DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. IX VERBALE DI ACCORDO II giorno 8.6.2001, al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza dei Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro Dr.ssa Maria Teresa Ferrare e del dr. Giuseppe Mastropietro, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato: - - le Società "OLIVETTI TECNOST S.p.A.", "TECNOST SISTEMI S.p.A.", "OLIVETTI I-JET S.p.A.", "ALLADIUM S.p.A." e "TECHNOPRODUZIONI S.p.A." (le ultime quattro interamente controllate da "OLIVETTI TECNOST S.p.A."), rappresentate da Giampietro Castano, Ermanno Castellaro, Angelo. Landriani ed assistite dall'Associazione Industriali del Canavese rappresentata da Paolo Billia. Fim/Cisl, Fiom/Cgil, Uilm/Uil e Savt/Met nazionali e territoriali rappresentate da , Angelo Mangino, Laura Spezia e Fabrizio Fiorito e dalle r.s.u. interessate Giacomo Bucceri, Maria Desti, Antonio Flamini, Massimo Gonnino e Mauro Rodorigo per l'esame di cui all'art. 4 della Legge 223/91. - premesso che da parte delle Aziende firmatarie sono state avviate procedure di mobilità, per contrastare la situazione di eccedenza derivante dalla rapidità delle trasformazioni di attività che sono richieste per un costante adeguamento delle proprie strutture alle caratteristiche della domanda e del mercato dell'Information Technology; - le Aziende, nel corso di incontri avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, hanno illustrato alle OO.SS le prospettive di breve e medio termine. Le Aziende hanno ribadito, in occasione degli incontri che hanno preceduto il presente accordo, la validità degli indirizzi già illustrati. - In particolare sono stati confermati gli impegni di investimento nelle nuove attività che consentono alla tradizionale offerta di evolvere verso i mercati delle applicazioni Internet e della domotica. Contemporaneamente sono stati confermati gli indirizzi di budget sia per i prodotti dedicati ai "mercati verticali", sia per quelli indirizzati ai mercati "home/office"; - le Aziende hanno dichiarato di considerare ultimata, a valle dell'efficacia delle procedure di mobilità, la fase di riorganizzazione e ristrutturazione che le ha interessate e che ha determinato interventi strutturali anche sulla occupazione; - per quanto riguarda gli aspetti occupazionali connessi alle esigenze aziendali di realizzazione delle iniziative occorrenti per cogliere i risultati programmati, le Aziende hanno indicato la necessità di operare interventi atti ad adeguare il profilo professionale delle risorse rafforzando, in coerenza con un equilibrio complessivo della struttura dei costi, la presenza di competenze in grado di sostenere lo sviluppo di business innovativi; - a tal sguardo le parti firmatarie hanno concordemente confermato il valore della formazione quale strumento strategico per la crescita delle competenze professionali dei lavoratori anche in relazione alla evoluzione delle tecnologie, all'efficacia dell'organizzazione e al funzionamento dei processi aziendali. Le iniziative aziendali previste e realizzate a tal fine saranno oggetto di monitoraggio e valutazione sistematici da parte di una Commissione costituita tra le parti composta da 3 rappresentanti nominati dall'Azienda (Olivetti Tecnost) e da 2 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo. Gli incontri della Commissione sono previsti con cadenza dì norma quadrimestrale o su richiesta di una delle parti. Il primo incontro avverrà entro il mese di settembre 2001; - nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione organizzativa previste per il corrente anno, le Aziende firmatarie hanno proceduto a realizzare cessioni di ramo d'Azienda da Olivetti Tecnost S.p.A. a Tecnost Sistemi S.p.A., da Olivetti Tecnost S.p.A. a Technoproduzioni S.p.A. per le quali è stata esperita la prevista procedura ex ad. 47 Legge 428/90; - - - la fase sindacale delle procedure di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, avviata dalle Aziende Olivetti Tecnost S.p.A., Tecnost Sistemi S.p.A., Olivetti I-Jet S.p.A. e Alladium S.p.A. in data 18 aprile 2001 e successivamente dalla Technoproduzioni S.p.A. e dalla Tecnost Sistemi S.p.A. in data 1° giugno 2001 a seguito delle cessioni di ramo d'Azienda prima indicate, si sono concluse senza il raggiungimento di un accordo; tutto ciò premesso si conviene quanto segue a seguito di un approfondito esame delle possibili misure adottabili al fine di contenere la dimensione della riduzione di personale oggetto delle procedure di mobilità, le parti hanno convenuto sulla opportunità di perseguire, tra l'altro, iniziative di formazione professionale (orientativamente nelle aree di progettazione HW e SW, amministrative, commerciali e dì marketing) con l'obiettivo di riorientare le competenze compatibilmente con le situazioni individuali esistenti. Le modalità attuative ed il numero di lavoratori interessati saranno oggetto di confronto tra le parti in apposito incontro previsto entro il mese di settembre 2001. Lo stato di realizzazione di tali iniziative sarà oggetto di verifica periodica da parte della Commissione precedentemente citata. le parti si danno conseguentemente atto di aver esperito in data odierna con esito positivo e per tutte le sedi interessate la procedura di cui agli arti. 4 e 24 della Legge 223/91. Il ricorso alla mobilità, in relazione a quanto previsto al precedente punto e in conseguenza delle sopra richiamate cessioni di ramo d'Azienda che hanno riguardato le società firmatarie, interesserà: n. 21 lavoratori della Olivetti Tecnost S.p.A. distribuiti rispettivamente nelle sedi di Milano (8), Roma (1),. Cosenza (1), Firenze (1), Leini (3), Agliè (2), Ivrea (5); n. 47 lavoratori della Tecnost Sistemi S.p.A. distribuiti rispettivamente nelle sedi di Agliè (21), Ivrea (4), Brescia (3), Roma (3), Pescara (1), Carsoli (12), Napoli (3); n. 19 lavoratori della Technoproduzioni S.p.A. nella sede di Agliè n. 60 lavoratori della Olivetti 1-Jet S.p.A. distribuiti rispettivamente nelle sedi di Leinì (28), Scarmagno (24), Amad (8); n. 28 lavoratori della Alladium S.p.A. nella sede dì Agliè; secondo i criteri di seguito indicati. in alternativa ai criteri di cui all'art. 5, 1° co., della citata Legge 223/91, le parti concordano che la mobilità riguarderà lavoratori che conseguono, nel corso della percezione del trattamento di mobilità, i requisiti per l'accesso alla pensione e che non si oppongano al provvedimento a fronte di un agevolazione all'esodo calcolata anche in base al periodo di permanenza in mobilità e al livello professionale; la collocazione in mobilità potrà riguardare anche coloro che comunque, al pari dei precedenti, dichiarino di non opporsi alla stessa, previa comunicazione aziendale alle R.S.U. - in attuazione della facoltà di deroga e proroga dei termini di cui all'art. 8. 4° co., della Legge 236/93, i tempi di effettuazione del collocamento in mobilità sono definiti con il presente accordo sino a tutto il 31 dicembre 2001; - il Ministero del Lavoro, esperito l'esame di cui all'art. 4, commi 7 e 15, della Legge 223191, nel dichiarare esaurite le procedure di mobilità, attesa la rilevanza sociale della situazione, si attiverà nelle sedi opportune per l'applicazione al personale posto in mobilità, che in detto periodo matura i requisiti di pensionabilità, delle disposizioni attualmente vigenti in materia di requisiti per l'accesso ai trattamento pensionistico. Letto, confermato e sottoscritto.