ûûûûû ACCORDO 15 DICEMBRE 1990 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE LAVORO PER I DIPENDENTI DA Il giorno 15 dicembre 1990, in Roma tra - la FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE, ANNONARIE E FARMACEUTICHE (F.I.A.M.C.L.A.F.), rappresentata dal Presidente, Dario Matturro, dal Presidente della Delegazione Sindacale, Carlo Brambilla, dai componenti della Delegazione trattante Franco Bonifazi, Carlo Vulpiani, Giorgio Groff, Giorgio Mestichella, Franco Melchiorri, Anna Pagliaini, Giuseppe Sessa, Silvano Viel, dai componenti la Delegazione Sindacale Permanente CISPEL, Adolfo Spaziani e Francesco Neri, assistiti dal Segretario generale, Maria Virginia Molinari e dal funzionario addetto al settore sindacale, Mauro Laudani e - FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL la FAT-CISL, rappresentata dal Segretario generale, Ferruccio Pelos e dai segretari nazionali Roberto Benaglia, Franco Muoio, Gianni Pastrello, Uliano Stendardi, Roberto Vicentini; la FLAI-CGIL, rappresentata da Angelo Lana, Segretario generale, Nino Casabona, segretario generale aggiunto e dai segretari nazionali Adriana Buffardi, Antonio Carbone, Franco Della Rosa, Giuseppe Martin, Nettuno Morra, Pasquale Papiccio, Natalino Porcu, Matilde Raspini, Liliana Rossetti, Luigi Tammone; la UILIAS-UIL, rappresentata dal Segretario generale, Pasquale Rossetti dai segretari nazionali Giordano Battistini Ulivi, Raffaele De Luca, Mario Guelfi, Sergio Modanesi; e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli di fabbrica delle tre organizzazioni; è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate centrali del latte che sostituisce integralmente quello datato 20 giugno 1987. La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme di legge e con l'accordo nazionale 15.12.90 per i dipendenti da aziende municipalizzate centrali del latte. A) PREMESSA POLITICA 1. La FIAMCLAF rileva con convinzione che il servizio reso alla collettività dalle aziende del latte, aventi natura pubblica, è stato negli anni trascorsi e continua tuttora ad essere di rilevante importanza poiché esse sono strumento operativo di una politica economica che si prefigge di garantire, nell'area di loro competenza, uno sbocco crescente dei prodotti della zootecnia locale e nazionale e di tutelare le attese legittime dei consumatori di avere prodotti di alta e sicura qualità. 2. In questi decenni la FIAMCLAF e le aziende pubbliche ad essa aderenti hanno svolto intenso lavoro a sostegno della zootecnia locale per la quantità del prodotto ritirato da produttori singoli o associati, ma ancor più per aver messo a disposizione le capacità e le conoscenze delle aziende per realizzare nuove condizioni di produzione del latte che ne elevassero le qualità igieniche e merceologiche verso i traguardi già realizzati da altri produttori europei. Ne sono mancati interventi per realizzare nuovi metodi di lavorazione e per allargare la gamma dei prodotti a base di latte. Nella difesa del mercato del latte pastorizzato «fresco» la FIAMCLAF svolge da tempo una funzione determinante di coordinamento delle categorie nazionali interessate, promuove la conoscenza delle sue elevate proprietà nutritive, con interventi le giovani generazioni. di educazione alimentare soprattutto tra 3. Nell'interesse dei consumatori la FIAMCLAF ha sempre svolto una politica di qualità del prodotto e sotto tale profilo ha occupato una posizione di avanguardia nel suo settore, riuscendo a stimolare tutto il comparto spingendolo verso nuovi traguardi. 4. Se ancora occorreva una prova è stata fornita nel maggio 1986 quando gravi problemi di inquinamento radioattivo dell'ambiente hanno imposto di selezionare e scartare rilevanti quantità di latte che affluivano alle centrali dalle campagne. 5. Questi risultati sono stati conseguiti grazie al terreno propizio della natura pubblica delle aziende associate alla FIAMCLAF e con esse si è potuto dare un impulso non secondario alla trasformazione dei rapporti tra il settore zootecnico e le aziende di trasformazione. 6. La FIAMCLAF, nel rilevare questi apprezzabili risultati intende operare affinché, al di là della forma organizzativa che gli enti locali intendono assumere ai sensi della legge 142/1990, non venga meno la presenza del pubblico nel settore. Ritiene infatti la natura e le finalità del settore privatistico le meno coerenti agli obiettivi sin ora raggiunti dalla gestione pubblica. 7. L'obiettivo della FIAMCLAF è quello di conseguire ulteriori elementi di garanzia per la qualità dei prodotti, rimuovendo nel contempo sacche di inefficienza e recuperando redditività da riversare poi su altre attività sociali dell'Ente locale. 8. La FIAMCLAF ritiene che il rinnovo del CCNL può essere occasione idonea per mettere a disposizione delle aziende strumenti di gestione e di sviluppo delle risorse umane che favoriscano il raggiungimento di traguardi più elevati di efficienza. 9. La FIAMCLAF, consapevole che un più elevato grado di efficienza del sistema aziendale si consegue operando su tutti i fattori della realtà aziendale, segnala che l'approvvigionamento del latte offre ormai diverse opportunità con conseguenze economiche importanti per l'equilibrio della gestione aziendale. Gli approvvigionamenti della produzione locale o nazionale continueranno ad essere privilegiati poiché coincidono con le scelte di natura sociale delle aziende pubbliche. Tuttavia è opportuno che, nel valutare la gestione in base a parametri puramente economici, siano considerati i maggiori costi che le aziende sono « costrette » a sostenere per ottemperare a indirizzi politico-sociali, come del resto dispone il regolamento generale delle aziende degli Enti locali approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 10. La FIAMCLAF favorirà, anche sulla base di alcune esperienze in atto, un adeguato studio per progetti tendenti a coordinare l'attività delle aziende pubbliche a livelli territorialmente più ampi, sollecitando in tal senso una programmazione regionale che faccia partecipi le associazioni dei produttori, mantenendo comunque preminente la presenza pubblica. 11. La FIAMCLAF giudica infine indifferibile una politica di riorganizzazione del sistema gestionale delle aziende teso ad un aumento rilevante del fatturato per consentire una riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sia sul fatturato che sul valore aggiunto. Per questo, le Parti, in aggiunta agli interventi sui fattori gestionali sopra richiamati, ritengono necessario realizzare obiettivi specifici, recuperando efficienza e razionalizzazione delle risorse aziendali, mediante lo sviluppo delle capacità di penetrazione nel mercato attraverso l'inserimento nell'organizzazione aziendale di funzioni, sistemi distributivi e figure professionali aventi caratteristiche quelle operanti nelle aziende concorrenti. e condizioni più vicine a 12. A tale fine occorre cogliere le opportunità offerte dal mercato, e, nello stesso tempo, offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla recente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione e lavoro, il rapporto a tempo parziale e quello a tempo determinato. 13. Nella stessa prospettiva, la FIAMCLAF considera altresì necessario, nel formulare gli aspetti normativi ed economici del presente e dei futuri contratti, ispirarsi a quelli in vigore nel settore privato, al fine di assicurare alle imprese pubbliche condizioni contrattuali pari a quelle delle imprese private concorrenti. 14. A questo fine, nel corso della vigenza contrattuale, sarà altresì costituito un Gruppo di lavoro che analizzi in termini comparativi le normative del settore pubblico e di quello privato, fornendo soluzioni in termini di omogeneizzazione. 15. La FIAMCLAF conferma il proprio impegno per la salvaguardia dell'occupazione, considerandola uno dei primi doveri sociali dell'azienda pubblica; eventuali problemi che derivassero dai nuovi assetti organizzativi saranno esaminati dal Consiglio di Fabbrica nell'ambito aziendale. 16. FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL ribadiscono la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo alla riorganizzazione e al rilancio delle attività aziendali nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali. 17. La gli FIAMCLAF e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL, considerati obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il ruolo delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e più articolata fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai problemi economici, sociali ed organizzativi che le aziende dovranno affrontare, favorendo le occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti di debolezza. 18. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi aziendali, coerenze di comportamento, concordano di sperimentare per la vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul seguente accordo che si articola in quattro livelli operativi : 1) 2) 3) 4) incontri informativi periodici; l'osservatorio nazionale; Comitati bilaterali. Relazioni industriali. B) ACCORDO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI Tra la FIAMCLAF quanto segue : e la FAT-CISL, Punto 1. - INCONTRI INFORMATIVI FLAI-CGIL, UILIAS-UIL si conviene PERIODICI 1. A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi le aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale. 2. Annualmente di norma nel secondo semestre, in occasione della elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le direzioni aziendali e il consiglio di fabbrica, assistito dalle rispettive associazioni sindacali avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti argomenti: a) quantità e qualità degli approvvigionamenti, contratti di conferimento in rapporto alle scelte produttive al fine di contribuire a sostenere l'approvvigionamento interno; b) politica commerciale di distribuzione e strumenti operativi finalizzati alla riconferma della essenzialità della rete di vendita all'ampliamento dei mercati aziendali; c) eventuali politiche coordinate tra le aziende pubbliche del latte; d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali e di ricerca; e) programmi di formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori; f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni tecnologiche comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sulla occupazione; g) organici aziendali. Punto 2. - OSSERVATORIO NAZIONALE 1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede di informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipatizzate, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca ed innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti concrete iniziative per promuovere un effettiva parità tra uomo e donna. 2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze sindacali nazionali della FIAMCLAF e del Sindacato dei lavoratori che si riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno due volte all'anno. Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti. 3. In detti incontri, i seguenti fenomeni : in particolare, saranno esaminati e valutati 1) andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende con l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività del settore e capacità di estensione del mercato; 2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni ecologiche della campagna sulla qualità del latte; 3) possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto trattato; 4) l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica, la rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei lavoratori conseguente all'innovazione tecnologica, alla razionalizzazione dei sistemi gestionali nonché infine le problematiche poste dalle legislazioni sociali. Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi organizzativa delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende. 4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio Nazionale si avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche, centri studi di categoria, Enti pubblici o organismi specializzati. 5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si assumono mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi della FIAMCLAF e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive responsabilità che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 6. Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale i risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni industriali con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con la quale sono superate le verifiche ed i conflitti conseguenti a innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative. Punto 3. - COMITATI BILATERALI PARITETICI 1. In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici di cui al precedente punto 1 è costituito il Comitato bilaterale. 2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti organizzativi rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni, ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti della organizzazione aziendale. 3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete alla Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto nel modo più obiettivo ed aperto. In tale ottica saranno affrontate anche le eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo che optino per forme distributive alternative a quella diretta. 4. La valutazione delle problematiche avverrà pertanto, nell'ambito del miglioramento del rapporto costi-benefici ed in quello dell'analisi dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna. 5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di progetti specifici lo richieda) nella ottica della ricerca di una sintesi fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è pertanto distinto dal ruolo che compete al Consiglio di Fabbrica quale interlocutore contrattuale dell'Azienda. 6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento della loro costituzione. 7. Il Comitato bilaterale sarà composto, dei lavoratori e da rappresentanti dell'azienda. 8. I nominativi parte dei rappresentanti da tre rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne saranno scelti congiuntamente da FAT - FLAI - UILIAS territoriali e dal Consiglio di fabbrica e notificati alla direzione entro il 1° gennaio di ogni anno. 9. Il monte ore disponibile per i componenti di parte sindacale è fissato all'art. 61. del Comitato bilaterale 10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del Comitato bilaterale vengono svolte dai membri del Consiglio di fabbrica, con facoltà di avvalersi di esperti interni. 11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di in relazione ai problemi da trattare. una delle Parti 12. Data la natura informativa del Comitato bilaterale, restano impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione aziendale in ordine alle decisioni che debbono essere assunte. 13. Entro tre mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del presente contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel Comitato bilaterale e entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso. 14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di sei rappresentanti complessivi. Punto 4. - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CISPEL/CGIL-CISLUIL DEL 20 LUGLIO 1989 1. Le Parti recepiscono il protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20 luglio 1989 in materia di « Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali », integrato dal verbale di incontro 19 luglio 1990 in relazione alla legge n. 146 del 12.6.90 recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e convengono di completarlo - in relazione alla peculiarità del settore e alle modalità di erogazione dei servizi - nel seguente modo : a) Durata e preavviso dello sciopero 2. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a quello stabilito dal protocollo predetto La revoca o la sospensione devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima. 3. Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro. 4. Tra una azione di sciopero e la successiva viene assicurato un intervallo di almeno 7 giorni. 5. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo del turno antimeridiano e del turno pomeridiano sarà predeterminato in modo da contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza. e 6. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta, quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc. b) Prestazioni garantite 7. Al fine di tutelare i bisogni minimi della popolazione servita dalle aziende, le Parti convengono che deve essere assicurata almeno la continuità, nei momenti di sciopero, della consegna tempestiva del prodotto a Ospedali, cliniche, case di cura, istituti di assistenza, scuole ed enti similari. c) Determinazione del contingente minimo 8. Le Parti determinano con il regolamento di servizio, in sede aziendale, il contingente minimo di personale necessario ad assicurare l'effettuazione delle prestazioni garantite. d) Azioni antisindacali 9. Le Aziende, durante l'intervallo decorrente dalla dichiarazione di sciopero alla sua effettuazione, manterranno un comportamento di rispetto del diritto di sciopero, evitando azioni che possano vanificare le conseguenze dello sciopero stesso. PARTE SECONDA Articolato del contratto Art. 1. - APPLICABILITA' DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende municipalizzate esercenti il servizio di centrale del latte ed i loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori di cui all'art. 4. 2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato agli adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le centrali del latte municipalizzate. 3. Le aziende dovranno consegnare ad ogni dipendente copia presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta. del Art. 2. - CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA. 1. La cessione e trasformazione dell'azienda non risolve di per il contratto di lavoro e il personale ad esso addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante. sé Art. 3. - INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE. 1. Il presente contratto, che costituisce una regolamentazione unitaria e inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi nazionali ed aziendali, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini. 2. In particolare: a) gli istituti che pur disciplinati da CCNL hanno trovato in sede aziendale applicazione difforme, sia dal punto di vista normativo che retributivo, a far data dal 1.1.1991, saranno applicati esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal presente contratto; sono fatte salve per il personale in forza al 31.12.90 le condizioni di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto per effetto della suddetta applicazione; b) ai predetti istituti e a quelli che trovano la loro fonte normativa esclusivamente a livello aziendale, senza rinvio da parte del CCNL, non si applicano gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo di rinnovo contrattuale. Art. 4. - PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA ED ALLA MENSA CHE PRESTA SERVIZIO PER NON PIU' DI TRE ORE GIORNALIERE. 1. Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, dovranno concordare con il Consiglio di fabbrica o con l'esecutivo dello stesso le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro di detto personale. Art. 5. - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto ha decorrenza 1° gennaio 1990 - fatta eccezione per le diverse decorrenze previste per taluni specifici istituti - ed avrà scadenza il 31.12.1993. 2. Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non venga disdetto tre mesi prima della sua scadenza da una delle organizzazioni stipulanti. Art. 6. - ASSUNZIONE DEL PERSONALE. 1. L'assunzione del personale viene effettuata dalle aziende in conformità alle norme del del contratto. collocamento ordinario, del regolamento aziendale e 2. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto. 3. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dell'azienda, che dovrà essere controfirmata per accettazione, nella quale dovranno essere specificati : a) b) c) d) la data di inizio del rapporto il livello di inquadramento; il trattamento economico iniziale; la durata del periodo di prova. di lavoro; 4. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge. 5. A tutti gli effetti del presente contratto si intende per dipendente «effettivo » il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova. 6. Per le assunzioni di personale per il quale è consentita la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento, l'Azienda, sentito il Consiglio di Fabbrica, valuterà l'opportunità di dare la preferenza, a parità di condizioni, al coniuge o ai figli dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti. 7. Le Parti, a norma dell'art. 33 della legge 300/70, e salvo diverse disposizioni di regolamento, concordano di ricorrere all'ufficio di collocamento, tramite chiamata nominativa, per i lavoratori da inquadrare nel 3° livello A e nel 3° livello. 8. Nell'ambito aziende delle proprie possibilità tecnico-produttive, le sono disponibili ad esaminare con il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa degli stessi ed in conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro. 9. Le aziende sono o l'esecutivo dello assunzioni obbligatorie. tenute ad informare stesso sulla il Consiglio situazione relativa di fabbrica alle 10. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alla capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le Parti stipulanti, in considerazione del problema particolare che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari a dare attuazione ai « sistemi di lavoro protetto » di cui all'art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità. Art. 7. - PERIODO DI PROVA. 1. Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo art. 8, è soggetto ad un periodo di prova. 2. Il periodo di prova è fissato: a) per i lavoratori inquadrati nel 1° livello A e nel 1° livello: a 6 mesi; b) per tutti gli altri lavoratori : fino a 3 mesi. 3. Non sono ammesse di prova. né la protrazione, né la rinnovazione fino del periodo 4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al trattamento fissato dal contratto per il livello cui il lavoratore stesso è stato assegnato. 5. Durante il periodo di prova, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. 6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. 7. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto di un mese, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 8. Nel caso di recesso di una delle parti durante il periodo di prova, spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro, nonché i ratei di ferie e di 13ª e 14ª mensilità relativi al periodo di lavoro effettuato. 9. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di il lavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti presente contratto. recesso, del 10. In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell'anzianità a tutti gli effetti. Art. 8. - ASSUNZIONE A TERMINE. 1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 1 della legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi: a) quando l'azienda ha necessità di coprire posti derivanti dall'avvio di nuove attività a titolo provvisorio temporaneo, ovvero a titolo permanente nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di legge; b) quando trattasi di sostituzione di personale assente, avente diritto alla conservazione del posto di lavoro per norma contrattuale con particolare riguardo alle seguenti ipotesi: malattia ed infortuni, maternità, supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, servizio militare di leva o richiamo alle armi, assenze per aspettativa; c) quando trattasi di sostituzione di lavoratori in servizio, assegnati temporaneamente a mansioni diverse o superiori a quelle normalmente svolte; d) nelle more delle procedure per la selezione e l'assunzione di personale a tempo indeterminato. 2. Il personale assunto con contratto a termine non può superare il limite del 10% dell'organico effettivo in forza alla data 1° gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto. 3. Nel caso che sorga controversia circa l'applicazione del presente articolo, ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni di legge e del presente contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia. 4. Ove il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di tutta la anzianità maturata in esecuzione del contratto stesso e non dovrà sottostare ad alcun periodo di prova. Art. 9. - LAVORO A TEMPO PARZIALE. 1. Le aziende, sentito il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. 2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o del mese o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali, comunque non inferiore a 20 e non superiore a 30 ore settimanali. 3. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo pieno. 4. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produzione ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale, competono al lavoratore assunto a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente lavorate. 5. Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono comunque esclusi dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati con funzioni direttive o di coordinamento. 6. La prestazione di lavoro straordinario non è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale. 7. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi requisiti necessari per la copertura del posto. 8. Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da ricoprire, la precedenza viene stabilita in relazione dell'anzianità di servizio. Qualora si verificasse una parità nel requisito dell'anzianità di servizio si ulteriori criteri : dovrà fare riferimento ai seguenti a) numero delle persone a carico (con riferimento alle norme I.N.P.S.); b) età dei candidati, dando la precedenza al più anziano, qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico). 9. Al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali nel limite del 3% del personale dell'azienda. 10. Il lavoratore a tempo pieno, che abbia chiesto ed ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed avanzi successivamente un'ulteriore richiesta per ripristinare il tempo pieno, ha diritto al reintegro in base alle disponibilità organizzative dell'azienda e comunque entro un anno dalla domanda. Art. 10. - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. 1. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché della legge 11 aprile 1986, n. 113 e successive modificazioni, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende, concordano la seguente procedura: a) nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle Parti dal suindicato art. 3, la FIAMCLAF e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL convengono con il presente accordo che si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva della commissione regionale per l'impiego, qualora i progetti siano dichiarati dalle Parti conformi alle norme del presente accordo. A tal fine le aziende trasmetteranno alla FIAMCLAF e alla FAT-CISL FLAICGIL UILIAS-UIL nazionale copia dei progetti esecutivi che si intenderanno tacitamente approvati decorsi 30 giorni dalla ricezione degli stessi; b) i contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. 2. Copia del presente accordo verrà notificata a cura della FIAMCLAF e della FAT-CISL FLAI-CGIL UILIAS-UIL nazionale al Ministero del lavoro, e, a cura delle aziende e del Consiglio di fabbrica agli uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro. 3. Le Parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni del C.C.N.L., salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo comma 5. 4. La durata del periodo di prova sarà pari a: - un mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi; - due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi. 5. Inquadramento e trattamento retributivo. Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro. Il livello di inquadramento potrà essere inferiore di un livello a quello spettante, in applicazione del C.C.N.L., ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro. 6. Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, verrà riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori per tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale verrà erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 7. In caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto : a) per un periodo di due mesi quando il contratto di formazione e lavoro ha validità di 12 mesi: b) per un periodo di 4 mesi quando il contratto di formazione e lavoro ha durata 24 mesi. 8. Per i contratti di formazione di durata pari a 12 mesi: 1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto; 2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto. Per i contratti di suddetto formazione di durata inferiore a 12 mesi il periodo complessivo di conservazione del posto sarà alla durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi); proporzionale 9. Per i contratti di formazione di durata pari a 24 mesi: 1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto; 2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 160 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto. 10. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi). 11. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta quanto previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti. valido 12. L'azienda anticiperà ai predetti lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, il trattamento economico previsto a carico degli istituti assicuratori. 13. La determinazione dei tempi e delle modalità di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello al quale tende il contratto di formazione. delle attività di qualificazione 14. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal C.C.N.L. 15. Le Parti convengono che in sede aziendale per i contratti di formazione la Direzione, sentito il Consiglio di fabbrica, specificherà i contenuti e le caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, i tempi di formazione teorica e di addestramento pratico, nonché le modalità di effettuazione del piano formativo. ALLEGATO Il progetto a seguente fac-simile. cura dell'Azienda deve essere compilato in base al PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO - Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda ed alla formazione di n.......lavoratori, tutti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (N.B.: per ogni figura professionale dovrà essere redatto apposito progetto). - Data di assunzione................................. - Durata del contratto di formazione e lavoro n.....mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24 mesi). - Mansioni ed inquadramento contrattuale all'atto di (indicare il livello minimo della qualifica di entrata). assunzione: - Inquadramento cui tende la formazione........... (indicare quello previsto nei singoli C.C.N.L. per la mansione cui è finalizzata la formazione). Programma di formazione - Inserimento iniziale per.......mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti di.................................................................. - Inserimento per ulteriori........mesi di effettivo lavoro con e mansioni compiti di.................................................................. Modalità di svolgimento della formazione in Azienda La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione. L'istruzione teorica: - sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi................................................................ .... ......................................................................... .... - sarà impartita nei locali dell'Azienda la sede)................................. o non (indicare L'addestramento pratico sarà orientato: - all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche..................... ......................................................................... ... - si svolgerà processi produttivi. nei locali dell'Azienda normalmente adibiti ai Art. 11. - SERVIZIO MILITARE. 1. La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non fa cessare il rapporto di lavoro che resta in tal caso sospeso salvo il diritto alla decorrenza dell'anzianità. 2. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. 3. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza, sarà considerato dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi. Art. 12. - ANZIANITA'. 1. L'anzianità del dipendente si computa in base agli anni di servizio con esclusione dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno saranno computate a mese; le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate per mese intero e quelle inferiori saranno trascurate. 2. Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto di lavoro a termine, la decorrenza dell'anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente contratto. 3. Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione. i Art. 13. - DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO. 1) Durata settimanale del lavoro. 1. La durata settimanale del lavoro è di 38 ore. 2. Tale orario sarà ripartito in cinque giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su sei giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative e/o produttive. 3. Quando l'orario settimanale è ripartito su cinque giorni, il secondo giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni effetto e potrà cadere in qualsiasi giorno della settimana. 2) Flessibilità dell'orario settimanale. 1. Al fine di far fronte a necessità connesse ad esigenze organizzative dell'azienda volte al soddisfacimento del mercato o a circostanze particolari, l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale, nei vari settori operativi, potrà essere fissato anche in modo non uniforme. 2. Le modalità ed i criteri di utilizzo dell'orario settimanale di lavoro in modo flessibile formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica o, in difetto, FAT-CISL FLAI-CGIL UILIASUlL provinciali. Art. 14. - ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO. 1. L'orario giornaliero di lavoro, fissato con i criteri e le modalità di cui all'art. 13, viene comunicato dall'azienda con apposito ordine di servizio che sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile. 2. Nei turni continui il personale non a quando non sarà stato sostituito. dovrà abbandonare il lavoro fino 3. Ai lavoratori che effettuano orario continuato senza possibilità di abbandonare il posto di lavoro, è concesso di consumare il pasto sul posto stesso, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente. In questo caso il tempo per la consumazione del pasto è retribuito. 4. Per i lavoratori che hanno facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro per fruire della mensa aziendale, la durata dell'intervallo e il suo posizionamento nell'arco lavorativo sono concordate in sede aziendale. Detto periodo non è considerato lavorativo e non è retribuito. Se detto intervallo viene collocato, per ragioni di servizio, al termine della giornata lavorativa, il lavoratore è autorizzato a lasciare l'azienda se non utilizza il servizio mensa. 5. Sono comunque fatte salve regolamentazioni aziendali o situazioni di miglior favore esistenti alla data della stipula del presente contratto. Art. 15. - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. 1. La sospensione dal lavoro del dipendente per riduzione ed interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto. 2. Al dipendente sospeso dall'ufficio d'igiene per motivi profilattici, qualora non usufruisca di altro trattamento previdenziale o assicurativo, spetterà, durante il periodo di sospensione, la metà della retribuzione globale che gli sarebbe stata corrisposta se avesse lavorato. Art. 16. - INTERRUZIONI DEL LAVORO E RECUPERI. 1. In caso di interruzioni del lavoro di breve durata a causa di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della retribuzione, non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. 2. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga nell'azienda stessa il lavoratore, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. 3. E ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al 1° comma del presente articolo, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione. Art. 17. - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI. 1. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione unica si articola su nove livelli, in base alle seguenti declaratorie : che 1° LIVELLO A Lavoratori che, oltre al possesso di una elevata e specifica preparazione tecnico-professionale, svolgono, con responsabilità di coordinamento e di controllo, con ampia discrezionalità di poteri, funzioni direttive su più unità organizzative (ufficio, reparto, sezione o servizio, comunque denominati) o su singole unità considerate di primaria importanza in relazione alla struttura organizzativa ed alla realizzazione degli obiettivi generali prefissati dall'azienda. 1° LIVELLO Lavoratori che in possesso di una elevata e specifica preparazione tecnico-professionale svolgono funzioni direttive su ramo, servizio o unità organizzativa, comunque denominati, della struttura aziendale e che abbiano discrezionalità di poteri, con facoltà di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti o dal direttore; inoltre lavoratori che svolgono, con ampi poteri di iniziativa e corrispondente responsabilità, mansioni di concetto di elevata specializzazione in base a direttive generali loro impartite, ivi compresi gli analisti di sistemi per elaborazione elettronica di dati. 2° LIVELLO A Lavoratori con i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello, la cui prestazione abituale si configuri particolarmente differenziata da quelle dei loro colleghi a parità di inquadramento perché, in base al loro apporto di iniziativa e di conoscenza acquisita in un'esperienza specifica e rilevante, sono loro attribuite responsabilità particolari o sono richieste prestazioni in parte afferenti a mansioni di livello superiore, fuori dalle formali sostituzioni di lavoratori assenti. 2° LIVELLO Vi appartengono lavoratori amministrativi o tecnici con funzioni di concetto e/o con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali entro una limitata discrezionalità di poteri; lavoratori di maturata esperienza preposti, con grado di particolare autonomia ed iniziativa alla conduzione di sistemi di processo produttivi automatizzati complessi e di difficoltà superiori a quelle caratterizzanti l'elaboratore di processo di cui alla declaratoria del 3° livello A; programmatori EDP; lavoratori che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico e idropneumatico nonché di strumenti di misura, circuiti logici, linguaggi di programmazione, microprocessori e simili, e con polivalenze di interventi, effettuano la revisione completa di impianti e macchinari automatici complessi aventi asservimenti a logiche programmate. 3° LIVELLO A Vi appartengono lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 3° livello, svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo o commerciale per l'esecuzione delle quali si richiedono una elevata preparazione professionale ed un consistente periodo di pratica lavorativa; tali attività sono svolte in assenza di forme di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa che esigono facoltà di iniziativa e discrezionalità che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili, attività quali ad esempio quelle svolte da lavoratori che controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni altri lavoratori; lavoratori che eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnicapratica, interventi a notevole coefficiente di difficoltà nella riparazione, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed a tecnologia avanzata, ed effettuano altresi modifiche strutturali sugli stessi; lavoratori che eseguono analisi chimiche e batteriologiche di tipo ripetitivo con strumenti semplici e con apparecchiature di facile taratura e in base ai risultati effettuano interventi sui settori operativi per disporre eventuali correzioni della produzione o altri provvedimenti in conformità alle istruzioni di massima ricevute; lavoratori addetti alla conduzione dell'elaboratore i quali provvedono a vigilare sull'esecuzione delle singole procedure eseguite dall'elaboratore elettronico sulla base di programmi procedurali predisposti rispettando la pianificazione del lavoro stabilita dal responsabile del centro elettronico; operatori all'elaboratore di processo. 