ûûûûû ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 1° OTTOBRE 1991 Il giorno 1° ottobre 1991, in Roma, tra la FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE (FEDERAMBIENTE) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente dr. Luigi Canovi, dal Vicepresidente Rocco Colangelo e dai membri prof. Giampiero Donnini, Antonio Manna, Severino Moschetti, Luciano Santoro, Renato Tosadori, con la partecipazione del presidente della Commissione Lavoro della C.I.S.P.E.L., sig. Adolfo Spaziani, con l'assistenza del Segretario della Federambiente, dr. Carlo Incocciati, del Dirigente del Servizio Lavoro dr. Marco Pietrangelo ed, in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr. Enzo Bitossi, dr. Raffaele Borghi, dr. Marco Calonaci, dr. Luciano Cedrone, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari, dr. Giorgio Frangioni, dr. Lorenzo Manganaro, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli, e la FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA (F.L.F.P.) aderente alla C.G.I.L., rappresentata da: Francesco Piu, F.P.-C.G.I.L. Nazionale; Mazzino Tamburini, coordinatore nazionale F.P.-C.G.I.L. comparto igiene ambientale; Diego Calabrese, Mariella Comerci, centro nazionale F.P.C.G.I.L.; dr. Regazzi Mirko, Zangrossi Daniele, Ronchi Lazzaro, Marisi Daniela, Mearini Francesco, Falanga Daniele, Salomone Luigi esecutivo nazionale; Piani Daniela, La Stella Tonino, Ielli Gianpiero, Simonetti Egidio, Pesarini Luciano, Macaluso Angelo, Serra Tonino, delegazione trattante, la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (F.I.T,) C.I.S.L., rappresentata dal Segretario generale Gaetano Segretario aderente alla Arconti, dal generale aggiunto Salvatore Frisella; il Settore Ausiliari del Traffico rappresentato dal Responsabile nazionale Ulderico Cancilla, dal Segretario nazionale Pierluigi Pezzi, con l'assistenza di Costantino Trombetta, Livio Greggio, Francesco Bisceglia e dai responsabili regionali Lorenzo Speranza, Maurizio Dal Santo, Rino Scaperotta, Massimo Proglio, Guido Zanetti, Enzo Sartorello, Francesco Vernice, Rinaldo Farinelli, Giulio Policarpi, Guido Tecce, Nino Di Renzo, Franco Esposito, Antonio Del Giudice, Pietro Avvantaggiato, Vincenzo Romeo, Enrico Caruso, Dario Atzeni, con la partecipazione di Franco Assaiante, Maurizio Becucci, Danilo Beltrame, Orietta Bianchini, Giuseppe Citti, Luigi Coniglio, Giampiero Corengia, Sestilio Cutigni, Antonio Farris, Giuseppe Fenu, Adriano Ferraris, Ruggero Gatti, Giuseppe Giangreco, Roberto Ginatta, Bruno Grillo, Matteo Lombardi, Maurizio Marozzi, Pasquale Marzilli, Carlo Minafro, Aniello Nappi, Giuseppe Notaro, Leonardo Pantaleo, Alfredo Penso, Giuseppe Prati, Pierangelo Presenti, Gerlando Serrato, Ermes Soncini, Francesco Tomaiolo, Paolo Tronconi, la UILTRASPORTI - SETTORE AUSILIARI DEL TRAFFICO E PORTUALI - aderente alla U.I.L., rappresentata dal Segretario generale Sandro Degni, dal Segretario nazionale Paolo Carcassi, da Marco Pecorari del Coordinamento nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UILT, da Dino Milioni, Presidente della Commissione contrattuale nazionale, da Pasquale Ruggiero della Direzione nazionale UILT, assistiti dai dirigenti aziendali di I.U. Benedetto Armenise, Orazio Colapietra, Mauro De Cillis, Luigi Chiari, Nicola Gagliardi, Roberto De Vincentis, Giorgio Reato, Maurizio Molinari, Roberto Camorali, Venerino Nicoletti, Salvatore Mantegna, Maria Luisa Nappini, Fioretta Vera Vignozzi e dai rappresentanti dei quadri Gianfranco Cardoni e Fernando Spada, è stato stipulato il seguente Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente ed a qualsiasi effetto il precedente C.C.N.L. stipulato il 17 giugno 1983 e scaduto, con il successivo accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31 luglio 1990. VERBALE D'ACCORDO Il giorno 9 dicembre 1991, in Roma, La FEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI IGIENE AMBIENTALE (FEDERAMBIENTE) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente dr. Luigi Canovi, dal Vicepresidente Rocco Colangelo e dai membri prof. Giampiero Donnini, Antonio Manna, Severino Moschetti, Luciano Santoro, Renato Tosadori, con la partecipazione del presidente della Commissione Lavoro della C.I.S.P.E.L., Sig. Adolfo Spaziani, con l'assistenza del Segretario della Federambiente, dr. Carlo Incocciati, del Dirigente del Servizio Lavoro dr. Marco Pietrangelo ed, in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr. Enzo Bitossi, dr. Raffaele Borghi, dr. Marco Calonaci, dr. Luciano Cedrone, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari, dr. Giorgio Frangioni, dr. Lorenzo Manganaro, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli, e la F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. rappresentata dal dr. Francesco P. Tosti, dr. Antonino Dragotto, sig. Armando Gennaretti, sig. Franco Scalbi, sig. Luciano Tafani, Sig. Giovanni Ronci, Sig. Luigi Verzicco, Sig. Maurizio Contavalli, Sig. Giorgio Mazzucchelli, Sig. Giuseppe Romito, hanno stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale, allegato al presente verbale, il per rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente C.C.N.L. stipulato il 17 giugno 1983 è scaduto, con il successivo accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31 luglio 1990. La FEDERAMBIENTE e la F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. si danno, altresì, atto che gli articoli 1, 10, 15, 29, 48, 49 e 52 del sovracitato Accordo Nazionale sono sostituiti, parzialmente o integralmente, dalle norme riportate in allegato. Protocollo programmatico Il rinnovo dei C.C.N.L. per i lavoratori delle Aziende di igiene ambientale del settore pubblico e di quello privato si colloca in un periodo di particolari urgenze ambientali. La risorsa ambiente, la sua tutela e valorizzazione appartiene quella sfera di diritti inalienabili che deve caratterizzare una società moderna e democratica quale è la nostra. a La crescente domanda di servizi qualificati che proviene dalla popolazione e la pressante esigenza di trovare soluzioni adeguate al problema rifiuti, fanno sì che il ruolo ricoperto dalle Aziende d'igiene urbana, siano esse pubbliche o private, dovrà avere una importanza sempre più strategica nella società. Essenziale diventa su tali questioni il coinvolgimento dei cittadini, attraverso le associazioni in cui essi liberamente si organizzano. Il ruolo e le responsabilità delle istituzioni pubbliche, come previsto dall'art. 6 della legge n° 142/90 sull'ordinamento delle Autonomie Locali, sono determinanti e vanno valorizzati attraverso l'espletamento di tutte le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ad esse demandate. Tale sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione delle recenti disposizioni legislative del Ministero dell'Ambiente riferite al settore dello smaltimento di tutti i rifiuti urbani e speciali, in termini di nuovi impianti (riciclaggio e riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) e di pieno utilizzo delle risorse economiche esistenti. Particolare attenzione va rivolta al potenziamento ed alla diffusione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali, vero «buco nero» dell'intero sistema rifiuti. In tale quadro e per corrispondere a queste esigenze, deve essere perseguita una politica di innovazione e di riorganizzazione dei servizi ambientali che incida profondamente su quei sistemi gestionali ed organizzativi che, attualmente, agiscono come vincoli allo sviluppo dell'attività delle imprese del settore. A questo scopo, sul versante della gestione vanno ricercate le soluzioni più idonee attraverso l'adeguamento delle imprese, pubbliche o private che siano, affinché siano dotate di tutti gli strumenti normativi, legislativi e finanziari necessari per l'erogazione dei servizi capaci di soddisfare la domanda proveniente dall'utenza. E' necessario prevedere, in un prossimo futuro, Aziende quali soggetti addetti alla salvaguardia dell'equilibrio ambientale, negli aspetti di tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua. Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per conseguire una sostanziale omogeneità economica e normativa, per ogni forma di gestione dei servizi di igiene ambientale. Bisogna, pertanto, operare nella prospettiva dell'adozione generalizzata di strumenti programmatici (piani programma pluriennali), indispensabili al dispiegamento di patrimonio ambientale. un'azione coordinata ed efficace a tutela del Inoltre, con la codificazione in un unico C.C.N.L. dei rapporti di lavoro di tutti gli addetti ai servizi di igiene ambientale dipendente da Aziende ed imprese pubbliche e private. A questo proposito è necessario fondamentali quali: individuare alcuni elementi 1) Rilancio e potenziamento delle Aziende affinché, attraverso l'acquisizione di molteplici servizi a valenza ambientale, riguardanti tutto il ciclo completo dello smaltimento dei rifiuti, della depurazione delle acque e del monitoraggio dell'aria, realizzino, nel concreto, la trasformazione da Azienda di igiene urbana in Azienda di igiene ambientale. 2) Determinazione di aree di intervento e bacini di utenza anche comprendenti più comuni con l'obbligo di intese consortili e nei quali le Aziende pubbliche o private possano svolgere la loro attività in modo ottimale, sia in termini di efficienza che di efficacia. 3) Divieto, a far tempo da una data certa, di ogni circolazione dei rifiuti solidi urbani al di fuori dei bacini di utenza e/o, in ogni caso, degli ambiti provinciali. 4) Assunzione di iniziative sul versante legislativo che permettano l'attuarsi delle condizioni necessarie per una integrazione e/o collaborazione tra pubblico e privato, attraverso i seguenti punti: a) una riforma del sistema delle entrate verso un modello di riscossione diretta dei corrispettivi del servizio tale da rendere concreta l'autonomia finanziaria, indispensabile ad una rigorosa politica di riqualificazione dell'utilizzo delle risorse. In attesa della riforma devono essere individuate, come obiettivo immediato, forme di convenzione con gli Enti Locali che determinino il riconoscimento di un canone per i servizi indispensabili ed indivisibili e un sistema tariffario per tutti i restanti servizi a favore di terzi che l'Ente proprietario affida alle Aziende; b) corretta gestione dell'Albo delle imprese, uno degli strumenti di normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione dei servizi; c) una modifica del sistema degli appalti che, dopo un confronto con gli enti locali e le parti sociali, in armonia con le raccomandazioni C.E.E., preveda l'adozione di criteri per la stesura dei capitolati che contemplino: la garanzia di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei servizi; l'obbligatorietà di applicazione del presente C.C.N.L.; le condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 5) Attivazione di un rapporto con le associazioni dell'utenza attraverso il loro coinvolgimento negli indirizzi di programmazione aziendale. Tale rapporto, che dovrà avvenire nel rispetto dei ruoli di tutte le parti, dovrà servire a rispondere ai bisogni dei cittadini e a ricercare con loro gli strumenti più idonei a risolvere le problematiche ambientali inerenti ai rifiuti. PARTE DEL CONTRATTO DI LAVORO Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo di relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo dei pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni rappresentative dell'utenza. Le parti, riconfermando la loro piena autonomia nella diversità dei rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in caso di dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione. Informazione: deve intendersi con questa voce la reciproca trasmissione di documentazione, dati, notizie ed esposizione di programmi ed iniziative. Consultazione: deve intendersi con questa voce la discussione esplorativa su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni. Confronto: deve intendersi con questa voce la verifica delle reciproche posizioni per riscontrare le diversità o le identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame. Contrattazione: devono intendersi con questa voce tutte le materie su cui trattano ai fini della definizione congiunta dei vari problemi. le parti PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO Le Aziende di igiene ambientale, per rispondere adeguatamente alle crescenti necessità di tutela dell'ambiente ed alle esigenze di servizi ambientali, si doteranno di strumenti atti alla programmazione dello sviluppo aziendale quali i piani programma poliennali. Spetta agli Sindacali Territoriali, indirizzi Enti Locali, consultate le Organizzazioni come pure le associazioni dell'utenza, definire gli ed i flussi finanziari di competenza dei piani programma aziendali. aziendale che saranno alla base Le Aziende, nella redazione del piano programma, alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 902/86 e nel rispetto delle compatibilità economiche, si impegnano a perseguire un'ampia consultazione delle Organizzazioni Sindacali, nonché delle associazioni dell'utenza, con l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità dei servizi. A questo scopo, ferme restando le rispettive, distinte responsabilità dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali, si svolgeranno incontri tra le parti sui temi e con le modalità seguenti: a) la Direzione Aziendale trasmette alle Sindacali Territoriali di categoria la documentazione, notizie riguardanti: Organizzazioni i dati e le - i bilanci preventivi ed i consuntivi, possibilmente entro 30 giorni prima dell'approvazione per i preventivi, e, 30 giorni dopo, per i consuntivi; - i bilanci poliennali e i relativi investimenti; - l'articolazione dei servizi erogati dall'Azienda. b) le Organizzazioni Sindacali, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, possono chiedere un incontro per chiarimenti ed illustrazioni, da tenersi, possibilmente, entro dieci giorni dalla data della richiesta. RAPPORTI CON L'UTENZA I rapporti con l'utenza devono prevedere momenti di su due livelli: informazione e consultazione. confronto articolato Informazione Le Aziende si impegnano a sviluppare un'informazione sistematica e di facile comprensione rivolta ai cittadini, sugli scopi ed i contenuti della programmazione aziendale, con la pubblicazione del piano programma attraverso sintesi non tecniche ed utilizzando anche strumenti di comunicazione di massa. A tale scopo, le parti si impegnano a verificare la possibilità di istituire, specialmente nelle grandi Aziende, appositi uffici di P.R. Consultazione Allo scopo di attivare momenti di consultazione che coinvolgano, insieme alle Aziende, le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze delle utenze, potranno essere indette conferenze pubbliche e/o di produzione su specifici obiettivi previsti dal piano programma (smaltimento, raccolta differenziata etc.). AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L-U.I.L. del luglio 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale. Resta fermo il principio della non riproponibilità ad delle materie già definite nel livello di competenza. altri Nazionale A questo ambito viene demandata la definizione della normativa contrattuale, ambiti la gestione e l'interpretazione della stessa, limiti della contrattazione aziendale. nonché le materie ed i Regionale/Territoriale A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. ed, inoltre, quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla esigenza di nuove figure professionali. Aziendale Richiamate la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione della Direzione Aziendale secondo le prerogative di legge e la piena autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene demandato il confronto sugli indirizzi e sulle linee secondo cui dovranno articolarsi le seguenti materie: - organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.; articolazione dell'orario di lavoro; gli organici e le relative articolazioni; massa vestiario. A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.C.I.S.L.U.I.L. del luglio 1989: - programmazione ferie e festività; - ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politica di prevenzione malattie ed infortuni; - pari opportunità; - i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di produttività (art. 29 C.C.N.L.); - i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di redditività aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di segmenti di mercato; - ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli articoli del C.C.N.L.. L'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale sarà oggetto di verifica, a richiesta, da parte delle Organizzazioni Sindacali. Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono riconfermate le procedure previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL; a conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti. Art. 2 - Applicabilità del contratto 1 - Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti fra le imprese esercenti servizi di igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ed loro lavoratori, di cui alla classificazione prevista all'art. 10 del presente contratto. i Nella dizione «servizi di igiene ambientale, complementari e simili», si intendono tutti i servizi affidati ed affidabili alle imprese del settore anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di inquinamento (centrali od impianti di eliminazione e/o trasformazione di rifiuti, manutenzione, verde pubblico, disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, interventi tesi alla neutralizzazione dell'inquinamento dell'aria, etc.). 2 - L'applicazione del agli adempimenti di legge. 3 - Il che contratto è presente applicabile contratto ad enti, di lavoro società ed è sottoposta organizzazioni abbiano aderito alla Federambiente il mandato di rappresentanza. ed alla quale abbiano conferito 4 - Il contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana gestiti da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale totalmente o parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante a seguito degli adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti. 5 - Il presente contratto si applica anche ai lavoratori dei servizi di igiene ambientale, complementari e simili, delle imprese pubbliche degli Enti Locali che gestiscono promiscuamente più servizi. Ai lavoratori addetti ai servizi comuni della stessa Azienda, con accordo sindacale non revocabile, da stipularsi in sede aziendale fra le parti sindacali interessate, viene pattuita l'applicazione di uno dei contratti collettivi di lavoro applicabile ad uno dei servizi gestiti promiscuamente dall'Azienda. Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda La cessione, la trasformazione o la fusione dell' Azienda municipalizzata non risolvono di per sè il rapporto di lavoro ed il personale addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'Azienda subentrante. Art. 4 - Inscindibilità del contratto Le norme del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n° 300, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo. E' esclusa l'applicazione nazionali collettivi di categoria. anche parziale Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto di altri contratti 1 - Il presente contratto ha decorrenza dal 1° agosto 1990 31 luglio 1994, fatte salve le decorrenze diverse previste successivi articoli. e scadrà il dai 2 - Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle organizzazioni firmatarie almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Dichiarazione a verbale. Le parti, nel riconfermare che la validità contrattuale è quadriennale (1° agosto 1990 - 31 luglio 1994) convengono che le norme del presente accordo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1992, fatte salve le diverse decorrenze previste dai singoli articoli contrattuali. PARTE II COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 6 - Assunzioni e selezioni del personale 1 - L'assunzione del personale, dal 1° all'8° livello, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, viene effettuata dall'Azienda in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate nel presente articolo. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dovranno essere specificati: a) b) c) d) la la il la data di inizio del rapporto di lavoro; qualifica ed il livello al quale il lavoratore trattamento economico iniziale; durata del periodo di prova. nella quale viene assegnato; 2 - Qualora l'Azienda decida di provvedere all'assunzione personale mediante selezioni, queste, in quanto procedimenti di natura convenzionale e del privata, potranno essere svolte direttamente dall'Azienda stessa (nel qual caso sarà nominata la Commissione indicata al punto 5), oppure utilizzando enti o strutture esterne. 3 - I requisiti di assunzione sono di volta in volta stabiliti dalla Commissione Amministratrice, nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in relazione alle specificità del posto da ricoprire e saranno diffusi attraverso idoneo avviso. In ogni caso, non si può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di 2° grado per 6° livello; i posti da ricoprire di b) diploma di laurea per i pasti di 7° ed 8° livello; c) età compresa tra i 18 e i 40 anni, fatte salve le elevazioni di legge. 4 - I dipendenti in servizio dell'Azienda ed i dipendenti in servizio presso altre Aziende speciali d igiene urbana, che abbiano superato il periodo di prova, possono essere ammessi a partecipare alle selezioni indette dall'Azienda indipendentemente dai limiti di età, anche se non in possesso dei titoli di studio previsti nel precedente punto 3, purché in possesso dei seguenti requisiti sostitutivi: a) 8° livello: di diploma di scuola secondaria di 2° grado e cinque anni servizio nel 7° livello; b) 7° di livello: diploma di scuola secondaria di 2° grado e cinque anni servizio nel 6° livello; c) 6° livello: servizio diploma di scuola media inferiore e cinque anni di nel 5° livello. 5 - Con apposito provvedimento della Commissione Amministratrice dell'Azienda, viene nominata una Commissione di selezione un formata da massimo di cinque componenti con il compito di stabilire le modalità di svolgimento della selezione, di garantire l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame e la ponderazione dei titoli, nonché la valutazione dei requisiti necessari fino alle risultanze finali. 6 - L'Azienda dovrà d'ufficio fornire alla Commissione di selezione l'elenco delle eventuali sanzioni disciplinari che sono state irrogate ai dipendenti aziendali, partecipanti alla selezione nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa. Coloro, invece, che provengono da un'altra Azienda speciale di igiene urbana dovranno corredare il loro curriculum con analogo elenco attestante eventuali sanzioni disciplinari irrogate nel biennio precedentemente indicato. 7 - Detta Commissione è costituita dal Direttore dell'Azienda, un dirigente suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro esperti. o da Quest'ultimi, alla luce dei criteri indicati nella sentenza 26/9/90, n° 453 della Corte Costituzionale, debbono essere forniti di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire, nonchè di esperienza nelle tecniche di selezione e valutazione del personale. 8 - L'assenza di uno o più membri ai lavori della Commissione non costituisce condizione di improcedibilità, purché ai lavori partecipi la maggioranza dei membri stessi e l'assenza non riguardi il Direttore. 9 - Ai lavori della Commissione, in veste di osservatore, partecipa, un rappresentante dei lavoratori designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda e firmatarie del presente contratto. In occasione della nuova disciplina delle R.S.U. di base saranno riesaminate le modalità di partecipazione alle selezioni degli osservatori in rappresentanza dei lavoratori. Le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei sindacati, la cui mancata designazione non è ostativa allo svolgimento dei lavori della Commissione, vengono riportate, a richiesta, nei verbali dei lavori della Commissione stessa. Detti rappresentanti sindacali sono tenuti al segreto d'ufficio dei membri della Commissione. al pari 10 - Ai componenti la Commissione di selezione, di cui al precedente punto 7, viene attribuito un compenso determinato dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda, tenuto conto delle vigenti norme di legge. 11 - Le Aziende possono attingere alle risultanze un periodo, comunque, non superiore a due anni. della selezione per 12 - Le Aziende, qualora lo ritengano opportuno per ragioni funzionali ed organizzative, potranno avvalersi del personale già in servizio, attraverso procedure che saranno oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali. Norma transitoria Le selezioni, il cui avviso sia stato deliberato dalla Commissione Amministratrice prima della stipulazione del presente contratto, continueranno a seguire la disciplina prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 19 giugno 1987. Dichiarazione a verbale. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n° 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento dei livelli di inquadramento nei quali sono classificati i quadri, il personale di concetto. il personale avente funzioni direttive ed APPRENDISTATO 1 - La disciplina dell'apprendistato é regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (legge n° 25/1955 e legge n° 56/1987, art. 21). 2 - Il rapporto di apprendistato è istituito per la formazione degli operai specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed agli impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per gli impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive. Operai (durata tre anni): - 1° anno: 62% della retribuzione; - 2° anno: 70% della retribuzione; - 3° anno: 80% della retribuzione. Impiegati (durata 1 anno): - tutto il periodo: 70% della retribuzione. 3 - Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente C.C.N.L. agli apprendisti la retribuzione si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello della classificazione del personale. CONTRATTI DI FORMAZIONE 1 - Le parti stipulanti, nell'intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, previsti dalle vigenti leggi, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle Aziende, concordano la seguente procedura: a) ai sensi dell'art. 9 della legge n° 169/91, che sostituisce l'art. 3 della legge n° 863/84, non sono soggetti all'approvazione della Commissione centrale dell'impiego i progetti conformi alle norme del presente accordo; b) i progetti conformi al presente accordo devono essere comunicati dal datore di lavoro all'Ufficio Regionale del Lavoro territorialmente competente con l'indicazione del numero dei contratti di formazione che si intendono stipulare. Copia del presente accordo verrà, pertanto, notificata a cura delle parti al Ministero del Lavoro ed alla Commissione Centrale per l'Impiego, ai fini del formale recepimento da parte del Ministero per la conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro. 2 - Le parti stipulanti concordano di estendere ai contratti di formazione e lavoro le disposizioni del C.C.N.L., salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 4. 3 - Il contratto di formazione e lavoro va stipulato in forma scritta. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 1 mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 24 mesi. 4 - Inquadramento e trattamento retributivo Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro. Il livello di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di un livello a quello spettante, in applicazione del C.C.N.L., ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro. Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, verrà riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori per tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale verrà erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 5 - In caso di interruzione od infortunio non sul lavoro, il alla conservazione del posto: della prestazione, lavoratore a) per i contratti di formazione e di 2 mesi: non in lavoro fino a 12 dovuta prova mesi: a ha malattia diritto un periodo 1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto; 2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi); b) per i contratti di formazione e lavoro di 4 mesi: fino a 24 mesi: un periodo 1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto; 2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi). Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti. quanto L'Azienda anticiperà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, il trattamento economico previsto a carico degli istituti assicuratori. In ogni caso, la conservazione del posto non potrà eccedere la durata convenuta del contratto di formazione salvo che il lavoratore sia mantenuto in servizio con rapporto a tempo indeterminato. 6 - La determinazione dei tempi e delle modalità di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello al quale tende il contratto di formazione. Il contratto di formazione e lavoro non può essere livelli delle attività di qualificazione stipulato per i 1° e 2°, di cui alla presente contratto. classificazione del personale prevista dal 7 - Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge n° 863/1984 e segg., ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal C.C.N.L. 8 - Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi, nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione. ALLEGATO Il progetto a seguente fac-simile. cura dell'Azienda deve essere compilato in base al PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO - Il presente progetto é finalizzato all'inserimento nell'Azienda ed alla formazione di n.......... lavoratori, tutti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (N.B.: 1) per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto; 2) per l'età massima occorre tener presente quanto dispone l'art. 9 della legge n° 169/91). - Data di assunzione....................................................... - Durata del contratto di formazione e lavoro n°.......... mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24). - Mansioni ed inquadramento contrattuale assunzione.......... all'atto di (indicare il livello minimo della qualifica di entrata). - Inquadramento cui tende la formazione.......... (indicare quello previsto nel C.C.N.L. per la mansione cui é finalizzata la formazione). PROGRAMMA DI FORMAZIONE - Inserimento iniziale per.......... mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti di.......... - Inserimento per ulteriori.......... mansioni e compiti di.......... mesi di effettivo lavoro con MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui é preordinata la formazione. L'istruzione teorica: - sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi.......... per complessive n°.......... ore - sarà impartita nei locali dell'Azienda o non sede).......... (indicare la L'addestramento pratico sarà orientato: - all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche.................... - si svolgerà nei locali dell'Azienda normalmente processi produttivi per complessive n°.......... ore. adibiti ai Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità 1 - Per la tutela di legge vigenti. del lavoro delle donne vengono richiamate le norme 2 - I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 19 giugno 1987, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. In sede di contrattazione decentrata a livello di singola Azienda, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento: - all'accesso ed formazione professionale; - agli orari di alle modalità di svolgimento di corsi di lavoro; - al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, nel quadro di un processo che tenda ad evitare assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi carattere discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale. Rientra nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per la effettiva pari dignità delle persone e, in particolare, per rimuovere completamente eventuali molestie e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore. 3 - Per quanto non espressamente indicato nel precedente punto 2, vengono richiamate le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n° 125 e dei Decreti del Ministro del Lavoro 8 e 22 luglio 1991. Nota a verbale. posto Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul di lavoro (molestie sessuali). Le parti nel rispetto di quanto previsto dal codice civile art. 2087, nonché dalle raccomandazioni C.E.E. del 30 luglio 1991 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. E' considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul sesso se indesiderato ed offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo viene utilizzato in maniera esplicita od implicita per alterare o motivare decisioni inerenti alle attività lavorative (assunzione, formazione, promozioni etc.) creando quindi un ambiente ostile, intimidatorio ed umiliante. Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione ed informazioni nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti. Inoltre, si faranno promotrici di iniziative volte ad informare i lavoratori/ci sulla procedura, sulle misure di intervento e sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale ed aziendale) per le denunce, che le parti intendono attuare ed identificare nonché sulle sanzioni disciplinari che si intenderanno prevedere per i dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro. Art. 8 - Periodo di prova 1 - L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 9. 2 - Il periodo di prova é fissato: a) in non oltre sei mesi di effettivo livello 8°, 7°, 6° e 5°; servizio per i lavoratori di b) in non oltre altri lavoratori. tre mesi di effettivo servizio per tutti gli 3 - Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente C.C.N.L. per il livello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli elementi accessori della retribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto. 4 - Non sono ammesse di prova. nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo matrimoniale, etc., prolungano in pari misura il periodo di prova previsto. 5 - Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di centottanta giorni di calendario conteggiati in virtù di quanto previsto dall'art. 38, punto 4, dal giorno d'inizio della malattia. Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto ad ogni effetto. 6 - Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà sospeso sino alla guarigione clinica, accertata dall'Ente preposto, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 38. 7 - Durante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, nè relativa indennità sostitutiva. 8 - Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per lavoratori dell' 8° e del 7° livello e durante il primo mese per il restante personale, saranno corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato gli eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità e di ferie. e 9 - Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 10 - Superato il periodo di prova, senza dichiarazione di il lavoratore si intenderà confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dal primo giorno dell'assunzione. recesso, Art. 9 - Assunzione a termine 1 - Per le assunzioni con contratto le disposizioni di legge vigenti. a tempo determinato si richiamano 2 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n° 56 del 28 febbraio 1987, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della legge n° 230/1962, nei seguenti altri casi: - copertura delle necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi da parte dell'Azienda o dall'estensione di quelli d'istituto a titolo provvisorio e temporaneo, ovvero a titolo permanente, nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione e/o di selezione; - lavori stagionali; - esecuzione di tempo; - interventi bonifica di un'opera o di un servizio ripristino ambientale definiti e (es. scarichi limitati nel abusivi, discariche, trasporti eccezionali rifiuti, etc.); - sostituzione temporanea dei lavoratori assenti con alla conservazione del posto, con particolare riferimento seguenti ipotesi: a) malattia ed infortuni a lunga diritto alle durata; b) maternità; c) supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali 31 legge 20 maggio 1970, n° 300); d) supplenza per distacchi nazionali ed 49 del presente contratto; e) servizio militare di leva assimilabili o richiamo previsti dall'art. alle armi; f) sostituzione di personale temporaneamente associato o sottoposto a misure di sicurezza personali od provvedimenti dell'autorità giudiziaria restrittivi della libertà g) personale in (art. alle carceri a personale; aspettativa; h) personale sospeso in via cautelare per motivi disciplinari. 3 - Le assunzioni di cui al precedente punto 2 potranno essere effettuate nel limite del 5% dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato. L'eventuale superamento di detto limite sarà oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali. PARTE III DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI SEZIONE A - QUALIFICHE E MANSIONI Art. 10 - Classificazione del personale LIVELLO 8° DECLARATORIA Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione Aziendale i quali, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 7° livello unite a notevole esperienza professionale, siano preposti ad attività di coordinamento di struttura fondamentale dell'Azienda o svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI Lavoratore che coordina l'attività di una struttura tecnica od amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per il conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati dalla Direzione Aziendale. Coordinatore di più settori LIVELLO 7° DECLARATORIA Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione o con i preposti del livello 8°, che, sulla base delle direttive generali e con l'apporto della preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonchè dei relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI Responsabile di settore tecnico od amministrativo composto di più uffici. LIVELLO 6° DECLARATORIA Lavoratori che svolgono attività di natura tecnica od amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedano specifica competenza professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio o reparto nell'ambito del settore o del servizio cui si riferisce l'attività. PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI Responsabile di ufficio o reparto tecnico-amministrativo. Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di scuola superiore di 2° grado, con attestato triennale di specializzazione, secondo quanto previsto dalla normativa C.E.E., anche con compiti di contatto con operatori esterni e di indicazione delle modalità di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi. Nota a verbale. Le articolazioni organizzative relative ai livelli 8°, 7° e 6° sono tipicamente riferite ad Aziende ove il servizio raggruppa più settori ed il settore più uffici o reparti. LIVELLO 5° DECLARATORIA Lavoratori di concetto che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata discrezionalità ed autonomia operativa nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano. Lavoratori che operano individualmente espletando mansioni di massima specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione di interventi complessi e compiuti con l'indicazione e la scelta delle modalità dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione, con responsabilità tese anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori di natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative. Lavoratori che, oltre ad espletare la loro specifica mansione, coordinano e controllano, con apporto di notevole competenza tecnico-pratica, altri lavoratori del gruppo inferiore, esercitando anche un certo potere di iniziativa, per la condotta ed i risultati delle lavorazioni. PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI Capo responsabile di circoscrizioni, coordinatore di più quartieri o settori cittadini che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi. Lavoratore addetto agli impianti di smaltimento, incenerimento, depurazione e risorse energetiche, che esplica anche funzioni di capoturno e/o mansioni polivalenti ed intercambiabili di turbinista, elettrostrumentista, conduttore o fuochista di impianti per i quali è richiesta la patente di generatori di vapore di 1° grado generale. Detto lavoratore provvede, altresì, manutenzione dell'impianto da lui condotto. ad assolvere compiti di Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di scuola superiore di 2° grado, anche con compiti di contatto con operatori esterni e di indicazione delle modalità di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi. Infermiere professionale. LIVELLO 4° DECLARATORIA Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico od amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tipologia del lavoro, all'interpretazione del disegno: attività per le quali è richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate per lo svolgimento delle quali può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni. Tali lavoratori devono svolgere con perizia i lavori loro affidati. PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo all'individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità, eseguono interventi di precisione e/o di natura complessa per la loro riparazione, garantendo le caratteristiche funzionali prescritte. Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e di disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di precisione e/o di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti. Lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative e professionali, acquisite se necessario con appositi corsi professionali, che siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto, raccolta, spazzamento etc. del parco mezzi aziendali per i quali sia necessario il possesso della patente di grado C o superiore. Lo svolgimento di tali mansioni implica, inoltre, la completa idoneità fisica debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24 ore su 24, le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata di lavoro, sottoscritte dal lavoratore all'atto dell'inquadramento, con rendiconto giornaliero scritto del servizio svolto e con compiti di piccola manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati. ESEMPI - Operatore CED; - gruista agli impianti di incenerimento, forni e di caldaie con patente generale di 2° - operatore chimico di turbinista, conduttore di grado; laboratorio; - operai specializzati addetti all'officina manutenzione; di riparazione e - operai specializzati addetti alla conduzione degli impianti di depurazione delle acque, anche con compiti di manutenzione ordinaria; - cuoco; - coordinatore di nuclei di livello inferiore; - addetti agli uffici di stenodattilografia; - gommista delle operativi ai quali amministrativi, specializzato con compiti di fanno capo anche con equilibratura e di lavoratori compiti assetto ruote. LIVELLO 3° DECLARATORIA Lavoratori che svolgono attività prevalentemente esecutive, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione si svolge sulla base di procedure prestabilite, le quali richiedono preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI Lavoratori qualificati che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi, eseguono lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, etc., di normale difficoltà su macchine ed impianti oppure, fornendo analoghe prestazioni, affiancano lavoratori di livello superiore. Lavoratori qualificati che, in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, vigilano e tutelano la sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale, provvedendo, altresì, secondo le procedure previste, alla disciplina degli ingressi, del traffico interno, alla verifica della timbratura dei cartellini delle presenze ed a quant'altro necessario al corretto espletamento dello specifico incarico. Lavoratori addetti alla disinfezione ed alla disinfestazione etc., con patentino rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche la preparazione dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi. Lavoratori che svolgono con continuità ed organicità, in maniera contestuale e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali e che abbiano piena idoneità fisica a tutte le mansioni, debitamente certificata, possesso della patente di grado B, disponibilità sottoscritta all'atto dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di servizio previsti dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si attuano 24 ore su 24 ed alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa giornata lavorativa. Tali aree funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di cui alla declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alla guida ed utilizzo di tutti i mezzi conducibili con la patente B a disposizione dell'Azienda, al rifornimento del carburante con le relative annotazioni scritte, al lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo dei pozzetti stradali e dei pozzi neri, alla pulizia ed alla piccola manutenzione di fontane e ad ogni altro servizio affidato all'Azienda. ESEMPI - Aiuto fuochista o conduttore di caldaia addetto ai bagni pubblici; - autista conduttore di automezzi e macchine operatrici per dei quali è richiesta la patente di grado C o superiore; - cuciniere, aiuto la guida cuoco; - perforatore-verificatore; - operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti fissi, alle stazioni di ingrassaggio e grafitaggio, con controllo e sostituzione degli ingrassatori; - addetto al trasporto con la responsabilità della consegna dal mattatoio ai clienti; delle carni - addetto al dei materiali; magazzino con compiti di distribuzione e registrazione - gommista qualificato; - addetti al lavaggio degli automezzi, in possesso della patente di grado C o superiore, cui è richiesta la movimentazione degli stessi. LIVELLO 2° DECLARATORIA Lavoratori che svolgono attività semplici che richiedono conoscenze elementari del processo lavorativo: attività di carattere ripetitivo, con eventuale uso di veicoli, strumenti o macchinari, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate e soggette a controllo diretto, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione delle istruzioni impartite. ESEMPI - Addetti ai servizi di spazzamento, raccolta ed accessori anche se conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno la patente; - addetti al lavaggio movimentazione degli stessi; di automezzi cui non è richiesta la - addetti alla pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte cui è richiesta la guida di mezzi, addetti al diserbo manuale, anche con l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche; - addetti alla manutenzione degli impianti fissi e simili; - addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione ai quali non è richiesta la preparazione dei composti, ove le UU.SS.LL. lo consentano; - addetti al rifornimento carburanti dei mezzi ed al relativi rabbocchi del livello dell'acqua, olio e gomme, responsabilità amministrative. controllo e senza LIVELLO 1° DECLARATORIA Lavoratori che svolgono attività elementari. ESEMPI - Usceri, fattorini e piantoni; - addetti alla pulizia degli uffici; - manovali generici; - lavoratori assunti per svolgere mansioni riconducibili al 2° livello, limitatamente ad un periodo di apprendimento non superiore a quello di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente contratto. QUADRI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE A far data dal 1° giugno 1992, la qualifica di quadro è attribuita ai lavoratori inquadrati nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari di posizioni di importanza strategica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità e di affidabilità. Detti lavoratori devono possedere conoscenze teoriche e professionali di alto livello, nonchè dei processi e delle metodologie gestionali aziendali e svolgere compiti di direzione, rappresentanza esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative o attività di primaria importanza, anche appartenenti a settori aziendali diversificati, ovvero essere investiti di funzioni professionali specialistiche di analoga importanza in relazione agli obiettivi ed alle strategie aziendali. Tra i ruoli attribuiti ai quadri rientrano, inoltre, anche quelli di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale. In aggiunta ai requisiti generali sovraindicati, i quadri devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 1 - preparazione di base consistente nel possesso del diploma di laurea e di