Introduzione al diritto dell’informazione La libertà di espressione e i suoi limiti lezione n. 1 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 10 dicembre 1948 • Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere • Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 3 settembre 1953 • Articolo 10 Libertà di espressione Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. • Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. ... nella Costituzione Italiana art. 21 Libertà di opinione art. 17 Libertà di riunione art. 41 ... l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana art. 15 Libertà della corrispondenza art. 3 ... rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno svilupppo della persona umana articolo 2 ... sono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità Costituzione Italiana • Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. (...) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Costituzione Italiana • Articolo 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Costituzione italiana • Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Corte Costituzionale 24 marzo 1993 “La costituzione all’articolo 21 riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati.” dalla costituzione deriva il diritto di informare il diritto di informarsi il diritto di essere informati diritto all’informazione completezza e continuità dell’informazione pluralismo delle fonti imparzialità dei dati Possibili collisioni tra la libertà di manifestazione del pensiero e altri interessi tutelati dalla Costituzione o dalle leggi diritto di manifestazione del pensiero diritto di cronaca pari dignità sociale diritto alla riservatezza e all’onorabilità diritto di informarsi diritto d’autore diritto di cronaca sicurezza dello Stato diritto di cronaca segreti (pubblici e privati) Dichiarazione ONU Convenzione europea Costituzione italiana Solo la legge può stabilire dei limiti alla libertà di espressione I limiti alla libertà di espressione a tutela della privacy decr. leg. 196/03 a tutela dell’onore e della reputazione art. 595 c.p. a tutela del diritto d’autore legge 633/41 a tutela dei segni distintivi e dei principi di concorrenza legge sui marchi, art. 2598 c.c. contro l’istigazione a disobbedire alle leggi art. 415 c.p., art. 266 c.p. a tutela dei minori art. 114 c.p.p comma 6 art. 600 ter c.p. contro la diffusione di idee di discriminazione razziale ed leggi 654/75, 205/93 etnica contro la pubblicazione di spettacoli osceni artt. 528, 529, 725 c.p. in campagna elettorale per la comunicazione politica legge 28/00 a tutela del segreto di stato legge 801/77 a tutela del segreto professionale art. 622 c.p. ...con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione mezzo di diffusione forma espressiva (la parola, lo scritto, la composizione musicale, la fotografia, il disegno etc.) mezzo di diffusione (quindi anche internet) strumento di divulgazione • art. 21 – – – – web forum mailing list aperte blog • art. 15 art. 616 cpp Per corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza – e.mail – mailing list chiuse sta venendo meno la linea di confine certa tra corrispondenza intersoggettiva e attività comunicative di tipo diffusivo opportunità di una lettura combinata delle due disposizioni, integrata in certi casi anche dalla lettura dell’articolo 17 Cost. La disciplina degli strumenti di comunicazione stampa leggi 48/47, 249/97, 62/01 radio televisione legge 112/04 assetto del sistema radiotelevisivo comunicazioni elettroniche decr. leg. 259/03 codice delle comunicazioni elettroniche Fonti del diritto italiano e comunitario Diritto italiano: - Leggi Leggi Decreti legislativi Decreti legge - Regolamenti DPR - Usi - Leggi regionali Diritto comunitario: - Regolamenti - Direttive - Decisioni - Raccomandazioni Leggi Materiale normativo di fonte italiana su internet (accesso gratuito) Parlamento Gazzetta Ufficiale • Costituzione Articolo 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere Articolo 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Decreti legislativi • Costituzione Articolo 76 L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Decreti legge • Costituzione Articolo 77 Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Regolamenti Legge 400/88 Articolo 17 comma 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (…) Materiale normativo di fonte europea su internet (accesso gratuito) Regolamenti comunitari • Trattato CE Articolo 189 Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro Direttive comunitarie • Trattato CE Articolo 189 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali alla forma e ai mezzi. Le decisioni • Trattato CE Articolo 189 La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati Raccomandazioni e pareri Trattato CE Articolo 189 Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti La legge comunitaria La legge comunitaria è una legge del Parlamento italiano che delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi in attuazione di direttive comunitarie. E’ lo strumento con cui il nostro Stato attua le direttive comunitarie ! Bibliografia Ruben Ruzzante “Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione” Cedam 2003 pagg. 32-64