3° LIVELLO Vi appartengono lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa, svolgono - negli uffici o reparti - attività di carattere tecnico od amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio, quali ad esempio : lavoratori che coordinano e controllano, nell'ambito delle proprie funzioni altri lavoratori di livello inferiore; lavoratori addetti alla conduzione di diversi impianti di trattamento (pastorizzazione, scrematura, omogeneizzazione, uperizzazione o analoghi) che compiono le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione con capacità di rimuovere eventuali irregolarità nel funzionamento degli impianti stessi e che procedono alle operazioni di disinfezione e pulizia di tali impianti; lavoratori specializzati che - in condizione di autonomia operativa svolgono attività di manutenzione per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienza tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo; lavoratori che eseguono - in condizioni di autonomia operativa - analisi ripetitive con apparecchiature di facile taratura al fine di rilevare le caratteristiche degli elementi analizzati e provvedono alle relative annotazioni e/o segnalazioni; lavoratori addetti alla promozione delle vendite, alla acquisizione di nuovi clienti in una zona predeterminata, in condizioni di autonomia esecutiva, anche per quanto riguarda le condizioni di vendita, nell'ambito delle indicazioni fissate dall'azienda, che provvedono direttamente al carico ed alla consegna dei prodotti, alla guida di automezzi nonché all'esecuzione delle attività connesse stabilite dalle procedure aziendali; addetti alla registrazione per immissione dati nei sistemi di elaborazione. 4° LIVELLO Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici e nei reparti attività esecutive di natura tecnica od amministrativa per l'esecuzione delle quali si richiede preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; lavoratori specializzati che svolgono attività tecnica pratiche nelle operazioni di conduzione degli impianti semplici di trattamento o alle macchine di confezionamento secondo le prescrizioni di esercizio; lavoratori addetti alla movimentazione interna di prodotti che provvedono alla guida di mezzi meccanici ed alla loro ordinaria manutenzione; lavoratori che eseguono analisi ripetitive con strumenti semplici in ausilio ad analista di livello superiore; lavoratori che alla guida di appositi automezzi sono addetti alla consegna dei prodotti ad una clientela predeterminata, eseguendo attività promozionali decise dall'azienda ed assolvendo a tutte le operazioni connesse che vengono fissate con procedure aziendali, quali ad esempio : carico e scarico prodotti, relative registrazioni su appositi moduli, consegna e ritiro di documenti di accompagnamento e/o prenotazione, ecc. 5° LIVELLO Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici o nei reparti attività di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite e con carattere ripetitivo; lavoratori che, nei reparti di produzione o di distribuzione, conducono macchine semplici per la lavorazione, per il confezionamento o carrelli per il trasporto di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici, nonchè gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori che per effetto della norma contrattuale relativa alla mobilità professionale passano dal 6° al 5° livello. 6° LIVELLO Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica; lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali. 2. L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli, sulla base delle declaratorie di cui al presente articolo e in relazione alle mansioni svolte, verrà esaminato tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 3. Qualora il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a categorie diverse viene riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità. 4. Le Parti convengono che i lavoratori debbano essere inquadrati solamente secondo i livelli del presente articolo. 5. I lavoratori eventualmente ancora inquadrati nella categoria 2° livello super o extra, saranno classificati nel 2° livello A. Eventuali differenze retributive saranno mantenute «ad personam» e faranno parte della retribuzione individuale. 6. Con la classificazione unica dei lavoratori viene superata la triplice nozione di impiegato, intermedio e operaio. Tale distinzione mantiene però la sua validità per quanto riguarda le normative esistenti per gli aspetti contributivi, fiscali, mutualistici, previdenziali e simili, nonché ai fini contrattuali per l'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982. Art. 18. - QUADRI. 1. La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, alle dipendenze immediate e dirette del dirigente, collaborano allo sviluppo e alla attuazione degli obiettivi aziendali, sono preposti a funzioni di carattere direttivo e sono titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. 2. I quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale. 3. All'interno dei criteri generali risultare rilevanti le seguenti funzioni: sopra indicati debbono - traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici e sui relativi risultati; - coordinamento e sovraintendenza di altri lavoratori; - particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché responsabilità di tipo progettuale o di ricerca. 4. Nei confronti dei quadri più verranno ulteriormente sviluppate sempre idonee azioni formative a carattere sistematico e ricorrente, di iniziare un processo di sviluppo della decisionalità del mirando all'individuazione di potenzialità di crescita professionale. allo scopo ruolo 5. Gli interventi formativi dovranno inoltre avviare e indirizzare « trend » di cambiamento da cultura di ruolo al compito, alla cultura all'obiettivo, specie per gli aspetti della gestione delle risorse professionali affidate. un 6. Svolgendo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, i quadri saranno informati delle variazioni che si intendono apportare alle strutture aziendali e al rapporto funzionale tra esse mediante riunioni collegiali fra tutti i responsabili delle strutture direttamente o indirettamente interessate. 7. I quadri verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte dell'azienda e saranno destinatari di selezionati flussi di informazione riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti sia i più generali problemi di gestione, sia i principali programmi e realizzazioni dell'azienda. 8. Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro contrattuale, i quadri non sono assoggettati all'applicazione di rigide normative sull'orario e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario previste dal vigente C.C.N.L. 9. Ai quadri è riconosciuta, una indennità quadro in cifra graduabile da un minimo del 15% ad un massimo del 40% della retribuzione base del livello di appartenenza in base al grado di responsabilità e di professionalità richiesto. 10. Vengono assorbite, sino a concorrenza, nella indennità predetta, eventuali emolumenti riconosciuti in sede aziendale a qualsiasi titolo, in relazione al ruolo di quadro, nonché indennità di funzione, merito, o ad personam. Tale assorbimento opera anche per le indennità allo stesso titolo nella qualifica di 1/A. o di percepite Eventuali quote eccedenti sono mantenute ad personam. 11. Tale indennità viene della retribuzione globale. erogata per 14 mensilità, e fa parte 12. Per la copertura delle posizioni di quadro vacanti o di nuova istituzione, non si applica l'art. 23 del presente CCNL. L'Azienda esaminerà con il Consiglio di fabbrica i criteri che saranno seguiti nell'operare la scelta. 13. L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata dalle aziende a FAT-CISL, FLAI-CGIL¨ UILIAS-UIL nazionali e locali nonché ai lavoratori interessati, unitamente all'indicazione della funzione attribuita. La comunicazione dell'avvenuta attribuzione verrà affissa agli albi aziendali. 14. Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte. 15. Ai quadri si applicano le normative del CCNL per i dipendenti da aziende municipalizzate centrali del latte per quanto non previsto dal presente articolo. 16. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, l'assegnazione temporanea a mansioni relative alla qualifica di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore a 6 mesi continuativi. 17. Trascorso tale diventa definitiva. periodo la predetta assegnazione temporanea 18. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni relative alla posizione di quadro, agli interessati sarà corrisposto il trattamento di cui all'art. 22, 3° comma del presente CCNL. Art. 19. - VIAGGIATORE-PIAZZISTA. 1. Le Parti concordano nel riconoscere l'opportunità di introdurre nelle strutture commerciali delle aziende nuove figure professionali, analoghe a quelle operanti nelle aziende concorrenti. 2. Il viaggiatore-piazzista viene assunto stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, acquisendo ordini per il collocamento dei prodotti, provvedendo inoltre direttamente al carico e alla consegna degli stessi, alla guida di automezzi, nonché ad attività di promozione vendite e assistenza del cliente e a tutte le operazioni accessorie alla vendita, in qualità di addetto unico alla copertura della zona assegnata. 3. Il rapporto di lavoro col viaggiatore-piazzista è disciplinato dal sottoriportato Accordo che costituisce parte integrante del contratto. NOTA A VERBALE Le aziende, prima di procedere alla assunzione di lavoratori per la figura di viaggiatore-piazzista, prenderanno in considerazione, previo accertamento e valutazione del possesso dei requisiti necessari, le eventuali richieste di lavoratori dipendenti che intendono passare dallo stato giuridico in godimento a quello del viaggiatore-piazzista. ACCORDO PER I VIAGGIATORI-PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE Le Parti, premesso che: - hanno convenuto di redigere un apposito accordo per i viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte; - e rilevata la peculiarità del rapporto di lavoro con gli stessi; convengono che, nelle aziende in cui si istituiscono posizioni di lavoro per viaggiatori-piazzisti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, il rapporto di lavoro è regolamentato dagli istituti sottoelencati come segue: 1. APPLICAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Ai viaggiatori-piazzisti si applicano i seguenti parte comune del contralto (in quanto applicabili): articoli della Parte prima: A) Premessa politica. B) Accordo sulle relazioni industriali. Parte seconda: Art. 2 - Cessione e trasformazione di azienda. Art. 6 - Assunzione del personale. Art. 7 - Periodo di prova. Art. 8 - Assunzione a termine. Art. 11 - Servizio militare. Art. 12 - Anzianità. Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 37 - Giorni festivi e riposo settimanale (commi 1, 4, 7, 8). Art. 38 - Lavoro festivo, 1° paragrafo. Art. 40 - Provvidenze varie. Art. 41 - Indennità varie: lettere a), b), c), d). Art. 42 - Assenze e permessi. Art. 43 - Aspettativa. Art. 45 - Ferie. Art. 46 - Licenza matrimoniale. Art. 49 - Assistenza e trattamento di malattia. Art. 50 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi. Art. 51 - Tutela della maternità. Art. 52 - Norme di disciplina aziendale. Art. 53 - Doveri e responsabilità dei conducenti. Art. 54 - Provvedimenti disciplinari. Art. 55 - Preavviso. Art. 56 - Estinzione del rapporto di lavoro. Art. 57 - Indennità sostitutiva del preavviso. Art. 58 - Trattamento di fine rapporto di lavoro, 1° e 5° comma. Art. 59 - Certificato di lavoro. Art. 60 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale. Art. 61 - Prerogative sindacali. Art. 62 - Regolamento delle vertenze individuali. Art. 63 - Relazioni sindacali. Appendice n. 1. 2. ASSUNZIONE. 1. Le aziende dovranno precisare nella lettera di assunzione dei viaggiatori-piazzisti anche l'ampiezza del mandato conferito, della zona e/o della tipologia della clientela inizialmente attribuite. 2. Il viaggiatore-piazzista non può trattare articoli per conto di altre ditte ed è esclusivista per la zona assegnata nei termini specificati con la lettera di conferimento dell'incarico. 3. Le Parti convengono che la richiesta di avviamento al lavoro del viaggiatore-piazzista sia nominativa ai sensi dell'art. 33, comma 7° della legge n. 300/1970. 3. CLASSIFICAZIONE. 1. I viaggiatori-piazzisti sono inquadrati come segue: a) Nel 2° livello, di cui all'art. 17 C.C.N.L: il lavoratore, comunque denominato nella struttura organizzativa aziendale che, possedendo tutti i requisiti fissati nella declaratoria contrattuale prevista per i dipendenti di 2° livello, ha il compito di effettuare visite ai concessionari, agenti commerciali ed altre figure di vendita indiretta nonché ai loro punti di vendita, al fine di raccogliere contratti di vendita e fornire assistenza tecnico-commerciale per l'attuazione di programmi aziendali di sviluppo delle vendite, nonché di svolgere attività complementari, compresa l'esazione. b) Nel 3° livello di cui all'art. 17 C.C.N.L.: il lavoratore assunto stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela diretta e la ricerca della stessa, acquisendo ordini per il collocamento dei prodotti, provvedendo inoltre direttamente al carico e alla consegna degli stessi, alla guida di automezzi, nonché ad attività di promozione vendite e assistenza del cliente e a tutte le operazioni accessorie alla vendita (quali ad esempio: propaganda sui punto vendita e riscossione), in qualità di addetto unico in relazione all'incarico conferito. 2. Al viaggiatore-piazzista, comunque inquadrato, possono essere affidati (per periodi temporanei) compiti diversi ma complementari alla attività diretta di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione, sentito il Consiglio di fabbrica. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti complementari all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del viaggiatore-piazzista sopra indicato. 4. SVILUPPO PROFESSIONALE. 1. Le Parti riconoscono il comune interesse delle capacità professionali dei lavoratori. alla valorizzazione 2. Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire al viaggiatore-piazzista le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti complementari all'attività di vendita quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita. 5. RETRIBUZIONE. a) La retribuzione mensile fissa del viaggiatore-piazzista è costituita dai seguenti elementi : - retribuzione base contrattuale del livello corrispondente; - indennità di contingenza in conformità alle norme di legge; - aumenti periodici di anzianità corrisposti con le modalità e le misure di cui all'art. 30 del C.C.N.L.; - Elemento aggiuntivo della retribuzione. La misura di detto Elemento è fissata come segue : - viaggiatore-piazzista di 2° livello = L. 300.000; - viaggiatore-piazzista di 3° livello = L. 250.000. b) In aggiunta alla retribuzione fissa ai viaggiatori-piazzisti spetta una retribuzione variabile costituita da provvigioni, eventuali incentivi e/o premi la cui misura viene fissata aziendalmente in relazione agli obiettivi commerciali aziendali da conseguire oltre i normali standards distributivi in essere. Gli elementi di cui alla lettera costituiscono l'unico ed ai viaggiatori-piazzisti. precedente esclusivo lettera a) trattamento e alla presente economico spettante c) Per retribuzione globale mensile s'intende la sommatoria della retribuzione fissa mensile e del valore medio mensile delle provvigioni percepite nell'anno solare precedente. Non fanno parte della retribuzione premi o incentivi occasionali. globale mensile gli eventuali Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media delle provvigioni è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. d) La retribuzione individuale mensile è costituita dalla retribuzione base, dall'indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità. e) 13ª e 14ª mensilità. La 13ª e 14ª mensilità sono corrisposte con le modalità e le scadenze degli artt. 33 e 34 del C.C.N.L. facendo riferimento alla specifica retribuzione globale prevista per i viaggiatori-piazzisti. f) Ferie. Le giornate di ferie vengono compensate con la specifica retribuzione globale prevista per i viaggiatori-piazzisti, ferma restando la disciplina normativa prevista dal C.C.N.L. g) Malattia. Le assenze per malattia ed infortunio vengono compensate con la specifica retribuzione mensile fissa prevista per i viaggiatori-piazzisti ferma restando la disciplina normativa prevista dal C.C.N.L. h) Assenze. Tutti gli altri tipi di assenze o permessi sono compensati recuperati facendo riferimento alla retribuzione mensile fissa. o i) Retribuzione giornaliera. Viene determinata dividendo per 26 varie accezioni. la retribuzione mensile nelle sue 6. PROVVIGIONI. 1. Le provvigioni saranno corrisposte solo sugli affari conclusi con clienti per i quali sia intervenuta la preventiva accettazione da parte dell'azienda. 2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate il mese successivo a quello di emissione della fattura. 7. PASSAGGIO ALLO STATO GIURIDICO DI VIAGGIATORI-PIAZZISTI. Ove l'azienda decida di organizzare il servizio commerciale anche mediante la figura del viaggiatore-piazzista, al lavoratore dipendente interessato che viene assegnato al nuovo stato giuridico in base alla nota a verbale dell'art. 19 dell'accordo 15 dicembre 1990, è riconosciuto, dalla data di nomina, il trattamento economico e normativo previsto dal presente accordo senza interruzione del rapporto di lavoro. 8. PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE E ANNUALE. 1. Ferma restando la norma prevista dall'art. 1, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 682, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la prestazione lavorativa del singolo viaggiatore-piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana, ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate ovvero, previa intesa aziendale, su sei giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative, la determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto. 2. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze. 3. Resta inteso tra le Parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti. 4. Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi precedenti, il numero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua è ridotto di tre giornate pari alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, il cui godimento avverrà tenendo conto delle esigenze aziendali (stagionalità, ecc.) nonché delle situazioni locali di fatto (chiusure settimanali degli esercizi, ecc.). 5. La riduzione avverrà in correlazione maturando anche per le assenze per le della retribuzione a carico dell'azienda, nonché per maternità; essa maturerà per dodicesimi e all'effettiva quali corre prestazione, l'obbligo per l'assenza obbligatoria anche nei casi di inizio cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si mese intero la frazione superiore ai quindici giorni. considera come 6. La riduzione di cui ai commi precedenti non è cumulabile con quanto eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.). CHIARIMENTO A VERBALE Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi. 9. POSTO DI LAVORO. 1. Si confermano le norme contenute negli gli infortuni sul lavoro e tubercolosi » e « dei conducenti » del C.C.N.L. articoli doveri e riguardanti « responsabilità 2. I lavoratori già dipendenti dell'azienda che perdono l'idoneità a svolgere le mansioni di viaggiatore-piazzista dopo aver optato per questo stato giuridico, saranno mantenuti in servizio ed adibiti a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative tenendo anche conto delle attitudini degli interessati. 3. Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui comma precedente. al 10. NORME DI COMPORTAMENTO. 1. Il viaggiatore-piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: a) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, le nonché istruzioni impartite dai superiori; b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio; c) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati. 2. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatorepiazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore-piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore-piazzista. 3. In relazione a quanto segnatamente previsto al punto a) del presente articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano l'opportunità di comunicare al viaggiatore-piazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.). 11. PREVIDENZA INTEGRATIVA. Qualora il trattamento previdenziale del viaggiatore-piazzista risultasse non equivalente a quello corrispondente agli altri lavoratori inquadrati nello stesso livello per mansioni similari, sarà garantita, sede aziendale, una forma assicurativa integrativa per parificare il trattamento complessivo. 