La bancassicurazione e i divieti di pratiche commerciali scorrette Prof. Anna Genovese Fondazione CESIFIN Firenze, 23 gennaio 2009 La nuova disciplina del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette (ex d.lgs. n. 146/2007 di recepimento della Direttiva 2005/29/CE): stabilisce • il divieto generale di ogni pratica scorretta idonea a falsare le decisioni dei consumatori (art. 20 cod.cons.) • Il divieto specifico di pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21 e 22 cod.cons.) • Il divieto specifico di pratiche commerciali aggressive (art. 24 e 25 cod.cons.) • “Liste nere” di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive vietate (artt. 23 e 26) Quale la valenza delle liste nere? Quale il rapporto fra clausola generale e previsioni particolari? Le pratiche commerciali scorrette come crocevia di discipline (privatistiche e pubblicistiche sull’impresa), di rimedi e di competenze di giudici e autorità di vigilanza impongono di affrontare: • Questioni sostanziali: confini della fattispecie (illeciti amministrativi) di cui agli artt. 20 e ss. cod.cons.; gestione del concorso (formale o materiale) di discipline e di sanzioni (civili ed eventualmente amministrative). • Questioni processuali e procedurali: rapporti fra diverse azioni civili, litispendenza, rapporti fra l’AGCM e l’AGO (cfr. in specie l’art. 140 bis cod.cons., peraltro prorogato e in fase di ennesima revisione). • Questioni istituzionali di rapporti fra l’AGCM e le autorità di settore (AGCOM, AEEG, BANCA D’ITALIA, ISVAP) responsabili della vigilanza (anche) sulle condotte commerciali degli operatori di un determinato settore. Le pratiche commerciali scorrette come illecito amministrativo sanzionato dall’AGCM • I rapporti fra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e la disciplina sulla pubblicità commerciale ingannevole e comparativa illecita: distinzione operata dai decreti legislativi di recepimento della Direttiva 2005/29/CE: Pratiche commerciali ingannevoli o aggressive in danno di consumatori Intervento dell’AGCM ex art. 27 del Cod.cons., riformato dal d.lgs. 146/2007 Pubblicità ingannevole e comparativa illecita in danno di professionisti o/e concorrenti Intervento dell’AGCM ex art. 8 del d.lsg. 145/2007 L’organizzazione dell’attività dell’AGCM • l’AGCM ha varato il Regolamento sulle procedure istruttorie ex art. 27 Cod.cons; • Ha istituito una nuova Direzione preposta alla tutela del consumatore e articolata per settori di responsabilità (comunicazioni, credito, trasporti, alimentare, servizi..) • Ha attivato un call center dedicato a ricevere le segnalazioni Le dimensioni dell’attività dell’AGCM • Nel primo anno di attività l’AGCM ha: - ricevuto oltre 5.000 segnalazioni; - avviato circa 2.000 procedimenti; - accertato, in via provvisoria o definitiva, oltre 50 infrazioni; - irrogato nel complesso sanzioni pecuniarie per oltre 5 ML € Tipologia di illeciti amministrativi contestati ex art. 18 ss. cod.cons. • Azioni/omissioni ingannevoli relative ai costi e alle altre caratteristiche servizio o del prodotto • Forniture non richieste e attivazione servizi non richiesti • Ostacoli alla disdetta o all’esercizio di diritti contrattuali o prerogative legali (es: portabilità del mutuo ipotecario) • Marketing aggressivo • Vincite facili • Vincite fasulle • Prestazioni “gemellate” idonee a determinare pregiudizio economico o ad alterare le scelte del consumatore* (*tendenza a utilizzare l’apparato concettuale del diritto antitrust) I settori maggiormente colpiti • • • • • • • • • • • • Telecomunicazioni (Telecom, Vodafone, Tele2, Wind; Neomobile; H3G, Infostrada, Fastweb) Energia (ENEL Energia, Eni, AceaElectrabel, AEM, ASM Energia, Enia, Trenta, MPE, Italcogin) Servizi finanziari-prestazioni creditizie (primari istituti di credito e anche imprese minori); Servizi televisivi (Sky) Trasporto aereo (Meridiana) Trasporti (Tirrenia, SNAV). Alimentazione per l’infanzia (Federazione Italiana Medici Pediatri) Lotterie e concorsi a premio (imprese minori) Televendite (imprese minori) Turismo (imprese minori); Distribuzione organizzata (imprese minori) Servizi vari (imprese minori) Rapporti dell’AGCM con