in modo comparato
anziché intervenire settorialmente ed episodicamente
(cfr. dcr 615-1660 del 2.2.2000 di abbattimento oneri
per settore turistico e commerciale)
33
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Chiede:
 di specificare se la volumetria abitativa sia lorda o
netta nonché i riferimenti normativi del disposto.
 di riferire il costo dell'intervento richiesto alle
tabelle parametriche vigenti nel comune
competente.
3. Per le eventuali destinazioni d'uso a
carattere produttivo non essendo dovuta la
quota relativa al costo di costruzione dovra'
essere applicato il contributo determinato ai
sensi dell'articolo 10, primo comma della l.
10/1977.
4. Il contributo di cui al comma 2, e' ridotto
nella misura del 70 per cento, qualora il
richiedente la concessione provveda,
contestualmente
al
rilascio
della
concessione, a registrare ed a trascrivere,
presso la competente conservatoria dei
registri immobiliari, dichiarazione notarile
con la quale le parti rese abitabili
costituiscano
pertinenza
dell'unita'
immobiliare principale.
DDL 28 COMUNE DI BIELLA
Chiede di eliminare il comma 4 in quanto non pare
giustificata la riduzione del contributo di concessione a
fronte della trascrizione di una dichiarazione notarile.
Ritiene che la procedura prevista avvantaggi quasi
esclusivamente l'erario statale per diritti di registrazione,
trascrizione e bolli, danneggiando economicamente i
comuni ed introducendo un'ulteriore complicazione
burocratica a fronte di vantaggi limitati ai cittadini.
Rileva che:
 gli interventi costituenti pertinenza di abitazioni
esistenti sono equiparabili, ai fini del contributo di
concessione, ad ampliamenti e come tali sono
esonerati dal contributo ai sensi dell’articolo 9
della legge 10/1977 se realizzati in abitazioni
unifamiliari ed in misura non superiore al 20%
rispetto alla superficie dell’unità esistente
 gli
altri
interventi,
qualificabili
come
ristrutturazione, scontano invece il contributo per
oneri di urbanizzazione con una tariffa che è già di
per sé ridotta rispetto a quella della nuova
costruzione
 per le attività commerciali, direzionali e per i
laboratori la riduzione non sarebbe giustificata in
34
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
quanto il comma 4 dell’articolo 5 fa riferimento al
comma 2, relativo ai soli rustici.
DDL 28 - COMUNE DI BOSIA
Ritiene inopportuna la dichiarazione di pertinenza che
consente lo sconto del 70% degli oneri, specie se si
tratta di utilizzo di interrati e seminterrati per attività
commerciali, direzionali ecc.…, considerando che, in
sostanza, significa fare ciò che si può già fare oggi
pagando però il 30%.
DDL 28 CM. VALLI GESSO-VERMEGNANAPESIO
Propone, al fine di incentivare ulteriormente gli
interventi, di eliminare il contributo di concessione per
tutti gli interventi da realizzare nei comuni costituenti
comunità montane o, in caso contrario, non richiedere
alcuna dichiarazione notarile.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Sottolinea che il contributo ridotto nel caso di vincolo
dovrebbe essere richiesto dal proprietario che non è
necessariamente il richiedente la concessione.
Art. 4. (Benefici economici)
1. Sono concessi contributi e provvidenze
per
le
opere
di
conservazione,
valorizzazione e recupero delle strutture
architettoniche montane, come definite
all'articolo 3, sotto forma di contributi e di
mutui agevolati.
Art. 4. (Modalità di utilizzo dei contributi)
PDL 38 E 127 COMUNE DI FRASSINO
Sottolinea che a fronte di richieste presumibilmente
numerose occorro risorse adeguate e precise priorità
anche per evitare eccessive aspettative che, se frustrate,
tolgono credito al provvedimento
PDL 38 CM VALLI GESSO-VERMEGNANAPESIO
Condivide pienamente.
PDL 38 ORDINE AVVOCATI TORINO
Chiede di prevedere l’obbligo per i comuni di delimitare
porzioni di territorio (e relativi fabbricai) escluse dalla
possibilità di finanziamento definitivamente o fino alla
realizzazione delle opere di riassetto pubblico in quanto
35
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
classificate dal PRG come in edificabili o edificate ma
soggette a rischi di cui alla classe III della circolare
7/LAP (III, IIIa, III b, IIIc)7. Unica eccezione potrebbe
essere costituita da particolari porzioni ricadenti nella
classe III indifferenziata (es. porzioni di certi crinali) ma
di fatto ascrivibili alla classe II ed edificabili a seguito
di apposita variante al PRG.
PDL 38 E 127 COLDIRETTI
Chiede che i contributi pubblici previsti per il recupero
dell’architettura montana siano estesi anche agli
interventi per l’edilizia agricola. Cfr osservazioni a
margine articolo 1.
PDL 38 E 127 CGIL CISL UIL
Ritengono importante ed apprezzabile individuare
forme di sostegno economico per il recupero delle
abitazioni montane.
2. La competenza istruttoria e' affidata alle 1. I contributi previsti dalla presente Legge
Comunita' Montane, mentre le funzioni di saranno erogati, previa istruttoria, e relativo
controllo sono affidate alle Province.
parere favorevole di merito e conformità
deliberato dalle rispettive Comunità
Montane di appartenenza, le quali avranno
funzione di istruttoria, verifica e controllo
del rispetto delle normative, leggi,
regolamenti edilizi e P.G.R.C. delle zone
interessate da ciascun intervento, ed alle
quali dovranno essere inoltrate le Domande
di contributo, corredate dal progetto
architettonico,
dalla
documentazione
fotografica dell'immobile e dalla relazione
tecnica illustrativa.
PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO
Ritiene che per incentivare l’accesso ai mutui agevolati,
si debba prevedere una documentazione limitata e
un’istruttoria semplice e riconducibile alla verifica dei
documenti presentati. Sottolinea che per rendere
appetibili i contributi in conto capitale devono essere di
certa concessione al momento dell’istanza e non devono
richiedere il supporto di professionisti per la
presentazione della documentazione. Tali contributi
dovrebbero essere concessi su presentazione di
preventivi delle ditte esecutrici e non con redazione di
computi metrici o perizie e dovrebbero essere liquidati a
saldo su presentazione di fattura.
PDL 38 PDL 127 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede di chiarire quali siano le procedure istruttorie e
le metodologie di valutazione delle richieste che
7
Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 maggio 1996, n. 7/LAP
(B.U.R. n. 20 del 15 maggio 1996)
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici
36
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
verranno utilizzate dalle Comunità montane anche per
evitare discrepanze in territori simili o contigui. Chiede
di considerare come sostenere l’adeguamento delle
strutture delle Comunità montane (incremento del
personale tecnico, consulenze, ecc.) ai compiti richiesti,
soprattutto in materia di valutazione della qualità degli
interventi proposti ai fini della valorizzazione del
patrimonio architettonico.
Non condivide che i procedimenti istruttori siano
sottoposti al controllo delle province (PDL 38)
In particolare la CM VALLI GESSO VERMENAGNA
PESIO sottolinea che province non hanno avuto nel
passato competenze nel settore in oggetto e tale compito
verrebbe ora considerato come un controllo
sull’autonomia locale. Ritiene più opportuno conferire
le funzioni di controllo tecnico-urbanistico agli uffici
tecnici comunali.
PDL 38 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
TORINO
Ritiene che l’affidamento delle funzioni di controllo alle
province e dell’istruttoria alle comunità montane
allunghi le procedure e crei confusione.
2. .......
3. La domanda per accedere al beneficio
economico, corredata dal progetto degli
interventi, e' inoltrata alla Comunita'
Montana dove insite l'unita' abitativa
sottoposta agli interventi di cui all'articolo 3.
4. Sono stabilite con regolamento, approvato
dal Consiglio regionale entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge su
proposta della Giunta regionale, le modalita'
per l'ottenimento e l'erogazione dei
contributi e delle provvidenze, le condizioni,
i termini, le modalita' di redazione della
domanda e la documentazione allegata in
3. Le modalità di ottenimento, erogazione
contributi, condizioni, termini e eventuale
altra documentazione integrativa di quanto
previsto al punto 1) saranno stabilite dal
Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro 60 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Chiede che il regolamento sia approvato, o almeno reso
noto, contestualmente alla proposta di legge.
PDL 38 e 127 COMUNE DI FRASSINO
Per l’erogazione dei finanziamenti propone di affidarsi a
prezziari regionali e di subordinare l’erogazione a
37
DDL 28
PDL 38
aggiunta al progetto degli interventi.
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
presentazione di regolari fatture alfine di limitare il più
possibile gli adempimenti meramente burocratici.
PDL 38 e 127 INU.
Rileva che entrambi i pdl rimandano ad un regolamento
e, quindi, il problema della “qualità” si sposta dalla
legge al regolamento. Esprime grossa preoccupazione in
proposito e chiede di esplicitare un riferimento ai
manuali di progettazione che Regione ed enti locali
stanno redigendo per intervenire sul patrimonio edilizio
esistente.