12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. in Per retribuzione annua di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si intende la retribuzione globale di cui allo art. 5 del presente accordo. 13. DECORRENZA. Il presente Accordo entra in vigore sua normale scadenza il 31 dicembre 1993. col 1° gennaio 1990 e avrà la Art. 20. - MOBILITA' PROFESSIONALE. 1. Le Parti stipulanti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse. 2. Per il conseguimento di questo obiettivo verranno esaminate la Direzione ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali : corsi di addestramento e di formazione professionale; ricomposizione ed arricchimento delle mansioni; rotazione su diverse posizioni di lavoro, realizzandole attraverso fasi sperimentali reversibili, anche con fasi di lavoro di gruppo compatibili con le situazioni tecnico-organizzative in essere nel processo produttivo e con le relative esigenze di produttività. tra 3. I lavoratori addetti al ciclo produttivo e quelli addetti alle operazioni di carico e scarico inquadrati nel 6° livello passeranno al 5° livello dopo sei mesi di appartenenza al 6°. 4. I passaggi di cui al precedente comma non un cambiamento di mansione. comportano necessariamente 5. I lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle indicate al 3° comma e che svolgono attività manuali semplici passeranno al 5° livello dopo dodici mesi di appartenenza al 6° livello sempreché in possesso della idoneità per le mansioni corrispondenti al 5° livello medesimo. Art. 21. - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1. In relazione ai problemi che insorgono per la mobilità professionale di cui all'art. 20 ed al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità professionali dei dipendenti delle aziende alle esigenze di efficienza delle stesse, le Parti stipulanti intendono attuare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei lavoratori mediante corsi organizzati direttamente dalle aziende o da altre organizzazioni anche private che possano provvedere alle attività di formazione. 2. A tal fine tra le Direzioni aziendali e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILIASUIL territoriali saranno concordate le necessità formative ed i relativi progetti di formazione professionale, tenendo conto anche delle innovazioni tecnologiche e produttive, della sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e delle esigenze di mobilità professionale dei lavoratori. 3. I requisiti e le modalità per la frequenza ai predetti corsi saranno determinati di volta in volta tra l'azienda e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso sulla base delle specifiche necessità insorte a seguito di ogni singolo provvedimento assunto in materia di mobilità del personale, di nuova organizzazione del lavoro, ritenuto opportuno per il miglioramento della gestione aziendale. 4. I corsi di qualificazione le seguenti fasi : professionale potranno svolgersi secondo a) insegnamento teorico su argomenti tecnici od amministrativi; b) addestramento pratico-applicativo sulla base delle cognizioni acquisite nella fase precedente; c) tirocinio sul lavoro specifico in al relativo servizio. sostituzione di personale addetto 5. Il dipendente verrà ammesso alla fase finale se avrà dimostrato di avere bene appreso il lavoro nella due fasi precedenti. 6. La durata della terza fase non potrà comunque superare i 60 giorni ed il lavoratore che svolge in tale periodo il tirocinio in mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza, avrà diritto alla differenza di trattamento economico, come previsto dall'art. 22. 7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio per la del personale di cui all'art. 23 dei presente contratto. scelta Art. 22. - MUTAMENTO DI MANSIONI E DI LIVELLO. 1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 2. In relazione alle esigenze aziendali e previo confronto con il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo stesso, il lavoratore nei limiti delle sue attitudini e capacità, potrà essere assegnato temporaneamente ad altre mansioni purché ciò non comporti alcuna diminuzione della retribuzione, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'azienda. 3. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precise di livello superiore, ha diritto al trattamento connesso a tale livello. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegnazione a questo livello diviene definitiva, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In tal caso il lavoratore verrà definitivamente assegnato al livello superiore non appena sarà decaduto il diritto dell'assente alla conservazione del posto, fermo restando quanto previsto per gli aumenti periodici di anzianità dal penultimo comma dell'art. 30. 4. Nel caso di passaggio al livello superiore, gli eventuali assegni di merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra le retribuzioni base del precedente e del nuovo livello. 5. Ove esistano istituti economici fissati in azienda senza una specifica ragione collegata al tipo di prestazione richiesta, e difformi da quelli rinviati dal C.C.N.L. alla sede aziendale. nel caso di passaggio al livello superiore si procederà al loro assorbimento sino a concorrenza del valore pari alla differenza tra la retribuzione base del livello di provenienza e quella del nuovo livello, conservando « ad personam » le eventuali quote residue in cifra. 6. L'azienda dovrà comunicare livello superiore mediante lettera. al lavoratore 7. Il lavoratore non può essere trasferito ad un'altra, se non per comprovate ragioni e produttive. da il passaggio una unità tecniche, al produttiva organizzative 8. Per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale e indifferibili o per comprovate esigenze operative di tipo stagionale dovute a temporanea insufficienza di organici, l'azienda può ricorrere alla mobilità interna, cercando di realizzarla preferibilmente con il personale della stessa unità organizzativa. 9. Le Parti si danno atto che tale forma di mobilità interna, per il suo carattere di fenomeno episodico non continuativo, non contrasta con gli obblighi dettati dalla norma del presente articolo. Art. 23. - SCELTA DEL PERSONALE INTERNO. 1. L'azienda, prima di procedere ad assunzioni per coprire nuovi di lavoro o di altri resisi vacanti, darà la preferenza, a parità di requisiti, ai lavoratori in servizio. L'azienda determinerà, d'intesa con il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, in relazione ai posti da ricoprire, gli eventuali titoli di studio e/o l'equivalente esperienza lavorativa necessari quali requisiti di ammissibilità. posti 2. L'assegnazione verrà fatta, in prima istanza scegliendo i lavoratori che si rendono disponibili per la soppressione dei posti di lavoro oppure che abbiano maturato una legittima aspettativa di occupare il posto vacante per avere ripetutamente sostituito, a seguito di formale incarico, il titolare del posto medesimo. 3. Per gli altri casi la scelta del personale per la posti vacanti avviene secondo la seguente procedura: copertura dei a) la Direzione dà comunicazione dei posti vacanti con l'indicazione dei requisiti necessari per occupare i predetti posti; b) la Direzione, d'intesa con il Consiglio di Fabbrica, predetermina le forme di selezione che Potranno essere per prove, titoli o per forme miste, nonché i criteri di scelta; c) in base alle domande pervenute, procede alla valutazione dei candidati e assegna i posti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Art. 24. - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI. 1. Al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso è riconosciuta la facoltà di accertamento, di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro e delle sostanze impiegate nei processi produttivi ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. 2. A tal fine il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso si avvarrà della competenza del Servizio di medicina per l'ambiente di lavoro. 3. In caso contrario potrà avvalersi, previa scelta concordata con la Direzione aziendale, di esperti e tecnici scelti nell'ambito dei seguenti Enti: Istituti universitari, Ente nazionale prevenzione infortuni, Istituto nazionale assicurazioni contro infortuni sul lavoro, servizi igienico-sanitari degli Enti locali, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche, altri Enti specializzati di diritto pubblico. 4. In caso di mancato accordo con la Direzione dell'azienda sulla scelta di cui al comma precedente, il Consiglio di fabbrica procederà autonomamente. 5. Gli esperti e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza. 6. Il costo degli accertamenti condotti secondo la sopra sarà sostenuto dall'azienda. procedura di cui 7. Le Parti convengono di esaminare gli aspetti economici connessi agli accertamenti predetti qualora dovessero risultare eccessivamente onerosi. 8. I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica. in e 9. La competenza per la contrattazione delle materie e la definizione degli strumenti (registri dei dati biostatistici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, è demandata al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso. 10. L'azienda provvederà a sottoporre a visita medica di controllo preventivo, secondo scadenze programmate da apposite indicazioni medico-sanitarie, il personale addetto all'utilizzo di terminali dei sistemi di elaborazione dati. Art. 25. - LIVELLI DI OCCUPAZIONE. 1. Nell'assolvere i loro compiti istituzionali, le Aziende si impegnano a tener conto altresì delle variabili sociali interne ed esterne, salvaguardando e promuovendo i livelli occupazionali. 2. A questo fine, annualmente, le Aziende procederanno con FATCISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL aziendali ad una verifica degli organici sia in termini quantitativi che di adeguatezza delle tipologie professionali alle attività aziendali. Sarà contestualmente esaminato l'andamento delle prestazioni straordinarie, al fine di rilevare eventuali patologie collegate a carenze strutturali di organico. 3. Poiché tali aspetti sono connessi all'organizzazione aziendale, eventuali soluzioni saranno individuate dalle Parti in sede di Comitato Bilaterale. 4. Qualora l'Azienda intenda introdurre nuove tecnologie informatiche e sistemi automatici di produzione o comunque influenti, in maniera significativa, sugli organici, la qualificazione del personale, le riconversioni professionali con eventuali conseguenze sui livelli occupazionali e condizioni ambientali, la Direzione fornirà adeguate informazioni al Comitato bilaterale già durante la fase di programmazione, al fine di meglio valutarne i risultati dell'innovazione stessa. 5. Al fine comunque di realizzare una utilizzazione ottimale delle risorse umane, e di agevolare l'organizzazione operativa del lavoro, le Aziende potranno ricorrere anche a forme di esodo incentivato, sulla base di progetti concordati con le FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL aziendali. 6. In questi casi, qualora il lavoratore e l'Azienda convengano di risolvere contestualmente il rapporto di lavoro, verrà erogata un'indennità, in aggiunta al TFR, sino a 18 mensilità della retribuzione globale mensile in atto all'ultimo giorno di servizio. Art. 26. - LAVORI IN APPALTO. 1. Sono alle attività stessa, nonché a delle attività normali turni di esclusi dagli appalti i lavori di lavorazione e/o quelle di manutenzione svolti trasformazione in azienda pertinenti proprie ordinaria continuativa, che necessariamente debbano essere svolte dell'azienda ad eccezione al di fuori dei esaminate per i lavoratori già lavoro. 2. Opportune disposizioni saranno facenti parte dell'azienda appaltatrice. 3. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. 4. I lavoratori dell'azienda appaltatrice operanti nell'azienda appaltante possono fruire dei servizi di mensa di quest'ultima previe opportune intese tra le due aziende. Art. 27. - RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI. 1. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente. 2. Con l'espressione « retribuzione base » si intendono i valori minimi determinati per i vari livelli di classificazione dei lavoratori, e riportati nell'art. 28. 3. Con l'espressione « retribuzione individuale » si intende la retribuzione base maggiorata del valore dell'indennità di contingenza maturata a partire dal 1° febbraio 1977, degli aumenti periodici di anzianità, nonché degli eventuali assegni « ad personam » o di merito esistenti o che potranno essere riconosciuti dall'azienda. 4. Con l'espressione « retribuzione globale » si intende la somma della retribuzione individuale e degli altri compensi contrattuali che ne fanno parte per esplicito riconoscimento dei contraenti. Art. 28. - RETRIBUZIONE BASE MENSILE. 1. Per ogni livello di classificazione dei lavoratori, sono fissate le seguenti retribuzioni base mensili alle date indicate nell'allegata tabella. 2. I predetti valori sono comprensivi di tutti i punti di contingenza maturati sino al 31 gennaio 1977. della indennità 3. L'indennità di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita, viene corrisposta nei valori calcolati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1986 n. 38, prorogati dall'Accordo Interconfederale CISPEL - C.G.I.L. C.I.S.L. e U.I.L. 22 maggio 1990. Livelli 1A 1 2A 2 3A 3 4 5 6 R.B.M. 31.12.89 1.086.800 961.400 0 815.100 710.600 627.000 564.300 509.960 418.000 1.1.1990 Aumento R.B.M. Contratt. Par. 1.1.1991 Aumenti Parametri R.B.M. 115.094 101.814 0 86.321 75.254 66.400 59.760 54.005 44.267 285 255 230 215 190 170 147 130 100 115.567 115.567 0 92.453 92.453 92.450 55.472 45.442 0 1.317.461 1.178.781 1.063.214 993.874 878.307 785.850 679.532 600.947 462.267 1.201.894 1.063.214 0 901.421 785.854 693.400 624.060 563.965 462.267 segue Livelli 1.1.1992 Aumento R.B.M. Contratt. 1.1.1993 Aumento R.B.M. Contratt. Aumenti 1A 433.765 1 399.106 2A 163.908 2 331.993 3A 303.110 3 280.000 100.588 1.418.049 102.516 1.520.565 90.000 1.268.781 91.725 1.360.506 81.176 1.144.390 82.732 1.227.122 75.882 1.069.756 77.337 1.147.093 67.059 945.366 68.344 1.013.710 60.000 845.850 61.150 907.000 Totale 4 219.991 5 192.091 6 115.532 51.882 731.414 52.877 784.291 45.882 646.829 46.762 693.591 35.294 497.561 35.971 533.532 NOTA A VERBALE In sede di collazionamento le Parti concordano quanto segue: 1) Preso atto che i lavoratori inquadrati al 6° livello, con l'operazione di riparametrazione alla data dell'1..1.1991 non usufruirebbero di alcun aumento retributivo, viene anticipata, a decorrere dalla stessa data, parte degli aumenti contrattuali previsti alle successive scadenze mediante l'erogazione di un superminimo collettivo di L. 20.000. Tale superminimo viene assorbito nella misura di L. 10.000 alla data dell'1.1.1992 e di altre L. 10.000 alla data dell'1.1.1993, dagli aumenti contrattuali. 2) Per i lavoratori che sono promossi al 2° livello A in virtù della declaratoria contrattuale, la retribuzione base, al netto degli aumenti retributivi, da prendere a riferimento per l'applicazione degli istituti atipici (sorti aziendalmente o applicati estensivamente rispetto a quelli nazionali), potrà essere ricavata sommando alla retribuzione base del 1° livello la retribuzione base del 2° livello e dividendo per due il totale ottenuto. Art. 29. - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA. 1. La retribuzione oraria, nei vari aspetti come definiti all'art. si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 165. 2. La retribuzione giornaliera si ottiene per tutti dividendo per 26 la retribuzione mensile. i lavoratori Art. 30. - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'. 1. I lavoratori servizio hanno diritto ad aumenti per anzianità di 27, effettivamente prestato, da calcolarsi sulla retribuzione base del livello di appartenenza esistente al momento della maturazione di ogni singolo aumento. 2. Tali aumenti sono corrisposti nella misura del 5% per ogni biennio, sino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - 25% della retribuzione base del livello di appartenenza, per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1980; - 60% della retribuzione base del livello di appartenenza, per i lavoratori in servizio al 30 giugno 1980. 3. Gli aumenti sono corrisposti a partire dal al compimento del biennio di anzianità. 1° gennaio successivo 4. Al variare della retribuzione base, escluso il caso di passaggio di livello, la percentuale di anzianità - da intendersi come rapporto tra la cifra acquisita per aumenti periodici e la retribuzione base nel valore precedente la variazione - verrà utilizzata per ricalcolare gli aumenti periodici stessi sulla nuova retribuzione base. 5. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità di contingenza maturata nell'anno precedente non deve più effettuato a partire dal 31 dicembre 1977. sulla indennità essere 6. Gli aumenti periodici di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 1978 in poi verranno calcolati sulla retribuzione base contrattuale aumentata dell'importo convenzionale di L. 50.000 di cui all'accordo interconfederale 13 luglio 1978. Dalla stessa data la retribuzione base così aumentata sarà utilizzata anche per i calcoli previsti nei commi 4 e 8 del presente articolo. 7. Il precedente 1° luglio 1980. comma non si applica ai lavoratori assunti dopo il 8. All'atto del passaggio di livello il lavoratore conserva, in valore assoluto, la quota già conseguita per aumenti periodici di anzianità prima del passaggio stesso. Tale valore viene rapportato alla nuova retribuzione base per rideterminare la percentuale di anzianità, alla quale si aggiungono le percentuali degli aumenti periodici di anzianità che matureranno dopo il passaggio di livello e che saranno computate sulla retribuzione base del nuovo livello fino a raggiungere le percentuali massime di cui al 2° comma del presente articolo. 9. Gli aumenti massimi conseguibili per aumenti periodici (25% o 60%) non debbono mai essere superati per anzianità convenzionali a qualunque titolo concesse, ad eccezione di quelle eventualmente derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 31. - PREMIO DI PRODUZIONE. 1. Il premio di produzione viene stabilito della retribuzione base di ogni livello. nella misura dell'8% 2. Il valore dei compensi maturati nel corso dell'anno 1990 dai lavoratori ai sensi dell'art. 31 del contratto collettivo 20.6.87 eccedenti la misura dell'8% delle retribuzioni tabellari al 31.12.1990 viene consolidato e mantenuto al personale in servizio a tale data, come elemento distinto della retribuzione, da erogarsi in 14 quote mensili, a decorrere dal 1°.1.1994. 3. Ai lavoratori assunti a decorrere dal 1°.1.1991 l'elemento distinto viene erogato nel valore minimo del livello di appartenenza che si registra in azienda al 1°.1.1991. 4. L'elemento distinto di cui ai due commi precedenti sarà ridiscusso dalle Parti in sede nazionale nel secondo trimestre 1993. 5. Sia l'elemento distinto della retribuzione che il premio produzione fanno parte della retribuzione globale. di NORMA TRANSITORIA Fino al 31.12.1990 resta in vigore l'art. 31 del CCNL 20 giugno 1987. NOTA A VERBALE Nelle Aziende ove il premio di produzione al 31.12.1990 contenga, nella parte eccedente la misura dell'8% delle retribuzioni tabellari, quote di istituti aziendali soppressi con contrattazione aziendale e quivi trasferiti, le Parti provvederanno alla loro sistemazione senza oneri aggiuntivi da parte dell'Azienda. Art. 32. - PREMIO DI PRODUTTIVITA'. 1. Il Premio di produttività viene concordato in sede aziendale nel rispetto dei principi, delle procedure e delle modalità di seguito descritte. 2. Questo istituto è finalizzato a coinvolgere i collaboratori per realizzare obiettivi specifici e/o migliorare la redditività complessiva aziendale. 3. Tale forma di partecipazione nella gestione dei problemi aziendali per obiettivi o per progetti di produttività è importante nel settore disciplinato dal presente contratto in quanto : a) trattasi di azienda pubblica in cui ciascun lavoratore deve sentirsi, in una certa misura e per il ruolo ricoperto, coinvolto nella responsabilità gestionale; b) l'attività aziendale viene svolta in concorrenza con imprese private che possono avvalersi di strumenti gestionali più agili e competitivi, per cui l'apporto costruttivo del personale diventa fondamentale. 