ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 1* OTTOBRE 1991 Il

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ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 1° OTTOBRE 1991
Il
giorno
1°
ottobre 1991,
in Roma,
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE
(FEDERAMBIENTE)
rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente
dr.
Luigi Canovi, dal Vicepresidente Rocco Colangelo e dai membri
prof.
Giampiero Donnini, Antonio Manna, Severino Moschetti, Luciano
Santoro,
Renato Tosadori, con la partecipazione del presidente della
Commissione
Lavoro della C.I.S.P.E.L., sig. Adolfo Spaziani, con l'assistenza
del
Segretario della Federambiente, dr. Carlo Incocciati, del Dirigente
del
Servizio Lavoro dr. Marco Pietrangelo ed, in qualità di Tecnici,
dei
Dirigenti aziendali dr. Enzo Bitossi, dr. Raffaele Borghi, dr.
Marco
Calonaci, dr. Luciano Cedrone, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando
Ferrari,
dr.
Giorgio Frangioni, dr.
Lorenzo Manganaro,
dr.
Carlo
Ragazzi,
rag. Sergio Sabbatinelli,
e
la FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA
(F.L.F.P.) aderente
alla
C.G.I.L., rappresentata da: Francesco Piu, F.P.-C.G.I.L. Nazionale;
Mazzino
Tamburini, coordinatore nazionale F.P.-C.G.I.L. comparto igiene
ambientale;
Diego Calabrese,
Mariella
Comerci,
centro
nazionale F.P.C.G.I.L.;
dr. Regazzi Mirko, Zangrossi Daniele, Ronchi Lazzaro, Marisi
Daniela,
Mearini Francesco, Falanga Daniele, Salomone Luigi esecutivo
nazionale;
Piani Daniela, La Stella Tonino, Ielli Gianpiero, Simonetti Egidio,
Pesarini
Luciano,
Macaluso Angelo,
Serra
Tonino,
delegazione trattante,
la FEDERAZIONE
ITALIANA TRASPORTI
(F.I.T,)
C.I.S.L.,
rappresentata dal Segretario generale Gaetano
Segretario
aderente
alla
Arconti,
dal
generale aggiunto Salvatore Frisella; il Settore Ausiliari del
Traffico
rappresentato dal Responsabile nazionale Ulderico Cancilla, dal
Segretario
nazionale Pierluigi Pezzi, con l'assistenza di Costantino Trombetta,
Livio
Greggio, Francesco Bisceglia e dai responsabili regionali Lorenzo
Speranza,
Maurizio Dal Santo, Rino Scaperotta, Massimo Proglio, Guido Zanetti,
Enzo
Sartorello, Francesco Vernice, Rinaldo Farinelli, Giulio Policarpi,
Guido
Tecce,
Nino Di Renzo, Franco Esposito, Antonio Del Giudice,
Pietro
Avvantaggiato,
Vincenzo Romeo,
Enrico Caruso, Dario Atzeni, con
la
partecipazione di Franco Assaiante, Maurizio Becucci, Danilo
Beltrame,
Orietta Bianchini, Giuseppe Citti, Luigi Coniglio, Giampiero
Corengia,
Sestilio Cutigni, Antonio Farris, Giuseppe Fenu, Adriano Ferraris,
Ruggero
Gatti, Giuseppe Giangreco, Roberto Ginatta, Bruno Grillo, Matteo
Lombardi,
Maurizio Marozzi, Pasquale Marzilli, Carlo Minafro, Aniello Nappi,
Giuseppe
Notaro,
Leonardo Pantaleo, Alfredo Penso, Giuseppe Prati,
Pierangelo
Presenti,
Gerlando Serrato, Ermes Soncini, Francesco Tomaiolo,
Paolo
Tronconi,
la UILTRASPORTI - SETTORE AUSILIARI DEL TRAFFICO E PORTUALI - aderente
alla
U.I.L., rappresentata dal Segretario generale Sandro Degni, dal
Segretario
nazionale Paolo Carcassi, da Marco Pecorari del Coordinamento
nazionale
Ausiliari Traffico e Portuali UILT, da Dino Milioni, Presidente
della
Commissione contrattuale nazionale, da Pasquale Ruggiero della
Direzione
nazionale UILT,
assistiti dai dirigenti aziendali di I.U.
Benedetto
Armenise,
Orazio Colapietra,
Mauro De Cillis, Luigi Chiari,
Nicola
Gagliardi, Roberto De Vincentis, Giorgio Reato, Maurizio Molinari,
Roberto
Camorali, Venerino Nicoletti, Salvatore Mantegna, Maria Luisa
Nappini,
Fioretta Vera Vignozzi e dai rappresentanti dei quadri Gianfranco
Cardoni e
Fernando Spada,
è stato
stipulato
il
seguente
Accordo
Nazionale
Interfederale per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle
Aziende
Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente
ed a
qualsiasi effetto il precedente C.C.N.L. stipulato il 17 giugno
1983 e
scaduto,
con il successivo accordo integrativo e/o modificativo
del
15
novembre 1989, il 31 luglio 1990.
VERBALE D'ACCORDO
Il giorno 9 dicembre 1991, in Roma,
La FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE
(FEDERAMBIENTE)
rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente
dr.
Luigi Canovi, dal Vicepresidente Rocco Colangelo e dai membri
prof.
Giampiero Donnini, Antonio Manna, Severino Moschetti, Luciano
Santoro,
Renato Tosadori, con la partecipazione del presidente della
Commissione
Lavoro della C.I.S.P.E.L., Sig. Adolfo Spaziani, con l'assistenza
del
Segretario della Federambiente, dr. Carlo Incocciati, del Dirigente
del
Servizio Lavoro dr. Marco Pietrangelo ed, in qualità di Tecnici,
dei
Dirigenti aziendali dr. Enzo Bitossi, dr. Raffaele Borghi, dr.
Marco
Calonaci, dr. Luciano Cedrone, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando
Ferrari,
dr. Giorgio Frangioni, dr. Lorenzo Manganaro, dr. Carlo Ragazzi, rag.
Sergio
Sabbatinelli,
e
la F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L.
rappresentata dal dr. Francesco P.
Tosti,
dr. Antonino Dragotto,
sig.
Armando Gennaretti, sig. Franco
Scalbi,
sig. Luciano Tafani, Sig. Giovanni Ronci, Sig. Luigi Verzicco, Sig.
Maurizio
Contavalli, Sig. Giorgio Mazzucchelli, Sig. Giuseppe Romito, hanno
stipulato
l'Accordo Nazionale Interfederale, allegato al presente verbale,
il
per
rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate
di
Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto
il
precedente C.C.N.L. stipulato il 17 giugno 1983 è scaduto, con il
successivo
accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31
luglio
1990.
La FEDERAMBIENTE e la F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. si danno, altresì, atto
che
gli articoli 1, 10, 15, 29, 48, 49 e 52 del sovracitato Accordo
Nazionale
sono sostituiti, parzialmente o integralmente, dalle norme riportate
in
allegato.
Protocollo programmatico
Il rinnovo dei C.C.N.L. per i lavoratori delle Aziende di igiene
ambientale
del settore pubblico e di quello privato si colloca in un periodo
di
particolari urgenze ambientali.
La risorsa ambiente, la sua tutela e valorizzazione appartiene
quella
sfera di diritti inalienabili che deve caratterizzare una società
moderna e
democratica quale è la nostra.
a
La crescente domanda di servizi qualificati che proviene dalla
popolazione e
la pressante esigenza di trovare soluzioni adeguate al problema
rifiuti,
fanno sì che il ruolo ricoperto dalle Aziende d'igiene urbana, siano
esse
pubbliche o private, dovrà avere una importanza sempre più strategica
nella
società.
Essenziale diventa su tali questioni il coinvolgimento dei
cittadini,
attraverso le associazioni in cui essi liberamente si organizzano.
Il ruolo e le responsabilità delle istituzioni pubbliche, come
previsto
dall'art. 6 della legge n° 142/90 sull'ordinamento delle Autonomie
Locali,
sono determinanti e vanno valorizzati attraverso l'espletamento di tutte
le
funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ad esse demandate.
Tale sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione
delle
recenti disposizioni legislative del Ministero dell'Ambiente riferite
al
settore dello smaltimento di tutti i rifiuti urbani e speciali, in
termini
di nuovi impianti (riciclaggio e riconversione, depuratori,
inceneritori,
discariche) e di pieno utilizzo delle risorse economiche esistenti.
Particolare attenzione va rivolta al potenziamento ed alla diffusione
degli
impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali, vero «buco
nero»
dell'intero sistema rifiuti.
In tale quadro e per corrispondere a queste esigenze, deve essere
perseguita
una politica di innovazione e di riorganizzazione dei servizi
ambientali
che incida profondamente su quei sistemi gestionali ed organizzativi
che,
attualmente, agiscono come vincoli allo sviluppo dell'attività delle
imprese
del settore.
A questo scopo, sul versante della gestione vanno ricercate le soluzioni
più
idonee attraverso l'adeguamento delle imprese, pubbliche o private
che
siano, affinché siano dotate di tutti gli strumenti normativi,
legislativi
e finanziari necessari per l'erogazione dei servizi capaci di soddisfare
la
domanda proveniente dall'utenza. E' necessario prevedere, in un
prossimo
futuro, Aziende quali soggetti addetti alla salvaguardia
dell'equilibrio
ambientale, negli aspetti di tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua.
Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per
conseguire
una sostanziale omogeneità economica e normativa, per ogni forma di
gestione
dei servizi di igiene ambientale.
Bisogna, pertanto, operare nella prospettiva dell'adozione generalizzata
di
strumenti programmatici (piani programma pluriennali), indispensabili
al
dispiegamento di
patrimonio
ambientale.
un'azione coordinata
ed efficace a tutela
del
Inoltre, con la codificazione in un unico C.C.N.L. dei rapporti di lavoro
di
tutti gli addetti ai servizi di igiene ambientale dipendente da Aziende
ed
imprese pubbliche e private.
A questo proposito è necessario
fondamentali
quali:
individuare
alcuni
elementi
1) Rilancio
e
potenziamento
delle
Aziende
affinché,
attraverso
l'acquisizione di molteplici servizi a valenza ambientale, riguardanti
tutto
il ciclo completo dello smaltimento dei rifiuti, della depurazione
delle
acque e
del
monitoraggio dell'aria,
realizzino,
nel concreto,
la
trasformazione da Azienda di igiene urbana in Azienda di igiene
ambientale.
2) Determinazione di aree di intervento e
bacini
di
utenza
anche
comprendenti più comuni con l'obbligo di intese consortili e nei quali
le
Aziende pubbliche o private possano svolgere la loro attività in
modo
ottimale, sia in termini di efficienza che di efficacia.
3) Divieto, a far tempo da una data certa, di ogni circolazione dei
rifiuti
solidi urbani al di fuori dei bacini di utenza e/o, in ogni caso,
degli
ambiti provinciali.
4) Assunzione di iniziative sul
versante legislativo
che
permettano
l'attuarsi
delle
condizioni
necessarie
per
una
integrazione
e/o
collaborazione tra pubblico e privato, attraverso i seguenti punti:
a) una riforma del sistema delle entrate verso un modello di
riscossione
diretta dei corrispettivi del servizio tale da rendere concreta
l'autonomia
finanziaria, indispensabile ad una rigorosa politica di
riqualificazione
dell'utilizzo delle risorse.
In attesa della riforma devono essere individuate, come obiettivo
immediato,
forme di convenzione con gli Enti Locali che determinino il
riconoscimento
di un canone per i servizi indispensabili ed indivisibili e un
sistema
tariffario per tutti i restanti servizi a favore di terzi che
l'Ente
proprietario affida alle Aziende;
b) corretta gestione dell'Albo delle imprese, uno degli strumenti
di
normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione
dei
servizi;
c) una modifica del sistema degli appalti che, dopo un confronto con
gli
enti locali e le parti sociali, in armonia con le raccomandazioni
C.E.E.,
preveda l'adozione di criteri per la stesura dei capitolati che
contemplino:
la garanzia di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di
erogazione
dei servizi; l'obbligatorietà di applicazione del presente C.C.N.L.;
le
condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
5) Attivazione di un rapporto con le associazioni dell'utenza attraverso
il
loro coinvolgimento negli indirizzi di programmazione aziendale.
Tale
rapporto, che dovrà avvenire nel rispetto dei ruoli di tutte le parti,
dovrà
servire a rispondere ai bisogni dei cittadini e a ricercare con loro
gli
strumenti più idonei a risolvere le problematiche ambientali inerenti
ai
rifiuti.
PARTE DEL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo
di
relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo
dei
pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni
rappresentative
dell'utenza.
Le parti, riconfermando la loro piena autonomia nella diversità
dei
rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in caso
di
dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione,
confronto e
contrattazione.
Informazione:
deve
intendersi
con
questa
voce
la
reciproca
trasmissione
di
documentazione, dati, notizie ed esposizione di programmi ed iniziative.
Consultazione:
deve intendersi con questa voce la discussione esplorativa su tematiche
di
rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti
ed
opinioni.
Confronto:
deve intendersi con questa voce la verifica delle reciproche posizioni
per
riscontrare le diversità o le identità su specifici aspetti dei vari
temi
per approfondirne l'esame.
Contrattazione:
devono intendersi con questa voce tutte le materie su cui
trattano
ai fini della definizione congiunta dei vari problemi.
le parti
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Le Aziende di igiene ambientale, per rispondere adeguatamente alle
crescenti
necessità di tutela dell'ambiente ed alle esigenze di servizi
ambientali,
si doteranno di strumenti atti alla programmazione dello sviluppo
aziendale
quali i piani programma poliennali.
Spetta
agli
Sindacali
Territoriali,
indirizzi
Enti
Locali,
consultate
le
Organizzazioni
come pure le associazioni dell'utenza, definire gli
ed i flussi finanziari di competenza
dei
piani programma aziendali.
aziendale che saranno alla
base
Le
Aziende,
nella redazione del piano programma,
alla luce
delle
disposizioni contenute
nel D.P.R.
n° 902/86
e nel rispetto
delle
compatibilità economiche, si impegnano a perseguire un'ampia
consultazione
delle Organizzazioni Sindacali, nonché delle associazioni dell'utenza,
con
l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e
qualità
dei servizi.
A questo scopo, ferme restando le rispettive, distinte
responsabilità
dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali, si svolgeranno incontri
tra
le parti sui temi e con le modalità seguenti:
a) la
Direzione
Aziendale
trasmette
alle
Sindacali
Territoriali di categoria
la documentazione,
notizie
riguardanti:
Organizzazioni
i
dati
e
le
- i bilanci preventivi ed i consuntivi, possibilmente entro 30 giorni
prima
dell'approvazione per i preventivi, e, 30 giorni dopo, per i
consuntivi;
- i bilanci poliennali
e i relativi
investimenti;
- l'articolazione dei servizi erogati dall'Azienda.
b) le Organizzazioni Sindacali, entro dieci giorni dal ricevimento
della
documentazione,
possono
chiedere
un
incontro
per
chiarimenti
ed
illustrazioni, da tenersi, possibilmente, entro dieci giorni dalla
data
della richiesta.
RAPPORTI CON L'UTENZA
I rapporti con l'utenza devono prevedere momenti di
su
due livelli: informazione e consultazione.
confronto articolato
Informazione
Le Aziende si impegnano a sviluppare un'informazione sistematica e di
facile
comprensione rivolta ai cittadini, sugli scopi ed i contenuti
della
programmazione
aziendale,
con la pubblicazione
del piano
programma
attraverso sintesi
non
tecniche ed utilizzando
anche strumenti
di
comunicazione di massa.
A tale scopo, le parti si impegnano a verificare la possibilità
di
istituire, specialmente nelle grandi Aziende, appositi uffici di P.R.
Consultazione
Allo scopo di attivare momenti di consultazione che coinvolgano,
insieme
alle Aziende, le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze delle
utenze,
potranno essere indette conferenze pubbliche e/o di produzione su
specifici
obiettivi previsti dal piano programma (smaltimento, raccolta
differenziata
etc.).
AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E
DI CONTRATTAZIONE
Fatti
propri
i
principi
contenuti
nel
Protocollo
C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L-U.I.L. del luglio 1989, in particolare,
per
quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ad
ogni
livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono:
nazionale,
regionale/territoriale, aziendale.
Resta fermo il principio della non riproponibilità ad
delle
materie già definite nel livello di competenza.
altri
Nazionale
A questo ambito viene demandata la definizione della normativa
contrattuale,
ambiti
la gestione e l'interpretazione della stessa,
limiti
della contrattazione aziendale.
nonché le materie ed i
Regionale/Territoriale
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal
Protocollo
C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. ed, inoltre, quanto stabilito
dal
contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai
programmi
di politica occupazionale,
nonché
alla
esigenza
di
nuove
figure
professionali.
Aziendale
Richiamate la piena autonomia decisionale e di responsabilità di
gestione
della Direzione Aziendale secondo le prerogative di legge e la
piena
autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene demandato
il
confronto sugli indirizzi e sulle linee secondo cui dovranno articolarsi
le
seguenti materie:
-
organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;
articolazione dell'orario di lavoro;
gli organici e le relative articolazioni;
massa vestiario.
A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle
seguenti
materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle
Norme
Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.C.I.S.L.U.I.L. del luglio 1989:
- programmazione ferie e festività;
- ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politica di
prevenzione
malattie ed infortuni;
- pari opportunità;
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti
di
produttività (art. 29 C.C.N.L.);
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti
di
redditività
aziendale attinente all'attivazione
di
nuovi
servizi
o
di
segmenti di mercato;
- ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli
articoli
del C.C.N.L..
L'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale
sarà
oggetto di verifica, a richiesta, da parte delle Organizzazioni
Sindacali.
Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione
dei
conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono riconfermate
le
procedure previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL; a conclusione
di
questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.
Art. 2 - Applicabilità del contratto
1 - Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti fra le
imprese
esercenti servizi di igiene ambientale, complementari e simili,
aderenti
alla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ed
loro
lavoratori, di cui alla classificazione prevista all'art. 10 del
presente
contratto.
i
Nella dizione «servizi di igiene ambientale, complementari e simili»,
si
intendono tutti i servizi affidati ed affidabili alle imprese del
settore
anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e
dell'aria
nelle varie forme di inquinamento (centrali od impianti di eliminazione
e/o
trasformazione di rifiuti, manutenzione, verde pubblico,
disinfezione e
disinfestazione
ambienti pubblici e
privati,
interventi
tesi
alla
neutralizzazione dell'inquinamento dell'aria, etc.).
2 - L'applicazione del
agli
adempimenti di legge.
3 - Il
che
contratto è
presente
applicabile
contratto
ad
enti,
di
lavoro
società
ed
è
sottoposta
organizzazioni
abbiano aderito alla Federambiente
il
mandato di rappresentanza.
ed
alla
quale
abbiano
conferito
4 - Il contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana
gestiti
da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale
totalmente o
parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante a seguito
degli
adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti.
5 - Il presente contratto si applica anche ai lavoratori dei servizi
di
igiene ambientale, complementari e simili, delle imprese pubbliche
degli
Enti Locali che gestiscono promiscuamente più servizi. Ai lavoratori
addetti
ai servizi comuni della
stessa Azienda,
con accordo sindacale
non
revocabile,
da stipularsi in sede aziendale fra le parti
sindacali
interessate, viene pattuita l'applicazione di uno dei contratti
collettivi
di lavoro applicabile
ad
uno
dei
servizi
gestiti
promiscuamente
dall'Azienda.
Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda
La cessione, la trasformazione o la fusione dell' Azienda
municipalizzata
non risolvono di per sè il rapporto di lavoro ed il personale
addetto
conserva i suoi diritti nei confronti dell'Azienda subentrante.
Art. 4 - Inscindibilità del contratto
Le norme del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n° 300,
sia
nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono
correlative
ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
E' esclusa l'applicazione
nazionali
collettivi di categoria.
anche
parziale
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
di
altri
contratti
1 - Il presente contratto ha decorrenza dal 1° agosto 1990
31
luglio 1994, fatte salve le decorrenze diverse previste
successivi
articoli.
e scadrà il
dai
2 - Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non
ne
venga data disdetta da una delle organizzazioni firmatarie almeno tre
mesi
prima di ogni singola scadenza.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nel riconfermare che la validità contrattuale è
quadriennale
(1° agosto 1990 - 31 luglio 1994) convengono che le norme del
presente
accordo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1992, fatte salve
le
diverse decorrenze previste dai singoli articoli contrattuali.
PARTE II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Assunzioni e selezioni del personale
1 - L'assunzione del personale, dal 1° all'8° livello, previo confronto
con
le Organizzazioni Sindacali, viene effettuata dall'Azienda in
conformità
alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate
nel
presente articolo.
L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera
dovranno
essere specificati:
a)
b)
c)
d)
la
la
il
la
data di inizio del rapporto di lavoro;
qualifica ed il livello al quale il lavoratore
trattamento economico iniziale;
durata del periodo di prova.
nella quale
viene assegnato;
2 - Qualora l'Azienda decida di provvedere all'assunzione
personale
mediante selezioni, queste, in quanto procedimenti di natura
convenzionale e
del
privata, potranno essere svolte direttamente dall'Azienda stessa (nel
qual
caso sarà nominata la Commissione indicata al punto 5), oppure
utilizzando
enti o strutture esterne.
3 - I requisiti di assunzione sono di volta in volta stabiliti
dalla
Commissione Amministratrice, nel rispetto delle vigenti norme di legge ed
in
relazione alle specificità del posto da ricoprire e saranno
diffusi
attraverso idoneo avviso.
In ogni caso, non si può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di 2° grado per
6°
livello;
i posti da
ricoprire di
b) diploma di laurea per i pasti di 7° ed 8° livello;
c) età compresa tra i 18 e i 40 anni, fatte salve le elevazioni di legge.
4 - I dipendenti in servizio dell'Azienda ed i dipendenti in servizio
presso
altre Aziende speciali d igiene urbana, che abbiano superato il periodo
di
prova,
possono essere ammessi a partecipare
alle selezioni
indette
dall'Azienda indipendentemente dai limiti di età, anche se non in
possesso
dei titoli di studio previsti nel precedente punto 3, purché in possesso
dei
seguenti requisiti sostitutivi:
a) 8° livello:
di
diploma di scuola secondaria di
2°
grado e cinque anni
servizio nel 7° livello;
b) 7°
di
livello: diploma di scuola
secondaria di 2°
grado e cinque
anni
servizio nel 6° livello;
c) 6° livello:
servizio
diploma di scuola media inferiore e cinque anni
di
nel 5° livello.
5 - Con
apposito
provvedimento
della
Commissione
Amministratrice
dell'Azienda, viene nominata una Commissione di selezione
un
formata
da
massimo di cinque componenti con il compito di stabilire le modalità
di
svolgimento della selezione, di garantire l'obiettività dei giudizi,
di
definire le prove d'esame e la ponderazione dei
titoli, nonché
la
valutazione dei requisiti necessari fino alle risultanze finali.
6 - L'Azienda dovrà d'ufficio fornire alla Commissione di selezione
l'elenco
delle eventuali sanzioni disciplinari che sono state irrogate ai
dipendenti
aziendali, partecipanti alla selezione nei due anni antecedenti il
termine
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
alla
selezione stessa. Coloro, invece, che provengono da un'altra
Azienda
speciale di igiene urbana dovranno corredare il loro curriculum con
analogo
elenco attestante eventuali sanzioni disciplinari irrogate nel
biennio
precedentemente indicato.
7 - Detta Commissione è costituita dal Direttore dell'Azienda,
un
dirigente suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro
esperti.
o
da
Quest'ultimi, alla luce dei criteri indicati nella sentenza 26/9/90, n°
453
della Corte Costituzionale, debbono essere forniti di competenza
tecnica
specifica in relazione ai posti da ricoprire, nonchè di esperienza
nelle
tecniche di selezione e valutazione del personale.
8 - L'assenza di uno o più membri ai lavori della
Commissione
non
costituisce condizione di improcedibilità, purché ai lavori partecipi
la
maggioranza dei membri stessi e l'assenza non riguardi il Direttore.
9 - Ai lavori della Commissione, in veste di osservatore, partecipa,
un
rappresentante dei lavoratori designato da ciascuna delle
Organizzazioni
Sindacali presenti in Azienda e firmatarie del presente contratto.
