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ACCORDO 15 DICEMBRE 1990
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
AZIENDE
MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE
LAVORO
PER
I
DIPENDENTI
DA
Il giorno 15 dicembre 1990, in Roma
tra
- la FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL
LATTE,
ANNONARIE E FARMACEUTICHE (F.I.A.M.C.L.A.F.), rappresentata dal
Presidente,
Dario Matturro, dal Presidente della Delegazione Sindacale, Carlo
Brambilla,
dai componenti della Delegazione trattante Franco Bonifazi, Carlo
Vulpiani,
Giorgio Groff, Giorgio Mestichella, Franco Melchiorri, Anna
Pagliaini,
Giuseppe Sessa, Silvano Viel, dai componenti la Delegazione
Sindacale
Permanente CISPEL,
Adolfo Spaziani e Francesco Neri,
assistiti
dal
Segretario generale, Maria Virginia Molinari e dal funzionario addetto
al
settore sindacale, Mauro Laudani
e
- FAT-CISL FLAI-CGIL
UILIAS-UIL
la FAT-CISL, rappresentata dal Segretario generale, Ferruccio Pelos e
dai
segretari nazionali Roberto Benaglia, Franco Muoio, Gianni Pastrello,
Uliano
Stendardi, Roberto Vicentini;
la FLAI-CGIL, rappresentata da Angelo Lana, Segretario generale,
Nino
Casabona, segretario generale aggiunto e dai segretari nazionali
Adriana
Buffardi, Antonio Carbone, Franco Della Rosa, Giuseppe Martin,
Nettuno
Morra, Pasquale Papiccio, Natalino Porcu, Matilde Raspini, Liliana
Rossetti,
Luigi Tammone;
la UILIAS-UIL, rappresentata dal Segretario generale, Pasquale Rossetti
dai
segretari nazionali Giordano Battistini Ulivi, Raffaele De Luca,
Mario
Guelfi, Sergio Modanesi;
e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli
di
fabbrica delle tre organizzazioni;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
per
i
dipendenti delle
aziende municipalizzate centrali del
latte
che
sostituisce integralmente quello datato 20 giugno 1987.
La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme
di
legge e con l'accordo nazionale 15.12.90 per i dipendenti da
aziende
municipalizzate centrali del latte.
A) PREMESSA POLITICA
1. La FIAMCLAF rileva con convinzione che il servizio reso alla
collettività
dalle aziende del latte, aventi natura pubblica, è stato negli
anni
trascorsi e continua tuttora ad essere di rilevante importanza poiché
esse
sono strumento operativo di una politica economica che si prefigge
di
garantire, nell'area di loro competenza, uno sbocco crescente dei
prodotti
della zootecnia locale e nazionale e di tutelare le attese legittime
dei
consumatori di avere prodotti di alta e sicura qualità.
2. In questi decenni la FIAMCLAF e le aziende pubbliche ad essa
aderenti
hanno svolto intenso lavoro a sostegno della zootecnia locale per
la
quantità del prodotto ritirato da produttori singoli o associati, ma
ancor
più per aver messo a disposizione le capacità e le conoscenze delle
aziende
per realizzare nuove condizioni di produzione del latte che ne
elevassero
le qualità igieniche e merceologiche verso i traguardi già realizzati
da
altri produttori europei. Ne sono mancati interventi per realizzare
nuovi
metodi di lavorazione e per allargare la gamma dei prodotti a base di
latte.
Nella difesa del mercato del latte pastorizzato «fresco» la FIAMCLAF
svolge
da tempo una funzione determinante di
coordinamento delle
categorie
nazionali interessate, promuove la conoscenza delle sue elevate
proprietà
nutritive, con interventi
le
giovani generazioni.
di
educazione
alimentare
soprattutto
tra
3. Nell'interesse dei consumatori la FIAMCLAF ha sempre svolto una
politica
di qualità del prodotto e sotto tale profilo ha occupato una posizione
di
avanguardia nel suo settore, riuscendo a stimolare tutto il
comparto
spingendolo verso nuovi traguardi.
4. Se ancora occorreva una prova è stata fornita nel maggio 1986
quando
gravi problemi di inquinamento radioattivo dell'ambiente hanno imposto
di
selezionare e scartare rilevanti quantità di latte che affluivano
alle
centrali dalle campagne.
5. Questi risultati sono stati conseguiti grazie al terreno propizio
della
natura pubblica delle aziende associate alla FIAMCLAF e con esse si è
potuto
dare un impulso non secondario alla trasformazione dei rapporti tra
il
settore zootecnico e le aziende di trasformazione.
6. La FIAMCLAF, nel rilevare questi apprezzabili risultati intende
operare
affinché, al di là della forma organizzativa che gli enti locali
intendono
assumere ai sensi della legge 142/1990, non venga meno la presenza
del
pubblico nel settore. Ritiene infatti la natura e le finalità del
settore
privatistico le meno coerenti agli obiettivi sin ora raggiunti
dalla
gestione pubblica.
7. L'obiettivo della FIAMCLAF è quello di conseguire ulteriori elementi
di
garanzia per la qualità dei prodotti, rimuovendo nel contempo sacche
di
inefficienza e recuperando redditività da riversare poi su altre
attività
sociali dell'Ente locale.
8. La FIAMCLAF ritiene che il rinnovo del CCNL può essere occasione
idonea
per mettere a disposizione delle aziende strumenti di gestione e di
sviluppo
delle risorse umane che favoriscano il raggiungimento di traguardi
più
elevati di efficienza.
9. La FIAMCLAF, consapevole che un più elevato grado di efficienza
del
sistema aziendale si consegue operando su tutti i fattori della
realtà
aziendale, segnala che l'approvvigionamento del latte offre ormai
diverse
opportunità con conseguenze economiche importanti per l'equilibrio
della
gestione aziendale.
Gli approvvigionamenti della produzione locale
o
nazionale continueranno ad essere privilegiati poiché coincidono con
le
scelte di natura sociale delle aziende pubbliche. Tuttavia è opportuno
che,
nel valutare la gestione in base a parametri puramente economici,
siano
considerati i maggiori costi che le aziende sono « costrette » a
sostenere
per ottemperare a indirizzi politico-sociali, come del resto dispone
il
regolamento generale delle aziende degli Enti locali approvato con
D.P.R. 4
ottobre 1986, n. 902.
10. La FIAMCLAF favorirà, anche sulla base di alcune esperienze in atto,
un
adeguato studio per progetti tendenti a coordinare l'attività delle
aziende
pubbliche a livelli territorialmente più ampi, sollecitando in tal senso
una
programmazione regionale
che
faccia partecipi
le
associazioni
dei
produttori, mantenendo comunque preminente la presenza pubblica.
11. La
FIAMCLAF
giudica
infine
indifferibile
una
politica
di
riorganizzazione del sistema gestionale delle aziende teso ad un
aumento
rilevante del fatturato per consentire una riduzione dell'incidenza
del
costo del lavoro sia sul fatturato che sul valore aggiunto. Per questo,
le
Parti, in aggiunta agli interventi sui fattori gestionali sopra
richiamati,
ritengono necessario realizzare obiettivi specifici, recuperando
efficienza
e razionalizzazione delle risorse aziendali, mediante lo sviluppo
delle
capacità
di
penetrazione
nel
mercato
attraverso
l'inserimento
nell'organizzazione aziendale di funzioni, sistemi distributivi e
figure
professionali aventi caratteristiche
quelle
operanti nelle aziende concorrenti.
e
condizioni
più
vicine
a
12. A tale fine occorre cogliere le opportunità offerte dal mercato,
e,
nello stesso tempo, offrire un contributo allo sviluppo
dell'occupazione
mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla
recente
legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione e lavoro,
il
rapporto a tempo parziale e quello a tempo determinato.
13. Nella stessa prospettiva, la FIAMCLAF considera altresì necessario,
nel
formulare gli aspetti normativi ed economici del presente e dei
futuri
contratti, ispirarsi a quelli in vigore nel settore privato, al fine
di
assicurare alle imprese pubbliche condizioni contrattuali pari a
quelle
delle imprese private concorrenti.
14. A questo fine, nel corso della vigenza contrattuale, sarà
altresì
costituito un Gruppo di lavoro che analizzi in termini comparativi
le
normative del settore pubblico e di quello privato, fornendo soluzioni
in
termini di omogeneizzazione.
15. La
FIAMCLAF conferma il proprio
impegno
per la
salvaguardia
dell'occupazione, considerandola uno dei primi doveri sociali
dell'azienda
pubblica; eventuali problemi che derivassero dai nuovi assetti
organizzativi
saranno esaminati dal Consiglio di Fabbrica nell'ambito aziendale.
16. FAT-CISL FLAI-CGIL
UILIAS-UIL ribadiscono
la disponibilità
dei
lavoratori,
nella salvaguardia dei diritti acquisiti,
a fornire
un
contributo alla riorganizzazione e al rilancio delle attività
aziendali
nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e
competitive
consentono
ai lavoratori di avere
le garanzie
per
la
continuità
dell'impiego, la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali.
17. La
gli
FIAMCLAF
e
la
FAT-CISL
FLAI-CGIL
UILIAS-UIL,
considerati
obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il
ruolo
delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e più
articolata
fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai problemi
economici,
sociali ed organizzativi che le aziende dovranno affrontare, favorendo
le
occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti di debolezza.
18. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei
propri
rappresentati e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi
aziendali,
coerenze di comportamento, concordano di sperimentare per la vigenza
del
presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul
seguente
accordo che si articola in quattro livelli operativi :
1)
2)
3)
4)
incontri informativi periodici;
l'osservatorio nazionale;
Comitati bilaterali.
Relazioni industriali.
B) ACCORDO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Tra la FIAMCLAF
quanto
segue :
e la
FAT-CISL,
Punto 1. - INCONTRI INFORMATIVI
FLAI-CGIL,
UILIAS-UIL si conviene
PERIODICI
1. A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi le
aziende
del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento
un
confronto a livello nazionale, regionale o aziendale.
2. Annualmente di norma nel
secondo semestre,
in occasione
della
elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra
le
direzioni aziendali e il consiglio di fabbrica, assistito dalle
rispettive
associazioni sindacali avverranno incontri durante i quali sarà
rivolta
particolare attenzione ai seguenti argomenti:
a) quantità e qualità degli approvvigionamenti, contratti di conferimento
in
rapporto alle scelte produttive al fine di contribuire
a
sostenere
l'approvvigionamento interno;
b) politica commerciale di distribuzione e strumenti operativi
finalizzati
alla riconferma della essenzialità della rete di vendita all'ampliamento
dei
mercati aziendali;
c) eventuali politiche coordinate tra le aziende pubbliche del latte;
d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali
e
di ricerca;
e) programmi di formazione professionale per una migliore
qualificazione
dei lavoratori;
f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni
tecnologiche
comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sulla occupazione;
g) organici aziendali.
Punto 2. - OSSERVATORIO NAZIONALE
1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede di
informazione,
analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza
sulla
situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipatizzate,
al
fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni
di
sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee
di
politica industriale di settore per la ricerca ed innovazione dei
prodotti
o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del
mercato
del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della
politica
attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti
concrete
iniziative per promuovere un effettiva parità tra uomo e donna.
2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze
sindacali
nazionali della FIAMCLAF e del Sindacato dei lavoratori che si
riuniranno
quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno due volte
all'anno.
Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora
lo
ritengano necessario, con esperti.
3. In detti incontri,
i
seguenti fenomeni :
in
particolare,
saranno
esaminati
e
valutati
1) andamento congiunturale del settore,
rapporto delle aziende
con
l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività
del
settore e capacità di estensione del mercato;
2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni
ecologiche
della campagna sulla qualità del latte;
3) possibilità di intervento nei confronti degli Organi
governativi
responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto trattato;
4) l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e
la
legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica,
la
rilevazione dell'evoluzione
professionale
dell'apporto dei
lavoratori
conseguente all'innovazione tecnologica, alla razionalizzazione dei
sistemi
gestionali nonché infine le problematiche poste dalle legislazioni
sociali.
Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi
organizzativa
delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio Nazionale si
avvarrà
degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche,
centri
studi di categoria, Enti pubblici o organismi specializzati.
5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si
assumono
mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi
della
FIAMCLAF e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive
responsabilità
che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
6. Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale
i
risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni
industriali
con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con la quale
sono
superate le verifiche ed i conflitti conseguenti a innovazioni
tecnologiche
e modifiche organizzative.
Punto 3. - COMITATI BILATERALI PARITETICI
1. In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici di cui
al
precedente punto 1 è costituito il Comitato bilaterale.
2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti
organizzativi
rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni,
ristrutturazioni,
innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti della
organizzazione
aziendale.
3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete
alla
Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto
nel
modo più obiettivo ed aperto. In tale ottica saranno affrontate anche
le
eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo
che
optino per forme distributive alternative a quella diretta.
4. La valutazione delle problematiche avverrà pertanto, nell'ambito
del
miglioramento del rapporto costi-benefici ed
in
quello
dell'analisi
dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità
dei
lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna.
5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico
al
successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di
progetti
specifici lo richieda) nella ottica della ricerca di una sintesi fra
gli
interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è
pertanto
distinto dal ruolo che compete al Consiglio di Fabbrica quale
interlocutore
contrattuale dell'Azienda.
6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti
dovranno
confluire nel Comitato bilaterale dal momento della loro costituzione.
7. Il Comitato bilaterale sarà composto,
dei
lavoratori e da rappresentanti dell'azienda.
8. I nominativi
parte
dei rappresentanti
da
tre
rappresentanti
dei lavoratori chiamati a
farne
saranno scelti congiuntamente da FAT - FLAI - UILIAS territoriali e
dal
Consiglio di fabbrica e notificati alla direzione entro il 1° gennaio
di
ogni anno.
9. Il monte ore disponibile per i componenti
di
parte sindacale è fissato all'art. 61.
del
Comitato
bilaterale
10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del
Comitato
bilaterale vengono svolte dai membri del Consiglio di fabbrica, con
facoltà
di avvalersi di esperti interni.
11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di
in
relazione ai problemi da trattare.
una delle
Parti
12. Data la natura
informativa
del
Comitato
bilaterale,
restano
impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione
aziendale
in ordine alle decisioni che debbono essere assunte.
13. Entro tre mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del
presente
contratto,
si procederà alla nomina dei rappresentanti nel
Comitato
bilaterale e entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso.
14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di
sei
rappresentanti complessivi.
Punto 4. - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CISPEL/CGIL-CISLUIL
DEL
20
LUGLIO
1989
1. Le Parti recepiscono il protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20
luglio
1989 in materia di « Relazioni industriali e gestione dei conflitti
di
lavoro nei settori dei servizi pubblici locali », integrato dal verbale
di
incontro 19 luglio 1990 in relazione alla legge n. 146 del 12.6.90
recante
norme sull'esercizio del
diritto
di sciopero nei
servizi
pubblici
essenziali e convengono di completarlo - in relazione alla peculiarità
del
settore e alle modalità di erogazione dei servizi - nel seguente modo :
a) Durata e preavviso dello sciopero
2. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alle aziende
con
un preavviso non inferiore a quello stabilito dal protocollo predetto La
revoca o la sospensione devono,
compatibilmente con lo stato
delle
trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima.
3. Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata
di
un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo, relativi
alla
stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro.
4. Tra una azione di sciopero e la successiva viene assicurato un
intervallo
di almeno 7 giorni.
5. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si
svolgeranno
in un unico periodo del turno antimeridiano e del turno pomeridiano
sarà
predeterminato in modo da contenere
al minimo
possibile
i
disagi
dell'utenza.
e
6. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta,
quali:
sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
b) Prestazioni garantite
7. Al fine di tutelare i bisogni minimi della popolazione servita
dalle
aziende,
le Parti convengono che deve essere assicurata
almeno
la
continuità, nei momenti di sciopero, della consegna tempestiva del
prodotto
a Ospedali, cliniche, case di cura, istituti di assistenza, scuole ed
enti
similari.
c) Determinazione
del contingente minimo
8. Le Parti determinano con il regolamento di servizio, in sede
aziendale,
il contingente minimo di personale necessario ad assicurare
l'effettuazione
delle prestazioni garantite.
d) Azioni
antisindacali
9. Le Aziende, durante l'intervallo decorrente dalla dichiarazione
di
sciopero alla sua effettuazione, manterranno un comportamento di
rispetto
del diritto di sciopero,
evitando azioni che possano vanificare
le
conseguenze dello sciopero stesso.
PARTE SECONDA
Articolato del contratto
Art. 1. - APPLICABILITA' DEL CONTRATTO.
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra
le
aziende municipalizzate esercenti il servizio di centrale del latte
ed i
loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori di cui
all'art.
4.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato
agli
adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le centrali
del
latte municipalizzate.
3. Le aziende dovranno consegnare ad ogni dipendente copia
presente
contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.
del
Art. 2. - CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA.
1. La cessione e trasformazione dell'azienda non risolve di per
il
contratto di lavoro e il personale ad esso addetto conserva i suoi
diritti
nei confronti dell'azienda subentrante.
sé
Art. 3. - INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE.
1. Il presente contratto, che costituisce una regolamentazione unitaria
e
inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, per la materia
da
esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti
collettivi
nazionali ed aziendali, di accordi speciali, di accordi e
regolamenti
aziendali e di usi e consuetudini.
2. In particolare:
a) gli istituti che pur disciplinati da CCNL hanno trovato in sede
aziendale
applicazione difforme, sia dal punto di vista normativo che
retributivo, a
far data dal 1.1.1991, saranno applicati esclusivamente con le
modalità e
nei termini previsti dal presente contratto; sono fatte salve per
il
personale in forza al 31.12.90 le condizioni di miglior favore
esistenti
nell'ambito di ogni
singolo
istituto
per
effetto
della
suddetta
applicazione;
b) ai predetti istituti e a quelli che trovano la loro fonte
normativa
esclusivamente a livello aziendale, senza rinvio da parte del CCNL, non
si
applicano gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo di
rinnovo
contrattuale.
Art. 4. - PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA ED ALLA MENSA CHE PRESTA
SERVIZIO
PER NON PIU' DI TRE ORE GIORNALIERE.
1. Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla pulizia
dei
locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di
tre
ore giornaliere, dovranno concordare con il Consiglio di fabbrica o
con
l'esecutivo dello stesso le condizioni per la disciplina del rapporto
di
lavoro di detto personale.
Art. 5. - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.
1. Il presente contratto ha decorrenza 1° gennaio 1990 - fatta eccezione
per
le diverse decorrenze previste per taluni specifici istituti - ed
avrà
scadenza il 31.12.1993.
2. Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non
venga
disdetto tre mesi prima della sua scadenza da una delle
organizzazioni
stipulanti.
Art. 6. - ASSUNZIONE DEL PERSONALE.
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalle aziende in
conformità
alle norme del
del
contratto.
collocamento
ordinario,
del
regolamento
aziendale
e
2. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita per l'accertamento della sua
sana
costituzione fisica e della idoneità specifica al lavoro per il quale
dovrà
essere assunto.
3. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dell'azienda,
che
dovrà essere controfirmata per accettazione, nella quale dovranno
essere
specificati :
a)
b)
c)
d)
la data di inizio del rapporto
il livello di inquadramento;
il trattamento economico iniziale;
la durata del periodo di prova.
di
lavoro;
4. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono
richiamate
le norme di legge.
5. A tutti gli effetti del presente contratto si intende per
dipendente
«effettivo » il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a
termine
e che abbia superato il periodo di prova.
6. Per le assunzioni di personale per il quale è consentita la
richiesta
nominativa all'ufficio di collocamento, l'Azienda, sentito il Consiglio
di
Fabbrica, valuterà l'opportunità di dare la preferenza, a parità
di
condizioni, al coniuge o ai figli dei dipendenti deceduti in costanza
di
rapporto di lavoro, sempre che gli stessi siano in possesso dei
requisiti
richiesti.
7. Le Parti, a norma dell'art. 33 della legge 300/70, e salvo
diverse
disposizioni di
regolamento,
concordano di ricorrere all'ufficio
di
collocamento, tramite chiamata nominativa, per i lavoratori da
inquadrare
nel 3° livello A e nel 3° livello.
