Il rapporto di lavoro

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IL RAPPORTO DI LAVORO
Slides a cura della Prof. Carli Moretti
Il CONTRATTO DI LAVORO
• Il rapporto di lavoro nasce con la stipulazione
del contratto di lavoro tra datore di lavoro e
lavoratore.
• Contratto a forma libera: è richiesta la forma
scritta a pena di nullità solo per alcuni
contratti (es. l’apprendistato) o se è previsto
un periodo di prova.
Periodo di prova
• La parti sono liberi di stabilire la durata del
periodo di prova ma di regola non può avere
durata superiore ai 6 mesi.
• Durante il periodo di prova ciascuna parte può
esercitare il diritto di recesso dal contratto
senza dover motivare la decisione.
Disciplina del rapporto di lavoro
• Il lavoratore dipendente si trova, all’interno
del rapporto di lavoro, in una posizione più
debole rispetto a quella del datore di lavoro.
• Questo spiega le numerose leggi interne e
dell’UE che riconoscono una serie di diritti ai
lavoratori subordinati.
• A questi diritti corrispondono precisi doveri
reciproci.
DIRITTI DEL LAVORATORE
• Art. 4 cost. diritto dovere al lavoro: non si
tratta di un vero diritto soggettivo nei
confronti dello Stato ma di un generico
obbligo dello Stato di promuovere la piena
occupazione.
Art. 36 cost.
• Art 36 cost: la retribuzione deve essere
proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
Requisiti costituzionali della retribuzione
• Proporzionalità alla durata e intensità del
lavoro e alle mansioni svolte.
• Retribuzione sufficiente, adeguata ai bisogni
immediati e alle esigenze sociali del
lavoratore: garanzia fondamentale per
garantire al lavoratore un’esistenza libera e
dignitosa .
La retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può
essere stabilita
• a tempo: commisurata al tempo della
prestazione (oraria e mensile)
• a cottimo: si tiene conto non solo del tempo
impiegato ma anche del risultato ottenuto.
• Cottimo misto: paga base a tempo +
maggiorazione a cottimo, che è il sistema
normalmente utilizzato nel cottimo
Trattamento di fine rapporto
TFR
• Il TFR consiste in una somma trattenuta ogni
mese dal datore di lavoro e che deve essere
pagata al lavoratore in ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro (retribuzione differita ).
• E’ calcolata in relazione all ’ anzianità di
servizio e alla retribuzione ricevuta.
DIRITTI DEL LAVORATORE
• Durata massima dell’orario di lavoro è fissata
per legge.
• In media il massimo consiste in 40 ore
settimanali (tuttavia i CCNL possono
prevedere una durata inferiore, ad esempio 38
ore)
DIRITTI DEL LAVORATORE
• Diritto al riposo settimanale: il lavoratore ha
diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive che di
regola coincide con la domenica.
DIRITTI DEL LAVORATORE
• Diritto alle ferie: le ferie sono stabilite dalla legge e dai
CCNL. In ogni caso a ciascun lavoratore deve essere
garantito un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a 4 settimane.
• Il lavoratore non può rinunciare alle ferie e il periodo
minimo di quattro settimane, salvo casi particolari
espressamente previsti (ad esempio, nei contratti di
lavoro a tempo determinato di durata inferiore
all'anno), non può essere monetizzato (ossia retribuito
con un controvalore in cambio della rinuncia del
lavoratore a fruire delle stesse).
DIRITTI DEL LAVORATORE
• Diritto alla Sicurezza: in base all’art. 31 Carta dei
diritti fondamentali dell’U.E (2000) il lavoratore
ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
• Il datore di lavoro deve attuare le misure
necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica
del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n.
81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n.
106/2009).
Diritto alla mobilità
• Art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E
(2000): ogni cittadino dell’Unione ha la libertà
di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o
di prestare servizi in qualunque Stato
membro.
OBBLIGHI del LAVORATORE
• Dovere di diligenza: consiste nell’accurata
esecuzione della prestazione.
• Il lavoratore deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta e
dall’interesse dell’impresa.
OBBLIGHI del LAVORATORE
• Dovere di obbedienza: il lavoratore deve
rispettare le direttive , le disposizioni
operative ricevute e la gerarchia all’interno
dell’impresa.
OBBLIGHI del LAVORATORE
• Obbligo di fedeltà: Il lavoratore deve
mantenere un comportamento leale e di
tutela degli interessi aziendali.
• Non deve trattare affari in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio.
POTERE DISCIPLINARE
• In caso di violazione, da parte del lavoratore,
degli obblighi di il datore di lavoro può
predisporre di un potere disciplinare con la
possibilità di applicare sanzioni: multa,
sospensione, licenziamento.
• Le sanzioni possono essere irrogate solo in caso
di effettivo inadempimento dell'obbligazione
lavorativa e devono comunque essere
proporzionate.
POTERE DISCIPLINARE
• L'esercizio di questo potere è condizionato
dall'adozione di un codice disciplinare aziendale,
con le infrazioni ben evidenziate e ad ogni
infrazione la relativa sanzione.
• Le sanzioni devono essere contestate per iscritto
• La multa non può essere superiore a quattro ore di
retribuzione e la sospensione dal lavoro a dieci
giorni. Nei casi più gravi si può arrivare al
licenziamento
Le categorie dei lavoratori dipendenti
• Le categorie dei lavoratori dipendenti sono
individuate in base alle attività svolte.
– Dirigenti
– Quadri
– Impiegati
– Operai
•
IL DIRIGENTE
• Il Dirigente ricopre un ruolo caratterizzato da
un elevato grado di professionalità, autonomia
e potere decisionale e svolge un’attività diretta
a promuovere, coordinare e gestire la
realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
• il dirigente è l’alter ego dell’imprenditore, ha
una responsabilità di alto livello ed è
sottoposto alle direttive programmatiche del
datore di lavoro.
Il Dirigente
• La disciplina collettiva prevede condizioni più
favorevoli rispetto agli altri lavoratori con
riferimento ad es. alla retribuzione, al preavviso o
al trattamento previdenziale.
• Il trattamento più favorevole previsto dai
contratti collettivi deriva dal fatto che il dirigente
è escluso dall’applicazione di tutele previste
dalla legge per gli altri lavoratori, quali ad
esempio le norme in materia di orario di lavoro o
quelle sul licenziamento.
I QUADRI
• Sono definiti quadri i prestatori di lavoro
subordinato che, pur non appartenendo alla
categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
• Nella gerarchia dei dipendenti dipendono
direttamente dai dirigenti.
IMPIEGATI E OPERAI
• Gli impiegati svolgono compiti di natura
intellettuale che possono essere di tipo
discrezionale ( impiegati di concetto) o
esecutivi (impiegati d’ordine).
• Gli operai svolgono compiti prevalentemente
manuali. In funzione della diversa
preparazione tecnica del lavoratore si
distinguono quindi operai comuni, operai
qualificati ed operai specializzati.
Fine del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può cessare per volontà di
una delle parti
• Dimissioni (volontà è espressa dal
lavoratore).
• Licenziamento ( volontà espressa dal datore
di lavoro).
- individuale (verso un’unica persona)
- collettivo ( verso una molteplicità di persone).
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Dimissioni
- Il lavoratore, in qualsiasi momento, può
decidere di interrompere il rapporto di lavoro
rassegnando le sue dimissioni, presentando
una comunicazione scritta all’azienda e
rispettando il periodo di preavviso stabilito
nel contratto.
Preavviso
• La durata del preavviso di norma è
proporzionale al livello e all’ anzianità.
• Scopo del preavviso è consentire all’impresa di
provvedere alla sostituzione del lavoratore
dimissionario.
• In caso di mancato preavviso è dovuta una
indennità corrispondente al preavviso non
lavorato.
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LICENZIAMENTO
Il lavoratore può essere licenziato dal datore di
lavoro per:
• Giustificato motivo
• Oggettivo: ragioni attinenti alla attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa-licenziamento economico
– Soggettivo: Notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali (scarso rendimento, incapacità professionale)
• Giusta causa: gravissimo inadempimento delle
obbligazioni contrattuali (es. furto)
E’ NULLO
• E’ NULLO Il licenziamento
– Discriminatorio: determinato da ragioni di credo politico o
fede religiosa, affiliazione o attività sindacale,
partecipazione a scioperi, o per la razza, la lingua o il sesso,
handicap, età, orientamento sessuale;
– Intimato durante il periodo di malattia, matrimonio o
maternità della lavoratrice.
• In caso di licenziamento nullo lavoratore ha diritto alla:
– REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO
– + RISARCIMENTO DEL DANNO
– In alternativa alla reintegra il lavoratore può scegliere di
non ritornare al lavoro e ottenere in sostituzione una
indennità pari a 15 mensilità
E’ INEFFICACE
• È inefficace il licenziamento intimato al
lavoratore SENZA LA FORMA SCRITTA e senza le
motivazioni.
• In caso di licenziamento inefficace il lavoratore ha
diritto alla:
– REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO
– + RISARCIMENTO DEL DANNO
– In alternativa alla reintegra il lavoratore può scegliere
di non ritornare al lavoro e ottenere in sostituzione
una indennità pari a 15 mensilità
E’ ILLEGITTIMO
Il licenziamento è illegittimo se è effettuato
• SENZA il giustificato motivo oggettivo
(licenziamento economico)
• SENZA la giusta causa o il giustificato motivo
soggettivo (licenziamento disciplinare).
Art. 18 Statuto dei Lavoratori
l.300/1970
• Per il licenziamento intimato «senza giusta
causa o giustificato motivo» era prevista la
reintegrazione nel posto di lavoro e
pagamento di un’indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione globale
Modifiche
• La disciplina dei licenziamenti è stata
modificata di recente prima dalla l.90/2012 legge Fornero e poi dal d.Lgs 23/2015 - Job
Acts.
• A seguito dell’entrata in vigore del Decreto
legislativo n. 23/2015, l’ordinamento prevede
regimi di tutela diversi a seconda che il
lavoratore licenziato sia stato assunto prima o
dopo il 7 marzo 2015.
Disciplina attuale
• La nuova disciplina ha ulteriormente ridotto le
ipotesi di reintegro nel posto di lavoro in caso
di licenziamento illegittimo e allargato i casi in
cui è prevista solo un’indennità crescente con
l’anzianità di servizio.
Disciplina attuale
• Nelle aziende con più di 15 dipendenti la
reintegrazione nel posto di lavoro è ancora
prevista nelle ipotesi di licenziamento disciplinare
per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa, qualora in giudizio venga dimostrata
“l’insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore” .
• In questi casi, oltre alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro è prevista la
condanna al pagamento in favore del lavoratore
di una indennità risarcitoria.
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