In occasione della nuova disciplina delle R.S.U. di base saranno
riesaminate
le
modalità di partecipazione alle selezioni
degli
osservatori
in
rappresentanza dei lavoratori.
Le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei sindacati, la cui
mancata
designazione non è ostativa allo svolgimento dei lavori della
Commissione,
vengono riportate, a richiesta, nei verbali dei lavori della
Commissione
stessa.
Detti rappresentanti sindacali sono tenuti al segreto d'ufficio
dei
membri della Commissione.
al pari
10 - Ai componenti la Commissione di selezione, di cui al
precedente
punto 7, viene attribuito un
compenso
determinato
dalla
Commissione
Amministratrice dell'Azienda, tenuto conto delle vigenti norme di legge.
11 - Le Aziende possono attingere alle risultanze
un
periodo, comunque, non superiore a due anni.
della
selezione
per
12 - Le Aziende, qualora lo ritengano opportuno per ragioni funzionali
ed
organizzative, potranno avvalersi del personale già in servizio,
attraverso
procedure che saranno oggetto di confronto con le Organizzazioni
Sindacali.
Norma transitoria
Le selezioni,
il cui avviso sia stato deliberato dalla
Commissione
Amministratrice
prima
della
stipulazione
del
presente
contratto,
continueranno a seguire la disciplina prevista dall'art. 7 del
C.C.N.L.
19 giugno 1987.
Dichiarazione a verbale.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della
legge
23 luglio 1991, n° 223, le parti si danno atto che non rientrano nella
quota
di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le
qualifiche
comportanti il riconoscimento dei livelli di inquadramento nei quali
sono
classificati i quadri,
il
personale di concetto.
il
personale
avente
funzioni
direttive
ed
APPRENDISTATO
1 - La disciplina dell'apprendistato é regolata dalle norme di legge e
dal
relativo regolamento (legge n° 25/1955 e legge n° 56/1987, art. 21).
2 - Il rapporto di apprendistato è istituito per la formazione degli
operai
specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed
agli
impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per
gli
impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive.
Operai (durata tre anni):
- 1° anno: 62% della retribuzione;
- 2° anno: 70% della retribuzione;
- 3° anno: 80% della retribuzione.
Impiegati (durata 1 anno):
- tutto il periodo: 70% della retribuzione.
3 - Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e
del
presente
C.C.N.L.
agli
apprendisti
la
retribuzione
si
calcola
percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato
al
quarto livello della classificazione del personale.
CONTRATTI DI FORMAZIONE
1 - Le parti stipulanti, nell'intento di promuovere un maggior utilizzo
dei
contratti di formazione e lavoro, previsti dalle vigenti leggi, al fine
di
incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi,
oltre
all'inserimento nell'attività
produttiva,
un'adeguata
fase
formativa
finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze
delle
Aziende, concordano la seguente procedura:
a) ai sensi dell'art. 9 della legge n° 169/91, che sostituisce
l'art. 3
della legge n° 863/84, non sono soggetti all'approvazione della
Commissione
centrale dell'impiego i progetti conformi alle norme del presente
accordo;
b) i progetti conformi al presente accordo devono essere comunicati
dal
datore di lavoro all'Ufficio
Regionale
del
Lavoro
territorialmente
competente con l'indicazione del numero dei contratti di formazione che
si
intendono stipulare.
Copia del presente accordo verrà, pertanto, notificata a cura delle parti
al
Ministero del Lavoro ed alla Commissione Centrale per l'Impiego, ai fini
del
formale recepimento da parte del Ministero per la conformità dei
contenuti
di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
2 - Le parti stipulanti concordano di estendere ai contratti di
formazione e
lavoro le disposizioni del C.C.N.L., salvo quanto esplicitamente
previsto
nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti
con
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri
concordati
al successivo punto 4.
3 - Il contratto di formazione e lavoro va stipulato in forma scritta.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 1 mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12
mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 24
mesi.
4 - Inquadramento
e
trattamento
retributivo
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà
riconosciuto
un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai
valori
dell'indennità di contingenza stabiliti dal C.C.N.L. per il livello
di
inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro.
Il livello di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di
un
livello a quello spettante, in applicazione del C.C.N.L., ai lavoratori
con
contratto
di lavoro subordinato,
che svolgano mansioni
o
funzioni
corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con contratto
di
formazione e lavoro.
Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione
del
contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato,
verrà
riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori
per
tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale
verrà
erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
5 - In caso di interruzione
od
infortunio non sul lavoro, il
alla
conservazione del posto:
della
prestazione,
lavoratore
a) per i contratti di formazione e
di 2
mesi:
non
in
lavoro fino a 12
dovuta
prova
mesi:
a
ha
malattia
diritto
un periodo
1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza
ricaduta,
oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla
fine
della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del
posto
sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto;
2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta
nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30
giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo
di
conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12
mesi
del contratto.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il
suddetto
periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale
alla
durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi);
b) per i contratti di formazione e lavoro
di 4
mesi:
fino a
24
mesi: un periodo
1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza
ricaduta,
oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla
fine
della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del
posto
sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto;
2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta
nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30
giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo
di
conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dei 24
mesi
del contratto.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il
suddetto
periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale
alla
durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi).
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido
previsto
dalle norme contrattuali e legislative vigenti.
quanto
L'Azienda anticiperà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla
qualifica
di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione
del
posto,
il trattamento
economico
previsto a
carico degli
istituti
assicuratori.
In ogni caso, la conservazione del posto non potrà eccedere la
durata
convenuta del contratto di formazione salvo che il lavoratore sia
mantenuto
in servizio con rapporto a tempo indeterminato.
6 - La determinazione dei tempi e delle modalità
di
formazione e lavoro saranno coerenti con il livello
al
quale tende il contratto di formazione.
Il contratto di formazione e lavoro non può essere
livelli
delle
attività
di qualificazione
stipulato per
i
1° e 2°, di cui alla
presente
contratto.
classificazione del personale
prevista
dal
7 - Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato
in
rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato
in
attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il
periodo
di
formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che
ai
fini degli istituti previsti dalla legge n° 863/1984 e segg., ai fini
di
tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal C.C.N.L.
8 - Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e
lavoro
concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti
economici e
normativi, nonché contenuti e caratteristiche del contratto di
formazione e
lavoro, non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione.
ALLEGATO
Il progetto a
seguente
fac-simile.
cura dell'Azienda deve
essere compilato in base
al
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
- Il presente progetto é finalizzato all'inserimento nell'Azienda ed
alla
formazione di n.......... lavoratori, tutti di età compresa tra i 18 ed i
29
anni (N.B.: 1) per ogni figura professionale deve essere redatto
apposito
progetto; 2) per l'età massima occorre tener presente quanto
dispone
l'art. 9 della legge n° 169/91).
- Data di
assunzione.......................................................
- Durata del contratto di formazione e lavoro n°.......... mesi (indicare
il
numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
- Mansioni ed inquadramento contrattuale
assunzione..........
all'atto di
(indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
- Inquadramento cui tende la formazione.......... (indicare quello
previsto
nel C.C.N.L. per la mansione cui é finalizzata la formazione).
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
- Inserimento iniziale per.......... mesi di effettivo lavoro con
mansioni e
compiti
di..........
- Inserimento per ulteriori..........
mansioni
e compiti di..........
mesi di effettivo lavoro con
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale
nella
posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle
capacità
professionali cui é preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
- sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e
programmi..........
per complessive
n°..........
ore
- sarà impartita nei locali dell'Azienda o non
sede)..........
(indicare la
L'addestramento pratico sarà orientato:
- all'acquisizione delle seguenti competenze
specifiche....................
- si svolgerà nei locali dell'Azienda normalmente
processi
produttivi per complessive n°.......... ore.
adibiti
ai
Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità
1 - Per la tutela
di
legge vigenti.
del lavoro
delle donne vengono richiamate
le
norme
2 - I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 8 del C.C.N.L.
19
giugno 1987, ove non ancora costituiti, devono essere insediati
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L.
In sede di contrattazione decentrata a livello di singola Azienda,
anche
tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari
opportunità,
sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità
nelle
condizioni
di lavoro e
di sviluppo professionale,
con
particolare
riferimento:
- all'accesso ed
formazione
professionale;
- agli
orari di
alle
modalità
di
svolgimento
di
corsi
di
lavoro;
- al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali, a
parità di requisiti professionali, nel quadro di un processo che tenda
ad
evitare assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi
carattere
discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale.
Rientra nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la
promozione
di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per la effettiva
pari
dignità delle persone e, in particolare, per rimuovere
completamente
eventuali molestie e lesioni delle libertà personali del singolo
lavoratore.
3 - Per quanto non espressamente indicato nel precedente punto 2,
vengono
richiamate le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n° 125 e dei
Decreti
del Ministro del Lavoro 8 e 22 luglio 1991.
Nota a verbale. posto
Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul
di lavoro (molestie sessuali).
Le parti nel rispetto di quanto previsto dal codice civile art. 2087,
nonché
dalle raccomandazioni C.E.E. del 30 luglio 1991 in materia di
molestie
sessuali,
promuoveranno azioni intese a
prevenire comportamenti
che
offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
E' considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul sesso
se
indesiderato ed offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo
viene
utilizzato in maniera esplicita od implicita per alterare o
motivare
decisioni
inerenti alle attività lavorative
(assunzione,
formazione,
promozioni etc.) creando quindi un ambiente ostile, intimidatorio
ed
umiliante.
Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione ed
informazioni
nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia
sessuale,
affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere
un
ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel
rispetto
della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento
dei
propri compiti.
Inoltre,
si faranno promotrici di iniziative volte ad
informare
i
lavoratori/ci
sulla
procedura,
sulle
misure
di
intervento
e
sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale ed aziendale) per
le
denunce, che le parti intendono attuare ed identificare nonché
sulle
sanzioni disciplinari che si intenderanno prevedere per i
dipendenti
responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro.
Art. 8 - Periodo di prova
1 - L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di
prova,
ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 9.
2 - Il periodo di prova é fissato:
a) in non oltre sei mesi di effettivo
livello
8°, 7°, 6° e 5°;
servizio per i
lavoratori di
b) in non oltre
altri
lavoratori.
tre
mesi
di
effettivo
servizio
per
tutti
gli
3 - Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere
inferiore a
quella stabilita dal presente C.C.N.L. per il livello nel quale
il
lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, inoltre,
gli
elementi accessori della retribuzione e le eventuali indennità connesse
alle
mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
4 - Non sono ammesse
di
prova.
nè la protrazione,
nè la rinnovazione
del periodo
I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze
siano
equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie,
congedo
matrimoniale, etc., prolungano in pari misura il periodo di prova
previsto.
5 - Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resterà
sospeso
fino ad un massimo di centottanta giorni di calendario conteggiati in
virtù
di quanto previsto dall'art. 38, punto 4, dal giorno d'inizio
della
malattia.
Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto
ad
ogni effetto.
6 - Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà
sospeso
sino alla guarigione clinica, accertata dall'Ente preposto, fermo
restando
il trattamento economico previsto dall'art. 38.
7 - Durante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore
possono
risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso,
nè
relativa indennità sostitutiva.
8 - Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante i primi due mesi di prova per lavoratori dell'
8° e
del 7° livello e durante il primo mese per il restante personale,
saranno
corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato
gli
eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità e di ferie.
e
9 - Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al
lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese
in
corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda
quindicina del mese stesso.
10 - Superato il periodo di prova, senza dichiarazione di
il
lavoratore si intenderà confermato in servizio con anzianità
decorrente, a
tutti gli effetti, dal primo giorno dell'assunzione.
recesso,
Art. 9 - Assunzione a termine
1 - Per le assunzioni con contratto
le
disposizioni di legge vigenti.
a tempo determinato si
richiamano
2 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n° 56 del
28
febbraio 1987, è consentita l'apposizione di un termine alla durata
del
contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della
legge
n° 230/1962, nei seguenti altri casi:
- copertura delle necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi
da
parte dell'Azienda o dall'estensione
di quelli d'istituto
a
titolo
provvisorio e temporaneo, ovvero a titolo permanente, nelle more
del
perfezionamento delle necessarie variazioni di bilancio e della
tabella
numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché
nelle
more dell'espletamento delle procedure di assunzione e/o di selezione;
- lavori stagionali;
- esecuzione di
tempo;
- interventi
bonifica
di
un'opera
o di un servizio
ripristino
ambientale
definiti e
(es.
scarichi
limitati nel
abusivi,
discariche,
trasporti
eccezionali
rifiuti,
etc.);
- sostituzione temporanea dei
lavoratori
assenti
con
alla
conservazione del posto,
con particolare riferimento
seguenti
ipotesi:
a) malattia ed infortuni a lunga
diritto
alle
durata;
b) maternità;
c) supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni
pubbliche
elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali
31
legge 20 maggio 1970, n° 300);
d) supplenza per distacchi nazionali ed
49
del presente contratto;
e) servizio militare
di
leva
assimilabili
o richiamo
previsti dall'art.
alle armi;
f) sostituzione di personale temporaneamente associato
o
sottoposto
a
misure
di
sicurezza
personali
od
provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria
restrittivi della libertà
g) personale in
(art.
alle
carceri
a
personale;
aspettativa;
h) personale sospeso in via cautelare per motivi disciplinari.
3 - Le assunzioni di cui al precedente punto 2 potranno essere
effettuate
nel limite del 5%
dei lavoratori impiegati
a tempo
indeterminato.
L'eventuale superamento di detto limite sarà oggetto di confronto con
le
Organizzazioni Sindacali.
PARTE III
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
SEZIONE A - QUALIFICHE E MANSIONI
Art. 10 - Classificazione del personale
LIVELLO 8°
DECLARATORIA
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione attiva ed
immediata
con la Direzione Aziendale i quali, oltre a possedere le
caratteristiche
indicate nella declaratoria del 7° livello unite a notevole
esperienza
professionale, siano preposti ad attività di coordinamento di
struttura
fondamentale dell'Azienda o svolgono attività di alta specializzazione
ai
fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratore che
coordina
l'attività
di
una
struttura
tecnica
od
amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per
il
conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati dalla
Direzione
Aziendale.
Coordinatore di più settori
LIVELLO 7°
DECLARATORIA
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione o
con
i preposti del livello 8°, che, sulla base delle direttive generali e
con
l'apporto
della
preparazione
professionale
richiesta,
predispongono
programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali,
nonchè
dei relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove
necessario,
sistemi e metodologie innovativi.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Responsabile di settore tecnico od amministrativo composto di più uffici.
LIVELLO 6°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività di natura tecnica od amministrativa,
le
quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive
generali,
richiedano specifica competenza professionale ed esperienza, con facoltà
di
decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli
obiettivi
dell'ufficio o reparto nell'ambito del settore o del servizio cui
si
riferisce l'attività.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Responsabile di ufficio o reparto tecnico-amministrativo.
Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di
scuola
superiore di 2° grado, con attestato triennale di specializzazione,
secondo
quanto previsto dalla normativa C.E.E., anche con compiti di contatto
con
operatori esterni e di indicazione delle modalità di trattamento dei
rifiuti
solidi e liquidi.
Nota a verbale.
Le articolazioni organizzative relative ai livelli 8°, 7° e 6°
sono
tipicamente riferite ad Aziende ove il servizio raggruppa più settori ed
il
settore più uffici o reparti.
LIVELLO 5°
DECLARATORIA
Lavoratori di concetto che, con specifica collaborazione, svolgono
attività
amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata discrezionalità
ed
autonomia operativa nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli
per
il campo di attività in cui operano.
Lavoratori che operano individualmente espletando mansioni di
massima
specializzazione operaia finalizzate alla
realizzazione di
interventi
complessi e compiuti con
l'indicazione e la scelta
delle
modalità
dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione, con responsabilità
tese
anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori di
natura
specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.
Lavoratori che, oltre ad espletare la loro specifica mansione,
coordinano e
controllano, con apporto di notevole competenza tecnico-pratica,
altri
lavoratori del gruppo inferiore, esercitando anche un certo potere
di
iniziativa, per la condotta ed i risultati delle lavorazioni.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Capo responsabile di circoscrizioni, coordinatore di più quartieri o
settori
cittadini che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di
unità
organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti
più
quartieri per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e
di
sviluppo dei servizi.
Lavoratore addetto agli impianti di smaltimento, incenerimento,
depurazione
e risorse energetiche, che esplica anche funzioni di capoturno e/o
mansioni
polivalenti
ed
intercambiabili
di
turbinista,
elettrostrumentista,
conduttore o fuochista di impianti per i quali è richiesta la patente
di
generatori di vapore di 1° grado generale.
Detto lavoratore provvede, altresì,
manutenzione
dell'impianto da lui condotto.
ad assolvere compiti di
Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di
scuola
superiore di 2° grado, anche con compiti di contatto con operatori
esterni e
di indicazione delle modalità di trattamento dei rifiuti solidi e
liquidi.
Infermiere professionale.
LIVELLO 4°
DECLARATORIA
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono
attività
esecutive di carattere tecnico od amministrativo di particolare
rilievo
rispetto al livello
inferiore,
con autonomia operativa connessa
ad
istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle
quali
si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tipologia
del
lavoro, all'interpretazione del disegno: attività per le quali è
richiesta
una preparazione professionale specifica con autonomia operativa connessa
ad
istruzioni generali non necessariamente dettagliate per lo svolgimento
delle
quali può richiedersi il possesso di particolari
abilitazioni.
Tali
lavoratori devono svolgere con perizia i lavori loro affidati.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e disegni o
schemi
equivalenti, procedendo all'individuazione dei guasti aventi carattere
di
variabilità e casualità, eseguono interventi di precisione e/o di
natura
complessa per la loro riparazione, garantendo le caratteristiche
funzionali
prescritte.
Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e di
disegni o
schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei
guasti,
eseguono lavori di precisione e/o di natura complessa per l'aggiustaggio,
la
riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di
impianti, o
per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di
impianti.
Lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative
e
professionali, acquisite se necessario con appositi corsi professionali,
che
siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto, raccolta,
spazzamento
etc. del parco mezzi aziendali per i quali sia necessario il possesso
della
patente di grado C o superiore.
Lo svolgimento di tali mansioni implica, inoltre, la completa
idoneità
fisica debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24 ore
su
24, le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata di
lavoro,
sottoscritte dal lavoratore all'atto dell'inquadramento, con
rendiconto
giornaliero
scritto del servizio svolto e
con
compiti di
piccola
manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati.
ESEMPI
- Operatore
CED;
- gruista agli impianti di incenerimento,
forni e
di caldaie con patente generale di 2°
- operatore
chimico
di
turbinista, conduttore di
grado;
laboratorio;
- operai specializzati addetti all'officina
manutenzione;
di
riparazione e
- operai specializzati addetti alla conduzione degli impianti di
depurazione
delle acque, anche con compiti di manutenzione ordinaria;
- cuoco;
- coordinatore di nuclei
di
livello inferiore;
- addetti
agli
uffici
di
stenodattilografia;
- gommista
delle
operativi
ai
quali
amministrativi,
specializzato con compiti di
fanno
capo
anche
con
equilibratura e
di
lavoratori
compiti
assetto
ruote.
LIVELLO 3°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività prevalentemente esecutive, sia tecniche
che
amministrative, la cui esecuzione si svolge sulla base di
procedure
prestabilite, le quali richiedono preparazione professionale supportata
da
adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche
mediante
esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione
del
proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con
responsabilità
limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratori qualificati che, sulla base di precise istruzioni e/o
disegni e
schemi,
eseguono lavori di
costruzione,
montaggio,
manutenzione
e
riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di
muratura,
etc., di normale difficoltà su macchine ed impianti oppure,
fornendo
analoghe prestazioni, affiancano lavoratori di livello superiore.
Lavoratori qualificati che, in possesso delle prescritte
autorizzazioni
amministrative, vigilano e tutelano la sicurezza degli impianti e
del
patrimonio aziendale, provvedendo, altresì, secondo le procedure
previste,
alla disciplina degli ingressi, del traffico interno, alla verifica
della
timbratura dei cartellini delle presenze ed a quant'altro necessario
al
corretto espletamento dello specifico incarico.
Lavoratori addetti alla disinfezione ed alla disinfestazione etc.,
con
patentino rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche
la
preparazione dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi.
Lavoratori che svolgono con continuità ed organicità, in maniera
contestuale
e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali e che abbiano
piena
idoneità fisica a tutte le mansioni, debitamente certificata,
possesso
della
patente
di
grado
B,
disponibilità
sottoscritta
all'atto
dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di servizio
previsti
dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si attuano 24 ore
su
24 ed alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa giornata
lavorativa.
Tali aree funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di cui
alla
declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alla guida ed
utilizzo
di tutti i mezzi conducibili con la patente B a disposizione
dell'Azienda,
al rifornimento del carburante con le relative annotazioni scritte,
al
lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo dei
pozzetti
stradali e dei pozzi neri, alla pulizia ed alla piccola manutenzione
di
fontane e ad ogni altro servizio affidato all'Azienda.
ESEMPI
- Aiuto fuochista o conduttore
di
caldaia addetto ai
bagni
pubblici;
- autista conduttore di automezzi e macchine operatrici per
dei
quali è richiesta la patente di grado C o superiore;
- cuciniere, aiuto
la guida
cuoco;
- perforatore-verificatore;
- operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli
impianti
fissi, alle stazioni di ingrassaggio e grafitaggio, con
controllo e
sostituzione degli
ingrassatori;
- addetto al trasporto con la responsabilità della consegna
dal
mattatoio ai clienti;
delle carni
- addetto al
dei
materiali;
magazzino con compiti
di
distribuzione
e
registrazione
- gommista qualificato;
- addetti al lavaggio degli automezzi, in possesso della patente di
grado C
o superiore, cui è richiesta la movimentazione degli stessi.
LIVELLO 2°
DECLARATORIA
Lavoratori che
svolgono attività semplici che
richiedono
conoscenze
elementari del processo lavorativo: attività di carattere ripetitivo,
con
eventuale uso di veicoli, strumenti o macchinari, con autonomia
operativa
limitata all'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di
istruzioni
dettagliate e soggette a controllo diretto, con responsabilità limitata
alla
corretta esecuzione delle istruzioni impartite.
ESEMPI
- Addetti ai servizi di spazzamento, raccolta ed accessori anche
se
conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno
la
patente;
- addetti al lavaggio
movimentazione
degli stessi;
di automezzi
cui non è richiesta
la
- addetti alla pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni
scritte
cui è richiesta la guida di mezzi, addetti al diserbo manuale, anche
con
l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;
- addetti alla manutenzione degli impianti fissi e simili;
- addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,
demuscazione
ai quali non è richiesta la preparazione dei composti, ove le UU.SS.LL.
lo
consentano;
- addetti al rifornimento carburanti dei mezzi ed al
relativi
rabbocchi del livello dell'acqua, olio e gomme,
responsabilità
amministrative.
controllo e
senza
LIVELLO 1°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività elementari.
ESEMPI
- Usceri, fattorini e piantoni;
- addetti alla pulizia degli uffici;
- manovali generici;
- lavoratori assunti per svolgere mansioni riconducibili al 2°
livello,
limitatamente ad un periodo di apprendimento non superiore a quello
di
prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente
contratto.
QUADRI
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
A far data dal 1° giugno 1992, la qualifica di quadro è attribuita
ai
lavoratori inquadrati nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari
di
posizioni di importanza strategica ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione
degli obiettivi
dell'Azienda e
dimostrino un
adeguato
livello
di
professionalità e di affidabilità.
Detti lavoratori devono
possedere
conoscenze teoriche e professionali di alto livello, nonchè dei
processi e
delle metodologie gestionali aziendali e svolgere compiti di
direzione,
rappresentanza esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di
unità
organizzative o attività di primaria importanza, anche
appartenenti a
settori aziendali diversificati,
ovvero essere investiti di
funzioni
professionali specialistiche di analoga importanza
in relazione
agli
obiettivi ed alle strategie aziendali.
Tra i ruoli attribuiti ai quadri rientrano, inoltre, anche quelli
di
raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante
personale.
In aggiunta ai requisiti generali sovraindicati, i quadri devono essere
in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
1 - preparazione di base consistente nel possesso del diploma di laurea e
di
un'adeguata esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno
una
parte importante di un'intera funzione aziendale; in alternativa al
diploma
di laurea, obbligatoriamente il diploma di scuola secondaria di
secondo
grado e cinque anni di servizio nel 7° livello, oppure nell'8° livello,
per
l'eventuale riconoscimento della qualifica di quadro di 7° livello,
oppure
di 8°;
2 - capacità professionali adeguate, elevato senso di
responsabilità e
dimostrata competenza nel proprio settore in ordine alla gestione ed
allo
sviluppo delle risorse umane,
nonché alla gestione, integrazione
ed
ottimizzazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative,
anche
appartenenti a settori aziendali diversificati,
attivando e
gestendo
rapporti di considerevole rilievo con terzi; corrispondenti
responsabilità e
specifica autonomia per il raggiungimento degli obiettivi
e per
la
partecipazione al conseguimento dei risultati globali di impresa.
PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI QUADRO
L'attribuzione della qualifica di quadro viene proposta dal
Direttore
dell'Azienda, il quale, previa verifica della rispondenza ai
sovracitati
criteri delle figure professionali inquadrate nell'8° livello e nel
7°
livello, indicherà per iscritto le motivazioni che hanno determinato
la
scelta.
Della proposta di attribuzione della
data
informazione alle OO.SS. aziendali.
qualifica
di
quadro
verrà
Una volta approvata dalla Commissione Amministratrice, l'attribuzione
della
qualifica di quadro con le relative motivazioni verrà, altresì,
comunicata
ai lavoratori interessati.
MISURE DI CARATTERE RETRIBUTIVO
Le parti concordano di riconoscere ai lavoratori individuati come quadri
ai
sensi della procedura precedentemente indicata, oppure già in possesso
della
qualifica di quadro, un'indennità di funzione, anche in considerazione
che
tali lavoratori, pur essendo tenuti a registrare le presenze
giornaliere,
devono
attenersi
a
criteri
di
funzionalità
e
di
flessibilità
nell'effettuazione del proprio orario di lavoro, in relazione alle
esigenze
aziendali derivanti dalle funzioni affidate e svolte.
La suddetta indennità lorda mensile, corrisposta per quattordici
mensilità
ed utile ai fini della C.P.D.E.L. e del T.F.R., sostituisce le
precedenti
indennità previste dall'art. 13 del C.C.N.L. 19 giugno 1987
viene
stabilita nelle seguenti misure:
1°
7° livello
8° livello
giugno
1992
300.000
400.000
31
luglio
e
1994
450.000
580.000
I quadri, cui viene attribuita detta indennità lorda mensile di
funzione,
tenuto conto che il carattere delle funzioni direttive espletate ed
il
livello di responsabilità non consentono una prefissione di
parametri
temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, non hanno
titolo
alla retribuzione corrispondente alle prestazioni eccedenti l'orario
di
lavoro previsto dal presente C.C.N.L.
Inoltre, ai quadri potrà essere riconosciuto un eventuale premio
alla
qualità della prestazione, differenziato e graduabile individualmente,
da
attribuirsi in misura e con le modalità stabilite dalla Direzione
Aziendale,
fermo restando il fatto che detto premio, indipendentemente dalle
modalità
di erogazione, non sarà utile ad alcun istituto contrattuale.
L'attribuzione di tale premio, stabilito dalla Direzione Aziendale,
avviene
sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione dei risultati conseguiti
obiettivi
prefissati dall'Azienda;
nel raggiungimento
degli
- livello di competenza organizzativa e gestionale dimostrato;
- grado
di
iniziativa
e
responsabilità;
- sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali
dimostrato.
La Direzione Aziendale darà preventiva informazione
alle
sui
nominativi cui il premio alla qualità della prestazione sarà
corrisposto,
indicando i criteri che hanno presieduto a tale attribuzione.
R.S.A.
ALTRE NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Il quadro dovrà effettuare un orario strettamente correlato e
ai
propri compiti ed alla propria qualifica.
funzionale
Inoltre, il quadro avrà diritto ad accedere alla titolarità di brevetti
per
innovazioni tecniche realizzate in Azienda, nonchè avrà la possibilità
di
pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di
ricerche o
lavori relativi alle attività svolte.
Il lavoratore riconosciuto quadro, essendo la sua attività di
rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli
obiettivi
dell'Azienda, sarà informato e coinvolto circa le variazioni che
si
intendono apportare alle strutture ed al rapporto funzionale fra di esse.
L'Azienda provvederà ad interventi formativi a carattere
sistematico e
ricorrente, volti a promuovere ed incrementare l'aggiornamento
professionale
e culturale dei quadri, nonchè la loro sensibilizzazione verso i
problemi
gestionali e di relazioni sociali.
Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che i criteri, i
requisiti,
le caratteristiche, nonché il trattamento economico stabiliti dal
presente
contratto espressamente per i lavoratori quadri e, comunque, tutti gli
altri
istituti contrattuali costituiscono un trattamento unico ed
inscindibile
corrispondente pienamente alle prescrizioni della legge n. 190/1985.
Per tutto quanto non espressamente previsto (innovazioni ed
invenzioni,
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile
verso
terzi,
assegnazione temporanea a mansioni superiori o dirigenziali) si
richiamano
le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 190 del 13
maggio
1985.
Dichiarazione a verbale della C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.
Le Organizzazioni Sindacali, CGIL-CISL-UIL, impegnano le proprie
strutture a
rispondere per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della proposta
di
attribuzione della qualifica di quadro alle Direzioni Aziendali.
ALLEGATO ALLA CLASSIFICAZIONE
Norme di applicazione
La presente classificazione del personale è unica e valida per tutte
le
Aziende. Le declaratorie, le funzioni ed i profili esemplificativi
non
possono essere alterati o modificati da nessun
accordo aziendale
o
territoriale.
Le
funzioni
presente
o
profili
esemplificativi,
descritti
nella
classificazione,
costituiscono
punti
di riferimento
per
verificare
analogicamente ciascun profilo, funzione o mansione aziendale.
Il lavoratore che svolga più
ricorrente e
ripetitiva, riconducibile ad
nel
livello superiore.
mansioni,
un
di
cui
una
livello superiore,
L'espletamento di
più
mansioni
dello
professionale
riconducibili,
quindi,
allo
stesso
diritto
all'inquadramento nel livello superiore.
stesso
livello,
parte
sarà
inquadrato
valore
non
dà
L'inquadramento del personale, conformemente alla presente
classificazione e
relativi funzioni e profili esemplificativi, è un atto dovuto
di
competenza delle controparti aziendali (OO.SS. stipulanti il
presente
contratto e le Aziende).
ed
è
In presenza di divergenze circa l'esatto inquadramento
delle
figure
professionali, non richiamate nelle esemplificazioni delle declaratorie
ed,
in particolare, per quanto concerne l'inquadramento di eventuali
figure
atipiche si farà ricorso alle parti stipulanti il C.C.N.L.
Ove il lavoratore si ritenga non adeguatamente inquadrato, potrà
ricorrere
alla procedura per le vertenze individuali prevista dal C.C.N.L. e
dalle
norme di legge vigenti in materia.
Norma transitoria
1) Le mutate situazioni organizzative, la diversificazione dei servizi,
le
esigenze dell'utenza rivolte a fruire di servizi più efficaci ed
economici,
le innovazioni tecnologiche,
il più elevato grado di scolarità
dei
lavoratori, la mutata situazione socio-economica, assommati all'esigenza
di
realizzare l'obiettivo dell'unificazione dei contratti pubblico e
privato,
determinano l'esigenza di affrontare la classificazione del personale con
un
progetto innovativo.
2) La nuova classificazione deve essere in grado di soddisfare le
esigenze
derivanti dalle prevedibili evoluzioni aziendali nei prossimi anni,
alla
luce di quanto espresso negli obiettivi politici del C.C.N.L.
3) Le parti convengono sull'obiettivo di definire una nuova
classificazione
che risponda alle esigenze sopraevidenziate e si impegnano a definire
il
nuovo articolo classificatorio nell'ambito della vigenza contrattuale,
fermo
restando il rispetto delle compatibilità economiche.
4) I lavori per l'identificazione della nuova normativa
classificatoria
dovranno iniziare entro il 31 marzo 1992 e potranno considerare
anche
ipotesi
di
raggruppamento
di
aree
professionali,
riconoscendone
articolazioni, figure professionali campione e loro profili, tendendo
alla
ricomposizione di professionalità e modalità di sviluppo professionale.
A questo fine, le parti decidono di costituire un'apposita
Commissione
nazionale mista che procederà ad una analisi di alcune realtà
aziendali
significative, corrispondenti alle seguenti tipologie:
aree metropolitane, medie, piccole.
5) Le parti si danno atto che l'inquadramento dei lavoratori e
l'attuale
assetto classificatorio, di cui all'art. 10 del presente contratto,
restano
integralmente in atto sino all'entrata in vigore della nuova
classificazione
e non possono essere alterati o modificati, da nessun accordo
aziendale o
territoriale, salvo quanto previsto dal punto successivo.
6) Al fine di rendere la nuova classificazione più aderente alle
diverse
realtà organizzative ed alla diversificazione dei servizi, le
parti, a
livello aziendale, qualora rilevassero figure professionali che
esprimano
particolari valori di difficile identificazione negli attuali
profili,
trasmetteranno segnalazione motivata alla Commissione Nazionale.
Detta Commissione nella sua piena autonomia qualora, ravvisi
l'effettiva
impossibilità di trovare una congrua collocazione contrattuale delle
figure
oggetto delle segnalazioni e qualora ritenga di non poter attendere
la
definizione della nuova classificazione, potrà individuare
appropriate
soluzioni in termini di riconoscimenti economici.
Detti
riconoscimenti hanno
la caratteristica della
transitorietà
e
cesseranno la loro efficacia e/o validità all'entrata in vigore della
nuova
classificazione.
Art. 11 - Mutamento di mansioni
1 - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato
assunto od a quelle corrispondenti al livello
superiore
che
abbia
successivamente acquisito
ovvero a mansioni
equivalenti alle
ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2 - Potrà essere, altresì, assegnato a mansioni inerenti ad altro
livello
purchè ciò non comporti peggioramento economico o morale per
sua
condizione.
3 - Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso
sia
chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue
livello
superiore, ha diritto al trattamento spettantegli a norma
presente
contratto in caso di promozione.
la
mandato,
del
del
L'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto
(malattia, infortunio, aspettativa, servizio militare, etc.), dopo
un
periodo di tre mesi di effettivo servizio.
Dell'affidamento delle mansioni di categoria superiore sarà data
contestuale
informazione scritta
al lavoratore ed alle
Organizzazioni
Sindacali
aziendali facenti capo
firmatarie
del presente contratto.
alle Organizzazioni Sindacali
nazionali
4 - Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva
ad
un'altra se non per ragioni tecniche, organizzative e produttive,
fermo
restando quanto previsto dall'art. 22 della legge n° 300/1970.
5 - L'Azienda dovrà
livello
mediante lettera.
comunicare
al
lavoratore
il
passaggio
di
SEZIONE B - RETRIBUZIONE
Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni
1 - La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente ed
di
essa sono determinati secondo le norme contrattuali.
i minimi
2 - Con l'espressione «retribuzione base» si intendono i minimi
determinati
per i vari livelli di lavoratori come previsto dall'art. 15.
3 - Con l'espressione «retribuzione individuale» si intende la
retribuzione
maggiorata
in forza
degli aumenti di anzianità,
dell'indennità
di
contingenza successiva al 31 dicembre 1976, nonché dell'indennità
speciale
aziendale.
4 - Con l'espressione «retribuzione globale» si intende la somma
della
retribuzione individuale e delle indennità a carattere fisso e
continuativo,
con l'esclusione delle somministrazioni in natura
e delle
indennità
sostitutive di esse, nonchè con l'esclusione di quanto corrisposto a
titolo
di rimborso spese anche se forfettizzato, dell'indennità maneggio
denaro e
dell'indennità mezzo di trasporto.
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile
1 - La retribuzione
stabilito
mensile
sarà
corrisposta
in
un
giorno
dall'Azienda, compreso tra il 27 e l'ultimo giorno del mese cui
la
retribuzione stessa si riferisce; qualora nel giorno stabilito ricorra
una
festività, un sabato, il pagamento della retribuzione (comprese la 13ª e
la
14ª mensilità) viene anticipato automaticamente al primo giorno utile,
salvo
situazioni aziendali preesistenti.
2 - Le ore straordinarie, le assenze e tutti gli altri elementi
variabili
della retribuzione verranno conteggiati in rapporto alle diverse
necessità
organizzative aziendali e, comunque, non oltre la corresponsione
della
retribuzione del mese successivo.
Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
1 - La
retribuzione oraria,
nei
suoi vari
aspetti
come
definiti
dall'art. 12, si ottiene dividendo per 156 la retribuzione mensile.
2 - La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la
retribuzione
oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per
numero
dei giorni lavorativi della settimana previsti nelle singole
organizzazioni
del lavoro aziendali.
il
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
1 - La retribuzione base mensile, comprendente tutti i punti di
contingenza
maturati al 31 dicembre 1976, l'indennità speciale contrattuale di L.
10.000
e l'E.D.R. di L. 18.572, di cui all'accordo nazionale
interfederale 6
maggio 1988, risulta, alla data del 1° gennaio 1992, dalla tabella
n° 1
allegata al presente articolo.
2 - Nella retribuzione base così determinata vanno trasferiti gli
importi
derivanti dall'E.D.R. previsto dal Protocollo di accordo 15 novembre
1989,
con le cadenze indicate nella tabella n° 2 allegata al presente articolo.
3 - A far data
un
dal 1°
gennaio 1992
viene
riconosciuto,
come
E.D.R.,
aumento economico mensile i cui importi e le cadenze di corresponsione
sono
indicati nella tabella n° 3 allegata al presente articolo.
Detto E.D.R. va assoggettato a contribuzione C.P.D.E.L.
computabile
soltanto ai fini del T.F.R., della 13ª e 14ª mensilità.
ed è
4 - Alla data del 1° luglio 1994;
l'importo complessivo
dell'E.D.R.
richiamato nel precedente punto 3 va trasferito nella retribuzione
base.
Pertanto, alla data del 31 luglio 1994, tenendo conto del
trasferimento
dell'E.D.R. di cui al protocollo 15 novembre 1989, la retribuzione
base é
quella indicata nella tabella n° 1 sopracitata.
5 - L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni) è
stata
regolata dalla legge 26 febbraio 1986, n° 38, dall'Accordo
interconfederale
22 maggio 1990 e dalla legge 13 luglio 1990, n° 191 e sarà
disciplinata
esclusivamente dalle norme interconfederali e/o dalle disposizioni di
legge
che dovessero intervenire sulla materia.
Norma transitoria.
A copertura dei periodo 1° agosto 1990 - 31 dicembre 1991 vanno
corrisposte
al personale le somme «una tantum» sottoindicate:
L.
L.
L.
L.
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
al
al
al
al
1°
3°
5°
7°
e
e
e
e
2°
4°
6°
8°
livello
livello
livello
livello
Le suddette somme «una tantum» sono comprensive di ogni
qualsiasi
competenza derivante dal C.C.N.L. per il periodo indicato.
e
Ai lavoratori assunti dopo il 1° agosto 1990 ed a quelli collocati
in
quiescenza o cessati dal servizio tra il 1° agosto 1990 ed il 31
dicembre
1991 spettano tanti diciassettesimi della «una tantum» quanti sono i
mesi
interi di servizio prestati.
Le frazioni
non
di
mese
non superiori a quindici
giorni
di
calendario
saranno calcolate,
uguali o
superiori.
mentre saranno considerate come mese intero
se
In caso di passaggio di livello, le somme «una tantum» spettanti
ai
lavoratori interessati vanno corrisposte in misura proporzionale al
periodo
di lavoro prestato nei rispettivi livelli di appartenenza.
All'atto della corresponsione dell'« una tantum» verrà trattenuta ad
ogni
lavoratore che non sia
iscritto ad alcuna
Organizzazione
Sindacale
stipulante o firmataria dei C.C.N.L. e che non abbia dato
disposizione
contraria all'Azienda entro il 31 dicembre 1991, la somma di lire
diecimila
(L. 10.000) da versare entro il mese successivo alla trattenuta sui
c/c
n° 11730 aperto presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni di Roma
Via
Abruzzi, 10 intestato a F.L.F.P./C.G.I.L., F.I.T./C.I.S.L. e
UILTRASPORTI.
Allegato all'art. 15
Tabella n. 1
base
Livello
Retribuzione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
1.1.1992
1.1.1993
1.1.1994
1.7.1994
31.7.1994
479.572
570.572
620.572
683.572
782.572
895.572
1.028.572
1.178.572
525.151
625.519
680.572
749.888
858.993
983.361
1.129.940
1.294.783
571.151
680.467
740.572
816.204
935.414
1.071.151
1.231.309
1.410.993
798.151
955.137
1.040.572
1.147.624
1.309.964
1.509.261
1.732.979
1.989.843
851.572
1.019.242
1.110.572
1.224.992
1.399.122
1.611.682
1.851.242
2.125.422
Tabella n. 2
1989
Livello
1°
2°
3°
4°
5°
6°
E.D.R. Accordo 15 novembre
1.1.1993
1.1.1994
31.7.1994
45.579
54.947
60.000
66.316
76.421
87.789
46.000
54.948
60.000
66.316
76.421
87.790
53.421
64.105
70.000
77.368
89.158
102.421
7°
8°
101.368
116.211
104.369
116.210
Tabella n. 3
E.D.R.
118.263
135.579
Aumento retributivo
Par. Liv.
Totale
1.1.92
1.7.92
1.1.93
1.7.93
1.1.94
100
1°
227.000
121
2°
274.670
132
3°
300.000
146
4°
331.420
165
5°
374.550
193
6°
438.110
221
7°
501.670
255
8°
578.850
52.966
30.267
30.267
45.400
68.100
64.090
36.623
36.623
54.934
82.400
70.000
40.000
40.000
60.000
90.000
77.331
44.189
44.189
66.284
99.427
87.395
49.940
49.940
74.910
112.365
102.225
58.415
58.415
87.622
131.433
117.056
66.889
66.889
100.334
150.502
135.065
77.180
77.180
115.770
173.655
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
1 - Per i lavoratori divenuti effettivi, dopo aver superato il periodo
di
prova o dopo il rapporto a termine, l'anzianità decorre, a tutti gli
effetti
del presente contratto, dal primo giorno dell'assunzione e la
relativa
competenza economica verrà erogata al 1° gennaio di ogni biennio, a
partire
dai 1° gennaio 1989.
2 - L'anzianità del lavoratore si computa ad anni interi senza tener
conto
dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli
effetti.
Le eventuali frazioni di biennio si computano in ventiquattresimi;
le
frazioni di mese non superiori a quindici giorni di calendario non
saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come mese intero se uguali
o
superiori.
3 - Le
dalle
particolari
anzianità
convenzionali,
concesse
liberamente
Aziende all'atto dell'assunzione del lavoratore o successivamente,
avranno i
soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
4 - Al personale competono aumenti biennali per anzianità della durata e
per
gli importi indicati nella tabella seguente:
Livello
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
Aumento massimo
per anzianità
N. bienni di
erogazione
295.000
342.000
370.000
405.000
465.000
525.000
605.000
675.000
10
10
10
10
11
11
12
12
Aumento da
erogarsi per
ogni biennio
compiuto
29.500
34.200
37.000
40.500
42.273
47.728
50.417
56.250
5 - Al personale che cessa dai servizio verranno applicate
sull'ultima
retribuzione le disposizioni di cui al precedente punto 2.
6 - Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l'importo
in
cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza.
I successivi scatti saranno integralmente riferiti al nuovo livello fino
al
raggiungimento della cifra prevista da tale nuovo livello di
appartenenza,
fermo restando che la somma da erogare a titolo di anzianità deve
essere
pari alla differenza tra l'importo maturato e quello previsto per il
nuovo
livello.
7 - Al personale collocato in quiescenza verrà riconosciuta nell'ultimo
mese
di retribuzione la frazione di aumento periodico maturato,
considerato, a
tale effetto, compiuto il mese iniziato.
Art. 17 - Tredicesima mensilità
1 - L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori,
una
13ª mensilità pari alla retribuzione globale.
2 - Nel caso
il
di inizio o di
cessazione
entro il 20 dicembre,
del rapporto di lavoro
durante
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi
13ª
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
della
3 - Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non
saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come mese intero se uguali
o
superiori.
Art. 18 - Quattordicesima mensilità
1 - L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, in occasione
dell'inizio
del periodo delle ferie estive ed, in ogni caso, non oltre il 31 luglio,
una
14ª mensilità pari alla retribuzione globale.
2 - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della
14ª
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
3 - Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non
saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come mese intero se uguali
o
superiori.
SEZIONE C - INDENNITA' E PROVVIDENZE VARIE
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie
A) Indennità mezzo di trasporto
Qualora l'Azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo
di
trasporto
per
servizio,
sarà tenuta a corrispondergli
un'indennità
chilometrica da contrattare in sede aziendale con riferimento alle
tabelle
A.C.I.
B) Rimborso spese per testimonianza
E' corrisposta la
chiamato
dall'Azienda quale
del
normale
teste
retribuzione
in
cause
globale
civili
o
ai
penali
lavoratore
in
dipendenza
servizio.
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale
di
lavoro, ha diritto, inoltre, al rimborso di tutte le spese di
vitto,
alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
La normale retribuzione globale è corrisposta anche
designato
giudice popolare.
al lavoratore
C) Trasferta
Il trattamento spettante al personale in trasferta e la definizione dei
casi
in cui il lavoratore dovrà ritenersi in trasferta sono demandati
alla
contrattazione aziendale.
Per le spese non
determinato
come segue:
documentabili viene riconosciuto
un rimborso
- 2% della retribuzione base mensile del 2° livello, maggiorata
della
relativa contingenza, per trasferte che richiedano il pernottamento
fuori
sede;
- 1% per trasferte di
richiedano
pernottamento.
durata
superiore alle
otto ore
che non
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno
parte
della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto.
Il lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto
ad
un anticipo superiore all'indennità complessiva prevista; i
conguagli
saranno effettuati entro le settantadue ore successive al rientro
del
lavoratore in sede.
D) Indennità maneggio denaro
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali
oneri
per errori, ha diritto ad un'indennità del 5% della retribuzione base.
Tale indennità
sostituisce
verrà
corrisposta
pro-rata
anche
a
chi
temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.
E) Alloggio
La concessione dell'alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze
di
lavoro, l'Azienda chiedesse l'abitazione in loco dovrà essere gratuita.
Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonchè le
eventuali
somministrazioni in natura ad esse relative, saranno regolate da
convenzioni
particolari da stipulare in sede aziendale.
Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad
indennizzi o
risarcimenti da qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca
cessi
di appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
F) Sede di lavoro
Qualora dei lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare
servizio
fuori della sede abituale di lavoro ed in località non servita da
mezzi
pubblici, le parti aziendali si incontreranno per individuare
idonee
soluzioni.
G) Indennità sgombero neve
Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il
15
ottobre, un'indennità limitatamente al personale ad detto
all'espletamento
di tale servizio.
Un'indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra,
sarà
contrattata anche per il personale che espleta servizi collaterali
allo
sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti quei
servizi
espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto
ed
immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.
H) Rinnovo patente guida
Le Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese
relative
alle visite mediche e psicotecniche ed alla vidimazione e rinnovo
della
patente, della quale sia richiesto il possesso per la
automezzi
aziendali, purchè la guida di tali mezzi sia ricorrente.
guida di
Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla
conduzione
degli impianti in genere, per i quali è prevista per legge una patente
od
attestati vari.
I) Indennità di reperibilità
Allo scopo di garantire la continuità funzionale e la sicurezza
degli
impianti
e delle attrezzature,
non presidiati
ventiquattro ore
su
ventiquattro, viene istituita un'indennità di reperibilità.
Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di
reperibilità
verranno stabilite dall'Azienda, previo confronto con le
Organizzazioni
Sindacali.
Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà
data
comunicazione attraverso apposito ordine di servizio.
Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di
una
settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni quattro settimane.
Il lavoratore
lavoro
prontamente.
in
caso
di
chiamata
dovrà
essere
sul
posto
di
Il compenso relativo al servizio di reperibilità, compreso
l'importo
forfettario per il viaggio ed il tempo minimo d'intervento, saranno
oggetto
di contrattazione aziendale. Comunque, l'indennità di reperibilità non
potrà
essere inferiore a quanto segue:
- per le giornate di riposo
(domeniche e festive)
L.12.000;
- per le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta)
L. 9.000;
- per le giornate feriali oltre l'orario di lavoro già prestato L. 3.500.
Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata, nel caso
di
servizio di reperibilità, saranno regolarmente retribuite secondo le
norme
sul lavoro straordinario previste dal vigente contratto.
L) Mensa
Nelle Aziende in cui non sia in essere il servizio di mensa, le parti
si
incontreranno a livello aziendale per ricercare, tenendo conto
delle
particolarità del servizio, soluzioni atte a realizzare il servizio
mensa,
il quale, se ritenuto opportuno, va collegato con le altre
strutture
esistenti nel territorio.
L'irrealizzabilità del servizio mensa non può
corresponsione
di indennità sostitutive.
determinare la
M) Indennità «acqua alta» di Venezia
Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, una
indennità
limitatamente al personale addetto all'organizzazione ed
all'espletamento
del servizio.
Art. 20 - Indumenti di lavoro
1 - La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con
le
Rappresentanze Sindacali Aziendali.
2 - La fornitura degli indumenti, nonchè di tutti gli altri strumenti
di
lavoro, dovrà avvenire esclusivamente e direttamente da parte
dell'Azienda.
Essi dovranno essere usati esclusivamente per l'espletamento dei
compiti
d'istituto.
3 - Le Aziende sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto
il
personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate
in
ogni singola Azienda con riferimento alla struttura ed
all'organizzazione
del lavoro.
4 - Gli oggetti di vestiario
devono essere indossati
dal
personale
obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio; il personale
stesso
é tenuto a curare la buona conservazione e la pulizia degli indumenti.
5 - Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o
acquisto
in sostituzione degli indumenti.
buoni
Dichiarazione a verbale.
In relazione ai problema dei lavaggio degli indumenti dei lavoratori ed
ai
possibili riflessi igienico-sanitari, le parti firmatarie concordano
sulla
urgente necessità di una pronuncia in materia del Ministero della Sanità
al
fine di chiarire le categorie eventualmente interessate e le modalità
di
lavaggio.
La formulazione dei quesito sarà concordata ed inviata entro il
31.12.1991.
SEZIONE D - ORARIO DI LAVORO
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro
1 - La durata
tutti i
lavoratori.
settimanale del
lavoro
è
di
trentasei
ore
per
2 - Nei reparti a ciclo continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, di
norma
i turni saranno quattro ogni giorno, di sei ore lavorative
continuative
ciascuno.
Per esigenze legate alle specifiche realtà
logistiche
ed
organizzative,
le Aziende,
sentita la competente autorità,
potranno
articolare diversamente i turni, previo confronto con le
Organizzazioni
Sindacali Aziendali.
3 - Per i lavoratori che prestano servizio per cinque giorni alla
settimana,
l'orario di lavoro è convenzionalmente fissato in ore 7,12 giornaliere.
4 - A livello aziendale, attraverso il confronto tra le parti,
potranno
essere individuati posti di lavoro ad orario ridotto (part-time). Tali
posti
potranno essere coperti da personale interno che ne faccia
esplicita
richiesta, o da personale esterno assunto per ricoprire tali specifici
posti
di lavoro.
Il personale interno può essere trasferito ad orario ridotto per una
sola
volta nell'arco dell'attività lavorativa e per un periodo predeterminato
di
tempo.
Comunque, l'orario ridotto sarà attuato solo per quei servizi aziendali
ove
esista la possibilità di attuare orari differenziati.
In ogni caso, è fatto divieto assoluto, così come prescrive la
di
impiegare personale che effettua l'orario ridotto (part-time) in
prestazioni
straordinarie.
Per quanto non espressamente indicato, valgono tutte
della
legge tutelante questo tipo di prestazione.
legge,
le disposizioni
Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro
1 - L'articolazione dell'orario giornaliero di
stabilita
dall'Azienda con apposito ordine di servizio,
le
Rappresentanze Sindacali Aziendali.
lavoro
previo
viene
confronto
con
2 - L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora fissata dall'Azienda
per
l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro per
l'inizio
delle prestazioni; condizione indispensabile per l'ordinato
svolgimento
dell'attività aziendale è, in ogni caso, la disponibilità operativa
del
lavoratore per l'intera durata dell'orario di lavoro, al fine di
adempiere
la mansione giornalmente affidata.
3 - Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti
di
lavoro, doccia, etc., dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario
di
lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle
esigenze
legate alle realtà logistiche ed organizzative.
4 - Nei turni continui avvicendati il personale non
il
lavoro fino a quando sia stato sostituito.
dovrà
abbandonare
5 - I lavoratori impiegati in turni ciclici mensili dovranno fruire di
un
intervallo corrispondente a due turni di lavoro, fatte salve le esigenze
di
cui al precedente punto 4.
Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di
forza
maggiore non previste dal presente contratto e che non
dipenda
da
provvedimenti
disciplinari,
il
lavoratore
resterà
a
disposizione
dell'Azienda, la quale potrà adibirlo ad altro lavoro, fatte salve, in
ogni
caso, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 11.
Art. 24 - Assenze e permessi
1 -
Assenze e permessi
Il lavoratore non può abbandonare il
autorizzato
dal proprio superiore.
lavoro se non
debitamente
2 - Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia
in
grado di avvertire l'Azienda preventivamente, deve farlo nello stesso
giorno
in cui ha inizio l'assenza, salvo in caso di comprovata forza maggiore.
3 - In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà
farla
controllare dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i
quali sono tenuti, a norma di legge, a compierlo.
di
4 - In ogni caso, il lavoratore rimasto assente è tenuto ad
avvertire
l'Azienda del suo rientro in servizio al più tardi entro la sera
precedente.
5 - Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal
lavoro
per tre giorni di seguito, salvo in caso di comprovata forza maggiore,
sarà
considerato dimissionario.
6 - Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare,
per
giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di
corrispondere
o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non saranno
computati
in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta
del
lavoratore.
7 - Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto
familiare
riguardante sia parenti che affini (decesso di genitore, coniuge,
figlio,
fratello od altro familiare fino al 2° grado purchè convivente con
il
lavoratore) e semprechè il lutto familiare non intervenga in periodo
di
ferie o di malattia del lavoratore, l'Azienda è tenuta a retribuire, per
tre
giorni lavorativi, il periodo di permesso concesso.
Per i parenti ed affini non conviventi, fino al 2° grado,
di
permesso concesso è pari ad un giorno lavorativo.
il periodo
8 - Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo
relativo
alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
9 - Si considerano ingiustificate
del
presente articolo.
10 -
le
assenze non autorizzate ai
sensi
Congedo matrimoniale
Al lavoratore effettivo che contrae matrimonio viene concesso un
permesso
retribuito pari a quindici giorni lavorativi da usufruire entro
trenta
giorni dalla data del matrimonio.
Al lavoratore in prova, con contratto a tempo indeterminato, detto
permesso
sarà considerato retribuito per i primi sette giorni e non retribuito
per i
successivi otto giorni; durante il permesso, il periodo di prova
il
rapporto di lavoro rimangono sospesi a tutti gli effetti.
Il
il
lavoratore
assunto con contratto di
formazione
é
equiparato,
ed
per
congedo matrimoniale, al lavoratore effettivo. Il lavoratore assunto
con
contratto a termine è equiparato, per il congedo matrimoniale, al
lavoratore
in prova.
Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale di cinque
il
periodo di permesso sarà pari a tredici giorni lavorativi.
giorni,
Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.
11 - Permessi ai lavoratori
(legge
n° 816/1985)
chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Il lavoratore di cui all'articolo è tenuto a documentare la
convocazione e
l'avvenuta partecipazione ai lavori degli organismi di cui fa parte.
Art. 25 - Diritto allo studio
1 - La promozione
di
corsi
aziendali
e/o
interaziendali
per
la
qualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, sarà
oggetto
delle relazioni sindacali previste dal livello regionale.
2 - I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio
in scuole di istruzione
primaria,
secondaria
e
di
qualificazione
professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi
settimanali.
3 - L'Azienda richiederà la produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.
4 - In attuazione del comma 2° dell'art. 10, legge 20 maggio 1970, n°
300, i
lavoratori che documentino la frequenza ai corsi di scuole
statali o
parificate, in occasione degli esami, otterranno per messi retribuiti
nelle
seguenti misure:
- per gli esami di licenza di scuola media inferiore:
il
personale che presta servizio in settimana lunga ed
il
rimanente personale;
10
8
giorni per
giorni
per
- per gli esami di scuole professionali legalmente riconosciute: 10
giorni
per il personale che presta servizio in settimana lunga ed 8 giorni per
il
rimanente personale;
- per gli esami di licenza di scuola media superiore: 15 giorni per
il
personale che presta servizio in settimana lunga e 13 giorni per
il
rimanente personale;
- per ogni esame universitario sostenuto: 2 giorni per ogni esame.
5 - Inoltre, l'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori effettivi
che
frequenteranno corsi scolastici, professionali attinenti ai servizi
erogati
ed all'attività aziendale un totale di ore lavorative, da calcolarsi
nella
misura di 7,5 (sette e mezzo) ore annuali per ciascun lavoratore
previsto
dalla tabella numerica allegata al bilancio preventivo dell'anno,
previo
accordo con le R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente
C.C.N.L.
In ogni caso, ciascun lavoratore che frequenta i corsi di cui sopra non
può
avere diritto a più di 150 ore lavorative per anno scolastico.
6 - I permessi di cui al precedente comma possono
dai
lavoratori per un massimo di 2 ore giornaliere.
essere
usufruiti
7 - Il diritto a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al
presente
articolo può essere esercitato dai lavoratori iscritti a corsi per
il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o diploma
di
laurea, per la durata legale prevista, aumentati di 2 anni.
8 - Per i nuovi assunti, che continuino lo studio intrapreso per
conseguire
i suddetti diplomi, le agevolazioni scolastiche possono essere
esercitate,
analogamente ai nuovi iscritti, togliendo il numero degli anni di corso
già
superati; per il diploma di laurea, gli anni da togliere sono relativi
agli
anni di iscrizione in corso.
9 - I lavoratori, che hanno già conseguito il diploma di scuola
secondaria
superiore o diploma di laurea, possono ottenere permessi limitatamente
ai
giorni d'esame, purchè siano iscritti a corsi di specializzazione
attinenti
al diploma conseguito.
10 - Agli effetti della retribuzione, dette ore saranno calcolate
ore
feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore.
11 - Tutti gli accordi
alla
presente normativa.
aziendali
esistenti
dovranno
come
uniformarsi
12 - Analoghi permessi, previsti al punto 4, saranno concessi ai
lavoratori
che si presenteranno a sostenere esami di fine anno come privatisti.
SEZIONE E - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno
1 - La prestazione giornaliera ordinaria dei lavoratore, esclusa
quella
inserita in turni continui avvicendati per lavorazioni a ciclo
continuo
degli impianti fissi
e/o
mobili etc.,
deve,
di norma,
svolgersi
continuativamente nelle ore diurne dalle ore 6 alle ore 22.
Qualora funzionalità ed esigenze di servizio lo richiedano, il
lavoratore è
tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera anche in ore
notturne
(22-6).
Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio
lo
richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua anche
oltre
l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto
massimo
di 135 (centotrentacinque) ore annuali individuali, con una
prestazione
straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in
materia
(di norma, due ore giornaliere).
Tale tetto di 135 ore non cumulabili pro-capite potrà essere
eccezionalmente
superato per esigenze di servizio, previo confronto con le
Organizzazioni
Sindacali.
2 - Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere
al
lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di servizio
di
carattere urgente ed imprevedibile.
Per una valutazione della corretta applicazione di tali principi le
Aziende
comunicheranno,
trimestralmente,
alle istanze
sindacali
le
notizie
riassuntive del lavoro straordinario. Tali informazioni saranno, di
norma,
fornite analiticamente per area o reparto.
3 - Lavoro
le
ore 6.
notturno
è quello
prestato dal lavoratore tra le
ore 22
e
4 - Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia
in
turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del
37%
della retribuzione individuale oraria.
Il personale impegnato a svolgere lavoro notturno dovrà essere dotato
di
apparecchi ricetrasmittenti che assicurino il collegamento con l'Azienda.
5 - Detta maggiorazione è onnicomprensiva e compensa, per tanto, ogni
altro
istituto contrattuale previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali,
quali
13ª e 14ª mensilità, ferie, malattie, infortuni, festività
infrasettimanali,
permessi comunque retribuiti, trattamento di fine rapporto e di
preavviso,
etc., fatta esclusione per l'indennità domenicale.
6 - Lavoro
durata
straordinario è quello
compiuto dal lavoratore oltre
la
giornaliera normale di lavoro; esso non può essere sostituito da
altrettanto
riposo,
fatta
salva
esplicita
richiesta
del lavoratore
accordata
dall'Azienda. In questo caso, non verrà corrisposta alcuna maggiorazione.
7 - Il lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal
lavoratore,
sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua
prestazione
di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6.
8 - Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la
retribuzione
individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti, per tutte le
ore
di effettivo lavoro prestato:
lavoro straordinario diurno
lavoro straordinario notturno
30%
50%
9 - I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con
quelli
previsti dall'art. 27.
Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale
1 - Il lavoratore è tenuto a prestare
festivi o
considerati tali dal successivo art. 30.
servizio
2 - Il lavoro festivo viene compensato con
individuale
oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
lavoro
lavoro
diurno
festivo
notturno festivo
la
nei
giorni
retribuzione
65%
75%
3 - I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con
quelli
previsti dall'art. 26.
4 - Lavoro domenicale
Ai lavoratori che prestano servizio domenicale normale - in turni con
riposo
settimanale fissato in altro giorno, al fine di garantire la continuità
dei
servizi d'istituto - è riconosciuta un'indennità pari a L. 8.000.
Tale indennità verrà corrisposta per
effettivo
ogni
giorno
domenicale
di
svolgimento della mansione ed ha le seguenti caratteristiche:
a) è onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni altro istituto
contrattuale
previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali, quali 13ª e 14ª
mensilità,
ferie, malattie, festività infrasettimanali, permessi comunque
retribuiti,
etc.;
b) assorbe, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi altra indennità di
mansione
o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in altra sede;
c) è cumulabile con le maggiorazioni previste dagli istituti
contrattuali
del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie, fatta eccezione
per
le prestazioni di lavoro straordinario festivo che, invece, assorbono
tale
indennità domenicale;
d) tale indennità non è cumulabile
continui
avvicendati, che viene assorbita;
con
l'indennità
e) tutti gli accordi aziendali esistenti dovranno
presente
normativa.
per
turni
uniformarsi alla
5 - Ogni ora di lavoro straordinario, prestata in giornata festiva oltre
la
durata del normale orario di lavoro, viene compensata con la
retribuzione
individuale maggiorata delle seguenti percentuali:
lavoro straordinario
lavoro straordinario
diurno festivo
notturno festivo
65%
75%
Art. 28 - Indennità turni ciclici continui ed avvicendati
1 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei ciclici, continui
ed
avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con spostamento
del
riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 6% (sei) della
sola
retribuzione base del livello di appartenenza.
2 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici,
ed
avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con riposo
domenicale -
continui
è riconosciuta un'indennità pari al
retribuzione
base del livello di appartenenza.
4%
(quattro) della sola
3 - Tali indennità verranno corrisposte nella misura di 1/22 del loro
valore
mensile, in caso di tre turni su 24 ore; qualora i turni ciclici
continuati
avvicendati si svolgano in quattro turni su 24 ore, le indennità
turno
verranno corrisposte nella misura di 1/26 per ogni giorno di
effettivo
svolgimento della mansione.
Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono onnicomprensive e
compensano,
pertanto, ogni altro
istituto
contrattuale previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali, quali 13ª e
14ª
mensilità, ferie, malattia, infortuni, festività infrasettimanali,
permessi
comunque retribuiti, etc.;
b) assorbono, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi altra indennità
di
mansione o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in altra
sede;
c) sono
cumulabili
con
le
maggiorazioni
previste
dagli
istituti
contrattuali del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie;
d) sono assorbite e sostituite, nelle giornate domenicali lavorate,
dalla
specifica indennità prevista per il lavoro domenicale.
SEZIONE F - CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Art. 29 - Contrattazione aziendale
PRODUTTIVITA'
A far tempo dal 1° gennaio 1992, le presenti disposizioni sostituiscono
le
norme di cui all'art. 32 del C.C.N.L. 19 giugno 1987 e quelle
contenute
nell'accordo nazionale interfederale 6 maggio 1988; annullano gli
effetti
economici degli accordi sulla produttività a livello aziendale,
mentre
confermano i risultati e gli impegni previsti dagli stessi.
Le parti concordano di istituire, a far tempo dal 1° gennaio 1993, un
premio
di produttività collegato al raggiungimento di obiettivi derivanti
da
progetti triennali sui quali la Direzione Aziendale tratterà con
le
Organizzazioni Sindacali (determinazione dei nuovi standard,
modifiche e
trasformazioni organizzative, unità orarie di lavoro e relativo costo
con
conseguente ipotesi di scostamento di spesa) per stipulare un
accordo
aziendale,
copia del quale verrà trasmessa
ai rispettivi
organismi
rappresentativi a livello nazionale.
Entro 15 giorni dal ricevimento di tale accordo, un'apposito
osservatorio
della produttività costituito da tre rappresentanti della Federambiente,
tre
delle Organizzazioni Sindacali ed un Presidente
scelto tra
esperti,
esaminerà l'accordo al fine di emettere un parere di congruità rispetto
alle
disposizioni della norma contrattuale.
Qualora, entro il termine su indicato, l'osservatorio non esprima la
propria
valutazione, l'accordo in questione potrà essere applicato dall'Azienda.
I progetti soprarichiamati devono consistere in provvedimenti
atti
a
realizzare risultati concreti ed oggettivamente quantificabili,
finalizzati
al miglioramento della gestione aziendale in termini
di
efficienza,
efficacia ed economicità riscontrabile in una effettiva riduzione dei
costi.
Le Aziende dovranno esplicitare nel bilancio
obiettivi
annuali previsti dai progetti triennali di
relativo
accordo sindacale aziendale.
di
previsione
produttività
gli
e
dal
Tale procedura consente di verificare l'andamento dei progetti triennali
di
produttività, e, quindi, i risultati raggiunti ogni anno per
la eventuale e successiva erogazione, secondo le modalità sottoindicate.
All'osservatorio
le
suddetto
le
Aziende
sono
tenute
ad
inviare
certificazioni attestanti i risultati raggiunti annualmente.
Ai fini applicativi si dovrà porre in essere la seguente metodologia
basata
sulla costruzione di standard e sulla valutazione a consuntivo annuale
degli
scostamenti riscontrati:
1) la Direzione Aziendale dovrà identificare le unità elementari di
gestione
(centri di costo in contabilità analitica) allo scopo di quantificare
il
relativo numero di unità orarie di lavoro ed il relativo costo;
2) per ciascuna unità elementare si provvederà ad accertare il
prodotto,
valutandolo in termini di quantità (esempio: tonnellate rifiuti
raccolti,
km. spazzati, etc.);
3) nelle unità elementari in cui non sia possibile compiere una
valutazione
quantitativa di prodotto, verrà preso a riferimento il carico
di
lavoro inteso come numero medio annuo di ore lavorative a
disposizione
dell'unità suddette;
4) per ciascuna unità elementare
relativa
composizione di costi;
si
provvederà a
teorico
determinare la
5) per una o più unità, la Direzione, consultate le Organizzazioni
Sindacali
aziendali, provvederà a fissare, in termini progettuali, gli obiettivi
per
l'anno riferibili ai progetti triennali;
6) a consuntivo di ogni anno, la Direzione provvederà a calcolare
gli
scostamenti tra i risultati effettivi ottenuti e quelli assunti
come
standard di riferimento nelle singole unità, sia per quantità, sia per
costi
unitari,
sia per costi complessivi.
Tali calcoli saranno
messi
a
disposizione delle Organizzazioni Sindacali aziendali;
7) il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per ogni singolo anno
dovrà,
comunque, consentire un recupero di risorse economicamente
quantificabili
quale presupposto indispensabile per dar luogo all'erogazione del premio
di
produttività.
Delle risorse economiche recuperate di cui sopra, sarà destinata
ai
lavoratori una quota globale pari ad un terzo di quanto recuperato.
Tale
quota
annua non potrà
superare,
comunque, l'importo mensile
della
retribuzione base del livello d'inquadramento di ogni lavoratore
interessato
nei valori in atto ai 31 dicembre dell'anno di riferimento.
L'erogazione sarà proporzionale ai risultati raggiunti,
preventivamente
determinati, fermo restando che in assenza di risultati nessuna
spettanza
verrà riconosciuta ai lavoratori.
Le partì, a livello aziendale, alla conclusione del periodo di
applicazione
del progetto triennale di produttività, esamineranno i risultati
raggiunti
e, qualora i risultati fossero superiori a quelli preventivati dal
progetto
aziendale, saranno liquidate proporzionalmente le relative differenze,
anche
oltre il tetto fissato.
Detta quota globale, destinata ai lavoratori in misura pari ad un
terzo,
dovrà essere corrisposta a consuntivo di ogni anno, dopo l'approvazione
del
conto consuntivo ai sensi dell'art.
42
del D.P.R. n° 902/86 e
la
certificazione dei Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le
seguenti
modalità:
a) va erogata sotto forma di «una tantum» a ciascun lavoratore
coinvolto,
in ragione della presenza effettiva in servizio e cessa di
validità
nell'anno di erogazione; pertanto, è esclusa ogni forma di trascinamento
e/o
di mantenimento, fermi restando i risultati di gestione raggiunti.
Sono
equiparate alla presenza effettiva in servizio esclusivamente le
assenze
per: gli infortuni per causa di lavoro; l'astensione obbligatoria
per
maternità; i permessi sindacali;
b) può
di
essere
differenziata
per
aree
di
attività
e
per
livello
inquadramento secondo criteri predeterminati
nella
fase
progettuale;
c) non ha riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale,
fatto
salvo il T.F.R.
All'atto della predisposizione dei progetti sopraindicati e
nell'ambito
delle previsioni di riduzione dei costi, può essere stabilito un
importo
annuale da destinare al riconoscimento della qualità del servizio svolto.
L'entità di tale importo non può essere superiore al 30% della
retribuzione
base mensile del livello d'inquadramento di ogni lavoratore interessato,
nei
valori in atto al 31 dicembre di ogni anno.
Detto importo, riferito alla qualità, una volta definito nel suo
ammontare,
potrà essere riconosciuto anche indipendentemente dai risultati
economici
raggiunti e verrà corrisposto al personale con le modalità
suindicate,
previa valutazione del miglioramento della qualità del servizio
espressa o
rilevata, anche attraverso appositi sondaggi, da una Commissione esterna
di
tecnici e/o esperti ivi comprese le associazioni degli utenti, da
allegare
all'atto deliberativo.
E' fatto divieto alle Aziende sia di concedere acconti, sia di
riconoscere
importi a titolo di produttività secondo modalità diverse
quelle
stabilite dal presente articolo.
da
Le parti, preso atto che le trasformazioni organizzative
intervenute a
seguito dell'attuazione dei programmi di recupero di produttività
nell'arco
di vigenza del C.C.N.L. 19 giugno 1987 sono da ritenersi
definitivamente
acquisite e non suscettibili di alcuna modificazione, se non nell'ambito
di
quanto previsto nel presente articolo, stabiliscono che:
1) per ciascun lavoratore sarà calcolata una cifra pari ad un mezzo
della
somma degli importi complessivamente percepiti dal medesimo, a
consuntivo, a
titolo di produttività, per il biennio 1989 - 1990, fermi
restando i
risultati quali-quantitativi raggiunti, nonché la valenza degli accordi
che
hanno
determinato
la concessione
di detti
importi, unitamente
ai
corrispettivi di prestazione raggiunta;
2) dall'importo individuale così determinato,
oneri
previdenziali a carico dell'Azienda.
saranno detratti
gli
L'importo risultante, suddiviso per 14 mensilità, costituisce la cifra
lorda
mensile,
la quale,
denominata E.D.R. aziendale «ad personam»,
sarà
corrisposta al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990,
con
decorrenza dal 1° gennaio 1992.