le altre Autorità • L’applicazione dei divieti nei settori regolati Procedimenti avviati su segnalazione (anche) del regolatore L’acquisizione del parere dell’AGCOM per pubblicità diffuse attraverso internet o mass media Casistica: PS1/Prezzibloccatielettricità,segnalante AEEG PS415 KHCAgenzia di Rating, segnalante BANCA D’ITALIA (applicato il d.lgs. 145/2007 in quanto pubblicità ingannevole diretta a professionisti) La stragrande maggioranza delle decisioni è stata conforme al parere; l’AGCM si è motivatamente discostata dal parere di non ingannevolezza solo in un caso deciso ex d.lgs.145/2007 (pubblicità rivolta a professionisti) Veti incrociati (esempio: la fornitura non richiesta) Il divieto di p.c.s. si cumula ai divieti stabiliti nei vari settori regolati e segnatamente anche alla disciplina relativa alla distribuzione di i servizi bancari, finanziari e assicurativi divieto di ne bis in idem? L’ apertura dei procedimenti AGCM • Il potere di avvio del procedimento è in capo alla Direzione istruttoria (responsabile del procedimento: cfr. art. 6 del Regolamento) Possibilità di avviare procedimenti in assenza di denunce o a fronte di segnalazioni incomplete Segnalazione, attività pre-istruttoria, poteri d’ufficio e ampliamento dell’oggetto del procedimento Nel caso Meridiana, a fronte della segnalazione di una sola pratica scorretta, sono state contestate cinque pratiche scorrette, quattro delle quali accertate e sanzionate il 4/9/08 Attività preistruttorie dell’AGCM • L’ufficializzazione e la procedimentalizzazione della moral suasion (art. 4 del Regolamento) esercitata in fase preistruttoria Nei casi di scorrettezza non particolarmente grave (avuto riguardo al danno possibile e alla riprovevolezza della condotta), il responsabile del procedimento, informato il collegio, invece di avviare, può invitare il professionista a rimuovere i profili di possibile scorrettezza di una pratica L’archiviazione della segnalazione da parte dell’AGCM - per manifesta infondatezza della segnalazione in fatto o in diritto; - perchè i risultati conseguiti con la moral suasion hanno fatto venire meno l’esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori (art. 5, comma 3 del Regolamento); - perché non sussiste interesse pubblico all’accertamento amministrativo della scorrettezza della condotta commerciale segnalata (condotta isolata, carattere interprivato del conflitto, ecc.) La decisione di archiviazione: - è adottata dal Collegio; - deve essere comunicata al segnalante; - è impugnabile al T.A.R. I poteri dell’AGCM ex art. 27 cod.cons • La sospensione cautelare e provvisoria della pratica Decisioni di accoglimento della proposta di sospensione di cui al provvedimento di avvio notificato al professionista 60% (ma 100% di sospensioni di pratiche rivolte ad adolescenti: PS322-Neomobile suonerie gratis; PS457-10smsGratis) Decisioni di rigetto della proposta di sospensione di cui al provvedimento di avvio notificato al professionista 40% in considerazione o del ravvedimento operoso del professionista o del venire meno della condotta o della sua idoneità a danneggiare economicamente il consumatore; o dell’assenza di fumus N.B. n.1 sospensione inaudita altera parte per indifferibilità della misura ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento: (caso PS24Telecom-Fatturazione decisione del 16/2/08) I poteri dell’AGCM ex art. 27 cod.cons. • La valutazione di impegni proposti dal professionista per l’accoglimento (e chiusura del procedimento senza accertamento di infrazione). La richiesta di integrazione. Il rigetto. Tipologia di impegni accettati: comportamenti volti ad accrescere gli standard qualitativi della prestazione unico caso di accoglimento: PS442/SKY Pagamento Sky Life(adesione tacita abbonamento periodico programmi TV); Sono oggetto di valutazione gli impegni assunti dagli istituti di credito interessati da procedimento “commissioni massimo scoperto” 99% casi rigetto criteri: 1.se gli impegni favoriscono l’autodeterminazione del consumatore 2.se gli impegni avvantaggiano economicamente/qualitativamente i consumatori; 3. se la pratica ha avuto scarsi effetti dannosi I poteri dell’AGCM ex