Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums Guida informativa sugli ANIMALI IN CITTÀ INDICE PREFAZIONE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 SEZIONE 1. IL CANE La decisione di prendere un cane Dove adottare un cane Dove acquistare un cane Anagrafe canina - Identificazione dei cani tramite microchip ed altri adempimenti obbligatori Vaccinazioni ed altri trattamenti sanitari da effettuare con regolarità Modalità di condotta dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico Aree di svago per cani Morsicature Criteri per la custodia dei cani Abbandono e maltrattamenti Provvedimenti del Sindaco in caso di maltrattamenti o di detenzione di un cane in condizioni da non garantire la pubblica sicurezza o igiene Responsabilità civile del proprietario Omessa custodia e malgoverno di animali Cani e condominio: divieto di detenzione di animali Condominio e disturbo causato dagli animali Contratto di locazione e detenzione di animali Vacanze: problemi e soluzioni Gestione sanitaria del cane in viaggio Cani all’estero Criteri generali per il trasporto di animali Trasporto del cane sugli autobus urbani a Bolzano Trasporto del cane in automobile Trasporto del cane in treno Trasporto del cane in nave Trasporto del cane in aereo Bicicletta e conduzione di animali Bicicletta e moto: trasporto di animali Soppressione del cane Smaltimento delle spoglie del cane di proprietà Cimitero per animali Spoglie di cani ritrovate su suolo pubblico Uccisione di animali (art. 638 c.p. e 544 bis c.p.) Ritrovamento di cani da parte di privati cittadini Cattura di cani vaganti di proprietà Cattura e gestione dei cani randagi Pag. 4 Pag. 5 Pag. Pag. Pag. Pag. 9 10 10 10 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 11 12 13 15 16 16 16 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 1 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 Affidamento di cani randagi Ritrovamento di cani feriti Fiere, mercati ed esposizioni Esperimenti Divieti di esibizione di animali nei mestieri Divieto di spettacoli che comportano sevizie per gli animali e divieto di combattimenti tra animali 1.42 Divieto di distribuzione di sostanze velenose 1.43 Cani nei boschi della Provincia Autonoma di Bolzano 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 1.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2 SEZIONE 2. IL GATTO La decisione di prendere un gatto Dove adottare un gatto Dove acquistare un gatto Identificazione del gatto tramite microchip Rinuncia alla proprietà del gatto Vaccinazioni ed altri trattamenti sanitari da effettuare con regolarità Morsicature Responsabilità civile del proprietario Gatti e condominio: divieto di detenzione di animali Condominio e disturbo causato dagli animali Il gatto e le vacanze Gestione sanitaria del gatto in viaggio Gatti all’estero Criteri generali per il trasporto di animali Trasporto del gatto sugli autobus urbani a Bolzano Trasporto del gatto in automobile Trasporto del gatto in treno Trasporto del gatto in nave Trasporto del gatto in aereo Trasporto del gatto in moto o in bicicletta Criteri per la custodia del gatto Abbandono e maltrattamenti Provvedimenti del Sindaco in caso di maltrattamenti o di detenzione di un gatto in condizioni da non garantire la pubblica sicurezza o igiene Uccisione di animali (art. 638 c.p. e art. 544 bis del codice penale) Esperimenti Divieto di esibizione di animali nei pubblici spettacoli Fiere, mercati ed esposizioni Divieto di spettacoli ed intrattenimenti pubblici che comportano sevizie per gli animali Soppressione del gatto Smaltimento delle spoglie del gatto di proprietà Cimitero per animali Spoglie di gatti ritrovate su suolo pubblico Colonie feline: gatti che vivono in libertà Divieto di distribuzione di sostanze velenose Ritrovamento di gatti feriti Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 25 25 25 25 26 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 36 36 36 36 36 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 36 37 37 37 37 37 38 38 SEZIONE 3: GLI ANIMALI ESOTICI E I NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA (N.A.C) 3.1 Considerazioni generali 3.2 Convenzione CITES 3.3 Normativa Europea 3.4 Commissione scientifica CITES 3.5 Normativa italiana sull’applicazione della convenzione di Washington e la detenzione di animali pericolosi – Legge 7 febbraio 1993 n. 150 3.6 Divieto di commercio e di detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica 3.7 Detenzione di animali esotici: dove chiedere informazioni 3.8 Mammiferi esotici e N.A.C (nuovi animali da compagnia). Descrizione delle specie più comuni: furetto, roditori, lagomorfi. 3.9 Uccelli da gabbia e da voliera – Informazioni generali 3.10 Uccelli da gabbia e da voliera Descrizione delle specie più comuni: psittacidi granivori e frugivori, piccoli psittacidi, sturnidi, piccoli passeriformi 3.11 Rettili: informazioni generali 3.12 Descrizione e caratteristiche dei rettili più diffusi: cheloni, sauri e lucertole, serpenti 4.1 4.2 4.3. 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 39 40 40 41 41 Pag. 42 Pag. 43 Pag. 44 Pag. 44 Pag. 47 Pag. 49 Pag. 51 Pag. 52 SEZIONE 4: GLI ANIMALI SELVATICI Natura 2000 Definizione di fauna selvatica Proprietà e gestione della fauna selvatica Specie cacciabili e periodi di caccia Divieti Specie che godono di una particolare protezione Mammiferi selvatici: indicazioni generali Elenco delle specie di mammiferi selvatici facilmente rinvenibili in città Uccelli selvatici: informazioni generali Specie di uccelli selvatici facilmente rinvenibili in città Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. SEZIONE 5: IL COLOMBO DI CITTA’ Caratteristiche fisiche del colombo Origine del colombo di città Competenza nella gestione dei colombi ed esclusione dell’ambito di applicazione della legge 157/92 Perché si sviluppa e si insedia nelle città Impatto del colombo sulla struttura urbana Notizie sulle zecche Dove si nascondono e cosa fare contro le zecche dei colombi Programma di gestione dei colombi a Bolzano Dove chiedere informazioni Pag. 63 Pag. 64 Pag. 64 BIBLIOGRAFIA 55 56 56 56 57 57 57 58 59 59 60 Pag. 64 Pag. 64 Pag. 65 Pag. 65 Pag.66 Pag. 66 Pag. 67 Pag. 68 3 PREFAZIONE Bolzano è una città abitata da quasi 100.000 persone. Lo sappiamo tutti. Ma non tutti sanno che oltre ai suoi abitanti umani ce ne sono migliaia di altri non umani. Quasi 4.000 cani e più o meno 1.000 gatti, ad esempio. Non quantificabili invece pesci, tartarughe, criceti, canarini e quant’altro. Altre migliaia sicuramente, per parlare solo degli animali domestici. Si può ragionevolmente stimare che almeno una famiglia bolzanina su tre ha quotidianamente a che fare con un animale. Un fenomeno sociale straordinario. Aggiungiamo a tutto questo la presenza di piccioni, faine e ricci che popolano più o meno liberamente la nostra città e nei quali chiunque si può imbattere. Tutto questo mondo parallelo che pochi conoscono, non può essere ignorato da un’amministrazione. Lo Sportello per i Diritti degli Animali, attivato nel 2001 dall’Assessorato all’Ambiente, si occupa proprio di questo mondo. Tra le tante iniziative svolte, questa guida rappresenta uno strumento utile a tutti e non solo a chi possiede un animale. Cosa, come, quando e dove fare quello che serve, secondo la normativa vigente, se ci capita di avere a che fare con un animale. Che sia domestico, esotico, selvatico, che si voglia acquistare, vendere, sfamare, o dargli il nostro ultimo saluto quando muore. Qui c’è un aiuto. Per la migliore convivenza possibile tra umani e chi umano non è, ma non per questo privo di diritti. Stefano Fattor Assessore all’Ambiente del Comune di Bolzano 4 ANIMALI – FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NORMATIVA EUROPEA Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione firmata a Washington il 3.03.1973 Approvata a Washington il 3 marzo 1973 da diversi Stati, la convenzione disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento di conservazione ed incremento delle relative popolazioni attraverso una utilizzazione sostenibile. La convenzione è comunemente denominata CITES. Direttiva Habitat 92/43/CEE La Direttiva ha introdotto l’obbligo per gli stati dell’Unione Europea di tutelare gli habitat naturali e semi naturali e le specie di del 21.05.1992 particolare interesse. Direttiva 79/409/CEE del 2.04.79 concernente la conservazione degli uccelli selvatici La Direttiva si basa sul fondamentale principio secondo il quale tutte le specie sono protette e l'attività venatoria va vista come un utilizzo limitato che non dovrebbe mai pregiudicare lo stato di conservazione delle specie. Trattasi del regolamento relativo all'applicazione della convenzione Regolamento (CEE) sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna n. 338/97del 9.12.1996 "Regolamento relativo alla selvatiche minacciate di estinzione (CITES). protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio". Il Regolamento CE 998/2003 ha introdotto il passaporto UE per Regolamento CE n.998/ 2003 del Parlamento Euro- gli animali domestici in particolare per cani, gatti e furetti. peo e del Consiglio del 26.05.2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia LEGGI STATALI, DECRETI PRESIDENZIALI E MINISTERIALI R. D. n. 1398 del 19 ottobre In materia di detenzione di animali rilevano i seguenti articoli del codice penale: 1930 e succ. modifiche Art. 544 bis “Uccisione di animali” CODICE PENALE Art. 544 ter “Maltrattamento di animali” Art. 544 quater “ Spettacoli e manifestazioni vietati” Art. 544 quinquies “Divieto di combattimenti” Art. 638 “Uccisione e danneggiamento di animali altrui” Art. 672”Omessa custodia e malgoverno di animali” 5 Regio Decreto 18.06.1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Gli articoli 69 e 70 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza contengono disposizioni riguardanti l’esibizione e gli spettacoli con animali. Regio decreto 16 marzo 1942, n.261 e succ. modifiche – Approvazione del testo del CODICE CIVILE In materia di detenzione di animali si richiamano i seguenti articoli del codice civile: ART. 2052 “Danno cagionato da animali” ART. 844 “Immissioni” ART. 1138 “Regolamento di condominio” Legge 18 marzo 1968, n.337 “Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante” La norma in oggetto disciplina la presenza dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti sul territorio comunale imponendo l’obbligo di concessione delle aree alle amministrazioni comunali. Legge 19 dicembre 1975 n. Si tratta della legge di ratifica della convenzione di Washington 874 Ratifica ed esecuzione (CITES) sul commercio internazionale di specie di fauna e flora della convenzione sul com- selvatiche minacciate di estinzione. mercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” La legge 14 agosto 1991, n. 281 è stata promulgata con lo scopo di proteggere gli animali d’affezione ovvero quegli animali che convivono stabilmente o anche occasionalmente con l’uomo a scopo di compagnia, gli animali randagi nonché di prevenire il randagismo. Si tratta di una legge quadro che delega alle Regioni la possibilità di attuare i principi in essa contenuti tramite leggi regionali o provinciali. Legge 11 febbraio 1992, Norma nazionale di riferimento concernente la regolamentazione n.157 “Norme per la prote- della caccia e la protezione della fauna selvatica. zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” Disciplina l’applicazione dei reati relativi all’applicazione in Italia Legge 7 febbraio 1992, n.150 e successive modifi- della convenzione CITES sul commercio internazionale di specie cazioni “Disciplina dei reati di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione” Ha introdotto modifiche all’art. 6 della legge 7 febbraio 1992, Legge 9 dicembre 1998 n.426 “ Nuovi interventi in n.150 prevedendo l’esenzione dal divieto di detenzione di alcune specie di animali e di denuncia alla prefettura per determinati campo ambientale” soggetti (quali ad es. giardini zoologici, circhi e mostre faunistiche permanenti dichiarati idonei dall’autorità sanitaria). 6 Decreto legge 3 luglio 2003 n.159 convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003 n.231 Il Decreto Legge 3 luglio 2003, n. 159 ha sancito il divieto di detenere, commercializzare, importare, esportare esemplari di aracnidi potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 “Regolamento di Polizia veterinaria” Il Regolamento di Polizia veterinaria detta norme per la condotta dei cani ed è la fonte normativa sulla quale si basano i regolamenti e i provvedimenti delle autorità amministrative comunali. Il decreto vieta l’acquisto e le nuove detenzioni delle specie di Decreto Ministeriale 19 animali elencate nell’allegato A del decreto medesimo. aprile 1996 “Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione” Ordinanza del Mistero della Salute del 17 agosto 2004 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani” Con quest’ordinanza il Ministro della Sanità ha inteso disciplinare la condotta dei cani potenzialmente pericolosi. LEGGI E DECRETI PROVINCIALI Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 27 “Norme per la protezione della fauna” Le norme contenute nella legge 13 agosto 1973, n. 27 disciplinano, nel territorio della Provincia, la protezione degli animali viventi diradatisi o in pericolo di estinzione e dei loro biotopi. L’elenco degli animali sottoposti a tutela è contenuto nell’ art. 2 della legge. Legge Provinciale 17 luglio 1987, n.14 “Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia” Trattasi della norma di riferimento per la regolamentazione della caccia nella Provincia di Bolzano. Legge Provinciale 15 maggio 2000,n. 9 “Interventi per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo” La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito ed attuato quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 attraverso la Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9. I punti salienti della normativa riguardano i il divieto di abbandono degli animali, le disposizioni sul trattamento da riservare agli stessi, il divieto di maltrattamento, il soccorso agli animali feriti. Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Accordo 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy In tale accordo vengono definiti alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più stretta correlazione tra l’uomo e gli animali da compagnia, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere ed evitarne riprovevoli utilizzi. 7 Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale del 5 maggio 2003 n.31.12/86.31/1320 In applicazione dell’accordo del 6 febbraio 2003 in materia d benessere degli animali da compagnia e di quanto stabilito dalla Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9, il decreto del 5 maggio 2003 introduce l’obbligo di identificazione dei cani tramite microchip nella Provincia di Bolzano. REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, DECRETI ASSESSORILI Con il citato regolamento il Consiglio Comunale della Città di Regolamento di Polizia Urbana approvato con deli- Bolzano ha inteso disciplinare le modalità di condotta dei cani bera del Consiglio Comuna- nel proprio ambito territoriale. le n. 19 del 21.01.2002 Ordinanza del Sindaco prot. Riguarda la regolamentazione del divieto di accesso dei cani e n.1272/san del 7 novembre di altri animali nei negozi che commercializzano generi alimentari. 1975 Ordinanza del Sindaco prot.18149 del 14.05.1999 Il provvedimento ha introdotto il divieto di utilizzare animali nelle attività di suonatore ambulante. Ordinanza del Sindaco prot. 20672 del 4.06.2002 “Condotta dei cani” Sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana il Sindaco di Bolzano ha adottato l’ordinanza sulla condotta dei cani. Provvedimento dell’Asses- Con tale provvedimento è stata regolamentata la prima area cani sore all’Ambiente prot. n. a tempo nella Città di Bolzano. 46806 del 9.12.2002 8 il CANE SEZIONE 1. IL CANE 10 1.1 LA DECISIONE DI PRENDERE UN CANE La decisione di regalarsi la compagnia di un cane deve essere presa in modo consapevole, ricordando che chiunque abbia accettato di occuparsi di un animale domestico è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve tenere conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare, prima di acquistare un cane, vanno valutati i seguenti aspetti: • il tempo di cui si dispone per portarlo a fare le passeggiate quotidiane che deve essere tale da consentirgli un adeguata possibilità di esercizio fisico; anche un cane di piccola taglia ha bisogno di frequenti passeggiate; • lo spazio a disposizione per ospitare l’animale; • la presenza nel nucleo familiare di persone che soffrono di particolari allergie; • le spese di mantenimento; • la sistemazione del cane durante il periodo di vacanza. 1.2 DOVE ADOTTARE UN CANE La cosa migliore che si può fare è quella di chiedere l’affidamento di uno dei cani custoditi presso il canile sanitario Sill, gestito dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel. 0471/329800) o presso i rifugi autorizzati gestiti dalle associazioni di volontariato come ad es. il canile di Naturno (Tel. 0473/ 660077). 1.3. DOVE ACQUISTARE UN CANE Il cane può essere acquistato da un allevatore, presso un negozio specializzato o da privati cittadini. Le condizioni di vendita non sono soggette ad una particolare disciplina civilistica. Pertanto, qualora dovessero insorgere delle controversie in ordine all’acquisto, si dovrà fare riferimento alle norme del codice civile che disciplinano i contratti di compravendita delle cose mobili. Si ricorda che l’acquisto di animali da compagnia non è sempre esente da rischi: può accadere di acquistare animali apparentemente sani che nel giro di pochissimo tempo si ammalano gravemente fino ad arrivare al decesso. Prima di acquistare un cane si suggerisce: 1. di documentarsi preventivamente sulla serietà dell’allevamento dove si intende effettuare l’acquisto e di verificare di persona le condizioni di detenzione degli animali; 2. di evitare l’acquisto di cani presso venditori ambulanti improvvisati, in mercatini, fiere e mostre itineranti, che spesso propongono cani importati dall’estero a basso costo, di stato sanitario ignoto e non sempre in perfetto stato di salute; 3. di chiedere informazioni preventive ad un veterinario; 4. di verificare lo stato di vaccinazione del cane che deve essere documentato sul libretto sanitario e non deve avvenire prima del 50° giorno di vita; 5. di non acquistare cani di età inferiore ai 55/60 giorni. Ad acquisto avvenuto si consiglia : - di sottoporre immediatamente l’animale ad un controllo veterinario e ad un esame delle feci per verificare il suo stato di salute, l’esenzione da difetti di qualunque natura e per concordare il programma vaccinale; - di non condurre cuccioli molto piccoli e non vaccinati in luoghi frequentati da altri cani. 1.4 IDENTIFICAZIONE DEI CANI TRAMITE MICROCHIP ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA ED ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI Metodo di identificazione dei cani Nella Provincia di Bolzano i cani devono essere identificati tramite microchip. I cani identificati sono registrati in base al comune di appartenenza in una banca dati elettronica tenuta dall’Azienda Sanitaria. Il microchip viene direttamente inserito, attraverso una siringa, nel sottocute del cane (normalmente sul lato sinistro del collo). All’interno di esso vi è un codice a barre che attraverso la lettura con uno specifico apparecchio consente di individuare il proprietario del cane. Il microchip è indolore, non ha effetti collaterali ed ha le dimensioni di un chicco di riso. Iscrizione all’anagrafe canina L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall’acquisizione dell’animale. Per i residenti nella Città di Bolzano l’iscrizione all’anagrafe canina, con conseguente applicazione del microchip, viene effettuata presso il canile sanitario SILL o dai veterinari liberi professionisti autorizzati, dietro presentazione del codice fiscale e di un documento di identità del proprietario. All’atto della registrazione viene compilato un modulo in duplice copia con i dati relativi al proprietario. Una copia del modulo viene consegnata al proprietario e potrà far parte del libretto sanitario del cane. Il costo dell’impianto del microchip eseguito dall’Azienda Sanitaria di Bolzano è pari ad Euro 6,30 se il cane risulta già registrato all’anagrafe canina. Il costo della prima registrazione è stato invece fissato in Euro 10,80 (N.B. le tariffe sono soggette a variazioni). Sono iscritte in un apposita sezione dell’anagrafe, in quanto considerate potenzialmente pericolose, le seguenti razze canine e gli incroci tra di esse: American Bulldog, American Stafforshire Terrier, Anatolian Karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Inu. L’iscrizione all’anagrafe canina costituisce anche un utile prova in caso di furto dell’animale e consente un più rapido ritrovamento del proprietario in caso di smarrimento. Si consiglia comunque di dotare il cane di apposita medaglietta riportante il numero di telefono del proprietario. 