Richiamato il decreto legislativo 4 maggio 2001 n

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VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207, recante “Riordino del sistema delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 238”
e, in particolare, per le persone giuridiche di diritto privato, l’articolo 18, ai sensi del quale gli atti di
dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli Statuti e
dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente devono essere
inviati alla Regione, che – ove ritenga la relativa deliberazione in contrasto con l’Atto costitutivo o
con lo Statuto – provvede alla trasmissione della stessa all’Autorità giudiziaria per l’esercizio
dell’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 23 codice civile;
VISTA la Legge Regionale n. 33 in data 12 novembre 2014, recante: “Disciplina delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza” e, in particolare, l’articolo 18, comma 3, in materia di regime
patrimoniale, ai sensi del quale:
-il patrimonio degli Enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della
trasformazione e da successive implementazioni;
-nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico
e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o
comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione;
-lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la
dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più
funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del
valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità;
RICHIAMATO l’art. 19 della citata L.R. n. 33/2014, ai sensi del quale le Fondazioni privatizzate,
iscritte nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria, sono tenute a comunicare alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti
reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della
licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente
pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto
rispetto ai valori di mercato;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 24 novembre 2005,
avente ad oggetto: “Approvazione degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni regionali agli
atti di disposizione patrimoniale su immobili di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed
Associazioni e Fondazioni di diritto privato (ex IPAB)”, ai sensi della quale l’autorizzazione
regionale all’atto di disposizione immobiliare viene rilasciata con decreto del Dirigente della
struttura regionale competente in materia di vigilanza e controllo;
VISTA la circolare in data 21 maggio 2013, Prot. n. PG/2013/82211, contenente “Indirizzi per
l’attività di gestione del patrimonio immobiliare” delle Fondazioni Ex-Ipab;
DATO ATTO che, con Decreto Dirigenziale n. 2835 in data 1 ottobre 2015, la Fondazione ex IPAB
‘Casa di Riposo Pietro Torriglia’, con sede in Chiavari (GE), Via Preli, n. 4, è stata autorizzata alla
vendita dell’immobile sito in Leivi (GE), Via San Lorenzo, n. 21, ad un prezzo non inferiore ad
euro 133.300,00 (centotrentatremilatrecento/00), vendita che si è resa necessaria per procedere, con
il ricavato, ad interventi di ristrutturazione della Casa di Riposo;
ESAMINATA l’istanza presentata dalla predetta Fondazione, pervenuta in data 4 gennaio 2016,
Prot. n. 230880, nonché la documentazione alla stessa allegata, successivamente integrata, con la
quale è stata richiesta all’Amministrazione regionale l’autorizzazione alla vendita a terzi
dell’immobile, sito in Lavagna (GE), Via Roma, 95, di proprietà dell’Ente, censito al N.C.E.U. del
Comune di Lavagna come segue:
- Foglio 16, Particella 218, Sub 8, Categoria C01, Classe 7, Rendita catastale € 686,89;
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 18 del 19 novembre 2015 e
n. 19 del 14 dicembre 2015, dalle quali risulta l’approvazione della vendita del predetto immobile e
la destinazione del ricavato dalla vendita per interventi di adeguamento ed ultimazione lavori,
relativamente ai locali siti in Via Preli, n. 4A e n. 4B, di proprietà dell’Ente, nonché per il
completamento della ristrutturazione della Casa di Riposo;
VISTA la relazione di stima dell’Architetto Massimo Orlandini, iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Genova al n. 3136, con Studio tecnico in
Genova, Via A. Passaggi 8/8, asseverata presso il Tribunale di Genova, in data 10 dicembre 2015,
Cron. N. 8838, che attribuisce il valore commerciale di euro 65.500,00
(sessantacinquemilacinquecento/00) all’immobile come in precedenza indicato, avente le seguenti
caratteristiche:
- Locale commerciale posto al piano terra di un edificio di civile abitazione a più piani, in
condizioni complessivamente buone, affacciato direttamente sulla Via Roma, con
interno a pianta regolare, per una consistenza complessiva commerciale lorda pari a mq
25,00 e con altezza interna media pari a mt. 2,50;
RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla vendita del predetto immobile
DECRETA
 Di autorizzare la Fondazione ‘Casa di Riposo Pietro Torriglia’, con sede in Chiavari (GE),
Via Preli, n. 4, Codice Fiscale 82000110104, alla vendita a terzi dell’immobile di proprietà
della stessa, come in precedenza descritto, sito in Lavagna (GE), Via Roma n. 95, censito al
N.C.E.U. del Comune di Lavagna come segue:
-Foglio 16, Particella 218, Sub 8, Categoria C01, Classe 7, Rendita catastale € 686,89
ad un prezzo non inferiore ad euro 65.500,00 (sessantacinquemilacinquecento/00).
 Di disporre che al termine degli interventi di ristrutturazione, la Fondazione invii alla
scrivente struttura, con nota a firma del Legale rappresentante dell’Ente, un rendiconto sui
lavori effettuati e sull’utilizzo delle somme ricavate dalle vendite autorizzate con il presente
provvedimento e con il citato D.D. n. 2835/2015.
 Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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