art. 27 cod.cons. • Inibitoria definitiva (assegnazione eventuale termine per adeguamento delle confezioni) • Sanzione amministrativa pecuniaria Non risultano adottati finora ordini di pubblicazione della delibera a cura e spese del professionista condannato Le sanzioni amministrative irrogate dall’AGCM • Il D.Lgs 146/2007 ha inasprito le sanzioni già previste per pubblicità ingannevole: le sanzioni ora irrogabili vanno da min. 5.000 euro a max 500.000 € • In pratica è stata irrogata una sanzione di 5.000 € in PS235 a Hotel Antille di Venezia; sono state irrogate sanzioni di circa 300.000,00/400.000,00 euro a diverse grandi imprese, anche ad Istituti di credito, e la sanzione massima di 500.000 € ad Enel Energia per diverse pratiche (attivazioni non richieste; ostacolo al recesso; comunicazioni ingannevoli: totale sanzione comulativa irrogata a settembre 2008 a Enel Energia=1.100.000 €). La quantificazione della sanzione di cui all’art. 27 del Cod.cons. • I criteri generali di quantificazione ex l. 689 del 1990: - gravità dell’illecito, - opera svolta per eliminare o limitare il pregiudizio, - personalità dell’agente (se grande o pmi) - condizioni economiche dell’agente (se in utile o perdita) La quantificazione della sanzione di cui all’art. 27 del Cod.cons. • Aggravanti specifiche: - diffusione via internet del messaggio ingannevole; - possibilità che la pratica determini un concreto pregiudizio patrimoniale al consumatore; - possibilità che la pratica coinvolga un elevato numero di consumatori; - pratica posta in essere da una impresa leader che gode della fiducia dei consumatori (realizzando significativi profitti) - la lunga durata della pratica = o superiore a 2/3 mesi; - l’essere stati in precedenza condannati per pratiche simili • Attenuanti specifiche: - il tempestivo ravvedimento operoso; la breve durata dell’infrazione; l’assenza di pregiudizio patrimoniale per il consumatore; Cumulo materiale di illeciti contestati e di sanzioni • L’AGCM ha proceduto all’applicazione di 4 sanzioni cumulative (euro 220.000 + 270.000 + 300.000 + 180.000) nella decisione del 4 settembre 2008 su pagine web del sito Meridiana prenotazione/acquisto biglietti; e di 3 sanzioni cumulative (euro 500.000+500.000+100.000) nella decisione del 4 settembre 2008 su forniture Enel Energia. • Possibili analoghi esiti per il caso PS24TelecomFatturazione/f.n.r. in considerazione della adozione di due diversi provvedimenti di sospensione cautelare delle attività dirette al distacco della linea (provvedimento del 16/2/08 confermato il 6/3/08) e poi delle attività di riscossione crediti (provvedimento del 27/03/08). Quale policy segue l’AGCM nella repressione delle pratiche commerciali scorrette? - Successi del dialogo e della moral suasion (nella maggior parte dei procedimenti le imprese correggono i loro comportamenti prima della chiusura e si può ipotizzare che numerosi procedimenti “minori” siano definiti in tal modo già in fase preistruttoria). - Inadeguatezza degli impegni in senso formale (proposta del Presidente Catricalà di inasprimento delle sanzioni). - Rischio che l’AGCM interpreti la tutela del consumatore in senso paternalistico e non filoconcorrenziale (riscontrabile anche come tendenza dell’AGCM a dare centralità, nella propria attività, alle PCS rispetto alle procedure antitrust tradizionali). - L’AGCM sino ad ora si è mossa in assenza di giurisprudenza. I suoi provvedimenti sono impugnabili al TAR ma non è stato ancora adottata alcuna decisione di merito sulle impugnative. Quale policy di settore? Pratiche commerciali scorrette contestate dall’AGCM a istituti bancari • Numerosi primari istituti di credito sono stati ritenuti responsabili di pratiche commerciali scorrette concretizzatesi in atteggiamenti restii a dare corso alla portabilità gratuita del mutuo ipotecario prevista dall’articolo 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. • Risultano pubblicati sul sito dell’AGCM provvedimenti del 4 settembre 2008 con i quali è stata disposto la proroga al prossimo 30 gennaio 2009 della chiusura dei procedimenti aperti nei confronti di alcuni primari istituti di credito ai quali è stata contestata