OIC 13
Rimanenze
OIC 13 – RIMANENZE
Sono beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della Società
Definizioni utili al fine della corretta valutazione
• Costo storico
• Valore di realizzazione
• Costo di sostituzione
• Valore netto di realizzazione
OIC 13 – RIMANENZE
Rappresentazione in bilancio
• Art. 2424 del c.c.: voce CI nell’attivo dello S.P.
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
OIC 13 – RIMANENZE
Classificazione e trattamento contabile
• Art. 2425 del c.c. prevede che
- Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono
comprese nei costi della produzione nella voce B6
- Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti sono compresi nel valore della produzione nella voce
A5
- Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo e
merci sono comprese nei costi della produzione nella voce B11
OIC 13 – RIMANENZE
Classificazione e trattamento contabile
• Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze sono rilevate a diretta
rettifica dei valori iscritti nell’attivo
• Ripristini di valore sono possibili nei limiti del costo originariamente
sostenuto
• La voce «acconti» comprende le somme corrisposte a fornitori prima
della consegna dei relativi beni
OIC 13 – RIMANENZE
Rilevazione iniziale
• Passaggio di proprietà
• Includono:
- Beni giacenti presso i magazzini e stabilimenti della Società
- Giacenze di proprietà presso terzi
- Beni in viaggio
OIC 13 – RIMANENZE
Valutazione
• Art. 2426 c.c.: i beni in rimanenza sono rilevati al costo di acquisto o di
produzione
• Ricomprende:
- Oneri accessori
- Costi diretti
- Costi indiretti
- Oneri finanziari
OIC 13 – RIMANENZE
Valutazione
• COSTI DIRETTI
- Materiali
- Manodopera diretta
- Imballaggi
- Servizi direttamente riferibili alla produzione
- Licenze di produzione
OIC 13 – RIMANENZE
Valutazione
• COSTI INDIRETTI (o generali di produzione)
- Stipendi e salari manodopera indiretta
- Ammortamenti
- Manutenzioni e riparazioni
- Materiali di consumo
- Altri costi di lavorazione (gas, acqua, metano….)
Includono tutti i costi di produzione comuni
OIC 13 – RIMANENZE
COSTI INDIRETTI - Criteri di imputazione
• Sono ripartiti sui prodotti utilizzando % prefissate basate sul volume di
costi previsto per un livello normale di produzione, oppure sulla base di
dati consuntivi considerando la capacità normale produttiva degli
impianti
I parametri di ripartizione solitamente utilizzati sono:
- Ore o costo manodopera
- Ore macchina
- Costo primo
In alcuni casi si utilizzano % di assorbimento per reparto
OIC 13 – RIMANENZE
COSTI INDIRETTI - Criteri di imputazione
• Il costo relativo al mancato utilizzo della capacità produttiva è un
componente negativo di reddito spesato nell’esercizio
• Nella valutazione non rientrano tutti i costi anomali
• Esclusi i costi generali, amministrativi (sono riferiti a funzioni comuni e
non sostenuti specificatamente per la produzione)
• Esclusi i costi di vendita (sono successivi alla produzione)
• Esclusi i costi di R&S (non associabili con le rimanenze dello stesso
esercizio)
OIC 13 – RIMANENZE
ONERI FINANZIARI
• Sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle
rimanenze
La capitalizzazione è ammessa per i beni che richiedono un periodo di
produzione significativo: maturazione, invecchiamento
OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Oneri finanziari capitalizzabili
• Condizioni per la capitalizzazione
- O.F. effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili ed entro il
limite del valore recuperabile del bene
- O.F. su finanziamenti di scopo capitalizzabili in considerazione degli
effettivi oneri sul finanziamento dedotto ogni provento finanziario
- O.F. su prestiti generici sono capitalizzabili nei limiti della quota
attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione
- Sono capitalizzabili sono gli O.F. su beni che richiedono un periodo di
costruzione significativo
OIC 13 – RIMANENZE
Limite nella capitalizzazione
APPROCCIO PRUDENZIALE
COSTO NON PUO’ ECCEDERE IL VALORE DI MERCATO
OIC 13 – RIMANENZE
Valutazione - art. 2426 c.c.
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di
produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato
Metodo generale di valutazione è il COSTO SPECIFICO
Art. 2426 c.c. n. 10 prevede che «il costo dei beni fungibili può essere
calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli LIFO o FIFO»
Limite: se il valore differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla
chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di
beni, nella nota integrativa.
OIC 13 – RIMANENZE
Valutazione - Metodo del prezzo al dettaglio
Può essere utilizzato per la valutazione se dimostrabile che produce
risultati assimilabili ad uno dei metodi previsti dall’art. 2426
Per la sua applicazione occorre:
-
Raggruppare le merci per categoria omogenea in base alla % di ricarico
-
Rilevare entrate e uscite a valori (uscite a prezzo di vendita, entrate sia a
prezzo di vendita che a costi per identificare il margine)
-
Modificare la valutazione a ricavi ogni volta che cambia il prezzo
-
Determinare a fine esercizio il valore delle rimanenze valutate al prezzo
di vendita
-
Calcolare il costo delle rimanenze sottraendo dal valore delle rimanenze
la % di ricarico
OIC 13 – RIMANENZE
Il valore desumibile dall’andamento del mercato
Il criterio del costo deve essere abbandonato qualora il valore di mercato
sia inferiore
•
Non può basarsi su fluttuazioni effimere del valore dei prezzi
•
La data di riferimento è quella del bilancio ma devono essere
considerate anche le oscillazione tra la data di bilancio e quella della sua
preparazione
•
In presenza di ordini di vendita a prezzo prefissato si utilizza tale prezzo
per la determinazione del valore di realizzo e delle relative rimanenze
nonostante un declino dei prezzi
OIC 13 – RIMANENZE
MATERIALE OBSOLETO
Comprende le voci che si prevede non siano vendute od utilizzate in
produzione nel normale ciclo operativo. Sono materiali in eccesso rispetto
alla giacenza necessaria per l’uso normale previsto
•
La valutazione al costo originario presuppone vi sia una ragionevole
prospettiva di utilizzo e vendita nel normale ciclo operativo
•
Se la condizione i cui sopra non è rispettata è necessario abbandonare il
costo originario per considerare il valore netto di realizzo nel breve
periodo
OIC 13 – RIMANENZE
RETTIFICHE DI VALORE
Sono oggetto di svalutazione quando il valore di realizzo desumibile
dall’andamento di mercato è minore del relativo valore contabile
La rettifica può avvenire:
•
Voce per voce
•
Stanziamento di apposito fondo
•
Entrambi i metodi
OIC 13 – RIMANENZE
Trattamento contabile dei contributi
I contributi ricevuti per l’acquisto dei materiali sono portati in deduzione
del costo di acquisto dei materiali
Classificazione in CE
•
Contributi sono indicati separatamente nella voce A5 (art. 2425 c.c
«…con separata indicazione dei contributi in conto esercizio»)
•
I costi sostenuti per l’acquisto dei beni sono classificati in B6
•
La variazione delle rimanenze, al netto dei contributi ricevuti, è indicata
a seconda del caso in B11 oppure A2
OIC 13 – RIMANENZE
NOTA INTEGRATIVA
Art. 2427 c.c. prevede che la N.I. indichi:
-
«i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche
di valore …..»
-
«la variazione intervenuta nella consistenza delle voci dell’attivo e del
passivo»
-
«l’ammontare degli oneri finanziari imputati a valore iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce»
-
«gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale …»