Aspetti Legali della Vendita in India Incontro: “Doing business in India: opportunità e suggerimenti per le imprese italiane” Assolombarda 18.10.2007 Avv. Christian Montana Studio Legale Gardenal & Associati Principali forme di presenza commerciale Vendita “diretta” Vendita tramite agente o distributore Costituzione di società in India STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Vendita “diretta”: diversità di norme applicabili Italia ed India non hanno norme comuni in materia di contratto di vendita di merce In Italia, il contratto di vendita internazionale di merce è regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) In India, vige il “Sales of Goods Act” del 1930 In mancanza di scelta espressa delle parti, può esservi incertezza in merito a quale normativa applicare in un caso concreto (se quella italiana o quella indiana) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Importanza del contratto di vendita scritto E’ opportuno regolamentare attraverso un contratto scritto tutti gli aspetti del rapporto di vendita In questo modo, è possibile ovviare all’ostacolo dell’assenza di una normativa comune e ridurre le incertezze sulle regole applicabili Sia la CISG che il Sales of Goods Act stabiliscono la prevalenza dei patti contrattuali Il contratto scritto (anche sotto forma di condizioni generali di vendita) dovrebbe contenere anche una clausola che stabilisca la legge applicabile al rapporto e l’autorità competente a risolvere eventuali controversie STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Alcuni aspetti essenziali da regolare nel contratto di vendita Garanzie del venditore Consegna della merce e trasferimento del rischio Pagamento del prezzo e tutela del venditore STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Garanzie del Venditore La CISG e il Sales of Goods Act stabiliscono a carico del venditore specifici obblighi di garanzia, ossia le garanzie di “title”, “merchantability”, “fitness for particular purpose”, oltre a casi particolari come la vendita su campione e su descrizione; stabiliscono inoltre rimedi a favore del compratore in caso di violazione di tali garanzie E’ consentito alle parti di derogare per contratto alle suddette garanzie “legali” Il venditore potrà quindi tutelarsi stabilendo ad esempio: garanzie contrattuali limitate nel tempo, limitazione dei rimedi esperibili, esclusioni o limitazioni nei danni risarcibili, fissazione di termini di decadenza per denunciare vizi o iniziare azioni legali, ecc. STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Consegna della merce e trasferimento del rischio La consegna della merce al compratore nel luogo e nei tempi pattuiti è considerata un’obbligazione fondamentale del venditore, in base alla CISG ed al Sales of Goods Act E’ tuttavia possibile specificare nel contratto che i termini di consegna convenuti tra le parti non hanno “carattere essenziale”, E’ inoltre opportuno che le modalità di consegna, il trasferimento del rischio sulla merce, nonché la suddivisione degli oneri di trasporto, doganali ecc., vengano regolati facendo espresso riferimento agli INCOTERMS della CCI Va anche tenuto presente che il compratore ha l’obbligo giuridico di prendere in consegna la merce; sia la CISG che il Sales of Goods Act attribuiscono al venditore diritti (ma anche obblighi!) specifici in caso di mancata o ritardata presa in consegna da parte del compratore STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Pagamento del prezzo e tutela del venditore Qualora si intenda attribuire “carattere essenziale” al termine di pagamento del prezzo, il contratto deve stabilirlo espressamente (Sales of Goods Act) Il contratto dovrebbe inoltre precisare di quali rimedi il venditore si può avvalere in caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo (interessi, risarcimento del danno, sospensione della consegna, risoluzione contratto, ecc.) Occorre specificare il tasso di interesse, eventualmente nella misura stabilita dal D.Lgs.231/2002 Sia la CISG che il Sales of Goods Act forniscono al venditore rimedi “cautelari” in caso di mancato pagamento (“Lien”, “Stoppage in Transit”, sospensione dell’adempimento, ecc.) E’ opportuno che il venditore si tuteli anche in altri modi, ad esempio nella scelta delle modalità di pagamento e/o richiedendo forme di garanzia e/o assicurando il credito STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Altri aspetti legali rilevanti nella vendita In India vigono norme specifiche a tutela del consumatore, in particolare il “Consumer Protection Act”, che ha altresì istituito un apposito organo di rappresentanza degli interessi dei consumatori La Responsabilità del Produttore per danni causati da difetto del prodotto è regolata in India da varie disposizioni di legge, e può essere sia di natura contrattuale (violazione di una garanzia espressa o implicita) che extracontrattuale (violazione di un obbligo di diligenza) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Vendita mediante agente o distributore L’agente è l’intermediario commerciale che promuove affari per conto dell’esportatore il quale di norma vende direttamente ai clienti procurati dall’agente, riconoscendo a quest’ultimo una provvigione Il distributore fa parte della catena distributiva dell’esportatore, ma acquista la merce da quest’ultimo per rivenderla in nome proprio sul mercato STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Vendita tramite agente Il contratto di agenzia è regolato in maniera piuttosto diversa in Italia ed in India In Italia, gli artt.1742 ss. del Codice Civile (recependo la Direttiva Europea 653/86) stabiliscono una disciplina piuttosto dettagliata con diverse norme inderogabili soprattutto a favore dell’agente (ad es. obblighi di preavviso, indennità di fine rapporto o per l’assunzione di un patto di non concorrenza) In India, il “Contract Act” del 1872 (artt.da 182 a 238) non contiene norme inderogabili a tutela dell’agente, tuttavia stabilisce in linea di principio il potere dell’agente di contrarre in nome e per conto del mandante (“principal”) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Il contratto di agenzia E’ quindi opportuno regolare adeguatamente con apposito contratto scritto il rapporto con l’agente indiano, soprattutto se non gli si intenda conferire il “potere di rappresentanza” L’eventuale sottoposizione del contratto alla legge indiana dovrebbe consentire al preponente maggiore libertà nello stabilire clausole a propria tutela (ad es. escludendo obblighi di indennità di fine rapporto, regolando i termini di preavviso, stabilendo garanzie analoghe allo “star del credere”, ecc.) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Il contratto di distribuzione Il contratto di distribuzione non è regolamentato dalla legge italiana né da quella indiana e pertanto, in linea di principio, il contenuto del contratto è liberamente negoziabile tra le parti; Il contratto di distribuzione normalmente contiene sia gli aspetti relativi alla vendita dei prodotti dall’esportatore al distributore, sia gli aspetti connessi con gli obblighi reciproci di collaborazione (ad es. obblighi di promozione, tenuta di stock, obblighi di assistenza post vendita, fornitura di materiale promozionale ed assistenza, utilizzo del marchio dell’esportatore, ecc.) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Contratto di distribuzione e normativa antitrust Certe disposizioni contenute nei contratti di distribuzione (ad es. i diritti di esclusiva, la fissazione di prezzi di rivendita, le limitazioni territoriali di rivendita) possono essere in conflitto con la normativa antitrust indiana, se influiscono negativamente sulla concorrenza nel mercato indiano (Competition Act, 2002); Di conseguenza, è opportuno verificare nel caso concreto se il contratto rientra o meno nell’ambito di applicazione delle norme antitrust indiane STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Contratti di agenzia e distribuzione e diritti sul marchio Agenti e distributori spesso vengono autorizzati ad utilizzare il marchio dell’esportatore in quanto – e nella misura in cui - ciò sia necessario per i loro compiti promozionali E’ necessario che i diritti e le limitazioni di utilizzo del marchio dell’esportatore vengano espressamente disciplinati nel contratto con l’agente e/o del distributore E’ inoltre opportuno che l’esportatore tuteli il proprio marchio registrandolo nel territorio di esportazione; in India, le relative norme e procedure sono contenute principalmente nel “Trade Marks Act” del 1999 oltre che nei Trattati internazionali cui l’India ha aderito STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Trasferimento di marchi e tecnologia dell’esportatore L’esportatore può eventualmente concedere al partner indiano il diritto di utilizzare i propri marchi e/o la propria tecnologia – brevettata o meno - mediante appositi contratti di licenza (di marchio, di brevetto, know how, ecc.) Oltre ad adottare gli opportuni accorgimenti contrattuali, va verificata l’eventuale necessità di ottenere autorizzazioni amministrative per eseguire tali contratti (ad es. autorizzazione governativa per il reimpatrio di royalties) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Costituzione di società in India L’esportatore può stabilire una presenza commerciale diretta in India, costituendo una società di diritto indiano oppure in altre forme (“branch”, ufficio di rappresentanza, “project office”) in conformità al “Companies Act” In India esistono varie tipologie societarie, ma le più diffuse per gli investimenti esteri sono le “Private Limited Companies” e le “Public Limited Companies”, che consentono il beneficio della responsabilità limitata al capitale conferito Le suddette società possono essere costituite al 100% da due o più soci stranieri, oppure in joint venture con un partner indiano STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Costituzione di società in India La Private Limited Company indiana ha le seguenti caratteristiche: Il diritto dei soci di trasferire le azioni è ristretto, Il numero degli azionisti è limitato a 50, Non è ammessa l’offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni od obbligazioni La Public Company è definita “per esclusione” come la società che non presenta le caratteristiche di cui sopra (ma include anche le Private Companies detenute per oltre il 25% da una Public Company) STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Costituzione di società in India L’ufficio di rappresentanza (liaison office / representative office) può essere costituito con l’autorizzazione della Reserve Bank of India (RBI), per svolgere attività di mera raccolta di informazioni, promozione e agevolazione dell’attività locale dell’impresa straniera; Il project office serve alle società straniere che debbano eseguire progetti specifici in India ed intendono istituire un ufficio temporaneo per svolgere le sole attività connesse con tale progetto. Devono essere rispettate alcune condizioni poste dalla RBI STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Costituzione di società in India Il Branch Office può essere costituito dalle società straniere di produzione e commerciali, per svolgere determinate attività in loco (acquisto e rivendita, import/export, consulenza, ricerca e sviluppo, supporto tecnico e tecnologico, ecc.) Il Branch Office costituisce una sorta di “sede distaccata” della società estera e può determinare la tassazione di quest’ultima in India sui profitti ivi realizzati STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI Grazie per l’attenzione STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI