OIC 13 Rimanenze OIC 13 – RIMANENZE Sono beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della Società Definizioni utili al fine della corretta valutazione • Costo storico • Valore di realizzazione • Costo di sostituzione • Valore netto di realizzazione OIC 13 – RIMANENZE Rappresentazione in bilancio • Art. 2424 del c.c.: voce CI nell’attivo dello S.P. 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti OIC 13 – RIMANENZE Classificazione e trattamento contabile • Art. 2425 del c.c. prevede che - Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione nella voce B6 - Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sono compresi nel valore della produzione nella voce A5 - Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione nella voce B11 OIC 13 – RIMANENZE Classificazione e trattamento contabile • Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze sono rilevate a diretta rettifica dei valori iscritti nell’attivo • Ripristini di valore sono possibili nei limiti del costo originariamente sostenuto • La voce «acconti» comprende le somme corrisposte a fornitori prima della consegna dei relativi beni OIC 13 – RIMANENZE Rilevazione iniziale • Passaggio di proprietà • Includono: - Beni giacenti presso i magazzini e stabilimenti della Società - Giacenze di proprietà presso terzi - Beni in viaggio OIC 13 – RIMANENZE Valutazione • Art. 2426 c.c.: i beni in rimanenza sono rilevati al costo di acquisto o di produzione • Ricomprende: - Oneri accessori - Costi diretti - Costi indiretti - Oneri finanziari OIC 13 – RIMANENZE Valutazione • COSTI DIRETTI - Materiali - Manodopera diretta - Imballaggi - Servizi direttamente riferibili alla produzione - Licenze di produzione OIC 13 – RIMANENZE Valutazione • COSTI INDIRETTI (o generali di produzione) - Stipendi e salari manodopera indiretta - Ammortamenti - Manutenzioni e riparazioni - Materiali di consumo - Altri costi di lavorazione (gas, acqua, metano….) Includono tutti i costi di produzione comuni OIC 13 – RIMANENZE COSTI INDIRETTI - Criteri di imputazione • Sono ripartiti sui prodotti utilizzando % prefissate basate sul volume di costi previsto per un livello normale di produzione, oppure sulla base di dati consuntivi considerando la capacità normale produttiva degli impianti I parametri di ripartizione solitamente utilizzati sono: - Ore o costo manodopera - Ore macchina - Costo primo In alcuni casi si utilizzano % di assorbimento per reparto OIC 13 – RIMANENZE COSTI INDIRETTI - Criteri di imputazione • Il costo relativo al mancato utilizzo della capacità produttiva è un componente negativo di reddito spesato nell’esercizio • Nella valutazione non rientrano tutti i costi anomali • Esclusi i costi generali, amministrativi (sono riferiti a funzioni comuni e non sostenuti specificatamente per la produzione) • Esclusi i costi di vendita (sono successivi alla produzione) • Esclusi i costi di R&S (non associabili con le rimanenze dello stesso esercizio) OIC 13 – RIMANENZE ONERI FINANZIARI • Sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze La capitalizzazione è ammessa per i beni che richiedono un periodo di produzione significativo: maturazione, invecchiamento OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Oneri finanziari capitalizzabili • Condizioni per la capitalizzazione - O.F. effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile del bene - O.F. su finanziamenti di scopo capitalizzabili in considerazione degli effettivi oneri sul finanziamento dedotto ogni provento finanziario - O.F. su prestiti generici sono capitalizzabili nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione - Sono capitalizzabili sono gli O.F. su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo OIC 13 – RIMANENZE Limite nella capitalizzazione APPROCCIO PRUDENZIALE COSTO NON PUO’ ECCEDERE IL VALORE DI MERCATO OIC 13 – RIMANENZE Valutazione - art. 2426 c.c. Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato Metodo generale di valutazione è il COSTO SPECIFICO Art. 2426 c.c. n. 10 prevede che «il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli LIFO o FIFO» Limite: se il valore differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. OIC 13 – RIMANENZE Valutazione - Metodo del prezzo al dettaglio Può essere utilizzato per la valutazione se dimostrabile che produce risultati assimilabili ad uno dei metodi previsti dall’art. 2426 Per la sua applicazione occorre: - Raggruppare le merci per categoria omogenea in base alla % di ricarico - Rilevare entrate e uscite a valori (uscite a prezzo di vendita, entrate sia a prezzo di vendita che a costi per identificare il margine) - Modificare la valutazione a ricavi ogni volta che cambia il prezzo - Determinare a fine esercizio il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita - Calcolare il costo delle rimanenze sottraendo dal valore delle rimanenze la % di ricarico OIC 13 – RIMANENZE Il valore desumibile dall’andamento del mercato Il criterio del costo deve essere abbandonato qualora il valore di mercato sia inferiore • Non può basarsi su fluttuazioni effimere del valore dei prezzi • La data di riferimento è quella del bilancio ma devono essere considerate anche le oscillazione tra la data di bilancio e quella della sua preparazione • In presenza di ordini di vendita a prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzo e delle relative rimanenze nonostante un declino dei prezzi OIC 13 – RIMANENZE MATERIALE OBSOLETO Comprende le voci che si prevede non siano vendute od utilizzate in produzione nel normale ciclo operativo. Sono materiali in eccesso rispetto alla giacenza necessaria per l’uso normale previsto • La valutazione al costo originario presuppone vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e vendita nel normale ciclo operativo • Se la condizione i cui sopra non è rispettata è necessario abbandonare il costo originario per considerare il valore netto di realizzo nel breve periodo OIC 13 – RIMANENZE RETTIFICHE DI VALORE Sono oggetto di svalutazione quando il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato è minore del relativo valore contabile La rettifica può avvenire: • Voce per voce • Stanziamento di apposito fondo • Entrambi i metodi OIC 13 – RIMANENZE Trattamento contabile dei contributi I contributi ricevuti per l’acquisto dei materiali sono portati in deduzione del costo di acquisto dei materiali Classificazione in CE • Contributi sono indicati separatamente nella voce A5 (art. 2425 c.c «…con separata indicazione dei contributi in conto esercizio») • I costi sostenuti per l’acquisto dei beni sono classificati in B6 • La variazione delle rimanenze, al netto dei contributi ricevuti, è indicata a seconda del caso in B11 oppure A2 OIC 13 – RIMANENZE NOTA INTEGRATIVA Art. 2427 c.c. prevede che la N.I. indichi: - «i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore …..» - «la variazione intervenuta nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo» - «l’ammontare degli oneri finanziari imputati a valore iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce» - «gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale …»