LA RAPPRESENTANZA
• La rappresentanza è un istituto mediante il
quale un soggetto-rappresentante ha il
potere di sostituirsi ad un altro soggettorappresentato nel compimento di un atto
giuridico.
FONTI
• LEGGE : rappresentanza legale (es.
genitori/tutore)
• VOLONTA DELLE PARTI: rappresentanza
volontaria con un atto unilaterale (la procura)
RAPPRESENTANZA
Procura
È la dichiarazione unilaterale
con cui il rappresentato
conferisce
al rappresentante il potere di agire in
propria rappresentanza
LA PROCURA
• La procura riguarda il lato esterno: serve a
rendere noto ai terzi che il rappresentante è
autorizzato ad agire in nome del rappresentato.
• Il rapporto interno tra il rappresentato e il
rappresentante può derivare da un diverso
contratto: di lavoro, società, mandato…
• La procura puo essere GENERALE/SPECIALE
• Non riguarda per gli atti personali del
rappresentato.
LA PROCURA
• Non richiede accettazione
• Forma richiesta è la stessa richiesta per l’atto
per cui è conferita
• Può essere revocata in qualsiasi momento a
meno che non sia stata conferita anche
nell’interesse del rappresentante
Effetti della rappresentanza
Il contratto concluso dal rappresentante,
produce direttamente i suoi effetti in capo al
rappresentato purchè:
• il rappresentato abbia conferito il potere;
• il rappresentante dichiari di stipulare in nome
del rappresentato (spendita del nome);
• il rappresentato agisca nei limiti dei poteri
conferitigli.
FALSUS PROCURATOR
• Se il rappresentante agisce oltre i limiti della
procura o senza procura il contratto è
inefficace: NON VINCOLA IL RAPPRESENTATO.
• Il falso rappresentante è responsabile del
danno che il terzo contraente ha subito per
aver confidato, senza colpa nella validità del
contratto.
RATIFICA
• Il rappresentato può, con un atto unilaterale,
conferire efficacia agli atti compiuti dal
rappresentante senza potere, accettandone gli
effetti nella propria sfera giuridica