Detto E.D.R.
ha valore solo ai fini del T.F.R. e del
trattamento
pensionistico e costituisce la spettanza, in termini di
produttività,
relativa agli anni 1991 e 1992; conseguentemente, vanno considerati
decaduti
gli eventuali accordi aziendali per la produttività relativi all'anno
1991 e
quelli stipulati antecedentemente;
3) l'E.D.R. di cui al punto precedente non è estensibile ai nuovi
assunti a
far tempo dal 1° gennaio 1992.
Le parti contraenti, a livello nazionale, esaminate le
certificazioni
prodotte dalle Aziende riguardanti i risultati raggiunti, confermati
dal
Collegio dei Revisori dei Conti, esamineranno, nel secondo trimestre
del
1994, l'eventuale possibilità e l'opportunità di superare, per
quanto
attiene alle spettanze economiche dei lavoratori derivanti dai
progetti
relativi al 1994, il limite previsto dalla presente norma
corrispondente
all'importo mensile della retribuzione base del livello di inquadramento.
REDDITIVITA'
Le Aziende
privati
in
cui
vengono
prestati
a
terzi
imprenditori
o
cittadini, in regime di concorrenza, servizi a pagamento
debitamente
registrati nella contabilità analitica prescritta dall'art. 51 del
D.P.R.
n° 902/1986, qualora predispongano progetti finalizzati ad incrementi
di
redditività dei servizi suddetti, a richiesta delle Organizzazioni
Sindacali
aziendali, possono aprire una contrattazione
in conformità a
quanto
stabilito dall'art. 1 «Relazioni industriali» - sulla parte di
tali
incrementi da destinare ai lavoratori.
Gli incrementi di redditività saranno determinati a consuntivo e
debitamente
certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda.
La quota parte di tali incrementi, destinata a beneficio dei lavoratori
ed
eventualmente differenziata tra addetti ai servizi di cui sopra ed
altri
lavoratori, avrà i seguenti effetti e sarà erogata secondo le modalità
sotto
indicate:
1) essa assorbe ogni e qualsiasi erogazione
ed
analogo titolo in sede aziendale;
già esistente
allo
stesso
2) non ha riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale,
fatto
salvo il T.F.R.;
3) va erogata a ciascun lavoratore coinvolto sotto forma di «una tantum»
ed
in ragione della presenza effettiva in servizio e cessa di
validità
nell'anno di erogazione; pertanto, è esclusa ogni forma di trascinamento
e/o
di mantenimento.
Sono equiparate alla presenza effettiva in servizio esclusivamente
le
assenze per: gli infortuni per causa di lavoro; l'astensione
obbligatoria
per maternità; i permessi sindacali.
Esempi applicativi della normativa sulla produttività.
Formano parte integrante del presente articolo gli esempi
seguito
riportati di applicazione della normativa sulla produttività.
di
Esempio n° 1.
Lavoratore assunto nel 1986.
Nel 1989 ha percepito L. 900.000 al netto dell'E.D.R. di L. 260.000 e
delle
assenze per malattia, provvedimenti disciplinari ed assenze
ingiustificate,
così come stabilisce l'accordo nazionale interfederale del 6 maggio 1988.
Nel 1990 ha percepito L. 1.000.000
260.000 e
delle assenze per malattia etc.
al netto dell'E.D.P. di L.
Totale percepito nel biennio L. 1.900.000.
Cifra pari ad un mezzo della somma degli importi complessivamente
percepiti:
L.
1.900.000 : 2 L. 950.000
A tale importo individuale di L.
950.000 vanno detratti gli
oneri
previdenziali a carico dell'Azienda (C.P.D.E.L.) pari al 18,10% (aliquota
in
vigore alla data di sottoscrizione del C.C.N.L.).
950.000
------- = 804.403 : 14 =
1,181
L. 57.457
L. 57.457 E.D.R. mensile «ad personam».
Esempio n° 2.
Lavoratore assunto il 1° ottobre 1989.
Nel 1989 ha percepito L. 150.000 al netto dell'E.D.R. di L.
55.716
(18.572 x 3) e delle assenze per malattia, provvedimenti disciplinari
ed
assenze
ingiustificate,
così
come
stabilisce
l'accordo
nazionale
interfederale del 6 maggio 1988.
Nel 1990 ha percepito L. 1.000.000
260.000 e
delle assenze per malattia etc.
al netto dell'E.D.R. di L.
Totale percepito nel biennio L. 1.150.000.
Cifra pari ad un mezzo delle somme degli importi complessivamente
percepiti:
L.
1.150.000
:
2
=
L. 575.000
A tale importo individuale di L.
575.000 vanno detratti gli
oneri
previdenziali a carico dell'Azienda (C.P.D.E.L.) pari al 18,10%
(aliquota
in vigore alla data di sottoscrizione del C.C.N.L.).
575.000
------- = 486.875 : 14 =
1,181
L. 34.777
L. 34.777 E.D.R. mensile «ad personam».
Esempio n° 3.
Lavoratore assunto il 1° marzo 1990.
Nel 1990 ha percepito L. 890.000 al netto dell'E.D.R. di L.
185.720
(18.572 x 10) e delle assenze per malattia, provvedimenti disciplinari
ed
assenze
ingiustificate,
così
come
stabilisce
l'accordo
nazionale
interfederale del 6 maggio 1988.
Totale percepito nel biennio L. 890.000.
Cifra pari ad un mezzo della somma percepita complessivamente:
L. 890.000 : 2 =
L. 445.000
A tale importo individuale di L.
445.000 vanno detratti gli
oneri
previdenziali a carico dell'Azienda (C.P.D.E.L.) pari al 18,10% (aliquota
in
vigore alla data di sottoscrizione del C.C.N.L.).
445.000
------1,181
=
376.799 : 14 =
L. 26.914
L. 26.914 E.D.R. mensile «ad personam».
SEZIONE G - PERIODI DI RIPOSO
Art. 30 - Giorni festivi e domenicali
1 - I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2
della
legge 27 maggio 1949, n° 260, con le modificazioni previste dalla
legge 5
marzo 1977, n° 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n° 792), ai quali
si
aggiungono la festa del Santo Patrono del Comune ove ha sede l'Azienda
ed
altri tre giorni festivi supplementari, la cui data verrà fissata
mediante
accordi aziendali.
2 - Nel caso che la festività del Santo Patrono od uno o più dei
giorni
festivi supplementari, di cui al punto 1, vengano a coincidere con una
delle
festività di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n°
260,
modificata dalla legge 5 marzo 1977, n° 54 e dal D.P.R. 28 dicembre
1985,
n° 792, dovranno essere fissate mediante accordo aziendale altre
giornate
festive nello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è
verificata
la coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma
per i
quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica
disposizione
dell'art. 1 del D.P.R. n° 792 del 28 dicembre 1985.
3 - Il riposo settimanale dei
cade
normalmente di domenica.
lavoratori,
come stabilito dalla legge,
4 - Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro
nel
giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno
della
settimana,
cosicché la domenica viene ad
essere considerata
giorno
lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo
settimanale,
a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
5 - Qualora una delle festività non domenicali, di cui al punto 1
del
presente articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il
cui
riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al
normale
trattamento economico, un importo pari ad una giornata di
retribuzione
globale.
6 - Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il
giorno
di riposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi
ultimi
avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore
dei
lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso
di
coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica.
7 - Nel caso che una delle festività non domenicale coincida con il
secondo
giorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana
corta),
verrà corrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro
ordinario
feriale diurno,
avuto presente il fatto che il primo giorno
da
considerarsi di recupero ed il secondo festivo.
8 - Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai
aggiunta
alla normale retribuzione, un importo pari ad una
retribuzione
globale.
lavoratori,
è
in
giornata di
Le festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5 marzo
1977,
n° 54 e dall'Accordo Nazionale Interfederale del 27 luglio 1978.
9 - A seguito delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 1985, n°
792, a
compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose
soppresse
vengono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed a modifica
del
suddetto Accordo Nazionale Interfederale, due giorni di ferie da
aggiungersi
ai periodi a tale titolo stabiliti ed ulteriori tre giorni di
permesso
retribuito oppure quattro dove l'orario settimanale è ripartito su
sei
giorni.
Art. 31 - Ferie
1 - Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con
esclusione
dei periodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze
facoltative
previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ad un
periodo
di riposo con decorrenza della retribuzione globale.
2 - Per ogni anno solare il periodo di
giorni
lavorativi per tutti i lavoratori.
ferie sarà pari a
3 - Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale
giorni,
il periodo di ferie sarà pari a ventidue giorni.
ventisei
su cinque
4 - Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso
sarà
assegnato dall'Azienda
sulla base di
una programmazione
predisposta
dall'Azienda
medesima,
contrattata
con
le Rappresentanze
Sindacali
Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste
dei
lavoratori.
5 - In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione
ai
mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario
non
saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se
uguali o
superiori.
6 - L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi
pregiudica
il diritto alle ferie maturate.
7 - L'assegnazione delle ferie,
il
periodo di preavviso.
di
norma,
motivo non
non può aver
luogo
durante
Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto,
per
quanto possibile, dal personale in servizio, durante l'orario normale,
senza
alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dai punti 2
e 3
dell'art. 11.
8 - Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali
dovrà
darne comunicazione alla Direzione, con l'invio di certificato
medico
rilasciato secondo le norme di legge, entro quarantotto ore.
L'interruzione delle ferie per sopraggiunta
dalla
vigente normativa esistente in materia.
malattia
è
disciplinata
9 - Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro
l'anno
del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a
guarigione
avvenuta, anche nell'anno successivo.
Qualora ricorresse il caso previsto dal punto 5 dell'art. 38,
l'Azienda
concederà le ferie solo dopo trenta giorni di effettivo servizio.
10 - Non è ammesso il mancato godimento
del
lavoratore o per disposizione dell'Azienda.
delle
ferie
per
rinuncia
11 - Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente
fruite.
12 - Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere
fatte
godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo e, dopo
tale
data, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e non
fruite,
non danno diritto a compenso alcuno, nè a cumulo con la
successiva
maturazione.
SEZIONE H - INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 32 - Aspettativa
1 - Per
giustificati
motivi
di
carattere
privato,
da
valutarsi
dall' Azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze
del
servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un
periodo
di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza alcuna
corresponsione e
senza decorrenza di anzianità.
2 - Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche od a ricoprire
cariche
sindacali
provinciali,
regionali e nazionali verranno
applicate
le
disposizioni di cui all'art. 31 della legge n° 300/1970 ed all'art. 28
della
legge n° 816/1985, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti.
Art. 33 - Servizio militare
1 - Al lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto
il
posto con diritto alla decorrenza di anzianità, anche se in
prova o
vincitore di selezione.
2 - Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai
lavoratori
chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento
economico
previsto dalle leggi in vigore.
3 - Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere
servizio
entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo; in mancanza
sarà
considerato dimissionario.
SEZIONE I - DOVERI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA
Art. 34 - Doveri dei lavoratori
1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere
prescritte
dall'Azienda per il controllo della presenza;
le formalità
b) dedicare attività assidua e diligente al
disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché
le
istruzioni impartite dai superiori e
rispettando l'ordine
gerarchico
fissato dall'Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla
prevenzione
infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché
le
disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;
d) conservare assoluta
trarre
segretezza sugli interessi
tutte
dell'Azienda, non
profitto con danno dell'Azienda stessa da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni,
nè svolgere attività contraria agli interessi
dell'Azienda
medesima come qualsiasi attività retribuita;
e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività
che
possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua
attività
che deve essere interamente acquisita dall'Azienda;
f) aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzi
e strumenti a lui affidati;
g) tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra
al
buon nome dell'Azienda;
h) osservare e
far
osservare
tutte
le disposizioni
di
carattere
disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine
di
servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal presente
contratto.
2 - Al lavoratore è vietato di valersi, anche al di fuori dell'orario
di
lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività
che
siano comunque in relazione con quelle dell'Azienda e ricevere a
tale
effetto compensi.
3 - Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi in
qualsiasi
momento e, particolarmente, prima della riammissione in servizio nei
casi
previsti dall'art. 40, a visita medica da parte di sanitari degli
istituti
previdenziali competenti o di Enti pubblici ed istituti specializzati
di
diritto pubblico.
Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti
1 - Il conducente deve assolvere ad una serie di atti sostanziali
aventi
come fine il buon funzionamento ed il mantenimento dello standard
di
sicurezza del mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della
strada e
dal regolamento.
Gli atti succitati
sono:
interventi, controlli, segnalazioni.
Dette
operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro.
Interventi:
-
rifornimento carburante;
rabbocco livello liquido raffreddamento
rabbocco livello fluidi funzionali;
rifornimento liquido lavaparabrezza;
pulizia interna cabina.
motore;
Controlli:
- metodica verifica della strumentazione di bordo
etc.)
per mantenere il massimo livello di efficienza;
- livello liquido raffreddamento motore;
- livello fluidi funzionali;
- condizione e pressione pneumatici;
- fumosità allo scarico;
- illuminazione esterna.
(spie, strumenti,
Segnalazioni:
- puntuale trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle
procedure
aziendali,
di tutte le informazioni atte a segnalare anomalie
di
funzionamento o guasti.
2 - il conducente è responsabile
per
negligenza ed incuria.
delle contravvenzioni a lui
imputate
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
1 - Le mancanze dei lavoratori possono essere punite secondo la loro
gravità
come segue:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a quattro ore della retribuzione
base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da uno a
dieci
giorni;
e) licenziamento con
preavviso e
f) licenziamento senza preavviso e
con
con
indennità;
indennità.
2 - Il licenziamento di cui alla lettera e) si può applicare nei
confronti
di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di
due
anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni
dal
lavoro e dalla retribuzione per un totale di venti giorni, o nello
stesso
periodo
di tempo,
abbiano
subito
sospensioni
per
trenta
giorni
complessivamente, anche se non con seguenti ad inosservanza dei doveri
di
cui agli artt. 34 e 35.
3 - Il provvedimento previsto dalla lettera f) del precedente punto 1
si
applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a
doveri,
anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali
siano
di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria,
del
rapporto di lavoro.
4 - Quando la gravità delle mancanze sia tale da non consentire
la
prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria e
sempreché
ricorra la giusta causa, può essere disposto il licenziamento in
tronco
senza necessità di ricorrere ai provvedimento disciplinare.
5 - Il
licenziamento
ed ogni altro
provvedimento
disciplinare
non
pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali
sia
incorso il lavoratore.
6 - Nei casi di particolare gravità il lavoratore può essere
sospeso
cautelarmente
dal
servizio fino alla
conclusione
del
procedimento
disciplinare, per un massimo di trenta giorni lavorativi. Per il periodo
di
sospensione egli avrà diritto ad un assegno alimentare pari alla metà
della
retribuzione globale in atto.
7 - Le mancanze
verbale
comportanti provvedimenti superiori
al
rimprovero
dovranno essere contestate per iscritto al lavoratore.
8 - Il lavoratore, entro il termine di sette giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni
per
iscritto, ovvero richiedere di discutere, fuori orario di lavoro,
la
contestazione
stessa
con
la
Direzione,
facendosi
assistere
dall' Associazione sindacale alla quale sia iscritto, ovvero
conferisca
mandato.
9 - La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi,
di
norma,
entro
trenta
giorni
decorrenti
dalla
notificazione
della
contestazione della mancanza fatta per iscritto al lavoratore comunicherà
al lavoratore stesso la sanzione da irrogare.
Spetta al Direttore, che ha facoltà di delegare tale funzione ad
altro
dirigente:
a) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei
casi
d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio
del
personale;
b) formulare proposte per l'adozione dei
sospensione,
licenziamento od equiparati del personale.
10 - Per quanto non espresso
le
disposizioni di legge.
nel
presente
provvedimenti
articolato,
di
si
applicano
Dichiarazione a verbale della Federambiente.
La Federambiente si impegna a predisporre
codice
disciplinare che verrà messo a disposizione
al
riguardo, le Organizzazioni Sindacali.
PARTE IV
ASSISTENZA E PREVIDENZA
uno
schema
delle
tipo
Aziende,
di
sentite,
Art. 37 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi
1 - Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul
lavoro e
contro la tubercolosi si applicano le norme di legge vigenti.
2 - In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto e
la
conseguente retribuzione sarà protratta
fino alla
guarigione
clinica,
accertata dall'I.N.A.I.L. con le modalità previste dal successivo art.
38.
3 - Per i lavoratori colpiti da tubercolosi si applica il
trattamento
economico previsto dall'art. 38, con decorrenza dal primo giorno per
tutto
il periodo e con le modalità previste dall'articolo stesso.
Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia
1 - L'assistenza di malattia
di
legge.
ai lavoratori è prestata
secondo le
norme
2 - In caso di malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore
deve
avvertire l'Azienda entro il primo
giorno di assenza
e
recapitare
«brevi manu» o trasmettere,
a mezzo di raccomandata con
avviso
di
ricevimento,
all'Azienda stessa, entro 2 giorni dall'inizio o
dalla
prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'inizio o
la
prosecuzione e la durata della malattia.
L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di
un
giorno.
durata di
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di
inizio
che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato
impedimento,
l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai
sensi
delle vigenti
disposizioni in materia
non
appena ne
abbia
avuta
comunicazione.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di
assenza
dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di
lavoro,
disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se
domenicale
o festivo: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19
dall'inizio
dell'evento morboso.
Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi
dal
proprio domicilio per visite, prestazioni od accerta menti
specialistici o
per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce
orarie, è
tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della diversa
fascia
oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante
orarie
come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e
delle
disposizioni di legge vigenti.
le
fasce
nei limiti
Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso
del
periodo di assenza per malattie ed infortunio non sul lavoro, deve
essere
comunicato tempestivamente
dal
lavoratore all'Azienda
e
da
questa
autorizzato.
Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie
che è
tenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato al datore
di
lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 36
con
gradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate.
3 - Nel caso di interruzione del lavoro dovuta
l'Azienda
conserverà il posto al lavoratore assunto a tempo
365
giorni di calendario.
a
malattia,
indeterminato
4 - Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che
intervenga
non oltre 90 giorni di calendario dalla ripresa effettiva
dell'attività
lavorativa, dopo la cessazione della malattia precedente.
per
Per il lavoratore affetto da malattia, la cui gravità - che può
essere
accertata dall'Azienda tramite l'U.S.L. - lo abbia costretto ad una
assenza
ininterrotta per un periodo superiore a 120 giorni di calendario,
si
considera prosecuzione del precedente periodo di malattia quella
che
intervenga non oltre 30 giorni di calendario, dopo la cessazione
della
malattia che lo ha costretto alla lunga assenza.
5 - Qualora l'U.S.L.
accertasse l'idoneità lavorativa del
lavoratore,
l'Azienda potrà concedere allo stesso un periodo di ferie solo
30
giorni di effettiva prestazione lavorativa.
dopo
6 - Su richiesta del lavoratore impossibilitato a prendere servizio,
da
inoltrare, per iscritto, entro il quindicesimo giorno dalla
comunicazione
dell' Azienda dell'avvenuto superamento del
limite di tempo
per
la
conservazione del posto di cui al precedente punto 3, l'Azienda sarà
tenuta
a concedere una aspettativa nella misura massima di un anno, con gli
effetti
del punto 1 dell'art. 32, fatta eccezione per i contributi dovuti
alla
C.P.D.E.L. per questo periodo, che saranno tutti a carico dell'Azienda.
7 - In caso di superamento dei limiti predetti e nell'ipotesi in cui
il
lavoratore non abbia richiesto l'aspettativa,
l'Azienda risolverà
il
rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al
trattamento
di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
8 - Il trattamento economico del lavoratore assente dal servizio
per
malattia sarà, per 365 giorni di calendario di conservazione del posto,
ivi
compreso il periodo di prova, eguale e non mai superiore a quello
spettante
per l'orario normale di lavoro.
9 - Per gli operai il trattamento economico di
articolo
decorre dal primo giorno di malattia.
cui
al
presente
10 - Nei periodi nei quali gli operai percepiscono gli
I.N.A.I.L.,
l'Azienda
corrisponderà
l'integrazione
fino
al
del
trattamento economico previsto dal presente articolo.
assegni
raggiungimento
11 - L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico dovuto,
osservando
le procedure previste per i rimborsi dalla circolare
dell'I.N.A.I.L.,
n° 56 del 29 luglio 1975.
12 - L'Azienda eroga il trattamento economico per conto
dell'I.N.P.S.,
effettuando il recupero in sede di versamento dei contributi.
13 - Le indennità a carico del datore di lavoro non
se
l'I.N.P.S. non corrisponde le indennità dovute per legge.
Le Aziende non sono tenute
non
corrisposta dall'istituto.
ad
integrare
la
14 - Per quanto attiene alle cure idrotermali si
disposizioni
della legge n° 638 dell'11 novembre 1983, tenuto
della
Corte Costituzionale n° 559 del 18 dicembre 1987,
Corte
di Cassazione SS.UU. del 17 ottobre 1988, n° 5634
I.N.P.S.
del 27 marzo 1991, n° 85.
parte
di
sono
dovute
indennità
richiamano le
conto della sentenza
della sentenza della
e della circolare
15 - Il trattamento per malattia previsto dal presente articolo
compete
anche in caso di assenza dal servizio per infortunio non sul lavoro,
purché
questo non si sia verificato per colpa grave del lavoratore.
16 - Qualsiasi divergenza sullo stato di idoneità fisica del
lavoratore
potrà essere rimessa al giudizio di un Collegio composto da un
medico
designato da uno degli Enti od istituti di cui al 3° comma dell'art. 5
della
legge 20 maggio 1970, n° 300, da un medico di fiducia del lavoratore e da
un
terzo medico, che presiederà il Collegio, designato d'accordo dai primi
due
medici.
Le spese relative al medico designato dal lavoratore
caso, a
sono,
in ogni
carico del lavoratore stesso.
Tutte le altre spese inerenti al funzionamento del collegio
sono,
invece, ad esclusivo carico dell'Azienda.
medico
17 - Fanno eccezione, quando siano prescritti dalle leggi, gli
accertamenti
medici interni degli ospedali militari, la cui impugnazione è
soggetta a
speciale normativa.
18 - Ove una delle parti non designasse il proprio medico di fiducia
entro 5
giorni dal ricevimento della designazione dell'altra parte, la
decisione
sarà presa dal solo medico designato.
Art. 39 - Prevenzione malattie
1 - All'esclusivo scopo di preservare lo stato di salute dei
lavoratori
dipendenti,
le Aziende,
avvalendosi prioritariamente delle
strutture
pubbliche operanti con il vincolo del segreto professionale,
sottoporranno
con periodicità
e
specificità fissate dall'autorità
competente
per
territorio, i lavoratori ai controlli ed esami che saranno
ritenuti
opportuni per il conseguimento di un'efficiente azione preventiva
delle
malattie.
A tale scopo, attraverso specifiche intese con gli istituti di medicina
del
lavoro, verranno stabiliti gli esami ed i controlli cui
sottoporre i
lavoratori.
2 - Le Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli
esami
effettuati, compileranno opportune statistiche. Qualora dette
statistiche
facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative,
le
Aziende faranno intervenire con tempestività Specialisti del
lavoro, a
carico dell'Azienda stessa e l'U.S.L. competente per territorio. I
dati
conclusivi verranno trasmessi al compimento di ciascun
biennio
alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
3 - Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo
del
segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed
elaborati
in modo del tutto anonimo.
Tutti coloro che collaborano alla raccolta
segreto
professionale.
dei dati sono tenuti
al
4 - La struttura sanitaria incaricata degli esami, nei casi in cui
riterrà
che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore,
li
comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad
un
familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le
dovute
cautele.
5 - Le spese per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo
sono
a carico delle Aziende.
Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio
1 - E' diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento
l'idoneità
psichico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali
stato
assunto od alle quali è stato successivamente adibito.
