LA RAPPRESENTANZA • La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggettorappresentato nel compimento di un atto giuridico. FONTI • LEGGE : rappresentanza legale (es. genitori/tutore) • VOLONTA DELLE PARTI: rappresentanza volontaria con un atto unilaterale (la procura) RAPPRESENTANZA Procura È la dichiarazione unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in propria rappresentanza LA PROCURA • La procura riguarda il lato esterno: serve a rendere noto ai terzi che il rappresentante è autorizzato ad agire in nome del rappresentato. • Il rapporto interno tra il rappresentato e il rappresentante può derivare da un diverso contratto: di lavoro, società, mandato… • La procura puo essere GENERALE/SPECIALE • Non riguarda per gli atti personali del rappresentato. LA PROCURA • Non richiede accettazione • Forma richiesta è la stessa richiesta per l’atto per cui è conferita • Può essere revocata in qualsiasi momento a meno che non sia stata conferita anche nell’interesse del rappresentante EFFETTI DELLA RAPPRESENTANZA • Il contratto concluso dal rappresentante, nei limiti dei poteri a lui conferiti, produce direttamente i suoi effetti in capo al rappresentato purché abbia dichiarato di agire in nome del rappresentato (SPENDITA DEL NOME) Effetti della rappresentanza Perché il rappresentante, quando stipula, faccia produrre effetti in capo al rappresentato, occorre che: • il rappresentato abbia conferito il potere; • il rappresentante dichiari di stipulare in nome del rappresentato (spendita del nome); • il rappresentato agisca nei limiti dei poteri conferitigli. FALSO RAPPRESENTANTE • Se il rappresentante agisce oltre i limiti della procura o senza procura il contratto è inefficace: NON VINCOLA IL RAPPRESENTATO. • Il rappresentante è responsabile del danno che il terzo contraente ha subito per aver confidato, senza colpa nella validità del contratto. RATIFICA • Il rappresentato può con un atto unilaterale conferire efficacia agli atti compiuti dal rappresentante senza potere accettandone gli effetti nella propria sfera giuridica