LA RAPPRESENTANZA • La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggettorappresentato nel compimento di un atto giuridico. FONTI • LEGGE : rappresentanza legale (es. genitori/tutore) • VOLONTA DELLE PARTI: rappresentanza volontaria con un atto unilaterale (la procura) RAPPRESENTANZA Procura È la dichiarazione unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in propria rappresentanza LA PROCURA • La procura riguarda il lato esterno: serve a rendere noto ai terzi che il rappresentante è autorizzato ad agire in nome del rappresentato. • Il rapporto interno tra il rappresentato e il rappresentante può derivare da un diverso contratto: di lavoro, società, mandato… • La procura puo essere GENERALE/SPECIALE • Non riguarda per gli atti personali del rappresentato. LA PROCURA • Non richiede accettazione • Forma richiesta è la stessa richiesta per l’atto per cui è conferita • Può essere revocata in qualsiasi momento a meno che non sia stata conferita anche nell’interesse del rappresentante Effetti della rappresentanza Il contratto concluso dal rappresentante, produce direttamente i suoi effetti in capo al rappresentato purchè: • il rappresentato abbia conferito il potere; • il rappresentante dichiari di stipulare in nome del rappresentato (spendita del nome); • il rappresentato agisca nei limiti dei poteri conferitigli. FALSUS PROCURATOR • Se il rappresentante agisce oltre i limiti della procura o senza procura il contratto è inefficace: NON VINCOLA IL RAPPRESENTATO. • Il falso rappresentante è responsabile del danno che il terzo contraente ha subito per aver confidato, senza colpa nella validità del contratto. RATIFICA • Il rappresentato può, con un atto unilaterale, conferire efficacia agli atti compiuti dal rappresentante senza potere, accettandone gli effetti nella propria sfera giuridica