All. A) al P.G. n. 72093/2009 PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER LAVORATORI OCCUPATI NEL COMUNE DI BOLOGNA Il giorno …………………………… presso …………………………………………….: il Comune di Bologna, rappresentato da …………………………………………….. l’Azienda Casa Emilia – Romagna (ACER) della Provincia di Bologna, rappresentata da ……………………………………… la Fondazione Cassa ……………………………………………….. la Fondazione del …………………………………………; di Monte Risparmio di Bologna in e Bologna, rappresentata da Ravenna, rappresentata da PREMESSO CHE le linee programmatiche per il mandato amministrativo, approvate dal Consiglio Comunale in data 17/12/2004, prevedono di: “ricercare e sperimentare standard abitativi innovativi” “coniugare costi sostenibili con soluzioni innovative di fruibilità, facilità di manutenzione, qualità ambientale ed architettonica”, “procedere rendendo quantitativamente importante un modello già sperimentato che prevede un accordo fra Comune, Provincia, ente che garantisca finanziariamente il programma (Fondazioni bancarie, Assicurazioni ecc..) e un soggetto realizzatore e gestore del programma (ACER ecc..). Il Comune di Bologna mette a disposizione le aree e le conferisce al soggetto attuatore e gestore che realizza gli interventi e gestisce l’utenza indicata dal Comune per il periodo di ammortamento dei costi d’intervento” ; la Relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011 del Comune di Bologna indica tra le linee di indirizzo delle politiche abitative “la realizzazione di nuove soluzioni abitative a basso costo, sia per soggetti in situazione di estremo disagio economico-sociale – immigrati, nuove povertà etc. – sia per i cosiddetti “redditi intermedi” e tra gli obiettivi programmatici prioritari l’attuazione di interventi di “housing sociale” che prevedono “lo studio e l’analisi di fattibilità di modalità d’intervento innovative nella realizzazione di alloggi sociali cercando di valorizzare le potenzialità dei rapporti di collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito abitativo”; 1 la legge regionale 24/2001 individua quali compiti istituzionali delle ACER “la gestione di patrimoni immobiliari” e “la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie”; lo statuto dell’Azienda Casa Emilia – Romagna (ACER) della provincia di Bologna prevede: che “ L'Azienda costituisce lo strumento del quale gli enti locali, la Regione, lo Stato o altri enti pubblici si avvalgono … per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative” (art. 1), che tra i compiti dell’Azienda vi siano “servizi agli utenti di alloggi in locazione” e “attività di gestione condominiale” (art. 3 lettere g e h); la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna prevede tra i propri fini il perseguimento di scopi di utilità sociale, con particolare attenzione alla comunità nel cui interesse ha da sempre operato, partecipando anche alla rete locale del sistema integrato di interventi pubblici e privati (Statuto, art. 2) La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna include tra i propri scopi il perseguimento di finalità di solidarietà ed utilità sociale, coordinando le proprie attività di interesse generale con i soggetti pubblici e privati interessati (Statuto, art. 3); CONSIDERATO CHE le analisi sul fabbisogno abitativo a Bologna mostrano la inadeguatezza del mercato privato a soddisfare con efficacia la domanda complessiva in termini sia quantitativi sia qualitativi; gli effetti di tali inefficienze sono riscontrabili sia in un elevato livello dei prezzi sia in un deficit di offerta in particolari segmenti di mercato, come quello dei redditi intermedi, in cui il settore privato non soddisfa la domanda dei beni e dei servizi richiesti; l’Amministrazione comunale ha rilevato che una delle esigenze maggiormente avvertite in campo abitativo fa riferimento alla scarsa disponibilità di alloggi in locazione a basso costo per lavoratori che si trasferiscono solo temporaneamente a Bologna per svolgere la propria attività; particolari sollecitazioni su questo tema sono pervenute all’Amministrazione da parte delle rappresentanze delle forze dell’ordine e dell’Azienda USL, che tipicamente impiegano personale proveniente da altre aree del territorio nazionale e che presentano un tasso di mobilità particolarmente elevato; l’Amministrazione Comunale, in risposta a tali sollecitazioni, ha predisposto un progetto “pilota” per la realizzazione di servizi abitativi temporanei per agevolare i lavoratori che si insediano sul nostro territorio e consentire loro di reperire rapidamente un alloggio a costo contenuto; l’intervento proposto dall’Amministrazione comunale rientra nell’ambito dell’attività istituzionale e statutaria delle Fondazioni Cassa di Risparmio in Bologna e del Monte 2 di Bologna e Ravenna in quanto previsto tra le finalità sociali che le Fondazioni stesse perseguono nei settori da esse individuati ai sensi della vigente normativa di cui al d.lgs n. 153/99 e successive modifiche ed integrazioni, anche in attuazione degli indirizzi programmativi annuali 2009 e triennali 2009-2011 con specifico riferimento ai programmi di “Social housing”; il progetto in questione prevede l'installazione di strutture prefabbricate, in area di proprietà comunale classificata dal vigente Piano Regolatore Generale (PRG) quale zona AS (zona per attrezzature di interesse comune) - disciplinata dall'articolo 23 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, ossia nella zona destinata all'insediamento di servizi pubblici o di interesse collettivo necessari alla vita associativa della comunità; la realizzazione di servizi abitativi temporanei è da destinare e lavoratori che risultino insediati sul territorio per periodi definiti e che non possiedono la capacità economica per far fronte ai costi del mercato abitativo odierno; l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta P.G. N.: 44630/2008, ha provveduto a predisporre le necessarie modifiche al regolamento edilizio per permettere la realizzazione di alloggi destinati a far fronte ad esigenze di temporaneità; l’Amministrazione Comunale ha individuato l’area R5.7 comparto i, posta tra la tangenziale, via Scandellara e via del Carpentiere, come localizzazione dell’intervento progettuale; LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa. 2. Oggetto dell’intesa è l’attuazione del progetto denominato “Servizi Abitativi Temporanei per lavoratori” (SAT), predisposto dal Comune di Bologna, come da documentazione allegata. 