Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio
Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums
Guida informativa sugli
ANIMALI IN CITTÀ
INDICE
PREFAZIONE
FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
SEZIONE 1. IL CANE
La decisione di prendere un cane
Dove adottare un cane
Dove acquistare un cane
Anagrafe canina - Identificazione dei cani tramite microchip
ed altri adempimenti obbligatori
Vaccinazioni ed altri trattamenti sanitari da effettuare con regolarità
Modalità di condotta dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico
Aree di svago per cani
Morsicature
Criteri per la custodia dei cani
Abbandono e maltrattamenti
Provvedimenti del Sindaco in caso di maltrattamenti o di detenzione di un
cane in condizioni da non garantire la pubblica sicurezza o igiene
Responsabilità civile del proprietario
Omessa custodia e malgoverno di animali
Cani e condominio: divieto di detenzione di animali
Condominio e disturbo causato dagli animali
Contratto di locazione e detenzione di animali
Vacanze: problemi e soluzioni
Gestione sanitaria del cane in viaggio
Cani all’estero
Criteri generali per il trasporto di animali
Trasporto del cane sugli autobus urbani a Bolzano
Trasporto del cane in automobile
Trasporto del cane in treno
Trasporto del cane in nave
Trasporto del cane in aereo
Bicicletta e conduzione di animali
Bicicletta e moto: trasporto di animali
Soppressione del cane
Smaltimento delle spoglie del cane di proprietà
Cimitero per animali
Spoglie di cani ritrovate su suolo pubblico
Uccisione di animali (art. 638 c.p. e 544 bis c.p.)
Ritrovamento di cani da parte di privati cittadini
Cattura di cani vaganti di proprietà
Cattura e gestione dei cani randagi
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10
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25
1
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
Affidamento di cani randagi
Ritrovamento di cani feriti
Fiere, mercati ed esposizioni
Esperimenti
Divieti di esibizione di animali nei mestieri
Divieto di spettacoli che comportano sevizie per gli animali
e divieto di combattimenti tra animali
1.42 Divieto di distribuzione di sostanze velenose
1.43 Cani nei boschi della Provincia Autonoma di Bolzano
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
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2.20
2.21
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2.23
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2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
1.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2
SEZIONE 2. IL GATTO
La decisione di prendere un gatto
Dove adottare un gatto
Dove acquistare un gatto
Identificazione del gatto tramite microchip
Rinuncia alla proprietà del gatto
Vaccinazioni ed altri trattamenti sanitari da effettuare con regolarità
Morsicature
Responsabilità civile del proprietario
Gatti e condominio: divieto di detenzione di animali
Condominio e disturbo causato dagli animali
Il gatto e le vacanze
Gestione sanitaria del gatto in viaggio
Gatti all’estero
Criteri generali per il trasporto di animali
Trasporto del gatto sugli autobus urbani a Bolzano
Trasporto del gatto in automobile
Trasporto del gatto in treno
Trasporto del gatto in nave
Trasporto del gatto in aereo
Trasporto del gatto in moto o in bicicletta
Criteri per la custodia del gatto
Abbandono e maltrattamenti
Provvedimenti del Sindaco in caso di maltrattamenti o di detenzione di un
gatto in condizioni da non garantire la pubblica sicurezza o igiene
Uccisione di animali (art. 638 c.p. e art. 544 bis del codice penale)
Esperimenti
Divieto di esibizione di animali nei pubblici spettacoli
Fiere, mercati ed esposizioni
Divieto di spettacoli ed intrattenimenti pubblici che comportano sevizie
per gli animali
Soppressione del gatto
Smaltimento delle spoglie del gatto di proprietà
Cimitero per animali
Spoglie di gatti ritrovate su suolo pubblico
Colonie feline: gatti che vivono in libertà
Divieto di distribuzione di sostanze velenose
Ritrovamento di gatti feriti
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SEZIONE 3: GLI ANIMALI ESOTICI
E I NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA (N.A.C)
3.1 Considerazioni generali
3.2 Convenzione CITES
3.3 Normativa Europea
3.4 Commissione scientifica CITES
3.5 Normativa italiana sull’applicazione della convenzione di Washington e la
detenzione di animali pericolosi – Legge 7 febbraio 1993 n. 150
3.6 Divieto di commercio e di detenzione di aracnidi altamente pericolosi per
l’incolumità e la salute pubblica
3.7 Detenzione di animali esotici: dove chiedere informazioni
3.8 Mammiferi esotici e N.A.C (nuovi animali da compagnia). Descrizione delle
specie più comuni: furetto, roditori, lagomorfi.
3.9 Uccelli da gabbia e da voliera – Informazioni generali
3.10 Uccelli da gabbia e da voliera
Descrizione delle specie più comuni: psittacidi granivori e frugivori, piccoli
psittacidi, sturnidi, piccoli passeriformi
3.11 Rettili: informazioni generali
3.12 Descrizione e caratteristiche dei rettili più diffusi: cheloni, sauri e lucertole,
serpenti
4.1
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4.4
4.5
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SEZIONE 4: GLI ANIMALI SELVATICI
Natura 2000
Definizione di fauna selvatica
Proprietà e gestione della fauna selvatica
Specie cacciabili e periodi di caccia
Divieti
Specie che godono di una particolare protezione
Mammiferi selvatici: indicazioni generali
Elenco delle specie di mammiferi selvatici facilmente rinvenibili in città
Uccelli selvatici: informazioni generali
Specie di uccelli selvatici facilmente rinvenibili in città
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SEZIONE 5: IL COLOMBO DI CITTA’
Caratteristiche fisiche del colombo
Origine del colombo di città
Competenza nella gestione dei colombi ed esclusione dell’ambito
di applicazione della legge 157/92
Perché si sviluppa e si insedia nelle città
Impatto del colombo sulla struttura urbana
Notizie sulle zecche
Dove si nascondono e cosa fare contro le zecche dei colombi
Programma di gestione dei colombi a Bolzano
Dove chiedere informazioni
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BIBLIOGRAFIA
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56
56
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57
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59
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Pag. 64
Pag. 65
Pag. 65
Pag.66
Pag. 66
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3
PREFAZIONE
Bolzano è una città abitata da quasi 100.000 persone. Lo
sappiamo tutti. Ma non tutti sanno che oltre ai suoi abitanti
umani ce ne sono migliaia di altri non umani. Quasi 4.000
cani e più o meno 1.000 gatti, ad esempio. Non quantificabili invece pesci, tartarughe, criceti, canarini e quant’altro.
Altre migliaia sicuramente, per parlare solo degli animali
domestici. Si può ragionevolmente stimare che almeno
una famiglia bolzanina su tre ha quotidianamente a che
fare con un animale. Un fenomeno sociale straordinario.
Aggiungiamo a tutto questo la presenza di piccioni, faine
e ricci che popolano più o meno liberamente la nostra
città e nei quali chiunque si può imbattere. Tutto questo
mondo parallelo che pochi conoscono, non può essere
ignorato da un’amministrazione. Lo Sportello per i Diritti
degli Animali, attivato nel 2001 dall’Assessorato all’Ambiente, si occupa proprio di questo mondo. Tra le tante
iniziative svolte, questa guida rappresenta uno strumento
utile a tutti e non solo a chi possiede un animale. Cosa,
come, quando e dove fare quello che serve, secondo la
normativa vigente, se ci capita di avere a che fare con un
animale. Che sia domestico, esotico, selvatico, che si voglia
acquistare, vendere, sfamare, o dargli il nostro ultimo
saluto quando muore. Qui c’è un aiuto. Per la migliore
convivenza possibile tra umani e chi umano non è, ma
non per questo privo di diritti.
Stefano Fattor
Assessore all’Ambiente del Comune di Bolzano
4
ANIMALI – FONTI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NORMATIVA EUROPEA
Convenzione sul commercio
internazionale delle specie
di fauna e flora selvatiche
minacciate di estinzione firmata a Washington il
3.03.1973
Approvata a Washington il 3 marzo 1973 da diversi Stati, la
convenzione disciplina il commercio internazionale delle specie
di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento
di conservazione ed incremento delle relative popolazioni attraverso
una utilizzazione sostenibile. La convenzione è comunemente
denominata CITES.
Direttiva Habitat 92/43/CEE La Direttiva ha introdotto l’obbligo per gli stati dell’Unione Europea
di tutelare gli habitat naturali e semi naturali e le specie di
del 21.05.1992
particolare interesse.
Direttiva 79/409/CEE del
2.04.79 concernente la
conservazione degli uccelli
selvatici
La Direttiva si basa sul fondamentale principio secondo il quale
tutte le specie sono protette e l'attività venatoria va vista come
un utilizzo limitato che non dovrebbe mai pregiudicare lo stato
di conservazione delle specie.
Trattasi del regolamento relativo all'applicazione della convenzione
Regolamento (CEE)
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
n. 338/97del 9.12.1996
"Regolamento relativo alla selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio".
Il Regolamento CE 998/2003 ha introdotto il passaporto UE per
Regolamento CE n.998/
2003 del Parlamento Euro- gli animali domestici in particolare per cani, gatti e furetti.
peo e del Consiglio del
26.05.2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale
di animali da compagnia
LEGGI STATALI, DECRETI PRESIDENZIALI E MINISTERIALI
R. D. n. 1398 del 19 ottobre In materia di detenzione di animali rilevano i seguenti articoli del
codice penale:
1930 e succ. modifiche
Art. 544 bis “Uccisione di animali”
CODICE PENALE
Art. 544 ter “Maltrattamento di animali”
Art. 544 quater “ Spettacoli e manifestazioni vietati”
Art. 544 quinquies “Divieto di combattimenti”
Art. 638 “Uccisione e danneggiamento di animali altrui”
Art. 672”Omessa custodia e malgoverno di animali”
5
Regio Decreto 18.06.1931
Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza
Gli articoli 69 e 70 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza contengono disposizioni riguardanti l’esibizione e gli
spettacoli con animali.
Regio decreto 16 marzo
1942, n.261 e succ. modifiche – Approvazione del
testo del CODICE CIVILE
In materia di detenzione di animali si richiamano i seguenti articoli
del codice civile:
ART. 2052 “Danno cagionato da animali”
ART. 844 “Immissioni”
ART. 1138 “Regolamento di condominio”
Legge 18 marzo 1968,
n.337 “Disposizioni in
materia di circhi equestri
e spettacolo viaggiante”
La norma in oggetto disciplina la presenza dei circhi equestri e
degli spettacoli viaggianti sul territorio comunale imponendo
l’obbligo di concessione delle aree alle amministrazioni comunali.
Legge 19 dicembre 1975 n. Si tratta della legge di ratifica della convenzione di Washington
874 Ratifica ed esecuzione (CITES) sul commercio internazionale di specie di fauna e flora
della convenzione sul com- selvatiche minacciate di estinzione.
mercio internazionale delle
specie animali e vegetali in
via di estinzione
Legge 14 agosto 1991, n.
281 “Legge quadro in materia in materia di animali
di affezione e prevenzione
del randagismo”
La legge 14 agosto 1991, n. 281 è stata promulgata con lo scopo
di proteggere gli animali d’affezione ovvero quegli animali che
convivono stabilmente o anche occasionalmente con l’uomo a
scopo di compagnia, gli animali randagi nonché di prevenire il
randagismo. Si tratta di una legge quadro che delega alle Regioni
la possibilità di attuare i principi in essa contenuti tramite leggi
regionali o provinciali.
Legge 11 febbraio 1992,
Norma nazionale di riferimento concernente la regolamentazione
n.157 “Norme per la prote- della caccia e la protezione della fauna selvatica.
zione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo
venatorio”
Disciplina l’applicazione dei reati relativi all’applicazione in Italia
Legge 7 febbraio 1992,
n.150 e successive modifi- della convenzione CITES sul commercio internazionale di specie
cazioni “Disciplina dei reati di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.
relativi all’applicazione in
Italia della Convenzione sul
commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione”
Ha introdotto modifiche all’art. 6 della legge 7 febbraio 1992,
Legge 9 dicembre 1998
n.426 “ Nuovi interventi in n.150 prevedendo l’esenzione dal divieto di detenzione di alcune
specie di animali e di denuncia alla prefettura per determinati
campo ambientale”
soggetti (quali ad es. giardini zoologici, circhi e mostre faunistiche
permanenti dichiarati idonei dall’autorità sanitaria).
6
Decreto legge 3 luglio 2003
n.159 convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003 n.231
Il Decreto Legge 3 luglio 2003, n. 159 ha sancito il divieto di
detenere, commercializzare, importare, esportare esemplari di
aracnidi potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute
pubblica.
Decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954,
n.320 “Regolamento di
Polizia veterinaria”
Il Regolamento di Polizia veterinaria detta norme per la condotta
dei cani ed è la fonte normativa sulla quale si basano i regolamenti
e i provvedimenti delle autorità amministrative comunali.
Il decreto vieta l’acquisto e le nuove detenzioni delle specie di
Decreto Ministeriale 19
animali elencate nell’allegato A del decreto medesimo.
aprile 1996 “Elenco delle
specie che possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica e di
cui è proibita la detenzione”
Ordinanza del Mistero della
Salute del 17 agosto 2004
“Tutela dell’incolumità
pubblica dall’aggressività
dei cani”
Con quest’ordinanza il Ministro della Sanità ha inteso disciplinare
la condotta dei cani potenzialmente pericolosi.
LEGGI E DECRETI PROVINCIALI
Legge Provinciale 13 agosto
1973, n. 27
“Norme per la protezione
della fauna”
Le norme contenute nella legge 13 agosto 1973, n. 27 disciplinano,
nel territorio della Provincia, la protezione degli animali viventi
diradatisi o in pericolo di estinzione e dei loro biotopi. L’elenco
degli animali sottoposti a tutela è contenuto nell’ art. 2 della
legge.
Legge Provinciale 17 luglio
1987, n.14
“Norme per la protezione
della selvaggina e per
l’esercizio della caccia”
Trattasi della norma di riferimento per la regolamentazione della
caccia nella Provincia di Bolzano.
Legge Provinciale 15 maggio 2000,n. 9 “Interventi
per la protezione degli animali e la prevenzione del
randagismo”
La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito ed attuato quanto
previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 attraverso la Legge
Provinciale 15 maggio 2000, n. 9.
I punti salienti della normativa riguardano i il divieto di abbandono
degli animali, le disposizioni sul trattamento da riservare agli
stessi, il divieto di maltrattamento, il soccorso agli animali feriti.
Conferenza per i rapporti
tra lo Stato e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano
Accordo 6 febbraio 2003 in
materia di benessere degli
animali da compagnia e
pet-terapy
In tale accordo vengono definiti alcuni principi fondamentali per
una maggiore e sempre più stretta correlazione tra l’uomo e gli
animali da compagnia, per assicurare in ogni circostanza il loro
benessere ed evitarne riprovevoli utilizzi.
7
Decreto del Direttore del
Servizio Veterinario Provinciale del 5 maggio 2003
n.31.12/86.31/1320
In applicazione dell’accordo del 6 febbraio 2003 in materia d
benessere degli animali da compagnia e di quanto stabilito dalla
Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9, il decreto del 5 maggio
2003 introduce l’obbligo di identificazione dei cani tramite
microchip nella Provincia di Bolzano.
REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, DECRETI ASSESSORILI
Con il citato regolamento il Consiglio Comunale della Città di
Regolamento di Polizia
Urbana approvato con deli- Bolzano ha inteso disciplinare le modalità di condotta dei cani
bera del Consiglio Comuna- nel proprio ambito territoriale.
le n. 19 del 21.01.2002
Ordinanza del Sindaco prot. Riguarda la regolamentazione del divieto di accesso dei cani e
n.1272/san del 7 novembre di altri animali nei negozi che commercializzano generi alimentari.
1975
Ordinanza del Sindaco
prot.18149 del 14.05.1999
Il provvedimento ha introdotto il divieto di utilizzare animali nelle
attività di suonatore ambulante.
Ordinanza del Sindaco
prot. 20672 del 4.06.2002
“Condotta dei cani”
Sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia
Urbana il Sindaco di Bolzano ha adottato l’ordinanza sulla condotta
dei cani.
Provvedimento dell’Asses- Con tale provvedimento è stata regolamentata la prima area cani
sore all’Ambiente prot. n. a tempo nella Città di Bolzano.
46806 del 9.12.2002
8
il CANE
SEZIONE 1. IL CANE
10
1.1
LA DECISIONE
DI PRENDERE
UN CANE
La decisione di regalarsi la compagnia di un cane
deve essere presa in modo consapevole, ricordando
che chiunque abbia accettato di occuparsi di un animale domestico è
responsabile della sua salute e del suo benessere e deve tenere conto
dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.
In particolare, prima di acquistare un cane, vanno valutati i seguenti
aspetti:
• il tempo di cui si dispone per portarlo a fare le passeggiate quotidiane
che deve essere tale da consentirgli un adeguata possibilità di esercizio
fisico; anche un cane di piccola taglia ha bisogno di frequenti passeggiate;
• lo spazio a disposizione per ospitare l’animale;
• la presenza nel nucleo familiare di persone che soffrono di particolari
allergie;
• le spese di mantenimento;
• la sistemazione del cane durante il periodo di vacanza.
1.2 DOVE
ADOTTARE
UN CANE
La cosa migliore che si può fare è quella di chiedere l’affidamento di
uno dei cani custoditi presso il canile sanitario Sill, gestito dal Servizio
Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel. 0471/329800) o presso
i rifugi autorizzati gestiti dalle associazioni di volontariato come ad es.
il canile di Naturno (Tel. 0473/ 660077).
1.3. DOVE
ACQUISTARE
UN CANE
Il cane può essere acquistato da un allevatore, presso un negozio
specializzato o da privati cittadini. Le condizioni di vendita non sono
soggette ad una particolare disciplina civilistica. Pertanto, qualora
dovessero insorgere delle controversie in ordine all’acquisto, si dovrà
fare riferimento alle norme del codice civile che disciplinano i contratti
di compravendita delle cose mobili.
Si ricorda che l’acquisto di animali da compagnia non è sempre esente
da rischi: può accadere di acquistare animali apparentemente sani che
nel giro di pochissimo tempo si ammalano gravemente fino ad arrivare
al decesso.
Prima di acquistare un cane si suggerisce:
1. di documentarsi preventivamente sulla serietà dell’allevamento dove
si intende effettuare l’acquisto e di verificare di persona le condizioni
di detenzione degli animali;
2. di evitare l’acquisto di cani presso venditori ambulanti improvvisati,
in mercatini, fiere e mostre itineranti, che spesso propongono cani
importati dall’estero a basso costo, di stato sanitario ignoto e non
sempre in perfetto stato di salute;
3. di chiedere informazioni preventive ad un veterinario;
4. di verificare lo stato di vaccinazione del cane che deve essere documentato sul libretto sanitario e non deve avvenire prima del 50°
giorno di vita;
5. di non acquistare cani di età inferiore ai 55/60 giorni.
Ad acquisto avvenuto si consiglia :
- di sottoporre immediatamente l’animale ad un controllo
veterinario e ad un esame delle feci per verificare il suo stato
di salute, l’esenzione da difetti di qualunque natura e per
concordare il programma vaccinale;
- di non condurre cuccioli molto piccoli e non vaccinati in luoghi
frequentati da altri cani.
1.4
IDENTIFICAZIONE
DEI CANI TRAMITE
MICROCHIP ISCRIZIONE
ALL’ANAGRAFE
CANINA ED ALTRI
ADEMPIMENTI
OBBLIGATORI
Metodo di identificazione dei cani
Nella Provincia di Bolzano i cani devono essere identificati tramite
microchip. I cani identificati sono registrati in base al comune di
appartenenza in una banca dati elettronica tenuta dall’Azienda Sanitaria.
Il microchip viene direttamente inserito, attraverso una siringa, nel
sottocute del cane (normalmente sul lato sinistro del collo).
All’interno di esso vi è un codice a barre che attraverso la lettura con
uno specifico apparecchio consente di individuare il proprietario del
cane. Il microchip è indolore, non ha effetti collaterali ed ha le dimensioni
di un chicco di riso.
Iscrizione all’anagrafe canina
L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall’acquisizione dell’animale.
Per i residenti nella Città di Bolzano l’iscrizione all’anagrafe canina, con
conseguente applicazione del microchip, viene effettuata presso il canile
sanitario SILL o dai veterinari liberi professionisti autorizzati, dietro
presentazione del codice fiscale e di un documento di identità del
proprietario.
All’atto della registrazione viene compilato un modulo in duplice copia
con i dati relativi al proprietario. Una copia del modulo viene consegnata
al proprietario e potrà far parte del libretto sanitario del cane.
Il costo dell’impianto del microchip eseguito dall’Azienda Sanitaria di
Bolzano è pari ad Euro 6,30 se il cane risulta già registrato all’anagrafe
canina. Il costo della prima registrazione è stato invece fissato in Euro
10,80 (N.B. le tariffe sono soggette a variazioni).
Sono iscritte in un apposita sezione dell’anagrafe, in quanto considerate
potenzialmente pericolose, le seguenti razze canine e gli incroci tra di
esse:
American Bulldog, American Stafforshire Terrier, Anatolian Karabash,
Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino,
Fila brasileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler,
Staffordshire Terrier, Tosa Inu.
L’iscrizione all’anagrafe canina costituisce anche un utile prova in caso
di furto dell’animale e consente un più rapido ritrovamento del proprietario
in caso di smarrimento. Si consiglia comunque di dotare il cane di
apposita medaglietta riportante il numero di telefono del proprietario.
11
Cambio di residenza del proprietario – adempimenti obbligatori
Deve essere comunicato entro 30 giorni al servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria di Bolzano (Tel.0471/329800 oppure 0471/635161)
Cessione del cane (vendita – donazione) – adempimenti obbligatori
La cessione a qualsiasi titolo dell’animale deve essere comunicata entro
30 giorni al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano
(tel.0471/329800 oppure 0471/635161).
Per gravi motivi il proprietario del cane può cedere l’animale al canile
sanitario SILL di Bolzano Tel. (0471/329800) o al canile di Naturno (Tel.
0473/660077). A tal fine è tenuto a compilare un apposito modulo di
cessione.
Morte del cane – adempimenti obbligatori
Il proprietario deve darne comunicazione entro 30 giorni al servizio
veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/329800 oppure
0471/635161). In caso di eutanasia la comunicazione viene effettuata
dal veterinario che l’ha eseguita.
Smarrimento del cane – adempimenti obbligatori
Deve essere segnalato dal proprietario entro 5 giorni dall’evento
all’Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/329800 oppure 0471/635161).
*Riferimenti normativi: art. 6 della Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale 5 maggio 2003
1.5
VACCINAZIONI E
ALTRI TRATTAMENTI
SANITARI DA
EFFETTUARE CON
REGOLARITÀ
12
Vaccinazioni
Le vaccinazioni annuali, o comunque alle scadenze stabilite dal proprio
medico veterinario di fiducia, sono molto importanti per proteggere il
cane dalle più comuni e pericolose malattie infettive; per avere la sicurezza
sullo stato di salute di un animale che convive abitualmente con la
famiglia, approfittando della scadenza della vaccinazione, il veterinario
esegue sempre una preliminare visita completa al vostro animale da
compagnia.
Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma vivamente consigliate per la
gravità delle malattie che possono colpire il cane.
La profilassi vaccinale è diversa quando si tratta di un cucciolo o di un
cane adulto già precedentemente vaccinato. Il cucciolo, infatti, avrà
bisogno di diversi richiami vaccinali per le singole malattie infettive allo
scopo di produrre un tasso di anticorpi sufficientemente elevato da
potersi considerare “immune” alle stesse.
Ogni cane, a seconda delle proprie abitudini e del proprio ambiente, è
più o meno esposto ai vari agenti infettivi, quindi, il piano vaccinale
andrà discusso, caso per caso, con il veterinario di fiducia.
Normalmente per un cane adulto che vive in un appartamento in città,
sarà sufficiente un richiamo vaccinale annuo che comprende la protezione
contro le patologie respiratorie infettive, la gastroenterite infettiva o
parvovirosi, il cimurro, l’epatite virale e la leptospirosi; tutto in una unica
iniezione.
Nella nostra Provincia, la vaccinazione antirabbica non è obbligatoria. In ogni caso essa può essere resa obbligatoria dalle
autorità competenti in base all’andamento epidemiologico della
malattia.
Prevenzione della filariosi
La filariosi cardiopolmonare è una grave malattia parassitaria trasmessa
dalla puntura di una zanzara presente su gran parte del territorio italiano.
Anche in questo caso il veterinario di fiducia potrà valutare il rischio e
le procedure di profilassi da effettuare sul cane, soprattutto quando
l’animale viene condotto in zone dove sono presenti questi insetti.
Infestazioni da pulci e zecche
Da marzo fino ad ottobre è consigliabile trattare il cane con gli appositi
prodotti per la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche.
Il trattamento, in particolare contro le zecche, è molto importante anche
per proteggere il cane da quella che viene chiamata ”malattia di Lyme”,
che è una patologia trasmessa dal morso di questi parassiti ematofagi.
Oltre al trattamento antiparassitario nei soggetti considerati “a rischio”
è opportuno eseguire la vaccinazione annuale.
Prevenzione delle verminosi intestinali
Con cadenza semestrale è opportuno verificare con un semplice esame
delle feci, l’eventuale presenza di parassiti intestinali. E‘ importante
eseguire questo esame prima della vaccinazione annuale per evitare che
la presenza di vermi nell’intestino del cane attenui l’efficacia del vaccino.
1.6
MODALITA’ DI
CONDOTTA DEI CANI
IN AREE PUBBLICHE O
APERTE AL PUBBLICO
La condotta dei cani nella Città di Bolzano è disciplinata con ordinanza
del Sindaco, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di
Polizia Urbana e nelle vigenti normative nazionali.
Si riportano più sotto i punti salienti di tali disposizioni.
Luoghi pubblici o aperti al pubblico
In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi e giardini,
i cani devono essere condotti al guinzaglio, la cui lunghezza massima
non può superare un metro per i cani di grossa taglia. Nei parchi o
giardini aperti al pubblico, purché non confinanti con piste ciclabili o
aree attrezzate per svago e ricreazione, i cani possono anche essere
lasciati liberi purché muniti di museruola.
La sanzione prevista in caso di violazione delle suddette regole va da un
minimo di 25 ad un massimo di 250 euro.
13
Locali pubblici e mezzi di trasporto pubblico
Tutti i cani, indipendentemente dalla razza di appartenenza, devono
essere condotti al guinzaglio. I cani di grossa taglia e i cani appartenenti
alle razze canine di cui all’art. 6 comma 1 bis della legge provinciale 15
maggio 2000, n. 9 o ad incroci tra le stesse, ed i cani appartenenti alle
razze o ad incroci tra le stesse di cui all’allegato dell’ordinanza del
Ministro della Sanità 17 agosto 2004 “Tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressività dei cani” devono essere muniti anche di museruola.*
La sanzione prevista in caso di violazione della sopraindicata disposizione
va da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro.
*Razze canine indicate all’art. 6 comma 1 bis della legge provinciale 15 maggio
2000 n.9: American bulldog, American Stafforshire Terrier, Anatolian karabash,
Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila
brasileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire
terrier, Tosa Inu.
Razze canine indicate nell’allegato dell’ordinanza del Ministro della Sanità 17
agosto 2004: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da
pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del
Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino
napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa
Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler,
Tosa inu.
Negozi di generi alimentari
I gestori dei negozi che commercializzano generi alimentari possono,
a loro discrezione, vietare l’accesso dei cani nei loro esercizi (ordinanza
del Sindaco prot n.1272/san del 7 novembre 1975).
Deiezioni canine
Il Regolamento di Polizia Urbana e l’ordinanza sindacale prot. 20672
del 4.06.2002 prevedono l’obbligo per gli accompagnatori dei cani di
provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine.
Ai proprietari e conduttori di cani è fatto inoltre obbligo di portare con
se’ l’apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (sacchetto e
paletta o sacchetto richiudibile o altra attrezzatura idonea).
La sanzione prevista in caso di violazione delle sopraindicate disposizioni
va da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro per la mancata
rimozione degli escrementi, da un minimo di 25 ad un massimo di 250
euro se il proprietario non è provvisto di apposita attrezzatura per la
raccolta.
Si segnala che lo Sportello per i Diritti degli Animali si è attivato con
diverse iniziative di sensibilizzazione rivolte ai proprietari dei cani, non
da ultima l’installazione di 45 distributori di sacchetti gratuiti per la
raccolta degli escrementi.
Riferimenti normativi: Ordinanza del Sindaco prot n.1272/san del 7 novembre
1975
Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 19 del 21.01.2002
Ordinanza del Sindaco prot. 20672 del 4.06.2002“ Condotta dei cani”
Ordinanza del Sindaco prot n. 64377 28.09.2004
14
Con lo scopo di ridurre al minimo i conflitti tra proprietari e
1.7
AREE DI SVAGO PER non proprietari di cani e di consentire agli animali di muoversi
liberamente, l’Assessorato all’Ambiente della Città di Bolzano
I CANI
ha realizzato le seguenti aree di svago per cani:
1. Area cani Talvera (zona carceri) c.a. 10.000 mq
2. Ponte Loreto ( c.a. 250 mq)
3. Ponte Roma (c.a. 1000 mq)
4. Via Rovigo (c.a 263 mq)
5. Passeggiata Jordan (c.a. 125 mq)
6. Via del Ronco (c.a. 400 mq)
7. Parco Europa (c.a. 400mq)
8. Via Roen (c.a 650 mq)
9. Ponte Palermo (c.a 164 mq)
10. Parco Mignone (c.a 800mq)
11. Parco Petrarca (c.a. 35 mq)
12. Via Segantini (c.a 60 mq)
13. Via Duca d’Aosta (c.a 360 mq)
14. Viale Europa 144 (c.a 510 mq)
15. Parco Tambosi (c.a 80 mq)
16 Via Genova – Via Alessandria (c.a 150 mq)
17. Vicolo Sabbia (c.a 1240 mq)
18. Via Ortles (c.a 800 mq)
19 . Piani (c.a 400 mq)
20. Via Maso della Pieve (c.a. 150 mq)
21. Viale Trento (ca. 2000 mq)
Le aree sono dotate di fontanella per l’erogazione dell’acqua, sono
recintate (ad esclusione dell’area per cani del Talvera lato carceri) e
attrezzate con bidoni, rastrelli e palette per la raccolta delle deiezioni.
In tutte le aree vengono garantiti i seguenti servizi di manutenzione
ordinaria: svuotamento dei bidoni tre volte alla settimana, pulizia del
terreno da resti organici ed inorganici una volta alla settimana, bagnatura
dell’area all’occorrenza, trattamento del terreno 1 volta alla settimana
con Micropan Soluzione da aprile a maggio, trattamento 2 volte all’anno
con Eurovix agro per ridurre gli odori, disinfezione dei bidoni 1 volta
all’anno.
Nel corso del 2002 è stata inoltre istituita la prima area cani a tempo.
Si tratta dell’area di verde pubblico situata sulla sponda orografica destra
del fiume Isarco, tra Ponte Roma e Ponte Palermo, nel tratto compreso
tra il fiume medesimo ed il ruscello artificiale. In quest’area, segnalata
con apposito cartello, i cani possono essere lasciati liberi tra le ore 20.00
e le ore 8.00.
Disciplina dell’utilizzo delle aree di svago
In tutte le aree cani gestite dal Comune, compresa l’area verde del
Talvera, zona carceri, è consentito l’accesso ai cani, anche non tenuti
al guinzaglio e privi della museruola, purché in presenza e sotto la
vigilanza dei loro custodi o possessori.
I possessori o gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di
guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità
o l’opportunità a tutela dell’incolumità delle persone e degli animali.
In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi.
Riferimenti normativi: ordinanza del Sindaco prot.20672 del 4.06.2002
15
1.8
MORSICATURE
DI CANE
Se il cane morde persone o animali, deve essere sottoposto ad osservazione
per 10 giorni per individuare eventuali sintomi riferibili a rabbia.
L’osservazione può essere autorizzata presso il domicilio del proprietario,
su richiesta del medesimo, quando non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti (l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale).
Nel caso in cui l’osservazione a domicilio non possa essere autorizzata,
il cane deve essere tenuto in osservazione presso il canile sanitario
pubblico.
Riferimenti normativi: art.86 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato
con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320
1.9
CRITERI PER LA
CUSTODIA DEI
CANI
Cani tenuti in ambienti chiusi: devono avere la possibilità di uscire
all’aperto o di poter giornalmente muoversi ed espletare i loro bisogni
corporali.
Cani tenuti legati: devono disporre di una superficie su cui muoversi
di almeno 20 mq.
Inoltre non possono essere tenuti legati con collari a strozzo o muniti
di aculei affilati.
Cani tenuti all’aperto: devono disporre di un ricovero asciutto e isolato
dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie.
In presenza di temperature esterne elevate deve essere disponibile un
posto all’ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente.
Riferimenti normativi: art. 2 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9
1.10
ABBANDONO E
MALTRATTAMENTI
16
In data 31 luglio 2004 è entrata in vigore la nuova legge contro il
maltrattamento degli animali. La legge introduce sanzioni economiche
pesanti e addirittura il carcere per i maltrattamenti più gravi e per
l’abbandono degli animali.
Questi i punti salienti della nuove disposizioni.
Maltrattamento di animali (art. 544 ter del codice penale)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata
della metà se dai fatti deriva la morte dell’animale.
In caso di condanna o di applicazione della pena a seguito di
patteggiamento è sempre prevista la pena accessoria della confisca
dell’animale, salvo che non appartenga a persona estranea al reato.
Abbandono di animali (art. 727 comma 1 del codice penale)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda
da 1.000 a 10.000 euro.
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la
loro natura (art. 727 comma 2 del codice penale)
Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la
loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con
fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Chiunque venga a conoscenza di uno dei reati sopraindicati può segnalarli
direttamente all’autorità giudiziaria, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili
urbani, al servizio veterinario provinciale o dell’Azienda Sanitaria oppure
alle guardie zoofile della Lega tutela animali -Tierschutzring che
effettueranno i necessari accertamenti.
Il servizio veterinario provinciale, il servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria e le guardie zoofile sono competenti anche per l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 9/2000.
Riferimenti normativi: art. 544 ter, art. 727 del codice penale – Legge Provinciale
15 maggio 2000, n. 9
1.11.
PROVVEDIMENTI DEL
SINDACO IN CASO DI
MALTRATTAMENTI O
PERICOLO PER LA
SALUTE E L’IGIENE
Il Sindaco, su proposta del veterinario competente, dispone il trasferimento
in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non
garantire la pubblica sicurezza o igiene, ovvero in caso di maltrattamento.
Il veterinario ufficiale competente per territorio è l’autorità competente
per determinare lo stato di “animale detenuto in modo tale da non
garantire la pubblica sicurezza o igiene” o di animale “maltrattato”.
Riferimenti normativi: art.11 della legge provinciale 15 maggio 2000 n, 9
1.12
RESPONSABILITA’
CIVILE DEL
PROPRIETARIO
Il proprietario del cane è responsabile dei danni cagionati dall’animale
di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito
o fuggito salvo che provi il caso fortuito.
La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto
con diretto nesso causale da un fatto proprio dell’animale, a prescindere
dall’agire dell’uomo.
L’art. 2052 del codice civile stabilisce a carico del proprietario dell’animale
una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova
di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito,
e cioè di uno specifico avvenimento imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale che ha, da solo, creato le condizioni dell’evento
dannoso, escludendo il rapporto di causalità tra il comportamento del
soggetto e l'evento dannoso. Al caso fortuito è riconducibile anche la
colpa del danneggiato che però per avere effetti liberatori deve consistere
in un comportamento cosciente che assorba l’intero rapporto causale.
La circostanza che il cane si sganci dalla catena o si sfili dal guinzaglio
non rientra nelle ipotesi di caso fortuito.
Qualora il cane causi dei danni mentre è affidato a terzi per es. ad amici,
parenti, conoscenti, ne risponde comunque il proprietario.
La responsabilità si sposta dal proprietario ad un terzo solo se questi si
serva di un animale per la realizzazione di un interesse autonomo e
limitatamente al tempo in cui lo ha in uso.
In considerazione del fatto che il comportamento degli animali non è
17
sempre prevedibile, si suggerisce di tutelarsi con una polizza assicurativa
per la responsabilità civile verificando l’adeguatezza della copertura
assicurativa.
Riferimenti normativi: art. 2052 codice civile
1.13
OMESSA
CUSTODIA E
MALGOVERNO
DI ANIMALI
E’ perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali chiunque
lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da
lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta.
Per questo tipo di illecito è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a
258 euro.
Sull’argomento si riportano alcuni orientamenti giurisprudenziali:
L'art. 672 del codice penale configura tre fattispecie: "lasciar liberi",
"custodire senza le debite cautele", "affidare a persona inesperta"
animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella
sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e
privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso,
nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per
tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti. Cass. pen., sez. VI, 17
marzo 1970, n. 684.
Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali
la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che,
sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e
determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere
il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità
deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza
ed ogni altro elemento rilevante. Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 1970, n.
822
I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza
alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerare pericolosi
e, quindi, rientranti nella disciplina di cui l'art. 672 c.p. (omessa custodia
e malgoverno di animali). Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840
Riferimenti normativi: art.672 del codice penale
1.14
CANI E
CONDOMINIO:
DIVIETO DI
DETENZIONE DI
ANIMALI
18
Quello della convivenza con il cane in condominio è sicuramente un
problema con il quale molti sono costretti a confrontarsi quotidianamente.
Prima di acquistare un cane è bene conoscere il regolamento condominiale
e quali sono le eventuali limitazioni poste dalla legge al possesso di
animali.
Cos’è un regolamento di condominio?
Il regolamento di condominio rappresenta per così dire la legge interna
dei condomini.
Premesso che ai sensi dell’art. 1138 del codice civile i regolamenti
condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni,
occorre fare una distinzione tra clausole del regolamento di natura
contrattuale e clausole del regolamento di natura regolamentare.
Hanno natura contrattuale quelle clausole che incidono sulla sfera
soggettiva dei medesimi, limitando i diritti dei condomini sulle proprietà
esclusive o comuni, con la conseguenza che per la loro validità è richiesto
il consenso unanime dei condomini.
Hanno natura regolamentare e sono modificabili con la maggioranza prevista dall’ art. 1136 del codice civile, le clausole
che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei
condomini, che riguardano in pratica solo le modalità di utilizzo della
parte comune ma non i diritti dei condomini sulle parti comuni e sui
beni di proprietà individuale.
Prima di acquistare un immobile è opportuno controllare bene che il
regolamento, predisposto dall’originario proprietario/costruttore, non
contenga clausole pattizie di divieto di detenzione di animali.
In ogni caso i divieti e le limitazioni riguardanti la proprietà esclusiva
posti dall’originario proprietario ed accettati con l’atto di acquisto,
devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata nell’atto o da una volontà chiaramente desumibile comunque in
modo non equivoco dall’atto stesso.
Il divieto di detenere animali non può essere contenuto negli ordinari
regolamenti di condominio, approvati dalla maggioranza dei condomini,
non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato
appartenenti ad essi in esclusiva, sicché in difetto di una approvazione
unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a
quei condomini che abbiano concorso con il loro voto alla relativa
approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo
confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti
unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’ art. 1987 del codice
civile a vincolare i loro autori (Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993, n.
12028)
1.15
CONDOMINIO
– DISTURBO
CAUSATO
DAGLI ANIMALI –
In giurisprudenza si è più volte ritenuto applicabile anche nei rapporti
tra condomini e quindi alla detenzione di animali in condominio, l’art.
844 del codice civile che disciplina le immissioni moleste o dannose
nella proprietà di terzi.
Il criterio legale per la soluzione dei conflitti è quello della normale
tollerabilità.
Nel caso in cui le immissioni di rumori o odori provocati dalla presenza
di un animale, dovessero superare la capacità di sopportazione dell’uomo
medio, il vicino potrà agire in giudizio contro il proprietario.
Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri
automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite deve essere
prudentemente determinato di volta in volta dal giudice .
Si riportano più sotto alcune sentenze sul tema:
“Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare
l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio,
affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno
nell'edificio condominiale”. Trib. Napoli, 8 marzo 1994, Arch. loc. 1994, 337
“Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti
la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o altri animali non è sufficiente
a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si
accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini
sotto il profilo della quiete o dell'igiene.” Pretura Campobasso 12 maggio
1990, Arch. loc. 1991, 176
19
“La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di
cui l'art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente,
è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che
abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una
situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino
di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità
di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono
la valutazione della tollerabilità delle immissioni”. Trib. Piacenza 10 aprile
1990 n. 231, Arch. loc. 1990, 287.
L’art.659 del codice penale prevede inoltre che chiunque, mediante
schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali disturbi
le occupazioni o il riposo delle persone sia punito con l’arresto fino a
tre mesi o con l’ammenda fino ad 309 euro.
Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 1 sez. penale
n.1394/2000 secondo la quale per la configurazione del reato di cui
sopra non è sufficiente che il disturbo venga arrecato ad una sola
persona, ma è necessario che esso riguardi una pluralità di persone, sia
cioè obbiettivamente idoneo ad incidere negativamente sulla tranquillità
di un numero indeterminato di persone.
20
1.16 CONTRATTO DI
LOCAZIONE E DETENZIONE DI ANIMALI
Prima di stipulare un contratto di locazione è sempre bene verificare
che non contenga clausole espresse di divieto di detenzione di animali
in modo da evitare contenziosi.
1.17
VACANZE
L’arrivo dell’estate rappresenta un problema per molti animali che avendo
la sfortuna di appartenere a persone prive di coscienza si ritrovano
abbandonati sulle strade.
L’abbandono oltre ad essere un atto incivile costituisce anche un reato.
Le soluzioni al problema certamente non mancano e possono essere
svariate.
Certamente la migliore dal punto di vista dei quattrozampe è quella di
andare in vacanza con il proprio padrone.
Molti hotel, agriturismi, campeggi e pensioni accettano senza problemi
gli animali. Lo Sportello per i Diritti degli Animali è disponibile ad aiutare
chi fosse interessato a questo tipo di soluzione ad individuare località
ed esercizi “amici degli animali”.
Chi per qualunque per qualunque motivo, non intendesse portare con
sé il cane in vacanza, può provvedere alla sua sistemazione in una
pensione per cani o al suo affidamento a persona di fiducia.
Nella Provincia di Bolzano e nella vicina Provincia di Trento si trovano
diverse pensioni per animali e dog sitter che si possono prendere cura
a pagamento del vostro cane.
Se si opta per una soluzione di questo tipo si suggerisce :
- di effettuare un sopralluogo preventivo presso la struttura per verificare
che disponga di spazi all’aperto e al chiuso di dimensioni adeguate;
- di accertare che il gestore della pensione garantisca l’assistenza
veterinaria in caso di bisogno;
- di abituare gradualmente l’animale al posto;
- di lasciare un oggetto al quale il cane è affezionato: servirà
a dare un'aria di familiarità al nuovo ambiente;
- di informare in modo esaustivo il gestore della pensione sul
tipo di alimentazione a cui è abituato il cane in quanto
bruschi cambiamenti potrebbero causargli seri problemi intestinali;
- di trattare il cane con un antiparassitario e di controllare che la copertura
vaccinale contro le più comuni malattie canine sia ancora efficace (una
pensione seria chiede normalmente il libretto delle vaccinazioni prima
di accogliere gli animali).
Informazioni e indirizzi aggiornati delle pensioni autorizzate sono reperibili
presso lo Sportello per i Diritti degli Animali del Comune di Bolzano.
Si segnala inoltre che lo Sportello per i Diritti degli Animali ha avviato
il servizio ANIMALI ALLA PARI teso a favorire lo scambio gratuito
dell’attività di custodia tra proprietari di animali in caso di breve
indisposizione, vacanze, malattia. Per informazioni rivolgersi al n.
0471/997435.
1.18
GESTIONE
SANITARIA DEL
CANE IN VIAGGIO
1.19
CANI ALL’ESTERO
Prima di partire per un viaggio con il cane è necessario assicurarsi che sia
a) in regola con le vaccinazioni annuali (compresa l’antirabbica);
b) in perfetto stato di salute;
c) che, nel luogo dove vi recate, non ci siano malattie particolari che
possano colpire il vostro piccolo amico “scoperto” da eventuali
vaccinazioni o specifici trattamenti antiparassitari (leishmaniosi,
erlichiosi, ecc.).
Per questi motivi, è opportuna una visita di controllo prima di affrontare
il viaggio.
Dal 1 ottobre 2004, tutti i cani, i gatti, i furetti, per circolare all’interno
dell’Unione Europea devono essere muniti di un PASSAPORTO previsto
dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto è numerato e comprende
il numero personale di identificazione (microchip o tatuaggio, quest’ultimo
autorizzato fino al 2008) e un certificato di vaccinazione antirabbica
eseguita almeno un mese prima della partenza e da non più di undici
mesi.
Può contenere altre informazioni relative a vaccinazioni o antecedenti
medici degli animali.
Con quest’unico documento, da ritirarsi a cura del proprietario presso
il servizio veterinario interaziendale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano in
Via Bivio 59, cani, gatti, furetti possono viaggiare in tutti gli Stati Membri
dell’Unione. Si segnala che l’Irlanda, la Svezia e il Regno Unito richiedono
ulteriori requisiti e precisamente il test immunologico di verifica degli
anticorpi. Per il Regno Unito e l’Irlanda il prelievo ai fini della titolazione
anticorpale deve essere eseguito almeno 6 mesi prima della movimentazione. Per la Svezia il prelievo deve essere effettuato almeno 120 giorni
dopo la vaccinazione.
Qualora il cane dovesse affrontare un viaggio all’estero, in particolare
nei paesi non facenti parte della Comunità Europea, si consiglia di
informarsi con largo anticipo presso il servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria di Bolzano Tel. 0471- 635161/2/3 per appurare l’esistenza
eventuali norme restrittive all’ingresso dei cani.
21
1.20
CRITERI
GENERALI
PER IL
TRASPORTO
DI ANIMALI
La legge provinciale 9/2000 prevede che chiunque intenda trasportare
animali debba riservare loro un trattamento adeguato alla specie comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano.
E’ vietato trasportare o lasciare un animale in auto o in altro mezzo di
trasporto qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare
è vietato chiudere e trasportare animali nel bagagliaio dell’auto.
Il trasporto di animali per fini commerciali è regolato oltre che dalla L.P.
9/2000 dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.532 e successive
modifiche.
1.21
TRASPORTO DEI
CANI SUGLI AUTOBUS URBANI NELLA CITTA’ DI BOLZANO
I cani di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente.
I cani di media/grossa possono essere trasportati tenuti al guinzaglio e
muniti di museruola. Per questi ultimi deve essere pagato il biglietto alla
stessa tariffa del viaggiatore.
Il trasporto dei cani guida per ciechi è gratuito.
1.22
TRASPORTO DEL
CANE IN
AUTOMOBILE
In base a quanto previsto dall’art.169 codice della strada un solo cane
può essere trasportato senza particolari modalità purché ciò avvenga
in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida.
Poiché il cane slegato potrebbe costituire pericolo per la guida, se non
si possiede un rete divisoria, si consiglia di tenerlo legato sul sedile
posteriore.
Il trasporto di due o più cani è invece consentito purché essi vengano
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto
di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo, che se
installati in via permanente devono essere autorizzati dalla Motorizzazione
Civile.
Chi viola le disposizioni dell’art. 169 del codice della strada è soggetto
ad una sanzione amministrativa euro 68,25 (+ sottrazione punti 1 dalla
patente).
Il benessere dell’animale durante il viaggio è garantito qualora vengano
rispettate le seguenti regole elementari: gli sia concesso uno spazio
adeguato per potersi sdraiare comodamente durante il viaggio, si
effettuino frequenti soste per poterlo far passeggiare e dargli da bere,
non ci sia eccessivo caldo in auto oppure pericolose forti correnti d’aria
derivate da un uso eccessivo dell’aria condizionata.
Riferimenti normativi: Regolamento della SASA
Ordinanza del Sindaco prot. 20672 del 4.06.2002“ Condotta dei cani”
Riferimenti normativi: art. 169 del codice della strada
1.23
TRASPORTO
DEL CANE IN
TRENO
22
Treni IC/EC, INC(posti a sedere),E, R,D, iR
Le FS ammettono il trasporto gratuito, sia nella prima che nella seconda
classe di piccoli cani racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non
superiori a cm. 70x50x30, i quali devono essere confezionati in maniera
tale da escludere qualsiasi lesione o danno sia ai viaggiatori che alle
vetture.
E’ altresì ammesso il trasporto, dietro pagamento di un biglietto di
seconda classe con la riduzione del 50% sulle tariffe:
- di un piccolo cane sciolto, a condizione che gli altri viaggiatori lo
consentano e purché il proprietario lo tenga sulle ginocchia e sotto
la sua diretta sorveglianza;
- di un cane di grossa taglia nei compartimenti noleggiati
per intero, nonché, quando non rechi disturbo e sia munito
di museruola e guinzaglio, limitatamente ai treni
a compartimenti. Sui treni classificati Regionali, Diretti
ed Interregionali composti con materiale ad unico ambiente, il trasporto
é consentito, purché non rechi disturbo ed il cane sia munito di
museruola e guinzaglio, sulla piattaforma o nel vestibolo delle carrozze
o delle automotrici.
I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno
o classe in ragione di un cane per ogni cieco, anche se questi è
accompagnato da una persona.
In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori.
Treni Eurostar Italia, treni ETR 500, 460/480
Sui treni Eurostar Italia il trasporto degli animali non é consentito, fatto
salvo i cani guida dei ciechi. Tuttavia sui treni ETR 460 ed ETR 500 é
consentito il trasporto di piccoli animali a condizione che gli stessi siano
racchiusi negli appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm.
32x32x50, che durante il viaggio siano collocati negli appositi spazi
indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori.
Vetture cuccette: è ammesso il trasporto di un cane guida per ciechi
in compartimento ad uso esclusivo.
Vetture letto: è ammesso il trasporto gratuito di un cane guida per
ciechi o di un cane nel compartimento occupato per intero dietro
pagamenti della tariffa ordinaria scontata del 50% più la tassa di
disinfestazione.
Poiché le condizioni di trasporto possono variare e poiché su alcuni treni
non è ammesso il trasporto di cani si consiglia comunque di visitare il
sito www.trenitalia.it oppure di chiamare il call center n. 89.20.21.
Riferimenti normativi: Condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle ferrovie
dello stato approvato con regio decreto 11 ottobre 1943, n.1948
1.24
TRASPORTO DEL
CANE IN
NAVE
Se si intende viaggiare in nave con il cane è bene informarsi presso la
compagnia di navigazione.
Di norma è ammesso il trasporto dei cani al guinzaglio con museruola
dietro pagamento di una tariffa.
Alcune compagnie non consentono l’accesso ai cani alle cabine e ai
locali comuni e dispongono di apposite gabbie sui ponti all’aria aperta.
Si raccomanda di non lasciare il cane in macchina nella stiva dei traghetti
dove normalmente le temperature sono molto elevate.
1.25
TRASPORTO DEL
CANE IN
AEREO
Normalmente il trasporto del cane è consentito ma ogni compagnia
adotta regole proprie. La presenza del cane va comunque indicata alla
compagnia al momento della prenotazione e possibilmente con largo
anticipo. In quella sede vi saranno date le necessarie indicazioni.
Se di piccola taglia il cane può di norma viaggiare con il proprietario
in appositi trasportini come bagaglio a mano.
Se invece il peso del cane più quello del contenitore supera gli 8- 10
kg di peso deve normalmente viaggiare nella stiva dell’aereo.
Unica eccezione i cani per non vedenti che vengono sistemati vicino al
padrone.
23
1.26
BICICLETTA
CONDUZIONE DI
ANIMALI
1.27
BICICLETTA/MOTO
TRASPORTO DI
ANIMALI
Ai ciclisti è vietato condurre animali. Il divieto, dettato da motivi di
sicurezza, è operante anche sulle piste ciclabili.La sanzione prevista per
i trasgressori è pari ad Euro 19,95 (le sanzioni sono soggette ad
aggiornamento)
Riferimenti normativi: art. 182 del Codice della Strada
E’ consentito il trasporto con la bicicletta o la moto di cani custoditi in
apposita gabbia o contenitore con i seguenti limiti: la gabbia deve essere
solidamente assicurata, non deve sporgere lateralmente rispetto all’asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50
cm e non deve impedire o limitare la visibilità del conducente.
Chi viola le disposizioni dell’art. 170 del codice della strada è soggetto
ad una sanzione amministrativa di 33,60 euro + sottrazione di 1 punto
dalla patente per i guidatori di motocicli (le sanzioni sono soggette ad
aggiornamento).
Riferimenti normativi: Art.170 del Codice della Strada
1.28
SOPPRESSIONE
DEL CANE
La soppressione dei cani può avvenire di norma solo mediante “eutanasia”
ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo
la relativa attestazione. In tal caso il veterinario è tenuto a trasmettere
i dati al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria al fine di consentire
la sua cancellazione dall’anagrafe canina.
Riferimenti normativi: Art. 2 della Legge Provinciale 5 maggio 2000 n.9
24
1.29
SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE DEL CANE DI PROPRIETÀ
Nella città di Bolzano, in caso di decesso del cane, le spoglie devono
essere conferite, con costi a carico del proprietario, alla Federazione
Allevatori dell’Alto Adige - Verband der Kleintierzüchter -Tel. 0471-202839
per il loro corretto smaltimento. Generalmente i veterinari si occupano
di questo servizio quando il cane decede presso il loro ambulatorio. Essi
provvedono inoltre a dare comunicazione della morte del cane all’Azienda
Sanitaria di Bolzano per la cancellazione dall’anagrafe canina.
Si segnala che il Regolamento (CE) 1774/2002 prevede una deroga
all’obbligo di incenerimento degli animali e rende possibile il seppellimento
degli animali da compagnia esclusivamente su terreno privato previa
autorizzazione del Sindaco.
1.30
CIMITERO PER
ANIMALI
Nella Provincia di Bolzano è presente un cimitero per animali gestito dal
Sig. Mair Paul Via S. Pietro 73 Meltina /Terlano. Per informazioni rivolgersi
al n. 0471 – 257187.
1.31 SPOGLIE DI
CANI RITROVATE SU
SUOLO PUBBLICO
Per l’asporto delle carogne di cane rinvenute su suolo pubblico e di cui
non si conosce il proprietario è necessario rivolgersi all’Ufficio Sanità del
Comune di Bolzano Tel. 0471/997650.
1.32
UCCISIONE DI ANIMALI
(art. 544 bis c.p. e art.
638 c.p.)
L’art. 638 del Codice Penale prevede che chiunque uccida senza necessità
o danneggi animali altrui sia punito con la reclusione fino ad un anno
o con la multa fino a 309 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave. Il proprietario dell’animale deve chiedere al giudice, entro tre
mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire
le persone che lo hanno ucciso o danneggiato. Trattasi di un reato
perseguibile su querela di parte.
L’art. 544 bis del codice penale prevede altresì che chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale
sia punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Riferimenti normativi: Art. 638 e art. 544 bis del codice penale
1.33
RITROVAMENTO DI
CANI DA PARTE DI
PRIVATI CITTADINI
Chiunque trovi un cane vagante è invitato a darne comunicazione al
canile sanitario SILL Tel 0471/329800.
In ogni caso tutti i cani di cui non è possibile stabilire la proprietà devono
essere ricoverati presso la suddetta struttura alla quale si possono
rivolgere coloro che hanno smarrito l’animale.
1.34
CATTURA DI CANI
VAGANTI DI PROPRIETA’
Qualora venga ritrovato un cane e sia possibile l’identificazione del
proprietario, la Direzione del canile SILL informa il proprietario del
ritrovamento.
Il proprietario dovrà provvedere al pagamento delle spese di mantenimento
per i giorni trascorsi presso il canile (6,46 euro al giorno).
1.35
CATTURA E GESTIONE DEI
CANI RANDAGI
I cani randagi catturati vengono ospitati presso il canile della SILL
dell’Azienda Sanitaria e vengono ivi accuditi, controllati dal punto di
vista sanitario ed identificati.
Non possono essere soppressi se non gravemente ammalati e incurabili
o di comprovata pericolosità.
Non possono essere utilizzati per fini sperimentali.
1.36
AFFIDAMENTO DI
CANI RANDAGI
I cani randagi vengono affidati dal canile della SILL a chi ne faccia
richiesta. Possono essere ceduti a terzi anche i cani definitivamente
ceduti dal proprietario alla struttura di ricovero.
1.37
RITROVAMENTO
DI CANI FERITI
Chi trova un cane ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a
prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.
Qualora il proprietario sia ignoto ci si può rivolgere ad un veterinario di
propria fiducia, a proprie spese, o al servizio veterinario del canile sanitario
SILL che interviene gratuitamente.
Riferimenti normativi: art. 10 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9
1.38
FIERE MERCATI ED
ESPOSIZIONI
Nel territorio della Provincia di Bolzano è vietata l’effettuazione di fiere,
mercati ed esposizione di cani, gatti, rettili ed aracnidi con l’unica eccezione
dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal
Sindaco, previo parere positivo espresso dal servizio veterinario territorialmente competente. Il divieto non trova applicazione nei confronti di
istituzioni di cui agli articoli 5 bis e 6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150.
Riferimenti normativi: art. 12 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9
1.39
ESPERIMENTI
Nella Provincia di Bolzano è vietato l’allevamento, l’acquisto o l’affidamento
di cani e animali in genere a fini sperimentali, nonché l’effettuazione
di ogni tipo di esperimento sugli animali che comporti per gli stessi
dolori sofferenze o effetti dannosi.
Riferimenti normativi: art. 14 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9
25
1.40
DIVIETI DI
ESIBIZIONE
DI ANIMALI
NEI MESTIERI
1.41
SPETTACOLI CHE
COMPORTINO SEVIZIE
PER GLI ANIMALI E
DIVIETO DI COMBATTIMENTO TRA ANIMALI
L’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede il
divieto di dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, di esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti
ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero di dare audizioni all'aperto senza
licenza dell’autorità di pubblica sicurezza locale.
Con ordinanza sindacale prot.18149 del 14.05.1999 il Sindaco ha vietato
l’utilizzo di animali nelle attività di suonatore ambulante su suolo pubblico.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie
per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche
degli stessi è punito ai sensi dell’art. 544 quater del codice penale, con
la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a
15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine
di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Ai sensi dell’art. 544 quinquies del codice penale è inoltre punito con
la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 50.000 a 160.000
euro chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità
fisica. La pena è aumentata da un terzo alla metà nei casi elencati nel
medesimo articolo.
L’art.544 quinquies vieta altresì l’allevamento e l’addestramento di cani
da destinare ai combattimenti.
In tutte le ipotesi di reato sopraindicate, in caso di condanna, è prevista
la pena accessoria della confisca dell’animale.
Va altresì segnalato che la legge provinciale n. 9/2000 vieta tutti i tipi
di gioco, spettacoli, gare, rappresentazione e addestramenti durante i
quali vengono seviziati gli animali e specifica che nel divieto rientrano
anche le corse con l’uso di pungolo accuminato, l’uso di collari muniti
di aculei affilati, spettacoli, gare e rappresentazioni con l’uso di corrente
elettrica sugli animali, i combattimenti tra animali, il lancio di anelli su
uccelli acquatici e l’uso di animali vivi come bersaglio o scopi simili.
Riferimenti normativi: art. 70 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
art. 13 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9
1.42
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI
SOSTANZE VELENOSE
A tutela dei cani, talora vittime di avvelenamenti, va ricordato l'art. 146
del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che recita: "Chiunque in qualsiasi
modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da 6
mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 510 euro".
1.43
CANI NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in riserva di caccia sotto
la massima sorveglianza.
I guardiacaccia dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano o gli
appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di porto di fucile per
uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle
immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da
malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per
gli animali domestici al pascolo o per la selvaggina.
Non sono in nessun caso autorizzati all’abbattimento i cacciatori.
Riferimenti normativi: art. 35 della legge provinciale 17 luglio 1987 n. 14
26
il GATTO
SEZIONE 2. IL GATTO
2.1
LA DECISIONE DI
PRENDERE UN
GATTO
La decisione di regalarsi la compagnia di un gatto
deve essere presa in modo consapevole, ricordando
che chiunque abbia accettato di occuparsi di un animale
domestico è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve
tenere conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.