8. Nell'ambito
aziende
delle proprie possibilità
tecnico-produttive,
le
sono disponibili ad esaminare con il Consiglio di fabbrica o
l'esecutivo
dello stesso il problema
dell'inserimento
degli
invalidi
e
degli
handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle
proprie
strutture in funzione della capacità lavorativa degli stessi
ed
in
conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro.
9. Le aziende sono
o
l'esecutivo
dello
assunzioni
obbligatorie.
tenute
ad
informare
stesso
sulla
il
Consiglio
situazione
relativa
di
fabbrica
alle
10. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro
alla
capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le
Parti
stipulanti,
in
considerazione
del
problema
particolare
che
essi
rappresentano,
dichiarano che si adopereranno
congiuntamente per
la
realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti
necessari a
dare
attuazione ai « sistemi di lavoro protetto » di cui all'art. 25 della
legge
3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire
presso i
competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema
venga
considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Art. 7. - PERIODO DI PROVA.
1. Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al
successivo
art. 8, è soggetto ad un periodo di prova.
2. Il periodo di prova è fissato:
a) per i lavoratori inquadrati nel 1° livello A e nel 1° livello:
a 6
mesi;
b) per tutti gli altri lavoratori : fino a 3 mesi.
3. Non sono ammesse
di
prova.
né la protrazione,
né la rinnovazione
fino
del periodo
4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore
al
trattamento fissato dal contratto per il livello cui il lavoratore
stesso è
stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova, sia l'azienda che il lavoratore
possono
recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità
sostitutiva.
6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta
per
il solo periodo di servizio prestato.
7. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto di un
mese,
viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla
fine
del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o
la
seconda quindicina del mese stesso.
8. Nel caso di recesso di una delle parti durante il periodo di
prova,
spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro,
nonché i
ratei di ferie e di 13ª e 14ª mensilità relativi al periodo di
lavoro
effettuato.
9. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di
il
lavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti
presente
contratto.
recesso,
del
10. In caso di conferma, il periodo di prova viene computato
nell'anzianità
a tutti gli effetti.
Art. 8. - ASSUNZIONE A TERMINE.
1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è
consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto, oltre che nei
casi
previsti dall'art. 1 della legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi:
a) quando l'azienda ha necessità di coprire posti derivanti dall'avvio
di
nuove attività a titolo provvisorio temporaneo, ovvero a titolo
permanente
nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di
bilancio e
della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di
legge;
b) quando trattasi di sostituzione di personale assente, avente diritto
alla
conservazione del posto di lavoro per norma contrattuale con
particolare
riguardo alle seguenti ipotesi: malattia ed infortuni, maternità,
supplenza
di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive
o a
ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, servizio militare
di
leva o richiamo alle armi, assenze per aspettativa;
c) quando trattasi di sostituzione di lavoratori in servizio,
assegnati
temporaneamente a mansioni diverse o superiori a quelle normalmente
svolte;
d) nelle more delle procedure per la selezione e l'assunzione di
personale a
tempo indeterminato.
2. Il personale assunto con contratto a termine non può superare il
limite
del 10% dell'organico effettivo in forza alla data 1° gennaio dell'anno
in
cui viene stipulato il contratto.
3. Nel caso che sorga controversia circa l'applicazione del
presente
articolo, ed in particolare quando possa ritenersi che
l'assunzione a
termine sia fatta per eludere le disposizioni di legge e del
presente
contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno
per
risolvere la controversia.
4. Ove il contratto a termine venga trasformato in contratto a
tempo
indeterminato, il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di tutta
la
anzianità maturata in esecuzione del contratto stesso e non dovrà
sottostare
ad alcun periodo di prova.
Art. 9. - LAVORO A TEMPO PARZIALE.
1. Le aziende, sentito il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello
stesso,
possono assumere lavoratori con rapporto a
tempo
parziale e
anche
trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai
sensi
dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che,
per
accordo
volontario fra
lavoratore e
azienda,
viene
prestato
non
saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o del
mese o
dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale di
lavoro
stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali,
comunque
non inferiore a 20 e non superiore a 30 ore settimanali.
3. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate
secondo
le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo pieno.
4. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio
di
produzione ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile
con
la natura del rapporto a tempo parziale, competono al lavoratore
assunto a
tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro
effettivamente
lavorate.
5. Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che
svolgono
mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono comunque
esclusi
dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati con
funzioni
direttive o di coordinamento.
6. La prestazione di lavoro straordinario non è compatibile con il
rapporto
di lavoro a tempo parziale.
7. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto
il
diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale
aventi
requisiti necessari per la copertura del posto.
8. Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di lavoratori
superiore
al numero dei posti da ricoprire, la precedenza viene stabilita in
relazione
dell'anzianità di servizio. Qualora si verificasse una parità nel
requisito
dell'anzianità di servizio si
ulteriori
criteri :
dovrà fare riferimento
ai seguenti
a) numero delle persone a carico (con riferimento alle norme
I.N.P.S.);
b) età dei candidati, dando la precedenza al più anziano, qualora anche
il
criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo
(per
parità o assenza di carico).
9. Al lavoratore che ne faccia richiesta,
può essere concessa
la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale,
compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali nel limite del
3%
del personale dell'azienda.
10. Il lavoratore a tempo pieno, che abbia chiesto ed ottenuto
la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo
parziale ed avanzi successivamente un'ulteriore richiesta per
ripristinare
il tempo pieno, ha diritto al reintegro in base alle
disponibilità
organizzative dell'azienda e comunque entro un anno dalla domanda.
Art. 10. - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
1. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere l'utilizzo dei
contratti
di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 dicembre
1984,
n.
863,
nonché della legge 11
aprile 1986, n. 113 e
successive
modificazioni, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e
di
assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività
produttiva,
un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di
professionalità
conformi alle esigenze delle aziende, concordano la seguente procedura:
a) nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle Parti dal
suindicato
art. 3, la FIAMCLAF e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL convengono con
il
presente accordo che si consideri superata la necessità
dell'approvazione
preventiva della commissione regionale per l'impiego, qualora i
progetti
siano dichiarati dalle Parti conformi alle norme del presente accordo.
A tal fine le aziende trasmetteranno alla FIAMCLAF e alla FAT-CISL FLAICGIL
UILIAS-UIL nazionale copia dei progetti esecutivi che si
intenderanno
tacitamente approvati decorsi 30 giorni dalla ricezione degli stessi;
b) i contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore
di
lavoro all'atto dell'assunzione all'Ispettorato provinciale del
lavoro
territorialmente competente.
2. Copia del presente accordo verrà notificata a cura della FIAMCLAF
e
della FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL nazionale al Ministero del lavoro,
e, a
cura delle aziende e del Consiglio di fabbrica agli uffici
regionali e
provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche
ai
fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità
dei
contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di
formazione e
lavoro.
3. Le Parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione
e
lavoro le disposizioni del C.C.N.L., salvo quanto esplicitamente
previsto
nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti
con
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri
concordati
al successivo comma 5.
4. La durata del periodo di prova sarà pari a:
- un mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12
mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a
24
mesi.
5. Inquadramento e trattamento retributivo. Ai giovani assunti con
contratto
di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento
retributivo
corrispondente
ai minimi tabellari
ed ai valori
dell'indennità
di
contingenza stabiliti dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento
indicato
nel progetto di formazione e lavoro. Il livello di inquadramento
potrà
essere inferiore di un livello a quello spettante, in applicazione
del
C.C.N.L., ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che
svolgano
mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto
con
contratto di formazione e lavoro.
6. Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione
del
contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato,
verrà
riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori
per
tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale
verrà
erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
7. In caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia o
infortunio
non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione
del
posto :
a) per un periodo di due mesi quando il contratto di formazione e lavoro
ha
validità di 12 mesi:
b) per un periodo di 4 mesi quando il contratto di formazione e lavoro
ha
durata 24 mesi.
8. Per i contratti di formazione di durata pari a 12 mesi:
1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza
ricaduta,
oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla
fine
della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del
posto
sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto;
2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta
nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30
giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo
di
conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12
mesi
del contratto.
Per i contratti di
suddetto
formazione
di
durata
inferiore a 12
mesi il
periodo complessivo di conservazione del posto sarà
alla
durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi);
proporzionale
9. Per i contratti di formazione di durata pari a 24 mesi:
1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza
ricaduta,
oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla
fine
della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del
posto
sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto;
2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta
nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30
giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo
di
conservazione del posto è di 160 giorni di calendario nell'arco dei 24
mesi
del contratto.
10. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il
suddetto
periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale
alla
durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi).
11. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta
quanto
previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti.
valido
12. L'azienda anticiperà ai predetti lavoratori, indipendentemente
dalla
qualifica di assunzione,
per un periodo massimo pari
a quello
di
conservazione del posto, il trattamento economico previsto a carico
degli
istituti assicuratori.
13. La determinazione dei tempi e delle modalità
di
formazione e lavoro saranno coerenti con il livello
al
quale tende il contratto di formazione.
delle
attività
di qualificazione
14. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato
in
rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato
in
attività corrispondenti alla
formazione conseguita e
il periodo
di
formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che
ai
fini degli istituti previsti dalla legge n. 863, ai fini di tutti
gli
istituti introdotti e disciplinati dal C.C.N.L.
15. Le Parti convengono che in sede aziendale per i contratti di
formazione
la Direzione, sentito il Consiglio di fabbrica, specificherà i
contenuti e
le caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, i tempi
di
formazione teorica e di addestramento pratico, nonché le modalità
di
effettuazione del piano formativo.
ALLEGATO
Il progetto a
seguente
fac-simile.
cura dell'Azienda deve
essere compilato in base
al
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
- Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda ed
alla
formazione di n.......lavoratori, tutti di età compresa tra i 15 ed i
29
anni (N.B.: per ogni figura professionale dovrà essere redatto
apposito
progetto).
- Data di assunzione.................................
- Durata del contratto di formazione e lavoro n.....mesi (indicare il
numero
dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24 mesi).
- Mansioni ed inquadramento contrattuale all'atto di
(indicare
il livello minimo della qualifica di entrata).
assunzione:
- Inquadramento cui tende la formazione........... (indicare quello
previsto
nei singoli C.C.N.L. per la mansione cui è finalizzata la formazione).
Programma di formazione
- Inserimento iniziale per.......mesi di effettivo lavoro con mansioni
e
compiti
di..................................................................
- Inserimento per ulteriori........mesi di effettivo lavoro con
e
mansioni
compiti
di..................................................................
Modalità di svolgimento della formazione in Azienda
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale
nella
posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle
capacità
professionali cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
- sarà
impartita
con
riferimento
ai
seguenti
contenuti
e
programmi................................................................
....
.........................................................................
....
- sarà
impartita
nei
locali
dell'Azienda
la
sede).................................
o
non
(indicare
L'addestramento pratico sarà orientato:
- all'acquisizione delle seguenti competenze
specifiche.....................
.........................................................................
...
- si svolgerà
processi
produttivi.
nei
locali
dell'Azienda
normalmente
adibiti
ai
Art. 11. - SERVIZIO MILITARE.
1. La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non fa
cessare
il rapporto di lavoro che resta in tal caso sospeso salvo il diritto
alla
decorrenza dell'anzianità.
2. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai
dipendenti
richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto
dalle
leggi in vigore.
3. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere
servizio
entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in
licenza
illimitata in attesa di congedo; in mancanza, sarà considerato
dimissionario
dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
Art. 12. - ANZIANITA'.
1. L'anzianità del dipendente si computa in base agli anni di servizio
con
esclusione dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a
tutti
gli effetti. Le eventuali frazioni di anno saranno computate a mese;
le
frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate per
mese
intero e quelle inferiori saranno trascurate.
2. Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo
il
rapporto di lavoro a
termine,
la decorrenza dell'anzianità
avviene
rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente contratto.
3. Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente dalle
aziende
all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno
soli
effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
i
Art. 13. - DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO.
1) Durata settimanale del lavoro.
1. La durata settimanale del lavoro è di 38 ore.
2. Tale orario sarà ripartito in cinque giorni; eventuali eccezioni per
una
distribuzione su sei giorni saranno contrattate in sede aziendale
per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e/o produttive.
3. Quando l'orario settimanale è ripartito su cinque giorni, il
secondo
giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni
effetto e
potrà cadere in qualsiasi giorno della settimana.
2) Flessibilità dell'orario settimanale.
1. Al fine di far fronte a necessità connesse ad esigenze
organizzative
dell'azienda volte
al soddisfacimento
del mercato o
a
circostanze
particolari, l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale, nei
vari
settori operativi, potrà essere fissato anche in modo non uniforme.
2. Le modalità ed i criteri di utilizzo dell'orario settimanale di lavoro
in
modo flessibile formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e
il
Consiglio
di fabbrica o,
in difetto, FAT-CISL FLAI-CGIL UILIASUlL
provinciali.
Art. 14. - ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO.
1. L'orario giornaliero di lavoro, fissato con i criteri e le modalità
di
cui all'art. 13, viene comunicato dall'azienda con apposito ordine
di
servizio che sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
2. Nei turni continui il personale non
a
quando non sarà stato sostituito.
dovrà abbandonare il
lavoro fino
3. Ai lavoratori che effettuano orario continuato senza possibilità
di
abbandonare il posto di lavoro, è concesso di consumare il pasto sul
posto
stesso, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente. In questo
caso
il tempo per la consumazione del pasto è retribuito.
4. Per i lavoratori che hanno facoltà di allontanarsi dal posto di
lavoro
per fruire della mensa aziendale, la durata dell'intervallo e il
suo
posizionamento nell'arco lavorativo sono concordate in sede aziendale.
Detto
periodo non è considerato lavorativo e non è retribuito. Se detto
intervallo
viene collocato, per ragioni di servizio, al termine della
giornata
lavorativa, il lavoratore è autorizzato a lasciare l'azienda se non
utilizza
il servizio mensa.
5. Sono comunque fatte salve regolamentazioni aziendali o situazioni
di
miglior favore esistenti alla data della stipula del presente contratto.
Art. 15. - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
1. La sospensione dal lavoro del dipendente per riduzione ed interruzione
di
attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di
lavoro,
non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti
del
presente contratto.
2. Al dipendente sospeso dall'ufficio d'igiene per motivi
profilattici,
qualora non usufruisca di altro trattamento previdenziale o
assicurativo,
spetterà, durante il periodo di sospensione, la metà della
retribuzione
globale che gli sarebbe stata corrisposta se avesse lavorato.
Art. 16. - INTERRUZIONI DEL LAVORO E RECUPERI.
1. In caso di interruzioni del lavoro di breve durata a causa di
forza
maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore,
nel
conteggio della retribuzione, non si terrà conto delle interruzioni
stesse
quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella
giornata.
2. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso, i
60
minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga nell'azienda stessa
il
lavoratore, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione
per
tutte le ore di presenza.
3. E ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per
le
cause di cui al 1° comma del presente articolo, purchè esso sia
contenuto
nei limiti di un'ora al giorno e
si effettui entro
i 60
giorni
immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Art. 17. - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI.
1. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione unica
si
articola su nove livelli, in base alle seguenti declaratorie :
che
1° LIVELLO A
Lavoratori che, oltre al possesso di una elevata e specifica
preparazione
tecnico-professionale, svolgono, con responsabilità di coordinamento e
di
controllo, con ampia discrezionalità di poteri, funzioni direttive su
più
unità organizzative
(ufficio,
reparto, sezione o servizio,
comunque
denominati) o su singole unità considerate di primaria importanza
in
relazione alla struttura organizzativa ed alla realizzazione degli
obiettivi
generali prefissati dall'azienda.
1° LIVELLO
Lavoratori che in possesso di una elevata e
specifica
preparazione tecnico-professionale svolgono funzioni direttive su
ramo,
servizio o unità organizzativa,
comunque denominati, della
struttura
aziendale e che abbiano discrezionalità di poteri, con facoltà di
iniziativa
nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti o dal
direttore;
inoltre
lavoratori che svolgono,
con ampi poteri di
iniziativa
e
corrispondente
responsabilità,
mansioni
di
concetto
di
elevata
specializzazione in base a direttive generali loro impartite, ivi
compresi
gli analisti di sistemi per elaborazione elettronica di dati.
2° LIVELLO A
Lavoratori con i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello,
la
cui prestazione abituale si configuri particolarmente differenziata
da
quelle dei loro colleghi a parità di inquadramento perché, in base al
loro
apporto di iniziativa e di conoscenza acquisita in un'esperienza
specifica e
rilevante, sono loro attribuite responsabilità particolari o sono
richieste
prestazioni in parte afferenti a mansioni di livello superiore, fuori
dalle
formali sostituzioni di lavoratori assenti.
2° LIVELLO
Vi appartengono lavoratori amministrativi o tecnici con funzioni di
concetto
e/o con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa
ed
autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali entro
una
limitata discrezionalità di poteri; lavoratori di maturata
esperienza
preposti, con grado di particolare autonomia ed iniziativa alla
conduzione
di sistemi di processo produttivi automatizzati complessi e di
difficoltà
superiori a quelle caratterizzanti l'elaboratore di processo di cui
alla
declaratoria del 3° livello A; programmatori EDP; lavoratori che, in
base a
vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con
conoscenza
delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico e idropneumatico
nonché
di strumenti di misura, circuiti logici, linguaggi di
programmazione,
microprocessori e simili, e con polivalenze di interventi, effettuano
la
revisione completa di impianti e macchinari automatici complessi
aventi
asservimenti a logiche programmate.
3° LIVELLO A
Vi appartengono lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e
le
caratteristiche proprie del 3° livello, svolgono attività complesse
di
carattere tecnico o amministrativo o commerciale per l'esecuzione
delle
quali si richiedono una elevata preparazione professionale ed un
consistente
periodo di pratica lavorativa; tali attività sono svolte in assenza
di
forme di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa
che
esigono facoltà di iniziativa e discrezionalità che presuppongono
la
conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative
alle
stesse applicabili, attività quali ad esempio quelle svolte da
lavoratori
che controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle
proprie
funzioni altri lavoratori; lavoratori che eseguono con elevato grado
di
autonomia e con l'apporto di
particolare competenza tecnicapratica,
interventi a notevole coefficiente di
difficoltà
nella
riparazione,
attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi
ed a
tecnologia avanzata, ed effettuano altresi modifiche strutturali
sugli
stessi; lavoratori che eseguono analisi chimiche e batteriologiche di
tipo
ripetitivo con strumenti semplici e con apparecchiature di facile
taratura
e in base ai risultati effettuano interventi sui settori operativi
per
disporre eventuali correzioni della produzione o altri provvedimenti
in
conformità alle istruzioni di massima ricevute; lavoratori addetti
alla
conduzione dell'elaboratore i quali provvedono a vigilare
sull'esecuzione
delle singole procedure eseguite dall'elaboratore elettronico sulla base
di
programmi procedurali predisposti rispettando la pianificazione del
lavoro
stabilita dal responsabile del centro elettronico; operatori
all'elaboratore
di processo.
3° LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva,
ma
senza poteri di iniziativa, svolgono - negli uffici o reparti - attività
di
carattere tecnico od amministrativo per l'esecuzione delle quali si
richiede
una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio, quali
ad
esempio : lavoratori che coordinano e controllano, nell'ambito delle
proprie
funzioni altri lavoratori di livello inferiore; lavoratori addetti
alla
conduzione di diversi impianti di trattamento (pastorizzazione,
scrematura,
omogeneizzazione, uperizzazione o analoghi) che compiono le
operazioni
necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione con
capacità
di rimuovere eventuali irregolarità nel funzionamento degli impianti
stessi
e che procedono alle operazioni di disinfezione e pulizia di tali
impianti;
lavoratori specializzati che - in condizione di autonomia
operativa svolgono attività di manutenzione per l'esecuzione delle quali
occorrono
conoscenze ed esperienza tecnico-professionali inerenti la tecnologia
del
processo produttivo; lavoratori che eseguono - in condizioni di
autonomia
operativa - analisi ripetitive con apparecchiature di facile taratura
al
fine di rilevare le caratteristiche degli elementi analizzati e
provvedono
alle relative annotazioni
e/o segnalazioni;
lavoratori addetti
alla
promozione delle vendite, alla acquisizione di nuovi clienti in una
zona
predeterminata, in condizioni di autonomia esecutiva, anche per
quanto
riguarda le condizioni di vendita, nell'ambito delle indicazioni
fissate
dall'azienda, che provvedono direttamente al carico ed alla consegna
dei
prodotti, alla guida di automezzi nonché all'esecuzione delle
attività
connesse stabilite dalle procedure aziendali; addetti alla registrazione
per
immissione dati nei sistemi di elaborazione.
