DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. IX
VERBALE DI ACCORDO
II giorno 8.6.2001, al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza dei Direttore Generale
dei Rapporti di Lavoro Dr.ssa Maria Teresa Ferrare e del dr. Giuseppe Mastropietro, si è svolto un
incontro al quale hanno partecipato:
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le Società "OLIVETTI TECNOST S.p.A.", "TECNOST SISTEMI S.p.A.", "OLIVETTI I-JET S.p.A.",
"ALLADIUM S.p.A." e "TECHNOPRODUZIONI S.p.A." (le ultime quattro interamente controllate da
"OLIVETTI TECNOST S.p.A."), rappresentate da Giampietro Castano, Ermanno Castellaro, Angelo.
Landriani ed assistite dall'Associazione Industriali del Canavese rappresentata da Paolo Billia.
Fim/Cisl, Fiom/Cgil, Uilm/Uil e Savt/Met nazionali e territoriali rappresentate da , Angelo Mangino,
Laura Spezia e Fabrizio Fiorito e dalle r.s.u. interessate Giacomo Bucceri, Maria Desti, Antonio
Flamini, Massimo Gonnino e Mauro Rodorigo
per l'esame di cui all'art. 4 della Legge 223/91.
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premesso che
da parte delle Aziende firmatarie sono state avviate procedure di mobilità, per contrastare la
situazione di eccedenza derivante dalla rapidità delle trasformazioni di attività che sono richieste per
un costante adeguamento delle proprie strutture alle caratteristiche della domanda e del mercato
dell'Information Technology;
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le Aziende, nel corso di incontri avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, hanno illustrato
alle OO.SS le prospettive di breve e medio termine. Le Aziende hanno ribadito, in occasione degli
incontri che hanno preceduto il presente accordo, la validità degli indirizzi già illustrati.
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In particolare sono stati confermati gli impegni di investimento nelle nuove attività che consentono
alla tradizionale offerta di evolvere verso i mercati delle applicazioni Internet e della domotica.
Contemporaneamente sono stati confermati gli indirizzi di budget sia per i prodotti dedicati ai
"mercati verticali", sia per quelli indirizzati ai mercati "home/office";
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le Aziende hanno dichiarato di considerare ultimata, a valle dell'efficacia delle procedure di mobilità,
la fase di riorganizzazione e ristrutturazione che le ha interessate e che ha determinato interventi
strutturali anche sulla occupazione;
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per quanto riguarda gli aspetti occupazionali connessi alle esigenze aziendali di realizzazione delle
iniziative occorrenti per cogliere i risultati programmati, le Aziende hanno indicato la necessità di
operare interventi atti ad adeguare il profilo professionale delle risorse rafforzando, in coerenza con
un equilibrio complessivo della struttura dei costi, la presenza di competenze in grado di sostenere lo
sviluppo di business innovativi;
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a tal sguardo le parti firmatarie hanno concordemente confermato il valore della formazione quale
strumento strategico per la crescita delle competenze professionali dei lavoratori anche in relazione
alla evoluzione delle tecnologie, all'efficacia dell'organizzazione e al funzionamento dei processi
aziendali. Le iniziative aziendali previste e realizzate a tal fine saranno oggetto di monitoraggio e
valutazione sistematici da parte di una Commissione costituita tra le parti composta da 3
rappresentanti nominati dall'Azienda (Olivetti Tecnost) e da 2 rappresentanti per ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo. Gli incontri della Commissione sono previsti con
cadenza dì norma quadrimestrale o su richiesta di una delle parti. Il primo incontro avverrà entro il
mese di settembre 2001;
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nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione organizzativa previste per il corrente anno, le Aziende
