Studio Civilistico n. 819-2014/C in CNN Notizie LA TRASCRIZIONE DELLE CD. VICENDE CIRCOLATORIE DEL CONTRATTO PRELIMINARE Approvato dall’Area Scientifica – Studi Civilistici il 23 settembre 2014 Approvato dal CNN il 9 gennaio 2015 Lo studio in sintesi (Abstract): Il Legislatore ha disciplinato la pubblicità del contratto preliminare ma non ha previsto nulla in tema di trascrivibilità delle vicende circolatorie del contratto de quo. Il vuoto normativo può essere sì colmato adottando tesi evolutive in tema di trascrivibilità degli atti ma senza che ciò possa determinare un vero e proprio obbligo (non previsto dalla legge) a carico del notaio di procedere alle suddette formalità nei RR.II. cui deve riconoscersi in ogni caso non efficacia dichiarativa ma solo una funzione di pubblicità notizia. Se è innegabile l’opportunità di rendere conoscibili eventi particolarmente rilevanti nell’ambito della circolazione immobiliare la trascrizione delle vicende circolatorie del contratto preliminare non può comunque essere adottata per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste e disciplinate dal Legislatore. *** Sommario: 1. Delimitazione del campo di indagine; 2. La trascrizione ed i suoi profili evolutivi; 3. La trascrivibilità dei contratti a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite; 4. La trascrivibilità della cessione del contratto preliminare “ad effetti anticipati”; 5. La “facoltatività” della pubblicità e le relative modalità attuative. *** 1. Delimitazione del campo di indagine Il tema della pubblicità delle cd. vicende circolatorie del contratto preliminare (e quello in particolare della cessione del contratto preliminare trascritto) è stato in parte già affrontato dal CNN già in una prima risposta a quesito a firma di Giovanni Casu (1) nella quale l’Autore propendeva per la ammissibilità (e necessità) di pubblicizzare tutte quelle vicende che possono determinare una modifica soggettiva del contratto preliminare stesso ed in una seconda risposta a quesito piuttosto recente (2) nella quale viene confermato il precedente orientamento precisandosi che “purché trascritta, la cessione del preliminare conserva gli effetti prenotativi di cui all’art. 2645 bis cod. civ.”. Prima di approfondire siffatto argomento è necessario ben delimitare il campo della presente indagine escludendo quelle ipotesi di successione nel lato attivo del contratto preliminare per “mutamenti soggettivi” del promittente venditore: il riferimento è ai casi comunemente definiti come modificativi delle società ed in particolare alle fusioni e scissioni. Sul punto, si può affermare che la fusione e la scissione (ed a maggior ragione anche la trasformazione) non comportando una effettiva sostituzione del contraente ma solo una modifica dello stesso non dovrebbero essere assoggettate ad autonoma trascrizione anche se la prassi (soprattutto notarile) appare orientata parzialmente in senso contrario quanto meno per le ipotesi di fusioni e scissioni (pensiamo in particolar modo alla fusione (o scissione) con costituzione di nuova società) (3). Parimenti esclusa dal campo della presente indagine è l’ipotesi di successione nei contratti in caso di trasferimento di azienda secondo quanto previsto dall’art. 2558 c.c. in quanto trattasi di fenomeno che attua il trasferimento ope legis, come conseguenza del trasferimento di altro bene (azienda) prescindendo quindi dall’accordo delle parti. In questa ipotesi la successione del cessionario nei rapporti contrattuali non avviene per volontà delle parti ma per volontà del legislatore, anche senza che il cessionario sia a conoscenza dei suddetti contratti. Il legislatore pertanto disciplina l’effetto della cessione di azienda sotto il profilo del subingresso automatico nei contratti (aziendali) fondato sulla fattispecie regolata dal codice civile e non in un apposito negozio stipulato tra le parti (4). Fatte queste dovute precisazioni, e volendo adesso addentrarci nella questione specifica della trascrivibilità della cessione del contratto preliminare è fondamentale affinché il cd. effetto prenotativo della trascrizione del preliminare (5) possa trovare attuazione, che tra i soggetti che hanno stipulato il preliminare e i soggetti che stipulano il definitivo esista una perfetta corrispondenza, con la necessaria conseguenza che i relativi mutamenti soggettivi dovrebbero essere assoggettati alla pubblicità immobiliare (6), in quanto sarebbe indispensabile che i mutamenti stessi si saldino con il contratto originario, contribuendo a perpetuarne gli effetti (7). Ancora oggi si avverte tuttavia l’esigenza di tornare su questo argomento ed in particolare sulla ammissibilità e opponibilità della cessione del contratto preliminare trascritto sia per confermare la attuale validità di siffatta ricostruzione sia per trovarne eventualmente una più meditata giustificazione normativa, per meglio enuclearne i risvolti e magari provvedere ad una più ampia sistemazione organica della materia alla quale peraltro il legislatore non ha dedicato una particolare attenzione. Spesso (e se ne parlerà più approfonditamente in seguito) la trascrizione della cessione del contratto preliminare viene generalmente ammessa senza tuttavia un rilevante grado di approfondimento dei risvolti pratici connessi all’adozione di siffatto orientamento. Per poter procedere in tal senso è necessario preventivamente proporre una sia pur sintetica riflessione sulla trascrizione in genere (8) e sulla pubblicità del contratto preliminare in particolare (9) e valutare in che modo le stesse si possano combinare con l’istituto della cessione del contratto e delle vicende circolatorie in genere del contratto preliminare (10). 2. La trascrizione e i suoi profili evolutivi Con l’emanazione del codice del ’42 la sistemazione organica della trascrizione ha resistito per molti anni alle esigenze di una società sempre più evoluta senza che il legislatore abbia sentito la necessità di intervenire sulla stessa per modificarne gli equilibri: il successo di quest’istituto si deve senza dubbio alla qualità di quegli studiosi del diritto che in sede di codificazione riuscirono a infondergli coerenza, armonia ed efficienza temperando il principio del cd. consenso traslativo nell’interesse della circolazione della ricchezza immobiliare (11). Siffatta coerenza e sistematicità era stata già posta in evidenza sotto il vigore del codice del 1865 da Leonardo Coviello nel suo trattato dedicato all’istituto della trascrizione e successivamente confermate e meglio enucleate da Salvatore Pugliatti e Rosario Nicolò alla luce delle importanti modifiche apportate al suddetto istituto dal legislatore del ‘42. Tuttavia poco dopo i trent’anni dalla nascita del codice attualmente vigente, il Legislatore, adottando la riforma del diritto di famiglia, comincia ad apportare alcune modifiche alla trascrizione (pensiamo in particolare alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali viaggianti sul “doppio binario” della trascrizione nei pubblici RR.II. e della annotazione a margine dell’atto di matrimonio); l’effetto di siffatto intervento è tuttavia “devastante” se pensiamo al contenzioso che ne è scaturito in tema di prevalenza della pubblicità sull’atto di matrimonio rispetto alla trascrizione nei RR.II (12). Successivamente, nel 1997, ha visto la luce l’introduzione della trascrizione del contratto preliminare ed anche siffatta novità pur trovando vasti consensi (stante l’opportunità di tutelare una contrattazione (quella preliminare) sempre più importante nella prassi immobiliare) (13) non è rimasta esente da critiche sia per la decontestualizzazione dell’intervento normativo (contenuto in una legge finanziaria) (14) sia per gli inevitabili problemi di coordinamento con altre norme (pensiamo ai rapporti tra efficacia prenotativa, privilegio e ipoteche gravanti sugli immobili) (15). I successivi ulteriori interventi normativi sono apparsi ancora più destabilizzanti dell’equilibrio raggiunto dal legislatore sulla disciplina della trascrizione introducendo la trascrivibilità degli accordi di mediazione aventi ad oggetto usucapione (16), la trascrivibilità dei vincoli di destinazione (17) ed infine la trascrivibilità dei trasferimenti di “cubatura” (18). Senza voler entrare nel merito di siffatti interventi (che certamente esulano dal tema in oggetto) è necessario porsi un interrogativo: tutte queste nuove ipotesi di atti trascrivibili si sono ben inserite nell’”organigramma” della trascrizione? Oppure il legislatore accantonando un principio di armonia e coerenza del sistema della pubblicità immobiliare ha preferito piegarlo anche ad altre esigenze che si sono manifestate nel corso degli anni? Gli interrogativi che discendono da questi interventi “disarticolati” sono molteplici: l’impianto della trascrizione è tuttora organico? È opportuno ampliare l’ambito di operatività della trascrizione per aumentare la sicurezza del traffico giuridico e per regolamentare nuove forme di circolazione della ricchezza (19)? Gli autori che si sono occupati ex professo della materia hanno fornito risposte variegate se non addirittura antitetiche tra loro. Proprio dalle risposte alle suddette domande dovremmo partire per cercare di costruire eventualmente, anche da un punto di vista dogmatico, la trascrizione della cessione del contratto preliminare in particolare e la pubblicità delle cd. vicende circolatorie del contratto preliminare in generale. Secondo un primo orientamento ampiamente diffuso, la trascrizione è istituto di carattere eccezionale in quanto derogatorio del principio del cd. consenso traslativo e pertanto gli ampliamenti della sua operatività, se possono essere effettuati dal legislatore, per i privati devono essere attentamente valutati per evitare una pubblicità di eventi non rilevanti ai fini della circolazione immobiliare (20). Opposto a suddetto modo di pensare si trova chi ritiene invece che il principio del consenso traslativo non sia affatto un dogma insuperabile (21) e che le norme in tema di trascrizione non siano affatto eccezionali e pertanto si debba procedere con un’interpretazione, non solo estensiva, ma anche analogica delle stesse idonea a ricomprendere tutti gli atti che incidano sulla circolazione immobiliare e corrispondenti ai medesimi interessi tutelati dall’attuale normativa (22). In posizione intermedia si pone chi, pur non volendo accogliere l’idea della trascrizione come sistema “aperto” ovvero “chiuso”, ritiene tuttavia di poter adottare una linea interpretativa più equilibrata accettando l’idea di interpretazioni estensive (ma non necessariamente analogiche) nell’ambito del sottosistema della trascrizione (23). In riferimento al tema del presente lavoro anche chi (come F. Gazzoni) è molto restio ad ampliare le ipotesi di trascrivibilità ammette la pubblicità del contratto per persona da nominare (stante il chiaro dettato legislativo), della cessione del contratto e quella del contratto a favore di terzo pur preferendo non sottoporre a pubblicità quelle ulteriori modifiche dei suddetti contratti (come nel caso delle dichiarazioni di revoca della stipulazione a favore di terzo, della dichiarazione del terzo di volerne profittare) non espressamente previste dal nostro legislatore (24). Invece, coloro che accolgono teorie interpretative meno rigide (ovviamente) non vedono ostacoli insormontabili alla suddetta trascrivibilità spostando l’attenzione su altri aspetti collegati, quali in particolare: 1) la cedibilità del contratto preliminare avente già un principio di esecuzione ovvero addirittura già adempiuto totalmente ex uno latere; 2) le modalità attraverso le quali rendere nota la dichiarazione di nomina del contratto per persona da nominare ovvero ancora le modalità con le quali pubblicizzare le vicende