Seminario di Diritto Civile A.a. 2015/2016 LA CATEGORIA DEL CONTATTO SOCIALE CRISI DI UNA DISTINZIONE in assenza di accordo tra le parti, cosi’ come inteso dall’art. 1321 c.c., e’ possibile estendere a tali ipotesi particolari le regole dettate in tema di responsabilita’ contrattuale rectius “da inadempimento” ex art. 1218 c.c.? LA QUESTIONE GIURIDICA ESISTENZA DI UN DANNO INGIUSTO COLLOCATO IN UNA COSIDETTA “TERRA DI NESSUNO: AI CONFINI TRA CONTRATTO E ILLECITO” QUALE FORMA DI TUTELA? DUE FORME DI RESPONSABILITA’ Responsabilità extracontrattuale Sanziona comportamenti illeciti che incidono nella sfera giuridica di soggetti cui l’agente non è legato da alcun rapporto specifico. Responsabilità contrattuale Deriva dalla violazione di un obbligo specifico preesistente ONERE DELLA PROVA La distinzione tra responsabilità contrattuale ed aquiliana PRESCRIZIONE PREVEDIBILITA’ DANNO Responsabilità extracontrattuale Responsabilità contrattuale VIOLAZIONE DI UN DOVERE PRIMARIO DI NON LEDERE INGIUSTAMENTE LA SFERA DI INTERESSI ALTRUI L’obbligazione da fatto illecito nasce con una prestazione di contenuto risarcitorio INADEMPIMENTO DI UNO SPECIFICO OBBLIGO GIA’ PREESISTENTE E VOLONTARIAMENTE ASSUNTO NEI CONFRONTI DI UN DETERMINATO SOGGETTO (O CERCHIA DI SOGGETTI) L’obbligazione da contatto sociale diventa di tipo risarcitorio, poiché è stata ineseguita la prestazione che è nata nel fatto qualificato <<contatto sociale>> ELEMENTI CARATTERIZZANTI Assenza di un vincolo pattizio Relazione qualificata Danneggiante “chiunque” Status professionale Rischio generico Rischio specifico TAPPE DEL PERCORSO DI INDAGINE La giurisprudenza sul contatto sociale Il trasferimento di alcune ipotesi dalla responsabilità aquiliana a quella contrattuale La ricostruzione sistematica della figura I CASI MEDICO Cass. Sez. III., n. 588/1999 BANCA Cass. SS. UU. n. 14712/2007 CONTATTO SOCIALE MEDIATORE Cass. Sez. III, n. 16382/2009 MINORE AUTOLESIONISTA Cass. SS. UU. n. 9346/2002 Sentenza Cass., 22 novembre 1999, n. 589 Bottiglia rotta – ricovero in Pronto soccorsooperazione mano destraerrore medico. ORIENTAMENTI PRECEDENTI Art. 28 Cost. Contratto a favore di terzo NO Contratto con effetti protettivi verso terzi Le argomentazioni della Cassazione: • obblighi specifici curafacere STATUS TIPO PROFESSIONE CONTATTO SOCIALE di • PROFESSIONE PROTETTA • CONTENUTO DILIGENTE •L’assenza di un contratto e quindi di un obbligo di prestazione* non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l’opera del sanitario, per cui un’obbligazione può nascere anche da un rapporto di fatto: quest’ultima può essere sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale pur se il fatto generatore non è il contratto bensì un contatto (art. 1173 c.c. ); dunque “si ammette che le obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali, eppur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.” L’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO DIPENDENTE DA UNA STRUTTURA SANITARIA, NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE, ANCORCHE’ NON FONDATA SUL CONTRATTO, MA SUL “CONTATTO SOCIALE” HA NATURA CONTRATTUALE. FONTE Fatto idoneo a produrre l’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c. C O N T A T T O S O C I A L E RAPPORTO La relazione qualificata dallo status e dall’affidamento è innervata di obblighi specifici preesistenti (di prestazione e di protezione) La riqualificazione della responsabilità del medico dipendente in termini di responsabilità “contrattuale”, pur non essendo contrattualmente legato al paziente, consente, attraverso la previsione in tale ambito della configurabilità anche di obblighi di protezione, una tutela non solo dell’interesse creditorio positivo alla corretta esecuzione della prestazione ma anche di quello negativo di protezione alla salute del paziente (rapporto obbligatorio complesso), sì che il danneggiato può agire sia in caso di peggioramento che, trattandosi di un ambito “contrattuale”, in caso di mancato miglioramento come mancato conseguimento di un esito favorevole che gli era dovuto. Sentenza Cass. SS. UU., 27 giugno 2002, n. 9346 Frattura denti incisivicaduta dal banco di scuolaCulpa in vigilando dell’insegnante ORIENTAMENTO PRECEDENTE Art. 2048 c.c. determinati soggetti preposti alla sorveglianza del minore tra cui genitori, tutori, precettori, (inteso in senso ampio come chiunque che per un ufficio pubblico o privato svolgono attività di insegnamento che comporta vigilanza) e maestri, sono responsabili per il danno cagionato dal FATTO ILLECITO dei minori capaci di intendere e di volere. QUALE INTERPRETAZIONE? interpretazione restrittiva Presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante solo nel caso in cui il minore procuri ad altri un danno ingiusto interpretazione estensiva presunzione di responsabilità dell’insegnante per fatto proprio consistente nella violazione di un dovere di vigilanza , che risulta violato anche quando il minore cagioni a sé stesso un danno PROFILO LETTERALE NO CONDOTTA MINORE COME FATTO ILLECITO E INGIUSTO NO ART. 2048, 2° COMMA “NORMA DI PROPAGAZIONE” RATIO responsabilità per fatto ALTRUI: il precettore risponde per il fatto illecito compiuto dal minore vs il terzo INVECE NORMA PROTETTIVA DIRETTA