come pratica commerciale scorretta la previsione e applicazione di commissioni di massimo scoperto (anche nella relazione annuale al Parlamento di giugno 2008 il Presidente dell’AGCM Catricalà aveva dato notizia di tale intervento). Quale policy di settore? Pratiche commerciali scorrette contestate a compagnie assicurative • Informazione pubblicitaria ingannevole sulle condizioni di fruizione di sconti e agevolazioni su polizze • Omissioni pubblicitarie ingannevoli sulla reale portata della copertura assicurativa Provv. del 15.6.2005 relativo a BNL Vita: non ingannevolezza del messaggio Provv. del 4.11.1999 di accertamento della ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso dal Sindacato Nazionale di Assicurazione (SNA) volto a promuovere l’attività degli agenti aderenti elencando supposti limiti e pericoli delle polizze telefoniche o bancarie provvedimenti favorevoli alla bancassicurazione Principi affermati dall’AGCM in relazione alle pratiche commerciali dei settori bancario/assicurativo • • • • • “la sostanza del rapporto tra consumatore e professionista e non solo il dato formale del contratto deve essere improntata a buona fede, diligenza e tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo. La banca avrebbe dovuto indirizzare il risparmiatore verso la più conveniente (per lui) forma contrattuale e, invece, gli ha proposto come unica possibilità un meccanismo oneroso. Il parametro di legalità della condotta del professionista rileva come canone di diligenza professionale esigibile. Gli obblighi di informazione per i prodotti complessi, come i prodotti finanziari, sono rafforzati per evitare al consumatore false informazioni sulla natura del prodotto. Considerata la prassi dei contatti informali fa clientela e banca, c’è la possibilità di ricostruire in via indiziaria e presuntiva i fatti costitutivi di una pratica commerciale scorretta posta in essere in questo settore. Si può dare luogo ad applicazione di aggravanti specifiche connesse al settore finanziario in cui ha luogo la pratica scorretta (anche a fronte della esistenza di una regolazione pervasiva e dettagliata di obblighi di comportamento che rafforzano il divieto di pratiche commerciali scorrette). Tutti principi e regole di comportamento convergenti con quelle contenute agli artt. 182 e 183 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) e dagli artt. 45 e ss. del Regolamento ISVAP n.5/2006, applicabili al singolo episodio: concorso? cumulo? ne bis in idem? Criticità della distribuzione di prodotti assicurativi da parte di banche, alla luce dei divieti di pratiche commerciali scorrette • • • • Possibilità che la consulenza sui prodotti assicurativi e misti finanziari/assicurativi (ramo vita) sia inappropriata. Possibilità che consulenza e informazioni su prodotti assicurativi misti proposti - in abbinamento a finanziamenti - siano inappropriate e che le tecniche di commercializzazione di tali prodotti siano aggressive; Possibilità che i prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti non siano appropriati alla esigenza del cliente. Il rapporto fra finanziamento erogato, obblighi di restituzione, rischio assicurato e copertura assicurativa (il caso della assicurazione per la responsabilità civile del mutuatario; il caso della assicurazione per la perdita del lavoro o invalidità con massimale incongruo; il caso della assicurazione per la morte del mutuatario). Possibilità che siano posti ostacoli alla scelta del consumatore di compagnie assicurative diverse dalla compagnia collegata all’istituto di credito che eroga il finanziamento (l’esempio dell’assicurazione per scoppio o incendio dell’immobile ipotecato a garanzia del mutuo). Conclusioni • L’incertezza finanziaria non può essere fronteggiata dalle banche in chiave “commercialmente scorretta” (forzando la clientela all’acquisto di prodotti assicurativi e tanto meno di prodotti non rispondenti alle esigenze del cliente o alla copertura del rischio). • La tutela del consumatore da parte dell’AGCM non dovrebbe assumere connotati regolatori (impegni) o paternalistici, ma contribuire a rendere attivo il consumatore e concorrenziali i settori.