un'adeguata esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale; in alternativa al diploma di laurea, obbligatoriamente il diploma di scuola secondaria di secondo grado e cinque anni di servizio nel 7° livello, oppure nell'8° livello, per l'eventuale riconoscimento della qualifica di quadro di 7° livello, oppure di 8°; 2 - capacità professionali adeguate, elevato senso di responsabilità e dimostrata competenza nel proprio settore in ordine alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, nonché alla gestione, integrazione ed ottimizzazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, anche appartenenti a settori aziendali diversificati, attivando e gestendo rapporti di considerevole rilievo con terzi; corrispondenti responsabilità e specifica autonomia per il raggiungimento degli obiettivi e per la partecipazione al conseguimento dei risultati globali di impresa. PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI QUADRO L'attribuzione della qualifica di quadro viene proposta dal Direttore dell'Azienda, il quale, previa verifica della rispondenza ai sovracitati criteri delle figure professionali inquadrate nell'8° livello e nel 7° livello, indicherà per iscritto le motivazioni che hanno determinato la scelta. Della proposta di attribuzione della data informazione alle OO.SS. aziendali. qualifica di quadro verrà Una volta approvata dalla Commissione Amministratrice, l'attribuzione della qualifica di quadro con le relative motivazioni verrà, altresì, comunicata ai lavoratori interessati. MISURE DI CARATTERE RETRIBUTIVO Le parti concordano di riconoscere ai lavoratori individuati come quadri ai sensi della procedura precedentemente indicata, oppure già in possesso della qualifica di quadro, un'indennità di funzione, anche in considerazione che tali lavoratori, pur essendo tenuti a registrare le presenze giornaliere, devono attenersi a criteri di funzionalità e di flessibilità nell'effettuazione del proprio orario di lavoro, in relazione alle esigenze aziendali derivanti dalle funzioni affidate e svolte. La suddetta indennità lorda mensile, corrisposta per quattordici mensilità ed utile ai fini della C.P.D.E.L. e del T.F.R., sostituisce le precedenti indennità previste dall'art. 13 del C.C.N.L. 19 giugno 1987 viene stabilita nelle seguenti misure: 1° 7° livello 8° livello giugno 1992 300.000 400.000 31 luglio e 1994 450.000 580.000 I quadri, cui viene attribuita detta indennità lorda mensile di funzione, tenuto conto che il carattere delle funzioni direttive espletate ed il livello di responsabilità non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, non hanno titolo alla retribuzione corrispondente alle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente C.C.N.L. Inoltre, ai quadri potrà essere riconosciuto un eventuale premio alla qualità della prestazione, differenziato e graduabile individualmente, da attribuirsi in misura e con le modalità stabilite dalla Direzione Aziendale, fermo restando il fatto che detto premio, indipendentemente dalle modalità di erogazione, non sarà utile ad alcun istituto contrattuale. L'attribuzione di tale premio, stabilito dalla Direzione Aziendale, avviene sulla base dei seguenti criteri: - valutazione dei risultati conseguiti obiettivi prefissati dall'Azienda; nel raggiungimento degli - livello di competenza organizzativa e gestionale dimostrato; - grado di iniziativa e responsabilità; - sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali dimostrato. La Direzione Aziendale darà preventiva informazione alle sui nominativi cui il premio alla qualità della prestazione sarà corrisposto, indicando i criteri che hanno presieduto a tale attribuzione. R.S.A. ALTRE NORME PARTICOLARI PER I QUADRI Il quadro dovrà effettuare un orario strettamente correlato e ai propri compiti ed alla propria qualifica. funzionale Inoltre, il quadro avrà diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in Azienda, nonchè avrà la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte. Il lavoratore riconosciuto quadro, essendo la sua attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda, sarà informato e coinvolto circa le variazioni che si intendono apportare alle strutture ed al rapporto funzionale fra di esse. L'Azienda provvederà ad interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente, volti a promuovere ed incrementare l'aggiornamento professionale e culturale dei quadri, nonchè la loro sensibilizzazione verso i problemi gestionali e di relazioni sociali. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che i criteri, i requisiti, le caratteristiche, nonché il trattamento economico stabiliti dal presente contratto espressamente per i lavoratori quadri e, comunque, tutti gli altri istituti contrattuali costituiscono un trattamento unico ed inscindibile corrispondente pienamente alle prescrizioni della legge n. 190/1985. Per tutto quanto non espressamente previsto (innovazioni ed invenzioni, assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, assegnazione temporanea a mansioni superiori o dirigenziali) si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 190 del 13 maggio 1985. Dichiarazione a verbale della C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Le Organizzazioni Sindacali, CGIL-CISL-UIL, impegnano le proprie strutture a rispondere per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di attribuzione della qualifica di quadro alle Direzioni Aziendali. ALLEGATO ALLA CLASSIFICAZIONE Norme di applicazione La presente classificazione del personale è unica e valida per tutte le Aziende. Le declaratorie, le funzioni ed i profili esemplificativi non possono essere alterati o modificati da nessun accordo aziendale o territoriale. Le funzioni presente o profili esemplificativi, descritti nella classificazione, costituiscono punti di riferimento per verificare analogicamente ciascun profilo, funzione o mansione aziendale. Il lavoratore che svolga più ricorrente e ripetitiva, riconducibile ad nel livello superiore. mansioni, un di cui una livello superiore, L'espletamento di più mansioni dello professionale riconducibili, quindi, allo stesso diritto all'inquadramento nel livello superiore. stesso livello, parte sarà inquadrato valore non dà L'inquadramento del personale, conformemente alla presente classificazione e relativi funzioni e profili esemplificativi, è un atto dovuto di competenza delle controparti aziendali (OO.SS. stipulanti il presente contratto e le Aziende). ed è In presenza di divergenze circa l'esatto inquadramento delle figure professionali, non richiamate nelle esemplificazioni delle declaratorie ed, in particolare, per quanto concerne l'inquadramento di eventuali figure atipiche si farà ricorso alle parti stipulanti il C.C.N.L. Ove il lavoratore si ritenga non adeguatamente inquadrato, potrà ricorrere alla procedura per le vertenze individuali prevista dal C.C.N.L. e dalle norme di legge vigenti in materia. Norma transitoria 1) Le mutate situazioni organizzative, la diversificazione dei servizi, le esigenze dell'utenza rivolte a fruire di servizi più efficaci ed economici, le innovazioni tecnologiche, il più elevato grado di scolarità dei lavoratori, la mutata situazione socio-economica, assommati all'esigenza di realizzare l'obiettivo dell'unificazione dei contratti pubblico e privato, determinano l'esigenza di affrontare la classificazione del personale con un progetto innovativo. 2) La nuova classificazione deve essere in grado di soddisfare le esigenze derivanti dalle prevedibili evoluzioni aziendali nei prossimi anni, alla luce di quanto espresso negli obiettivi politici del C.C.N.L. 3) Le parti convengono sull'obiettivo di definire una nuova classificazione che risponda alle esigenze sopraevidenziate e si impegnano a definire il nuovo articolo classificatorio nell'ambito della vigenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle compatibilità economiche. 4) I lavori per l'identificazione della nuova normativa classificatoria dovranno iniziare entro il 31 marzo 1992 e potranno considerare anche ipotesi di raggruppamento di aree professionali, riconoscendone articolazioni, figure professionali campione e loro profili, tendendo alla ricomposizione di professionalità e modalità di sviluppo professionale. A questo fine, le parti decidono di costituire un'apposita Commissione nazionale mista che procederà ad una analisi di alcune realtà aziendali significative, corrispondenti alle seguenti tipologie: aree metropolitane, medie, piccole. 5) Le parti si danno atto che l'inquadramento dei lavoratori e l'attuale assetto classificatorio, di cui all'art. 10 del presente contratto, restano integralmente in atto sino all'entrata in vigore della nuova classificazione e non possono essere alterati o modificati, da nessun accordo aziendale o territoriale, salvo quanto previsto dal punto successivo. 6) Al fine di rendere la nuova classificazione più aderente alle diverse realtà organizzative ed alla diversificazione dei servizi, le parti, a livello aziendale, qualora rilevassero figure professionali che esprimano particolari valori di difficile identificazione negli attuali profili, trasmetteranno segnalazione motivata alla Commissione Nazionale. Detta Commissione nella sua piena autonomia qualora, ravvisi l'effettiva impossibilità di trovare una congrua collocazione contrattuale delle figure oggetto delle segnalazioni e qualora ritenga di non poter attendere la definizione della nuova classificazione, potrà individuare appropriate soluzioni in termini di riconoscimenti economici. Detti riconoscimenti hanno la caratteristica della transitorietà e cesseranno la loro efficacia e/o validità all'entrata in vigore della nuova classificazione. Art. 11 - Mutamento di mansioni 1 - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto od a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 2 - Potrà essere, altresì, assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purchè ciò non comporti peggioramento economico o morale per sua condizione. 3 - Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue livello superiore, ha diritto al trattamento spettantegli a norma presente contratto in caso di promozione. la mandato, del del L'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, aspettativa, servizio militare, etc.), dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio. Dell'affidamento delle mansioni di categoria superiore sarà data contestuale informazione scritta al lavoratore ed alle Organizzazioni Sindacali aziendali facenti capo firmatarie del presente contratto. alle Organizzazioni Sindacali nazionali 4 - Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge n° 300/1970. 5 - L'Azienda dovrà livello mediante lettera. comunicare al lavoratore il passaggio di SEZIONE B - RETRIBUZIONE Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni 1 - La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente ed di essa sono determinati secondo le norme contrattuali. i minimi 2 - Con l'espressione «retribuzione base» si intendono i minimi determinati per i vari livelli di lavoratori come previsto dall'art. 15. 3 - Con l'espressione «retribuzione individuale» si intende la retribuzione maggiorata in forza degli aumenti di anzianità, dell'indennità di contingenza successiva al 31 dicembre 1976, nonché dell'indennità speciale aziendale. 4 - Con l'espressione «retribuzione globale» si intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere fisso e continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonchè con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato, dell'indennità maneggio denaro e dell'indennità mezzo di trasporto. Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile 1 - La retribuzione stabilito mensile sarà corrisposta in un giorno dall'Azienda, compreso tra il 27 e l'ultimo giorno del mese cui la retribuzione stessa si riferisce; qualora nel giorno stabilito ricorra una festività, un sabato, il pagamento della retribuzione (comprese la 13ª e la 14ª mensilità) viene anticipato automaticamente al primo giorno utile, salvo situazioni aziendali preesistenti. 2 - Le ore straordinarie, le assenze e tutti gli altri elementi variabili della retribuzione verranno conteggiati in rapporto alle diverse necessità organizzative aziendali e, comunque, non oltre la corresponsione della retribuzione del mese successivo. Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria 1 - La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art. 12, si ottiene dividendo per 156 la retribuzione mensile. 2 - La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per numero dei giorni lavorativi della settimana previsti nelle singole organizzazioni del lavoro aziendali. il Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni 1 - La retribuzione base mensile, comprendente tutti i punti di contingenza maturati al 31 dicembre 1976, l'indennità speciale contrattuale di L. 10.000 e l'E.D.R. di L. 18.572, di cui all'accordo nazionale interfederale 6 maggio 1988, risulta, alla data del 1° gennaio 1992, dalla tabella n° 1 allegata al presente articolo. 2 - Nella retribuzione base così determinata vanno trasferiti gli importi derivanti dall'E.D.R. previsto dal Protocollo di accordo 15 novembre 1989, con le cadenze indicate nella tabella n° 2 allegata al presente articolo. 3 - A far data un dal 1° gennaio 1992 viene riconosciuto, come E.D.R., aumento economico mensile i cui importi e le cadenze di corresponsione sono indicati nella tabella n° 3 allegata al presente articolo. Detto E.D.R. va assoggettato a contribuzione C.P.D.E.L. computabile soltanto ai fini del T.F.R., della 13ª e 14ª mensilità. ed è 4 - Alla data del 1° luglio 1994; l'importo complessivo dell'E.D.R. richiamato nel precedente punto 3 va trasferito nella retribuzione base. Pertanto, alla data del 31 luglio 1994, tenendo conto del trasferimento dell'E.D.R. di cui al protocollo 15 novembre 1989, la retribuzione base é quella indicata nella tabella n° 1 sopracitata. 5 - L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni) è stata regolata dalla legge 26 febbraio 1986, n° 38, dall'Accordo interconfederale 22 maggio 1990 e dalla legge 13 luglio 1990, n° 191 e sarà disciplinata esclusivamente dalle norme interconfederali e/o dalle disposizioni di legge che dovessero intervenire sulla materia. Norma transitoria. A copertura dei periodo 1° agosto 1990 - 31 dicembre 1991 vanno corrisposte al personale le somme «una tantum» sottoindicate: L. L. L. L. 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 al al al al 1° 3° 5° 7° e e e e 2° 4° 6° 8° livello livello livello livello Le suddette somme «una tantum» sono comprensive di ogni qualsiasi competenza derivante dal C.C.N.L. per il periodo indicato. e Ai lavoratori assunti dopo il 1° agosto 1990 ed a quelli collocati in quiescenza o cessati dal servizio tra il 1° agosto 1990 ed il 31 dicembre 1991 spettano tanti diciassettesimi della «una tantum» quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Le frazioni non di mese non superiori a quindici giorni di calendario saranno calcolate, uguali o superiori. mentre saranno considerate come mese intero se In caso di passaggio di livello, le somme «una tantum» spettanti ai lavoratori interessati vanno corrisposte in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato nei rispettivi livelli di appartenenza. All'atto della corresponsione dell'« una tantum» verrà trattenuta ad ogni lavoratore che non sia iscritto ad alcuna Organizzazione Sindacale stipulante o firmataria dei C.C.N.L. e che non abbia dato disposizione contraria all'Azienda entro il 31 dicembre 1991, la somma di lire diecimila (L. 10.000) da versare entro il mese successivo alla trattenuta sui c/c n° 11730 aperto presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni di Roma Via Abruzzi, 10 intestato a F.L.F.P./C.G.I.L., F.I.T./C.I.S.L. e UILTRASPORTI. Allegato all'art. 15 Tabella n. 1 base Livello Retribuzione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1.1.1992 1.1.1993 1.1.1994 1.7.1994 31.7.1994 479.572 570.572 620.572 683.572 782.572 895.572 1.028.572 1.178.572 525.151 625.519 680.572 749.888 858.993 983.361 1.129.940 1.294.783 571.151 680.467 740.572 816.204 935.414 1.071.151 1.231.309 1.410.993 798.151 955.137 1.040.572 1.147.624 1.309.964 1.509.261 1.732.979 1.989.843 851.572 1.019.242 1.110.572 1.224.992 1.399.122 1.611.682 1.851.242 2.125.422 Tabella n. 2 1989 Livello 1° 2° 3° 4° 5° 6° E.D.R. Accordo 15 novembre 1.1.1993 1.1.1994 31.7.1994 45.579 54.947 60.000 66.316 76.421 87.789 46.000 54.948 60.000 66.316 76.421 87.790 53.421 64.105 70.000 77.368 89.158 102.421 7° 8° 101.368 116.211 104.369 116.210 Tabella n. 3 E.D.R. 118.263 135.579 Aumento retributivo Par. Liv. Totale 1.1.92 1.7.92 1.1.93 1.7.93 1.1.94 100 1° 227.000 121 2° 274.670 132 3° 300.000 146 4° 331.420 165 5° 374.550 193 6° 438.110 221 7° 501.670 255 8° 578.850 52.966 30.267 30.267 45.400 68.100 64.090 36.623 36.623 54.934 82.400 70.000 40.000 40.000 60.000 90.000 77.331 44.189 44.189 66.284 99.427 87.395 49.940 49.940 74.910 112.365 102.225 58.415 58.415 87.622 131.433 117.056 66.889 66.889 100.334 150.502 135.065 77.180 77.180 115.770 173.655 Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità 1 - Per i lavoratori divenuti effettivi, dopo aver superato il periodo di prova o dopo il rapporto a termine, l'anzianità decorre, a tutti gli effetti del presente contratto, dal primo giorno dell'assunzione e la relativa competenza economica verrà erogata al 1° gennaio di ogni biennio, a partire dai 1° gennaio 1989. 2 - L'anzianità del lavoratore si computa ad anni interi senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di biennio si computano in ventiquattresimi; le frazioni di mese non superiori a quindici giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. 3 - Le dalle particolari anzianità convenzionali, concesse liberamente Aziende all'atto dell'assunzione del lavoratore o successivamente, avranno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione. 4 - Al personale competono aumenti biennali per anzianità della durata e per gli importi indicati nella tabella seguente: Livello 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Aumento massimo per anzianità N. bienni di erogazione 295.000 342.000 370.000 405.000 465.000 525.000 605.000 675.000 10 10 10 10 11 11 12 12 Aumento da erogarsi per ogni biennio compiuto 29.500 34.200 37.000 40.500 42.273 47.728 50.417 56.250 5 - Al personale che cessa dai servizio verranno applicate sull'ultima retribuzione le disposizioni di cui al precedente punto 2. 6 - Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. I successivi scatti saranno integralmente riferiti al nuovo livello fino al raggiungimento della cifra prevista da tale nuovo livello di appartenenza, fermo restando che la somma da erogare a titolo di anzianità deve essere pari alla differenza tra l'importo maturato e quello previsto per il nuovo livello. 7 - Al personale collocato in quiescenza verrà riconosciuta nell'ultimo mese di retribuzione la frazione di aumento periodico maturato, considerato, a tale effetto, compiuto il mese iniziato. Art. 17 - Tredicesima mensilità 1 - L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, una 13ª mensilità pari alla retribuzione globale. 2 - Nel caso il di inizio o di cessazione entro il 20 dicembre, del rapporto di lavoro durante corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. della 3 - Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Art. 18 - Quattordicesima mensilità 1 - L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, in occasione dell'inizio del periodo delle ferie estive ed, in ogni caso, non oltre il 31 luglio, una 14ª mensilità pari alla retribuzione globale. 2 - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 14ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. 3 - Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. SEZIONE C - INDENNITA' E PROVVIDENZE VARIE Art. 19 - Indennità e provvidenze varie A) Indennità mezzo di trasporto Qualora l'Azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità chilometrica da contrattare in sede aziendale con riferimento alle tabelle A.C.I. B) Rimborso spese per testimonianza E' corrisposta la chiamato dall'Azienda quale del normale teste retribuzione in cause globale civili o ai penali lavoratore in dipendenza servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto, inoltre, al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. La normale retribuzione globale è corrisposta anche designato giudice popolare. al lavoratore C) Trasferta Il trattamento spettante al personale in trasferta e la definizione dei casi in cui il lavoratore dovrà ritenersi in trasferta sono demandati alla contrattazione aziendale. Per le spese non determinato come segue: documentabili viene riconosciuto un rimborso - 2% della retribuzione base mensile del 2° livello, maggiorata della relativa contingenza, per trasferte che richiedano il pernottamento fuori sede; - 1% per trasferte di richiedano pernottamento. durata superiore alle otto ore che non Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto. Il lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto ad un anticipo superiore all'indennità complessiva prevista; i conguagli saranno effettuati entro le settantadue ore successive al rientro del lavoratore in sede. D) Indennità maneggio denaro Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali oneri per errori, ha diritto ad un'indennità del 5% della retribuzione base. Tale indennità sostituisce verrà corrisposta pro-rata anche a chi temporaneamente il lavoratore preposto al servizio. E) Alloggio La concessione dell'alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze di lavoro, l'Azienda chiedesse l'abitazione in loco dovrà essere gratuita. Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonchè le eventuali somministrazioni in natura ad esse relative, saranno regolate da convenzioni particolari da stipulare in sede aziendale. Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad indennizzi o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca cessi di appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni. F) Sede di lavoro Qualora dei lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare servizio fuori della sede abituale di lavoro ed in località non servita da mezzi pubblici, le parti aziendali si incontreranno per individuare idonee soluzioni. G) Indennità sgombero neve Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un'indennità limitatamente al personale ad detto all'espletamento di tale servizio. Un'indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto ed immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso. H) Rinnovo patente guida Le Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese relative alle visite mediche e psicotecniche ed alla vidimazione e rinnovo della patente, della quale sia richiesto il possesso per la automezzi aziendali, purchè la guida di tali mezzi sia ricorrente. guida di Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla conduzione degli impianti in genere, per i quali è prevista per legge una patente od attestati vari. I) Indennità di reperibilità Allo scopo di garantire la continuità funzionale e la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore su ventiquattro, viene istituita un'indennità di reperibilità. Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità verranno stabilite dall'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso apposito ordine di servizio. Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni quattro settimane. Il lavoratore lavoro prontamente. in caso di chiamata dovrà essere sul posto di Il compenso relativo al servizio di reperibilità, compreso l'importo forfettario per il viaggio ed il tempo minimo d'intervento, saranno oggetto di contrattazione aziendale. Comunque, l'indennità di reperibilità non potrà essere inferiore a quanto segue: - per le giornate di riposo (domeniche e festive) L.12.000; - per le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta) L. 9.000; - per le giornate feriali oltre l'orario di lavoro già prestato L. 3.500. Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata, nel caso di servizio di reperibilità, saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario previste dal vigente contratto. L) Mensa Nelle Aziende in cui non sia in essere il servizio di mensa, le parti si incontreranno a livello aziendale per ricercare, tenendo conto delle particolarità del servizio, soluzioni atte a realizzare il servizio mensa, il quale, se ritenuto opportuno, va collegato con le altre strutture esistenti nel territorio. L'irrealizzabilità del servizio mensa non può corresponsione di indennità sostitutive. determinare la M) Indennità «acqua alta» di Venezia Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, una indennità limitatamente al personale addetto all'organizzazione ed all'espletamento del servizio. Art. 20 - Indumenti di lavoro 1 - La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. 2 - La fornitura degli indumenti, nonchè di tutti gli altri strumenti di lavoro, dovrà avvenire esclusivamente e direttamente da parte dell'Azienda. Essi dovranno essere usati esclusivamente per l'espletamento dei compiti d'istituto. 3 - Le Aziende sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto il personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate in ogni singola Azienda con riferimento alla struttura ed all'organizzazione del lavoro. 4 - Gli oggetti di vestiario devono essere indossati dal personale obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio; il personale stesso é tenuto a curare la buona conservazione e la pulizia degli indumenti. 5 - Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o acquisto in sostituzione degli indumenti. buoni Dichiarazione a verbale. In relazione ai problema dei lavaggio degli indumenti dei lavoratori ed ai possibili riflessi igienico-sanitari, le parti firmatarie concordano sulla urgente necessità di una pronuncia in materia del Ministero della Sanità al fine di chiarire le categorie eventualmente interessate e le modalità di lavaggio. La formulazione dei quesito sarà concordata ed inviata entro il 31.12.1991. SEZIONE D - ORARIO DI LAVORO Art. 21 - Durata settimanale del lavoro 1 - La durata tutti i lavoratori. settimanale del lavoro è di trentasei ore per 2 - Nei reparti a ciclo continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, di norma i turni saranno quattro ogni giorno, di sei ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le Aziende, sentita la competente autorità, potranno articolare diversamente i turni, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali. 3 - Per i lavoratori che prestano servizio per cinque giorni alla settimana, l'orario di lavoro è convenzionalmente fissato in ore 7,12 giornaliere. 4 - A livello aziendale, attraverso il confronto tra le parti, potranno essere individuati posti di lavoro ad orario ridotto (part-time). Tali posti potranno essere coperti da personale interno che ne faccia esplicita richiesta, o da personale esterno assunto per ricoprire tali specifici posti di lavoro. Il personale interno può essere trasferito ad orario ridotto per una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa e per un periodo predeterminato di tempo. Comunque, l'orario ridotto sarà attuato solo per quei servizi aziendali ove esista la possibilità di attuare orari differenziati. In ogni caso, è fatto divieto assoluto, così come prescrive la di impiegare personale che effettua l'orario ridotto (part-time) in prestazioni straordinarie. Per quanto non espressamente indicato, valgono tutte della legge tutelante questo tipo di prestazione. legge, le disposizioni Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro 1 - L'articolazione dell'orario giornaliero di stabilita dall'Azienda con apposito ordine di servizio, le Rappresentanze Sindacali Aziendali. lavoro previo viene confronto con 2 - L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora fissata dall'Azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro per l'inizio delle prestazioni; condizione indispensabile per l'ordinato svolgimento dell'attività aziendale è, in ogni caso, la disponibilità operativa del lavoratore per l'intera durata dell'orario di lavoro, al fine di adempiere la mansione giornalmente affidata. 3 - Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc., dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative. 4 - Nei turni continui avvicendati il personale non il lavoro fino a quando sia stato sostituito. dovrà abbandonare 5 - I lavoratori impiegati in turni ciclici mensili dovranno fruire di un intervallo corrispondente a due turni di lavoro, fatte salve le esigenze di cui al precedente punto 4. Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non previste dal presente contratto e che non dipenda da provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell'Azienda, la quale potrà adibirlo ad altro lavoro, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 11. Art. 24 - Assenze e permessi 1 - Assenze e permessi Il lavoratore non può abbandonare il autorizzato dal proprio superiore. lavoro se non debitamente 2 - Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in grado di avvertire l'Azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo in caso di comprovata forza maggiore. 3 - In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà farla controllare dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti, a norma di legge, a compierlo. di 4 - In ogni caso, il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'Azienda del suo rientro in servizio al più tardi entro la sera precedente. 5 - Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro per tre giorni di seguito, salvo in caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario. 6 - Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta del lavoratore. 7 - Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare riguardante sia parenti che affini (decesso di genitore, coniuge, figlio, fratello od altro familiare fino al 2° grado purchè convivente con il lavoratore) e semprechè il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie o di malattia del lavoratore, l'Azienda è tenuta a retribuire, per tre giorni lavorativi, il periodo di permesso concesso. Per i parenti ed affini non conviventi, fino al 2° grado, di permesso concesso è pari ad un giorno lavorativo. il periodo 8 - Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. 9 - Si considerano ingiustificate del presente articolo. 10 - le assenze non autorizzate ai sensi Congedo matrimoniale Al lavoratore effettivo che contrae matrimonio viene concesso un permesso retribuito pari a quindici giorni lavorativi da usufruire entro trenta giorni dalla data del matrimonio. Al lavoratore in prova, con contratto a tempo indeterminato, detto permesso sarà considerato retribuito per i primi sette giorni e non retribuito per i successivi otto giorni; durante il permesso, il periodo di prova il rapporto di lavoro rimangono sospesi a tutti gli effetti. Il il lavoratore assunto con contratto di formazione é equiparato, ed per congedo matrimoniale, al lavoratore effettivo. Il lavoratore assunto con contratto a termine è equiparato, per il congedo matrimoniale, al lavoratore in prova. Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale di cinque il periodo di permesso sarà pari a tredici giorni lavorativi. giorni, Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali. 11 - Permessi ai lavoratori (legge n° 816/1985) chiamati a funzioni pubbliche elettive Il lavoratore di cui all'articolo è tenuto a documentare la convocazione e l'avvenuta partecipazione ai lavori degli organismi di cui fa parte. Art. 25 - Diritto allo studio 1 - La promozione di corsi aziendali e/o interaziendali per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, sarà oggetto delle relazioni sindacali previste dal livello regionale. 2 - I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. 3 - L'Azienda richiederà la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente. 4 - In attuazione del comma 2° dell'art. 10, legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori che documentino la frequenza ai corsi di scuole statali o parificate, in occasione degli esami, otterranno per messi retribuiti nelle seguenti misure: - per gli esami di licenza di scuola media inferiore: il personale che presta servizio in settimana lunga ed il rimanente personale; 10 8 giorni per giorni per - per gli esami di scuole professionali legalmente riconosciute: 10 giorni per il personale che presta servizio in settimana lunga ed 8 giorni per il rimanente personale; - per gli esami di licenza di scuola media superiore: 15 giorni per il personale che presta servizio in settimana lunga e 13 giorni per il rimanente personale; - per ogni esame universitario sostenuto: 2 giorni per ogni esame. 5 - Inoltre, l'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori effettivi che frequenteranno corsi scolastici, professionali attinenti ai servizi erogati ed all'attività aziendale un totale di ore lavorative, da calcolarsi nella misura di 7,5 (sette e mezzo) ore annuali per ciascun lavoratore previsto dalla tabella numerica allegata al bilancio preventivo dell'anno, previo accordo con le R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. In ogni caso, ciascun lavoratore che frequenta i corsi di cui sopra non può avere diritto a più di 150 ore lavorative per anno scolastico. 6 - I permessi di cui al precedente comma possono dai lavoratori per un massimo di 2 ore giornaliere. essere usufruiti 7 - Il diritto a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al presente articolo può essere esercitato dai lavoratori iscritti a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea, per la durata legale prevista, aumentati di 2 anni. 8 - Per i nuovi assunti, che continuino lo studio intrapreso per conseguire i suddetti diplomi, le agevolazioni scolastiche possono essere esercitate, analogamente ai nuovi iscritti, togliendo il numero degli anni di corso già superati; per il diploma di laurea, gli anni da togliere sono relativi agli anni di iscrizione in corso. 9 - I lavoratori, che hanno già conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea, possono ottenere permessi limitatamente ai giorni d'esame, purchè siano iscritti a corsi di specializzazione attinenti al diploma conseguito. 10 - Agli effetti della retribuzione, dette ore saranno calcolate ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. 11 - Tutti gli accordi alla presente normativa. aziendali esistenti dovranno come uniformarsi 12 - Analoghi permessi, previsti al punto 4, saranno concessi ai lavoratori che si presenteranno a sostenere esami di fine anno come privatisti. SEZIONE E - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno 1 - La prestazione giornaliera ordinaria dei lavoratore, esclusa quella inserita in turni continui avvicendati per lavorazioni a ciclo continuo degli impianti fissi e/o mobili etc., deve, di norma, svolgersi continuativamente nelle ore diurne dalle ore 6 alle ore 22. Qualora funzionalità ed esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera anche in ore notturne (22-6). Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 135 (centotrentacinque) ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia (di norma, due ore giornaliere). Tale tetto di 135 ore non cumulabili pro-capite potrà essere eccezionalmente superato per esigenze di servizio, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. 2 - Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere al lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di servizio di carattere urgente ed imprevedibile. Per una valutazione della corretta applicazione di tali principi le Aziende comunicheranno, trimestralmente, alle istanze sindacali le notizie riassuntive del lavoro straordinario. Tali informazioni saranno, di norma, fornite analiticamente per area o reparto. 3 - Lavoro le ore 6. notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e 4 - Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 37% della retribuzione individuale oraria. Il personale impegnato a svolgere lavoro notturno dovrà essere dotato di apparecchi ricetrasmittenti che assicurino il collegamento con l'Azienda. 5 - Detta maggiorazione è onnicomprensiva e compensa, per tanto, ogni altro istituto contrattuale previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali, quali 13ª e 14ª mensilità, ferie, malattie, infortuni, festività infrasettimanali, permessi comunque retribuiti, trattamento di fine rapporto e di preavviso, etc., fatta esclusione per l'indennità domenicale. 6 - Lavoro durata straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la giornaliera normale di lavoro; esso non può essere sostituito da altrettanto riposo, fatta salva esplicita richiesta del lavoratore accordata dall'Azienda. In questo caso, non verrà corrisposta alcuna maggiorazione. 7 - Il lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore, sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6. 8 - Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti, per tutte le ore di effettivo lavoro prestato: lavoro straordinario diurno lavoro straordinario notturno 30% 50% 9 - I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 27. Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale 1 - Il lavoratore è tenuto a prestare festivi o considerati tali dal successivo art. 30. servizio 2 - Il lavoro festivo viene compensato con individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: lavoro lavoro diurno festivo notturno festivo la nei giorni retribuzione 65% 75% 3 - I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 26. 4 - Lavoro domenicale Ai lavoratori che prestano servizio domenicale normale - in turni con riposo settimanale fissato in altro giorno, al fine di garantire la continuità dei servizi d'istituto - è riconosciuta un'indennità pari a L. 8.000. Tale indennità verrà corrisposta per effettivo ogni giorno domenicale di svolgimento della mansione ed ha le seguenti caratteristiche: a) è onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni altro istituto contrattuale previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali, quali 13ª e 14ª mensilità, ferie, malattie, festività infrasettimanali, permessi comunque retribuiti, etc.; b) assorbe, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi altra indennità di mansione o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in altra sede; c) è cumulabile con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario festivo che, invece, assorbono tale indennità domenicale; d) tale indennità non è cumulabile continui avvicendati, che viene assorbita; con l'indennità e) tutti gli accordi aziendali esistenti dovranno presente normativa. per turni uniformarsi alla 5 - Ogni ora di lavoro straordinario, prestata in giornata festiva oltre la durata del normale orario di lavoro, viene compensata con la retribuzione individuale maggiorata delle seguenti percentuali: lavoro straordinario lavoro straordinario diurno festivo notturno festivo 65% 75% Art. 28 - Indennità turni ciclici continui ed avvicendati 1 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei ciclici, continui ed avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con spostamento del riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 6% (sei) della sola retribuzione base del livello di appartenenza. 2 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici, ed avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con riposo domenicale - continui è riconosciuta un'indennità pari al retribuzione base del livello di appartenenza. 4% (quattro) della sola 3 - Tali indennità verranno corrisposte nella misura di 1/22 del loro valore mensile, in caso di tre turni su 24 ore; qualora i turni ciclici continuati avvicendati si svolgano in quattro turni su 24 ore, le indennità turno verranno corrisposte nella misura di 1/26 per ogni giorno di effettivo svolgimento della mansione. Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche: a) sono onnicomprensive e compensano, pertanto, ogni altro istituto contrattuale previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali, quali 13ª e 14ª mensilità, ferie, malattia, infortuni, festività infrasettimanali, permessi comunque retribuiti, etc.; b) assorbono, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi altra indennità di mansione o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in altra sede; c) sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie; d) sono assorbite e sostituite, nelle giornate domenicali lavorate, dalla specifica indennità prevista per il lavoro domenicale. SEZIONE F - CONTRATTAZIONE AZIENDALE Art. 29 - Contrattazione aziendale PRODUTTIVITA' A far tempo dal 1° gennaio 1992, le presenti disposizioni sostituiscono le norme di cui all'art. 32 del C.C.N.L. 19 giugno 1987 e quelle contenute nell'accordo nazionale interfederale 6 maggio 1988; annullano gli effetti economici degli accordi sulla produttività a livello aziendale, mentre confermano i risultati e gli impegni previsti dagli stessi. Le parti concordano di istituire, a far tempo dal 1° gennaio 1993, un premio di produttività collegato al raggiungimento di obiettivi derivanti da progetti triennali sui quali la Direzione Aziendale tratterà con le Organizzazioni Sindacali (determinazione dei nuovi standard, modifiche e trasformazioni organizzative, unità orarie di lavoro e relativo costo con conseguente ipotesi di scostamento di spesa) per stipulare un accordo aziendale, copia del quale verrà trasmessa ai rispettivi organismi rappresentativi a livello nazionale. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale accordo, un'apposito osservatorio della produttività costituito da tre rappresentanti della Federambiente, tre delle Organizzazioni Sindacali ed un Presidente scelto tra esperti, esaminerà l'accordo al fine di emettere un parere di congruità rispetto alle disposizioni della norma contrattuale. Qualora, entro il termine su indicato, l'osservatorio non esprima la propria valutazione, l'accordo in questione potrà essere applicato dall'Azienda. I progetti soprarichiamati devono consistere in provvedimenti atti a realizzare risultati concreti ed oggettivamente quantificabili, finalizzati al miglioramento della gestione aziendale in termini di efficienza, efficacia ed economicità riscontrabile in una effettiva riduzione dei costi. Le Aziende dovranno esplicitare nel bilancio obiettivi annuali previsti dai progetti triennali di relativo accordo sindacale aziendale. di previsione produttività gli e dal Tale procedura consente di verificare l'andamento dei progetti triennali di produttività, e, quindi, i risultati raggiunti ogni anno per la eventuale e successiva erogazione, secondo le modalità sottoindicate. All'osservatorio le suddetto le Aziende sono tenute ad inviare certificazioni attestanti i risultati raggiunti annualmente. Ai fini applicativi si dovrà porre in essere la seguente metodologia basata sulla costruzione di standard e sulla valutazione a consuntivo annuale degli scostamenti riscontrati: 1) la Direzione Aziendale dovrà identificare le unità elementari di gestione (centri di costo in contabilità analitica) allo scopo di quantificare il relativo numero di unità orarie di lavoro ed il relativo costo; 2) per ciascuna unità elementare si provvederà ad accertare il prodotto, valutandolo in termini di quantità (esempio: tonnellate rifiuti raccolti, km. spazzati, etc.); 3) nelle unità elementari in cui non sia possibile compiere una valutazione quantitativa di prodotto, verrà preso a riferimento il carico di lavoro inteso come numero medio annuo di ore lavorative a disposizione dell'unità suddette; 4) per ciascuna unità elementare relativa composizione di costi; si provvederà a teorico determinare la 5) per una o più unità, la Direzione, consultate le Organizzazioni Sindacali aziendali, provvederà a fissare, in termini progettuali, gli obiettivi per l'anno riferibili ai progetti triennali; 6) a consuntivo di ogni anno, la Direzione provvederà a calcolare gli scostamenti tra i risultati effettivi ottenuti e quelli assunti come standard di riferimento nelle singole unità, sia per quantità, sia per costi unitari, sia per costi complessivi. Tali calcoli saranno messi a disposizione delle Organizzazioni Sindacali aziendali; 7) il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per ogni singolo anno dovrà, comunque, consentire un recupero di risorse economicamente quantificabili quale presupposto indispensabile per dar luogo all'erogazione del premio di produttività. Delle risorse economiche recuperate di cui sopra, sarà destinata ai lavoratori una quota globale pari ad un terzo di quanto recuperato. Tale quota annua non potrà superare, comunque, l'importo mensile della retribuzione base del livello d'inquadramento di ogni lavoratore interessato nei valori in atto ai 31 dicembre dell'anno di riferimento. L'erogazione sarà proporzionale ai risultati raggiunti, preventivamente determinati, fermo restando che in assenza di risultati nessuna spettanza verrà riconosciuta ai lavoratori. Le partì, a livello aziendale, alla conclusione del periodo di applicazione del progetto triennale di produttività, esamineranno i risultati raggiunti e, qualora i risultati fossero superiori a quelli preventivati dal progetto aziendale, saranno liquidate proporzionalmente le relative differenze, anche oltre il tetto fissato. Detta quota globale, destinata ai lavoratori in misura pari ad un terzo, dovrà essere corrisposta a consuntivo di ogni anno, dopo l'approvazione del conto consuntivo ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n° 902/86 e la certificazione dei Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le seguenti modalità: a) va erogata sotto forma di «una tantum» a ciascun lavoratore coinvolto, in ragione della presenza effettiva in servizio e cessa di validità nell'anno di erogazione; pertanto, è esclusa ogni forma di trascinamento e/o di mantenimento, fermi restando i risultati di gestione raggiunti. Sono equiparate alla presenza effettiva in servizio esclusivamente le assenze per: gli infortuni per causa di lavoro; l'astensione obbligatoria per maternità; i permessi sindacali; b) può di essere differenziata per aree di attività e per livello inquadramento secondo criteri predeterminati nella fase progettuale; c) non ha riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale, fatto salvo il T.F.R. All'atto della predisposizione dei progetti sopraindicati e nell'ambito delle previsioni di riduzione dei costi, può essere stabilito un importo annuale da destinare al riconoscimento della qualità del servizio svolto. L'entità di tale importo non può essere superiore al 30% della retribuzione base mensile del livello d'inquadramento di ogni lavoratore interessato, nei valori in atto al 31 dicembre di ogni anno. Detto importo, riferito alla qualità, una volta definito nel suo ammontare, potrà essere riconosciuto anche indipendentemente dai risultati economici raggiunti e verrà corrisposto al personale con le modalità suindicate, previa valutazione del miglioramento della qualità del servizio espressa o rilevata, anche attraverso appositi sondaggi, da una Commissione esterna di tecnici e/o esperti ivi comprese le associazioni degli utenti, da allegare all'atto deliberativo. E' fatto divieto alle Aziende sia di concedere acconti, sia di riconoscere importi a titolo di produttività secondo modalità diverse quelle stabilite dal presente articolo. da Le parti, preso atto che le trasformazioni organizzative intervenute a seguito dell'attuazione dei programmi di recupero di produttività nell'arco di vigenza del C.C.N.L. 19 giugno 1987 sono da ritenersi definitivamente acquisite e non suscettibili di alcuna modificazione, se non nell'ambito di quanto previsto nel presente articolo, stabiliscono che: 1) per ciascun lavoratore sarà calcolata una cifra pari ad un mezzo della somma degli importi complessivamente percepiti dal medesimo, a consuntivo, a titolo di produttività, per il biennio 1989 - 1990, fermi restando i risultati quali-quantitativi raggiunti, nonché la valenza degli accordi che hanno determinato la concessione di detti importi, unitamente ai corrispettivi di prestazione raggiunta; 2) dall'importo individuale così determinato, oneri previdenziali a carico dell'Azienda. saranno detratti gli L'importo risultante, suddiviso per 14 mensilità, costituisce la cifra lorda mensile, la quale, denominata E.D.R. aziendale «ad personam», sarà corrisposta al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990, con decorrenza dal 1° gennaio 1992. Detto E.D.R. ha valore solo ai fini del T.F.R. e del trattamento pensionistico e costituisce la spettanza, in termini di produttività, relativa agli anni 1991 e 1992; conseguentemente, vanno considerati decaduti gli eventuali accordi aziendali per la produttività relativi all'anno 1991 e quelli stipulati antecedentemente; 3) l'E.D.R. di cui al punto precedente non è estensibile ai nuovi assunti a far tempo dal 1° gennaio 1992. Le parti contraenti, a livello nazionale, esaminate le certificazioni prodotte dalle Aziende riguardanti i risultati raggiunti, confermati dal Collegio dei Revisori dei Conti, esamineranno, nel secondo trimestre del 1994, l'eventuale possibilità e l'opportunità di superare, per quanto attiene alle spettanze economiche dei lavoratori derivanti dai progetti relativi al 1994, il limite previsto dalla presente norma corrispondente all'importo mensile della retribuzione base del livello di inquadramento. REDDITIVITA' Le Aziende privati in cui vengono prestati a terzi imprenditori o cittadini, in regime di concorrenza, servizi a pagamento debitamente registrati nella contabilità analitica prescritta dall'art. 51 del D.P.R. n° 902/1986, qualora predispongano progetti finalizzati ad incrementi di redditività dei servizi suddetti, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali aziendali, possono aprire una contrattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 «Relazioni industriali» - sulla parte di tali incrementi da destinare ai lavoratori. Gli incrementi di redditività saranno determinati a consuntivo e debitamente certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda. La quota parte di tali incrementi, destinata a beneficio dei lavoratori ed eventualmente differenziata tra addetti ai servizi di cui sopra ed altri lavoratori, avrà i seguenti effetti e sarà erogata secondo le modalità sotto indicate: 1) essa assorbe ogni e qualsiasi erogazione ed analogo titolo in sede aziendale; già esistente allo stesso 2) non ha riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale, fatto salvo il T.F.R.; 3) va erogata a ciascun lavoratore coinvolto sotto forma di «una tantum» ed in ragione della presenza effettiva in servizio e cessa di validità nell'anno di erogazione; pertanto, è esclusa ogni forma di trascinamento e/o di mantenimento. Sono equiparate alla presenza effettiva in servizio esclusivamente le assenze per: gli infortuni per causa di lavoro; l'astensione obbligatoria per maternità; i permessi sindacali. Esempi applicativi della normativa sulla produttività. Formano parte integrante del presente articolo gli esempi seguito riportati di applicazione della normativa sulla produttività. di Esempio n° 1. Lavoratore assunto nel 1986. Nel 1989 ha percepito L. 900.000 al netto dell'E.D.R. di L. 260.000 e delle assenze per malattia, provvedimenti disciplinari ed assenze ingiustificate, così come stabilisce l'accordo nazionale interfederale del 6 maggio 1988. Nel 1990 ha percepito L. 1.000.000 260.000 e delle assenze per malattia etc. al netto dell'E.D.P. di L. Totale percepito nel biennio L. 1.900.000. Cifra pari ad un mezzo della somma degli importi complessivamente percepiti: L. 1.900.000 : 2 L. 950.000 A tale importo individuale di L. 950.000 vanno detratti gli oneri previdenziali a carico dell'Azienda (C.P.D.E.L.) pari al 18,10% (aliquota in vigore alla data di sottoscrizione del C.C.N.L.). 