Pertanto, prima di acquistare o adottare un gatto, è necessario :
• informarsi sulle esigenze primarie dell’animale;
• valutare il tempo di cui si dispone per accudirlo;
• verificare che qualche membro della famiglia non sia allergico (l’allergia
al gatto è piuttosto frequente ed è verificabile tramite idonei test);
• conteggiare le spese che andranno ad influire sul bilancio familiare;
• pensare in anticipo al periodo delle vacanze.
2.2
DOVE
ADOTTARE UN
GATTO
La cosa migliore che si può fare è quella di chiedere l’affidamento di
uno dei gatti custoditi presso l’asilo per animali SILL gestito dal Servizio
Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel 0471/329800) o presso
i rifugi autorizzati gestiti dalle associazioni di volontariato come ad es.
il centro di Naturno (Tel. 0473/660077).
2.3
DOVE
ACQUISTARE
UN GATTO
Il gatto può essere acquistato da un allevatore, presso un negozio
specializzato o da privati cittadini.
Le condizioni di vendita non sono soggette ad una particolare disciplina.
Pertanto, qualora dovessero insorgere delle controversie con il venditore,
si dovrà fare riferimento alle norme del codice civile che disciplinano i
contratti di compravendita delle cose mobili.
Si ricorda che l’acquisto di animali da compagnia non è sempre esente
da rischi: può accadere di acquistare animali apparentemente sani che
nel giro di pochissimo tempo si ammalano gravemente fino ad arrivare
al decesso.
Prima di acquistare un gatto si suggerisce:
1. di documentarsi preventivamente sulla serietà dell’allevamento dove
si intende effettuare l’acquisto e di verificare di persona le condizioni
di detenzione degli animali;
2. di evitare l’acquisto di gatti presso venditori ambulanti improvvisati,
in mercatini, fiere e mostre itineranti, che spesso propongono animali
importati dall’estero a basso costo e non sempre in perfetto stato di
salute;
3. di chiedere informazioni preventive ad un veterinario;
4. di verificare lo stato di vaccinazione del gatto che deve essere documentato sul libretto sanitario e non deve avvenire prima del 50° giorno di vita;
5. di non acquistare gatti di età inferiore ai 55/60 giorni .
Ad acquisto avvenuto si consiglia :
- di sottoporre immediatamente l’animale ad un controllo veterinario
e ad un esame delle feci per verificare il suo stato di salute, l’esenzione
da difetti di qualunque natura e per concordare il programma vaccinale.
28
2.4
IDENTIFICAZIONE
DEL GATTO
TRAMITE
MICROCHIP
Non è prevista l’iscrizione ad una pubblica anagrafe né l’obbligo
di identificare il gatto tramite microchip o tatuaggio.
A discrezione del proprietario è possibile far applicare al gatto
un microchip da un veterinario libero professionista. L’identificazione del gatto tramite microchip o tatuaggio è indispensabile
solamente qualora si intenda portare con sé il gatto in uno dei paesi
appartenenti alla Comunità Europea (vedasi punto 2.13 gatto all’estero).
Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 998/2003
2.5.
RINUNCIA ALLA
PROPRIETÀ DEL
GATTO
Per gravi motivi il proprietario del gatto può cedere l’animale al canile
sanitario Sill Tel. 0471/329800 o al canile di Naturno 0473/660077.
A tal fine tenuto a compilare un apposito modulo di cessione.
2.6
VACCINAZIONI
E ALTRI
TRATTAMENTI
SANITARI DA
EFFETTUARE CON
REGOLARITA’
Vaccinazioni
Le vaccinazioni annuali, o comunque alle scadenze stabilite dal proprio
medico veterinario di fiducia, sono molto importanti per proteggere il
gatto dalle più comuni e pericolose malattie infettive; per avere la
sicurezza sullo stato di salute di un animale che convive abitualmente
con la famiglia, approfittando della scadenza della vaccinazione, il
veterinario esegue sempre una preliminare visita completa al vostro
animale da compagnia.
Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma vivamente consigliate per la
gravità delle malattie che possono colpire il gatto.
La profilassi vaccinale è diversa quando si tratta di un gattino o di un
gatto adulto già precedentemente vaccinato. Il cucciolo, infatti, avrà
bisogno di diversi richiami vaccinali per le singole malattie infettive allo
scopo di produrre un tasso di anticorpi sufficientemente elevato da
potersi considerare “immune” alle stesse.
Ogni gatto, a seconda delle proprie abitudini e del proprio ambiente,
è più o meno esposto ai vari agenti infettivi, quindi, il piano vaccinale
andrà discusso, caso per caso, con il veterinario di fiducia.
Normalmente per un gatto adulto che vive in un appartamento in città,
sarà sufficiente un richiamo vaccinale annuo che comprende la protezione
contro le malattie respiratorie feline (herpes virus, calicivirus, clamidia),
parvovirosi e virus della leucosi felina (FELV). Quest’ultima soprattutto
per i gatti che vivono in gruppi a stretto contatto tra di loro.
Filariosi
La filariosi cardiopolmonare è una grave malattia parassitaria trasmessa
dalla puntura di una zanzara presente su gran parte del territorio italiano.
Anche in questo caso il veterinario di fiducia potrà valutare il rischio e
le procedure di profilassi da effettuare sul gatto, soprattutto quando lo
si porta in zone dove sono presenti questi insetti.
Infestazioni da pulci e zecche
Da marzo fino ad ottobre è consigliabile trattare il gatto con gli appositi
prodotti per la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche.
Verminosi
Con cadenza semestrale è opportuno verificare con un semplice esame
delle feci, l’eventuale presenza di parassiti intestinali. E‘ importante
29
eseguire questo esame prima della vaccinazione annuale per evitare che
la presenza di vermi nell’intestino del gatto attenui l’efficacia del vaccino.
Toxoplasmosi
La toxoplasmosi è una malattia parassitaria che, se presente nel gatto,
può creare seri problemi alle donne in gravidanza (fino ad arrivare
all’aborto). Ciò non vuol dire che il gatto, se in buono stato di salute,
non possa continuare a vivere in casa con i proprietari se una donna di
casa è in stato interessante.
In questo caso è vivamente consigliato eseguire frequenti esami delle
feci del gatto per tutto il periodo di gestazione (almeno un esame al
mese, in quanto il gatto eventualmente infetto elimina uova del parassita
con le feci per periodi di tempo limitati), attenersi in casa alle più
elementari regole igieniche come ad es. lavarsi le mani ogni qualvolta
si tocca il gatto e non consentire alla donna incinta di rimuovere le
deiezioni del gatto.
2.7
MORSICATURE
Se il gatto morde persone o animali, deve essere sottoposto ad osservazione per 10 giorni per individuare eventuali sintomi riferibili a rabbia.
L’ osservazione può essere autorizzata presso il domicilio del proprietario,
su richiesta del medesimo, quando non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti (l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale).
Nel caso in cui l’osservazione a domicilio non possa essere autorizzata, il gatto
deve essere tenuto in osservazione presso il canile sanitario pubblico.
Riferimenti normativi: art. 86 del Regolamento di polizia veterinaria approvato
con DPR 320/54
2.8
RESPONSABILITA’
CIVILE DEL
PROPRIETARIO DEL
GATTO
Il proprietario del gatto è responsabile dei danni cagionati dall’animale
di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito
o fuggito salvo che provi il caso fortuito .
La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto
con diretto nesso causale da un fatto proprio dell’animale, a prescindere
dall’agire dell’uomo (ad es. il gatto attraversando la strada fa cadere un
motociclista).
L’art. 2052 del codice civile stabilisce a carico del proprietario dell’animale
una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova
di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito,
cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale.
Qualora il gatto causi dei danni mentre è affidato a terzi per es. ad
amici, parenti, conoscenti, ne risponde comunque il proprietario.
Riferimenti normativi: art.2052 del codice civile
2.9
GATTI E
CONDOMINIO
DIVIETO DI
DETENZIONE
30
Benchè i problemi maggiori si presentino per chi possiede un cane, prima di
acquistare un gatto è bene conoscere il regolamento condominiale e quali
siano le eventuali limitazioni poste dalla legge al possesso di animali.
Cos’è un regolamento di condominio ?
Il regolamento di condominio rappresenta per così dire la legge interna
dei condomini.
Premesso che ai sensi dell’art. 1138 del codice civile i regolamenti
condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e
dalle convenzioni, occorre fare una distinzione tra clausole del
regolamento di natura contrattuale e clausole del regolamento di natura
regolamentare.
Hanno natura contrattuale quelle clausole che incidono sulla sfera
soggettiva dei medesimi limitando i diritti dei condomini sulle proprietà
esclusive o comuni con la conseguenza che per la loro validità è richiesto
il consenso unanime dei condomini.
Hanno natura regolamentare e sono modificabili con la maggioranza
prevista dall’ art. 1136 del codice civile, le clausole che coinvolgono
interessi impersonali della collettività dei condomini, che riguardano in
pratica solo le modalità di utilizzo della parte comune ma non i diritti
dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale.
Prima di acquistare un immobile è opportuno controllare bene che il
regolamento, predisposto dall’originario proprietario/costruttore, non
contenga clausole pattizie di divieto di detenzione di animali.
In ogni caso i divieti e le limitazioni riguardanti la proprietà esclusiva
posti dall’originario proprietario ed accettati con l’atto di acquisto,
devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata nell’atto o da una volontà chiaramente desumibile comunque in
modo non equivoco dall’atto stesso.
Il divieto di detenere animali non può essere contenuto negli ordinari
regolamenti di condominio, approvati dalla maggioranza dei condomini,
non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato
appartenenti ad essi in esclusiva, sicché in difetto di un approvazione
unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a
quei condomini che abbiano concorso con il loro voto alla relativa
approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo
confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti
unilaterali atipici , di per sè inidonei ai sensi dell’ art. 1987 del codice
civile a vincolare i loro autori.
2.10
DISTURBO
CAUSATO DAGLI
ANIMALI
In giurisprudenza si è più volte ritenuto applicabile alla detenzione di
animali in condominio l’art. 844 del codice civile che disciplina le
immissioni moleste o dannose nella proprietà di terzi (rumori, odori).
Il criterio legale per la soluzione dei conflitti è quello della normale
tollerabilità.
Nel caso in cui le immissioni dovessero superare la capacità di sopportazione dell’uomo medio, il vicino potrà pretendere l’adozioni di misure
e dispositivi e se ciò non bastasse potrà chiedere all’Autorità Giudiziaria
l’allontanamento del gatto.
Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri
automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite deve essere
prudentemente determinato di volta in volta dal giudice.
Riferimenti normativi: art.844 del codice civile
31
2.11
GATTO E
VACANZE
2.12
GESTIONE
SANITARIA
DEL GATTO IN
VIAGGIO
32
L’arrivo dell’estate rappresenta un problema per molti animali che avendo
la sfortuna di appartenere a persone prive di coscienza si ritrovano
abbandonati sulle strade.
L’abbandono oltre ad essere un atto incivile costituisce anche un reato.
Le soluzioni al problema certamente non mancano e possono essere
diverse.
Il gatto può accompagnare senza particolari problemi la famiglia in
vacanza. L’importante è scegliere il luogo adatto ed adottare gli opportuni
accorgimenti per il viaggio.
Molti hotel, agriturismi, campeggi e pensioni accettano senza problemi
gli animali. Lo Sportello per i Diritti degli Animali è disponibile ad aiutare
chi fosse interessato a questo tipo di soluzione ad individuare località
ed esercizi “amici degli animali”.
Chi per qualunque per qualunque motivo non intendesse portare con
sé il micio in vacanza, può provvedere alla sua sistemazione in una
pensione per animali o al suo affidamento a persona di fiducia.
Nella Provincia di Bolzano e nella vicina Provincia di Trento si trovano
diverse pensioni per animali autorizzate e animal sitter che si prendono
cura a pagamento dei gatti.
Se si opta per una soluzione di questo tipo si suggerisce:
- di effettuare un sopralluogo preventivo presso la struttura per verificare
che disponga di spazi all’aperto e al chiuso di dimensioni adeguate
alle esigenze dell’animale;
- di accertarsi che il gestore della pensione garantisca l’assistenza veterinaria in caso di bisogno;
- di abituare gradualmente l’animale al posto;
- di informare in modo esaustivo il gestore della pensione sul tipo di
alimentazione a cui è abituato il gatto;
- di trattare il micio con un antiparassitario e di controllare che la copertura vaccinale contro le più comuni malattie feline sia ancora efficace.
Informazioni e indirizzi aggiornati sulle pensioni autorizzate sono reperibili
presso lo Sportello per i Diritti degli Animali del Comune di Bolzano.
Si segnala inoltre che lo Sportello per i Diritti degli Animali ha avviato
il servizio ANIMALI ALLA PARI teso a favorire lo scambio gratuito
dell’attività di custodia tra proprietari di animali in caso di breve
indisposizione, vacanze, malattia. Per informazioni rivolgersi al n.
0471/997435.
Il gatto domestico è un animale molto legato al proprio ambiente
(abitazione e proprietari) e qualsiasi cambiamento della propria quotidianità
e delle sue abitudini rappresenta una situazione di stress.
Il gatto durante un viaggio si sente “spaesato" e per nulla rilassato.
Questa situazione genera due tipi di comportamento: 1. il gatto rimane
immobile, in una situazione di profondo disagio, silenzioso ed attento
ad ogni cambiamento di ambiente. 2. il gatto preso dallo sconforto
miagola continuamente per richiamare l'attenzione del proprietario e
cerca di dimostrare il proprio disagio muovendosi molto e cercando di
uscire dal trasportino.
Per questi motivi è opportuno fare viaggiare sempre il gatto in un
trasportino per piccoli animali. Si raccomanda di fare frequenti soste
per dargli da bere ma senza mai farlo uscire (preso dal panico potrebbe
cercare di scappare o addirittura diventare aggressivo).
E' consigliabile farlo viaggiare a digiuno per la tendenza che
hanno alcuni gatti di soffrire il "mal d'auto" e muoversi sempre
nelle ore meno calde e, possibilmente, senza aria condizionata
che potrebbe provocare infiammazioni alle vie respiratorie.
Attenzione, quindi, ai colpi di calore, alla disidratazione, all'eccessivo
nervosismo (se il gatto dimostra di avere attacchi di panico e di essere
molto agitato consultate il veterinario per l'eventuale somministrazione
di un tranquillante).
Per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie, come per il cane, è
necessario effettuare la vaccinazione antirabbica almeno un mese prima
della partenza per l'estero ed effettuare la profilassi contro la filariosi
cardiopolmonare se ci si reca in zone infestate da zanzare.
2.13
GATTI
ALL’ESTERO
Dal 1 ottobre 2004, tutti i cani, i gatti, i furetti, per circolare all’interno
dell’Unione Europea devono essere muniti di un PASSAPORTO previsto
dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto è numerato e comprende
il numero personale di identificazione (microchip o tatuaggio, quest’ultimo
autorizzato fino al 2008) e un certificato di vaccinazione antirabbica.
Il passaporto può contenere altre informazioni relative a vaccinazioni o
antecedenti medici degli animali.
Con quest’unico documento, cani, gatti, furetti possono viaggiare in
tutti gli Stati Membri dell’Unione. Si segnala che l’Irlanda, la Svezia e il
Regno Unito richiedono ulteriori requisiti e precisamente l’esecuzione
di test di verifica degli anticorpi. Per il Regno Unito e l’Irlanda il prelievo
ai fini della titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 6 mesi
prima della movimentazione. Per la Svezia il prelievo deve essere
effettuato almeno 120 giorni dopo la vaccinazione.
Qualora il gatto dovesse affrontare un viaggio all’estero, in particolare
nei paesi non facenti parte della Comunità Europea, si consiglia di
informarsi per presso il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria di
Bolzano Tel. 0471- 635161/2/3 per appurare l’esistenza eventuali norme
restrittive all’ingresso dei gatti.
Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 998/2003
2.14
CRITERI GENERALI
PER IL TRASPORTO
DEL GATTO
Chiunque trasporti animali deve riservare loro un trattamento adeguato
alla specie comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano.
E’ vietato trasportare o lasciare un animale in auto o in altro mezzo di
trasporto qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare
è vietato chiudere e trasportare animali nel bagagliaio dell’auto.
Riferimenti.normativi: art.9 della legge provinciale 15 maggio 2000,n.9
2.15
TRASPORTO DEL
GATTO SUGLI
AUTOBUS URBANI
Sugli autobus urbani della città di Bolzano, i gatti possono essere
trasportati gratuitamente in apposito trasportino o in grembo al proprietario.
33
2.16
TRASPORTO
DEL
GATTO IN
AUTOMOBILE
Il codice della strada consente di trasportare un solo gatto senza particolari
modalità purché ciò avvenga in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida.
E’ consentito anche il trasporto di due o più gatti, purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo, che se installati in
via permanente devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile
Chi viola le disposizioni dell’art.169 del codice della strada è soggetto
ad una sanzione amministrativa pari ad euro 68,25 (+ sottrazione di
punti 1 dalla patente)
Riferimenti. normativi: art. 169 del Codice della Strada
2.17
TRASPORTO DEL
GATTO IN TRENO
Treni IC/EC, INC (posti a sedere),E, R,D, iR
Le FS ammettono il trasporto gratuito, sia nella prima che nella seconda
classe di gatti racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori
a cm. 70x50x30, i quali devono essere confezionati in maniera tale da
escludere qualsiasi lesione o danno sia ai viaggiatori che alle vetture.
In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori.
Treni Eurostar Italia, treni ETR 500, 460/480
Sui treni Eurostar Italia il trasporto degli animali non é consentito, fatto
salvo i cani guida dei ciechi. Tuttavia sui treni ETR 460 ed ETR 500 é
consentito il trasporto di piccoli animali a condizione che gli stessi siano
racchiusi negli appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm.
32x32x50, che durante il viaggio siano collocati negli appositi spazi
indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori.
Poiché le condizioni di trasporto possono variare e poiché su alcuni treni
non è ammesso il trasporto di animali si consiglia comunque di visitare
il sito www.trenitalia.it oppure di chiamare il call center n. 89.20.21.
Riferimenti normativi: Condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle ferrovie
dello stato approvato con regio decreto 11 ottobre 1943, n.1948
34
2.18
TRASPORTO DEL
GATTO IN NAVE
Se si intende viaggiare in nave con il gatto è bene informarsi presso la
compagnia di navigazione.
Di norma è ammesso il trasporto del gatto racchiuso nell’apposito
trasportino.
2.19
TRASPORTO DEL
GATTO IN AEREO
Normalmente è consentito il trasporto come bagaglio a mano assieme
al proprietario. La presenza del gatto va comunque indicata alla
compagnia al momento della prenotazione. In quella sede vengono
date le necessarie indicazioni.
2.20
TRASPORTO DEL
GATTO IN MOTO O
IN BICICLETTA
É consentito il trasporto con la bicicletta o la moto di gatti custoditi in
apposita gabbia o contenitore con i seguenti limiti: la gabbia deve essere
solidamente assicurata, non deve sporgere lateralmente rispetto all’asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50
cm e non deve impedire o limitare la visibilità del conducente.
Chi viola le disposizioni dell’art. 170 del codice della strada è
soggetto ad una sanzione amministrativa di 31,30 euro.
Riferimenti normativi Art. 170 del codice della strada
2.21
MODALITA’ DI
CUSTODIA DEL
GATTO
Al gatto deve essere riservato un trattamento che risponda nel miglior
modo possibile alle sue necessità.
Chiunque detiene un gatto è tenuto a provvedere alla sua pulizia, al
suo mantenimento e alla sua regolare nutrizione.
Riferimenti normativi: art. 2 della Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9
2.22
ABBANDONO E
MALTRATTAMENTI
Il 31 luglio 2004 è entrata in vigore la nuova legge contro il maltrattamento
degli animali. La legge introduce sanzioni economiche pesanti e addirittura
il carcere per i maltrattamenti più gravi e per l’abbandono degli animali.
Questi i punti salienti della nuove disposizioni.
Maltrattamento di animali (art. 544 ter del codice penale)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata
della metà se dai fatti deriva la morte dell’animale.
In caso di condanna o di applicazione della pena a seguito di
patteggiamento è sempre prevista la pena accessoria della confisca
dell’animale, salvo che non appartenga a persona estranea al reato.
Abbandono di animali (‘art. 727 comma 1 del codice penale)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda
da 1.000 a 10.000 euro.
