all. A) - Comune di Bologna

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All. A) al P.G. n. 72093/2009
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI ABITATIVI
TEMPORANEI PER LAVORATORI OCCUPATI NEL COMUNE DI
BOLOGNA
Il giorno …………………………… presso …………………………………………….:
il Comune di Bologna, rappresentato da ……………………………………………..
l’Azienda Casa Emilia – Romagna (ACER) della Provincia di Bologna, rappresentata
da ………………………………………
la Fondazione Cassa
………………………………………………..
la Fondazione del
…………………………………………;
di
Monte
Risparmio
di
Bologna
in
e
Bologna,
rappresentata
da
Ravenna,
rappresentata
da
PREMESSO CHE
le linee programmatiche per il mandato amministrativo, approvate dal Consiglio
Comunale in data 17/12/2004, prevedono di:



“ricercare e sperimentare standard abitativi innovativi”
“coniugare costi sostenibili con soluzioni innovative di fruibilità, facilità di
manutenzione, qualità ambientale ed architettonica”,
“procedere rendendo quantitativamente importante un modello già sperimentato
che prevede un accordo fra Comune, Provincia, ente che garantisca
finanziariamente il programma (Fondazioni bancarie, Assicurazioni ecc..) e un
soggetto realizzatore e gestore del programma (ACER ecc..). Il Comune di
Bologna mette a disposizione le aree e le conferisce al soggetto attuatore e
gestore che realizza gli interventi e gestisce l’utenza indicata dal Comune per il
periodo di ammortamento dei costi d’intervento” ;
la Relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011 del Comune di Bologna
indica tra le linee di indirizzo delle politiche abitative “la realizzazione di nuove
soluzioni abitative a basso costo, sia per soggetti in situazione di estremo disagio
economico-sociale – immigrati, nuove povertà etc. – sia per i cosiddetti “redditi
intermedi” e tra gli obiettivi programmatici prioritari l’attuazione di interventi di
“housing sociale” che prevedono “lo studio e l’analisi di fattibilità di modalità
d’intervento innovative nella realizzazione di alloggi sociali cercando di valorizzare le
potenzialità dei rapporti di collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito abitativo”;
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la legge regionale 24/2001 individua quali compiti istituzionali delle ACER “la gestione
di patrimoni immobiliari” e “la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle
esigenze abitative delle famiglie”;
lo statuto dell’Azienda Casa Emilia – Romagna (ACER) della provincia di Bologna
prevede:
 che “ L'Azienda costituisce lo strumento del quale gli enti locali, la Regione, lo
Stato o altri enti pubblici si avvalgono … per l'esercizio delle proprie funzioni
nel campo delle politiche abitative” (art. 1),
 che tra i compiti dell’Azienda vi siano “servizi agli utenti di alloggi in locazione”
e “attività di gestione condominiale” (art. 3 lettere g e h);
la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna prevede tra i propri fini il perseguimento
di scopi di utilità sociale, con particolare attenzione alla comunità nel cui interesse ha
da sempre operato, partecipando anche alla rete locale del sistema integrato di
interventi pubblici e privati (Statuto, art. 2)
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna include tra i propri scopi il
perseguimento di finalità di solidarietà ed utilità sociale, coordinando le proprie attività
di interesse generale con i soggetti pubblici e privati interessati (Statuto, art. 3);
CONSIDERATO CHE
le analisi sul fabbisogno abitativo a Bologna mostrano la inadeguatezza del mercato
privato a soddisfare con efficacia la domanda complessiva in termini sia quantitativi
sia qualitativi;
gli effetti di tali inefficienze sono riscontrabili sia in un elevato livello dei prezzi sia in
un deficit di offerta in particolari segmenti di mercato, come quello dei redditi
intermedi, in cui il settore privato non soddisfa la domanda dei beni e dei servizi
richiesti;
l’Amministrazione comunale ha rilevato che una delle esigenze maggiormente
avvertite in campo abitativo fa riferimento alla scarsa disponibilità di alloggi in
locazione a basso costo per lavoratori che si trasferiscono solo temporaneamente a
Bologna per svolgere la propria attività;
particolari sollecitazioni su questo tema sono pervenute all’Amministrazione da parte
delle rappresentanze delle forze dell’ordine e dell’Azienda USL, che tipicamente
impiegano personale proveniente da altre aree del territorio nazionale e che
presentano un tasso di mobilità particolarmente elevato;
l’Amministrazione Comunale, in risposta a tali sollecitazioni, ha predisposto un
progetto “pilota” per la realizzazione di servizi abitativi temporanei per agevolare i
lavoratori che si insediano sul nostro territorio e consentire loro di reperire
rapidamente un alloggio a costo contenuto;
l’intervento proposto dall’Amministrazione comunale rientra nell’ambito dell’attività
istituzionale e statutaria delle Fondazioni Cassa di Risparmio in Bologna e del Monte
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di Bologna e Ravenna in quanto previsto tra le finalità sociali che le Fondazioni stesse
perseguono nei settori da esse individuati ai sensi della vigente normativa di cui al
d.lgs n. 153/99 e successive modifiche ed integrazioni, anche in attuazione degli
indirizzi programmativi annuali 2009 e triennali 2009-2011 con specifico riferimento ai
programmi di “Social housing”;
il progetto in questione prevede l'installazione di strutture prefabbricate, in area di
proprietà comunale classificata dal vigente Piano Regolatore Generale (PRG) quale
zona AS (zona per attrezzature di interesse comune) - disciplinata dall'articolo 23
delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, ossia nella zona
destinata all'insediamento di servizi pubblici o di interesse collettivo necessari alla vita
associativa della comunità; la realizzazione di servizi abitativi temporanei è da
destinare e lavoratori che risultino insediati sul territorio per periodi definiti e che non
possiedono la capacità economica per far fronte ai costi del mercato abitativo odierno;
l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta P.G. N.: 44630/2008, ha
provveduto a predisporre le necessarie modifiche al regolamento edilizio per
permettere la realizzazione di alloggi destinati a far fronte ad esigenze di
temporaneità;
l’Amministrazione Comunale ha individuato l’area R5.7 comparto i, posta tra la
tangenziale, via Scandellara e via del Carpentiere, come localizzazione dell’intervento
progettuale;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Oggetto dell’intesa è l’attuazione del progetto denominato “Servizi Abitativi
Temporanei per lavoratori” (SAT), predisposto dal Comune di Bologna, come da
documentazione allegata.
3. Il Progetto sarà realizzato mediante una partnership tra Comune di Bologna,
ACER della Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e
la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
4. Il Comune di Bologna si impegna a mettere a disposizione delle Fondazioni Cassa
di Risparmio e del Monte l’area R5.7 comparto i mediante concessione a tempo
determinato e a titolo gratuito del diritto di superficie; la durata della concessione
del diritto di superficie è stabilita in 40 anni a partire dalla data di delibera da parte
del Consiglio Comunale; al termine della concessione, il Comune di Bologna e le
Fondazioni valuteranno di comune accordo se trasferire la proprietà dell’immobile
al Comune di Bologna o, in alternativa, trasferire la proprietà dell’area alle
Fondazioni, dietro pagamento di un congruo corrispettivo fissato da un perito
indipendente scelto congiuntamente dalle Parti.
5. Al Comune di Bologna è riservata la facoltà di individuare le specifiche categorie
di lavoratori beneficiarie dell’intervento, anche mediante accordi con altre
amministrazioni pubbliche e le rappresentanze delle categorie economiche e
sociali nel rispetto delle premesse che già individuano come fruitori le
rappresentanze delle forze dell’ordine e del personale sanitario; l’ammissione di
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altre categorie sociali richiederà il preventivo assenso delle Fondazioni, stabilito
che l’immobile è soggetto al vincolo di destinazione della locazione permanente a
favore di lavoratori italiani e stranieri fuori sede.
6. La Fondazione Cassa di Risparmio e la Fondazione del Monte si impegnano a
finanziare la realizzazione dell’intervento, incaricando ACER dell’attuazione
dell’opera, sostenendo le spese di costruzione dell’immobile, delle opere di
urbanizzazione, degli arredi, degli impianti, della progettazione e di una quota di
manutenzione straordinaria da convenire con ACER, tutto ciò entro il limite di
spesa complessivo e definitivo di euro 3,3 milioni IVA inclusa, onere che sarà
sostenuto in parti uguali dalle Fondazioni, le quali diverranno ciascuna proprietarie
dell’immobile per quote indivise nella misura del 50%.
7. Il presente accordo si intenderà risolto qualora l’immobile non venga completato
entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, qualora l’immobile presenti
gravi vizi di costruzione non eliminabili o difformità edilizie non sanabili in base alle
normative urbanistico-edilizie o presenti gravi elementi di degrado strutturale.
L’accordo si intenderà altresì risolto qualora venisse riscontrato il mancato rispetto
del vincolo di destinazione dell’immobile di cui in precedenza viene dato atto.
8. ACER Bologna si impegna, su incarico delle Fondazioni, a realizzare l’intervento ,
ed a garantire la gestione unitaria dell’immobile, ad assicurare i servizi di
guardiania, a stipulare i singoli contratti di servizio, a determinare e a riscuotere i
corrispettivi dei servizi erogati, a sostenere le spese di manutenzione ordinaria
dell’immobile e di una quota di manutenzione straordinaria che sarà convenuta
con le Fondazioni.
9. L’attuazione del presente accordo è subordinata alla sottoscrizione di uno
specifico contratto di servizio tra le Fondazioni Cassa di Risparmio e del Monte ed
ACER Bologna; in particolare, il contratto di servizio definirà le modalità di
realizzazione della struttura, la quota dei canoni di locazione che spetterà ad
ACER a copertura delle spese di gestione dell’immobile, la quota di spettanza
delle Fondazioni, al fine di garantire un rendimento annuo dell’investimento
complessivo (inclusivo pertanto delle spese di manutenzione straordinaria) pari al
2,0% al netto dell’inflazione, come rilevata annualmente dall’ISTAT, a partire dal
terzo anno. Qualora il rendimento stabilito nel presente accordo conducesse ad un
canone di servizio eccessivamente oneroso per i beneficiari degli alloggi, le
Fondazioni si rendono disponibili a ridurre tale rendimento. La differenza tra il
nuovo rendimento e quello stabilito nell’accordo sarà considerata come
erogazione diretta al Comune.
10. La durata dell’intesa è stabilita pari alla durata del diritto di superficie; tuttavia, le
parti convengono che vengano svolte verifiche annuali sull’andamento del progetto
in conformità alle procedure e modalità adottate dalle Fondazioni per il
monitoraggio degli interventi finanziati, oltre a verifiche straordinarie da effettuarsi
ogni 5 anni.
11. La risoluzione di qualsiasi controversia sarà demandata ad un collegio arbitrale
composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Comune, uno da ACER, uno
dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, uno dalla Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna ed un quinto, con funzioni di presidente, nominato dai primi
quattro o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Bologna _________________________________________
Per l’Azienda Casa Emilia – Romagna
della provincia di Bologna _________________________________________
Per la Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna
_________________________________________
Per la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna
_________________________________________
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