4°
LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici e nei reparti
attività
esecutive di natura tecnica od amministrativa per l'esecuzione delle
quali
si richiede preparazione e pratica di ufficio o corrispondente
esperienza
di lavoro; lavoratori specializzati che svolgono attività tecnica
pratiche
nelle operazioni di conduzione degli impianti semplici di trattamento o
alle
macchine di confezionamento secondo le prescrizioni di esercizio;
lavoratori
addetti alla movimentazione interna di prodotti che provvedono alla
guida
di mezzi meccanici ed alla loro ordinaria manutenzione; lavoratori
che
eseguono analisi ripetitive con strumenti semplici in ausilio ad
analista
di livello superiore; lavoratori che alla guida di appositi automezzi
sono
addetti alla consegna dei prodotti ad
una clientela
predeterminata,
eseguendo attività promozionali decise dall'azienda ed assolvendo a tutte
le
operazioni connesse che vengono fissate con procedure aziendali, quali
ad
esempio : carico e scarico prodotti, relative registrazioni su
appositi
moduli, consegna e ritiro di documenti di accompagnamento e/o
prenotazione,
ecc.
5°
LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici o nei reparti
attività
di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite e con
carattere
ripetitivo; lavoratori che, nei reparti di produzione o di
distribuzione,
conducono macchine semplici per la lavorazione, per il
confezionamento o
carrelli per il trasporto di merci e prodotti; lavoratori che
svolgono
attività produttive semplici, nonchè gli aiutanti dei livelli
superiori;
lavoratori che per effetto della norma contrattuale relativa alla
mobilità
professionale passano dal 6° al 5° livello.
6° LIVELLO
Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività inerenti al
processo
produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze
professionali,
ma è sufficiente un periodo di pratica; lavoratori non addetti al
processo
produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non
occorrono
conoscenze professionali.
2. L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli, sulla base
delle
declaratorie di cui al presente articolo e in relazione alle
mansioni
svolte, verrà esaminato tra la Direzione aziendale e il Consiglio
di
fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
3. Qualora il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a categorie
diverse
viene riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione
superiore,
semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta
con
continuità.
4. Le Parti convengono che i lavoratori debbano essere inquadrati
solamente
secondo i livelli del presente articolo.
5. I lavoratori eventualmente ancora inquadrati nella categoria 2°
livello
super o extra, saranno classificati nel 2° livello A. Eventuali
differenze
retributive saranno mantenute
«ad personam» e faranno
parte
della
retribuzione individuale.
6. Con la classificazione unica dei lavoratori viene superata la
triplice
nozione di impiegato, intermedio e operaio. Tale distinzione mantiene
però
la sua validità per quanto riguarda le normative esistenti per gli
aspetti
contributivi, fiscali, mutualistici, previdenziali e simili, nonché ai
fini
contrattuali per l'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio
1982.
Art. 18. - QUADRI.
1. La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici
che
amministrativi che, alle dipendenze immediate e dirette del
dirigente,
collaborano allo sviluppo e alla attuazione degli obiettivi aziendali,
sono
preposti a funzioni di carattere direttivo e sono titolari delle
posizioni
organizzative di maggior rilievo per il più elevato contenuto
professionale
delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono
fortemente
presenti
facoltà
di rappresentanza,
funzioni di
sovraintendenza
e
coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di
risorse
ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati
delle
mansioni
svolte.
2. I quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di
raccordo
tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
3. All'interno dei criteri generali
risultare
rilevanti le seguenti funzioni:
sopra
indicati
debbono
- traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini
dello
sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda con
responsabilità
diretta su obiettivi
economici e sui
relativi risultati;
- coordinamento e sovraintendenza di altri lavoratori;
- particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono
un'alta
specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche
ed
esperienze pratiche acquisite, nonché responsabilità di tipo
progettuale o
di ricerca.
4. Nei confronti dei quadri
più
verranno
ulteriormente sviluppate
sempre
idonee azioni formative a carattere sistematico e ricorrente,
di
iniziare un processo di sviluppo della decisionalità del
mirando
all'individuazione di potenzialità di crescita professionale.
allo scopo
ruolo
5. Gli interventi formativi dovranno inoltre avviare e indirizzare
« trend » di cambiamento da cultura di ruolo al compito, alla
cultura
all'obiettivo,
specie per gli aspetti della
gestione delle
risorse
professionali affidate.
un
6. Svolgendo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
e
dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, i quadri saranno
informati
delle variazioni che si intendono apportare alle strutture aziendali e
al
rapporto funzionale tra esse mediante riunioni collegiali fra
tutti i
responsabili delle strutture direttamente o indirettamente interessate.
7. I quadri verranno sempre più coinvolti nei processi
preparatori
all'assunzione di decisioni da parte dell'azienda e saranno destinatari
di
selezionati flussi di informazione riguardanti sia l'area di attività
nella
quale sono inseriti sia i più generali problemi di gestione,
sia i
principali programmi e realizzazioni dell'azienda.
8. Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro contrattuale, i
quadri
non sono assoggettati all'applicazione di rigide normative
sull'orario e
alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario previste dal
vigente
C.C.N.L.
9. Ai quadri è riconosciuta, una indennità quadro in cifra graduabile da
un
minimo del 15% ad un massimo del 40% della retribuzione base del livello
di
appartenenza in base al grado di responsabilità e di
professionalità
richiesto.
10. Vengono assorbite, sino a concorrenza, nella indennità
predetta,
eventuali emolumenti riconosciuti in sede aziendale a qualsiasi titolo,
in
relazione al ruolo di quadro, nonché indennità di funzione,
merito, o
ad personam. Tale assorbimento opera anche per le indennità
allo
stesso titolo nella qualifica di 1/A.
o di
percepite
Eventuali quote eccedenti sono mantenute ad personam.
11. Tale indennità viene
della
retribuzione globale.
erogata
per
14
mensilità,
e
fa
parte
12. Per la copertura delle posizioni di quadro vacanti o di
nuova
istituzione, non si applica l'art. 23 del presente CCNL. L'Azienda
esaminerà
con il Consiglio di fabbrica i criteri che saranno seguiti nell'operare
la
scelta.
13. L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata dalle
aziende
a FAT-CISL, FLAI-CGIL¨ UILIAS-UIL nazionali e locali nonché ai
lavoratori
interessati,
unitamente all'indicazione della funzione attribuita.
La
comunicazione dell'avvenuta attribuzione verrà affissa agli albi
aziendali.
14. Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad
accedere
alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in
azienda,
nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa
autorizzazione
aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
15. Ai quadri si applicano le normative del CCNL per i dipendenti da
aziende
municipalizzate centrali del latte per quanto non previsto dal
presente
articolo.
16. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13
maggio
1985, n. 190, l'assegnazione temporanea a mansioni relative alla
qualifica
di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente
con
diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore
a 6
mesi continuativi.
17. Trascorso tale
diventa
definitiva.
periodo
la
predetta
assegnazione
temporanea
18. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni relative alla
posizione
di quadro, agli interessati sarà corrisposto il trattamento di cui
all'art.
22, 3° comma del presente CCNL.
Art. 19. - VIAGGIATORE-PIAZZISTA.
1. Le Parti concordano nel riconoscere l'opportunità di introdurre nelle
strutture commerciali delle aziende nuove figure professionali,
analoghe a
quelle operanti nelle aziende concorrenti.
2. Il viaggiatore-piazzista viene assunto stabilmente con l'incarico
di
viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della
stessa,
acquisendo ordini per il collocamento dei prodotti, provvedendo
inoltre
direttamente al carico e alla consegna degli stessi, alla guida
di
automezzi, nonché ad attività di promozione vendite e assistenza del
cliente
e a tutte le operazioni accessorie alla vendita, in qualità di addetto
unico
alla copertura della zona assegnata.
3. Il rapporto di lavoro col viaggiatore-piazzista è disciplinato
dal
sottoriportato Accordo che costituisce parte integrante del contratto.
NOTA A VERBALE
Le aziende, prima di procedere alla assunzione di lavoratori per la
figura
di viaggiatore-piazzista, prenderanno in considerazione, previo
accertamento
e valutazione del possesso dei requisiti necessari, le eventuali
richieste
di lavoratori dipendenti che intendono passare dallo stato giuridico
in
godimento a quello del viaggiatore-piazzista.
ACCORDO PER I VIAGGIATORI-PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
MUNICIPALIZZATE
CENTRALI DEL LATTE
Le Parti, premesso che:
- hanno
convenuto
di
redigere
un
apposito
accordo
per
i
viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali
del
latte;
- e rilevata la peculiarità del rapporto di lavoro con gli
stessi;
convengono che, nelle aziende in cui si istituiscono posizioni di lavoro
per
viaggiatori-piazzisti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, il rapporto
di
lavoro è regolamentato dagli istituti sottoelencati come segue:
1. APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.
1. Ai viaggiatori-piazzisti si applicano i seguenti
parte
comune del contralto (in quanto applicabili):
articoli della
Parte prima:
A) Premessa politica.
B) Accordo sulle relazioni industriali.
Parte seconda:
Art. 2 - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 6 - Assunzione del personale.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Assunzione a termine.
Art. 11 - Servizio militare.
Art. 12 - Anzianità.
Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 37 - Giorni festivi e riposo settimanale (commi 1, 4, 7, 8).
Art. 38 - Lavoro festivo, 1° paragrafo.
Art. 40 - Provvidenze varie.
Art. 41 - Indennità varie: lettere a), b), c), d).
Art. 42 - Assenze e permessi.
Art. 43 - Aspettativa.
Art. 45 - Ferie.
Art. 46 - Licenza matrimoniale.
Art. 49 - Assistenza e trattamento di malattia.
Art. 50 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
Art. 51 - Tutela della maternità.
Art. 52 - Norme di disciplina aziendale.
Art. 53 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 55 - Preavviso.
Art. 56 - Estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 57 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto di lavoro, 1° e 5° comma.
Art. 59 - Certificato di lavoro.
Art. 60 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 61 - Prerogative sindacali.
Art. 62 - Regolamento delle vertenze individuali.
Art. 63 - Relazioni sindacali.
Appendice n. 1.
2. ASSUNZIONE.
1. Le aziende dovranno precisare
nella lettera di
assunzione
dei
viaggiatori-piazzisti anche l'ampiezza del mandato conferito, della zona
e/o
della tipologia della clientela inizialmente attribuite.
2. Il viaggiatore-piazzista non può trattare articoli per conto di
altre
ditte ed è esclusivista per la zona assegnata nei termini specificati con
la
lettera di conferimento dell'incarico.
3. Le Parti convengono che la richiesta di avviamento al lavoro
del
viaggiatore-piazzista sia nominativa ai sensi dell'art. 33, comma 7°
della
legge n. 300/1970.
3. CLASSIFICAZIONE.
1. I viaggiatori-piazzisti sono inquadrati come segue:
a) Nel 2° livello, di cui all'art. 17 C.C.N.L: il lavoratore,
comunque
denominato nella struttura organizzativa aziendale che, possedendo
tutti i
requisiti fissati nella declaratoria contrattuale prevista per i
dipendenti
di 2° livello, ha il compito di effettuare visite ai concessionari,
agenti
commerciali ed altre figure di vendita indiretta nonché ai loro punti
di
vendita, al fine di raccogliere contratti di vendita e fornire
assistenza
tecnico-commerciale per l'attuazione di programmi aziendali di
sviluppo
delle
vendite,
nonché di svolgere attività complementari,
compresa
l'esazione.
b) Nel 3° livello di cui all'art. 17 C.C.N.L.: il lavoratore
assunto
stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la
clientela
diretta e la ricerca della stessa, acquisendo ordini per il collocamento
dei
prodotti, provvedendo inoltre direttamente al carico e alla consegna
degli
stessi, alla guida di automezzi, nonché ad attività di promozione
vendite e
assistenza del cliente e a tutte le operazioni accessorie alla
vendita
(quali ad esempio: propaganda sui punto vendita e riscossione), in
qualità
di addetto unico in relazione all'incarico conferito.
2. Al viaggiatore-piazzista, comunque inquadrato, possono essere
affidati
(per periodi temporanei) compiti diversi ma complementari alla
attività
diretta di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti
non
comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative
individuali e
dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della
distribuzione,
sentito il Consiglio di fabbrica.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti
complementari
all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non
dovrà
modificare
il profilo
professionale
del viaggiatore-piazzista
sopra
indicato.
4. SVILUPPO PROFESSIONALE.
1. Le Parti riconoscono il comune interesse
delle
capacità professionali dei lavoratori.
alla
valorizzazione
2. Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta
comune
finalità,
ove se ne
presentino
le
condizioni
di
realizzabilità,
promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far
acquisire
al
viaggiatore-piazzista le conoscenze
professionali necessarie
allo
svolgimento dei compiti complementari all'attività di vendita quali
la
promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita.
5. RETRIBUZIONE.
a) La retribuzione mensile fissa del viaggiatore-piazzista è costituita
dai
seguenti elementi :
- retribuzione base contrattuale del livello corrispondente;
- indennità di contingenza in conformità alle norme di legge;
- aumenti periodici di anzianità corrisposti con le modalità e le misure
di
cui all'art. 30 del C.C.N.L.;
- Elemento aggiuntivo della retribuzione.
La misura di detto Elemento è fissata come segue :
- viaggiatore-piazzista di 2° livello = L. 300.000;
- viaggiatore-piazzista di 3° livello = L. 250.000.
b) In aggiunta alla retribuzione fissa ai viaggiatori-piazzisti spetta
una
retribuzione variabile costituita da provvigioni, eventuali incentivi
e/o
premi la cui misura viene fissata aziendalmente in relazione agli
obiettivi
commerciali aziendali da conseguire oltre i normali standards
distributivi
in essere.
Gli elementi di cui alla
lettera
costituiscono l'unico ed
ai
viaggiatori-piazzisti.
precedente
esclusivo
lettera a)
trattamento
e alla
presente
economico
spettante
c) Per retribuzione globale
mensile s'intende la
sommatoria
della
retribuzione fissa mensile e del valore medio mensile delle
provvigioni
percepite nell'anno solare precedente.
Non fanno parte della retribuzione
premi o
incentivi occasionali.
globale mensile gli
eventuali
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la
media
delle provvigioni è computata con riferimento al periodo di
servizio
prestato.
d) La retribuzione individuale mensile è costituita dalla retribuzione
base,
dall'indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità.
e) 13ª e 14ª mensilità.
La 13ª e 14ª mensilità sono corrisposte con le modalità e le scadenze
degli
artt. 33 e 34 del C.C.N.L. facendo riferimento alla specifica
retribuzione
globale prevista per i viaggiatori-piazzisti.
f) Ferie.
Le giornate di ferie vengono compensate con la specifica
retribuzione
globale prevista per i viaggiatori-piazzisti, ferma restando la
disciplina
normativa prevista dal C.C.N.L.
g) Malattia.
Le assenze per malattia ed infortunio vengono compensate con la
specifica
retribuzione mensile fissa prevista per i viaggiatori-piazzisti
ferma
restando la disciplina normativa prevista dal C.C.N.L.
h) Assenze.
Tutti gli altri tipi di assenze o permessi sono compensati
recuperati
facendo riferimento alla retribuzione mensile fissa.
o
i) Retribuzione giornaliera.
Viene determinata dividendo per 26
varie
accezioni.
la retribuzione mensile
nelle sue
6. PROVVIGIONI.
1. Le provvigioni saranno corrisposte solo sugli affari conclusi con
clienti
per
i
quali sia intervenuta
la preventiva accettazione
da
parte
dell'azienda.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo,
le
provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate il mese
successivo a
quello di emissione della fattura.
7. PASSAGGIO ALLO STATO GIURIDICO DI VIAGGIATORI-PIAZZISTI.
Ove l'azienda decida di organizzare il servizio commerciale anche
mediante
la figura del viaggiatore-piazzista, al lavoratore dipendente
interessato
che viene assegnato al nuovo stato giuridico in base alla nota a
verbale
dell'art. 19 dell'accordo 15 dicembre 1990, è riconosciuto, dalla data
di
nomina, il trattamento economico e normativo previsto dal presente
accordo
senza interruzione del rapporto di lavoro.
8. PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE E ANNUALE.
1. Ferma restando la norma prevista dall'art. 1, R.D.L. 15 marzo 1923,
n.
682, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la
prestazione
lavorativa del singolo viaggiatore-piazzista si svolgerà su cinque
giornate
alla settimana, ovvero su quattro giornate intere e due mezze
giornate
ovvero, previa intesa aziendale, su sei giornate di prestazione
continuativa
lavorativa, determinando le condizioni relative, la determinazione
dei
riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede
aziendale
tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
2. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o
connesse
al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o
delle
due mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in
cui
saranno cessate le anzidette esigenze.
3. Resta inteso tra le Parti che della diversa distribuzione delle
presenze
in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato
della
normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono
essere
tra loro equivalenti.
4. Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi precedenti,
il
numero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua è
ridotto
di tre giornate pari alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977,
n.
54, il cui godimento avverrà tenendo conto delle esigenze
aziendali
(stagionalità, ecc.) nonché delle situazioni locali di fatto
(chiusure
settimanali degli esercizi, ecc.).
5. La riduzione avverrà in correlazione
maturando anche per le assenze per le
della
retribuzione a carico dell'azienda, nonché
per
maternità; essa maturerà per dodicesimi
e
all'effettiva
quali
corre
prestazione,
l'obbligo
per l'assenza
obbligatoria
anche
nei
casi
di
inizio
cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si
mese
intero la frazione superiore ai quindici giorni.
considera come
6. La riduzione di cui ai commi precedenti non è cumulabile con
quanto
eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi,
ferie,
ecc.).
CHIARIMENTO A VERBALE
Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale
prestazione
lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui
al
primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o
totale
non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
9. POSTO DI LAVORO.
1. Si confermano le norme contenute negli
gli
infortuni sul lavoro e tubercolosi » e «
dei
conducenti » del C.C.N.L.
articoli
doveri
e
riguardanti
«
responsabilità
2. I lavoratori già dipendenti dell'azienda che perdono l'idoneità
a
svolgere le mansioni di viaggiatore-piazzista dopo aver optato per
questo
stato giuridico, saranno mantenuti in servizio ed adibiti a
mansioni
compatibili con le limitate capacità lavorative tenendo anche conto
delle
attitudini degli interessati.
3. Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova
assunzione
comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui
comma
precedente.
al
10. NORME DI COMPORTAMENTO.
1. Il viaggiatore-piazzista deve tenere un contegno rispondente ai
doveri
inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
a) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto,
le
nonché
istruzioni impartite dai superiori;
b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non
trarre
profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi
della
produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale,
neppure
dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante
il
servizio;
c) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
2. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il
viaggiatorepiazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno
essere
stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano
modificazioni
o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore-piazzista dal
presente
contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore
di
lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza
del
viaggiatore-piazzista.
3. In relazione a quanto segnatamente previsto al punto a) del
presente
articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore efficienza
della
distribuzione,
confermano
l'opportunità
di
comunicare
al
viaggiatore-piazzista fatti che incidono sulla sua attività di
vendita
(quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli,
ecc.).
11. PREVIDENZA INTEGRATIVA.
Qualora il trattamento previdenziale del viaggiatore-piazzista
risultasse
non equivalente a quello corrispondente agli altri lavoratori
inquadrati
nello stesso livello per mansioni similari, sarà garantita,
sede
aziendale, una forma assicurativa integrativa per parificare il
trattamento
complessivo.
12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
in
Per retribuzione annua di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 29
maggio
1982, n. 297, si intende la retribuzione globale di cui allo art. 5
del
presente accordo.