è
2 - L'accertamento relativo deve essere svolto dalla U.S.L. del luogo
dove
l'Azienda ha la propria sede,
ovvero da Enti pubblici ed
Istituti
specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
5,
legge 20 maggio 1970, n° 300.
3 - L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito
della
visita medica cui è stato sottoposto,
limitatamente, tuttavia,
alla
constatazione della sua capacità lavorativa.
Entro sette giorni dalla suddetta comunicazione,
eventuali
divergenze sull'accertamento di idoneità, si può
Collegio
in
caso
ricorrere
di
al
medico dell'U.S.L. secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Le spese relative al medico eventualmente designato dal lavoratore
in
ogni caso, a carico del lavoratore stesso.
sono,
A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla
propria
condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e
qualsiasi
certificazione e documentazione medica in suo possesso
esclusivamente e
direttamente alla U.S.L. e non all'Azienda.
4 - Sia l'U.S.L. e gli Enti di cui sopra, in prima istanza, sia il
Collegio
medico, in seconda istanza, potranno:
a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le
quali é
stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito;
b) dichiarare il lavoratore
qualsiasi
attività lavorativa;
totalmente
inidoneo
a
svolgere
c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le
quali é
stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito, ma non
anche
inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
5 - Nei casi previsti dal precedente punto 4, lettere b) e c),
l'Azienda
deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo
restando
quanto previsto dal successivo punto 6.
6 - E' data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto
dal
precedente punto 4, lettera c), e sempreché non si versi nell'ipotesi di
cui
all'art. 43, punto 1, lettera e) (esonero per malattia contagiosa
cronica),
di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in
servizio
per svolgere
mansioni diverse da
quelle a cui era
adibito
prima
dell'accertamento medico.
7 - La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro
cinque
giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda
stessa, a
seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione
di
risolvere il rapporto di lavoro. In tal caso, l'inoltro della
richiesta
sospende la procedura di licenziamento.
8 - L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere il lavoratore
in
servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta
tra
la Direzione
Aziendale,
le Rappresentanze Sindacali Aziendali
delle
Organizzazioni
Sindacali
firmatarie del
C.C.N.L.
ed il
lavoratore
interessato.
9 - Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi
dei
precedente punto 8, risulti che il lavoratore può essere mantenuto
in
servizio, ancorchè in mansioni non equivalenti od anche inferiori a
quelle
di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito,
deve
essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà
espressamente
dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate.
Il
predetto verbale,
oltre che dal lavoratore interessato, deve
essere
sottoscritto per accettazione dalla Direzione e
dalle
Rappresentanze
Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
C.C.N.L.
Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento
del
lavoratore, come previsto al precedente punto 5.
10 - Nell'ipotesi prevista al precedente punto 9, il lavoratore mantenuto
in
servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle
nuove
mansioni attribuitegli.
Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente,
verrà
conservata «ad personam» la differenza in cifra tra la
retribuzione
individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello
la
nuova retribuzione.
Tale differenza («ad personam»)
è
parte
della
retribuzione globale.
e
ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA'
a) Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui
ai
commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti
od a
cui
erano
stati
successivamente
adibiti,
l'Azienda,
esperita
infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla
risoluzione
del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma «una
tantum»
definita nella sottoindicata tabella.
b) La procedura di cui al punto a)
abbia
già compiuto il 59° anno di età.
non è applicabile al personale che
c) L'esonero, stante le condizioni di cui al punto a), avverrà
senza
corresponsione di premio per i lavoratori che abbiano compiuto il 59°
anno
di età e, nel caso che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui
al
punto 2 dell'art. 43, il 64° anno di età.
Anni di servizio
aziendale
10 compiuti
11
"
12
"
13
"
14
"
15
"
16
"
17
"
18
"
19
"
20
"
22
"
24
"
25
"
26
"
27
"
28
"
29
"
anzianità di servizio
maggiore di 29 anni
Mensilità globali
dell'ultima retribuzione
(X 14:12)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
12
11
10
9
8
7
6
d) L'« una tantum» sopra definita spetta integralmente ai lavoratori
età
inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente.
Viene ridotta di
compiuto
anagraficamente.
2/30
per ogni
anno
di
età superiore
al
di
55°
e) I posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione
della
suddetta somma «una tantum»,
non verranno ricoperti per un
periodo
corrispondente ai mesi di «una tantum» riconosciuti agli stessi
lavoratori
esonerati.
Dichiarazione a verbale.
Nel numero degli anni indicati nella tabella « anni di servizio
aziendale »
sono compresi quelli prestati alle dipendenze della preesistente gestione
in
economia o privata, per le Aziende costituite da meno di dieci anni o
di
nuova costituzione.
Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri
1 - L'Azienda è tenuta ad ottemperare alle disposizioni di legge
sulla
tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e
puerperio
ed, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30
dicembre
1971, n° 1204, che recita:
«E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra
la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto».
2 - Per i
periodi
di assenza
obbligatoria, l'Azienda
corrisponderà
l'integrazione economica fino al raggiungimento del trattamento
economico
previsto per l'orario normale di lavoro.
Detto trattamento non è cumulabile con gli assegni corrisposti
dall'I.N.P.S.
che dovranno essere versati in toto dalle lavoratrici all'Azienda
ovvero
recuperati in sede di versamento dei contributi previdenziali.
Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal
lavoro
trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama quanto
previsto
dalla già citata legge 30 dicembre 1971, n° 1204, dal D.P.R. 25
novembre
1976, n° 1026 «Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre
1971,
n° 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri» e dalla legge 9
dicembre
1977, n° 903 (*)
(*) Vedi anche sentenza della corte costituzionale n° 1 del 19 gennaio
1987.
Art. 42 - Trattamento di pensione
1 - I lavoratori dipendenti delle Aziende municipalizzate sono iscritti
alla
Cassa di Previdenza per i Dipendenti da Enti Locali.
2 - I contributi relativi sono a carico dell'Azienda e
nelle
misure stabilite dalla legge.
del lavoratore
3 - Le Aziende sono tenute, nell'osservare i termini previsti dal
comma
6° dell'art. 6 della legge 8 gennaio 1979, n° 3 di conversione,
con
modificazioni,
del Decreto Legge 10 novembre 1978, n° 702, a
dare
comunicazione all'interessato od ai suoi superstiti ed alle
Organizzazioni
Sindacali dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente.
PARTE V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro
1 - Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a)
b)
c)
d)
di
collocamento a riposo del lavoratore per raggiunti limiti di età;
morte del lavoratore;
dimissioni del lavoratore;
esonero o recesso del lavoratore per superamento dei limiti massimi
malattia ed aspettativa ai sensi dell'art. 38;
e) esonero per malattia contagiosa cronica del lavoratore;
f) esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
g) esonero per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36;
h) esonero per giusta causa o giustificati motivi ai sensi
leggi
n° 604/1966, n° 300/1970 e n° 108/90.
delle
2 - Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie
il
60° anno di età fatta salva, per gli aventi diritto, la facoltà di
opzione
di cui alle vigenti normative di legge.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che l'art. 43, comma 1, lettera
«h»
del presente C.C.N.L. di conferma della previgente normativa
contrattuale
del 1983, non ha innovato il principio di stabilità che assiste il
rapporto
di lavoro dei dipendenti delle Aziende municipalizzate di igiene
ambientale.
Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
1 - In caso di cessazione del rapporto di lavoro per
elencati
nell'art. 43, escluso quello di cui alle lettere g) ed
lavoratori
compete il preavviso nella seguente misura:
a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova
di
servizio: 30 giorni;
b) per coloro
5:
60 giorni;
i quali hanno superato
i 2
anni
di
c) per coloro
15:
90 giorni;
i quali hanno superato
i 5
anni di
i motivi
h), ai
e non i 2
servizio
servizio
e
e
anni
non
non
i
d) per coloro i quali hanno superato i 15 anni di servizio: 120 giorni.
i
2 - Il lavoratore avrà diritto all'eventuale maggiore
preavviso
stabilito da disposizioni di legge.
3 - Durante il periodo di preavviso l'Azienda
lavoratore
permessi per ricerca di nuova occupazione.
termine di
concederà
al
4 - Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal
primo giorno
della
quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a
riposo o
del licenziamento.
5 - I periodi di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno
essere
osservati a favore dell'Azienda anche dai lavoratori in caso di
dimissioni.
6 - Il periodo di preavviso,
cui
all'articolo seguente, sarà
del
trattamento di fine lavoro.
anche
se
computato
sostituito
dall'indennità
nell'anzianità
agli
di
effetti
Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso
1 - E' facoltà dell'Azienda esonerare dal servizio il lavoratore
collocato a
riposo
o
licenziato,
dietro pagamento
di un'indennità
equivalente
all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore
medesimo durante il periodo di preavviso.
2 - In ogni caso l'Azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi
di
cui alle lettere b), d), e), f) dell'art. 43.
3 - L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del
lavoratore,
verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122
del
Codice Civile.
4 - L'Azienda ha facoltà di ritenere a titolo di indennità sostitutiva
del
preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario,
l'importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che
non
abbia dato.
questi
Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro(*)
(*) In materia di anticipazioni sul T.F.R. vedi regolamento a pag 133
A)
1 - Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi
previsti
dal presente contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto
di
lavoro previsto dalla legge n° 297 del 29 maggio 1982.
L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli lavoratori in
caso
di cessazione del rapporto di lavoro al 31 maggio 1982 è calcolata
secondo
la disciplina di cui all'art. 44 del C.C.N.L. 28 febbraio 1980 e si
cumula,
a tutti gli effetti, con il trattamento di cui all'art. 2120 del
Codice
Civile.
2 - E'
facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto contrario,
dedurre
dall'ammontare del trattamento di fine rapporto di lavoro quanto
il
lavoratore venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto
di
lavoro per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso
titolo
dall'Azienda e non espressamente previsti dal presente contratto.
3 - Nel caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto
di
lavoro verrà
corrisposto
alle
persone
con
le
modalità
previste
dall'art. 2122 del Codice Civile.
B)
1 - In applicazione dell'art. 1, 2° comma, della legge 29 maggio
1982,
n° 297, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione
del
trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci:
1)
2)
3)
retribuzione base mensile;
indennità di contingenza in base all'art.
aumenti periodici di anzianità;
5
della legge n° 297/82;
4) aumenti di anzianità convenzionale;
5) 13ª e 14ª mensilità;
6) indennità speciale aziendale;
7) assegni ed aumenti «ad personam»;
8) indennità mezzo di trasporto;
9) indennità maneggio denaro;
10) indennità sgombero neve;
11) premio di produttività;
12) E.D.R. individuale produttività;
13) quota parte destinata ai lavoratori a titolo di redditività;
14) compenso relativo alla giornata di Pasqua;
15) indennità turni continui avvicendati;
16) compenso per lavoro festivo;
17) indennità lavoro normale domenicale;
18) indennità di reperibilità;
19) differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di
mansioni;
20) compenso giornaliero per ex festività non godute;
21) compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro in uno
dei
giorni festivi
infrasettimanali;
22) compenso giornaliero per festività coincidenti con la domenica o
con
giornate di riposo;
23) indennità sostitutiva del preavviso;
24) indennità di funzione corrisposta ai lavoratori cui é stata
attribuita
la qualifica di quadro;
25) oltre ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base
di
calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine
rapporto
anche tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora
gli
stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa.
Eventuali istituti aziendali saranno inclusi nel computo del trattamento
di
fine rapporto solo ove tale computabilità sia già stata considerata
dalle
parti ai fini della precedente indennità di fine lavoro.
L'elencazione sopradescritta è tassativa e, di conseguenza, restano
esclusi
dalla
predetta
base
di
calcolo
tutti
gli
altri
elementi
economico-retributivi previsti nella normativa del C.C.N.L. che non
sono
compresi nell'elencazione stessa.
Eventuali modifiche all'elencazione possono intervenire nella
del
contratto e saranno concordate in sede nazionale qualora
intervenissero
validità
accordi confederali o modificazioni legislative.
Art. 47 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda
ha
l'obbligo di mettere
a disposizione del lavoratore,
all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione
sulla
liquidazione dei diritti che ne derivano,
un certificato
contenente
l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la
sua
attività nell'Azienda, del livello al quale era assegnato e delle
mansioni
nella stessa disimpegnate.
PARTE VI
RAPPORTI SINDACALI
Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi(*)
(*) Vedi Verbale d'incontro, in allegato, pag. 138
1 - Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori aderenti alle
Confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono istituire,
nelle
singole Aziende, loro organismi di rappresentanza.
2 - Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono proprie
Rappresentanze
Sindacali Aziendali devono darne comunicazione per iscritto
all'Azienda
interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle
Rapppresentanze
Sindacali medesime.
3 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni aderenti
alle
Confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale,
che
costituiscono la Rappresentanza Sindacale a livello di Azienda, di
cui
all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n° 300, assumono anche
tutti i
compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
4 - Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto
1,
siano sostituite,
ad iniziativa delle
Organizzazioni
Sindacali
dei
lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza
Sindacale
Aziendale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'Azienda,
alla
stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previste
dall'atto
costitutivo.
5 - Per detti compiti viene determinato un monte ore annuo aziendale
di
permessi retribuiti pari ad 8 ore e mezzo per dipendente in
organico
riferito al 1° gennaio di ogni anno.
L'insieme dei permessi così definiti assorbe quanto previsto dalla
legge
n° 300/1970, agli artt. 23 e 30 e, pertanto, ogni e qualsiasi livello
di
istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi
direttivi
confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
Nel monte ore suindicato sono, altresì, da ricomprendere i distacchi
operati
a livello aziendale a titolo sindacale dalle Commissioni
Amministratrici,
tutta l'attività sindacale compresa quella riguardante la
partecipazione a
riunioni, anche se convocate dalle Aziende ed a Commissioni
comunque
denominate, eccezion fatta per le Commissioni preposte alle
selezioni
interne ed esterne.
Il monte ore così determinato costituisce tetto invalicabile annuale e
non è
consentita nè la fruizione di eventuali residui in anni successivi a
quello
di competenza, nè l'anticipazione del monte ore afferente l'anno
successivo.
Dal suddetto monte ore non verranno defalcate le ore utilizzate da
un
rappresentante sindacale
aziendale per ciascuna
delle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente contratto per partecipare a
riunioni
sindacali espressamente convocate dalla Commissione Amministratrice
e/o
dalla Direzione Aziendale
con
regolare delibera.
Tali ore
riunioni
suddette.
sono
ed
strettamente
alle
Commissioni
limitate
allo
Aziendali
svolgimento
costituite
delle
6 - All'inizio di ogni anno dovranno essere comunicati alle
Aziende i
nominativi dei lavoratori componenti le istanze
sindacali
nazionali,
regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle
Federazioni
Sindacali firmatarie il C.C.N.L. ed avanzata con un preavviso di
almeno
24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso
devono
essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di
appartenenza
del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione
alle
riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia
della
lettera di convocazione dello stesso organo.
7 - All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, saranno
concessi,
altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le
esigenze
di servizio.
Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1 - Distacchi sindacali(*)
(*) Vedi Verbale d'incontro, in allegato, pag. 138
A due dirigenti nazionali del settore igiene urbana per ogni
Organizzazione
Sindacale indicati alla Federambiente dalle Organizzazioni Sindacali
di
categoria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. verrà concesso un permesso retribuito
per
tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare.
A dieci dirigenti sindacali territoriali indicati alla
Federambiente,
all'inizio di ogni anno, da ciascuna delle Federazioni Sindacali
nazionali
di categoria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. verrà concesso un permesso
retribuito
per tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare.
I distacchi relativi ai dirigenti sindacali territoriali, fino ad un
numero
di cinque, potranno essere frazionati per singola Organizzazione e per
un
periodo non inferiore a due mesi.
Detti permessi frazionati, fino ad un massimo di cinque unità lavorative
per
ogni Organizzazione Sindacale stipulante il C.C.N.L., potranno essere
fruiti
soltanto dai lavoratori i cui nominativi dovranno essere comunicati,
entro
il 31
gennaio di ogni anno,
dalle
Organizzazioni
Sindacali
alla
Federambiente, la quale si farà parte diligente al fine di trasmetterli
alle
singole Aziende interessate.
La mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori
soprarichiamati
comporterà l'automatica decadenza del diritto di fruire
permessi
relativi ai distacchi previsti dal presente articolo.
dei
La trasmissione da parte della Federambiente alle Aziende di competenza
dei
nominativi riferentisi ai dirigenti
suindicati costituisce
condizione
imprescindibile ai fini dell'erogazione del distacco.
2 - Diritto d'affissione
Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. hanno diritto di affiggere,
su
appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in
luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda,
pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
3 - Trattenute dei contributi sindacali
La trattenuta per contributi sindacali a favore delle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti e firmatarie è confermata nel valore dell'1%
della
retribuzione base maggiorata della contingenza per quattordici mensilità.
Le Aziende non possono accettare deleghe in cui il valore del contributo
sia
inferiore all'1% e, pertanto, le deleghe in corso devono essere
allineate
alla percentuale sopraindicata, salvo revoca da parte del lavoratore.
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri
contributi
alle Organizzazioni Sindacali stipulanti alle quali sono iscritti,
le
Aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni
mensili
inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati
di
apposita delega, nella quale dovranno essere specificate le generalità
del
lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve
essere
devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta
stessa.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore
interessato
con decorrenza nel mese successivo alla data della revoca stessa; si
intende
invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione
il
corrispettivo del tesseramento, non ancora trattenuto, che ha
scadenza
annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in
14
mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la
clausola
stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore
al
momento del rilascio della delega.
Effettuata la trattenuta,
di
competenza.
l'Azienda rimetterà ad ogni Sindacato la somma
4 - Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario
di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue;
in
quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori
gruppi
di essi - sono indette singolarmente, o congiuntamente, dalle
Rappresentanze
o
Sindacali Aziendali e/o dalle strutture
esterne delle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., con ordine del giorno su
materie
di interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine di precedenza
delle
convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni del
ha
costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Sindacato
che
5 - Sedi sindacali
Nelle Aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto
permanentemente a
disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali per l'esercizio
delle
loro funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'Azienda o
nelle
immediate vicinanze di essa.
Nelle Aziende con un numero inferiore di dipendenti, le
Rappresentanze
Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta,
di un locale idoneo per le loro riunioni.
6 - Procedura conciliativa delle vertenze aziendali individuali
Le parti concordano che ogni vertenza individuale, anche se plurima,
deve
trovare la massima espressione di confronto a livello aziendale tra
la
Commissione Amministratrice, la Direzione e le strutture sindacali
aziendali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. Nell'ipotesi che
non
venga raggiunto un accordo, le parti convengono sull'opportunità che,
prima
di adire l'autorità giudiziaria, potrà darsi corso alla seguente
procedura
conciliativa:
a) accertata l'impossibilità di comporre la controversia in sede
aziendale,
entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore interessato, verrà redatto
un
verbale in triplice copia, sottoscritto da tutte le parti interessate ed
in
esso dovranno essere riportati tutti i dati utili alla conoscenza
della
controversia ed i motivi del disaccordo;
b) ciascuna delle parti, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione
del
verbale, può chiedere l'intervento in sede aziendale dei
rappresentanti
delle Organizzazioni nazionali, per esperire un ulteriore tentativo
di
componimento della vertenza ed, a tal fine, dovrà trasmettere oltre
al
verbale di disaccordo, tutti gli elementi conoscitivi relativi alla
vertenza
ritenuti più opportuni.
In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, dovrà
essere
redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dalle Organizzazioni
nazionali
intervenute e depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi e per
gli
effetti della legge n° 533/1973.
Dichiarazione a verbale della Federambiente.
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 49 del presente
contratto
relativo ai distacchi sindacali verrà ripartito tra tutte le
Aziende
aderenti alla Federambiente in proporzione al personale in forza
10
gennaio di ogni anno.
al
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del contratto
Le divergenze eventualmente scaturenti
di
norme
contrattuali saranno definite
modalità
sottoriportate:
dall'esclusiva
interpretazione
tra
con
le
parti
le
- tre rappresentanti della
Federambiente e tre
rappresentanti
delle
Organizzazioni dei lavoratori firmatarie il presente contratto
prenderanno
in esame le richieste pervenute;
- i rappresentanti designati decideranno all'unanimità, senza
di
procedura ed inappellabilmente. Le loro decisioni sono
sindacalmente e
contrattualmente vincolanti;
- qualora
le
i
rappresentanti
non
raggiungano
l'accordo
si
formalità
attueranno
normali procedure negoziali con la convocazione delle parti
firmatarie
il
C.C.N.L.;
- i rappresentanti si riuniranno ogni qualvolta le componenti lo
richiedano
e, comunque, sulla base delle norme di funzionamento dagli
stessi
stabilite.
Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo
1 - Le attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che
verranno
realizzate, saranno esercitate autonomamente.
Sono soci del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in regola con
il
versamento delle quote associative, i quali, come tali, hanno diritto
di
partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto.
2 - Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con
voto
segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota
sociale,
ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda,
ove
richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda
stessa
di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.
3 - Dette attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad
un
rapporto costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini,
tra
strutture del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno
dei
luoghi di lavoro.
4 - La partecipazione alle singole iniziative promosse dal
dovrà
prevedere la richiesta di quote diversificate per:
Circolo
- lavoratore iscritto al circolo;
- lavoratore non iscritto;
- cittadino.
5 - Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento
delle
sue attività sarà pari a £ 20.000 annuali, commisurate al numero
dei
lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno, fatte salve le condizioni
di
miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto.
Le quote associative versate da ciascun lavoratore socio non potranno
essere
inferiori a £ 13.000 annuali.
6 - Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del
Circolo
potranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione
delle
attività del Circolo permessi non retribuiti compatibilmente con le
esigenze
di servizio.
7 - Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo
dell'attuazione
e della gestione di iniziative particolari non specificatamente
previste
nell'ambito delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere
un
contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.
Art. 52 - Patronati di assistenza
1 - I patronati di assistenza
I.N.C.A.-C.G.I.L., I.N.A.S.-C.I.S.L.
ed
I.T.A.L.-U.I.L., essendo parte integrante delle Organizzazioni
Sindacali
stipulanti il presente contratto, hanno diritto di svolgere i compiti
che
scaturiscono dal D.L. C.P.S. del 29 aprile 1947, n° 804, dagli artt. 5,
9 e
12 della legge n° 300/1970, oltre che dagli accordi aziendali, dalle
leggi
assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni.
2 - L'Azienda porrà a disposizione dei suddetti patronati:
a) albo murale per le affissioni di materiale di informazione ai
lavoratori;
b) idonei locali per consentire ai
poter
ricevere ed assistere i lavoratori.
rappresentanti dei
3 - Per l'attuazione pratica dei suddetti
addiverrà a
specifici accordi stipulati tra le parti.
Art. 53 - Mobilità del personale
punti
1
e
patronati di
2
si
1 - E'
prevista all'interno delle Aziende la mobilità tra
personale
inquadrato nello stesso livello, purché ciò non comporti
peggioramento
economico anche
in coincidenza
di processi
di
ristrutturazione
e
dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali,
previo
accertamento dell'idoneità fisica.
2 - In entrambi i casi, ove si presenti la necessità,
effettuate
riqualifiche professionali.
saranno
3 - E' consentito, inoltre, ai lavoratori delle Aziende municipalizzate
di
igiene urbana il trasferimento ad altra Azienda su richiesta del
dipendente
e con l'assenso dell'interessato e dell'altra Azienda pubblica comunale.
4 - In tal caso opera la ricongiunzione dell'anzianità e
essere
richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
non può
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
Nel quadro dell'intervento nel campo della prevenzione, tutela del
rapporto
di lavoro, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, le
parti
concordano quanto segue:
1) l'Azienda conserverà il posto di lavoro per il tossicodipendente
che
accetterà di inserirsi in un progetto riabilitativo finalizzato
delle
UU.SS.LL. o di comunità terapeutiche, per l'intera durata del
progetto
stesso;
2) l'irrogazione di provvedimenti disciplinari per i tossicodipendenti
dovrà
sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero, in modo da impedire
la
perdita del posto di lavoro, sempreché gli stessi paretecipino ad
un
progetto riabilitativo di cui al punto precedente;
3) i genitori dei tossicodipendenti che intendano seguire il recupero
dei
figli possono chiedere l'inserimento
nei posti di
lavoro
stabiliti
dall'Azienda ad orario ridotto (part-time);
4) i lavoratori tossicodipendenti potranno essere inseriti
di
lavoro prestabiliti dall'Azienda per facilitare eventuali
di
recupero;
in
orari
programmi
5) l'Azienda esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa,
di
adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano
in
pericolo la propria e l'altrui incolumità e non siano contrastanti con
gli
obiettivi di recupero e riabilitazione.
