il Portale del Tecnico Pubblico Lombardo (www.ptpl.altervista.org) EDILIZIA PRIVATA: Qual'è la procedura autorizzativa dei cartelli pubblicitari lungo le strade ed in zona paesaggisticamente vincolata? Un comune lombardo ha posto un quesito in data 26.02.2010 al Servizio Giuridico per l'edilizia, il paesaggio e le valutazioni ambientali della Regione Lombardia del tenore che segue. In merito all'installazione dei cartelli pubblicitari (es. dimensioni mt. 3,00 x 2,00) lungo le strade provinciali l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 così dispone: "23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli. 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.". Per esemplificare, poniamo che il suddetto cartello da posizionare ricada in zona paesaggisticamente vincolata, all'esterno del centro abitato, lungo una strada provinciale. Al riguardo, parrebbe che i cartelli in questione soggiaciano ad una procedura autorizzativa ambientale diversa, rispetto alla solita autorizzazione paesaggistica, giusto l'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 il quale così recita: "Art. 153. Cartelli pubblicitari. 1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 1), del d.lgs. n. 63 del 2008) 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori 1 di 3 paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela." (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 2), del d.lgs. n. 63 del 2008). Il suddetto comma 2 prevede che necessiti acquisire preliminarmente agli atti l'obbligatorio "parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela". Detto ciò, stamane ho contattato telefonicamente l'Avv. ... della Provincia di ... il quale sostiene che il suddetto art. 153 non si applica al caso di specie e, quindi, necessita rilasciare comunque l'autorizzazione paesaggistica poiché la Regione Lombardia ha legiferato in materia ex art. 80 l.r. n. 12/2005 in ossequio a quanto previsto dall'art. 158 del D.Lgs. n. 42/2004. Non solo, c'è anche un'ulteriore problematica da sviscerare ovverosia se per l'installazione del suddetto cartello pubblicitario necessiti presentare la richiesta del permesso di costruire (ovvero presentare la d.i.a.) oppure l'atto abilitativo è solo quello di cui all'art. 23, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) così come sostengono le ditte che vogliono installare tali cartelli. Riassumendo, per l'esempio sopra indicato, lo scrivente propende per la seguente procedura autorizzativa: 1) l'interessato presenta al comune la richiesta del permesso di costruire (ovvero d.i.a.) per l'installazione del cartello pubblicitario. Invero, tale cartello non può considerarsi opera precaria per la quale non abbisogna rilasciare alcun titolo abilitativo di tipo edilizio-urbanistico. La suddetta istanza dovrà essere istruita circa la verifica di compatibilità, tra l'altro, con le disposizioni del vigente P.T.C.P.; 2) il comune acquisisce agli atti l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale (cfr. art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992). Tale autorizzazione attiene agli aspetti propri del codice della strada (es.: distanza minima tra un cartello e l'altro, distanza minima dagli incroci stradali, verifica che i colori del cartello con siano causa di distrazione da parte degli automobilisti, ecc.) e tale autorizzazione, così come l'autorizzazione paesaggistica per la d.i.a. ovvero permesso di costruire, è un atto propedeutico all'atto abilitativo di cui al punto precedente; 3) il comune acquisisce il parere favorevole del soprintendente (cfr. art. 153, comma 2, d.lgs. n. 42/2004); 4) il comune rilascia il richiesto permesso di costruire ovvero la d.i.a. presentata diviene efficace nei termini di legge. DOMANDA: è corretto procedere nel modo sopra indicato? ***** Ecco la risposta del Servizio Giuridico per l'edilizia, il paesaggio e le valutazioni ambientali della Regione Lombardia del 03.03.2010 inviata con e-mail: Con riferimento alla questione prospettata, si rileva quanto segue. L'art. 153, 1°, comma del D.Lgs. 42/2004 deve intendersi come riferito all'autorizzazione paesaggistica in quanto fa esplicito riferimento alla procedura indicata nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 2 di 3 Per quanto riguarda, invece, il 2° comma, occorre innanzitutto osservare che la norma non è riferibile all'istituto della autorizzazione paesaggistica, ma disciplina invece ipotesi differenti, di pareri resi dalla Soprintendenza competente. Tali fattispecie, si sottolinea, non sono state disciplinate dalla l.r. 12/2005. Pertanto, anche in virtù dell'art. 10 della l. 62/1953, per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni di cui al comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 42/2004 si applica, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la normativa statale in esame che, tra l'altro, è successiva alla l.r. 12/2005 in quanto è stata modificata con il D.Lgs. 63/2008. Ciò posto, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, 4° comma, del D.Lgs. 285/1992 è dettagliatamente disciplinata, relativamente ai cartelli da collocarsi fuori dai centri abitati, dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992 (regolamento attuativo del Codice della Strada). Per quanto riguarda, poi, gli aspetti urbanistico-edilizi, occorre osservare che, secondo autorevole giurisprudenza (vedi Cassazione Civile n. 22339/2004), la concessione edilizia e l'autorizzazione di cui all'art. 23, 4° comma, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) sono provvedimenti tipizzati, "previsti a tutela di distinti interessi". Tuttavia, rileva la Corte, non può escludersi la possibilità che, all'interno dei centri abitati, qualora il Comune sia anche "l'ente proprietario" della strada, il titolo edilizio "implichi pure la valutazione di compatibilità del manufatto rispetto alla specifica situazione della disciplina stradale e dunque contenga (o costituisca essa stessa [...] l'autorizzazione prescritta dall'art. 23 qui richiamato)". Sempre per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, si rileva inoltre che se anche l'art. 33, comma 2, della l.r. 12/2005 non contempla espressamente le strutture quali quelle in esame tra le categorie di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, è anche vero che il comma 1 della norma richiede il permesso di costruire per "tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio". Strutture quali quelle in esame ben potrebbero -per caratteristiche tipologiche, d'ingombro ovvero di posizionamento- costituire interventi di trasformazione del territorio riconducibilili all'ambito di applicazione del comma 1, e come tali richiedere per la loro installazione il previo titolo edilizio. La fattispecie, si rivela, può comunque essere normata dalle singole amministrazioni comunali anche sotto questo profilo, alla luce del disposto di cui all'art. 28, comma 1, lett. g), della l.r. 12/2005, che consente la disciplina, in sede di regolamento edilizio, tra l'altro, delle "strutture pubblicitarie"; tale disciplina, quindi, ben potrebbe prevedere la necessità dell'acquisizione del titolo edilizio per l'apposizione di determinate tipologie di strutture. Cordiali saluti. Dott. Alberto Galazzetti - Responsabile U.O.O. Giuridico per l'edilizia, il paesaggio e le valutazioni ambientali - D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia. 3 di 3