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro
natura (art. 727 comma 2 del codice penale)
Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura
e produttive di gravi sofferenze è punito con l’arresto fino ad un anno
o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Chiunque venga a conoscenza di uno dei reati sopraindicati può segnalarli
direttamente all’autorità giudiziaria, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili
urbani, al servizio veterinario provinciale o dell’Azienda Sanitaria oppure
alle guardie zoofile della Lega Tutela Animali -Tierschutzring (0471/916518)
che effettueranno i necessari accertamenti.
Il servizio veterinario provinciale, il servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria e le guardie zoofile sono competenti anche per l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 9/2000.
Riferimenti normativi: art. 544 ter, art. 727 del codice penale – Legge Provinciale
15 maggio 2000, n. 9
35
2.23 PROVVEDIMENTI
DEL SINDACO IN CASO
DI MALTRATTAMENTO
O DI DETENZIONE TALI
DA NON GARANTIRE
LA PUBBLICA IGIENE O
SICUREZZA
Il Sindaco, su proposta del veterinario competente, dispone il trasferimento
in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non
garantire la pubblica sicurezza o igiene, ovvero in caso di maltrattamento.
Il veterinario ufficiale competente per territorio è l’autorità competente
per determinare lo stato di “animale detenuto in modo tale da non
garantire la pubblica sicurezza o igiene” o di animale “maltrattato”.
2.24
UCCISIONE DI
ANIMALI (art.638 c.p.
e art.544 bis c.p.)
L’art. 638 del Codice Penale prevede che chiunque uccida senza necessità
o danneggi animali altrui sia punito con la reclusione fino ad un anno
o con la multa fino a 309 euro, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave. Il proprietario dell’animale deve chiedere al giudice, entro tre
mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire
le persone che lo hanno ucciso o danneggiato. Trattasi di un reato
perseguibile su querela di parte.
L’art. 544 bis del codice penale prevede altresì che chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagioni la morte di un animale sia punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Riferimenti normativi: art.11 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9
Riferimenti normativi: Art. 638 e art. 544 bis del codice penale
2.25
ESPERIMENTI
Nella Provincia di Bolzano è vietato l’allevamento, l’acquisto o l’affidamento
di gatti e animali in genere a fini sperimentali, nonché l’effettuazione
di ogni tipo di esperimento sugli animali che comporti per gli stessi
dolori sofferenze o effetti dannosi.
Riferimenti normativi: art. 14 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9
2.26
DIVIETO DI
ESIBIZIONE DI
ANIMALI NEI
MESTIERI
L’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede il
divieto di dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, di esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti
ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero di dare audizioni all'aperto senza
licenza dell’autorità di pubblica sicurezza locale.
Con ordinanza sindacale prot.18149 del 14.05.1999 il Sindaco ha vietato
l’utilizzo di animali nelle attività di suonatore ambulante su suolo pubblico.
2.27
FIERE,
MERCATI ED
ESPOSIZIONI
Nel territorio della Provincia di Bolzano è vietata l’effettuazione di fiere,
mercati ed esposizione di cani, gatti, rettili ed aracnidi con l’unica
eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati
dal Sindaco, previo parere positivo espresso dal servizio veterinario
territorialmente competente. Il divieto non trova applicazione nei confronti
di istituzioni di cui agli articoli 5 bis e 6 della Legge 7 febbraio 1992,
n. 150.
Riferimenti normativi: art. 12 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9
2.28
DIVIETO DI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI PUBBLICI CHE
COMPORTINO SEVIZIE
PER GLI ANIMALI
36
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie
per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche
degli stessi è punito ai sensi dell’art. 544 quater del codice penale, con
la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a
15.000 Euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva
la morte dell’animale.
La soppressione del gatto può avvenire di norma solo mediante eutanasia
2.29
ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo
SOPPRESSIONE DEL
GATTO DI PROPRIETÀ la relativa attestazione.
Riferimenti normativi : Art. 2 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9
2.30
SMALTIMENTO DELLE
SPOGLIE DEL GATTO DI
PROPRIETÀ
Nella città di Bolzano, in caso di decesso del gatto, le spoglie devono
essere conferite, con costi a carico del proprietario, alla Federazione
Allevatori dell’Alto Adige - Verband der Kleintierzüchter -Tel. 0471202839 per il loro corretto smaltimento. Generalmente i veterinari si
occupano di questo servizio quando il gatto decede presso il loro
ambulatorio.
Si segnala che il Regolamento (CE) 1774/2002 prevede una deroga
all’obbligo di incenerimento degli animali e rende possibile il seppellimento
degli animali da compagnia esclusivamente su terreno privato previa
autorizzazione del Sindaco.
2.31 CIMITERO PER
ANIMALI
Nella Provincia di Bolzano è presente un cimitero per animali gestito dal
Sig. Mair Paul Via S. Pietro 73 Meltina /Terlano 0471 - 257187.
2.32 SPOGLIE DI
GATTI RITROVATE SU
SUOLO PUBBLICO
2.33
COLONIE FELINE:
GATTI CHE VIVONO
IN LIBERTÀ
L’asporto delle carogne di gatto rinvenute su suolo pubblico è eseguita
dal servizio di igiene urbana della SEAB SpA.
Cos’è una colonia felina protetta?
Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di
gatti che vivono in libertà in un determinato territorio.
Contrariamente a quanti molti possano pensare, questi animali godono
di un speciale protezione legislativa estesa anche al territorio nel quale
vivono in modo stabile. La loro presenza ha inoltre reso necessaria
l’adozione di una serie di misure da parte dell’ente pubblico. Una colonia
controllata rappresenta un vantaggio per tutta la comunità.
Competenze del Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria (canile Sill):
esegue la mappatura geografica e sanitaria delle colonie feline, ne
controlla il dinamismo numerico, lo stato di salute e provvede, con
l’aiuto e la segnalazione di diversi volontari, alla sterilizzazione dei gatti
randagi. Successivamente alla sterilizzazione i gatti catturati vengono
riammessi nelle colonie di provenienza.
Interventi del Comune di Bolzano:
lo Sportello per i Diritti degli Animali provvede, in accordo con i volontari
zoofili, al posizionamento su area pubblica di piccole casette rifugio e
mangiatoie per gatti randagi. La pulizia delle casette e delle mangiatoie
avviene a cura dei volontari.
Effettua inoltre sopralluoghi mirati a dirimere le controversie derivanti
dalla presenza di gatti randagi e all’attività di informazione sulla normativa
di tutela e civilistica in vigore.
37
Somministrazione di cibo ai gatti randagi:
avviene a cura di volontari. Non è vietata da nessuna norma o regolamento
comunale purché chi se ne occupa provveda a rimuovere i resti e ad
eliminare i rifiuti dal suolo pubblico.
Riferimenti normativi: L.281/91, Legge Provinciale 15 maggio 2000, n.9
2.34 DIVIETO DI
DISTRIBUZIONE DI
SOSTANZE VELENOSE
Ad ulteriore tutela dei gatti che vivono in libertà ma anche dei gatti di
proprietà, talora vittime di avvelenamenti, va ricordato, l'art. 146 del
Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Sostanze velenose) che recita: "Chiunque
in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione
da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 510 Euro".
2.35 RITROVAMENTO
DI GATTI FERITI
Chi trova un gatto ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a
prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.
Se il proprietario del gatto è ignoto ci si potrà rivolgere o ad un veterinario
libero professionista, a proprie spese, o al canile sanitario SILL che
interviene a titolo gratuito.
Riferimenti normativi: art.10 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
38
GLI ANIMALI
ESOTICI
SEZIONE 3. GLI ANIMALI ESOTICI
E I NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA (N.A.C.)
40
3.1
CONSIDERAZIONI
GENERALI
Oggi un numero sempre maggiore di persone
decide in modo non sempre responsabile di acquistare animali esotici quali serpenti, ragni, mammiferi
particolari.
Al riguardo vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale:
• chiunque scelga di acquistare un animale esotico deve tenere conto
del fatto che questi animali richiedono, il più delle volte, cure
particolarmente impegnative. Possono quindi, con il passare del
tempo, diventare degli “scomodi compagni”;
• al pari di tutti gli altri animali vanno rispettati ed il loro benessere deve essere sempre e comunque garantito. Va sottolineato che nella
maggior parte dei casi, la detenzione in cattività non rispetta le loro
caratteristiche etologiche. Ad esempio, specie esotiche come l’iguana
o il pappagallo, in natura utilizzano grandi spazi e hanno una vita
sociale. Tali animali vengono invece venduti perlopiù singolarmente,
in angusti terrari o gabbie che non rispettano minimamente le loro
esigenze. Da questo ne scaturisce un considerevole aumento delle
patologie “da stress” e da “cattivo contenimento” che possono
provocare una rapida debilitazione generale degli animali;
• l’abbandono ed il maltrattamento di qualsiasi specie animale, che sia
un serpente, un iguana, un cane o un gatto sono penalmente perseguibili;
• la detenzione, il commercio e la riproduzione di alcuni animali esotici
è soggetta a norme nazionali e comunitarie che impongono obblighi
e divieti.
3.2
CONVENZIONE CITES
Nell’anno 1975 è entrata in vigore in più di 100 paesi del mondo, tra
cui l’Italia, una convenzione, approvata a Washington il 3 Marzo 1973,
che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e
fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tale convenzione è stata
denominata CITES (Convention on International Trade in Endangered
Species of wild fauna and flora) ed è stata recepita ed attuata attraverso
diverse leggi e regolamenti atti a farne rispettare i principi fondamentali.
La CITES si propone di contrastare in modo efficace il pericolo di riduzione
ed estinzione di molte specie animali sottolineando la necessità di una
cooperazione internazionale per la loro protezione.
Per quanto riguarda le specie di animali soggette a regolamentazione,
la CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di
estinzione e le suddivide in tre elenchi, allegati al testo della Convenzione,
definiti APPENDICI.
Molta cautela va prestata per tutte le specie animali elencate nell’ Appendice I. Essa, infatti, comprende tutte le specie minacciate di estinzione.
Il commercio o solo la detenzione di tali animali è sottoposto a una
regolamentazione particolarmente stretta, allo scopo di non pregiudicarne
la sopravvivenza ed è autorizzato dall’ufficiale competente solo in
condizioni eccezionali, ad esempio per la ricerca scientifica.
Tra le specie più comuni elencate nell’appendice I vi sono molti pappagalli,
uccelli rapaci, tartarughe di terra, tartarughe di mare, coccodrilli, lucertole, ecc.
L’Appendice II della convenzione, comprende tutte le specie
che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione,
potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse
sottoposto ad una stretta regolamentazione. In questa Appendice
vengono elencate più di 2000 specie di animali ed il loro commercio è
vincolato al rilascio di permessi da parte delle Autorità competenti.
Per quanto riguarda l’Appendice III, essa elenca circa 250 specie il cui
commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono
tutelare quella specie in particolare, mentre è libera per tutti gli altri.
3.3
NORMATIVA
EUROPEA
L’Unione Europea ha recepito la convenzione CITES attraverso propri
regolamenti applicativi. Il Regolamento 338/97 del Consiglio d'Europa
relativo alla protezione della flora e della fauna selvatica mediante il
controllo del loro commercio, sostituisce il Regolamento precedente
n.3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più
restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due
allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle
Appendici della Convenzione CITES ma per le quali l'Unione Europea
ha inteso estendere la tutela disciplinata dalla Convenzione stessa). Il
Regolamento 1808/01 della Commissione stabilisce le modalità per
l'applicazione del Regolamento 338/97.
Il Regolamento 338/97 comprende quattro allegati.
L’Allegato A include le specie a rischio di estinzione e le specie che,
secondo la Comunità Europea, sarebbero a rischio di estinzione qualora
diventassero oggetto di commercio. In tale allegato sono compresi, ad
esempio, l’elefante africano e, tra le specie presenti nell’area della
Comunità, l’orso bruno, la lince e tutti gli uccelli rapaci autoctoni.
L‘Allegato B comprende le specie la cui conservazione necessita di un
costante controllo da parte di organismi scientifici sul loro utilizzo
commerciale (rilascio di certificati , licenze che ne attestino la legale
provenienza). Tale allegato comprende anche gli animali dell’allegato
A nati in cattività da allevamenti autorizzati dalla Commissione scientifica
CITES istituita presso il Ministero dell’Ambiente. aaaaaaaaaaaaa
L’Allegato C include le specie sottoposte a un particolare regime di
protezione in uno dei Paesi aderenti alla CITES.
Nell’Allegato D sono infine elencate le specie, in particolare vegetali, la
cui introduzione nella Comunità Europea è soggetta a un controllo
quantitativo finalizzato a verificare se occorra introdurre un regime di
protezione.
3.4
COMMISSIONE
SCIENTIFICA CITES
L'Autorità Scientifica per l'attuazione della CITES e del Regolamento
338/97 e successive modificazioni è istituita presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro
dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri
nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere
scientifico, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Provincie Autonome, di associazioni ambientaliste.
Fornisce pareri su tutte le richieste di importazione ed esportazione
da e per l'Italia di esemplari di specie elencate nelle Appendici CITES
e nei Regolamenti Comunitari; inoltra l'autorizzazione alla emissione
di certificati di nascita in cattività per permettere l'eventuale commer-
41
cializzazione o cessione della prole nata da esemplari di specie incluse
nell'allegato A del Regolamento 338/97, detenuti regolarmente e non
abitualmente commerciabili; verifica l'adeguatezza delle strutture atte
ad alloggiare e mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie di
Appendice I della convenzione di Washington ed Allegato A del Regolamento CEE; raccoglie ed analizza le informazioni sulle stato biologico
delle specie nel loro paese di origine; esamina le proposte di emendamento
delle Appendici CITES presentate alla Conferenza delle parti; controlla
lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana ed i dati
relativi all'esportazione allo scopo di raccomandare opportune misure.
3.5
NORMATIVA
ITALIANA SULLA
APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE DI
WASHINGTON
E LA DETENZIONE DI
ANIMALI PERICOLOSI
LEGGE 7 FEBBRAIO
1992 N. 150
La Legge 7 febbraio 1992 n.150 e succ. modificazioni disciplina i reati
relativi all’applicazione della convenzione di Washington e detta disposizioni sul commercio e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute.
In particolare si richiama l’art. 6 che sancisce il “divieto di detenzione
di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari
vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che
costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”.
L’attuazione di quanto sancito dall’art. 6 è avvenuta con decreto del
Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 ”Divieto di detenzione di
animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”.
Nell’allegato A all’art.2 del decreto sono indicate le specie animali che
possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e delle
quali è proibita la detenzione. Tali specie sono le seguenti:
CLASSE DEI MAMMIFERI
Ordine dei Marsupiali
•tutte le specie dei Dasyuiridi e Macropodidi: p. es i topi marsupiali,
i ratti marsupiali ed i canguri.
Ordine dei Primati
•tutte le specie di: lemuri, scimmie orso, scimmie del nuovo e
vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzè e gorilla.
Ordine dei Carnivori
•felidi: tutte le specie, cioè leone, pantere, tigri, caracal, linci, gatto
selvatico;
•inoltre tutti gli orsi, gli orsi lavatori, i panda e le iene;
•canidi: tutte le specie ad eccezione della volpe comune, pertanto
tutti i lupi, gli sciacalli ed i coyote;
•mustelidi: tutti i tassi, le lontre, la taira od urone ed il ghiottone
•inoltre tutti gli orsi, gli orsi lavatori, i panda e le iene;
Ordine degli Artiodattili
•tutte le specie di cinghiale ad eccezione del cinghiale europeo;
•tutti i cervidi e bovidi ad eccezione del cervo europeo, del daino,
del capriolo e del muflone.
Ordine dei Roditori
•Tutte le specie di istrici.
42
CLASSE DEI RETTILI
Ordine delle Testuggini
•Mauremide caspica o clemmide;
Tartaruga azzannatrice;
•Tartaruga alligatore.
•
Ordine dei Coccodrilli
•tutte le specie di: coccodrilli, alligatori e caimani.
Ordine degli Squamati
•Pitone reticolato;
•Anaconda verde;
•tutte le specie di serpenti velenosi.
Chi possedeva tali animali prima dell’entrata in vigore del decreto era
tenuto a farne denuncia alla prefettura (entro il 1 gennaio 1997).
Esiste anche un allegato B al decreto del 19 aprile 1996 che elenca le
specie allevabili ai sensi dell’art.17 della Legge 157/92 (daini, cervi,
caprioli, cinghiali, mufloni e volpi).
Si ricorda che quanto previsto dall’art. 6 della Legge 150/92 e quindi
il divieto di detenzione, non si applica nei confronti dei giardini zoologici,
delle aree protette, dei parchi nazionali, dei delfinari e nei confronti dei
circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei
dalle autorità competenti in materia di salute e di incolumità ( la
Prefettura), sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica CITES.
La commissione scientifica CITES ha stilato un documento datato 10
maggio 2003 recante i criteri tecnici per il mantenimento degli animali
nei circhi e nelle mostre viaggianti in attuazione di quanto previsto
dall’art. 6 della Legge 7 febbraio 1992 n.150.
Riferimenti normativi: Legge 7 febbraio 1992 n.150 e succ. modificazioni, Decreto
del Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996, documento CITES 10 maggio 2002
recante i criteri per i mantenimento degli animali nei circhi.
3.6
DIVIETO DI
COMMERCIO E
DETENZIONE DI
ARACNIDI
ALTAMENTE
PERICOLOSI PER
L’INCOLUMITÀ E LA
SALUTE PUBBLICA
Il D.L. 3 luglio 2003, n. 159 ha sancito il divieto di detenere, commercializzare, importare, esportare esemplari di aracnidi (ragni) potenzialmente
pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica. Sono da considerare
pericolosi secondo quanto indicato nel decreto in oggetto tutti gli
esemplari vivi di aracnidi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in
cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali
o invalidanti per l’uomo o che comunque possono costituire pericolo
per l’incolumità pubblica.
Sono esentati dall’applicazione dei divieti di cui al presente decreto le
strutture elencate all’art. 6 comma 6 della Legge 7 febbraio 1992 n.150
e succ. modificazioni (es. giardini zoologici, circhi, mostre faunistiche
permanenti o viaggianti dichiarati idonei dalle autorità competenti).
Riferimenti normativi: decreto legge 3 luglio 2003, n.159 convertito, con
modificazioni nella Legge 1 agosto 2003, n.231
43
3.7
DETENZIONE DI
ANIMALI
ESOTICI: DOVE
CHIEDERE
INFORMAZIONI
3.8
MAMMIFERI
ESOTICI E N.A.C.:
descrizione e
informazioni sulle
specie più comuni
44
Il cittadino che voglia detenere un animale da compagnia diverso dagli
animali domestici cosiddetti “convenzionali” (cane, gatto, ecc.) deve
informarsi preventivamente sulle norme in vigore ( divieti di detenzione,
di importazione, di esportazione, obbligo di denuncia delle nascite di
esemplari protetti nati in cattività ecc.).
In Provincia di Bolzano la competenza di controllo e certificazione del
Corpo Forestale in materia CITES è delegata all’Ufficio Provinciale Caccia
e Pesca, che svolge nella nostra Provincia la funzione di autorità
amministrativa della CITES.
L’Ufficio può essere contattato al n. 0471/415178/66/70.
Di seguito vengono trattate le specie di mammiferi esotici e di quelli
definiti come N.A.C. (nuovi animali da compagnia) la cui detenzione
non è regolamentata dalla convenzione di Washington (CITES).
Le informazioni riportate più sotto vogliono essere un aiuto per la
corretta gestione di questi animali. Non devono comunque ritenersi
esaustive ma meramente indicative.
IL FURETTO (Mustela Putorius Furo)
E’ senz’altro il più conosciuto animale domestico dopo il cane ed il gatto.
Il furetto, negli ultimi anni ha acquistato una notevole popolarità, grazie
anche al suo carattere giocoso, alle ridotte dimensioni ed alla notevole
intelligenza.
Generalità
Il furetto (Mustela putorius furo) deriva direttamente dalla puzzola
(mustela putorius putorius) e, tra tutti gli appartenenti alla famiglia dei
mustelidi, è quello che più si sta avvicinando all’uomo come vero e
proprio animale da compagnia.
Il suo carattere timido, la sua docilità e voglia di giocare, ne fanno un
ottimo compagno di giochi ed un simpatico “membro della famiglia”.
Esso, nel corso di anni di selezione e grazie ad alcuni accorgimenti
sanitari come la sterilizzazione e l’asportazione delle ghiandole odorifere,
sta progressivamente perdendo quei caratteri sgradevoli come il forte
odore di selvatico e l’atteggiamento predatorio che ne complicavano
la permanenza in un appartamento di città.
Habitat e alimentazione
Il furetto neonato è sottoposto a notevoli cure parentali da parte della
madre, cure importantissime che si protraggono fino all’età dello
svezzamento (40 giorni circa) ed anche oltre e che rappresentano il
momento fondamentale per la formazione del carattere sociale del
cucciolo.
Già a partire dal 25° giorno di vita (periodo che corrisponde alla apertura
degli occhi dei piccoli) si possono cominciare a somministrare alimenti
proteici diversi dal latte della madre come brodo di carne o piccoli
pezzetti di macinato ben cotto. Questo è anche il periodo migliore per
cominciare a prendere “conoscenza” del piccolo furetto, intessendo
con lui una relazione, somministrandogli cibo, cominciando a maneggiarlo
molto delicatamente e ad ispezionarne il corpo che deve essere asciutto,
armonico in tutte le sue parti, privo di parassiti esterni o di aree alopeciche
(senza pelo).
A partire dal terzo mese di vita, il giovane furetto è già in grado di
alimentarsi con cibo più solido e, grazie al notevole successo commerciale
che sta ottenendo il furetto in tutto il mondo, diverse case produttrici
di mangimi per animali da compagnia hanno formulato cibo confezionato
apposito per questi animali.
E’ sempre utile affidarsi all’esperienza di queste ditte ed evitare
di somministrare cibo “fatto in casa” o, peggio, alimenti
formulati per cani o gatti. Grazie alle loro caratteristiche fisiche,
di composizione ed organolettiche, gli alimenti commerciali
sono in grado di soddisfare tutte le esigenze nutrizionali del furetto.
Sarà sufficiente associare a questi mangimi completi, un integratore
mineral-vitaminico nei periodi di maggiore ricambio del pelo.
Riproduzione
Il maschio raggiunge la maturità sessuale tra gli 8 ed i 10 mesi, mentre
la femmina tra i 7 ed i 10 mesi. L’estro della femmina (calore) è indotto
dall’allungamento delle giornate (fase di luce superiore alle 10 ore) e
non si arresta finché non avviene l’accoppiamento. Questa caratteristica
è molto importante, in quanto una femmina non sterilizzata che non
si accoppia, rimane permanentemente in estro, condizione che può
indurre delle gravi conseguenze sul suo stato di salute (anemia a volte
anche mortale). E’ buona norma, acquistare furetti già sterilizzati o farli
sterilizzare, soprattutto le femmine, dal proprio veterinario. Chi, invece
fosse interessato ad allevarli, deve lavorare in stretta collaborazione con
il veterinario che potrà dare utili consigli dal punto di vista sanitario e
legale.
La gravidanza nel furetto dura circa 40 giorni e può dare origine fino
a 10 piccoli per ogni femmina (la media è 5).
Principali malattie
Come tutti gli animali domestici, anche il furetto può essere colpito da
malattie infettive, dismetaboliche o legate ad un ambiente non idoneo
alle sue necessità.
E' consigliabile vaccinare il furetto contro il cimurro utilizzando vaccini
sicuri. Se necessario lo si può vaccinare anche contro la rabbia e sarebbe
opportuno sottoporlo a regolari controlli semestrali (pulizia delle orecchie,
controllo del peso, controllo della dentizione, ecc.)
Molta attenzione va prestata ai viaggi in macchina per i colpi di calore
che possono interessare il piccolo mustelide; ed altrettanta attenzione
va prestata per la sua sensibilità verso il virus dell'influenza (chiunque
in casa sia colpito da sindrome influenzale dovrà evitare contatti ravvicinati
con il piccolo mammifero).
Anche il furetto può essere colpito dalla filariosi cardiopolmonare (malattia
già trattata nel capitolo dei cani), quindi prima di portarlo in zone "a
rischio" occorre consultare il veterinario di fiducia esperto in animali
esotici per la giusta profilassi.
Trasporto del furetto all’estero
Dal 1 ottobre 2004, tutti i cani, i gatti, i furetti, per circolare all’interno
dell’Unione Europea devono essere muniti di un PASSAPORTO previsto
dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto è numerato e comprende
il numero personale di identificazione (microchip o tatuaggio, quest’ultimo
autorizzato fino al 2008) e un certificato di vaccinazione antirabbica.
Può contenere altre informazioni relative a vaccinazioni o antecedenti
medici degli animali. Con quest’unico documento, cani, i gatti, i furetti
possono viaggiare in tutti gli Stati Membri dell’Unione. Va tenuto presente
che l’Irlanda, la Svezia e il Regno Unito richiedono ulteriori requisiti (test
di verifica degli anticorpi). Per il Regno Unito e l’Irlanda il prelievo ai fini
della titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 6 mesi prima
della movimentazione. Per la Svezia il prelievo deve essere effettuato
almeno 120 giorni dopo la vaccinazione. Per informazioni aggiornate
si consiglia di rivolgersi al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di
Bolzano Tel.0471-635161/2/3.
45
I RODITORI
Tra i roditori da compagnia, i più conosciuti e presenti nelle case bolzanine
sono:
• il criceto (russo, dorato, cinese)
• il gerbillo (della Mongolia, egiziano)
• la cavia (o porcellino d’india)
• il cincillà (si può detenere solo se proveniente da allevamento)
• il cane della prateria (Cynomis LUDOVICIANUS)
Queste specie, pur appartenendo a famiglie diverse, hanno alcune
importanti caratteristiche comuni.
Dentizione: sono dotati di incisivi a crescita continua.
Alimentazione: sono erbivori stretti ed hanno la capacità di digerire
cellulosa e necessità di avere un notevole apporto di fibre vegetali (per
es. fieno) nella loro dieta (almeno il 15-20%). Inoltre per avere una dieta
ricca e completa è necessario fornire a questi animali miscele complete
di semi misti, verdura fresca, cereali e frutta.
Nel caso della cavia o porcellino d'India occorre fornire una integrazione
a base di Vitamina C che in questi animali è estremamente importante.
Ambiente: a seconda delle dimensioni hanno bisogno di un ambiente
abbastanza ampio per poter correre liberamente (sono tutti molto attivi)
ed essendo soggetti a stress necessitano di una casetta, possibilmente
in legno, da poter utilizzare come rifugio in caso necessità o per fare
le loro scorte alimentari.
Riproduzione:
Criceto - Si riproduce in primavera e fino alla fine dell'estate. La gravidanza
dura circa 2 settimane e può portare alla luce una decina di piccoli per
parto.
Gerbillo - Il periodo riproduttivo dura tutto l'anno. La gravidanza dura
circa un mese e possono avere circa 5-7 piccoli per parto.
Cavia - Il periodo riproduttivo dura tutto l'anno. La durata della gravidanza
è variabile da 59 a 72 giorni . Nascono 2-3 piccoli per parto
Cincillà - Il periodo riproduttivo va da Novembre a Maggio. La gravidanza
dura circa 110 giorni e può avere fino a 5 piccoli.
Cane della prateria – Periodo riproduttivo Gennaio-Marzo. La gravidanza
dura 35 giorni, partorisce 1 sola volta l'anno e può fare fino a 5 piccoli.
LAGOMORFI - CONIGLIO
Generalità
Il coniglio, Oryctolagus cuniculus, appartiene alla Famiglia Leporidi
dell'Ordine dei Lagomorfi. La struttura dei corpo e la taglia variano considerevolmente secondo la razza. Si va dalle razze giganti come il gigante
fiammingo che può arrivare a 8 -10 kg, al nano olandese che pesa meno
di 2 kg. Le razze riconosciute sono più di 60, e i mantelli e i tipi di pelo
comprendono moltissime varietà.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
La durata della vita è di 5-10 anni, raramente può arrivare fino a 15.
46
Habitat e alimentazione
La gabbia deve essere sufficientemente spaziosa, robusta, priva
di elementi taglienti e facile da pulire. L'altezza deve essere
sufficiente da permettere al coniglio di alzarsi sugli arti posteriori.
Il sottofondo deve essere costituito da una lettiera di truciolato, paglia
o fieno.
Nel caso la gabbia sia sistemata all'aperto occorre che sia almeno in
parte protetta dalla luce solare diretta per evitare i colpi di calore, cui i
conigli sono facilmente soggetti.
All'interno della gabbia va posta una casetta che funga da tana, in cui
il coniglio, animale timido per natura, possa nascondersi quando si sente
minacciato. Il resto dell'arredo sarà rappresentato da recipienti per l'acqua
e il cibo che non possano essere rovesciati. L'abbeveratoio ideale è quello
a goccia, facile da mantenere pulito.ooooooooooooooooooooooooooooo
La pulizia della gabbia deve essere molto frequente, se possibile quotidiana.
I conigli non devono mai essere lasciati liberi di girare per la casa senza
sorveglianza, in quanto amano rodere e possono non solo rovinare il
mobilio ma anche rosicchiare fili elettrici, con gravi conseguenze.
Sono erbivori stretti. In cattività la dieta ideale è costituita da fieno di
buona qualità (di trifoglio, erba o erba medica), che deve essere sempre
a disposizione, da una piccola parte di verdure ed erba fresca, da
granaglie miste e da mangime in pellet. L'acqua, fresca e pulita, deve
sempre essere disponibile. Meglio utilizzare un recipiente a sifone, che
non può essere rovesciato o sporcato. Si possono offrire in piccole
quantità alimenti freschi (insalata, spinaci, germogli di soia, foglie di
carota, carote, mele, ecc.) purché ben lavati, asciugati e soprattutto non
freddi di frigorifero.
Riproduzione
Non esiste una stagione riproduttiva ed i conigli sono in grado di
riprodursi tutto l’anno. La maturità sessuale si verifica tra i 4 e i 6 mesi
di età.
La coniglia può avere da 4 a 8 cucciolate all'anno, e da 3 a 12 piccoli
per cucciolata. La gravidanza dura mediamente 31-32 giorni. I piccoli
nascono completamente senza pelo, ciechi e con le orecchie chiuse.
Dopo il parto il nido con i piccoli non deve essere toccato, e la coniglia
va disturbata meno possibile.
Gestione sanitaria
La profilassi vaccinale è facoltativa e da discutere di volta in volta con
il medico veterinario di fiducia. Per quanto riguarda la sua salute, è
consigliabile effettuare un esame delle feci appena acquistato per i
parassiti intestinali che possono causare gravi problemi soprattutto al
coniglietto giovane.
Come per i roditori, anche i conigli hanno i denti incisivi a crescita
continua e sarà opportuno farli controllare periodicamente per contenere
crescite esuberanti.
3.9
UCCELLI DA GABBIA
E DA VOLIERA
INFORMAZIONI
GENERALI
Fin dai tempi antichi, la bellezza ed il carattere socievole di alcune specie
di uccelli di piccole dimensioni hanno provocato nell’uomo il desiderio
di avere nelle proprie abitazioni questi simpatici compagni. In natura gli
uccelli dispongono di superfici molto ampie e, spesso, in cattività essi
vengono tenuti in spazi troppo piccoli. Tutto ciò è all’origine di numerose
patologie legate alla cattività (problemi di riproduzione, aggressività,
obesità, ecc.). Per questi motivi, la soluzione ideale per gli uccelli da
47
gabbia sono le voliere esterne dotate di un’ampia superficie ed al riparo
da vento e pioggia.
Il cittadino che voglia costruirsi una voliera deve attenersi ad alcune
semplici regole:
• disporre di un luogo adeguato (considerare spazio, luminosità, riparo
da agenti atmosferici);
• assicurarsi presso il Comune che tale costruzione venga autorizzata;
• tenere conto della rumorosità degli uccelli e delle possibili problematiche
con i vicini.
Dopo aver costruito il perimetro (con rete a maglia fine), assicurarsi che
il fondo consenta un’efficace pulizia delle deiezioni e degli scarti alimentari.
Per quanto riguarda le suppellettili e l’eventuale verniciatura di questi
e della rete, va assolutamente evitata la vernice a base di piombo
(estremamente tossico per gli uccelli).
All’interno della voliera possono essere inseriti dei posatoi in legno (non
trattato) o in PVC, degli arbusti, dei rami di grandezza diversa, delle
altalene (molto utili per l’apprendimento dell’equilibrio). Tutte gli arredi
devono essere disposti in modo da essere sporcati il meno possibile dalle
deiezioni e da facilitare le operazioni di pulizia.
Se allestire una voliera esterna non è possibile, rimane l’alternativa della
gabbia da appartamento. Per gli stessi motivi di spazio vitale per gli
uccelli, conviene scegliere gabbie molto ampie, a forma di parallelepipedo
ed evitare gabbie rotonde. Per quanto riguarda l’allestimento, gli sportelli
devono permettere un agevole accesso all’interno della gabbia e favorire
una facile cattura degli uccelli.
Per gli psittacidi (pappagallini ondulati, inseparabili, ecc.) è preferibile
scegliere delle gabbie munite di pannelli a sbarre verticali piuttosto che
orizzontali (questo evita il passaggio accidentale di un’ala spiegata tra
due sbarre, con il rischio di lussazioni o di eventuali fratture). Con questo
tipo di uccelli, conviene assicurarsi della presenza sulle porte di un
sistema di chiusura solido ed invulnerabile.
I posatoi devono essere disposti in modo da ridurre al minimo il rischio
di essere sporcati dalle feci e la loro dimensione deve essere adatta a
quella delle zampe degli ospiti della gabbia.
L’impiego di trespoli con scanalature, o di quelli con un rivestimento di
carta vetrata deve essere evitato, poiché causa irritazioni a livello della
superficie plantare.
Per gli psittacidi, è necessaria la presenza di una griglia di separazione
del fondo, situata ad una certa distanza, in modo che l’uccello non
possa accedere ai propri prodotti di scarto (zampe molto prensili e in
grado di rovistare).
Il fondo della gabbia deve essere rivestito da uno strato di materiale
assorbente, non tossico e non fermentescibile, che all’occorrenza può
essere consumato dagli uccelli: sabbia di fiume, sabbia di duna, sabbia
marina preferibilmente lavata e asciugata (per eliminare il sale), o ancora
lettiera argillosa naturale per gatti. Le lettiere che favoriscono lo sviluppo
di polveri (tutolo di mais, carta stracciata, ecc.) sono da evitare.
Nel successivo paragrafo riportiamo alcune informazioni sugli uccelli
che più frequentemente sono presenti nelle case dei nostri concittadini.
48
3.10
UCCELLI DA
VOLIERA:
DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE
DELLE SPECIE PIU’
COMUNI DI UCCELLI
DA VOLIERA
PSITTACIDI GRANIVORI E FRUGIVORI
I più comuni sono: pappagallo cenerino (Psitacus erithacus);
amazone fronte azzurra (Amazona aestiva); ara ali verdi (Ara
chloroptera); cacatua dal ciuffo giallo.
Legislazione
Le specie sopra riportate sono tutte comprese nell’allegato B del
regolamento CEE 338/97 ed il loro acquisto è possibile con un certificato
di provenienza rilasciato dal negoziante o dall’allevatore.
Generalità
Queste specie di uccelli si distinguono particolarmente per la propria
intelligenza. Essi devono vivere a stretto contatto con i proprietari, avere
uno spazio adeguato ed essere lasciati soli il meno possibile. Nell’acquistare
uno di questi animali occorre considerare due cose importanti: la loro
longevità e la loro potenziale rumorosità. Il pappagallo cenerino, ad
esempio, è uno dei migliori uccelli parlatori. Le ara ed i cacatua possono
essere molto rumorosi (da considerare in caso di disturbo al vicinato).
Da non sottovalutare anche la potenziale pericolosità di questi uccelli
che, se non controllati, possono fare molto male con il loro becco corneo
molto sviluppato e potente. In virtù della loro psiche ben sviluppata
gran parte dei loro problemi sanitari sono vere e proprie turbe comportamentali che si manifestano sotto forma di pica nevrotica (ingurgitare
tutto quello che capita), automutilazione, emissione di grida acute
ripetitive, esagerati fenomeni di dipendenza, di dominanza o di aggressività
(beccate) con alcune persone.
Per questi motivi occorre avere molta pazienza e dolcezza con questi
animali, conoscerli a fondo e rispettarli. Il premio per tutto questo sarà
la compagnia di un animale straordinario dal punto di vista intellettivo
ed estetico.
Habitat e alimentazione
I pappagalli tenuti in gabbia, non beneficiano dell’esercizio reso possibile
in voliera. Essi devono quindi ricevere un’alimentazione equilibrata e
razionale. Purtroppo, capita spesso che questi animali, molto golosi di
cibo saporito, vengano nutriti con avanzi di cucina dei proprietari. Tutto
ciò genera numerose patologie epatiche. Un alimento ideale per un
pappagallo granivoro e frugivoro consiste in una miscela di grani: 70%
di cereali (grano, avena, riso integrale, grano saraceno, mais, scagliola,
sorgo, miglio) e 30% di semi oleosi (girasole, canapa, arachidi); noci,
mandorle in piccole quantità; frutta, bacche, verdura. E’ possibile anche
somministrare pellettati (confezionati) speciali per pappagalli.
Riproduzione
Delle quattro specie sopra menzionate, l’unica in cui è possibile distinguere
il maschio dalla femmina è il Cacatua rosato, in cui il maschio ha l’iride
(parte colorata dell’occhio) di colore scuro, mentre è arancione nella
femmina.
La distinzione dei sessi nella maggior parte degli uccelli viene fatta con
l’ausilio di strumenti endoscopici che rivelano la presenza delle gonadi
maschili o femminili.
Per questo motivo occorre essere sicuri del sesso del pappagallo prima
dell’acquisto dello stesso, soprattutto se si vogliono formare delle coppie.
La maturità sessuale avviene tra i 2 ed i 6 anni a seconda delle specie
(ara, amazone e pappagallo cenerino tra i 3 ed i 6 anni) e vengono
prodotte 2-3 uova (anche senza fecondazione).
49
In caso di accoppiamento le uova hanno un periodo di incubazione tra
i 22 ed i 28 giorni (nel pappagallo cenerino si può arrivare anche a 30
giorni) e tra i 2 ed i 3 mesi dalla nascita i piccoli sono pronti per l’involo.
Principali malattie
Come già accennato, i pappagalli hanno una psiche molto sviluppata.
Per questo motivo si possono frequentemente osservare alterazioni di
origine psichica come pica nevrotica, automutilazione, vocalizzazioni
esagerate ecc. Il trattamento per questi problemi consiste nell’evitare
la solitudine, fornire compagni all’animale, stimolare le attività come
giochi ed esercizio fisico.
Altro problema molto importante sono le patologie della cute come le
dermatiti, patologie delle produzioni cornee e delle piume e la rogna
del becco (parassiti).
Particolare attenzione merita il cosiddetto “saturnismo”, cioè intossicazione da piombo, che gli psitaccidi tenuti in cattività possono avere
proprio per il loro vizio di giocare con oggetti metallici o affilarsi il becco
su sbarre o attrezzi che spesso sono trattati con vernici contenenti
piombo. I sintomi sono abbattimento, rigurgito, diarrea ed una caratteristica urina rossastra (porfirinuria).
Tralasciando in questa sede tutte le malattie da parassiti, da virus ed
infezioni batteriche, una menzione va fatta su un'altra malattia presente
negli psitaccidi “da appartamento” che sono alimentati in modo non
corretto: la lipidosi o malattia del fegato grasso. Questa malattia (che
può anche portare alla morte l’animale) è essenzialmente dovuta
all’ingestione di cibi troppo grassi (che sono spesso molto saporiti).
PICCOLI PSITTACIDI
I più comuni sono: pappagallino ondulato o cocorita (Melopsittacus
undulatus); rosella (Platycercus eximius); calopsitta (Nymphicus hollandicus);
inseparabile faccia rosa (Agapornis roseicollis).
Legislazione
Pappagallino ondulato - specie “domestica”.
Calopsitta - specie “domestica”.
Rosella e Inseparabile – allegato B del Regolamento CEE 338/97 (specie
selvatica). Le varietà e le mutazioni di allevamento sono considerate
specie “domestica”.
Habitat e alimentazione
Per quanto riguarda lo “spazio vitale” da fornire a questi animali, a
parte le loro dimensioni ridotte, vale quanto esposto per gli psitaccidi
di grandi dimensioni. Gli Inseparabili, in particolare, hanno lo stesso
bisogno di compagnia e di attenzioni degli altri pappagalli, mentre il
pappagallino ondulato, la calopsitta e la Rosella, se vivono con un
compagno del sesso opposto, sono molto più indipendenti e non
necessitano del contatto quotidiano con il proprietario (purchè abbiano
lo spazio idoneo e la possibilità di passare il tempo con oggetti e giochi
appositamente costruiti per loro).
L’alimentazione (che deve essere la più varia possibile) non deve contenere
cibi “umani” ma essere costituita da una miscela di semi come quella
descritta per gli altri psittacidi, integrata con frutti, bacche, verdura,
semi germinati, camole della farina (nei periodi riproduttivi), farine lattee
al miele. Nonostante tutte le attenzioni, è impossibile fornire a questi
animali una alimentazione equilibrata come quella che avrebbero in
natura, risulta perciò indispensabile somministrare una integrazione in
vitamine ed aminoacidi essenziali.
50
STURNIDI
Merlo indiano (allegato B del Regolamento CEE 338/97)
E' un uccello molto comune a Bolzano e nelle case di tutta
Italia. Attrae l'attenzione per la sua dote di saper imitare
perfettamente le voci umane e degli altri animali.
Nonostante le dimensioni ha bisogno di molto spazio essendo un uccello
molto vivace ed attivo (dimensioni minime gabbia 60 x 60 x 100cm) e
la gabbia può anche essere posta all'esterno (ma solo in primaveraestate) purchè non sia esposta a correnti d'aria.
L'alimentazione è molto varia e può essere costituita da un misto di
pastoncini preconfezionati per merli indiani, estrusi e pellettati, frutta,
semi, insetti, germogli.
PICCOLI PASSERIFORMI
Canarini
Passeriforme della famiglia dei Fringilidi. Il canarino proviene dalle isole
Azzorre e le Canarie ed in natura si presenta giallo sul capo e sul petto
e bianco sul ventre.
Ora siamo abituati a vedere canarini di colori e tipi molto diversi l'uno
dall'altro, questo per le ibridazioni e le mutazioni ottenute in secoli di
allevamento.
Una coppia di canarini dovrebbe avere una gabbia di almeno 50 cm di
altezza, 60 di lunghezza e almeno 30 cm. di profondità. E' buona norma
avere tre mangiatoie separate, ognuna per un tipo diverso di cibo: semi
secchi, pastoncini preconfezionati e frutta. Il canarino necessita anche
di una piccola "vasca" con acqua pulita per potersi bagnare il piumaggio,
pulirsi e lisciarsi le penne e di uno o due abbeveratoi.
L'allevamento e la riproduzione sono semplici anche se richiedono
qualche accorgimento.
3.11
RETTILI
INFORMAZIONI
GENERALI
Negli ultimi anni la passione per la “terrariofilia” è sempre più diffusa.
Oggi in molte case sono presenti rettili, alcuni dei quali si stanno sempre
più affermando come veri e propri animali da compagnia (come ad
esempio l’iguana verde).
I rettili sono animali eterotermi, detti anche “a sangue freddo”, ciò vuol
dire che il loro metabolismo e le loro funzioni vitali sono strettamente
correlate alle condizioni climatiche presenti nel loro ambiente. La giusta
temperatura ed umidità dell’ambiente sono di fondamentale importanza
per mantenere questi animali in buono stato di salute.
In generale è importante riprodurre nel terrario dove sarà inserito il rettile
(sauro, tartaruga o serpente), le condizioni più simili all’ambiente naturale.
Il materiale migliore per un terrario è il vetro; esso può essere disinfettato
facilmente ed è adatto a riprodurre qualsiasi tipo di ambientazione. Il
substrato dipende dal tipo di ambiente che si vuole ricreare e di solito
è formato da corteccia, ghiaia grossa o sabbia a seconda della specie
ospitata. L’arredamento può essere costituito da rami, tronchi, grotte
artificiali, pietre, piante vive o finte sia a fini estetici, sia per fornire agli
animali dei nascondigli. I rettili, infatti, sono molto soggetti a stress e
51
devono potersi rifugiare in un luogo sicuro qualora si sentano minacciati.
Per riscaldare il terrario è consigliabile usare le lampade riscaldanti e
posizionarle nel terrario in modo che l’animale possa essere in grado
di scegliere in ogni momento tra zone a diverse temperature, in base
alle proprie esigenze fisiologiche. Anche lo sbalzo termico tra giorno e
notte è importante.
Per le tartarughe d’acqua, che necessitano di un acqua-terrario, la
temperatura ottimale sarà regolata da un termostato che si accende
e spegne a seconda della temperatura impostata.
Altrettanto importante è l’illuminazione del terrario. La luce dovrebbe
essere simile il più possibile a quella solare soprattutto per favorire alcune
funzioni metaboliche fondamentali per i rettili come la sintesi della
Vitamina D3, utile per il trasporto e la fissazione del calcio; a questo
scopo sono state create delle lampade a fluorescenza (neon) che
emettono uno spettro luminoso simile a quello solare.
Prima di scegliere un rettile da tenere in casa, bisogna conoscere a fondo
abitudini, esigenze e carattere dell'animale stesso.
3.12
DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE
DEI RETTILI PIU’
DIFFUSI
52
CHELONI (tartarughe)
Si distinguono in specie acquatiche, palustri o di terra. Di seguito
tratteremo delle centinaia di specie esistenti, quelle che si riscontrano
più facilmente nelle case della nostra città;
Tartaruga della Florida (Trachemys scripta elegans) – E’ la comune
“tartaruga dalle guance rosse”. Proviene deall’America centro – meridionale. Allegato B del regolamento CEE 338/97.
Nonostante l'apparenza è una tartaruga che può raggiungere notevoli
dimensioni e per allevarla non è sicuramente sufficiente il classico
acquario in plastica (a volte dotato di palma in plastica centrale). Come
ogni animale domestico ha bisogno di un ambiente idoneo, acqua
riscaldata, un acquario con filtro e, soprattutto, molto spazio.
L'alimentazione è a base di pesce e prodotti commerciali appositamente
studiati per loro. E' sconsigliato somministrare carne di qualsiasi genere
a questi animali . E' una specie molto ben adattabile a qualsiasi condizione
climatica e, se posta all'aperto, con opportuni accorgimenti può anche
andare in letargo.
Il brutto vizio di abbandonare queste tartarughe d'acqua, una volta
cresciute, nei laghetti e corsi d'acqua in Italia ha creato un notevole
danno alla fauna locale ed in particolare è stata una delle principali
cause della scomparsa in molte zone d'Italia della tartaruga palustre
autoctona, molto più debole della Trachemis.
Tartarughe terrestri – Molte di loro sono contemplate nell’allegato A
del Regolamento CEE 338/97 . Delle circa 260 specie esistenti tratteremo
quelle mediterranee che sono le più comuni.
Testudo (graeca, hermanni, marginata, keimanni). Specie protette
comprese nell’allegato A del Regolamento CEE 338/97 (si possono
detenere esclusivamente se accompagnate da un certificato CITES).
Sono strettamente erbivori e necessitano di una alimentazione varia ed
equilibrata (non somministrare solo foglie di lattuga!). Si cibano anche
di frutta, se non si eccede il 20-30% del volume totale di cibo somministrato e di piccoli insetti.
Da piccole vanno custodite in terrari riscaldati che riproducano meglio
possibile le condizioni climatiche dell'ambiente di provenienza
(macchia mediterranea).
Si possono tenere all'aperto, in quanto specie molto ben
adattabile quando ha raggiunto le dimensioni da adulto.
Custodite in un giusto ambiente e con una alimentazione corretta sono
molto longeve.
Il letargo: il letargo non è obbligatorio per la sopravvivenza delle specie
detenute opportunamente; si tratta di un metodo di difesa quando la
temperatura ambientale scende sotto una soglia che va dai 10 ai -20°.
Chi non riesce a riprodurre in casa condizioni ideali di letargo per una
tartaruga, può anche evitare di sottoporre l'animale a questa abitudine.
E' molto pericoloso, per la sopravvivenza stessa della tartaruga, far fare un
letargo non completo oppure abbassare la temperatura dell'animale se
esso non è in ottimo stato di nutrizione o non in perfette condizioni fisiche.
SAURI E LUCERTOLE
Iguana Verde (Jguana Iguana) Allegato B del regolamento CEE 338/97.
E' il rettile più comune dopo le tartarughe d'acqua nelle case di Bolzano.
E' un animale tendenzialmente docile ma occorre comunque prestare
molta attenzione nel maneggiarlo da adulto a causa delle sue lunghe
unghie affilate e la potente coda che può usare come una frusta.
Strettamente vegetariano, necessita di un terrario abbastanza grande
(può arrivare ad 1,80 m. di lunghezza) sia per le dimensioni che per le
sue necessità di movimento.
Proviene dall'America centro-meridionale, pertanto ha bisogno di
temperature elevate durante il giorno, escursioni termiche di notte e,
soprattutto, 70-80% di umidità.
Soprattutto in crescita ha bisogno di essere esposto al sole d'estate e
di avere, all'interno del terrario, un neon ad emissione di raggi UVB per
il metabolismo del calcio.
I maschi si distinguono dalla femmina per la presenza di una fila di
"bottoni" ben sviluppati presenti sul lato inferiore delle cosce. Tali
protuberanze sono chiamati pori femorali.
SERPENTI
Le specie di seguito trattate (le più comuni e facilmente reperibili in
commercio) fanno parte dell'Appendice II del CITES. La loro detenzione,
quindi è ammessa se accompagnata da un certificato di provenienza
che il negoziante stesso o l'allevatore deve rilasciare all'acquirente
Boa constrictor - Proviene dall'America centrale e meridionale, vive
nelle foreste, la femmina può superare i 3 metri di lunghezza (femmina
più grande del maschio).
Essendo un serpente di grandissime dimensioni, il terrario deve essere
il più ampio possibile; per chi ne ha la possibilità si possono dedicare
intere parti di stanza. In ogni caso le dimensioni minime dei terrari in
vetro o plexiglas dovrebbero essere di 2 metri e mezzo di lunghezza, di
1 metro e mezzo di larghezza ed almeno un metro e mezzo di altezza,
anche se, essendo animali che vivono comodamente anche su alberi ed
arbusti, necessiterebbero di terrari più alti.
La temperatura ideale deve essere intorno ai 28-30°C con una umidità
almeno dell’80%, da aumentare quando i serpenti sono in fase di muta.
53
L’unico Boa Constrictor compreso nell’allegato A del regolamento CEE
338/97 è il Boa Constrictor Occidentalis.
Pitone reale (Python regius) - Proviene dal continente africano e
normalmente vive in terreni piuttosto aridi. E’ un animale con abitudini
crepuscolari e molto difficilmente farà molto movimento nel terrario
durante il giorno. Nonostante l’apparenza è un animale molto delicato,
sensibile e timoroso e, spesso, anche solo per paura si rifiuta di mangiare
per mesi. E’ di dimensioni più piccole rispetto al boa constrictor e, per
questo, è anche più facilmente gestibile in appartamento.
La riproduzione avviene con la deposizione di uova.
La temperatura del terrario può arrivare ai 32-35° C nelle ore più calde
della giornata fino a meno di 22° durante la notte. La cosa importante
è che lo sbalzo termico non avvenga molto rapidamente, ma che si
modifichi pian piano per consentire al serpente di scaricare il proprio
calore corporeo gradatamente e di adattarsi ad un ambiente notturno
più freddo.
54
gli ANIMALI
SELVATICI
SEZIONE 4. GLI ANIMALI SELVATICI
56
4.1
NATURA 2000 (info
tratte dal sito internet
della Provincia
Autonoma di Bolzano)
Cos’è natura 2000?
Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d’Europa, cui è riconosciuto un alto valore biologico
e naturalistico.
Obiettivo di natura 2000 è di contribuire alla salvaguardia degli habitat,
della flora e della fauna selvatiche attraverso l’istituzione di Zone di
Protezione Speciale in base a quanto stabilito dalle direttive europee
“Habitat” e “Uccelli” che costituiscono il presupposto giuridico di Natura
2000.
Cosa dice la Direttiva HABITAT?
La direttiva comunitaria HABITAT 92/43/CEE del 21.05.1992 ha introdotto
l’obbligo di tutelare gli habitat naturali e seminaturali e le specie di
particolare interesse.
Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Ambiente, la direttiva riguarda
198 tipi diversi di habitat, 221 specie animali e 360 specie vegetali. Il
nuovo concetto introdotto dalla direttiva è la tutela degli habitat in
quanto tali, sulla base del loro valore naturale e non in quanto sede di
vita di determinate specie.
Ai sensi della direttiva “Habitat” vengono designate aree denominate
Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Cosa dice la Direttiva UCCELLI?
Adottata nel 1979, la Direttiva “Uccelli” detta i princìpi per la protezione
delle specie di uccelli selvatici e degli habitat in cui essi vivono. Le specie
soggette a tutela particolare sono 181. In ottemperanza alla direttiva
vengono istituite le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS) che,
insieme alle ZSC, vanno a formare la rete Natura 2000; si tratta di zone
fondamentali per la nidificazione, il riposo, lo svernamento e la muta
degli uccelli selvatici.
Istituzione dei siti di importanza comunitaria
Nel quadro di Natura 2000, l´Alto Adige ha proposto 41 Siti di Importanza
Comunitaria (16 di questi anche come Zone di Protezione Speciale
secondo la Direttiva Uccelli) pari complessivamente a una superficie di
138.860 ha. Con questa decisione della Giunta Provinciale, il 18,8%
del territorio provinciale è stato assoggettato al sistema di tutela europeo.
La maggior parte dei siti proposti dall'Alto Adige risultavano già
precedentemente vincolati paesaggisticamente (zone all'interno di Parchi
nazionali o naturali, Biotopi).
4.2 DEFINIZIONE DI
FAUNA SELVATICA
Legge Provinciale
17 luglio 1987, n. 14
Per fauna selvatica si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato
di libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio
provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
4.3 PROPRIETA’ E
GESTIONE DELLA
FAUNA SELVATICA
Legge 11 febbraio
1992, n. 157
La fauna selvatica è proprietà indisponibile dello Stato. Alla gestione
della fauna selvatica provvede la Provincia Autonoma di Bolzano in base
alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dallo statuto di autonomia.
4.4
SPECIE CACCIABILI E
PERIODI DI CACCIA
Legge Provinciale
17 luglio 1987, n. 14
Le specie cacciabili e i periodi di caccia in Provincia di Bolzano
sono elencati nell’art. 4 della Legge Provinciale 17 luglio 1987,
n. 14.
Le eventuali deroghe sono stabilite con decreto dell’Assessore
competente, sentito il parere dell’Osservatorio faunistico provinciale.
4.5
DIVIETI
Legge Provinciale
17 luglio 1987, n. 14
La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, prevede una serie di divieti
che riguardano sia le modalità di esercizio dell’attività venatoria che la
condotta che un cittadino deve tenere con riferimento agli animali
selvatici.
In particolare:
- è vietata l’uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di
mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione
per le specie indicate nell’art. 4 comma 1 della legge e per i periodi
di caccia autorizzati nonche` per le specie eventualmente prelevabili
sotto il sistema di deroga.
Ogni altro modo di abbattere o catturare selvaggina, non rientrante
nell’esercizio di caccia esercitato con le modalità previste dalla legge
14/97 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza
maggiore (art.11 L.P. 14/97);
- l’esercizio della caccia è vietato nei giardini pubblici, nei parchi pubblici
e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive (art. 15 L.P. 14/89)
- è vietato distruggere intenzionalmente nidi e uova di selvaggina da
piuma, raccogliere uova, nonché prendere e detenere piccoli di selvaggina, salvo che per sottrarli a sicura morte. In questo caso deve
essere informato entro 24 ore il gestore del territorio di caccia competente.
- nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Sono oasi
di protezione i biotopi protetti .
- l’esercizio della caccia come ogni altra attività che possa arrecare
danno o disturbo alla selvaggina sono vietate nelle bandite (vengono
costituiti in bandita con delibera della G.P. quei territori che offrono
favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari
condizioni per la sosta invernale degli stessi). Bandite di diritto sono
le zone del Parco Nazionale dello Stelvio.
4.6
SPECIE CHE GODONO
DI PARTICOLARE
PROTEZIONE
Legge provinciale
13 agosto 1973, n.27
Attraverso la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, sono state poste
sotto tutela completa 25 specie di animali nonché sono stati definiti i
vincoli per la tutela dei biotopi.
Le specie tutelate elencate nell’art.2 della legge, sono le seguenti:
tra i mammiferi
la talpa europea
(il riccio)
(il moscardino)
(il quercino)
L´elencazione dei due ghiridi (moscardino e quercino) nonche`del riccio
fra le specie protette dalla L.P. sulla fauna n. 27/73 e`da considerarsi
superata in quanto quali mammiferi facenti parte della selvaggina
godono della tutela della L.P. n.14/87. La loro eventuale uccisione o
cattura infatti costituiscono reato e non solo un illecito amministrativo.
57
Tra i rettili - serpenti
la biscia d’acqua
la biscia tessellata
il biacco
il colubro d’Esculapio
il colubro liscio
tra i rettili- lacertidi
l’orbettino
le lucertole specieagilis, viridis, vivipara, muralis
tra gli anfibi - anuri
la raganella
il rospo
il rospo smeraldino
l’ululone dal ventre giallo
le rane specie esculenta e temporaria
tra gli anfibi - urodeli
la salamandra pezzata
la salamandra nera
il tritone alpestre
il tritone comune
il tritone crestato
dei gasteropodi
gli elicidi (tutte le specie)
tra gli insetti
la formica rossa
la mantide religiosa
tra i crostacei
il gambero rosso
Con L. P. n. 4/2000, modificativa della legge prov. sulla pesca, tutti i
gamberi sono stati sottoposti alla disciplina delle norme sulla pesca.
Per le sopraindicate specie sono vietate la cattura e l’abbattimento, la
vendita, la custodia ed ogni trattamento, come pure è vietato asportare
o danneggiare le loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore, inclusi
i formicai di qualsiasi tipo.
Sono escluse dal divieto le specie di elicidi (lumache) provenienti da
culture.
La cattura e l’abbattimento delle talpe è ammessa solo da parte dei
proprietari, affittuari o usufruttuari dei fondi destinati a coltura agricola
ed a giardinaggio.
L'autorizzazione alla raccolta ed all'abbattimento di specie animali
protette viene concessa dall'assessore provinciale competente unicamente
per scopi scientifici e didattici. La richiesta debitamente motivata e
bollata va inoltrata all'Ufficio provinciale ecologia del paesaggio.
4.7
MAMMIFERI
SELVATICI
INDICAZIONI
GENERALI
58
Come già detto nei paragrafi precedenti se un cittadino trova un animale
selvatico non lo può catturare e detenere.
Cosa fare se troviamo un animale ferito?
La cosa migliore è avvisare il posto di custodia ittico- venatoria Bolzano
e Bassa Atesina (tel. 339/1906507 o 0471/415221) o l’Ufficio Caccia
e Pesca della Provincia Autonoma di Bolzano Tel. 0471/415170 che vi
daranno le istruzioni del caso. Di sabato e domenica in caso di effettiva
necessita`puo`essere chiamato il servizio di reperibilità forestale sotto il
n.335/7034677.
4.8
ELENCO DELLE SPECIE
DI MAMMIFERI
SELVATICI FACILMENTE
RINVENIBILI IN CITTA’.
Questa guida è stata concepita come uno strumento di aiuto
per il cittadino che si trova ad interagire con specie animali di
cui non conosce le caratteristiche e la protezione normativa
di cui esse godono.
Pertanto vengono prese in considerazione le due specie di più comune
riscontro nell’ambito cittadino, escludendo altre specie che comunque
possono essere presenti nell’ambiente urbano, data la vicinanza del
centro cittadino ad ambienti montani e boschivi.
RICCIO - specie protetta ai sensi della L.P.14/87
Divieto di cattura, abbattimento, vendita e custodia
Descrizione
La femmina ha il corpo più robusto ed una colorazione più chiara e
grigiastra.