11 Cambio di residenza del proprietario – adempimenti obbligatori Deve essere comunicato entro 30 giorni al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel.0471/329800 oppure 0471/635161) Cessione del cane (vendita – donazione) – adempimenti obbligatori La cessione a qualsiasi titolo dell’animale deve essere comunicata entro 30 giorni al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (tel.0471/329800 oppure 0471/635161). Per gravi motivi il proprietario del cane può cedere l’animale al canile sanitario SILL di Bolzano Tel. (0471/329800) o al canile di Naturno (Tel. 0473/660077). A tal fine è tenuto a compilare un apposito modulo di cessione. Morte del cane – adempimenti obbligatori Il proprietario deve darne comunicazione entro 30 giorni al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/329800 oppure 0471/635161). In caso di eutanasia la comunicazione viene effettuata dal veterinario che l’ha eseguita. Smarrimento del cane – adempimenti obbligatori Deve essere segnalato dal proprietario entro 5 giorni dall’evento all’Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/329800 oppure 0471/635161). *Riferimenti normativi: art. 6 della Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9 Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale 5 maggio 2003 1.5 VACCINAZIONI E ALTRI TRATTAMENTI SANITARI DA EFFETTUARE CON REGOLARITÀ 12 Vaccinazioni Le vaccinazioni annuali, o comunque alle scadenze stabilite dal proprio medico veterinario di fiducia, sono molto importanti per proteggere il cane dalle più comuni e pericolose malattie infettive; per avere la sicurezza sullo stato di salute di un animale che convive abitualmente con la famiglia, approfittando della scadenza della vaccinazione, il veterinario esegue sempre una preliminare visita completa al vostro animale da compagnia. Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma vivamente consigliate per la gravità delle malattie che possono colpire il cane. La profilassi vaccinale è diversa quando si tratta di un cucciolo o di un cane adulto già precedentemente vaccinato. Il cucciolo, infatti, avrà bisogno di diversi richiami vaccinali per le singole malattie infettive allo scopo di produrre un tasso di anticorpi sufficientemente elevato da potersi considerare “immune” alle stesse. Ogni cane, a seconda delle proprie abitudini e del proprio ambiente, è più o meno esposto ai vari agenti infettivi, quindi, il piano vaccinale andrà discusso, caso per caso, con il veterinario di fiducia. Normalmente per un cane adulto che vive in un appartamento in città, sarà sufficiente un richiamo vaccinale annuo che comprende la protezione contro le patologie respiratorie infettive, la gastroenterite infettiva o parvovirosi, il cimurro, l’epatite virale e la leptospirosi; tutto in una unica iniezione. Nella nostra Provincia, la vaccinazione antirabbica non è obbligatoria. In ogni caso essa può essere resa obbligatoria dalle autorità competenti in base all’andamento epidemiologico della malattia. Prevenzione della filariosi La filariosi cardiopolmonare è una grave malattia parassitaria trasmessa dalla puntura di una zanzara presente su gran parte del territorio italiano. Anche in questo caso il veterinario di fiducia potrà valutare il rischio e le procedure di profilassi da effettuare sul cane, soprattutto quando l’animale viene condotto in zone dove sono presenti questi insetti. Infestazioni da pulci e zecche Da marzo fino ad ottobre è consigliabile trattare il cane con gli appositi prodotti per la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche. Il trattamento, in particolare contro le zecche, è molto importante anche per proteggere il cane da quella che viene chiamata ”malattia di Lyme”, che è una patologia trasmessa dal morso di questi parassiti ematofagi. Oltre al trattamento antiparassitario nei soggetti considerati “a rischio” è opportuno eseguire la vaccinazione annuale. Prevenzione delle verminosi intestinali Con cadenza semestrale è opportuno verificare con un semplice esame delle feci, l’eventuale presenza di parassiti intestinali. E‘ importante eseguire questo esame prima della vaccinazione annuale per evitare che la presenza di vermi nell’intestino del cane attenui l’efficacia del vaccino. 1.6 MODALITA’ DI CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO La condotta dei cani nella Città di Bolzano è disciplinata con ordinanza del Sindaco, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e nelle vigenti normative nazionali. Si riportano più sotto i punti salienti di tali disposizioni. Luoghi pubblici o aperti al pubblico In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi e giardini, i cani devono essere condotti al guinzaglio, la cui lunghezza massima non può superare un metro per i cani di grossa taglia. Nei parchi o giardini aperti al pubblico, purché non confinanti con piste ciclabili o aree attrezzate per svago e ricreazione, i cani possono anche essere lasciati liberi purché muniti di museruola. La sanzione prevista in caso di violazione delle suddette regole va da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro. 13 Locali pubblici e mezzi di trasporto pubblico Tutti i cani, indipendentemente dalla razza di appartenenza, devono essere condotti al guinzaglio. I cani di grossa taglia e i cani appartenenti alle razze canine di cui all’art. 6 comma 1 bis della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 o ad incroci tra le stesse, ed i cani appartenenti alle razze o ad incroci tra le stesse di cui all’allegato dell’ordinanza del Ministro della Sanità 17 agosto 2004 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani” devono essere muniti anche di museruola.* La sanzione prevista in caso di violazione della sopraindicata disposizione va da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro. *Razze canine indicate all’art. 6 comma 1 bis della legge provinciale 15 maggio 2000 n.9: American bulldog, American Stafforshire Terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa Inu. Razze canine indicate nell’allegato dell’ordinanza del Ministro della Sanità 17 agosto 2004: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu. Negozi di generi alimentari I gestori dei negozi che commercializzano generi alimentari possono, a loro discrezione, vietare l’accesso dei cani nei loro esercizi (ordinanza del Sindaco prot n.1272/san del 7 novembre 1975). Deiezioni canine Il Regolamento di Polizia Urbana e l’ordinanza sindacale prot. 20672 del 4.06.2002 prevedono l’obbligo per gli accompagnatori dei cani di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine. Ai proprietari e conduttori di cani è fatto inoltre obbligo di portare con se’ l’apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (sacchetto e paletta o sacchetto richiudibile o altra attrezzatura idonea). La sanzione prevista in caso di violazione delle sopraindicate disposizioni va da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro per la mancata rimozione degli escrementi, da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro se il proprietario non è provvisto di apposita attrezzatura per la raccolta. Si segnala che lo Sportello per i Diritti degli Animali si è attivato con diverse iniziative di sensibilizzazione rivolte ai proprietari dei cani, non da ultima l’installazione di 45 distributori di sacchetti gratuiti per la raccolta degli escrementi. Riferimenti normativi: Ordinanza del Sindaco prot n.1272/san del 7 novembre 1975 Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21.01.2002 Ordinanza del Sindaco prot. 20672 del 4.06.2002“ Condotta dei cani” Ordinanza del Sindaco prot n. 64377 28.09.2004 14 Con lo scopo di ridurre al minimo i conflitti tra proprietari e 1.7 AREE DI SVAGO PER non proprietari di cani e di consentire agli animali di muoversi liberamente, l’Assessorato all’Ambiente della Città di Bolzano I CANI ha realizzato le seguenti aree di svago per cani: 1. Area cani Talvera (zona carceri) c.a. 10.000 mq 2. Ponte Loreto ( c.a. 250 mq) 3. Ponte Roma (c.a. 1000 mq) 4. Via Rovigo (c.a 263 mq) 5. Passeggiata Jordan (c.a. 125 mq) 6. Via del Ronco (c.a. 400 mq) 7. Parco Europa (c.a. 400mq) 8. Via Roen (c.a 650 mq) 9. Ponte Palermo (c.a 164 mq) 10. Parco Mignone (c.a 800mq) 11. Parco Petrarca (c.a. 35 mq) 12. Via Segantini (c.a 60 mq) 13. Via Duca d’Aosta (c.a 360 mq) 14. Viale Europa 144 (c.a 510 mq) 15. Parco Tambosi (c.a 80 mq) 16 Via Genova – Via Alessandria (c.a 150 mq) 17. Vicolo Sabbia (c.a 1240 mq) 18. Via Ortles (c.a 800 mq) 19 . Piani (c.a 400 mq) 20. Via Maso della Pieve (c.a. 150 mq) 21. Viale Trento (ca. 2000 mq) Le aree sono dotate di fontanella per l’erogazione dell’acqua, sono recintate (ad esclusione dell’area per cani del Talvera lato carceri) e attrezzate con bidoni, rastrelli e palette per la raccolta delle deiezioni. In tutte le aree vengono garantiti i seguenti servizi di manutenzione ordinaria: svuotamento dei bidoni tre volte alla settimana, pulizia del terreno da resti organici ed inorganici una volta alla settimana, bagnatura dell’area all’occorrenza, trattamento del terreno 1 volta alla settimana con Micropan Soluzione da aprile a maggio, trattamento 2 volte all’anno con Eurovix agro per ridurre gli odori, disinfezione dei bidoni 1 volta all’anno. Nel corso del 2002 è stata inoltre istituita la prima area cani a tempo. Si tratta dell’area di verde pubblico situata sulla sponda orografica destra del fiume Isarco, tra Ponte Roma e Ponte Palermo, nel tratto compreso tra il fiume medesimo ed il ruscello artificiale. In quest’area, segnalata con apposito cartello, i cani possono essere lasciati liberi tra le ore 20.00 e le ore 8.00. Disciplina dell’utilizzo delle aree di svago In tutte le aree cani gestite dal Comune, compresa l’area verde del Talvera, zona carceri, è consentito l’accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi della museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità a tutela dell’incolumità delle persone e degli animali. In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi. Riferimenti normativi: ordinanza del Sindaco prot.20672 del 4.06.2002 15 1.8 MORSICATURE DI CANE Se il cane morde persone o animali, deve essere sottoposto ad osservazione per 10 giorni per individuare eventuali sintomi riferibili a rabbia. L’osservazione può essere autorizzata presso il domicilio del proprietario, su richiesta del medesimo, quando non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti (l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale). Nel caso in cui l’osservazione a domicilio non possa essere autorizzata, il cane deve essere tenuto in osservazione presso il canile sanitario pubblico. Riferimenti normativi: art.86 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 1.9 CRITERI PER LA CUSTODIA DEI CANI Cani tenuti in ambienti chiusi: devono avere la possibilità di uscire all’aperto o di poter giornalmente muoversi ed espletare i loro bisogni corporali. Cani tenuti legati: devono disporre di una superficie su cui muoversi di almeno 20 mq. Inoltre non possono essere tenuti legati con collari a strozzo o muniti di aculei affilati. Cani tenuti all’aperto: devono disporre di un ricovero asciutto e isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere disponibile un posto all’ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente. Riferimenti normativi: art. 2 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9 1.10 ABBANDONO E MALTRATTAMENTI 16 In data 31 luglio 2004 è entrata in vigore la nuova legge contro il maltrattamento degli animali. La legge introduce sanzioni economiche pesanti e addirittura il carcere per i maltrattamenti più gravi e per l’abbandono degli animali. Questi i punti salienti della nuove disposizioni. Maltrattamento di animali (art. 544 ter del codice penale) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell’animale. In caso di condanna o di applicazione della pena a seguito di patteggiamento è sempre prevista la pena accessoria della confisca dell’animale, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Abbandono di animali (art. 727 comma 1 del codice penale) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 comma 2 del codice penale) Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Chiunque venga a conoscenza di uno dei reati sopraindicati può segnalarli direttamente all’autorità giudiziaria, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili urbani, al servizio veterinario provinciale o dell’Azienda Sanitaria oppure alle guardie zoofile della Lega tutela animali -Tierschutzring che effettueranno i necessari accertamenti. Il servizio veterinario provinciale, il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria e le guardie zoofile sono competenti anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 9/2000. Riferimenti normativi: art. 544 ter, art. 727 del codice penale – Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9 1.11. PROVVEDIMENTI DEL SINDACO IN CASO DI MALTRATTAMENTI O PERICOLO PER LA SALUTE E L’IGIENE Il Sindaco, su proposta del veterinario competente, dispone il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, ovvero in caso di maltrattamento. Il veterinario ufficiale competente per territorio è l’autorità competente per determinare lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza o igiene” o di animale “maltrattato”. Riferimenti normativi: art.11 della legge provinciale 15 maggio 2000 n, 9 1.12 RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO Il proprietario del cane è responsabile dei danni cagionati dall’animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell’animale, a prescindere dall’agire dell’uomo. L’art. 2052 del codice civile stabilisce a carico del proprietario dell’animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito, e cioè di uno specifico avvenimento imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale che ha, da solo, creato le condizioni dell’evento dannoso, escludendo il rapporto di causalità tra il comportamento del soggetto e l'evento dannoso. Al caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato che però per avere effetti liberatori deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l’intero rapporto causale. La circostanza che il cane si sganci dalla catena o si sfili dal guinzaglio non rientra nelle ipotesi di caso fortuito. Qualora il cane causi dei danni mentre è affidato a terzi per es. ad amici, parenti, conoscenti, ne risponde comunque il proprietario. La responsabilità si sposta dal proprietario ad un terzo solo se questi si serva di un animale per la realizzazione di un interesse autonomo e limitatamente al tempo in cui lo ha in uso. In considerazione del fatto che il comportamento degli animali non è 17 sempre prevedibile, si suggerisce di tutelarsi con una polizza assicurativa per la responsabilità civile verificando l’adeguatezza della copertura assicurativa. Riferimenti normativi: art. 2052 codice civile 1.13 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI E’ perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta. Per questo tipo di illecito è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 258 euro. Sull’argomento si riportano alcuni orientamenti giurisprudenziali: L'art. 672 del codice penale configura tre fattispecie: "lasciar liberi", "custodire senza le debite cautele", "affidare a persona inesperta" animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684. Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 1970, n. 822 I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerare pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui l'art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali). Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840 Riferimenti normativi: art.672 del codice penale 1.14 CANI E CONDOMINIO: DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI 18 Quello della convivenza con il cane in condominio è sicuramente un problema con il quale molti sono costretti a confrontarsi quotidianamente. Prima di acquistare un cane è bene conoscere il regolamento condominiale e quali sono le eventuali limitazioni poste dalla legge al possesso di animali. Cos’è un regolamento di condominio? Il regolamento di condominio rappresenta per così dire la legge interna dei condomini. Premesso che ai sensi dell’art. 1138 del codice civile i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, occorre fare una distinzione tra clausole del regolamento di natura contrattuale e clausole del regolamento di natura regolamentare. Hanno natura contrattuale quelle clausole che incidono sulla sfera soggettiva dei medesimi, limitando i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, con la conseguenza che per la loro validità è richiesto il consenso unanime dei condomini. Hanno natura regolamentare e sono modificabili con la maggioranza prevista dall’ art. 1136 del codice civile, le clausole che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini, che riguardano in pratica solo le modalità di utilizzo della parte comune ma non i diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale. Prima di acquistare un immobile è opportuno controllare bene che il regolamento, predisposto dall’originario proprietario/costruttore, non contenga clausole pattizie di divieto di detenzione di animali. In ogni caso i divieti e le limitazioni riguardanti la proprietà esclusiva posti dall’originario proprietario ed accettati con l’atto di acquisto, devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata nell’atto o da una volontà chiaramente desumibile comunque in modo non equivoco dall’atto stesso. Il divieto di detenere animali non può essere contenuto negli ordinari regolamenti di condominio, approvati dalla maggioranza dei condomini, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi in esclusiva, sicché in difetto di una approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’ art. 1987 del codice civile a vincolare i loro autori (Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028) 1.15 CONDOMINIO – DISTURBO CAUSATO DAGLI ANIMALI – In giurisprudenza si è più volte ritenuto applicabile anche nei rapporti tra condomini e quindi alla detenzione di animali in condominio, l’art. 844 del codice civile che disciplina le immissioni moleste o dannose nella proprietà di terzi. Il criterio legale per la soluzione dei conflitti è quello della normale tollerabilità. Nel caso in cui le immissioni di rumori o odori provocati dalla presenza di un animale, dovessero superare la capacità di sopportazione dell’uomo medio, il vicino potrà agire in giudizio contro il proprietario. Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite deve essere prudentemente determinato di volta in volta dal giudice . Si riportano più sotto alcune sentenze sul tema: “Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale”. Trib. Napoli, 8 marzo 1994, Arch. loc. 1994, 337 “Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.” Pretura Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991, 176 19 “La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui l'art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni”. Trib. Piacenza 10 aprile 1990 n. 231, Arch. loc. 1990, 287. L’art.659 del codice penale prevede inoltre che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali disturbi le occupazioni o il riposo delle persone sia punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad 309 euro. Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 1 sez. penale n.1394/2000 secondo la quale per la configurazione del reato di cui sopra non è sufficiente che il disturbo venga arrecato ad una sola persona, ma è necessario che esso riguardi una pluralità di persone, sia cioè obbiettivamente idoneo ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone. 20 1.16 CONTRATTO DI LOCAZIONE E DETENZIONE DI ANIMALI Prima di stipulare un contratto di locazione è sempre bene verificare che non contenga clausole espresse di divieto di detenzione di animali in modo da evitare contenziosi. 1.17 VACANZE L’arrivo dell’estate rappresenta un problema per molti animali che avendo la sfortuna di appartenere a persone prive di coscienza si ritrovano abbandonati sulle strade. L’abbandono oltre ad essere un atto incivile costituisce anche un reato. Le soluzioni al problema certamente non mancano e possono essere svariate. Certamente la migliore dal punto di vista dei quattrozampe è quella di andare in vacanza con il proprio padrone. Molti hotel, agriturismi, campeggi e pensioni accettano senza problemi gli animali. Lo Sportello per i Diritti degli Animali è disponibile ad aiutare chi fosse interessato a questo tipo di soluzione ad individuare località ed esercizi “amici degli animali”. Chi per qualunque per qualunque motivo, non intendesse portare con sé il cane in vacanza, può provvedere alla sua sistemazione in una pensione per cani o al suo affidamento a persona di fiducia. Nella Provincia di Bolzano e nella vicina Provincia di Trento si trovano diverse pensioni per animali e dog sitter che si possono prendere cura a pagamento del vostro cane. Se si opta per una soluzione di questo tipo si suggerisce : - di effettuare un sopralluogo preventivo presso la struttura per verificare che disponga di spazi all’aperto e al chiuso di dimensioni adeguate; - di accertare che il gestore della pensione garantisca l’assistenza veterinaria in caso di bisogno; - di abituare gradualmente l’animale al posto; - di lasciare un oggetto al quale il cane è affezionato: servirà a dare un'aria di familiarità al nuovo ambiente; - di informare in modo esaustivo il gestore della pensione sul tipo di alimentazione a cui è abituato il cane in quanto bruschi cambiamenti potrebbero causargli seri problemi intestinali; - di trattare il cane con un antiparassitario e di controllare che la copertura vaccinale contro le più comuni malattie canine sia ancora efficace (una pensione seria chiede normalmente il libretto delle vaccinazioni prima di accogliere gli animali). Informazioni e indirizzi aggiornati delle pensioni autorizzate sono reperibili presso lo Sportello per i Diritti degli Animali del Comune di Bolzano. Si segnala inoltre che lo Sportello per i Diritti degli Animali ha avviato il servizio ANIMALI ALLA PARI teso a favorire lo scambio gratuito dell’attività di custodia tra proprietari di animali in caso di breve indisposizione, vacanze, malattia. Per informazioni rivolgersi al n. 0471/997435. 1.18 GESTIONE SANITARIA DEL CANE IN VIAGGIO 1.19 CANI ALL’ESTERO Prima di partire per un viaggio con il cane è necessario assicurarsi che sia a) in regola con le vaccinazioni annuali (compresa l’antirabbica); b) in perfetto stato di salute; c) che, nel luogo dove vi recate, non ci siano malattie particolari che possano colpire il vostro piccolo amico “scoperto” da eventuali vaccinazioni o specifici trattamenti antiparassitari (leishmaniosi, erlichiosi, ecc.). Per questi motivi, è opportuna una visita di controllo prima di affrontare il viaggio. Dal 1 ottobre 2004, tutti i cani, i gatti, i furetti, per circolare all’interno dell’Unione Europea devono essere muniti di un PASSAPORTO previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto è numerato e comprende il numero personale di identificazione (microchip o tatuaggio, quest’ultimo autorizzato fino al 2008) e un certificato di vaccinazione antirabbica eseguita almeno un mese prima della partenza e da non più di undici mesi. Può contenere altre informazioni relative a vaccinazioni o antecedenti medici degli animali. Con quest’unico documento, da ritirarsi a cura del proprietario presso il servizio veterinario interaziendale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano in Via Bivio 59, cani, gatti, furetti possono viaggiare in tutti gli Stati Membri dell’Unione. Si segnala che l’Irlanda, la Svezia e il Regno Unito richiedono ulteriori requisiti e precisamente il test immunologico di verifica degli anticorpi. Per il Regno Unito e l’Irlanda il prelievo ai fini della titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 6 mesi prima della movimentazione. Per la Svezia il prelievo deve essere effettuato almeno 120 giorni dopo la vaccinazione. Qualora il cane dovesse affrontare un viaggio all’estero, in particolare nei paesi non facenti parte della Comunità Europea, si consiglia di informarsi con largo anticipo presso il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano Tel. 0471- 635161/2/3 per appurare l’esistenza eventuali norme restrittive all’ingresso dei cani. 21 1.20 CRITERI GENERALI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI La legge provinciale 9/2000 prevede che chiunque intenda trasportare animali debba riservare loro un trattamento adeguato alla specie comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano. E’ vietato trasportare o lasciare un animale in auto o in altro mezzo di trasporto qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere e trasportare animali nel bagagliaio dell’auto. Il trasporto di animali per fini commerciali è regolato oltre che dalla L.P. 9/2000 dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.532 e successive modifiche. 1.21 TRASPORTO DEI CANI SUGLI AUTOBUS URBANI NELLA CITTA’ DI BOLZANO I cani di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente. I cani di media/grossa possono essere trasportati tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. Per questi ultimi deve essere pagato il biglietto alla stessa tariffa del viaggiatore. Il trasporto dei cani guida per ciechi è gratuito. 1.22 TRASPORTO DEL CANE IN AUTOMOBILE In base a quanto previsto dall’art.169 codice della strada un solo cane può essere trasportato senza particolari modalità purché ciò avvenga in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida. Poiché il cane slegato potrebbe costituire pericolo per la guida, se non si possiede un rete divisoria, si consiglia di tenerlo legato sul sedile posteriore. Il trasporto di due o più cani è invece consentito purché essi vengano custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo, che se installati in via permanente devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile. Chi viola le disposizioni dell’art. 169 del codice della strada è soggetto ad una sanzione amministrativa euro 68,25 (+ sottrazione punti 1 dalla patente). Il benessere dell’animale durante il viaggio è garantito qualora vengano rispettate le seguenti regole elementari: gli sia concesso uno spazio adeguato per potersi sdraiare comodamente durante il viaggio, si effettuino frequenti soste per poterlo far passeggiare e dargli da bere, non ci sia eccessivo caldo in auto oppure pericolose forti correnti d’aria derivate da un uso eccessivo dell’aria condizionata. Riferimenti normativi: Regolamento della SASA Ordinanza del Sindaco prot. 20672 del 4.06.2002“ Condotta dei cani” Riferimenti normativi: art. 169 del codice della strada 1.23 TRASPORTO DEL CANE IN TRENO 22 Treni IC/EC, INC(posti a sedere),E, R,D, iR Le FS ammettono il trasporto gratuito, sia nella prima che nella seconda classe di piccoli cani racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm. 70x50x30, i quali devono essere confezionati in maniera tale da escludere qualsiasi lesione o danno sia ai viaggiatori che alle vetture. E’ altresì ammesso il trasporto, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe con la riduzione del 50% sulle tariffe: - di un piccolo cane sciolto, a condizione che gli altri viaggiatori lo consentano e purché il proprietario lo tenga sulle ginocchia e sotto la sua diretta sorveglianza; - di un cane di grossa taglia nei compartimenti noleggiati per intero, nonché, quando non rechi disturbo e sia munito di museruola e guinzaglio, limitatamente ai treni a compartimenti. Sui treni classificati Regionali, Diretti ed Interregionali composti con materiale ad unico ambiente, il trasporto é consentito, purché non rechi disturbo ed il cane sia munito di museruola e guinzaglio, sulla piattaforma o nel vestibolo delle carrozze o delle automotrici. I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno o classe in ragione di un cane per ogni cieco, anche se questi è accompagnato da una persona. In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Treni Eurostar Italia, treni ETR 500, 460/480 Sui treni Eurostar Italia il trasporto degli animali non é consentito, fatto salvo i cani guida dei ciechi. Tuttavia sui treni ETR 460 ed ETR 500 é consentito il trasporto di piccoli animali a condizione che gli stessi siano racchiusi negli appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm. 32x32x50, che durante il viaggio siano collocati negli appositi spazi indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori. Vetture cuccette: è ammesso il trasporto di un cane guida per ciechi in compartimento ad uso esclusivo. Vetture letto: è ammesso il trasporto gratuito di un cane guida per ciechi o di un cane nel compartimento occupato per intero dietro pagamenti della tariffa ordinaria scontata del 50% più la tassa di disinfestazione. Poiché le condizioni di trasporto possono variare e poiché su alcuni treni non è ammesso il trasporto di cani si consiglia comunque di visitare il sito www.trenitalia.it oppure di chiamare il call center n. 89.20.21. Riferimenti normativi: Condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle ferrovie dello stato approvato con regio decreto 11 ottobre 1943, n.1948 1.24 TRASPORTO DEL CANE IN NAVE Se si intende viaggiare in nave con il cane è bene informarsi presso la compagnia di navigazione. Di norma è ammesso il trasporto dei cani al guinzaglio con museruola dietro pagamento di una tariffa. Alcune compagnie non consentono l’accesso ai cani alle cabine e ai locali comuni e dispongono di apposite gabbie sui ponti all’aria aperta. Si raccomanda di non lasciare il cane in macchina nella stiva dei traghetti dove normalmente le temperature sono molto elevate. 1.25 TRASPORTO DEL CANE IN AEREO Normalmente il trasporto del cane è consentito ma ogni compagnia adotta regole proprie. La presenza del cane va comunque indicata alla compagnia al momento della prenotazione e possibilmente con largo anticipo. In quella sede vi saranno date le necessarie indicazioni. Se di piccola taglia il cane può di norma viaggiare con il proprietario in appositi trasportini come bagaglio a mano. Se invece il peso del cane più quello del contenitore supera gli 8- 10 kg di peso deve normalmente viaggiare nella stiva dell’aereo. Unica eccezione i cani per non vedenti che vengono sistemati vicino al padrone. 23 1.26 BICICLETTA CONDUZIONE DI ANIMALI 1.27 BICICLETTA/MOTO TRASPORTO DI ANIMALI Ai ciclisti è vietato condurre animali. Il divieto, dettato da motivi di sicurezza, è operante anche sulle piste ciclabili.La sanzione prevista per i trasgressori è pari ad Euro 19,95 (le sanzioni sono soggette ad aggiornamento) Riferimenti normativi: art. 182 del Codice della Strada E’ consentito il trasporto con la bicicletta o la moto di cani custoditi in apposita gabbia o contenitore con i seguenti limiti: la gabbia deve essere solidamente assicurata, non deve sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50 cm e non deve impedire o limitare la visibilità del conducente. Chi viola le disposizioni dell’art. 170 del codice della strada è soggetto ad una sanzione amministrativa di 33,60 euro + sottrazione di 1 punto dalla patente per i guidatori di motocicli (le sanzioni sono soggette ad aggiornamento). Riferimenti normativi: Art.170 del Codice della Strada 1.28 SOPPRESSIONE DEL CANE La soppressione dei cani può avvenire di norma solo mediante “eutanasia” ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo la relativa attestazione. In tal caso il veterinario è tenuto a trasmettere i dati al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria al fine di consentire la sua cancellazione dall’anagrafe canina. Riferimenti normativi: Art. 2 della Legge Provinciale 5 maggio 2000 n.9 24 1.29 SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE DEL CANE DI PROPRIETÀ Nella città di Bolzano, in caso di decesso del cane, le spoglie devono essere conferite, con costi a carico del proprietario, alla Federazione Allevatori dell’Alto Adige - Verband der Kleintierzüchter -Tel. 0471-202839 per il loro corretto smaltimento. Generalmente i veterinari si occupano di questo servizio quando il cane decede presso il loro ambulatorio. Essi provvedono inoltre a dare comunicazione della morte del cane all’Azienda Sanitaria di Bolzano per la cancellazione dall’anagrafe canina. Si segnala che il Regolamento (CE) 1774/2002 prevede una deroga all’obbligo di incenerimento degli animali e rende possibile il seppellimento degli animali da compagnia esclusivamente su terreno privato previa autorizzazione del Sindaco. 1.30 CIMITERO PER ANIMALI Nella Provincia di Bolzano è presente un cimitero per animali gestito dal Sig. Mair Paul Via S. Pietro 73 Meltina /Terlano. Per informazioni rivolgersi al n. 0471 – 257187. 1.31 SPOGLIE DI CANI RITROVATE SU SUOLO PUBBLICO Per l’asporto delle carogne di cane rinvenute su suolo pubblico e di cui non si conosce il proprietario è necessario rivolgersi all’Ufficio Sanità del Comune di Bolzano Tel. 0471/997650. 1.32 UCCISIONE DI ANIMALI (art. 544 bis c.p. e art. 638 c.p.) L’art. 638 del Codice Penale prevede che chiunque uccida senza necessità o danneggi animali altrui sia punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 309 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Il proprietario dell’animale deve chiedere al giudice, entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire le persone che lo hanno ucciso o danneggiato. Trattasi di un reato perseguibile su querela di parte. L’art. 544 bis del codice penale prevede altresì che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale sia punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Riferimenti normativi: Art. 638 e art. 544 bis del codice penale 1.33 RITROVAMENTO DI CANI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI Chiunque trovi un cane vagante è invitato a darne comunicazione al canile sanitario SILL Tel 0471/329800. In ogni caso tutti i cani di cui non è possibile stabilire la proprietà devono essere ricoverati presso la suddetta struttura alla quale si possono rivolgere coloro che hanno smarrito l’animale. 1.34 CATTURA DI CANI VAGANTI DI PROPRIETA’ Qualora venga ritrovato un cane e sia possibile l’identificazione del proprietario, la Direzione del canile SILL informa il proprietario del ritrovamento. Il proprietario dovrà provvedere al pagamento delle spese di mantenimento per i giorni trascorsi presso il canile (6,46 euro al giorno). 1.35 CATTURA E GESTIONE DEI CANI RANDAGI I cani randagi catturati vengono ospitati presso il canile della SILL dell’Azienda Sanitaria e vengono ivi accuditi, controllati dal punto di vista sanitario ed identificati. Non possono essere soppressi se non gravemente ammalati e incurabili o di comprovata pericolosità. Non possono essere utilizzati per fini sperimentali. 1.36 AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI I cani randagi vengono affidati dal canile della SILL a chi ne faccia richiesta. Possono essere ceduti a terzi anche i cani definitivamente ceduti dal proprietario alla struttura di ricovero. 1.37 RITROVAMENTO DI CANI FERITI Chi trova un cane ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso. Qualora il proprietario sia ignoto ci si può rivolgere ad un veterinario di propria fiducia, a proprie spese, o al servizio veterinario del canile sanitario SILL che interviene gratuitamente. Riferimenti normativi: art. 10 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9 1.38 FIERE MERCATI ED ESPOSIZIONI Nel territorio della Provincia di Bolzano è vietata l’effettuazione di fiere, mercati ed esposizione di cani, gatti, rettili ed aracnidi con l’unica eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal Sindaco, previo parere positivo espresso dal servizio veterinario territorialmente competente. Il divieto non trova applicazione nei confronti di istituzioni di cui agli articoli 5 bis e 6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150. Riferimenti normativi: art. 12 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9 1.39 ESPERIMENTI Nella Provincia di Bolzano è vietato l’allevamento, l’acquisto o l’affidamento di cani e animali in genere a fini sperimentali, nonché l’effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali che comporti per gli stessi dolori sofferenze o effetti dannosi. Riferimenti normativi: art. 14 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9 25 1.40 DIVIETI DI ESIBIZIONE DI ANIMALI NEI MESTIERI 1.41 SPETTACOLI CHE COMPORTINO SEVIZIE PER GLI ANIMALI E DIVIETO DI COMBATTIMENTO TRA ANIMALI L’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede il divieto di dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, di esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero di dare audizioni all'aperto senza licenza dell’autorità di pubblica sicurezza locale. Con ordinanza sindacale prot.18149 del 14.05.1999 il Sindaco ha vietato l’utilizzo di animali nelle attività di suonatore ambulante su suolo pubblico. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito ai sensi dell’art. 544 quater del codice penale, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale. Ai sensi dell’art. 544 quinquies del codice penale è inoltre punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 50.000 a 160.000 euro chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. La pena è aumentata da un terzo alla metà nei casi elencati nel medesimo articolo. L’art.544 quinquies vieta altresì l’allevamento e l’addestramento di cani da destinare ai combattimenti. In tutte le ipotesi di reato sopraindicate, in caso di condanna, è prevista la pena accessoria della confisca dell’animale. Va altresì segnalato che la legge provinciale n. 9/2000 vieta tutti i tipi di gioco, spettacoli, gare, rappresentazione e addestramenti durante i quali vengono seviziati gli animali e specifica che nel divieto rientrano anche le corse con l’uso di pungolo accuminato, l’uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare e rappresentazioni con l’uso di corrente elettrica sugli animali, i combattimenti tra animali, il lancio di anelli su uccelli acquatici e l’uso di animali vivi come bersaglio o scopi simili. Riferimenti normativi: art. 70 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 13 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9 1.42 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE VELENOSE A tutela dei cani, talora vittime di avvelenamenti, va ricordato l'art. 146 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che recita: "Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 510 euro". 1.43 CANI NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in riserva di caccia sotto la massima sorveglianza. I guardiacaccia dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano o gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la selvaggina. Non sono in nessun caso autorizzati all’abbattimento i cacciatori. Riferimenti normativi: art. 35 della legge provinciale 17 luglio 1987 n. 14 26 il GATTO SEZIONE 2. IL GATTO 2.1 LA DECISIONE DI PRENDERE UN GATTO La decisione di regalarsi la compagnia di un gatto deve essere presa in modo consapevole, ricordando che chiunque abbia accettato di occuparsi di un animale domestico è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve tenere conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici. Pertanto, prima di acquistare o adottare un gatto, è necessario : • informarsi sulle esigenze primarie dell’animale; • valutare il tempo di cui si dispone per accudirlo; • verificare che qualche membro della famiglia non sia allergico (l’allergia al gatto è piuttosto frequente ed è verificabile tramite idonei test); • conteggiare le spese che andranno ad influire sul bilancio familiare; • pensare in anticipo al periodo delle vacanze. 2.2 DOVE ADOTTARE UN GATTO La cosa migliore che si può fare è quella di chiedere l’affidamento di uno dei gatti custoditi presso l’asilo per animali SILL gestito dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (Tel 0471/329800) o presso i rifugi autorizzati gestiti dalle associazioni di volontariato come ad es. il centro di Naturno (Tel. 0473/660077). 2.3 DOVE ACQUISTARE UN GATTO Il gatto può essere acquistato da un allevatore, presso un negozio specializzato o da privati cittadini. Le condizioni di vendita non sono soggette ad una particolare disciplina. Pertanto, qualora dovessero insorgere delle controversie con il venditore, si dovrà fare riferimento alle norme del codice civile che disciplinano i contratti di compravendita delle cose mobili. Si ricorda che l’acquisto di animali da compagnia non è sempre esente da rischi: può accadere di acquistare animali apparentemente sani che nel giro di pochissimo tempo si ammalano gravemente fino ad arrivare al decesso. Prima di acquistare un gatto si suggerisce: 1. di documentarsi preventivamente sulla serietà dell’allevamento dove si intende effettuare l’acquisto e di verificare di persona le condizioni di detenzione degli animali; 2. di evitare l’acquisto di gatti presso venditori ambulanti improvvisati, in mercatini, fiere e mostre itineranti, che spesso propongono animali importati dall’estero a basso costo e non sempre in perfetto stato di salute; 3. di chiedere informazioni preventive ad un veterinario; 4. di verificare lo stato di vaccinazione del gatto che deve essere documentato sul libretto sanitario e non deve avvenire prima del 50° giorno di vita; 5. di non acquistare gatti di età inferiore ai 55/60 giorni . Ad acquisto avvenuto si consiglia : - di sottoporre immediatamente l’animale ad un controllo veterinario e ad un esame delle feci per verificare il suo stato di salute, l’esenzione da difetti di qualunque natura e per concordare il programma vaccinale. 28 2.4 IDENTIFICAZIONE DEL GATTO TRAMITE MICROCHIP Non è prevista l’iscrizione ad una pubblica anagrafe né l’obbligo di identificare il gatto tramite microchip o tatuaggio. A discrezione del proprietario è possibile far applicare al gatto un microchip da un veterinario libero professionista. L’identificazione del gatto tramite microchip o tatuaggio è indispensabile solamente qualora si intenda portare con sé il gatto in uno dei paesi appartenenti alla Comunità Europea (vedasi punto 2.13 gatto all’estero). Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 998/2003 2.5. RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ DEL GATTO Per gravi motivi il proprietario del gatto può cedere l’animale al canile sanitario Sill Tel. 0471/329800 o al canile di Naturno 0473/660077. A tal fine tenuto a compilare un apposito modulo di cessione. 2.6 VACCINAZIONI E ALTRI TRATTAMENTI SANITARI DA EFFETTUARE CON REGOLARITA’ Vaccinazioni Le vaccinazioni annuali, o comunque alle scadenze stabilite dal proprio medico veterinario di fiducia, sono molto importanti per proteggere il gatto dalle più comuni e pericolose malattie infettive; per avere la sicurezza sullo stato di salute di un animale che convive abitualmente con la famiglia, approfittando della scadenza della vaccinazione, il veterinario esegue sempre una preliminare visita completa al vostro animale da compagnia. Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma vivamente consigliate per la gravità delle malattie che possono colpire il gatto. La profilassi vaccinale è diversa quando si tratta di un gattino o di un gatto adulto già precedentemente vaccinato. Il cucciolo, infatti, avrà bisogno di diversi richiami vaccinali per le singole malattie infettive allo scopo di produrre un tasso di anticorpi sufficientemente elevato da potersi considerare “immune” alle stesse. Ogni gatto, a seconda delle proprie abitudini e del proprio ambiente, è più o meno esposto ai vari agenti infettivi, quindi, il piano vaccinale andrà discusso, caso per caso, con il veterinario di fiducia. Normalmente per un gatto adulto che vive in un appartamento in città, sarà sufficiente un richiamo vaccinale annuo che comprende la protezione contro le malattie respiratorie feline (herpes virus, calicivirus, clamidia), parvovirosi e virus della leucosi felina (FELV). Quest’ultima soprattutto per i gatti che vivono in gruppi a stretto contatto tra di loro. Filariosi La filariosi cardiopolmonare è una grave malattia parassitaria trasmessa dalla puntura di una zanzara presente su gran parte del territorio italiano. Anche in questo caso il veterinario di fiducia potrà valutare il rischio e le procedure di profilassi da effettuare sul gatto, soprattutto quando lo si porta in zone dove sono presenti questi insetti. Infestazioni da pulci e zecche Da marzo fino ad ottobre è consigliabile trattare il gatto con gli appositi prodotti per la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche. Verminosi Con cadenza semestrale è opportuno verificare con un semplice esame delle feci, l’eventuale presenza di parassiti intestinali. E‘ importante 29 eseguire questo esame prima della vaccinazione annuale per evitare che la presenza di vermi nell’intestino del gatto attenui l’efficacia del vaccino. Toxoplasmosi La toxoplasmosi è una malattia parassitaria che, se presente nel gatto, può creare seri problemi alle donne in gravidanza (fino ad arrivare all’aborto). Ciò non vuol dire che il gatto, se in buono stato di salute, non possa continuare a vivere in casa con i proprietari se una donna di casa è in stato interessante. In questo caso è vivamente consigliato eseguire frequenti esami delle feci del gatto per tutto il periodo di gestazione (almeno un esame al mese, in quanto il gatto eventualmente infetto elimina uova del parassita con le feci per periodi di tempo limitati), attenersi in casa alle più elementari regole igieniche come ad es. lavarsi le mani ogni qualvolta si tocca il gatto e non consentire alla donna incinta di rimuovere le deiezioni del gatto. 2.7 MORSICATURE Se il gatto morde persone o animali, deve essere sottoposto ad osservazione per 10 giorni per individuare eventuali sintomi riferibili a rabbia. L’ osservazione può essere autorizzata presso il domicilio del proprietario, su richiesta del medesimo, quando non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti (l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale). Nel caso in cui l’osservazione a domicilio non possa essere autorizzata, il gatto deve essere tenuto in osservazione presso il canile sanitario pubblico. Riferimenti normativi: art. 86 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 320/54 2.8 RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO DEL GATTO Il proprietario del gatto è responsabile dei danni cagionati dall’animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito . La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell’animale, a prescindere dall’agire dell’uomo (ad es. il gatto attraversando la strada fa cadere un motociclista). L’art. 2052 del codice civile stabilisce a carico del proprietario dell’animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito, cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale. Qualora il gatto causi dei danni mentre è affidato a terzi per es. ad amici, parenti, conoscenti, ne risponde comunque il proprietario. Riferimenti normativi: art.2052 del codice civile 2.9 GATTI E CONDOMINIO DIVIETO DI DETENZIONE 30 Benchè i problemi maggiori si presentino per chi possiede un cane, prima di acquistare un gatto è bene conoscere il regolamento condominiale e quali siano le eventuali limitazioni poste dalla legge al possesso di animali. Cos’è un regolamento di condominio ? Il regolamento di condominio rappresenta per così dire la legge interna dei condomini. Premesso che ai sensi dell’art. 1138 del codice civile i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, occorre fare una distinzione tra clausole del regolamento di natura contrattuale e clausole del regolamento di natura regolamentare. Hanno natura contrattuale quelle clausole che incidono sulla sfera soggettiva dei medesimi limitando i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni con la conseguenza che per la loro validità è richiesto il consenso unanime dei condomini. Hanno natura regolamentare e sono modificabili con la maggioranza prevista dall’ art. 1136 del codice civile, le clausole che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini, che riguardano in pratica solo le modalità di utilizzo della parte comune ma non i diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale. Prima di acquistare un immobile è opportuno controllare bene che il regolamento, predisposto dall’originario proprietario/costruttore, non contenga clausole pattizie di divieto di detenzione di animali. In ogni caso i divieti e le limitazioni riguardanti la proprietà esclusiva posti dall’originario proprietario ed accettati con l’atto di acquisto, devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata nell’atto o da una volontà chiaramente desumibile comunque in modo non equivoco dall’atto stesso. Il divieto di detenere animali non può essere contenuto negli ordinari regolamenti di condominio, approvati dalla maggioranza dei condomini, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi in esclusiva, sicché in difetto di un approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici , di per sè inidonei ai sensi dell’ art. 1987 del codice civile a vincolare i loro autori. 2.10 DISTURBO CAUSATO DAGLI ANIMALI In giurisprudenza si è più volte ritenuto applicabile alla detenzione di animali in condominio l’art. 844 del codice civile che disciplina le immissioni moleste o dannose nella proprietà di terzi (rumori, odori). Il criterio legale per la soluzione dei conflitti è quello della normale tollerabilità. Nel caso in cui le immissioni dovessero superare la capacità di sopportazione dell’uomo medio, il vicino potrà pretendere l’adozioni di misure e dispositivi e se ciò non bastasse potrà chiedere all’Autorità Giudiziaria l’allontanamento del gatto. Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilire con criteri automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite deve essere prudentemente determinato di volta in volta dal giudice. Riferimenti normativi: art.844 del codice civile 31 2.11 GATTO E VACANZE 2.12 GESTIONE SANITARIA DEL GATTO IN VIAGGIO 32 L’arrivo dell’estate rappresenta un problema per molti animali che avendo la sfortuna di appartenere a persone prive di coscienza si ritrovano abbandonati sulle strade. L’abbandono oltre ad essere un atto incivile costituisce anche un reato. Le soluzioni al problema certamente non mancano e possono essere diverse. Il gatto può accompagnare senza particolari problemi la famiglia in vacanza. L’importante è scegliere il luogo adatto ed adottare gli opportuni accorgimenti per il viaggio. Molti hotel, agriturismi, campeggi e pensioni accettano senza problemi gli animali. Lo Sportello per i Diritti degli Animali è disponibile ad aiutare chi fosse interessato a questo tipo di soluzione ad individuare località ed esercizi “amici degli animali”. Chi per qualunque per qualunque motivo non intendesse portare con sé il micio in vacanza, può provvedere alla sua sistemazione in una pensione per animali o al suo affidamento a persona di fiducia. Nella Provincia di Bolzano e nella vicina Provincia di Trento si trovano diverse pensioni per animali autorizzate e animal sitter che si prendono cura a pagamento dei gatti. Se si opta per una soluzione di questo tipo si suggerisce: - di effettuare un sopralluogo preventivo presso la struttura per verificare che disponga di spazi all’aperto e al chiuso di dimensioni adeguate alle esigenze dell’animale; - di accertarsi che il gestore della pensione garantisca l’assistenza veterinaria in caso di bisogno; - di abituare gradualmente l’animale al posto; - di informare in modo esaustivo il gestore della pensione sul tipo di alimentazione a cui è abituato il gatto; - di trattare il micio con un antiparassitario e di controllare che la copertura vaccinale contro le più comuni malattie feline sia ancora efficace. Informazioni e indirizzi aggiornati sulle pensioni autorizzate sono reperibili presso lo Sportello per i Diritti degli Animali del Comune di Bolzano. Si segnala inoltre che lo Sportello per i Diritti degli Animali ha avviato il servizio ANIMALI ALLA PARI teso a favorire lo scambio gratuito dell’attività di custodia tra proprietari di animali in caso di breve indisposizione, vacanze, malattia. Per informazioni rivolgersi al n. 0471/997435. Il gatto domestico è un animale molto legato al proprio ambiente (abitazione e proprietari) e qualsiasi cambiamento della propria quotidianità e delle sue abitudini rappresenta una situazione di stress. Il gatto durante un viaggio si sente “spaesato" e per nulla rilassato. Questa situazione genera due tipi di comportamento: 1. il gatto rimane immobile, in una situazione di profondo disagio, silenzioso ed attento ad ogni cambiamento di ambiente. 2. il gatto preso dallo sconforto miagola continuamente per richiamare l'attenzione del proprietario e cerca di dimostrare il proprio disagio muovendosi molto e cercando di uscire dal trasportino. Per questi motivi è opportuno fare viaggiare sempre il gatto in un trasportino per piccoli animali. Si raccomanda di fare frequenti soste per dargli da bere ma senza mai farlo uscire (preso dal panico potrebbe cercare di scappare o addirittura diventare aggressivo). E' consigliabile farlo viaggiare a digiuno per la tendenza che hanno alcuni gatti di soffrire il "mal d'auto" e muoversi sempre nelle ore meno calde e, possibilmente, senza aria condizionata che potrebbe provocare infiammazioni alle vie respiratorie. Attenzione, quindi, ai colpi di calore, alla disidratazione, all'eccessivo nervosismo (se il gatto dimostra di avere attacchi di panico e di essere molto agitato consultate il veterinario per l'eventuale somministrazione di un tranquillante). Per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie, come per il cane, è necessario effettuare la vaccinazione antirabbica almeno un mese prima della partenza per l'estero ed effettuare la profilassi contro la filariosi cardiopolmonare se ci si reca in zone infestate da zanzare. 2.13 GATTI ALL’ESTERO Dal 1 ottobre 2004, tutti i cani, i gatti, i furetti, per circolare all’interno dell’Unione Europea devono essere muniti di un PASSAPORTO previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto è numerato e comprende il numero personale di identificazione (microchip o tatuaggio, quest’ultimo autorizzato fino al 2008) e un certificato di vaccinazione antirabbica. Il passaporto può contenere altre informazioni relative a vaccinazioni o antecedenti medici degli animali. Con quest’unico documento, cani, gatti, furetti possono viaggiare in tutti gli Stati Membri dell’Unione. Si segnala che l’Irlanda, la Svezia e il Regno Unito richiedono ulteriori requisiti e precisamente l’esecuzione di test di verifica degli anticorpi. Per il Regno Unito e l’Irlanda il prelievo ai fini della titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 6 mesi prima della movimentazione. Per la Svezia il prelievo deve essere effettuato almeno 120 giorni dopo la vaccinazione. Qualora il gatto dovesse affrontare un viaggio all’estero, in particolare nei paesi non facenti parte della Comunità Europea, si consiglia di informarsi per presso il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria di Bolzano Tel. 0471- 635161/2/3 per appurare l’esistenza eventuali norme restrittive all’ingresso dei gatti. Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 998/2003 2.14 CRITERI GENERALI PER IL TRASPORTO DEL GATTO Chiunque trasporti animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano. E’ vietato trasportare o lasciare un animale in auto o in altro mezzo di trasporto qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere e trasportare animali nel bagagliaio dell’auto. Riferimenti.normativi: art.9 della legge provinciale 15 maggio 2000,n.9 2.15 TRASPORTO DEL GATTO SUGLI AUTOBUS URBANI Sugli autobus urbani della città di Bolzano, i gatti possono essere trasportati gratuitamente in apposito trasportino o in grembo al proprietario. 33 2.16 TRASPORTO DEL GATTO IN AUTOMOBILE Il codice della strada consente di trasportare un solo gatto senza particolari modalità purché ciò avvenga in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito anche il trasporto di due o più gatti, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo, che se installati in via permanente devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile Chi viola le disposizioni dell’art.169 del codice della strada è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 68,25 (+ sottrazione di punti 1 dalla patente) Riferimenti. normativi: art. 169 del Codice della Strada 2.17 TRASPORTO DEL GATTO IN TRENO Treni IC/EC, INC (posti a sedere),E, R,D, iR Le FS ammettono il trasporto gratuito, sia nella prima che nella seconda classe di gatti racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm. 70x50x30, i quali devono essere confezionati in maniera tale da escludere qualsiasi lesione o danno sia ai viaggiatori che alle vetture. In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Treni Eurostar Italia, treni ETR 500, 460/480 Sui treni Eurostar Italia il trasporto degli animali non é consentito, fatto salvo i cani guida dei ciechi. Tuttavia sui treni ETR 460 ed ETR 500 é consentito il trasporto di piccoli animali a condizione che gli stessi siano racchiusi negli appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm. 32x32x50, che durante il viaggio siano collocati negli appositi spazi indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori. Poiché le condizioni di trasporto possono variare e poiché su alcuni treni non è ammesso il trasporto di animali si consiglia comunque di visitare il sito www.trenitalia.it oppure di chiamare il call center n. 89.20.21. Riferimenti normativi: Condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle ferrovie dello stato approvato con regio decreto 11 ottobre 1943, n.1948 34 2.18 TRASPORTO DEL GATTO IN NAVE Se si intende viaggiare in nave con il gatto è bene informarsi presso la compagnia di navigazione. Di norma è ammesso il trasporto del gatto racchiuso nell’apposito trasportino. 2.19 TRASPORTO DEL GATTO IN AEREO Normalmente è consentito il trasporto come bagaglio a mano assieme al proprietario. La presenza del gatto va comunque indicata alla compagnia al momento della prenotazione. In quella sede vengono date le necessarie indicazioni. 2.20 TRASPORTO DEL GATTO IN MOTO O IN BICICLETTA É consentito il trasporto con la bicicletta o la moto di gatti custoditi in apposita gabbia o contenitore con i seguenti limiti: la gabbia deve essere solidamente assicurata, non deve sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50 cm e non deve impedire o limitare la visibilità del conducente. Chi viola le disposizioni dell’art. 170 del codice della strada è soggetto ad una sanzione amministrativa di 31,30 euro. Riferimenti normativi Art. 170 del codice della strada 2.21 MODALITA’ DI CUSTODIA DEL GATTO Al gatto deve essere riservato un trattamento che risponda nel miglior modo possibile alle sue necessità. Chiunque detiene un gatto è tenuto a provvedere alla sua pulizia, al suo mantenimento e alla sua regolare nutrizione. Riferimenti normativi: art. 2 della Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9 2.22 ABBANDONO E MALTRATTAMENTI Il 31 luglio 2004 è entrata in vigore la nuova legge contro il maltrattamento degli animali. La legge introduce sanzioni economiche pesanti e addirittura il carcere per i maltrattamenti più gravi e per l’abbandono degli animali. Questi i punti salienti della nuove disposizioni. Maltrattamento di animali (art. 544 ter del codice penale) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell’animale. In caso di condanna o di applicazione della pena a seguito di patteggiamento è sempre prevista la pena accessoria della confisca dell’animale, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Abbandono di animali (‘art. 727 comma 1 del codice penale) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 comma 2 del codice penale) Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Chiunque venga a conoscenza di uno dei reati sopraindicati può segnalarli direttamente all’autorità giudiziaria, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili urbani, al servizio veterinario provinciale o dell’Azienda Sanitaria oppure alle guardie zoofile della Lega Tutela Animali -Tierschutzring (0471/916518) che effettueranno i necessari accertamenti. Il servizio veterinario provinciale, il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria e le guardie zoofile sono competenti anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 9/2000. Riferimenti normativi: art. 544 ter, art. 727 del codice penale – Legge Provinciale 15 maggio 2000, n. 9 35 2.23 PROVVEDIMENTI DEL SINDACO IN CASO DI MALTRATTAMENTO O DI DETENZIONE TALI DA NON GARANTIRE LA PUBBLICA IGIENE O SICUREZZA Il Sindaco, su proposta del veterinario competente, dispone il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, ovvero in caso di maltrattamento. Il veterinario ufficiale competente per territorio è l’autorità competente per determinare lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza o igiene” o di animale “maltrattato”. 2.24 UCCISIONE DI ANIMALI (art.638 c.p. e art.544 bis c.p.) L’art. 638 del Codice Penale prevede che chiunque uccida senza necessità o danneggi animali altrui sia punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 309 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Il proprietario dell’animale deve chiedere al giudice, entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire le persone che lo hanno ucciso o danneggiato. Trattasi di un reato perseguibile su querela di parte. L’art. 544 bis del codice penale prevede altresì che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale sia punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Riferimenti normativi: art.11 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9 Riferimenti normativi: Art. 638 e art. 544 bis del codice penale 2.25 ESPERIMENTI Nella Provincia di Bolzano è vietato l’allevamento, l’acquisto o l’affidamento di gatti e animali in genere a fini sperimentali, nonché l’effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali che comporti per gli stessi dolori sofferenze o effetti dannosi. Riferimenti normativi: art. 14 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9 2.26 DIVIETO DI ESIBIZIONE DI ANIMALI NEI MESTIERI L’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede il divieto di dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, di esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero di dare audizioni all'aperto senza licenza dell’autorità di pubblica sicurezza locale. Con ordinanza sindacale prot.18149 del 14.05.1999 il Sindaco ha vietato l’utilizzo di animali nelle attività di suonatore ambulante su suolo pubblico. 2.27 FIERE, MERCATI ED ESPOSIZIONI Nel territorio della Provincia di Bolzano è vietata l’effettuazione di fiere, mercati ed esposizione di cani, gatti, rettili ed aracnidi con l’unica eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal Sindaco, previo parere positivo espresso dal servizio veterinario territorialmente competente. Il divieto non trova applicazione nei confronti di istituzioni di cui agli articoli 5 bis e 6 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Riferimenti normativi: art. 12 della Legge Provinciale 15 maggio 2000 n. 9 2.28 DIVIETO DI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI PUBBLICI CHE COMPORTINO SEVIZIE PER GLI ANIMALI 36 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito ai sensi dell’art. 544 quater del codice penale, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 Euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale. La soppressione del gatto può avvenire di norma solo mediante eutanasia 2.29 ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo SOPPRESSIONE DEL GATTO DI PROPRIETÀ la relativa attestazione. Riferimenti normativi : Art. 2 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9 2.30 SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE DEL GATTO DI PROPRIETÀ Nella città di Bolzano, in caso di decesso del gatto, le spoglie devono essere conferite, con costi a carico del proprietario, alla Federazione Allevatori dell’Alto Adige - Verband der Kleintierzüchter -Tel. 0471202839 per il loro corretto smaltimento. Generalmente i veterinari si occupano di questo servizio quando il gatto decede presso il loro ambulatorio. Si segnala che il Regolamento (CE) 1774/2002 prevede una deroga all’obbligo di incenerimento degli animali e rende possibile il seppellimento degli animali da compagnia esclusivamente su terreno privato previa autorizzazione del Sindaco. 2.31 CIMITERO PER ANIMALI Nella Provincia di Bolzano è presente un cimitero per animali gestito dal Sig. Mair Paul Via S. Pietro 73 Meltina /Terlano 0471 - 257187. 2.32 SPOGLIE DI GATTI RITROVATE SU SUOLO PUBBLICO 2.33 COLONIE FELINE: GATTI CHE VIVONO IN LIBERTÀ L’asporto delle carogne di gatto rinvenute su suolo pubblico è eseguita dal servizio di igiene urbana della SEAB SpA. Cos’è una colonia felina protetta? Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in libertà in un determinato territorio. Contrariamente a quanti molti possano pensare, questi animali godono di un speciale protezione legislativa estesa anche al territorio nel quale vivono in modo stabile. La loro presenza ha inoltre reso necessaria l’adozione di una serie di misure da parte dell’ente pubblico. Una colonia controllata rappresenta un vantaggio per tutta la comunità. Competenze del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria (canile Sill): esegue la mappatura geografica e sanitaria delle colonie feline, ne controlla il dinamismo numerico, lo stato di salute e provvede, con l’aiuto e la segnalazione di diversi volontari, alla sterilizzazione dei gatti randagi. Successivamente alla sterilizzazione i gatti catturati vengono riammessi nelle colonie di provenienza. Interventi del Comune di Bolzano: lo Sportello per i Diritti degli Animali provvede, in accordo con i volontari zoofili, al posizionamento su area pubblica di piccole casette rifugio e mangiatoie per gatti randagi. La pulizia delle casette e delle mangiatoie avviene a cura dei volontari. Effettua inoltre sopralluoghi mirati a dirimere le controversie derivanti dalla presenza di gatti randagi e all’attività di informazione sulla normativa di tutela e civilistica in vigore. 37 Somministrazione di cibo ai gatti randagi: avviene a cura di volontari. Non è vietata da nessuna norma o regolamento comunale purché chi se ne occupa provveda a rimuovere i resti e ad eliminare i rifiuti dal suolo pubblico. Riferimenti normativi: L.281/91, Legge Provinciale 15 maggio 2000, n.9 2.34 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE VELENOSE Ad ulteriore tutela dei gatti che vivono in libertà ma anche dei gatti di proprietà, talora vittime di avvelenamenti, va ricordato, l'art. 146 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Sostanze velenose) che recita: "Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 510 Euro". 2.35 RITROVAMENTO DI GATTI FERITI Chi trova un gatto ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso. Se il proprietario del gatto è ignoto ci si potrà rivolgere o ad un veterinario libero professionista, a proprie spese, o al canile sanitario SILL che interviene a titolo gratuito. Riferimenti normativi: art.10 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 38 GLI ANIMALI ESOTICI SEZIONE 3. GLI ANIMALI ESOTICI E I NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA (N.A.C.) 40 3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI Oggi un numero sempre maggiore di persone decide in modo non sempre responsabile di acquistare animali esotici quali serpenti, ragni, mammiferi particolari. Al riguardo vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale: • chiunque scelga di acquistare un animale esotico deve tenere conto del fatto che questi animali richiedono, il più delle volte, cure particolarmente impegnative. Possono quindi, con il passare del tempo, diventare degli “scomodi compagni”; • al pari di tutti gli altri animali vanno rispettati ed il loro benessere deve essere sempre e comunque garantito. Va sottolineato che nella maggior parte dei casi, la detenzione in cattività non rispetta le loro caratteristiche etologiche. Ad esempio, specie esotiche come l’iguana o il pappagallo, in natura utilizzano grandi spazi e hanno una vita sociale. Tali animali vengono invece venduti perlopiù singolarmente, in angusti terrari o gabbie che non rispettano minimamente le loro esigenze. Da questo ne scaturisce un considerevole aumento delle patologie “da stress” e da “cattivo contenimento” che possono provocare una rapida debilitazione generale degli animali; • l’abbandono ed il maltrattamento di qualsiasi specie animale, che sia un serpente, un iguana, un cane o un gatto sono penalmente perseguibili; • la detenzione, il commercio e la riproduzione di alcuni animali esotici è soggetta a norme nazionali e comunitarie che impongono obblighi e divieti. 3.2 CONVENZIONE CITES Nell’anno 1975 è entrata in vigore in più di 100 paesi del mondo, tra cui l’Italia, una convenzione, approvata a Washington il 3 Marzo 1973, che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tale convenzione è stata denominata CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) ed è stata recepita ed attuata attraverso diverse leggi e regolamenti atti a farne rispettare i principi fondamentali. La CITES si propone di contrastare in modo efficace il pericolo di riduzione ed estinzione di molte specie animali sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale per la loro protezione. Per quanto riguarda le specie di animali soggette a regolamentazione, la CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi, allegati al testo della Convenzione, definiti APPENDICI. Molta cautela va prestata per tutte le specie animali elencate nell’ Appendice I. Essa, infatti, comprende tutte le specie minacciate di estinzione. Il commercio o solo la detenzione di tali animali è sottoposto a una regolamentazione particolarmente stretta, allo scopo di non pregiudicarne la sopravvivenza ed è autorizzato dall’ufficiale competente solo in condizioni eccezionali, ad esempio per la ricerca scientifica. Tra le specie più comuni elencate nell’appendice I vi sono molti pappagalli, uccelli rapaci, tartarughe di terra, tartarughe di mare, coccodrilli, lucertole, ecc. L’Appendice II della convenzione, comprende tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione. In questa Appendice vengono elencate più di 2000 specie di animali ed il loro commercio è vincolato al rilascio di permessi da parte delle Autorità competenti. Per quanto riguarda l’Appendice III, essa elenca circa 250 specie il cui commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie in particolare, mentre è libera per tutti gli altri. 3.3 NORMATIVA EUROPEA L’Unione Europea ha recepito la convenzione CITES attraverso propri regolamenti applicativi. Il Regolamento 338/97 del Consiglio d'Europa relativo alla protezione della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio, sostituisce il Regolamento precedente n.3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle Appendici della Convenzione CITES ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela disciplinata dalla Convenzione stessa). Il Regolamento 1808/01 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento 338/97. Il Regolamento 338/97 comprende quattro allegati. L’Allegato A include le specie a rischio di estinzione e le specie che, secondo la Comunità Europea, sarebbero a rischio di estinzione qualora diventassero oggetto di commercio. In tale allegato sono compresi, ad esempio, l’elefante africano e, tra le specie presenti nell’area della Comunità, l’orso bruno, la lince e tutti gli uccelli rapaci autoctoni. L‘Allegato B comprende le specie la cui conservazione necessita di un costante controllo da parte di organismi scientifici sul loro utilizzo commerciale (rilascio di certificati , licenze che ne attestino la legale provenienza). Tale allegato comprende anche gli animali dell’allegato A nati in cattività da allevamenti autorizzati dalla Commissione scientifica CITES istituita presso il Ministero dell’Ambiente. aaaaaaaaaaaaa L’Allegato C include le specie sottoposte a un particolare regime di protezione in uno dei Paesi aderenti alla CITES. Nell’Allegato D sono infine elencate le specie, in particolare vegetali, la cui introduzione nella Comunità Europea è soggetta a un controllo quantitativo finalizzato a verificare se occorra introdurre un regime di protezione. 3.4 COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES L'Autorità Scientifica per l'attuazione della CITES e del Regolamento 338/97 e successive modificazioni è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, di associazioni ambientaliste. Fornisce pareri su tutte le richieste di importazione ed esportazione da e per l'Italia di esemplari di specie elencate nelle Appendici CITES e nei Regolamenti Comunitari; inoltra l'autorizzazione alla emissione di certificati di nascita in cattività per permettere l'eventuale commer- 41 cializzazione o cessione della prole nata da esemplari di specie incluse nell'allegato A del Regolamento 338/97, detenuti regolarmente e non abitualmente commerciabili; verifica l'adeguatezza delle strutture atte ad alloggiare e mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie di Appendice I della convenzione di Washington ed Allegato A del Regolamento CEE; raccoglie ed analizza le informazioni sulle stato biologico delle specie nel loro paese di origine; esamina le proposte di emendamento delle Appendici CITES presentate alla Conferenza delle parti; controlla lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana ed i dati relativi all'esportazione allo scopo di raccomandare opportune misure. 3.5 NORMATIVA ITALIANA SULLA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON E LA DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150 La Legge 7 febbraio 1992 n.150 e succ. modificazioni disciplina i reati relativi all’applicazione della convenzione di Washington e detta disposizioni sul commercio e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute. In particolare si richiama l’art. 6 che sancisce il “divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”. L’attuazione di quanto sancito dall’art. 6 è avvenuta con decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 ”Divieto di detenzione di animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”. Nell’allegato A all’art.2 del decreto sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e delle quali è proibita la detenzione. Tali specie sono le seguenti: CLASSE DEI MAMMIFERI Ordine dei Marsupiali •tutte le specie dei Dasyuiridi e Macropodidi: p. es i topi marsupiali, i ratti marsupiali ed i canguri. Ordine dei Primati •tutte le specie di: lemuri, scimmie orso, scimmie del nuovo e vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzè e gorilla. Ordine dei Carnivori •felidi: tutte le specie, cioè leone, pantere, tigri, caracal, linci, gatto selvatico; •inoltre tutti gli orsi, gli orsi lavatori, i panda e le iene; •canidi: tutte le specie ad eccezione della volpe comune, pertanto tutti i lupi, gli sciacalli ed i coyote; •mustelidi: tutti i tassi, le lontre, la taira od urone ed il ghiottone •inoltre tutti gli orsi, gli orsi lavatori, i panda e le iene; Ordine degli Artiodattili •tutte le specie di cinghiale ad eccezione del cinghiale europeo; •tutti i cervidi e bovidi ad eccezione del cervo europeo, del daino, del capriolo e del muflone. Ordine dei Roditori •Tutte le specie di istrici. 42 CLASSE DEI RETTILI Ordine delle Testuggini •Mauremide caspica o clemmide; Tartaruga azzannatrice; •Tartaruga alligatore. • Ordine dei Coccodrilli •tutte le specie di: coccodrilli, alligatori e caimani. Ordine degli Squamati •Pitone reticolato; •Anaconda verde; •tutte le specie di serpenti velenosi. Chi possedeva tali animali prima dell’entrata in vigore del decreto era tenuto a farne denuncia alla prefettura (entro il 1 gennaio 1997). Esiste anche un allegato B al decreto del 19 aprile 1996 che elenca le specie allevabili ai sensi dell’art.17 della Legge 157/92 (daini, cervi, caprioli, cinghiali, mufloni e volpi). Si ricorda che quanto previsto dall’art. 6 della Legge 150/92 e quindi il divieto di detenzione, non si applica nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, dei delfinari e nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e di incolumità ( la Prefettura), sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica CITES. La commissione scientifica CITES ha stilato un documento datato 10 maggio 2003 recante i criteri tecnici per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della Legge 7 febbraio 1992 n.150. Riferimenti normativi: Legge 7 febbraio 1992 n.150 e succ. modificazioni, Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996, documento CITES 10 maggio 2002 recante i criteri per i mantenimento degli animali nei circhi. 3.6 DIVIETO DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ARACNIDI ALTAMENTE PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE PUBBLICA Il D.L. 3 luglio 2003, n. 159 ha sancito il divieto di detenere, commercializzare, importare, esportare esemplari di aracnidi (ragni) potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica. Sono da considerare pericolosi secondo quanto indicato nel decreto in oggetto tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che comunque possono costituire pericolo per l’incolumità pubblica. Sono esentati dall’applicazione dei divieti di cui al presente decreto le strutture elencate all’art. 6 comma 6 della Legge 7 febbraio 1992 n.150 e succ. modificazioni (es. giardini zoologici, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti dichiarati idonei dalle autorità competenti). Riferimenti normativi: decreto legge 3 luglio 2003, n.159 convertito, con modificazioni nella Legge 1 agosto 2003, n.231 43 3.7 DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI: DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI 3.8 MAMMIFERI ESOTICI E N.A.C.: descrizione e informazioni sulle specie più comuni 44 Il cittadino che voglia detenere un animale da compagnia diverso dagli animali domestici cosiddetti “convenzionali” (cane, gatto, ecc.) deve informarsi preventivamente sulle norme in vigore ( divieti di detenzione, di importazione, di esportazione, obbligo di denuncia delle nascite di esemplari protetti nati in cattività ecc.). In Provincia di Bolzano la competenza di controllo e certificazione del Corpo Forestale in materia CITES è delegata all’Ufficio Provinciale Caccia e Pesca, che svolge nella nostra Provincia la funzione di autorità amministrativa della CITES. L’Ufficio può essere contattato al n. 0471/415178/66/70. Di seguito vengono trattate le specie di mammiferi esotici e di quelli definiti come N.A.C. (nuovi animali da compagnia) la cui detenzione non è regolamentata dalla convenzione di Washington (CITES). Le informazioni riportate più sotto vogliono essere un aiuto per la corretta gestione di questi animali. Non devono comunque ritenersi esaustive ma meramente indicative. IL FURETTO (Mustela Putorius Furo) E’ senz’altro il più conosciuto animale domestico dopo il cane ed il gatto. Il furetto, negli ultimi anni ha acquistato una notevole popolarità, grazie anche al suo carattere giocoso, alle ridotte dimensioni ed alla notevole intelligenza. Generalità Il furetto (Mustela putorius furo) deriva direttamente dalla puzzola (mustela putorius putorius) e, tra tutti gli appartenenti alla famiglia dei mustelidi, è quello che più si sta avvicinando all’uomo come vero e proprio animale da compagnia. Il suo carattere timido, la sua docilità e voglia di giocare, ne fanno un ottimo compagno di giochi ed un simpatico “membro della famiglia”. Esso, nel corso di anni di selezione e grazie ad alcuni accorgimenti sanitari come la sterilizzazione e l’asportazione delle ghiandole odorifere, sta progressivamente perdendo quei caratteri sgradevoli come il forte odore di selvatico e l’atteggiamento predatorio che ne complicavano la permanenza in un appartamento di città. Habitat e alimentazione Il furetto neonato è sottoposto a notevoli cure parentali da parte della madre, cure importantissime che si protraggono fino all’età dello svezzamento (40 giorni circa) ed anche oltre e che rappresentano il momento fondamentale per la formazione del carattere sociale del cucciolo. Già a partire dal 25° giorno di vita (periodo che corrisponde alla apertura degli occhi dei piccoli) si possono cominciare a somministrare alimenti proteici diversi dal latte della madre come brodo di carne o piccoli pezzetti di macinato ben cotto. Questo è anche il periodo migliore per cominciare a prendere “conoscenza” del piccolo furetto, intessendo con lui una relazione, somministrandogli cibo, cominciando a maneggiarlo molto delicatamente e ad ispezionarne il corpo che deve essere asciutto, armonico in tutte le sue parti, privo di parassiti esterni o di aree alopeciche (senza pelo). A partire dal terzo mese di vita, il giovane furetto è già in grado di alimentarsi con cibo più solido e, grazie al notevole successo commerciale che sta ottenendo il furetto in tutto il mondo, diverse case produttrici di mangimi per animali da compagnia hanno formulato cibo confezionato apposito per questi animali. E’ sempre utile affidarsi all’esperienza di queste ditte ed evitare di somministrare cibo “fatto in casa” o, peggio, alimenti formulati per cani o gatti. Grazie alle loro caratteristiche fisiche, di composizione ed organolettiche, gli alimenti commerciali sono in grado di soddisfare tutte le esigenze nutrizionali del furetto. Sarà sufficiente associare a questi mangimi completi, un integratore mineral-vitaminico nei periodi di maggiore ricambio del pelo. Riproduzione Il maschio raggiunge la maturità sessuale tra gli 8 ed i 10 mesi, mentre la femmina tra i 7 ed i 10 mesi. L’estro della femmina (calore) è indotto dall’allungamento delle giornate (fase di luce superiore alle 10 ore) e non si arresta finché non avviene l’accoppiamento. Questa caratteristica è molto importante, in quanto una femmina non sterilizzata che non si accoppia, rimane permanentemente in estro, condizione che può indurre delle gravi conseguenze sul suo stato di salute (anemia a volte anche mortale). E’ buona norma, acquistare furetti già sterilizzati o farli sterilizzare, soprattutto le femmine, dal proprio veterinario. Chi, invece fosse interessato ad allevarli, deve lavorare in stretta collaborazione con il veterinario che potrà dare utili consigli dal punto di vista sanitario e legale. La gravidanza nel furetto dura circa 40 giorni e può dare origine fino a 10 piccoli per ogni femmina (la media è 5). Principali malattie Come tutti gli animali domestici, anche il furetto può essere colpito da malattie infettive, dismetaboliche o legate ad un ambiente non idoneo alle sue necessità. E' consigliabile vaccinare il furetto contro il cimurro utilizzando vaccini sicuri. Se necessario lo si può vaccinare anche contro la rabbia e sarebbe opportuno sottoporlo a regolari controlli semestrali (pulizia delle orecchie, controllo del peso, controllo della dentizione, ecc.) Molta attenzione va prestata ai viaggi in macchina per i colpi di calore che possono interessare il piccolo mustelide; ed altrettanta attenzione va prestata per la sua sensibilità verso il virus dell'influenza (chiunque in casa sia colpito da sindrome influenzale dovrà evitare contatti ravvicinati con il piccolo mammifero). Anche il furetto può essere colpito dalla filariosi cardiopolmonare (malattia già trattata nel capitolo dei cani), quindi prima di portarlo in zone "a rischio" occorre consultare il veterinario di fiducia esperto in animali esotici per la giusta profilassi. Trasporto del furetto all’estero Dal 1 ottobre 2004, tutti i cani, i gatti, i furetti, per circolare all’interno dell’Unione Europea devono essere muniti di un PASSAPORTO previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto è numerato e comprende il numero personale di identificazione (microchip o tatuaggio, quest’ultimo autorizzato fino al 2008) e un certificato di vaccinazione antirabbica. Può contenere altre informazioni relative a vaccinazioni o antecedenti medici degli animali. Con quest’unico documento, cani, i gatti, i furetti possono viaggiare in tutti gli Stati Membri dell’Unione. Va tenuto presente che l’Irlanda, la Svezia e il Regno Unito richiedono ulteriori requisiti (test di verifica degli anticorpi). Per il Regno Unito e l’Irlanda il prelievo ai fini della titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 6 mesi prima della movimentazione. Per la Svezia il prelievo deve essere effettuato almeno 120 giorni dopo la vaccinazione. Per informazioni aggiornate si consiglia di rivolgersi al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano Tel.0471-635161/2/3. 45 I RODITORI Tra i roditori da compagnia, i più conosciuti e presenti nelle case bolzanine sono: • il criceto (russo, dorato, cinese) • il gerbillo (della Mongolia, egiziano) • la cavia (o porcellino d’india) • il cincillà (si può detenere solo se proveniente da allevamento) • il cane della prateria (Cynomis LUDOVICIANUS) Queste specie, pur appartenendo a famiglie diverse, hanno alcune importanti caratteristiche comuni. Dentizione: sono dotati di incisivi a crescita continua. Alimentazione: sono erbivori stretti ed hanno la capacità di digerire cellulosa e necessità di avere un notevole apporto di fibre vegetali (per es. fieno) nella loro dieta (almeno il 15-20%). Inoltre per avere una dieta ricca e completa è necessario fornire a questi animali miscele complete di semi misti, verdura fresca, cereali e frutta. Nel caso della cavia o porcellino d'India occorre fornire una integrazione a base di Vitamina C che in questi animali è estremamente importante. Ambiente: a seconda delle dimensioni hanno bisogno di un ambiente abbastanza ampio per poter correre liberamente (sono tutti molto attivi) ed essendo soggetti a stress necessitano di una casetta, possibilmente in legno, da poter utilizzare come rifugio in caso necessità o per fare le loro scorte alimentari. Riproduzione: Criceto - Si riproduce in primavera e fino alla fine dell'estate. La gravidanza dura circa 2 settimane e può portare alla luce una decina di piccoli per parto. Gerbillo - Il periodo riproduttivo dura tutto l'anno. La gravidanza dura circa un mese e possono avere circa 5-7 piccoli per parto. Cavia - Il periodo riproduttivo dura tutto l'anno. La durata della gravidanza è variabile da 59 a 72 giorni . Nascono 2-3 piccoli per parto Cincillà - Il periodo riproduttivo va da Novembre a Maggio. La gravidanza dura circa 110 giorni e può avere fino a 5 piccoli. Cane della prateria – Periodo riproduttivo Gennaio-Marzo. La gravidanza dura 35 giorni, partorisce 1 sola volta l'anno e può fare fino a 5 piccoli. LAGOMORFI - CONIGLIO Generalità Il coniglio, Oryctolagus cuniculus, appartiene alla Famiglia Leporidi dell'Ordine dei Lagomorfi. La struttura dei corpo e la taglia variano considerevolmente secondo la razza. Si va dalle razze giganti come il gigante fiammingo che può arrivare a 8 -10 kg, al nano olandese che pesa meno di 2 kg. Le razze riconosciute sono più di 60, e i mantelli e i tipi di pelo comprendono moltissime varietà.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa La durata della vita è di 5-10 anni, raramente può arrivare fino a 15. 46 Habitat e alimentazione La gabbia deve essere sufficientemente spaziosa, robusta, priva di elementi taglienti e facile da pulire. L'altezza deve essere sufficiente da permettere al coniglio di alzarsi sugli arti posteriori. Il sottofondo deve essere costituito da una lettiera di truciolato, paglia o fieno. Nel caso la gabbia sia sistemata all'aperto occorre che sia almeno in parte protetta dalla luce solare diretta per evitare i colpi di calore, cui i conigli sono facilmente soggetti. All'interno della gabbia va posta una casetta che funga da tana, in cui il coniglio, animale timido per natura, possa nascondersi quando si sente minacciato. Il resto dell'arredo sarà rappresentato da recipienti per l'acqua e il cibo che non possano essere rovesciati. L'abbeveratoio ideale è quello a goccia, facile da mantenere pulito.ooooooooooooooooooooooooooooo La pulizia della gabbia deve essere molto frequente, se possibile quotidiana. I conigli non devono mai essere lasciati liberi di girare per la casa senza sorveglianza, in quanto amano rodere e possono non solo rovinare il mobilio ma anche rosicchiare fili elettrici, con gravi conseguenze. Sono erbivori stretti. In cattività la dieta ideale è costituita da fieno di buona qualità (di trifoglio, erba o erba medica), che deve essere sempre a disposizione, da una piccola parte di verdure ed erba fresca, da granaglie miste e da mangime in pellet. L'acqua, fresca e pulita, deve sempre essere disponibile. Meglio utilizzare un recipiente a sifone, che non può essere rovesciato o sporcato. Si possono offrire in piccole quantità alimenti freschi (insalata, spinaci, germogli di soia, foglie di carota, carote, mele, ecc.) purché ben lavati, asciugati e soprattutto non freddi di frigorifero. Riproduzione Non esiste una stagione riproduttiva ed i conigli sono in grado di riprodursi tutto l’anno. La maturità sessuale si verifica tra i 4 e i 6 mesi di età. La coniglia può avere da 4 a 8 cucciolate all'anno, e da 3 a 12 piccoli per cucciolata. La gravidanza dura mediamente 31-32 giorni. I piccoli nascono completamente senza pelo, ciechi e con le orecchie chiuse. Dopo il parto il nido con i piccoli non deve essere toccato, e la coniglia va disturbata meno possibile. Gestione sanitaria La profilassi vaccinale è facoltativa e da discutere di volta in volta con il medico veterinario di fiducia. Per quanto riguarda la sua salute, è consigliabile effettuare un esame delle feci appena acquistato per i parassiti intestinali che possono causare gravi problemi soprattutto al coniglietto giovane. Come per i roditori, anche i conigli hanno i denti incisivi a crescita continua e sarà opportuno farli controllare periodicamente per contenere crescite esuberanti. 3.9 UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA INFORMAZIONI GENERALI Fin dai tempi antichi, la bellezza ed il carattere socievole di alcune specie di uccelli di piccole dimensioni hanno provocato nell’uomo il desiderio di avere nelle proprie abitazioni questi simpatici compagni. In natura gli uccelli dispongono di superfici molto ampie e, spesso, in cattività essi vengono tenuti in spazi troppo piccoli. Tutto ciò è all’origine di numerose patologie legate alla cattività (problemi di riproduzione, aggressività, obesità, ecc.). Per questi motivi, la soluzione ideale per gli uccelli da 47 gabbia sono le voliere esterne dotate di un’ampia superficie ed al riparo da vento e pioggia. Il cittadino che voglia costruirsi una voliera deve attenersi ad alcune semplici regole: • disporre di un luogo adeguato (considerare spazio, luminosità, riparo da agenti atmosferici); • assicurarsi presso il Comune che tale costruzione venga autorizzata; • tenere conto della rumorosità degli uccelli e delle possibili problematiche con i vicini. Dopo aver costruito il perimetro (con rete a maglia fine), assicurarsi che il fondo consenta un’efficace pulizia delle deiezioni e degli scarti alimentari. Per quanto riguarda le suppellettili e l’eventuale verniciatura di questi e della rete, va assolutamente evitata la vernice a base di piombo (estremamente tossico per gli uccelli). All’interno della voliera possono essere inseriti dei posatoi in legno (non trattato) o in PVC, degli arbusti, dei rami di grandezza diversa, delle altalene (molto utili per l’apprendimento dell’equilibrio). Tutte gli arredi devono essere disposti in modo da essere sporcati il meno possibile dalle deiezioni e da facilitare le operazioni di pulizia. Se allestire una voliera esterna non è possibile, rimane l’alternativa della gabbia da appartamento. Per gli stessi motivi di spazio vitale per gli uccelli, conviene scegliere gabbie molto ampie, a forma di parallelepipedo ed evitare gabbie rotonde. Per quanto riguarda l’allestimento, gli sportelli devono permettere un agevole accesso all’interno della gabbia e favorire una facile cattura degli uccelli. Per gli psittacidi (pappagallini ondulati, inseparabili, ecc.) è preferibile scegliere delle gabbie munite di pannelli a sbarre verticali piuttosto che orizzontali (questo evita il passaggio accidentale di un’ala spiegata tra due sbarre, con il rischio di lussazioni o di eventuali fratture). Con questo tipo di uccelli, conviene assicurarsi della presenza sulle porte di un sistema di chiusura solido ed invulnerabile. I posatoi devono essere disposti in modo da ridurre al minimo il rischio di essere sporcati dalle feci e la loro dimensione deve essere adatta a quella delle zampe degli ospiti della gabbia. L’impiego di trespoli con scanalature, o di quelli con un rivestimento di carta vetrata deve essere evitato, poiché causa irritazioni a livello della superficie plantare. Per gli psittacidi, è necessaria la presenza di una griglia di separazione del fondo, situata ad una certa distanza, in modo che l’uccello non possa accedere ai propri prodotti di scarto (zampe molto prensili e in grado di rovistare). Il fondo della gabbia deve essere rivestito da uno strato di materiale assorbente, non tossico e non fermentescibile, che all’occorrenza può essere consumato dagli uccelli: sabbia di fiume, sabbia di duna, sabbia marina preferibilmente lavata e asciugata (per eliminare il sale), o ancora lettiera argillosa naturale per gatti. Le lettiere che favoriscono lo sviluppo di polveri (tutolo di mais, carta stracciata, ecc.) sono da evitare. Nel successivo paragrafo riportiamo alcune informazioni sugli uccelli che più frequentemente sono presenti nelle case dei nostri concittadini. 48 3.10 UCCELLI DA VOLIERA: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SPECIE PIU’ COMUNI DI UCCELLI DA VOLIERA PSITTACIDI GRANIVORI E FRUGIVORI I più comuni sono: pappagallo cenerino (Psitacus erithacus); amazone fronte azzurra (Amazona aestiva); ara ali verdi (Ara chloroptera); cacatua dal ciuffo giallo. Legislazione Le specie sopra riportate sono tutte comprese nell’allegato B del regolamento CEE 338/97 ed il loro acquisto è possibile con un certificato di provenienza rilasciato dal negoziante o dall’allevatore. Generalità Queste specie di uccelli si distinguono particolarmente per la propria intelligenza. Essi devono vivere a stretto contatto con i proprietari, avere uno spazio adeguato ed essere lasciati soli il meno possibile. Nell’acquistare uno di questi animali occorre considerare due cose importanti: la loro longevità e la loro potenziale rumorosità. Il pappagallo cenerino, ad esempio, è uno dei migliori uccelli parlatori. Le ara ed i cacatua possono essere molto rumorosi (da considerare in caso di disturbo al vicinato). Da non sottovalutare anche la potenziale pericolosità di questi uccelli che, se non controllati, possono fare molto male con il loro becco corneo molto sviluppato e potente. In virtù della loro psiche ben sviluppata gran parte dei loro problemi sanitari sono vere e proprie turbe comportamentali che si manifestano sotto forma di pica nevrotica (ingurgitare tutto quello che capita), automutilazione, emissione di grida acute ripetitive, esagerati fenomeni di dipendenza, di dominanza o di aggressività (beccate) con alcune persone. Per questi motivi occorre avere molta pazienza e dolcezza con questi animali, conoscerli a fondo e rispettarli. Il premio per tutto questo sarà la compagnia di un animale straordinario dal punto di vista intellettivo ed estetico. Habitat e alimentazione I pappagalli tenuti in gabbia, non beneficiano dell’esercizio reso possibile in voliera. Essi devono quindi ricevere un’alimentazione equilibrata e razionale. Purtroppo, capita spesso che questi animali, molto golosi di cibo saporito, vengano nutriti con avanzi di cucina dei proprietari. Tutto ciò genera numerose patologie epatiche. Un alimento ideale per un pappagallo granivoro e frugivoro consiste in una miscela di grani: 70% di cereali (grano, avena, riso integrale, grano saraceno, mais, scagliola, sorgo, miglio) e 30% di semi oleosi (girasole, canapa, arachidi); noci, mandorle in piccole quantità; frutta, bacche, verdura. E’ possibile anche somministrare pellettati (confezionati) speciali per pappagalli. Riproduzione Delle quattro specie sopra menzionate, l’unica in cui è possibile distinguere il maschio dalla femmina è il Cacatua rosato, in cui il maschio ha l’iride (parte colorata dell’occhio) di colore scuro, mentre è arancione nella femmina. La distinzione dei sessi nella maggior parte degli uccelli viene fatta con l’ausilio di strumenti endoscopici che rivelano la presenza delle gonadi maschili o femminili. Per questo motivo occorre essere sicuri del sesso del pappagallo prima dell’acquisto dello stesso, soprattutto se si vogliono formare delle coppie. La maturità sessuale avviene tra i 2 ed i 6 anni a seconda delle specie (ara, amazone e pappagallo cenerino tra i 3 ed i 6 anni) e vengono prodotte 2-3 uova (anche senza fecondazione). 