3. Il Progetto sarà realizzato mediante una partnership tra Comune di Bologna, ACER della Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 4. Il Comune di Bologna si impegna a mettere a disposizione delle Fondazioni Cassa di Risparmio e del Monte l’area R5.7 comparto i mediante concessione a tempo determinato e a titolo gratuito del diritto di superficie; la durata della concessione del diritto di superficie è stabilita in 40 anni a partire dalla data di delibera da parte del Consiglio Comunale; al termine della concessione, il Comune di Bologna e le Fondazioni valuteranno di comune accordo se trasferire la proprietà dell’immobile al Comune di Bologna o, in alternativa, trasferire la proprietà dell’area alle Fondazioni, dietro pagamento di un congruo corrispettivo fissato da un perito indipendente scelto congiuntamente dalle Parti. 5. Al Comune di Bologna è riservata la facoltà di individuare le specifiche categorie di lavoratori beneficiarie dell’intervento, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche e le rappresentanze delle categorie economiche e sociali nel rispetto delle premesse che già individuano come fruitori le rappresentanze delle forze dell’ordine e del personale sanitario; l’ammissione di 3 altre categorie sociali richiederà il preventivo assenso delle Fondazioni, stabilito che l’immobile è soggetto al vincolo di destinazione della locazione permanente a favore di lavoratori italiani e stranieri fuori sede. 6. La Fondazione Cassa di Risparmio e la Fondazione del Monte si impegnano a finanziare la realizzazione dell’intervento, incaricando ACER dell’attuazione dell’opera, sostenendo le spese di costruzione dell’immobile, delle opere di urbanizzazione, degli arredi, degli impianti, della progettazione e di una quota di manutenzione straordinaria da convenire con ACER, tutto ciò entro il limite di spesa complessivo e definitivo di euro 3,3 milioni IVA inclusa, onere che sarà sostenuto in parti uguali dalle Fondazioni, le quali diverranno ciascuna proprietarie dell’immobile per quote indivise nella misura del 50%. 7. Il presente accordo si intenderà risolto qualora l’immobile non venga completato entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, qualora l’immobile presenti gravi vizi di costruzione non eliminabili o difformità edilizie non sanabili in base alle normative urbanistico-edilizie o presenti gravi elementi di degrado strutturale. L’accordo si intenderà altresì risolto qualora venisse riscontrato il mancato rispetto del vincolo di destinazione dell’immobile di cui in precedenza viene dato atto. 8. ACER Bologna si impegna, su incarico delle Fondazioni, a realizzare l’intervento , ed a garantire la gestione unitaria dell’immobile, ad assicurare i servizi di guardiania, a stipulare i singoli contratti di servizio, a determinare e a riscuotere i corrispettivi dei servizi erogati, a sostenere le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile e di una quota di manutenzione straordinaria che sarà convenuta con le Fondazioni. 9. L’attuazione del presente accordo è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto di servizio tra le Fondazioni Cassa di Risparmio e del Monte ed ACER Bologna; in particolare, il contratto di servizio definirà le modalità di realizzazione della struttura, la quota dei canoni di locazione che spetterà ad ACER a copertura delle spese di gestione dell’immobile, la quota di spettanza delle Fondazioni, al fine di garantire un rendimento annuo dell’investimento complessivo (inclusivo pertanto delle spese di manutenzione straordinaria) pari al 2,0% al netto dell’inflazione, come rilevata annualmente dall’ISTAT, a partire dal terzo anno. Qualora il rendimento stabilito nel presente accordo conducesse ad un canone di servizio eccessivamente oneroso per i beneficiari degli alloggi, le Fondazioni si rendono disponibili a ridurre tale rendimento. La differenza tra il nuovo rendimento e quello stabilito nell’accordo sarà considerata come erogazione diretta al Comune. 10. La durata dell’intesa è stabilita pari alla durata del diritto di superficie; tuttavia, le parti convengono che vengano svolte verifiche annuali sull’andamento del progetto in conformità alle procedure e modalità adottate dalle Fondazioni per il monitoraggio degli interventi finanziati, oltre a verifiche straordinarie da effettuarsi ogni 5 anni. 11. La risoluzione di qualsiasi controversia sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Comune, uno da ACER, uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, uno dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ed un quinto, con funzioni di presidente, nominato dai primi quattro o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna. 4 Letto, confermato e sottoscritto. Per il Comune di Bologna _________________________________________ Per l’Azienda Casa Emilia – Romagna della provincia di Bologna _________________________________________ Per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna _________________________________________ Per la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna _________________________________________ 5