Si ciba di insetti, vermi, lumache, topi, giovani uccelli, frutti.
Si riproduce da Marzo a Giugno.
Dopo circa sei settimane partorisce da 2 a 7 piccoli che in breve tempo
si riempiono di aculei bianchi.
FAINA - Questa specie gode della protezione riservata alla fauna selvatica
dalla L.P.14/87 – divieto di cattura, abbattimento, vendita e custodia.
Descrizione
Simile alla martora (si distingue per una macchia bianca sul petto che
si biforca sulla gola). Maschio e femmina vivono separati fino al periodo
dell'accoppiamento che avviene in estate (da fine Giugno ad Agosto).
In media partorisce 3 piccoli che rimangono con la madre fino all'inverno.
RATTO - Questa specie è impropriamente inserita in questa sezione in
quanto esclusa dalla definizione di fauna selvatica ai sensi dell’art.2 della
L.P.n.14/87.
Descrizione
Specie onnivora e presente in ogni ambiente. Si riproduce tutto l'anno
e partorisce circa 5 volte per un totale di circa 20 piccoli l'anno che sono
in grado di riprodursi già dopo 2 mesi.
Colore bruno-grigio-rossiccio, coda senza peli e dimensioni anche notevoli
(oltre 1 Kg di peso).
La sua presenza può comportare problemi igienico – sanitari nell’ambiente
urbano. La popolazione murina viene tenuta sotto controllo dall’Azienda
Sanitaria mediante interventi mirati di derattizzazione. Tel.0471 – 909211
4.9
UCCELLI SELVATICI
INFORMAZIONI
GENERALI
Ai sensi della Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è vietato “raccogliere
uova, nonché prendere e detenere piccoli di selvaggina salvo che per
sottrarli a sicura morte. In questo caso deve essere informato entro 24
ore il gestore del territorio di caccia competente.
Per informazioni ulteriori si può contattare l’Ufficio Caccia e Pesca al n.
0471- 415170.
Gli uccelli che si ritrovano in città e che necessitano di soccorso, possono
essere raccolti dal cittadino che voglia aiutarli ed essere portati direttamente
presso i centri di primo soccorso e cura autorizzati dall’Ufficio Caccia
e Pesca della Provincia di Bolzano.
Nella nostra città è presente un CENTRO DI RECUPERO DEGLI UCCELLI,
con sede presso la Giardineria Comunale, che si occupa di prestare
soccorso agli uccelli feriti o ammalati che si incontrano in città. Il centro
59
è stato attivato grazie all’opera di un Associazione di volontari denominata
Centro di Recupero Avifauna Bolzano (C.R.A.B.), coordinata da un
medico veterinario.
Il centro può essere contattato rivolgendosi al responsabile tecnico al
n. telefonico 0471/955635 oppure tramite lo Sportello per i Diritti degli
Animali tel.0471/997435/480.
Un dato interessante: ogni anno a Bolzano vengono rinvenuti più di
200 uccelli tra migratori e specie autoctone che, per vari motivi, subiscono
danni fisici (traumatismi, infezioni, parassitosi, denutrizione, ecc.) e una
parte di questi dopo le opportune cure viene rimessa in libertà.
4.10
SPECIE DI UCCELLI
SELVATICI
FACILMENTE
RINVENIBILI IN CITTA’
Di seguito vengono trattate le specie di uccelli più frequente riscontro
in città e per una questione pratica, verrà utilizzato il loro nome comune
e non quello scientifico (consultare le guide ornitologiche per maggiori
approfondimenti).
Le informazioni sono tratte dalle notizie ornitologiche (ornitology info)
del Bollettino Ufficiale della Associazione per la salvaguardia e tutela
del patrimonio ornitologico C.R.A.B.
TURDIDI
Merlo
Appartiene alla famiglia dei turdidi.
Molto diffuso a Bolzano; il maschio è nero con becco giallo o arancione.
La femmina è marrone scuro, più chiara nelle parti inferiori.
Si trova tutto l'anno nei parchi, frutteti, boschi o giardini.
Il regime alimentare è misto, prevalentemente frugivoro, mangia anche
frutti di edera, insetti e piccoli invertebrati.
Il nido è a forma di scodella, costituito da muschio, erba, fango e
materiali vegetali vari.
L'incubazione delle uova (praticata dalla sola femmina) avviene da Marzo
a Luglio e depone 3-4 uova alla volta.
Cinciarella
Insieme alla cinciallegra e alla cincia mora è la rappresentante della
famiglia dei Paridi più’ diffusa in città. Le cince sono uccelli stanziali e
si nutrono di insetti, ragni e semi.
Nidifica in buche di muretti, cavità degli alberi e nidi artificiali. Si può
trovare nei boschi di latifoglie e misti, nelle aree coltivate, giardini e
parchi.
Pettirosso
Appartiene alla famiglia dei Turdidi. Da adulto ha il petto ed il collo
arancione e le parti superiori bruno- olivastre. I giovani sono macchiettati
di bruno scuro e non mostrano tinte arancio.
Si ciba prevalentemente di insetti, molluschi, frutti e semi.
Vive nei boschi e lungo i corsi d'acqua, ma d'inverno è facile trovarlo
anche in città.
Nidifica sul terreno, sotto una radice, una conca o una pietra.
Il periodo riproduttivo è tra Marzo ed Aprile, l'incubazione è di circa 15
giorni e depone 5-7 uova.
60
ANATIDI
Oche, anatre e cigni
Gli anatidi, ordine degli anseriformi, costituiscono un vasto gruppo di
uccelli tipicamente acquatici e comprendono cigni, oche e anatre.
La struttura del corpo è compatta, il collo ben sviluppato e le ali sono
robuste.
Il becco è dotato di un unghia ben sviluppata e con presenza
ai lati delle mandibole di una fitta trama di lamelle o dentini
cornei adatta a tranciare vegetali e setacciare il fango per
trattenere piccoli animali o insetti.
Le zampe sono palmate nelle tre dita anteriori, il piumaggio è fitto ed
impermeabile con piumino corto e abbondante.
RAPACI
Poiana
Falconiforme, della famiglia degli accipitridi.
E’ un rapace diurno di medie dimensioni . Ha un corpo tozzo, capo
grosso con grandi occhi marroni e becco non molto sviluppato. Dita
corte, ma con artigli lunghi e appuntiti.
Le femmine sono più grandi dei maschi.
Il piumaggio è marrone uniforme sul dorso, la coda è bruno cenere con
strisce trasversali bruno scure e le parti inferiori del corpo di colore
bianco cosparse di macchie scure.
Occorre prestare molta attenzione nel raccogliere l’animale quando lo
si ritrova ferito a terra per via degli artigli affilati. Il consiglio è di coprirlo
con un panno ed avvisare le autorità competenti (Ufficio Caccia e Pesca
o Centro di recupero Avifauna Bolzano).
Sparviere
Falconiforme, appartiene alla famiglia degli accipitridi. E’ caratterizzato
da una notevole differenza tra maschio e femmina; il primo è infatti
notevolmente più piccolo, grigio sul dorso e rossiccio sul ventre, barrato
di arancio;
La femmina è scura superiormente con un evidente sopracciglio bianco,
barrata di bruno nelle parti inferiori.
Raggiunge al massimo i 40 cm di lunghezza e alcuni esemplari sono
presenti anche nei nostri parchi cittadini. Si nutre di uccelli di piccole
dimensioni e di piccoli mammiferi.
Soccorrere questi animali feriti non è cosa semplice in quanto si dimostrano
spesso aggressivi utilizzando per difesa sia il becco che gli artigli.
Anche in questo caso occorre comportarsi come per la poiana o per
eventuali altri rapaci diurni o notturni “di passaggio” in città.
61
il COLOMBO
di CITTÀ
SEZIONE 5. IL COLOMBO DI CITTÀ
5.1
CARATTERISTICHE
FISICHE
Appartiene alla famiglia dei Columbidi, nei due
sessi il piumaggio è simile: grigio con riflessi metallici
verdi e rosso porpora con le ali attraversate da due fasce
nere, il becco è bruno rossiccio. Le femmine sono un pò più piccole del
maschio e di solito non hanno riflessi metallici sul piumaggio.
Si riproducono all'inizio della primavera e, dall'ottavo giorno di incubazione, fino al ventesimo dopo la schiusa delle uova, in entrambi i genitori,
si verificano delle modificazioni delle tasche laterali del gozzo, che
cominciano a secernere una materia caseosa, detta latte del gozzo, che
servirà al nutrimento del piccolo per almeno 15 giorni dopo la nascita.
5.2.
ORIGINE DEL
COLOMBO DI CITTA’
L’origine dei colombi di Città è da far risalire a colombi domestici delle
più varie razze (da quella da carne, a quella da affezione, ai colombi
viaggiatori), sfuggiti o riconvertiti in uno stato di naturale libertà nelle
strade e nelle piazze.
Essi non sono quindi degli animali selvatici che dalle campagne sono
penetrati nelle città, come accade per merli, pettirossi, passeri, ma uccelli
di provenienza domestica selezionati dall’uomo e rimasti con l’uomo.
Non vanno quindi confusi con gli ormai rari colombi selvatici.
5.3.
COMPETENZA NELLA
GESTIONE DEI COLOMBI
ED ESCLUSIONE
DELL’AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 157/92
Per la loro provenienza i colombi delle città non ricadono sotto la tutela
che la legge 157/92 accorda alla fauna selvatica. Come precisato in una
nota dell’INFS (Istituto Nazionale fauna selvatica), istituto di riferimento
per i problemi faunistici, la competenza in materia di gestione dei
colombi è individuata nell’Amministrazione Comunale interessata,
d’intesa con i servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria.
Il colombo selvatico è stato uno dei primi animali ad essere addomesticato
5.4
PERCHE’ SI SVILUPPA E (oltre 5000 anni fa); c'è dunque una lunga storia di vicinanza con l'uomo
SI INSEDIA NELLE CITTA’ che ha introdotto il colombo anche in continenti dove non era naturalmente presente (America, Oceania). Probabilmente i colombi si insediarono
spontaneamente nelle prime costruzioni in pietra (templi, edifici pubblici),
cosi come lo sviluppo della cerealicoltura contribuì ad avvicinarli ulteriormente agli agglomerati urbani. Questa vicinanza rese facile la cattura
di esemplari su cui iniziare quel processo di selezione artificiale che portò
ben presto alla costituzione di razze domestiche differenti sia per la
morfologia o colore del mantello che per caratteri comportamentali
particolari, quali i colombi viaggiatori. La selezione di un habitat urbano
appare per i colombi assai naturale; essi sono infatti una specie granivora
che nidifica preferibilmente in anfratti rocciosi.
Queste esigenze sono assai ben soddisfatte dall'ambiente urbano, dove
gli edifici riproducono certi aspetti dell'habitat naturale del colombo.
Nelle città inoltre c'è sempre la possibilità di ritrovare cibo, spesso con
un minimo dispendio di energie, costituendo dunque un ambiente ideale
a soddisfare le esigenze di questi animali. I colombi mostrano un
sorprendente adattamento all'ambiente cittadino imparando a sfruttarne
ogni risorsa grazie alle loro doti spiccatissime di apprendimento,
64
memorizzazione e trasmissione culturale nell'ambito dei gruppi
in cui sono organizzati.
Una grande disponibilità di risorse (cibo, rifugi per nidificare)
possono determinare tuttavia forti incrementi nelle popolazioni
urbane di colombi che finiscono cosi per interferire negativamente con
l'uomo e le sue attività. È questo un problema assai sentito e la ragione
per cui le popolazioni di colombi sono oggetto di un controllo che tenda
a mantenere il loro numero a livelli compatibili con la vita cittadina, ma
soprattutto con il loro stato di salute.
5.5
IMPATTO DEL
COLOMBO SULLA
STRUTTURA URBANA
Un basso numero di colombi non può recare alcun danno alle città ed
ai cittadini, andando semmai ad abbellire piazze e giardini, costituendo
per bambini e anziani motivo di passatempo e svago. Situazione ben
differente si registra invece quando la loro densità diviene alta. In questo
caso non tardano ad evidenziarsi conseguenze anche gravi a seconda
dei materiali e dell'esistenza di rifugi dove si possono accumulare
sorprendenti e pericolose quantità di guano, piume, vecchi nidi, carcasse,
facile ricetto per altri ospiti poco desiderabili (zecche, topo).
Il danno economico è rilevante visti gli alti costi di ripristino e le maggiori
spese di manutenzione dei fabbricati. Infatti la presenza del guano
accelera i fenomeni di disgregazione lapidea e favorisce l'insediarsi di
microrganismi come le muffe. Le conseguenze possono essere irreversibili
per fabbricati di particolare pregio architettonico oppure per statue od
altri monumenti. Per il cittadino la vicinanza con i colombi ed in particolare
con i loro rifugi e nidi, può rappresentare un elemento di pericolo,
perché essi sono molto spesso veicoli di infezioni ed infestazioni
parassitarie. Il colombo è infatti ricettivo a diversi agenti patogeni (virus,
funghi, parassiti) che possono essere trasmessi all'uomo determinando
fenomenologie cliniche diverse, spesso gravi quali la Salmonellosi o
Paratifo e la Clamydiosi od Ornitosi in particolare. Le parassitosi che
alcuni elementi patogeni quali la Clamydia osservate nei colombi di
Bolzano sono largamente presenti con incidenze decisamente elevate.
Tuttavia si deve sottolineare la bassa incidenza di agenti particolarmente
pericolosi come la Salmonella, ciò grazie al continuo monitoraggio, alle
condizioni di bassa densità ed in generale alla buona salute in cui
vengono oggi mantenuti i colombi della nostra città.
Una particolare importanza è rivestita dalle zecche, che sono ospiti fisse
e comuni dei colombi e da cui è necessario difendersi con attenzione
per i differenti elementi patogeni che la loro puntura può provocare.
Le condizioni di naturalità del territorio di Bolzano determinano infatti
un continuo afflusso dall'esterno di questi ectoparassiti, la cui presenza
è stata tuttavia in costante diminuzione da quando sono iniziati i
trattamenti di controllo.
5.6
NOTIZIE SULLE
ZECCHE
Le zecche sono un gruppo di Acari ematofagi ad abitudine ectoparassitiche; le famiglie di maggior interesse parassitologico sono quella degli
IXODIDI ed ARGASIDI. Attaccano rettili, uccelli e mammiferi (uomo
compreso) fissandosi alla cute per mezzo di un apparato boccale
pungente-succhiante; la loro puntura passa inosservata perché la saliva
della zecca funziona da anestetico. Il ciclo vitale prevede una forma
adulta e più fasi giovanili (larve e ninfe) sempre ematofaghe. Assai nota
è l'IXODES RICINUS (zecca del cane) diffusa in tutto il mondo specialmente
nei boschi e tra i cespugli;
65
assale i più diversi animali domestici e selvatici nonché l'uomo. L'ARGAS
REFLEXUS vive in numero altissimo soprattutto sui colombi, ma in caso
di massicce infestazioni migra dai nidi verso le abitazioni, parassitando
anche l'uomo.
66
5.7
DOVE SI
NASCONDONO E
COSA FARE CONTRO
LE ZECCHE DEI
COLOMBI
A Bolzano (come in altre città) i colombi sono parassitati spesso in
buon numero da larve della zecca ARGAS REFLEXUS. Gli adulti delle
zecche rimangono in genere nascosti nelle colombaie o dovunque
si siano annidati gruppi di colombi. Possono invadere dunque anche
le abitazioni se queste danno ricetto nelle soffitte, sui cornicioni o
nei sottotetti, ai nidi dei colombi. Da qui le zecche possono raggiungere
l'interno delle abitazioni passando attraverso le fessure, i condotti di
aereazione, canne fumarie, guaine di fili elettrici per nascondersi dietro
i battiscopa, i quadri, gli armadi e gli elettrodomestici. Di notte la
zecca esce dai suoi nascondigli per assalire i suoi ospiti con lo scopo
di sottrargli il sangue. È quindi necessario osservare le seguenti precauzioni:
• Evitare che i colombi possano entrare ed annidarsi nelle soffitte delle
case;
• Verificare l'eventuale presenza di questi volatiti ed ostacolare loro
ogni accesso chiudendo tutte le possibili aperture, riparando il tetto
ecc.;
• Qualora durante l'ispezione venissero trovati escrementi di colombo
essi dovranno venir rimossi, procedendo ad un'accurata pulizia e
disinfestazione con sostanze insetticide a base di pretroidi o carbammati;
• Evitare di nutrire i colombi della città, dato che dando loro da mangiare
si attirano folti stormi di volatili che si annideranno così nella abitazioni
vicine;
• Qualora si notasse la presenza di zecche nella abitazioni, sul posto
di lavoro ecc. si consiglia di controllare accuratamente i battiscopa,
dietro o dentro gli armadi, dietro i quadri o in altri eventuali nascondigli.
Nel caso si scoprissero delle zecche è assolutamente necessario
provvedere immediatamente ad un accurato lavoro di pulizia e disinfestazione.
• Per la disinfestazione ci si può rivolgere ad una ditta privata specializzata
oppure al Servizio per l’Igiene e la Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria limitatamente agli enti pubblici.
5.8
PROGRAMMA
DI GESTIONE DEI
COLOMBI A
BOLZANO
La presenza dei colombi può portare al cittadino qualche problema di
natura sia economica che sanitaria.
Per questo motivo il Comune di Bolzano ha iniziato sin dal 1988 un
operazione di controllo dei colombi in città, così che il loro numero non
diventasse troppo grande, ingigantendo i problemi connessi. Il contenimento del numero dei colombi rappresenta un miglioramento igienico
– sanitario per la città e significa migliorare le loro condizioni di vita,
limitarne lo stress per il reperimento di cibo e di rifugi, renderli meno
soggetti a malattie e parassiti.
I cittadini sono invitati a non dare cibo ai colombi sulle vie e piazze
(divieto stabilito con ordinanza del Sindaco n.74./10011 del 8/04/87);
il loro nutrimento è assicurato con le continue distribuzioni di granaglie
da parte del Comune.
Tutti possono verificare come ogni mattina tra le 8.00 e le 10.00
nelle piazzole appositamente costruite un po’ ovunque nella
città, i colombi trovino un cibo abbondante e soprattutto adatto
alle loro esigenze alimentari.
Dare pane, pasta ed altri avanzi ai colombi significa comprometterne
la salute, rendendoli più sensibili alle infezioni parassitarie, aggravando
dunque la situazione zoosanitaria.
Per avere sempre a disposizione un quadro attuale e sicuro della situazione
zoosanitaria, il Comune di Bolzano di concerto con l’Azienda Sanitaria
e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Sez. Bolzano), attua un monitoraggio continuo delle condizioni sanitarie dei piccioni prelevandone
mediante la cattura con reti, un limitato numero.
Un accurata ispezione veterinaria ne determina il profilo parassitologico
ed il carico di parassiti di interesse umano.
Si ricorda infine che il Comune con proprio provvedimento ha ordinato
agli amministratori di condomini e ai proprietari di case di 1) mantenere
puliti i luoghi dove solitamente sostano i piccioni. In caso di presenza
di escrementi essi sono tenuti a rimuoverli immediatamente e ad
effettuare un’accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate.
2) provvedere a loro cura e spese alla chiusura degli accessi ai luoghi
di sosta e nidificazione dei piccioni.
5.9
INFORMAZIONI
Chiunque volesse ricevere informazioni si può rivolgere all’Ufficio Tutela
dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Bolzano Tel.0471/997481.
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BIBLIOGRAFIA
Breviaria Juris – Commentario breve al Codice Civile
G. Gian e A. Trabucchi Edizione 2001
Il colombo di Città Ed.1999
Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità del Comune di Bolzano
Norme per la convivenza con gli animali in città
Ed. aggiornata alla L.R.22 marzo 2000 n.23 - Comune di Genova
Decalogo per l’acquisto del cane
Ordine dei veterinari della Provincia di Milano (www.ordinevet.mi.it)
Reptiles and Amphibians – E. Zimmermann – Tfh 1999
Avian Medicine – Coles – Blackwellscience – 1987
Animali da terrario – H.J. Hermann Tetra – 1997
www.trenitalia.it
www.minambiente.it/Sito/ settori_azione/scn/cites/cites.asp
www.corpoforestale.it/wai/serviziattivita/CITES/index.html
www.provinz.bz.it/forst/3204/index_d.asp
www.provinz.bz.it/natur/index_d.asp
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