13. DECORRENZA.
Il presente Accordo entra in vigore
sua
normale scadenza il 31 dicembre 1993.
col 1°
gennaio 1990
e
avrà
la
Art. 20. - MOBILITA' PROFESSIONALE.
1. Le Parti stipulanti intendono promuovere lo sviluppo e la
valorizzazione
delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto
richiesto
dalle attività aziendali e nel
comune interesse
di un
equilibrato
evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e
delle
capacità professionali stesse.
2. Per il conseguimento di questo obiettivo verranno esaminate
la
Direzione ed il Consiglio di fabbrica o
l'esecutivo
dello
stesso,
compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche
opportune
iniziative quali : corsi di addestramento e di formazione
professionale;
ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
rotazione su
diverse
posizioni di lavoro, realizzandole attraverso fasi sperimentali
reversibili,
anche con fasi di lavoro
di gruppo compatibili
con le
situazioni
tecnico-organizzative in essere nel processo produttivo e con le
relative
esigenze di produttività.
tra
3. I lavoratori addetti al ciclo produttivo e quelli addetti alle
operazioni
di carico e scarico inquadrati nel 6° livello passeranno al 5° livello
dopo
sei mesi di appartenenza al 6°.
4. I passaggi di cui al precedente comma non
un
cambiamento di mansione.
comportano necessariamente
5. I lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle indicate al 3°
comma e
che svolgono attività manuali semplici passeranno al 5° livello dopo
dodici
mesi di appartenenza al 6° livello sempreché in possesso della idoneità
per
le mansioni corrispondenti al 5° livello medesimo.
Art. 21. - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
1. In relazione ai problemi che insorgono per la mobilità professionale
di
cui all'art. 20 ed al fine di assicurare il costante adeguamento
delle
capacità professionali dei dipendenti delle aziende alle esigenze
di
efficienza delle
stesse,
le Parti stipulanti
intendono attuare
la
formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei lavoratori mediante
corsi
organizzati direttamente dalle aziende o da altre organizzazioni
anche
private che possano provvedere alle attività di formazione.
2. A tal fine tra le Direzioni aziendali e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILIASUIL
territoriali saranno concordate le necessità formative ed i
relativi
progetti di formazione professionale, tenendo conto anche delle
innovazioni
tecnologiche e produttive,
della sperimentazione di
nuove forme
di
organizzazione del lavoro e delle esigenze di mobilità professionale
dei
lavoratori.
3. I requisiti e le modalità per la frequenza ai predetti corsi
saranno
determinati di volta in volta tra l'azienda e il Consiglio di
fabbrica o
l'esecutivo dello stesso sulla base delle specifiche necessità
insorte a
seguito di ogni singolo provvedimento assunto in materia di mobilità
del
personale, di nuova organizzazione del lavoro, ritenuto opportuno per
il
miglioramento della gestione aziendale.
4. I corsi di qualificazione
le
seguenti fasi :
professionale potranno
svolgersi secondo
a) insegnamento teorico su argomenti tecnici od amministrativi;
b) addestramento pratico-applicativo sulla base delle cognizioni
acquisite
nella fase precedente;
c) tirocinio sul lavoro specifico in
al
relativo servizio.
sostituzione di personale
addetto
5. Il dipendente verrà ammesso alla fase finale se avrà dimostrato di
avere
bene appreso il lavoro nella due fasi precedenti.
6. La durata della terza fase non potrà comunque superare i 60 giorni ed
il
lavoratore che svolge in tale periodo il tirocinio in mansioni
superiori a
quelle del livello di appartenenza, avrà diritto alla differenza
di
trattamento economico, come previsto dall'art. 22.
7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi
professionali
acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio per la
del
personale di cui all'art. 23 dei presente contratto.
scelta
Art. 22. - MUTAMENTO DI MANSIONI E DI LIVELLO.
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato
assunto
o a quelle corrispondenti al livello
superiore
che
abbia
successivamente acquisito,
ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. In relazione alle esigenze aziendali e previo confronto con il
Consiglio
di fabbrica o l'esecutivo stesso, il lavoratore nei limiti delle
sue
attitudini e capacità, potrà essere assegnato temporaneamente ad
altre
mansioni purché ciò non comporti alcuna diminuzione della retribuzione,
né
mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'azienda.
3. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato,
sia
chiamato a compiere temporaneamente
le mansioni precise
di
livello
superiore, ha diritto al trattamento connesso a tale livello. Trascorso
un
periodo di tre mesi, l'assegnazione a questo livello diviene
definitiva,
salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente
con
diritto alla conservazione del posto. In tal caso il lavoratore
verrà
definitivamente assegnato al livello superiore non appena sarà decaduto
il
diritto dell'assente alla conservazione del posto, fermo restando
quanto
previsto
per gli aumenti periodici di anzianità dal penultimo
comma
dell'art. 30.
4. Nel caso di passaggio al livello superiore, gli eventuali assegni
di
merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra
le
retribuzioni base del precedente e del nuovo livello.
5. Ove esistano istituti economici fissati in azienda senza una
specifica
ragione collegata al tipo di prestazione richiesta, e difformi da
quelli
rinviati dal C.C.N.L. alla sede aziendale. nel caso di passaggio al
livello
superiore si procederà al loro assorbimento sino a concorrenza del
valore
pari alla differenza tra la retribuzione base del livello di
provenienza e
quella del nuovo livello, conservando « ad personam » le eventuali
quote
residue in cifra.
6. L'azienda dovrà comunicare
livello
superiore mediante lettera.
al
lavoratore
7. Il lavoratore non può essere trasferito
ad
un'altra,
se non
per comprovate ragioni
e
produttive.
da
il
passaggio
una unità
tecniche,
al
produttiva
organizzative
8. Per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale e
indifferibili o
per comprovate esigenze operative di tipo stagionale dovute a
temporanea
insufficienza di organici, l'azienda può ricorrere alla mobilità
interna,
cercando di realizzarla preferibilmente con il personale della stessa
unità
organizzativa.
9. Le Parti si danno atto che tale forma di mobilità interna, per il
suo
carattere di fenomeno episodico non continuativo, non contrasta con
gli
obblighi dettati dalla norma del presente articolo.
Art. 23. - SCELTA DEL PERSONALE INTERNO.
1. L'azienda, prima di procedere ad assunzioni per coprire nuovi
di
lavoro o di altri resisi vacanti, darà la preferenza, a parità di
requisiti,
ai lavoratori in servizio. L'azienda determinerà, d'intesa con il
Consiglio
di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, in relazione ai posti da
ricoprire,
gli eventuali titoli di studio e/o l'equivalente esperienza
lavorativa
necessari quali requisiti di ammissibilità.
posti
2. L'assegnazione verrà fatta, in prima istanza scegliendo i lavoratori
che
si rendono disponibili per la soppressione dei posti di lavoro oppure
che
abbiano maturato una legittima aspettativa di occupare il posto vacante
per
avere ripetutamente sostituito, a seguito di formale incarico, il
titolare
del posto medesimo.
3. Per gli altri casi la scelta del personale per la
posti
vacanti avviene secondo la seguente procedura:
copertura
dei
a) la Direzione dà comunicazione dei posti vacanti con l'indicazione
dei
requisiti necessari per occupare i predetti posti;
b) la Direzione, d'intesa con il Consiglio di Fabbrica, predetermina
le
forme di selezione che Potranno essere per prove, titoli o per forme
miste,
nonché i criteri di scelta;
c) in base alle domande pervenute, procede alla valutazione dei
candidati e
assegna i posti, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Art. 24. - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI.
1. Al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso è riconosciuta
la
facoltà di accertamento, di analisi e di controllo delle
condizioni
ambientali di lavoro e delle sostanze impiegate nei processi produttivi
ai
fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
2. A tal fine il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso si
avvarrà
della competenza del Servizio di medicina per l'ambiente di lavoro.
3. In caso contrario potrà avvalersi, previa scelta concordata con
la
Direzione aziendale, di esperti e tecnici scelti nell'ambito dei
seguenti
Enti: Istituti universitari, Ente nazionale prevenzione infortuni,
Istituto
nazionale
assicurazioni
contro
infortuni
sul
lavoro,
servizi
igienico-sanitari degli Enti locali, Istituto superiore di sanità,
Consiglio
nazionale delle ricerche, altri Enti specializzati di diritto pubblico.
4. In caso di mancato accordo con la Direzione dell'azienda sulla scelta
di
cui al comma precedente, il Consiglio di fabbrica procederà
autonomamente.
5. Gli esperti e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto
sulle
tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
6. Il costo degli accertamenti condotti secondo la
sopra
sarà sostenuto dall'azienda.
procedura di
cui
7. Le Parti convengono di esaminare gli aspetti economici connessi
agli
accertamenti predetti qualora dovessero risultare eccessivamente onerosi.
8. I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati
apposito
registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda
tenuto a
disposizione del Consiglio di fabbrica.
in
e
9. La competenza per la contrattazione delle materie e la definizione
degli
strumenti (registri dei dati biostatistici e libretti individuali) per
la
tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, è demandata
al
Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
10.
L'azienda provvederà a sottoporre a visita medica di
controllo
preventivo,
secondo
scadenze
programmate
da
apposite
indicazioni
medico-sanitarie, il personale addetto all'utilizzo di terminali dei
sistemi
di elaborazione dati.
Art. 25. - LIVELLI DI OCCUPAZIONE.
1. Nell'assolvere i loro compiti istituzionali, le Aziende si
impegnano a
tener conto
altresì
delle
variabili
sociali
interne
ed
esterne,
salvaguardando e promuovendo i livelli occupazionali.
2. A questo fine, annualmente, le Aziende procederanno con FATCISL,
FLAI-CGIL, UILIAS-UIL aziendali ad una verifica degli organici sia
in
termini quantitativi che di adeguatezza delle tipologie professionali
alle
attività aziendali.
Sarà contestualmente esaminato
l'andamento
delle
prestazioni straordinarie, al fine di rilevare eventuali patologie
collegate
a carenze strutturali di organico.
3. Poiché tali aspetti sono connessi all'organizzazione aziendale,
eventuali
soluzioni saranno individuate dalle Parti in sede di Comitato Bilaterale.
4. Qualora l'Azienda intenda introdurre nuove tecnologie
informatiche e
sistemi
automatici di produzione o
comunque influenti,
in
maniera
significativa,
sugli
organici,
la qualificazione del personale,
le
riconversioni
professionali
con
eventuali
conseguenze
sui
livelli
occupazionali e condizioni ambientali,
la Direzione fornirà
adeguate
informazioni al Comitato bilaterale già durante la fase di
programmazione,
al fine di meglio valutarne i risultati dell'innovazione stessa.
5. Al fine comunque di realizzare una utilizzazione ottimale delle
risorse
umane, e di agevolare l'organizzazione operativa del lavoro, le
Aziende
potranno ricorrere anche a forme di esodo incentivato, sulla base
di
progetti concordati con le FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL aziendali.
6. In questi casi, qualora il lavoratore e l'Azienda convengano di
risolvere
contestualmente il rapporto di lavoro, verrà erogata un'indennità,
in
aggiunta al TFR, sino a 18 mensilità della retribuzione globale mensile
in
atto all'ultimo giorno di servizio.
Art. 26. - LAVORI IN APPALTO.
1. Sono
alle
attività
stessa,
nonché a
delle
attività
normali
turni di
esclusi dagli appalti i lavori
di
lavorazione e/o
quelle di manutenzione
svolti
trasformazione
in
azienda pertinenti
proprie
ordinaria continuativa,
che necessariamente debbano essere svolte
dell'azienda
ad eccezione
al di fuori
dei
esaminate per i lavoratori
già
lavoro.
2. Opportune disposizioni saranno
facenti
parte dell'azienda appaltatrice.
3. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici
il
rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui
appartengono
le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali
ed
antinfortunistiche.
4. I lavoratori dell'azienda appaltatrice operanti nell'azienda
appaltante
possono fruire dei servizi di mensa di quest'ultima previe opportune
intese
tra le due aziende.
Art. 27. - RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI.
1. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
2. Con l'espressione « retribuzione base » si intendono i valori
minimi
determinati per i vari livelli di classificazione dei lavoratori,
e
riportati nell'art. 28.
3. Con l'espressione « retribuzione individuale » si intende la
retribuzione
base maggiorata del valore dell'indennità di contingenza maturata a
partire
dal 1° febbraio 1977, degli aumenti periodici di anzianità, nonché
degli
eventuali assegni « ad personam » o di merito esistenti o che
potranno
essere riconosciuti dall'azienda.
4. Con l'espressione « retribuzione globale » si intende la somma
della
retribuzione individuale e degli altri compensi contrattuali che ne
fanno
parte per esplicito riconoscimento dei contraenti.
Art. 28. - RETRIBUZIONE BASE MENSILE.
1. Per ogni livello di classificazione dei lavoratori, sono fissate
le
seguenti retribuzioni base mensili alle date indicate nell'allegata
tabella.
2. I predetti valori sono comprensivi di tutti i punti
di
contingenza maturati sino al 31 gennaio 1977.
della
indennità
3. L'indennità di contingenza per ogni punto di variazione del costo
della
vita, viene corrisposta nei valori calcolati ai sensi dell'art. 16
del
D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1986
n.
38, prorogati dall'Accordo Interconfederale CISPEL - C.G.I.L. C.I.S.L. e
U.I.L. 22 maggio 1990.
Livelli
1A
1
2A
2
3A
3
4
5
6
R.B.M.
31.12.89
1.086.800
961.400
0
815.100
710.600
627.000
564.300
509.960
418.000
1.1.1990
Aumento
R.B.M.
Contratt.
Par.
1.1.1991
Aumenti
Parametri
R.B.M.
115.094
101.814
0
86.321
75.254
66.400
59.760
54.005
44.267
285
255
230
215
190
170
147
130
100
115.567
115.567
0
92.453
92.453
92.450
55.472
45.442
0
1.317.461
1.178.781
1.063.214
993.874
878.307
785.850
679.532
600.947
462.267
1.201.894
1.063.214
0
901.421
785.854
693.400
624.060
563.965
462.267
segue
Livelli
1.1.1992
Aumento
R.B.M.
Contratt.
1.1.1993
Aumento
R.B.M.
Contratt.
Aumenti
1A
433.765
1
399.106
2A
163.908
2
331.993
3A
303.110
3
280.000
100.588
1.418.049
102.516
1.520.565
90.000
1.268.781
91.725
1.360.506
81.176
1.144.390
82.732
1.227.122
75.882
1.069.756
77.337
1.147.093
67.059
945.366
68.344
1.013.710
60.000
845.850
61.150
907.000
Totale
4
219.991
5
192.091
6
115.532
51.882
731.414
52.877
784.291
45.882
646.829
46.762
693.591
35.294
497.561
35.971
533.532
NOTA A VERBALE
In
sede di collazionamento le Parti concordano quanto segue:
1) Preso atto che i lavoratori inquadrati al 6° livello, con l'operazione
di
riparametrazione alla data dell'1..1.1991 non usufruirebbero di
alcun
aumento retributivo, viene anticipata, a decorrere dalla stessa data,
parte
degli aumenti contrattuali previsti alle successive scadenze
mediante
l'erogazione di un superminimo collettivo di L. 20.000. Tale
superminimo
viene assorbito nella misura di L. 10.000 alla data dell'1.1.1992 e di
altre
L. 10.000 alla data dell'1.1.1993, dagli aumenti contrattuali.
2) Per i lavoratori che sono promossi al 2° livello A in virtù
della
declaratoria contrattuale, la retribuzione base, al netto degli
aumenti
retributivi, da prendere a riferimento per l'applicazione degli
istituti
atipici (sorti aziendalmente o applicati estensivamente rispetto a
quelli
nazionali), potrà essere ricavata sommando alla retribuzione base del
1°
livello la retribuzione base del 2° livello e dividendo per due il
totale
ottenuto.
Art. 29. - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA.
1. La retribuzione oraria, nei vari aspetti come definiti all'art.
si
ottiene dividendo la retribuzione mensile per 165.
2. La retribuzione giornaliera si ottiene per tutti
dividendo
per 26 la retribuzione mensile.
i lavoratori
Art. 30. - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'.
1. I lavoratori
servizio
hanno
diritto
ad
aumenti
per
anzianità
di
27,
effettivamente prestato, da calcolarsi sulla retribuzione base del
livello
di appartenenza esistente al momento della maturazione di ogni
singolo
aumento.
2. Tali aumenti sono corrisposti nella misura del 5% per ogni biennio,
sino
al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- 25% della retribuzione base del livello di appartenenza, per i
lavoratori
assunti dopo il 1° luglio 1980;
- 60% della retribuzione base del livello di appartenenza, per i
lavoratori
in servizio al 30 giugno 1980.
3. Gli aumenti sono corrisposti a partire dal
al
compimento del biennio di anzianità.
1°
gennaio
successivo
4. Al variare della retribuzione base, escluso il caso di passaggio
di
livello, la percentuale di anzianità - da intendersi come rapporto tra
la
cifra acquisita per aumenti periodici e la retribuzione base nel
valore
precedente la variazione - verrà utilizzata per ricalcolare gli
aumenti
periodici stessi sulla nuova retribuzione base.
5. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità
di
contingenza maturata nell'anno precedente non deve più
effettuato a
partire dal 31 dicembre 1977.
sulla
indennità
essere
6. Gli aumenti periodici di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 1978
in
poi verranno calcolati sulla retribuzione base contrattuale
aumentata
dell'importo convenzionale di L. 50.000 di cui all'accordo
interconfederale
13 luglio 1978. Dalla stessa data la retribuzione base così aumentata
sarà
utilizzata anche per i calcoli previsti nei commi 4 e 8 del
presente
articolo.
7. Il precedente
1°
luglio 1980.
comma non si
applica ai
lavoratori assunti
dopo il
8. All'atto del passaggio di livello il lavoratore conserva, in
valore
assoluto, la quota già conseguita per aumenti periodici di anzianità
prima
del passaggio stesso. Tale valore viene rapportato alla nuova
retribuzione
base per rideterminare la percentuale di anzianità, alla quale si
aggiungono
le percentuali degli aumenti periodici di anzianità che matureranno dopo
il
passaggio di livello e che saranno computate sulla retribuzione base
del
nuovo livello fino a raggiungere le percentuali massime di cui al 2°
comma
del presente articolo.
9. Gli aumenti massimi conseguibili per aumenti periodici (25% o 60%)
non
debbono mai essere superati per anzianità convenzionali a qualunque
titolo
concesse, ad eccezione di quelle eventualmente derivanti
dall'applicazione
della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 31. - PREMIO DI PRODUZIONE.
1. Il premio di produzione viene stabilito
della
retribuzione base di ogni livello.
nella
misura
dell'8%
2. Il valore dei compensi maturati nel corso dell'anno 1990 dai
lavoratori
ai sensi dell'art. 31 del contratto collettivo 20.6.87 eccedenti la
misura
dell'8% delle retribuzioni tabellari al 31.12.1990 viene
consolidato e
mantenuto al personale in servizio a tale data, come elemento distinto
della
retribuzione, da erogarsi in 14 quote mensili, a decorrere dal 1°.1.1994.
3. Ai lavoratori assunti a decorrere dal 1°.1.1991 l'elemento distinto
viene
erogato nel valore minimo del livello di appartenenza che si registra
in
azienda al 1°.1.1991.
4. L'elemento distinto di cui ai due commi precedenti sarà ridiscusso
dalle
Parti in sede nazionale nel secondo trimestre 1993.
5. Sia l'elemento distinto della retribuzione che il premio
produzione
fanno parte della retribuzione globale.
di
NORMA TRANSITORIA
Fino al 31.12.1990 resta in vigore l'art. 31 del CCNL 20 giugno 1987.
NOTA A VERBALE
Nelle Aziende ove il premio di produzione al 31.12.1990 contenga,
nella
parte eccedente la misura dell'8% delle retribuzioni tabellari, quote
di
istituti
aziendali
soppressi
con contrattazione
aziendale e
quivi
trasferiti, le Parti provvederanno alla loro sistemazione senza
oneri
aggiuntivi da parte dell'Azienda.
Art. 32. - PREMIO DI PRODUTTIVITA'.
1. Il Premio di produttività viene concordato in sede aziendale nel
rispetto
dei principi, delle procedure e delle modalità di seguito descritte.
2.
Questo istituto è finalizzato a coinvolgere i collaboratori
per
realizzare obiettivi specifici e/o migliorare la redditività
complessiva
aziendale.
