La disciplina del credito al consumo
***
Le prassi commerciali sleali nel credito al consumo
Le pronunce
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ermelinda Ciaralli*
AGCM - DG per la Tutela del Consumatore
Trento, 7 dicembre 2012
* Il presente documento riflette esclusivamente le opinioni dell’autore e non impegna l’Istituzione di appartenenza
-1-
Il Codice del Consumo
-2-
Le pratiche commerciali scorrette

Direttiva 2005/29/CE (UCPD) – Reg (CE) 2006/2004

Il 21 settembre 2007 sono entrati in vigore i decreti di attuazione



La “pratica commerciale” è la principale novità sostanziale





-3-
Oggetto: dal Messaggio Pubblicitario alla Pratica (azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale, contratti)
Natura (ingannevole o aggressiva)
Fase dell'operazione commerciale (promozione, vendita e post-vendita)
Una pratica commerciale è scorretta se


D. Lgs n. 145/2007 (B2B)
D. Lgs. n.146/2007 (B2C) che ha modificato il Codice del Consumo (CdC - D.
Lgs 206/2005)
È contraria alla diligenza professionale (principi generali di correttezza e buona
fede nel settore di attività interessato)
È idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione commerciale che
non avrebbe preso
Black list
Maggiori poteri istruttori (Reg. 2006/2004)

Rete di cooperazione (CPC) tra le Autorità Europee di tutela dei consumatori





Principali effetti sull’attività istruttoria in ambito nazionale





-4-
Obbligo di assistenza reciproca sulla base di un ragionevole sospetto di
un’infrazione intra-comunitaria
Scambio di informazioni / Alert
Misure esecutive per conto di altre Autorità
Poteri investigativi minimi di tutte le Autorità: ispezioni, richieste informazioni,
diffide, pubblicazioni
Procedibilità d’ufficio
Moral suasion
Poteri ispettivi
Impegni
Sanzioni da 5.000 a 500.000 €, non inferiori a 50.000 € in caso di tutela
rafforzata (salute e sicurezza dei consumatori o sicurezza dei minori)
Impegni



L’accettazione degli impegni determina un “non accertamento” dell’infrazione
Presentati volontariamente dal professionista entro 45gg
Ammissibilità / Idoneità

Esclusi i casi di manifesta scorrettezza e gravità
 In caso di pratica già esaurita, idoneità alla riparazione con effetti retroattivi
 Potere discrezionale AGCM - In taluni casi, la peculiarità e complessità del caso
concreto, ovvero la necessità di stabilire principi con riguardo ad una fattispecie
inedita, o ad un mutato assetto di mercato, ovvero ancora l’interesse
dell’amministrazione ad irrogare un’ammenda, attesa la funzione deterrente e di
monito per gli operatori rivestita da quest’ultima, ben può giustificare il rigetto degli
impegni presentati

-5-
Aree maggiormente interessate

Prodotti in garanzia

Chiusura conti correnti

Informativa su costi dei servizi telefonici (Pay for me / 12XX )

Sollecitazioni telefoniche non richieste

Comparativa su servizi TV a pagamento (contenuto dei pacchetti)
Recenti interventi normativi

Ulteriore significativo innalzamento dell’importo massimo delle sanzioni,
portato a 5 milioni di euro


Estensione delle tutele offerte dal CdC alle microimprese


art. 23 co.12-quinquiesdecies, DL 95/2012, convertito in L. n. 134/2012 (c.d.
spending review)
art. 19 CdC modificato dall’art.7, co.2, DL 1/2012 “Liberalizzazioni” convertito
in L. n. 27/2012
Clausole vessatorie (art 37bis CdC introdotto dall’art. 5 DL
“Liberalizzazioni”)




Contratti conclusi mediante adesione B2C
Dichiarazione di vessatorietà d’ufficio o su denuncia
Sanzione solo per inottemperanza o false informazioni
Fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole
vessatorie e sul risarcimento del danno
 Interpello preventivo

-6-
Nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole
vessatorie dell’8 agosto 2012, entrato in vigore il 12 settembre 2012
Principali aree di intervento dell’Autorità
e sviluppi giurisprudenziali
nel settore del Credito al Consumo
-7-
Pratiche scorrette accertate - credito al consumo
-8-
Anno
Numero procedimenti
Sanzioni
2008
19
1.179.100
2009
39
5.250.000
2010
22
661.000
2011
20
1.059.000
2012 (1° semestre)
4
515.000
Totale
104
8.664.100
Pratiche scorrette accertate

AGCM è stata spesso chiamata a valutare la corretta
indicazione delle condizioni economiche dei finanziamenti e
l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei
costi complessivi degli stessi.

Falsa prospettazione delle condizioni economiche applicate
“Tasso zero”, “Tan minimo x% - Tan massimo y%”, “Tassi a partire
dal z%”
 “Taeg massimo x%”, “Taeg max entro i limiti di legge”
 Taeg non corretto (es. omissione delle spese incasso rata)
 Incompletezza degli esempi riportati in pubblicità

-9-
Pratiche scorrette accertate

Oggetto del contratto diverso da quanto pattuito (servizi non
richiesti consapevolmente)



Abbinamento finanziamenti - assicurazioni
Aperture di linee di credito revolving non richieste
Limitazioni delle offerte non indicate

Limiti di accesso al credito (segnalati/protestati, età, cessione quinto,
enti convenzionati, nessun prerequisito richiesto)
 Tempistica di erogazione (“esito immediato” – “esito in 24 ore” “prestito in tempo reale”)
 Importi finanziabili («fino al 100% del valore di acquisto»)

- 10 -
Natura del professionista non chiara (mediatori/intermediari:
non desumibile, per il consumatore medio, dalla semplice
indicazione del numero di iscrizione all’UIC)
Principi giurisprudenziali

Asimmetria informativa/ Debolezza del consumatore (soggetti che presumibilmente
versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie
condizioni economiche )

Non è necessario dimostrare gli effetti pregiudizievoli, basta la potenziale lesività

Ingannevolezza







Aggressività




- 11 -
L’offerta deve essere chiara fin dal primo contatto
Completezza e veridicità del messaggio valutate nell’ambito della stessa comunicazione
commerciale
Ingannevolezza di un messaggio non è sanata dal rinvio ad altre fonti o da ulteriori
informazioni fornite nel corso di trattative se tali informazioni sono rilevanti per valutare
l’offerta o se smentiscono il claim principale
Note a caratteri minuti non devono smentire o limitare in modo sostanziale l’offerta
Un link che rinvia ad altra pagina del sito web meramente eventuale non basta
Il prezzo deve essere comprensivo di tutti gli oneri determinabili a priori, gli altri vanno
almeno indicati
Elemento aggressività costitutivo della scorrettezza
Indebito condizionamento / pressione psicologica
Ostacoli non contrattuali all’esercizio di diritti contrattuali (recesso /garanzie)
Rapporto diretto del professionista con il consumatore
Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale
“Non vi potrà mai essere una disciplina
regolatoria che colga interamente la
complessità del reale ...”
(TAR Lazio, sez. I , 29 marzo 2010, n. 4931)
- 12 -
Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale

La direttiva n. 29/2005 è una direttiva di armonizzazione massima

Fatte salve alcune eccezioni gli SM non possono adottare misure
più restrittive


« In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e
altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle
pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a
tali aspetti specifici» (art. 4 co. 3 UCPD, art. 19 co. 3 CdC)

- 13 -
“Nel settore dei servizi finanziari e dei beni immobili, la presente
direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di là delle
sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori”
(cons. 9)
“La presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di
diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle
pratiche commerciali sleali. Ciò è particolarmente importante per prodotti
complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni
prodotti finanziari” (cons. 10)
Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale
- 14 -

