CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 116 TRATTAMENTO INSULINICO: LA REGIONE SI ATTENGA ALLE VALUTAZIONI DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) presentata il 10 aprile 2013 dai Consiglieri Corazzari, Toscani e Bonfante Visto: - il decreto n. 211 del 17 ottobre 2012, del Segretario regionale per la Sanità con cui sono state pubblicate le decisioni della Commissione Tecnica per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero nel quale si precisa che: il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale Veneto (PTORV) è un potente strumento dinamico di razionalizzazione dei consumi di farmaci oltre che diretto anche indiretto, perché la scelta ed il consumo di farmaci in strutture ospedaliere ha un’ampia influenza sia sulla spesa farmaceutica ospedaliera che sulla spesa farmaceutica territoriale regionale; - l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 660 del 22 febbraio 2013 che accoglie l’istanza cautelare (in riforma ordinanza rigetto TAR Toscana) di un’azienda Farmaceutica in materia di applicazione ad un bando di gara della normativa prevista dall’articolo 13 bis della legge 221/2012 che modifica il comma 11 ter dell’articolo 15, del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, secondo cui, “Nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco”. Constatato che: - il PTOR della Regione del Veneto interpreta la classe delle insuline come classe omogenea o equivalente, vincolando le singole Commissioni Tecniche di Area Vasta alla scelta di 1 delle 3 molecole attualmente disponibili in commercio, ossia: insulina LYSPRO, ASPART e GLULISINE; - dal punto di vista scientifico le insuline sono farmaci biologici ossia prodotti ottenuti mediante processi di estrazione e purificazione a partire da substrati cellulari che hanno subito un procedimento di ingegnerizzazione o modifica di varie entità. I prodotti biologici sono, di conseguenza, diversi per la loro complessità, per sviluppo e produzione; - la denominazione degli analoghi dell’insulina è strettamente correlata alla modifica strutturale delle catene proteiche dell’insulina umana; - gli analoghi dell’insulina rispetto all’insulina umana offrono vantaggi in termini di miglior controllo della glicemia, minor rischio di ipoglicemie, riduzione delle fluttuazioni glicemiche postprandiali, riduzione delle complicanze in particolare di quelle macrovascolari (poster presentato all’ISPOR/2012 dal CIRFF/Federico II di Napoli: “A large-scale longitudinal population-based study of risk reduction of cardiovascular complications in patients on bolus insulin analogues”); - il processo di alta tecnologia che richiede la produzione di farmaci biologici rende molto difficile la messa a punto dei “generici” di tali prodotti, i cosiddetti biosimilari (NB: ad oggi non ci sono biosimilari dell’insulina). La stessa Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) afferma che la dimostrazione di bioequivalenza (adottata per i farmaci chimici) non è sufficiente per i biologici che possono contenere, nel caso di produzioni non impeccabili, impurità destinate a compromettere anche seriamente l’efficacia del farmaco ed anche la sua sicurezza (parere AIFA 2008); - lo stesso Istituto Superiore di Sanità afferma che il concetto di equivalenza sia difficilmente applicabile ai farmaci di natura biotecnologica in maniera automatica. In particolare è difficile da applicare per quei prodotti per i quali l’immunogenicità rappresenta un chiaro evento capace di influenzare o ridurre l’efficacia del prodotto (parere ISS del 17 marzo 2007); - il Ministero della Salute nelle “Raccomandazioni per la prevenzione dei danni derivati da errori in terapia farmacologica” inserisce le insuline tra i farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso a causa dell’alta possibilità di interazioni (sito Ministero della Salute); - l’analisi delle schede del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei 3 analoghi dell’insulina evidenziano differenze importanti in termini di appropriatezza d’uso: - GLULISINE (Apidra): non è indicata per l’uso in gravidanza e durante l’allattamento. Non può essere infusa in soluzione glucosata o di Ringer. Non vi sono esperienze in