EDITORIALE < 95 Dialogo sui farmaci • n. 3/2011 Che cosa vuol dire innovatività? DI SILVIO GARATTINI Direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, Milano Cfr pagg. 96-101 Il documento dell’AIFA relativo ai farmaci innovativi rischia di generare una notevole confusione. Infatti l’inserimento obbligatorio di 19 nuovi farmaci nei Prontuari Terapeutici Ospedalieri di tutte le Regioni e Provincie autonome italiane non si basa su alcuna giustificazione scientifica ed è contraddittorio, perché solo 6 di questi farmaci sono di utilizzo ospedaliero, mentre ben 13 sono di impiego territoriale. I dettagli riguardanti questo problema sono ampiamente riportati in questo numero per cui vale qui la pena di concentrarsi sul concetto di innovatività (cfr pagg. 96-101). L’unica definizione che si può dare nel caso dei farmaci è la presenza di un valore aggiunto per quanto riguarda qualità, efficacia e sicurezza, tenendo presente che per efficacia si deve intendere quella “terapeutica” e cioè un beneficio clinico per il paziente. Il valore aggiunto si può stabilire, a meno di casi miracolosi, solo attraverso lo standard attuale della farmacologia clinica e cioè gli studi clinici randomizzati controllati condotti, quando sia possibile, in doppio cieco. I controlli possono essere rappresentati dal placebo solo nel caso in cui non vi sia un prodotto di riferimento per una determinata indicazione. Quando un farmaco di riferimento è disponibile, il controllo deve essere rappresentato dal miglior standard terapeutico. A seconda dei casi, per essere innovativo, il nuovo farmaco deve mostrare una superiorità rispetto al placebo o al farmaco di riferimento. L’algoritmo utilizzato dall’AIFA in pratica equipara l’innovazione farmacologica e tecnologica all’innovazione terapeutica: un’omologazione inaccettabile. Infatti l’innovazione farmacologica basata su un nuovo meccanismo d’azione non sottintende necessariamente un’innovazione terapeutica; anzi, un nuovo meccanismo d’azione potrebbe essere di fatto terapeuticamente meno efficace di quello già esistente. Un nuovo meccanismo d’azione diventa significativo dal punto di vista terapeutico quando consente al nuovo farmaco di agire sui pazienti che non rispondono al trattamento considerato standard. Sulla base dei dati disponibili nessuno dei farmaci elencati, considerando il nuovo meccanismo d’azione, ha dimostrato di essere più attivo dei farmaci già esistenti, oppure attivo su pazienti resistenti al farmaco standard (vedasi in questo senso i ben 7 farmaci “innovativi” per il trattamento del diabete di tipo 2). Analoghi ragionamenti si possono fare per quanto riguarda l’innovazione tecnologica. Il ragionamento è: si supponga di avere un farmaco che può essere somministrato una sola volta al giorno anziché tre; sembra evidente che ciò permetta una migliore aderenza (compliance) alla terapia. La migliore compliance dovrebbe a sua volta determinare una maggiore efficacia terapeutica. Ma è proprio vero? Intanto la migliore compliance va dimostrata; ma soprattutto si dovrebbe dimostrare – e non solo postulare – la supposta miglior efficacia terapeutica. E ciò si fa attraverso uno studio di superiorità. Questo perché, tra l’altro, non è detto che una compliance del 100% garantisca una migliore efficacia clinica rispetto a una compliance dell’80%. Il documento dell’AIFA equipara anche innovatività reale e potenziale. Un altro elemento di confusione. Su che cosa si basa la qualifica di potenziale? È solo una valutazione soggettiva. Dove va a finire la medicina basata sull’evidenza? In altri Paesi forse la comunità scientifica avrebbe fatto sentire la sua voce. Infine una breve considerazione sul trattamento della degenerazione maculare. Sembra difficile che le Regioni possano accettare di utilizzare farmaci (pegaptanib, ranibizumab) che costano 30-50 volte di più del bevacizumab. Fino a quando le industrie potranno continuare a dettare legge contro le evidenze di un recente studio che ha mostrato l’equivalenza fra bevacizumab e ranibizumab? Forse sarebbe bene che l’AIFA desse un’interpretazione più obiettiva dell’algoritmo sull’innovatività, per evitare che interessi commerciali prevalgano a scapito dell’interesse dei pazienti e del Servizio Sanitario Nazionale.