49 In caso di accoppiamento le uova hanno un periodo di incubazione tra i 22 ed i 28 giorni (nel pappagallo cenerino si può arrivare anche a 30 giorni) e tra i 2 ed i 3 mesi dalla nascita i piccoli sono pronti per l’involo. Principali malattie Come già accennato, i pappagalli hanno una psiche molto sviluppata. Per questo motivo si possono frequentemente osservare alterazioni di origine psichica come pica nevrotica, automutilazione, vocalizzazioni esagerate ecc. Il trattamento per questi problemi consiste nell’evitare la solitudine, fornire compagni all’animale, stimolare le attività come giochi ed esercizio fisico. Altro problema molto importante sono le patologie della cute come le dermatiti, patologie delle produzioni cornee e delle piume e la rogna del becco (parassiti). Particolare attenzione merita il cosiddetto “saturnismo”, cioè intossicazione da piombo, che gli psitaccidi tenuti in cattività possono avere proprio per il loro vizio di giocare con oggetti metallici o affilarsi il becco su sbarre o attrezzi che spesso sono trattati con vernici contenenti piombo. I sintomi sono abbattimento, rigurgito, diarrea ed una caratteristica urina rossastra (porfirinuria). Tralasciando in questa sede tutte le malattie da parassiti, da virus ed infezioni batteriche, una menzione va fatta su un'altra malattia presente negli psitaccidi “da appartamento” che sono alimentati in modo non corretto: la lipidosi o malattia del fegato grasso. Questa malattia (che può anche portare alla morte l’animale) è essenzialmente dovuta all’ingestione di cibi troppo grassi (che sono spesso molto saporiti). PICCOLI PSITTACIDI I più comuni sono: pappagallino ondulato o cocorita (Melopsittacus undulatus); rosella (Platycercus eximius); calopsitta (Nymphicus hollandicus); inseparabile faccia rosa (Agapornis roseicollis). Legislazione Pappagallino ondulato - specie “domestica”. Calopsitta - specie “domestica”. Rosella e Inseparabile – allegato B del Regolamento CEE 338/97 (specie selvatica). Le varietà e le mutazioni di allevamento sono considerate specie “domestica”. Habitat e alimentazione Per quanto riguarda lo “spazio vitale” da fornire a questi animali, a parte le loro dimensioni ridotte, vale quanto esposto per gli psitaccidi di grandi dimensioni. Gli Inseparabili, in particolare, hanno lo stesso bisogno di compagnia e di attenzioni degli altri pappagalli, mentre il pappagallino ondulato, la calopsitta e la Rosella, se vivono con un compagno del sesso opposto, sono molto più indipendenti e non necessitano del contatto quotidiano con il proprietario (purchè abbiano lo spazio idoneo e la possibilità di passare il tempo con oggetti e giochi appositamente costruiti per loro). L’alimentazione (che deve essere la più varia possibile) non deve contenere cibi “umani” ma essere costituita da una miscela di semi come quella descritta per gli altri psittacidi, integrata con frutti, bacche, verdura, semi germinati, camole della farina (nei periodi riproduttivi), farine lattee al miele. Nonostante tutte le attenzioni, è impossibile fornire a questi animali una alimentazione equilibrata come quella che avrebbero in natura, risulta perciò indispensabile somministrare una integrazione in vitamine ed aminoacidi essenziali. 50 STURNIDI Merlo indiano (allegato B del Regolamento CEE 338/97) E' un uccello molto comune a Bolzano e nelle case di tutta Italia. Attrae l'attenzione per la sua dote di saper imitare perfettamente le voci umane e degli altri animali. Nonostante le dimensioni ha bisogno di molto spazio essendo un uccello molto vivace ed attivo (dimensioni minime gabbia 60 x 60 x 100cm) e la gabbia può anche essere posta all'esterno (ma solo in primaveraestate) purchè non sia esposta a correnti d'aria. L'alimentazione è molto varia e può essere costituita da un misto di pastoncini preconfezionati per merli indiani, estrusi e pellettati, frutta, semi, insetti, germogli. PICCOLI PASSERIFORMI Canarini Passeriforme della famiglia dei Fringilidi. Il canarino proviene dalle isole Azzorre e le Canarie ed in natura si presenta giallo sul capo e sul petto e bianco sul ventre. Ora siamo abituati a vedere canarini di colori e tipi molto diversi l'uno dall'altro, questo per le ibridazioni e le mutazioni ottenute in secoli di allevamento. Una coppia di canarini dovrebbe avere una gabbia di almeno 50 cm di altezza, 60 di lunghezza e almeno 30 cm. di profondità. E' buona norma avere tre mangiatoie separate, ognuna per un tipo diverso di cibo: semi secchi, pastoncini preconfezionati e frutta. Il canarino necessita anche di una piccola "vasca" con acqua pulita per potersi bagnare il piumaggio, pulirsi e lisciarsi le penne e di uno o due abbeveratoi. L'allevamento e la riproduzione sono semplici anche se richiedono qualche accorgimento. 3.11 RETTILI INFORMAZIONI GENERALI Negli ultimi anni la passione per la “terrariofilia” è sempre più diffusa. Oggi in molte case sono presenti rettili, alcuni dei quali si stanno sempre più affermando come veri e propri animali da compagnia (come ad esempio l’iguana verde). I rettili sono animali eterotermi, detti anche “a sangue freddo”, ciò vuol dire che il loro metabolismo e le loro funzioni vitali sono strettamente correlate alle condizioni climatiche presenti nel loro ambiente. La giusta temperatura ed umidità dell’ambiente sono di fondamentale importanza per mantenere questi animali in buono stato di salute. In generale è importante riprodurre nel terrario dove sarà inserito il rettile (sauro, tartaruga o serpente), le condizioni più simili all’ambiente naturale. Il materiale migliore per un terrario è il vetro; esso può essere disinfettato facilmente ed è adatto a riprodurre qualsiasi tipo di ambientazione. Il substrato dipende dal tipo di ambiente che si vuole ricreare e di solito è formato da corteccia, ghiaia grossa o sabbia a seconda della specie ospitata. L’arredamento può essere costituito da rami, tronchi, grotte artificiali, pietre, piante vive o finte sia a fini estetici, sia per fornire agli animali dei nascondigli. I rettili, infatti, sono molto soggetti a stress e 51 devono potersi rifugiare in un luogo sicuro qualora si sentano minacciati. Per riscaldare il terrario è consigliabile usare le lampade riscaldanti e posizionarle nel terrario in modo che l’animale possa essere in grado di scegliere in ogni momento tra zone a diverse temperature, in base alle proprie esigenze fisiologiche. Anche lo sbalzo termico tra giorno e notte è importante. Per le tartarughe d’acqua, che necessitano di un acqua-terrario, la temperatura ottimale sarà regolata da un termostato che si accende e spegne a seconda della temperatura impostata. Altrettanto importante è l’illuminazione del terrario. La luce dovrebbe essere simile il più possibile a quella solare soprattutto per favorire alcune funzioni metaboliche fondamentali per i rettili come la sintesi della Vitamina D3, utile per il trasporto e la fissazione del calcio; a questo scopo sono state create delle lampade a fluorescenza (neon) che emettono uno spettro luminoso simile a quello solare. Prima di scegliere un rettile da tenere in casa, bisogna conoscere a fondo abitudini, esigenze e carattere dell'animale stesso. 3.12 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI RETTILI PIU’ DIFFUSI 52 CHELONI (tartarughe) Si distinguono in specie acquatiche, palustri o di terra. Di seguito tratteremo delle centinaia di specie esistenti, quelle che si riscontrano più facilmente nelle case della nostra città; Tartaruga della Florida (Trachemys scripta elegans) – E’ la comune “tartaruga dalle guance rosse”. Proviene deall’America centro – meridionale. Allegato B del regolamento CEE 338/97. Nonostante l'apparenza è una tartaruga che può raggiungere notevoli dimensioni e per allevarla non è sicuramente sufficiente il classico acquario in plastica (a volte dotato di palma in plastica centrale). Come ogni animale domestico ha bisogno di un ambiente idoneo, acqua riscaldata, un acquario con filtro e, soprattutto, molto spazio. L'alimentazione è a base di pesce e prodotti commerciali appositamente studiati per loro. E' sconsigliato somministrare carne di qualsiasi genere a questi animali . E' una specie molto ben adattabile a qualsiasi condizione climatica e, se posta all'aperto, con opportuni accorgimenti può anche andare in letargo. Il brutto vizio di abbandonare queste tartarughe d'acqua, una volta cresciute, nei laghetti e corsi d'acqua in Italia ha creato un notevole danno alla fauna locale ed in particolare è stata una delle principali cause della scomparsa in molte zone d'Italia della tartaruga palustre autoctona, molto più debole della Trachemis. Tartarughe terrestri – Molte di loro sono contemplate nell’allegato A del Regolamento CEE 338/97 . Delle circa 260 specie esistenti tratteremo quelle mediterranee che sono le più comuni. Testudo (graeca, hermanni, marginata, keimanni). Specie protette comprese nell’allegato A del Regolamento CEE 338/97 (si possono detenere esclusivamente se accompagnate da un certificato CITES). Sono strettamente erbivori e necessitano di una alimentazione varia ed equilibrata (non somministrare solo foglie di lattuga!). Si cibano anche di frutta, se non si eccede il 20-30% del volume totale di cibo somministrato e di piccoli insetti. Da piccole vanno custodite in terrari riscaldati che riproducano meglio possibile le condizioni climatiche dell'ambiente di provenienza (macchia mediterranea). Si possono tenere all'aperto, in quanto specie molto ben adattabile quando ha raggiunto le dimensioni da adulto. Custodite in un giusto ambiente e con una alimentazione corretta sono molto longeve. Il letargo: il letargo non è obbligatorio per la sopravvivenza delle specie detenute opportunamente; si tratta di un metodo di difesa quando la temperatura ambientale scende sotto una soglia che va dai 10 ai -20°. Chi non riesce a riprodurre in casa condizioni ideali di letargo per una tartaruga, può anche evitare di sottoporre l'animale a questa abitudine. E' molto pericoloso, per la sopravvivenza stessa della tartaruga, far fare un letargo non completo oppure abbassare la temperatura dell'animale se esso non è in ottimo stato di nutrizione o non in perfette condizioni fisiche. SAURI E LUCERTOLE Iguana Verde (Jguana Iguana) Allegato B del regolamento CEE 338/97. E' il rettile più comune dopo le tartarughe d'acqua nelle case di Bolzano. E' un animale tendenzialmente docile ma occorre comunque prestare molta attenzione nel maneggiarlo da adulto a causa delle sue lunghe unghie affilate e la potente coda che può usare come una frusta. Strettamente vegetariano, necessita di un terrario abbastanza grande (può arrivare ad 1,80 m. di lunghezza) sia per le dimensioni che per le sue necessità di movimento. Proviene dall'America centro-meridionale, pertanto ha bisogno di temperature elevate durante il giorno, escursioni termiche di notte e, soprattutto, 70-80% di umidità. Soprattutto in crescita ha bisogno di essere esposto al sole d'estate e di avere, all'interno del terrario, un neon ad emissione di raggi UVB per il metabolismo del calcio. I maschi si distinguono dalla femmina per la presenza di una fila di "bottoni" ben sviluppati presenti sul lato inferiore delle cosce. Tali protuberanze sono chiamati pori femorali. SERPENTI Le specie di seguito trattate (le più comuni e facilmente reperibili in commercio) fanno parte dell'Appendice II del CITES. La loro detenzione, quindi è ammessa se accompagnata da un certificato di provenienza che il negoziante stesso o l'allevatore deve rilasciare all'acquirente Boa constrictor - Proviene dall'America centrale e meridionale, vive nelle foreste, la femmina può superare i 3 metri di lunghezza (femmina più grande del maschio). Essendo un serpente di grandissime dimensioni, il terrario deve essere il più ampio possibile; per chi ne ha la possibilità si possono dedicare intere parti di stanza. In ogni caso le dimensioni minime dei terrari in vetro o plexiglas dovrebbero essere di 2 metri e mezzo di lunghezza, di 1 metro e mezzo di larghezza ed almeno un metro e mezzo di altezza, anche se, essendo animali che vivono comodamente anche su alberi ed arbusti, necessiterebbero di terrari più alti. La temperatura ideale deve essere intorno ai 28-30°C con una umidità almeno dell’80%, da aumentare quando i serpenti sono in fase di muta. 53 L’unico Boa Constrictor compreso nell’allegato A del regolamento CEE 338/97 è il Boa Constrictor Occidentalis. Pitone reale (Python regius) - Proviene dal continente africano e normalmente vive in terreni piuttosto aridi. E’ un animale con abitudini crepuscolari e molto difficilmente farà molto movimento nel terrario durante il giorno. Nonostante l’apparenza è un animale molto delicato, sensibile e timoroso e, spesso, anche solo per paura si rifiuta di mangiare per mesi. E’ di dimensioni più piccole rispetto al boa constrictor e, per questo, è anche più facilmente gestibile in appartamento. La riproduzione avviene con la deposizione di uova. La temperatura del terrario può arrivare ai 32-35° C nelle ore più calde della giornata fino a meno di 22° durante la notte. La cosa importante è che lo sbalzo termico non avvenga molto rapidamente, ma che si modifichi pian piano per consentire al serpente di scaricare il proprio calore corporeo gradatamente e di adattarsi ad un ambiente notturno più freddo. 54 gli ANIMALI SELVATICI SEZIONE 4. GLI ANIMALI SELVATICI 56 4.1 NATURA 2000 (info tratte dal sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano) Cos’è natura 2000? Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d’Europa, cui è riconosciuto un alto valore biologico e naturalistico. Obiettivo di natura 2000 è di contribuire alla salvaguardia degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale in base a quanto stabilito dalle direttive europee “Habitat” e “Uccelli” che costituiscono il presupposto giuridico di Natura 2000. Cosa dice la Direttiva HABITAT? La direttiva comunitaria HABITAT 92/43/CEE del 21.05.1992 ha introdotto l’obbligo di tutelare gli habitat naturali e seminaturali e le specie di particolare interesse. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Ambiente, la direttiva riguarda 198 tipi diversi di habitat, 221 specie animali e 360 specie vegetali. Il nuovo concetto introdotto dalla direttiva è la tutela degli habitat in quanto tali, sulla base del loro valore naturale e non in quanto sede di vita di determinate specie. Ai sensi della direttiva “Habitat” vengono designate aree denominate Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Cosa dice la Direttiva UCCELLI? Adottata nel 1979, la Direttiva “Uccelli” detta i princìpi per la protezione delle specie di uccelli selvatici e degli habitat in cui essi vivono. Le specie soggette a tutela particolare sono 181. In ottemperanza alla direttiva vengono istituite le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, insieme alle ZSC, vanno a formare la rete Natura 2000; si tratta di zone fondamentali per la nidificazione, il riposo, lo svernamento e la muta degli uccelli selvatici. Istituzione dei siti di importanza comunitaria Nel quadro di Natura 2000, l´Alto Adige ha proposto 41 Siti di Importanza Comunitaria (16 di questi anche come Zone di Protezione Speciale secondo la Direttiva Uccelli) pari complessivamente a una superficie di 138.860 ha. Con questa decisione della Giunta Provinciale, il 18,8% del territorio provinciale è stato assoggettato al sistema di tutela europeo. La maggior parte dei siti proposti dall'Alto Adige risultavano già precedentemente vincolati paesaggisticamente (zone all'interno di Parchi nazionali o naturali, Biotopi). 4.2 DEFINIZIONE DI FAUNA SELVATICA Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14 Per fauna selvatica si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole. 4.3 PROPRIETA’ E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA Legge 11 febbraio 1992, n. 157 La fauna selvatica è proprietà indisponibile dello Stato. Alla gestione della fauna selvatica provvede la Provincia Autonoma di Bolzano in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dallo statuto di autonomia. 4.4 SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14 Le specie cacciabili e i periodi di caccia in Provincia di Bolzano sono elencati nell’art. 4 della Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14. Le eventuali deroghe sono stabilite con decreto dell’Assessore competente, sentito il parere dell’Osservatorio faunistico provinciale. 4.5 DIVIETI Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14 La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, prevede una serie di divieti che riguardano sia le modalità di esercizio dell’attività venatoria che la condotta che un cittadino deve tenere con riferimento agli animali selvatici. In particolare: - è vietata l’uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le specie indicate nell’art. 4 comma 1 della legge e per i periodi di caccia autorizzati nonche` per le specie eventualmente prelevabili sotto il sistema di deroga. Ogni altro modo di abbattere o catturare selvaggina, non rientrante nell’esercizio di caccia esercitato con le modalità previste dalla legge 14/97 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore (art.11 L.P. 14/97); - l’esercizio della caccia è vietato nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive (art. 15 L.P. 14/89) - è vietato distruggere intenzionalmente nidi e uova di selvaggina da piuma, raccogliere uova, nonché prendere e detenere piccoli di selvaggina, salvo che per sottrarli a sicura morte. In questo caso deve essere informato entro 24 ore il gestore del territorio di caccia competente. - nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Sono oasi di protezione i biotopi protetti . - l’esercizio della caccia come ogni altra attività che possa arrecare danno o disturbo alla selvaggina sono vietate nelle bandite (vengono costituiti in bandita con delibera della G.P. quei territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale degli stessi). Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. 4.6 SPECIE CHE GODONO DI PARTICOLARE PROTEZIONE Legge provinciale 13 agosto 1973, n.27 Attraverso la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, sono state poste sotto tutela completa 25 specie di animali nonché sono stati definiti i vincoli per la tutela dei biotopi. Le specie tutelate elencate nell’art.2 della legge, sono le seguenti: tra i mammiferi la talpa europea (il riccio) (il moscardino) (il quercino) L´elencazione dei due ghiridi (moscardino e quercino) nonche`del riccio fra le specie protette dalla L.P. sulla fauna n. 27/73 e`da considerarsi superata in quanto quali mammiferi facenti parte della selvaggina godono della tutela della L.P. n.14/87. La loro eventuale uccisione o cattura infatti costituiscono reato e non solo un illecito amministrativo. 57 Tra i rettili - serpenti la biscia d’acqua la biscia tessellata il biacco il colubro d’Esculapio il colubro liscio tra i rettili- lacertidi l’orbettino le lucertole specieagilis, viridis, vivipara, muralis tra gli anfibi - anuri la raganella il rospo il rospo smeraldino l’ululone dal ventre giallo le rane specie esculenta e temporaria tra gli anfibi - urodeli la salamandra pezzata la salamandra nera il tritone alpestre il tritone comune il tritone crestato dei gasteropodi gli elicidi (tutte le specie) tra gli insetti la formica rossa la mantide religiosa tra i crostacei il gambero rosso Con L. P. n. 4/2000, modificativa della legge prov. sulla pesca, tutti i gamberi sono stati sottoposti alla disciplina delle norme sulla pesca. Per le sopraindicate specie sono vietate la cattura e l’abbattimento, la vendita, la custodia ed ogni trattamento, come pure è vietato asportare o danneggiare le loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore, inclusi i formicai di qualsiasi tipo. Sono escluse dal divieto le specie di elicidi (lumache) provenienti da culture. La cattura e l’abbattimento delle talpe è ammessa solo da parte dei proprietari, affittuari o usufruttuari dei fondi destinati a coltura agricola ed a giardinaggio. L'autorizzazione alla raccolta ed all'abbattimento di specie animali protette viene concessa dall'assessore provinciale competente unicamente per scopi scientifici e didattici. La richiesta debitamente motivata e bollata va inoltrata all'Ufficio provinciale ecologia del paesaggio. 4.7 MAMMIFERI SELVATICI INDICAZIONI GENERALI 58 Come già detto nei paragrafi precedenti se un cittadino trova un animale selvatico non lo può catturare e detenere. Cosa fare se troviamo un animale ferito? La cosa migliore è avvisare il posto di custodia ittico- venatoria Bolzano e Bassa Atesina (tel. 339/1906507 o 0471/415221) o l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia Autonoma di Bolzano Tel. 0471/415170 che vi daranno le istruzioni del caso. Di sabato e domenica in caso di effettiva necessita`puo`essere chiamato il servizio di reperibilità forestale sotto il n.335/7034677. 