Gerarchia delle fonti 1° livello FONTI COSTITUZIONALI Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari 2° livello FONTI LEGISLATIVE (dette anche fonti primarie) Leggi, decreti legge e decreti legislativi, direttive comunitarie 3° livello FONTI REGOLAMENTARI (dette anche fonti secondarie) Regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini ed usi Gerarchia delle fonti Gerarchia delle fonti Leggi - Decreti In Italia il potere legislativo spetta al Parlamento, ai sensi dell‘art. 70 della Costituzione, alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell‘art. 117 della Costituzione, e alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti, che sono leggi costituzionali. Le regioni esercitano il potere legislativo attraverso i propri consigli. Lo statuto del Trentino-Alto Adige attribuisce competenze legislative anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi consigli. Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate leggi, senza ulteriori specificazioni. Sono, invece, denominate leggi regionali quelle approvate dai consigli regionali e leggi provinciali quelle approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano. Leggi - Decreti Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Leggi - Decreti Decreto (dal latino decretum, participio passato di decernere, 'deliberare', 'decidere', a sua volta derivato dalla preposizione de, 'da', e dal verbo cernere, 'separare') È il termine con il quale vengono denominati provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici. Possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali. In particolare, in vari ordinamenti il termine è utilizzato per designare atti aventi forza di legge emanati dal governo. Leggi - Decreti Nell'ordinamento italiano amministrative adottano (generalmente regolamenti) amministrativi in forma di altri si possono ricordare: varie autorità atti normativi o provvedimenti decreto. Tra gli •Il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal Presidente della Repubblica, di solito su proposta di un ministro o previa deliberazione del Consiglio dei ministri; rimangono in vigore anche alcuni atti analoghi risalenti al Regno d'Italia e denominati regio decreto (R.D.) o decreto luogotenenziale, secondo che siano stati emanati dal Re o dal Luogotenente del Regno; •il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri; •il decreto ministeriale (D.M.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato da un ministro; se è emanato da più ministri si parla di decreto interministeriale; •il decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal Presidente della Giunta di una regione; •il decreto rettorale, statuto, regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal rettore di un'università o istituzione assimilata; •il decreto prefettizio, regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal prefetto; •Il decreto del giudice che di regola non ha funzioni decisorie ma solo ordinatorie Leggi - Decreti Legge e Decreti Legislativi La Costituzione italiana contempla due atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria: il decreto legge e il decreto legislativo il decreto legge è un provvedimento che viene adottato in casi di necessità ed urgenza e necessita della conversione in legge il decreto legislativo deve sottostare ai limiti della legge di delegazione o legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi La normativa europea - Regolamento Il regolamento dell'Unione europea è un atto di diritto dell’Unione europea così descritto: « Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri »(art. 288 comma 2 TFUE) Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli. Cosiddetti "self-executing", sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la trasposizione di un regolamento in un atto di diritto interno finirebbe per oscurare la natura di diritto dell'Unione europea, con effetti relativi alla possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e all'efficacia nel tempo del regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei provvedimenti integrativi o d'esecuzione del regolamento. I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. La normativa europea - Direttiva La direttiva, nell'ambito del diritto dell’Unione europea, è uno degli atti di diritto dell’Unione europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio dell’Unione europea, può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri. È così prevista normativamente: « La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi »(art. 288 TFUE, 3° comma) La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. La direttiva non può essere applicata parzialmente: essa è vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. Le normativa europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Direttive “sociali” Direttive di “prodotto” Livelli minimi di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la libera circolazione dei prodotti fra gli stati membri 89/391/CEE e figlie “Salute e Sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 626/94) 2006/42/CEE e seguenti “Direttiva Macchine” (D.Lgs. 17/2010) Le fonti extra-legislative della prevenzione Norme tecniche, circolari ministeriali, specifiche tecniche, norme di buona tecnica … Problema: COERCIBILITÀ Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro E GENERALITÀ Le fonti extra-legislative della prevenzione Norme tecniche: coercibilità e generalità I dettati delle norme tecniche non costituiscono “obbligo” ed è pertanto possibile utilizzare riferimenti diversi. Esiste però l’onere di dimostrare l’idoneità della diversa soluzione tecnica adottata La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme tecniche dovranno essere armonizzate, cioè rese Coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati aderenti alla CEE. In assenza di norme armonizzate, contraddistinte dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà possibile l’utilizzo di una qualsiasi norma nazionale dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto pari dignità Le fonti extra-legislative della prevenzione Le Norme Tecniche Europee Norme di tipo A Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali Norme di tipo B Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchineimpianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchineimpianti B1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di sicurezza…) B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari, arresto di emergenza…) Norme di tipo C Sono norme di dettaglio per una determinata categoria di macchine-impianti Le fonti extra-legislative della prevenzione Le fonti extra-legislative della prevenzione Organismi Normatori riconosciuti CEI Comitato Elettrotecnico Italiano UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI-CIG Ente Nazionale Italiano di Unificazione Comitato Italiano Gas CEN Comitato Europeo per la Normalizzazione CEN-CENELEC Comitato Europeo per la Normalizzazione per il settore elettrico