Pubblicità ingannevole

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Università degli Studi di Milano - Bicocca
Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale
Diritto del Turismo
a.a. 2012-2013
Analisi della Sentenza
Pubblicità ingannevole
=
Michela Ghisleni 736334
Marta Bettinelli 753770
Arianna Miti 753656
PROVVEDIMENTO
DELL' AUTORITA‘ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
ADUNANZA del 22 dicembre 2009,
Roma
LA MASSIMA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
applica a In Viaggi S.r.l una sanzione amministrativa
pecuniaria a causa di un messaggio pubblicitario
diffuso dalla stessa sul proprio catalogo nonché sul
suo sito internet e contestato da due consumatori
per la sua presunta ingannevolezza, in base agli
artt. 20, 21 e 22 Cod. Cons.
CHI: LE PARTI
IN VIAGGI S.r.l.
- Professionista
(Ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lettera b Cod.Cons.: è professionista
qualsiasi persona fisica o giuridica che,
nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce nel quadro della
sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale e chiunque
agisce in nome o per conto di un
professionista)
- Agenzia di viaggio
- Organizzatore pacchetti di viaggio
VS
DUE
CONSUMATORI
- Consumatore
(Ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lettera a Cod.Cons.: è consumatore
qualsiasi persona fisica che, nelle
pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce per fini che non
rientrano nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o
professionale)
COSA
E
QUANDO:
I
FATTI
COSA E QUANDO: I FATTI 2008
(segue)
agosto
settembre
QUANDO: I FATTI 2008
- Agosto: i due consumatori si recano all'hotel
"Tropicana New Tower" prenotato attraverso il
catalogo "Mar Rosso 2008" di In Viaggi S.r.l;
- Settembre: i due consumatori chiedono l'intervento
dell'Autorità garante della concorrenza del mercato
per pubblicità ingannevole (la distanza effettiva
dell'hotel dal mare è di 500 metri e non in prossimità
di esso, come riportato sul catalogo; inoltre per poter
accedere alla spiaggia occorre attraversare una
strada asfaltata e carrabile).
QUANDO: I FATTI 2009
30 luglio
19 agosto
21 ottobre
30 novembre
22 dicembre
QUANDO: I FATTI 2009
- 30 luglio: comunicazione, ad entrambe le parti,
dell'avvio del processo istruttorio;
-19 agosto: il professionista ha fornito le informazioni
richieste, successivamente integrate con nota il 28
settembre, presentando la sua difesa:
-La distanza tra il confine dell’hotel e la spiaggia è di 160m, mentre tra
l’inizio di questa e la sua fine è di 150m;
-l’hotel si trova su un promontorio il quale è definito da Treccani come
“terra protesa sul mare”;
-nel catalogo è presente l’informazione riguardante la conformazione
della spiaggia a terrazzamenti e la presenza delle scale per
raggiungerla;
QUANDO: I FATTI 2009
- 21 ottobre:conclusione fase istruttoria;
- 3 novembre: è stato richiesto il parere
dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, come da prassi;
- 30 novembre: l'AGCom ha emesso il
parere;
- 22 dicembre: pronuncia definitiva.
COSA: LE DECISIONI )
IL PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Poichè il messaggio è stato diffuso tramite internet,
in data 3 novembre 2009 è stato richiesto il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai
sensi dell'Art 27, comma 6 del C del Consumo, la
quale ha ritenuto che la pratica commerciale in
esame NON viola il dispositivo di cui gli artt. 20, 21,
22 cod. Cons.in base alle seguenti considerazioni:
COSA: LE DECISIONI
(segue)
1. La documentazione riporta il vero per
quanto riguarda la distanza dal mare
dell'hotel Tropicana New Tower;
2. L'affermazione "situato direttamente sul
mare" rispetta le reali caratteristiche
dell'albergo;
3. Il messaggio, essendo veritiero, non è in
grado di orientare indebitamente le scelte
del consumatore.
COSA: LE DECISIONI
(segue)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
La condotta posta in essere da In Viaggi S.r.l.
nella promozione dell struttura ricettiva,
oggetto di segnalazione, si configura scorretta
ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b) e
22 del Cod.Cons., in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea a influenzare
indebitamente le scelte del consumatore
medio.
COSA: LE DECISIONI
(segue)
LA SANZIONE
In base ai criteri individuati nell'art 11 della legge n.
689/81 e all'art. 27 comma 13 del Cod.Cons. la
sanzione applicata a In Viaggi ha un valore di 5000
euro la quale deve essere pagata entro i modi e i
limiti di tempo stabiliti, pena ulteriore mora (art. 27
comma 6) o sospensione temporale dell'attività (art.
27 comma 12).
GLI ARTICOLI IMPLICATI
Gli articoli considerati sono gli Artt. 20, 21 e 22 del Codice
del Consumo.
• L'Art. 20 riguarda il Divieto delle pratiche commerciali
scorrette : “Una pratica commerciale e' scorretta se e'
contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea
a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico, in relazione al prodotto, del consumatore
medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del
membro medio di un gruppo qualora la pratica
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di
consumatori”
GLI ARTICOLI IMPLICATI(segue)
• L'Art. 21 riguarda le Azioni ingannevoli: “E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso”; gli elementi indicati sono ad
esempio l’esistenza stessa o la natura del prodotto, le sue
caratteristiche principali e il suo prezzo
• L'art. 22 riguarda le Omissioni ingannevoli
GLI ARTICOLI IMPLICATI(segue)
• Art. 18 Cod.Cons, comma 1, lettere a e b sulla definizione
•
•
•
•
di Consumatore e Professionista
Art. 27 Cod.Cons, commi 3, 4 e 6 sulle modalità di
intervento dell'Autorità Garante e dell' applicazione di
eventuali sanzioni
Art. 16 del Regolamento dell'AGCM sulle attività della
direzione "Tutela dei Consumatori" della stessa
Dlgs 237/1997 sulle modalità di pagamento delle
sanzioni nei confronti dello Stato
Art. 11 della legge 689/81 sui criteri per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie
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