IL RAPPORTO DI LAVORO Slides a cura della Prof. Carli Moretti Il CONTRATTO DI LAVORO • Il rapporto di lavoro nasce con la stipulazione del contratto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore. • Contratto a forma libera: è richiesta la forma scritta a pena di nullità solo per alcuni contratti (es. l’apprendistato) o se è previsto un periodo di prova. Periodo di prova • La parti sono liberi di stabilire la durata del periodo di prova ma di regola non può avere durata superiore ai 6 mesi. • Durante il periodo di prova ciascuna parte può esercitare il diritto di recesso dal contratto senza dover motivare la decisione. Disciplina del rapporto di lavoro • Il lavoratore dipendente si trova, all’interno del rapporto di lavoro, in una posizione più debole rispetto a quella del datore di lavoro. • Questo spiega le numerose leggi interne e dell’UE che riconoscono una serie di diritti ai lavoratori subordinati. • A questi diritti corrispondono precisi doveri reciproci. DIRITTI DEL LAVORATORE • Art. 4 cost. diritto dovere al lavoro: non si tratta di un vero diritto soggettivo nei confronti dello Stato ma di un generico obbligo dello Stato di promuovere la piena occupazione. Art. 36 cost. • Art 36 cost: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; Requisiti costituzionali della retribuzione • Proporzionalità alla durata e intensità del lavoro e alle mansioni svolte. • Retribuzione sufficiente, adeguata ai bisogni immediati e alle esigenze sociali del lavoratore: garanzia fondamentale per garantire al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa . La retribuzione La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita • a tempo: commisurata al tempo della prestazione (oraria e mensile) • a cottimo: si tiene conto non solo del tempo impiegato ma anche del risultato ottenuto. • Cottimo misto: paga base a tempo + maggiorazione a cottimo, che è il sistema normalmente utilizzato nel cottimo Trattamento di fine rapporto TFR • Il TFR consiste in una somma trattenuta ogni mese dal datore di lavoro e che deve essere pagata al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione differita ). • E’ calcolata in relazione all ’ anzianità di servizio e alla retribuzione ricevuta. DIRITTI DEL LAVORATORE • Durata massima dell’orario di lavoro è fissata per legge. • In media il massimo consiste in 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore, ad esempio 38 ore) DIRITTI DEL LAVORATORE • Diritto al riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che di regola coincide con la domenica. DIRITTI DEL LAVORATORE • Diritto alle ferie: le ferie sono stabilite dalla legge e dai CCNL. In ogni caso a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. • Il lavoratore non può rinunciare alle ferie e il periodo minimo di quattro settimane, salvo casi particolari espressamente previsti (ad esempio, nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno), non può essere monetizzato (ossia retribuito con un controvalore in cambio della rinuncia del lavoratore a fruire delle stesse). DIRITTI DEL LAVORATORE • Diritto alla Sicurezza: in base all’art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E (2000) il lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. • Il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009). Diritto alla mobilità • Art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E (2000): ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. OBBLIGHI del LAVORATORE • Dovere di diligenza: consiste nell’accurata esecuzione della prestazione. • Il lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa. OBBLIGHI del LAVORATORE • Dovere di obbedienza: il lavoratore deve rispettare le direttive , le disposizioni operative ricevute e la gerarchia all’interno dell’impresa. OBBLIGHI del LAVORATORE • Obbligo di fedeltà: Il lavoratore deve mantenere un comportamento leale e di tutela degli interessi aziendali. • Non deve trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. POTERE DISCIPLINARE • In caso di violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di il datore di lavoro può predisporre di un potere disciplinare con la possibilità di applicare sanzioni: multa, sospensione, licenziamento. • Le sanzioni possono essere irrogate solo in caso di effettivo inadempimento dell'obbligazione lavorativa e devono comunque essere proporzionate. POTERE DISCIPLINARE • L'esercizio di questo potere è condizionato dall'adozione di un codice disciplinare aziendale, con le infrazioni ben evidenziate e ad ogni infrazione la relativa sanzione. • Le sanzioni devono essere contestate per iscritto • La multa non può essere superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro a dieci giorni. Nei casi più gravi si può arrivare al licenziamento Le categorie dei lavoratori dipendenti • Le categorie dei lavoratori dipendenti sono individuate in base alle attività svolte. – Dirigenti – Quadri – Impiegati – Operai • IL DIRIGENTE • Il Dirigente ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e svolge un’attività diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. • il dirigente è l’alter ego dell’imprenditore, ha una responsabilità di alto livello ed è sottoposto alle direttive programmatiche del datore di lavoro. Il Dirigente • La disciplina collettiva prevede condizioni più favorevoli rispetto agli altri lavoratori con riferimento ad es. alla retribuzione, al preavviso o al trattamento previdenziale. • Il trattamento più favorevole previsto dai contratti collettivi deriva dal fatto che il dirigente è escluso dall’applicazione di tutele previste dalla legge per gli altri lavoratori, quali ad esempio le norme in materia di orario di lavoro o quelle sul licenziamento. I QUADRI • Sono definiti quadri i prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. • Nella gerarchia dei dipendenti dipendono direttamente dai dirigenti. IMPIEGATI E OPERAI • Gli impiegati svolgono compiti di natura intellettuale che possono essere di tipo discrezionale ( impiegati di concetto) o esecutivi (impiegati d’ordine). • Gli operai svolgono compiti prevalentemente manuali. In funzione della diversa preparazione tecnica del lavoratore si distinguono quindi operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. Fine del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro può cessare per volontà di una delle parti • Dimissioni (volontà è espressa dal lavoratore). • Licenziamento ( volontà espressa dal datore di lavoro). - individuale (verso un’unica persona) - collettivo ( verso una molteplicità di persone). 25 Dimissioni - Il lavoratore, in qualsiasi momento, può decidere di interrompere il rapporto di lavoro rassegnando le sue dimissioni, presentando una comunicazione scritta all’azienda e rispettando il periodo di preavviso stabilito nel contratto. Preavviso • La durata del preavviso di norma è proporzionale al livello e all’ anzianità. • Scopo del preavviso è consentire all’impresa di provvedere alla sostituzione del lavoratore dimissionario. • In caso di mancato preavviso è dovuta una indennità corrispondente al preavviso non lavorato. 27 LICENZIAMENTO Il lavoratore può essere licenziato dal datore di lavoro per: • Giustificato motivo • Oggettivo: ragioni attinenti alla attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa-licenziamento economico – Soggettivo: Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (scarso rendimento, incapacità professionale) • Giusta causa: gravissimo inadempimento delle obbligazioni contrattuali (es. furto) E’ NULLO • E’ NULLO Il licenziamento – Discriminatorio: determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, affiliazione o attività sindacale, partecipazione a scioperi, o per la razza, la lingua o il sesso, handicap, età, orientamento sessuale; – Intimato durante il periodo di malattia, matrimonio o maternità della lavoratrice. • In caso di licenziamento nullo lavoratore ha diritto alla: – REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO – + RISARCIMENTO DEL DANNO – In alternativa alla reintegra il lavoratore può scegliere di non ritornare al lavoro e ottenere in sostituzione una indennità pari a 15 mensilità E’ INEFFICACE • È inefficace il licenziamento intimato al lavoratore SENZA LA FORMA SCRITTA e senza le motivazioni. • In caso di licenziamento inefficace il lavoratore ha diritto alla: – REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO – + RISARCIMENTO DEL DANNO – In alternativa alla reintegra il lavoratore può scegliere di non ritornare al lavoro e ottenere in sostituzione una indennità pari a 15 mensilità E’ ILLEGITTIMO Il licenziamento è illegittimo se è effettuato • SENZA il giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico) • SENZA la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare). Art. 18 Statuto dei Lavoratori l.300/1970 • Per il licenziamento intimato «senza giusta causa o giustificato motivo» era prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale Modifiche • La disciplina dei licenziamenti è stata modificata di recente prima dalla l.90/2012 legge Fornero e poi dal d.Lgs 23/2015 - Job Acts. • A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 23/2015, l’ordinamento prevede regimi di tutela diversi a seconda che il lavoratore licenziato sia stato assunto prima o dopo il 7 marzo 2015. Disciplina attuale • La nuova disciplina ha ulteriormente ridotto le ipotesi di reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo e allargato i casi in cui è prevista solo un’indennità crescente con l’anzianità di servizio. Disciplina attuale • Nelle aziende con più di 15 dipendenti la reintegrazione nel posto di lavoro è ancora prevista nelle ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, qualora in giudizio venga dimostrata “l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore” . • In questi casi, oltre alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è prevista la condanna al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria.