DIRITTO TRIBUTARIO (lezioni del prof. Pignatone + riassunto libro Falsitta) Il legislatore, nell'esercizio del suo potere costituzionalmente riconosciuto, nella regolamentazione del diritto tributario parte della determinazione di uno specifico fatto, il quale deve avere particolari caratteristiche, e ad esso aggancia la conseguenza fiscale, per cui ogni qual volta quella circostanza si verifica o si realizza, sorge un'obbligazione tributaria, cioè l'obbligo di pagare un tributo. Il diritto tributario è una disciplina giuridica che ha per oggetto l'imposizione dei tributi, ed è formata da un'insieme di regole strumenti e procedure per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento della spesa pubblica in generale; vengono contemperati due interessi: – l'interesse fiscale: l'interessa della P.A. (e, in generale, della collettività) al regolare ed efficiente prelievo delle imposte; – la libertà individuale, che deve essere salvaguardata in tutte le sue manifestazioni. Il contribuente è il soggetto su cui grava l'obbligazione, per cui è tenuto al versamento di tributi, contribuendo così al finanziamento della spesa pubblica. Per poter definire il concetto di obbligazione tributaria, bisogna rivedere quello di obbligazione dato dal diritto privato: l'obbligazione è quell'obbligo giuridico che lega due o più soggetti (creditori e debitori), ha le sue fonti (un contratto o un fatto illecito o ogni altro fatto idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico), ha contenuto patrimoniale e ha una sua regolamentazione ben specifica; l'obbligazione tributaria ha connotati simili, infatti ci sono dei creditori (di solito lo Stato) e dei debitori (di solito le persone fisiche o giuridiche), ha una fonte (i casi indicati dalla legge), ha contenuto patrimoniale e ha una regolamentazione (cioè ha delle caratteristiche proprie). Poiché un soggetto è debitore di un quantum, c'è chi ritiene che l’obbligazione tributaria sia la risultate non solo dalla previsione di legge ma anche di procedimento amministrativo che si sostanzia in una quantificazione del debito. A fianco dell’obbligazione tributaria in senso senso stretto esistono una pluralità di rapporti obbligatori; bisogna però fare attenzione alla differenza terminologica tra obbligazione e obbligo, perché la prima è necessariamente di contenuto patrimoniale, mentre il secondo ha una sfera più ampia visto che attiene anche a posizioni soggettive riguardanti i comportamenti che i soggetti devono assumere. Gli art.32 e seguenti del D.PR. 600/1973 indicano tutta una serie di obblighi che ricadono sul soggetto passivo, quali: • l'obbligo di dichiarazione, per cui il soggetto passivo dell’imposta, con una frequenza stabilita dalla legge, ha l’obbligo di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria gli elementi che riguardano la situazione tributaria; • l'obbligo di indicazione di altre informazioni, cioè eventuali carichi familiari, spese mediche, ecc. Il Fisco può anche richiedere alla Pubblica Amministrazione elementi o documenti sulla situazione fiscale di un determinato contribuente, e all’Asl di rendere noto l’elenco dei professionisti che esercitano la loro attività sul territorio, nonché il numero di visite che ciascun professionista ha fatto nell’anno per fare un controllo incrociato, ecc.; in questi casi i soggetti a cui vengono richieste informazioni da parte del soggetto attivo (il Fisco) in merito ai soggetti passivi, non possono opporre rifiuto per legge. La peculiarità del rapporto tributario è che, oltre al rapporto di dare-avere tra contribuente e Fisco, esiste un rapporto tra contribuenti che si risolve nella pretesa di ciascuno ad un equo riparto del carico pubblico complessivo e a non subire un concorso alla spesa pubblica superiore alla propria capacità contributiva, e da qui deriva il fenomeno di indisponibilità o irrinunziabilità del credito d'imposta: in diritto privato il creditore può sempre rinunciare al credito, mentre il Fisco non può farlo perché è titolare di un credito che rappresenta una quota; per ciascun contribuente è indispensabile che il concorso pro quota di