Formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento I Bisogni Educativi Speciali. Quadro normativo Modulo 1 - Area documentale Prof.ssa Fausta Sabatano BREVE EXURSUS STORICO Fin dall'inizio del '900 nelle grandi città furono aperte scuole speciali per dare educazione e istruzione a bambini con deficit fisici o mentali. (1923-Gentile: scuole speciali per ciechi e sordomuti) Negli anni '60 quando si istituì la scuola media unica la legge n.1859/1962(ministro GUI) si pensò di inserire i ritardati nella scuola media comune ma in classi differenziali. L'art 12 stabilì che possono essere istituite classi differenziali per gli alunni disadattati scolastici con un calendario speciale e appositi programmi. Il giudizio per l'ammissione questi percorsi fu affidato a una commissione medica. Cinque anni dopo il DPR 1518 del 1967 istituzionalizzò il doppio canale delle scuole speciali e delle classi differenziali. “i soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche sono indirizzati alle scuole speciali”. I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali.” Anni ‘70 si diffonde l’idea che l’esperienza scolastica di alunni in difficoltà,vissuta con coetanei normodotati, possa agevolare sia i processi di apprendimento che lo sviluppo di comportamenti prosociali Il primo vero passo verso l'integrazione nelle classi normali avvenne con l'art28 della legge 118/71, quando mutilati e invalidi fisici e sensoriali poterono iscriversi alle classi comuni. Salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da grave deficienze tali da impedire l'apprendimento nelle normali classi. INSERIMENTO La legge 477/1973 inoltre da la possibilità al docente di ruolo della scuola speciale di interventi individualizzati nella scuola pubblica. Inizia il capovolgimento: non è il bambino disabile che va nella scuola dei docenti specializzati ma sono i docenti specializzati ad andare nella scuola normale. INTEGRAZIONE=alunni con handicap non solo presenti in aula ma si collegano al lavoro didattico in aula e diventano parte della classe. La vera svolta avvenne con la legge 517/1977 la quale riconobbe a tutti gli alunni con handicap psicofisici il diritto all'integrazione scolastica nella scuola elementare e media con il sostegno di docenti specializzati. Stabilisce il principio di INCLUSIONE per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni, imponendo però l’obbligo di una programmazione educativa da parte di tutti gli insegnanti della classe, che venivano affiancati da un Insegnante Specializzato per il “sostegno didattico”. “ La stessa legge abolisce inoltre le classi differenziali, previste dalla L.1859 del 1962. ANNI ‘80-’90 Circolare Ministeriale n. 258/83: individua nella "diagnosi / profilo funzionale" e nel "piano educativo individualizzato" gli strumenti tecnici per programmare e controllare una efficace ed efficiente integrazione scolastica. Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104/92 - Può essere considerata come il più completo contributo sull'handicap in materia normativa, in quanto riordina e amplia tutta la normativa precedente. Introduce le procedure per la certificazione dell'handicap e gli obblighi della scuola nei confronti degli handicap Perché ci troviamo qui? Direttiva del 27 Dicembre 2012, firmata dal MINISTRO Profumo dal titolo: «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.» Note successive Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative Nota 1551 del 27 giugno 2013 Oggetto: Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 BES Bisogni Educativi Speciali SEN Special Educational Needs Chi sono i BES? Sono una MACROCATEGORIA Sono alunni/studenti che, oltre ai BISOGNI EDUCATIVI NORMALI, presentano dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Bisogni Educativi Normali Sviluppo delle competenze; Appartenenza sociale; Identità autonoma; Valorizzazione ed autostima; Accettazione; Altri… Definizione Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in specifici apprendimenti clinicamente significative, la dislessia, il disturbo da deficit attentivo, ad esempio, e altre varie situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc. Da Ianes, Macchia, «La didattica per i Bisogni Educativi Speciali», Erickson, Perché tanta attenzione? Per lavorare con i Bisogni Educativi Speciali si ha bisogno di competenze e risorse speciali, migliori, più efficaci. Cosa è successo nelle scuole… Come riconoscere un alunno BES? Come “certificare” l’alunno è BES? PDP e PAI Cambiamento QUALE OBIETTIVO HANNO QUESTI DOCUMENTI SCUOLA INCLUSIVA: per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno” CHI SONO i BES Classificazione dei BES nella Direttiva 27 dicembre 2012 I BES si dividono in 3 macrocategorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici; svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Dario Ianes – Università di Bolzano Bisogni Educativi Speciali Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva del funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell’OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata. OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Rileva e compara i differenti sistemi scolastici del panorama internazionale; La categoria BES acquisiscono significati e valenze diverse a seconda dei Paesi (ad es. i «talentuosi» non sono sempre compresi); Per permettere un confronto è stata acquisita la definizione di BES presente nell’ISCED 97, International Standard Classification of Education – Classificazione internazionale standard dell’educazione OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definizione di BES presente nell’ISCED 97 : si parla di BES allorché si attivano risorse aggiuntive (pubbliche e/o private) destinate a sostenere le scuole nell’aiutare alcuni alunni con difficoltà ad accedere al programma educativo. Le risorse messe a disposizione non devono essere per forza finanziarie, possono essere anche materiali (supporti specifici, ausili, etc.) o di personale (docente di sostegno, educatore, etc.). OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 3 macrocategorie: Alunni svantaggiati hanno un background socioeconomico problematico o semplicemente differente sotto l’aspetto linguistico e/o culturale da quello delle classi di accoglienza (ad esempio i bambini stranieri) Alunni con difficoltà presentano problemi emotivi e comportamentali o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). I problemi principali nascono dall’interazione fra lo studente ed il contesto educativo. Alunni disabili hanno difficoltà educative causate da basi organiche Cosa è cambiato? È cambiato il quadro epistemologico e metodologico di riferimento; Cambiamento della categoria di riferimento: si parla di persone e non di disabili; I BES non sono una categoria clinica, ma una lente prospettica; Panorama INTERNAZIONALE 1989 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia Art. 23 «I Bambini, ragazzi e adolescenti mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità» Panorama INTERNAZIONALE 1994 Standard Rules for the Equalization of Opportunities (documento adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite) Regola 6: pari opportunità di istruzione per i bambini, gli adolescenti e gli adulti con disabilità nell’ambito di ambienti integrati Panorama INTERNAZIONALE 2000 Forum mondiale sull’Istruzione di Dakar Raccomanda di offrire e sostenere un’istruzione gratuita, obbligatoria ed universale Panorama INTERNAZIONALE 2001 Dichiarazione di Salamanca sul Diritto di Istruzione La Dichiarazione di Salamanca afferma che ogni bambino ha il diritto fondamentale all’istruzione e che i bisogni di educazione speciale derivano dalle disabilità o dalle difficoltà di apprendimento; La dichiarazione suggerisce una pedagogia centrata sul bambino Panorama INTERNAZIONALE 2006 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità Preambolo: «(…) i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri bambini, richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Membri della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia (…)» ICF International Classification of Functioning, disability and Health Cos’è l’ICF? È una classificazione della disabilità redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 che propone un nuovo approccio concettuale che parte dallo stato di salute e funzionamento piuttosto che di disabilità e patologia. ICF Perché l’ICF? Necessaria una classificazione che acquisisse i fondamenti dei diritti umani presenti nei documenti citati ICF La chiave concettuale per descrivere la condizione della persona IL FUNZIONAMENTO Diverse condizioni di salute e funzionamento L’Handicap isola l’individuo e puntualizza le mancanze Disabilità sociale L’interazione tra persona e ambiente è caratterizzata da “reciprocità” Il funzionamento è il risultato di un’interazione tra persona e ambiente L’ambiente può agire come facilitatore o come barriera ICF si possono individuare alcune origini e relazioni causa di BES Condizioni fisiche (Ospedalizzazioni, lesioni, fragilità…); Contesto Ambientale (famiglia; pregiudizi ed ostilità culturali, difficoltà socio economiche, ambienti deprivati e deprivanti…); Fattori Contestuali personali (problemi emozionali; problemi comportamentali; scarsa autostima; scarsa motivazione…); Strutture corporee (mancanza di arti, mancanza o anomalie in varie parti anatomiche…); Funzioni corporee (difficoltà cognitive, difficoltà sensoriali, difficoltà motorie…); Attività personali (Apprendimento; applicazione delle conoscenze, pianificazione delle azioni, autoregolazione, comunicazione/linguaggi…) Partecipazione sociale Due colonne portanti OMS Organizzazione Mondiale per la Sanità OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Metodo di classificazione ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Riconoscimento dei BES Bisogni Educativi Speciali - Metodi di classificazione - Aspetto sociale della disabilità - Stato di salute (funzionalità residue) 3 macrocategorie: - Alunni svantaggiati; - Alunni con difficoltà; - Alunni disabili. L’ICF nella scuola Italiana Intorno all’alunno disabile Gruppo del PEI: equipe multidisciplinare, composta da: Genitori, Docenti, neuropsichiatri, specialisti, operatori sociali, educatori specialisti Strumenti: Attestazione di Handicap, Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano educativo individualizzato Lavorare sulle «Capacità residue» e sulle «potenzialità esprimibili» DPR 24 febbraio 2004 ! ICF quale opportunità di aggiornamento e unificazione del linguaggio A carattere Nazionale Bisogni educativi speciali tipologie Istituzionalizzati Handicap Stranieri DSA ADHD Non istituzionalizzati disagio Apprendimenti precoci Piramide BES La piramide è stratificata. La normativa valida per i livelli più bassi è applicabile a tutti i livelli sovrastanti. Più alto è il livello e più specifico è il bisogno e maggiore è l’entità delle risorse impiegate in termini di fondi aggiuntivi, materiali, strumenti e personale. Non solo, all’ aumento del livello piramidale corrisponde una maggiore flessibilità e adattamento della normativa in ordine agli obblighi scolastici (frequenza, esami, verifica) e all’offerta formativa Costituzione Art. 3 : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. Personalizzazione ed Individualizzazione Nel D.P.R. 275 del 1999, si parla