3. Tale forma di partecipazione nella gestione dei problemi aziendali
per
obiettivi o per progetti
di produttività è
importante nel
settore
disciplinato dal presente contratto in quanto :
a) trattasi di azienda pubblica in cui ciascun lavoratore deve sentirsi,
in
una certa misura e per il ruolo ricoperto, coinvolto nella
responsabilità
gestionale;
b) l'attività aziendale viene svolta in concorrenza con imprese private
che
possono avvalersi di strumenti gestionali più agili e competitivi, per
cui
l'apporto costruttivo del personale diventa fondamentale.
4. Ne segue, e non può essere diversamente
di
produttività assume i seguenti connotati :
concepito,
che il
premio
- è eventuale, ossia subordinato al raggiungimento di una soglia minima
di
risultato e proporzionale al risultato conseguito;
- è erogato a consuntivo in base a obiettivi raggiunti;
- non ha attinenza alcuna con gli altri istituti retributivi del
contratto.
Procedure per la elaborazione del progetto di produttività
5. Nel rispetto dei principi dianzi enunciati, l'azienda, d'intesa
con
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL, elabora, di norma contestualmente
alla
redazione del bilancio preventivo di ogni esercizio,
i progetti
di
produttività che intende realizzare nel corso dell'esercizio
considerato e
individua gli
indicatori da utilizzare per
misurare
il
grado
di
realizzazione dei progetti stessi.
6. L'Azienda
definisce
inoltre,
d'intesa con FAT-CISL, FLAICGIL,
UILIAS-UIL, le eventuali soglie di efficienza e redditività da
raggiungere
per incrementare il premio, nonché i benefici economici di competenza
dei
lavoratori e i criteri di ripartizione degli stessi. Modalità di
erogazione
del premio
7. Il premio viene erogato solamente al raggiungimento
degli
obiettivi previsti dal progetto che trovano riscontro nei dati
consuntivi,
secondo le metodologie previste nel progetto stesso.
8. Le somme erogate a tale titolo non producono effetto alcuno sugli
altri
istituti normativi e retributivi contrattuali, avendo natura di «
una
tantum», né possono considerarsi trattamenti acquisiti e consolidati per
il
futuro.
Competenze
delle Organizzazioni
stipulanti
9. La Fiamclaf e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL nazionali si fanno
carico
di esercitare una funzione di verifica e di mediazione a livello
nazionale
ove una delle parti operanti a livello aziendale, ne faccia richiesta.
NORMA TRANSITORIA
1) La nuova normativa del premio
nelle
di produttività trova
applicazione
aziende ove non esistano eventuali altri premi di produttività o
comunque
incentivanti, anche legati alla presenza, e indipendentemente dalla
loro
denominazione, che siano stati contrattati in sede aziendale.
2) La direzione e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL potranno procedere
alla
modifica della normativa in essere nell'azienda alla sola condizione
che
vengano rispettati i principi,
le procedure e
le modalità
fissate
nell'articolo sopra riportato.
Art. 33. - TREDICESIMA MENSILITA'.
1. L'Azienda corrisponderà ai propri dipendenti normalmente alla vigilia
di
Natale, una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione globale del
mese
di novembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi
della
tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. A
tale
effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno
computate
come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori.
Art. 34. - QUATTORDICESIMA MENSILITA'.
1. L'Azienda corrisponderà
dell'inizio
del periodo di ferie, ed
una
quattordicesima mensilità,
di
luglio.
ai propri dipendenti,
in
pari
ogni
alla
caso
non
in occasione
oltre
retribuzione
il
14
globale
agosto,
del
mese
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi
della
quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio
prestato
nell'anno. A tale effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15
giorni
saranno computate come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori.
Art. 35. - LAVORO NOTTURNO.
1. Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore fra le ore 22
ore
6.
e le
2. Il lavoro notturno viene compensato come segue :
a) addetti ai turni continui:
ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati
con
prestazioni alternate diurne e notturne, viene corrisposta, per le sole
ore
notturne, un'indennità pari al 16% della retribuzione individuale oraria;
b) non addetti ai turni continui:
il lavoro notturno, prestato dal lavoratore nei limiti della
durata
giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, viene compensato,
per
le sole ore notturne, con un'indennità pari al 50% della
retribuzione
individuale oraria.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con
le
maggiorazioni previste dai successivi artt. 36 e 38, intendendosi che
la
maggiore assorbe la minore.
4. Le indennità di cui al presente articolo,
1°.1.1991,
fanno parte della retribuzione globale.
a decorrere dal
Art. 36. - LAVORO STRAORDINARIO DIURNO E NOTTURNO.
1. Il lavoro straordinario è quello compiuto dal dipendente dopo la
durata
giornaliera normale di lavoro, stabilita ai sensi dell'art. 13.
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Esso
deve trovare obiettiva giustificazione in necessità, date anche dalla
natura
del pubblico servizio gestito dall'azienda, imprescindibili,
indifferibili,
di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti
di
organico. A titolo esemplificativo si indicano : impraticabilità
delle
strade, interruzioni di erogazione di energia, avarie degli
impianti,
ritardo del conferimento del latte alla banchina. Di tale lavoro sarà
data
successiva comunicazione al Consiglio di fabbrica.
3. Al di là di quanto previsto dal comma precedente, eventuali ipotesi
di
lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la
Direzione
aziendale ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso nei
limiti
di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non e consentito il ricorso
al
lavoro straordinario.
4.
Nelle Aziende con più di 500
dipendenti, eventuali
prestazioni
straordinarie
oltre
il pacchetto pro-capite
fissato possono
essere
contrattate a livello aziendale sino ad un massimo complessivo di 100
ore
pro-capite.
5. Per gli
portieri,
fattorini,
di
fuori delle
trattamento
previsto al
autisti e i loro
accompagnatori,
custodi, guardiani,
infermieri è consentito il superamento dell'orario normale al
procedure
concordate,
con
la
corresponsione
del
successivo 10 comma.
6. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali non
saranno
considerate ai fini del raggiungimento dei limiti di cui ai
precedenti
commi.
7.
Il personale, senza giustificati motivi
può
rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
di
impedimento,
non
8. Il lavoro straordinario non espressamente ordinato e riconosciuto
non è
compensato.
9. Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore,
sempre
oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione
di
lavoro, fra le ore 22 e le ore 6.
10. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con
retribuzione
individuale oraria, maggiorata delle percentuali seguenti:
-
lavoro straordinario diurno : 48%;
lavoro straordinario notturno: 53%
la
I compensi predetti non fanno parte della retribuzione
sono
cumulabili con quelli dell'art. 38.
globale
e
non
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente
atto che la
nuova percentuale
è
compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali,
del
suddetto compenso.
NORMA TRANSITORIA
Fino al 31.12.1990 rimane in vigore l'art. 35 del CCNL 20.6.1987.
Art. 37. - GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE.
1.
I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si
aggiunge
quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora (*).
(*) Per effetto degli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n.
260,
modificati dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54,
ulteriormente
modificati dall'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono
da
considerarsi festivi i seguenti giorni:
- tutte le domeniche:
- il primo giorno dell'anno:
- il 6 gennaio: Epifania;
2. Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali
la
ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti
festivi
ai sensi del presente articolo, verrà fissato, in sede sindacale
locale,
altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavoratori
del
Comune di Roma per i quali vale la specifica disposizione dell'art. 1
del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
3. In relazione alle disposizioni della legge 5 marzo 1977, n. 54 e
del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione delle festività
civili e
religiose soppresse e in sostituzione delle giornate di permesso di cui
agli
accordi 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978, a decorrere dal 1.1.1987,
viene
riconosciuto un pacchetto complessivo annuale
di
minore
prestazione da utilizzare secondo le intese aziendali.
4. Il riposo settimanale dei lavoratori,
cade
normalmente di domenica.
24
ore
come stabilito dalla
di
legge,
5. Per i lavoratori adibiti ai servizi continui è ammesso il riposo in
altro
giorno della settimana.
6. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori
di
prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l'azienda darà
loro
un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di
riposo,
che non dovrà però coincidere con un giorno festivo infrasettimanale.
In
difetto del preavviso, sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi
la
sola maggiorazione del 45% sulla retribuzione individuale, fermo restando
il
diritto al riposo settimanale compensativo.
-
il
il
il
il
il
il
il
il
il
25 aprile: anniversario della liberazione;
29 giugno: SS. Pietro e Paolo (per il solo Comune di Roma);
giorno di lunedì dopo Pasqua;
I maggio: festa del lavoro
giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;
giorno di Ognissanti;
giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
giorno di Natale;
giorno 26 dicembre.
7. Qualora una delle festività non domenicali di cui al 1° comma
del
presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun
lavoratore,
il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta
al
normale trattamento economico,
un importo pari ad
una giornata
di
retribuzione globale.
8. Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1°
comma
coincida con il giorno di riposo settimanale sostitutivo della
domenica,
come previsto dal 6° comma, i lavoratori interessati avranno diritto,
in
aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad
una
giornata di retribuzione globale.
9. Oltre al trattamento di cui ai due precedenti commi, coloro che
lavorano
di domenica o - nel caso dei lavoratori addetti ai servizi continui nel
giorno del riposo settimanale, hanno diritto al compenso stabilito,
nel
successivo art. 38, per il lavoro festivo.
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale è
compensativa
della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali, del
compenso
disciplinato nell'art. 37.
Art. 38. - LAVORO FESTIVO.
1) Lavoratori non addetti ai servizi continui in turni avvicendati.
Il lavoratore che viene chiamato a
festivo
viene compensato come segue :
prestare servizio in
un giorno
a) quando tale giornata di lavoro sia compensata con altro giorno di
riposo:
con la sola maggiorazione della retribuzione oraria individuale del
45%,
per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di
lavoro;
con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 58%, per le
ore
prestate in più del normale orario giornaliero di lavoro;
b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata
di
riposo, oppure quando il lavoro festivo sia di durata inferiore alla
durata
normale giornaliera di lavoro: con la retribuzione oraria
individuale
maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale
orario
giornaliero di lavoro, e del 58% per le ore successive.
2) Lavoratori addetti ai servizi continui in turni avvicendati.
a) Il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a
prestare
servizio nel giorno prestabilito di riposo, con riposo compensativo e con
il
preavviso di cui al comma 6 dell'art. 37, non ha diritto ad
alcuna
maggiorazione;
b) il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a
prestare
servizio nel giorno prestabilito di riposo con il riposo
compensativo e
senza il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 36, avrà diritto alla
sola
maggiorazione del 45%
della retribuzione individuale oraria;
c) il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a
prestare
servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno
festivo
infrasettimanale, senza riposo compensativo, ha diritto alla
retribuzione
individuale oraria maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito
del
normale orario giornaliero di lavoro, e del 58% per le ore successive.
Per tutti i lavoratori, il lavoro straordinario festivo notturno
viene
compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 70%.
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che dal 1°.1.1991
percentuale è
compensativa della non incidenza, sugli altri istituti
del
compenso disciplinato nell'art. 38.
la
contrattuali,
Art. 39. - MENSA SOMMINISTRAZIONE IN NATURA E INDENNITA' DI DISAGIO.
1. Le trattative per la definizione degli istituti relativi alla mensa,
alla
massa vestiario, alle somministrazioni in natura e all'indennità di
disagio,
sono assegnate alla sede aziendale e verranno svolte tra la Direzione e
il
Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
2. Le indennità di
retribuzione
globale.
mensa e
di
disagio
fanno
parte
della
Art. 40. - PROVVIDENZE VARIE.
a) Istruzione dei figli dei dipendenti.
1. Qualora il lavoratore, avente
debba
risiedere, per necessità di lavoro,
scuole e
almeno
un
anno
di
anzianità,
in località dove non esistano
si trovi nella necessità di inviare i figli a scuola in altra
sede,
l'azienda si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento tipo
scolastico
per i servizi automobilistici, sempreché questi offrano abbonamenti del
tipo
scolastico.
2. Nel caso in cui detti servizi non pratichino tali abbonamenti a
prezzo
ridotto,
l'azienda corrisponderà un contributo del
50% della
spesa
dell'abbonamento normale.
3. Il trattamento di cui ai commi precedenti cessa in ogni caso
col
compimento del 14° anno di ciascun figlio e decade nel caso in cui
l'alunno
sospenda la frequenza alle scuole e non riporti nell'anno la promozione
alla
classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di malattia.
4. Il rimborso
di
abbonamento.
di
cui sopra
avverrà
a
presentazione
del
documento
b) Prestiti.
Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno,
potrà
rivolgersi all'azienda per un prestito che, se concesso, dovrà
essere
rimborsato
con
ritenute mensili
normalmente
corrispondenti al
10%
dell'ammontare del prestito stesso.
c) Alloggio.
1. La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui, per esigenze
di
servizio, l'azienda chiedesse la disponibilità «in loco », dovrà
essere
gratuita.
2. Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché le
eventuali
somministrazioni in natura ad essa relative, saranno regolate da
convenzioni
particolari.
3. Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad
indennizzi o
risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne fruisca
cessi
di appartenere all'azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
4. Qualora l'azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua
normale
attività di lavoro in località dove non esistano le possibilità di
alloggio,
né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località
stessa
con centri abitati, l'azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo
di
trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
5. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad
alcun
effetto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del
codice
civile per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 41. - INDENNITA' VARIE.
a) Indennità maneggio denaro.
1. Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con rischio di oneri
per
errori, avrà diritto ad un'indennità non inferiore al 2% e non superiore
al
9% della retribuzione base in relazione all'entità del rischio e del
denaro
maneggiato da concordarsi con il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo
dello
stesso.
2. Tale indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi
sostituisce
temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
3. L'azienda avrà facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra
il
versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria :
gli
interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del
lavoratore
stesso.
b) Indennità mezzo di trasporto.
1. Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo
di
trasporto per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità
da
concordarsi con il Consiglio di fabbrica o con l'esecutivo dello stesso.
c) Indennità di trasferta.
1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, sostenga spese di
viaggio
di vitto e di pernottamento, queste verranno rimborsate o compensate in
base
alle modalità e ai limiti da concordare tra l'azienda ed il Consiglio
di
fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
2. Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene,
sia
pure transitoriamente,
dislocato per ragioni
di servizio,
l'azienda
provvederà a concordare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti
al
lavoratore in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e
tenuto
conto del costo generale della vita.
5.
In caso di mancato accordo in
le
Associazioni sindacali di categoria.
sede
aziendale,
provvederanno
d) Rimborso spese testimonianze.
1. E corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale
teste
di cause civili o penali in dipendenza del servizio.
2. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dalla zona
normale
di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese, per vitto,
alloggio e
viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
e) Indennità macchine collegate all'elaboratore.
1. Nelle aziende ove sono in esercizio sistemi elettronici di
elaborazione
dati e di processo, viene riconosciuta ai lavoratori, che operano
con
continuità nei centri e sulle relative apparecchiature periferiche
di
trasmissione dati, un'indennità graduabile sino ad un massimo del 4,5%
della
retribuzione individuale, finché svolge tale lavoro. La misura è
da
concordarsi con il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
2. Tale nuova indennità non è cumulabile
eventualmente
riconosciute per lo stesso titolo.
f) Incentivo vendite.
con
altre
già
1. Nel contesto dei piani di riorganizzazione e di riequilibrio
economico,
volti al recupero della produttività, nonché all'ampliamento del
mercato,
avuto riguardo alla natura industriale e commerciale delle centrali
del
latte, le aziende potranno affidare ad alcuni addetti alla distribuzione
dei
prodotti - oltre le mansioni di istituto - anche il compito di
promozione
delle vendite e di acquisizione di nuova clientela nell'ambito di una
zona
territoriale predeterminata, fissando le condizioni di vendita secondo
le
indicazioni stabilite dall'azienda.
2. A tali lavoratori potrà essere riconosciuto un compenso
incentivante,
sulla base degli obiettivi di vendita che sono realizzati da
ciascun
operatore, da determinarsi in sede aziendale tra la Direzione
il
Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
ed
g) Indennità di turno.
1. L'Azienda può chiedere al lavoratore o a gruppi di lavoratori
di
articolare l'attività lavorativa su turni periodici di lavoro.
2. Quando la prestazione lavorativa si articola costantemente su
turni
avvicendati con orario differenziato di almeno quattro ore nell'inizio,
al
lavoratore è dovuta un'indennità del 5% della retribuzione base.
3. La stessa indennità viene riconosciuta ai lavoratori ai quali è
richiesto
occasionalmente lo spostamento dell'inizio dell'attività lavorativa
nella
misura di cui sopra, limitatamente ai giorni nei quali lo spostamento
stesso
si verifica.
4. Tale indennità assorbe, fino a compensazione, eventuali trattamenti
già
esistenti a tale titolo nelle singole aziende. L'indennità di cui sopra
si
cumula con quella prevista dall'articolo 35, comma 2 lettera a), ove
la
stessa non sia stata maggiorata a livello aziendale.
NOTA A VERBALE
Vengono fatte salve ai lavoratori in
le
condizioni di maggior favore.
forza nelle aziende al
31.12.1990
NORMA TRANSITORIA
L'indennità di turno entra in vigore dall'1.1.1991.
Art. 42. - ASSENZE E PERMESSI.
1.
Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non
debitamente
autorizzato dal proprio superiore, né può rimanere assente dal lavoro
senza
giustificato motivo.
2. Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel
mattino
successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
3. In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad
avvertire
l'azienda del suo rientro in servizio, al più tardi entro la sera
precedente
il rientro stesso.
4. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua
discrezione,
accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà
di
corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi
non
saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo
richiesta
scritta del lavoratore.
5. Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo
alle
giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
6. Le assenze non autorizzate o non giustificate ai sensi del
presente
articolo rendono il lavoratore suscettibile di provvedimenti
disciplinari
come regolati dall'art. 54.
7. Ai lavoratori che hanno nel loro nucleo familiare un parente
(figlio,
fratello,
sorella,
coniuge,
padre,
madre)
portatore di
handicaps
ufficialmente accertati dal Servizio Sanitario Nazionale e bisognoso
di
assistenza continua, viene concesso annualmente un permesso retribuito
pari
a 32 ore complessive.
Art. 43. - ASPETTATIVA.
1. Per giustificati motivi di carattere privato, l'azienda, se lo
ritenga
compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore,
che
ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa, fino al massimo di un
anno,
senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità, in quanto
il
rapporto si considera sospeso a tutti gli effetti.
2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o
del
Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad
altre
funzioni pubbliche elettive hanno diritto al trattamento previsto
dall'art.
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Il caso di aspettativa per incarichi sindacali valgono le
cui
all'art. 61 n. 2), del presente contratto.
norme
di
Art. 44. - ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA DEL DIPENDENTE O DI
FAMILIARI A
CARICO
1. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà
al
lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non
retribuita
motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando
in
condizioni documentate
di
tossicodipendenza,
effettuano
terapie
di
riabilitazione prestate o autorizzate dalle USL.
2. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio,
concederà, a
richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo
di
aspettativa
non
retribuita
per
documentata
necessità
di
terapie
riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o
presso
strutture
specializzate
riconosciute
dalle
competenti
Istituzioni.
Successivamente al positivo completamento della terapia di
riabilitazione,
le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente
nell'attività
lavorativa , considerando positivamente, compatibilmente con le
esigenze
tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell'interessato in
idonei
turni di lavoro.
3. Fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza dell'anzianità
di
servizio per alcun istituto, l'aspettativa di cui al presente articolo
non
potrà comunque superare :
- 4 mesi, per i casi di cui al 1° comma;
- i limiti di conservazione del posto in caso di malattia
2°
comma dell'art. 49, per i casi di cui al 2° comma.
stabiliti al
Art. 45. - FERIE.
1. I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio
effettivamente
prestato, ad un periodo di riposo, con decorrenza della
retribuzione
globale, pari a :
- 24 (*)
lavoro e
distribuito
- 28 (*)
lavoro e
distribuiti
giorni lavorativi,
quando
l'orario
settimanale
del
su cinque giorni;
giorni lavorativi,
quando
l'orario
settimanale
del
su sei giorni.
2. I periodi di godimento delle ferie verranno concordati all'inizio di
ogni
anno tra le aziende ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello
stesso.