Dichiarazione a verbale.
Le parti
stipulanti,
in merito alla
conservazione
del
posto
al
tossicodipendente, che accetta di inserirsi in un progetto
riabilitativo,
comunque certificato dalle UU.SS.LL. per l'intera durata del
progetto
stesso,
ritengono che
la conservazione
del
posto vada
assimilata
all'aspettativa per malattia indicata dal punto 6 dell'art. 38 del
presente
C.C.N.L.
Ciò significa che al dipendente in questione spetterà lo stesso
trattamento
indicato dal citato articolo contrattuale, con l'unica eccezione
riguardante
la durata dell'aspettativa che potrà protrarsi fino ad un massimo di
due
anni, attese le finalità terapeutiche alla base della concessione.
Fermo restando che la richiesta della suddetta aspettativa potrà
essere
riconosciuta una sola volta nell'arco dell'intero rapporto lavorativo,
in
sede aziendale, potrà, eventualmente, essere stabilito un periodo
aggiuntivo
di aspettativa, comunque non superiore ad un ulteriore anno
rispetto a
quelli già riconosciuti, al fine del completamento della terapia.
ALLEGATI
NORME CONTRATTUALI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER IL SINDACATO FIADEL-CISAL
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE
1° comma:
«Fatti
propri
i
principi
contenuti
nel
Protocollo
C.I.S.P.E.L./
C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.
del
luglio
1989
e
del
relativo
accordo
FEDERAMBIENTE/F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. del 20 dicembre 1989, in
particolare,
per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata
ogni
livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono:
nazionale,
regionale/territoriale, aziendale».
ad
4° comma:
«Regionale/Territoriale.
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal
Protocollo
C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.
e
dal
relativo
accordo
FEDERAMBIENTE/F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. del 20 dicembre 1989 ed,
inoltre,
quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di
formazione
professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla
esigenza
di nuove figure professionali».
6° comma:
«A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle
seguenti
materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle
Norme
Sanzionatorie
di
cui
al
Protocollo
d'intesa
C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. del luglio 1989 e del relativo
accordo
FEDERAMBIENTE/F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. del 20 dicembre 1989».
8° comma:
«Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di
composizione
dei conflitti in materia di contrattazione aziendale vengono riconfermate
le
procedure previste dal
U.I.L.; a
conclusione di questo
delle
parti».
Protocollo C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.processo
resta
impregiudicata
l'autonomia
Art. 10 - Classificazione del personale - QUADRI
Dichiarazione
a
verbale
La F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L., nei sottoscrivere l'ipotesi di accordo
relativa
ai «quadri» dichiara di non concordare sui criteri indicati per
individuare
i soggetti cui attribuire il «premio alla qualità della prestazione»,
in
quanto detti criteri, con esclusione del primo, evidenziano ed
autorizzano
illimitata e indiscussa discrezionalità della Direzione Aziendale
nella
scelta del «soggetto» cui attribuire il «premio».
La F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L.
ritiene
invece
che
la
discrezionalità
dell'Azienda possa esprimersi nella scelta dei parametri
cui
commissionare il risultato premiante ma non nella scelta
del
«quadro» da premiare.
obiettivi
personale
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
Norma transitoria - ultimo comma:
«All'atto della corresponsione dell'"una tantum" verrà trattenuta ad
ogni
lavoratore che non sia
iscritto ad alcuna
Organizzazione
Sindacale
stipulante o firmataria del C.C.N.L. e che non abbia dato
disposizione
contraria all'Azienda entro il 31 dicembre 1991, la somma di lire
tremila
(L. 3.000) da versare entro il mese successivo alla trattenuta sul
c/c
n° 1717.16 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n° 6
via
Ostiense, Roma - intestato alla F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L.».
Art. 29 - Contrattazione aziendale - PRODUTTIVITA'
3° comma:
«Entro 15 giorni dal ricevimento di tale accordo, un'apposito
osservatorio
della produttività costituito da tre rappresentanti della Federambiente,
un
rappresentante del Sindacato C.I.S.A.L. ed un Presidente scelto tra
esperti,
esaminerà l'accordo al fine di emettere un parere di congruità rispetto
alle
disposizioni della norma contrattuale».
Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi
punto 5, comma 1°:
«Per detti compiti viene determinato un monte ore annuo aziendale
di
permessi retribuiti pari ad un'ora e mezza per dipendente in
organico
riferito al 1° gennaio di ogni anno, limitatamente alle Aziende che
abbiano
almeno cinque dipendenti iscritti al sindacato F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L.».
Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1 - Distacchi sindacali commi 1° e 2°:
«A due dirigenti nazionali indicati alla Federambiente dalla
organizzazione
sindacale F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. verrà concesso un permesso retribuito
per
tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare.
A cinque dirigenti sindacali territoriali indicati alla
Federambiente,
all'inizio
di
ogni
anno,
dall'organizzazione
sindacale
F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. verrà concesso un permesso retribuito per
la
durata del loro mandato riferito all'anno solare».
tutta
Art. 52 - Patronati di assistenza
«1 - Il
patronato di assistenza
E.N.C.A.L.-C.I.S.A.L., essendo
parte
integrante dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente
contratto,
ha diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal D.L. C.P.S. del
29
aprile 1947, n° 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n° 300/70 oltre
che
dagli accordi aziendali, dalle
di
prevenzione degli infortuni.
leggi
assistenziali,
previdenziali
e
2 - L'Azienda porrà a disposizione del suddetto patronato:
a) albo murale per le affissioni di materiale di informazione ai
lavoratori;
b) idonei locali per consentire ai rappresentanti del patronato
poter
ricevere ed assistere i lavoratori.
3 - Per l'attuazione pratica dei suddetti
addiverrà a
specifici accordi stipulati tra le parti».
punti 1)
e 2)
di
si
PROTOCOLLO D'INTESA C.I.S.P.E.L./C.G.I.L-C.I.S.L.-U.I.L.
L'anno 1989 il giorno 20 dei mese di luglio, in Roma, tra la
CISPEL
(Confederazione italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata
dai
Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice Presidente Delegato
Nicola
Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti, Domenico Barillà, Gian
Ezio
Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché dai Tesoriere Alfonso
De
Seneen, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale
Germano
Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio Marzotto Caotorta, Dario Maturro,
Rubes
Triva, e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di
Adolfo
Spaziani,
Presidente,
Enzo Garabello, Francesco Cattabiani,
Maurizio
Cecconi, Roberto Leoni e Francesco Neri, nonché dal Segretario
Generale
della Confederazione Ario Rupeni e per il Dipartimento Lavoro
Confederale
del Dirigente Pier Luigi Cenci;
e
la CGIL (Confederazione Generale italiana del Lavoro), rappresentata
dal
Segretario Generale Bruno
Trentin,
dal Segretario Generale
aggiunto
Ottaviano Del Turco e dai Segretario Confederale Lucio De Carlini, con
la
partecipazione del Coordinatore
Servizi
Salvatore
Bonadonna;
del
Dipartimento
Terziario
e
la CISL (Confederazione italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata
dai
Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale
Domenico
Trucchi, con la partecipazione di Dario Ballotta del Dipartimento
Terziario
e Servizi;
la UIL (Unione italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario
Generale
Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e
Silvano
Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio
Relazioni
Sindacali;
si è convenuto il
seguente
protocollo
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
PARTI
E
di
NORME
intesa su
DI
COMPORTAMENTO
DELLE
E
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Premessa
La C.I.S.P.E.L., la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L., nell'intento
di
riconsiderare,
alla
luce dell'esperienza,
il
sistema di
relazioni
industriali nel settore delle imprese pubbliche degli enti locali
per
perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale allo
sviluppo
della efficienza e della produttività delle gestioni ed al convergere
delle
iniziative, richiamati i protocolli sottoscritti il 13.7.1978, il
16.2.1982
e il 17.7.1985, convengono sulla necessità di procedere al loro
adeguamento
avendo riguardo alle mutate condizioni della società ed all'evoluzione
dei
rapporti tra le parti sociali nell'ambito dei pubblici servizi.
C.I.S.P.E.L.,
preminente
C.G.I.L.,
C.I.S.L. e U.I.L. ritengono che, per il
ruolo che le aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere
nella
gestione di complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini,
sia
necessario promuovere un processo di riassetto organizzativo delle
aziende
pubbliche locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei
provvedimenti,
all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di
riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.
A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema
di
relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici
locali,
sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività,
sui
piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o
organizzative
con
particolare
riguardo
ai
riflessi
qualitativi
e
quantitativi
sull'occupazione.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte,
per
rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire
il
raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi
la
qualità di tessuto socio-economico delle comunità locali, in
particolare
nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili prevalentemente
nel
Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi
pubblici
erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas,
dell'acqua,
dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e
dell'igiene
ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui
seguenti
obiettivi:
1) migliorare
alla
colletività;
i livelli qualitativi e quantitativi
dei
servizi
2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle
che
riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva
l'informazione e
resi
iniziative
la partecipazione dell'utenza
quantitativo e
qualitativo dei servizi stessi;
nel
processo
di
sviluppo
3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale
quadro
contenerne i costi di gestione (economicità);
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo,
gestionale e
produttivo della impresa pubblica locale anche
attraverso
l'ottimale
utilizzazione e valorizzazione del personale;
5) conferire priorità,
di
tutela ambientale;
anche sul
piano della qualità,
agli interventi
6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene
ambientale
nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi
di
gestione e salvaguardia ambientale;
7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un
sistema
integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree
metropolitane e
che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale
al
conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica
del
trasporto.
8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle
acque
sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali
ottimali e
del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di
gestione
consortili;
9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per
il
raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal
P.E.N.,
avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del
risparmio
energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione,
gestione e
commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte,
del
prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del
del
confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato.
1993 e
Per
questi motivi,
le prospettive
strategiche
di risanamento,
di
ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le
iniziative
generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle
imprese
stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali
del
personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra
le
parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente
locale
una struttura portante del
«sistema dei servizi pubblici»
che
può
contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far
recuperare
efficienza all'intero «sistema» e partecipare attivamente al processo
di
consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal fine
le
parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire
la
scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non
sussistano
ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da
soggetti
diversi.
La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi
delle
conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema
delle
imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud
più
avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare
si
impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di
igiene
urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso
di
nuove tecnologie e
processi organizzativi del lavoro
attraverso
le
rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo
nel
contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento
della
produttività aziendale e del lavoro;
incontreranno
nel mese di giugno di ogni anno.
a tale fine le
parti si
L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui
opera,
rispondere sempre più alle esigenze delle collettività locali,
quale
strumento realizzativo della
pianificazione regionale,
provinciale
e
comunale.
L'ottimizzazione dei servizi pubblici ed il raggiungimento di obiettivi
di
efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e UIL,
un
passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa
pubblica,
nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso
la
privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.
In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di
informare
CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di
politica
tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle
strutture
tariffarie.
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra
le
parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai
vari
livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la
partecipazione
del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che
resta
confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle
politiche
di
sviluppo e
organizzazione dei
servizi,
nonché
alle
politiche
occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende
aderenti
alla CISPEL.
Esso si articola su 4 livelli:
1) livello confederale
è costituita una struttura paritetica
nazionale,
composta da rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL,
CISL e
UIL.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di
con
compiti di informazione e di consultazione sulle linee
dei
servizi pubblici locali.
ciascun anno
di
politica
In particolare la struttura curerà:
a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali
nei
diversi settori dei pubblici servizi;
delle
parti
b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi
sull'assetto
istituzionale
degli
enti
locali:
decentramento,
poteri,
compiti,
attribuzioni,
autonomia
finanziaria
ed effetti
sul
rapporto
ente
locale-aziende pubbliche locali;
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione
tecnologica e
coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza
servizi e
della continuità della loro erogazione;
dell'esercizio
dei
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi
di
lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche
allo
scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali.
f) la valutazione dei quadro socio-economico in cui operano le
imprese
pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e
settoriali
per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti
che
anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla
capacità
concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro,
di
organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la
struttura
paritetica
può
costituire comitati
specifici
di
settore
con
la
partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con
il
compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere
l'attuazione
dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può
anche
indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta
una
identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a
richiesta
delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e
le
competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi
livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse
articolazioni
territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2) A
livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le
aree
metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui ai punto 1) che
precede
la costituzione di Comitati territoriali paritetici per
l'approfondimento
delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte
strategiche
delle imprese pubbliche locali.
3) Livello di Federazione di
settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo
le
relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle
norme
dei protocolli previsti nei CCNL.
4) Livello
di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme
protocolli
confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
contenute nei
Le aziende,
ferme restando le procedure sulle Relazioni
industriali
contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno
annualmente
una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli
obiettivi
del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di
attuazione
del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai programmi
di
investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del
lavoro e
sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI
CONFLITTI
DI LAVORO
Premessa
1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare
gli
attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure
delle
vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di
comportamento
datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali.
Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di
attività
in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici
di
comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di
norme
pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.
2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto
del protocollo,
le
prestazioni riguardano,
in genere,
servizi di prima e
fondamentale
necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di
esigenze
primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta
sulle
attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere
civile e
sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di
funzionamento.
3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca
autoregolamentazione
dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno
di
escludere tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al
presente
protocollo, l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere
di
competenza.
4) Le disposizioni dei presente protocollo integrano i contratti,
le
pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le
parti
hanno adottato nei settori individuali e modificano le disposizioni
che
risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo.
5) Il completamento delle normative di cui al presente protocollo in
relazione alla peculiarità dei settori ed alle modalità di erogazione
dei
servizi è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel
protocollo
medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto
specificamente
indicato, ai regolamenti aziendali.
6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle
aziende
con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che non
può
comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che
abbiano
riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero
devono,
compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate
alle
aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio
tramite
tutti i possibili mezzi informativi.
7) La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella di
ciascuna
azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per
ogni
singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre
al
minimo possibile i disagi per l'utenza.
Comunque tra una azione di sciopero
assicurato
e la successiva deve
essere
un intervallo di almeno 7 giorni,
settore
dell'igiene ambientale le forme di
alla
cessazione dello sciopero.
avendo cura di prevedere nel
normalizzazione
del
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno
un
unico periodo continuativo riferito a ciascun turno.
8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei
espletati
dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:
servizio
svolgersi in
servizi
lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei
servizi
tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas),
la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della
persona
esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al
trattamento
delle acque (depurazioni e potabilizzazione); alla somministrazione
del
farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per
determinati
ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore
dell'igiene
ambientale - fermo restando l'impegno di operare per evitare concreti
danni
ambientali - allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi,
la
libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con
forme
adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza
pendolare.
9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti,
con
specifici accordi,
per ogni singolo settore interessato al
presente
protocollo:
a) le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso
nei
suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;
b) le modalità per garantire la tutela degli impianti,
sicurezza e
quella degli utenti;
la loro
c) le procedure per la individuazione del personale indispensabile
per i
fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi
parte
integrante del presente protocollo.
anzidetti costituiranno
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette
nel
caso in cui le prestazioni, le modalità ed i presidi di cui sopra non
siano
tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la
titolarità
delle categorie interessate.
CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE
Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore
dei
pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice
di
comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica
nei
casi in cui fossero in gioco
i valori
fondamentali delle
libertà
costituzionali, della democrazia e della pace.
Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi
dei
lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società,
comportano
l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più
ampio
consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni
di
comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per
la
ratifica dei risultati contrattuali.
Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione
dei
problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti
che
attenuino il più possibile i disagi derivanti
alla collettività
da
agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano ad individuare forme
di
lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al
minimo
le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno
stretto
collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per la ricerca di
un
giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano
in
discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per
tutto
il periodo di vigenza del CCNL medesimo.
Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse
possono
risultare, in funzione dei tipo di servizi, le modalità
dell'esercizio
dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle
esigenze
primarie delle collettività servite,
assumono le seguenti regole
di
comportamento:
1) le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti,
eviteranno
scioperi in concomitanza con
manifestazioni di
rilevante
importanza
nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le
consultazioni
elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso
di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
di
particolare gravità o calamità naturale;
2) per i settori,
ove abbia rilevanza il problema, saranno
inoltre
individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi
è
riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per
quelli
nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;
alle
strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle
strutture
sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli
scioperi
aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la
previa
intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a
norma
dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato
dagli
effetti dello sciopero;
4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno
essere
assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della
premessa.
CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE
Premessa
La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse
rappresentate,
si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento
avendo
riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei
servizi
pubblici locali.
1) Le Associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere relazioni
sindacali
soltanto con le OO.SS.,
firmatarie di CCNL che adottino codici
di
autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente
protocollo.
Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere
per
adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, le
Associazioni
datoriali si impegnano a darne preventiva informazione alle
Organizzazioni
sindacali stipulanti.
2) Le Associazioni datoriali e le Aziende ad esse associate
interromperanno
le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino azioni di
sciopero
non conformi al codice di autoregolamentazione sindacale contemplato
dal
presente protocollo.
3) Le Associazioni datoriali e le Aziende si impegnano, per quanto
di
competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in
discussione i
contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta
la
vigenza dei contratti medesimi.
4) Le associazioni delle Aziende si impegnano perché le Aziende
loro
associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie
che
possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi
comunicati
dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno
adeguata
informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle
agitazioni.
5) Le Associazioni datoriali e le Aziende adotteranno e favoriranno
forme
congrue di pubblicizzazione, a cura delle parti, dei termini delle
vertenze.
6) Le Associazioni datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente
le
forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per
favorire
- nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti.
Le
aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e
buona
fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero,
dopo
la revoca tempestiva degli stessi da parte delle OO.SS.
NORME DI GARANZIA
I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati
da
«norme specifiche di categoria o settore», vincolano le strutture
delle
parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da
quanto
previsto costituirà violazione degli impegni assunti.
LE PARTI SI DANNO ATTO:
che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta
la
presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale
alle
procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate
dal
presente protocollo è
necessario che
si
sviluppino,
parallelamente
all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle
parti,
forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi
esistenti,
consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità,
sanciscano
poteri, diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei
principi e
delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.
Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia,
si
incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato,
ferma
restando la successiva rispettiva autonomia.
NORME PATTIZIE
Regolamentazione del negoziato contrattuale
mediazione e
raffreddamento dei conflitti collettivi.
-
Procedure
di
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla
tempestiva
conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1) Rinnovi contrattuali
nazionali
Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per
il
rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza,
indicando i
soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione
del
nuovo contratto.
Le associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le
30
giorni dalla presentazione della piattaforma.
trattative entro
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà
il
percorso del negoziato e si procederà alla individuazione dell'onere
della
piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla
presentazione
della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione a
controversia,
fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà,
si
attuerà un resoconto
alle
sedi
confederali
competenti,
le
quali
svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi
atti a
rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto e
le
parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della
vertenza,
ricorrendo eventualmente ad organismi esterni per la valutazione dei
termini
del contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in
pendenza
delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non
sussiste
impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme
del
presente protocollo.
2) Vertenze aziendali per l'applicazione
di accordi
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e
della
violazione,
con relativa rivendicazione e
del
confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
adeguatamente motivata
richiesta
di
In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2),
non
faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali.
apertura
le parti
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire
alla
conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di
mancato
accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali
procederanno
entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del
contendere
formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.
3) Contrattazione aziendale su materie demandate dai CCNL
Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le Aziende
si
impegnano ad iniziare le trattative.
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della
sede
aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in
sede
nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti
ritardo
sull'inizio delle trattative.
Nei successivi 40 giorni
strutture
sindacali competenti.
la
trattativa
si svilupperà con
le
Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto
alle
sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati
di
ulteriore raffreddamento, svilupperanno Interventi atti a rimuovere
le
difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e
le
parti non concordino di rimettere
ad organismi
esterni
o a
sedi
istituzionali la mediazione della controversia,
le parti medesime
si
riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel
rispetto
delle norme del presente protocollo.
NORME SANZIONATORIE
Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti
collettivi
di settore, vincolano alla loro osservanza le Aziende ed i
lavoratori
destinatari degli stessi CCNL, oltre che le rispettive strutture
sindacali.
La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle
seguenti
sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al
comportamento
adottato:
a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità
di
esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e
9)
della «premessa» delle norme di comportamento delle parti del
presente
protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di legge,
alle
sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal
CCNL di
settore
applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di
quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti
nei
confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le
quali
non osservino le norme definite nel presente protocollo, ivi incluse
le
norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle
controversie
collettive, è applicata una sanzione pecunaria, da devolversi per
iniziative
a favore dell'utenza concordate tra le parti stipulanti il
presente
protocollo.
L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lettera b) che
precede
e l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non
sarà
istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a
un
collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui tre designati
da
ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL e UIL) ed il settimo scelto
di
comune accordo.
Il collegio può
comminare
come
sanzione
accessoria
quella
della
pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia
della
violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese
di
pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lettera b) che
precede
saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge
che
dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei
servizi
pubblci essenziali.
NORME DI ATTUAZIONE
Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa
la
verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi
nel
comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente
protocollo
una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla
controparte
per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento
medesimo
al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti.
PROTOCOLLO DI ACCORDO
Il giorno 15 novembre 1989, in Bologna,
la FEDERAMBIENTE rappresentata dalla Delegazione costituita dai
Signori:
dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco
Colangelo,
Vicepresidente della Commissione Sindacale ed i membri della
Delegazione
Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato
Tosadori,
con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sindacale dr. Marco
Pietrangelo
ed in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr. Enzo
Bitossi,
dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari, dr.
Giorgio
Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli;
la FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA (F.L.F.P.), aderente
alla
C.G.I.L., rappresentata dai Signori: Francesco Piu, Segretario;
Diego
Calabrese, Esecutivo Nazionale I.A.; Mazzino Tamburini, Esecutivo
Nazionale
I.A.; Antonio Gobbo, Esecutivo Nazionale I.A.;
la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - SETTORE AUSILIARI DEL TRAFFICO
(F.I.T.),
aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai Signori: Ulderico
Cancilla,
Segretario Nazionale
Responsabile;
Antonio
Del
Giudice,
Segretario
Nazionale; Francesco Bisceglia, Segretario Nazionale; Costantino
Trombetta,
Segretario Nazionale;
la UILTRASPORTI, aderente alla U.I.L., rappresentata dai Signori:
Giancarlo
Aiazzi, Segretario Generale; Paolo Carcassi, Segretario Nazionale;
Marco
Pecorari,
Direzione
Nazionale;
Dino Milloni, Presidente
Commissione
Nazionale Contrattuale, hanno stipulato il seguente Protocollo di
Accordo.
VERBALE D'ACCORDO
Il giorno 20
dicembre 1989, a Bologna,
La FEDERAMBIENTE rappresentata dalla Delegazione costituita dai
Signori:
dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco
Colangelo,
Vicepresidente della Commissione Sindacale ed i membri della
Delegazione
Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato
Tosadori,
con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sindacale dr. Marco
Pietrangelo
ed in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr. Enzo
Bitossi,
dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari, dr.
Giorgio
Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli,
e
la F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L., rappresentata dai Signori: Francesco
Paolo
Tosti, Armando Gennaretti, Franco Scalbi, Luciano Tafani, hanno
sottoscritto
il seguente Protocollo di Accordo.
