- Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche

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Seminario di Diritto Civile
A.a. 2015/2016
LA CATEGORIA DEL CONTATTO SOCIALE
CRISI DI UNA DISTINZIONE
in assenza di accordo tra le parti, cosi’
come inteso dall’art. 1321 c.c., e’ possibile
estendere a tali ipotesi particolari le
regole dettate in tema di responsabilita’
contrattuale rectius “da inadempimento”
ex art. 1218 c.c.?
LA QUESTIONE GIURIDICA
ESISTENZA DI UN DANNO INGIUSTO COLLOCATO IN
UNA COSIDETTA “TERRA DI NESSUNO: AI CONFINI
TRA CONTRATTO E ILLECITO”
QUALE FORMA DI TUTELA?
DUE FORME DI RESPONSABILITA’
Responsabilità
extracontrattuale
Sanziona comportamenti
illeciti che incidono nella sfera
giuridica di soggetti cui l’agente
non è legato da alcun rapporto
specifico.
Responsabilità contrattuale
Deriva dalla violazione di un
obbligo specifico preesistente
ONERE DELLA
PROVA
La distinzione
tra
responsabilità
contrattuale ed
aquiliana
PRESCRIZIONE
PREVEDIBILITA’
DANNO
Responsabilità
extracontrattuale
Responsabilità
contrattuale
VIOLAZIONE DI UN
DOVERE PRIMARIO
DI NON LEDERE
INGIUSTAMENTE
LA SFERA DI
INTERESSI ALTRUI
L’obbligazione da
fatto illecito nasce
con una prestazione
di contenuto
risarcitorio
INADEMPIMENTO DI
UNO SPECIFICO
OBBLIGO GIA’
PREESISTENTE E
VOLONTARIAMENTE
ASSUNTO NEI
CONFRONTI DI UN
DETERMINATO
SOGGETTO (O CERCHIA
DI SOGGETTI)
L’obbligazione da
contatto sociale
diventa di tipo
risarcitorio, poiché è
stata ineseguita la
prestazione che è
nata nel fatto
qualificato
<<contatto sociale>>
ELEMENTI
CARATTERIZZANTI
Assenza di un vincolo
pattizio
Relazione qualificata
Danneggiante
“chiunque”
Status professionale
Rischio generico
Rischio specifico
TAPPE DEL PERCORSO DI INDAGINE
La
giurisprudenza
sul contatto
sociale
Il trasferimento
di alcune
ipotesi dalla
responsabilità
aquiliana a
quella
contrattuale
La
ricostruzione
sistematica
della figura
I CASI
MEDICO
Cass. Sez. III., n. 588/1999
BANCA
Cass. SS. UU. n. 14712/2007
CONTATTO
SOCIALE
MEDIATORE
Cass. Sez. III, n. 16382/2009
MINORE
AUTOLESIONISTA
Cass. SS. UU. n. 9346/2002
Sentenza Cass., 22 novembre 1999,
n. 589
Bottiglia rotta –
ricovero in Pronto soccorsooperazione mano destraerrore medico.
ORIENTAMENTI PRECEDENTI
Art. 28 Cost.
Contratto a favore di
terzo
NO
Contratto con
effetti protettivi
verso terzi
Le argomentazioni della
Cassazione:
• obblighi specifici
curafacere
STATUS
TIPO
PROFESSIONE
CONTATTO
SOCIALE
di
• PROFESSIONE
PROTETTA
• CONTENUTO
DILIGENTE
•L’assenza di un contratto e quindi di un obbligo di prestazione* non è in
grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l’opera del
sanitario, per cui un’obbligazione può nascere anche da un rapporto di fatto:
quest’ultima
può
essere
sottoposta
alle
regole
proprie
dell’obbligazione contrattuale pur se il fatto generatore non è il
contratto bensì un contatto (art. 1173 c.c. ); dunque “si ammette che le
obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi
in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le
note ipotesi negoziali, eppur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di
comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli
interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto
stesso.”
L’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO DIPENDENTE DA
UNA STRUTTURA SANITARIA, NEI CONFRONTI
DEL PAZIENTE, ANCORCHE’ NON FONDATA SUL
CONTRATTO, MA SUL “CONTATTO SOCIALE” HA
NATURA CONTRATTUALE.
FONTE
Fatto idoneo a produrre
l’obbligazione in
conformità
dell’ordinamento giuridico
ex art. 1173 c.c.
C
O
N
T
A
T
T
O
S
O
C
I
A
L
E
RAPPORTO
La relazione qualificata dallo
status e dall’affidamento è
innervata di obblighi specifici
preesistenti (di prestazione e
di protezione)
La riqualificazione della responsabilità del medico dipendente in termini di responsabilità
“contrattuale”, pur non essendo contrattualmente legato al paziente, consente, attraverso
la previsione in tale ambito della configurabilità anche di obblighi di protezione, una tutela
non solo dell’interesse creditorio positivo alla corretta esecuzione della prestazione ma
anche di quello negativo di protezione alla salute del paziente (rapporto obbligatorio
complesso), sì che il danneggiato può agire sia in caso di peggioramento che, trattandosi di
un ambito “contrattuale”, in caso di mancato miglioramento come mancato conseguimento
di un esito favorevole che gli era dovuto.
Sentenza Cass. SS. UU., 27 giugno 2002,
n. 9346
Frattura denti incisivicaduta dal banco di scuolaCulpa in vigilando dell’insegnante
ORIENTAMENTO PRECEDENTE
Art. 2048 c.c. determinati soggetti preposti alla sorveglianza
del minore tra cui genitori, tutori, precettori, (inteso in senso
ampio come chiunque che per un ufficio pubblico o privato
svolgono attività di insegnamento che comporta vigilanza) e
maestri, sono responsabili per il danno cagionato dal FATTO
ILLECITO dei minori capaci di intendere e di volere.
QUALE INTERPRETAZIONE?
interpretazione
restrittiva
Presunzione di responsabilità
a carico dell’insegnante solo
nel caso in cui il minore
procuri ad altri un danno
ingiusto
interpretazione
estensiva
presunzione
di
responsabilità
dell’insegnante per fatto proprio
consistente nella violazione di un
dovere di vigilanza , che risulta
violato anche quando il minore
cagioni a sé stesso un danno
PROFILO
LETTERALE
NO CONDOTTA
MINORE COME
FATTO ILLECITO E
INGIUSTO
NO
ART. 2048, 2°
COMMA
“NORMA DI
PROPAGAZIONE”
RATIO
responsabilità per fatto
ALTRUI: il precettore
risponde per il fatto
illecito compiuto dal
minore vs il terzo
INVECE
NORMA PROTETTIVA
DIRETTA A TUTELA
DEI TERZI
DANNEGGIATI DAL
MINORE
il minore autolesionista
rimane FUORI dalla
previsione perché il
precettore risponde per un
fatto illecito PROPRIO:
violazione di un obbligo di
protezione, in specie, di
vigilanza.
Soluzione:
CONTATTO
SOCIALE
Qualora il minore venga affidato alle cure di un sorvegliante,
fra i due soggetti si instaura un rapporto giuridico contrattuale
per contatto sociale qualificato in forza del quale il
sorvegliante dovrà rispondere contrattualmente per i danni che
l’incapace cagioni a sé stesso per violazione degli obblighi di
protezione insiti nell’obbligazione contrattuale
Nel giudizio di responsabilità, nel caso di danno causato
dall’ alunno a se’ stesso, la responsabilità dell’istituto
scolastico e dell’insegnante non hanno natura
extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che –
quanto all’istituto scolastico-- l’accoglimento della
domanda di iscrizione con la conseguente ammissione
dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un
vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’ istituto
di vigilare all’incolumità del minore; quanto al
precettore dipendente dall’istituto scolastico <<tra
insegnante ed allievo si instaura per contatto sociale,
un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante
assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire
ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e
vigilanza onde evitare che l’allievo si procuri da solo un
danno alla persona>>.
Sentenza Cass. SS. UU., 26 giugno 2007,
n. 14712
Assegno non trasferibilepagamento a soggetto non legittimatoresponsabilità (quale?) della banca “girataria” per aver
consentito l’incasso a soggetto diverso dal
beneficiario del titolo
RUOLO DELLA BANCA
NEGOZIATRICE:
Orientamenti precedenti
ART. 1717, 4°COMMA
BANCA
MANDATARIA DEL
GIRANTE
+
SOSTITUTA BANCA
TRATTARIA
=
RESP.CONTRATTUALE
ASSENZA DI UN RAPPORTO
CONTRATTUALE PREGRESSO
=
RESP.
EXTRACONTRATTUALE
VIOLAZIONE art. 43 l.a.
“Colui che paga un
assegno non trasferibile a
persona diversa dal
prenditore o dal banchiere
giratario risponde del
pagamento”.
=
VIOLAZIONE
OBBLIGO
EX LEGE
ARGOMENTAZIONI
RESP.
CONTRATTUALE
STATUS
“inesatto adempimento di
una violazione
preesistente quale che ne
sia la fonte”
Banchiere, soggetto dotato
di una specifica
professionalità, fonte di
affidamento
Contatto
sociale
La banca “girataria per l’incasso” che paga l’assegno a
beneficiario diverso da quello indicato nel titolo,
risponde a titolo di responsabilità contrattuale, pur
in assenza di un rapporto negoziale, in virtù del
contatto sociale che caratterizza l’attività della banca
negoziatrice, in quanto, la “responsabilità può dirsi
contrattuale, quando essa discende “anche dalla
violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di
contratto bensì) di semplice contatto sociale,
ogniqualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di
tenere in tali situazioni, un determinato comportamento”
Sentenza Cass. Sez. III, 14 luglio 2009,
n. 16382
Compravendita bene immobile –
mediazione –
Obblighi del mediatore –
violazione obblighi di informazione inadempimento
ARGOMENTAZIONI
TIPO DI
ATTIVITA’
=
La “messa in
relazione” delle parti
ai fini della
conclusione di un
affare è qualificabile
come di tipo non
negoziale ma
giuridica in senso
stretto
STATUS
=
Il mediatore è un soggetto
professionale sul quale gravano
obblighi di diligenza e buona fede
AFFIDAMENTO
=
La predetta relazione, in
virtù dell’affidamento
suscitato è soggetta a tali
obblighi
Contatto
sociale
“Se prima facie, la responsabilità del mediatore non
mandatario appare agevolmente di natura
extracontrattuale, risulta preferibile, riguardando la
stessa una figura professionale, applicare la previsione
della responsabilità da contatto sociale; infatti tale
situazione è riscontrabile nei confronti dell’operatore di
una professione sottoposta a specifici requisiti formali ed
abilitativi, come nel caso di specie in cui è prevista
l’iscrizione in un apposito ruolo ed a favore di coloro che
fanno affidamento nella stessa per le sue caratteristiche”.
Status
professionale
(Specificità
obblighi
imposti)
fattispecie
Affidamento
oggettivo
Esecuzione di una
prestazione in
contesti
professionalmente
e socialmente
caratterizzati
Rapporti possono nascere anche da situazioni di fatto, ovvero
l’esecuzione di una prestazione, purché siano
caratterizzate da
comportamenti od atti dotati di un significato concludente
oggettivamente negoziale, sì che il soggetto abbia a nutrire
un’aspettativa di un comportamento concreto fonte di un risultato
valutabile in termini di utilità o comunque di aliquid novi.
effetti
Congruente appare essere la rispondenza tra EFFETTO e CAUSA
riferita in termini di responsabilità contrattuale, la cui funzione
non è limitata alla sola <<protezione>>, ciò consente di ritenere
VALICABILE l’esigenza di un formale contratto.
RILIEVI DI ORDINE RICOGNITIVO
PROFILO SISTEMATICO
FATTO GIURIDICO
CONTATTO SOCIALE
rapporto socialmente tipico, che
ingenera nei soggetti coinvolti un
obiettivo affidamento in ragione del
fatto che si tratta di un rapporto
“qualificato” dall’ordinamento
giuridico, idoneo ad assurgere a fonte
di obbligazione
ex art. 1173 c.c., per cui non più
soltanto la volontà (il contratto) o la
colpa (fatto illecito) possono produrre
obbligazioni.
PROFILO “UTILITARISTICO”
EFFETTO GIURIDICO
OBBLIGAZIONE
il soggetto danneggiato agisce
comunque a fronte
dell’inadempimento di un obbligo, sia
esso di protezione o di prestazione, sì
che il carico probatorio sarà limitato
alla prova dell’obbligazione ed
all’allegazione dell’inadempimento,
mentre il termine di prescrizione non
potrà che essere quello decennale.
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