firmatarie hanno proceduto a realizzare cessioni di ramo d'Azienda da Olivetti Tecnost S.p.A. a
Tecnost Sistemi S.p.A., da Olivetti Tecnost S.p.A. a Technoproduzioni S.p.A. per le quali è stata
esperita la prevista procedura ex ad. 47 Legge 428/90;
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la fase sindacale delle procedure di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, avviata dalle Aziende
Olivetti Tecnost S.p.A., Tecnost Sistemi S.p.A., Olivetti I-Jet S.p.A. e Alladium S.p.A. in data 18 aprile
2001 e successivamente dalla Technoproduzioni S.p.A. e dalla Tecnost Sistemi S.p.A. in data 1°
giugno 2001 a seguito delle cessioni di ramo d'Azienda prima indicate, si sono concluse senza il
raggiungimento di un accordo;
tutto ciò premesso si conviene quanto segue
a seguito di un approfondito esame delle possibili misure adottabili al fine di contenere la dimensione
della riduzione di personale oggetto delle procedure di mobilità, le parti hanno convenuto sulla
opportunità di perseguire, tra l'altro, iniziative di formazione professionale (orientativamente nelle
aree di progettazione HW e SW, amministrative, commerciali e dì marketing) con l'obiettivo di
riorientare le competenze compatibilmente con le situazioni individuali esistenti. Le modalità attuative
ed il numero di lavoratori interessati saranno oggetto di confronto tra le parti in apposito incontro
previsto entro il mese di settembre 2001. Lo stato di realizzazione di tali iniziative sarà oggetto di
verifica periodica da parte della Commissione precedentemente citata.
le parti si danno conseguentemente atto di aver esperito in data odierna con esito positivo e per tutte
le sedi interessate la procedura di cui agli arti. 4 e 24 della Legge 223/91. Il ricorso alla mobilità, in
relazione a quanto previsto al precedente punto e in conseguenza delle sopra richiamate cessioni di
ramo d'Azienda che hanno riguardato le società firmatarie, interesserà:
n. 21 lavoratori della Olivetti Tecnost S.p.A. distribuiti rispettivamente nelle sedi di Milano (8), Roma
(1),. Cosenza (1), Firenze (1), Leini (3), Agliè (2), Ivrea (5);
n. 47 lavoratori della Tecnost Sistemi S.p.A. distribuiti rispettivamente nelle sedi di Agliè (21), Ivrea
(4), Brescia (3), Roma (3), Pescara (1), Carsoli (12), Napoli (3);
n. 19 lavoratori della Technoproduzioni S.p.A. nella sede di Agliè
n. 60 lavoratori della Olivetti 1-Jet S.p.A. distribuiti rispettivamente nelle sedi di Leinì (28), Scarmagno
(24), Amad (8);
n. 28 lavoratori della Alladium S.p.A. nella sede dì Agliè;
secondo i criteri di seguito indicati.
in alternativa ai criteri di cui all'art. 5, 1° co., della citata Legge 223/91, le parti concordano che la
mobilità riguarderà lavoratori che conseguono, nel corso della percezione del trattamento di mobilità,
i requisiti per l'accesso alla pensione e che non si oppongano al provvedimento a fronte di un
agevolazione all'esodo calcolata anche in base al periodo di permanenza in mobilità e al livello
professionale; la collocazione in mobilità potrà riguardare anche coloro che comunque, al pari dei
precedenti, dichiarino di non opporsi alla stessa, previa comunicazione aziendale alle R.S.U.
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in attuazione della facoltà di deroga e proroga dei termini di cui all'art. 8. 4° co., della Legge 236/93, i
tempi di effettuazione del collocamento in mobilità sono definiti con il presente accordo sino a tutto il
31 dicembre 2001;
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il Ministero del Lavoro, esperito l'esame di cui all'art. 4, commi 7 e 15, della Legge 223191, nel
dichiarare esaurite le procedure di mobilità, attesa la rilevanza sociale della situazione, si attiverà
nelle sedi opportune per l'applicazione al personale posto in mobilità, che in detto periodo matura i
requisiti di pensionabilità, delle disposizioni attualmente vigenti in materia di requisiti per l'accesso ai
trattamento pensionistico.
Letto, confermato e sottoscritto.