Aspetti Legali della Vendita in India
Incontro: “Doing business in India:
opportunità e suggerimenti per le imprese
italiane”
Assolombarda
18.10.2007
Avv. Christian Montana
Studio Legale Gardenal & Associati
Principali forme di presenza commerciale

Vendita “diretta”

Vendita tramite agente o distributore

Costituzione di società in India
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Vendita “diretta”: diversità di norme
applicabili
Italia ed India non hanno norme comuni in
materia di contratto di vendita di merce
 In Italia, il contratto di vendita internazionale di
merce è regolato dalla Convenzione di Vienna
del 1980 (CISG)
 In India, vige il “Sales of Goods Act” del 1930
 In mancanza di scelta espressa delle parti, può
esservi incertezza in merito a quale normativa
applicare in un caso concreto (se quella italiana
o quella indiana)

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Importanza del contratto di vendita scritto




E’ opportuno regolamentare attraverso un contratto
scritto tutti gli aspetti del rapporto di vendita
In questo modo, è possibile ovviare all’ostacolo
dell’assenza di una normativa comune e ridurre le
incertezze sulle regole applicabili
Sia la CISG che il Sales of Goods Act stabiliscono la
prevalenza dei patti contrattuali
Il contratto scritto (anche sotto forma di condizioni
generali di vendita) dovrebbe contenere anche una
clausola che stabilisca la legge applicabile al rapporto e
l’autorità competente a risolvere eventuali controversie
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Alcuni aspetti essenziali da regolare nel
contratto di vendita
Garanzie del venditore
 Consegna della merce e trasferimento del
rischio
 Pagamento del prezzo e tutela del
venditore

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Garanzie del Venditore
La CISG e il Sales of Goods Act stabiliscono a carico del
venditore specifici obblighi di garanzia, ossia le garanzie di
“title”, “merchantability”, “fitness for particular purpose”, oltre
a casi particolari come la vendita su campione e su
descrizione; stabiliscono inoltre rimedi a favore del
compratore in caso di violazione di tali garanzie
 E’ consentito alle parti di derogare per contratto alle suddette
garanzie “legali”
 Il venditore potrà quindi tutelarsi stabilendo ad esempio:
garanzie contrattuali limitate nel tempo, limitazione dei rimedi
esperibili, esclusioni o limitazioni nei danni risarcibili,
fissazione di termini di decadenza per denunciare vizi o
iniziare azioni legali, ecc.

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Consegna della merce e trasferimento del
rischio
La consegna della merce al compratore nel luogo e nei tempi
pattuiti è considerata un’obbligazione fondamentale del
venditore, in base alla CISG ed al Sales of Goods Act
 E’ tuttavia possibile specificare nel contratto che i termini di
consegna convenuti tra le parti non hanno “carattere
essenziale”,
 E’ inoltre opportuno che le modalità di consegna, il
trasferimento del rischio sulla merce, nonché la suddivisione
degli oneri di trasporto, doganali ecc., vengano regolati
facendo espresso riferimento agli INCOTERMS della CCI
 Va anche tenuto presente che il compratore ha l’obbligo
giuridico di prendere in consegna la merce; sia la CISG che il
Sales of Goods Act attribuiscono al venditore diritti (ma anche
obblighi!) specifici in caso di mancata o ritardata presa in
consegna da parte del compratore

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Pagamento del prezzo e tutela del venditore





Qualora si intenda attribuire “carattere essenziale” al termine
di pagamento del prezzo, il contratto deve stabilirlo
espressamente (Sales of Goods Act)
Il contratto dovrebbe inoltre precisare di quali rimedi il
venditore si può avvalere in caso di mancato o ritardato
pagamento del prezzo (interessi, risarcimento del danno,
sospensione della consegna, risoluzione contratto, ecc.)
Occorre specificare il tasso di interesse, eventualmente nella
misura stabilita dal D.Lgs.231/2002
Sia la CISG che il Sales of Goods Act forniscono al venditore
rimedi “cautelari” in caso di mancato pagamento (“Lien”,
“Stoppage in Transit”, sospensione dell’adempimento, ecc.)
E’ opportuno che il venditore si tuteli anche in altri modi, ad
esempio nella scelta delle modalità di pagamento e/o
richiedendo forme di garanzia e/o assicurando il credito
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Altri aspetti legali rilevanti nella vendita
In India vigono norme specifiche a tutela del
consumatore, in particolare il “Consumer
Protection Act”, che ha altresì istituito un
apposito organo di rappresentanza degli
interessi dei consumatori
 La Responsabilità del Produttore per danni
causati da difetto del prodotto è regolata in
India da varie disposizioni di legge, e può essere
sia di natura contrattuale (violazione di una
garanzia espressa o implicita) che
extracontrattuale (violazione di un obbligo di
diligenza)

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Vendita mediante agente o
distributore
L’agente è l’intermediario commerciale che
promuove affari per conto dell’esportatore il
quale di norma vende direttamente ai clienti
procurati dall’agente, riconoscendo a
quest’ultimo una provvigione
 Il distributore fa parte della catena distributiva
dell’esportatore, ma acquista la merce da
quest’ultimo per rivenderla in nome proprio sul
mercato

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Vendita tramite agente



Il contratto di agenzia è regolato in maniera piuttosto
diversa in Italia ed in India
In Italia, gli artt.1742 ss. del Codice Civile (recependo la
Direttiva Europea 653/86) stabiliscono una disciplina
piuttosto dettagliata con diverse norme inderogabili
soprattutto a favore dell’agente (ad es. obblighi di
preavviso, indennità di fine rapporto o per l’assunzione di
un patto di non concorrenza)
In India, il “Contract Act” del 1872 (artt.da 182 a 238)
non contiene norme inderogabili a tutela dell’agente,
tuttavia stabilisce in linea di principio il potere dell’agente
di contrarre in nome e per conto del mandante
(“principal”)
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Il contratto di agenzia
E’ quindi opportuno regolare adeguatamente con
apposito contratto scritto il rapporto con l’agente
indiano, soprattutto se non gli si intenda
conferire il “potere di rappresentanza”
 L’eventuale sottoposizione del contratto alla
legge indiana dovrebbe consentire al preponente
maggiore libertà nello stabilire clausole a propria
tutela (ad es. escludendo obblighi di indennità di
fine rapporto, regolando i termini di preavviso,
stabilendo garanzie analoghe allo “star del
credere”, ecc.)

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Il contratto di distribuzione


Il contratto di distribuzione non è regolamentato dalla
legge italiana né da quella indiana e pertanto, in linea di
principio, il contenuto del contratto è liberamente
negoziabile tra le parti;
Il contratto di distribuzione normalmente contiene sia gli
aspetti relativi alla vendita dei prodotti dall’esportatore al
distributore, sia gli aspetti connessi con gli obblighi
reciproci di collaborazione (ad es. obblighi di
promozione, tenuta di stock, obblighi di assistenza post
vendita, fornitura di materiale promozionale ed
assistenza, utilizzo del marchio dell’esportatore, ecc.)
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Contratto di distribuzione e normativa
antitrust
Certe disposizioni contenute nei contratti di
distribuzione (ad es. i diritti di esclusiva, la
fissazione di prezzi di rivendita, le limitazioni
territoriali di rivendita) possono essere in
conflitto con la normativa antitrust indiana, se
influiscono negativamente sulla concorrenza nel
mercato indiano (Competition Act, 2002);
 Di conseguenza, è opportuno verificare nel caso
concreto se il contratto rientra o meno
nell’ambito di applicazione delle norme antitrust
indiane

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Contratti di agenzia e distribuzione e diritti
sul marchio



Agenti e distributori spesso vengono autorizzati ad
utilizzare il marchio dell’esportatore in quanto – e nella
misura in cui - ciò sia necessario per i loro compiti
promozionali
E’ necessario che i diritti e le limitazioni di utilizzo del
marchio dell’esportatore vengano espressamente
disciplinati nel contratto con l’agente e/o del distributore
E’ inoltre opportuno che l’esportatore tuteli il proprio
marchio registrandolo nel territorio di esportazione; in
India, le relative norme e procedure sono contenute
principalmente nel “Trade Marks Act” del 1999 oltre che
nei Trattati internazionali cui l’India ha aderito
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Trasferimento di marchi e tecnologia
dell’esportatore
L’esportatore può eventualmente concedere al
partner indiano il diritto di utilizzare i propri
marchi e/o la propria tecnologia – brevettata o
meno - mediante appositi contratti di licenza (di
marchio, di brevetto, know how, ecc.)
 Oltre ad adottare gli opportuni accorgimenti
contrattuali, va verificata l’eventuale necessità di
ottenere autorizzazioni amministrative per
eseguire tali contratti (ad es. autorizzazione
governativa per il reimpatrio di royalties)

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Costituzione di società in India
L’esportatore può stabilire una presenza commerciale
diretta in India, costituendo una società di diritto indiano
oppure in altre forme (“branch”, ufficio di
rappresentanza, “project office”) in conformità al
“Companies Act”
 In India esistono varie tipologie societarie, ma le più
diffuse per gli investimenti esteri sono le “Private Limited
Companies” e le “Public Limited Companies”, che
consentono il beneficio della responsabilità limitata al
capitale conferito
 Le suddette società possono essere costituite al 100%
da due o più soci stranieri, oppure in joint venture con
un partner indiano

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Costituzione di società in India
La Private Limited Company indiana ha le seguenti
caratteristiche:
 Il diritto dei soci di trasferire le azioni è ristretto,
 Il numero degli azionisti è limitato a 50,
 Non è ammessa l’offerta pubblica di sottoscrizione delle
azioni od obbligazioni
La Public Company è definita “per esclusione” come la
società che non presenta le caratteristiche di cui sopra
(ma include anche le Private Companies detenute per
oltre il 25% da una Public Company)
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Costituzione di società in India
L’ufficio di rappresentanza (liaison office /
representative office) può essere costituito con
l’autorizzazione della Reserve Bank of India
(RBI), per svolgere attività di mera raccolta di
informazioni, promozione e agevolazione
dell’attività locale dell’impresa straniera;
 Il project office serve alle società straniere che
debbano eseguire progetti specifici in India ed
intendono istituire un ufficio temporaneo per
svolgere le sole attività connesse con tale
progetto. Devono essere rispettate alcune
condizioni poste dalla RBI

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Costituzione di società in India
Il Branch Office può essere costituito dalle società
straniere di produzione e commerciali, per
svolgere determinate attività in loco (acquisto e
rivendita, import/export, consulenza, ricerca e
sviluppo, supporto tecnico e tecnologico, ecc.)
 Il Branch Office costituisce una sorta di “sede
distaccata” della società estera e può determinare
la tassazione di quest’ultima in India sui profitti ivi
realizzati

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Grazie per l’attenzione
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