del contratto a favore di terzi successivamente alla sua conclusione (revoca della stipulazione, dichiarazione del terzo di volerne profittare ecc.) (25). Proprio il tema della trascrivibilità della cessione del contratto preliminare dimostra quanto sia importante valutare la possibilità di utilizzare la trascrizione al di fuori dei casi espressamente previsti dal Legislatore in funzione di un ampliamento e di una maggiore tutela della circolazione dei beni e del traffico giuridico in generale e degli interessi privati in particolare (26) ad una agevole negoziabilità del diritto (27). Ma prima di giungere a siffatta conclusione è necessario procedere all’analisi degli ulteriori ipotetici elementi ostativi a siffatta trascrizione. Effettivamente, da un punto di vista storico, possiamo notare come all’indomani dell’emanazione del codice del ’42 la possibilità di trascrivere la cessione del contratto di vendita appariva quanto mai remota in quanto: 1) l’art. 1406 c.c. ammetteva la cessione dei contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite mentre nella vendita il trasferimento immediato della proprietà impedisce di ritenere che la stessa non sia stata parzialmente eseguita; 2) il principio della tassatività degli atti soggetti a trascrizione assurgeva al crisma di dogma incontrastato e inderogabile; anche ammettendo che la cessione del contratto potesse rientrare nell’art. 2645 c.c. non si riusciva a rinvenire quale potesse essere “taluno degli effetti” prodotti dalla cessione del contratto riconducibile alla previsione dell’art. 2643 c.c. 3) le cd. vendite obbligatorie non si ritenevano trascrivibili in quanto non comportanti un effetto traslativo immediato (28). Alla luce di siffatti postulati è ovvio desumere che la cessione del contratto (di vendita) per lo stesso legislatore del ‘42 non doveva essere ricompresa negli atti trascrivibili in quanto mancante di un proprio ambito di applicazione (29) Se decidiamo di adottare, invece, un’interpretazione “evolutiva” del sistema della trascrizione i primi elementi ostativi sopra richiamati potrebbero essere superati ma ne rimarrebbe ancora un altro sempre legato alla trascrizione: infatti mentre l’art. 2645 c.c. consente un ampliamento degli atti soggetti a trascrizione purchè producano (almeno) uno degli effetti di cui all’art. 2643 c.c. nell’art. 2645 bis c.c. il legislatore non ha introdotto una disposizione ad hoc che consenta di ampliare l’ambito di applicazione del suddetto effetto prenotativo; anzi l’art. 2645 bis c.c. ammette un’estensione del suddetto effetto solo nella fase di adempimento del contratto laddove prevede che le parti possano sfruttare la trascrizione del preliminare anche quando pongano in essere un atto (non necessariamente il contratto definitivo così come originariamente prefigurato) che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare. Per poter superare il problema e volendo tentare di raggiungere un primo risultato sul quale fondare il prosieguo dell’analisi del tema de quo sembra a questo punto doveroso accogliere la tesi autorevolmente avallata dalla dottrina sia notarile (più “evolutiva” di Petrelli ovvero più “equilibrata” di Baralis già sopra sia pur sinteticamente esposte) che accademica (30) nel senso di un’apertura del sistema legislativo della trascrizione verso un sempre più ampio ambito di applicazione mediante il superamento del principio di stretta legalità in materia di formalità pubblicitarie (31); un ipotetico “passo indietro” verso la non trascrivibilità della cessione del contratto come anche delle vicende latu sensu circolatorie del contratto per persona da nominare e del contratto a favore di terzo non si dimostrerebbe in linea con il processo evolutivo dell’istituto e con le esigenze di trasparenza e completezza della circolazione immobiliare anche nella fase della contrattazione preliminare (32). Se la sicurezza dei traffici può, infatti, considerarsi a ragion veduta il fondamento stesso dell’istituto della trascrizione (33), appare senz’altro opportuno utilizzare quest’ultimo strumento a tutela della certezza (non tanto statica ma soprattutto) dinamica del diritto (34) mediante il controllo della circolazione immobiliare e della conseguente tutela dei terzi attraverso una più ampia conoscibilità delle situazioni giuridiche rilevanti in subiecta materia (35) aumentando così considerevolmente la tutela dell’affidamento e della sicurezza dei traffici (36). Né si dovrebbe obiettare la inammissibilità di formalità pubblicitarie non espressamente previste dalla legge in quanto nell’ipotesi della trascrizione della cessione del contratto preliminare non si tratterebbe strictu sensu di una nuova trascrizione ma di una modifica latu sensu del contenuto della formalità precedente necessaria per adeguare la segnalazione già effettuata alla realtà giuridica secondo il cd. principio di verità (37). 3. La trascrivibilità dei contratti a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite Una volta raggiunta siffatta conclusione è quindi una volta accolta l’ammissibilità della trascrizione delle vicende circolatorie in genere del contratto preliminare, i dubbi non sono del tutto ancora fugati; infatti, alla luce di quanto sopra riassunto, se possiamo e dobbiamo ammettere la trascrivibilità della cessione del contratto preliminare qualora si configuri come contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite dobbiamo valutare anche ed in particolar modo l’ipotesi che alla stipula del suddetto contratto preliminare sia seguita la “parziale esecuzione da entrambe le parti o da una sola di esse” delle attribuzioni promesse (immaginiamo le ipotesi di consegna anticipata e/o pagamento parziale del prezzo) ovvero ancora la totale esecuzione ex uno latere (totale pagamento del prezzo). Siffatte ipotesi, peraltro, sono le più frequenti e non sembrerebbero riconducibili nel dettato normativo che invece circoscrive la cedibilità ai soli contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite. La questione, a dire il vero, appare di assorbente rilevanza pratica se teniamo conto che ad un contratto preliminare si accompagna nella pratica degli affari sempre una parziale anticipazione delle attribuzioni che dovrebbero invece derivare dal contratto definitivo; la tematica in oggetto si ricollega inevitabilmente anche alla più ampia problematica del cd. “preliminare ad effetti anticipati” che ha assunto innegabilmente un ruolo centrale nella contrattazione immobiliare (in quanto strumento che consente ai privati una particolare articolazione funzionale dei propri interessi riconoscendo ampia rilevanza alle esigenze legate ad un rapporto in evoluzione fino alla stipula del contratto definitivo) come testimoniato dal grande interesse della dottrina (38) e della giurisprudenza (39) nel cercare di enuclearne la natura giuridica e la relativa disciplina. Al fine di analizzare il tema de quo sarà necessario muoversi su due piani paralleli: da un lato sarà necessario stabilire se il cd. preliminare ad effetti anticipati configuri realmente un (unico) contratto parzialmente (o totalmente) eseguito quanto meno ex uno latere e dall’altro bisognerà valutare l’applicabilità della disciplina della cessione del contratto, così come regolata dal codice civile, anche alle ipotesi non espressamente previste. Orbene, partendo dal secondo problema (che appare senz’altro pregiudiziale rispetto al primo) possiamo rilevare che se nei primi decenni successivi alla codificazione del 1942 la dottrina (40) e la giurisprudenza (41) negavano, senza alcun dubbio, la cedibilità di contratti parzialmente eseguiti, tuttavia, nel corso degli anni, siffatto orientamento restrittivo è stato oggetto di ampia rivisitazione con l’accoglimento di soluzioni meno rigide sulla base di una lettura della norma che non esaurirebbe tutte le ipotesi di cessione di un contratto ma avrebbe regolato solo la fattispecie più comune senza che si possano ricavare preclusioni di carattere dogmatico per estendere siffatta disciplina anche al di fuori delle fattispecie espressamente indicate dal legislatore; in tal senso quindi si ammette una cessione (atipica) del contratto meritevole comunque di tutela laddove le prestazioni siano anche solo in parte eseguite ovvero totalmente eseguite ex uno latere (42) o addirittura qualora si tratti anche di contratto ad effetti reali già prodottisi (43). Ciò in quanto l’elemento che caratterizza la cessione del contratto dovrebbe ravvisarsi nell’avere essa come oggetto la trasmissione del complesso unitario di situazioni giuridiche – sia attive che passive – che derivano dalla stipula del contratto; e quindi non soltanto i diritti alla prestazione in sé ma anche i diritti e gli obblighi strumentali, le azioni, le aspettative derivanti dalla conclusione del contratto. Infatti, la posizione di ciascuna parte presenta aspetti di complessità tali da non consentire la riduzione della stessa a semplici crediti – debiti e ciò in quanto anche l’adempimento di una delle prestazioni lascia persistere obblighi la cui permanenza rende la sostituzione di un soggetto ad un altro non irrilevante per la tutela degli interessi del compratore (44). Tale condizione ricorre anche nel caso in cui una delle prestazioni sia stata adempiuta poiché tale evenienza non impedisce al cessionario di prendere nel contratto identica posizione giuridica del titolare cedente nei confronti del contraente ceduto (45). L’accoglimento di siffatto orientamento presuppone, a sua volta, la ricostruzione dogmatica del negozio di cessione del contratto oggetto di disputa dottrinale già sotto il vigore del codice del 1865 e continuata anche successivamente all’emanazione del codice del 1942. Ci riferiamo in particolare al contrasto tra i fautori della cd. teoria atomistica secondo cui la cessione del contratto sarebbe composta solo da cessione di crediti e accollo dei debiti (46) mentre rimarrebbero esclusi i cd. diritti potestativi (ad esercitare ad esempio l’azione di annullamento e di risoluzione del contratto) ed i fautori della teoria unitaria attualmente nettamente prevalente secondo cui la cessione del contratto, come peraltro espressamente indicato dal Legislatore, avrebbe ad oggetto la intera qualità di parte del contratto e quindi comprensiva anche dei predetti diritti potestativi. Se accogliamo quest’ultima tesi, la dottrina più moderna ritiene che anche se il contratto è parzialmente eseguito, è sempre possibile individuare ancora una “posizione contrattuale” che non può essere equiparata ad una semplice posizione creditoria o debitoria il cui trasferimento sarebbe disciplinato dagli istituti della cessione del credito e dell’accollo del debito (47). In tal senso, non si potrebbe escludere un potenziale interesse del contraente che ha già eseguito la propria prestazione a volersi liberare degli obblighi a sua carico ancora derivanti dal contratto e quindi della sua posizione contrattuale da intendersi non nel senso di semplice somma di crediti e debiti ma come vero e proprio organismus, ossia come posizione giuridica complessa e più ampia ma comunque unitaria (48). Si potrebbe pertanto affermare che la cessione del contratto preliminare è ammissibile fino a quando le prestazioni derivanti dal contratto non siano tutte totalmente eseguite: fino a qual momento la sostituzione nella posizione contrattuale potrebbe ritenersi ancora ammissibile fermo restando che il cessionario subentra anche negli effetti del contratto ceduto già prodottisi; conseguentemente in tal caso la cessione del contratto determina anche il trasferimento al cessionario dei diritti già acquistati dal cedente in virtù del contratto ceduto (49). 4. La trascrivibilità della cessione del contratto preliminare “ad effetti anticipati” Orbene, una volta ammessa la cedibilità dei contratti parzialmente eseguiti ovvero eseguiti ex uno latere siamo ormai arrivati al punto nodale del tema che ci siamo posti di analizzare, ovvero la riconducibilità del preliminare cd. ad effetti anticipati nell’ambito del contratto preliminare “parzialmente eseguito”. La risposta a siffatta domanda non è affatto agevole stante il variegato spettro di opinioni in dottrina ed il susseguirsi di decisioni giurisprudenziali non sempre univoche. Non è certo questa la sede per ripercorrere il lunghissimo e tormentato iter dottrinale relativo al contratto preliminare e ai suoi rapporti con il contratto definitivo passando per quella figura che potremmo definire impropriamente intermedia del preliminare cd. ad effetti anticipati ma la ricostruzione della fattispecie che sarà preferibile accogliere inevitabilmente condizionerà anche l’ammissibilità stessa della relativa cessione. In primo luogo, appare opportuno partire da un cd. punto fermo (almeno da considerarsi tale per i giudici), fissato dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo la quale <<Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori…>>. In motivazione si legge peraltro che si tratterebbe << di contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, secondo un’autorevole opinione dottrinaria meritevole d’esser condivisa, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell’utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito.>> (50) Quanto autorevolmente affermato dalla Suprema Corte lascia tuttavia perplessi per una serie di ragioni: in primo luogo, è difficile immaginare che i contraenti intendano porre in essere una fattispecie così complessa composta da ben tre negozi collegati tra loro (preliminare, comodato e mutuo gratuito); d’altronde se oltre il preliminare può essere apparentemente facile rinvenire nella pratica alcuni elementi di siffatti contratti (ed in particolare la consegna anticipata per il comodato e la anticipazione delle somme nel mutuo) manca completamente nello schema della contrattazione preliminare qualunque gratuità (essenziale per il comodato) e qualunque causa di finanziamento (connaturale al mutuo). Ma vi è di più: qualora al momento della stipula del preliminare l’obbligo di consegna entro un determinato termine e l’obbligo di pagare in tutto o in parte il prezzo non siano immediatamente attuali ma siano rimandati a date che dovranno scadere medio tempore come qualificare siffatti obblighi: a loro volta preliminari di comodato e di mutuo? Questa frammentazione della fattispecie in più contratti sia pur collegati tra loro appare pertanto, se non impossibile da un punto di vista giuridico, quanto meno sensibilmente distante dagli scopi perseguiti dai contraenti; non è dato rinvenire infatti in un contratto preliminare che contiene in sé l’anticipazione delle attribuzioni che dovrebbero invece causalmente derivare dal contratto definitivo alcuna delle caratteristiche del comodato e del mutuo; in primo luogo, mancherebbe nel contratto preliminare l’obbligo di restituire la cosa concessa in comodato ed in particolare apparirebbe di dubbia applicabilità ad esempio la disciplina di cui all’art. 1809 c.c. che espressamente stabilisce l’obbligo di restituzione anche in caso di urgente e preveduto bisogno del comodante che si giustifica sulla base della essenziale gratuità del contratto di comodato ma che mal si concilia con la corrispettività insita nel contratto preliminare; identico discorso potrebbe essere condotto per quanto disposto dagli artt. 1810 e 1811 c.c. dove il legislatore ammette la riconsegna immediata del bene oggetto di comodato senza consentire al comodatario di opporsi. Discorso analogo potrebbe essere compiuto relativamente al contratto di mutuo ed all’obbligo di restituzione della somma concessa obbligo che rientra nelle obbligazioni principali del mutuatario e di cui non vi è traccia nel contratto preliminare; a nulla varrebbe obiettare l’ammissibilità di una promessa di mutuo (vedi art. 1822 c.c.) in quanto anche se si può astrattamente ammettere un mutuo consensuale e non reale non si vede dove rinvenire l’assunzione dell’obbligo di restituzione della somma ipoteticamente mutuata; a nulla varrebbe obiettare ulteriormente che la mancata stipula del contratto definitivo possa qualificarsi come condizione risolutiva del mutuo e quindi giustificare e legittimare l’obbligo di restituzione della somma stessa; non vi è chi non veda infatti che altro è l’obbligo di restituzione della somma presa a mutuo che si ribadisce essere una (se non l’unica) l’obbligazione principale essenziale a carico del mutuatario ed altro è immaginare un obbligo di restituzione che nel preliminare ad effetti anticipati non sarebbe essenziale e connaturale alla fattispecie ma sarebbe esclusivamente condizionato all’inadempimento di un altro contratto (il preliminare vero e proprio). Da ultimo non bisognerebbe trascurare i potenziali rischi di elusione del divieto del patto commissorio che siffatta ricostruzione giurisprudenziale potrebbe determinare in quanto il contratto preliminare potrebbe dissimulare un mutuo con patto commissorio qualora la promessa di vendita garantisca la restituzione della somma mutuata dal promissario acquirente (51). Peraltro siffatto orientamento della Cassazione a Sezioni Unite non è affatto seguito dalla dottrina prevalente; a quanto consta solo qualche Autore, sia pur autorevole, aderisce (apparentemente) a siffatto orientamento (52) in quanto <<se di anticipazione può parlarsi è solo in termini economici e non già giuridici, essendo evidente che, in assenza del titolo traslativo, costituito dal contratto definitivo, le attribuzioni poste in essere dai promittenti sono provvisorie e quindi giustificabili in termini obbligatori, nel senso che essi si impegnano per un verso a non ripetere la somma e per altro verso a non pretendere la restituzione della cosa, in entrambi i casi fino a quando e se il definitivo sarà concluso. A quel momento, infatti, la somma dovrebbe essere restituita, ma opera la compensazione con il credito da prezzo, mentre per la cosa opera la traditio brevi manu, nel senso che la consegna, esecutiva della vendita, si intende già avvenuta, con modificazione dell'originario titolo, che non può che essere obbligatorio. In sostanza è come se (il corsivo è nostro) i promittenti ponessero in essere, da un lato, un mutuo gratuito e, dall'altro, un comodato, al fine di permettere, alla controparte, di disporre di una somma e di lucrare gli interessi o di godere gratuitamente della cosa, salvo, in entrambi i casi, restituzione, in caso di mancata esecuzione del preliminare.>>. Orbene, se seguiamo siffatto ragionamento le perplessità sulla ricostruzione giuridica aumentano anziché diminuire in quanto <<è dubbio che possa parlarsi giuridicamente di contratti collegati; da un punto di vista economico è come se i promittenti ponessero in essere un comodato ed un mutuo, ma la vicenda, sul piano giuridico, sembra più svilupparsi sul piano obbligatorio quale rafforzamento della promessa unilaterale (53) >>. Anche la suddetta autorevole dottrina pertanto riscontra una certa difficoltà ad inquadrare giuridicamente il fenomeno e pertanto ricorre ad un paragone (… è come se si fosse stipulato un comodato ed un mutuo…) di carattere economico ma non sembra riuscire a coglierne la natura strettamente giuridica. Ad avviso di scrive, invece, sembra che la strada da percorrere debba partire dalla riforma che ha introdotto la trascrizione del contratto preliminare (54). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al D.L. 669/1996 il contratto preliminare non deve considerarsi in modo autonomo ma come segmento di un procedimento che nasce con il suddetto preliminare ma che è destinato a svilupparsi per effetto della procedura di cui all’art. 2932 c.c. in un negozio ad effetti reali. È tenendo conto dell’intera vicenda che si individua, nel preliminare, un contratto sostanzialmente prodromico di una vicenda negoziale intesa al raggiungimento di effetti reali. Se si può senz’altro convenire sulla necessità di non prendere per “oro colato” quanto indicato nella suddetta Relazione (55), sembra tuttavia che siffatta considerazione colga pienamente non solo gli aspetti sostanziali dell’operazione ma anche quelli più propriamente giuridici in quanto il contratto preliminare non può essere configurato semplicemente come fonte della mera obbligazione di stipulare il contratto definitivo, in quanto attraverso l’esecuzione anticipata delle prestazioni si delinea come strumento finalizzato ad attuare nel tempo lo svolgimento del rapporto contrattuale (56). Il preliminare, infatti, ormai assurge a prima fase della contrattazione immobiliare cui possono seguire generalmente alcune programmate anticipazioni (consegna del bene e pagamento del prezzo) del contratto definitivo. Queste anticipazioni trovano il loro fondamento in primo luogo economico ma anche giuridico prima ancora che nel contratto definitivo già nel contratto preliminare senza il quale medio tempore sarebbero prive di giustificazione (anche causale). Orbene, un’attribuzione patrimoniale (anticipazione del prezzo) se non è sorretta sin dall’inizio da una giustificazione causale non potrebbe mantenere la sua stabilità fino alla stipula del contratto definitivo. Sia se si vogliano considerare come direttamente nascenti dal contratto preliminare sia se si vogliano considerare autonomi atti attributivi funzionalmente collegati al contratto preliminare la sola giustificazione causale deve essere ricondotta medio tempore al contratto preliminare stesso già stipulato, senza il quale le predette attribuzioni sarebbero inevitabilmente caducabili in qualunque momento. Un ulteriore spunto in tal senso si potrebbe rinvenire nella disciplina del privilegio nascente in caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto (57); poiché la dottrina ritiene che il fondamento di detto privilegio non solo debba essere ricondotto alla “causa” dello stesso ma anche alla trascrizione del contratto preliminare, è difficile immaginare un privilegio che sia legato alla trascrizione del contratto preliminare e non sia legato al contratto in quanto tale; causa del privilegio, trascrizione del contratto preliminare e mancata esecuzione dello stesso appaiono tutti coelementi di un’unica fattispecie complessa il cui completamento determina il costituirsi del privilegio stesso; ed allora è possibile ritenere che il suddetto privilegio non trovi il proprio fondamento nel contratto preliminare? Il privilegio è senz’altro riconosciuto solo se si riesce a provare che le somme versate al promittente venditore siano riconducibili al contratto preliminare già stipulato; possiamo allora mai immaginare che il legislatore abbia voluto riconoscere un privilegio non fondato sul contratto preliminare (già stipulato) ma su attribuzioni patrimoniali in conto di un futuro contratto definitivo che nella specie non vedrà mai la luce? Se l’acconto del prezzo non trovasse la propria giustificazione nel contratto preliminare ma solo nel contratto definitivo come potremmo però ritenere che il privilegio nasca dall’inadempimento del contratto preliminare precedentemente trascritto? D’altronde il privilegio non è certo riconosciuto anche in caso di inadempimento del contratto di vendita che possa determinare la perdita totale o parziale dell’immobile acquistato. Pertanto a seguito dell’introduzione della disciplina trascrizione del contratto preliminare sembra di poter affermare che il Legislatore “indirettamente” abbia inciso profondamente anche nei rapporti tra preliminare e definitivo (58) in quanto l’anticipazione degli effetti del contratto definitivo riconducibili già al contratto preliminare (59) non solo è disciplinata ma è anche tutelata con il riconoscimento di un privilegio davvero unico nel suo genere. A questo punto della nostra indagine e riprendendo uno spunto già sopra indicato è possibile ricostruire dogmaticamente il contratto preliminare ad effetti anticipati o quale contratto atipico che fonde in sé il contratto preliminare ed alcune obbligazioni tipiche del contratto definitivo (60) ovvero quale negozio di configurazione (61). Sia che si accolga l’una o l’altra delle predette opinioni sopra esposte (ma anche accogliendo le tesi che ricostruiscono il preliminare ad effetti anticipati quale collegamento di più contratti) l’unico schema di riferimento per la trasferibilità del “contratto preliminare ad effetti anticipati” sarebbe comunque quello della cessione del contratto (62) . 