L'attuale rinnovo del C.C.N.L. si pone in un momento molto delicato per
le
aziende municipalizzate di igiene ambientale, caratterizzato, da un
lato,
dalla sempre più forte richiesta di soddisfazione di bisogni
collettivi
insopprimibili e, dall'altro, dalla necessità irrinunciabile di cogliere
il
processo di razionalizzazione ed integrazione organizzativa in atto in
tutti
i principali paesi industrializzati, al fine di poter rimanere
concretamente
e competitivamente sul mercato anche, e soprattutto, in vista del 1992.
La questione «ambiente» richiede uno sforzo di adeguamento costante
alle
aziende municipalizzate, sia in termini di gestione ottimale delle
risorse
che di nuovi servizi a dimensioni territoriali ed
extraterritoriali,
prevedendo la costituzione del «polo pubblico» del mercato ambientale.
Tale sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione
delle
recenti disposizioni legislative del Ministero dell'Ambiente riferite
al
settore dello smaltimento, in termini di nuovi impianti (di
riciclaggio e
riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) ed il pieno
utilizzo
delle risorse economiche esistenti.
Particolare
degli
attenzione
va
rivolta
al
potenziamento
e
diffusione
impianti di smaltimento
dei
nero»
dell'intero sistema rifiuti.
rifiuti
industriali,
vero
«buco
Si tratta di impostare una radicale e reale politica di innovazione e
di
riorganizzazione che incida profondamente su quei sistemi gestionali
ed
organizzativi che,
attualmente,
agiscono come vincoli allo
sviluppo
dell'attività delle aziende municipalizzate, recuperando il massimo
di
efficienza ed economicità.
E' fuori di dubbio che una corretta impostazione delle strategie
aziendali
per il futuro deve sostanziarsi almeno su questi elementi:
- una progettualità in grado di stare al passo con l'evoluzione dei
problemi
ambientali e di dare risposte adeguate;
- la
disponibilità di
impianti
ed
attrezzature;
- la disponibilità di risorse professionali atte a governare e
realizzare
processi sempre più sofisticati, a partire dal problema dei «quadri».
E' su quest'ultimo elemento, pur senza sottovalutare o tralasciare i
due
punti precedenti, fulcro fondamentale di ogni strategia di
ristrutturazione
ed,
al contempo,
efficace strumento per i processi di
innovazione
organizzativa, che bisognerà incentivare il massimo sforzo e la
particolare
attenzione.
Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per
conseguire
una sostanziale omogeneità economica e normativa, per ogni forma di
gestione
dei servizi di
igiene ambientale;
bisogna, pertanto, operare
nella
prospettiva dell'adozione generalizzata di identici strumenti
programmatici
(piani programma pluriennali), indispensabili al dispiegamento di
un'azione
coordinata ed efficace a tutela del patrimonio ambientale,
e
della
codificazione in un unico C.C.N.L. dei rapporti di lavoro di tutti
gli
addetti ai servizi di igiene ambientale dipendenti da aziende ed
imprese
pubbliche e private.
Risulta, inoltre, necessario attivare ogni forma di iniziativa atta
al
coinvolgimento dei soggetti interessati (CISPEL,
ANCI, UPI,
AUSITRA,
Movimento Cooperativo, Confederali Sindacali) ed, a questo fine,
individuare
strumenti e/o organismi che le parti riterranno necessari, per definire
le
modalità, le procedure, i tempi, le iniziative pubbliche
(conferenze,
dibattiti, ecc.), onde acquisire le volontà politiche dei soggetti di
cui
sopra, avendo anche particolare attenzione al rapporto con l'utenza.
Le parti concordano
obiettivi
suindicati:
quanto segue
allo scopo di raggiungere
gli
A) Prorogare la scadenza del vigente C.C.N.L. alla data del 31 luglio
1990,
in modo da farla coincidere con quella del contratto dell'AUSITRA, così
da
favorire un unico tavolo negoziale, ferma restando, nel frattempo,
la
vigenza di tutta la normativa del C.C.N.L. 19 giugno 1987, che
costituisce
base di discussione per il rinnovo contrattuale.
B) Superare la logica dell'art. 3 del vigente C.C.N.L. con un
adeguamento
che consenta l'applicabilità di una disciplina contrattuale unica
le
aziende pubbliche e per le imprese private.
per
C) Recepire immediatamente l'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL in materia
di
«relazioni industriali e gestioni dei conflitti di lavoro dei
servizi
pubblici
locali»,
nell'interezza
della
sua
composizione,
nella
considerazione del grande valore politico che riveste e
dell'affermazione,
insita nel suo contesto, che la prevenzione e la gestione dei conflitti
di
lavoro è possibile
solo individuando preliminarmente,
attraverso
la
partecipazione attiva delle OO.SS., comuni obiettivi e percorsi.
Ed, in virtù di ciò, le parti, nel riconfermare la validità
dell'intesa
sopracitata, concordano che il contratto «unico» del settore
ambientale
dovrà attuare relazioni industriali attraverso cui le parti stesse,
nella
loro autonomia di ruoli e di funzioni, abbiano la possibilità di
intervenire
sulle linee di programmazione aziendale e convengono, altresì, di
attivare
sin d'ora un significativo coinvolgimento ed
un ruolo
partecipativo
dell'utenza.
Tale coinvolgimento dell'utenza, che sarà oggetto di definizione in
sede
aziendale, dovrà comunque prevedere un'informazione completa con
cadenza
almeno annuale.
In tal senso, le parti convengono di procedere, entro il corrente anno,
ad
un intervento pubblico congiunto sulle associazioni degli utenti
accreditate
presso il Ministero dell'Ambiente.
Alla luce dell'esperienza che deriverà da questa nuova iniziativa,
parti
verificheranno, in sede di rinnovo del C.C.N.L., i criteri di
ridefinizione
dell'articolo sulle relazioni industriali.
le
D) L'istituzione di un processo di formazione professionale
«permanente»,
ossia capace di individuare le necessità del momento (in termini
di
professionalità), formarle e mantenerle costantemente aggiornate.
In questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione di
uno
specifico ente,
a composizione
CISPEL, Federambiente,
Confindustria,
AUSITRA, OO.SS. che, aperto alle esperienze dei settori industriali ed
in
accordo col Ministero dell'Ambiente e le Regioni, studi ed analizzi
il
fabbisogno di professionalità riferite agli interventi generali di
carattere
ambientale sul territorio ed assicuri in tal senso il coerente
sviluppo
delle aziende pubbliche e private, garantendo costantemente la
formazione e
l'aggiornamento professionale.
Le parti firmatarie confederali e di categoria sono, pertanto,
impegnate a
predisporre, entro novanta giorni dalla firma del presente protocollo,
una
proposta
operativa
da presentare congiuntamente alle
parti
residue
(Confindustria, AUSITRA, ecc.). Tale organismo potrà avvalersi di una
rete
di convenzioni qualificate (Università, centri di formazione
specializzati),
garantendo obiettività di risultati attraverso idonei percorsi formativi.
Concordare, altresì, che l'attuale art. 7 «Assunzioni e selezioni»
dovrà
subire, nell'ambito del rinnovo del C.C.N.L., una radicale modificazione
per
adattarsi alle reali esigenze delle aziende.
E) Confermare la validità della contrattazione decentrata prevista
all'art.
2 del C.C.N.L. 19 giugno 1987 ed, in virtù delle differenziazioni
che
oggettivamente caratterizzano le aziende, inserire nel C.C.N.L.
l'accordo
interfederale 6 maggio 1988 in materia di produttività, prevedendo
la
possibilità di
individuare tutti quegli interventi
organizzativi
ed
economici finalizzati a promuovere sviluppi ed incrementi di
efficienza e
produttività in specifici reparti e/o settori aziendali.
F) Riconoscere un aumento economico mensile, riferito all'arco
temporale
1° marzo 1989 - 31 luglio 1990, avente valenza anche per coloro che
hanno
lasciato il servizio dopo il 1° marzo 1989:
Livello
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
1° marzo 1989
L.
»
»
»
»
»
»
»
75.000
90.000
98.000
109.000
125.000
144.000
166.000
190.000
1°
marzo 1990
L.
»
»
»
»
»
»
»
70.000
84.000
92.000
101.000
117.000
134.000
155.000
178.000
Totale
L.
»
»
»
»
»
»
»
145.000
174.000
190.000
210.000
242.000
278.000
321.000
368.000
Detto aumento viene riconosciuto sotto la voce di E.D.R. e corrisposto
con
carattere di fissità e continuità per 14 mensilità alla generalità
del
personale,
permettendo
così una
operazione
di
riassorbimento,
da
scaglionarsi nel tempo, al momento della realizzazione del
contratto
«unico», al fine di equilibrare la differenza salariale che
verrebbe a
prodursi con gli addetti al settore delle aziende private, anche
nella
considerazione degli altri istituti contrattuali in vigore nel
contratto
AUSITRA.
G) Costituire una commissione mista paritetica, articolabile secondo
le
necessità dei lavori, con il compito di effettuare, entro il 31 marzo
1990,
una analisi ed uno studio comparato dei costi e delle normative
relative
agli attuali contratti del settore.
H) Le parti, nel recepire il protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20
luglio
1989 in materia di «Relazioni industriali e gestione dei conflitti di
lavoro
nei settori dei servizi pubblici locali», convengono di integrarlo con
la
specifica normativa di settore sottoelencata.
a -
Prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la
tutela
dei beni primari della salute e della sicurezza della persona,
quelle
relative a:
- trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione);
- smaltimento (raccolta,
trasporto e trattamento finale) dei
rifiuti
speciali ospedalieri, tossici, nocivi e di quelli prodotti
nell'ambito
delle utenze scolastiche e delle comunità di particolare
significato,
garantendo la conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli
impianti
a ciclo parziale ad essi collegati;
- pulizia (spazzamento,
raccolta e lavaggio) dei mercati;
- disinfezione e disinfestazione per casi urgenti,
contingenti e
su
segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe
ed
ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa
dall'autorità
sanitaria e/o di sicurezza.
b - Minimi di
servizio
Con riferimento alle prestazioni indispensabili definite al precedente
punto
a), si dovrà garantire l'erogazione del servizio nelle quantità e con
le
modalità compatibili con l'impiego di un contingente minimo
indispensabile
di addetti.
In aggiunta al disposto del precedente comma, si prevede la possibilità
di
individuare un presidio di pronto intervento da utilizzare nell'ambito
dei
servizi generali dell'azienda (esclusi, quindi, quelli di cui al
precedente
paragrafo
a)
già
espressamente
disciplinati),
esclusivamente
per
fronteggiare situazioni di emergenza o di particolare straordinarietà e
per
supportare ed assicurare lo svolgimento e la sicurezza dei servizi
comunque
svolti.
Sia il contingente minimo, sia il presidio di pronto intervento
saranno
determinati, per dimensioni ed attività garantite, in sede aziendale
in
relazione alle specifiche esigenze e realtà.
c - Pubblicità
Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività aziendali di cui ai punti
a)
e b) saranno dotati - a cura delle OO.SS. promotrici dello sciopero di
opportuni strumenti di pubblicità dell'azione sindacale in corso e
del
carattere peculiare ed indispensabile delle prestazioni erogate.
d - Tutela
degli impianti
Alla salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella
degli
utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento.
In aggiunta, si prevede il mantenimento in servizio del personale
minimo
strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli
accessi.
e - Durata dello
sciopero
e
preavviso
Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata
di
un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo, relativi
alla
stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro.
I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di sette giorni.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno
in
un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo
da
contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza.
Non si potrà procedere al porre in essere forme anomale
quali:
sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
di lotta
f - Normalizzazione del servizio
Le parti, fermo restando il fatto che tra un'azione di sciopero e
la
successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno sette
giorni,
convengono di rinviare ad intese aziendali le forme di normalizzazione
del
servizio alla cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità
che
dette forme contengano al minimo il ricorso alla prestazione
straordinaria.
g - Esclusione delle azioni di lotta
Sono esclusi dagli scioperi i periodi così individuati:
-
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
la settimana che precede e segue la festività della Pasqua;
le ferie estive per un periodo di sei settimane;
le scadenze elettorali.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di
effettuazione,
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di
particolare gravità o di calamità naturali tali da richiedere la ripresa
del
servizio.
In occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono
il
Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno
proclamati
scioperi ne comuni sedi di tali eventi.
REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI
LAVORO
(LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)
FINE
RAPPORTO DI
1 - Beneficiari
Hanno titolo a richiedere l'anticipazione, entro i limiti previsti dal
7°
comma dell'art. 2120 del Codice Civile nel testo modificato
dall'art. 1
della legge n° 297/1982, i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni
di
servizio presso l'Azienda, alla data di presentazione della domanda.
Al fine di accertare l'anzianità di servizio, di cui al precedente comma,
si
fa riferimento all'anzianità
contrattuale utile per il
calcolo
del
trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale
per
benemerenze a qualsiasi titolo concesse.
2 - Limiti numerici
Per
rilevare annualmente
il numero
dei
lavoratori
aventi
titolo
all'anticipazione, si farà riferimento alla situazione del personale
in
forza presso l'Azienda alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
I lavoratori ai quali è già stata concessa l'anticipazione,
equiparati
ai lavoratori non aventi diritto all'anticipazione stessa.
sono
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il
limite
del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale
dei
dipendenti.
La parte di aliquota
trasferibile
all'anno successivo.
di
aventi
diritto non esaurita,
non é
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine
rapporto salvo quanto previsto al successivo punto 4, - Spese
sanitarie,
4° comma.
3 - Misura dell'anticipazione
La misura massima dell'anticipazione é stabilita in ragione del 70%
del
trattamento di fine rapporto di lavoro, maturato alla data della domanda.
L'ammontare
dell'anticipazione è
comunque ridotto
della
parte
del
trattamento di fine rapporto già impegnato a garanzia dei debiti
contratti
dal lavoratore (cessione 1/5 stipendio, prestiti, etc.) e non potrà
comunque
essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta.
4 - Motivi che giustificano l'anticipazione
La richiesta di anticipazione
necessità
previste dalla legge per:
deve
essere
giustificata
dalle
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle
competenti strutture pubbliche per il lavoratore, il coniuge, i
figli,
nonché altri familiari considerati a carico ai sensi della normativa
sugli
assegni familiari;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli,
documentato
con atto
notarile,
od
atto
sostitutivo
legalmente
valido;
c) ristrutturazione della casa di abitazione.
I -
Spese sanitarie
La necessità di terapie ed interventi straordinari per il
lavoratore
titolare del rapporto di lavoro, nonché degli aventi diritto di
al
precedente comma a), deve essere comprovata da apposita
documentazione
rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
cui
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione,
la
richiesta deve essere corredata da idonei preventivi di spesa, redatti
dai
presidi sanitari prescelti per la terapia od intervento, nonché dalle
spese
complementari essenziali.
A terapia od intervento eseguito,
dei
relativi rendiconti di spesa.
In caso di ricaduta il
nuovamente
l'anticipazione nel limite
prima
richiesta.
l'interessato è tenuto all'esibizione
lavoratore
ha
titolo
della quota residua
di richiedere
non
usufruita
nella
In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente,
entro 6
mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione, per quanto
concerne
interventi chirurgici ed entro 12 mesi per terapie, l'Azienda, qualora
non
ritenga giustificati i motivi addotti dal lavoratore,
ha titolo
di
trattenere gli importi lordi erogati, maggiorati degli interessi pari
al
tasso ufficiale di sconto.
II -
Acquisto della prima casa di abitazione
I lavoratori che ritengono di aver diritto all'anticipazione per
l'acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono
presentare
domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Ai lavoratori che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di
cui
al punto successivo, rientrano nei limiti numerici indicati al punto 2
del
presente
paragrafo,
l'Azienda
rilascia
lettera
d'impegno
per
la
corresponsione dell'anticipazione.
Tuttavia l'erogazione
delle
seguenti ipotesi:
verrà effettuata all'atto del
perfezionamento
a) entro
i
6
mesi successivi all'invio
della
lettera
d'impegno,
subordinatamente alla presentazione dell'atto notarile di compravendita,
od
atto sostitutivo
legalmente valido;
b) all'atto
notaio o
di
presentazione
dell'avviso
di
convocazione
del
documento equipollente, per la stipula del rogito.
In questo caso, il lavoratore si dovrà impegnare a produrre, entro 90
giorni
dal pagamento dell'anticipazione, l'atto pubblico relativo all'acquisto;
c) l'anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisizione
di
un alloggio in cooperativa edilizia. In tal caso, il dipendente
dovrà
presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa, con
firma
autenticata a termini di legge, da cui risulti che il dipendente od
il
figlio
sono assegnatari
di
alloggio,
su
terreno
acquisito,
con
l'indicazione dell'entità
dell'importo richiesto
per
la
costruzione
dell'alloggio stesso;
d) qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata
dall'atto
preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa
edilizia,
il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è
tenuto
all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo
dell'abitazione
ovvero della documentazione, autenticata a termini di legge, che
giustifichi
i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale
documentazione
deve essere ripresentata ogni 12 mesi;
e) in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al
comma
precedente, l'Azienda recupererà l'importo lordo erogato maggiorato
degli
interessi pari
al tasso ufficiale di sconto;
f) le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della
prima
casa vengono esaminate nel mese di aprile di ciascun anno.
Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario
prima
casa esclusivamente nei seguenti modi:
a)
b)
c)
d)
e)
acquisto di casa di abitazione;
assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa;
assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa;
riscatto di alloggio popolare;
costruzione in proprio di casa di abitazione.
di
detta
III - Ristrutturazione della casa di abitazione
L'anticipazione
può
essere
richiesta
per
effettuare
lavori
di
ristrutturazione o di restauri di particolare rilevanza della casa
di
abitazione nel Comune di residenza. In tal caso, detti lavori
vanno
documentati con l'autorizzazione comunale, nei termini di validità, con
una
perizia di spesa redatta da professionisti iscritti agli albi
professionali.
5 - Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione
Vengono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente di
importanza:
a) spese sanitarie:
- il titolare,
lettera
a);
poi gli altri aventi diritto richiamati al punto
4,
b) nell'ambito delle spese per l'acquisto della prima casa di abitazione:
- sfratto,
non per morosità,
convalidato dal Pretore;
- acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita, semprechè
corrisponda
alla prima casa di abitazione;
- acquisto dell'alloggio per sè o per un figlio convivente;
- costruzione in proprio di casa di abitazione;
- riscatto d'alloggio popolare;
c) ristrutturazione della casa di abitazione.
A parità di condizioni, nell'ambito di ciascuna priorità sopraelencata,
sarà
data priorità ai lavoratori con anzianità aziendale più elevata.
A parità di condizioni di cui al punto precedente, sarà data precedenza
ai
lavoratori il cui imponibile I.R.P.E.F., relativo all'anno precedente
la
domanda di anticipazione, risulta inferiore.
6 - Modalità e procedura per la definizione delle domande di
anticipazione
All'inizio di ogni anno l'Azienda
dopo aver determinato
il
numero
complessivo degli aventi diritto all'anticipazione del trattamento di
fine
rapporto di lavoro, come indicato al punto 2, determina che il 25%
delle
domande di anticipazione debbono essere riservate a soddisfare le
richieste
motivate da spese mediche ed il rimanente 75% per l'acquisto della
prima
casa di abitazione e per la ristrutturazione.
Le domande motivate da spese sanitarie potranno essere presentate
dagli
aventi titolo in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere
definite
entro 30 giorni dalla data della presentazione, semprechè la domanda
stessa
sia corredata dalla documentazione indicata al 2° comma, paragrafo I
del
punto 4.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui al punto 2, fatta salva
la
riserva di cui al 1° comma del presente punto 6 e con i criteri di
priorità
previsti dal punto 5.
Nel mese di dicembre di ciascun anno si procede ad una sessione
suppletiva
di istruttoria per l'esame di ulteriori domande di anticipazione,
in
sostituzione di eventuali rinunce o disponibilità createsi nell'ambito
della
riserva del 25% per spese sanitarie.
Qualora la quota del 25%, con la quale soddisfare le richieste per
spese
sanitarie,
risultasse insufficiente,
si procederà a soddisfarle
con
l'utilizzo prioritario della quota destinata all'accoglimento delle
domande
giustificate dalla necessità di acquisto della prima casa.
7 - Disposizioni finali e transitorie
I debiti per le spese sanitarie, o per l'acquisto della prima casa
di
abitazione, per sé o per i propri figli, o per la ristrutturazione,
devono
essere contratti in data successiva al 31 maggio 1982 (a tal fine, fa
fede
la data della fattura o dell'autorizzazione comunale, o dell'atto
notarile
di proprietà).
VERBALE D'INCONTRO
Il giorno 14 luglio 1992 tra la FEDERAMBIENTE e le Organizzazioni
Sindacali
F.P.-C.G.I.L., F.I.T.-C.I.S.L. ed UILTRASPORTI si è convenuto di
definire
l'intera normativa riguardante le prerogative sindacali secondo le
seguenti
linee di principio:
1 - hanno diritto di usufruire delle prerogative sindacali previste
dal
C.C.N.L. le Organizzazioni Sindacali che presentino i seguenti requisiti:
a) raggiungano
superiore
al 5%;
sul
territorio
nazionale
una
rappresentatività
b) siano parti stipulanti il C.C.N.L. di categoria;
c) siano aderenti agli accordi di autoregolamentazione dei conflitti
cui
alla legge n° 146/90.
di
2 - Allo scopo di non far lievitare le attuali quantità di
permessi e
distacchi, di cui al C.C.N.L. 19/6/87, a qualsiasi titolo fruiti
dalle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L.,
gli stessi
verranno
ripartiti tra le Organizzazioni medesime, secondo criteri di
proporzionalità
sulla base della loro rappresentatività nazionale, per la parte
eccedente
quanto in materia previsto dagli articoli 19 e 23 della legge n°
300/1970.
Con questi
prossimo
30 luglio.
intenti
le
parti
si
incontreranno
FEDERAMBIENTE
Sindacali
nuovamente
il
Organizzazioni
C.G.I.L.-C.I.S.L.-
U.I.L.
ACCORDO NAZIONALE INTERFERDERALE 12 MAGGIO 1987
per i lavoratori delle città lagunari
Le parti concordano che l'ordinamento classificato del prossimo
C.C.N.L.
dovrà comprendere
al proprio
interno
anche
l'individuazione e
la
collocazione delle figure professionali, peculiari delle città, legate
alla
navigazione.
Nell'immediato,
le
parti
convengono,
in
merito
all'inquadramento
contrattuale delle sottoindicate figure, quanto segue:
- Barcaiolo abilitato o marinaio
Sarà inquadrato in secondo livello super; il lavoratore con
anzianità a
dodici mesi, sarà inquadrato in secondo livello. Trascorso tale
periodo,
avrà acquisito il titolo ad essere inquadrato in secondo livello super.
- Marinaio aiuto motorista
Sarà inquadrato in terzo livello super.
Declaratoria: lavoratore addetto alla condotta e sorveglianza degli
apparati
motopropulsori e degli impianti di bordo per i quali sia richiesto
il
possesso della qualifica di marinaio motorista.
Fanno eccezione i lavoratori che, svolgono la stessa mansione, sono
in
possesso del titolo professionale di motorista di motonave i quali
saranno
inquadrati al quarto livello.
- Pilota motorista
Sarà inquadrato in quarto livello.
Declaratoria: lavoratore preposto alla condotta di natante, dei
relativi
apparati motore, delle attrezzature di bordo quali: compattatori, gru
od
altri impianti, addetto altresì a compiti di piccola manutenzione
ripartita
dei mezzi affidati.
La mansione di pilota motorista (conducente di motobarca) sarà oggetto
di
attento e comparato esame
da parte
della commissione
appositamente
costituita per realizzare un nuovo disegno dell'ordinamento
classificatorio.
- Capotimoniere
Sarà inquadrato in quinto livello.
Declaratoria: lavoratore addetto al comando di natante per il quale
sia
richiesto il possesso del titolo professionale di capotimoniere, in
possesso
anche del titolo professionale di motorista di motonave.
Relativamente ai lavoratori inquadrati in secondo livello super ed
terzo
super, le parti concordano sull'opportunità che l'Azienda
predisponga
appositi corsi di qualificazione professionale allo scopo di
loro
acquisire i titoli o le qualifiche professionali di:
a) marinaio aiuto motorista per
livello
super.
i lavoratori inquadrati in
in
far
secondo
b) motorista di motonave per i lavoratori inquadrati in terzo livello
super.
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