Introduzione al diritto dell`informazione La libertà di espressione e i

Introduzione al diritto
dell’informazione
La libertà di espressione e i suoi limiti
lezione n. 1
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
10 dicembre 1948
• Articolo 19
Ogni individuo ha diritto
alla libertà di opinione e di
espressione incluso il
diritto di non essere
molestato per la propria
opinione e quello di
cercare, ricevere e
diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo
e senza riguardo a
frontiere
• Articolo 12
Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua
casa, nella sua
corrispondenza, nè a
lesioni del suo onore e
della sua reputazione
Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla
legge contro tali
interferenze o lesioni.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, 3 settembre 1953
• Articolo 10
Libertà di espressione
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.
Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità
pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il
presente articolo non impedisce che gli Stati
sottopongano a un regime di autorizzazione le
imprese di radio-diffusione, di cinema o di
televisione.
L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e
responsabilità, può essere subordinato a
determinate formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni previste dalla legge e costituenti misure
necessarie in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o
l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e
dei reati, la protezione della salute e della morale,
la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o
per impedire la divulgazione di informazioni
riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità
del potere giudiziario.
•
Articolo 8
Diritto al rispetto della vita
privata e familiare
Ogni persona ha diritto al
rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell’esercizio
di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura
che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza
nazionale, l’ordine pubblico, il
benessere economico del paese,
la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della
morale o la protezione dei diritti
e delle libertà altrui.
... nella Costituzione Italiana
art. 21
Libertà di opinione
art. 17
Libertà di riunione
art. 41
... l’iniziativa economica
non può svolgersi in contrasto
in modo da recar danno alla
sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana
art. 15
Libertà della corrispondenza
art. 3
... rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e sociale
che limitando di fatto
la libertà e
l’uguaglianza dei
cittadini impediscono
il pieno svilupppo
della persona umana
articolo 2
... sono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali dove si svolge la sua personalità
Costituzione Italiana
• Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
(...)
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Costituzione Italiana
• Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Costituzione italiana
• Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Corte Costituzionale 24 marzo 1993
“La costituzione all’articolo 21 riconosce e
garantisce a tutti la libertà di manifestare il
proprio pensiero con qualsiasi mezzo di
diffusione e tale libertà ricomprende tanto
il diritto di informare quanto il diritto di
essere informati.”
dalla costituzione deriva
il diritto di informare
il diritto di informarsi
il diritto di essere informati
diritto all’informazione
completezza e continuità
dell’informazione
pluralismo delle fonti
imparzialità dei dati
Possibili collisioni tra la libertà di manifestazione del pensiero
e altri interessi tutelati dalla Costituzione o dalle leggi
diritto di manifestazione del pensiero
diritto di cronaca
pari dignità sociale
diritto alla riservatezza e all’onorabilità
diritto di informarsi
diritto d’autore
diritto di cronaca
sicurezza dello Stato
diritto di cronaca
segreti (pubblici e privati)
Dichiarazione ONU
Convenzione
europea
Costituzione
italiana
Solo la legge può
stabilire
dei limiti
alla libertà
di espressione
I limiti alla libertà di espressione
a tutela della privacy
decr. leg. 196/03
a tutela dell’onore e della reputazione
art. 595 c.p.
a tutela del diritto d’autore
legge 633/41
a tutela dei segni distintivi e dei principi di concorrenza
legge sui marchi, art. 2598
c.c.
contro l’istigazione a disobbedire alle leggi
art. 415 c.p., art. 266 c.p.
a tutela dei minori
art. 114 c.p.p comma 6 art.
600 ter c.p.
contro la diffusione di idee di discriminazione razziale ed leggi 654/75, 205/93
etnica
contro la pubblicazione di spettacoli osceni
artt. 528, 529, 725 c.p.
in campagna elettorale per la comunicazione politica
legge 28/00
a tutela del segreto di stato
legge 801/77
a tutela del segreto professionale
art. 622 c.p.
...con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
mezzo di diffusione
forma espressiva
(la parola, lo scritto, la composizione musicale, la fotografia, il
disegno etc.)
mezzo di diffusione
(quindi anche internet)
strumento di
divulgazione
• art. 21
–
–
–
–
web
forum
mailing list aperte
blog
• art. 15
art. 616 cpp
Per corrispondenza
si intende anche
quella informatica o
telematica ovvero
effettuata con ogni
altra forma di
comunicazione a
distanza
– e.mail
– mailing list chiuse
sta venendo meno la linea di confine certa tra
corrispondenza intersoggettiva e attività
comunicative di tipo diffusivo
opportunità di una lettura combinata delle due disposizioni,
integrata in certi casi anche dalla lettura dell’articolo 17 Cost.
La disciplina degli strumenti di comunicazione
stampa
leggi
48/47, 249/97, 62/01
radio televisione
legge 112/04 assetto del
sistema radiotelevisivo
comunicazioni elettroniche decr. leg. 259/03
codice delle
comunicazioni elettroniche
Fonti del diritto italiano e comunitario
Diritto italiano:
- Leggi
Leggi
Decreti legislativi
Decreti legge
- Regolamenti
DPR
- Usi
- Leggi regionali
Diritto comunitario:
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Raccomandazioni
Leggi
Materiale normativo di
fonte italiana
su internet
(accesso gratuito)
Parlamento
Gazzetta Ufficiale
• Costituzione
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere
Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Decreti legislativi
• Costituzione
Articolo 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Decreti legge
• Costituzione
Articolo 77
Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Regolamenti
Legge 400/88
Articolo 17 comma 1
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)
L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b)
L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c)
Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d)
L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (…)
Materiale normativo di
fonte europea
su internet
(accesso gratuito)
Regolamenti comunitari
• Trattato CE
Articolo 189
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro
Direttive comunitarie
• Trattato CE
Articolo 189
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali alla forma e ai mezzi.
Le decisioni
• Trattato CE
Articolo 189
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da
essa designati
Raccomandazioni e pareri
Trattato CE
Articolo 189
Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti
La legge comunitaria
La legge comunitaria è una legge del
Parlamento italiano che delega il governo
ad emanare uno o più decreti legislativi in
attuazione di direttive comunitarie.
E’ lo strumento con cui il nostro Stato attua
le direttive comunitarie !
Bibliografia
Ruben Ruzzante
“Manuale di diritto dell’informazione e
della comunicazione”
Cedam 2003
pagg. 32-64