5. La “facoltatività” della pubblicità e le relative modalità attuative Dopo aver ammesso la piena utilizzabilità dello schema della cessione del contratto per la circolazione del contratto preliminare trascritto (anche eventualmente parzialmente eseguito) è necessario valutare se l’opponibilità della cessione del contratto presupponga necessariamente la sua pubblicità nei RR.II. ovvero se l’eventuale formalità rappresenti solo un’ipotesi di pubblicità notizia. In secondo luogo sarà opportuno fermare la nostra attenzione sulla modalità di attuazione della relativa pubblicità ed in particolare verificare se sia necessario procedere con una trascrizione ovvero con un annotamento. Abbiamo già precedentemente accennato che la cessione del contratto, pur producendo solo effetti ex nunc, determina la successione del cessionario (non solo nei diritti e negli obblighi, ma) nell’intero organismus (‘posizione contrattuale’) del cedente consentendo quindi anche il subingresso nella acquisita opponibilità dell’effetto prenotativo fin dalla data di trascrizione dell’originario preliminare, così prevalendo nei confronti degli eventuali aventi causa dal promittente venditore che avessero eseguito la pubblicità del loro acquisto dopo la trascrizione del preliminare. Il punto sul quale dobbiamo soffermare maggiormente la nostra attenzione riguarda, invece, l’incidenza della eventuale trascrizione della cessione del contratto nell’ambito del suddetto effetto prenotativo. In altri termini, qualora non si proceda alla trascrizione della cessione del contratto preliminare si conserva comunque il suddetto effetto prenotativo? (63). Secondo la dottrina prevalente, proprio il principio della continuità delle trascrizioni dovrebbe giustificare la trascrizione delle cessioni del contratto al fine di potersi avvalere della originaria prenotatività della trascrizione del preliminare originario (64). In tal caso la trascrizione della cessione del preliminare sarà strumentale altresì alla risoluzione del conflitto tra più cessionari nell’ottica di una autosufficienza del procedimento pubblicitario che dovrebbe garantire un sistema tendenzialmente compiuto, efficiente e tendenzialmente perfetto (65). A nulla varrebbe obiettare che l’art. 2644 c.c. non troverebbe applicazione anche in ragione della collocazione della disposizione sulla trascrizione del preliminare “dopo l’art. 2645 c.c.” (66) in quanto apparirebbero incongrui gli esiti di siffatto ragionamento che affiderebbe alla disciplina sostanziale tra cessione del contratto e del credito il criterio di risoluzione del conflitto tra cessionari; solo la trascrizione ormai sembrerebbe in grado di evitare la prevalenza di atti occulti e/o non conoscibili da terzi (67) con conseguente maggiore trasparenza e conoscibilità delle situazioni di titolarità dei diritti e più spedita circolazione immobiliare (68). Per la verità, chi contesta nell’individuazione della trascrizione il criterio della soluzione del conflitto tra più cessionari evoca la comune matrice delle disposizioni di cui all’art. 1407 c.c. e 1265 c.c., nelle quali l’accettazione del ceduto (contraente o debitore) ovvero la notificazione sono i criteri eletti dal legislatore per la soluzione del conflitto in parola (69). Non volendo affatto sminuire la disciplina normativa, è pur vero che dette norme sono state dettate non certo immaginando che la cessione del contratto potesse essere utilizzata nell’ambito dei contratti ad effetti reali e del contratto preliminare trascritto e quindi non possiamo escludere a priori che questi conflitti, incidendo sulla circolazione dei beni immobili possano essere risolti affidando alla trascrizione ed alla priorità dell’esecuzione della stessa gli eventuali conflitti. Siffatto percorso argomentativo, pur affascinante e ampiamente argomentato, non sembra convincere del tutto in quanto innestare nell’ambito dell’efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare un sistema a carattere dichiarativo (conflitto tra più aventi causa dal medesimo cedente) appare quanto meno singolare. In altri termini appare di difficile ricostruzione e inquadramento sistematico che all’interno della trascrizione del contratto preliminare (laddove il legislatore ha optato per un effetto prenotativo) si innesti una trascrizione (quella della cessione del contratto) con efficacia dichiarativa di cui all’art. 2644 c.c. in grado di dirimere i conflitti tra più aventi causa. Se infatti appare senz’altro utile ed opportuna la trascrizione della cessione del contratto preliminare sotto forma di pubblicità notizia appare invece molto più arduo ritenere che la stessa possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 2644 c.c. che a sua volta risulta chiuso nella morsa degli art. 2643 e 2645 c.c. i quali evidentemente non legittimano la trascrizione della cessione del contratto preliminare. Probabilmente il ragionamento posto a fondamento della contraria opinione risulta in qualche modo a priori influenzato e condizionato dalla normativa in tema di contratto per persona da nominare laddove è espressamente prevista l’obbligatorietà della trascrizione della relativa dichiarazione di nomina (70). La suddetta obbligatorietà tuttavia non può essere automaticamente applicata anche al contratto preliminare trascritto (per persona da nominare) ed a maggior ragione applicata analogicamente anche alla cessione del contratto preliminare trascritto. Siffatto ragionamento, che sembra a prima vista sorprendente e contrario apparentemente allo stesso dettato normativo, in realtà tenta di tenere in debito conto il susseguirsi delle norme nel tempo e l’esigenza di verificare, con una certa attenzione, l’applicabilità di norme precedenti a fattispecie legislativamente più recenti e con diverse funzioni. Infatti, il legislatore del ’42, quando ha introdotto la obbligatoria trascrizione della dichiarazione di nomina, ha valutato che la contrattazione per persona da nominare ben si attagliava ai contratti di cui all’art. 2643 c.c. e quindi ben si giustificava l’obbligo di trascrivere e pubblicizzare un fenomeno di sostituzione soggettiva così rilevante nell’ambito dei comuni contratti traslativi. Orbene, siamo proprio sicuri, ragionando in termini strettamente giuridici, che le medesime esigenze che hanno portato il legislatore a richiedere la trascrizione della dichiarazione di nomina valgano anche nell’ambito del contratto preliminare che senza dubbio non risponde della ratio sottesa agli artt. 2643 – 2645 c.c.? Invero, l’art. 1403 c.c. potrebbe legittimare la trascrizione della dichiarazione di nomina anche nell’ambito del contratto preliminare per persona da nominare ma non può certo renderla obbligatoria facendone addirittura conseguire anche un effetto dichiarativo che già non dovrebbe competerle qualora la contrattazione per persona da nominare venga utilizzata in uno degli atti (compatibili con essa e) indicati nell’art. 2643 c.c. Pertanto se la obbligatorietà della trascrizione della dichiarazione di nomina ben si giustifica nell’ambito dei comuni contratti traslativi mal si concilia invece con la trascrizione del contratto preliminare laddove avrebbe come più limitato scopo solo quello di pubblicizzare la sostituzione della parte promissaria acquirente senza tuttavia incidere in alcun modo sulla stessa efficacia prenotativa. Le medesime argomentazione posso essere addotte per escludere la obbligatorietà della trascrizione della cessione del contratto ferma restandone l’opportunità ai più limitati fini di pubblicità notizia ma senza che la stessa possa essere utilizzata per dirimere ipotetici conflitti tra più cessionari da uno stesso cedente. Pertanto, prima di mutuare eventualmente dalla trascrizione del contratto per persona da nominare principi da applicare analogicamente o estensivamente alla cessione del contratto preliminare, sarebbe opportuno verificare se fosse possibile, piuttosto che applicare estensivamente (o analogicamente) la disciplina di cui all’art. 2644 c.c., rinvenire nell’ambito della trascrizione una diversa regola sistematicamente più vicina alla efficacia di cui all’art. 2645 bis c.c. dalla quale poter trarre un principio applicabile anche alla trascrizione della cessione del contratto preliminare. Il riferimento è senza dubbio all’efficacia prenotativa della trascrizione delle domande giudiziali (71) ed alla omogeneità degli effetti che la loro segnalazione produce rispetto alla trascrizione del contratto preliminare (72) e delle sue vicende circolatorie (73) senza che ciò debba significare trasporre necessariamente la logica del processo e del procedimento giurisdizionale all’interno dei rapporti contrattuali (74). Pur non volendoci addentrare in un campo (quello del diritto processuale civile) forse ancora più ostico e complesso di quello nel quale si muove il presente studio possiamo già rilevare come in caso di eventuale subingresso di un terzo nel rapporto controverso non è necessario curare una nuova trascrizione della originaria domanda giudiziale sia nel caso di subingresso nella posizione del convenuto (75) sia nel caso di subingresso nella posizione dell’attore (76). Peraltro, la successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (77) . È questo un fenomeno che non sembra allontanarsi molto da quello derivante dal subingresso del cessionario al cedente nell’ambito della cessione del contratto. Alla luce di quanto sopra specificato possiamo concludere affermando che la pubblicità delle vicende circolatorie del contratto preliminare trascritto non sembrano necessarie ai fini della conservazione dell’effetto prenotativo; ciò non significa ovviamente escludere l’opportunità di dare pubblicità ad un evento comunque rilevante nell’ambito dei traffici giuridici quanto piuttosto promuoverne l’utilizzo pur sapendo tuttavia che la medesima pubblicità non può essere piegata a finalità diverse da quelle previste originariamente dal legislatore e quindi non è possibile traslare il principio di cui all’art. 2644 c.c. al di fuori degli ambiti operativi prefissati dallo stesso Legislatore (78). La pubblicità della trascrizione della cessione del contratto preliminare appare quindi un utile strumento che il notaio potrà utilizzare per “rafforzare” la posizione del cessionario riducendo (ma non potendo eliminare del tutto) così i rischi di eventuali atti “occulti” potenzialmente pregiudizievoli garantendo immediatamente le parti qualora la tesi dell’efficacia dichiarativa della trascrizione della cessione del contratto (innestatasi sull’efficacia prenotativa della trascrizione del contratto preliminare) dovesse essere accolta e seguita anche dalla giurisprudenza. Infine, per quanto attiene al tipo di formalità da presentare ai RR.II. è dubbio se la cessione del contratto preliminare debba essere pubblicizzata a mezzo nuova trascrizione ovvero annotazione (79). Nel primo senso sembrerebbe deporre in primo luogo la tipicità degli eventi soggetti ad annotazione non potendo rinvenire