4.8 ELENCO DELLE SPECIE DI MAMMIFERI SELVATICI FACILMENTE RINVENIBILI IN CITTA’. Questa guida è stata concepita come uno strumento di aiuto per il cittadino che si trova ad interagire con specie animali di cui non conosce le caratteristiche e la protezione normativa di cui esse godono. Pertanto vengono prese in considerazione le due specie di più comune riscontro nell’ambito cittadino, escludendo altre specie che comunque possono essere presenti nell’ambiente urbano, data la vicinanza del centro cittadino ad ambienti montani e boschivi. RICCIO - specie protetta ai sensi della L.P.14/87 Divieto di cattura, abbattimento, vendita e custodia Descrizione La femmina ha il corpo più robusto ed una colorazione più chiara e grigiastra. Si ciba di insetti, vermi, lumache, topi, giovani uccelli, frutti. Si riproduce da Marzo a Giugno. Dopo circa sei settimane partorisce da 2 a 7 piccoli che in breve tempo si riempiono di aculei bianchi. FAINA - Questa specie gode della protezione riservata alla fauna selvatica dalla L.P.14/87 – divieto di cattura, abbattimento, vendita e custodia. Descrizione Simile alla martora (si distingue per una macchia bianca sul petto che si biforca sulla gola). Maschio e femmina vivono separati fino al periodo dell'accoppiamento che avviene in estate (da fine Giugno ad Agosto). In media partorisce 3 piccoli che rimangono con la madre fino all'inverno. RATTO - Questa specie è impropriamente inserita in questa sezione in quanto esclusa dalla definizione di fauna selvatica ai sensi dell’art.2 della L.P.n.14/87. Descrizione Specie onnivora e presente in ogni ambiente. Si riproduce tutto l'anno e partorisce circa 5 volte per un totale di circa 20 piccoli l'anno che sono in grado di riprodursi già dopo 2 mesi. Colore bruno-grigio-rossiccio, coda senza peli e dimensioni anche notevoli (oltre 1 Kg di peso). La sua presenza può comportare problemi igienico – sanitari nell’ambiente urbano. La popolazione murina viene tenuta sotto controllo dall’Azienda Sanitaria mediante interventi mirati di derattizzazione. Tel.0471 – 909211 4.9 UCCELLI SELVATICI INFORMAZIONI GENERALI Ai sensi della Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è vietato “raccogliere uova, nonché prendere e detenere piccoli di selvaggina salvo che per sottrarli a sicura morte. In questo caso deve essere informato entro 24 ore il gestore del territorio di caccia competente. Per informazioni ulteriori si può contattare l’Ufficio Caccia e Pesca al n. 0471- 415170. Gli uccelli che si ritrovano in città e che necessitano di soccorso, possono essere raccolti dal cittadino che voglia aiutarli ed essere portati direttamente presso i centri di primo soccorso e cura autorizzati dall’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Bolzano. Nella nostra città è presente un CENTRO DI RECUPERO DEGLI UCCELLI, con sede presso la Giardineria Comunale, che si occupa di prestare soccorso agli uccelli feriti o ammalati che si incontrano in città. Il centro 59 è stato attivato grazie all’opera di un Associazione di volontari denominata Centro di Recupero Avifauna Bolzano (C.R.A.B.), coordinata da un medico veterinario. Il centro può essere contattato rivolgendosi al responsabile tecnico al n. telefonico 0471/955635 oppure tramite lo Sportello per i Diritti degli Animali tel.0471/997435/480. Un dato interessante: ogni anno a Bolzano vengono rinvenuti più di 200 uccelli tra migratori e specie autoctone che, per vari motivi, subiscono danni fisici (traumatismi, infezioni, parassitosi, denutrizione, ecc.) e una parte di questi dopo le opportune cure viene rimessa in libertà. 4.10 SPECIE DI UCCELLI SELVATICI FACILMENTE RINVENIBILI IN CITTA’ Di seguito vengono trattate le specie di uccelli più frequente riscontro in città e per una questione pratica, verrà utilizzato il loro nome comune e non quello scientifico (consultare le guide ornitologiche per maggiori approfondimenti). Le informazioni sono tratte dalle notizie ornitologiche (ornitology info) del Bollettino Ufficiale della Associazione per la salvaguardia e tutela del patrimonio ornitologico C.R.A.B. TURDIDI Merlo Appartiene alla famiglia dei turdidi. Molto diffuso a Bolzano; il maschio è nero con becco giallo o arancione. La femmina è marrone scuro, più chiara nelle parti inferiori. Si trova tutto l'anno nei parchi, frutteti, boschi o giardini. Il regime alimentare è misto, prevalentemente frugivoro, mangia anche frutti di edera, insetti e piccoli invertebrati. Il nido è a forma di scodella, costituito da muschio, erba, fango e materiali vegetali vari. L'incubazione delle uova (praticata dalla sola femmina) avviene da Marzo a Luglio e depone 3-4 uova alla volta. Cinciarella Insieme alla cinciallegra e alla cincia mora è la rappresentante della famiglia dei Paridi più’ diffusa in città. Le cince sono uccelli stanziali e si nutrono di insetti, ragni e semi. Nidifica in buche di muretti, cavità degli alberi e nidi artificiali. Si può trovare nei boschi di latifoglie e misti, nelle aree coltivate, giardini e parchi. Pettirosso Appartiene alla famiglia dei Turdidi. Da adulto ha il petto ed il collo arancione e le parti superiori bruno- olivastre. I giovani sono macchiettati di bruno scuro e non mostrano tinte arancio. Si ciba prevalentemente di insetti, molluschi, frutti e semi. Vive nei boschi e lungo i corsi d'acqua, ma d'inverno è facile trovarlo anche in città. Nidifica sul terreno, sotto una radice, una conca o una pietra. Il periodo riproduttivo è tra Marzo ed Aprile, l'incubazione è di circa 15 giorni e depone 5-7 uova. 60 ANATIDI Oche, anatre e cigni Gli anatidi, ordine degli anseriformi, costituiscono un vasto gruppo di uccelli tipicamente acquatici e comprendono cigni, oche e anatre. La struttura del corpo è compatta, il collo ben sviluppato e le ali sono robuste. Il becco è dotato di un unghia ben sviluppata e con presenza ai lati delle mandibole di una fitta trama di lamelle o dentini cornei adatta a tranciare vegetali e setacciare il fango per trattenere piccoli animali o insetti. Le zampe sono palmate nelle tre dita anteriori, il piumaggio è fitto ed impermeabile con piumino corto e abbondante. RAPACI Poiana Falconiforme, della famiglia degli accipitridi. E’ un rapace diurno di medie dimensioni . Ha un corpo tozzo, capo grosso con grandi occhi marroni e becco non molto sviluppato. Dita corte, ma con artigli lunghi e appuntiti. Le femmine sono più grandi dei maschi. Il piumaggio è marrone uniforme sul dorso, la coda è bruno cenere con strisce trasversali bruno scure e le parti inferiori del corpo di colore bianco cosparse di macchie scure. Occorre prestare molta attenzione nel raccogliere l’animale quando lo si ritrova ferito a terra per via degli artigli affilati. Il consiglio è di coprirlo con un panno ed avvisare le autorità competenti (Ufficio Caccia e Pesca o Centro di recupero Avifauna Bolzano). Sparviere Falconiforme, appartiene alla famiglia degli accipitridi. E’ caratterizzato da una notevole differenza tra maschio e femmina; il primo è infatti notevolmente più piccolo, grigio sul dorso e rossiccio sul ventre, barrato di arancio; La femmina è scura superiormente con un evidente sopracciglio bianco, barrata di bruno nelle parti inferiori. Raggiunge al massimo i 40 cm di lunghezza e alcuni esemplari sono presenti anche nei nostri parchi cittadini. Si nutre di uccelli di piccole dimensioni e di piccoli mammiferi. Soccorrere questi animali feriti non è cosa semplice in quanto si dimostrano spesso aggressivi utilizzando per difesa sia il becco che gli artigli. Anche in questo caso occorre comportarsi come per la poiana o per eventuali altri rapaci diurni o notturni “di passaggio” in città. 61 il COLOMBO di CITTÀ SEZIONE 5. IL COLOMBO DI CITTÀ 5.1 CARATTERISTICHE FISICHE Appartiene alla famiglia dei Columbidi, nei due sessi il piumaggio è simile: grigio con riflessi metallici verdi e rosso porpora con le ali attraversate da due fasce nere, il becco è bruno rossiccio. Le femmine sono un pò più piccole del maschio e di solito non hanno riflessi metallici sul piumaggio. Si riproducono all'inizio della primavera e, dall'ottavo giorno di incubazione, fino al ventesimo dopo la schiusa delle uova, in entrambi i genitori, si verificano delle modificazioni delle tasche laterali del gozzo, che cominciano a secernere una materia caseosa, detta latte del gozzo, che servirà al nutrimento del piccolo per almeno 15 giorni dopo la nascita. 5.2. ORIGINE DEL COLOMBO DI CITTA’ L’origine dei colombi di Città è da far risalire a colombi domestici delle più varie razze (da quella da carne, a quella da affezione, ai colombi viaggiatori), sfuggiti o riconvertiti in uno stato di naturale libertà nelle strade e nelle piazze. Essi non sono quindi degli animali selvatici che dalle campagne sono penetrati nelle città, come accade per merli, pettirossi, passeri, ma uccelli di provenienza domestica selezionati dall’uomo e rimasti con l’uomo. Non vanno quindi confusi con gli ormai rari colombi selvatici. 5.3. COMPETENZA NELLA GESTIONE DEI COLOMBI ED ESCLUSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 157/92 Per la loro provenienza i colombi delle città non ricadono sotto la tutela che la legge 157/92 accorda alla fauna selvatica. Come precisato in una nota dell’INFS (Istituto Nazionale fauna selvatica), istituto di riferimento per i problemi faunistici, la competenza in materia di gestione dei colombi è individuata nell’Amministrazione Comunale interessata, d’intesa con i servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria. Il colombo selvatico è stato uno dei primi animali ad essere addomesticato 5.4 PERCHE’ SI SVILUPPA E (oltre 5000 anni fa); c'è dunque una lunga storia di vicinanza con l'uomo SI INSEDIA NELLE CITTA’ che ha introdotto il colombo anche in continenti dove non era naturalmente presente (America, Oceania). Probabilmente i colombi si insediarono spontaneamente nelle prime costruzioni in pietra (templi, edifici pubblici), cosi come lo sviluppo della cerealicoltura contribuì ad avvicinarli ulteriormente agli agglomerati urbani. Questa vicinanza rese facile la cattura di esemplari su cui iniziare quel processo di selezione artificiale che portò ben presto alla costituzione di razze domestiche differenti sia per la morfologia o colore del mantello che per caratteri comportamentali particolari, quali i colombi viaggiatori. La selezione di un habitat urbano appare per i colombi assai naturale; essi sono infatti una specie granivora che nidifica preferibilmente in anfratti rocciosi. Queste esigenze sono assai ben soddisfatte dall'ambiente urbano, dove gli edifici riproducono certi aspetti dell'habitat naturale del colombo. Nelle città inoltre c'è sempre la possibilità di ritrovare cibo, spesso con un minimo dispendio di energie, costituendo dunque un ambiente ideale a soddisfare le esigenze di questi animali. I colombi mostrano un sorprendente adattamento all'ambiente cittadino imparando a sfruttarne ogni risorsa grazie alle loro doti spiccatissime di apprendimento, 64 memorizzazione e trasmissione culturale nell'ambito dei gruppi in cui sono organizzati. Una grande disponibilità di risorse (cibo, rifugi per nidificare) possono determinare tuttavia forti incrementi nelle popolazioni urbane di colombi che finiscono cosi per interferire negativamente con l'uomo e le sue attività. È questo un problema assai sentito e la ragione per cui le popolazioni di colombi sono oggetto di un controllo che tenda a mantenere il loro numero a livelli compatibili con la vita cittadina, ma soprattutto con il loro stato di salute. 5.5 IMPATTO DEL COLOMBO SULLA STRUTTURA URBANA Un basso numero di colombi non può recare alcun danno alle città ed ai cittadini, andando semmai ad abbellire piazze e giardini, costituendo per bambini e anziani motivo di passatempo e svago. Situazione ben differente si registra invece quando la loro densità diviene alta. In questo caso non tardano ad evidenziarsi conseguenze anche gravi a seconda dei materiali e dell'esistenza di rifugi dove si possono accumulare sorprendenti e pericolose quantità di guano, piume, vecchi nidi, carcasse, facile ricetto per altri ospiti poco desiderabili (zecche, topo). Il danno economico è rilevante visti gli alti costi di ripristino e le maggiori spese di manutenzione dei fabbricati. Infatti la presenza del guano accelera i fenomeni di disgregazione lapidea e favorisce l'insediarsi di microrganismi come le muffe. Le conseguenze possono essere irreversibili per fabbricati di particolare pregio architettonico oppure per statue od altri monumenti. Per il cittadino la vicinanza con i colombi ed in particolare con i loro rifugi e nidi, può rappresentare un elemento di pericolo, perché essi sono molto spesso veicoli di infezioni ed infestazioni parassitarie. Il colombo è infatti ricettivo a diversi agenti patogeni (virus, funghi, parassiti) che possono essere trasmessi all'uomo determinando fenomenologie cliniche diverse, spesso gravi quali la Salmonellosi o Paratifo e la Clamydiosi od Ornitosi in particolare. Le parassitosi che alcuni elementi patogeni quali la Clamydia osservate nei colombi di Bolzano sono largamente presenti con incidenze decisamente elevate. Tuttavia si deve sottolineare la bassa incidenza di agenti particolarmente pericolosi come la Salmonella, ciò grazie al continuo monitoraggio, alle condizioni di bassa densità ed in generale alla buona salute in cui vengono oggi mantenuti i colombi della nostra città. Una particolare importanza è rivestita dalle zecche, che sono ospiti fisse e comuni dei colombi e da cui è necessario difendersi con attenzione per i differenti elementi patogeni che la loro puntura può provocare. Le condizioni di naturalità del territorio di Bolzano determinano infatti un continuo afflusso dall'esterno di questi ectoparassiti, la cui presenza è stata tuttavia in costante diminuzione da quando sono iniziati i trattamenti di controllo. 5.6 NOTIZIE SULLE ZECCHE Le zecche sono un gruppo di Acari ematofagi ad abitudine ectoparassitiche; le famiglie di maggior interesse parassitologico sono quella degli IXODIDI ed ARGASIDI. Attaccano rettili, uccelli e mammiferi (uomo compreso) fissandosi alla cute per mezzo di un apparato boccale pungente-succhiante; la loro puntura passa inosservata perché la saliva della zecca funziona da anestetico. Il ciclo vitale prevede una forma adulta e più fasi giovanili (larve e ninfe) sempre ematofaghe. Assai nota è l'IXODES RICINUS (zecca del cane) diffusa in tutto il mondo specialmente nei boschi e tra i cespugli; 65 assale i più diversi animali domestici e selvatici nonché l'uomo. L'ARGAS REFLEXUS vive in numero altissimo soprattutto sui colombi, ma in caso di massicce infestazioni migra dai nidi verso le abitazioni, parassitando anche l'uomo. 66 5.7 DOVE SI NASCONDONO E COSA FARE CONTRO LE ZECCHE DEI COLOMBI A Bolzano (come in altre città) i colombi sono parassitati spesso in buon numero da larve della zecca ARGAS REFLEXUS. Gli adulti delle zecche rimangono in genere nascosti nelle colombaie o dovunque si siano annidati gruppi di colombi. Possono invadere dunque anche le abitazioni se queste danno ricetto nelle soffitte, sui cornicioni o nei sottotetti, ai nidi dei colombi. Da qui le zecche possono raggiungere l'interno delle abitazioni passando attraverso le fessure, i condotti di aereazione, canne fumarie, guaine di fili elettrici per nascondersi dietro i battiscopa, i quadri, gli armadi e gli elettrodomestici. Di notte la zecca esce dai suoi nascondigli per assalire i suoi ospiti con lo scopo di sottrargli il sangue. È quindi necessario osservare le seguenti precauzioni: • Evitare che i colombi possano entrare ed annidarsi nelle soffitte delle case; • Verificare l'eventuale presenza di questi volatiti ed ostacolare loro ogni accesso chiudendo tutte le possibili aperture, riparando il tetto ecc.; • Qualora durante l'ispezione venissero trovati escrementi di colombo essi dovranno venir rimossi, procedendo ad un'accurata pulizia e disinfestazione con sostanze insetticide a base di pretroidi o carbammati; • Evitare di nutrire i colombi della città, dato che dando loro da mangiare si attirano folti stormi di volatili che si annideranno così nella abitazioni vicine; • Qualora si notasse la presenza di zecche nella abitazioni, sul posto di lavoro ecc. si consiglia di controllare accuratamente i battiscopa, dietro o dentro gli armadi, dietro i quadri o in altri eventuali nascondigli. Nel caso si scoprissero delle zecche è assolutamente necessario provvedere immediatamente ad un accurato lavoro di pulizia e disinfestazione. • Per la disinfestazione ci si può rivolgere ad una ditta privata specializzata oppure al Servizio per l’Igiene e la Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria limitatamente agli enti pubblici. 5.8 PROGRAMMA DI GESTIONE DEI COLOMBI A BOLZANO La presenza dei colombi può portare al cittadino qualche problema di natura sia economica che sanitaria. Per questo motivo il Comune di Bolzano ha iniziato sin dal 1988 un operazione di controllo dei colombi in città, così che il loro numero non diventasse troppo grande, ingigantendo i problemi connessi. Il contenimento del numero dei colombi rappresenta un miglioramento igienico – sanitario per la città e significa migliorare le loro condizioni di vita, limitarne lo stress per il reperimento di cibo e di rifugi, renderli meno soggetti a malattie e parassiti. I cittadini sono invitati a non dare cibo ai colombi sulle vie e piazze (divieto stabilito con ordinanza del Sindaco n.74./10011 del 8/04/87); il loro nutrimento è assicurato con le continue distribuzioni di granaglie da parte del Comune. Tutti possono verificare come ogni mattina tra le 8.00 e le 10.00 nelle piazzole appositamente costruite un po’ ovunque nella città, i colombi trovino un cibo abbondante e soprattutto adatto alle loro esigenze alimentari. Dare pane, pasta ed altri avanzi ai colombi significa comprometterne la salute, rendendoli più sensibili alle infezioni parassitarie, aggravando dunque la situazione zoosanitaria. Per avere sempre a disposizione un quadro attuale e sicuro della situazione zoosanitaria, il Comune di Bolzano di concerto con l’Azienda Sanitaria e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Sez. Bolzano), attua un monitoraggio continuo delle condizioni sanitarie dei piccioni prelevandone mediante la cattura con reti, un limitato numero. Un accurata ispezione veterinaria ne determina il profilo parassitologico ed il carico di parassiti di interesse umano. Si ricorda infine che il Comune con proprio provvedimento ha ordinato agli amministratori di condomini e ai proprietari di case di 1) mantenere puliti i luoghi dove solitamente sostano i piccioni. In caso di presenza di escrementi essi sono tenuti a rimuoverli immediatamente e ad effettuare un’accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate. 2) provvedere a loro cura e spese alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei piccioni. 5.9 INFORMAZIONI Chiunque volesse ricevere informazioni si può rivolgere all’Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Bolzano Tel.0471/997481. 67 BIBLIOGRAFIA Breviaria Juris – Commentario breve al Codice Civile G. Gian e A. Trabucchi Edizione 2001 Il colombo di Città Ed.1999 Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità del Comune di Bolzano Norme per la convivenza con gli animali in città Ed. aggiornata alla L.R.22 marzo 2000 n.23 - Comune di Genova Decalogo per l’acquisto del cane Ordine dei veterinari della Provincia di Milano (www.ordinevet.mi.it) Reptiles and Amphibians – E. Zimmermann – Tfh 1999 Avian Medicine – Coles – Blackwellscience – 1987 Animali da terrario – H.J. Hermann Tetra – 1997 www.trenitalia.it www.minambiente.it/Sito/ settori_azione/scn/cites/cites.asp www.corpoforestale.it/wai/serviziattivita/CITES/index.html www.provinz.bz.it/forst/3204/index_d.asp www.provinz.bz.it/natur/index_d.asp 68