LA RAPPRESENTANZA
• La rappresentanza è un istituto mediante il
quale un soggetto-rappresentante ha il
potere di sostituirsi ad un altro soggettorappresentato nel compimento di un atto
giuridico.
FONTI
• LEGGE : rappresentanza legale (es.
genitori/tutore)
• VOLONTA DELLE PARTI: rappresentanza
volontaria con un atto unilaterale (la procura)
RAPPRESENTANZA
Procura
È la dichiarazione unilaterale
con cui il rappresentato
conferisce
al rappresentante il potere di agire in
propria rappresentanza
LA PROCURA
• La procura riguarda il lato esterno: serve a
rendere noto ai terzi che il rappresentante è
autorizzato ad agire in nome del rappresentato.
• Il rapporto interno tra il rappresentato e il
rappresentante può derivare da un diverso
contratto: di lavoro, società, mandato…
• La procura puo essere GENERALE/SPECIALE
• Non riguarda per gli atti personali del
rappresentato.
LA PROCURA
• Non richiede accettazione
• Forma richiesta è la stessa richiesta per l’atto
per cui è conferita
• Può essere revocata in qualsiasi momento a
meno che non sia stata conferita anche
nell’interesse del rappresentante
EFFETTI DELLA RAPPRESENTANZA
• Il contratto concluso dal rappresentante, nei
limiti dei poteri a lui conferiti, produce
direttamente i suoi effetti in capo al
rappresentato purché abbia dichiarato di agire
in nome del rappresentato (SPENDITA DEL
NOME)
Effetti della rappresentanza
Perché il rappresentante, quando stipula, faccia
produrre effetti in capo al rappresentato,
occorre che:
• il rappresentato abbia conferito il potere;
• il rappresentante dichiari di stipulare in nome
del rappresentato (spendita del nome);
• il rappresentato agisca nei limiti dei poteri
conferitigli.
FALSO RAPPRESENTANTE
• Se il rappresentante agisce oltre i limiti della
procura o senza procura il contratto è
inefficace: NON VINCOLA IL RAPPRESENTATO.
• Il rappresentante è responsabile del danno
che il terzo contraente ha subito per aver
confidato, senza colpa nella validità del
contratto.
RATIFICA
• Il rappresentato può con un atto unilaterale
conferire efficacia agli atti compiuti dal
rappresentante senza potere accettandone gli
effetti nella propria sfera giuridica