di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati alle "caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti". La Legge 10 febbraio 2000, n. 30, "Legge quadro in materia di riordino dei cicli d’istruzione" individua le finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione nella crescita e nella valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno. La Legge 30 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta "riforma Moratti" avvia un inter che pone come elemento cardine la centralità dello studente ed il passaggio dai programmi uguali per tutti alla scuola dei percorsi personalizzati. La norma richiama la responsabilità progettuale ed educativa della scuola, dei genitori e del territorio nel definire i piani formativi che devono essere rispettosi delle caratteristiche individuali. La Legge 30 marzo 2003, n. 53 disegna la scuola quale un servizio istituzionale che deve individuare ciò che è bene per ciascuno dentro i confini di ciò che è ritenuto bene per l’intera società nazionale e la cui determinazione è affidata dalla Costituzione allo Stato e alle intese che esso stabilisce con le Regioni nell’allegato D –Profilo finale dello studente del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: "Il processo educativo individuale (…) ha inizio con la vita e cessa solo con essa, in una continua dinamica di conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai guadagnato una volta per tutte e nulla è mai perduto per sempre. Tale certezza costituisce anche un potente fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle proprie capacità, a partire da coloro che sono "diversamente abili". Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che possa ridurre l’integralità della persona a qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile per sottrazione.". Direttiva 27 dicembre 2012 legge nº 170/2011 Costituzione Italiana Art. 3, art. 34 Legge 104 del 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." 2007- “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” Legge 10 febbraio 2000, n. 30, “Legge quadro in materia di riordino dei cicli d’istruzione” Alunni stranieri - Riferimenti normativi essenziali C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana Documento d’Indirizzo La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri - Ottobre 2007 C.M. n. 24 del 1 marzo 2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri Patrizia Bettini - USR per la Toscana [email protected] 31/03/16 Alunni stranieri la normativa per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri attribuisce ai minori stranieri presenti in Italia il diritto-dovere all'istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani. Per decidere a quale classe iscrivere il bambino straniero appena arrivato bisogna tener conto di: età anagrafica, il livello di competenza nei saperi essenziali scolarizzazione nel paese d'origine. Bisogna accertare con appositi test le competenze di italiano, matematica, geometria e inglese. Quando manca la conoscenza della lingua italiana è opportuno che l'alunno sia inserito nella classe precedente rispetto a quella anagrafica. I minori con cittadinanza non italiana soggetti all'obbligo d'istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Alunni DSA - Riferimenti normativi essenziali Legge 8 ottobre 2010, nº 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 norme attuative della L. 170/2010 Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento» parte integrante del Quadro normativo suddiviso in Individuazione della "platea"; Strumenti di pianificazione didattica; Strumenti didattici Individuazione della platea Disabili; DSA; Altri BES Individuazione della platea Disabili (individuati con certificazione medica con commissione medico-legale come da legge 104/1992 e da DPCM 185/2006); DSA (individuati con diagnosi del servizio sanitario nazionale come da legge 170/2010 e Linee Guida regionali approvate con delibera n. 1159 del dicembre 2012) Individuazione della platea Altri BES ( "Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.") Strumenti di pianificazione didattica Disabili - PEI; DSA - PDP; Altri BES - PDP PDP Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico- strumentale. Strumenti didattici Disabili - Pei - insegnante di sostegno... Possono cambiare le competenze in uscita DSA - PDP rivedibile ma non temporaneo personalizzazione ed individualizzazione strumenti dispensativi e compensativi - non cambiano le competenze in uscita Altri BES - rivedibile e temporaneo personalizzazione ed individualizzazione strumenti dispensativi e compensativi - non cambiano le competenze in uscita Strumenti didattici compensativi e dispensativi Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria: sintesi vocale (trasforma un compito di lettura in compito d'ascolto) ; il registratore (x non scrivere appunti); programmi di videoscrittura con correttore ortografico; la calcolatrice; tabelle, formulari, mappe concettuali. Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni difficoltose e che non sono essenziali per l'apprendimento (lettura lunghi brani). Inoltre si consente all'alunno DSA di usufruire di maggior tempo x le prove e si consente di poter svolgere la stessa prova con contenuto ridotto. Strumenti didattici PAI: Piano Annuale dell’Inclusività CM n. 8 del marzo 2013 Nota prot. n. 1551 del giugno 2013 Piano Annuale dell’inclusività POF (DPR n. 275/99) Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia PAI (C n.8/2013 e Nota prot. n 1551/2013) un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante Piano Annuale dell’inclusività NON è UN ULTERIORE ADEMPIMENTO BUROCRATICO È uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi