VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207, recante “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 238” e, in particolare, per le persone giuridiche di diritto privato, l’articolo 18, ai sensi del quale gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli Statuti e dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente devono essere inviati alla Regione, che – ove ritenga la relativa deliberazione in contrasto con l’Atto costitutivo o con lo Statuto – provvede alla trasmissione della stessa all’Autorità giudiziaria per l’esercizio dell’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 23 codice civile; VISTA la Legge Regionale n. 33 in data 12 novembre 2014, recante: “Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” e, in particolare, l’articolo 18, comma 3, in materia di regime patrimoniale, ai sensi del quale: a) il patrimonio degli Enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e da successive implementazioni; b) nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione; c) lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità; RICHIAMATO l’art. 19 della citata L.R. n. 33/2014, ai sensi del quale le Fondazioni privatizzate, iscritte nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria, sono tenute a comunicare alla Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato; RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 24 novembre 2005, avente ad oggetto: “Approvazione degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni regionali agli atti di disposizione patrimoniale su immobili di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed Associazioni e Fondazioni di diritto privato (ex IPAB)”, ai sensi della quale l’autorizzazione regionale all’atto di disposizione immobiliare viene rilasciata con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia di vigilanza e controllo; VISTA la circolare in data 21 maggio 2013, Prot. n. PG/2013/82211, contenente “Indirizzi per l’attività di gestione del patrimonio immobiliare” delle Fondazioni Ex-Ipab; ESAMINATA l’istanza presentata dalla Fondazione Ex Ipab ‘G.Bacigalupo fu Felice’, con sede in Tribogna (GE), località Piandepreti, presso la Chiesa Parrocchiale, pervenuta in data 28 giugno 2016, P.G. n. 142950, nonché la documentazione alla stessa allegata, successivamente integrata, con la quale è stata richiesta all’Amministrazione regionale l’autorizzazione alla vendita a terzi dell’unità immobiliare di proprietà dell’Ente, sita in Genova, Via degli Orefici n. 9 int. 7, censita al NCEU del Comune di Genova come segue: -Sezione Urbana GEA, Foglio 95, Particella 302, Subalterno 19, Zona Censuaria 1A, Categoria A/4, Classe 6, Vani 6, Superficie catastale 125 mq, Rendita catastale € 433,82; VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 5 in data 31 maggio 2016, in atti della struttura, con cui è stata deliberata la vendita del predetto immobile; VISTO, altresì, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 7 in data 27 luglio 2016, dal quale risulta che le risorse derivanti dall’alienazione dell’unità immobiliare saranno destinate ad interventi per la riqualificazione del patrimonio della Fondazione, in particolare, relativi a impianti di riscaldamento, sostituzione infissi esterni ed interni, rifacimento bagni e cucine, revisione impianti elettrici, oltre interventi di manutenzione straordinaria di alcuni immobili di proprietà dell’Ente, già approvati, nonché all’estinzione di un contratto di mutuo stipulato per esigenze di sistemazione di un alloggio e spese pro-quota per l’installazione di impianti ascensori, in alcuni edifici dove sono presenti immobili di proprietà dell’Ente; VISTA la relazione di stima del Geom. Massimo Matarozzo, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Genova al n. 3002, con studio professionale in Genova, Piazza Brignole n. 3/9, asseverata presso il Tribunale di Genova in data 15 giugno 2016, Cron. N. 5015, che attribuisce il valore commerciale di euro 181.500,00 (centottantunomilacinquecento/00), all’immobile come in precedenza indicato, avente le seguenti caratteristiche: -unità immobiliare, adibita a civile abitazione, articolata su tre livelli, con ingresso al piano quinto di un caseggiato ubicato nel Centro storico cittadino. La parte principale dell’appartamento si sviluppa al livello superiore (piano sesto), con tre camere, un locale soggiorno, una cucina (con annesso ripostiglio), un piccolo sottoscala, un ampio locale bagno sulla scala che porta al terrazzo, con affaccio su via degli Orefici; RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla vendita del predetto immobile DECRETA Di autorizzare la Fondazione Ex Ipab ‘G.Bacigalupo fu Felice’, con sede in Tribogna (GE), località Piandepreti, presso la Chiesa Parrocchiale, Codice Fiscale 80015030101, alla vendita a terzi dell’immobile di proprietà della stessa, come in premessa descritto, sito in Genova, Via degli Orefici n. 9 int. 7, censito al N.C.E.U. del Comune di Genova come segue: -Sezione Urbana GEA, Foglio 95, Particella 302, Subalterno 19, Zona Censuaria 1A, Categoria A/4, Classe 6, Vani 6, Superficie catastale 125 mq, Rendita catastale € 433,82, ad un prezzo non inferiore ad euro 181.500,00 (centottantunomilacinquecento/00). Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alle risultanze del procedimento di verifica dell’interesse culturale, relativamente al predetto immobile, attivato presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.