Testo del Decreto - Giunta Regionale Web

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VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207, recante “Riordino del sistema delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 238”
e, in particolare, per le persone giuridiche di diritto privato, l’articolo 18, ai sensi del quale gli atti di
dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli Statuti e
dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente devono essere
inviati alla Regione, che – ove ritenga la relativa deliberazione in contrasto con l’Atto costitutivo o
con lo Statuto – provvede alla trasmissione della stessa all’Autorità giudiziaria per l’esercizio
dell’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 23 codice civile;
VISTA la Legge Regionale n. 33 in data 12 novembre 2014, recante: “Disciplina delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza” e, in particolare, l’articolo 18, comma 3, in materia di regime
patrimoniale, ai sensi del quale:
a) il patrimonio degli Enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della
trasformazione e da successive implementazioni;
b) nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di
valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di
fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione;
c) lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere
concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi
nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con
esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato,
rapportato ad attualità;
RICHIAMATO l’art. 19 della citata L.R. n. 33/2014, ai sensi del quale le Fondazioni privatizzate,
iscritte nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria, sono tenute a comunicare alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti
reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della
licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente
pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto
rispetto ai valori di mercato;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 24 novembre 2005,
avente ad oggetto: “Approvazione degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni regionali agli
atti di disposizione patrimoniale su immobili di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed
Associazioni e Fondazioni di diritto privato (ex IPAB)”, ai sensi della quale l’autorizzazione
regionale all’atto di disposizione immobiliare viene rilasciata con decreto del Dirigente della
struttura regionale competente in materia di vigilanza e controllo;
VISTA la circolare in data 21 maggio 2013, Prot. n. PG/2013/82211, contenente “Indirizzi per
l’attività di gestione del patrimonio immobiliare” delle Fondazioni Ex-Ipab;
ESAMINATA l’istanza presentata dalla Fondazione Ex Ipab ‘G.Bacigalupo fu Felice’, con sede in
Tribogna (GE), località Piandepreti, presso la Chiesa Parrocchiale, pervenuta in data 28 giugno
2016, P.G. n. 142950, nonché la documentazione alla stessa allegata, successivamente integrata,
con la quale è stata richiesta all’Amministrazione regionale l’autorizzazione alla vendita a terzi
dell’unità immobiliare di proprietà dell’Ente, sita in Genova, Via degli Orefici n. 9 int. 7, censita al
NCEU del Comune di Genova come segue:
-Sezione Urbana GEA, Foglio 95, Particella 302, Subalterno 19, Zona Censuaria 1A, Categoria A/4,
Classe 6, Vani 6, Superficie catastale 125 mq, Rendita catastale € 433,82;
VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 5 in data 31 maggio
2016, in atti della struttura, con cui è stata deliberata la vendita del predetto immobile;
VISTO, altresì, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 7 in
data 27 luglio 2016, dal quale risulta che le risorse derivanti dall’alienazione dell’unità immobiliare
saranno destinate ad interventi per la riqualificazione del patrimonio della Fondazione, in
particolare, relativi a impianti di riscaldamento, sostituzione infissi esterni ed interni, rifacimento
bagni e cucine, revisione impianti elettrici, oltre interventi di manutenzione straordinaria di alcuni
immobili di proprietà dell’Ente, già approvati, nonché all’estinzione di un contratto di mutuo
stipulato per esigenze di sistemazione di un alloggio e spese pro-quota per l’installazione di
impianti ascensori, in alcuni edifici dove sono presenti immobili di proprietà dell’Ente;
VISTA la relazione di stima del Geom. Massimo Matarozzo, iscritto al Collegio dei Geometri e
Geometri laureati della Provincia di Genova al n. 3002, con studio professionale in Genova, Piazza
Brignole n. 3/9, asseverata presso il Tribunale di Genova in data 15 giugno 2016, Cron. N. 5015,
che attribuisce il valore commerciale di euro 181.500,00 (centottantunomilacinquecento/00),
all’immobile come in precedenza indicato, avente le seguenti caratteristiche:
-unità immobiliare, adibita a civile abitazione, articolata su tre livelli, con ingresso al piano quinto
di un caseggiato ubicato nel Centro storico cittadino. La parte principale dell’appartamento si
sviluppa al livello superiore (piano sesto), con tre camere, un locale soggiorno, una cucina (con
annesso ripostiglio), un piccolo sottoscala, un ampio locale bagno sulla scala che porta al terrazzo,
con affaccio su via degli Orefici;
RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla vendita del predetto immobile
DECRETA
 Di autorizzare la Fondazione Ex Ipab ‘G.Bacigalupo fu Felice’, con sede in Tribogna (GE),
località Piandepreti, presso la Chiesa Parrocchiale, Codice Fiscale 80015030101, alla
vendita a terzi dell’immobile di proprietà della stessa, come in premessa descritto, sito in
Genova, Via degli Orefici n. 9 int. 7, censito al N.C.E.U. del Comune di Genova come
segue:
-Sezione Urbana GEA, Foglio 95, Particella 302, Subalterno 19, Zona Censuaria 1A,
Categoria A/4, Classe 6, Vani 6, Superficie catastale 125 mq, Rendita catastale € 433,82,
ad un prezzo non inferiore ad euro 181.500,00 (centottantunomilacinquecento/00).
 Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alle risultanze del procedimento di
verifica dell’interesse culturale, relativamente al predetto immobile, attivato presso la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
 Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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