A TUTELA DEI TERZI DANNEGGIATI DAL MINORE il minore autolesionista rimane FUORI dalla previsione perché il precettore risponde per un fatto illecito PROPRIO: violazione di un obbligo di protezione, in specie, di vigilanza. Soluzione: CONTATTO SOCIALE Qualora il minore venga affidato alle cure di un sorvegliante, fra i due soggetti si instaura un rapporto giuridico contrattuale per contatto sociale qualificato in forza del quale il sorvegliante dovrà rispondere contrattualmente per i danni che l’incapace cagioni a sé stesso per violazione degli obblighi di protezione insiti nell’obbligazione contrattuale Nel giudizio di responsabilità, nel caso di danno causato dall’ alunno a se’ stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non hanno natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico-- l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’ istituto di vigilare all’incolumità del minore; quanto al precettore dipendente dall’istituto scolastico <<tra insegnante ed allievo si instaura per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona>>. Sentenza Cass. SS. UU., 26 giugno 2007, n. 14712 Assegno non trasferibilepagamento a soggetto non legittimatoresponsabilità (quale?) della banca “girataria” per aver consentito l’incasso a soggetto diverso dal beneficiario del titolo RUOLO DELLA BANCA NEGOZIATRICE: Orientamenti precedenti ART. 1717, 4°COMMA BANCA MANDATARIA DEL GIRANTE + SOSTITUTA BANCA TRATTARIA = RESP.CONTRATTUALE ASSENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE PREGRESSO = RESP. EXTRACONTRATTUALE VIOLAZIONE art. 43 l.a. “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario risponde del pagamento”. = VIOLAZIONE OBBLIGO EX LEGE ARGOMENTAZIONI RESP. CONTRATTUALE STATUS “inesatto adempimento di una violazione preesistente quale che ne sia la fonte” Banchiere, soggetto dotato di una specifica professionalità, fonte di affidamento Contatto sociale La banca “girataria per l’incasso” che paga l’assegno a beneficiario diverso da quello indicato nel titolo, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, pur in assenza di un rapporto negoziale, in virtù del contatto sociale che caratterizza l’attività della banca negoziatrice, in quanto, la “responsabilità può dirsi contrattuale, quando essa discende “anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto bensì) di semplice contatto sociale, ogniqualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere in tali situazioni, un determinato comportamento” Sentenza Cass. Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382 Compravendita bene immobile – mediazione – Obblighi del mediatore – violazione obblighi di informazione inadempimento ARGOMENTAZIONI TIPO DI ATTIVITA’ = La “messa in relazione” delle parti ai fini della conclusione di un affare è qualificabile come di tipo non negoziale ma giuridica in senso stretto STATUS = Il mediatore è un soggetto professionale sul quale gravano obblighi di diligenza e buona fede AFFIDAMENTO = La predetta relazione, in virtù dell’affidamento suscitato è soggetta a tali obblighi Contatto sociale “Se prima facie, la responsabilità del mediatore non mandatario appare agevolmente di natura extracontrattuale, risulta preferibile, riguardando la stessa una figura professionale, applicare la previsione della responsabilità da contatto sociale; infatti tale situazione è riscontrabile nei confronti dell’operatore di una professione sottoposta a specifici requisiti formali ed abilitativi, come nel caso di specie in cui è prevista l’iscrizione in un apposito ruolo ed a favore di coloro che fanno affidamento nella stessa per le sue caratteristiche”. Status professionale (Specificità obblighi imposti) fattispecie Affidamento oggettivo Esecuzione di una prestazione in contesti professionalmente e socialmente caratterizzati Rapporti possono nascere anche da situazioni di fatto, ovvero l’esecuzione di una prestazione, purché siano caratterizzate da comportamenti od atti dotati di un significato concludente oggettivamente negoziale, sì che il soggetto abbia a nutrire un’aspettativa di un comportamento concreto fonte di un risultato valutabile in termini di utilità o comunque di aliquid novi. effetti Congruente appare essere la rispondenza tra EFFETTO e CAUSA riferita in termini di responsabilità contrattuale, la cui funzione non è limitata alla sola <<protezione>>, ciò consente di ritenere VALICABILE l’esigenza di un formale contratto. RILIEVI DI ORDINE RICOGNITIVO PROFILO SISTEMATICO FATTO GIURIDICO CONTATTO SOCIALE rapporto socialmente tipico, che ingenera nei soggetti coinvolti un obiettivo affidamento in ragione del fatto che si tratta di un rapporto “qualificato” dall’ordinamento giuridico, idoneo ad assurgere a fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., per cui non più soltanto la volontà (il contratto) o la colpa (fatto illecito) possono produrre obbligazioni. PROFILO “UTILITARISTICO” EFFETTO GIURIDICO OBBLIGAZIONE il soggetto danneggiato agisce comunque a fronte dell’inadempimento di un obbligo, sia esso di protezione o di prestazione, sì che il carico probatorio sarà limitato alla prova dell’obbligazione ed all’allegazione dell’inadempimento, mentre il termine di prescrizione non potrà che essere quello decennale.