Gerarchia Fonti giuridiche

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Gerarchia delle fonti
1° livello
FONTI COSTITUZIONALI
Costituzione, leggi costituzionali e di revisione
costituzionale, regolamenti comunitari
2° livello
FONTI LEGISLATIVE
(dette anche fonti primarie)
Leggi, decreti legge e decreti legislativi, direttive
comunitarie
3° livello
FONTI REGOLAMENTARI
(dette anche fonti secondarie)
Regolamenti del Governo, degli Enti Locali,
consuetudini ed usi
Gerarchia delle fonti
Gerarchia delle fonti
Leggi - Decreti
In Italia il potere legislativo spetta al
Parlamento, ai sensi dell‘art. 70 della
Costituzione, alle regioni a statuto ordinario,
ai sensi dell‘art. 117 della Costituzione, e alle
regioni a statuto speciale, ai sensi dei
rispettivi
statuti,
che
sono
leggi
costituzionali. Le regioni esercitano il potere
legislativo attraverso i propri consigli. Lo
statuto del Trentino-Alto Adige attribuisce
competenze legislative anche alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i
rispettivi consigli.
Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento
sono denominate leggi, senza ulteriori
specificazioni. Sono, invece, denominate
leggi regionali quelle approvate dai consigli
regionali e leggi provinciali quelle approvate
dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.
Leggi - Decreti
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Leggi - Decreti
Decreto (dal latino decretum, participio passato di
decernere, 'deliberare', 'decidere', a sua volta derivato
dalla preposizione de, 'da', e dal verbo cernere, 'separare')
È il termine con il quale vengono denominati provvedimenti di
vario genere, sovente emanati da organi monocratici.
Possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o
provvedimenti giurisdizionali.
In particolare, in vari ordinamenti il termine è utilizzato per
designare atti aventi forza di legge emanati dal governo.
Leggi - Decreti
Nell'ordinamento italiano
amministrative adottano
(generalmente regolamenti)
amministrativi in forma di
altri si possono ricordare:
varie autorità
atti normativi
o provvedimenti
decreto. Tra gli
•Il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal
Presidente della Repubblica, di solito su proposta di un ministro o previa deliberazione del Consiglio dei ministri; rimangono
in vigore anche alcuni atti analoghi risalenti al Regno d'Italia e denominati regio decreto (R.D.) o decreto luogotenenziale,
secondo che siano stati emanati dal Re o dal Luogotenente del Regno;
•il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato
dal Presidente del Consiglio dei ministri;
•il decreto ministeriale (D.M.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato da un ministro; se è emanato da più
ministri si parla di decreto interministeriale;
•il decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.), regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal
Presidente della Giunta di una regione;
•il decreto rettorale, statuto, regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal rettore di un'università o istituzione
assimilata;
•il decreto prefettizio, regolamento o provvedimento amministrativo emanato dal prefetto;
•Il decreto del giudice che di regola non ha funzioni decisorie ma solo ordinatorie
Leggi - Decreti Legge e Decreti Legislativi
La Costituzione italiana contempla due atti
normativi del Governo aventi forza di legge
ordinaria: il decreto legge e il decreto
legislativo
il decreto legge è un provvedimento che viene adottato in casi di
necessità ed urgenza e necessita della conversione in legge
il decreto legislativo deve sottostare ai limiti della legge di
delegazione o legge delega con la quale il Parlamento autorizza il
Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il
termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi
La normativa europea - Regolamento
Il regolamento dell'Unione europea è un atto di diritto dell’Unione europea così
descritto:
« Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri »(art. 288 comma 2 TFUE)
Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche
ai singoli.
Cosiddetti "self-executing", sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza
delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che
sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la trasposizione di un regolamento
in un atto di diritto interno finirebbe per oscurare la natura di diritto dell'Unione
europea, con effetti relativi alla possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e
all'efficacia nel tempo del regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non
esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati
(questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di stabilire l'entità
delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei provvedimenti integrativi o
d'esecuzione del regolamento. I giudici nazionali li applicano direttamente,
eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili.
I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel
senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe
o modifiche di sorta.
La normativa europea - Direttiva
La direttiva, nell'ambito del diritto dell’Unione europea, è uno degli atti di diritto
dell’Unione europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio
dell’Unione europea, può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai trattati,
perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri.
È così prevista normativamente:
« La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi »(art. 288 TFUE, 3° comma)
La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore
nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. La direttiva non può essere applicata
parzialmente: essa è vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire.
Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si applica direttamente agli
stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste
nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai
risultati previsti dalla direttiva.
Le normativa europea
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direttive “sociali”
Direttive di “prodotto”
Livelli minimi di tutela per la
salute e sicurezza sul lavoro
Requisiti essenziali
di sicurezza richiesti per la
libera circolazione dei prodotti
fra gli stati membri
89/391/CEE e figlie
“Salute e Sicurezza
sul lavoro” (D.Lgs. 626/94)
2006/42/CEE e seguenti
“Direttiva Macchine”
(D.Lgs. 17/2010)
Le fonti extra-legislative
della prevenzione
Norme tecniche,
circolari ministeriali,
specifiche tecniche,
norme di buona tecnica …
Problema:
COERCIBILITÀ
Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro
E GENERALITÀ
Le fonti extra-legislative
della prevenzione
Norme tecniche: coercibilità e generalità
I dettati delle norme tecniche non costituiscono
“obbligo” ed è pertanto possibile utilizzare
riferimenti diversi.
Esiste però l’onere di dimostrare l’idoneità
della diversa soluzione tecnica adottata
La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme
tecniche dovranno essere armonizzate, cioè rese
Coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio
con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati
aderenti alla CEE.
In assenza di norme armonizzate, contraddistinte
dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà
possibile l’utilizzo di una qualsiasi norma nazionale
dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto
pari dignità
Le fonti extra-legislative
della prevenzione
Le Norme Tecniche Europee
Norme di tipo A
Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti
generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali
Norme di tipo B
Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchineimpianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza o
un dispositivo comune a numerosi tipi di macchineimpianti
B1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di
sicurezza…)
B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari, arresto di
emergenza…)
Norme di tipo C
Sono norme di dettaglio per una determinata
categoria di macchine-impianti
Le fonti extra-legislative
della prevenzione
Le fonti extra-legislative
della prevenzione
Organismi Normatori riconosciuti
CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano
UNI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
UNI-CIG
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Comitato Italiano Gas
CEN
Comitato Europeo per la Normalizzazione
CEN-CENELEC
Comitato Europeo per la Normalizzazione
per il settore elettrico
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