3. Al lavoratore dovrà essere garantito un
di
ferie di due settimane.
periodo minimo
continuativo
4. Le festività che cadono nel periodo feriale prolungano in pari misura
il
periodo feriale dello stesso.
5. L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, non
pregiudica
il diritto alle ferie maturate.
6. Le ferie vengono riferite ad un anno solare; in caso di assunzione o
di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il
lavoratore
effettivo avrà
servizio
prestato.
diritto
7. L'assegnazione
di
preavviso.
alle
ferie
in
proporzione
delle ferie non può aver
luogo
ai
mesi
durante
di
il
periodo
8. Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali,
dovrà
darne comunicazione tempestiva alla direzione
e
comunque
provvederà
all'invio del certificato medico entro 12 ore; nel caso in cui il
lavoratore
dimori fuori Comune la comunicazione dovrà essere data nel più breve
tempo
possibile.
9. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale, entro
l'anno,
del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a
guarigione
avvenuta, anche nell'anno successivo.
10. Non è ammesso il mancato godimento
del
lavoratore o per disposizioni dell'azienda.
delle
ferie
per
rinuncia
11. Il lavoratore che; nonostante l'assegnazione delle ferie, non
usufruisca
delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè a recupero negli
anni
successivi.
(*) Ai valori iniziali di 22 e 26 sono state aggiunte le due giornate
di
ferie
riconosciute con
accordo
interconfederale 27
luglio 1978
a
compensazione delle due solennità civili differite dall'art. 1 della
Legge
5 marzo 1977, n. 54.
Art. 46. - LICENZA MATRIMONIALE.
1. Al lavoratore che contrae matrimonio
un
periodo di :
viene concesso un permesso
per
a) 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale
se
effettivo;
b) 8 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale,
se
assunto a termine, sempre che abbia prestato servizio per almeno 6 mesi.
2. Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.
Art. 47. - LAVORATORI STUDENTI.
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio
in
scuole di istruzione primaria,
secondaria
e
di
qualificazione
professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque
abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi. su
loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la
preparazione agli esami.
2.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati
lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
dal
prestare
3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere
prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti
per
tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due
giorni
lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari,
ovvero
la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano
il
monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di
cui
all'articolo successivo.
4. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso
dell'anno
solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà
programmato
trimestralmente pro-quota,
in sede aziendale, compatibilmente
le
esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
con
5. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che
siano
stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
6. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre
le
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
presente
articolo.
7. Rimangono salve le
accordi
aziendali.
condizioni
di
miglior favore
stabilite da
Art. 48. - DIRITTO ALLO STUDIO.
1. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura
intendono
frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi
di
studio, organizzati con il patrocinio delle organizzazioni sindacali,
hanno
diritto, nei limiti e con le modalità indicate ai commi successivi,
di
usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale
messo a
disposizione di tutti i dipendenti.
2.
Le ore di permesso, da utilizzare
sono
usufruibili anche in un solo anno.
nell'arco
dei
triennio,
3. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a
disposizione
dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando
ore
dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti
occupati
nell'azienda o nell'unità produttiva a quella data, salvi i
conguagli
successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi
dall'azienda o
dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non
dovranno
superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere
comunque
garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva,
mediante
accordi con il Consiglio di fabbrica o con l'esecutivo dello stesso.
5. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 250
ore
pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché
il
corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero
pari a 2/3 di quelle richieste come permesso retribuito. A tale fine
il
lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda
nei
termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Tali
termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
6. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo
del
monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti
con
le condizioni di cui al quarto comma, la Direzione e il Consiglio
di
fabbrica o l'esecutivo dello stesso stabiliranno, tenendo presenti
le
istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei
corsi, i
criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi,
quali
età,
anzianità di servizio,
caratteristiche dei corsi di studio,
ecc.,
fermo restando quanto previsto al quarto comma.
7. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei
necessari
requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate
commi
precedenti.
ai
8. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione
al
corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle
ore
relative.
9. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate
dal
presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e
il
Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
10. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti
mensili
conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo
restando
che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti
alle
condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare
frequenza
dell'intero corso.
e
Art. 49. - ASSISTENZA E TRATTAMENTO DI MALATTIA.
1. L'assistenza di
di
legge.
malattia ai lavoratori
è prestata secondo
le norme
2. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa
quella
da infortunio, l'azienda conserverà il posto al dipendente
per i
seguenti periodi massimi :
a)
b)
effettivo
mesi 10 se questi ha un'anzianità fino a tre anni compiuti;
mesi 12 se questi ha un'anzianità superiore a tre anni.
3. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che
intervenga
non oltre 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione
della
malattia precedente.
4. Superati i limiti di tempo di cui al secondo comma, al lavoratore che
ne
faccia richiesta sarà concessa una aspettativa fino a mesi 12, previa
visita
medica da parte di sanitari di Enti pubblici od Istituti specializzati
di
diritto pubblico che accerti la inidoneità del lavoratore a riprendere
il
servizio.
5. Durante l'interruzione del servizio per malattia i lavoratori
avranno
diritto ad una indennità economica commisurata come segue:
a) per anzianità di servizio effettivamente compiuto
anni:
l'intera retribuzione globale per i primi sei mesi e 60%
retribuzione
anzidetta per i successivi quattro mesi;
fino
a
tre
della
b) per anzianità di servizio effettivamente compiuto superiore a tre
anni:
l'intera retribuzione globale per i primi sette mesi ed il 60%
della
retribuzione anzidetta per i successivi cinque mesi.
6.
Le prestazioni economiche a carico dell'INPS
saranno
anticipate
dall'azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga,
a
conguagliare l'importo complessivo di dette prestazioni economiche
con
quelle dei contributi e delle altre forme dovute all'INPS stesso
dalle
aziende.
7. Le prestazioni economiche a carico dell'INAIL saranno anticipate
dalle
aziende alle quali il lavoratore è tenuto a far avere gli assegni
relativi a
dette prestazioni non appena saranno a lui rimesse dall'INAIL stesso.
8. La predetta indennità economica per malattia od infortunio viene
sospesa
nei casi previsti dalla legge e nei casi indicati dall'INPS o dall'INAIL.
9. L'aliquota del 60% della retribuzione globale prevista dai
precedenti
punti a) e b) del 5° comma verrà elevata sino a raggiungere l'esatta
misura
dell'integrazione corrisposta dagli Istituti assistenziali, qualora
questi
riconoscano, nel corrispondente periodo, una percentuale superiore.
Detta
aliquota resterà invece immutata ove la percentuale riconosciuta
dagli
Istituti assistenziali fosse inferiore.
10. Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lettere a) e b) del
2°
comma del presente articolo, e dell'eventuale periodo di
aspettativa,
l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà
il
trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva
del
preavviso.
11. Il rapporto, ove non venga risolto da nessuna delle due Parti,
rimarrà
sospeso a tutti gli effetti.
12.
In caso di malattia
il
lavoratore
deve
avvertire
l'azienda
immediatamente salvo giustificato impedimento e inviare con le
modalità
previste dalla legge all'azienda stessa entro due giorni dall'inizio e
dalla
prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante la
malattia,
redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su apposito
modulo.
13. La giustificazione della malattia deve essere compilata secondo la
norma
di legge e le disposizioni Inps.
14. Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio, fin
dal
primo giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10 alle ore
12
e dalle ore 15 alle ore 17 per consentire il controllo della
incapacità
lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato
morboso.
15. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo
siano
effettuate su iniziative dell'Ente preposto ai controlli di malattia,
in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai
criteri
organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità
di
assentarsi
dal
domicilio
per
visite,
prestazioni ed
accertamenti
specialistici, nonché per le visite di controllo e terapie. In tali casi
il
lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
16. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata
ragione
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo
stesso è
obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza
sarà
perseguibile con
i
provvedimenti disciplinari di
cui all'art.
54.
Costituisce altresì inadempimento contrattuale lo svolgimento di
attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
17. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o
infortunio
non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato alla azienda.
18. E' in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica
del
lavoratore in servizio in qualsiasi momento, e particolarmente al
rientro
dopo il periodo di malattia o infortunio, da parte di Enti pubblici e
delle
strutture sanitarie competenti.
19. Il trattamento previsto dal presente articolo compete nel caso
di
interruzione del servizio per causa di malattia, anche se derivante
da
infortunio, purché questo non si sia verificato per colpa grave
del
lavoratore. In tal ultimo caso il lavoratore sarà considerato in
aspettativa
per un periodo massimo di sei mesi ai sensi e agli effetti dell'art.
43.
20. Ai lavoratori a tempo determinato sono riconosciuti trattamenti
di
malattia come disciplinati dall'art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463
convertito,
con modificazioni, nella legge 11.11.1983, n. 638.
Art. 50. - INFORTUNI SUL LAVORO E TUBERCOLOSI.
1. Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul
lavoro e
contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti.
2. Il trattamento previsto dall'art. 49 si applica anche ai
lavoratori
colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure,
per i
periodi e con le modalità previste dall'articolo stesso.
3. Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà
essere
denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il
quale
provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se
del
caso.
4. Nel caso in cui il dipendente infortunato non sia più in grado, a
causa
dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni normali,
l'azienda
esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della posizione e
delle
attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a
mansioni
compatibili con le limitate capacità lavorative.
5. In tale caso il dipendente conserverà l'anzianità maturata, con
diritto
alla liquidazione immediata limitatamente alla sola differenza
la
precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al
passaggio
di livello.
6. I dipendenti infortunati,
comma
precedente, saranno compresi
da
assumere a norma di legge.
mantenuti in
nel
numero
servizio
degli
ai
invalidi
sensi
del
fra
del
lavoro
Art. 51. - TUTELA DELLA MATERNITA'.
1. La maternità è tutelata in conformità alle norme di legge in vigore.
Art. 52. - NORME DI DISCIPLINA AZIENDALE.
1.
I rapporti personali
dell'organizzazione
e
gerarchici
nell'ambito
aziendale debbono essere costantemente improntati al mutuo
dei
diritti e dei doveri di ciascuno, nonché ai principi della
collaborazione e
dell'urbanità.
rispetto
2. L'azienda avrà comunque cura di porre il personale in condizione
di
evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che
al
superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto ad ubbidire od a
rivolgersi
in caso di necessità.
3. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare :
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle
prescritte
dall'azienda per il controllo della presenza;
formalità
b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre
profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni,
né svolgere attività contraria agli interessi
dell'azienda
medesima;
c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che
possano
procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che
deve
essere interamente acquisita dall'azienda;
d)
avere cura dei locali, mobili,
cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
oggetti,
macchinari,
e) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché
le
istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico
fissato
dall'azienda;
f) comunicare tempestivamente all'azienda ogni cambiamento di domicilio.
4. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario
di
lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività
che
siano in relazione con quelle dell'azienda
effetto
compensi o regalie sotto qualsiasi forma.
e
ricevere
a
tale
5. Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica
da
parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di
diritto
pubblico scelti dall'azienda.
6. Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore deve
uniformarsi a
tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite
dall'azienda,
purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore
stesso
dal presente contratto.
7. Tali norme, in ogni caso, devono essere
dei
lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.
portate
a
conoscenza
Art. 53. - DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI.
1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo,
intesa
questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di
funzionamento e
nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale
di
lavoro.
2. Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro,
considerate
come prestazioni straordinarie.
3. Il conducente è responsabile delle inosservanze
sulla
circolazione stradale.
saranno
del Testo
Unico
4. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare
il
servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato
di
funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario,
deve
darne immediatamente avviso all'azienda.
5. Il conducente al quale sia ritirata la patente dall'Autorità, per
motivi
che non comportino il licenziamento senza preavviso, avrà diritto
alla
conservazione
del
posto
fino
alla
definizione
del
procedimento
amministrativo o penale in corso, senza percepire retribuzione
alcuna.
Durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in
questo
caso percepirà il salario del livello al quale viene a prestare servizio.
6. Le aziende che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla
conservazione
del posto di cui sopra, dovranno adibire il conducente a qualsiasi
altro
lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale
viene
adibito.
7. Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con
il
ritiro della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito
al
lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del
rapporto
di lavoro con la corresponsione del trattamento di fine rapporto di
lavoro
di cui all'art. 58.
8. Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al
ritiro
della patente,
ed ove la patente sia restituita al dipendente
per
riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato
delle
eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel
quale
non ha potuto svolgere le mansioni di autista.
Art. 54. - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
1. Le mancanze dei lavoratori alle norme aziendali possono
punite a
seconda della loro gravità come segue :
essere
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa in misura non inferiore a mezz'ora e non superiore a 4 ore
della
retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a
10
giorni;
5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
2. Il licenziamento di cui al n.
quei
5
si può applicare nei confronti di
lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso degli ultimi
due
anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione
dal
lavoro e dalla retribuzione per un totale di 11 giorni, o nello
stesso
periodo di tempo
abbiano
subito sospensioni per almeno
20
giorni
complessivi, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di
cui
all'art. 52.
3. Il provvedimento previsto dal n. 6 si applica nei casi senza
attenuanti,
come ad esempio :
insubordinazione seguita da vie di fatto,
furto
qualificato,
condanne per reati infamanti, nonché nei confronti
del
personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non
particolarmente
richiamati nel presente contratto, le quali siano di entità tale da
non
consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
4. Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità
per
danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
civili
5. Le aziende potranno sospendere dal servizio e dalla
retribuzione
lavoratori sottoposti a procedimento penale in attesa di giudizio.
6. Nel caso di concessione della libertà provvisoria susseguente
alla
emissione di mandato, ordine di arresto o di cattura, l'azienda
valuterà
discrezionalmente l'opportunità di riammettere il lavoratore in servizio.
7. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere
immediatamente
accertata, l'azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento
del
lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante
tale
periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione. Salvo che
non
risulti accertata una sua colpa passibile di uno
dei
provvedimenti
disciplinari previsti al n. 4 e seguenti, di cui al primo comma del
presente
articolo.
8. Le mancanze
verbale
comportanti provvedimenti superiori al
rimprovero
dovranno essere tempestivamente contestate
con
indicazione dei motivi e degli addebiti.
per iscritto
al lavoratore
9. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni
per
iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con
la
Direzione, facendosi assistere dal Consiglio di fabbrica o
dall'esecutivo
dello stesso.
10. La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi
entro
30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore :
a) la punizione irrogata, nel caso che
di
provvedimenti inferiori alla sospensione;
la
mancanza
sia
passibile
b) la proposta trasmessa alla Commissione amministratrice, nel caso che
la
mancanza sia passibile di sospensione o di provvedimenti più gravi.
11. Il lavoratore ha un ulteriore termine di giorni 7 per presentare
alla
Commissione amministratrice le proprie giustificazioni per iscritto, o
per
richiedere di essere sentito dalla Commissione stessa, facendosi
assistere
dal Consiglio di fabbrica o dall'esecutivo dello stesso.
12. Per i provvedimenti inferiori alla sospensione, il
potrà
ricorrere alla Commissione amministratrice,
seguendo la
procedura
di
cui al comma precedente. Durante l'iter del ricorso,
provvedimento
rimarrà in sospeso.
lavoratore
stessa
il
13. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
lavoratore
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere,
nei
20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale
sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio
di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle
Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto
di
accordo, nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro. La
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
14. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito
rivoltole
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non
ha
effetto.
Se
l'azienda
adisce l'autorità
giudiziaria,
la
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
15. Non può tenersi conto ad alcun effetto
disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
delle
sanzioni
Art. 55. - PREAVVISO.
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi di
alle
lettere a), f), g) ed l) dell'art. 56 ed al n. 5 dell'art. 54, ai
lavoratori
compete il preavviso nella seguente misura :
a) a coloro che hanno superato il periodo di
di
servizio: 1 mese;
prova e non i
b) a coloro che hanno superato i due anni di servizio e
mesi;
due
cui
non i 5
anni
: 2
c) a coloro che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 15: 3 mesi;
d) a coloro che hanno superato i 15 anni di servizio: 4 mesi.
2. Il lavoratore avrà diritto all'eventuale maggiore
preavviso
stabilito da disposizioni di legge.
3. Durante il periodo di preavviso l'azienda
lavoratore
permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
termine di
concederà
al
4. Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della
quindicina
successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo
del
o
licenziamento.
5. I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, dovranno
essere
osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di
dimissioni.
6. Il periodo di preavviso sarà
del
trattamento di fine lavoro.
computato nell'anzianità
agli effetti
Art. 56. - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi :
a) collocamento a riposo del dipendente per aver raggiunto il 60°
di
età, salvo diversa opzione dello stesso a termine di legge;
b)
morte del dipendente;
c)
dimissioni
del
anno
dipendente;
d) superamento dei limiti massimi di
eventuale
periodo di aspettativa ai sensi dell'art.
malattia
e
successivo
49;
e) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia
dalla
legge
il
licenziamento;
consentito
f) invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul
lavoro
che dia diritto a pensione da parte della C.P.D.E.L.:
g)
comprovato scarso
h)
licenziamento
per
rendimento
motivi
del dipendente;
disciplinari
i) licenziamento per ritiro definitivo
casi
previsti dall'art.
53;
ai
sensi
dell'art.
54;
della patente all'autista
nei
l) licenziamento per necessità imposte da soppressioni,
trasformazioni,
sensibile modificazione di servizi o da sensibile non contingente
riduzione
dell'attività produttiva, dopo aver esperito il procedimento riportato
in
calce al presente articolo.
2. In particolare, per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lettera l),
ove
abbia avuto luogo una sensibile non contingente riduzione o una
soppressione
dei servizi ed impianti connessi appartenenti al ciclo della produzione,
per
cui ne derivi, secondo l'azienda, la necessità di ridurre il
personale
addetto ai servizi di cui sopra, e qualora l'azienda stessa non abbia
già
predisposto di sua iniziativa l'utilizzo di tale personale, verrà seguita
la
procedura riportata in calce al presente articolo, del quale la stessa
fa
parte integrante.
3. Si considera risoluzione di diritto quella che si verifica per le
donne
fra il 55° e il 65° anno di età, e, per gli uomini, fra il 60° e il 65°
anno
di età.
PROCEDIMENTO PER IL LICENZIAMENTO NEI CASI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART.
56.
1) L'azienda comunicherà al consiglio di fabbrica o all'esecutivo
dello
stesso le necessità di licenziamento di quei lavoratori che si sono
resi
disponibili.
2) Entro dieci giorni l'azienda e il consiglio di fabbrica o
l'esecutivo
dello stesso esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le
possibilità
concrete ed attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori
resisi
disponibili.
Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta inteso che
il
lavoratore potrà essere destinato a qualsiasi altro servizio o
mansione
senza che per ciò abbia a subire alcun peggioramento del suo
trattamento
economico e della sua qualifica di provenienza.
3) Quei lavoratori che non avranno trovato immediata utilizzazione
potranno
essere avviati, a cura dell'azienda, a corsi di riqualificazione
con
frequenza obbligatoria e per essi potranno essere
adottati
analoghi
provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire.
4) Coloro che si rifiutassero di assumere nuove mansioni, di
frequentare
corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti
corsi
con
assiduità, potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento
dovuti a
malattia o ad altre cause di forza maggiore.
5) Dopo nove mesi dalla comunicazione di cui al punto 1), l'azienda e
il
consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso si incontreranno di
nuovo
per riesaminare la situazione aziendale agli effetti
dell'assorbimento
definitivo dei lavoratori di cui al punto 1) medesimo in
relazione
all'avvenuta trasformazione di esercizio.
Per i lavoratori già assorbiti in altri servizi aziendali, l'esame
dovrà
essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione del
livello,
come precisato al punto 7).
Nel
caso che alcuni
lavoratori non abbiano potuto
conseguire
una
riqualificazione ai sensi del punto 3) per i motivi di forza maggiore di
cui
al punto 4), il periodo predetto verrà ulteriormente prorogato per la
durata
dell'assenza effettuata dal lavoratore.
Il riesame di cui sopra non potrà protrarsi oltre i dieci giorni.
6) Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo fra
azienda e
il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, oppure si ravvisasse
la
necessità di dover procedere a licenziamenti, la decisione definitiva
dovrà
essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le quali
dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al
punto
precedente.
7) I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e livello
diversi
da quelli di appartenenza verranno inquadrati definitivamente nei
nuovi
livelli con decorrenza dal compimento del decimo
mese
dall'avvenuta
riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano
addetti.
8) La mancata accettazione della nuova classificazione potrà
al
licenziamento.
dar
luogo
9) Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente allegato
l'azienda
potrà procedere al licenziamento a norma dell'art. 56, lettera
del
presente contratto, di quei lavoratori che non avranno trovato
utilizzazione
definitiva nel quadro dell'azienda.
l)
10) I lavoratori licenziati ai sensi del punto precedente avranno
diritto,
avendone l'idoneità, di precedenza nelle nuove assunzioni e ciò purchè
non
siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del vecchio rapporto
di
lavoro.
I lavoratori riassunti in servizio avranno la facoltà di
riscattare
l'anzianità
maturata
all'atto
del
loro
licenziamento,
restituendo
all'azienda e alle Casse di previdenza quanto è stato da
loro
corrisposto per trattamento di fine lavoro.
esse
11)
In caso di riassunzione l'azienda ha
l'obbligo di
riconoscere
l'anzianità acquisita dal lavoratore all'atto del
licenziamento
come
anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle
ferie e
del trattamento di malattia.
12) Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi,
dei
seguenti elementi in concorso fra loro:
- anzianità di servizio:
- carichi di famiglia:
- situazione economica familiare;
- particolari capacità tecniche di rendimento.
si terrà conto
In caso di riassunzione, questa avverrà con criteri obiettivi di
precedenza
inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti.
Art. 57. - INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
1. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
termini
di preavviso di cui all'art. 55, deve corrispondere all'altra
un'indennità
pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di
mancato
preavviso. Per il computo di tale indennità valgono le norme dell'art.
2121
del codice civile.
2. E in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il
rapporto
di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da
ciò
gliene derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
3. L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto
al
lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale relativa
al
periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
4. In ogni caso, l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso, qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i
motivi
di cui all'art. 56, lettere b), d), e) e l).
5. L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del
lavoratore,
verrà corrisposta agli aventi diritto con le modalità previste
dall'art.
2122 del codice civile. In mancanza di tali aventi diritto, l'indennità
sarà
corrisposta secondo le norme della successione legittima, salve
diverse
disposizioni testamentarie del lavoratore defunto.
Art. 58. - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO.
1. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto
un
trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le
modalità
previste dagli artt. 1, 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. A decorrere dal 1°.1.1991 la retribuzione annua, di cui all'art. 1,
2°
comma, della predetta legge è costituita:
- dalle voci che compongono la retribuzione globale, definita ai
sensi
dell'art. 27, comma 4, del vigente contratto;
- da 13ª a 14ª mensilità;
- dal compenso percepito per lavoro straordinario, comunque prestato.
3. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per
valore
degli emolumenti di cui sopra corrisposti nell'anno.
13,5
il
4. E' in facoltà dell'azienda di dedurre dall'ammontare del trattamento
di
fine rapporto di lavoro che il lavoratore viene a percepire, all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro stesso quanto erogato dall'azienda
per
acconti o bonifici anche non espressamente previsti dal presente
contratto.
NOTA A VERBALE
Per il calcolo dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982 si fa
rinvio
alle norme nel C.C.N.L. in vigore alla stessa data.
Art. 59. - CERTIFICATO DI LAVORO.
1. In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda
ha
l'obbligo di mettere
a disposizione del dipendente,
all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione
sulla
liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato
contenente
l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la
sua
attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e
del
livello nel quale sia inquadrato.
Art. 60. - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE.
1. Il Consiglio di fabbrica è l'organo di rappresentanza sindacale
aziendale
ed è l'unico agente competente per la trattativa sindacale a
livello
aziendale.
2. Le segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali
congiuntamente
stipulanti il presente contratto comunicheranno alle aziende i
nominativi
dei lavoratori componenti il Consiglio di fabbrica e il Comitato
esecutivo
di questo.
3. Le prerogative sindacali di cui al successivo
anche
alle unità aziendali con meno di 16 dipendenti.
Art. 61. - PREROGATIVE SINDACALI.
art. 61 sono estese
1) PERMESSI SINDACALI
1. I lavoratori componenti gli organi direttivi delle Confederazioni e
dei
Sindacati
nazionali,
regionali e comprensoriali delle
Organizzazioni
stipulanti il presente contratto, dietro comunicazione documentata
della
convocazione degli organi di cui sopra, otterranno dalle aziende
permessi
retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi o alle
riunioni
delle delegazioni per la trattazione di accordi di carattere
nazionale o
provinciale.
2. Analoghi permessi saranno concessi, di volta in volta, ai dipendenti
che
fanno parte degli organi delle istanze comprensoriali ed ai componenti
del
Consiglio di fabbrica per consentire loro di esplicare la propria
attività.
3. I nominativi dei dipendenti componenti gli organi direttivi di cui
sopra
dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione dell'azienda.
4. I permessi di cui ai precedenti commi, relativi ad ogni
attività
sindacale, non potranno superare annualmente i limiti complessivi
così
indicati:
in aziende fino a 50 dipendenti:
250 ore
in aziende da 51 a 200 dipendenti:
7 ore per ogni dipendente;
in aziende da 201 a 400 dipendenti:
7,5 ore per ogni dipendente;
in aziende da 401 a 500 dipendenti:
8 ore per ogni dipendente;
in aziende oltre 500 dipendenti:
10 ore per ogni dipendente
5. Ai fini del computo di cui sopra si considerano i dipendenti in forza
al
1° gennaio dell'anno interessato.
6. Quanto previsto al 1° e 3° comma del presente articolo si
intende
comprensivo dei permessi retribuiti sanciti dagli artt. 23 e 29 della
legge
n. 300 del 20 maggio 1970.
7. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale
di
parte sindacale di cui alla Prima parte del C.C.N.L., per le
attività
collaterali ed integrative, è fissato in 100 ore annue, in aggiunta a
quelle
impiegate per le riunioni del Comitato bilaterale stesso.
NOTA A VERBALE
Una quota del monte ore complessivo fino al
essere
richiesta da FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL.
massimo del 40%
potrà
Una quota Pari al 20% almeno del predetto monte ore complessivo
viene
riservata al Consiglio di fabbrica per le proprie riunioni interne.
Le ore di cui all'art. 56, punto n. 2), C.C.N.L. 27 maggio 1983 non
fruite
come aspettativa per incarichi sindacali potranno essere utilizzate
per
attività sindacali interne all'azienda.
2) ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI
1. Per l'espletamento di attività sindacale alle aziende, ai lavoratori
che
siano chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali in
seno
alle tre Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente
contratto
(FLAI-CGIL, FAT-CISL e UILIAS-UIL) l'aspettativa verrà retribuita
fino a
concorrenza dei seguenti limiti :
a) per le aziende con più di 600
lavoro;
b) per le aziende da 501
lavoro;
c) per le aziende da
lavoro;
201
a 600
a 500
dipendenti: 3 distacchi annui dal
dipendenti:
2 distacchi annui dal
dipendenti: un distacco annuo dal
d) per le aziende sino a 200 dipendenti:
giornate
corrispondenti a 3 ore per dipendente.
un
monte
annuo
di
2. Le richieste motivate per l'ottenimento dei periodi di aspettativa di
cui
al precedente comma saranno presentate congiuntamente per iscritto
alle
aziende dai responsabili delle segreterie provinciali delle
Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, all'inizio di ciascun anno.
3.
di
L'indicazione dei nominativi,
ai fini dell'attribuzione
del periodo
aspettativa riservato ad ognuna delle tre Organizzazioni sindacali,
sarà
effettuata con lettera motivata da ciascuno dei responsabili di cui al
comma
precedente.
3) ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell'orario
di
lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o
gruppi di essi - possono essere indette dalle segreterie
provinciali
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL, dal Consiglio di fabbrica o
dall'esecutivo
dello stesso, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate
alla
Direzione aziendale.
3. Le modalità di esecuzione delle
alla
Direzione aziendale ai fini produttivi.
riunioni
4. Alle riunioni possono partecipare, previo
Direzione
dell'azienda, dirigenti esterni dei sindacati
il
Consiglio di fabbrica.
saranno
comunicate
preavviso
che
hanno
alla
costituito
4) MOBILITA DEI DELEGATI SINDACALI
Il trasferimento dei delegati sindacali aziendali dall'unità produttiva,
dal
gruppo omogeneo o dal reparto, in caso di mobilità, deve essere
subordinato
all'assenso del Consiglio di fabbrica o della segreteria
provinciale
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL.
5) LOCALI DEL CONSIGLIO DI FABBRICA
1.
Le aziende con almeno 200
dipendenti pongono permanentemente
a
disposizione del Consiglio di fabbrica o dell'esecutivo dello stesso,
per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno
dell'azienda.
2. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti il Consiglio
di
fabbrica, o l'esecutivo dello stesso, ha diritto di usufruire, ove ne
faccia
richiesta, di un locale idoneo per le sue riunioni.
6) DIRITTO DI AFFISSIONE
1. Il Consiglio di fabbrica ha diritto di affiggere, su appositi spazi
che
la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutti i
lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e
comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili del Consiglio
di
fabbrica o dell'esecutivo dello stesso e saranno preventivamente
portati a
conoscenza della Direzione.
7) QUOTE SINDACALI
a) Contributi sindacali.
1. Le aziende effettueranno le trattenute, sulle retribuzioni mensili,
dei
contributi sindacali dei lavoratori per conto delle Organizzazioni
nazionali
congiuntamente stipulanti il presente contratto, in base ad apposita
delega
rilasciata dai lavoratori stessi nella quale dovranno essere specificati
le
generalità del lavoratore, il numero di matricola, il sindacato al
quale
deve essere devoluto il contributo.
2. La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore
interessato
con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca della delega.
3. Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti determinano
la
trattenuta per contributi sindacali nello 0,85%, per 14 mensilità,
sulla
retribuzione base, sugli aumenti periodici di anzianità, sulla indennità
di
contingenza, sul premio di produzione e sull'E.D.R.
4. Tali contributi saranno versati a cura delle aziende sui conti
correnti
indicati dalle Organizzazioni di cui al comma precedente.
b)
Quote sindacali per il rinnovo contrattuale.
1. Le aziende tratterranno in unica soluzione, al momento del
pagamento
delle competenze arretrate, ai lavoratori cui si applica il
presente
contratto, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali
congiuntamente
stipulanti, le seguenti somme:
- 1A
- 1
L. 60.000
- 2
- 3A
L. 45.000
-
3
4
5
6
L. 30.000
2. I lavoratori che non intendessero farsi effettuare la
trattenuta
renderanno nota tale loro decisione alla Direzione aziendale entro
giorni
dalla data di affissione della comunicazione relativa
all'effettuazione
della trattenuta stessa. Le Direzioni aziendali provvederanno a
trasmettere
alle Organizzazioni sindacali nazionali le somme raccolte,
conformemente
alle indicazioni che saranno da queste comunicate alla Fiamclaf.
7
Art. 62. - REGOLAMENTO DELLE VERTENZE INDIVIDUALI.
1.
Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore,
tramite
il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso,
all'amministrazione
aziendale a mezzo di domanda motivata.
2. Il Consiglio di fabbrica chiederà l'accertamento in contraddittorio
della
situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, con
la
partecipazione dell'interessato.
3. L'amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con il
Consiglio
di fabbrica o
con
l'esecutivo
dello
stesso
entro
15
giorni
dall'accertamento.
4. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle
due
parti verbale in triplice copia corredato da scheda contenente tutti i
dati
di fatto utili per l'esame della vertenza ponendo in evidenza quelli
sui
quali le parti non si dichiarano d'accordo.
5. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro
10
giorni al Sindacato provinciale ed alla Fiamclaf.
6. A richiesta della parte più diligente, la Fiamclaf provvederà
alla
convocazione, presso l'azienda interessata, dei delegati dei
Sindacati
provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno
il
compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole
della
vertenza, con il che si riterrà esaurita l'azione conciliativa.
Art. 63. - RELAZIONI SINDACALI.
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le
Parti
concordano che in caso di controversie collettive la soluzione delle
stesse
avverrà attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio
di
fabbrica.
2. In particolare, se la controversia ha come oggetto
l'applicazione o
l'interpretazione di norme contrattuali l'esame può avvenire a richiesta
di
una delle Parti con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.
APPENDICI
APPENDICE N. 1
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO
FINE
RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297.
DI
Art. 1. - Beneficiari
Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8
anni
di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale servizio deve essere maturato alla data in cui la domanda è
presentata,
quale risulta dal protocollo aziendale di arrivo.
Art. 2. - Limiti numerici
Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si
fa
riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il
limite
del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale
dei
dipendenti.
La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile
ha
efficacia per l'anno successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente
è
trasferibile a quello successivo.
non
esaurita
in
un
anno
ed
non
Art. 3. - Misura dell'anticipazione
L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del 70% del
trattamento
di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'ammontare
dell'anticipazione è
comunque ridotto
della
parte
del
trattamento di fine rapporto già impegnata a garanzia di debiti
contratti
dal lavoratore interessato.
L'importo dell'anticipazione non potrà comunque
quello
risultante dalla documentazione prodotta.
essere
superiore a
Art. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità
di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle
competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per
i
familiari
considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari
b) acquisto
per i
figli;
c)
documentato della prima casa
assegnazione della prima casa
in
di
abitazione
per sé
cooperativa a proprietà
o
divisa;
d)
riscatto
di
abitazione;
e)
di
costruzione
alloggio
in
popolare
proprio
di
che
prima
costituisca
casa
la
di
prima
casa
abitazione;
f) ristrutturazione della prima casa di abitazione comportante un costo
non
inferiore al 25% del valore dell'appartamento.
Si precisa che se il dipendente è già proprietario di casa di abitazione
può
richiedere l'anticipazione per i figli purché questi non siano
proprietari
di casa di abitazione.
Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza:
a)
spese
sanitarie;
b) spese per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Nell'ambito delle
priorità di cui
previsti
aziendalmente criteri di precedenza.
sopra,
possono
essere
Art. 5. - Spese sanitarie
La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere
comprovata
da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture
pubbliche.
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione,
la
richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa.
Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza.
Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati
all'art. 2
è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni
anno,
per soddisfare le richieste per spese sanitarie.
A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla
consegna,
entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazione equivalente,
ivi
compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e
non
documentabili.
Art. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione
I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della
prima
casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda
corredata
o dall'atto preliminare di compravendita, debitamente autenticato da
notaio,
o dall'atto di compravendita; atti comunque stipulati successivamente al
31
maggio 1982.
Inoltre dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: che il
dipendente,
sotto la propria responsabilità, è consapevole delle conseguenze
penali e
civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che
rendono
dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di
procurare
indebiti benefici per sé o per altri;
che richiede
l'anticipazione
subordinatamente alla tassativa condizione di destinare l'impiego
per
l'acquisto della prima casa di abitazione e che esso dipendente, o
il
beneficiario, nonché il rispettivo coniuge, non risultino essere
proprietari
o comproprietari di altre unità abitative nel comune di residenza.
La richiesta dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche
dal
beneficiario nell'ipotesi di acquisto a favore dello stesso.
Nel caso la prima casa venga intestata al figlio, il dipendente avrà cura
di
allegare estratto di certificato di famiglia per documentare il grado
di
parentela, nonché decreto del giudice tutelare competente se si tratta
di
acquisto a favore del figlio minorenne.
In caso di acquisizione di alloggio in cooperativa edilizia dovrà
essere
allegata alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
di
cui al 2° comma, la dichiarazione del Presidente della Cooperativa,
con
firma autenticata a termine di legge, da cui risulti che il
richiedente è
assegnatario di alloggio su terreno acquisito con l'indicazione
dell'entità
dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.
Nell'ipotesi di costruzione di casa o di ristrutturazione, oltre
alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dipendente dovrà
presentare
domanda corredata dal titolo legale del diritto di proprietà
dell'area
edificanda o della casa da ristrutturare copia autentica della
concessione
edilizia e del contratto di appalto.
Nel caso di impossibilità di esibizione del contratto d'appalto,
sarà
ritenuto documento idoneo una perizia giurata dei lavori da
eseguire e
l'ammontare degli stessi.
In caso di riscatto, il richiedente dovrà presentare una
dichiarazione
rilasciata dagli istituti attestante l'impegno assunto del
riscatto e
l'importo da pagare.
Entro, e non oltre, dodici mesi dall'erogazione dell'anticipazione
per
l'acquisto della prima casa
di abitazione,
il dipendente è
tenuto
all'esibizione dell'atto di acquisto integrante il relativo preliminare.
Nell'ipotesi invece di costruzione il dipendente dovrà esibire, non
oltre
tre mesi dalla data del rilascio, la licenza di abitabilità della nuova
casa
costruita.
Nel caso di acquisto, costruzione, riscatto e ristrutturazione della
casa,
saranno prese in esame soltanto le domande relative a fattispecie
concrete
verificatesi non prima di un anno dalla data della domanda, salvo che
la
domanda stessa, non accolta per incapienza nel numero degli aventi
diritto,
venga ripresentata nell'anno successivo.
Art. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate
In caso di mancata Presentazione della documentazione di cui ai
punti
precedenti o della documentazione giustificativa del mancato rispetto
di
tali termini, l'azienda provvederà al recupero dell'importo lordo
erogato,
maggiorato delle rivalutazioni intercorse ai sensi del comma 4, art. 1
della
legge
n.
297/1982,
mentre l'importo già versato per
la
tassazione
I.R.P.E.F.
dovrà essere richiesto in rimborso come previsto dall'art. 38 del D.P.R.
n.
602 del 29 settembre 1973, a cura dell'interessato. Ove fosse
necessario
procedere al recupero delle somme in modo coattivo, le spese
relative
saranno addebitate al dipendente.
Qualora invece la spesa sia risultata inferiore alla somma
erogata,
l'azienda recupererà, nei modi indicati al punto precedente, la parte
non
utilizzata.
Art. 8. - Disposizioni finali
Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per
l'acquisto o
l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i propri
figli,
sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data
anteriore
al 1° giugno 1982.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine
rapporto.
Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione
si
intendono decadute.
APPENDICE N. 2
Roma, 27 gennaio 1984
Alla FILIA
ROMA
Prot. n. 99
Oggetto: CHIARIMENTO SULLA DECLARATORIA DEL 1° LIVELLO A
Ci siamo resi conto che, nella redazione della declaratoria del
primo
livello A contenuta nell'ipotesi di accordo 27 maggio 1983, non emerge
con
chiarezza il senso dell'intesa tra noi intervenuta
della
trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro.
nel
corso
Tale nostra constatazione Vi è stata manifestata nel corso della
riunione
del 26 gennaio scorso durante la quale abbiamo effettuato la
collazione
delle norme contrattuali da inviare a stampa.
Il primo livello A, nel sistema di inquadramento del personale, è
stato
realizzato per considerare quei collaboratori aziendali di massimo
livello
che per professionalità e per posizione nella struttura
organizzativa
rivestono un ruolo particolare che li differenzi da quello degli
impiegati
di I livello.
Perché
questa finalità sia
perseguita è
necessario
precisare
che
l'espressione contenuta nella declaratoria del I livello A : « su più
unità
organizzative » deve intendersi riferita a unità organizzative di
tipo
primario, generalmente guidate da impiegati di I livello,
indipendentemente
dalla nomenclatura aziendale usata per definirle, e non già ad unità di
tipo
secondario o terziario, guidate generalmente da collaboratori di
livello
inferiore al primo.
Per cui la descriminante esistente tra il collaboratore aziendale di
I/A e
quello di I livello,
limitatamente a questa espressione
dell'intera
declaratoria, risiede appunto nel fatto che il primo coordina e
controlla
più unità organizzative primarie, qualunque sia la loro
denominazione,
mentre il secondo regge una sola unità primaria che a sua volta
può
comprendere altre unità di tipo secondario o terziario.
Abbiamo rilevato, nel corso della riunione del 26 gennaio scorso, che
la
predetta interpretazione corrisponde anche, secondo codeste
Organizzazioni
sindacali, alle intese ed alle ragioni che nella trattativa del maggio
1983
hanno portato le Parti alla istituzione del I livello A.