5. Il regolamento nell'individuare
modalita' dovra' tenere conto di:
le 4. Il regolamento di cui sopra dovrà tenere PDL 38 e PDL 127 CONFAGRICOLTURA
conto delle seguenti condizioni e parametri: Suggerisce di aggiungere tra i criteri per l'erogazione dei
contributi
l'agevolazione
degli
interventi
di
trasformazione e di recupero dei fabbricati quando
attuati da imprenditori agricoli a fini abitativi/produttivi.
a) del valore economico degli interventi e a) costo degli interventi, classificazione
della loro diversa tipologia nell'osservanza delle spese ammissibili e diversificazione di
delle finalita' di cui all'articolo 1;
tipologia ed entità del recupero ai fini
abitativi ed architettonici;
b) della necessita' di verificare l'effettiva b) modalità di verifica della effettiva e
esecuzione dei lavori previsti nel progetto conforme esecuzione di quanto previsto dal
delle opere di conservazione, valorizzazione progetto, e relazione di conformità da parte
e recupero, allegato alla domanda di della Comunità Montana;
ottenimento del beneficio economico;
c) delle proprieta' di assegnazione dei c) modalità e regolamentazione delle PDL 38 e 127 CM ALTA VALLE DEL CERVO
benefici economici in relazione al reddito caratteristiche dei richiedenti dal punto di Chiede di escludere il reddito e la destinazione a prima
del richiedente e alla destinazione a prima vista del reddito, delle necessità abitative e abitazione dai requisiti di ammissibilità in quanto la
abitazione.
della situazione relativa alla prima quasi totalità dei fabbricati, inizialmente nati come
abitazione.
prima casa, è stata successivamente trasformata in
residenze secondarie per effetto dell’emigrazione dei
proprietari verso la pianura o altri luoghi di attività
lavorativa ed anche i redditi dei richiedenti potrebbero
non essere quelli presi a riferimento per le fasce deboli
per la concessione delle agevolazioni prima casa.
PDL 38 e 127 INU
Osserva che il riferimento alle categorie dei residenti e
non residenti è confuso in entrambe le proposte di legge.
Pur ritenendo significativo estendere ai non residenti il
concetto di recupero del patrimonio abitativo esistente,
38
DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
chiede che venga data una priorità ai residenti.
PDL 127 ORDINE AVVOCATI TORINO
Ritiene che le prescrizioni del comma 4, soprattutto
quelle relative al reddito del richiedente, potrebbero
escludere interventi in aree oggi estranee ad un interesse
turistico ma con fabbricati bisognevoli di intervento che,
se recuperati, potrebbero essere utilizzati come
residenza anche non secondaria e comunque potrebbero
costituire un volano per il recupero generale dell’area.
Art. 5. (Finanziamenti e cumulabilita')
Art. 5. (Entità e modalità del finanziamento)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 3 che non eccedano l'importo
massimo di spesa di lire duecento milioni e'
concesso un contributo in conto capitale pari
al 20% delle spese sostenute.
1. Per il finanziamento degli interventi
ammessi ai contributi sono previste le
seguenti modalità:
a) contributo in conto capitale sino al 25%
delle spese sostenute , e con un limite
massimo di contribuzione
di Lire
50.000.000 per ciascun intervento e per
ciascun richiedente;
PDL 38 e PDL 127 COMUNE DI FRASSINO
Propone di limitare l’intervento in conto capitale
privilegiando l’intervento in conto interessi, di graduare
i contributi tenendo conto se l’intervento è in zona
sottoposta a vincoli paesaggistici o in aree parco e
favorendo gli interventi in comuni a indice di
marginalità uguale a 1 analogicamente a quanto previsto
dalla lr 16/1999 (Testo unico delle leggi sulla
montagna). Al fine di creare una solida cultura del
restauro e del recupero propone di destinare una parte
delle risorse all’avviamento di corsi di formazione
sull’architettura locale rivolti ai professionisti ed ai
lavoratori del settore.
PDL 38 e 127 CM. VALLI
GESSOVERMEGNANA- PESIO
Ritiene esiguo il contributo pari al 20% o 25 % delle
spese sostenute e propone di elevarlo ad un importo pari
almeno ad un terzo della spesa documentata.
PDL 38 e 127 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
TORINO.
Osserva che la pdl 38 non chiarisce se il contributo per
interventi su edifici diversi è cumulabile per lo stesso
richiedente mentre non condivide la pdl 127 che
prevede la non cumulabilità.
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
b) erogazione del contributo una tantum e
non cumulabile, nell'ambito della presente
legge, per soggetti che siano presenti in più
interventi ammessi, anche se con
partecipazioni diverse di proprietà o diritti
reali sugli immobili oggetto di richiesta e di
intervento;
2. Per la restante parte delle spese sostenute
la Giunta regionale stipula apposite
convenzioni con Istituti di credito per la
concessione a favore dei richiedenti di mutui
agevolati a tasso fisso a tal fine interviene
con un contributo necessario ad abbassare di
tre punti il tasso ordinario praticato dagli
istituti di credito.
c) oltre al contributo di cui alla voce a)
verranno stipulate apposite convenzioni tra
la Giunta regionale e gli Istituti di credito
affinché ai soggetti beneficiari vengano
erogati mutui agevolati a tasso fisso, e nella
fattispecie la Regione interviene in
convenzione con una contribuzione utile ad
abbassare il tasso ordinario abitualmente
praticato dagli Istituti di Credito di almeno
due punti.
PDL 38 e 127
CM. VALLI
GESSOVERMEGNANA- PESIO
Propone che la Giunta regionale predisponga una
convenzione-quadro attribuendo alle CM la competenza
a trattare con gli Istituti di credito locali, al fine di
ottenere le migliori condizioni, modulate in relazione
alle esigenze locali. Sottolinea la diversità del costo del
denaro nelle varie realtà provinciali ed il ruolo di
soggetto mediatore che potrebbe assumere la CM tra
l’impresa ed il credito locale spesso di piccole
dimensioni (es. cooperative del credito agricolo)
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato articolo 6, comma 2:
dalle Comunita' Montane.
2. Il Regolamento regionale stabilirà le
modalità e le competenze di erogazione,
nonchè l'Ente che direttamente provvederà
alla erogazione.
PDL 38 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Sottolinea che se contributi e finanziamenti sono erogati
dalle Comunità montane non si comprende perché siano
affidate alle province le attività di controllo di cui al
comma 2 dell’articolo 4.
4. Il finanziamento in conto interessi di cui
al comma 2 del medesimo articolo e'
direttamente erogato dalla Comunita'
Montana al momento della stipula del
contratto di mutuo tra l'Istituto di credito e
gli aventi diritto.
5. I benefici economici previsti dalla
presente legge sono cumulabili con altri
incentivi previsti da norme statali e regionali
e da strumenti urbanistici e amministrativi
relativi alle aree ove avvengono gli
2. I contributi di cui alla presente legge sono
cumulabili con eventuali altri benefici,
contributi o finanziamenti previsti da altre
norme Regionali o Statali, o da altre
previsioni o normative amministrative
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DDL 28
PDL 38
interventi.
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
relative alle aree ove sono previsti gli
interventi.
6. Le Comunita' Montane e le Province 3. Le Comunità Montane, le Province ed i
possono integrare con fondi propri i benefici Comuni di rispettiva appartenenza delle
finanziari di cui alla presente legge.
zone in cui sono previsti gli interventi
possono integrare con propri fondi i benefici
e contributi di cui alla presente legge.
Art. 6. (Assegnazione dei fondi alle
Comunita' Montane)
1. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, in sede di bilancio di previsione, la
Giunta regionale provvede ad individuare
l'ammontare dei fondi da assegnare alle
Comunita' montane.
2. Le modalita' di assegnazione sono
definite nel regolamento di cui all'art. 4
comma 4.
Art. 7. (Norma finanziaria)
Art. 6. (Norme Finanziarie)
1. Per far fronte agli oneri di cui all'art. 5
comma 1, valutati in lire 10 miliardi per
l'anno 1999 si utilizza il Capitolo ....... del
bilancio di previsione 1999.
1. Per fare fronte agli oneri previsti dalla
presente legge la Giunta regionale, in sede
di Bilancio di Previsione 2001, provvederà
ad individuare i fondi, valutati in lire
quindici miliardi, utilizzando il Capitolo n.
....... del Bilancio per quanto relativo ai
contributi in conto capitale, ed il Capitolo n.
...... del Bilancio per quanto attiene alla
compartecipazione sui tassi di mutuo erogati
dagli istituti di credito.
PDL 38 E 127 COMUNE DI FRASSINO
Valgono le considerazioni già riportate a margine
dell’art. 5 sull’opportunità di privilegiare i contributi in
conto interessi. Sottolinea come i quindici miliardi
ipotizzati possano consentire al massimo 300/400
interventi sul territorio regionale e cioè una goccia nel
mare a fronte di risorse non disprezzabili
2. Per far fronte agli oneri di cui all'art. 5
comma 2, valutati in lire ....... per l'anno
1999 si utilizza il Capitolo n. 27167 del
bilancio di previsione 1999.
2. ...........
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
Art. 6. (Competenze comunali)
1. Con motivata deliberazione del Consiglio
comunale, i Comuni possono, nel termine
perentorio di centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, disporre
l'esclusione di parti del territorio
dall'applicazione delle presenti norme.
DDL 28 COMUNE DI FOSSANO
Ritiene insufficiente al fine della tutela ambientale e
paesistica delegare ai comuni l’esclusione di parti del
territorio dall'applicazione della normativa in quanto è
nota la difficoltà a coordinare tale attività tra comuni
limitrofi com’è noto che la tutela del paesaggio travalica
i confini amministrativi del singolo comune e riguarda il
complesso del territorio.
DDL 28 UNCEM – CM VALLI GESSO
VERMENAGNA PESIO
Ritiene preferibile che la decisione possa essere assunta
dal Consiglio comunale anche in occasione della
formazione di piani e loro varianti, oltre il termine di
180 giorni, per consentire alle amministrazioni locali di
adeguare le proprie scelte di pianificazione in funzione
delle situazioni riscontrate in sede di varianti al piano.
DDL 28 COLDIRETTI
Ritiene che le operazioni di trasformazione del
comparto agricolo dovrebbero essere preventivamente
indirizzate ai luoghi in cui non esistono problemi di
interferenza con il comparto produttivo. Osserva che i
comuni non si accolleranno l’onere di non generalizzare
gli interventi sul territorio per non limitare gli introiti
derivanti dagli oneri di urbanizzazione. E’ necessario
prevedere una semplice deliberazione obbligatoria con
la quale il Comune decide gli ambiti di applicazione
delle possibilità offerte dalla nuova normativa. Ciò
significherebbe che, anche ricorrendo il caso di una
applicazione estesa all’intero territorio, sono stati
preventivamente valutati gli aspetti agricoli ed
ambientali e sono stati delineati “ambiti di non
disturbo”:
DDL 28 CONFAGRICOLTURA
Tra le competenze comunali propone di inserire
l’individuazione
delle
caratteristiche
tecniche
(costruttive e architettoniche), da inserire nei
regolamenti edilizi locali, con cui è lecito attuare gli
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
interventi di recupero delle architetture rurali,
importanti e irriproducibili testimonianze della cultura
contadina delle nostre terre.
2. Le norme della presente legge, nei limiti
definiti dai Comuni ai sensi del comma 1,
prevalgono sulle disposizioni normative e
regolamentari dei Piani regolatori e dei
regolamenti edilizi vigenti.
DDL 28 UNCEM –
VERMENAGNA PESIO
CM
VALLI
GESSO
Riterrebbe più opportuno che le norme del ddl 28
fossero introdotte con varianti agli strumenti locali
di pianificazione e non in deroga generalizzata e
superiore.
DDL 28 INU
Chiede di stabilire che i piani regolatori dei comuni si
adeguino obbligatoriamente alle norme di principio
precisando che eventuali variazioni delle norme
tecniche dei PRG
costituiscano una variante non sostanziale al Piano al
fine di evitare che l’adeguamento implichi il passaggio
alla CTU.
DDL 28 ORDINE ARCHITETTI PROV. TORINO
Considerato che i comuni possono escludere parti di
territorio dall’applicazione della normativa (c.1) che,
invece, sul restante ambito comunale prevale sul PRG e
sui regolamenti edilizi, ravvisa un contrasto con il
rispetto richiesto in altre parti dell’articolato per i
regolamenti comunali esistenti.
DDL 28 ORDINE AVVOCATI TORINO
Chiede di chiarire meglio il comma 2, in particolare per
i casi in cui il comune non delimiti esclusioni ed il
territorio sia in parte inedificabile per problematiche
geologiche e/o ambientali.
Chiede di precisare che i comuni, oltre alla facoltà di
esclusione di porzioni di territorio (ritenuta “molto
pericolosa” in particolare nei piccoli comuni) hanno
l’obbligo di escludere, definitivamente o fino alla
realizzazione delle opere di riassetto pubblico, tutte le
aree classificate sul PRG come inedificabili o edificate
ma soggette a rischi di cui alla classe III della circolare
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DDL 28
PDL 38
PDL 127
OSSERVAZIONI DEI CONSULTATI
7/LAP (III, IIIa, IIIb e IIIc) magari con qualche
eccezione meglio vista dai tecnici con riferimento a
particolari porzioni di territorio ricadenti nella classe III.
Cfr. oss. a margine art. 4 pdl 38
Art. 7. (Urgenza)
1. La presente legge viene dichiarata
urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
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