4. Ne segue, e non può essere diversamente di produttività assume i seguenti connotati : concepito, che il premio - è eventuale, ossia subordinato al raggiungimento di una soglia minima di risultato e proporzionale al risultato conseguito; - è erogato a consuntivo in base a obiettivi raggiunti; - non ha attinenza alcuna con gli altri istituti retributivi del contratto. Procedure per la elaborazione del progetto di produttività 5. Nel rispetto dei principi dianzi enunciati, l'azienda, d'intesa con FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL, elabora, di norma contestualmente alla redazione del bilancio preventivo di ogni esercizio, i progetti di produttività che intende realizzare nel corso dell'esercizio considerato e individua gli indicatori da utilizzare per misurare il grado di realizzazione dei progetti stessi. 6. L'Azienda definisce inoltre, d'intesa con FAT-CISL, FLAICGIL, UILIAS-UIL, le eventuali soglie di efficienza e redditività da raggiungere per incrementare il premio, nonché i benefici economici di competenza dei lavoratori e i criteri di ripartizione degli stessi. Modalità di erogazione del premio 7. Il premio viene erogato solamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto che trovano riscontro nei dati consuntivi, secondo le metodologie previste nel progetto stesso. 8. Le somme erogate a tale titolo non producono effetto alcuno sugli altri istituti normativi e retributivi contrattuali, avendo natura di « una tantum», né possono considerarsi trattamenti acquisiti e consolidati per il futuro. Competenze delle Organizzazioni stipulanti 9. La Fiamclaf e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL nazionali si fanno carico di esercitare una funzione di verifica e di mediazione a livello nazionale ove una delle parti operanti a livello aziendale, ne faccia richiesta. NORMA TRANSITORIA 1) La nuova normativa del premio nelle di produttività trova applicazione aziende ove non esistano eventuali altri premi di produttività o comunque incentivanti, anche legati alla presenza, e indipendentemente dalla loro denominazione, che siano stati contrattati in sede aziendale. 2) La direzione e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL potranno procedere alla modifica della normativa in essere nell'azienda alla sola condizione che vengano rispettati i principi, le procedure e le modalità fissate nell'articolo sopra riportato. Art. 33. - TREDICESIMA MENSILITA'. 1. L'Azienda corrisponderà ai propri dipendenti normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione globale del mese di novembre. 2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. A tale effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori. Art. 34. - QUATTORDICESIMA MENSILITA'. 1. L'Azienda corrisponderà dell'inizio del periodo di ferie, ed una quattordicesima mensilità, di luglio. ai propri dipendenti, in pari ogni alla caso non in occasione oltre retribuzione il 14 globale agosto, del mese 2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno. A tale effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori. Art. 35. - LAVORO NOTTURNO. 1. Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore fra le ore 22 ore 6. e le 2. Il lavoro notturno viene compensato come segue : a) addetti ai turni continui: ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, viene corrisposta, per le sole ore notturne, un'indennità pari al 16% della retribuzione individuale oraria; b) non addetti ai turni continui: il lavoro notturno, prestato dal lavoratore nei limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, viene compensato, per le sole ore notturne, con un'indennità pari al 50% della retribuzione individuale oraria. 3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con le maggiorazioni previste dai successivi artt. 36 e 38, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. 4. Le indennità di cui al presente articolo, 1°.1.1991, fanno parte della retribuzione globale. a decorrere dal Art. 36. - LAVORO STRAORDINARIO DIURNO E NOTTURNO. 1. Il lavoro straordinario è quello compiuto dal dipendente dopo la durata giornaliera normale di lavoro, stabilita ai sensi dell'art. 13. 2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità, date anche dalla natura del pubblico servizio gestito dall'azienda, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si indicano : impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di energia, avarie degli impianti, ritardo del conferimento del latte alla banchina. Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione al Consiglio di fabbrica. 3. Al di là di quanto previsto dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non e consentito il ricorso al lavoro straordinario. 4. Nelle Aziende con più di 500 dipendenti, eventuali prestazioni straordinarie oltre il pacchetto pro-capite fissato possono essere contrattate a livello aziendale sino ad un massimo complessivo di 100 ore pro-capite. 5. Per gli portieri, fattorini, di fuori delle trattamento previsto al autisti e i loro accompagnatori, custodi, guardiani, infermieri è consentito il superamento dell'orario normale al procedure concordate, con la corresponsione del successivo 10 comma. 6. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali non saranno considerate ai fini del raggiungimento dei limiti di cui ai precedenti commi. 7. Il personale, senza giustificati motivi può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario. di impedimento, non 8. Il lavoro straordinario non espressamente ordinato e riconosciuto non è compensato. 9. Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore, sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6. 10. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con retribuzione individuale oraria, maggiorata delle percentuali seguenti: - lavoro straordinario diurno : 48%; lavoro straordinario notturno: 53% la I compensi predetti non fanno parte della retribuzione sono cumulabili con quelli dell'art. 38. globale e non NOTA A VERBALE Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova percentuale è compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali, del suddetto compenso. NORMA TRANSITORIA Fino al 31.12.1990 rimane in vigore l'art. 35 del CCNL 20.6.1987. Art. 37. - GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora (*). (*) Per effetto degli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificati dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, ulteriormente modificati dall'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni: - tutte le domeniche: - il primo giorno dell'anno: - il 6 gennaio: Epifania; 2. Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà fissato, in sede sindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale la specifica disposizione dell'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. 3. In relazione alle disposizioni della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione delle festività civili e religiose soppresse e in sostituzione delle giornate di permesso di cui agli accordi 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978, a decorrere dal 1.1.1987, viene riconosciuto un pacchetto complessivo annuale di minore prestazione da utilizzare secondo le intese aziendali. 4. Il riposo settimanale dei lavoratori, cade normalmente di domenica. 24 ore come stabilito dalla di legge, 5. Per i lavoratori adibiti ai servizi continui è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. 6. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l'azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo, che non dovrà però coincidere con un giorno festivo infrasettimanale. In difetto del preavviso, sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi la sola maggiorazione del 45% sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo. - il il il il il il il il il 25 aprile: anniversario della liberazione; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo (per il solo Comune di Roma); giorno di lunedì dopo Pasqua; I maggio: festa del lavoro giorno dell'Assunzione della B.V. Maria; giorno di Ognissanti; giorno della festa dell'Immacolata Concezione; giorno di Natale; giorno 26 dicembre. 7. Qualora una delle festività non domenicali di cui al 1° comma del presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. 8. Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1° comma coincida con il giorno di riposo settimanale sostitutivo della domenica, come previsto dal 6° comma, i lavoratori interessati avranno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. 9. Oltre al trattamento di cui ai due precedenti commi, coloro che lavorano di domenica o - nel caso dei lavoratori addetti ai servizi continui nel giorno del riposo settimanale, hanno diritto al compenso stabilito, nel successivo art. 38, per il lavoro festivo. NOTA A VERBALE Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale è compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali, del compenso disciplinato nell'art. 37. Art. 38. - LAVORO FESTIVO. 1) Lavoratori non addetti ai servizi continui in turni avvicendati. Il lavoratore che viene chiamato a festivo viene compensato come segue : prestare servizio in un giorno a) quando tale giornata di lavoro sia compensata con altro giorno di riposo: con la sola maggiorazione della retribuzione oraria individuale del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro; con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 58%, per le ore prestate in più del normale orario giornaliero di lavoro; b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata di riposo, oppure quando il lavoro festivo sia di durata inferiore alla durata normale giornaliera di lavoro: con la retribuzione oraria individuale maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro, e del 58% per le ore successive. 2) Lavoratori addetti ai servizi continui in turni avvicendati. a) Il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo, con riposo compensativo e con il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 37, non ha diritto ad alcuna maggiorazione; b) il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo con il riposo compensativo e senza il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 36, avrà diritto alla sola maggiorazione del 45% della retribuzione individuale oraria; c) il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale, senza riposo compensativo, ha diritto alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro, e del 58% per le ore successive. Per tutti i lavoratori, il lavoro straordinario festivo notturno viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 70%. NOTA A VERBALE Le Parti si danno reciprocamente atto che dal 1°.1.1991 percentuale è compensativa della non incidenza, sugli altri istituti del compenso disciplinato nell'art. 38. la contrattuali, Art. 39. - MENSA SOMMINISTRAZIONE IN NATURA E INDENNITA' DI DISAGIO. 1. Le trattative per la definizione degli istituti relativi alla mensa, alla massa vestiario, alle somministrazioni in natura e all'indennità di disagio, sono assegnate alla sede aziendale e verranno svolte tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 2. Le indennità di retribuzione globale. mensa e di disagio fanno parte della Art. 40. - PROVVIDENZE VARIE. a) Istruzione dei figli dei dipendenti. 1. Qualora il lavoratore, avente debba risiedere, per necessità di lavoro, scuole e almeno un anno di anzianità, in località dove non esistano si trovi nella necessità di inviare i figli a scuola in altra sede, l'azienda si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento tipo scolastico per i servizi automobilistici, sempreché questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. 2. Nel caso in cui detti servizi non pratichino tali abbonamenti a prezzo ridotto, l'azienda corrisponderà un contributo del 50% della spesa dell'abbonamento normale. 3. Il trattamento di cui ai commi precedenti cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole e non riporti nell'anno la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di malattia. 4. Il rimborso di abbonamento. di cui sopra avverrà a presentazione del documento b) Prestiti. Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno, potrà rivolgersi all'azienda per un prestito che, se concesso, dovrà essere rimborsato con ritenute mensili normalmente corrispondenti al 10% dell'ammontare del prestito stesso. c) Alloggio. 1. La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chiedesse la disponibilità «in loco », dovrà essere gratuita. 2. Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché le eventuali somministrazioni in natura ad essa relative, saranno regolate da convenzioni particolari. 3. Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad indennizzi o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne fruisca cessi di appartenere all'azienda o cambi la natura delle sue mansioni. 4. Qualora l'azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attività di lavoro in località dove non esistano le possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, l'azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo. 5. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del codice civile per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro. Art. 41. - INDENNITA' VARIE. a) Indennità maneggio denaro. 1. Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con rischio di oneri per errori, avrà diritto ad un'indennità non inferiore al 2% e non superiore al 9% della retribuzione base in relazione all'entità del rischio e del denaro maneggiato da concordarsi con il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 2. Tale indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo. 3. L'azienda avrà facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria : gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore stesso. b) Indennità mezzo di trasporto. 1. Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità da concordarsi con il Consiglio di fabbrica o con l'esecutivo dello stesso. c) Indennità di trasferta. 1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, sostenga spese di viaggio di vitto e di pernottamento, queste verranno rimborsate o compensate in base alle modalità e ai limiti da concordare tra l'azienda ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 2. Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene, sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio, l'azienda provvederà a concordare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti al lavoratore in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e tenuto conto del costo generale della vita. 5. In caso di mancato accordo in le Associazioni sindacali di categoria. sede aziendale, provvederanno d) Rimborso spese testimonianze. 1. E corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste di cause civili o penali in dipendenza del servizio. 2. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese, per vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) Indennità macchine collegate all'elaboratore. 1. Nelle aziende ove sono in esercizio sistemi elettronici di elaborazione dati e di processo, viene riconosciuta ai lavoratori, che operano con continuità nei centri e sulle relative apparecchiature periferiche di trasmissione dati, un'indennità graduabile sino ad un massimo del 4,5% della retribuzione individuale, finché svolge tale lavoro. La misura è da concordarsi con il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 2. Tale nuova indennità non è cumulabile eventualmente riconosciute per lo stesso titolo. f) Incentivo vendite. con altre già 1. Nel contesto dei piani di riorganizzazione e di riequilibrio economico, volti al recupero della produttività, nonché all'ampliamento del mercato, avuto riguardo alla natura industriale e commerciale delle centrali del latte, le aziende potranno affidare ad alcuni addetti alla distribuzione dei prodotti - oltre le mansioni di istituto - anche il compito di promozione delle vendite e di acquisizione di nuova clientela nell'ambito di una zona territoriale predeterminata, fissando le condizioni di vendita secondo le indicazioni stabilite dall'azienda. 2. A tali lavoratori potrà essere riconosciuto un compenso incentivante, sulla base degli obiettivi di vendita che sono realizzati da ciascun operatore, da determinarsi in sede aziendale tra la Direzione il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. ed g) Indennità di turno. 1. L'Azienda può chiedere al lavoratore o a gruppi di lavoratori di articolare l'attività lavorativa su turni periodici di lavoro. 2. Quando la prestazione lavorativa si articola costantemente su turni avvicendati con orario differenziato di almeno quattro ore nell'inizio, al lavoratore è dovuta un'indennità del 5% della retribuzione base. 3. La stessa indennità viene riconosciuta ai lavoratori ai quali è richiesto occasionalmente lo spostamento dell'inizio dell'attività lavorativa nella misura di cui sopra, limitatamente ai giorni nei quali lo spostamento stesso si verifica. 4. Tale indennità assorbe, fino a compensazione, eventuali trattamenti già esistenti a tale titolo nelle singole aziende. L'indennità di cui sopra si cumula con quella prevista dall'articolo 35, comma 2 lettera a), ove la stessa non sia stata maggiorata a livello aziendale. NOTA A VERBALE Vengono fatte salve ai lavoratori in le condizioni di maggior favore. forza nelle aziende al 31.12.1990 NORMA TRANSITORIA L'indennità di turno entra in vigore dall'1.1.1991. Art. 42. - ASSENZE E PERMESSI. 1. Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore, né può rimanere assente dal lavoro senza giustificato motivo. 2. Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore. 3. In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'azienda del suo rientro in servizio, al più tardi entro la sera precedente il rientro stesso. 4. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione, accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta del lavoratore. 5. Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. 6. Le assenze non autorizzate o non giustificate ai sensi del presente articolo rendono il lavoratore suscettibile di provvedimenti disciplinari come regolati dall'art. 54. 7. Ai lavoratori che hanno nel loro nucleo familiare un parente (figlio, fratello, sorella, coniuge, padre, madre) portatore di handicaps ufficialmente accertati dal Servizio Sanitario Nazionale e bisognoso di assistenza continua, viene concesso annualmente un permesso retribuito pari a 32 ore complessive. Art. 43. - ASPETTATIVA. 1. Per giustificati motivi di carattere privato, l'azienda, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa, fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità, in quanto il rapporto si considera sospeso a tutti gli effetti. 2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive hanno diritto al trattamento previsto dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Il caso di aspettativa per incarichi sindacali valgono le cui all'art. 61 n. 2), del presente contratto. norme di Art. 44. - ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA DEL DIPENDENTE O DI FAMILIARI A CARICO 1. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza, effettuano terapie di riabilitazione prestate o autorizzate dalle USL. 2. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa , considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro. 3. Fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza dell'anzianità di servizio per alcun istituto, l'aspettativa di cui al presente articolo non potrà comunque superare : - 4 mesi, per i casi di cui al 1° comma; - i limiti di conservazione del posto in caso di malattia 2° comma dell'art. 49, per i casi di cui al 2° comma. stabiliti al Art. 45. - FERIE. 1. I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, pari a : - 24 (*) lavoro e distribuito - 28 (*) lavoro e distribuiti giorni lavorativi, quando l'orario settimanale del su cinque giorni; giorni lavorativi, quando l'orario settimanale del su sei giorni. 2. I periodi di godimento delle ferie verranno concordati all'inizio di ogni anno tra le aziende ed il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 3. Al lavoratore dovrà essere garantito un di ferie di due settimane. periodo minimo continuativo 4. Le festività che cadono nel periodo feriale prolungano in pari misura il periodo feriale dello stesso. 5. L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. Le ferie vengono riferite ad un anno solare; in caso di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore effettivo avrà servizio prestato. diritto 7. L'assegnazione di preavviso. alle ferie in proporzione delle ferie non può aver luogo ai mesi durante di il periodo 8. Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali, dovrà darne comunicazione tempestiva alla direzione e comunque provvederà all'invio del certificato medico entro 12 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovrà essere data nel più breve tempo possibile. 9. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale, entro l'anno, del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. 10. Non è ammesso il mancato godimento del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. delle ferie per rinuncia 11. Il lavoratore che; nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè a recupero negli anni successivi. (*) Ai valori iniziali di 22 e 26 sono state aggiunte le due giornate di ferie riconosciute con accordo interconfederale 27 luglio 1978 a compensazione delle due solennità civili differite dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54. Art. 46. - LICENZA MATRIMONIALE. 1. Al lavoratore che contrae matrimonio un periodo di : viene concesso un permesso per a) 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale se effettivo; b) 8 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale, se assunto a termine, sempre che abbia prestato servizio per almeno 6 mesi. 2. Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali. Art. 47. - LAVORATORI STUDENTI. 1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi. su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 2. Sempre su loro richiesta saranno esonerati lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. dal prestare 3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'articolo successivo. 4. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. con 5. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 6. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. 7. Rimangono salve le accordi aziendali. condizioni di miglior favore stabilite da Art. 48. - DIRITTO ALLO STUDIO. 1. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, organizzati con il patrocinio delle organizzazioni sindacali, hanno diritto, nei limiti e con le modalità indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. 2. Le ore di permesso, da utilizzare sono usufruibili anche in un solo anno. nell'arco dei triennio, 3. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva a quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. 4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con il Consiglio di fabbrica o con l'esecutivo dello stesso. 5. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 250 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero pari a 2/3 di quelle richieste come permesso retribuito. A tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. 6. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma, la Direzione e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc., fermo restando quanto previsto al quarto comma. 7. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate commi precedenti. ai 8. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. 9. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso. 10. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. e Art. 49. - ASSISTENZA E TRATTAMENTO DI MALATTIA. 1. L'assistenza di di legge. malattia ai lavoratori è prestata secondo le norme 2. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa quella da infortunio, l'azienda conserverà il posto al dipendente per i seguenti periodi massimi : a) b) effettivo mesi 10 se questi ha un'anzianità fino a tre anni compiuti; mesi 12 se questi ha un'anzianità superiore a tre anni. 3. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente. 4. Superati i limiti di tempo di cui al secondo comma, al lavoratore che ne faccia richiesta sarà concessa una aspettativa fino a mesi 12, previa visita medica da parte di sanitari di Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico che accerti la inidoneità del lavoratore a riprendere il servizio. 5. Durante l'interruzione del servizio per malattia i lavoratori avranno diritto ad una indennità economica commisurata come segue: a) per anzianità di servizio effettivamente compiuto anni: l'intera retribuzione globale per i primi sei mesi e 60% retribuzione anzidetta per i successivi quattro mesi; fino a tre della b) per anzianità di servizio effettivamente compiuto superiore a tre anni: l'intera retribuzione globale per i primi sette mesi ed il 60% della retribuzione anzidetta per i successivi cinque mesi. 6. Le prestazioni economiche a carico dell'INPS saranno anticipate dall'azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a conguagliare l'importo complessivo di dette prestazioni economiche con quelle dei contributi e delle altre forme dovute all'INPS stesso dalle aziende. 7. Le prestazioni economiche a carico dell'INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a far avere gli assegni relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimesse dall'INAIL stesso. 8. La predetta indennità economica per malattia od infortunio viene sospesa nei casi previsti dalla legge e nei casi indicati dall'INPS o dall'INAIL. 9. L'aliquota del 60% della retribuzione globale prevista dai precedenti punti a) e b) del 5° comma verrà elevata sino a raggiungere l'esatta misura dell'integrazione corrisposta dagli Istituti assistenziali, qualora questi riconoscano, nel corrispondente periodo, una percentuale superiore. Detta aliquota resterà invece immutata ove la percentuale riconosciuta dagli Istituti assistenziali fosse inferiore. 10. Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lettere a) e b) del 2° comma del presente articolo, e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva del preavviso. 11. Il rapporto, ove non venga risolto da nessuna delle due Parti, rimarrà sospeso a tutti gli effetti. 12. In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda immediatamente salvo giustificato impedimento e inviare con le modalità previste dalla legge all'azienda stessa entro due giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su apposito modulo. 13. La giustificazione della malattia deve essere compilata secondo la norma di legge e le disposizioni Inps. 14. Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. 15. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziative dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo e terapie. In tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. 16. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 54. Costituisce altresì inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. 17. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato alla azienda. 18. E' in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore in servizio in qualsiasi momento, e particolarmente al rientro dopo il periodo di malattia o infortunio, da parte di Enti pubblici e delle strutture sanitarie competenti. 19. Il trattamento previsto dal presente articolo compete nel caso di interruzione del servizio per causa di malattia, anche se derivante da infortunio, purché questo non si sia verificato per colpa grave del lavoratore. In tal ultimo caso il lavoratore sarà considerato in aspettativa per un periodo massimo di sei mesi ai sensi e agli effetti dell'art. 43. 20. Ai lavoratori a tempo determinato sono riconosciuti trattamenti di malattia come disciplinati dall'art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11.11.1983, n. 638. Art. 50. - INFORTUNI SUL LAVORO E TUBERCOLOSI. 1. Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti. 2. Il trattamento previsto dall'art. 49 si applica anche ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure, per i periodi e con le modalità previste dall'articolo stesso. 3. Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. 4. Nel caso in cui il dipendente infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni normali, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative. 5. In tale caso il dipendente conserverà l'anzianità maturata, con diritto alla liquidazione immediata limitatamente alla sola differenza la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello. 6. I dipendenti infortunati, comma precedente, saranno compresi da assumere a norma di legge. mantenuti in nel numero servizio degli ai invalidi sensi del fra del lavoro Art. 51. - TUTELA DELLA MATERNITA'. 1. La maternità è tutelata in conformità alle norme di legge in vigore. Art. 52. - NORME DI DISCIPLINA AZIENDALE. 1. I rapporti personali dell'organizzazione e gerarchici nell'ambito aziendale debbono essere costantemente improntati al mutuo dei diritti e dei doveri di ciascuno, nonché ai principi della collaborazione e dell'urbanità. rispetto 2. L'azienda avrà comunque cura di porre il personale in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto ad ubbidire od a rivolgersi in caso di necessità. 3. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare : a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; formalità b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda medesima; c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall'azienda; d) avere cura dei locali, mobili, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; oggetti, macchinari, e) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda; f) comunicare tempestivamente all'azienda ogni cambiamento di domicilio. 4. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività che siano in relazione con quelle dell'azienda effetto compensi o regalie sotto qualsiasi forma. e ricevere a tale 5. Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico scelti dall'azienda. 6. Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto. 7. Tali norme, in ogni caso, devono essere dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo. portate a conoscenza Art. 53. - DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI. 1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro. 2. Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro, considerate come prestazioni straordinarie. 3. Il conducente è responsabile delle inosservanze sulla circolazione stradale. saranno del Testo Unico 4. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda. 5. Il conducente al quale sia ritirata la patente dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento senza preavviso, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso, senza percepire retribuzione alcuna. Durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà il salario del livello al quale viene a prestare servizio. 6. Le aziende che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, dovranno adibire il conducente a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. 7. Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il ritiro della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 58. 8. Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al ritiro della patente, ed ove la patente sia restituita al dipendente per riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le mansioni di autista. Art. 54. - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 1. Le mancanze dei lavoratori alle norme aziendali possono punite a seconda della loro gravità come segue : essere 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa in misura non inferiore a mezz'ora e non superiore a 4 ore della retribuzione base; 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni; 5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto; 6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto. 2. Il licenziamento di cui al n. quei 5 si può applicare nei confronti di lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso degli ultimi due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 11 giorni, o nello stesso periodo di tempo abbiano subito sospensioni per almeno 20 giorni complessivi, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 52. 3. Il provvedimento previsto dal n. 6 si applica nei casi senza attenuanti, come ad esempio : insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti, nonché nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di entità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. 4. Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. civili 5. Le aziende potranno sospendere dal servizio e dalla retribuzione lavoratori sottoposti a procedimento penale in attesa di giudizio. 6. Nel caso di concessione della libertà provvisoria susseguente alla emissione di mandato, ordine di arresto o di cattura, l'azienda valuterà discrezionalmente l'opportunità di riammettere il lavoratore in servizio. 7. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione. Salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4 e seguenti, di cui al primo comma del presente articolo. 8. Le mancanze verbale comportanti provvedimenti superiori al rimprovero dovranno essere tempestivamente contestate con indicazione dei motivi e degli addebiti. per iscritto al lavoratore 9. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dal Consiglio di fabbrica o dall'esecutivo dello stesso. 10. La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore : a) la punizione irrogata, nel caso che di provvedimenti inferiori alla sospensione; la mancanza sia passibile b) la proposta trasmessa alla Commissione amministratrice, nel caso che la mancanza sia passibile di sospensione o di provvedimenti più gravi. 11. Il lavoratore ha un ulteriore termine di giorni 7 per presentare alla Commissione amministratrice le proprie giustificazioni per iscritto, o per richiedere di essere sentito dalla Commissione stessa, facendosi assistere dal Consiglio di fabbrica o dall'esecutivo dello stesso. 12. Per i provvedimenti inferiori alla sospensione, il potrà ricorrere alla Commissione amministratrice, seguendo la procedura di cui al comma precedente. Durante l'iter del ricorso, provvedimento rimarrà in sospeso. lavoratore stessa il 13. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 14. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 15. Non può tenersi conto ad alcun effetto disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. delle sanzioni Art. 55. - PREAVVISO. 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi di alle lettere a), f), g) ed l) dell'art. 56 ed al n. 5 dell'art. 54, ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura : a) a coloro che hanno superato il periodo di di servizio: 1 mese; prova e non i b) a coloro che hanno superato i due anni di servizio e mesi; due cui non i 5 anni : 2 c) a coloro che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 15: 3 mesi; d) a coloro che hanno superato i 15 anni di servizio: 4 mesi. 2. Il lavoratore avrà diritto all'eventuale maggiore preavviso stabilito da disposizioni di legge. 3. Durante il periodo di preavviso l'azienda lavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione. termine di concederà al 4. Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo del o licenziamento. 5. I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. 6. Il periodo di preavviso sarà del trattamento di fine lavoro. computato nell'anzianità agli effetti Art. 56. - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi : a) collocamento a riposo del dipendente per aver raggiunto il 60° di età, salvo diversa opzione dello stesso a termine di legge; b) morte del dipendente; c) dimissioni del anno dipendente; d) superamento dei limiti massimi di eventuale periodo di aspettativa ai sensi dell'art. malattia e successivo 49; e) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia dalla legge il licenziamento; consentito f) invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte della C.P.D.E.L.: g) comprovato scarso h) licenziamento per rendimento motivi del dipendente; disciplinari i) licenziamento per ritiro definitivo casi previsti dall'art. 53; ai sensi dell'art. 54; della patente all'autista nei l) licenziamento per necessità imposte da soppressioni, trasformazioni, sensibile modificazione di servizi o da sensibile non contingente riduzione dell'attività produttiva, dopo aver esperito il procedimento riportato in calce al presente articolo. 2. In particolare, per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lettera l), ove abbia avuto luogo una sensibile non contingente riduzione o una soppressione dei servizi ed impianti connessi appartenenti al ciclo della produzione, per cui ne derivi, secondo l'azienda, la necessità di ridurre il personale addetto ai servizi di cui sopra, e qualora l'azienda stessa non abbia già predisposto di sua iniziativa l'utilizzo di tale personale, verrà seguita la procedura riportata in calce al presente articolo, del quale la stessa fa parte integrante. 3. Si considera risoluzione di diritto quella che si verifica per le donne fra il 55° e il 65° anno di età, e, per gli uomini, fra il 60° e il 65° anno di età. PROCEDIMENTO PER IL LICENZIAMENTO NEI CASI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 56. 1) L'azienda comunicherà al consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso le necessità di licenziamento di quei lavoratori che si sono resi disponibili. 2) Entro dieci giorni l'azienda e il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le possibilità concrete ed attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori resisi disponibili. Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta inteso che il lavoratore potrà essere destinato a qualsiasi altro servizio o mansione senza che per ciò abbia a subire alcun peggioramento del suo trattamento economico e della sua qualifica di provenienza. 3) Quei lavoratori che non avranno trovato immediata utilizzazione potranno essere avviati, a cura dell'azienda, a corsi di riqualificazione con frequenza obbligatoria e per essi potranno essere adottati analoghi provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire. 4) Coloro che si rifiutassero di assumere nuove mansioni, di frequentare corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti corsi con assiduità, potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento dovuti a malattia o ad altre cause di forza maggiore. 5) Dopo nove mesi dalla comunicazione di cui al punto 1), l'azienda e il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso si incontreranno di nuovo per riesaminare la situazione aziendale agli effetti dell'assorbimento definitivo dei lavoratori di cui al punto 1) medesimo in relazione all'avvenuta trasformazione di esercizio. Per i lavoratori già assorbiti in altri servizi aziendali, l'esame dovrà essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione del livello, come precisato al punto 7). Nel caso che alcuni lavoratori non abbiano potuto conseguire una riqualificazione ai sensi del punto 3) per i motivi di forza maggiore di cui al punto 4), il periodo predetto verrà ulteriormente prorogato per la durata dell'assenza effettuata dal lavoratore. Il riesame di cui sopra non potrà protrarsi oltre i dieci giorni. 6) Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo fra azienda e il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, oppure si ravvisasse la necessità di dover procedere a licenziamenti, la decisione definitiva dovrà essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le quali dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente. 7) I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e livello diversi da quelli di appartenenza verranno inquadrati definitivamente nei nuovi livelli con decorrenza dal compimento del decimo mese dall'avvenuta riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano addetti. 8) La mancata accettazione della nuova classificazione potrà al licenziamento. dar luogo 9) Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente allegato l'azienda potrà procedere al licenziamento a norma dell'art. 56, lettera del presente contratto, di quei lavoratori che non avranno trovato utilizzazione definitiva nel quadro dell'azienda. l) 10) I lavoratori licenziati ai sensi del punto precedente avranno diritto, avendone l'idoneità, di precedenza nelle nuove assunzioni e ciò purchè non siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del vecchio rapporto di lavoro. I lavoratori riassunti in servizio avranno la facoltà di riscattare l'anzianità maturata all'atto del loro licenziamento, restituendo all'azienda e alle Casse di previdenza quanto è stato da loro corrisposto per trattamento di fine lavoro. esse 11) In caso di riassunzione l'azienda ha l'obbligo di riconoscere l'anzianità acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento come anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie e del trattamento di malattia. 12) Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi, dei seguenti elementi in concorso fra loro: - anzianità di servizio: - carichi di famiglia: - situazione economica familiare; - particolari capacità tecniche di rendimento. si terrà conto In caso di riassunzione, questa avverrà con criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti. Art. 57. - INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. 1. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 55, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso. Per il computo di tale indennità valgono le norme dell'art. 2121 del codice civile. 2. E in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. 3. L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale relativa al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. 4. In ogni caso, l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i motivi di cui all'art. 56, lettere b), d), e) e l). 5. L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore, verrà corrisposta agli aventi diritto con le modalità previste dall'art. 2122 del codice civile. In mancanza di tali aventi diritto, l'indennità sarà corrisposta secondo le norme della successione legittima, salve diverse disposizioni testamentarie del lavoratore defunto. Art. 58. - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO. 1. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto un trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le modalità previste dagli artt. 1, 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297. 2. A decorrere dal 1°.1.1991 la retribuzione annua, di cui all'art. 1, 2° comma, della predetta legge è costituita: - dalle voci che compongono la retribuzione globale, definita ai sensi dell'art. 27, comma 4, del vigente contratto; - da 13ª a 14ª mensilità; - dal compenso percepito per lavoro straordinario, comunque prestato. 3. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per valore degli emolumenti di cui sopra corrisposti nell'anno. 13,5 il 4. E' in facoltà dell'azienda di dedurre dall'ammontare del trattamento di fine rapporto di lavoro che il lavoratore viene a percepire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro stesso quanto erogato dall'azienda per acconti o bonifici anche non espressamente previsti dal presente contratto. NOTA A VERBALE Per il calcolo dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982 si fa rinvio alle norme nel C.C.N.L. in vigore alla stessa data. Art. 59. - CERTIFICATO DI LAVORO. 1. In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e del livello nel quale sia inquadrato. Art. 60. - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE. 1. Il Consiglio di fabbrica è l'organo di rappresentanza sindacale aziendale ed è l'unico agente competente per la trattativa sindacale a livello aziendale. 2. Le segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto comunicheranno alle aziende i nominativi dei lavoratori componenti il Consiglio di fabbrica e il Comitato esecutivo di questo. 3. Le prerogative sindacali di cui al successivo anche alle unità aziendali con meno di 16 dipendenti. Art. 61. - PREROGATIVE SINDACALI. art. 61 sono estese 1) PERMESSI SINDACALI 1. I lavoratori componenti gli organi direttivi delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali, regionali e comprensoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro comunicazione documentata della convocazione degli organi di cui sopra, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per la trattazione di accordi di carattere nazionale o provinciale. 2. Analoghi permessi saranno concessi, di volta in volta, ai dipendenti che fanno parte degli organi delle istanze comprensoriali ed ai componenti del Consiglio di fabbrica per consentire loro di esplicare la propria attività. 3. I nominativi dei dipendenti componenti gli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione dell'azienda. 4. I permessi di cui ai precedenti commi, relativi ad ogni attività sindacale, non potranno superare annualmente i limiti complessivi così indicati: in aziende fino a 50 dipendenti: 250 ore in aziende da 51 a 200 dipendenti: 7 ore per ogni dipendente; in aziende da 201 a 400 dipendenti: 7,5 ore per ogni dipendente; in aziende da 401 a 500 dipendenti: 8 ore per ogni dipendente; in aziende oltre 500 dipendenti: 10 ore per ogni dipendente 5. Ai fini del computo di cui sopra si considerano i dipendenti in forza al 1° gennaio dell'anno interessato. 6. Quanto previsto al 1° e 3° comma del presente articolo si intende comprensivo dei permessi retribuiti sanciti dagli artt. 23 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. 7. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale di parte sindacale di cui alla Prima parte del C.C.N.L., per le attività collaterali ed integrative, è fissato in 100 ore annue, in aggiunta a quelle impiegate per le riunioni del Comitato bilaterale stesso. NOTA A VERBALE Una quota del monte ore complessivo fino al essere richiesta da FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL. massimo del 40% potrà Una quota Pari al 20% almeno del predetto monte ore complessivo viene riservata al Consiglio di fabbrica per le proprie riunioni interne. Le ore di cui all'art. 56, punto n. 2), C.C.N.L. 27 maggio 1983 non fruite come aspettativa per incarichi sindacali potranno essere utilizzate per attività sindacali interne all'azienda. 2) ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI 1. Per l'espletamento di attività sindacale alle aziende, ai lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali in seno alle tre Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente contratto (FLAI-CGIL, FAT-CISL e UILIAS-UIL) l'aspettativa verrà retribuita fino a concorrenza dei seguenti limiti : a) per le aziende con più di 600 lavoro; b) per le aziende da 501 lavoro; c) per le aziende da lavoro; 201 a 600 a 500 dipendenti: 3 distacchi annui dal dipendenti: 2 distacchi annui dal dipendenti: un distacco annuo dal d) per le aziende sino a 200 dipendenti: giornate corrispondenti a 3 ore per dipendente. un monte annuo di 2. Le richieste motivate per l'ottenimento dei periodi di aspettativa di cui al precedente comma saranno presentate congiuntamente per iscritto alle aziende dai responsabili delle segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, all'inizio di ciascun anno. 3. di L'indicazione dei nominativi, ai fini dell'attribuzione del periodo aspettativa riservato ad ognuna delle tre Organizzazioni sindacali, sarà effettuata con lettera motivata da ciascuno dei responsabili di cui al comma precedente. 3) ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. 2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - possono essere indette dalle segreterie provinciali FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL, dal Consiglio di fabbrica o dall'esecutivo dello stesso, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione aziendale. 3. Le modalità di esecuzione delle alla Direzione aziendale ai fini produttivi. riunioni 4. Alle riunioni possono partecipare, previo Direzione dell'azienda, dirigenti esterni dei sindacati il Consiglio di fabbrica. saranno comunicate preavviso che hanno alla costituito 4) MOBILITA DEI DELEGATI SINDACALI Il trasferimento dei delegati sindacali aziendali dall'unità produttiva, dal gruppo omogeneo o dal reparto, in caso di mobilità, deve essere subordinato all'assenso del Consiglio di fabbrica o della segreteria provinciale FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILIAS-UIL. 5) LOCALI DEL CONSIGLIO DI FABBRICA 1. Le aziende con almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione del Consiglio di fabbrica o dell'esecutivo dello stesso, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'azienda. 2. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti il Consiglio di fabbrica, o l'esecutivo dello stesso, ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le sue riunioni. 6) DIRITTO DI AFFISSIONE 1. Il Consiglio di fabbrica ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 2. I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili del Consiglio di fabbrica o dell'esecutivo dello stesso e saranno preventivamente portati a conoscenza della Direzione. 7) QUOTE SINDACALI a) Contributi sindacali. 1. Le aziende effettueranno le trattenute, sulle retribuzioni mensili, dei contributi sindacali dei lavoratori per conto delle Organizzazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto, in base ad apposita delega rilasciata dai lavoratori stessi nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo. 2. La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca della delega. 3. Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti determinano la trattenuta per contributi sindacali nello 0,85%, per 14 mensilità, sulla retribuzione base, sugli aumenti periodici di anzianità, sulla indennità di contingenza, sul premio di produzione e sull'E.D.R. 4. Tali contributi saranno versati a cura delle aziende sui conti correnti indicati dalle Organizzazioni di cui al comma precedente. b) Quote sindacali per il rinnovo contrattuale. 1. Le aziende tratterranno in unica soluzione, al momento del pagamento delle competenze arretrate, ai lavoratori cui si applica il presente contratto, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, le seguenti somme: - 1A - 1 L. 60.000 - 2 - 3A L. 45.000 - 3 4 5 6 L. 30.000 2. I lavoratori che non intendessero farsi effettuare la trattenuta renderanno nota tale loro decisione alla Direzione aziendale entro giorni dalla data di affissione della comunicazione relativa all'effettuazione della trattenuta stessa. Le Direzioni aziendali provvederanno a trasmettere alle Organizzazioni sindacali nazionali le somme raccolte, conformemente alle indicazioni che saranno da queste comunicate alla Fiamclaf. 7 Art. 62. - REGOLAMENTO DELLE VERTENZE INDIVIDUALI. 1. Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso, all'amministrazione aziendale a mezzo di domanda motivata. 2. Il Consiglio di fabbrica chiederà l'accertamento in contraddittorio della situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, con la partecipazione dell'interessato. 3. L'amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con il Consiglio di fabbrica o con l'esecutivo dello stesso entro 15 giorni dall'accertamento. 4. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due parti verbale in triplice copia corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l'esame della vertenza ponendo in evidenza quelli sui quali le parti non si dichiarano d'accordo. 5. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro 10 giorni al Sindacato provinciale ed alla Fiamclaf. 6. A richiesta della parte più diligente, la Fiamclaf provvederà alla convocazione, presso l'azienda interessata, dei delegati dei Sindacati provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno il compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza, con il che si riterrà esaurita l'azione conciliativa. Art. 63. - RELAZIONI SINDACALI. 1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le Parti concordano che in caso di controversie collettive la soluzione delle stesse avverrà attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica. 2. In particolare, se la controversia ha come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali l'esame può avvenire a richiesta di una delle Parti con l'intervento delle organizzazioni stipulanti. APPENDICI APPENDICE N. 1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297. DI Art. 1. - Beneficiari Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale servizio deve essere maturato alla data in cui la domanda è presentata, quale risulta dal protocollo aziendale di arrivo. Art. 2. - Limiti numerici Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si fa riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile ha efficacia per l'anno successivo alla data di rilevazione. La parte di aliquota eventualmente è trasferibile a quello successivo. non esaurita in un anno ed non Art. 3. - Misura dell'anticipazione L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente. L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della parte del trattamento di fine rapporto già impegnata a garanzia di debiti contratti dal lavoratore interessato. L'importo dell'anticipazione non potrà comunque quello risultante dalla documentazione prodotta. essere superiore a Art. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di: a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i familiari considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari b) acquisto per i figli; c) documentato della prima casa assegnazione della prima casa in di abitazione per sé cooperativa a proprietà o divisa; d) riscatto di abitazione; e) di costruzione alloggio in popolare proprio di che prima costituisca casa la di prima casa abitazione; f) ristrutturazione della prima casa di abitazione comportante un costo non inferiore al 25% del valore dell'appartamento. Si precisa che se il dipendente è già proprietario di casa di abitazione può richiedere l'anticipazione per i figli purché questi non siano proprietari di casa di abitazione. Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza: a) spese sanitarie; b) spese per l'acquisto della prima casa di abitazione. Nell'ambito delle priorità di cui previsti aziendalmente criteri di precedenza. sopra, possono essere Art. 5. - Spese sanitarie La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa. Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza. Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art. 2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie. A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazione equivalente, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili. Art. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata o dall'atto preliminare di compravendita, debitamente autenticato da notaio, o dall'atto di compravendita; atti comunque stipulati successivamente al 31 maggio 1982. Inoltre dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: che il dipendente, sotto la propria responsabilità, è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri; che richiede l'anticipazione subordinatamente alla tassativa condizione di destinare l'impiego per l'acquisto della prima casa di abitazione e che esso dipendente, o il beneficiario, nonché il rispettivo coniuge, non risultino essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative nel comune di residenza. La richiesta dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche dal beneficiario nell'ipotesi di acquisto a favore dello stesso. Nel caso la prima casa venga intestata al figlio, il dipendente avrà cura di allegare estratto di certificato di famiglia per documentare il grado di parentela, nonché decreto del giudice tutelare competente se si tratta di acquisto a favore del figlio minorenne. In caso di acquisizione di alloggio in cooperativa edilizia dovrà essere allegata alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al 2° comma, la dichiarazione del Presidente della Cooperativa, con firma autenticata a termine di legge, da cui risulti che il richiedente è assegnatario di alloggio su terreno acquisito con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso. Nell'ipotesi di costruzione di casa o di ristrutturazione, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dipendente dovrà presentare domanda corredata dal titolo legale del diritto di proprietà dell'area edificanda o della casa da ristrutturare copia autentica della concessione edilizia e del contratto di appalto. Nel caso di impossibilità di esibizione del contratto d'appalto, sarà ritenuto documento idoneo una perizia giurata dei lavori da eseguire e l'ammontare degli stessi. In caso di riscatto, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dagli istituti attestante l'impegno assunto del riscatto e l'importo da pagare. Entro, e non oltre, dodici mesi dall'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione, il dipendente è tenuto all'esibizione dell'atto di acquisto integrante il relativo preliminare. Nell'ipotesi invece di costruzione il dipendente dovrà esibire, non oltre tre mesi dalla data del rilascio, la licenza di abitabilità della nuova casa costruita. Nel caso di acquisto, costruzione, riscatto e ristrutturazione della casa, saranno prese in esame soltanto le domande relative a fattispecie concrete verificatesi non prima di un anno dalla data della domanda, salvo che la domanda stessa, non accolta per incapienza nel numero degli aventi diritto, venga ripresentata nell'anno successivo. Art. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate In caso di mancata Presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti o della documentazione giustificativa del mancato rispetto di tali termini, l'azienda provvederà al recupero dell'importo lordo erogato, maggiorato delle rivalutazioni intercorse ai sensi del comma 4, art. 1 della legge n. 297/1982, mentre l'importo già versato per la tassazione I.R.P.E.F. dovrà essere richiesto in rimborso come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, a cura dell'interessato. Ove fosse necessario procedere al recupero delle somme in modo coattivo, le spese relative saranno addebitate al dipendente. Qualora invece la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l'azienda recupererà, nei modi indicati al punto precedente, la parte non utilizzata. Art. 8. - Disposizioni finali Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore al 1° giugno 1982. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione si intendono decadute. APPENDICE N. 2 Roma, 27 gennaio 1984 Alla FILIA ROMA Prot. n. 99 Oggetto: CHIARIMENTO SULLA DECLARATORIA DEL 1° LIVELLO A Ci siamo resi conto che, nella redazione della declaratoria del primo livello A contenuta nell'ipotesi di accordo 27 maggio 1983, non emerge con chiarezza il senso dell'intesa tra noi intervenuta della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro. nel corso Tale nostra constatazione Vi è stata manifestata nel corso della riunione del 26 gennaio scorso durante la quale abbiamo effettuato la collazione delle norme contrattuali da inviare a stampa. Il primo livello A, nel sistema di inquadramento del personale, è stato realizzato per considerare quei collaboratori aziendali di massimo livello che per professionalità e per posizione nella struttura organizzativa rivestono un ruolo particolare che li differenzi da quello degli impiegati di I livello. Perché questa finalità sia perseguita è necessario precisare che l'espressione contenuta nella declaratoria del I livello A : « su più unità organizzative » deve intendersi riferita a unità organizzative di tipo primario, generalmente guidate da impiegati di I livello, indipendentemente dalla nomenclatura aziendale usata per definirle, e non già ad unità di tipo secondario o terziario, guidate generalmente da collaboratori di livello inferiore al primo. Per cui la descriminante esistente tra il collaboratore aziendale di I/A e quello di I livello, limitatamente a questa espressione dell'intera declaratoria, risiede appunto nel fatto che il primo coordina e controlla più unità organizzative primarie, qualunque sia la loro denominazione, mentre il secondo regge una sola unità primaria che a sua volta può comprendere altre unità di tipo secondario o terziario. Abbiamo rilevato, nel corso della riunione del 26 gennaio scorso, che la predetta interpretazione corrisponde anche, secondo codeste Organizzazioni sindacali, alle intese ed alle ragioni che nella trattativa del maggio 1983 hanno portato le Parti alla istituzione del I livello A. Chiediamo che ci venga fornito per iscritto un Vostro cortese cenno di consenso che provvederemo a riportare; unitamente a questa lettera, nel contratto che sta per andare in stampa. Distinti saluti. FIAMCLAF APPENDICE N. 3 Roma, 9 marzo 1984 Alla FIAMCLAF ROMA Prot. n. 91 /LMD/mg Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera del 27 gennaio 1984, prot. n. 99 e 100 (1), precisandovi che l'esemplificazione di nuove mansioni emerse in questi ultimi anni nell'organizzazione aziendale è da ritenersi puramente indicativa e non risolutiva ai fini dell'inquadramento dei lavoratori interessati. Distinti saluti. FILIA (1) L'appendice n. 3 del C.C.N.L. 27.5.83 è stata assorbita nell'art. 17 del presente contratto. ALLEGATI ... OMISSIS 1) Legge 20 maggio 1970. n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 2) Accordo Nazionale 15 dicembre 1990 per il rinnovo del C.C.N.L. 20 giugno 1987 per i dipendenti da Aziende Municipalizzate Centrali del Latte. ... OMISSIS LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E NORME IN MATERIA PENSIONISTICA (G.U. N. 147 DEL 31-5-1982). .... OMISSIS LEGGE 13 maggio 1985, n. 190. RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI QUADRI INTERMEDI (G.U. 17 Maggio 1985, n. 11). PROTOCOLLO D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO. DELLE L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice Presidente Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti, Domenico Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché dal Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio Marzotto Caotorta, Dario Matturro, Rubes Triva e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo Garabello, Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco Neri, nonché del Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per il Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci; la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Bruno Trentin, dal Segretario Generale aggiunto Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con la partecipazione del Coordinatore del Dipartimento Terziario e Servizi Salvatore Bonadonna; - la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale Domenico Trucchi, con la partecipazione di Dario Ballotta del Dipartimento Terziario e Servizi; - la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e Silvano Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio Relazioni Sindacali; si e convenuto il seguente protocollo di intesa su SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI e NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PREMESSA La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare, alla luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore delle imprese pubbliche degli Enti locali per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale allo sviluppo dell'efficienza e della produttività delle gestioni ed al convergere delle iniziative, richiamati i protocolli sottoscritti il 13.7.1978, il 16.2.1982 e il 17.7.1985, convengono sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle mutate condizioni della società ed all'evoluzione dei rapporti tra le parti sociali nell'ambito dei pubblici servizi. CISPEL, CGIL, CISL e UIL, ritengono che, per il preminente ruolo che le aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione di complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti, all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali. locali e di A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sull'occupazione. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie di servizi individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno. Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi: 1) migliorare alla collettività; i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi 2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva l'informazione e la partecipazione dell'utenza nel prossimo processo di sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi stessi; 3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale quadro contenere i costi di gestione (economicità); 4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale; 5) conferire priorità, di tutela ambientale; anche sul piano della qualità, agli interventi 6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi di gestione e salvaguardia ambientale; 7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un sistema integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica del trasporto; 8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali ottimali e del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di gestione consortili; 9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal PEN, avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete; 10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte, del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e del confronto che si porrà con le nuove realtà del mercato. Per di questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle imprese stesse, politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno. CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente locale una struttura portante del « sistema dei servizi pubblici » che può contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far recuperare efficienza all'intero « sistema » e partecipare attivamente al processo di consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del Paese. A tal fine le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi. La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente. La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno. L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui opera, rispondere sempre più quale strumento realizzativo e comunale. alle esigenze della delle collettività pianificazione regionale, locali, provinciale L'ottimizzazione dei servizi pubblici ed il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGlL, CISL e UIL, un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa pubblica, nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati. In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle strutture tariffarie. IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione di poteri autonomi di comportamento. Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla CISPEL. Esso si articola su 4 livelli: 1) Livello confederale. E' costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL. La struttura si con riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno compiti di informazione dei servizi pubblici locali. e di consultazione sulle linee di politica In particolare la struttura curerà: a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle nei diversi settori dei pubblici servizi; parti b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri, compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente locale-aziende pubbliche locali; c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica; d) la valutazione dei temi servizi e della continuità della loro della sicurezza dell'esercizio dei erogazione; e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali; f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette; g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro. In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo. L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti. La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti. L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli. Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dal CCNL di settore. 2) A livello territoriale. Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali. 3) Livello di Federazione di settore. Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nel CCNL. 4) Livello di azienda. Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL. Le aziende, ferme restando le procedure sulle relazioni industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale. NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO PREMESSA 1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali. Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di attività in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione. 2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto del protocollo, le prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e fondamentale necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di funzionamento. 3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al presente protocollo, l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza. 4) Le disposizioni del presente protocollo integrano i contratti, le pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e modificano le disposizioni che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo. 5) Il completamento delle normative di cui al presente protocollo in relazione alla peculiarità dei settori ed alle modalità di erogazione dei servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel protocollo medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto specificamente indicato, ai regolamenti aziendali. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in un unico periodo continuativo riferito a ciascun turno. 6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. 7) La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella di ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Comunque tra un'azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di prevedere nel settore dell'igiene ambientale le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero. 8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi espletati dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che: lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas); la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); alla somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell'igiene ambientale fermo restando l'impegno di operare per evitare concreti danni ambientali allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza pendolari. 9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti, con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al presente protocollo: a) le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite; b) le modalità per garantire la tutela degli impianti, sicurezza e quella degli utenti; la loro c) le procedure per l'individuazione del personale indispensabile per i fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento. Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno parte integrante del presente protocollo. Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette nel caso in cui le prestazioni, le modalità ed i presidi di cui sopra non siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la titolarità delle categorie interessate. CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice di comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali libertà costituzionali, della democrazia e della pace. delle Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più ampio consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni di comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per la ratifica dei risultati contrattuali. Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti che attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività da agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi. Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano ad individuare forme di lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per la ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse. Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo. Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse possono risultare, in funzione del tipo di servizi, le modalità dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle esigenze primarie delle collettività servite, si assumono le seguenti regole di comportamento: 1) le strutture nazionali, eviteranno scioperi in concomitanza importanza regionali e territoriali competenti, con manifestazioni di rilevante nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale; 2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero; 3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero; 4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della premessa. CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE PREMESSA La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate, si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi pubblici locali. 1) Le associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS., firmatarie di CCNL che adottino codici di autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente protocollo. Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere per adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, le associazioni datoriali s'impegnano a darne preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti. 2) Le associazioni datoriali e le aziende ad esse associate interromperanno le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino azioni di sciopero non conformi ai codice di autoregolamentazione sindacale contemplato dal presente protocollo. 3) Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto di competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la vigenza dei contratti medesimi. 4) Le associazioni delle aziende si impegnano perché le aziende loro associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie che possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni. 5) Le associazioni datoriali e le aziende adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicazione, a cura delle parti, dei termini delle vertenze. 6) Le associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte delle OO.SS. NORME DI GARANZIA I presenti da codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati « norme pacifiche di categoria o settore », vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti. LE PARTI SI DANNO ATTO: che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti. Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, ferma restando la successiva rispettiva autonomia. NORME PATTIZIE REGOLAMENTAZIONE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI COLLETTIVI - PROCEDURE DI Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione dalle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto. 1) Rinnovi contrattuali nazionali. Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dai contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione del nuovo contratto. Le la associazioni datoriali e le aziende si impegnano ad iniziare trattative antro 30 giorni dalla presentazione dalla piattaforma. In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà all'individuazione dell'onere della piattaforma rivendicativa. Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione della controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti, le quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto e le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, ricorrendo eventualmente ad organismi esterni per la valutazione dei termini del contedere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme del presente protocollo. 2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi. Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato. In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), le parti non faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali. Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia. 3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL. Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le aziende si impegnano ad iniziare le trattative. Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo sull'inizio delle trattative. Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le strutture sindacali competenti. Decorso inutilmente questo termine, le parli attueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entra i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le parti non concordino di rimettere ad organismi esterni o a sedi istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel rispetto delle norme del presente protocollo. NORME SANZIONATORIE Le disposizioni dal presente protocollo, integrando i contratti collettivi di settore, vincolano alla loro osservanza le aziende ed i lavoratori destinatari dagli stessi CCNL, oltre che le rispettive strutture sindacali. La violazione dalla disposizioni predetta è suscettibile dalle seguenti sanzioni, indipendentemente da quella di legge connessa al comportamento adottato: a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di esercizio dell'azione sindacale definita a norma dei punti 6), 7), 8) e 9) della « premessa » della norme di comportamento delle parti del presente protocollo sono soggetti, secondo la procedure contrattuali e di legge, alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari del CCNL di settore applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso; e di b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali non osservino la norme definite nel presente protocollo, ivi incluse le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da evolversi per iniziative a favore dall'utenza concordata tra le parti stipulanti il presente protocollo. L'accertamento dalla violazione nei casi di cui alla lettera b) che precede e la irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un collegio di valutazione costituito da sette membri di cui tre designati da ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) ed il settimo scelto di comune accordo. Il collegio può comminare come sanzione accessoria quella della pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia della violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. La spesa di pubblicazione sono a carico dalla parte inadempiente. Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lettera b) che precede saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge che dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. NORME DI ATTUAZIONE Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente protocollo una violazione della norme stesse è tenuta a darne notizia alla controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti. .... OMISSIS LEGGE 12 giugno 1990, n. 146. NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE. IMPEGNI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO Verbale d'incontro CISPEL/CGIL, CISL, UIL Il 19 luglio 1990 in Roma, presso la sede della CISPEL si sono riunite la Delegazione sindacale della CISPEL e una Delegazione delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL allo scopo di procedere ad un esame comparato degli impegni scaturenti dalla legge n. 146/1990, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, a fronte delle intese definite in materia tra le parti con il protocollo del luglio 1989. Le parti dopo approfondita analisi ribadiscono l'impegno che nel sistema di relazioni sindacali definito dal protocollo l'autonomia delle parti si estrinsechi in comportamenti finalizzati ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività in modo che anche nei momenti di conflittualità siano ridotte al minimo le ripercussioni sull'utenza. A fronte della legge n. 146/1990 si danno atto che l'intervento del legislatore non altera i principi e le regole che le parti si sono autonomamente dati con il citato protocollo, il quale realizza nella generalità dei contenuti gli indirizzi di legge conservando perciò piena attualità e operatività nei confronti dei soggetti destinatari. In particolare riconoscono che i servizi erogati dalle aziende delle autonomie locali sono identificabili nei servizi essenziali indicati dal legislatore, il quale ne arricchisce in taluni casi la specificazione (come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani), servizi ai quali vanno estese le regole e gli impegni del protocollo. A parte l'adeguamento alla legge della durata del preavviso di sciopero, le parti riaffermano la piena effettività ai fini della determinazione delle prestazioni indispensabili di servizio dei principi sanciti nei punti 7) e 8) della parte seconda del protocollo, sicché per tale aspetto la previsione di legge è soddisfatta e si completa con la procedura prevista dal punto 9) dello stesso protocollo, ferme restando le ulteriori specifiche previsioni di legge che gravano sui soggetti destinatari. Le parti riaffermano inoltre il reciproco impegno di dare seguito e attuazione alle regole del protocollo in materia di comportamenti, procedure e gestione dei conflitti di lavoro. Riconoscono che la parte sanzionatoria del protocollo deve intendersi adeguata a quella di legge per i comportamenti lesivi posti in essere dalle Organizzazioni dei lavoratori e dalle aziende, ma si danno nel contempo atto che resta fermo il sistema definito dal protocollo per le violazioni inerenti le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive. A tal fine confermano la funzione del Collegio di valutazione previsto dal protocollo e le sanzioni relative. Conclusivamente le parti mentre convengono di attivare tavoli settoriali di confronto nell'intento di individuare criteri omogenei di indirizzo per la definizione a livello locale di quanto a tale sede rinviato assumono come termine massimo per la definizione di tali impegni quello di 6 mesi stabilito dalla legge 146 all'art. 19. In particolare per il settore trasporti, tenuto conto delle diverse discipline pattizie ricorrenti, le parti confederali assisteranno direttamente le Federazioni di categoria interessate titolari del negoziato. Le parti si impegnano ad adoperarsi nelle diverse sedi negoziali definire norme di attuazione della legge similari per comparti omogenei. ²²²² þþþþ a