Se la legge non dispone espressamente, la competenza tra due
autorità amministrative indipendenti va regolata secondo il
generale principio di specialità. Quest’ultimo opera però solo in
presenza di ambiti soggettivi ed oggettivi coincidenti e se le
norme tra cui sussiste il conflitto tutelano il medesimo
interesse

La sovrapponibilità normativa tra CdC e disciplina speciale va
verificata in concreto, caso per caso

Gli strumenti di tutela forniti dal CdC si aggiungono ai normali
strumenti di tutela contrattuale e, nel rispetto dei criteri indicati
dalla direttiva, a quelli forniti dalle discipline settoriali
Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, l’11. 5. 2012 ha reso alcune pronunce
relative al riparto di competenza tra AGCM e le Autorità di regolamentazione nei
settori del credito al consumo (sentenza n. 14/2012) e delle telecomunicazioni
(ss. nn. 11-12-13-15-16/2012)

Tali sentenze escludono la possibilità di intervento per AGCM in presenza di
norme di settore di cui sia verificata “l’esaustività e la completezza”

In relazione al credito al consumo, si sarebbe in presenza di una disciplina
completa




- 15 -
Direttiva 2008/48/CE (CCD) e Linee Guida della Commissione del maggio 2012
D. Lgs. 141/2010 di recepimento, entrato in vigore il 1° giugno 2011, che ha
introdotto nel TUB una specifica disciplina in relazione alle informazioni da
includere nella pubblicità (art. 123) e agli obblighi informativi precontrattuali e
contrattuali (art. 124)
In conformità con la nuova disciplina, la Banca d’Italia ha emanato il 9 febbraio
2011 nuove disposizioni attuative in materia di credito ai consumatori
La sentenza14/2012 ha stabilito che la linea di confine tra le competenze AGCM
e quelle di BdI sia quindi da individuare nell’entrata in vigore della disciplina di
recepimento della CCD cioè per condotte successive al giugno 2011
Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale
L’art. 23 co.12-quinquiesdecies della L. sulla spending review ha
inciso solo parzialmente sulla portata di tali sentenze in quanto
non parla di “contrasto” tra norme comunitarie, come invece
dispone la direttiva 29/2005
Rischio di frammentazione e di applicazione incoerente della
UCPD tra le molte diverse Autorità di settore
VS
Rischio di duplicazioni e contraddizioni sulle medesime fattispecie
a danno delle imprese, del buon funzionamento del mercato e
del buon andamento della pubblica amministrazione
- 16 -
Rapporto tra Codice del Consumo e disciplina settoriale


- 17 -
Rischio che rimangano prive di tutela alcune aree del rapporto di consumo

La condotta diligente richiesta dal CdC al professionista va oltre i principi di buona fede
e lealtà (non solo il rispetto della disciplina settoriale, ma anche l’esperienza
professionale, il quadro normativo in evoluzione, culpa in eligendo e in vigilando,
asimmetria informativa, tutela rafforzata)

Specifiche condotte per se scorrette di cui alle black list del CdC

Soggetti non regolati (accessorietà del contratto di credito al consumo rispetto
all’azione di consumo principale)

Soggetti sanzionati

Crediti superiori a 75.000 euro

Correttezza del calcolo del TAEG ma omissioni su limiti e altre condizioni - non
rappresentatività degli esempi (formalmente corretti) forniti

Pratiche B2B e comparativa illecita
Rischio di sovrapposizioni - Protocolli di intesa

Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Autorità in materia di tutela del consumatore,
volto a prevedere una informativa reciproca sulle rispettive attività

Sweep Comunitario congiunto sul Credito al consumo nel 2012. L’iniziativa conclusa
ad ottobre ha riguardato i siti di 15 operatori (di cui 7 banche, 5 società appartenenti a
gruppi bancari specializzate nel credito al consumo, 2 società finanziarie e 1 mediatore
creditizio) e ha avuto ad oggetto le informazioni fornite ai consumatori relativamente
alle carte di credito, ai prestiti personali e ai prestiti finalizzati
Grazie per l’attenzione
[email protected]
- 18 -