tutti i coobbligati sia correttamente ripartito e adempiuto. Le obbligazioni possono inoltre distinguersi in obbligazioni: • definitive: si basano su atti divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per essere intervenuta una sentenza passata in giudicato nel giudizio di impugnazione); • provvisorie: tutte le altre obbligazioni, che sorgono per esempio: – da una dichiarazione del contribuente, finché non è decorso il termine di decadenza entro il quale egli può rettificare in diminuzione quanto dichiarato; – da acconti di imposta [es.: nell'Irpef ogni contribuente deve versare due acconti (entro il 16/6 e il 30/11), che verranno poi computati in deduzione dall'imposta da versare a saldo con la dichiarazione annuale] [es.: acconti mensili o trimestrali dell'Iva]. Le regole del diritto tributario prescindono da tre aspetti: • la scelta del presupposto, cioè la decisione a priori sul tassare un fatto economico piuttosto che un altro (es. tassare il lavoro o le proprietà); • la concreta determinazione dell'oggetto della tassazione: ci si chiede cosa e quanto tassare in relazione ai diversi fenomeni imponibili (cioè tutte quelle circostanze da cui scaturiscono delle conseguenze fiscali, ovvero il pagamento di un tributo); • la determinazione del soggetto di riferimento tenuto all'adempimento dell'obbligazione tributaria (persona fisica o persone giuridiche quali fondazioni, associazioni di persone fisiche, imprese, società). Ovviamente il diritto tributario, come tutte le altre discipline giuridiche, è formato un insieme di regole: ▪ i principi: regole di carattere generale, spesso non scritti perché desumibili dall'ordinamento generale dello Stato (sulla base di quanto indicato dalla Corte Costituzionale); ▪ le norme: regole di carattere specifico, scritte e prodotte sulla base dei principi di riferimento. Il Fisco è quell'entità astratta, ma comunque collegata allo Stato, la cui finalità è quella di realizzare il prelievo fiscale; è la macchina fiscale che produce come output atti tipici e comportamenti e atti definiti dalla legge, l'insieme dei quali determina un'attività complessa che si divide nelle fasi di accertamento, riscossione, costatazione, rimborsi e processi. Le risorse economiche acquisite ed utilizzate dallo Stato e dagli Enti pubblici minori per lo svolgimento delle loro funzioni provengono da: attività iure gestionis o iure privatorum: entrate pubbliche di diritto privato, derivanti dall'amministrazione dei beni del patrimonio dello Stato o degli altri Enti pubblici attraverso la stipulazione di negozi di diritto privato (affitti, vendite, ecc.); attività iure imperii: entrate pubbliche di diritto pubblico, derivanti dall'acquisizione di entrate patrimoniali al verificarsi di atti o fatti che la legge prevede come fonte di obbligazioni a favore dell'ente pubblico, che determinano prestazioni coattive a carico dei cittadini. Il prelievo fiscale è una sottrazione coercitiva di ricchezza che viene realizzata in forza di disposizione di legge secondo parametri e criteri che la stessa legge individua, per destinarla ad un fine pubblico. Esempi di prestazioni coattive sono: ◦ prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio: prestazioni di natura pecuniaria (multe, ammende, sopratasse, confische) causate dalla violazione di un dovere giuridico; ◦ prestiti forzosi: l'Ente pubblico costringe qualcuno (persone fisiche o giuridiche) a versare somme o ad acquistare e conservare titoli del debito pubblico per un certo periodo di tempo, da rimborsare entro un termine predeterminato; ◦ prestazioni parafiscali (contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociali): prestazioni pecuniarie coattive che i privati sono tenuti a versare a norma di legge ad alcuni enti pubblici (INPS, INAIL, ecc.) al verificarsi di determinati presupposti (es. pagamento o percezione di salari e stipendi nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato); ◦ prestazioni per causa di pubblica utilità: in questo caso, il soggetto che subisce la perdita del diritto reale sul bene espropriato ha diritto al valore veniale del bene espropriato; ◦ tributi.