nel nostro codice civile una norma analoga all’art. 2843 c.c. in tema di vicende dell’ipoteca (80). Inoltre militerebbe nello stesso senso anche la espressa richiesta della trascrizione della dichiarazione di nomina nell’ambito del contratto per persona da nominare. Anche in quel caso la vicenda “latu sensu” circolatoria del contratto è affidata dal Legislatore ad una trascrizione e non si vedono ragioni sostanziali per escludere l’applicabilità in via analogica di siffatta forma di pubblicità anche alla cessione del contratto preliminare. È pur vero, come sopra affermato, che la trascrizione del contratto per persona da nominare nell’ambito dei comuni contratti traslativi non impone anche la obbligatorietà della trascrizione della dichiarazione di nomina nell’ambito della stipula di un contratto preliminare per persona da nominare ovvero nell’ambito della cessione del contratto, ma è naturale, qualora si ritenga di dover procedere comunque alla esecuzione di una forma di pubblicità, riferirsi a quella di cui all’art. 1403 c.c. in quanto comportante comunque la sostituzione latu sensu di un soggetto ad un altro nell’ambito di un contratto. Il punto tuttavia non è pacifico. Secondo autorevole dottrina (81), infatti, sarebbe necessario svalutare il dettato normativo, secondo cui la dichiarazione di nomina deve essere resa pubblica «agli stessi effetti» in quanto i tipici effetti di cui all'art. 2644 non sembrano concepibili in relazione alla fattispecie di cui all’art. 1401 ss., giacché l'electus non è avente causa dello stipulante: secondo questa ricostruzione quindi l'electio sarebbe soggetta a semplice annotazione (od al più una trascrizione assimilabile ad un'annotazione, ma certamente non una trascrizione tout court) ai soli fini della continuità (e non di inopponibilità). Non volendo soffermarci oltre sulla disputa tra trascrizione e annotazione della dichiarazione di nomina, sembra preferibile comunque applicare la norma in conformità al dato letterale di cui all’art. 1403 c.c., confermando la tesi che ritiene di applicare alla pubblicità dell'electio, un regime analogo a quello applicabile ad ogni altra vicenda negoziale (82). Eventuali annotazioni, invece, potrebbero riguardare altri aspetti del contratto preliminare che ne completano e ne integrano il contenuto quali ad esempio una quietanza di pagamento in caso di acconti versati medio tempore quantunque gli stessi non sia stati necessariamente e preventivamente concordati nel contratto preliminare stesso (83). Per quanto riguarda infine le modalità attuative con cui pubblicizzare l’avvenuta cessione del contratto preliminare, qualora quest’ultima venisse ritenuta opportuna, sembra preferibile ritenere che debba essere effettuata contro il cedente (originario promissario acquirente) ed a favore del cessionario (nuovo promissario acquirente) (84) per consentire a quest’ultimo di beneficiare della originaria trascrizione al fine di garantire il collegamento fra il contratto preliminare originario trascritto e la successiva cessione (85). La tesi contraria (86) secondo cui la trascrizione andrebbe curata invece non contro il cedente, ma contro il contraente ceduto (originario promittente alienante) ed a favore del cessionario non appare convincente in quanto la stessa sarebbe giustificata solo sulla affermazione secondo cui “immaginare un’esigenza o una possibilità di <<continuità>> della trascrizione del preliminare non è né necessario né utile rispetto alla specifica efficacia (prenotativa) di quest’ultima” (87). A dire il vero la pubblicità contro il cedente ed a favore del cessionario (piuttosto che quella contro il ceduto ed a favore del cessionario) sembra privilegiare e meglio evidenziare il rapporto “trilaterale” e le interrelazioni tra i soggetti partecipanti consentendo quindi una più chiara forma di pubblicità dell’intera vicenda circolatoria. A favore della tesi della trascrizione contro l’originario promittente venditore (ora contraente ceduto) è stato sostenuto che poiché nella cessione del contratto preliminare si configura una “surroga” del terzo cessionario nella posizione e nel grado del promissario - acquirente, la trascrizione dovrebbe essere effettuata contro il contraente ceduto in quanto non sarebbe ammissibile la formalità contro un soggetto (il cedente alias l’originario promissario acquirente) non proprietario (88). Siffatto argomento non appare però risolutivo in quanto se è vero che a favore del (primo) promissario acquirente, ora cedente, non vi è stato ancora l’acquisto di un diritto reale e quindi non si tratta ancora di un “proprietario” è pur vero che in suo favore si è già verificato l’acquisto di un diritto (di credito) tutelato espressamente dal legislatore mediante una trascrizione quantunque con efficacia prenotativa. Mariano Sannino ______________ 1) Risposta a quesito n. 213/2006/C. 2) Riposta a quesito n. 781/2013/C. 3) Sul punto si è già espresso il CNN con la risposta a quesito n. 176 2011 I Fusione e continuità delle trascrizioni a firma di A. RUOTOLO e D. BOGGIALI; concorda sul punto relativamente alla (non necessità della trascrizione della) stessa scissione anche la dottrina notarile: cfr. F. MAGLIULO, La scissione di società, Milano, p. 38 ss. 4) Cfr. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, vol. III, L’azienda, Padova, 2010 p. 469 ss. 5) Sul tema in generale della trascrizione del contratto preliminare e del relativo effetto prenotativo cfr. sin da ora G. CASU, La trascrizione del contratto preliminare, Studio n. 1702, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 luglio 1997; G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, p. 529 ss..; G. CIAN, Alcune questioni in tema di trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, p. 377 ss.; A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare e trasferimento della proprietà, Torino, 1998, p. 47 ss.; L. BARBIERA, Contratto immobiliare con effetti traslativi o costitutivi e contratto definitivo dopo la Novella del 1997, in Rass. dir. civ., 1998, p. 1 ss.; C. CACCAVALE – A. RUOTOLO, Trascrizione del preliminare e ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso al promissario acquirente per l'acquisto dell'immobile, Studio n. 2695 approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 13 dicembre 2000, G. IANNELLO, L’efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare, in Notariato, 1997, p. 372 ss., P. PICCOLI, Natura ed effetti della trascrivibilità del preliminare, in Notariato, 1997, p. 380 ss.; E. CAMILLERI, Dal preliminare ai preliminari: la frammentazione dell’istituto e la disciplina della trascrizione, in Contr. impr., 1999, p. 98 ss.; V. DE DONATO, La trascrizione del contratto preliminare: particolari fattispecie di interesse notarile, in Riv. not., 1998, p. 413 ss.; A. DI MAJO, La trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, in Corr. giur., 1997 p. 512 ss.; A. GUARNERI, Il contratto preliminare e la legge n. 30 del 1997, in La nuova giur. civ. comm,, III, p. 119 ss.; M. MUSTO - G. RECCIA, Funzione ed efficacia della trascrizione del contratto preliminare, in Riv. not., 1998, p. 379 ss.; L. NIVARRA, La trascrizione del contratto preliminare, in Vit. Not., 1998, p. 1369 ss.; prima dell’introduzione della riforma cfr. C.M. BIANCA, Notazioni per una disciplina particolare in tema di vendita di case, in Giur. It., 1974, IV, c. 15 ss.; L. MENGONI, La pubblicità immobiliare, in Jus, 1986, p. 3 ss.; C. LICINI, Trascrizione della promessa di vendita immobiliare, in Riv. not., 1993, p. 1195 ss.; G. SICCHIERO, Il contratto preliminare, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, Vol. III, Gli effetti a cura di M. Costanza, Milano, 2006, p. 525 ss. 6) La pubblicità dovrebbe avvenire con apposita trascrizione (non basterebbe infatti la semplice annotazione, il cui scopo è di completare le formalità, non di iscriverle ex novo) ma sul punto si tornerà più avanti nel testo. In senso contrario si esprime S. DELLE MONACHE, Le nuove disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari, in Le nuove leggi civ. comm., 1998, p. 22 il quale ritiene che la cessione del contratto non possa essere pubblicizzata in assenza di un’espressa previsione in tal senso. 7) Sul tema in generale cfr. già G. GORLA, Problemi della cedibilità dell’offerta contrattuale (di scambio), dell’opzione e del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1963, 1 ss.; più di recente M. BERNARDINI, Il preliminare di vendita immobiliare e la sua «circolazione», in Contr. impr., 1991, 687 ss., (ora, anche, con il titolo La circolazione del contratto preliminare, in Contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, diretto da F. Galgano, I, Torino, 1995, p. 131 ss.); G. BOZZI, I contratti preparatori, in I contratti di vendita, a cura di D. Valentino, in Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2007, I, p. 227 ss.; 8) Il tema della trascrizione è stato affrontato senza dubbio da alcuni dei migliori giuristi italiani; sotto il codice del 1865 possiamo senz’altro far riferimento all’opera di L. COVIELLO, Della trascrizione, ristampa anastatica, Napoli 2012, considerata, a ragione, una delle opere più complete e organiche sull’argomento de quo; successivamente all’emanazione del codice del ’42, è d’obbligo citare le opere monografiche di S. PUGLIATTI, La trascrizione, Vol. I – tomo 1, La pubblicità in generale in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da A. Cucu e F. Messineo, continuato da L. MENGONI, Milano, 1957 e Id. La trascrizione L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da A. Cucu e F. Messineo, continuato da L. MENGONI, XIV, t. 2, Milano 1989 e di R. NICOLÒ, La trascrizione, Milano, 1973; più di recente cfr. il Trattato della trascrizione a cura di E. GABRIELLI e F. GAZZONI, Torino, 2014 nel quale è confluita l’opera di F. Gazzoni sulla trascrizione apparsa già ne Il Cod. civ. Comm. a cura di P. Schlesinger; tuttavia nel citare quest’ultimo Autore si farà riferimento d’ora in avanti al suddetto Trattato in quanto è l’ultima opera in ordine di tempo che per espressa ammissione dell’Autore altro non è che una rivisitazione ed ampliamento della prima opera. Ancora di recente sono apparse l’opera monografica del compianto G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, in Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2012, e la terza edizione di R. TRIOLA, Della Tutela dei diritti, La trascrizione, in Tratt. di dir. priv. diretto da M. Bessone, Vol. IX, III edizione, Torino, 2012. 9) Il tema ovviamente ha sùbito accesso un vivace dibattito dottrinale; sin da ora si possono segnalare l’opera di A. LUMINOSO – G. PALERMO, La trascrizione del contratto preliminare, Regole e dogmi, Padova, 1998 e AA.VV. La trascrizione del contratto preliminare, a cura di A.A. CARRABBA, Napoli 1998. 10) Le vicende circolatorie del contratto preliminare sono state oggetto di recenti approfondimenti: AA.VV. La “circolazione” del contratto preliminare di alienazione di immobili, Atti del Convegno di Stresa del 27 settembre 2008, in Quaderni della Fondazione del Notariato, Milano 2009; AA.VV., Circolazione del contratto preliminare, Profili ricostruttivi e strumenti operativi, a cura di F. ALCARO, Milano, 2011; all’interno del suddetto testo in particolare per quanto qui interessa cfr. i contributi di R. FRANCO, La circolazione del preliminare e il fenomeno della “sostituzione soggettiva”, pp. 9 ss. e Id., La cessione del contratto preliminare, p. 107 ss. 11) Cfr. sul tema C. CAMARDI, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale. I diversi modelli, in Contr. impr., 1998, p. 572 ss.; F. DELFINI, Itinerari del contratto preliminare e derogabilità dell’art. 1376 c.c., in Scritti in memoria di G. Cattaneo, I, Milano, 2002, p. 437; più di recente cfr. l’ampia disamina di E. FERRANTE, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, passim. 12) Sul tema è dovuta intervenire Cass. Sez. Un., 13 ottobre 2009, n. 21658 in Corr. giur., 2010, p. 1612 con nota di G. RIDELLA, Il regime pubblicitario della “convenzione” del fondo patrimoniale, p. 1615 ss. per statuire che <<la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia, non sopperendo al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti e restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo>>. 13) Cfr. G. MARICONDA, Fattispecie trascrivibili e aspetti transitori, in Notariato, 1997, p. 366 il quale rileva la indispensabilità di tale riforma e la sua decisività per la civiltà giuridica pur evidenziando alcune pecche nell’ambito del procedimento che ha portata alla sua introduzione; in tal senso anche M.G. SALVADORI – G. SCALITI, La memorfosi del contratto preliminare: riflessioni e spunti suggeriti dalla nuova disciplina sulla trascrizione, in Contr. impr., 1997, p. 672 ss. i quali parlano di <<stesura affrettata, effettuata da compilatori distratti dalla cura degli interessi dell’erario e poco attenti alla formulazione dei precetti e che pertanto peccano di incompletezza ovvero difettano di coordinamento>> ma allo stesso tempo elogiano l’introduzione di significative novità nelle contrattazioni immobiliari. 14) Cfr. U. BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, in Riv. not., 1999, pp. 241 ss. il quale si esprime in termini di abuso dello strumento della decretazione di urgenza pur riconoscendo i meriti della riforma. 15) Sul punto si è dovuta esprimere anche Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2009, n. 21045, con commento di M. PISELLI, La risoluzione di un preliminare trascritto non deve penalizzare gli istituti di credito, in Guida dir., 2009, 44, p. 32 ss., con nota di G. Vecchio, Per le Sezioni Unite della Cassazione il privilegio immobiliare ex art. 2775-bis, cod. civ. non prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente (in requiem dei promissari acquirenti di immobili su pianta o in costruzione), in Vita not., 2009, p. 1321 ss., che è possibile leggere anche in www.judicium.it; con nota di G. SICCHIERO, L’ipoteca anteriore prevale sul privilegio ex art. 2725 bis c.c.: quando la giurisprudenza ha i piedi per terra, in Giur. it., 2010, p. 797 ss.; con nota di A. ARCHINÀ, Il ridimensionamento del privilegio ex art. 2775 bis c.c. e di G. TERLIZZI, Le Sezioni Unite cambiano rotta sul conflitto tra privilegio da contratto preliminare trascritto e ipoteca precedentemente iscritta; ivi, p. 1049 ss., con note di P. MONTELEONE, Privilegio del promissario acquirente ex art. 2775 bis ed ipoteca iscritta prima del preliminare ineseguito, e di O. CALEO, Le Sezioni Unite cambiano rotta: l’ipoteca anteriore prevale sul privilegio del promissario acquirente (p. 341 ss.) in Obbl. e contr., 2010, p. 331 ss.,; con commento di F. TAGLIALAVORO, Privilegio speciale ex art. 2775-bis e ipoteca iscritta sul medesimo bene immobile; in Contratti, 2010, p. 674 ss., con nota di L. RUGGERI, La Cassazione-Sezioni Unite: l’ipoteca, iscritta in data anteriore, prevale sul privilegio del promissario acquirente, in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 266 ss., (anche in www.ilcaso.it); con nota di A. RE, Le ipoteche delle banche prevalgono sul privilegio speciale dei promissari acquirenti, in Imm. e propr., 2010, p. 144 ss. 16) Sul tema cfr. M KROGH, Ammissibilità di un accordo conciliativo, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, avente ad oggetto il riconoscimento di un acquisto a titolo di usucapione e sua trascrivibilità, Studio n. 3-2012/M, in Studi e Materiali, 1, 2013, p. 263 ss. e successivamente del medesimo Autore La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione, Studio n. 718 – 2013/C in Studi e Materiali, 2, 2014, p. 233 ss. 17) Sul tema cfr. AA.VV. Atti di destinazione. Guida alla redazione, Studio n. 357-2012 reperibile in Banca dati Angelo Gallizia, sulla R.U.N. 18) Sul tema si può consultare G. TRAPANI, Normative speciali e circolazione dei diritti edificatori, in Notariato, 2012, p. 411 ss.; ID., I diritti edificatori, Milano, 2014; P. SIRENA, La trascrizione dei contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti edificatori, in AA.VV. Pubblicità degli atti e delle attività, Napoli, 2014, p. 201 ss. In aperta critica con la predetta riforma F. GAZZONI, Cessione di cubatura, “volo” e “trascrizione”, pubblicato on line sul sito www.judicium.it, e in Giust. civ., 2012, p. 101 ss., ed ora anche in La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, cit., vol. I, tomo I, p. 205 ss. 19) Sull’importanza e sulla centralità della circolazione della ricchezza per il legislatore del ’42 in generale cfr. F. GALGANO, (voce) Negozio giuridico (Premesse problematiche e dottrine generali), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 941. 20) Il più convinto assertore di siffatto orientamento è senza dubbio F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Tratt. della trascrizione, cit., Vol. I, Tomo I, p. 479-480; in tal senso anche R. TRIOLA, op. ult. cit., p. 7 e G. MARICONDA, Le pubblicità, Napoli, 2005, p. 67 il quale parla di illegittimo ampliamento della sua operatività; più di recente sempre G. MARICONDA, Rapporto tra pubblicità legali: concorso e conflitto tra risultanze dei pubblici registri, in AA.VV. Pubblicità degli atti e delle attività, cit., p. 37 ss.; anche R. Lenzi, Disciplina delle pubblicità legali tra interesse alla conoscibilità e interesse alla riservatezza, in AA.VV., Pubblicità degli atti e delle attività, cit., p. 19 ss. chiede cautela nell’ampliamento delle fattispecie trascrivibili e pubblicizzabili quanto meno nell’ottica del fondamentale diritto alla riservatezza. 21) Cfr. sul punto E. FERRANTE, o.u.c., il quale ritiene che una lettura dell’ordinamento miope e unilaterale ha posto tra i principi del consensualismo e delle norme di conflitto in termini di regola ed eccezione, laddove invece queste ultime sono rette da una ratio unitaria e prevalente rispetto a quella del consensualismo il che contribuisce a farne un sistema potenzialmente espansivo. Sembra accogliere la tesi della derogabilità del principio consensualistico anche M. BERNARDINI, o.u.c., p. 699. 22) L’Autore che senza dubbio ha approfondito maggiormente siffatto ragionamento è G. PETRELLI il quale ha in primo luogo sviluppato le sue tesi nella monografia “L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni: dalla <<tassatività>> alla <<tipicità>>, Napoli, 2009, e nei saggi Pubblicità legale e trascrizione immobiliare, tra interessi privati e interessi pubblici, in Rass. dir. civ., 2009, p. 689 ss.; Trascrizione immobiliare, Costituzione Repubblicana e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV. Pubblicità degli atti e delle attività, cit., p. 47 ss.; Questioni generali e problemi aperti in materia di trascrizione immobiliare, in Riv. not., 2013, p. 749 ss., Trascrizione immobiliare e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 329 ss.. Precedentemente sul tema già V. IVONE SALVO, Nuove funzioni della trascrizione nel sistema della pubblicità, Napoli, 2002 e M. FRANCESCA, Pubblicità e nuovi strumenti di conoscenza, Napoli, 2003, entrambe però con minore fervore argomentativo. 23) Cfr. G. BARALIS, Eccezionalità e specialità nella pubblicità immobiliare, in Tratt. della Trascrizione, cit., vol. III, p. 348 ss. il quale pone l’accento sulla esigenza di “deformare” il diritto comune nell’ambito del sottosistema della trascrizione, caratterizzato dalla particolare rilevanza e tutela del traffico giuridico. 24) Non rileva particolari ostacoli alla circolazione del contratto preliminare nelle varie forme astrattamente possibili anche F. ALCARO, Note in tema di trascrizione del preliminare, in Vit. Not., 1997, p. 603 ss. senza però porsi le problematiche di cui nel testo. 25) G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., p. 93 ss. 26) Cfr. P. PERLINGIERI, La tutela del “contraente debole” nelle negoziazioni immobiliari. Traccia di un possibile Convegno, in Rass. dir. civ., 2000, p. 746 ss. ; sull’interesse anche privato sotteso alla trascrivibilità del contratto preliminare cfr. anche G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., p. 13. 27) L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1994, p. 30. 28) La tesi della intrascrivibilità delle cd. vendite obbligatorie conserva ancora rilevanti sostenitori quali F. GAZZONI, o.u.c., p. 110 ss. anche se altra autorevole dottrina ormai accoglie soluzioni meno intransigenti; cfr. recentemente G. GABRIELLI, o.u.c., p. 94 ss. 29) Questa ricostruzione riduttiva dell’ambito di applicazione della cessione del contratto sembrerebbe confermata anche dalla stessa Relazione al Codice Civile n. 640 secondo cui <<la cessione del contratto è largamente diffusa nella pratica del commercio (il carattere corsivo è nostro), e d’altra parte la legge, a proposito della locazione, delle azioni non liberate e del contratto di impiego ha, per sua parte, riconosciuta la possibilità di far circolare un rapporto nel suo complesso cioè nel suo insieme di diritti e obblighi…>>. 30) Cfr. da ultimo P. PERLINGIERI, Chiusura dei lavori, in AA.VV. Pubblicità degli atti e delle attività, cit., p. 502 s. 31) Cfr. in tal senso anche G. GABRIELLI, Prefazione a G. PETRELLI, “L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, cit., p. 8 il quale tuttavia precisa che il superamento della regola di stretta legalità non può tuttavia sfociare nell’anarchica libertà. 32) Cfr. G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., p. 47 il quale rileva l’esigenza di una cd. interpretazione cd. costituzionalmente orientata delle norme in tema di trascrizione. 33) G. MARICONDA, La trascrizione, in Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno, vol. XIX, 1, Torino, 1985, p. 70 ss.; M. GIORGIANNI, (voce) Forma degli atti, in Enc. dir., XVII, Milano, 1961, p. 1006 ss.; G. GABRIELLI, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 425 ss. 34) M. FRANCESCA, o.u.c., p. 25. 35) Cfr. G. PETRELLI, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, cit., p. 16, p. 59. 36) G. PETRELLI, o.u.c., p. 37. 37) Cfr. G. PETRELLI, o.u.c., cit., p. 180; nello stesso senso G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., p. 57. 38) Tra i molteplici contributi sul tema de quo cfr. C. CASTRONOVO, La contrattazione immobiliare abitativa, in Jus, 1986, p. 29 ss.; D. CENNI, Il Contrato preliminare ad effetti anticipati, in Contr. impr., 1994, p. 1108 ss., R. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, Padova, 1991, passim., A. BALANTE, Preliminare ad effetti anticipati e consegna del bene prima della stipula del definitivo, in I contratti, 2009, p. 527 ss.; P.E. CORRIAS, La nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare e le attuali prospettive di inquadramento del cd. preliminare ad effetti anticipati, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998 pp. 1005 ss.; D. PITTELLA, Il contratto preliminare <<ad effetti anticipati>>: inquadramento giuridico e disciplina, in Notariato, 2013, p. 59 ss., C. TOMASSETTI, La consegna della cosa nel contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, in Obbl. e contr., 2008, p. 905 ss.; da ultimo cfr. R. TRIOLA, Il contratto preliminare di vendita di immobili, Milano, 2014, p. 63 ss. 39) Cfr. tra le ultime Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930, con commento di G. GIULIANO, in Notariato, 2008, p. 384 ss. con nota di R.P. PUCE, Immissione del promissario acquirente nella disponibilità del bene: possesso o detenzione, in Corr. giur., 2008, p. 1085 ss.; non nota di C. TOMASSETTI, La consegna della cosa nel contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, in Obbl. e contr., 2008, p. 905 ss.; sulle motivazioni della predetta sentenza si tornerà più ampiamente nel testo. 