Qual`è la procedura autorizzativa dei cartelli pubblicitari lungo le

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EDILIZIA PRIVATA: Qual'è la procedura autorizzativa dei cartelli pubblicitari
lungo le strade ed in zona paesaggisticamente vincolata?
Un comune lombardo ha posto un quesito in data 26.02.2010 al Servizio Giuridico per
l'edilizia, il paesaggio e le valutazioni ambientali della Regione Lombardia del tenore
che segue.
In merito all'installazione dei cartelli pubblicitari (es. dimensioni mt. 3,00 x
2,00) lungo le strade provinciali l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 così
dispone:
"23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di
esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della
strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è
dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.".
Per esemplificare, poniamo che il suddetto cartello da posizionare ricada in
zona paesaggisticamente vincolata, all'esterno del centro abitato, lungo una strada
provinciale. Al riguardo, parrebbe che i cartelli in questione soggiaciano ad una
procedura autorizzativa ambientale diversa, rispetto alla solita autorizzazione
paesaggistica, giusto l'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 il quale così recita:
"Art. 153. Cartelli pubblicitari.
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata
la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini
previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo
146. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 1), del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è
vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità
sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla
compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori
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paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela." (comma così modificato
dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 2), del d.lgs. n. 63 del 2008).
Il suddetto comma 2 prevede che necessiti acquisire preliminarmente agli atti
l'obbligatorio "parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela".
Detto ciò, stamane ho contattato telefonicamente l'Avv. ... della Provincia di ... il
quale sostiene che il suddetto art. 153 non si applica al caso di specie e, quindi,
necessita rilasciare comunque l'autorizzazione paesaggistica poiché la Regione
Lombardia ha legiferato in materia ex art. 80 l.r. n. 12/2005 in ossequio a quanto
previsto dall'art. 158 del D.Lgs. n. 42/2004.
Non solo, c'è anche un'ulteriore problematica da sviscerare ovverosia se per
l'installazione del suddetto cartello pubblicitario necessiti presentare la richiesta del
permesso di costruire (ovvero presentare la d.i.a.) oppure l'atto abilitativo è solo quello
di cui all'art. 23, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) così come
sostengono le ditte che vogliono installare tali cartelli.
Riassumendo, per l'esempio sopra indicato, lo scrivente propende per la
seguente procedura autorizzativa:
1) l'interessato presenta al comune la richiesta del permesso di costruire (ovvero
d.i.a.) per l'installazione del cartello pubblicitario. Invero, tale cartello non può
considerarsi opera precaria per la quale non abbisogna rilasciare alcun titolo
abilitativo di tipo edilizio-urbanistico. La suddetta istanza dovrà essere istruita
circa la verifica di compatibilità, tra l'altro, con le disposizioni del vigente P.T.C.P.;
2) il comune acquisisce agli atti l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale (cfr.
art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992). Tale autorizzazione attiene agli aspetti
propri del codice della strada (es.: distanza minima tra un cartello e l'altro,
distanza minima dagli incroci stradali, verifica che i colori del cartello con siano
causa di distrazione da parte degli automobilisti, ecc.) e tale autorizzazione, così
come l'autorizzazione paesaggistica per la d.i.a. ovvero permesso di costruire, è un
atto propedeutico all'atto abilitativo di cui al punto precedente;
3) il comune acquisisce il parere favorevole del soprintendente (cfr. art. 153, comma
2, d.lgs. n. 42/2004);
4) il comune rilascia il richiesto permesso di costruire ovvero la d.i.a. presentata
diviene efficace nei termini di legge.
DOMANDA: è corretto procedere nel modo sopra indicato?
*****
Ecco la risposta del Servizio Giuridico per l'edilizia, il paesaggio e le valutazioni
ambientali della Regione Lombardia del 03.03.2010 inviata con e-mail:
Con riferimento alla questione prospettata, si rileva quanto segue.
L'art. 153, 1°, comma del D.Lgs. 42/2004 deve intendersi come riferito
all'autorizzazione paesaggistica in quanto fa esplicito riferimento alla procedura
indicata nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
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Per quanto riguarda, invece, il 2° comma, occorre innanzitutto osservare che la
norma non è riferibile all'istituto della autorizzazione paesaggistica, ma disciplina
invece ipotesi differenti, di pareri resi dalla Soprintendenza competente. Tali
fattispecie, si sottolinea, non sono state disciplinate dalla l.r. 12/2005. Pertanto, anche
in virtù dell'art. 10 della l. 62/1953, per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le
strade site nell'ambito o in prossimità dei beni di cui al comma 1 dell'art. 163 del
D.Lgs. 42/2004 si applica, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la normativa
statale in esame che, tra l'altro, è successiva alla l.r. 12/2005 in quanto è stata
modificata con il D.Lgs. 63/2008.
Ciò posto, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, 4°
comma, del D.Lgs. 285/1992 è dettagliatamente disciplinata, relativamente ai cartelli
da collocarsi fuori dai centri abitati, dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992 (regolamento
attuativo del Codice della Strada).
Per quanto riguarda, poi, gli aspetti urbanistico-edilizi, occorre osservare che,
secondo autorevole giurisprudenza (vedi Cassazione Civile n. 22339/2004), la
concessione edilizia e l'autorizzazione di cui all'art. 23, 4° comma, del D.Lgs. 285/1992
(Codice della Strada) sono provvedimenti tipizzati, "previsti a tutela di distinti
interessi". Tuttavia, rileva la Corte, non può escludersi la possibilità che, all'interno dei
centri abitati, qualora il Comune sia anche "l'ente proprietario" della strada, il titolo
edilizio "implichi pure la valutazione di compatibilità del manufatto rispetto alla
specifica situazione della disciplina stradale e dunque contenga (o costituisca essa
stessa [...] l'autorizzazione prescritta dall'art. 23 qui richiamato)".
Sempre per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, si rileva inoltre che
se anche l'art. 33, comma 2, della l.r. 12/2005 non contempla espressamente le strutture
quali quelle in esame tra le categorie di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, è
anche vero che il comma 1 della norma richiede il permesso di costruire per "tutti gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio".
Strutture quali quelle in esame ben potrebbero -per caratteristiche tipologiche,
d'ingombro ovvero di posizionamento- costituire interventi di trasformazione del
territorio riconducibilili all'ambito di applicazione del comma 1, e come tali richiedere
per la loro installazione il previo titolo edilizio.
La fattispecie, si rivela, può comunque essere normata dalle singole
amministrazioni comunali anche sotto questo profilo, alla luce del disposto di cui
all'art. 28, comma 1, lett. g), della l.r. 12/2005, che consente la disciplina, in sede di
regolamento edilizio, tra l'altro, delle "strutture pubblicitarie"; tale disciplina, quindi,
ben potrebbe prevedere la necessità dell'acquisizione del titolo edilizio per
l'apposizione di determinate tipologie di strutture.
Cordiali saluti.
Dott. Alberto Galazzetti - Responsabile U.O.O. Giuridico per l'edilizia, il paesaggio e le
valutazioni ambientali - D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.
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