pazienti con insufficienza epatica ed in bambini al di sotto dei 6 anni. Non è possibile somministrare mezze unità (device). Non sono disponibili aghi dedicati; - LYSPRO (Humalog): non vi sono studi durante l’allattamento. Non esistono aghi dedicati; - ASPART (NovoRapid): velocità di assorbimento diminuita nei pazienti con insufficienza epatica. Problemi di stabilità nelle soluzioni infusionali per via endovenosa utilizzate oltre le 24 ore (es. pompe-siringhe). Gli aghi dedicati, previsti in RCP, hanno un range di lunghezza limitato a 5-8mm; - nelle avvertenze speciali e precauzioni di impiego viene, inoltre, sottolineato che il trasferimento di un paziente da una terapia insulinica ad un altro tipo o marca di insulina deve essere effettuato sotto stretto controllo medico. Cambiamenti di concentrazione, marca, tipo, specie e/o metodo di produzione possono dare esito alla necessità di cambiare il dosaggio e quindi di maggiori controlli dei profili glicemici, per evitare fasi di peggioramento del compenso; - le penne per la somministrazione delle insuline non sono perfettamente identiche (ad es. dispensazione mezza unità) ed alcuni aghi “dedicati” non sono compatibili con penne di altri produttori; 2 - le maggiori società scientifiche (AMD-SID-SIEDP) affermano che i tre analoghi dell’insulina non possono essere considerati sostituibili e l’identificazione del prodotto e dei device più appropriati in funzione delle diverse caratteristiche del paziente è compito del clinico (Position Statement: sito AMD). Appurato che: - dal punto di vista giuridico il principio dell’equivalenza terapeutica non può indiscriminatamente applicarsi anche a farmaci che richiedono una somministrazione ripetuta nel tempo (come per l’appunto l’insulina), laddove, per i pazienti già trattati precedentemente con farmaci disponibili, si impone di non utilizzare farmaci teoricamente appartenenti alla stessa categoria terapeutica ma prodotti da differenti produttori, che potrebbero determinare risposte differenti - e finanche dannose - nei singoli pazienti (TAR Lombardia - Milano, 6 luglio 2011 n. 1817; Cons. St., sez. III, 13 giugno 2011 n. 3572; TAR Toscana sez. I, 2 dicembre 2010, n. 6702); - per i farmaci biologici diversi, ancorché commercializzati per le stesse indicazioni terapeutiche, non vi è equivalenza, a meno che essa non sia accertata, in modo specifico, in occasione della formazione del singolo bando, tra taluni farmaci aventi identiche indicazioni terapeutiche, in relazione ad una o più di esse, e sulla base delle relative evidenze cliniche (TAR Emilia Romagna n. 1/2009); - è rimessa alla valutazione tecnico preventiva della Commissione TecnicoScientifica AIFA verificare se farmaci appartenenti alla medesima categoria terapeutica, pur con lo stesso meccanismo di azione ed efficacia e un profilo di effetti indesiderati sovrapponibili, non possano diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive (C.d.S. n. 4084 - 8 luglio 2011). Ad oggi la CTS dell’AIFA non si è mai espressa sull’equivalenza delle insuline. Ritenute condivisibili le seguenti motivazioni: a) garantire l’uniformità del trattamento insulinico per i pazienti diabetici che afferiscono alle strutture sanitarie della Regione Veneto; b) assicurare la continuità terapeutica per i pazienti in trattamento ed in compenso glicemico; c) salvaguardare l’appropriatezza di uso e di prescrizione come da scheda tecnica; d) rispettare i LEA in quanto le insuline sono farmaci di fascia “A”; e) essere in linea con la CTS AIFA (mai espressa sull’equivalenza delle insuline); f) favorire la responsabilità del medico all’atto prescrittivi; g) evitare giorni di ricovero o accessi ripetuti alle strutture dovuto alle fasi di peggioramento del compenso in seguito al cambio di insulina; h) ridurre il prevedibile aumento dei costi collegati alle assicurazioni sanitarie di cui si dotano medici e aziende sanitarie con ricadute sostanziali sul budget regionale. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali, interrogano la Giunta regionale per sapere se intende eliminare la nota “ogni Area Vasta scelga un farmaco in questo gruppo” presente nel PTORV per la classe delle insuline A10AB (insuline ed analoghi ad azione rapida). 3