40) Tra i tanti cfr. M. ANDREOLI, La cessione del contratto, Padova, 1951 p. 5, F. CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950, p. 48 s. F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da A. Cicu e F. Messineo, Vol. XXI, tomo 2, MILANO, 1972, p. 8 ss. 41) Cass., 29 ottobre 1975, n. 3645, in Rep. Gius. Civ., 1975, voce Obbligazioni e contratti n. 28. 42) In tal senso G. SANTINI, Cessione di contratto unilaterale o bilaterale eseguito <<ex uno latere>>, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, IV, Milano, 1969, p. 1955, spec. 1959 s.; a questa tesi hanno successivamente aderito G. DE NOVA, La cessione del contratto, in Tratt. di diritto civile a cura di R. Sacco e G. De Nova, Tomo II, Torino, 1993, p. 699 ss. e F. ANELLI, La cessione del contratto, in I contratti in generale a cura di E. Gabrielli, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, II ed., Torino, 2006, p. 1309 ss. spec. p. 1314 ss. G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p. 421; D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, II, Torino, 1962, 234; C.M. BIANCA, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 727 s.; G. ALPA-AN. FUSARO, La cessione del contratto, in Effetti, III, a cura di M. Costanza, in Tratt. del contratto, diretto da V. Roppo, Milano, 2006, 242 s. 43) In tal senso espressamente Cass., 18 novembre 2011, n. 24252, rinvenibile sulla Banca Dati Ius explorer della Giuffrè; in senso parzialmente restrittivo e meno evolutivo ma senza dubbio maggiormente condivisibile cfr. Cass. 22 gennaio 2010, n. 1204 in Guida al diritto, 2010, p. 56 e in Giust. civ. Mass., 2010, 1, p. 91 la quale invece presuppone che per aversi cessione del contratto le prestazioni poste a carico delle parti non debbano essere state interamente eseguite, giacchè in tal caso non sarebbe possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto; qualora infatti una prestazione sia stata già eseguita potrebbe semmai parlarsi solo di cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l’accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall’altra parte ma non sarebbe possibile parlare di cessione del contratto. A dire il vero, la tesi secondo cui si possa cedere anche un contratto a prestazioni corrispettive che abbia già prodotto l’effetto reale appare in stridente contrasto con la prassi: infatti, dal lato del venditore è difficile immaginare un cessionario interessato ad acquistare un contratto che ha prodotto effetti reali (con i relativi rimanenti obblighi nei confronti del compratore) e non soltanto invece il credito all’ottenimento del prezzo della vendita mentre dal lato del compratore appare davvero un’ipotesi meramente di scuola che l’acquirente oltre a voler acquistare l’immobile intenda anche acquistare un contratto altrui che difficilmente gli apporterebbe qualche utilità. 44) Così testualmente Cass. 2 giugno 2000, n, 7319, in I Contratti, 2000, p. 977. 45) Cass. 24 giugno 1992, n. 7752 in Giust. civ. Mass., 1992 la quale pone altresì l’accento sulla necessità che il complesso giuridico oggetto della cessione rimanga immutato, poiché il contenuto sostanziale della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo che subentra per intero nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 46) La suddetta teoria era già prospettata sotto il vigore del codice del 1865 che peraltro non disciplinava espressamente l’istituto della cessione del contratto lasciando quindi spazio a coloro i quali ritenevano di dover ricondurre siffatto negozio nell’ambito della cessione del credito e dell’accollo di debiti in quanto l’ordinamento giuridico non ammetteva la completa sostituzione di un soggetto ad un altro in un rapporto giuridico già sorto; in tal senso E. REDENTI, Dei contratti nella pratica commerciale, Padova, 1931, p. 149 ss.; FR. FERRARA, Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p. 304. Successivamente, con l’introduzione nel codice del ’42 di una espressa disciplina della cessione del contratto questa teoria è stata praticamente quasi abbandonata; uno dei pochissimi Autori che ha inteso rivisitare l’intera materia della cessione del contratto volendola ricondurre comunque nell’ambito di una cessione del credito combinata con un accollo dei debiti è R. Cicala il quale nel corso degli anni ha ribadito siffatta ricostruzione con un rigore dogmatico e con un’attenzione scientifica che gli vengono comunque riconosciute anche da chi ha aspramente criticato le soluzioni dallo stesso raggiunte. La prima monografia dedicata dall’illustre Autore al tema de quo è Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, recensita criticamente nella prima stesura provvisoria da F. CARNELUTTI, Recensione a R. Cicala, Il negozio di cessione del contratto, in Riv. dir. proc., 1960, p. 87 e successivamente nella seconda stesura da F. GALGANO, Recensione a R. Cicala, Il negozio di cessione del contratto, in Riv. dir. civ., 1963 p. 697 ss.; alla suddetta monografia è seguita la voce Cessione del contratto, in Enc. dir., Milano, 1960, p. 878 ss. ed ancora una sintesi nel volume Saggi sull’obbligazione e le sue vicende, Napoli, 1990, p. 163 ss. La tesi del Cicala, come sopra accennato, è stata seguita isolatamente da E. BRIGANTI, (voce) Cessione del contratto, I) Diritto Civile, in Enc. giur., Roma, 1988, p. 1 ss. Una serrata se non addirittura aspra critica nei toni oltre che nei contenuti della tesi del Cicala è già in F. MESSINEO, o.u.c., p. 3, pp. 5 (nota 12), 6 (nota 14), 7, 8 (nota 18), 21, 24, 25, 26, 29 (nota 70), 31 (nota 74), 33 (nel testo e in nota 80), 38. 47) Sul tema, cfr. A. ALBANESE, Della cessione del contratto, in Comm. del cod. civ. Scialoja – Branca a cura di F. Galgano, Artt. 1406 – 1410, Bologna Roma, 2008, p. 122 ss. R. CLARIZIA, La cessione del contratto, Artt. 1406 – 1410 in Il Cod. civ. Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 32 ss., AN. FUSARO, La cessione del contratto, in Effetti, vol. III, a cura di M. Costanza, in Tratt. del contratto, diretto da V. Roppo, Milano, 2006, p. 222 s.; V. CARBONE, La cessione del contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, XIII, Il contratto in generale, VI, Torino, 2000, 263 ss., spec. 274 ss. 48) Così testualmente G. SANTINI, Cessione di contratto unilaterale o bilaterale eseguito <<ex uno latere>>, cit., p. 1955, spec. 1959 s.; A. ZACCARIA, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, in Riv. dir. civ., 1985, p. 241 ss. spec. p. 248, 255 – 257; più di recente cfr. F. ANELLI, o.u.c., p. 1312 e R. CLARIZIA, o.u.c., p. 49 che riprendono espressamente siffatta terminologia. 49) Così A. ALBANESE, o.u.c., p. 187 il quale conclude a p. 195 confermando che se la cessione del contratto si sostanzia nella sostituzione di un soggetto nella posizione occupata da uno dei contraenti del rapporto contrattuale, finché è possibile una sia pur minima sostituzione nel rapporto è possibile procedere ad una cessione del contratto. A dire il vero siffatto discorso sembra adattarsi meglio ai contratti prodromici a futuri contratti ma appare più difficilmente adattabile ai contratti che hanno già prodotto effetti reali per le motivazioni già indicate nella nota 43. 50) Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930, cit. 51) In tal senso G. GIULIANO, commento a Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930, cit., p. 398 e ancora prima E. CAMILLERI, Alienazione in garanzia conclusa in forma di preliminare, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 600 ss.; C. BOTTA, Operatività del divieto del patto commissorio e trasferimento in garanzia, in Notariato, 1995, 255 ss. Sul divieto del patto commissorio cfr. C.M. BIANCA, Il divieto del patto commissorio, Milano 1957, 178 ss.; Id. (voce) Patto commissorio, in Noviss. Dig. It., XII, Torino, 1965, 711 ss.; G. PARDI, Preliminare di vendita e divieto del patto commissorio, in Giur. merito, 2004, 1, 56. 52) Ci riferiamo a F.M. GAZZONI, Deve essere autorizzato il preliminare di vendita di un bene del minore? Il promissorio acquirente cui sia stata consegnata la cosa è detentore o possessore?, in Riv. not., 2001, p. 723, da non confondere con l’Autore di cui nella nota successiva. 53) Così testualmente F. GAZZONI, Il contratto preliminare, estratto aggiornato da Il contratto in generale, in Tratt. di dir. priv. diretto da Mario Bessone, Vol. XIII – Tomo II, III ed., Torino, 2010, p. 35. 54) Per una ricostruzione storica dei lavori che hanno portato all’introduzione della riforma cfr. C. BORDIERI, L’<<iter>> storico della legge n. 30/97, in Notariato, 1997, p. 363 ss.; G. BENACCHIO, Il notariato italiano e il decreto legislativo n. 669/96, in Riv. not., 1997, p. 643 ss. 55) Cfr. F. GAZZONI, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Riv. not., 1997, p. 26 il quale espressamente ritiene che il <<richiamo al procedimento>> abbia un valore meramente descrittivo tale da non potersi ripercuotere nella qualificazione degli atti la quale dipenderebbe dalla più ampia ricostruzione che si intende fornire dei rapporti tra preliminare e definitivo. 56) In questi termini, Cass., 13 febbraio 1981, n. 891, in Giur. it., 1982, I, p. 1461. In dottrina cfr. F. DELFINI, L’efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, in I Contratti, 1997, p. 183 il quale parla del contratto preliminare (n.d.r. ad effetti cd. anticipati) quale fulcro della regolamentazione del rapporto contrattuale. 57) In generale, sul tema de quo, cfr. G. TUCCI, Trascrizione del contratto preliminare e privilegio a tutela dei crediti del promissario acquirente, in AA.VV., La trascrizione del contratto preliminare a cura di A.A. Carrabba, cit., p. 37 ss.; G. PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, in A. LUMINOSO – G. PALERMO, La trascrizione del contratto preliminare, cit., p. 108 ss.; F. ABATE, Profili d’incostituzionalità del privilegio del promissario acquirente, in Fallimento, 1997, p. 1153 ss.; U. APICE, I rapporti tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 30 del 1997, in Dir. fall., 1997, I, pp. 1167 ss.; L. GUGLIELMUCCI, Privilegio del credito del promissario acquirente, in Fallimento, 1997, pp. 229 ss.; L. PATRONI GRIFFI, Concorso tra privilegio ed ipoteche. Note a margine dell’art. 2775 bis c.c., in Rass. dir. civ., 1998, p. 339 ss.; F. MAGLIULO, Privilegio del promissario acquirente e ipoteche iscritte prima della trascrizione del preliminare, in Notariato, 2001, p. 585 ss.; C. ANGELICI e G. BARALIS, Il privilegio del promissario acquirente e il conflitto con diritti di garanzia anteriori nonché con i creditori procedenti del promittente. Problemi connessi, Studio N. 1702/c, in CNN Studi e materiali, 5.2, 1995-1997, Milano, 1998. A. LUMINOSO, Il privilegio speciale a garanzia dei crediti restitutori del promissario acquirente, in Notariato, 1998, p. 564 ss.; R. RUFFINI, Privilegio del promissario acquirente e ipoteca anteriore, in Notariato, 2004, p. 130 ss.; 58) Cfr. M BERNARDINI, Il preliminare di vendita immobiliare e la sua <<circolazione>>, cit., p. 696 il quale senza far riferimento alla disciplina della trascrizione già affermava che la promessa di vendita avesse la stessa causa della vendita in quanto sezioni sempre più rilevanti della disciplina propria del tipo contrattuale vendita sono già applicabili prima ancora della stipula del contratto definitivo. 59) In giurisprudenza Cass. Sez. Un., 27 febbraio 1985, n. 1720, in Giust. civ., 1985, I, p. 1636 ss. con nota di A. DI MAJO, La tutela del promissario – acquirente nel preliminare di vendita; la riduzione del prezzo quale rimedio specifico, in Foro it., 1985, I, c. 1697; Cass., 14 marzo 1986, n. 1741, in Giur. it., I, 1, c. 673 con nota di A. CHIANALE; Cass., 18 novembre 1987, n. 8486, in La Nuova giur. civ. comm., 1988, I, p. 537, con nota di R. DE MATTEIS. 