Chiediamo che ci venga fornito per iscritto un Vostro cortese cenno
di
consenso che provvederemo a riportare; unitamente a questa lettera,
nel
contratto che sta per andare in stampa.
Distinti saluti.
FIAMCLAF
APPENDICE N. 3
Roma, 9 marzo 1984
Alla FIAMCLAF
ROMA
Prot.
n. 91 /LMD/mg
Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera del 27 gennaio 1984,
prot.
n. 99 e 100 (1), precisandovi che l'esemplificazione di nuove
mansioni
emerse in questi ultimi anni nell'organizzazione aziendale è da
ritenersi
puramente indicativa e non risolutiva ai fini dell'inquadramento
dei
lavoratori interessati.
Distinti saluti.
FILIA
(1) L'appendice n. 3 del C.C.N.L. 27.5.83 è stata assorbita nell'art. 17
del
presente contratto.
ALLEGATI
... OMISSIS
1) Legge 20 maggio 1970. n. 300, contenente norme sulla tutela della
libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di
lavoro e
norme sul collocamento.
2) Accordo Nazionale 15 dicembre 1990 per il rinnovo del C.C.N.L. 20
giugno
1987 per i dipendenti da Aziende Municipalizzate Centrali del Latte.
... OMISSIS
LEGGE 29 maggio 1982, n. 297
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E NORME IN MATERIA
PENSIONISTICA
(G.U. N. 147 DEL 31-5-1982).
.... OMISSIS
LEGGE 13 maggio 1985, n. 190.
RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI QUADRI INTERMEDI (G.U. 17 Maggio 1985, n.
11).
PROTOCOLLO D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO
PARTI E
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO.
DELLE
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,
tra
la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti
Locali),
rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice
Presidente
Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti,
Domenico
Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché
dal
Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti la
Giunta
Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio Marzotto
Caotorta,
Dario Matturro, Rubes Triva e della Delegazione Sindacale Permanente
nelle
persone di Adolfo
Spaziani,
Presidente,
Enzo
Garabello,
Francesco
Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco Neri, nonché
del
Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per il
Dipartimento
Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci;
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata
dal
Segretario Generale
Bruno Trentin,
dal Segretario Generale
aggiunto
Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con
la
partecipazione del Coordinatore del Dipartimento
Terziario e
Servizi
Salvatore Bonadonna;
- la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata
dal
Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale
Domenico
Trucchi, con la partecipazione di Dario Ballotta del Dipartimento
Terziario
e Servizi;
- la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal
Segretario
Generale Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto
Bonvicini e
Silvano Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del
Servizio
Relazioni Sindacali;
si e convenuto il seguente protocollo di intesa su
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
e
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI
CONFLITTI
DI LAVORO
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
PREMESSA
La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare,
alla
luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore
delle
imprese pubbliche degli Enti locali per perseguire un rapporto tra le
parti
sempre più funzionale allo sviluppo dell'efficienza e della
produttività
delle gestioni ed al convergere delle iniziative, richiamati i
protocolli
sottoscritti il 13.7.1978, il 16.2.1982 e il 17.7.1985, convengono
sulla
necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle
mutate
condizioni della società ed all'evoluzione dei rapporti tra le parti
sociali
nell'ambito dei pubblici servizi.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL, ritengono che, per il preminente ruolo che
le
aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione
di
complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia
necessario
promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende
pubbliche
locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti,
all'esame
del
Parlamento,
di riordino delle
autonomie
riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.
locali
e
di
A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema
di
relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici
locali,
sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività,
sui
piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o
organizzative
con
particolare
riguardo
ai
riflessi
qualitativi
e
quantitativi
sull'occupazione.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte,
per
rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire
il
raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi
la
qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali, in
particolare
nelle aree più deficitarie di servizi individuabili prevalentemente
nel
Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi
pubblici
erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas,
dell'acqua,
dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e
dell'igiene
ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui
seguenti
obiettivi:
1) migliorare
alla
collettività;
i livelli qualitativi e quantitativi
dei servizi
resi
2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative
che
riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva
l'informazione e
la
partecipazione
dell'utenza
nel
prossimo
processo
di
sviluppo
quantitativo e
qualitativo
dei
servizi
stessi;
3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale
quadro
contenere i costi di gestione (economicità);
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo,
gestionale e
produttivo
dell'impresa pubblica locale
anche
attraverso
l'ottimale
utilizzazione e valorizzazione del personale;
5) conferire priorità,
di
tutela ambientale;
anche sul piano della qualità,
agli interventi
6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene
ambientale
nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi
di
gestione e salvaguardia ambientale;
7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un
sistema
integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree
metropolitane e
che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale
al
conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica
del
trasporto;
8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle
acque
sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali
ottimali e
del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di
gestione
consortili;
9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per
il
raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal
PEN,
avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del
risparmio
energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a
rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione,
gestione e
commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte,
del
prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e
del
confronto che si porrà con le nuove realtà del mercato.
Per
di
questi
motivi,
le
prospettive
strategiche
di
risanamento,
ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le
iniziative
generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle
imprese
stesse, politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali
del
personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra
le
parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente
locale
una struttura portante del « sistema dei servizi pubblici » che
può
contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far
recuperare
efficienza all'intero « sistema » e partecipare attivamente al processo
di
consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del Paese. A tal fine
le
parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire
la
scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non
sussistano
ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da
soggetti
diversi.
La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi
delle
conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema
delle
imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud
più
avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare
si
impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di
igiene
urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso
di
nuove tecnologie e processi organizzativi
del
lavoro attraverso
le
rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo
nel
contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento
della
produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si
incontreranno
nel mese di giugno di ogni anno.
L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui
opera,
rispondere sempre più
quale
strumento realizzativo
e
comunale.
alle
esigenze
della
delle
collettività
pianificazione
regionale,
locali,
provinciale
L'ottimizzazione dei servizi pubblici ed il raggiungimento di obiettivi
di
efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGlL, CISL e UIL,
un
passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa
pubblica,
nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso
la
privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.
In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di
informare
CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di
politica
tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle
strutture
tariffarie.
IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra
le
parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai
vari
livelli e la regolamentazione di poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la
partecipazione
del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che
resta
confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle
politiche
di sviluppo e
organizzazione
dei
servizi,
nonché
alle
politiche
occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende
aderenti
alla CISPEL.
Esso si articola su 4 livelli:
1) Livello confederale.
E' costituita una struttura paritetica nazionale, composta da
rappresentanti
della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
La struttura si
con
riunirà almeno
all'inizio
e a metà
di
ciascun anno
compiti di informazione
dei
servizi pubblici locali.
e di
consultazione sulle
linee
di
politica
In particolare la struttura curerà:
a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle
nei
diversi settori dei pubblici servizi;
parti
b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi
sull'assetto
istituzionale
degli
enti
locali:
decentramento,
poteri,
compiti,
attribuzioni,
autonomia finanziaria
ed
effetti
sul
rapporto
ente
locale-aziende pubbliche locali;
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione
tecnologica e
coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi
servizi e
della continuità della loro
della sicurezza dell'esercizio
dei
erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi
di
lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche
allo
scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le
imprese
pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e
settoriali
per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti
che
anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla
capacità
concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro,
di
organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la
struttura
paritetica può
costituire
comitati
specifici
di
settore
con
la
partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con
il
compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere
l'attuazione
dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può
anche
indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta
una
identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a
richiesta
delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e
le
competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi
livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse
articolazioni
territoriali spetta la gestione di quanto previsto dal CCNL di settore.
2) A livello territoriale.
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le
aree
metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che
precede
la costituzione di Comitati territoriali paritetici per
l'approfondimento
delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte
strategiche
delle imprese pubbliche locali.
3) Livello di Federazione di settore.
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo
le
relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle
norme
dei protocolli previsti nel CCNL.
4) Livello di azienda.
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei
protocolli
confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende,
ferme restando le procedure sulle relazioni
industriali
contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno
annualmente
una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli
obiettivi
del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di
attuazione
del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi,
ai
programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla
organizzazione
del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative
del
personale.
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI
CONFLITTI
DI LAVORO
PREMESSA
1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare
gli
attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure
delle
vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di
comportamento
datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali.
Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di
attività
in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici
di
comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di
norme
pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.
2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto del protocollo,
le
prestazioni riguardano,
in genere,
servizi di prima e
fondamentale
necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di
esigenze
primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta
sulle
attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere
civile e
sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di
funzionamento.
3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca
autoregolamentazione
dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno
di
escludere tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al
presente
protocollo, l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere
di
competenza.
4) Le disposizioni del presente protocollo integrano i contratti,
le
pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le
parti
hanno adottato nei settori individuati e modificano le disposizioni
che
risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo.
5) Il completamento delle normative di cui al presente protocollo in
relazione alla peculiarità dei settori ed alle modalità di erogazione
dei
servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel
protocollo
medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto
specificamente
indicato, ai regolamenti aziendali. Gli scioperi di durata inferiore
alla
giornata dovranno svolgersi in un unico periodo continuativo riferito
a
ciascun turno.
6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle
aziende
con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che non
può
comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che
abbiano
riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero
devono,
compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate
alle
aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio
tramite
tutti i possibili mezzi informativi.
7) La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella di
ciascuna
azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per
ogni
singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre
al
minimo possibile i disagi per l'utenza. Comunque tra un'azione di
sciopero e
la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno 7
giorni,
avendo cura di prevedere nel settore dell'igiene ambientale le forme
di
normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero.
8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi
espletati
dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:
lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei
servizi
tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas);
la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della
persona
esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento
delle
acque (depurazione e potabilizzazione); alla somministrazione del
farmaco
nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per determinati
ambiti
territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell'igiene
ambientale
fermo restando l'impegno di operare per evitare concreti danni
ambientali
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con
forme
adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza
pendolari.
9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti,
con
specifici accordi,
per ogni singolo settore interessato al
presente
protocollo:
a) le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso
nei
suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;
b) le modalità per garantire la tutela degli impianti,
sicurezza e
quella degli utenti;
la loro
c) le procedure per l'individuazione del personale indispensabile per i
fini
che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno
parte
integrante del presente protocollo.
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette
nel
caso in cui le prestazioni, le modalità ed i presidi di cui sopra non
siano
tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la
titolarità
delle categorie interessate.
CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE
Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore
dei
pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice
di
comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica
nei
casi in cui fossero in
gioco i valori fondamentali
libertà
costituzionali, della democrazia e della pace.
delle
Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi
dei
lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società,
comportano
l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più
ampio
consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni
di
comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per
la
ratifica dei risultati contrattuali.
Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione
dei
problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti
che
attenuino il più possibile i disagi derivanti
alla collettività
da
agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano ad individuare forme
di
lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al
minimo
le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno
stretto
collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per la ricerca di
un
giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano
in
discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per
tutto
il periodo di vigenza del CCNL medesimo.
Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse
possono
risultare, in funzione del tipo di servizi, le modalità
dell'esercizio
dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle
esigenze
primarie delle collettività servite, si assumono le seguenti regole
di
comportamento:
1) le strutture nazionali,
eviteranno
scioperi in
concomitanza
importanza
regionali e territoriali competenti,
con
manifestazioni
di
rilevante
nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le
consultazioni
elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso
di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
di
particolare gravità o calamità naturale;
2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno
inoltre
individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli
scioperi è
riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per
quelli
nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;
alle
strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle
strutture
sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli
scioperi
aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la
previa
intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a
norma
dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato
dagli
effetti dello sciopero;
4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno
essere
assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della
premessa.
CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE
PREMESSA
La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse
rappresentate,
si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento
avendo
riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei
servizi
pubblici locali.
1) Le associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere relazioni
sindacali
soltanto con le OO.SS.,
firmatarie di CCNL che adottino codici
di
autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente
protocollo.
Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere
per
adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, le
associazioni
datoriali s'impegnano a darne preventiva informazione alle
Organizzazioni
sindacali stipulanti.
2) Le associazioni datoriali e le aziende ad esse associate
interromperanno
le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino azioni di
sciopero
non conformi ai codice di autoregolamentazione sindacale contemplato
dal
presente protocollo.
3) Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto
di
competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in
discussione i
contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta
la
vigenza dei contratti medesimi.
4) Le associazioni delle aziende si impegnano perché le aziende
loro
associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie
che
possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi
comunicati
dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno
adeguata
informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle
agitazioni.
5) Le associazioni datoriali e le aziende adotteranno e favoriranno
forme
congrue di pubblicazione, a cura delle parti, dei termini delle vertenze.
6) Le associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente
le
forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per
favorire
- nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti.
Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e
buona
fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero,
dopo
la revoca tempestiva degli stessi da parte delle OO.SS.
NORME DI GARANZIA
I presenti
da
codici
di comportamento
aziendale e sindacale,
integrati
« norme pacifiche di categoria o settore », vincolano le strutture
delle
parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da
quanto
previsto costituirà violazione degli impegni assunti.
LE PARTI SI DANNO ATTO:
che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta
la
presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale
alle
procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate
dal
presente protocollo è
necessario che
si
sviluppino,
parallelamente
all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle
parti,
forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi
esistenti,
consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano
poteri
diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e
delle
regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.
Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia,
si
incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato,
ferma
restando la successiva rispettiva autonomia.
NORME PATTIZIE
REGOLAMENTAZIONE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE
MEDIAZIONE E
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI COLLETTIVI
-
PROCEDURE
DI
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla
tempestiva
conclusione dalle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1) Rinnovi contrattuali nazionali.
Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per
il
rinnovo dai contratti 60 giorni prima della loro scadenza,
indicando i
soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione
del
nuovo contratto.
Le
la
associazioni
datoriali
e
le
aziende
si
impegnano
ad
iniziare
trattative antro 30 giorni dalla presentazione dalla piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà
il
percorso del negoziato e si procederà all'individuazione dell'onere
della
piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla
presentazione
della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione della
controversia,
fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà,
si
attuerà
un resoconto
alle sedi
confederali
competenti,
le
quali
svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi
atti a
rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto e
le
parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della
vertenza,
ricorrendo eventualmente ad organismi esterni per la valutazione dei
termini
del contedere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in
pendenza
delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non
sussiste
impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme
del
presente protocollo.
2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi.
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata
della
violazione,
con relativa rivendicazione e richiesta di apertura
del
confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), le parti
non
faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali.
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire
alla
conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di
mancato
accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali
procederanno
entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del
contendere
formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.
3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL.
Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le aziende
si
impegnano ad iniziare le trattative.
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della
sede
aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in
sede
nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti
ritardo
sull'inizio delle trattative.
Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le
strutture
sindacali competenti.
Decorso inutilmente questo termine, le parli attueranno un resoconto
alle
sedi nazionali le quali entra i 5 giorni successivi, considerati
di
ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere
le
difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e
le
parti non
concordino di rimettere
ad organismi esterni o
a
sedi
istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime
si
riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel
rispetto
delle norme del presente protocollo.
NORME SANZIONATORIE
Le disposizioni dal presente protocollo, integrando i contratti
collettivi
di settore, vincolano alla loro osservanza le aziende ed i
lavoratori
destinatari dagli stessi CCNL, oltre che le rispettive strutture
sindacali.
La violazione dalla disposizioni predetta è suscettibile dalle
seguenti
sanzioni, indipendentemente da quella di legge connessa al
comportamento
adottato:
a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità
di
esercizio dell'azione sindacale definita a norma dei punti 6), 7), 8) e
9)
della « premessa » della norme di comportamento delle parti del
presente
protocollo sono soggetti, secondo la procedure contrattuali e di legge,
alle
sanzioni previste per le mancanze disciplinari del CCNL
di
settore
applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto
quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
e
di
b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti
nei
confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le
quali
non osservino la norme definite nel presente protocollo, ivi incluse
le
norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle
controversie
collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da evolversi per
iniziative
a favore dall'utenza concordata tra le parti stipulanti il
presente
protocollo.
L'accertamento dalla violazione nei casi di cui alla lettera b) che
precede
e la irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando
non
sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a
un
collegio di valutazione costituito da sette membri di cui tre designati
da
ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) ed il settimo scelto
di
comune accordo.
Il collegio può
comminare
come
sanzione
accessoria
quella
della
pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia
della
violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. La spesa
di
pubblicazione sono a carico dalla parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lettera b) che
precede
saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge
che
dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei
servizi
pubblici essenziali.
NORME DI ATTUAZIONE
Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa
la
verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi
nel
comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente
protocollo
una violazione della norme stesse è tenuta a darne notizia alla
controparte
per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento
medesimo
al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti.
.... OMISSIS
LEGGE 12 giugno 1990, n. 146.
NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE
TUTELATI.
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.
IMPEGNI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
Verbale d'incontro CISPEL/CGIL, CISL, UIL
Il 19 luglio 1990 in Roma, presso la sede della CISPEL si sono riunite
la
Delegazione sindacale della CISPEL e una Delegazione delle
Confederazioni
CGIL, CISL e UIL allo scopo di procedere ad un esame comparato degli
impegni
scaturenti dalla legge n. 146/1990, sull'esercizio del diritto di
sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della
persona costituzionalmente tutelati, a fronte delle intese definite
in
materia tra le parti con il protocollo del luglio 1989.
Le parti dopo approfondita analisi ribadiscono l'impegno che nel sistema
di
relazioni sindacali definito dal protocollo l'autonomia delle parti
si
estrinsechi in comportamenti finalizzati ad assicurare il
soddisfacimento
dei bisogni essenziali della collettività in modo che anche nei momenti
di
conflittualità siano ridotte al minimo le ripercussioni sull'utenza.
A fronte della legge n. 146/1990 si danno atto che l'intervento
del
legislatore non altera i principi e le regole che le parti si
sono
autonomamente dati con il citato protocollo, il quale realizza
nella
generalità dei contenuti gli indirizzi di legge conservando perciò
piena
attualità e operatività nei confronti dei soggetti destinatari.
In particolare riconoscono che i servizi erogati dalle aziende
delle
autonomie locali sono identificabili nei servizi essenziali indicati
dal
legislatore, il quale ne arricchisce in taluni casi la specificazione
(come
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani), servizi ai quali
vanno
estese le regole e gli impegni del protocollo.
A parte l'adeguamento alla legge della durata del preavviso di sciopero,
le
parti riaffermano la piena effettività ai fini della determinazione
delle
prestazioni indispensabili di servizio dei principi sanciti nei punti
7) e
8) della parte seconda del protocollo, sicché per tale aspetto la
previsione
di legge è soddisfatta e si completa con la procedura prevista dal punto
9)
dello stesso protocollo, ferme restando le ulteriori specifiche
previsioni
di legge che gravano sui soggetti destinatari.
Le parti riaffermano inoltre il reciproco impegno di dare
seguito e
attuazione alle regole del protocollo in materia di comportamenti,
procedure
e gestione dei conflitti di lavoro.
Riconoscono che la parte sanzionatoria del protocollo deve
intendersi
adeguata a quella di legge per i comportamenti lesivi posti in essere
dalle
Organizzazioni dei lavoratori e dalle aziende, ma si danno nel contempo
atto
che resta fermo il sistema definito dal protocollo per le
violazioni
inerenti le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione
delle
controversie collettive. A tal fine confermano la funzione del Collegio
di
valutazione previsto dal protocollo e le sanzioni relative.
Conclusivamente le parti mentre convengono di attivare tavoli settoriali
di
confronto nell'intento di individuare criteri omogenei di indirizzo per
la
definizione a livello locale di quanto a tale sede rinviato assumono
come
termine massimo per la definizione di tali impegni quello di 6
mesi
stabilito dalla legge 146 all'art. 19.
In particolare per il settore trasporti, tenuto conto delle
diverse
discipline
pattizie
ricorrenti,
le
parti
confederali
assisteranno
direttamente le Federazioni di categoria interessate titolari del
negoziato.
Le parti si impegnano ad adoperarsi nelle diverse sedi negoziali
definire
norme di attuazione della legge similari per comparti omogenei.
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