950.000 ------- = 804.403 : 14 = 1,181 L. 57.457 L. 57.457 E.D.R. mensile «ad personam». Esempio n° 2. Lavoratore assunto il 1° ottobre 1989. Nel 1989 ha percepito L. 150.000 al netto dell'E.D.R. di L. 55.716 (18.572 x 3) e delle assenze per malattia, provvedimenti disciplinari ed assenze ingiustificate, così come stabilisce l'accordo nazionale interfederale del 6 maggio 1988. Nel 1990 ha percepito L. 1.000.000 260.000 e delle assenze per malattia etc. al netto dell'E.D.R. di L. Totale percepito nel biennio L. 1.150.000. Cifra pari ad un mezzo delle somme degli importi complessivamente percepiti: L. 1.150.000 : 2 = L. 575.000 A tale importo individuale di L. 575.000 vanno detratti gli oneri previdenziali a carico dell'Azienda (C.P.D.E.L.) pari al 18,10% (aliquota in vigore alla data di sottoscrizione del C.C.N.L.). 575.000 ------- = 486.875 : 14 = 1,181 L. 34.777 L. 34.777 E.D.R. mensile «ad personam». Esempio n° 3. Lavoratore assunto il 1° marzo 1990. Nel 1990 ha percepito L. 890.000 al netto dell'E.D.R. di L. 185.720 (18.572 x 10) e delle assenze per malattia, provvedimenti disciplinari ed assenze ingiustificate, così come stabilisce l'accordo nazionale interfederale del 6 maggio 1988. Totale percepito nel biennio L. 890.000. Cifra pari ad un mezzo della somma percepita complessivamente: L. 890.000 : 2 = L. 445.000 A tale importo individuale di L. 445.000 vanno detratti gli oneri previdenziali a carico dell'Azienda (C.P.D.E.L.) pari al 18,10% (aliquota in vigore alla data di sottoscrizione del C.C.N.L.). 445.000 ------1,181 = 376.799 : 14 = L. 26.914 L. 26.914 E.D.R. mensile «ad personam». SEZIONE G - PERIODI DI RIPOSO Art. 30 - Giorni festivi e domenicali 1 - I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n° 260, con le modificazioni previste dalla legge 5 marzo 1977, n° 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n° 792), ai quali si aggiungono la festa del Santo Patrono del Comune ove ha sede l'Azienda ed altri tre giorni festivi supplementari, la cui data verrà fissata mediante accordi aziendali. 2 - Nel caso che la festività del Santo Patrono od uno o più dei giorni festivi supplementari, di cui al punto 1, vengano a coincidere con una delle festività di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n° 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n° 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n° 792, dovranno essere fissate mediante accordo aziendale altre giornate festive nello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata la coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica disposizione dell'art. 1 del D.P.R. n° 792 del 28 dicembre 1985. 3 - Il riposo settimanale dei cade normalmente di domenica. lavoratori, come stabilito dalla legge, 4 - Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso. 5 - Qualora una delle festività non domenicali, di cui al punto 1 del presente articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. 6 - Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi ultimi avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore dei lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica. 7 - Nel caso che una delle festività non domenicale coincida con il secondo giorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana corta), verrà corrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro ordinario feriale diurno, avuto presente il fatto che il primo giorno da considerarsi di recupero ed il secondo festivo. 8 - Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una retribuzione globale. lavoratori, è in giornata di Le festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5 marzo 1977, n° 54 e dall'Accordo Nazionale Interfederale del 27 luglio 1978. 9 - A seguito delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 1985, n° 792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed a modifica del suddetto Accordo Nazionale Interfederale, due giorni di ferie da aggiungersi ai periodi a tale titolo stabiliti ed ulteriori tre giorni di permesso retribuito oppure quattro dove l'orario settimanale è ripartito su sei giorni. Art. 31 - Ferie 1 - Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze facoltative previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale. 2 - Per ogni anno solare il periodo di giorni lavorativi per tutti i lavoratori. ferie sarà pari a 3 - Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale giorni, il periodo di ferie sarà pari a ventidue giorni. ventisei su cinque 4 - Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall'Azienda sulla base di una programmazione predisposta dall'Azienda medesima, contrattata con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei lavoratori. 5 - In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. 6 - L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi pregiudica il diritto alle ferie maturate. 7 - L'assegnazione delle ferie, il periodo di preavviso. di norma, motivo non non può aver luogo durante Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio, durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dai punti 2 e 3 dell'art. 11. 8 - Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione alla Direzione, con l'invio di certificato medico rilasciato secondo le norme di legge, entro quarantotto ore. L'interruzione delle ferie per sopraggiunta dalla vigente normativa esistente in materia. malattia è disciplinata 9 - Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. Qualora ricorresse il caso previsto dal punto 5 dell'art. 38, l'Azienda concederà le ferie solo dopo trenta giorni di effettivo servizio. 10 - Non è ammesso il mancato godimento del lavoratore o per disposizione dell'Azienda. delle ferie per rinuncia 11 - Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite. 12 - Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo e, dopo tale data, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e non fruite, non danno diritto a compenso alcuno, nè a cumulo con la successiva maturazione. SEZIONE H - INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 32 - Aspettativa 1 - Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall' Azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità. 2 - Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche od a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 31 della legge n° 300/1970 ed all'art. 28 della legge n° 816/1985, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti. Art. 33 - Servizio militare 1 - Al lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto il posto con diritto alla decorrenza di anzianità, anche se in prova o vincitore di selezione. 2 - Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai lavoratori chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. 3 - Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo; in mancanza sarà considerato dimissionario. SEZIONE I - DOVERI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA Art. 34 - Doveri dei lavoratori 1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere prescritte dall'Azienda per il controllo della presenza; le formalità b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda; c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché le disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa; d) conservare assoluta trarre segretezza sugli interessi tutte dell'Azienda, non profitto con danno dell'Azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue funzioni, nè svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda medesima come qualsiasi attività retribuita; e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall'Azienda; f) aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; g) tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell'Azienda; h) osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal presente contratto. 2 - Al lavoratore è vietato di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività che siano comunque in relazione con quelle dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi. 3 - Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi in qualsiasi momento e, particolarmente, prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 40, a visita medica da parte di sanitari degli istituti previdenziali competenti o di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti 1 - Il conducente deve assolvere ad una serie di atti sostanziali aventi come fine il buon funzionamento ed il mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada e dal regolamento. Gli atti succitati sono: interventi, controlli, segnalazioni. Dette operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro. Interventi: - rifornimento carburante; rabbocco livello liquido raffreddamento rabbocco livello fluidi funzionali; rifornimento liquido lavaparabrezza; pulizia interna cabina. motore; Controlli: - metodica verifica della strumentazione di bordo etc.) per mantenere il massimo livello di efficienza; - livello liquido raffreddamento motore; - livello fluidi funzionali; - condizione e pressione pneumatici; - fumosità allo scarico; - illuminazione esterna. (spie, strumenti, Segnalazioni: - puntuale trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle procedure aziendali, di tutte le informazioni atte a segnalare anomalie di funzionamento o guasti. 2 - il conducente è responsabile per negligenza ed incuria. delle contravvenzioni a lui imputate Art. 36 - Provvedimenti disciplinari 1 - Le mancanze dei lavoratori possono essere punite secondo la loro gravità come segue: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa in misura non superiore a quattro ore della retribuzione base; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da uno a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso e f) licenziamento senza preavviso e con con indennità; indennità. 2 - Il licenziamento di cui alla lettera e) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di venti giorni, o nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trenta giorni complessivamente, anche se non con seguenti ad inosservanza dei doveri di cui agli artt. 34 e 35. 3 - Il provvedimento previsto dalla lettera f) del precedente punto 1 si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. 4 - Quando la gravità delle mancanze sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria e sempreché ricorra la giusta causa, può essere disposto il licenziamento in tronco senza necessità di ricorrere ai provvedimento disciplinare. 5 - Il licenziamento ed ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. 6 - Nei casi di particolare gravità il lavoratore può essere sospeso cautelarmente dal servizio fino alla conclusione del procedimento disciplinare, per un massimo di trenta giorni lavorativi. Per il periodo di sospensione egli avrà diritto ad un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione globale in atto. 7 - Le mancanze verbale comportanti provvedimenti superiori al rimprovero dovranno essere contestate per iscritto al lavoratore. 8 - Il lavoratore, entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere, fuori orario di lavoro, la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dall' Associazione sindacale alla quale sia iscritto, ovvero conferisca mandato. 9 - La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi, di norma, entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione della contestazione della mancanza fatta per iscritto al lavoratore comunicherà al lavoratore stesso la sanzione da irrogare. Spetta al Direttore, che ha facoltà di delegare tale funzione ad altro dirigente: a) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale; b) formulare proposte per l'adozione dei sospensione, licenziamento od equiparati del personale. 10 - Per quanto non espresso le disposizioni di legge. nel presente provvedimenti articolato, di si applicano Dichiarazione a verbale della Federambiente. La Federambiente si impegna a predisporre codice disciplinare che verrà messo a disposizione al riguardo, le Organizzazioni Sindacali. PARTE IV ASSISTENZA E PREVIDENZA uno schema delle tipo Aziende, di sentite, Art. 37 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi 1 - Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si applicano le norme di legge vigenti. 2 - In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto e la conseguente retribuzione sarà protratta fino alla guarigione clinica, accertata dall'I.N.A.I.L. con le modalità previste dal successivo art. 38. 3 - Per i lavoratori colpiti da tubercolosi si applica il trattamento economico previsto dall'art. 38, con decorrenza dal primo giorno per tutto il periodo e con le modalità previste dall'articolo stesso. Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia 1 - L'assistenza di malattia di legge. ai lavoratori è prestata secondo le norme 2 - In caso di malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'Azienda entro il primo giorno di assenza e recapitare «brevi manu» o trasmettere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda stessa, entro 2 giorni dall'inizio o dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'inizio o la prosecuzione e la durata della malattia. L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di un giorno. durata di In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia avuta comunicazione. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 dall'inizio dell'evento morboso. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accerta menti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e delle disposizioni di legge vigenti. le fasce nei limiti Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattie ed infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'Azienda e da questa autorizzato. Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 36 con gradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate. 3 - Nel caso di interruzione del lavoro dovuta l'Azienda conserverà il posto al lavoratore assunto a tempo 365 giorni di calendario. a malattia, indeterminato 4 - Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 90 giorni di calendario dalla ripresa effettiva dell'attività lavorativa, dopo la cessazione della malattia precedente. per Per il lavoratore affetto da malattia, la cui gravità - che può essere accertata dall'Azienda tramite l'U.S.L. - lo abbia costretto ad una assenza ininterrotta per un periodo superiore a 120 giorni di calendario, si considera prosecuzione del precedente periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni di calendario, dopo la cessazione della malattia che lo ha costretto alla lunga assenza. 5 - Qualora l'U.S.L. accertasse l'idoneità lavorativa del lavoratore, l'Azienda potrà concedere allo stesso un periodo di ferie solo 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa. dopo 6 - Su richiesta del lavoratore impossibilitato a prendere servizio, da inoltrare, per iscritto, entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell' Azienda dell'avvenuto superamento del limite di tempo per la conservazione del posto di cui al precedente punto 3, l'Azienda sarà tenuta a concedere una aspettativa nella misura massima di un anno, con gli effetti del punto 1 dell'art. 32, fatta eccezione per i contributi dovuti alla C.P.D.E.L. per questo periodo, che saranno tutti a carico dell'Azienda. 7 - In caso di superamento dei limiti predetti e nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia richiesto l'aspettativa, l'Azienda risolverà il rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso. 8 - Il trattamento economico del lavoratore assente dal servizio per malattia sarà, per 365 giorni di calendario di conservazione del posto, ivi compreso il periodo di prova, eguale e non mai superiore a quello spettante per l'orario normale di lavoro. 9 - Per gli operai il trattamento economico di articolo decorre dal primo giorno di malattia. cui al presente 10 - Nei periodi nei quali gli operai percepiscono gli I.N.A.I.L., l'Azienda corrisponderà l'integrazione fino al del trattamento economico previsto dal presente articolo. assegni raggiungimento 11 - L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico dovuto, osservando le procedure previste per i rimborsi dalla circolare dell'I.N.A.I.L., n° 56 del 29 luglio 1975. 12 - L'Azienda eroga il trattamento economico per conto dell'I.N.P.S., effettuando il recupero in sede di versamento dei contributi. 13 - Le indennità a carico del datore di lavoro non se l'I.N.P.S. non corrisponde le indennità dovute per legge. Le Aziende non sono tenute non corrisposta dall'istituto. ad integrare la 14 - Per quanto attiene alle cure idrotermali si disposizioni della legge n° 638 dell'11 novembre 1983, tenuto della Corte Costituzionale n° 559 del 18 dicembre 1987, Corte di Cassazione SS.UU. del 17 ottobre 1988, n° 5634 I.N.P.S. del 27 marzo 1991, n° 85. parte di sono dovute indennità richiamano le conto della sentenza della sentenza della e della circolare 15 - Il trattamento per malattia previsto dal presente articolo compete anche in caso di assenza dal servizio per infortunio non sul lavoro, purché questo non si sia verificato per colpa grave del lavoratore. 16 - Qualsiasi divergenza sullo stato di idoneità fisica del lavoratore potrà essere rimessa al giudizio di un Collegio composto da un medico designato da uno degli Enti od istituti di cui al 3° comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n° 300, da un medico di fiducia del lavoratore e da un terzo medico, che presiederà il Collegio, designato d'accordo dai primi due medici. Le spese relative al medico designato dal lavoratore caso, a sono, in ogni carico del lavoratore stesso. Tutte le altre spese inerenti al funzionamento del collegio sono, invece, ad esclusivo carico dell'Azienda. medico 17 - Fanno eccezione, quando siano prescritti dalle leggi, gli accertamenti medici interni degli ospedali militari, la cui impugnazione è soggetta a speciale normativa. 18 - Ove una delle parti non designasse il proprio medico di fiducia entro 5 giorni dal ricevimento della designazione dell'altra parte, la decisione sarà presa dal solo medico designato. Art. 39 - Prevenzione malattie 1 - All'esclusivo scopo di preservare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti, le Aziende, avvalendosi prioritariamente delle strutture pubbliche operanti con il vincolo del segreto professionale, sottoporranno con periodicità e specificità fissate dall'autorità competente per territorio, i lavoratori ai controlli ed esami che saranno ritenuti opportuni per il conseguimento di un'efficiente azione preventiva delle malattie. A tale scopo, attraverso specifiche intese con gli istituti di medicina del lavoro, verranno stabiliti gli esami ed i controlli cui sottoporre i lavoratori. 2 - Le Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati, compileranno opportune statistiche. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le Aziende faranno intervenire con tempestività Specialisti del lavoro, a carico dell'Azienda stessa e l'U.S.L. competente per territorio. I dati conclusivi verranno trasmessi al compimento di ciascun biennio alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. 3 - Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo del tutto anonimo. Tutti coloro che collaborano alla raccolta segreto professionale. dei dati sono tenuti al 4 - La struttura sanitaria incaricata degli esami, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele. 5 - Le spese per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono a carico delle Aziende. Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio 1 - E' diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psichico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito. è 2 - L'accertamento relativo deve essere svolto dalla U.S.L. del luogo dove l'Azienda ha la propria sede, ovvero da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, legge 20 maggio 1970, n° 300. 3 - L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla constatazione della sua capacità lavorativa. Entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, eventuali divergenze sull'accertamento di idoneità, si può Collegio in caso ricorrere di al medico dell'U.S.L. secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Le spese relative al medico eventualmente designato dal lavoratore in ogni caso, a carico del lavoratore stesso. sono, A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente alla U.S.L. e non all'Azienda. 4 - Sia l'U.S.L. e gli Enti di cui sopra, in prima istanza, sia il Collegio medico, in seconda istanza, potranno: a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali é stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito; b) dichiarare il lavoratore qualsiasi attività lavorativa; totalmente inidoneo a svolgere c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali é stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. 5 - Nei casi previsti dal precedente punto 4, lettere b) e c), l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 6. 6 - E' data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 4, lettera c), e sempreché non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 43, punto 1, lettera e) (esonero per malattia contagiosa cronica), di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico. 7 - La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento. 8 - L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. ed il lavoratore interessato. 