60) In tal senso già G.B. PORTALE, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in Riv. soc., 1970, p. 938 ss.; si vedano pure le osservazioni di D. CENNI, o.u.c., p. 1119 e 1127 la quale invece ritiene che l’anticipazione degli effetti del contratto definitivo non determini la atipicità del preliminare. Secondo C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., p. 185 ss. il preliminare costituirebbe il titolo provvisorio degli obblighi tipici della vendita. In giurisprudenza Cass. 28 novembre 1976, n. 4478, in Foro it., 1977, I, 1, c. 669, Cass., 5 agosto 1977, n. 3560, in Foro it., 1977, I, 1, c. 2465 con nota di R. LENER. 61) Questa tesi è stata prospettata da G. PALERMO, Il contratto preliminare, in Saggi e documenti di diritto civile, Padova, 1991, p. 206 ss. e ribadita dallo stesso Autore nel Saggio Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, cit., p. 119 ss. Questa opinione ha trovato un convinto estimatore in U. LA PORTA, Accordi sulla forma, preliminare e tecniche di formazione del contratto. A proposito di un recente libro, in Rass. dir. civ., 1993, p. 529 ss.; quest’ultimo Autore ha ribadito i suoi convincimenti nelle sue altre monografie Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive, Napoli, 1994, p. 53 ss. ed ancora in Il Problema della causa del contratto, I. La causa ed il trasferimento dei diritti, Torino, 2000, p. 117 ss. Cfr. pure F. ALCARO, Il contratto preliminare: profili generali ed aspetti evolutivi, in AA.VV., Circolazione del contratto preliminare, cit., p. 1 s. il quale ricostruisce il contratto preliminare <<quale figura contrattuale compiuta, contenente già un preciso vincolo giuridico riassuntivo di aspetti programmatici e normativi, non più solo apprezzati quali puri riferimenti di una ipotetica ed eventuale contrattazione>>. 62) In tal senso ci sembra di poter interpretare il pensiero di U. LA PORTA, Il trasferimento delle aspettative, cit., p. 275 il quale espressamente afferma che quando unitamente all’aspettativa nascente dal rapporto preliminare si voglia trasferire anche l’eventuale situazione passiva gravante sul cedente e dipendente pur sempre dal rapporto preliminare allora si avrà certamente un’applicazione della cessione del contratto. 63) Sul punto cfr. R. FRANCO, La circolazione del preliminare e il fenomeno della “sostituzione soggettiva”, cit., p. 46 il quale ritiene non solo necessaria la trascrizione del contratto ma affida alla stessa ulteriori funzioni come meglio specificato nel testo. 64) F. GAZZONI, Trattato della trascrizione, cit., 173; A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare, cit., 83. 65) Così, M. FRANCESCA, o.u.c., p. 90 riprendendo le idee di S. PUGLIATTI, La Trascrizione, cit. p. 449 ss.; relativamente al contratto per persona da nominare concorda anche A. LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., p. 36. 66) A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare, cit., 84. 67) G. PETRELLI, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, cit., p. 39. 68) E. FERRANTE, Consensualismo e trascrizione, cit., p. 101, nota 105. 69) A. ZACCARIA, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, in Riv. dir. civ., 1985, 311, C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 605; V. CARBONE, La cessione del contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, XIII, Il contratto in generale, VI, Torino, 2000, 263 ss., spec., 360-361¸ A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare, cit., 84: “la prevalenza spetta … al primo cessionario in ordine cronologico, oppure qualora il ceduto abbia dato un consenso preventivo o qualora si tratti di cessione del credito al trasferimento, al cessionario che per primo ne abbia fatto notifica al promittente ceduto, on ne abbia ottenuto l’accettazione, in base alle norme di diritto sostanziale”. 70) Sul tema in generale del contratto per persona da nominare cfr. recentemente l’opera di R. CARAVAGLIOS, Il contratto per persona da nominare, in Il Cod. civ. Comm. a cura di P. SCHLESINGER, II edizione (a cura di M. Pennasilico), Milano 2012, soprattutto p. 45 ss.; cfr. altresì M. PENNASILICO, Profili della contrattazione per persona da nominare, Napoli 1995, F. GAZZONI, (voce) Contratto per persona da nominare, 1) Diritto civile, in Enc. giur., vol. IX, Roma, 1988, p. 1 ss.; A. ALEMANNI, Preliminare per persona da nominare, in AA.VV., Circolazione del contratto preliminare, cit., p. 59 ss.. Per una sintesi del panorama dottrinale e giurisprudenziale cfr. anche M. MAGRI, La rappresentanza nel contratto, Padova, 2007, p. 244 ss. Sul tema specifico della trascrizione del contratto per persona da nominare e della relativa dichiarazione di nomina cfr. F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., p. 395 ss. il quale a pagina 397 avverte l’esigenza di ben individuare l’area applicativa della normativa de qua al fine di non estenderne la portata, sicuramente eccezionale, oltre quanto la stessa non permetta ed escludendo che la stessa possa dirimere conflitto tra più aventi causa. In tal senso anche A. CHIANALE, Il contratto per persona da nominare, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. GABRIELLI, I contratti in generale a cura di E. Gabrielli, Tomo 1, II edizione, Torino, 2006, p. 1303 – 1304. Contra invece R. TRIOLA, Detta tutela dei diritti, La trascrizione, cit., p. 115 s. il quale rileva che la soluzione di non affidare alla trascrizione della dichiarazione di nomina la risoluzione di eventuali conflitti tra più nominati determinerebbe rilevanti inconvenienti. 71) Sul tema in generale cfr. A. PROTO PISANI, La trascrizione delle domande giudiziali. Art. 111 c.p.c. e 2652 – 2653 c.c., Napoli, 1968 e N. PICARDI, La trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1968. Più di recente cfr. l’ampia disamina di R. TRIOLA, o.u.c., cit., p. 197 ss. 72) Per un ampio approfondimento dei rapporti tra trascrizione del contratto preliminare e processo cfr. G. MICCOLIS, Profili processuali della trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 163 ss. 73) M. FRANCESCA, Pubblicità e nuovi strumenti di conoscenza, cit., p. 82 ss. in contrasto con il pensiero ripetuto da F. GAZZONI nelle sue varie opere succedutesi nel tempo e di cui infra nel testo e nella nota seguente. 74) Il rilievo è in F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, vol. I, tomo II, cit., p. 130 s. 75) La ratio dell'istituto dell'art. 111 c.p.c. (se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie), è di conservare l'originaria configurazione del litisconsorzio, attraverso la neutralizzazione rispetto al processo di vicende traslative del diritto controverso successive l'instaurazione della lite, ad eccezione di eventi mortis causa rispetto al cui verificarsi, secondo quanto stabilito dal comma 2, il venir meno della parte originaria non può non determinare inevitabili ricadute modificative anche sul piano processuale. Si tratta, dunque di un principio generale che, con chiaro favore per le parti del processo non interessate da una vicenda traslativa, tende a non aggravarne lo svolgimento, scongiurando quella che, in via logica, avrebbe dovuto risolversi, a prescindersi dalla liberazione ed estromissione dal giudizio del cedente-alienante, in un'integrazione del contraddittorio in favore dei soggetti nuovi titolari della "res controversa"; costoro restano comunque tutelati, sotto il profilo processuale, dalla possibilità di spiegare intervento principale in giudizio (comma 3) e, sotto profilo sostanziale, dall'efficacia diretta della sentenza nei loro confronti (comma 4); in questi termini T.A.R. Napoli sez. I, 29 luglio 2010, numero 17156. 76) Sul tema in generale della successione nel processo e nel diritto controverso cfr. F.P. LUISO, (voce), Successione nel processo, in Enc. giur., vol. XXX, Roma, 1990, p. 1 ss.; A. ORESTANO, Principi generali, in Trattato della trascrizione, cit., vol. II, La trascrizione delle domande giudiziali, p. 25 ss., R. VACCARELLA, Trascrizione delle domande giudiziali e successione nel diritto controverso, in Trattato della trascrizione, cit., vol. II, La trascrizione delle domande giudiziali, p. 349 ss.; E. FAZZALARI, (voce) Successione nel diritto controverso, in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, p. 1384 ss.; R. MARENGO, (Voce) Successione nel processo, in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, p. 1393 ss. 77) In questi termini, Cass., 26 maggio 2003, n. 8316, in Giust. civ. Mass., 2003, 5. Sul tema cfr. ancora A.L. BONAFINE, La posizione processuale del terzo acquirente, pendente lite, del diritto derivato: contrasti e prospettive, in Giust. civ., 2011, p. 2674 ss. nota a Cass., 4 maggio 2010, n. 10747 (ordinanza), ivi, p. 2673 ss. 78) In senso contrario G. BARALIS, Eccezionalità e specialità nella pubblicità immobiliare, cit., il quale invece ritiene più grave ricorrere alle regole di diritto comune laddove esse importassero un abbandono dei principi garantisti della trascrizione; in altre parole, il sistema sarebbe da ritenersi orientato verso la pubblicità dichiarativa in ragione del suo meccanismo solutorio preciso ed efficiente rispetto alla pubblicità notizia, sicchè in caso di incertezze sul tipo di pubblicità nel caso concreto, l’interpretazione sistematica condurrà alla prima e non alla seconda. 79) In tal senso F. PATTI, Contratto per persona da nominare, in Riv. not., 2001, p. 1365, il quale a favore della tesi da Lui indicata richiama, nella nota 64, G. MARICONDA, Contratto preliminare e trascrizione, in Corr. giur., 1997, p. 129 (il quale, però, in detto saggio, non sembra trattare siffatto argomento), ID., La trascrizione, in Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno, Torino (erroneamente indicato in nota come edito a Padova), 1985, p. 91 e V. DE DONATO, La trascrizione del contratto preliminare, cit., p. 431. 80) In tal senso espressamente A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare e trasferimento della proprietà, Torino, 1998, 82. In senso dubitativo comunque A.A. CARRABBA, Pubblicità immobiliari e vicende modificative del rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, cit., 74 s., ed ivi nota 30, il quale ritiene invece che la pubblicità possa attuarsi sì mediante trascrizione ma non esclude l’eventuale utilità di una annotazione. 81) F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., p. 399 nonché gli autori citati alla nota 82. 82) G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, cit., p. 538 ss. 83) In senso ancora più restrittivo G. MARICONDA, Fattispecie trascrivibili e aspetti transitori, cit., p. 371, il quale ritiene che le uniche annotazioni possibili devono derivare esclusivamente da variabili inserite nel contratto ed oggetto di verifica successiva; P. PICCOLI, Natura e effetti della trascrivibilità del preliminare, p. 382 pone sullo stesso piano la modifica del contratto che importa l’introduzione di una clausola di riserva di nomina ed una modifica delle condizioni di pagamento mentre le due ipotesi appaiono sensibilmente diverse incidendo la prima sulla struttura stessa del contratto e la seconda su di una modalità di esecuzione dello stesso. 84) Così V. DE DONATO, o.u.c., p. 432 e 433 e A.A. Carrabba, o.u.c., p. 75 nota 30. 85) G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, cit., p. 538. 86) G. IANNELLO, L’efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare, in Notariato, 1997, p. 379 87) G. IANNELLO, L’efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare, cit., p. 379. 88) A. CANNAVALE, Il contratto preliminare trascritto, in Vita not., 1998, p. II, p. 470 ss.