9 - Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi dei precedente punto 8, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorchè in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 5. 10 - Nell'ipotesi prevista al precedente punto 9, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata «ad personam» la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello la nuova retribuzione. Tale differenza («ad personam») è parte della retribuzione globale. e ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA' a) Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma «una tantum» definita nella sottoindicata tabella. b) La procedura di cui al punto a) abbia già compiuto il 59° anno di età. non è applicabile al personale che c) L'esonero, stante le condizioni di cui al punto a), avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età e, nel caso che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui al punto 2 dell'art. 43, il 64° anno di età. Anni di servizio aziendale 10 compiuti 11 " 12 " 13 " 14 " 15 " 16 " 17 " 18 " 19 " 20 " 22 " 24 " 25 " 26 " 27 " 28 " 29 " anzianità di servizio maggiore di 29 anni Mensilità globali dell'ultima retribuzione (X 14:12) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 12 11 10 9 8 7 6 d) L'« una tantum» sopra definita spetta integralmente ai lavoratori età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente. Viene ridotta di compiuto anagraficamente. 2/30 per ogni anno di età superiore al di 55° e) I posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione della suddetta somma «una tantum», non verranno ricoperti per un periodo corrispondente ai mesi di «una tantum» riconosciuti agli stessi lavoratori esonerati. Dichiarazione a verbale. Nel numero degli anni indicati nella tabella « anni di servizio aziendale » sono compresi quelli prestati alle dipendenze della preesistente gestione in economia o privata, per le Aziende costituite da meno di dieci anni o di nuova costituzione. Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri 1 - L'Azienda è tenuta ad ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio ed, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n° 1204, che recita: «E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto». 2 - Per i periodi di assenza obbligatoria, l'Azienda corrisponderà l'integrazione economica fino al raggiungimento del trattamento economico previsto per l'orario normale di lavoro. Detto trattamento non è cumulabile con gli assegni corrisposti dall'I.N.P.S. che dovranno essere versati in toto dalle lavoratrici all'Azienda ovvero recuperati in sede di versamento dei contributi previdenziali. Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama quanto previsto dalla già citata legge 30 dicembre 1971, n° 1204, dal D.P.R. 25 novembre 1976, n° 1026 «Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n° 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri» e dalla legge 9 dicembre 1977, n° 903 (*) (*) Vedi anche sentenza della corte costituzionale n° 1 del 19 gennaio 1987. Art. 42 - Trattamento di pensione 1 - I lavoratori dipendenti delle Aziende municipalizzate sono iscritti alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti da Enti Locali. 2 - I contributi relativi sono a carico dell'Azienda e nelle misure stabilite dalla legge. del lavoratore 3 - Le Aziende sono tenute, nell'osservare i termini previsti dal comma 6° dell'art. 6 della legge 8 gennaio 1979, n° 3 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n° 702, a dare comunicazione all'interessato od ai suoi superstiti ed alle Organizzazioni Sindacali dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente. PARTE V ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro 1 - Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi: a) b) c) d) di collocamento a riposo del lavoratore per raggiunti limiti di età; morte del lavoratore; dimissioni del lavoratore; esonero o recesso del lavoratore per superamento dei limiti massimi malattia ed aspettativa ai sensi dell'art. 38; e) esonero per malattia contagiosa cronica del lavoratore; f) esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore; g) esonero per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36; h) esonero per giusta causa o giustificati motivi ai sensi leggi n° 604/1966, n° 300/1970 e n° 108/90. delle 2 - Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie il 60° anno di età fatta salva, per gli aventi diritto, la facoltà di opzione di cui alle vigenti normative di legge. Nota a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che l'art. 43, comma 1, lettera «h» del presente C.C.N.L. di conferma della previgente normativa contrattuale del 1983, non ha innovato il principio di stabilità che assiste il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende municipalizzate di igiene ambientale. Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni 1 - In caso di cessazione del rapporto di lavoro per elencati nell'art. 43, escluso quello di cui alle lettere g) ed lavoratori compete il preavviso nella seguente misura: a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova di servizio: 30 giorni; b) per coloro 5: 60 giorni; i quali hanno superato i 2 anni di c) per coloro 15: 90 giorni; i quali hanno superato i 5 anni di i motivi h), ai e non i 2 servizio servizio e e anni non non i d) per coloro i quali hanno superato i 15 anni di servizio: 120 giorni. i 2 - Il lavoratore avrà diritto all'eventuale maggiore preavviso stabilito da disposizioni di legge. 3 - Durante il periodo di preavviso l'Azienda lavoratore permessi per ricerca di nuova occupazione. termine di concederà al 4 - Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento. 5 - I periodi di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati a favore dell'Azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. 6 - Il periodo di preavviso, cui all'articolo seguente, sarà del trattamento di fine lavoro. anche se computato sostituito dall'indennità nell'anzianità agli di effetti Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso 1 - E' facoltà dell'Azienda esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato, dietro pagamento di un'indennità equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso. 2 - In ogni caso l'Azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b), d), e), f) dell'art. 43. 3 - L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore, verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 del Codice Civile. 4 - L'Azienda ha facoltà di ritenere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che non abbia dato. questi Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro(*) (*) In materia di anticipazioni sul T.F.R. vedi regolamento a pag 133 A) 1 - Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi previsti dal presente contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto di lavoro previsto dalla legge n° 297 del 29 maggio 1982. L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro al 31 maggio 1982 è calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 44 del C.C.N.L. 28 febbraio 1980 e si cumula, a tutti gli effetti, con il trattamento di cui all'art. 2120 del Codice Civile. 2 - E' facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dall'ammontare del trattamento di fine rapporto di lavoro quanto il lavoratore venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso titolo dall'Azienda e non espressamente previsti dal presente contratto. 3 - Nel caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto di lavoro verrà corrisposto alle persone con le modalità previste dall'art. 2122 del Codice Civile. B) 1 - In applicazione dell'art. 1, 2° comma, della legge 29 maggio 1982, n° 297, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci: 1) 2) 3) retribuzione base mensile; indennità di contingenza in base all'art. aumenti periodici di anzianità; 5 della legge n° 297/82; 4) aumenti di anzianità convenzionale; 5) 13ª e 14ª mensilità; 6) indennità speciale aziendale; 7) assegni ed aumenti «ad personam»; 8) indennità mezzo di trasporto; 9) indennità maneggio denaro; 10) indennità sgombero neve; 11) premio di produttività; 12) E.D.R. individuale produttività; 13) quota parte destinata ai lavoratori a titolo di redditività; 14) compenso relativo alla giornata di Pasqua; 15) indennità turni continui avvicendati; 16) compenso per lavoro festivo; 17) indennità lavoro normale domenicale; 18) indennità di reperibilità; 19) differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di mansioni; 20) compenso giornaliero per ex festività non godute; 21) compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro in uno dei giorni festivi infrasettimanali; 22) compenso giornaliero per festività coincidenti con la domenica o con giornate di riposo; 23) indennità sostitutiva del preavviso; 24) indennità di funzione corrisposta ai lavoratori cui é stata attribuita la qualifica di quadro; 25) oltre ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base di calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto anche tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa. Eventuali istituti aziendali saranno inclusi nel computo del trattamento di fine rapporto solo ove tale computabilità sia già stata considerata dalle parti ai fini della precedente indennità di fine lavoro. L'elencazione sopradescritta è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del C.C.N.L. che non sono compresi nell'elencazione stessa. Eventuali modifiche all'elencazione possono intervenire nella del contratto e saranno concordate in sede nazionale qualora intervenissero validità accordi confederali o modificazioni legislative. Art. 47 - Certificato di lavoro In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'Azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni nella stessa disimpegnate. PARTE VI RAPPORTI SINDACALI Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi(*) (*) Vedi Verbale d'incontro, in allegato, pag. 138 1 - Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono istituire, nelle singole Aziende, loro organismi di rappresentanza. 2 - Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali devono darne comunicazione per iscritto all'Azienda interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle Rapppresentanze Sindacali medesime. 3 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che costituiscono la Rappresentanza Sindacale a livello di Azienda, di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n° 300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne. 4 - Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto 1, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza Sindacale Aziendale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'Azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previste dall'atto costitutivo. 5 - Per detti compiti viene determinato un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 8 ore e mezzo per dipendente in organico riferito al 1° gennaio di ogni anno. L'insieme dei permessi così definiti assorbe quanto previsto dalla legge n° 300/1970, agli artt. 23 e 30 e, pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc. Nel monte ore suindicato sono, altresì, da ricomprendere i distacchi operati a livello aziendale a titolo sindacale dalle Commissioni Amministratrici, tutta l'attività sindacale compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni, anche se convocate dalle Aziende ed a Commissioni comunque denominate, eccezion fatta per le Commissioni preposte alle selezioni interne ed esterne. Il monte ore così determinato costituisce tetto invalicabile annuale e non è consentita nè la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, nè l'anticipazione del monte ore afferente l'anno successivo. Dal suddetto monte ore non verranno defalcate le ore utilizzate da un rappresentante sindacale aziendale per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto per partecipare a riunioni sindacali espressamente convocate dalla Commissione Amministratrice e/o dalla Direzione Aziendale con regolare delibera. Tali ore riunioni suddette. sono ed strettamente alle Commissioni limitate allo Aziendali svolgimento costituite delle 6 - All'inizio di ogni anno dovranno essere comunicati alle Aziende i nominativi dei lavoratori componenti le istanze sindacali nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle Federazioni Sindacali firmatarie il C.C.N.L. ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo. 7 - All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, saranno concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio. Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati 1 - Distacchi sindacali(*) (*) Vedi Verbale d'incontro, in allegato, pag. 138 A due dirigenti nazionali del settore igiene urbana per ogni Organizzazione Sindacale indicati alla Federambiente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. verrà concesso un permesso retribuito per tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare. A dieci dirigenti sindacali territoriali indicati alla Federambiente, all'inizio di ogni anno, da ciascuna delle Federazioni Sindacali nazionali di categoria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. verrà concesso un permesso retribuito per tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare. I distacchi relativi ai dirigenti sindacali territoriali, fino ad un numero di cinque, potranno essere frazionati per singola Organizzazione e per un periodo non inferiore a due mesi. Detti permessi frazionati, fino ad un massimo di cinque unità lavorative per ogni Organizzazione Sindacale stipulante il C.C.N.L., potranno essere fruiti soltanto dai lavoratori i cui nominativi dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalle Organizzazioni Sindacali alla Federambiente, la quale si farà parte diligente al fine di trasmetterli alle singole Aziende interessate. La mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori soprarichiamati comporterà l'automatica decadenza del diritto di fruire permessi relativi ai distacchi previsti dal presente articolo. dei La trasmissione da parte della Federambiente alle Aziende di competenza dei nominativi riferentisi ai dirigenti suindicati costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'erogazione del distacco. 2 - Diritto d'affissione Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro. 3 - Trattenute dei contributi sindacali La trattenuta per contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie è confermata nel valore dell'1% della retribuzione base maggiorata della contingenza per quattordici mensilità. Le Aziende non possono accettare deleghe in cui il valore del contributo sia inferiore all'1% e, pertanto, le deleghe in corso devono essere allineate alla percentuale sopraindicata, salvo revoca da parte del lavoratore. Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le Aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale dovranno essere specificate le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa. La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza nel mese successivo alla data della revoca stessa; si intende invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione il corrispettivo del tesseramento, non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore al momento del rilascio della delega. Effettuata la trattenuta, di competenza. l'Azienda rimetterà ad ogni Sindacato la somma 4 - Assemblee sindacali del personale I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue; in quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori gruppi di essi - sono indette singolarmente, o congiuntamente, dalle Rappresentanze o Sindacali Aziendali e/o dalle strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., con ordine del giorno su materie di interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda. Alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni del ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Sindacato che 5 - Sedi sindacali Nelle Aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'Azienda o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle Aziende con un numero inferiore di dipendenti, le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. 6 - Procedura conciliativa delle vertenze aziendali individuali Le parti concordano che ogni vertenza individuale, anche se plurima, deve trovare la massima espressione di confronto a livello aziendale tra la Commissione Amministratrice, la Direzione e le strutture sindacali aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. Nell'ipotesi che non venga raggiunto un accordo, le parti convengono sull'opportunità che, prima di adire l'autorità giudiziaria, potrà darsi corso alla seguente procedura conciliativa: a) accertata l'impossibilità di comporre la controversia in sede aziendale, entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore interessato, verrà redatto un verbale in triplice copia, sottoscritto da tutte le parti interessate ed in esso dovranno essere riportati tutti i dati utili alla conoscenza della controversia ed i motivi del disaccordo; b) ciascuna delle parti, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, può chiedere l'intervento in sede aziendale dei rappresentanti delle Organizzazioni nazionali, per esperire un ulteriore tentativo di componimento della vertenza ed, a tal fine, dovrà trasmettere oltre al verbale di disaccordo, tutti gli elementi conoscitivi relativi alla vertenza ritenuti più opportuni. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dalle Organizzazioni nazionali intervenute e depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi e per gli effetti della legge n° 533/1973. Dichiarazione a verbale della Federambiente. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 49 del presente contratto relativo ai distacchi sindacali verrà ripartito tra tutte le Aziende aderenti alla Federambiente in proporzione al personale in forza 10 gennaio di ogni anno. al Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del contratto Le divergenze eventualmente scaturenti di norme contrattuali saranno definite modalità sottoriportate: dall'esclusiva interpretazione tra con le parti le - tre rappresentanti della Federambiente e tre rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie il presente contratto prenderanno in esame le richieste pervenute; - i rappresentanti designati decideranno all'unanimità, senza di procedura ed inappellabilmente. Le loro decisioni sono sindacalmente e contrattualmente vincolanti; - qualora le i rappresentanti non raggiungano l'accordo si formalità attueranno normali procedure negoziali con la convocazione delle parti firmatarie il C.C.N.L.; - i rappresentanti si riuniranno ogni qualvolta le componenti lo richiedano e, comunque, sulla base delle norme di funzionamento dagli stessi stabilite. Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo 1 - Le attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che verranno realizzate, saranno esercitate autonomamente. Sono soci del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in regola con il versamento delle quote associative, i quali, come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto. 2 - Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale, ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda, ove richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda stessa di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti. 3 - Dette attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad un rapporto costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra strutture del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno dei luoghi di lavoro. 4 - La partecipazione alle singole iniziative promosse dal dovrà prevedere la richiesta di quote diversificate per: Circolo - lavoratore iscritto al circolo; - lavoratore non iscritto; - cittadino. 5 - Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle sue attività sarà pari a £ 20.000 annuali, commisurate al numero dei lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto. Le quote associative versate da ciascun lavoratore socio non potranno essere inferiori a £ 13.000 annuali. 6 - Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo potranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività del Circolo permessi non retribuiti compatibilmente con le esigenze di servizio. 7 - Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo dell'attuazione e della gestione di iniziative particolari non specificatamente previste nell'ambito delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere un contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa. Art. 52 - Patronati di assistenza 1 - I patronati di assistenza I.N.C.A.-C.G.I.L., I.N.A.S.-C.I.S.L. ed I.T.A.L.-U.I.L., essendo parte integrante delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, hanno diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal D.L. C.P.S. del 29 aprile 1947, n° 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n° 300/1970, oltre che dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni. 2 - L'Azienda porrà a disposizione dei suddetti patronati: a) albo murale per le affissioni di materiale di informazione ai lavoratori; b) idonei locali per consentire ai poter ricevere ed assistere i lavoratori. rappresentanti dei 3 - Per l'attuazione pratica dei suddetti addiverrà a specifici accordi stipulati tra le parti. Art. 53 - Mobilità del personale punti 1 e patronati di 2 si 1 - E' prevista all'interno delle Aziende la mobilità tra personale inquadrato nello stesso livello, purché ciò non comporti peggioramento economico anche in coincidenza di processi di ristrutturazione e dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali, previo accertamento dell'idoneità fisica. 2 - In entrambi i casi, ove si presenti la necessità, effettuate riqualifiche professionali. saranno 3 - E' consentito, inoltre, ai lavoratori delle Aziende municipalizzate di igiene urbana il trasferimento ad altra Azienda su richiesta del dipendente e con l'assenso dell'interessato e dell'altra Azienda pubblica comunale. 4 - In tal caso opera la ricongiunzione dell'anzianità e essere richiesto lo svolgimento del periodo di prova. non può Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti Nel quadro dell'intervento nel campo della prevenzione, tutela del rapporto di lavoro, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, le parti concordano quanto segue: 1) l'Azienda conserverà il posto di lavoro per il tossicodipendente che accetterà di inserirsi in un progetto riabilitativo finalizzato delle UU.SS.LL. o di comunità terapeutiche, per l'intera durata del progetto stesso; 2) l'irrogazione di provvedimenti disciplinari per i tossicodipendenti dovrà sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero, in modo da impedire la perdita del posto di lavoro, sempreché gli stessi paretecipino ad un progetto riabilitativo di cui al punto precedente; 3) i genitori dei tossicodipendenti che intendano seguire il recupero dei figli possono chiedere l'inserimento nei posti di lavoro stabiliti dall'Azienda ad orario ridotto (part-time); 4) i lavoratori tossicodipendenti potranno essere inseriti di lavoro prestabiliti dall'Azienda per facilitare eventuali di recupero; in orari programmi 5) l'Azienda esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa, di adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano in pericolo la propria e l'altrui incolumità e non siano contrastanti con gli obiettivi di recupero e riabilitazione. Dichiarazione a verbale. Le parti stipulanti, in merito alla conservazione del posto al tossicodipendente, che accetta di inserirsi in un progetto riabilitativo, comunque certificato dalle UU.SS.LL. per l'intera durata del progetto stesso, ritengono che la conservazione del posto vada assimilata all'aspettativa per malattia indicata dal punto 6 dell'art. 38 del presente C.C.N.L. Ciò significa che al dipendente in questione spetterà lo stesso trattamento indicato dal citato articolo contrattuale, con l'unica eccezione riguardante la durata dell'aspettativa che potrà protrarsi fino ad un massimo di due anni, attese le finalità terapeutiche alla base della concessione. Fermo restando che la richiesta della suddetta aspettativa potrà essere riconosciuta una sola volta nell'arco dell'intero rapporto lavorativo, in sede aziendale, potrà, eventualmente, essere stabilito un periodo aggiuntivo di aspettativa, comunque non superiore ad un ulteriore anno rispetto a quelli già riconosciuti, al fine del completamento della terapia. ALLEGATI NORME CONTRATTUALI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER IL SINDACATO FIADEL-CISAL Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE 1° comma: «Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo C.I.S.P.E.L./ C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. del luglio 1989 e del relativo accordo FEDERAMBIENTE/F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. del 20 dicembre 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale». ad 4° comma: «Regionale/Territoriale. A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e dal relativo accordo FEDERAMBIENTE/F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. del 20 dicembre 1989 ed, inoltre, quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla esigenza di nuove figure professionali». 6° comma: «A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. del luglio 1989 e del relativo accordo FEDERAMBIENTE/F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. del 20 dicembre 1989». 8° comma: «Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale vengono riconfermate le procedure previste dal U.I.L.; a conclusione di questo delle parti». Protocollo C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.processo resta impregiudicata l'autonomia Art. 10 - Classificazione del personale - QUADRI Dichiarazione a verbale La F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L., nei sottoscrivere l'ipotesi di accordo relativa ai «quadri» dichiara di non concordare sui criteri indicati per individuare i soggetti cui attribuire il «premio alla qualità della prestazione», in quanto detti criteri, con esclusione del primo, evidenziano ed autorizzano illimitata e indiscussa discrezionalità della Direzione Aziendale nella scelta del «soggetto» cui attribuire il «premio». La F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. ritiene invece che la discrezionalità dell'Azienda possa esprimersi nella scelta dei parametri cui commissionare il risultato premiante ma non nella scelta del «quadro» da premiare. obiettivi personale Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni Norma transitoria - ultimo comma: «All'atto della corresponsione dell'"una tantum" verrà trattenuta ad ogni lavoratore che non sia iscritto ad alcuna Organizzazione Sindacale stipulante o firmataria del C.C.N.L. e che non abbia dato disposizione contraria all'Azienda entro il 31 dicembre 1991, la somma di lire tremila (L. 3.000) da versare entro il mese successivo alla trattenuta sul c/c n° 1717.16 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n° 6 via Ostiense, Roma - intestato alla F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L.». Art. 29 - Contrattazione aziendale - PRODUTTIVITA' 3° comma: «Entro 15 giorni dal ricevimento di tale accordo, un'apposito osservatorio della produttività costituito da tre rappresentanti della Federambiente, un rappresentante del Sindacato C.I.S.A.L. ed un Presidente scelto tra esperti, esaminerà l'accordo al fine di emettere un parere di congruità rispetto alle disposizioni della norma contrattuale». Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi punto 5, comma 1°: «Per detti compiti viene determinato un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad un'ora e mezza per dipendente in organico riferito al 1° gennaio di ogni anno, limitatamente alle Aziende che abbiano almeno cinque dipendenti iscritti al sindacato F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L.». Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati 1 - Distacchi sindacali commi 1° e 2°: «A due dirigenti nazionali indicati alla Federambiente dalla organizzazione sindacale F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. verrà concesso un permesso retribuito per tutta la durata del loro mandato riferito all'anno solare. A cinque dirigenti sindacali territoriali indicati alla Federambiente, all'inizio di ogni anno, dall'organizzazione sindacale F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. verrà concesso un permesso retribuito per la durata del loro mandato riferito all'anno solare». tutta Art. 52 - Patronati di assistenza «1 - Il patronato di assistenza E.N.C.A.L.-C.I.S.A.L., essendo parte integrante dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente contratto, ha diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal D.L. C.P.S. del 29 aprile 1947, n° 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n° 300/70 oltre che dagli accordi aziendali, dalle di prevenzione degli infortuni. leggi assistenziali, previdenziali e 2 - L'Azienda porrà a disposizione del suddetto patronato: a) albo murale per le affissioni di materiale di informazione ai lavoratori; b) idonei locali per consentire ai rappresentanti del patronato poter ricevere ed assistere i lavoratori. 3 - Per l'attuazione pratica dei suddetti addiverrà a specifici accordi stipulati tra le parti». punti 1) e 2) di si PROTOCOLLO D'INTESA C.I.S.P.E.L./C.G.I.L-C.I.S.L.-U.I.L. L'anno 1989 il giorno 20 dei mese di luglio, in Roma, tra la CISPEL (Confederazione italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata dai Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice Presidente Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti, Domenico Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché dai Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio Marzotto Caotorta, Dario Maturro, Rubes Triva, e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo Garabello, Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco Neri, nonché dal Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per il Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci; e la CGIL (Confederazione Generale italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Bruno Trentin, dal Segretario Generale aggiunto Ottaviano Del Turco e dai Segretario Confederale Lucio De Carlini, con la partecipazione del Coordinatore Servizi Salvatore Bonadonna; del Dipartimento Terziario e la CISL (Confederazione italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dai Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale Domenico Trucchi, con la partecipazione di Dario Ballotta del Dipartimento Terziario e Servizi; la UIL (Unione italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e Silvano Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio Relazioni Sindacali; si è convenuto il seguente protocollo SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PARTI E di NORME intesa su DI COMPORTAMENTO DELLE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI Premessa La C.I.S.P.E.L., la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L., nell'intento di riconsiderare, alla luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore delle imprese pubbliche degli enti locali per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale allo sviluppo della efficienza e della produttività delle gestioni ed al convergere delle iniziative, richiamati i protocolli sottoscritti il 13.7.1978, il 16.2.1982 e il 17.7.1985, convengono sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle mutate condizioni della società ed all'evoluzione dei rapporti tra le parti sociali nell'ambito dei pubblici servizi. C.I.S.P.E.L., preminente C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. ritengono che, per il ruolo che le aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione di complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti, all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali. A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sull'occupazione. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità di tessuto socio-economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno. Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi: 1) migliorare alla colletività; i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva l'informazione e resi iniziative la partecipazione dell'utenza quantitativo e qualitativo dei servizi stessi; nel processo di sviluppo 3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale quadro contenerne i costi di gestione (economicità); 4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo della impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale; 5) conferire priorità, di tutela ambientale; anche sul piano della qualità, agli interventi 6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi di gestione e salvaguardia ambientale; 7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un sistema integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica del trasporto. 8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali ottimali e del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di gestione consortili; 9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal P.E.N., avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete; 10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte, del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato. 1993 e Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno. CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente locale una struttura portante del «sistema dei servizi pubblici» che può contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far recuperare efficienza all'intero «sistema» e partecipare attivamente al processo di consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal fine le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi. La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente. La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; incontreranno nel mese di giugno di ogni anno. a tale fine le parti si L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui opera, rispondere sempre più alle esigenze delle collettività locali, quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale e comunale. L'ottimizzazione dei servizi pubblici ed il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e UIL, un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa pubblica, nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati. In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle strutture tariffarie. Il sistema di relazioni industriali Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla CISPEL. Esso si articola su 4 livelli: 1) livello confederale è costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL. La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di con compiti di informazione e di consultazione sulle linee dei servizi pubblici locali. ciascun anno di politica In particolare la struttura curerà: a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali nei diversi settori dei pubblici servizi; delle parti b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri, compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente locale-aziende pubbliche locali; c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica; d) la valutazione dei temi della sicurezza servizi e della continuità della loro erogazione; dell'esercizio dei e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali. f) la valutazione dei quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette; g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro. In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo. L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti. La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti. L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli. Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore. 2) A livello territoriale Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui ai punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali. 3) Livello di Federazione di settore Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL. 4) Livello di azienda Le relazioni industriali sono regolate dalle norme protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL. contenute nei Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale. NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO Premessa 1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali. Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di attività in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione. 2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto del protocollo, le prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e fondamentale necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di funzionamento. 3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al presente protocollo, l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza. 4) Le disposizioni dei presente protocollo integrano i contratti, le pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuali e modificano le disposizioni che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo. 5) Il completamento delle normative di cui al presente protocollo in relazione alla peculiarità dei settori ed alle modalità di erogazione dei servizi è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel protocollo medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto specificamente indicato, ai regolamenti aziendali. 6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. 7) La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella di ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Comunque tra una azione di sciopero assicurato e la successiva deve essere un intervallo di almeno 7 giorni, settore dell'igiene ambientale le forme di alla cessazione dello sciopero. avendo cura di prevedere nel normalizzazione del Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno un unico periodo continuativo riferito a ciascun turno. 8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei espletati dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che: servizio svolgersi in servizi lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas), la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento delle acque (depurazioni e potabilizzazione); alla somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell'igiene ambientale - fermo restando l'impegno di operare per evitare concreti danni ambientali - allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza pendolare. 9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti, con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al presente protocollo: a) le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite; b) le modalità per garantire la tutela degli impianti, sicurezza e quella degli utenti; la loro c) le procedure per la individuazione del personale indispensabile per i fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento. Gli accordi di settore attuativi dei principi parte integrante del presente protocollo. anzidetti costituiranno Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette nel caso in cui le prestazioni, le modalità ed i presidi di cui sopra non siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la titolarità delle categorie interessate. CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice di comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà costituzionali, della democrazia e della pace. Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più ampio consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni di comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per la ratifica dei risultati contrattuali. Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti che attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività da agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi. Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano ad individuare forme di lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per la ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse. Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo. Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse possono risultare, in funzione dei tipo di servizi, le modalità dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle esigenze primarie delle collettività servite, assumono le seguenti regole di comportamento: 1) le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti, eviteranno scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale; 2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero; 3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero; 4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della premessa. CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE Premessa La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate, si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi pubblici locali. 1) Le Associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS., firmatarie di CCNL che adottino codici di autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente protocollo. Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere per adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, le Associazioni datoriali si impegnano a darne preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti. 2) Le Associazioni datoriali e le Aziende ad esse associate interromperanno le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino azioni di sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione sindacale contemplato dal presente protocollo. 3) Le Associazioni datoriali e le Aziende si impegnano, per quanto di competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la vigenza dei contratti medesimi. 4) Le associazioni delle Aziende si impegnano perché le Aziende loro associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie che possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni. 5) Le Associazioni datoriali e le Aziende adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione, a cura delle parti, dei termini delle vertenze. 6) Le Associazioni datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte delle OO.SS. NORME DI GARANZIA I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da «norme specifiche di categoria o settore», vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti. LE PARTI SI DANNO ATTO: che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri, diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti. Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, ferma restando la successiva rispettiva autonomia. NORME PATTIZIE Regolamentazione del negoziato contrattuale mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi. - Procedure di Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto. 1) Rinnovi contrattuali nazionali Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione del nuovo contratto. Le associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le 30 giorni dalla presentazione della piattaforma. trattative entro In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà alla individuazione dell'onere della piattaforma rivendicativa. Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione a controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti, le quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto e le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, ricorrendo eventualmente ad organismi esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme del presente protocollo. 2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e della violazione, con relativa rivendicazione e del confronto, dovrà avviarsi il negoziato. adeguatamente motivata richiesta di In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), non faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali. apertura le parti Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia. 3) Contrattazione aziendale su materie demandate dai CCNL Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le Aziende si impegnano ad iniziare le trattative. Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo sull'inizio delle trattative. Nei successivi 40 giorni strutture sindacali competenti. la trattativa si svilupperà con le Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno Interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le parti non concordino di rimettere ad organismi esterni o a sedi istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel rispetto delle norme del presente protocollo. NORME SANZIONATORIE Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti collettivi di settore, vincolano alla loro osservanza le Aziende ed i lavoratori destinatari degli stessi CCNL, oltre che le rispettive strutture sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle seguenti sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al comportamento adottato: a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e 9) della «premessa» delle norme di comportamento delle parti del presente protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di legge, alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal CCNL di settore applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso; b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali non osservino le norme definite nel presente protocollo, ivi incluse le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive, è applicata una sanzione pecunaria, da devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti stipulanti il presente protocollo. L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lettera b) che precede e l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui tre designati da ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL e UIL) ed il settimo scelto di comune accordo. Il collegio può comminare come sanzione accessoria quella della pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia della violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente. Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lettera b) che precede saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge che dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblci essenziali. NORME DI ATTUAZIONE Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti. PROTOCOLLO DI ACCORDO Il giorno 15 novembre 1989, in Bologna, la FEDERAMBIENTE rappresentata dalla Delegazione costituita dai Signori: dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco Colangelo, Vicepresidente della Commissione Sindacale ed i membri della Delegazione Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato Tosadori, con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sindacale dr. Marco Pietrangelo ed in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr. Enzo Bitossi, dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari, dr. Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli; la FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA (F.L.F.P.), aderente alla C.G.I.L., rappresentata dai Signori: Francesco Piu, Segretario; Diego Calabrese, Esecutivo Nazionale I.A.; Mazzino Tamburini, Esecutivo Nazionale I.A.; Antonio Gobbo, Esecutivo Nazionale I.A.; la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - SETTORE AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.I.T.), aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai Signori: Ulderico Cancilla, Segretario Nazionale Responsabile; Antonio Del Giudice, Segretario Nazionale; Francesco Bisceglia, Segretario Nazionale; Costantino Trombetta, Segretario Nazionale; la UILTRASPORTI, aderente alla U.I.L., rappresentata dai Signori: Giancarlo Aiazzi, Segretario Generale; Paolo Carcassi, Segretario Nazionale; Marco Pecorari, Direzione Nazionale; Dino Milloni, Presidente Commissione Nazionale Contrattuale, hanno stipulato il seguente Protocollo di Accordo. VERBALE D'ACCORDO Il giorno 20 dicembre 1989, a Bologna, La FEDERAMBIENTE rappresentata dalla Delegazione costituita dai Signori: dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco Colangelo, Vicepresidente della Commissione Sindacale ed i membri della Delegazione Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato Tosadori, con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sindacale dr. Marco Pietrangelo ed in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr. Enzo Bitossi, dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari, dr. Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli, e la F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L., rappresentata dai Signori: Francesco Paolo Tosti, Armando Gennaretti, Franco Scalbi, Luciano Tafani, hanno sottoscritto il seguente Protocollo di Accordo. L'attuale rinnovo del C.C.N.L. si pone in un momento molto delicato per le aziende municipalizzate di igiene ambientale, caratterizzato, da un lato, dalla sempre più forte richiesta di soddisfazione di bisogni collettivi insopprimibili e, dall'altro, dalla necessità irrinunciabile di cogliere il processo di razionalizzazione ed integrazione organizzativa in atto in tutti i principali paesi industrializzati, al fine di poter rimanere concretamente e competitivamente sul mercato anche, e soprattutto, in vista del 1992. La questione «ambiente» richiede uno sforzo di adeguamento costante alle aziende municipalizzate, sia in termini di gestione ottimale delle risorse che di nuovi servizi a dimensioni territoriali ed extraterritoriali, prevedendo la costituzione del «polo pubblico» del mercato ambientale. Tale sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione delle recenti disposizioni legislative del Ministero dell'Ambiente riferite al settore dello smaltimento, in termini di nuovi impianti (di riciclaggio e riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) ed il pieno utilizzo delle risorse economiche esistenti. Particolare degli attenzione va rivolta al potenziamento e diffusione impianti di smaltimento dei nero» dell'intero sistema rifiuti. rifiuti industriali, vero «buco Si tratta di impostare una radicale e reale politica di innovazione e di riorganizzazione che incida profondamente su quei sistemi gestionali ed organizzativi che, attualmente, agiscono come vincoli allo sviluppo dell'attività delle aziende municipalizzate, recuperando il massimo di efficienza ed economicità. E' fuori di dubbio che una corretta impostazione delle strategie aziendali per il futuro deve sostanziarsi almeno su questi elementi: - una progettualità in grado di stare al passo con l'evoluzione dei problemi ambientali e di dare risposte adeguate; - la disponibilità di impianti ed attrezzature; - la disponibilità di risorse professionali atte a governare e realizzare processi sempre più sofisticati, a partire dal problema dei «quadri». E' su quest'ultimo elemento, pur senza sottovalutare o tralasciare i due punti precedenti, fulcro fondamentale di ogni strategia di ristrutturazione ed, al contempo, efficace strumento per i processi di innovazione organizzativa, che bisognerà incentivare il massimo sforzo e la particolare attenzione. Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per conseguire una sostanziale omogeneità economica e normativa, per ogni forma di gestione dei servizi di igiene ambientale; bisogna, pertanto, operare nella prospettiva dell'adozione generalizzata di identici strumenti programmatici (piani programma pluriennali), indispensabili al dispiegamento di un'azione coordinata ed efficace a tutela del patrimonio ambientale, e della codificazione in un unico C.C.N.L. dei rapporti di lavoro di tutti gli addetti ai servizi di igiene ambientale dipendenti da aziende ed imprese pubbliche e private. Risulta, inoltre, necessario attivare ogni forma di iniziativa atta al coinvolgimento dei soggetti interessati (CISPEL, ANCI, UPI, AUSITRA, Movimento Cooperativo, Confederali Sindacali) ed, a questo fine, individuare strumenti e/o organismi che le parti riterranno necessari, per definire le modalità, le procedure, i tempi, le iniziative pubbliche (conferenze, dibattiti, ecc.), onde acquisire le volontà politiche dei soggetti di cui sopra, avendo anche particolare attenzione al rapporto con l'utenza. Le parti concordano obiettivi suindicati: quanto segue allo scopo di raggiungere gli A) Prorogare la scadenza del vigente C.C.N.L. alla data del 31 luglio 1990, in modo da farla coincidere con quella del contratto dell'AUSITRA, così da favorire un unico tavolo negoziale, ferma restando, nel frattempo, la vigenza di tutta la normativa del C.C.N.L. 19 giugno 1987, che costituisce base di discussione per il rinnovo contrattuale. B) Superare la logica dell'art. 3 del vigente C.C.N.L. con un adeguamento che consenta l'applicabilità di una disciplina contrattuale unica le aziende pubbliche e per le imprese private. per C) Recepire immediatamente l'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL in materia di «relazioni industriali e gestioni dei conflitti di lavoro dei servizi pubblici locali», nell'interezza della sua composizione, nella considerazione del grande valore politico che riveste e dell'affermazione, insita nel suo contesto, che la prevenzione e la gestione dei conflitti di lavoro è possibile solo individuando preliminarmente, attraverso la partecipazione attiva delle OO.SS., comuni obiettivi e percorsi. Ed, in virtù di ciò, le parti, nel riconfermare la validità dell'intesa sopracitata, concordano che il contratto «unico» del settore ambientale dovrà attuare relazioni industriali attraverso cui le parti stesse, nella loro autonomia di ruoli e di funzioni, abbiano la possibilità di intervenire sulle linee di programmazione aziendale e convengono, altresì, di attivare sin d'ora un significativo coinvolgimento ed un ruolo partecipativo dell'utenza. Tale coinvolgimento dell'utenza, che sarà oggetto di definizione in sede aziendale, dovrà comunque prevedere un'informazione completa con cadenza almeno annuale. In tal senso, le parti convengono di procedere, entro il corrente anno, ad un intervento pubblico congiunto sulle associazioni degli utenti accreditate presso il Ministero dell'Ambiente. Alla luce dell'esperienza che deriverà da questa nuova iniziativa, parti verificheranno, in sede di rinnovo del C.C.N.L., i criteri di ridefinizione dell'articolo sulle relazioni industriali. le D) L'istituzione di un processo di formazione professionale «permanente», ossia capace di individuare le necessità del momento (in termini di professionalità), formarle e mantenerle costantemente aggiornate. In questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione di uno specifico ente, a composizione CISPEL, Federambiente, Confindustria, AUSITRA, OO.SS. che, aperto alle esperienze dei settori industriali ed in accordo col Ministero dell'Ambiente e le Regioni, studi ed analizzi il fabbisogno di professionalità riferite agli interventi generali di carattere ambientale sul territorio ed assicuri in tal senso il coerente sviluppo delle aziende pubbliche e private, garantendo costantemente la formazione e l'aggiornamento professionale. Le parti firmatarie confederali e di categoria sono, pertanto, impegnate a predisporre, entro novanta giorni dalla firma del presente protocollo, una proposta operativa da presentare congiuntamente alle parti residue (Confindustria, AUSITRA, ecc.). Tale organismo potrà avvalersi di una rete di convenzioni qualificate (Università, centri di formazione specializzati), garantendo obiettività di risultati attraverso idonei percorsi formativi. Concordare, altresì, che l'attuale art. 7 «Assunzioni e selezioni» dovrà subire, nell'ambito del rinnovo del C.C.N.L., una radicale modificazione per adattarsi alle reali esigenze delle aziende. E) Confermare la validità della contrattazione decentrata prevista all'art. 2 del C.C.N.L. 19 giugno 1987 ed, in virtù delle differenziazioni che oggettivamente caratterizzano le aziende, inserire nel C.C.N.L. l'accordo interfederale 6 maggio 1988 in materia di produttività, prevedendo la possibilità di individuare tutti quegli interventi organizzativi ed economici finalizzati a promuovere sviluppi ed incrementi di efficienza e produttività in specifici reparti e/o settori aziendali. F) Riconoscere un aumento economico mensile, riferito all'arco temporale 1° marzo 1989 - 31 luglio 1990, avente valenza anche per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 1° marzo 1989: Livello 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1° marzo 1989 L. » » » » » » » 75.000 90.000 98.000 109.000 125.000 144.000 166.000 190.000 1° marzo 1990 L. » » » » » » » 70.000 84.000 92.000 101.000 117.000 134.000 155.000 178.000 Totale L. » » » » » » » 145.000 174.000 190.000 210.000 242.000 278.000 321.000 368.000 Detto aumento viene riconosciuto sotto la voce di E.D.R. e corrisposto con carattere di fissità e continuità per 14 mensilità alla generalità del personale, permettendo così una operazione di riassorbimento, da scaglionarsi nel tempo, al momento della realizzazione del contratto «unico», al fine di equilibrare la differenza salariale che verrebbe a prodursi con gli addetti al settore delle aziende private, anche nella considerazione degli altri istituti contrattuali in vigore nel contratto AUSITRA. G) Costituire una commissione mista paritetica, articolabile secondo le necessità dei lavori, con il compito di effettuare, entro il 31 marzo 1990, una analisi ed uno studio comparato dei costi e delle normative relative agli attuali contratti del settore. H) Le parti, nel recepire il protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20 luglio 1989 in materia di «Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali», convengono di integrarlo con la specifica normativa di settore sottoelencata. a - Prestazioni indispensabili Si considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona, quelle relative a: - trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); - smaltimento (raccolta, trasporto e trattamento finale) dei rifiuti speciali ospedalieri, tossici, nocivi e di quelli prodotti nell'ambito delle utenze scolastiche e delle comunità di particolare significato, garantendo la conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli impianti a ciclo parziale ad essi collegati; - pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati; - disinfezione e disinfestazione per casi urgenti, contingenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe ed ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa dall'autorità sanitaria e/o di sicurezza. b - Minimi di servizio Con riferimento alle prestazioni indispensabili definite al precedente punto a), si dovrà garantire l'erogazione del servizio nelle quantità e con le modalità compatibili con l'impiego di un contingente minimo indispensabile di addetti. In aggiunta al disposto del precedente comma, si prevede la possibilità di individuare un presidio di pronto intervento da utilizzare nell'ambito dei servizi generali dell'azienda (esclusi, quindi, quelli di cui al precedente paragrafo a) già espressamente disciplinati), esclusivamente per fronteggiare situazioni di emergenza o di particolare straordinarietà e per supportare ed assicurare lo svolgimento e la sicurezza dei servizi comunque svolti. Sia il contingente minimo, sia il presidio di pronto intervento saranno determinati, per dimensioni ed attività garantite, in sede aziendale in relazione alle specifiche esigenze e realtà. c - Pubblicità Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività aziendali di cui ai punti a) e b) saranno dotati - a cura delle OO.SS. promotrici dello sciopero di opportuni strumenti di pubblicità dell'azione sindacale in corso e del carattere peculiare ed indispensabile delle prestazioni erogate. d - Tutela degli impianti Alla salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella degli utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento. In aggiunta, si prevede il mantenimento in servizio del personale minimo strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli accessi. e - Durata dello sciopero e preavviso Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di sette giorni. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza. Non si potrà procedere al porre in essere forme anomale quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc. di lotta f - Normalizzazione del servizio Le parti, fermo restando il fatto che tra un'azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, convengono di rinviare ad intese aziendali le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità che dette forme contengano al minimo il ricorso alla prestazione straordinaria. g - Esclusione delle azioni di lotta Sono esclusi dagli scioperi i periodi così individuati: - dal 15 dicembre al 6 gennaio; la settimana che precede e segue la festività della Pasqua; le ferie estive per un periodo di sei settimane; le scadenze elettorali. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali tali da richiedere la ripresa del servizio. In occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono il Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno proclamati scioperi ne comuni sedi di tali eventi. REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297) FINE RAPPORTO DI 1 - Beneficiari Hanno titolo a richiedere l'anticipazione, entro i limiti previsti dal 7° comma dell'art. 2120 del Codice Civile nel testo modificato dall'art. 1 della legge n° 297/1982, i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio presso l'Azienda, alla data di presentazione della domanda. Al fine di accertare l'anzianità di servizio, di cui al precedente comma, si fa riferimento all'anzianità contrattuale utile per il calcolo del trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale per benemerenze a qualsiasi titolo concesse. 2 - Limiti numerici Per rilevare annualmente il numero dei lavoratori aventi titolo all'anticipazione, si farà riferimento alla situazione del personale in forza presso l'Azienda alla data del 1° gennaio di ciascun anno. I lavoratori ai quali è già stata concessa l'anticipazione, equiparati ai lavoratori non aventi diritto all'anticipazione stessa. sono Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La parte di aliquota trasferibile all'anno successivo. di aventi diritto non esaurita, non é L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto salvo quanto previsto al successivo punto 4, - Spese sanitarie, 4° comma. 3 - Misura dell'anticipazione La misura massima dell'anticipazione é stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto di lavoro, maturato alla data della domanda. L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della parte del trattamento di fine rapporto già impegnato a garanzia dei debiti contratti dal lavoratore (cessione 1/5 stipendio, prestiti, etc.) e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta. 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione La richiesta di anticipazione necessità previste dalla legge per: deve essere giustificata dalle a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore, il coniuge, i figli, nonché altri familiari considerati a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari; b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, od atto sostitutivo legalmente valido; c) ristrutturazione della casa di abitazione. I - Spese sanitarie La necessità di terapie ed interventi straordinari per il lavoratore titolare del rapporto di lavoro, nonché degli aventi diritto di al precedente comma a), deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. cui Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da idonei preventivi di spesa, redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia od intervento, nonché dalle spese complementari essenziali. A terapia od intervento eseguito, dei relativi rendiconti di spesa. In caso di ricaduta il nuovamente l'anticipazione nel limite prima richiesta. l'interessato è tenuto all'esibizione lavoratore ha titolo della quota residua di richiedere non usufruita nella In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente, entro 6 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione, per quanto concerne interventi chirurgici ed entro 12 mesi per terapie, l'Azienda, qualora non ritenga giustificati i motivi addotti dal lavoratore, ha titolo di trattenere gli importi lordi erogati, maggiorati degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. II - Acquisto della prima casa di abitazione I lavoratori che ritengono di aver diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Ai lavoratori che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui al punto successivo, rientrano nei limiti numerici indicati al punto 2 del presente paragrafo, l'Azienda rilascia lettera d'impegno per la corresponsione dell'anticipazione. Tuttavia l'erogazione delle seguenti ipotesi: verrà effettuata all'atto del perfezionamento a) entro i 6 mesi successivi all'invio della lettera d'impegno, subordinatamente alla presentazione dell'atto notarile di compravendita, od atto sostitutivo legalmente valido; b) all'atto notaio o di presentazione dell'avviso di convocazione del documento equipollente, per la stipula del rogito. In questo caso, il lavoratore si dovrà impegnare a produrre, entro 90 giorni dal pagamento dell'anticipazione, l'atto pubblico relativo all'acquisto; c) l'anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia. In tal caso, il dipendente dovrà presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa, con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che il dipendente od il figlio sono assegnatari di alloggio, su terreno acquisito, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso; d) qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è tenuto all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero della documentazione, autenticata a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi; e) in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Azienda recupererà l'importo lordo erogato maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto; f) le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa vengono esaminate nel mese di aprile di ciascun anno. Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario prima casa esclusivamente nei seguenti modi: a) b) c) d) e) acquisto di casa di abitazione; assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa; assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa; riscatto di alloggio popolare; costruzione in proprio di casa di abitazione. di detta III - Ristrutturazione della casa di abitazione L'anticipazione può essere richiesta per effettuare lavori di ristrutturazione o di restauri di particolare rilevanza della casa di abitazione nel Comune di residenza. In tal caso, detti lavori vanno documentati con l'autorizzazione comunale, nei termini di validità, con una perizia di spesa redatta da professionisti iscritti agli albi professionali. 5 - Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione Vengono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza: a) spese sanitarie: - il titolare, lettera a); poi gli altri aventi diritto richiamati al punto 4, b) nell'ambito delle spese per l'acquisto della prima casa di abitazione: - sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore; - acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita, semprechè corrisponda alla prima casa di abitazione; - acquisto dell'alloggio per sè o per un figlio convivente; - costruzione in proprio di casa di abitazione; - riscatto d'alloggio popolare; c) ristrutturazione della casa di abitazione. A parità di condizioni, nell'ambito di ciascuna priorità sopraelencata, sarà data priorità ai lavoratori con anzianità aziendale più elevata. A parità di condizioni di cui al punto precedente, sarà data precedenza ai lavoratori il cui imponibile I.R.P.E.F., relativo all'anno precedente la domanda di anticipazione, risulta inferiore. 6 - Modalità e procedura per la definizione delle domande di anticipazione All'inizio di ogni anno l'Azienda dopo aver determinato il numero complessivo degli aventi diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, come indicato al punto 2, determina che il 25% delle domande di anticipazione debbono essere riservate a soddisfare le richieste motivate da spese mediche ed il rimanente 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione e per la ristrutturazione. Le domande motivate da spese sanitarie potranno essere presentate dagli aventi titolo in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere definite entro 30 giorni dalla data della presentazione, semprechè la domanda stessa sia corredata dalla documentazione indicata al 2° comma, paragrafo I del punto 4. Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui al punto 2, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente punto 6 e con i criteri di priorità previsti dal punto 5. Nel mese di dicembre di ciascun anno si procede ad una sessione suppletiva di istruttoria per l'esame di ulteriori domande di anticipazione, in sostituzione di eventuali rinunce o disponibilità createsi nell'ambito della riserva del 25% per spese sanitarie. Qualora la quota del 25%, con la quale soddisfare le richieste per spese sanitarie, risultasse insufficiente, si procederà a soddisfarle con l'utilizzo prioritario della quota destinata all'accoglimento delle domande giustificate dalla necessità di acquisto della prima casa. 7 - Disposizioni finali e transitorie I debiti per le spese sanitarie, o per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i propri figli, o per la ristrutturazione, devono essere contratti in data successiva al 31 maggio 1982 (a tal fine, fa fede la data della fattura o dell'autorizzazione comunale, o dell'atto notarile di proprietà). VERBALE D'INCONTRO Il giorno 14 luglio 1992 tra la FEDERAMBIENTE e le Organizzazioni Sindacali F.P.-C.G.I.L., F.I.T.-C.I.S.L. ed UILTRASPORTI si è convenuto di definire l'intera normativa riguardante le prerogative sindacali secondo le seguenti linee di principio: 1 - hanno diritto di usufruire delle prerogative sindacali previste dal C.C.N.L. le Organizzazioni Sindacali che presentino i seguenti requisiti: a) raggiungano superiore al 5%; sul territorio nazionale una rappresentatività b) siano parti stipulanti il C.C.N.L. di categoria; c) siano aderenti agli accordi di autoregolamentazione dei conflitti cui alla legge n° 146/90. di 2 - Allo scopo di non far lievitare le attuali quantità di permessi e distacchi, di cui al C.C.N.L. 19/6/87, a qualsiasi titolo fruiti dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L., gli stessi verranno ripartiti tra le Organizzazioni medesime, secondo criteri di proporzionalità sulla base della loro rappresentatività nazionale, per la parte eccedente quanto in materia previsto dagli articoli 19 e 23 della legge n° 300/1970. Con questi prossimo 30 luglio. intenti le parti si incontreranno FEDERAMBIENTE Sindacali nuovamente il Organizzazioni C.G.I.L.-C.I.S.L.- U.I.L. ACCORDO NAZIONALE INTERFERDERALE 12 MAGGIO 1987 per i lavoratori delle città lagunari Le parti concordano che l'ordinamento classificato del prossimo C.C.N.L. dovrà comprendere al proprio interno anche l'individuazione e la collocazione delle figure professionali, peculiari delle città, legate alla navigazione. Nell'immediato, le parti convengono, in merito all'inquadramento contrattuale delle sottoindicate figure, quanto segue: - Barcaiolo abilitato o marinaio Sarà inquadrato in secondo livello super; il lavoratore con anzianità a dodici mesi, sarà inquadrato in secondo livello. Trascorso tale periodo, avrà acquisito il titolo ad essere inquadrato in secondo livello super. - Marinaio aiuto motorista Sarà inquadrato in terzo livello super. Declaratoria: lavoratore addetto alla condotta e sorveglianza degli apparati motopropulsori e degli impianti di bordo per i quali sia richiesto il possesso della qualifica di marinaio motorista. Fanno eccezione i lavoratori che, svolgono la stessa mansione, sono in possesso del titolo professionale di motorista di motonave i quali saranno inquadrati al quarto livello. - Pilota motorista Sarà inquadrato in quarto livello. Declaratoria: lavoratore preposto alla condotta di natante, dei relativi apparati motore, delle attrezzature di bordo quali: compattatori, gru od altri impianti, addetto altresì a compiti di piccola manutenzione ripartita dei mezzi affidati. La mansione di pilota motorista (conducente di motobarca) sarà oggetto di attento e comparato esame da parte della commissione appositamente costituita per realizzare un nuovo disegno dell'ordinamento classificatorio. - Capotimoniere Sarà inquadrato in quinto livello. Declaratoria: lavoratore addetto al comando di natante per il quale sia richiesto il possesso del titolo professionale di capotimoniere, in possesso anche del titolo professionale di motorista di motonave. Relativamente ai lavoratori inquadrati in secondo livello super ed terzo super, le parti concordano sull'opportunità che l'Azienda predisponga appositi corsi di qualificazione professionale allo scopo di loro acquisire i titoli o le qualifiche professionali di: a) marinaio aiuto motorista per livello super. i lavoratori inquadrati in in far secondo b) motorista di motonave per i lavoratori inquadrati in terzo livello super. ²²²² þþþþ